Delibera n. 128/06
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Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 28 giugno 2006
Delibera n. 128/06
ABROGAZIONE PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 23
DICEMBRE 2005, N. 286/05, IN MATERIA DI REGIMI TARIFFARI
SPECIALI
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 giugno 2006
Visti:
il Trattato che istituisce la Comunità Europea (di seguito: il Trattato), in particolare gli
articoli 87, 88 e 89;
il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di
applicazione dell’articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni
di esecuzione del regolamento n. 659/99;
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: decreto-legge n. 25/03), convertito con
modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83;
il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: decreto legge n. 35/05), convertito con
modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 19 dicembre 1995
(di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n.
217/05);
la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione
n. 286/05).
Considerato che:
l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato impone agli Stati membri di notificare alla
Commissione “i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti”; e che ai sensi del
combinato disposto dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 4 del regolamento n. 659/99, qualora
la Commissione, entro i due mesi successivi dal ricevimento di una notifica completa non
si pronunci diversamente, l’aiuto si intende autorizzato;
ai fini della suddetta notifica, l’articolo 4, lettera (b), del regolamento n. 794/04, riconosce
agli Stati membri la facoltà di avvalersi di una forma semplificata nel caso di modifiche ad
aiuti esistenti, ivi compresa la “proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto
esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione”;
l’articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05 proroga a tutto l’anno 2010, alle
condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie favorevoli per le
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forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 25/03;
l’articolo 11, comma 12 del citato decreto-legge n. 35/05 prevede che le condizioni
tariffarie di cui al decreto 19 dicembre 1995, siano estese, con provvedimento
dell’Autorità, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni di
alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati
per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto, situati nel territorio della Regione Sardegna e
caratterizzati da alimentazione in alta tensione;
il successivo comma 13 prevede inoltre che le condizioni tariffarie richiamate ai
precedenti punti si applichino a decorrere dall’1 gennaio 2005 e vengano aggiornate
dall’Autorità, che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del 4%
(quattro per cento), ovvero, qualora quest’ultimo valore risulti più elevato, dell’incremento
percentuale del prezzo medio dell’energia elettrica all’ingrosso registrato nelle principali
borse dell’energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte;
l’Autorità ha dato attuazione alle predette disposizioni con la deliberazione n. 217/05,
condizionandone peraltro l’efficacia alla positiva conclusione della procedura di notifica
di cui all’articolo 88 del Trattato (articolo 3, comma 1); e che tale procedura è stata
attivata dal Ministero delle Attività Produttive con nota in data 17 novembre 2005,
notificata alla Commissione in data 23 novembre;
con deliberazione n. 286/05 l’Autorità ha, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3,
comma 1 della deliberazione n. 217/05:
prescritto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) di
corrispondere la componente compensativa relativa ai regimi tariffari di cui
all’articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05, a far data dall’1 gennaio 2006;
subordinato peraltro tale erogazione alla previa presentazione, da parte del cliente
che ne beneficia, di una specifica garanzia di pagamento, onde consentire il recupero
certo e tempestivo delle somme, in caso di una negativa valutazione da parte della
Commissione;
con nota in data 23 dicembre 2005, n. D/60197, la Direzione Generale per la Concorrenza
della Commissione ha richiesto al Ministero delle Attività Produttive elementi conoscitivi
volti a completare la notifica, in relazione ad ambedue le misure introdotte con il sopra
citato articolo 11 del decreto-legge n. 35/05; e che tali informazioni sono pervenute alla
Commissione in data 2 marzo 2006;
relativamente alla misura di cui al comma 12 del predetto articolo 11, la Commissione,
con decisione C(2006)1522def. del 26 aprile 2006, ha avviato il procedimento di indagine
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato;
con riferimento, invece, alla misura di cui al all’articolo 11, comma 11 del decreto-legge
n. 35/05, ad oggi, la Commissione non ha adottato alcuna decisione, con la conseguenza
che, ai sensi del sopra citato articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/99, la misura
deve intendersi autorizzata.
Ritenuto che:
sia necessario riformare la disciplina posta dalla deliberazione n. 286/05, al fine di
renderla coerente con le conseguenze prodotte dall’intervenuta autorizzazione della misura
di cui all’articolo 11, comma 11 del decreto-legge n. 35/05
DELIBERA
1. di sopprimere, al punto 1 della deliberazione n. 286/05, le parole “in deroga a quanto
previsto dall’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 217/05”;
2. di abrogare i punti 3 e 4 della deliberazione n. 286/05;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla
Cassa;
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4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
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