Un tagliaboschi può essere iscritto all’Albo delle imprese artigiane? Se l’attività di tagliaboschi è svolta su un proprio fondo (di proprietà, in usufrutto o affitto) si tratta di un’attività strumentale rispetto a quella agricola. L’art. 2135 del CC stabilisce che “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.” In questo caso l’attività non è iscrivibile all’Albo. Se l’attività, organizzata in modo autonomo ed in forma d’impresa, viene svolta per conto di terzi o comunque su fondi di altrui proprietà può essere considerata attività artigiana iscrivibile all’Albo. Per l’esercizio di tale attività non è prevista alcuna autorizzazione o atto di assenso da parte della PA. Al fine di valutare la sussistenza dell’autonomia aziendale e del fattore organizzazione, all’atto di iscrizione nell’Albo può essere richiesta in visione la documentazione attestante la disponibilità di attrezzature e macchinari idonei allo svolgimento dell’attività. LEGNAME IN PIEDI Esiste la consuetudine di stipulare contratti per la vendita di “legname in piedi” cioè con l’onere del taglio a carico del compratore. Se il taglio e la segaggione dei tronchi sono effettuati direttamente dall’impresa acquirente, questa può essere iscritta all’Albo artigiani a condizione che tale attività costituisca l’oggetto prevalente dell’impresa stessa. L'attività di acquisto di piante vive (o in piedi) e il conseguente taglio delle stesse per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, infatti, devono considerarsi rivolte alla produzione di beni essendo la legna ricavata un “bene” nuovo rispetto alle piante in piedi acquistate (Commiss. Trib. Centr., 12-02-1990, n. 1142). Resta inteso che la successiva vendita del bene “legna” in un luogo diverso da quello del taglio o della lavorazione è soggetto alla normativa sul commercio.