Un tagliaboschi può essere iscritto all`Albo delle imprese artigiane?

Un tagliaboschi può essere iscritto all’Albo delle imprese artigiane?
Se l’attività di tagliaboschi è svolta su un proprio fondo (di proprietà, in usufrutto o
affitto) si tratta di un’attività strumentale rispetto a quella agricola. L’art. 2135 del CC
stabilisce che “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.” In questo caso l’attività non è iscrivibile
all’Albo.
Se l’attività, organizzata in modo autonomo ed in forma
d’impresa, viene svolta per conto di terzi o comunque su
fondi di altrui proprietà può essere considerata attività
artigiana iscrivibile all’Albo.
Per l’esercizio di tale attività non è prevista alcuna
autorizzazione o atto di assenso da parte della PA. Al fine
di valutare la sussistenza dell’autonomia aziendale e del
fattore organizzazione, all’atto di iscrizione nell’Albo può
essere richiesta in visione la documentazione attestante la
disponibilità di attrezzature e macchinari idonei allo
svolgimento dell’attività.
LEGNAME IN PIEDI
Esiste la consuetudine di stipulare contratti per la vendita di “legname in piedi” cioè con
l’onere del taglio a carico del compratore. Se il taglio e la segaggione dei tronchi sono
effettuati direttamente dall’impresa acquirente, questa può essere iscritta all’Albo
artigiani a condizione che tale attività costituisca l’oggetto prevalente dell’impresa stessa.
L'attività di acquisto di piante vive (o in piedi) e il conseguente taglio delle stesse per
l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, infatti, devono considerarsi rivolte alla
produzione di beni essendo la legna ricavata un “bene” nuovo rispetto alle piante in piedi
acquistate (Commiss. Trib. Centr., 12-02-1990, n. 1142). Resta inteso che la successiva
vendita del bene “legna” in un luogo diverso da quello del taglio o della lavorazione è
soggetto alla normativa sul commercio.