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DIRITTO PRIVATO
Prof. Mariconda
INTRODUZIONE PER LO STUDENTE
Questa dispensa consiste in una schematizzazione del Torrente-Schlessinger, integrata con gli
appunti presi durante le lezioni del Mariconda: ho sintetizzato ogni capitolo trattato più o meno
approfonditamente in aula ed escluso quelli che il professore ha detto di saltare; questi sono
contrassegnati, a fianco del titolo, da un “balza” , per quelli che non verranno mai chiesti, o da un
“leggi” per quelli che, anche se non ti verranno richiesti all’esame, possono comunque servirti da
contesto generale nello studio dei capitoli importanti. Troverai spesso rimandi al Codice Civile:
ovviamente nessuno ti chiederà mai tutti gli articoli che vengono citati – li trovi tutti in parentesi
quadre di fianco alla norma o al concetto a cui si riferiscono – ma alcuni è importante che tu li
sappia a menadito – e infatti sono segnati in grassetto così da poterli riconoscere subito.
Il bello di questa dispensa è che è veramente completa (garantisco che c’è veramente tutto e ci sono
vari miei amici che possono confermare di aver superato l’orale studiando solo su questa) e la
schematizzazione delle nozioni ti permette di cogliere subito il nocciolo del discorso e di rispondere
alle domande arrivando subito al punto. Durante l’esame infatti, soprattutto se ti capita l’orale col
prof Mariconda (piuttosto che con uno dei suoi assistenti), viene apprezzata la risposta incisiva e
diretta, che poi può perdersi nei vari dettagli più o meno rilevanti, ma è importante che non
tergiversi e che le chiacchiere le fai dopo aver affrontato – per prima cosa!!! – il punto focale del
discorso. Di seguito elenco una lista degli argomenti che vengono chiesti più spesso (in grassetto
quelli che vengono chiesti spessissimo; uno dei tre argomenti in grassetto e maiuscolo ti verrà
SICURAMENTE chiesto):
-
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
Codice Civile: che cos’è, come è strutturato
Soggetti giuridici – rapporti giuridici
Situazioni giuridiche – situazioni di fatto
Capacità giuridica
Differenze tra associazioni (riconosciute e non), società, fondazioni…
Fatti e atti giuridici
Negozi giuridici: classificazione
La prescrizione
La prova dei fatti giuridici
I diritti reali: caratteri, categorie, differenze gli uni con gli altri
OBBLIGAZIONI: FONTI, SOGGETTI, OGGETTI, CATEGORIE
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio e estinzione delle obbligazioni
CONTRATTO: CONTRATTO IN GENERALE, VIZI DELLA VOLONTÀ,
OGGETTO, CAUSA, EFFETTI, ELEMENTI ACCIDENTALI
Simulazione
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NOZIONI PRELIMINARI
1. L’ORDINAMENTO GIURIDICO
-
ogni società / aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i
rapporti tra le persone che compongono l’aggregazione stessa (ubi societas, ibi ius) e senza apparati
che le facciano osservare
 necessità di un complesso di norme che regolino
 i rapporti tra cittadini e uffici
 organi e istituzioni che hanno il compito di realizzare gli scopi che lo Stato decide di
perseguire
Organizzazione sociale
NB. Collettività = agglomerati di persone che costituiscono un gruppo organizzato, per avere il quale
servono 3 condizioni:
a) coordinamento degli apporti individuali disciplinato da regole di condotta, da cui sia governato
il comportamento che ogni membro del gruppo deve osservare, per facilitare la collaborazione
tra i consociati in vista degli scopi
b) che le regole siano stabilite da organi appositi, ai quali viene affidato tale compito in base a
precise regole di struttura / di competenza / organizzative
c) principio di effettività: osservanza effettiva delle regole di condotta e di quelle di struttura
 segna il limite entro il quale si può ancora dire che un dato ordinamento disciplina un gruppo
Ordinamento giuridico
-
costituito dal sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività e
viene dunque regolato lo svolgimento della vita sociale
denominazione: mette in luce la finalità del fenomeno giuridico: ordinare la realtà sociale (fare in
modo che questa si svolga conformemente a un dato ordine)
= risultato, in continua evoluzione, sotto la spinta di forze/interessi contrastanti, dei comportamenti
dei membri della collettività, delle loro lotte, alleanze, ideologie prevalenti, ecc...
costituisce il diritto (in senso oggettivo) della società che ad esso fa riferimento
NB.
 diritto oggettivo = sistema delle regole che organizzano la vita sociale
 diritto soggettivo = situazione giuridica appartenente a un determinato individuo (es.
diritto di proprietà su un certo bene)
2. L’ORDINAMENTO GIURIDICO
ORDINAMENTI GIURIDICI
DELLO
STATO
E
LA
PLURALITÀ
DEGLI
Società politica
-
-
assume importanza preminente, all’interno di tutte le varie forme di collettività
= società rivolta alla soddisfazione non già di uno o dell’altro dei vari bisogni dei consociati, bensì
di quello che tutti li precede condizionandone il conseguimento, e che consiste nell’assicurare i
presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in
modo ordinato e pacifico
mira a:
o impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo
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potenziare la difesa dell’intera collettività contro pericoli esterni e promuovere benessere
collettivo (attraverso il coordinamento degli apporti di tutti)
o altri scopi considerate di utilità generale
 in epoca moderna: importante fenomeno di espansione dei compiti pubblici
o
-
ha assunto forme diversissime nel corso della storia. Oggi è centrale quella di Stato:
si identifica con una certa comunità di individui, stanziata in un certo territorio, sul quale si dispiega
la sovranità dello Stato, ed organizzata in base a un certo sistema di regole, ossia a un ordinamento
giuridico
Stato e diritto
-
-
diritto dello Stato italiano = sistema di regole che riceve forza ed attuazione attraverso l’autorità
dello Stato = diritto vigente in Italia
ordinamento giuridico “originario”: quando superiorem non recognoscit  la sua organizzazione
non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione
 tipo: singoli Stati, Chiesa cattolica, Comunità europea, organizzazioni internazionali
soggezione: ciascun individuo, talvolta spontaneamente, talaltra necessariamente, è soggetto alle
regole di uno o più ordinamenti
3. GLI ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI. L’UNIONE EROPEA
Ordinamento internazionale
-
-
partecipazione dell’Italia alla comunità internazionale: fondamentale nella teoria dell’ordinamento
giuridico
 soprattutto alla luce dell’assetto dei rapporti internazionali successivi a II guerra mondiale +
entrata in vigore della Costituzione => orientamento a maggior collaborazione tra gli Stati
per mantenimento pace + diffusione sviluppo economico
art.10 Cost.: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute
diritto internazionale = insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati (autoproclamatisi
“sovrani”) = diritto che ha fonte essenzialmente:
o consuetudinaria: trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati
o pattizia: nasce da appositi accordi (bilaterali/plurilaterali) che ciascuno Stato stringe con altri
e si impegna a rispettare
 i trattati internazionali vincolano uno stato solo che sono ratificati
Organizzazioni internazionali
-
la Repubblica Italiana fa anche parte di specifiche organizzazioni internazionali
 art.11 Cost.: l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
 è costituzionalmente ammissibile sottoporre lo Stato alle regole di un’organizzazione
sovranazionale, le cui norme e provvedmenti si possono dunque imporre alla volontà dello Stato
stesso => conseguente limitazione della sovranità dello Stato
Unione Europea
-
La norma costituzionale era pensata in particolare in vista della partecipazione dell’Italia
all’Organizzazione delle Nazioni Unite
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 ha avuto importanza decisiva ai fini della partecipazione dell’Italia al processo di
unificazione dell’Europa
4. LA NORMA GIURIDICA
-
ordinamento di una collettività: costituito da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la
vita organizzata della comunità
 ciascuna di queste regole = norma
- sistema di regole che assicurano l’ordine di una società = diritto oggettivo di quella società
 ciascuna norma si dice giuridica (in quanto appartenente allo ius)
Giuridicità della norma
-
-
dipende dal fatto che la norma va considerata, in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotata
di autorità (in quanto inserita nel sistema giuridico che contribuisce essa stessa a formare)
 è quindi suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati
si realizza quando una certa regola trova origine in un “atto” o in un “fenomeno normativo”
 fenomeno che, secondo le regole di quel determinato ordinamento, sia idoneo a porsi come fonte
[cfr. §12] di norme giuridiche
Norma giuridica e norma morale
-
ciascuna regola morale è assoluta: trova solo nel suo contenuto la propria validità
 obbliga solo l’individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi => autonorma
- regola giuridica: deriva la propria forza vincolante al fatto di essere prevista da un atto dotato di
autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività
 anche quando disciplina la condotta del singolo si presenta come eteronorma => importa da
altri, dall’ordinamento nel suo complesso
Testo e precetto normativo
-
fonti = fatti produttivi di norme giuridiche [§12]
di solito, la norma:
o è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate a
entrare a far parte dell’ordinamento giuridico ( è il risultato di un atto normativo)
o viene consacrata in un documento normativo
- testo = formulazione concreta dell’atto di esercizio del potere normativo
- precetto = significato del testo normativo = regola
 la sua individuazione è il risultato di un’operazione di interpretazione del testo medesimo
 non è tanto importante la formula di ciascuna disposizione normativa, quanto il significato che ad
essa viene effettivamente attribuito (modo in cui la disposizione viene intesa e applicata)
Norma e legge
-
norma giuridica ≠ legge
legge =
 atto normativo scritto
 (nel nostro ordinamento) elaborato da organi a ciò competenti secondo le procedure
stabilite dalla Carta costituzionale (art.70 ss. Cost.)

contiene norme giuridiche, per cui sta con queste in rapporto da contenente a contenuto
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NB.  accanto a norme aventi forza di legge – quindi gerarchicamente superiori – ogni ordinamento
conosce tantissimi altre norme giuridiche frutto di atri atti normativi (regolamenti, contratti,
sentenze…)
 una medesima legge può contenere moltissime norme (vedi codice civile), ma una norma può
anche risultare dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può
regolare anche un solo aspetto di un problema complesso
5. DIRITTO POSITIVO E DIRITTO NATURALE
Diritto positivo = complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico
 insieme delle regole scaturenti dalle fonti che quell’ordinam. riconosce come tali
Diritto naturale
-
è stato inteso in vari modi:
o matrice dei singoli diritti positivi
o criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti
o complesso di princìpi eterni e universali / considerato anch’esso mutevole
o …
- in ogni caso cerca di soddisfare l’aspirazione ad ancorare il diritto positivo a un fondamento
obiettivo che elimini il rischio di arbitrarietà
- non riesce però, a sua volta, a trovare un fondamento obiettivo e univoco
- costituisce tuttavia un costante monito a:
o legislatore, perché tenga conto di cultura, ideali, bisogni collettivi)
o interprete, perché nell’applicazione delle norme scelga le soluzioni più idonee a regolare la
vita sociale in modo accettabile dalla comunità
 oggi vi sono molti atti della comunità internazionale che enunciano solennemente l’esistenza di
diritti umani spettanti originariamente e inalienabilmente a ciascun individuo, senza necessità che
una specifica norma positiva li attribuisca e che, anzi, nessun legislatore ha il potere di ledere o
sacrificare
NB. concetto di diritto evoca quello di giustizia (ius – iustitia)
 apparato di uffici preposto all’esercizio del potere giuridico: Ministero della Giustizia
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