L`interpretazione giuridica delle alterazioni

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A
Giuseppe Masuccio
L’interpretazione giuridica
delle alterazioni psicosociali
Eventi e Personalità
“In claris non fit interpretatio”
Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.
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via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 
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I edizione: marzo 
La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a’ capelli
del capo ch’elli avea di retro guasto.
Poi cominciò: “Tu vuo’ ch’io rinovelli. . .
(v. –) — Inferno Canto XXXIII
Divina Commedia — D A
Ciascuno è vittima del proprio sistema
Indice

Abbreviazioni

Introduzione

Capitolo I
Le interpretazioni giuridiche “sul” fatto–reato
.. Applicazione delle leggi,  – .. L’interpretazione giuridica,  –
.. Ermeneutica,  – .. La comunicazione, .

Capitolo II
Le interpretazioni giuridiche “del” fatto–reato
.. L’evento e la notizia di reato,  – .. Rilevanza, attendibilità e
procedibilità,  – .. Reato: elemento oggettivo e soggettivo,  – .. Il
rapporto di causalità,  – .. L’obbligo di cura e i limiti in caso di
pazienti in stato vegetativo; in particolare il caso E. . . e il testamento
biologico,  – .. L’imputabilità,  – .. Incapacità: Imprenditore
incapace e amministrazione di sostegno,  – .. Circostanze di tempo
e di luogo,  – .. Le cause di giustificazione, .

Capitolo III
Le interpretazioni giuridiche “nel” fatto–reato
.. Alterazioni psicosociali,  – .. Le malattie psichiche e neurologiche.
Condotte e comportamenti,  – .. Classificazione dei delinquenti, 
– .. Il punto di vista della vittima,  – .. Lo stalking,  – .. I
comportamenti sessuali,  – .. La pedofilia,  – ... Atti sessuali
con minorenne. (),  – ... Querela di parte. (),  – .. Art. –
sexies c.p. e sentenza / della Corte Costituzionale,  – .. La
pedopornografia,  – ... Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile. (),  – ... Differenze tra il “procurarsi” e
il “disporne”,  – .. Il bullismo,  – .. Il gioco d’azzardo,  –
.. Condotte pericolose sulla strada, .

Indice


Bibliografia
Abbreviazioni
Cost.= Costituzione della Repubblica Italiana
C.Cost.= Corte Costituzionale
Cass.= Suprema Corte di Cassazione
c.p.= codice penale
c.p.p.= codice di procedura penale
c.c.= codice civile
P.M.= Pubblico Ministero
P.G.= Polizia giudiziaria

Introduzione
Parlare, sussurrare, urlare: forme espressive di una comunicazione
immediata del proprio stato d’anima.
Spesso si constata che, alcuni interlocutori introducono un colloquio finalizzato ad un determinato obiettivo, con contenuti condizionati, come se dovessero convincere, oppure creare situazioni suggestive
per l’ascoltatore, dalla simpatia, allo scherzo, al senso dell’umorismo,
e per finire, alla paura.
A tal riguardo, ci si rende conto che pochi ascoltatori analizzano ciò
che si sta ascoltando, senza obiettare sia esso un argomento degno di
attenzione.
Sostanzialmente, si vuole dimostrare come la persona che ha la
parola in un discorso, non è solo il soggetto di un colloquio, ma anche
colui che può effettuare delle imposizioni di pensiero, più o meno
velate.
Laddove l’argomento possa interessare l’interlocutore, si evince
che ci si immedisima nel ruolo facendolo proprio, esclamando “pure
io!”.
Si pensi all’istigazione, alla dilazione, alla provocazione, all’insinuazione o a colui che adduce, come affermava Arthur Schopenhauer nei
suoi discorsi.
Utilizzando il rapporto comunicativo, dai tempi della politèia ai
giorni nostri, in forte evidenza c’è il proselitismo dove capi carismatici
e leader, hanno attratto molti adepti, incarnando un’ideologia ufficiale
e personificandola.
Nell’interloquio tra due o più persone, si evince che, c’è sempre
una parte prevalente che parla e altri che ascoltano, e che rafforzano
l’argomentazione oggetto del dialogo ma che difficilmente tendono a
contrastare o ad opporsi. Capendo così, che, la capacità espositiva e
cognitiva degli interlocutori è determinante, al fine di poter focalizzare
e ricreare lo scenario dell’evento. Il concetto che si vuole esprimere
non sempre è ovvio, spesso con dubbi di significato, di circostanze


L’interpretazione giuridica delle alterazioni psicosociali
e d’interpretazione, in ragione di condizioni sociali, culturali, e di
contesto.
La contrapposizione del pensiero tra verità e bugia, viene abilmente utilizzata per indurre una propria convinzione all’interlocutore,
come la morale e l’etica, spesso strumentalizzate per costruire pensieri
con funzioni disorientanti.
Sull’essenza della casualità di Hegel, da un passo della Dialettica
della natura di Engels, sul rapporto fra casualità e necessità (Friedrich
Engels, Dialettica della natura, cit. pp. –.), si evince che Hengels
accettava pienamente le idee di Hegel. (Robert Havemann, Dialettica senza Dogma, Nuovo Politecnico , Einaudi ° ed., , p. );
Come citava Hengel: « Le persone sono interessate prima di tutto e
soprattutto da ciò che si trova in rapporto con le loro intenzioni e i
loro scopi » (Petr Ersov, Regia e lotta, La regia teatrale come strategia
dei conflitti umani, dialoghi, Gremese Editore, , p. ).
Inoltre, secondo Goethe: « l’artista è destinato ad agire in conformità con le leggi e le regole a lui prescritte dalla natura, che non siano in
contraddizione con essa, che costituiscano la sua più grande ricchezza,
poichè, con il loro aiuto a sottomettere a se’, e ad utilizzare, sia le
ricchezze del suo talento, che quelle della natura » (Petr Ersov, Regia
e lotta, La regia teatrale come strategia dei conflitti umani, dialoghi,
Gremese Editore, , p. ).
I ruoli e le classificazioni nella storia sono sempre stati oggetto
prevalente di varie questioni, come affermava Macchiavelli nel Principe
() e in altra forma Montesquieu nel De L’esprit des loix ().
Quotidianamente assistiamo a notizie che parlano di eventi drammatici. Questo induce a pensare che siamo in un periodo storico in
cui le alterazioni psicosociali stanno aumentando.
Capitolo I
Le interpretazioni giuridiche “sul” fatto–reato
“In claris non fit (non est) interpretatio”
Nelle cose chiare non si ricorre all’interpretazione
: .. Applicazione delle leggi,  – .. L’interpretazione giuridica,  – .. Ermeneutica,  – .. La comunicazione, .
.. Applicazione delle leggi
L’interpretazione giuridica è il mezzo attraverso il quale si attribuisce
un significato ad un fatto o atto giuridico, sia in termini di legittimità che di legittimazione, in un quadro circostanziato e qualificato
dell’evento.
Poiché si suole distinguere tra i fatti giuridici, quei fatti che producono effetti giuridici, quelli indipendenti dalla volontà dell’uomo
(es. nascita, concepimento, etc.), fatti cosiddetti in senso stretto, da
quelli ad essa imputabili (contratto, testamento, atto amministrativo),
cosiddetti atti giuridici, l’interpretazione giuridica può, in generale,
riferirsi sia agli uni, sia agli altri, dal momento che sia i primi che i
secondi, sono, o possono essere, produttivi di effetti giuridici .
Vi è però una sostanziale differenza, sicuramente non trascurabile,
tra l’attribuzione di un significato ad un evento non imputabile alla
volontà umana e l’attribuzione di un significato ad un atto imputabile
a quest’ultima.
Mentre l’attribuzione di un significato giuridico ad un fatto in senso stretto consiste principalmente nella individuazione degli effetti
giuridici ad esso ricollegati da una o più norme. Dopo aver accertato
. F M, L’interpretazione giuridica, Padova, CEDAM, .


L’interpretazione giuridica delle alterazioni psicosociali
il significato comunemente riconoscibile in un determinato evento,
l’attribuzione del significato giuridico ad un atto giuridico non si limita
alla individuazione degli effetti giuridici da esso discendenti, bensì
presuppone l’attribuzione del significato all’atto stesso, in quanto tale,
prima e indipendentemente dalla individuazione degli effetti.
L’interpretazione giuridica, in senso stretto, è l’interpretazione di
fatti, atti, documenti e testi giuridici rivolta all’attribuzione di significato. Questa interpretazione è necessaria poiché un testo linguistico
privo di senso, non è che, un insieme di segni non riconducibile a
nessun oggetto; in particolare, si pensi alla dialettica, ai modi di dire,
alle tradizioni, ai contenuti storico–culturali nonché folkloristici e alle
proverbialità dove il contesto sociale e la natura giuridica del fatto è di
primaria importanza.
Si parla, spesso, del linguaggio come di una facoltà dell’uomo. Preliminare è sottolineare che i segni e i simboli del linguaggio umano
sono in primo luogo vocali; si impara a parlare, prima di imparare a
leggere . Il segno rappresenta costantemente il simbolo del proprio
oggetto. Va ricordato, in proposito, che da Aristotele in poi, l’interpretazione è stata intesa come l’operazione mentale con la quale si andava
a stabilire una relazione tra un segno e il suo oggetto (designato). Se
l’interpretazione di un testo linguistico, come attribuzione ad esso di
significato, è necessaria, non può dimenticarsi però che in una certa accezione comune, per « interpretazione » si intende, più restrittivamente,
la scoperta o la spiegazione di quanto in uno scritto o in un discorso è
oscuro o controverso, ossia di un significato nascosto, riposto o celato,
proprio perché manifestato o espresso in modo simbolico o attraverso
segni convenzionali noti a pochi o che richiedono l’ausilio di specialisti
per la loro spiegazione .
Il linguaggio e la dialettica caratterizzano un elemento determinante nell’attribuzione del significato alla parola, in funzione sia alla
natura del contesto sociale che alla volontà di espressione, relazionate
alle capacità culturali, espressive e recettive dei soggetti.
La complessa serie di operazioni logiche e interpretative della norma e probatorie del fatto, che hanno luogo nel processo, presuppor. A M, Elementi di linguistica generale, Universale Laterza, Roma, p.  e
ss.
. F M, L’interpretazione giuridica, Padova, CEDAM, .
. Le interpretazioni giuridiche “sul” fatto–reato

rebbero, per conseguire lo stesso grado di certezza delle formulazioni
scientifiche, l’uso di enunciati semanticamente univoci. Il giurista
dispone, invece, di strumenti linguistici « vaghi » .
Una questione interpretativa può essere concepita come la questione se una norma sia espressa da uno o più enunciati validi o sia
implicita in un testo costituito da un insieme di enunciati validi. I
criteri appropriati per risolvere questioni interpretative, cioè i criteri
interpretativi, sono di vario tipo.
Si vuole qui sottolineare l’importanza dell’attività ermeneutica al
fine di poter evincere “l’enunciato normativo” dall’insieme di atti,
documenti, fatti sociali che concorrono a formulare quel significato
normativo. È dunque evidente che, in un giuspositivismo a fondazione
analitico–linguistica che opera sulla dimensione linguistica del diritto,
la dimensione ermeneutica è di fondamentale importanza. È evidente
che sarebbe idealizzante e fuorviante immaginare una scienza giuridica avulsa dal contesto, razionalizzata e logicizzata completamente,
quando di fatto tutto il mondo giuridico media continuamente tra testi
strutturati logicamente, ermeneuticamente, tra testi strutturati logicamente ed eventi, fatti sociali complessi e contraddittori, fluttuanti
nel processo diveniente della realtà.
Il carattere complesso dell’interpretazione giuridica, così come la
specificità e la peculiarità delle sue forme e dei suoi modi richiedono
un’analisi attenta:
a) dei suoi possibili oggetti;
b) dei diversi soggetti (tipici e atipici) che ne possono essere gli
autori;
c) delle sue diverse tecniche (dettate dal legislatore e/o affermatesi
nella prassi giurisprudenziale);
d) dei suoi diversi concetti e contenuti.
. Interpretazione giuridica e retorica forense, il problema della vaghezza del linguaggio nella
ricerca della verità processuale, Maurizio Manzin e Paolo Sommaggio, Giuffrè, .
. Oggetto dell’interpretazione giuridica possono essere: testi e documenti normativi (i testi e i documenti, cioè, in cui trovano formulazione linguistica le diverse fonti
del diritto); atti normativi (l’approvazione di una legge, l’emanazione di un decreto, la
stipulazione di un contratto, la redazione di un testamento); eventi e/o fatti e/o comportamenti dei quali si voglia decidere l’eventuale rilevanza giuridica (gli eventi e/o i fatti e/o i
comportamenti dei quali sia in questione, cioè, l’eventuale qualificazione giuridica).
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