Capitolato - Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti

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REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
C.F. e P. Iva 02307130696
U.O.C. Governo dei contratti di servizi e forniture
tel. 0871.358786 fax 0871.358785
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NELLA GARA per
Lotto – 1: Servizio di cattura di cani, di gatti e di altri animali morsicatori e non, di raccolta
di animali segnalati come feriti nei Comuni dell’area territoriale Lanciano Vasto (Allegato
A) e di custodia e ricovero di animali nel canile sanitario di proprietà della ASL Lanciano
Vasto Chieti situato in Località Villa Martelli del Comune di Lanciano. CIG 5897636330
Lotto – 2: Servizio di cattura di cani, di gatti e di altri animali morsicatori e non, nonché la
raccolta degli animali segnalati come feriti nei Comuni dell’area territoriale Chieti (Allegato
B) e trasferimento degli animali nel canile sanitario di proprietà della ASL Lanciano Vasto
Chieti situato in Località Villa Martelli del Comune di Lanciano dopo che gli stessi siano
stati sottoposti ai trattamenti previsti dalla normativa vigente nell’ambulatorio di proprietà
della ASL Lanciano Vasto Chieti situato in Località C.da Colle Torino del Comune di
Bucchianico - Servizio di alimentazione animali e pulizia ambulatorio veterinario - supporto
alle attività sanitarie CIG 5897651F8D
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Lotto – 1: Servizio di cattura di cani, di gatti e di altri animali morsicatori e non, di raccolta di
animali segnalati come feriti nei Comuni dell’area territoriale Lanciano Vasto (Allegato A) e
di custodia e ricovero di animali nel canile sanitario di proprietà della ASL Lanciano Vasto
Chieti situato in Località Villa Martelli del Comune di Lanciano.
1. SERVIZIO DI CATTURA
1.1 Modalità del servizio
La ditta aggiudicataria e/o il raggruppamento di imprese aggiudicatario (di seguito
denominato aggiudicatario) dovrà garantire la cattura di cani, di gatti e di altri animali
morsicatori nonché la raccolta degli animali segnalati come feriti dalla UOC Sanità Animale
con qualsiasi mezzo consentito atto a non procurare nocumento all’animale.
Gli interventi di cattura devono essere assicurati tutti i giorni, feriali e festivi, sia nelle ore
diurne che notturne.
Tutti gli interventi, sia quelli di routine che quelli urgenti, dovranno essere:
 effettuati esclusivamente su richiesta della UOC Sanità Animale, nei giorni feriali, e su
richiesta del veterinario reperibile, nei giorni festivi e nelle ore notturne;
 debitamente documentati e sottoscritti dall’operatore che ha effettuato la cattura e da persona
delegata dal Sindaco del Comune richiedente (copia del verbale di cattura sarà rilasciata al
Comune richiedente) o, in caso di reperibilità, dagli organi di vigilanza richiedenti la cattura
a carattere d’estrema urgenza (Polizia, Forestale etc.)
 riportati successivamente sul registro di carico e scarico “sanitario” presso il canile a cura del
veterinario ufficiale.
L’intervento di cattura degli animali vaganti segnalati dovrà avvenire entro e non oltre le
ventiquattro ore successive alla richiesta di attivazione da parte dell’U.O.C. competente; in caso di
esito negativo, si provvederà ad effettuare almeno altri due interventi, entro le successive 24 e 36
ore.
Il prelievo degli animali feriti e le richieste di cattura definite “urgenti” e/o in reperibilità dovranno
avvenire nel minor tempo possibile inteso come il tempo necessario per percorrere la distanza tra la
struttura di partenza (canile sanitario di Lanciano) ed il luogo di prelievo e/o cattura alla media di
50 Km orari.
L’aggiudicatario, sempre su richiesta della UOC Sanità Animale o di Organo di Vigilanza e
Polizia, dovrà inoltre garantire interventi di cattura per immobilizzare i cani vaganti, al fine di poter
vigilare sull’iscrizione degli stessi all’anagrafe canina.
Qualora si ricorra alla cattura mediante l’utilizzo della teleanestesia, l’aggiudicatario dovrà garantire
la presenza di un proprio Medico Veterinario debitamente autorizzato e idoneamente formato.
L’utilizzo eventuale delle gabbie autocatturanti, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1655
C.C., dovrà avvenire sotto la vigilanza e l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore.
L’aggiudicatario si impegna a manlevare la ASL 2 Lanciano Vasto Chieti da qualsivoglia tipo di
eventuale richiesta di risarcimento danni derivanti dalla mancata cattura dell’animale segnalato
dalla UOC Sanità Animale e dal dirigente veterinario ufficiale.
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1.2 L’aggiudicatario, oltre alla cattura, dovrà assicurare con i propri mezzi:
 il trasferimento dei cani dal canile sanitario ai canili rifugi;
 il trasferimento dei cani dal canile sanitario agli eventuali asili per cani autorizzati;
 la reimmissione degli animali nei luoghi abituali di stazionamento, qualora richiesto
dall’autorità comunale;
 il trasferimento degli animali morsicatori di proprietà al canile sanitario e da qui al domicilio
del proprietario (con spese a carico del proprietario stesso);
 il trasporto degli animali posti sotto sequestro, confisca o altro provvedimento dell’Autorità
Sanitaria e Giudiziaria dal luogo del sequestro, confisca o altro provvedimento al canile
sanitario e da qui alla sede definitiva;
 Il trasporto all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle carcasse di animali morsicatori e
degli animali che il veterinario riterrà di dover sottoporre ad accertamenti diagnostici;
 il trasferimento da e per l’Ospedale Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Teramo a partire dal canile sanitario di Lanciano;
 trasporto degli animali selvatici eventualmente catturati o presi in consegna dal luogo di
cattura alla sede definitiva;
 il trasferimento dei gatti dalle colonie feline al canile sanitario e dal canile sanitario alle
colonie d’origine;
 il trasferimento dei gatti dalle colonie feline al canile sanitario o all’ambulatorio veterinario
di Vasto e dal canile sanitario o dall’ambulatorio veterinario di Vasto alle colonie d’origine;
 il trasporto e la riconsegna degli animali eventualmente affidati fino alla abitazione del nuovo
affidatario, se formalmente richiesto;
 la ricognizione dell’itinerario di gara in occasione di manifestazioni sportive in generale e di
quelle ciclistiche in particolare;
 trasferimento da e per eventuali strutture veterinarie convenzionate ai sensi della L.R.
47/2013.
I mezzi di trasporto degli animali catturati dovranno essere lavati e disinfettati quotidianamente o,
in caso di utilizzo ripetuto durante la stessa giornata, ad ogni trasferimento.
2. Mezzi ed attrezzature
Per l’espletamento del servizio di cattura l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione:
 n. 1 automezzo per il trasporto degli animali, dotato di gabbie per il contenimento dei cani
catturati, rispondente alle prescrizioni di cui al Regolamento CE 01/2005 del 22.12.2004;
l’automezzo dovrà portare, all’esterno, una scritta riportante la denominazione della ragione
sociale dell’aggiudicatario oltre alla dicitura “Servizio accalappiamento cani vaganti”;
 n. 1 autoambulanza veterinaria, destinata al trasporto degli animali in stato di necessità,
dotata di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto conforme alle caratteristiche
tecniche previste nell’allegato 1 del Decreto 9 ottobre 2012, n. 217 e relative Linee Guida
ministeriali;
 gabbie autocatturanti a pareti mobili;
 idonea attrezzatura varia per la cattura dei cani e dei gatti;
 idonee ceste per il trasporto dei gatti;
 indumenti protettivi per il personale;
 apposita apparecchiatura per identificare il soggetto catturato (lettore di microchips);
 attrezzatura per la teleanestesia.
3. Precisazione sull’oggetto e costo del servizio
All’aggiudicatario verrà riconosciuta, previa presentazione di fattura mensile:
il costo forfettario di gestione della struttura sanitaria;
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il costo forfettario del servizio di reperibilità;
il corrispettivo per il numero di catture, raccolte, trasporti, interventi effettivamente posti in
essere.
L’attività di cattura per animale catturato è inteso come:
- singolo cane catturato (al cane è equiparato ogni altro animale, morsicatore e non,
oggetto di cattura);
- cucciolata con o senza cagna (alla cagna è equiparato ogni altro animale, morsicatore e
non, oggetto di cattura), indipendentemente dal numero di cuccioli;
- uno o più gatti appartenenti alla stessa colonia felina.
Al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la spesa da porre a carico dei
proprietari degli animali morsicatori per il trasferimento al canile sanitario e dal canile sanitario al
domicilio del proprietario; detto importo non verrà valorizzato ai fini dell’aggiudicazione.
Al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la spesa da porre a carico dei
proprietari degli animali deceduti nella struttura sanitaria per lo smaltimento delle carogne e delle
carcasse; detto importo non verrà valorizzato ai fini dell’aggiudicazione.
4. SERVIZIO DI GESTIONE IGIENICO-SANITARIA DEL CANILE SANITARIO
SITUATO IN LOCALITÀ VILLA MARTELLI DEL COMUNE DI LANCIANO.
4.1 Custodia e ricovero animali catturati
La ditta aggiudicataria e/o il raggruppamento di imprese aggiudicatario (di seguito denominato
aggiudicatario) dovrà assicurare agli animali ricoverati condizioni di vita adeguate avendo cura di
evitare in particolare condizioni di promiscuità e di sovraffollamento, tali da mettere in pericolo il
benessere, l’incolumità e la salute degli stessi.
Gli animali dovranno essere eventualmente abbinati in base all’età, alla razza, al temperamento ed
alle condizioni generali e sanitarie. Dovranno essere rigorosamente rispettati i periodi di quarantena
o di osservazione sanitaria.
In particolare, l’aggiudicatario dovrà assicurare:
 l’isolamento sanitario degli animali catturati;
 l’immediata comunicazione al responsabile sanitario della struttura di qualsiasi anomalia in
atto;
 la vigilanza sull’introduzione di nuovi cani nei box;
 la separazione tra i cani di sesso diverso al fine di evitare la riproduzione incontrollata degli
stessi;
 l’alimentazione giornaliera con razione bilanciata e somministrata in quantità e qualità tali da
assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
 l’alimentazione di animali in età pediatrica e la disponibilità delle attrezzature idonee;
 la rimozione giornaliera delle deiezioni solide e liquide a mezzo di idonea attrezzatura messa
a disposizione dall’aggiudicatario;
 la corretta gestione degli scarichi con relativa ed idonea disinfezione periodica dei pozzetti di
raccolta dei reflui;
 le operazioni periodiche, da effettuarsi con cadenza almeno quindicinale,di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione;
 l’istituzione di un registro in cui sono riportate le attività svolte di cui al punto precedente
(disinfezione, disinfestazione, derattizzazione).
 pulizia, igienizzazione, disinfezione e sterilizzazione della sala chirurgica, dell’ambulatorio,
dell’annessa infermeria e di tutto lo strumentario adoperato giornalmente al termine degli
interventi;
 pulizia, igienizzazione e disinfezione quotidiana degli uffici e dei locali annessi oltre ai servizi
igienici,
 prelevamento dai box e riposizione negli stessi degli animali, trasferimento nella zona di
sgambamento o nella sala operatoria o ambulatorio o infermeria, eventuale contenimento
degli animali per la visita clinica antirabbica, durante le fasi di apposizione di microchips e di
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sterilizzazione chirurgica in ausilio ai veterinari. Per i cani, gatti o altri animali portati dagli
utenti al Canile Sanitario dovrà essere assicurato il contenimento in tutte le fasi degli
interventi suddetti;
 registrazione ed inserimento dati relativi ad animali in ingresso e transito o ospitati presso il
Canile Sanitario nei sistemi informatizzati regionali, nazionali ed internazionali, secondo le
direttive impartite dal Direttore sanitario del canile o suo delegato.
Per l’inosservanza di tutti gli obblighi sopra riportati, l’Azienda Sanitaria Locale LancianoVasto-Chieti resta comunque sollevata da qualsivoglia responsabilità.
4.2 Scorte alimentari e generi di pulizia
Il canile sanitario dovrà, a spese dell’aggiudicatario, essere regolarmente rifornito e possedere
scorte sufficienti di mangime o altri alimenti consentiti approvati dalla UOC Sanità Animale,
rifornimenti e scorte di detergenti, di disinfettanti, di disinfestanti, oltre a saponi, detersivi, salviette
monouso e quant’altro necessario per la pulizia del personale e dei locali.
5. Orario di apertura al pubblico
L’orario di apertura al pubblico del canile sanitario va assicurato almeno a cadenza bisettimanale
con presenza del veterinario ufficiale..
La restituzione e/o le adozioni dei cani ricoverati dovranno avvenire solo in presenza del veterinario
ufficiale. L’orario di lavoro e di apertura al pubblico, nonché quello in cui è presente il veterinario
ufficiale, dovrà essere riportato su apposita tabella affissa all’esterno del canile sanitario.
6. Rappresentanza dell’impresa e personale
L’aggiudicatario è obbligato a nominare un rappresentante cui notificare tempestivamente ordini di
servizio per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato. Di tale rappresentante
l’Impresa dovrà comunicare, alla stipula del contratto, il nominativo ed il recapito sia domiciliare
che telefonico (fisso e cellulare).
7. Personale
L’aggiudicatario dovrà impiegare personale qualificato, regolarmente assunto, fisicamente idoneo e
tecnicamente preparato ed aggiornato all’esecuzione di tutte le prestazioni proprie del servizio ed
opportunamente dotato degli idonei indumenti protettivi (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
D.Lgs. 106/2009). A tal fine dovrà depositare, presso la UOC Sanità Animale, elenco nominativo
del personale utilizzato con il relativo comunicato di assunzione-UNILAV, gli estremi del
documento di riconoscimento ed il certificato del casellario giudiziario, impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni.
Tutti gli oneri relativi ad assicurazioni, contributi, previdenze ecc. sono a carico dell’Impresa, in
particolare quelle riguardanti l’assicurazione contro gli infortuni. L’Impresa, pertanto, dovrà
sollevare l’Azienda da ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi a causa e
nell’espletamento dei servizi di che trattasi. L’aggiudicatario dovrà essere munito di valida
copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’espletamento dell’attività in argomento nonché
contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell’espletamento del servizio. copia della
polizza assicurativa dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto.. La polizza dovrà
prevedere un massimale per sinistro, con danni a persone e/o cose, non inferiore ad € 1.000.000.00
Tale polizza è prestata da istituti autorizzati ai sensi della normativa vigente e deve prevedere
espressamente, in deroga a quanto disposto dall’art.1901 c.c., la piena efficacia della polizza
medesima senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme a titolo di
premio da parte dell’Impresa.
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Il personale impiegato opererà secondo le direttive impartite del veterinario Direttore Sanitario della
struttura o di suo delegato.
Detto personale dovrà coadiuvare il personale veterinario dell’ASL, sia nel canile sanitario che nelle
strutture sanitarie – ambulatoriali della ASL, nelle seguenti operazioni:
 identificazione degli animali catturati e di quelli con proprietario;
 trattamenti medico - chirurgici degli animali catturati;
 interventi di sterilizzazione;
 interventi di pronto soccorso;
 interventi a favore di privati;
 contenimento degli animali dei privati cittadini durante le sedute di applicazione del
microchip organizzate dalla UOC Sanità Animale;
 eventuali sopralluoghi;
 tutte le manovre che richiedano contatto e contenimento degli animali.
Il personale addetto alle operazioni di cattura dovrà essere in possesso dell’autorizzazione regionale
di cui al comma 11, dell’art. 16 della L.R. 47/2013 e del cosiddetto “patentino” di cui all’art.17,
comma 2 del Regolamento CE 01/2005; l’aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un proprio
medico veterinario debitamente autorizzato e idoneamente formato per l’uso, la detenzione ed il
porto degli strumenti narcotizzanti e delle siringhe contenenti il narcotico, utilizzati esclusivamente
per fini scientifici e di zoofilia (teleanestesia degli animali pericolosi o di quelli per i quali la cattura
risulta difficoltosa).
Detto personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento ben visibile agli utenti.
L’aggiudicatario dovrà comunicare alla UOC Sanità Animale i turni di reperibilità mensili con
almeno una settimana di anticipo.
Dovrà garantire, in caso di assenza o impedimento, le sostituzioni del personale deputato allo
svolgimento del servizio, comunicando negli stessi termini e con le medesime modalità di cui al
capoverso precedente, le ferie e le sostituzioni del personale.
I servizi di cattura e i servizi di gestione del canile sanitario dovranno essere garantiti senza
soluzioni di continuità al fine evitare interruzioni di pubblico servizio.
Limitatamente ai casi di emergenza conclamata e certificata dal Direttore U.O.C. Sanità Animale,
la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di cattura anche nel territorio dei Comuni del lotto
2.
8. Gestione della struttura affidata
La ASL Lanciano Vasto Chieti affida alla ditta aggiudicataria la propria struttura del canile sanitario
sito in località Villa Martelli del Comune di Lanciano.
La struttura è costituita da:
Parte sanitaria e direzionale:
 ufficio;
 sala riunioni;
 sala ambulatorio;
 sala chirurgia;
 sala radiologia;
 sala risveglio;
 magazzino;
 n. 1 locale per servizi igienici.
Parte adibita a ricovero
 n. 32 box;
 n. 1 locale destinato all’isolamento sanitario con n. 5 box;
 n. 1 locale destinato a gattile.
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9. Obblighi dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario:
 le spese di manutenzione ordinaria a garanzia della piena e continua funzionalità della
struttura e delle attrezzature;
 manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico ed idrico fognante con sostituzione o
riparazione di elementi o componenti che dovessero risultare non più efficienti o deteriorati;
 manutenzione e tinteggiatura periodica (almeno una volta l’anno) di tutte le opere in ferro ed
in muratura presenti nella struttura: recinzioni, infissi, servizi igienici, gabbie, ecc.;
 le spese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione della struttura;
 la corretta gestione degli scarichi con relativa ed idonea disinfezione periodica dei pozzetti di
raccolta dei reflui;
 le spese di vigilanza e custodia degli immobili e di tutti gli annessi;
 le spese delle utenze presenti, compresa quella relative ai rifiuti solidi urbani (non
classificabili come speciali che rimangono a carico della Asl come specificato al successivo
art. 14);
 la sostituzione, quando usurati, di cucce, ciotole, sabbiere, tappetini, pedane di isolamento e
quant'altro necessario alla gestione degli animali presenti nella struttura;
 pulizia e cura delle aree di pertinenza della struttura (sfalcio e rimozione).
In fase di avvio delle attività oggetto del presente appalto, si procederà in contraddittorio con la
ditta aggiudicataria, a rilevare i consumi iniziali registrati sui contatori già installati nella struttura e
a successivo recupero a cura della UOC Sanità Animale.
10. Manutenzione delle strutture
 L’aggiudicatario si impegna e si obbliga a mantenere gli immobili, compreso le pertinenze,
in perfetto stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto
all’uso. In caso di deterioramento della struttura imputabile a dolo o colpa del gestore, esso è
tenuto al risarcimento del danno o, ove possibile, a sostituirlo nella medesima qualità, forma,
sostanza e colore a totale sua cura e spese.
 Qualora venissero richieste prestazioni di manutenzione le stesse dovranno essere eseguite
entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
 E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di comunicare tempestivamente al concedente eventuali
sospensioni o interruzioni della gestione causate da causa di forza maggiore, fermo restando
che la gestione non può essere sospesa, interrotta senza il preventivo benestare del
concedente. In caso di interruzione per causa di forza maggiore, l’operatore economico
aggiudicatario dovrà assicurare, fino a sostituzione, la custodia degli animali.
 Competono alla ASL Lanciano Vasto Chieti le spese per la manutenzione straordinaria dei
manufatti ed impianti presenti delle strutture nonché le spese per l’adeguamento delle
strutture a nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.
13. Controlli, contestazioni e penalità
L’Impresa deve garantire la massima puntualità nell’esecuzione del servizio di che trattasi e la
massima affidabilità dei propri operatori in considerazione delle caratteristiche del servizio e della
tipologia di struttura in cui lo stesso si deve svolgere.
Durante la vigenza contrattuale l'Azienda, utilizzando il proprio personale incaricato, ha la piena
facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del
servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’Impresa possa pretendere di vedere eliminata o
diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il
risarcimento delle eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
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risolvano in una non corretta gestione del servizio, l’Azienda, a tutela delle qualità del servizio reso
dalla Ditta aggiudicataria, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata
violazione di norme legge e/o disposizioni contrattuali secondo quanto previsto di cui all’art. 145
del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici) .
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni
della ditta aggiudicataria che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della notifica della
contestazione, che sarà inviata a mezzo PEC o, in alternativa, tramite raccomandata rr.
Oltre a quanto previsto in materia di penali dall’art. 298 del DPR 207/2010 (Regolamento di
attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici), il mancato rispetto di quanto previsto dal
presente capitolato porterà all’applicazione delle seguenti penalità a carico dell’Appaltatore:
 per accertata assenza del personale addetto al servizio : per ogni evento, penale dell’1 per
mille dell’ammontare netto del contratto;
 per ogni ritardo nel prelievo degli animali feriti e le richieste di cattura definite “urgenti” e/o
in reperibilità: per ogni evento, penale dello 0,8 per mille dell’ammontare netto del
contratto;
 per l’inosservanza degli obblighi di cui al punto 1 (Custodia e ricovero animali catturati):
per ogni evento, penale dello 0,5 per mille dell’ammontare netto del contratto;
 per ogni contestazione formulata dall’Azienda rispetto alla mancata coadiuvazione di cui al
precedente punto 5, quarto capoverso (coadiuvare il personale veterinario dell’ASL nelle
operazioni di identificazione e di trattamenti medico - chirurgici degli animali catturati,
negli interventi di sterilizzazione, di pronto soccorso e di interventi a favore di privati): per
ogni evento, penale dello 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto;
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate all’aggiudicatario per le
inadempienze di cui sopra superi il 10% del valore del contratto, l’ASL si riserva la facoltà di
risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti
ad una nuova procedura concorsuale.
L’importo derivante dall’applicazione di penalità e di spese sostenute dall’Azienda sarà detratto dai
compensi dovuti a fronte di prestazioni già eseguite, da eventuali crediti della stessa o dal deposito
cauzionale, a conclusione dell’iter procedurale, in base al quale l’Azienda con nota scritta contesta
all’Impresa l’inadempienza rilevata, sollecitando, contestualmente alla stessa entro il termine di 10
(dieci) giorni le eventuali controdeduzioni per le valutazioni del caso.
L’Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di
contestata applicazione di 3 (tre) penali, pur se di diversa tipologia, con conseguente esecuzione del
servizio in danno all’Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento
per maggiori danni.
14. Gestione e smaltimento dei rifiuti
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali ambulatoriali rimarrà a carico di questa ASL che vi
provvederà mediante apposita Ditta.
L’obbligo dello smaltimento delle carcasse e delle carogne di animali deceduti presso la struttura
sanitaria è a carico dei Comuni, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – lettera f) della L.R. 47/2013 o del
legittimo proprietario se trattasi di persona fisica.
In carenza dell’adempimento dell’obbligo di cui al capoverso che precede, la ditta aggiudicataria,
conformemente alla normativa vigente, provvede comunque allo smaltimento delle carcasse e delle
carogne rivalendosi successivamente sul proprietario dell’animale.
E’ comunque esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL Lanciano-Vasto-Chieti circa lo
smaltimento di carogne e carcasse di animali deceduti nella struttura sanitaria.
Al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la spesa da porre a carico dei
proprietari degli animali deceduti nella struttura sanitaria per lo smaltimento delle carogne e delle
carcasse; detto importo non verrà valorizzato ai fini dell’aggiudicazione.
15. Salvaguardia dei livelli occupazionale
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Gli offerenti, compatibilmente e nei limiti della normativa di settore, del vigente CCNL e del proprio
progetto tecnico quale espressione della libertà d’impresa di cui all’art.41 della Costituzione, procederanno
all’assunzione, prima dell’inizio del servizio, e in fase di sottoscrizione del contratto d’appalto, per la
copertura dei posti corrispondenti al fabbisogno per l’espletamento dei servizi richiesti, del personale già
impiegato dall’impresa cessante, e operante presso le diverse sedi e per i diversi servizi da almeno 6 mesi ed
elencate nella comunicazione dell’impresa cessante con nota acquisita al protocollo dell’Azienda ed allegata
agli atti di gara . Le assunzioni, dovranno aver luogo senza soluzione di continuità tra i rapporti, con
passaggio diretto ed immediato e senza il periodo di prova, assicurando ai dipendenti il mantenimento dello
stato di qualifica, mansioni, scatti di anzianità, trattamento retributivo ed ogni altro diritto o condizione
acquisita per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. A tal fine l’impresa aggiudicataria
prima dell’avvio dei servizi dovrà produrre all’Azienda Sanitaria documentazione attestante la conclusa
procedura con sottoscrizione della competente DTL e/o delle organizzazioni sindacali territoriali e di
categoria.
Lotto – 2: Servizio di cattura di cani, di gatti e di altri animali morsicatori e non, nonché la
raccolta degli animali segnalati come feriti nei Comuni dell’area territoriale Chieti (Allegato
B) e trasferimento degli animali nel canile sanitario di proprietà della ASL Lanciano Vasto
Chieti situato in Località Villa Martelli del Comune di Lanciano dopo che gli stessi siano stati
sottoposti ai trattamenti previsti dalla normativa vigente nell’ambulatorio di proprietà della
ASL Lanciano Vasto Chieti situato in Località C.da Colle Torino del Comune di Bucchianico
- Servizio di alimentazione animali e pulizia ambulatorio veterinario - supporto alle attività
sanitarie
1. SERVIZIO DI CATTURA
1.1 Modalità del servizio
La ditta aggiudicataria e/o il raggruppamento di imprese aggiudicatario (di seguito denominato
aggiudicatario) dovrà garantire la cattura di cani, di gatti e di altri animali morsicatori e non
nonché la raccolta degli animali segnalati come feriti dalla UOC Sanità Animale con qualsiasi
mezzo consentito atto a non procurare nocumento all’animale.
Gli interventi di cattura devono essere assicurati tutti i giorni, feriali e festivi, sia nelle ore diurne
che notturne.
Tutti gli interventi, sia quelli di routine che quelli urgenti, dovranno essere:
 effettuati esclusivamente su richiesta della UOC Sanità Animale, nei giorni feriali, e su
richiesta del veterinario reperibile, nei giorni festivi e nelle ore notturne;
 debitamente documentati e sottoscritti dall’operatore che ha effettuato la cattura e da persona
delegata dal Sindaco del Comune richiedente (copia del verbale di cattura sarà rilasciata al
Comune richiedente) o, in caso di reperibilità, dagli organi di vigilanza richiedenti la cattura
a carattere d’estrema urgenza (Polizia, Forestale etc.)
 riportati successivamente sul registro di carico e scarico “sanitario” presso il canile a cura del
veterinario ufficiale.
L’intervento di cattura degli animali vaganti segnalati dovrà avvenire entro e non oltre le
ventiquattro ore successive alla richiesta di attivazione da parte dell’UOC Sanità Animale; in caso
di esito negativo, si provvederà ad effettuare almeno altri due interventi, entro le successive 24 e 36
ore.
Il prelievo degli animali feriti e le richieste di cattura definite “urgenti” e/o in reperibilità dovranno
avvenire nel minor tempo possibile inteso come il tempo necessario per percorrere la distanza tra la
struttura di partenza (ambulatorio veterinario ASL di Bucchianico) e il luogo di prelievo e/o cattura
alla media di 50 Km orari.
L’aggiudicatario, sempre su richiesta della UOC Sanità Animale o di Organo di Vigilanza e
Polizia, dovrà inoltre garantire interventi di cattura per immobilizzare i cani vaganti, al fine di poter
vigilare sull’iscrizione degli stessi all’anagrafe canina.
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Qualora si ricorra alla cattura mediante l’utilizzo della teleanestesia, l’aggiudicatario dovrà garantire
la presenza di un proprio Medico Veterinario debitamente autorizzato e idoneamente formato.
L’utilizzo eventuale delle gabbie autocatturanti, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1655
C.C., dovrà avvenire sotto la vigilanza e l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore.
L’aggiudicatario si impegna a manlevare la ASL 2 Lanciano Vasto Chieti da qualsivoglia tipo di
eventuale richiesta di risarcimento danni derivanti dalla mancata cattura dell’animale segnalato
dalla UOC Sanità Animale e dal dirigente veterinario ufficiale.
Gli animali catturati nei Comuni dell’area territoriale della ex Asl Chieti sono destinati
prioritariamente all’ambulatorio veterinario di proprietà della ASL Lanciano Vasto Chieti situato in
Località C.da Colle Torino del Comune di Bucchianico dove saranno presi in consegna per essere
sottoposti ai trattamenti previsti dalla normativa vigente e ricoverati successivamente nel canile
sanitario di proprietà della ASL Lanciano Vasto Chieti situato in Località Villa Martelli del
Comune di Lanciano.
1.2 L’aggiudicatario, oltre alla cattura, dovrà assicurare con i propri mezzi:
 il trasferimento dei cani dall’ambulatorio veterinario di Bucchianico al canile sanitario di
proprietà della ASL Lanciano Vasto Chieti situato in Località Villa Martelli del Comune di
Lanciano e da qui, ove occorra, al canile rifugio del Comune di ritrovamento;
 il trasferimento degli animali morsicatori di proprietà all’ambulatorio veterinario ASL di
Bucchianico e da qui al domicilio del proprietario (con spese a carico del proprietario stesso);
 il trasporto degli animali posti sotto sequestro, confisca o altro provvedimento dell’Autorità
Sanitaria e Giudiziaria dal luogo del sequestro, confisca o altro provvedimento
all’ambulatorio di Bucchianico e da qui alla sede definitiva;
 il trasporto all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle carcasse di animali morsicatori e
degli animali che il veterinario riterrà di dover sottoporre ad accertamenti diagnostici a
partire dall’ambulatorio veterinario di Bucchianico;
 il trasferimento da e per l’Ospedale Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Teramo a partire dall’ambulatorio veterinario ASL di Bucchianico ;
 il trasferimento dei gatti dalle colonie feline all’ambulatorio veterinario di Bucchianico e da
questo alle colonie d’origine;
 trasporto degli animali selvatici eventualmente catturati o presi in consegna dal luogo di
cattura all’ambulatorio veterinario di Bucchianico e da questo alla sede definitiva;
 il trasporto e la riconsegna degli animali eventualmente affidati fino alla abitazione del nuovo
affidatario, se formalmente richiesto in partenza dall’ambulatorio veterinario di Bucchianico;
 la ricognizione dell’itinerario di gara in occasione di manifestazioni sportive in generale e di
quelle ciclistiche in particolare;
 trasferimento da e per eventuali strutture veterinarie convenzionate ai sensi della L.R.
47/2013.
I mezzi di trasporto degli animali catturati dovranno essere lavati e disinfettati quotidianamente o,
in caso di utilizzo ripetuto durante la stessa giornata, ad ogni trasferimento.
2. Mezzi ed attrezzature
Per l’espletamento del servizio di cattura l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione:
 n. 1 automezzo per il trasporto degli animali, dotato di gabbie per il contenimento dei cani
catturati, rispondente alle prescrizioni di cui al Regolamento CE 01/2005 del 22.12.2004;
l’automezzo dovrà portare, all’esterno, una scritta riportante la denominazione della ragione
sociale dell’aggiudicatario oltre alla dicitura “Servizio accalappiamento cani vaganti”;
 gabbie autocatturanti a pareti mobili;
 idonea attrezzatura varia per la cattura dei cani e dei gatti;
 idonee ceste per il trasporto dei gatti;
 indumenti protettivi per il personale;
 apposita apparecchiatura per identificare il soggetto catturato (lettore di microchips);
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 attrezzatura per la teleanestesia.
3. Precisazione sull’oggetto e costo del servizio
All’aggiudicatario verrà riconosciuta, previa presentazione di fattura mensile:
il costo forfettario di gestione della struttura sanitaria;
il costo forfettario del servizio di reperibilità;
il corrispettivo per il numero di catture, raccolte, trasporti, interventi effettivamente posti in
essere;
L’oggetto del servizio, per animale catturato è inteso come:
 singolo cane catturato (al cane è equiparato ogni altro animale, morsicatore e non,
oggetto di cattura);
 cucciolata con o senza cagna (alla cagna è equiparato ogni altro animale,
morsicatore e non, oggetto di cattura), indipendentemente dal numero di cuccioli;
 uno o più gatti appartenenti alla stessa colonia felina.
Al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la spesa da porre a carico dei
proprietari degli animali morsicatori per il trasferimento all’ambulatorio veterinario di Bucchianico
e da questo al domicilio del proprietario; detto importo non verrà valorizzato ai fini
dell’aggiudicazione.
Al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la spesa da porre a carico dei
proprietari degli animali deceduti nella struttura sanitaria per lo smaltimento delle carogne e delle
carcasse; detto importo non verrà valorizzato ai fini dell’aggiudicazione.
4. Altri servizi – Servizio di alimentazione animali e pulizia canile/ambulatorio – supporto alle
attività sanitarie
Ad integrazione del servizio di cattura, l’aggiudicatario dovrà altresì assicurare nell’ambulatorio
veterinario ASL di Bucchianico:
 l’introduzione di nuovi cani nei box;
 l’alimentazione degli animali con razione bilanciata e somministrata in quantità e qualità tali
da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute, per il tempo necessario al
trasferimento presso il Canile Sanitario di Lanciano;
 la rimozione delle deiezioni solide e liquide a mezzo di idonea attrezzatura messa a
disposizione dall’aggiudicatario per il tempo necessario al trasferimento presso il Canile
Sanitario di Lanciano;
 pulizia, igienizzazione, disinfezione e sterilizzazione della sala chirurgica, dell’ambulatorio in
fase post operatoria;
 la corretta gestione degli scarichi con relativa ed idonea disinfezione periodica dei pozzetti di
raccolta dei reflui;
 prelevamento dai box e riposizione negli stessi degli animali, trasferimento nella zona di
sgambamento o nella sala operatoria o ambulatorio o infermeria, contenimento degli animali
per la visita clinica antirabbica o altra visita clinica, durante le fasi di apposizione di
microchips e di sterilizzazione chirurgica in ausilio ai veterinari. Per i cani, gatti o altri
animali portati dagli utenti all’ambulatorio, dovrà essere assicurato il contenimento in tutte le
fasi degli interventi suddetti.
Per l’inosservanza di tutti gli obblighi sopra riportati, l’Azienda Sanitaria Locale Lanciano-VastoChieti resta comunque sollevata da qualsivoglia responsabilità.
Il personale impiegato opererà secondo le direttive impartite dal Direttore della UOC Sanità
Animale, o suo delegato, presso l’Ambulatorio di Bucchianico coadiuvando il personale sanitario
nelle seguenti operazioni:
 trattamenti medico - chirurgici degli animali catturati;
 interventi di sterilizzazione.
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4.1 Scorte alimentari e generi di pulizia
L’ambulatorio veterinario ASL dovrà, a spese dell’aggiudicatario, essere regolarmente rifornito e
possedere scorte sufficienti di mangime o altri alimenti consentiti e approvati dalla UOC Sanità
Animale nonché rifornimenti e scorte di detergenti e di disinfettanti.
5.
Rappresentanza dell’impresa e personale
L’aggiudicatario è obbligato a nominare un rappresentante cui notificare tempestivamente ordini di
servizio per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato. Di tale rappresentante
l’Impresa dovrà comunicare, alla stipula del contratto, il nominativo ed il recapito sia domiciliare
che telefonico (fisso e cellulare).
6.
Personale
L’aggiudicatario dovrà impiegare personale qualificato, regolarmente assunto, fisicamente idoneo e
tecnicamente preparato ed aggiornato all’esecuzione di tutte le prestazioni proprie del servizio ed
opportunamente dotato degli idonei indumenti protettivi (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
D.Lgs. 106/2009). A tal fine dovrà depositare, presso la UOC Sanità Animale, elenco nominativo
del personale utilizzato con il relativo comunicato di assunzione-UNILAV, gli estremi del
documento di riconoscimento ed il certificato del casellario giudiziario, impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni.
Tutti gli oneri relativi ad assicurazioni, contributi, previdenze ecc. sono a carico dell’Impresa, in
particolare quelle riguardanti l’assicurazione contro gli infortuni. L’Impresa, pertanto, dovrà
sollevare l’Azienda da ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi a causa e
nell’espletamento dei servizi di che trattasi. L’aggiudicatario dovrà essere munito di valida
copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’espletamento dell’attività in argomento nonché
contro i danni a cose o persone che venissero arrecati nell’espletamento del servizio. Copia della
polizza assicurativa dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto. La polizza dovrà
prevedere un massimale per sinistro, con danni a persone e/o cose, non inferiore ad € 1.000.000,00
(un milione/00). Tale polizza è prestata da istituti autorizzati ai sensi della normativa vigente e deve
prevedere espressamente, in deroga a quanto disposto dall’art.1901 c.c., la piena efficacia della
polizza medesima senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme a titolo
di premio da parte dell’Impresa.
Il personale addetto alle operazioni di cattura dovrà essere in possesso dell’autorizzazione regionale
di cui al comma 11, dell’art. 16 della L.R. 47/2013 e del cosidetto “patentino” di cui all’art.17,
comma 2 del Regolamento CE 01/2005; l’aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un proprio
medico veterinario debitamente autorizzato e idoneamente formato per l’uso, la detenzione ed il
porto degli strumenti narcotizzanti e delle siringhe contenenti il narcotico, utilizzati esclusivamente
per fini scientifici e di zoofilia (teleanestesia degli animali pericolosi o di quelli per i quali la cattura
risulta difficoltosa).
Detto personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento ben visibile agli utenti.
L’aggiudicatario dovrà comunicare alla UOC Sanità Animale i turni di reperibilità mensili con
almeno una settimana di anticipo.
Dovrà garantire, in caso di assenza o impedimento, le sostituzioni del personale deputato allo
svolgimento del servizio, comunicando negli stessi termini e con le medesime modalità di cui al
capoverso precedente, le ferie e le sostituzioni del personale.
I servizi di cattura e i servizi connessi dovranno essere garantiti senza soluzioni di continuità al fine
evitare interruzioni di pubblico servizio.
Limitatamente ai casi di emergenza conclamata e certificata dal Direttore UOC Sanità Animale, la
Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di cattura anche nel territorio dei Comuni del lotto1.
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7. Costo del servizio
All’impresa aggiudicataria per i servizi di pulizia canile e alimentazione degli animali presenti e
supporto alle attività sanitarie sarà corrisposto un canone mensile forfettario a corpo
omnicomprensivo, previa presentazione di fattura con cadenza mensile.
9. Controlli, contestazioni e penalità
L’Impresa deve garantire la massima puntualità nell’esecuzione del servizio di che trattasi e la
massima affidabilità dei propri operatori in considerazione delle caratteristiche del servizio e della
tipologia di struttura in cui lo stesso si deve svolgere.
Durante la vigenza contrattuale l'Azienda, utilizzando il proprio personale incaricato, ha la piena
facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del
servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’Impresa possa pretendere di vedere eliminata o
diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il
risarcimento delle eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione del servizio, l’Azienda, a tutela delle qualità del servizio reso
dalla Ditta aggiudicataria, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata
violazione di norme legge e/o disposizioni contrattuali secondo quanto previsto di cui all’art. 145
del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici) .
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni
della ditta aggiudicataria che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della notifica della
contestazione, che sarà inviata a mezzo PEC o, in alternativa, tramite raccomandata rr.
Oltre a quanto previsto in materia di penali dall’art. 298 del DPR 207/2010 (Regolamento di
attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici), il mancato rispetto di quanto previsto dal
presente capitolato porterà all’applicazione delle seguenti penalità a carico dell’Appaltatore:
 per accertata assenza o impedimento del personale addetto al servizio: per ogni evento,
penale dell’1 per mille dell’ammontare netto del contratto;
 per ogni ritardo nel prelievo degli animali feriti e le richieste di cattura definite “urgenti” e/o
in reperibilità: per ogni evento, penale dello 0,8 per mille dell’ammontare netto del
contratto;
 per l’inosservanza degli obblighi di cui al punto 4 (ALTRI SERVIZI ): per ogni evento,
penale dello 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto.
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate all’aggiudicatario per le
inadempienze di cui sopra superi il 10% del valore del contratto, l’ASL si riserva la facoltà di
risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti
ad una nuova procedura concorsuale.
L’importo derivante dall’applicazione di penalità e di spese sostenute dall’Azienda sarà detratto dai
compensi dovuti a fronte di prestazioni già eseguite, da eventuali crediti della stessa o dal deposito
cauzionale, a conclusione dell’iter procedurale, in base al quale l’Azienda con nota scritta contesta
all’Impresa l’inadempienza rilevata, sollecitando, contestualmente alla stessa entro il termine di 10
(dieci) giorni le eventuali controdeduzioni per le valutazioni del caso.
L’Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di
contestata applicazione di 3 (tre) penali, pur se di diversa tipologia, con conseguente esecuzione del
servizio in danno all’Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento
per maggiori danni.
10. Gestione e smaltimento dei rifiuti
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali ambulatoriali rimarrà a carico di questa ASL che vi
provvederà mediante apposita Ditta.
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L’obbligo dello smaltimento delle carcasse e delle carogne di animali deceduti presso la struttura
sanitaria è a carico dei Comuni, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – lettera f) della L.R. 47/2013 o del
legittimo proprietario se trattasi di persona fisica.
In carenza dell’adempimento dell’obbligo di cui al capoverso che precede, la ditta aggiudicataria,
conformemente alla normativa vigente, provvede comunque allo smaltimento delle carcasse e delle
carogne, rivalendosi successivamente sul proprietario dell’animale.
E’ comunque esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL Lanciano-Vasto-Chieti circa lo
smaltimento di carogne e carcasse di animali deceduti nella struttura sanitaria.
Al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere indicata la spesa da porre a carico dei
proprietari degli animali deceduti nella struttura sanitaria per lo smaltimento delle carogne e delle
carcasse; detto importo non verrà valorizzato ai fini dell’aggiudicazione.
11. Salvaguardia dei livelli occupazionale
Gli offerenti, compatibilmente e nei limiti della normativa di settore, del vigente CCNL e del proprio
progetto tecnico quale espressione della libertà d’impresa di cui all’art.41 della Costituzione, procederanno
all’assunzione, prima dell’inizio del servizio, e in fase di sottoscrizione del contratto d’appalto, per la
copertura dei posti corrispondenti al fabbisogno per l’espletamento dei servizi richiesti, del personale già
impiegato dall’impresa cessante, e operante presso le diverse sedi e per i diversi servizi da almeno 6 mesi ed
elencate nella comunicazione dell’impresa cessante con nota acquisita al protocollo dell’Azienda ed allegata
agli atti di gara . Le assunzioni, dovranno aver luogo senza soluzione di continuità tra i rapporti, con
passaggio diretto ed immediato e senza il periodo di prova, assicurando ai dipendenti il mantenimento dello
stato di qualifica, mansioni, scatti di anzianità, trattamento retributivo ed ogni altro diritto o condizione
acquisita per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. A tal fine l’impresa aggiudicataria
prima dell’avvio dei servizi dovrà produrre all’Azienda Sanitaria documentazione attestante la conclusa
procedura con sottoscrizione della competente DTL e/o delle organizzazioni sindacali territoriali e di
categoria.
Si accettano integralmente ed incondizionatamente le norme contenute nel presente
capitolato di gara da pag 1 a pag. 14
(timbro e firma del legale rappresentante)
________________________________________
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Allegato A
Comuni dell’area territoriale Lanciano Vasto
ALTINO
ARCHI
ATESSA
BOMBA
BORRELLO
CARPINETO SINELLO
CARUNCHIO
CASALANGUIDA
CASALBORDINO
CASOLI
CASTEL FRENTANO
CASTELGUIDONE
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CELENZA SUL TRIGNO
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
COLLEDIMACINE
CUPELLO
DOGLIOLA
FARA SAN MARTINO
FALLO
FOSSACESIA
FRAINE
FRESAGRANDINARIA
FRISA
FURCI
GAMBERALE
GESSOPALENA
GISSI
LAMA DEI PELIGNI
LETTOPALENA
LENTELLA
LISCIA
MONTAZZOLI
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEFERRANTE
MONTELAPIANO
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MOZZAGROGNA
PALENA
PALOMBARO
PENNADOMO
PERANO
PIETRAFERRAZZANA
PIZZOFERRATO
POLLUTRI
QUADRI
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCASCALEGNA
ROCCASPINALVETI
ROIO DEL SANGRO
ROSELLO
SAN BUONO
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN SALVO
SAN VITO CHIETINO
SANTA MARIA IMBARO
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
SCERNI
TARANTA PELIGNA
TORINO DI SANGRO
TORNARECCIO
TORREBRUNA
TORRICELLA PELIGNA
TREGLIO
TUFILLO
VASTO
VILLA SANTA MARIA
VILLALFONSINA
15
Allegato B
Comuni dell’area territoriale Chieti
ARI
ARIELLI
BUCCHIANICO
CANOSA SANNITA
CASACANDITELLA
CASALINCONTRADA
CHIETI
CRECCHIO
FARA FILIORUM PETRI
FILETTO
FRANCAVILLA AL MARE
GIULIANO TEATINO
GUARDIAGRELE
MIGLIANICO
ORSOGNA
ORTONA
PENNAPIEDIMONTE
POGGIOFIORITO
PRETORO
RAPINO
RIPA TEATINA
ROCCAMONTEPIANO
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
TOLLO
TORREVECCHIA TEATINA
VACRI
VILLAMAGNA
16
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