SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI FIRENZE, AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE E A.MI.G. ONLUS INERENTE LA REALIZZAZIONE IN FORMA INTEGRATA DI GRUPPI APPARTAMENTO PER N.10 PERSONE CON DISAGIO PSICHICO E SOCIALE L’anno duemilasei (2006) in questo giorno ________________________ del mese di ________________ in Firenze, _________________________________, per il presente atto a cui intervengono: - COMUNE DI FIRENZE, con sede e domicilio fiscale in Firenze piazza Signoria n.1, nella persona del suo legale rappresentante Dr. _______________, in qualità di _____________________; - AZIENDA SANITARIA FIRENZE, con sede e domicilio fiscale in Firenze piazza S. Maria Nuova n.1 nella persona del suo legale rappresentante Dr. _______________, in qualità di _____________________; - A.MI.G. Associazione Minorati Gravi, ONLUS, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via del Poggiolino n.12 nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. ________________, in qualità di __________________ ; PREMESSO CHE: nella malattia mentale non è sempre possibile definire una netta linea di confine fra il percorso sanitario ed il percorso sociale e di conseguenza è auspicabile integrare gli ambiti di competenza dell’azienda sanitaria con quelli dei servizi sociali; il protocollo operativo sulla salute mentale, sottoscritto il 26 aprile 2001 dal Direttore della Sicurezza Sociale del Comune di Firenze e dal Responsabile ASL Zona Firenze, individua come prioritarie le azioni di progettualità per ampliare la gamma degli interventi socio riabilitativi relativi alle aree alloggio e residenzialità, occupazione e lavoro, socializzazione e tempo libero; Ie indicazioni del P.I.S. approvato con deliberazioni del C.C. di Firenze n.110 del 05.12.2005 e del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di Firenze n.863 del 23.12.2005, confermano e rafforzano i criteri direttivi per l’integrazione tra interventi dei servizi sociali e quelli sanitari, secondo i principi dell’unitarietà d’intervento, della valutazione multiprofessionale del bisogno, del progetto personalizzato e ripropongono quali obiettivi primari il sostegno alle soluzioni residenziali abitative dirette a sostenere percorsi di autonomia e di reinserimento sociale degli utenti ed in particolare la stipula di una nuova convenzione con l’Associazione Minorati Gravi, più semplicemente A.MI.G.. le attività oggetto della presente convenzione rientrano nei fini statutari dell’Ass.ne che da anni opera nel settore dell’assistenza e dell’intervento riabilitativo di persone con problematiche psichiatriche. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di Firenze, l’Azienda Sanitaria Firenze e l’A.MI.G. per la gestione dei gruppi appartamento siti in Firenze, via Carducci n.2, via Campani n.18 e P.le di Porta Romana n.21, a bassa soglia di protezione assistenziale, destinati a persone che, portatori di disagio psichico e provenienti nello stesso tempo da contesti socio-abitativi marginali, necessitano di un supporto abitativo adeguato presidiato da funzioni educative con caratteristiche di durata di media accoglienza, sulla base del progetto, allegato quale parte integrante del presente atto (allegato A). La finalità principale è permettere l’acquisizione di progressivi livelli di autonomia anche attraverso il sostegno delle reti formali ed informali del territorio. Art. 2 DESTINATARI E COMMISSIONE TECNICA Nei gruppi appartamento saranno inseriti fino ad un massimo di 10 adulti di ambo i sessi, con problemi di disagio mentale e in carico ai servizi socio-sanitari, con un buon livello di autonomia e in grado di assumere eventuali terapie, inserite in programmi che prevedono l’impegno in attività quotidiane esterne. L’utenza segnalata dalla U.F.M.A. Zona Firenze in accordo con i S.I.A.S.T. (Servizio Integrato Assistenza Sociale Territoriale) competenti per territorio, sarà inserita e dimessa sulla base di valutazione di una commissione tecnica appositamente costituita composta da personale preposto dell’Amministrazione Comunale, della A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) e dell’A.MI.G. (Associazione Minorati Gravi). Le ammissioni-dimissioni degli ospiti saranno disposte dalla Commissione Tecnica su richiesta dei Servizi Socio-Sanitari che hanno in carico l’ospite. Art.3 PRESTAZIONI L’A.MI.G. svolgerà la funzione di coordinamento gestionale dei gruppi appartamento, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, gestendo i contatti con gli operatori della ASL per lo sviluppo dei percorsi individuali e garantendo l’organizzazione delle attività previste. Nello specifico, dovranno essere assicurati dall’A.MI.G. i seguenti servizi: 1. Coordinamento gestionale del gruppo appartamento e sostegno socio-educativo con copertura diurna, esclusi i giorni festivi, per un monte di ore complessivo, come definito dal successivo Art.5, anche con funzioni di assistenza domiciliare finalizzata allo sviluppo dell’autonomia domestica, della capacità di coabitazione, e della organizzazione del tempo libero e gestione della vita di relazione. 2. Manutenzione ordinaria, comprensiva degli impianti idraulici, elettrici, riscaldamento. 3. Attività amministrativa, predisposizione bilancio economico e segreteria amministrativa. L’Azienda Sanitaria di Firenze garantisce la funzione di progettazione riabilitativa individuale, da condividere con il personale che gestisce l’appartamento. In particolare, l’Azienda Sanitaria di Firenze provvederà a: svolgere la funzione di proposta di accesso all’ospitalità per persone in possesso di un discreto livello di autonomia personale, in situazione di estrema precarietà alloggiativa e in carico al SIAST competente, formulando Il progetto educativo personalizzato per ogni singolo utente, con l’indicazione degli obbiettivi a medio termine e gli interventi mirati al sostegno e potenziamento dell’autonomia personale e socio riabilitativi, in collaborazione con i servizi sociali territoriali di riferimento; rimane di competenza dei servizi territoriali componenti dell’U.F.M.A. (Unità Funzionale Multiprofessionale Adulti) l’attivazione delle risorse messe a disposizione sia dalla ASL che dal territorio per gli interventi socio-terapeutici previsti nel progetto individualizzato degli ospiti (inserimenti lavorativi, centri diurni ecc.). stabilire ed erogare attraverso propri operatori tutte le prestazioni sanitarie necessarie ed effettuare gli interventi sanitari di emergenza che dovessero essere richiesti per arginare problemi di convivenza con gli utenti. effettuare verifiche periodiche dei progetti individuali riabilitativi dei singoli utenti. Il Comune di Firenze – Direzione Sicurezza Sociale svolgerà la funzione di supervisione dell’intero progetto dei Gruppi Appartamento, assicurando le seguenti funzioni: partecipare ai lavori della Commissione di cui all’art.2 promuovere funzioni di verifica periodica sull’andamento del progetto svolgere funzioni di segreteria e di coordinamento dei lavori della Commissione di cui all’art.2. Art. 4. PERSONALE Per lo svolgimento delle attività e prestazioni di cui sopra l’Associazione garantisce la disponibilità di n.4 dipendenti e/o liberi professionisti qualificati (2 educatori e 2 psicologi) come indicato al successivo Art.7, assicurando che il rapporto con detti è regolato dal contratto di lavoro in vigore CCNL Sanità Privata e Cooperative sociali, nonché dalle normative previdenziali e fiscali in materia. Garantisce altresì agli enti contraenti la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni concernenti: numero, modalità e tempi di impiego degli operatori adibiti all’erogazione delle prestazioni in oggetto compreso lo psicologo. Art.5 REFERENTI I referenti del progetto per ciascun ente interessato, saranno i seguenti: Per il Comune di Firenze, il Responsabile della P.O. Dipendenza e salute mentale della Direzione Sicurezza Sociale; Per l’Azienda Sanitaria di Firenze, il Responsabile della U.F.M.A. Zona Firenze; Per l’A.MI.G. lo psicologo preposto alla gestione specifica dell’attività oggetto del presente atto, il cui nominativo sarà comunicato entro l’inizio dell’attività stessa. Art. 6 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO L’organizzazione dell’appartamento verrà regolata secondo le norme generali contenute da un apposito disciplinare che verrà all’uopo redatto dall’A.MI.G. in accordo con l’UFMA della ASL. Art. 7 COSTI E MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA Il Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di Firenze provvederanno al pagamento dei corrispettivi economici, presuntivamente calcolati ed elencati di seguito, nella misura del 50% ciascuno, così come descritto nella tabella seguente: COSTO PER 12 MESI € 1 SPESE PERSONALE Psicologo: ore 676/anno ad € 28,20/ora (13 ore ogni settimana suddivise fra i 10 utenti secondo necessità) Educatore: ore 3/giorno (15 ogni settimana) per ciascun appartamento ad € 17,00/ora 19.063,20 39.780,00 Amministrativo: ore 624/anno ad € 25,52/ora 15.924,48 74.767,68 2 SPESE CONDUZIONE APPARTAMENTI Affitti, spese condominali, utenze, pulizie, assicurazioni, imposte e tasse, manutenzione ordinaria TOTALE GENERALE 71.232,32 146.000,00 Per il rimborso delle spese suindicate, si conviene una retta giornaliera pro-capite di € 40,00, da corrispondere all’A.MI.G. anche per eventuali posti vuoti previa presentazione di fatturato mensile da presentare con le modalità che saranno indicate al momento del conferimento dell’attività per il periodo di riferimento. Eventuali contribuzioni da parte degli utenti e disposte dai S.I.AS.T., verranno comunicate all’A.MI.G. dai S.I.A.S.T. stessi, ed incassate direttamente dall’A.MI.G. che emetterà al Comune di Firenze o all’Azienda Sanitaria di Firenze documento di addebito solo per la differenza. Art. 8 IMMOBILI L’A.MI.G. mette a disposizione n.3 appartamenti posti a Firenze in: via Carducci n.2, 2° piano, composto da tre camere singole, uno spazio comune, una cucina, un bagno ed un W.C.; via Campani n.18, 4° piano con ascensore, composto da quattro camere singole, una cucina con funzione di spazio comune e due bagni; P.le di Porta Romana n.21, 2° piano composto da tre camere singole, una cucina con funzione di spazio comune e due bagni. In caso di eventuali variazioni di ubicazione degli appartamenti, l’Associazione garantisce un’alternativa abitativa avente le medesime caratteristiche dandone preventiva comunicazione al Comune e all’ASL. I rapporti di locazione ed ogni altro contratto con i vari Enti erogatori per le utenze, sono rapporti esclusivamente tra l’Associazione e i terzi interessati, rimanendo il Comune di Firenze e l’A.S.L. esclusi da ogni responsabilità in merito ad essi. Art. 9 VERIFICHE E CONTROLLI L’Azienda Sanitaria di Firenze procederà a verificare, attraverso il proprio personale, sia le attività in svolgimento, anche attraverso l’accesso ai locali, sia l’intero progetto dei Gruppi Appartamento. In aggiunta, saranno organizzate riunioni di verifica tra Comune di Firenze, l’Azienda Sanitaria di Firenze e l’A.MI.G.; tali incontri saranno fissati in accordo fra le parti e comunque non meno di 2 volte nel corso dei 12 mesi di riferimento. ART. 10 OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE L’A.MI.G. si impegna a: a. garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione; b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato; c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.626/94, successive integrazioni e modifiche; d. a ritenere comunque sollevate e indenni l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Sanitaria di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell’attività gestionale svolta presso gli appartamenti in questione; e. emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali; f. a comunicare i nomitativi degli operatori preposti all’attività in argomento (Educatori e Psicologi) ed eventuali loro sostituzioni. ART. 11 PRIVACY Il legale rappresentante dell’Ass.ne AMIG si impegna fin d’ora ad adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03, nonché, ove richiesto dal Titolare Trattamento dati personali Comune di Firenze, ad assumere la qualifica di Responsabile Trattamento dati personali (o a comunicare altro nominativo), ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs 196/03, e a rispettare le prescrizioni di cui al disciplinare predisposto dal Comune di Firenze di cui dichiara di aver preso visione. Art. 12 DURATA La presente convenzione ha la durata di mesi 12, a far data dal 1° Marzo 2006 fino a 28 Febbraio 2007, e potrà essere eventualmente rinnovata con successivi provvedimenti amministrativi per ulteriori 24 mesi, anche parzialmente, previo accordo fra le parti. Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI Il giudizio sulle eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Firenze. La presente convenzione sarà registrata solo in caso di uso e le eventuali spese di bollo e di registro saranno a carico del richiedente. Comune di Firenze Azienda Sanitaria di Firenze Associazione Minorati Gravi (A.MI.G.) Per accettazione Il Legale Rappresentante dell’A.MI.G.