Le cessioni comunitarie in materia d`IVA e la rappresentanza - Cc-Ti

Commercio estero
Intervista con Bernardo Lamoni, lic.oec., Titolare studio di consulenza fiscale, aziendale e societaria LGA
Le cessioni comunitarie
in materia d'IVA e la
rappresentanza fiscale
Bernardo Lamoni
Molto spesso quando un'azienda svizzera sente
parlare di IVA intracomunitaria e di rappresentanza
fiscale in Europa tende a pensare a situazioni
problematiche e complicate da gestire. Per
un'azienda elvetica è davvero difficile operare
nell'Unione Europea (UE) effettuando acquisti o
vendite di merci?
“L’azienda elvetica dovrà attenersi alle norme ed alle esigenze nazionali in materia di IVA dei Paesi dell’UE in cui
intende operare e dovrà affrontare i vari punti della tematica, con la medesima sistematica che dovrà adottare
un’azienda di uno Stato dell’UE che intende effettuare
transazioni dello stesso tipo in altri Stati dell’UE. Il flusso
di operazioni va accuratamente pianificato, implementato e costantemente monitorato con riguardo all’evoluzione
del contesto normativo non solamente in materia di IVA,
bensì anche di altri settori come ad esempio quello delle
imposte dirette o se del caso quello doganale”.
In quali casi un operatore svizzero deve richiedere
una partita IVA comunitaria?
Limitandoci alla tipologia di acquisto e di vendita di beni,
l’obbligo per un fornitore svizzero di richiedere una partita
IVA di uno Stato dell’Unione Europa può nascere (a dipendenza delle singole disposizioni legislative nazionali)
quando i beni sono venduti ad un’altra azienda, all’interno
dello Stato stesso. L’obbligo sussiste per contro sempre
in caso di vendita di beni a privati.
Mentre l’utilizzo di una partita IVA comunitaria, conferita
da uno Stato Membro dell’UE, si rende necessario ad
esempio:
• quando l’operazione commerciale si presenta come un
acquisto o una vendita di beni tra un operatore residente in uno Stato dell’UE ed un operatore svizzero
che dispone di una partita IVA comunitaria di un altro
Stato dell’UE,
• e nel contempo la merce è trasportata dal venditore
all’acquirente nei rispettivi Stati dell’UE”.
Occorre in quest’ambito affiancare anche la tematica
della stabile organizzazione?
Sì. È un aspetto da valutare con molta attenzione. In presenza di una stabile organizzazione in uno Stato dell’UE
da dove effettivamente viene svolta l’operazione, occorre
considerare non solo le ripercussioni in materia di imposte dirette, ma anche quelle dal profilo IVA. Le regole
che disciplinano chi tra le imprese estere partecipanti
all’operazione sia tenuta a versare l’IVA possono mutare a
seconda del caso una loro, o entrambe, abbiano una stabile organizzazione o meno nello Stato UE in questione.
Va tuttavia precisato che il fatto di detenere una partita
IVA comunitaria mediante un rappresentante fiscale non
costituisce di per se una stabile organizzazione. Bisogna
sempre attenersi alle specifiche disposizioni in materia e
verificare la presenza di elementi che possono condurre
alla fattispecie in questione”.
Con la rappresentanza fiscale comunitaria o mediante
iscrizione diretta, laddove previsto, l'entità elvetica si
assume ulteriori obblighi e responsabilità?
“L’operatore svizzero attraverso il proprio rappresentante
fiscale o mediante identificazione diretta (come nel caso
della Germania) deve adempiere correttamente a tutti
gli obblighi previsti dalle normative IVA territorialmente
rilevanti nello Stato dove si considerano effettuate le operazioni. Da qui derivano le responsabilità del rappresentante fiscale e/o dell’operatore. In compenso costui, nella
maggior parte dei casi, potrà detrarre l’IVA versata sugli
acquisti che altrimenti andrebbe recuperata mediante altre procedure più lente”.
Per concludere questa breve entrata in materia
sull'IVA intracomunitaria, quali sono i principali atout
delle normative comunitarie in materia d'IVA?
“L’impresa svizzera, in grado di fornire la merce ad un
suo cliente europeo attraverso una cessione di beni comunitaria, si trova, dal profilo IVA, per nulla penalizzata
rispetto ad un’impresa concorrente dell’UE. Entrambe
potranno fatturare in esenzione di IVA in quanto questa
verrà assolta dall’acquirente. Quest’ultimo a sua volta,
utilizzando il bene in ambito commerciale, dichiarerà l’IVA dovuta, detraendola contemporaneamente nel proprio
rendiconto. Non si avrà quindi alcuna ripercussione sulla
liquidità aziendale delle imprese partecipanti. Alla luce
delle elevate aliquote IVA vigenti negli Stati dell’UE, si
tratta di vantaggi non trascurabili”.
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