Commercio estero Intervista con Bernardo Lamoni, lic.oec., Titolare studio di consulenza fiscale, aziendale e societaria LGA Le cessioni comunitarie in materia d'IVA e la rappresentanza fiscale Bernardo Lamoni Molto spesso quando un'azienda svizzera sente parlare di IVA intracomunitaria e di rappresentanza fiscale in Europa tende a pensare a situazioni problematiche e complicate da gestire. Per un'azienda elvetica è davvero difficile operare nell'Unione Europea (UE) effettuando acquisti o vendite di merci? “L’azienda elvetica dovrà attenersi alle norme ed alle esigenze nazionali in materia di IVA dei Paesi dell’UE in cui intende operare e dovrà affrontare i vari punti della tematica, con la medesima sistematica che dovrà adottare un’azienda di uno Stato dell’UE che intende effettuare transazioni dello stesso tipo in altri Stati dell’UE. Il flusso di operazioni va accuratamente pianificato, implementato e costantemente monitorato con riguardo all’evoluzione del contesto normativo non solamente in materia di IVA, bensì anche di altri settori come ad esempio quello delle imposte dirette o se del caso quello doganale”. In quali casi un operatore svizzero deve richiedere una partita IVA comunitaria? Limitandoci alla tipologia di acquisto e di vendita di beni, l’obbligo per un fornitore svizzero di richiedere una partita IVA di uno Stato dell’Unione Europa può nascere (a dipendenza delle singole disposizioni legislative nazionali) quando i beni sono venduti ad un’altra azienda, all’interno dello Stato stesso. L’obbligo sussiste per contro sempre in caso di vendita di beni a privati. Mentre l’utilizzo di una partita IVA comunitaria, conferita da uno Stato Membro dell’UE, si rende necessario ad esempio: • quando l’operazione commerciale si presenta come un acquisto o una vendita di beni tra un operatore residente in uno Stato dell’UE ed un operatore svizzero che dispone di una partita IVA comunitaria di un altro Stato dell’UE, • e nel contempo la merce è trasportata dal venditore all’acquirente nei rispettivi Stati dell’UE”. Occorre in quest’ambito affiancare anche la tematica della stabile organizzazione? Sì. È un aspetto da valutare con molta attenzione. In presenza di una stabile organizzazione in uno Stato dell’UE da dove effettivamente viene svolta l’operazione, occorre considerare non solo le ripercussioni in materia di imposte dirette, ma anche quelle dal profilo IVA. Le regole che disciplinano chi tra le imprese estere partecipanti all’operazione sia tenuta a versare l’IVA possono mutare a seconda del caso una loro, o entrambe, abbiano una stabile organizzazione o meno nello Stato UE in questione. Va tuttavia precisato che il fatto di detenere una partita IVA comunitaria mediante un rappresentante fiscale non costituisce di per se una stabile organizzazione. Bisogna sempre attenersi alle specifiche disposizioni in materia e verificare la presenza di elementi che possono condurre alla fattispecie in questione”. Con la rappresentanza fiscale comunitaria o mediante iscrizione diretta, laddove previsto, l'entità elvetica si assume ulteriori obblighi e responsabilità? “L’operatore svizzero attraverso il proprio rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta (come nel caso della Germania) deve adempiere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle normative IVA territorialmente rilevanti nello Stato dove si considerano effettuate le operazioni. Da qui derivano le responsabilità del rappresentante fiscale e/o dell’operatore. In compenso costui, nella maggior parte dei casi, potrà detrarre l’IVA versata sugli acquisti che altrimenti andrebbe recuperata mediante altre procedure più lente”. Per concludere questa breve entrata in materia sull'IVA intracomunitaria, quali sono i principali atout delle normative comunitarie in materia d'IVA? “L’impresa svizzera, in grado di fornire la merce ad un suo cliente europeo attraverso una cessione di beni comunitaria, si trova, dal profilo IVA, per nulla penalizzata rispetto ad un’impresa concorrente dell’UE. Entrambe potranno fatturare in esenzione di IVA in quanto questa verrà assolta dall’acquirente. Quest’ultimo a sua volta, utilizzando il bene in ambito commerciale, dichiarerà l’IVA dovuta, detraendola contemporaneamente nel proprio rendiconto. Non si avrà quindi alcuna ripercussione sulla liquidità aziendale delle imprese partecipanti. Alla luce delle elevate aliquote IVA vigenti negli Stati dell’UE, si tratta di vantaggi non trascurabili”. 39