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Torino, 30 gennaio 2015
COMUNICATO STAMPA
CURE DOMICILIARI: IL TAR DEL PIEMONTE DÀ RAGIONE
ALLE ASSOCIAZIONI DEL CSA E ANNULLA LE NEGATIVE DELIBERE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25 E 26/2013 E 5/2014
CONFERMATO CHE LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI FORNITE DA BADANTI
E VOLONTARIAMENTE DA FAMILIARI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
SONO LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA)
- SI TRATTA DI DIRITTI CHE NON POSSONO ESSERE NEGATI, NEMMENO COL PRETESTO
DELLE RISTRETTEZZE DI BILANCIO O DEL RISANAMENTO DEL DEBITO SANITARIO -
Diritto alle cure socio-sanitarie domiciliari per le persone malate e/o colpite da disabilità invalidante e
non autosufficienza, ottime notizie arrivano dal Tar del Piemonte. Con la sentenza 156/2015, depositata il
29 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso delle associazioni Aps
(Associazione promozione sociale), Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e Utim
(Unione per la tutela dei disabili intellettivi), aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i
movimenti di base, dell’Angsa Torino (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e del Gva Acqui
(Gruppo volontariato assistenza handicappati ed emarginati) contro le delibere della Giunta regionale del
Piemonte n. 25 e 26/2013 e 5/2014, provvedimenti che sono stati annullati dalla sentenza nelle parti
sostanziali.1
Le delibere erano state impugnate perché lesive del diritto esigibile alle prestazioni socio-sanitarie
domiciliari di «aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona» per gli anziani malati cronici non
autosufficienti, per le persone colpite da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile e da
disabilità invalidante e non autosufficienza. «Secondo la Regione resistente – ha osservato il Tar nella
sentenza – le parole “assistenza tutelare alla persona” si riferirebbero unicamente all’assistenza fornita da
operatori in possesso di una specifica formazione professionale, quindi da infermieri o da operatori sociosanitari: pertanto, la quota a carico del Servizio sanitario non coprirebbe le prestazioni che siano rese da
operatori non professionali, con conseguente loro riconduzione negli “extra Lea” e soppressione delle
provvidenze economiche fin qui garantite (e loro integrale accollo al comparto assistenziale: utenti e/o
Comuni)».
In sostanza, classificando illegittimamente come “extra lea” tali prestazioni domiciliari, garantite
attraverso gli assegni di cura, la Regione Piemonte le aveva negate come diritti, spostando il loro
1
Analoghe motivazioni sono espresse nelle sentenze 154 e 157/2015 relative ai ricorsi contro i medesimi
atti della Giunta regionale del Piemonte presentati dal Comune di Torino e da numerosi Comuni ed Enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali piemontesi.
finanziamento sul comparto assistenziale, quindi regolato da criteri di discrezionalità e beneficienza,
legato alla disponibilità di risorse stanziate.
Invece, il Tar ha confermato che le «prestazioni fornite da persone prive di un attestato professionale
(e quindi diverse dall’operatore sanitario: ad es., assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.),
finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare» sono
«da ricondurre ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), con conseguente mantenimento del 50% del loro
costo a carico del Servizio sanitario nazionale».
Questa posizione, da sempre sostenuta dalle associazioni ricorrenti e riconosciuta pienamente
legittima con la sentenza 156/2015, era già stata espressa nella sentenza 326/2013 del Tar del Piemonte
(pur assolutamente negativa sul tema delle contribuzioni economiche richieste ai parenti) che aveva
confermato il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità – e poiché le
norme sui Lea sono identiche, anche per gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con
demenza senile – alle prestazioni di «assistenza domiciliare».
La sentenza 156/2015 affronta anche il tema della salvaguardia dei diritti esigibili, in contrasto con
«le esigenze della finanza pubblica» che non possono portare a «comprimere il nucleo irriducibile del
diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» e diritto primario
e fondamentale ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione.
Osserva il Tar: «Se davvero l’esecuzione del programma di solidarietà sancito in Costituzione (e ormai
avviato anche dalla legge che ha previsto i Lea) incontra ostacoli di natura economico-finanziaria per
l’obiettiva carenza di risorse stanziabili (vieppiù nello scenario di una Regione sottoposta a piano di rientro
dai disavanzi della spesa sanitaria, come il Piemonte), il rimedio più immediato non è la violazione dei Lea
ma una diversa allocazione delle risorse disponibili, che spetta alle singole amministrazioni (nel caso, alla
Regione) predisporre in modo tale da contemperare i vari interessi costituzionalmente protetti che
demandano realizzazione».
Non è insomma lecito, né invocando l’indisponibilità di risorse, né accordi di rientro dal deficit, negare i
Lea e quindi anche «le prestazioni di aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona».
Già con l’ordine del giorno 1090 approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Regione
Piemonte il 24 settembre 2013 e richiamato costantemente dai ricorrenti nei loro appelli alla Regione
affinché ritirasse le delibere oggi annullate, s’impegnava la Giunta regionale a chiedere al Governo uno
stanziamento aggiuntivo a favore del Fondo sanitario nazionale per le prestazioni da fornire alle
persone non autosufficienti e per l'abbattimento delle liste d'attesa, e uno stanziamento annuale
continuativo per il Fondo delle non autosufficienze, da destinare esclusivamente ai Comuni per la loro
funzione integrativa. Tali richieste – ci risulta – non sono mai state portate al Governo.
Oggi, sulla scorta della sentenza n. 156/2015 e dell’ordine del giorno approvato anch’esso
all’unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte n. 142 del 18 dicembre 2014 che chiedeva il
superamento delle delibere annullate (come di quelle sulle prestazioni socio-sanitarie residenziali, ancora
in giudizio al Consiglio di Stato), occorre con la massima urgenza che la Regione chieda le necessarie
risorse al Governo e applichi, per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, la legge regionale 10/2010.
Le motivazioni della sentenza n. 156/2015 dovrebbero costituire per la Giunta della Regione Piemonte
la base per l’effettiva promozione delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti,
consentendo da un lato a questi nostri concittadini, colpiti da malattie o disabilità o autismo e da non
autosufficienza, condizioni di vita migliori e più dignitose e nello stesso tempo realizzando consistenti
riduzioni delle spese regionali (come previsto anche dalla Petizione popolare nazionale per il diritto
prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti previste dai Lea,
lanciata da un nutrito Comitato promotore di associazioni guidato dalla Fondazione promozione sociale
onlus, petizione di cui è in corso la raccolta di adesioni e firme fino al 31 dicembre 2015 –
per informazioni: www.fondazionepromozionesociale.it).
Csa, Via Artisti 36, 10124 Torino. Fotocopiato in proprio, Torino, 30 gennaio 2015.
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