PI5088 - ISOLA DEI FAMOSI-PUBBLICITÀ OCCULTA
Provvedimento n. 15627
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2006;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice
del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richieste di intervento pervenute rispettivamente in data 18 novembre 2005 e 28
novembre 2005, integrate in data 13 dicembre 2005 con l'acquisizione di copia dei messaggi,
un consumatore e un'associazione di consumatori, a seguito dei diversi interventi del
programma "Striscia la Notizia" di Canale 5, hanno segnalato l'inserimento di una fattispecie di
pubblicità non trasparente all'interno del programma "Isola dei Famosi 3" andato in onda su
RAI2. In particolare, la segnalazione riguarda le immagini del marchio "Gatta ci Cueva"
impresso sugli indumenti del giornalista Massimo Caputi, ripreso durante i collegamenti con
l'Isola di Samanà (Repubblica di Santo Domingo), diffuse alle ore 19.00 circa, tra l'altro, nelle
date del 26 settembre 2005, 4 ottobre 2005 (così come riprodotte durante la puntata di
"Striscia la Notizia" del 2 novembre 2005), 10 ottobre 2005, 18 ottobre 2005, 19 ottobre
2005, 26 ottobre 2005, 28 ottobre 2005 e 1° novembre 2005.
Nelle due richieste di intervento si lamenta che le riprese andate in onda durante i
collegamenti con l'isola costituirebbero una fattispecie di pubblicità non trasparente in favore
del marchio di abbigliamento "Gatta ci Cueva", impresso sulle maglie indossate dal conduttore
Massimo Caputi, ideato e promosso dalla Signora Roberta Sciubba.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto di contestazione è rappresentato dalle riprese del marchio raffigurato sui
capi di abbigliamento indossati dal giornalista Massimo Caputi durante le puntate in day time,
del noto programma "Isola dei Famosi 3", andate in onda, tra l'altro, in data 26 settembre
2005, 4, 10, 18, 19, 26 e 28 ottobre 2005 e 1° novembre 2005.
In particolare, durante i collegamenti con l'isola di Samanà, il giornalista viene ripreso mentre
indossa maglie di diverso colore con, in evidenza sul torace, il marchio "Gatta ci Cueva",
rappresentato dalla raffigurazione di un gatto dentro una grotta stilizzata.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
A seguito di dette richieste è stato avviato nei confronti del conduttore Massimo Caputi, della
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., della Signora Roberta Sciubba, titolare del marchio "Gatta
ci Cueva", in qualità di presunti operatori pubblicitari, un procedimento ai sensi dell'articolo 26,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, nel corso del quale sarebbe stata valutata
l'eventuale ingannevolezza del messaggio ai sensi degli articoli 19, 20 e 23 comma 1, del
Decreto Legislativo n. 206/05, con particolare riferimento all'eventuale natura pubblicitaria
delle immagini sopra indicate.
Ove fosse stata accertata la natura pubblicitaria dei messaggi, ne sarebbe stata valutata la
riconoscibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 206/05.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto ai presunti
operatori pubblicitari di fornire le seguenti informazioni e documenti (anche a diffusione
interna): chiarire l'esistenza di eventuali accordi in relazione ai contenuti e/o alle modalità di
diffusione dei servizi sopra indicati, trasmettendo copia di qualsiasi eventuale contratto o
assunzione di impegno; indicare i criteri di predisposizione e selezione dei contenuti dei servizi
sopra indicati, con particolare riferimento all'abbigliamento del giornalista Massimo Caputi
durante tutti i collegamenti con l'Isola di Samanà; fornire copia dei collegamenti integrali con
l'Isola di Samanà condotti da Massimo Caputi e diffusi alle ore 19.00 circa, in data 26
settembre 2005, 4, 10, 18, 19, 26 e 28 ottobre 2005 e 1° novembre 2005; fornire la
registrazione degli spot andati in onda nelle 2 ore precedenti e successive alla diffusione dei
collegamenti sopra indicati, nonché nel corso degli stessi; fornire la registrazione delle ultime
due puntate della trasmissione "Isola dei Famosi3" andate in onda su RAI2 alle ore 21.00
circa; fornire un elenco dettagliato degli spazi pubblicitari acquistati dal titolare del marchio
"Gatta ci Cueva", Signora Roberta Sciubba, su tutte le emittenti appartenenti alla Società RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.A. dal 1°settembre 2005 al 30 novembre 2005, trasmettendo
copia dei relativi contratti.
Con memoria difensiva pervenuta in data 17 gennaio 2006 la RAI ha rappresentato, in sintesi,
quanto segue:
con accordo di durata triennale avente ad oggetto la produzione delle edizioni 2004, 2005 e
2006 del programma "L'isola dei famosi", la RAI ha acquistato dalla Società Magnolia S.r.l. i
diritti di utilizzazione e sfruttamento sul format "L'isola dei famosi" ed ha affidato alla stessa la
realizzazione del relativo programma, articolato in 10 puntate settimanali di c.d. prime time e
in n. 62 puntate di c.d. day time da trasmettere nel periodo settembre – novembre 2005;
in data 13 settembre 2005 la RAI e la Samanà S.r.l. hanno concluso un contratto, allegato
alla memoria, avente ad oggetto il noleggio di capi d'abbigliamento indossati dal Signor
Massimo Caputi durante la realizzazione del programma;
il predetto contratto prevede la facoltà della RAI di citare nei titoli di coda l'indicazione "Gatta
ci Cueva by Carlo Chionna", non essendo prevista la possibilità di esporre marchi nel corso
della trasmissione, e rinvia alle condizioni generali di contratto Rai per l'acquisto di beni e
servizi;
non risulta che la Signora Roberta Sciubba, titolare del marchio "Gatta ci Cueva" e che la
Samanà S.r.l. abbiano acquistato spazi pubblicitari sui mezzi RAI nel periodo 1°settembre – 30
novembre 2005;
anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Signor Massimo Caputi al programma
"Striscia la notizia" la RAI ha effettuato accertamenti in ordine alla condotta del giornalista
Caputi al fine di verificare se l'esposizione del marchio "Gatta ci cueva", raffigurato sulle
magliette da questo indossate durante in trasmissione, fosse ravvisabile una comunicazione di
carattere pubblicitario e se tale condotta costituisse violazione del contratto di lavoro
autonomo concluso tra lo stesso e la RAI;
dagli accertamenti svolti è emerso che sul sito internet www.gattacicueva.com, appartenente
alla società Samanà, viene presentata la linea di abbigliamento utilizzata da Massimo Caputi
nel corso della trasmissione, e che sul sito www.massimocaputi.it il giornalista viene mostrato
mentre indossa, con evidenza fotografica, le magliette della linea "Gatta ci Cueva";
una tempestiva informativa alla RAI in ordine alle suddette circostanze avrebbe impedito che
la RAI sottoscrivesse il contratto con la società Samanà S.r.l.;
sulla base di dette verifiche la RAI ha accertato, tra l'altro, che con l'esposizione, nel corso
delle trasmissioni del marchio "Gatta ci Cueva", il Signor Massimo Caputi ha violato gli obblighi
contrattualmente assunti con la RAI ed ha contravvenuto ai doveri previsti dal Codice Etico
della RAI e, segnatamente, al divieto di effettuare pubblicità occulta;
per le violazioni contestate è stata applicata la sanzione contrattualmente prevista,
individuata a titolo transattivo in una penale pari al 10% del compenso pattuito;
infine, si precisa che la RAI non può, nella vicenda oggetto del procedimento, essere
qualificata come operatore pubblicitario, in quanto non può essere considerata né committente
del messaggio pubblicitario, posto che la stessa non è il proprietario dei beni pubblicizzati, né
come autore del messaggio, in quanto la scelta dei contenuti e dei collegamenti è stata
effettuata in piena autonomia ed indipendenza dalla società Magnolia.
Con lettera del 18 gennaio 2006 il Signor Massimo Caputi ha dichiarato di aver messo in
contatto il Signor Chionna, titolare della ditta Samanà, con la RAI per la fornitura dei capi di
abbigliamento, e di essersi limitato ad indossare a rotazione i capi fornitigli dalla produzione
RAI nel corso dei 60 giorni sull'isola.
Con comunicazione del 23 gennaio 2006, la Samanà S.r.l., contattata dalla Signora Sciubba,
ha dichiarato di aver concluso con la RAI, in persona del Signor Carlo Chionna, un protocollo di
accordo avente ad oggetto il noleggio di capi d'abbigliamento per la produzione televisiva
"Isola dei Famosi", precisando di non aver acquistato alcuno spazio pubblicitario sulle emittenti
RAI.
In data 9 febbraio 2006 si è provveduto ad integrare soggettivamente il provvedimento di
avvio nei confronti della Magnolia S.p.A. e della Samanà S.r.l.
Contestualmente all'integrazione della comunicazione di avvio del procedimento è stato
richiesto alla Magnolia S.p.A., in qualità di presunto operatore pubblicitario, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire, informazioni e relativa
documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti gli accordi intercorsi con la RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.A. aventi ad oggetto la produzione e realizzazione del programma
"L'Isola dei Famosi", edizione 2005, con particolare riferimento alle riprese effettuate durante i
collegamenti in day time con l'Isola di Samanà del marchio "Gatta ci Cueva", impresso sugli
indumenti del giornalista Massimo Caputi.
È stato, altresì, richiesto alla Samanà S.r.l., in qualità di presunto operatore pubblicitario, di
fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti: il
contenuto delle intese intercorse tra la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la Samanà S.r.l.,
a cui si riferisce l'accordo qualificato come "Noleggio di capi d'abbigliamento per la produzione
televisiva Isola dei Famosi"; la tipologia di capi di abbigliamento oggetto del predetto accordo;
un elenco dettagliato degli spazi pubblicitari acquistati dalla Samanà S.r.l. su tutte le emittenti
appartenenti alla Società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. dal 1°settembre 2005 al 30
novembre 2005, trasmettendo copia dei relativi contratti.
Con lettera del 1° marzo 2006, la Magnolia S.p.A. ha precisato di non essere in possesso di
alcuna documentazione, in quanto per l'aspetto pubblicitario è direttamente responsabile la
RAI.
In data 21 marzo 2006 è pervenuta la memoria difensiva della Samanà S.r.l., nella quale si
precisa che la società non avrebbe potuto esercitare alcun tipo di controllo o di censura
sull'utilizzo dei capi d'abbigliamento dei quali la sola RAI, come emerge dal contratto di
noleggio del 13 settembre 2005, poteva disporre liberamente.
In data 23 marzo 2006, presso i locali dell'Autorità si è svolta l'audizione dei rappresentanti
della RAI, richiesta ai sensi dell'articolo 7 del D.p.r. n. 284/03.
Nel corso dell'audizione è emerso, in sintesi, quanto segue:
le trasmissioni giornaliere venivano riversate presso la sede RAI di Milano come prodotto
chiuso e finito pronto per essere messo in onda, mentre la RAI ha provveduto unicamente
all'inserimento, per motivi editoriali, dei titoli di testa e di coda;
il marchio "Gatta ci Cueva" impresso sulle magliette indossate da Massimo Caputi è privo di
notorietà, e la RAI non ne aveva conoscenza;
il prezzo pattuito per il noleggio dei capi di abbigliamento, pari a soli 250 euro, è giustificato
dal fatto che i capi vengono restituiti al fornitore.
Al termine dell'audizione sono state richieste le seguenti informazioni corredate da idonea
documentazione:
chiarimenti in ordine a modalità e termini con cui il contratto di noleggio di capi di
abbigliamento concluso tra RAI e Samanà sarebbe stato sollecitato da Massimo Caputi;
produrre le condizioni generali di contratto alle quali rinvia l'accordo qualificato "noleggio di
capi di abbigliamento" concluso tra RAI e Samanà;
chiarire le modalità con cui è avvenuta la selezione a cura della RAI delle immagini che
ricostruivano il corso della settimana, trasmesse durante la trasmissione in onda in prima
serata (c.d. prime time).
Con comunicazione pervenuta in data 3 aprile 2006 la RAI ha dato riscontro alla richiesta di
informazioni formulata nel corso dell'audizione precisando che:
il Signor Massimo Caputi ha solamente segnalato la società interessata a fornire i capi
d'abbigliamento per la trasmissione "Isola dei famosi"; tale richiesta è stata inoltrata al centro
di produzione di Milano, che presi gli opportuni accordi, ha proceduto a redigere un contratto di
noleggio seguendo le normali procedure aziendali;
le condizioni generali di contratto richiamate nel contratto di noleggio non sono quelle per la
realizzazione di produzioni televisive, allegate alla memoria difensiva del 17 gennaio 2006, ma
quelle per l'acquisto di beni e servizi che diversamente dalle prime, non prevedono il divieto di
inserire elementi aventi direttamente o indirettamente carattere pubblicitario;
in relazione alle parti di montaggio inserite all'interno delle puntate in onda in prima serata, si
precisa che le immagini ricostruivano la vita e le prove dei concorrenti durante la settimana.
In data 18 aprile 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in
data 15 maggio 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 15 giugno 2006 la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio
in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 23,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
le immagini oggetto di segnalazione riproducono il marchio "Gatta ci Cueva" in maniera
esplicita ed evidente durante le riprese del giornalista Massimo Caputi, che ha condotto
dall'isola la trasmissione che ha riscosso un notevole seguito;
in molte puntate non appare casuale la ripresa del conduttore nell'intera persona, che mostra
in primo piano il marchio impresso sulle magliette dallo stesso adottate;
la stessa RAI ha riconosciuto che le immagini oggetto di contestazione integravano una
fattispecie di pubblicità non segnalata, applicando la sanzione per inadempimento contrattuale
al giornalista Massimo Caputi;
per l'effetto, le immagini de quibus, in quanto costituiscono una fattispecie di pubblicità non
trasparente, sono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori in
considerazione del seguito di pubblico avuto dalla trasmissione e dall'associazione del marchio
pubblicizzato con il successo del conduttore e dei personaggi che hanno partecipato alla
trasmissione.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Nel caso di specie, l'Autorità è chiamata a valutare le immagini del marchio "Gatta ci Cueva"
impresse sulle magliette indossate dal giornalista Massimo Caputi nel corso delle puntate in
c.d. day time del programma "Isola dei Famosi 3", al fine di verificare se la fattispecie integri
una violazione dell'articolo 23, comma 1, del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n.
206/05 recante Codice del Consumo.
Al riguardo vale osservare che la finalità di quest'ultimo articolo risulta essenzialmente quella
di garantire che i messaggi siano palesi, ovvero che essi siano riconoscibili in quanto tali e
distinguibili da altre tipologie di comunicazione estranee alle finalità commerciali tipiche dei
messaggi promozionali, in maniera tale da consentire ai consumatori di attivare le normali
reazioni derivanti dalla consapevolezza che si tratta di comunicati di parte, con specifiche
finalità pubblicitarie.
Più in particolare, la valutazione dell'applicabilità dell'articolo 23, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 206/05 in relazione all'esistenza della richiesta trasparenza pubblicitaria, si attua
mediante due fasi distinte: l'una volta ad accertare la natura commerciale della comunicazione
oggetto di analisi, l'altra, successiva ed eventuale, diretta a stabilirne la riconoscibilità.
Nella prima fase occorre innanzitutto verificare l'esistenza di un rapporto di committenza tra
l'operatore pubblicitario ed il proprietario del mezzo di diffusione. Qualora tale rapporto non sia
riscontrabile o venga negato dagli operatori, assumerà rilevanza l'esistenza di elementi gravi,
precisi e concordanti dai quali possa desumersi la natura promozionale del messaggio.
Nella seconda fase, la valutazione della riconoscibilità della comunicazione promozionale, è
necessario considerare le modalità di presentazione del messaggio, ed in particolare, nel caso
di un messaggio presentato all'interno di un'opera di intrattenimento, la presenza di elementi e
accorgimenti che rendano edotto il telespettatore della finalità pubblicitaria della
comunicazione.
In relazione alla fattispecie oggetto di analisi, l'Autorità ritiene, in conformità a quanto statuito
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la natura pubblicitaria delle immagini
oggetto di contestazione, e dunque, l'esistenza di uno specifico scopo promozionale condiviso
dal committente e dal proprietario del mezzo di diffusione, sia comprovata dall'esistenza di
elementi precisi, gravi e concordanti.
Innanzitutto, un primo elemento indiziario del tutto pacifico è rappresentato dal fatto che il
giornalista Massimo Caputi ha indossato in tutte le puntate in day time in esame
esclusivamente capi di abbigliamento dove è ben visibile il marchio "Gatta ci cueva".
Il valore probante di tale indizio risulta ancor più significativo ove si consideri che le specifiche
inquadrature che caratterizzano le riprese del giornalista comportano la ripetuta e reiterata
visualizzazione del marchio.
Inoltre, le risultanze istruttorie evidenziano che la RAI e la Samanà S.r.l., licenziataria del
marchio "Gatta ci Cueva" raffigurato sulle magliette del conduttore della trasmissione Massimo
Caputi, hanno concluso un contratto, acquisito agli atti, qualificato dalle parti come "noleggio di
capi d'abbigliamento per la produzione televisiva Isola dei Famosi".
Con tale accordo, la Samanà S.r.l. ha assunto l'obbligazione di fornire per il programma
televisivo "Isola dei famosi" i "capi d'abbigliamento indossati dal Sig. Massimo Caputi, durante
la realizzazione del medesimo programma".
Il regolamento negoziale, inoltre, prevede la facoltà della RAI di inserire nei titoli di coda del
programma l'indicazione "Gatta ci cueva by Carlo Chionna", e contiene un richiamo alle
condizioni generali di contratto per l'acquisizione di beni e servizi, le quali, come riconosciuto
dalla stessa RAI nel corso dell'audizione svoltasi presso i locali dell'Autorità, non prevedono
alcun divieto di inserire elementi aventi direttamente o indirettamente carattere pubblicitario.
Il contratto indicato, pertanto, in considerazione dei suoi contenuti rappresenta un secondo
elemento indiziario dal quale desumere l'esistenza di un rapporto di committenza, intercorso
tra il proprietario del mezzo di diffusione ed il committente, avente ad oggetto la promozione
del marchio "Gatta ci Cueva".
Inoltre, quale ulteriore elemento di prova, si consideri che la RAI ha accertato che, con
l'esposizione nel corso delle trasmissioni del marchio "Gatta ci Cueva", il Signor Massimo
Caputi, oltre ad aver violato gli obblighi contrattualmente assunti con la RAI, ha contravvenuto
ai doveri previsti dal Codice Etico della RAI e, segnatamente, al divieto di effettuare pubblicità
occulta.
Gli elementi sopra evidenziati rivelano, in maniera concordante, la finalità promozionale delle
immagini trasmesse durante i collegamenti con l'Isola di Samanà, in quanto risultano volte a
promuovere il marchio "Gatta ci Cueva" impresso sui capi d'abbigliamento indossate da
Massimo Caputi.
Acclarata, dunque, la natura pubblicitaria delle immagini in esame ai sensi dell'articolo 20,
comma 1, del Decreto Legislativo 206/05, occorre valutare la riconoscibilità delle stesse come
pubblicità ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Decreto Legislativo 206/2005.
Al riguardo, si rileva come il proprietario del mezzo di diffusione e il committente non abbiano
adottato alcun accorgimento né espressa indicazione che renda evidente la natura
promozionale delle immagini in esame.
Al fine di superare ogni dubbio, si consideri che l'indicazione "Gatta Ci Cueva by Carlo
Chionna", di per sé insufficiente a rendere edotto il consumatore sulla natura promozionale
delle riprese, non è stata inserita nei titolo di coda dei collegamenti in day time, ma
esclusivamente nel super della trasmissione andata in onda in prima serata, oltretutto secondo
una formula ridotta rispetto a quella indicata nel contratto, e del tutto illeggibile per caratteri e
velocità di apparizione sullo schermo.
Per quanto concerne i soggetti destinatari del presente provvedimento, alla luce delle
considerazioni che precedono, si ritiene di considerare quali operatori pubblicitari responsabili
della violazione dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 206/05, la Samanà S.r.l., in qualità di
committente, e la RAI, proprietaria del mezzo di diffusione, in qualità di autore del messaggio.
In proposito, infatti, va rilevato che, con specifico riferimento alla fattispecie di pubblicità
occulta, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità [Tra i tanti, più di recente, cfr. provv. n. 4776 del
30 giugno 2005- Controcampo Mondiale, provv. 14149 del 17 marzo 2005- MSC Costa Crociere; provv. n. 13317 del 24
giugno 2004- Controcampo; provv. 11298 del 10 ottobre 2002- Solidarietà di Polizia; provv. 11115 del 8 agosto 2002- Kilocal;
e come confermato dalla giurisprudenza
amministrativa [Tar Lazio, sez. I, 3 marzo 004, n. 1997.], l'emittente radiotelevisiva va qualificata come
"autore" del messaggio in quanto soggetto che lo diffonde presso il pubblico e tenuto ad
adottare i necessari accorgimenti per rendere riconoscibile la reale natura pubblicitaria della
comunicazione.
provv. n. 10380 del 24 gennaio 2002- Smart Cabrio.]
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che
accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della "gravità e della durata della violazione".
Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili,
dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto
all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare, tali criteri sono
ricollegabili alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare
l'infrazione, nonché alle condizioni economiche dell'impresa stessa.
Più specificamente, nel caso in questione, per quanto concerne la "gravità" della violazione si
tiene conto dell'impatto estremamente pervasivo della modalità di diffusione adottata,
trattandosi di un messaggio pubblicitario trasmesso su un emittente nazionale, e quindi
suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori, nonché, con
esclusivo riferimento alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. della notevole dimensione
economica dell'operatore pubblicitario.
Per quanto riguarda, poi, la "durata", le immagini risultano diffuse tra la fine di settembre e
l'inizio di novembre 2005, dando luogo ad una violazione per un periodo di due mesi.
Alla luce dei predetti criteri, l'importo delle sanzioni da applicare è determinato in misura pari
a: 47.100 € (quarantasettemilacento euro) per la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed a
17.100 € (diciassettemilacento euro) per la Samanà S.r.l..
Inoltre, rispetto alla RAI va considerata la sussistenza della circostanza aggravante della
recidiva, in quanto l'operatore pubblicitario risulta destinatario di altri provvedimenti di
ingannevolezza [In particolare la RAI, tra l'altro, risulta destinataria dei seguenti provvedimenti di ingannevolezza in
violazione dell'art. 4, comma 1, del Dlgs. 74/92, (ora art. 23 del Dlgs. 206/05 recante Codice del Consumo): PI687 Malboro
RAI, PI 782 RAI/Alitalia; PI1322 Gratta e vinci RAI; PI1121 Efeso/Rai. ].
Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati complessivamente considerati, si ritiene, quindi, di
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 57.100 € (cinquantasettemilacento
euro) alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed a 17.100 € (diciassettemilacento
euro) alla Samanà S.r.l.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio in esame costituisca una fattispecie di pubblicità ai sensi dell'articolo 20,
comma 1 del Decreto Legislativo 206/05 e che, per le modalità di presentazione, detto
messaggio pubblicitario non risulta riconoscibile come tale;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, costituisce,
per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che, per la violazione di cui al punto a), sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a complessivi:
57.100 € (cinquantasettemilacento euro) alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.
17.100 € (diciassettemilacento euro) alla Samanà S.r.l.
Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore
ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli
interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso
l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di
inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data
di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà