(L)égalité Appunti sulla legalità CUP: J43J14000310008 Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 1 di 12 La legalità, nel suo significato etimologico, indica la conformità di un dato comportamento alla legge, ad una norma giuridica predisposta dall’ordinamento di uno Stato ed il cui ruolo è quello di disciplinare i contrapposti interessi dei consociati e, dunque, di garantire una vita sociale pacifica. Nell’ambito di quello italiano, a prescindere dalle norme di settore, al vertice della scala gerarchica delle fonti, troviamo la Costituzione che rappresenta la legge fondamentale dello Stato, ovvero, la legge delle leggi sul rispetto della quale devono ispirarsi tutte le altre leggi emanate dal Parlamento; ciò significa che nessuna norma può derogarla ed ispirarsi a principi diversi da quelli in essa contenuti. Il corpo normativo, risale al 1 gennaio del 1948 dopo il celeberrimo referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 con cui i cittadini furono chiamati a scegliere la forma repubblicana o monarchica da attribuire al nuovo Stato a seguito del regime fascista. La stessa si compone di 139 articoli ed è suddivisa in tre parti: i principi fondamentali artt 1-12 i diritti e doveri dei cittadini artt.13-54 e l’ordinamento della Repubblica artt. 55-139. Con riferimento ai più importanti principi costituzionali, non può non rilevare quello democratico contenuto all’art 1 della Carta secondo il quale la sovranità è esercitata dal popolo direttamente o indirettamente. La differenza consiste nel fatto che, in quella partecipativa, il potere sovrano è esercitato direttamente dal popolo, come avveniva nell'antica Grecia, dove i cittadini (esclusi schiavi, donne e cittadini stranieri) si riunivano nell'agorà (oggi la piazza) per discutere attivamente di leggi o posizioni politiche da prendere mentre nell’ indiretta, o rappresentativa, il potere sovrano è esercitato da rappresentanti eletti dal popolo (il Parlamento). Ad esempio, l'Italia è una Repubblica parlamentare a democrazia indiretta che si traduce nel potere del popolo di scegliere i Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 2 di 12 propri rappresentanti. All’art.2, invece, emerge quello personalista: diversamente dai regimi totalitari che hanno da sempre mostrato il più profondo disprezzo per la libertà e per la dignità della persona ritenuta sacrificabile nell’interesse di entità superindividuali, come lo Stato, la nazione o la collettività, la stessa, nell’ispirazione democratico-liberale della Costituzione italiana, assume connotati diversi. Difatti, l’ art. 2 della Costituzione segna un’ autentica e consapevole rivoluzione copernicana rispetto al modello totalitario: non la persona in funzione dello Stato (o della nazione, o della collettività), ma lo Stato in funzione della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili tutelati ,tanto nei confronti del potere pubblico, quanto contro le aggressioni provenienti da soggetti privati. Gli stessi, tra l’altro, ex art. 2 Cost., vengono riconosci non solo all’individuo considerato isolatamente, ma anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Di fatti, una società pluralista, come la nostra, non si compone solo di una sommatoria di individui isolati, ma si articola in una molteplicità di formazioni intermedie (così chiamate, perché si frappongono fra l’individuo e lo Stato) all’interno delle quali gli individui organizzano la propria vita. Le stesse, sono considerate con favore in molteplici disposizioni particolari della Costituzione: artt. 8 e 20 (confessioni e associazioni religiose), 18 (associazioni in generale), 29 (famiglia), 39 (associazioni sindacali), e 49 (partiti politici). Con riferimento al principio di uguaglianza, l’art 3 distingue quello di uguaglianza formale di cui al 1 co. e quello sostanziale di cui al capoverso successivo. Ebbene, secondo il dettato di cui al 1 co., è fatto divieto alla legge ordinaria di operare discriminazioni tra le persone in base al sesso , alla razza, alla lingua, religione; ciò che la norma proibisce, ad ogni modo, è la discriminazione irragionevole ravvisabile per esempio nel caso in cui la legge preveda una retribuzione diversa per l’uomo rispetto alla donna mentre risulta essere conforme al dettato Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 3 di 12 normativo, una norma che preveda per la donna e non per l’uomo un periodo di astensione obbligatoria nel caso di maternità. Il co.2, diversamente, enuncia quello che viene solitamente indicato come principio di uguaglianza sostanziale per indicare il fatto che, in base ad esso, lo Stato si impegna ad emanare leggi a sostegno dei più svantaggiati. Dall’analisi dell’art 4., invece, emerge il c.d. principio lavoristico. In realtà, lo stesso concetto di diritto del lavoro ivi contenuto non è di semplice comprensione ;esso infatti non comporta per lo Stato l’obbligo di assicurare a tutti i cittadini un lavoro ma indica che le leggi non devono ostacolare la creazione di posti di lavoro: il loro compito deve essere quello di agevolare il più possibile le imprese affinchè esse siano nella condizione di assumere il maggior numero possibile di persone. La disposizione suindicata, però, lungi dall’affermare il diritto al lavoro, al co.2, ne sancisce il dovere. In realtà, si dubita che il dovere del lavoro costituisca un obbligo giuridico coercibile; è certamente da escludere che l’art. 4, II comma, Cost. renda legittimo il lavoro coatto, che è invece tristemente conosciuto nei regimi autoritari e che si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali a tutela della libertà personale (art. 13 Cost. Quanto alla seconda parte della struttura della Carta, nel quadro dei rapporti civili, assume rilevanza la libertà di associazionismo e di riunione, quella di manifestazione del pensiero ex art 21 ed il diritto di difesa previsto dall’art. 24 e 25 mentre, nell’ambito dei rapporti economici, non può che evidenziarsi la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 e l’affermazione del diritto di proprietà ricavabile dagli art.24 cost. Con riferimento alla libertà di riunione, di cui all’art.17, posta alla base del progresso sociale ed economico, la legge sancisce la facoltà per i cittadini di darsi convegno, temporaneamente, in un luogo determinato ed in seguito ad un preventivo accordo, indipendentemente dalle ragioni che spingono i soggetti ad incontrarsi (politiche, ricreative, religiose, etc.). Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 4 di 12 Questa libertà si pone come "libertà del singolo" ma appare evidente che non è possibile esercitarla se non congiuntamente ad altri soggetti. Tale libertà, ad ogni modo, giusta previsione normativa, è sottoposta ad una serie di limiti: il primo, riferibile a tutte le riunioni, consiste nel fatto che esse devono svolgersi in forma pacifica e senza armi; il secondo , riguarda riunioni pubbliche per le quali è previsto un obbligo di preavviso alle autorità di polizia affinché possano, preventivamente o contemporaneamente, intervenire per tutelare la pubblica incolumità, eventualmente anche vietando la riunione stessa, anche se tale divieto deve essere giustificato da comprovati motivi di sicurezza. La libertà di associazione, ex art.18,invece, si differenzia dalla semplice riunione in quanto è caratterizzata da una stabile organizzazione, dall’esistenza di un vincolo permanente tra gli associati nonché di uno scopo da perseguire sia esso politico, religioso, culturale, etc. Si tratta di una libertà, al pari di quella prevista dall’art.17, libertà strumentale allo sviluppo della persona umana (art.2 Costituzione). Il costituente, dopo aver garantito la libertà di associazione in linea generale nell'art.18, riconosce in particolare la libertà di associarsi in campo politico (art.49 Cost. ), in quello sindacale (art.39 Cost. ) e in quello religioso (art.19 Cost. ). Anche per le associazioni, la Costituzione e le leggi ordinarie pongono ben precisi limiti a tale diritto per la tutela della generale libertà dei cittadini e della esistenza e buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Difatti, sono vietate le associazioni che la legge penale vieta espressamente, le associazioni segrete, le associazioni a carattere militare. Con riferimento alla seconda, espressione massima del principio democratico, la Costituzione attribuisce ai singoli la possibilità di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un indeterminato numero di destinatari. In ciò si distingue dalla libertà di comunicazione che consiste nella trasmissione del pensiero ad una o più persone. La libertà di manifestazione del Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 5 di 12 pensiero, ex art.21, è uno dei pilastri di ogni ordinamento democratico e non si estende solo al pensiero politico, ma anche alla fede religiosa, all’arte e alla scienza. Tuttavia, anche nelle democrazie in cui è pienamente riconosciuta, la libertà di espressione presenta dei limiti giuridici di fronte ai quali anche un diritto basilare, come la libertà di espressione, può essere circoscritto. Questi, sostanzialmente, sono : il buon costume o morale pubblica, la dignità e la riservatezza della persona, l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Per es. la violazione della dignità umana, può dar luogo al reato di diffamazione che si manifesta allorquando, in assenza della persona offesa, si offende l’altrui reputazione o, a seguito della depenalizzazione del reato di ingiuria, ad un illecito civile nel caso di offesa a persona presente. Quanto al diritto difesa di cui all’art.24, ci si riferisce alla necessità che le parti, tra le quali è sorta la controversia e che si sono rivolte al giudice per ottenere la decisione sulla medesima, possano esercitare pienamente le proprie ragioni in modo da influire direttamente su quella che sarà poi la decisione assunta dal giudice. È evidente quindi che, essendo questa la funzione del diritto di difesa, è necessario che fin dall'inizio dell'attività processuale le parti partecipino pienamente alle varie attività che vengono svolte nel corso del giudizio. Diversi sono gli aspetti che rientrano nella definizione complessiva di diritto di difesa: in particolare, da un lato, va evidenziata come componente fondamentale del diritto di difesa l'esigenza che le parti, nel contraddire fra di loro davanti al giudice, possano allegare in giudizio i fatti che ritengono rilevanti a sostegno delle proprie ragioni; ma parimenti rilevante, quale componente fondamentale del diritto di difesa, è la possibilità che sia assicurato alle parti il diritto di difendersi provando. E cioè, una volta che abbiano effettuato l'allegazione in giudizio dei fatti che ritengano rilevanti a sostegno delle proprie ragioni, abbiano anche la possibilità di utilizzare gli strumenti Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 6 di 12 probatori che ritengono più adeguati, per dimostrare la veridicità delle allegazioni effettuate. Merita peraltro di essere sottolineata, e lo fa lo stesso art. 24 della Costituzione, la stretta correlazione che sussiste tra esercizio del diritto di difesa e cosiddetta assistenza tecnica, nell'esercizio di questo diritto di difesa, e cioè la necessità che nell'esercitare le proprie ragioni in giudizio la parte sia sempre assistita da un professionista, che nel caso di specie è, evidentemente, l'avvocato. Ed è talmente sensibile la nostra Carta costituzionale circa l'esigenza di assicurare una difesa tecnica in giudizio alle parti che lo stesso art. 24 impone allo Stato di prevedere per l'assistenza giudiziaria dei non abbienti, cioè delle persone economicamente svantaggiate, istituti che assicurino il patrocinio in giudizio a spese dello Stato. In stretta correlazione, sancisce la precostituzione del giudice naturale ,ovvero, consente di garantire l’affidamento del cittadino sul sistema giustizia attraverso la predisposizione di un giudice terzo ed imparziale ; ciò, tra l’altro, in coerenza a quanto previsto dall’art.51 che prevede il dovere di astensione del giudice in presenza di interessi nella causa. La libertà di iniziativa economica, rientrante nell’ambito dei rapporti economici, proclamata dall’art.41 cost., invece, attribuisce il diritto ai privati di disporre delle risorse, materiali e umane; è , in secondo luogo, libertà dei privati di organizzare l’attività produttiva e, quindi, è libertà per gli stessi di decidere che cosa produrre, quanto produrre, come produrre, dove produrre e presuppone il riconoscimento di altri diritti dei privati, alcuni dei quali costituzionalmente garantiti, come la proprietà di cui all’art. art. 42, comma 2 che, ad ogni modo, deve garantire una funzione sociale.L’art. 18 cost, così come già spiegato, attribuisce ai consociati il diritto di associarsi al fine di raggiungere uno scopo meritevole di tutela per l’ordinamento( associazione di volontariato, dei consumatori). Ebbene, la stessa norma, vieta la costituzione di organizzazioni che Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 7 di 12 perseguono scopi illeciti, contrari alla legge; ci si riferisce, in particolare a quella per delinquere e mafiosa di cui agli artt. 416 e 416 bis del c.p. Quest’ultima, in particolare, è espressione del c.d. fenomeno mafioso. In Italia, in base alla provenienza regionale, è presente Cosa Nostra, per la Sicilia, la ndrangheta, per la Calabria, la camorra, per la Campania e la Sacra Corona Unita per la Puglia. La ‘ndrangheta muove i primi passi e si afferma nella seconda metà dell’Ottocento in una regione, la Calabria, la cui economia è incardinata a quell’epoca sul latifondo; gli affiliati controllano la gestione delle terre per conto dei grandi proprietari e fanno da intermediari nei rapporti fra questi e i contadini. Ma, qual è l'etimologia della parola ‘ndrangheta? L’ipotesi più convincente fa riferimento al vocabolo greco «andragatia», il cui significato allude alla virilità, al coraggio, alla rettitudine. Di cosa si avvale? La stessa opera per mezzo dell’uso della violenza e intimidazione, attraverso cui producono tra la popolazione una condizione generale di sottomissione e di omertà e ciò al fine di operare un controllo sul territorio, influenzare gli organi amministrativi locali, estorcere denaro a danno delle imprese ed organizzare il traffico di droga, armi ,prostituzione e immigrati. L’estorsione a danno del sistema economico , in particolare ,è una delle principali attività illecite delle organizzazioni mafiose, e più che una fonte di sostentamento per il mantenimento della mafia, ha prevalentemente lo scopo di mantenere alto il livello di paura e rispetto dei cittadini di quel determinato quartiere o centro abitato in mano a una famiglia mafiosa, la sua diffusione è talmente capillare da essere paragonata a una vera e propria tassa, pizzo, un tributo illegale pagato dagli imprenditori come contropartita per poter continuare a lavorare. Le caratteristiche attraverso cui avviene l’avvicinamento dell’imprenditore da parte degli emissari dell’organizzazione mafiosa seguono un rituale noto e documentato: chi si rifiuta di pagare la tassa, Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 8 di 12 perde la sua attività attraverso incendi dolosi e sabotaggi di vario tipo e, quando l’imprenditore cerca aiuto nelle forze dell’ordine, può essere addirittura ucciso. Il capitale accumulato con l’attività estorsiva, viene gestito e utilizzato per vari scopi: per dare assistenza ai detenuti mafiosi e ai loro famigliari, per supportare finanziariamente anche i latitanti, per garantire un minimo provento ai consociati, per il pagamento di spese legali e processuali e inoltre vengono investiti in altre attività illecite. Quanto ai rapporti, Stato-enti locali-Mafia, gli stessi nascono attraverso il c.d. patto di scambio politico mafioso, punito e regolato dall’art.416 ter del c.p, che garantisce al sodalizio, a fronte del procacciamento di voti, la concessione di appalti di opere e servizi. Ebbene, concretamente, la mafia, come può essere contrastata? Intanto bisogna precisare che una moderna ed efficace lotta alla criminalità organizzata va condotta da più soggetti e su più fronti:la lotta alla mafia non è un’esclusiva, nè può essere demandata in toto alla magistratura e alle forze dell’ordine. E’indispensabile l’impegno dei cittadini e della società civile organizzata al fine di coltivare una cultura antimafiosa basata sull’impegno civile e su di una cittadinanza attiva. Considerando che la stessa approfitta delle situazioni di debolezza e si diffonde dove c’è povertà ed ignoranza , per attecchirla, serve la piena conoscenza del fenomeno culturale che può avvenire ,p.e. attraverso l’opera dei mass media, nonché la consapevolezza relativa all’esistenza di diritti e libertà che, con la mafia, vengono totalmente compromessi. E’ chiaro che, in tal senso, sono le istituzioni scolastiche a rivestire un ruolo essenziale: è lo studio della disciplina relativa all’educazione civica che indirizza i giovani alla legalità e, più in generale, è la cultura ad allontanare la criminalità organizzata; ed ancora, sono le famiglie stesse che, trasmettendo principi morali attraverso un processo educativo complesso, riescono a formare giovani con valori, rispettosi e solidali verso gli altri e, come tali, lontani anni luce Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 9 di 12 da una prospettiva illegale. Orbene, anche a prescindere dalla diffusione di compagini criminose, vi è l’esistenza di atteggiamenti comportamentali che, benchè leciti, rappresentano terreno di cultura della mafia; ci si riferisce, in particolar modo, alla c.d. raccomandazione richiesta, p.e., ad un familiare o ad un amico, quale componente di una commissione esaminatrice di un concorso; quella richiesta ad un medico, operante nelle strutture sanitarie pubbliche, amico o parente, affinchè possa anticipare la visita alla quale ci si dovrà sottoporre; a quella avanzata ad un conoscente che ha particolari rapporti con il titolare di un’azienda che è alla ricerca del personale da inserire nella propria organizzazione o,ancora al c.d. clientelismo politico, inteso quale modello di relazione animato dallo scambio di favori, tra politico ed elettore in cui il primo promette ed elargisce benefici, p.e., un posto di lavoro, in cambio di voti. Tali pratiche, non comportano necessariamente la violazione di norme di legge o di regolamenti, ma determinano sempre la violazione dei principi di equità ,giustizia e di norme etiche. Il clientelismo, difatti, generalmente, danneggia i soggetti che sono scavalcati dai beneficiari delle pratiche clientelari, cioè i soggetti a cui sarebbe spettato il beneficio in assenza di tali comportamenti nonché l'intera collettività poiché la diffusione di questi comportamenti è incompatibile con la meritocrazia e con forme di competizione virtuosa. Gli effetti più negativi a livello sociale si manifestano quando la percezione della diffusione di comportamenti clientelari diventa talmente forte che, buona parte della società, si convince della necessità di coltivare pratiche clientelari per non essere scavalcata da coloro che le attuano con la convinzione che, il merito, e dunque, la cultura, non favorisca il successo e che, per contro, lo stesso sia raggiungibile per mezzo dell’inganno. Come reagire? La via al merito non può che passare per la Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 10 di 12 testa degli italiani che, consapevoli del fatto che lo stesso include e non esclude, investono nella cultura consci che, quest’ultima, costituisce la garanzia di avere un’opportunità, una chiave capace di aprire la porta giusta, quella che si adatta al proprio talento. In sostanza, è necessario che ciascuno di noi acquisisca la sicurezza di sé e si affidi, p.e. nelle procedure concorsuali, ai metodi di selezione delle commissioni esaminatrici partendo dal presupposto che, un buon elaborato, di certo, non può che essere apprezzato . Pertanto, considerando che la raccomandazione è un furto di vita, posto che specie i giovani che si vedono superare sono costretti a rimandare di anni la costruzione del loro futuro, la soluzione è di perseguire la meritocrazia in maniera rigorosa , in tal modo sarà sempre di più il mercato a respingere e penalizzare le aziende che non basano il loro sviluppo sulle capacità e sulle competenze. In realtà, atteggiamenti contrari al buon costume ed alle regole morali, sono ravvisabili, altresì, anche nell’ambito dei rapporti quotidiani si pensi, p.e., al mancato rispetto delle regole relative ad una partita di calcio nonché alla prepotenza assunta in un ufficio postale al fine di non fare la fila. Ebbene , se non si rispettano queste semplici regole di vita quotidiana, come si può richiedere il l’osservanza delle norme giuridiche? E’necessario, dunque, prima ancora di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, di assumere un atteggiamento solidale ed umile nei confronti del prossimo con la convinzione che, se si ama il prossimo, la vita, si deve amare la giustizia. Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 11 di 12 Progetto (L)égalité Codice Cup: J43j14000310008 Pagina 12 di 12