Focus sul copyright: strumenti pratici di tutela

Intellectual Property
Web 2.0 e diritto d’auto e
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Focus sul copyright: strumenti pratici di tutela Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1
Ancona
13 dicembre 2013
Andrea Scilletta
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Agenda
‰ Introduzione al diritto d’autore e strumenti della competizione industriale
‰ Fotografie, pubblicità, cataloghi, progetti di lavori dell’ingegneria, design industriale
‰
Software, database, siti web, domain names
‰ Registrazione, protezione internazionale
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Diritto d’autore ‐ Le opere protette (art. 1 dda)
Le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Inoltre: i programmi per elaboratore (come opere letterarie), e le banche dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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Gli esempi di opere protette (art. 2 dda)
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, …, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico‐musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
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Gli esempi di opere protette (artt. 2, 87‐92 dda)
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplici fotografie o fotogrammi (protetti come semplici fotografie – quali immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, comprese riproduzioni di opere);
7) le opere fotografiche, differenti dalle «semplici fotografie»;
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Gli esempi di opere protette (art. 2 dda)
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. “programma” comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
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Gli esempi di opere protette (art. 2 dda)
9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela non si estende al loro contenuto
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
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Costituzione del diritto (art. 6 dda)
L'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale
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Titolare del diritto (artt. 12, 12‐bis, 12‐ter dda)
L'autore ha il diritto esclusivo di “pubblicare” l'opera
e di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale o derivato
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi su ‐ programma per elaboratore o banca di dati
‐ opera di disegno industriale
‐ fotografie
creati dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni
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Durata del diritto (artt. 25, 92 e 99 dda)
Tutta la vita dell'autore e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte
Semplici fotografie e progetti di lavori dell’ingegneria: 20 anni dalla produzione della fotografia
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Gli strumenti della competizione industriale ed il diritto d’autore • Fotografie, pubblicità, cataloghi
• Progetti di lavori dell’ingegneria
• Design industriale di carattere creativo
• Software e interfacce grafiche
• Database
• Siti web
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Avanzamento presentazione
‰ Introduzione al diritto d’autore e strumenti della competizione industriale
‰ Fotografie, pubblicità, cataloghi, progetti di lavori dell’ingegneria, design industriale
‰
Software, database, siti web, domain names
‰ Registrazione, protezione internazionale
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Opere fotografiche (art. 2 dda e art. 2 Convenzione di Berna )
Opere fotografiche (anche se digitali) sono quelle fotografie che manifestino un valore artistico e connotati di creatività dovuti al contributo creativo dell’autore
(e.g. quando il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia, curando luci, scorci, inquadrature per aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto (Trib. Milano 28.06.1993)
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Opere fotografiche (art. 2 dda e art. 2 Convenzione di Berna )
Non possono essere utilizzate né modificate senza il consenso dell’autore se non per uso strettamente personale Tutela: 70 anni dopo la morte dell’autore
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Semplici fotografie (artt. 87‐92 dda)
Semplici fotografie (anche se digitali): quelle prive di particolare valore creativo Tutelate a patto che sia indicato: ‐ nome del fotografo
‐ data di produzione
‐ eventualmente autore opera riprodotta
Tutela: 20 anni dalla produzione
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Fotografie non tutelate
Semplici fotografie di scritti, documenti, oggetti, opere artistiche per le quali il diritto d’autore sia scaduto
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I ritratti
NON è possibile utilizzare, senza consenso, il ritratto di un personaggio pubblico per propagandare o pubblicizzare prodotti o servizi (Cass. 06.02.1993, Cass. 02.05.1991)
La riproduzione fotografica non autorizzata di personaggi su prodotti commerciali, quali magliette, dépliant e riviste, costituisce di per sé un illecito sfruttamento a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un oggetto che ne produce fedelmente le fattezze (Pret. Milano 10.07.1989)
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Cataloghi
Concorrenza sleale (Trib. Milano 21.07.2007): utilizzare fotografie appartenenti a un proprio concorrente, ancorché
nel passato siano esistiti rapporti commerciali
•Opere dell’ingegneria
•Design industriale di carattere creativo
•Software e interfacce grafiche
•Database
•Siti web
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Diritti relativi a progetti dell’ingegneria (art. 99 dda)
All'autore di progetti di lavori di ingegneria
che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, compete il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
L'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
Il diritto a compenso dura venti anni dal giorno del deposito
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Design industriale
• Se carattere creativo: diritto d’autore
• Se soltanto nuovo e carattere individuale: modelli e disegni (registrazione costitutiva del diritto di esclusiva)
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Avanzamento presentazione
‰ Introduzione al diritto d’autore e strumenti della competizione industriale
‰ Fotografie, pubblicità, cataloghi, progetti di lavori dell’ingegneria, design industriale
‰
Software, database, siti web, domain names
‰ Registrazione, protezione internazionale
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Come proteggere il software
Diritto d’Autore o Brevetto?
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Brevettabilità del SW
WTO ‐ Accordo TRIPS (1994)
Il conseguimento dei brevetti ed il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al settore tecnologico
Eccezioni ammissibili alla brevettabilità (metodi diagnostici, terapeutici, chirurgici; vegetali, animali) non comprendono il software
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Brevettabilità del SW
Riforma CBE del 2000
Brevetti Europei sono concessi per tutte le invenzioni, in tutti i settori della tecnologia, a patto che siano nuove, implichino un’attività inventiva, e siano suscettibili di applicazione industriale.
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Brevettabilità del SW
Quale SW brevettare
1)
2)
3)
4)
SW che ottimizzano la gestione delle risorse di un computer o di una rete (p.es.: compressori dati, protocolli di comunicazione, elaborazione di nuovi e inventivi formati/strutture di dati)
SW di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche (p.es.: immagini digitali, segnali elettrici)
SW che attuano metodi di automazione SW che controllano processi di produzione ©2013 ‐ Andrea Scilletta
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Brevettabilità dei business method
Attuale orientamento EPO
Invenzioni di e‐Commerce e business method:
non brevettabili
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Tutela del SW ai sensi del Diritto d’Autore
WTO ‐ Trips
Copyright sul Software (art. 10)
I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti dal Diritto d’Autore
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Tutela del SW ai sensi del Diritto d’Autore
Correlazione con la tutela brevettuale
Diritto d’Autore cumulabile con il Brevetto
Il Diritto d’Autore protegge sostanzialmente l’espressione del SW sviluppato (il listato delle istruzioni SW di una specifica implementazione).
Il Brevetto protegge la logica soggiacente al SW sviluppato, indipendentemente dalla particolare implementazione.
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Tutela delle
interfacce grafiche
Modelli e Disegni (art. 31 c.p.i.)
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni
e modelli anche le presentazioni, i simboli grafici e
caratteri tipografici, a condizione che siano nuovi ed
abbiano carattere individuale
(e.g. siti web ed interfacce grafiche)
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Tutela dei database
D.Lgs. 6.5.99, n. 169 – Direttiva 96/9/CE Tutela giuridica delle banche dati articolata su due livelli:
struttura del DB: Diritto d’Autore
contenuto del DB: protezione “sui generis” a salvaguardia degli investimenti del “costitutore”
Successive modifiche del contenuto proteggibili se implicano investimenti sostanziali
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Tutela siti web ai sensi del Diritto d’Autore
Sito web considerato opera multimediale
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Titolare della tutela dei siti web Committente o autore?
•Il sito web al committente
•Per le modifiche di esso, sarebbe bene includere esplicite clausole nel contratto (e.g., per il committente, «si trasferiscono tutti i diritti di sfruttamento economico sull’opera»)
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domain name/nome a dominio/
nome di dominio segno distintivo proprio della rete Internet
che si deve impostare sul browser (programma di navigazione) per accedere ad uno, piuttosto che ad un altro, tra i siti disponibili sulla rete.
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Interpretazione della giurisprudenza italiana ed il c.p.i.
il domain name svolge nel mercato telematico funzioni analoghe a quelle esercitate dal marchio d’impresa nel mercato “tradizionale”
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Struttura di un domain name
•
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•
•
•
•
Natura complessa del domain name Es. www.siae.it
www. / siae / .it
“www”: World Wide Web
“siae”: c.d. Second Level Domain
“it”: c.d. Top Level Domain (TLD)
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Second Level Domain
• qualsivoglia espressione scelta dall’utente (eccezioni)
• Rappresenta il cuore essenziale individualizzante dell’indirizzo DNS
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e l’elemento 36
Top Level Domain
• Abbreviazione della denominazione del settore, dell’area geografica o del marchio;
• Generic Top Level Domain gTLD, country code Top Level Domain ccTLD and new gTLD;
• Esempi gTLD: estensioni .com, .net, .org, etc. (gTLD) • Esempi ccTLD: estensioni .it, .fr, .de, etc. (ccTLD)
• Esempi new gTLD: estensioni .abarth, .apple, .microsoft
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Avanzamento presentazione
‰ Introduzione al diritto d’autore e strumenti della competizione industriale
‰ Fotografie, pubblicità, cataloghi, progetti di lavori dell’ingegneria, design industriale
‰
Software, database, siti web, domain names
‰ Registrazione, protezione internazionale
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Registrazione (dichiarativa) di un diritto d’autore
Non necessaria, ma opportuna (agevole mezzo di prova in caso di contenzioso)
Due possibili procedure:
‐Opera pubblicata (divulgata, per la quale sono già state avviate le attività di sfruttamento economico)
‐Opera non pubblicata
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Dove registrare
Inediti: SIAE – sezione OLAF – Servizio deposito opere inedite*
Software (e database): – SIAE – sezione OLAF – Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore*
Altre opere pubblicate: Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore ‐ Servizio III, Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE**
* http://www.siae.it
**www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/dirgeneral
e/servizioiii/
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Tutela del SW ai sensi del Diritto d’Autore
Registrazione SIAE
Due possibili procedure: • SW pubblicato
• SW non pubblicato CD contenente SW allegato alla domanda (visibile solo in caso di contenzioso su richiesta del Giudice)
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Registrazioni di domain name
• Dal 1999 il controllo e la gestione delle registrazioni dei domain names con estensione gTLD sono svolti dalla ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
• Il controllo e la gestione delle registrazioni dei domain names con estensione ccTLD sono affidati a singole Autorità nazionali (in Italia esiste il Registro del ccTLD.it ex Registration Authority) ©2013 ‐ Andrea Scilletta
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Protezione internazionale del diritto d’autore
Per il diritto d’autore, è generalmente sufficiente anche solo il concepimento dell’opera, eventualmente attestato da una registrazione che può essere effettuata in un qualsiasi paese della Convenzione di Berna
Eventuale obbligo alla registrazione locale prima dell’azionamento del diritto d’autore in alcuni Paesi
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Diritto d’Autore ‐ Convenzione di Berna
167 Paesi
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ANDREA SCILLETTA
Intellectual Property
IP Sextant s.r.l.
00187 ROMA – VIA ANTONIO SALANDRA, 18
TEL. + 39 06 4227 2334 ‐ FAX + 39 06 4227 4000
[email protected]
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