Unico 2013 - Istituto Nazionale Tributaristi

annuncio pubblicitario
23/05/2013
Unico 2013
tra novità e conferme
A cura di
Gianfranco Costa – Francesco Burzacchi
Aggiornata al 17/5/2013
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INDICE
Modalità/termini di invio
Modifiche Unico 2013
Beni ai soci
Contribuenti minimi
Rivalutazione terreni e
partecipazioni
IVIE – IVAFE
36% e 55%
Mod. reddito impresa
Deduz. e abbatt. forfett.
Leasing
DIA
3
39
58
71
76
82
93
115
119
126
INDICE
Imposte indeducibili
Perdite su crediti
Interessi passivi
Quadro RU
Costi black list
Società non operative
ACE
Beni esteri e quadro RW
DIA
140
154
158
177
184
191
241
268
2
1
23/05/2013
Scadenza invio dichiarativi
Calendario dei termini di presentazione delle
dichiarazioni fiscali per il 2013
Dichiarazione
Termine presentazione
Mod. Unico 2013 PF e PF mini
30/9/2013 (*)
Mod. Unico 2013 SP
30/9/2013
Mod. Unico 2013 SC
30/9/2013
esercizio coincidente con anno solare
Mod. Unico SC
esercizio non coincidente con anno solare
Fine 9° mese successivo quello
di chiusura del periodo d’imposta
Modello IRAP 2013
Modello IRAP
esercizio non coincidente con anno solare
30/9/2013
Fine 9° mese successivo quello
di chiusura del periodo d’imposta
Modello IVA 2013
30/9/2013
in forma autonoma
(*)01.07.2013 per coloro che presentano il modello in modalità cartacea
3
Unico SC
2013
Termini di presentazione
Entro l’ultimo giorno del NONO mese
successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta
1. Periodo di imposta che termina
31.12.2012
Ø
30 settembre 2013
2. Periodo di imposta che termina in altra
data
Ø
Scadenza
dell’esercizio
dipendente
dalla
chiusura
4
2
23/05/2013
Modelli società di persone
•
I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con
l’anno solare
– non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.
•
Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31.12.2012 la
dichiarazione dei redditi va presentata:
– in forma non unificata,
– utilizzando il modello UNICO 2013 approvato nel corso del 2013.
•
Si utilizza il modello UNICO 2012 qualora, alla scadenza del termine di
presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corso
del 2013:
– la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2013, per il
periodo d’imposta 2012;
– la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata
utilizzando il modello 770/2013 ORDINARIO
5
Modello da utilizzare
Unico SC
2013
1. Periodo d’imposta che comprende il
31.12.2012
Ø Il modello è UNICO 2013
2. Periodo
d’imposta
che
comprende il 31.12.2012
NON
ØIl modello è UNICO 2012
àproblema: modello non aggiornato
à Se alcuni dati non presenti su Unico 2012 ma presenti su
Unico 2013, dovranno essere comunicati solo su richiesta
dell’Amministrazione
6
3
23/05/2013
Unificata o autonoma
Unico SC
2013
1. Periodo di imposta coincidente
con l’anno solare**
Ø La dichiarazione va UNIFICATA
2. Periodo
di
imposta
non
coincidente con l’anno solare**
ØLa dichiarazione NON va UNIFICATA
** à termina 31.12 e non supera 365 gg.
7
Unificata o autonoma
IRAP à NO unificazione
TERMINI
Entro il medesimo termine previsto
per la dichiarazione dei redditi.
IVA – possibilità di separazione
TERMINI
30 settembre 2013
• CM 1/E/10 à scorporo possibile solo per D.IVA a credito
• CM 1/E/11 à scorporo possibile anche per D.IVA a debito
8
4
23/05/2013
Unico SC
2013
Termini versamento
Approvazione entro
120 giorni
Entro il giorno 16 del 6° mese
successivo la chiusura del periodo
d’imposta
Approvazione entro
180 giorni
Entro il giorno 16 del mese successivo
quello di approvazione del bilancio
entro il 31 maggio
Versamento entro 16 giugno
entro il 30 giugno
Versamento entro 16 luglio
Approvazione oltre il
termine stabilito
Versamento entro il giorno 16 del
mese successivo quello stabilito
per l’approvazione (16 luglio)
9
Unico SC
2013
Termini versamento
APPROVAZIONI “ALTERNATIVE”
à EFFETTI SUI VERSAMENTI
Approvazione in
seconda convocazione
Approvazione con
consultazione scritta
CM 54/E/02
Per il versamento rileva la data
della prima convocazione
Comunque versamento imposte
entro il 16 giugno
L’approvazione oltre i 120 giorni avviene senza
azionare la disposizione dei 180 giorni à non si
applica la proroga dell’art. 17 DPR 435/01 10
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23/05/2013
Ricalcolo acconti
PER TUTTI
• A seguito della L. 93/2012 e della L.
228/2012, che riducono la deducibilità
dei costi sugli autoveicoli dal 40% al
20% e dal 90% al 70% per quelli dati in
uso ai dipendenti per la maggior parte
del periodo d’imposta, le stesse
disposizioni prevedono il
– RICALCOLO DEGLI ACCONTI
– Considerando i nuovi limiti di deducibilità
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Ricalcolo acconti
SOLO PERSONE
FISICHE
RIVALUTAZIONE RENDITE DEI TERRENI
Ai soli fini della determinazione delle imposte sui
redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i
redditi dominicale e agrario sono così rivalutati:
Soggetto
terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
Per tutti gli altri soggetti
% di riv.ne
5%
15%
La rivalutazione del 5% o del 15% va applicata dopo
rivalutazione:
• Del 80% del reddito dominicale;
• Del 70% del reddito agrario
la
12
6
23/05/2013
Ricalcolo acconti
Deduzione forfettaria distributori stradali
• Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 del DL 183/2011
riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante
per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le
seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1,
lett. a) (solo quelli relativi alla cessione di carburanti), del TUIR:
• 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80;
• 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60;
• 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60
• Gli abbattimenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31.12. 2011.
• Nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di
imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che
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si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria
Imprese in liquidazione
Unico SC
2013
LIQUIDAZIONE
VERIFICARE LA CORRETTA DATA
DI EFFETTO
Società di capitali
Società di persone
Vale la data di
iscrizione al
Registro Imprese
Vale la data delle
deliberazione
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7
23/05/2013
Imprese in liquidazione
Unico SC
2013
DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONE
Norma precedente
Norma vigente
“… la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data in cui
ha effetto la deliberazione di
messa in liquidazione entro
l'ultimo giorno del nono mese
successivo a tale data in via
telematica.”
“… la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui si determino
gli effetti dello scioglimento della
società ai sensi degli articoli 2484 e
2485 del codice civile, ovvero per le
imprese individuali la data indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo
35 del DPR 26/10/1972, n. 633, entro
l'ultimo giorno del nono mese
successivo a tale data in via
telematica.”
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Imprese in liquidazione
Unico SC
2013
DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONE
REVOCA liquidazione à aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98
“In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli
effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del
codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle
dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il
liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non
è
tenuto a presentare le medesime dichiarazioni ….”
Liquidazione 15 ottobre 2012 à scadenza DR: 31 luglio 2013
Revoca 15 marzo 2013 à nessun obbligo dichiarativo dalla liquidaz.
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23/05/2013
Imprese in liquidazione
Unico SC
2013
“… Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già
presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data
in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione
dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione
della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo
d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.”
1. REGOLA
à La liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva
2. ECCEZIONE
Liquid: 15.10.12
à DR 1.1.2012 – 14.10.12 entro 31.07.2013
à DR 15.10.12 – 31.12.12 entro 30.09.2013
Revoca:12.08.13 à entro 30.09.13 DR relativa a tutto 2012
(con scomputo imposte periodo 1.1.12 – 14.10.12)
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Imprese in liquidazione
Unico PF e
SP 2013
LIQUIDAZIONE: DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Imprese individuali e Società di persone
Liquidazione si protrae per oltre 3 esercizi
ovvero omessa presentazione del bilancio finale
I redditi provvisoriamente determinati si considerano
definitivi
Anche se tassati separatamente (imprese individuali e soc.
persone possedute da più di 5 anni)
Concorrono, ai fini Irpef, a determinare il reddito
complessivo del socio
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9
23/05/2013
Imprese in liquidazione
Unico SC
2013
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Società di capitali
Liquidazione oltre 5 esercizi
ovvero omessa presentazione del bilancio finale
I redditi provvisoriamente determinati
Concorrono a formare il reddito per i periodi di imposta di
competenza in maniera definitiva
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Imprese in liquidazione
RM 66/E
6.7.2010
Unico SC
2013
La dichiarazione finale assorbe la
dichiarazione per l’ultima frazione di liquidazione
(non si considera periodo intermedio)
à iscrizione della delibera di liquidazione 28.09.2010
àCancellazione 29.12.2012
1° modello
à 01.01.10 – 27.09.10
2° modello
à 28.09.10 – 31.12.10 (provvisorio)
3° modello
à 01.01.11 – 31.12.11 (provvisorio)
4° modello
à 28.09.10 – 29.12.12 RIEPILOGATIVA
Attenzione à NO conguaglio finale per l’IRAP (RM 66/E/10 – CM 263/E/98)
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23/05/2013
Imprese in liquidazione
Unico SC
2013
Attenzione ai termini …
Dichiarazione ante
liquidazione
“entro la fine del 9° mese successivo”
Dichiarazioni
intermedie
“entro la fine del 9° mese successivo”
Dichiarazione
finale
“entro nove mesi” e non
entro il 9° mese successivo
ES:
Deposito bilancio finale di liquidazione: 20.12.2012
Dichiarazione riepilogativa entro à 20.9.13 (NON 30.9.13)
21
CASI
Risoluzione n. 329 del 2008
Scioglimento della società di persone
• senza procedura di liquidazione
• con continuazione del socio superstite.
Scioglimento avvenuto il 9 maggio.
In ASSENZA della procedura di liquidazione,
ordinari
i termini restano
Sul piano dichiarativo:
- La società di persone presenta, entro il 30.9.2013, Unico 2013 e Irap per il
periodo 1° gennaio – 9 maggio;
- alla stessa data, il socio superstite che continua l’attività d’impresa
presenta le dichiarazioni Unico PF e Irap, periodo 10 maggio – 31
dicembre;
- il socio sempre al 30 settembre invia la dichiarazione IVA con due moduli,
uno intestato alla società (fino al 9 maggio), l’altro alla ditta individuale
(fino al 31 dicembre)
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23/05/2013
CASI
Risoluzione n. 31 del 2009
Liquidazione Imprese individuali
Obblighi dichiarativi. Modelli da utilizzare, tassazione separata e
termine di pagamento imposte
Si applicano le medesime regole della liquidazione delle
società:
• Sia per i termini di presentazione della dichiarazione
dell’anno di messa in liquidazione
• Sia delle dichiarazioni dei periodi intermedi
• Sia della dichiarazione finale della liquidazione
23
Regolarizzazione dichiarazione omessa
• La dichiarazione è omessa se non è
presentata entro il 9° mese successivo alla
chiusura del periodo
• Violazione tributaria sul contribuente:
– Sanatoria dichiarazione omessa:
• presentazione entro 90 giorni dal termine ordinario (29
dicembre per gli esercizi solari)
• Pagamento con F24 di € 25, per ogni dichiarazione
regolarizzata
• Codice tributo 8911
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23/05/2013
Regolarizzazione dichiarazione omessa
• Cassazione, ordinanza 1.6.2012, n. 8805:
– Il contribuente che ha ricevuto dall’intermediario
l’impegno a trasmettere non è responsabile del
mancato invio
• Iter giudiziario:
– l’ufficio ha perso sia in primo che in secondo
grado
– In Cassazione l’Ufficio è stato condannato anche
al pagamento delle spese di giudizio
25
Omessa dichiarazione & crediti
• In caso di dichiarazione omessa (e
quindi senza sanatoria entro 90 giorni)
– I crediti non sono persi
– Si potrà:
1. Farsi riconoscere il credito:
– se esso è stato riportato in una dichiarazione
successiva
– Se esso è stato utilizzato in compensazione in
F24
2. Richiedere il rimborso a sensi dell’art. 38
26
13
23/05/2013
Omessa dichiarazione & crediti
La giurisprudenza:
• CTP di Roma, sent. 446/16/2010, ha precisato che l’omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi
– consente all’ufficio di assoggettare ad accertamento induttivo il contribuente,
– ma non disconosce il diritto di scomputare i crediti fiscali maturati negli anni
precedenti.
• Cassazione, sent. 544 del 20.1.1997: In tema di I.V.A., il
contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle
quali scaturisca per lui un credito d'imposta e operato la detrazione del
credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione
annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni
periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai
sensi del quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, il diritto
alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia
nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale.
27
Omessa dichiarazione & crediti
La giurisprudenza:
• Cassazione, sent. 6253 del 20.4.2012: ha
precisato che
• in presenza di errore in dichiarazione sulla
richiesta di rimborso,
• anche in assenza di una dichiarazione integrativa
per correggere tale errore,
• può essere sempre presentata specifica
istanza di rimborso
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23/05/2013
Correzione del modello Unico
• Correttiva nei termini
– Entro il 9° mese successivo alla chiusura del
periodo d’imposta (in genere entro il 30 settembre)
• Integrativa:
– A favore dell’Amministrazione
• Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione originaria
– A favore del contribuente
• Entro i termini per l’invio del modello unico del periodo
d’imposta successivo (art. 2, co. 8/bis, DPR 322/1998)
Cosa ne pensa
la Cassazione
29
Correzione del modello Unico
Integrativa a favore del contribuente:
Cassazione dice:
– sentenza 28.2.2011, n. 4776:
• “ la domanda di rimborso ex. art. 38 ha
carattere facoltativo
• e va posta in alternativa a quella di far valere
l’eccedenza di credito connessa all’errore
dichiarativo attraverso una dichiarazione
emendativa,
– ancorché non prevista espressamente”.
30
15
23/05/2013
Correzione del modello Unico
Integrativa a favore del contribuente:
Cassazione dice:
–Cassazione, sent. n. 11500 del 14.5.2013:
Le dichiarazioni integrative possono essere
presentate entro il 31.12 del 4° anno
successivo a quello da integrare.
• Il contribuente può pertanto presentare
l’istanza di rimborso anche dopo il termine di
presentazione della dichiarazione del periodo
di imposta successivo
31
Correzione del modello Unico
Integrativa a favore del contribuente: Cassazione
dice:
• Sentenza 31.1.2011, n. 2226:
– “un sistema che neghi in radice la rettificabilità della
dichiarazione
– darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito
– e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali
• della capacità contributiva
• e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa.
– Il rimedio è esercitabile
• non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al
rimborso,
• ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore
pretesa dell’Amm. Finanziaria”
32
16
23/05/2013
Correzione del modello Unico
Integrativa a favore del contribuente:
Cassazione dice:
– sentenza 3450/1981: la dichiarazione è rettificabile
• fino a quando c’è il potere dell’Ufficio di accertamento
– Sentenze 10063/2002 e 17394/2001 – a Sez.
Unite: la dichiarazione dei redditi del contribuente
• affetta da errore, sia di fatto che di diritto,
• è in linea di principio emendabile e ritrattabile,
• quando dalla medesima possa derivare
l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi
diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge,
devono restare a suo carico”
• Quindi l’emendabilità della dichiarazione può
avvenire anche i sede contenziosa
33
Correzione del modello Unico
Integrativa a favore del contribuente: Cassazione
dice:
• Sentenza n. 15063/2002 - n. 18076/2008 – n.
18076 depositata il 2.7.2008:
– al contribuente deve essere consentito di ritrattare la
dichiarazione affetta da errore
– entro il termine quadriennale
• Sulla stessa linea i seguenti giudici di merito:
– CTP Milano, sent. 26.1.2011, n. 21
– CTR Puglia, sent. 28.10.2010, n. 116/9/10
– CTR Veneto, sent. 63/21/11, depositata il 17.5.2011
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23/05/2013
CASI
Dichiarazione integrativa a favore
Con la R.M. n. 24 del 2007 l’agenzia ha affermato che
• dal 2002 in poi è possibile presentare dichiarazioni integrative a
favore del contribuente
• solo entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva.
Contro questa posizione, Assonime in circ. 56/07 asserisce la
possibilità della correzione della dichiarazione nel termine lungo e la
presentazione dell’istanza di rimborso
Con la R.M. n. 459 del 2008 l’agenzia ha rettificato la sua posizione
sulla base della posizione dell’avvocatura dello stato. Secondo l’agenzia:
- La dichiarazione integrativa è possibile solo entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
- trascorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventuale
imposta versata in eccesso attraverso la presentazione di un’istanza di
rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73
35
Istanza di
rimborso
Deve essere presentata entro 48 mesi dal momento del
pagamento, nel caso in cui questo sia stato effettuato in totale
assenza del presupposto.
• Ad esempio, trattasi di obbligazione inesistente sin dal
momento del versamento, avvenuto per errore materiale,
duplicazione d’imposta o originaria inesistenza totale o parziale
della pretesa impositiva
Deve essere presentata entro 48 mesi dal pagamento del saldo,
nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi:
• eccedenze di versamenti in acconto
• o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà
ATTENZIONE:
• CON L’ISTANZA IL CONTRIBUENTE HA SEMPRE L’ONERE PROBATORIO DI ATTESTARE
LA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA.
• INOLTRE, IN CASO DI ASSENZA DI IMPOSTA DA RICHIEDERE (AD ESEMPIO,
INCREMENTO DELLA PERDITA) E’ IMPOSSIBILE LA CORREZIONE A FAVORE TRAMITE
L’ISTANZA
36
18
23/05/2013
Unico integrativo
Nelle caselle relative ai quadri compilati, in sostituzione
della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti
codici:
• "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione
integrativa che nella dichiarazione originaria senza
modifiche;
• "2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazione
integrativa, ma assente o compilato diversamente nella
dichiarazione originaria;
• "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione
originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
esempio
37
esempio
Integrazione di unico con nuova compilazione
del quadro RE, eliminazione del quadro RG,
applicazione degli studi di settore ed
eliminazione dei parametri e modifiche IVA
X
1
2
2
1 2
X
3
2
2
3
38
19
23/05/2013
Modifiche al modello Unico 2013
39
Frontespizio: modifica rimborso in
compensazione
c) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)
• La casella va barrata solo in caso di presentazione di una
dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, del DPR n.
322/1998), allo scopo
– di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza
d’imposta
– esclusivamente per la scelta della compensazione,
– sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
• Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione.
Caso particolare
40
20
23/05/2013
Frontespizio: modifica rimborso in
compensazione
c) In caso di presentazione di
dichiarazione integrativa che
– oltre alla modifica consentita dal co. 8-ter,
– contenga anche la correzione di errori od
omissioni
• non va barrata la presente casella
• ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione
integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa”
a seconda della tipologia di correzioni effettuate.
41
Frontespizio
2 nuove caselle per le comunicazioni
di irregolarità degli studi
di settore
•
•
“Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario”.
Barrando la casella il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate di inviare le anomalie
riscontrate direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione telematica;
“Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore”. La casella va
barrata per indicare che l’intermediario accetta di ricevere la suddetta comunicazione.
42
21
23/05/2013
Quadro RA-RB
Unico PF
• Non sono dovute l’Irpef e le relative
addizionali, in quanto sostituite dall’IMU,
– sul reddito dominicale dei terreni non affittati
• resta dovuto il reddito agrario
– sul reddito dei fabbricati non locati
• compresi quelli in comodato d’uso
• e quelli promiscui dei professionisti
• NOTA BENE: l’ammontare del reddito fondiario non
imponibile va indicato nel rigo RN50 di Unico
– (rilevanza ai fini delle prestazioni previdenziali e
assistenziali)
43
Quadro RA-RB
Unico PF
• FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O
ARTISTICO: se concessi in locazione, il
reddito è dato dal maggiore tra
– rendita catastale rivalutata del 5% e ridotta del
50%,
– e il canone di locazione ridotto del 35%
(R.M. n. 114/E/2012)
44
22
23/05/2013
Unico PF
Quadro RA-RB
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
- l’esclusione da Irpef ha effetto:
- sulla determinazione
del reddito complessivo,
- nonché sulla determinazione delle deduzioni e detrazioni
rapportate al reddito,
- salve le ipotesi in cui sussistano norme che prevedano di tener
conto dei redditi esclusi (ad esempio per la spettanza di benefici
fiscali)
- nella cedolare secca, invece, l’importo dei
canoni rileva ai fini della spettanza di
deduzioni detrazioni o altri benefici
45
Quadro RA-RB
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
- art. 11, co. 2-bis, TUIR: se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi fondiari per
importo non superiore a € 500, l’imposta non è dovuta
- nel verificare tale limite non si considerano i redditi degli immobili
per i quali è dovuta solo l’IMU
- obbligo di indicazione nel quadro RB di Unico (o nel 730)
dei dati relativi
- anche ai terreni o fabbricati per i quali è dovuta solo
l’IMU
- Il principio di sostituzione comporta effetti anche sugli
obblighi dichiarativi,
- il contribuente che possiede solo redditi fondiari sostituiti dall’IMU
- è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
46
23
23/05/2013
Quadro RA-RB
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
- locuzione “beni non locati” comprende
(vedi anche C.M. n.
3/DF/2012)
- sia i fabbricati (non locati)
- sia i terreni (non affittati)
- rientrano anche gli immobili concessi in comodato gratuito e
quelli destinati ad uso promiscuo de professionista
- Redditi non sostituiti dall’IMU:
- Reddito agrario ex art. 32 TUIR
- Redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
- Redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art.
43 TUIR
- Redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES
- Redditi derivanti dall’affitto di terreni per usi non agricoli ed indennità di
occupazione (in quanto redditi diversi)
47
Quadro RA-RB
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
IMMOBILI ESENTI IMU
- Immobili esenti da IMU:
- scontano comunque l’Irpef
- Rientrano nell’ambito degli immobili esenti
- anche i terreni ubicati in zone montane o di collina (art. 7,
co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92)
- Sono invece esclusi da Irpef
- i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o
parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT (pur esenti
IMU)
48
24
23/05/2013
Quadro RA-RB
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
Immobili locati per una parte dell’anno
- l’IMU sostituisce l’Irpef (e le addizionali)
- solo per la parte dell’anno in cui l’immobile
è locato
non
- mentre per la restante parte dell’anno deve essere
calcolato il reddito fondiario con le regole ordinarie
(confronto tra rendita e canone)
- Se l’immobile è locato con cedolare secca,
- il reddito fondiario (per la parte dell’anno di locazione) è
sostituito dall’imposta sostituiva dovuta sul canone di
locazione (senza alcuna riduzione forfetaria)
49
Quadro RA-RB
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
Locazione di parte dell’abitazione principale
1. Rendita catastale rivalutata del 5% > canone annuo di
locazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno la
cedolare):
- si applica solo l’IMU (sostituisce l’Irpef e la cedolare sul
bene locato)
2. Rendita catastale rivalutata del 5% < canone annuo di
locazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno la
cedolare):
- si applica sia l’IMU sia l’Irpef o la cedolare secca
50
25
23/05/2013
Quadro RA-RB
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
Deduzione per abitazione principale: 3 casi:
1. In presenza di IMU che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali,
- non spetta la deduzione per abitazione principale di cui all’art. 10, co.
3-bis, del TUIR,
- in quanto il relativo reddito fondiario è escluso dalla base imponibile
2. Locazione di parte dell’abitazione principale per l’intero periodo
d’imposta:
- si applica la sola IMU se la rendita catastale rivalutata è
superiore al canone,
- e quindi non spetta la deduzione per abitazione principale
3. Locazione dell’intera abitazione principale solo per una parte
dell’anno:
- è necessario suddividere il periodo d’imposta in 2 parti,
- e per la parte di anno in cui l’immobile è utilizzato come
abitazione principale la deduzione non spetta in quanto il reddito non
concorre alla formazione del reddito complessivo (sostituita dall’IMU)
Quadro RA-RB
51
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
Immobili inagibili
- Base imponibile IMU ridotta del 50% in
presenza dei requisiti previsti (art. 13, co. 3, del D.L.
2012/2011)
- Per tali immobili (ovviamente non locati)
- anche se l’IMU è dovuta sulla base imponibile ridotta
del 50%,
- si applica il principio di sostituzione dell’Irpef
- l’immobile NON può infatti considerarsi esente
da IMU
52
26
23/05/2013
Quadro RA-RB
Unico PF
CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E
Società semplici
- L’effetto di sostituzione
- si applica in capo ai soci persone fisiche
- per la quota parte del reddito di partecipazione
riferibile ai redditi fondiari in relazione ai quali opera
il principio di sostituzione
- Operativamente:
- la società deve indicare nel prospetto consegnato al
socio
- la quota parte di reddito di partecipazione
corrispondente al reddito fondiario
- per il quale opera l’effetto di sostituzione
53
Quadro RA
Unico PF
• RA1, colonna 12: quota non imponibile del reddito
dominicale del terreno in quanto “assorbito”
dall’IMU
• RA11, colonna 12: sommatoria della colonna 1 dei
singoli righi
– da riportare nel quadro RN, rigo RN50
54
27
23/05/2013
Quadro RB
Unico PF
• COLONNA 16 (abitazione principale): reddito fondiario
dell’abitazione principale in quanto già assoggettato ad imposta
tramite IMU
• COLONNA 17 (immobili non locati): reddito fondiario degli immobili
non locati in quanto già assoggettato ad imposta tramite IMU
• RB10, colonna 16 e 17: sommatoria dei redditi dell’abitazione
principale e dei redditi fondiari non imponibili indicati nei
precedenti righi (da riportare nel rigo RN50)
55
Unico PF
Quadro RA-RB
•
Esempio: immobile posseduto (Milano) al 100% con r.c. riv. 1.050, tenuto
a disposizione fino al 30.6.2012 e locato dal 1.7.2012 con canone annuo
di € 3.000
•
Rendita rapportata al periodo 1.1 – 30.6 = 1.050 x 181/365 = 521 + 1/3 =
694
•
Maggiore tra canone di locazione e rendita per il periodo 1.7 – 31.12:
• 1.050 x 184/365 = 529 (rendita rapportata al periodo)
• 3.000 – 450 (15%) = 2.550 x 184/365 = 1.278 (locazione rapportata)
1.050
2
181
100
F205
1.278
1.050
3
525
694
184
1.278
100
1
1.278
x
694
56
28
23/05/2013
Quadro RA-RB
Unico PF
• Nel rigo RN50 vanni indicati i redditi dell’abitazione
principale, dei fabbricati non locati e dei terreni non
affittati, non imponibili ai fini Irpef, in quanto
soggetti ad IMU.
Tali importi possono assumere rilievo nell’ambito
delle prestazioni assistenziali o previdenziali
• Colonna 1: reddito dell’abitazione principale indicato nella
colonna 16 del rigo RB10 del quadro RB
• Colonna 2: importo di colonna 12 del rigo RA12 (redditi
dominicali non imponibili) + importo di colonna 17 del rigo
RB10 (redditi fondiari non imponibili)
57
BENI AI SOCI & UNICO 2013
58
29
23/05/2013
Fonti normative
• Art. 2, da co. 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011
• Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2011, Prot. n.
166485
• Provvedimento Agenzia Entrate 13.3.2012, Prot. n. 37049
sposta al 15.10.2012 l’adempimento
• CM 15.6.2012, n. 24/E
• CM 19.6.2012, n. 25/E
• Provvedimento Agenzia Entrate 17.09.2012, Prot. n.
133184 sposta al (31.03.13) 02.04.2013 l’adempimento
• C.M. 24.09.12, n. 36/E
• Provvedimento Agenzia Entrate 25/3/2013, sposta al
15/10/2013
59
Tipologia di beni aziendali
Possibili classificazioni dei beni posseduti
dall’impresa:
1. Beni ad uso esclusivo imprenditoriale:
– Quelli che vengo impiegati esclusivamente nell’impresa
– Anche se il Tuir impone una deducibilità limitata
2. Beni in uso promiscuo:
– In parte impiegati a fini aziendali
– In parte per fini personali o familiari
3. Beni posseduti dall’impresa, ma dati in uso
esclusivo al socio o familiare
– Sono solo di proprietà dell’impresa
– Ma essa non ne fa alcun utilizzo
60
30
23/05/2013
Autoveicoli
Modalità di intestazione dell’auto e fattispecie di
deducibilità:
• Imprenditori in forma societaria:
1.
2.
3.
Intestazione del bene
• deduzione dell’ammortamento e delle spese di gestione (carburanti,
assicurazione, tassa proprietà, ecc.)
Intestazione al socio con comodato alla società
• Deduzione delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà,
ecc.)
Intestazione al socio con rimborso chilometrico
• Imprenditore individuale:
a)
b)
Intestazione del bene all’impresa individuale (cioè fattura emessa
sulla partita IVA dell’imprenditore)
• deduzione dell’ammortamento e delle spese di gestione (carburanti,
assicurazione, tassa proprietà, ecc.)
Intestazione privata sul codice fiscale (no fattura sulla partita IVA)
• Deduzione delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà,
ecc.)
61
Art. 2, da co. 36terdecies a 36duodevicies, D.L.
138/2011
Redditi diversi
Art. 67, co. 1,
lett. h-ter), del
TUIR
• Inserimento nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67, co. 1,
lett. h-ter), del TUIR):
• “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per
la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o
familiari dell’imprenditore”
• La predetta differenza concorre alla formazione del reddito
imponibile del socio o familiare utilizzatore
• I costi relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci o
familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al
valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni
caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile
62
31
23/05/2013
Ambito soggettivo
• I soggetti che
– esercitano attività di impresa:
• pertanto ne sono esclusi
– i professionisti e le società semplici che non esercitano, per
definizione, attività d’impresa
– gli enti non commerciali che svolgono solo attività
istituzionale
– sia in forma individuale che collettiva
– comunicano i dati anagrafici dei soci
• comprese le persone fisiche che direttamente o
indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa
concedente - o dei familiari dell’imprenditore
– che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa,
– o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o
capitalizzazione nei confronti della società
concedente
63
Beni da includere sempre
• Sono sempre da comunicare, a
prescindere dal valore:
– autovettura,
– altro veicolo,
– unità da diporto,
– aeromobile,
– Immobile
– Altro (se di valore unitario superiore a € 3.000
imponibili)
64
32
23/05/2013
Esempio ai sensi della CM 24/E/2012, in
pendenza di ammortamento
Esempio 1
AUDI
a4 allroad 3.0 tdi s tronic
240cv
0,7715
Spesa complessiva
AMMORTAMENTO
Fringe benefit: 3.471,59
Quota deducibile
Quota indeducibile
4.500,00
1.800,00
2.700,00
500,00
200,00
300,00
CARBURANTI:
3.000,00
1.200,00
1.800,00
LUBRIFICANTI:
200,00
80,00
120,00
1.000,00
400,00
600,00
350,00
140,00
210,00
9.550,00
3.820,00
5.730,00
MANUTENZIONI:
ASSICURAZIONI:
TASSA POSSESSO:
TOTALI
CALCOLATO SUL COSTO LIMITATO DELL'AUTO (ART. 164, Tuir)
FRINGE BENEFIT
QUOTA COSTI INDEDUCIBILI
3.471,75
5.730,00
CORRISPETTIVO/REDDITO DIVERSO
AUDI
0,00
65
Esempio 2
Esempio ai sensi della CM 24/E/2012, con
ammortamento concluso
a4 allroad 3.0 tdi s tronic
240cv
0,7715
Spesa complessiva
AMMORTAMENTO
MANUTENZIONI:
CARBURANTI:
LUBRIFICANTI:
ASSICURAZIONI:
TASSA POSSESSO:
TOTALI
Fringe benefit: 3.471,59
Quota deducibile
Quota indeducibile
0
0
0
500,00
200,00
300,00
3.000,00
1.200,00
1.800,00
200,00
80,00
120,00
1.000,00
400,00
600,00
350,00
140,00
210,00
5.050,00
2.020,00
3.030,00
2) CALCOLATO SUL COSTO LIMITATO DELL'AUTO (ART. 164, Tuir)
FRINGE BENEFIT
QUOTA COSTI INDEDUCIBILI
CORRISPETTIVO/REDDITO DIVERSO
3.471,75
3.030,00
441,75
66
33
23/05/2013
Nuovo reddito diverso
Unico PF
• Nel rigo RL10, indicare
– h): i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili.
– h-ter): la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento
di beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del
co. 1 dell’art. 67 del TUIR.
67
Indeducibilità costi
Unico SP
Unico SC
Unico PF
• Qualora non si attribuisse un corrispettivo, i costi
sono indeducibili
34
Costi relativi ai beni d’impresa, concessi in godimento ai soci per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non deducibili ex art. 2, co. 36quaterdecies, DL 138/2011.
Unico
SC
Unico
SP
Unico
PF
68
34
23/05/2013
Verifiche incrociate beni ai soci
Possibili controlli incrociati da parte dell’Anagrafe
tributaria:
• Rigo RL10 compilato
– Richiede la comunicazione dei beni ai soci
• Comunicazione beni ai soci
– Necessità del rigo RL10 o codice 34 nel rigo:
• RF24 Unico PF
• RF29 Unico SP
• RF32 Unico SC
• Presenza dei righi RF24 Unico PF, RF29 Unico SP o
RF32 Unico SC
– Richiede comunicazione dei beni ai soci
69
Sistema sanzionatorio
Le sanzioni possibili sono:
• in assenza della comunicazione è prevista una
sanzione del 30% del reddito imponibile
(differenza tra valore di mercato e corrispettivo).
• La sanzione è “ridotta” a quella edittale da €
258 a € 2.065:
• nel caso in cui la norma sia correttamente
applicata
• tassazione in capo al socio o familiare
• o indeducibilità in capo alla società
• ma non sia stata fatta la comunicazione
70
35
23/05/2013
IL REGIME DI VANTAGGIO
ED IL QUADRO LM
71
Unico PF
NUOVA DENOMINAZIONE DEL QUADRO
DIFFERENTI
TIPOLOGIE
APPLICO SEMPRE
CRITERIO CASSA
72
36
23/05/2013
Unico PF
INDICAZIONI MINIMALI NEL PROSPETTO
VERIFICHIAMO MANCATO
SUPERAMENTO
SONO LE RIMANENZE DEL PERIODO
PRECEDENTE ALL’INGRESSO, CHE
ABBATTONO I RICAVI
NON APPLICO LE REGOLE DEL TUIR
(es. costi auto, ecc.)
SE PROMISCUO AL 50%
73
Unico PF
L’IMPATTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
TOT. PAGATO
Minore importo tra LM6 e
LM7-col. 1
ECCEDENZA:
differenza tra LM7col, 1 e LM7-col. 2
RECUPERO A CONDIZIONE DI POSSEDERE ALTRI REDDITI
74
37
23/05/2013
Unico PF
PRIMA APPLICAZIONE 5%
Codici 1793 e 1794
NON SONO PIU’ RIPORTATE LE
RITENUTE D’ACCONTO.
E SE NE HO SUBITE COMUNQUE, LE
POSSO RECUPERARE IN “RN”?
75
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
76
38
23/05/2013
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Unico PF
ASPETTI GENERALI
• Art. 7, co. 2, lett. da dd) a gg),del D.L. n. 70/2011:
rivalutazione quote e terreni posseduti da
persone fisiche alla data del 1° luglio 2011
• Rivalutazione effettuata entro
– il 30 giugno 2012, con perizia di stima asseverata,
– ed imposta sostitutiva pagata entro il 30 giugno 2012,
• in unica soluzione
• ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima
entro il 30 giugno 2012
– Sulle rate successive, sono dovuti gli interessi nella misura del 3%
annuo
77
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Unico PF
SCOMPUTO DEI VERSAMENTI
• I soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione
dei terreni o delle quote al 1° luglio 2011
– potevano scomputare dall’imposta dovuta
– l’imposta eventualmente versata in occasione di
precedenti rivalutazioni
• semprechè non sia stata presentata istanza di rimborso
• In caso di versamento rateale, le rate devono
essere determinate
– scomputando dall’imposta versata quanto già versato
in precedenza
– e dividendo il risultato per il numero delle rate
78
39
23/05/2013
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Unico PF
INDICAZIONE IN UNICO
• La rivalutazione deve essere indicata nei
seguenti quadri del modello Unico 2013 PF:
–Quadro RM, sex. X, righi da RM20 a RM22
per i terreni
–Quadro RT, sezione IV, righi RT49 e RT50,
per le partecipazioni
79
Rivalutazione terreni e partecipazioni
-
Unico PF
TERRENI
Colonna 1: valore di perizia
Colonna 2: imposta sostitutiva dovuta
Colonna 3: imposta versata per precedenti rivalutazioni
(da scomputare)
Colonna 4: imposta “netta” da versare (colonna 2 –
colonna 3), e non va compilato se la differenza è negativa
Colonna 5: da barrare se si opta per versamento rateale
Colonna 6: da barrare se il versamento si riferisce a più
terreni (versamento cumulativo)
80
40
23/05/2013
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Unico PF
PARTECIPAZIONI
- Colonna 1: valore di perizia
- Colonna 2: aliquota (4% per partecipazioni qualificate e 2% per
partecipazioni non qualificate)
- Colonna 3: imposta sostitutiva dovuta
- Colonna 4: imposta sostitutiva versata in precedenti
rivalutazioni (da scomputare dall’imposta dovuta)
- Colonna 5: imposta da versare (differenza positiva tra colonna 3 e
colonna 4)
- Colonna 6: da barrare se il versamento di colonna 5 è rateizzato
- Colonna 7: da barrare se l’imposta da versare sia parte di un
versamento cumulativo
81
IVIE ED IVAFE
82
41
23/05/2013
IVIE - IVAFE
Unico PF
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2013
1) Differimento al 2012 quale anno di prima applicazione;
2) Riconoscimento dei versamenti eseguiti quali acconti per
l’anno 2012;
3) Applicazione delle regole IMU (aliquota 0,4% in primis),
– per tutti gli immobili all’estero che hanno le caratteristiche
dell’abitazione principale,
– a condizione che in Italia non vi sia già la fruizione di detti
benefici;
4) Estensione dell’imposta fissa nella misura di € 34,20
– a qualsiasi conto corrente o libretto di risparmio detenuto
all’estero
– a prescindere dal paese (anche black list)
83
IVIE
Unico PF
• L’imposta è riferita al valore degli immobili detenuti a titolo
di proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero.
– I nudi proprietari non pagano l’IVIE (circ. 28/12);
• Interessati solo le persone fisiche RESIDENTI in Italia (anche
stranieri);
• Imposta fissata in misura pari allo 0,76%.
– Per le abitazioni principali l’aliquota è pari allo 0,40%;
• L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile
• L’imposta è dovuta proporzionalmente
– alla quota di possesso
– e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
• Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni
84
42
23/05/2013
IVIE
Unico PF
PROVVEDIMENTO 5/6/2012:
• l’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato …”;
• Per gli immobili costruiti, rileva il costo di costruzione (circ.
28/2012)
• In caso di eredità o donazione, si assume il valore indicato nei
relativi atti.
– In assenza, si assume il costo del de cuius o del donante, ovvero in
ultima analisi il valore di mercato.
• nel caso in cui l’immobile non sia più posseduto alla fine dell’anno,
“si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine
del periodo di detenzione”.
– Per il valore, si considerano i listini degli organismi locali (circ. 28/12);
• Sono soggetti anche gli immobili scudati col rimpatrio giuridico
85
IVIE
Unico PF
PROVVEDIMENTO 5/6/2012: GLI IMMOBILI UE
• Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di
informazioni (Norvegia e Islanda)
– l’imponibile è il “valore” catastale come determinato nel Paese
estero utilizzato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura
patrimoniale e reddituale;
• Se manca, si utilizza il costo storico o il valore di mercato
(provvedimento del 5/6/12)
• È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta in
Italia
– prioritariamente le imposte estere di natura patrimoniale
– e poi quelle di natura reddituale
•
sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165 del Tuir.
86
43
23/05/2013
IVIE
Unico PF
GLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012
• Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori
catastali ai fini delle imposte reddituali e patrimoniali,
– deve essere preso in considerazione il valore utilizzabile ai fini delle imposte
patrimoniali;
• Il reddito medio ordinario può essere utilizzato solo se esistono
meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli italiani;
• In assenza dei predetti metodi, può farsi ricorso al costo storico;
• In assenza anche del costo storico, si ricorre al valore d’acquisto. Per
evitare disparità di trattamento, se è previsto un valore espressivo del
reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e
rivalutazione, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore
dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio
ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU. In questa ipotesi, il
reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche
previste dalla legislazione locale (ad es. tax fonciere).
87
IVIE
Unico PF
GLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012
• Importante: visione della tabella 1 allegata alla circolare
• Se risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a
riferimento ai fini della determinazione del valore
dell’immobile”
– si deve assumere quale base imponibile dell’IVIE il valore
catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle
imposte indicate in tale colonna;
• Se non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia,
Irlanda e Malta), per la determinazione della base
imponibile dell’IVIE
– si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto
e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è
situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si
ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,
eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i
88
coefficienti IMU.
44
23/05/2013
IVIE
Unico PF
GLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012 – ESTRATTO TABELLA 1
89
IVIE
Unico PF
SCOMPUTO IMPOSTE ESTERE: CIRCOLARE 28/2012
• Se all’estero si paga un’imposta riferita anche a
beni diversi dagli immobili
– occorre un calcolo proporzionale;
• Il credito d’imposta non può, in ogni caso,
superare l’imposta dovuta in Italia
– non è possibile detrarre le imposte legate all’utilizzo di
un determinato immobile in qualità di abitazione
– perché non finalizzate a colpire la ricchezza costituita
dal patrimonio, bensì dirette a richiedere un
contributo, al soggetto che abitando in un
determinato luogo usufruisce dei servizi
90
45
23/05/2013
IVAFE
Unico PF
• La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuo
per il 2012;
– Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013;
• Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di € 34,20
– esonero in caso di giacenza media non superiore a € 5.000
• Sono escluse dall’imposizione le attività finanziarie che
– seppur fisicamente detenute all’estero
– sono state oggetto del rimpatrio giuridico;
• Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attività
finanziarie
– riferite a emittenti italiani
– ma comunque detenute all’estero per il tramite di intermediari;
• Non esistono cause di esonero soggettivo o agevolazioni
91
IVAFE
Unico PF
PROVVEDIMENTO 5/6/2012
• Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato,
– rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute.
• Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre
– si deve fare riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo
di detenzione.
• Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare
riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31
dicembre o al termine del periodo di detenzione.
– Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il
valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
• Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve
far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.
– In assenza di detti valori, si assume il costo d’acquisto (circ. 28/12)
• L’imposta è
– rapportata ai giorni di detenzione
– ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o
libretti di risparmio cointestati
92
46
23/05/2013
Ristrutturazioni edilizie e
risparmio energetico
Le modifiche e le
precisazioni ministeriali
93
36% - 55%
Unico PF
L’art. 11 del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che:
• Interventi di recupero edilizio (di cui all’art. 16-bis, co. 1 del TUIR):
– sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.2013,
– la detrazione IRPEF del 36% è elevata al 50%.
– Per lo stesso periodo, l’ammontare massimo detraibile di tali
spese è incrementato da € 48.000 a € 96.000;
• Spese di riqualificazione energetica: proroga delle detrazioni di cui
all’art. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 per il periodo 1.1.2013 30.6.2013,
– mantenendo la detrazione pari al 55%
• applicabilità dal 2012 della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli
interventi di cui all’art. 16-bis - co. 1 - lett. h) del TUIR
– vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici,
effettuate anche in assenza di lavori edilizi (co. 3)
94
47
23/05/2013
36% - 55%
Unico PF
Con riferimento al momento di sostenimento
delle spese (rileva la data del bonifico in quanto per le
persone fisiche vige il c.d. “principio di cassa”),
l’agevolazione sarà pari al:
• 36% per le spese sostenute fino al 25.6.2012 nel
limite massimo di spesa di € 48.000;
• 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013
nel limite massimo di spesa di € 96.000;
• 36% per le spese sostenute dall’1.7.2013 nel limite
massimo di spesa di € 48.000 (salvo proroghe o
eventuali modifiche normative).
95
36% - 55%
Unico PF
Beneficiano dell’aliquota e del tetto di spesa
“potenziati” le spese sostenute dal 26.6.2012 al
30.6.2013, a prescindere:
• dal periodo di effettuazione delle opere (che potrà
essere in tutto o in parte anteriore alla data del 26.6.2012
e/o successivo alla data del 30.6.2013);
• dalla data di emissione delle relative fatture (che
potrà essere anche anteriore alla data del 26.6.2012);
• dalla circostanza che, in relazione al medesimo
intervento, siano stati già versati acconti
anteriormente al 26.6.2012 (che beneficeranno della
detrazione nella misura del 36%).
96
48
23/05/2013
36% - 55%
Unico PF
Interrogazione parlamentare 4.7.2012 (n. 5-07249)
Relativamente agli interventi eseguiti sulla stesa
unità immobiliare, iniziati prima del 26 giugno
2012, per i quali le spese sono state sostenute sia
prima che dopo tale data, sono stati forniti i
seguenti chiarimenti:
• il nuovo limite di spesa, pari a € 96.000, non si
applica alle sole spese sostenute dal 26/6/2012,
ma “attrae” anche quelle sostenute prima di tale
data, per le quali resta ferma la detrazione al
36%;
• il limite di € 96.000 costituisce il limite massimo
con riferimento all’anno solare e intervento.
97
36% - 55%
Unico PF
Interrogazione parlamentare 4.7.2012 (n. 5-07249)
Dal contenuto della risposta all’interrogazione
parlamentare citata, deriva che, relativamente
all’anno 2012, la detrazione spetta nelle seguenti
misure:
• 36% per le spese sostenute dall’1.1.2012 fino al
25.6.2012, per un ammontare massimo di €
48.000;
• 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al
31.12.2012, per un ammontare massimo di €
96.000 al netto delle spese già sostenute al
25.6.2012, comunque nel limite di € 48.000, per
le quali resta ferma la detrazione del 36%.
98
49
23/05/2013
36% - 55%
Unico PF
CASO PRATICO
1. Bonifico effettuato il 24/6/2012: € 56.000
- Detrazione del 36% fino al limite di €
48.000
2. Continuazione lavori con bonifico al
7/7/2012 per € 45.000.
Calcolo del limite: 96.000 – 48.000 = €
48.000
- Detrazione del 50% da calcolare in
relazione a € 45.000
36% - 55%
99
Unico PF
COMPILAZIONE DEL QUADRO RP
Codice 3: spese
2012 al 50%
Codice 2: spese 2012al 36%
Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel
2010 non si compila
2010
2012 2
2012 3
Lavoro con comunicazione Pescara 3
Lavoro senza comunicazione Pescara 1
Lavoro senza comunicazione Pescara 1
3.000
4.800
4.800
1
1
4.800
4.800
Spesa fino al 25 giugno 2012: costo 54.000, limite 48.000, indico 4.800
100
Spesa dal 26 giugno 2012: costo 60.000, limite 96.000 – 48.000 = 48.000, indico 4.800
50
23/05/2013
36% - 55%
Unico PF
COMPILAZIONE DEL QUADRO RP: in rosso le modifiche
Codice 3: spese
2012 al 50%
Codice 2: spese 2012al 36%
Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel
2011 non si compila
2011
2012 2
2012 3
Lavoro senza comunicazione Pescara 2
Lavoro senza comunicazione Pescara 1
Lavoro senza comunicazione Pescara 1
3.000
3.600
6.000
1
2
2
3.600
6.000
Spesa fino al 25 giugno 2012: costo 36.000, indico 3.600
101
Spesa dal 26 giugno 2012: costo 64.000, limite 96.000 – 36.000 = 60.000, indico 6.000
•
Unico PF
La proroga del 55%
NOTA AGENZIA 14 MARZO 2013
Anche l'acquisto e installazione degli impianti
fotovoltaici
– beneficia della detrazione Irpef del 50% (ex 36%) per
interventi di ristrutturazione edilizia.
• L'Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) aveva
perplessità sulla riconducibilità alla lettera h) dell'art. 16-bis
del Dpr 917/1986, Testo unico imposte sui redditi (detrazione
Irpef per interventi finalizzati al risparmio energetico)
dell'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, poiché
finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento
di risparmi energetici.
102
51
23/05/2013
Il 36% a regime
Unico PF
Nuovo articolo 16-bis Tuir a regime
(Limite max. spesa 48.000 euro x ogni singola unità immobiliare)
• Per le spese sostenute dal 1°ottobre 2006 in caso di più
soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il
limite di spesa di € 48.000 va ripartito tra gli stessi.
• risoluzione 29.4.2008, n. 181: il limite di spesa ammesso al
beneficio deve essere comunque riferito complessivamente
all’abitazione comprensivo delle relative pertinenze, anche se
distintamente accatastate. Da verificare con nuova norma
• Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo
• 75enne: 5 quote annuali di pari importo
• 80enne: 3 quota annuali di pari importo
Previsioni eliminate
nella nuova norma
103
Il 36% a regime
Unico PF
Semplificazione adempimenti
Eliminazione separata annotazione in
fattura dei costi della manodopera
opera (CM 19/2012):
–Sia per le spese sostenute dal 2011
–Sia per quelle dei periodi precedenti
–Sia per la riqualificazione energetica
e la ristrutturazione edilizia
104
52
23/05/2013
Il 36% a regime
Unico PF
Il cambio sui bonifici: risoluzione n. 55/2012
• «In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritiene
non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione
per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un
bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale
da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il
pagamento, di operare la ritenuta del 4%.
• Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione
per gli interventi di cui all'art. 1 della L. n. 449 del 1997 è tenuto al pieno
rispetto delle disposizioni recate dal D.M. n. 41 del 1998, anche con
riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste
dall'art. 1, comma 3:
– utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato.»
105
CM 9/5/2013, n. 13
Unico PF
Certificazione di esecuzione dei lavori > 51,645,69
• non è necessaria al fine dei controlli,
• anche se, per effetto dell’art. 11, co. 1, del DL n.
83/2012, l’importo limite delle spese ammissibili
è stato elevato a € 96.000 per le spese sostenute
dal 26/6/2012 al 30/6/2013.
106
53
23/05/2013
CM 9/5/2013, n. 13
Unico PF
55%: lavori o pagamenti eseguiti in 2 periodi d’imposta
«R. In relazione alle situazioni prospettate si precisa che:
• a) per i lavori eseguiti a cavallo di 2 periodi di imposta
(2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la
trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per
fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni
dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve
cadere entro il 30/6/2013.
• L'art. 1, co. 48, della L. 220/2010, come modificato dall'art. 11, co. 2,
del D.L. n. 83 del 2012, che ha prorogato l'agevolazione fino al
30/6/2013, fa, infatti, espresso riferimento alle "spese
sostenute entro il 30/6/2013", e non ai lavori conclusi
entro la medesima data;»
Segue b)
CM 9/5/2013, n. 13
107
Unico PF
55%: lavori o pagamenti eseguiti in 2 periodi d’imposta
«R. In relazione alle situazioni prospettate si precisa che:
• b) per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche
nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata
all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori,
comunicando tutte le spese sostenute sino al momento
dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo
intervento, sostenute successivamente all'invio della
scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrare
la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non oltre il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
– Ad esempio, se l’ulteriore spesa è sostenuta da una persona
fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà
essere inviata entro settembre 2014, in linea con quanto
precisato nella circolare n. 21/E del 2010.
108
54
23/05/2013
CM 9/5/2013, n. 13
Unico PF
55%: remissione in bonis omessa comunicazione ENEA
• D. In base al co. 1 dell'art. 2 del D.L. 16/2012, …., se la violazione
non è già oggetto di contestazione, ove siano soddisfatte le
condizioni di cui ai punti a), b), c) del disposto su citato, si
ritiene che l'utente che non ha inviato la documentazione
all'ENEA nel termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, possa
ancora farlo, seguendo le modalità consuete, ….., purché detta
trasmissione avvenga entro il 30 settembre dell'anno successivo
a quello nel quale i lavori sono stati eseguiti.
• R. la remissione in bonis si applichi anche alla suddetta
comunicazione di fine lavori, nel rispetto delle condizioni
previste dalla norma e delle indicazioni fornite con la circolare
n. 38/E del 2012
– Il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire
l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile”, scadente successivamente al termine
previsto per l’adempimento
Esempio
CM 9/5/2013, n. 13
109
Unico PF
55%: remissione in bonis omessa comunicazione ENEA
• esempio, il termine per l’invio della scheda
informativa all’ENEA scade il 30/6/2013,
– l’adempimento deve essere effettuato entro il 30/9/2013
– termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi per l’anno di imposta 2012
• in sede di prima applicazione della norma, per le
irregolarità sanabili nel 2012, il termine entro cui
regolarizzare gli adempimenti omessi era quello del
31/12/2012.
– La circolare ha anche precisato che entro il 31/12/2012
erano, inoltre, sanabili anche gli adempimenti omessi nel
2011
110
55
23/05/2013
CM 9/5/2013, n. 13
Unico PF
55%: comunicazione ENEA annullate
• D. Relativamente alle richieste di detrazione erroneamente
annullate o dai tecnici o dai beneficiari, trasmesse ad ENEA
attraverso i siti telematici nei vari anni messi a disposizione
degli utenti, si chiede il parere dell’Agenzia delle entrate in
relazione alla possibilità di accogliere la richiesta degli
utenti di ripristinare tali richieste.
• R. Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato
abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA,
le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi
valide. Si ritiene, comunque, che l’invio della scheda
all’ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del
termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e
che l’eventuale nuovo invio oltre i 90 giorni sia comunque
possibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, co. 1, del
DL n. 16 del 2012 (cfr. risposta al quesito 2).
111
CM 9/5/2013, n. 13
Unico PF
55%: comunicazione ENEA compilate sul sito, ma non
inviate
• R. Nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata
correttamente compilata, ma il contribuente o il
tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio
della stessa, la richiesta di detrazione si considera
valida solo se il mancato invio sia riconducibile a
problemi tecnici del sistema informatico o,
comunque, a cause imputabili all’ENEA.
– L’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino alla
scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di
conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle
condizioni di cui al richiamato art. 2, co. 1, del DL n. 16 del
2012.
112
56
23/05/2013
CM 9/5/2013, n. 13
Unico PF
Fatture di costruzione abitazione principale intestate a 1 solo
coniuge
• D. È stato stipulato un mutuo per la costruzione
dell’abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi,
per un immobile di proprietà al 50%. Dalla documentazione
fornita emerge che le fatture di spesa sono tutte intestate al
marito. Si chiede se sia possibile detrarre, ai sensi dell’art. 15,
co, 1-ter del TUIR, la quota di interessi passivi spettante alla
moglie, indicando sulla fattura che la spesa è stata sostenuta
al 50%.
• ….. Nel caso prospettato, ove ricorrano gli altri presupposti, è
possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di
costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge,
al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture
di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi
corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.
113
CM 9/5/2013, n. 13
Unico PF
Sostenimento nel 2012 di spese per importi che superano €
96.000
• D. Nel periodo d’imposta 2012, un contribuente ha
sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di
recupero edilizio, per un importo pari ad € 48.000, fino al 25
giugno, e per € 96.000, dal 26 di giugno al 31 dicembre. Il
medesimo contribuente può decidere di detrarre solamente
le spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così della
detrazione del 50% fino all’importo di € 96.000?
• R. Al riguardo, ferma restando la sussistenza degli altri
presupposti per fruire della detrazione in esame, in assenza
di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il
contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione
del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a
decorrere dal 26 giugno e fino al 31/12/2012, in luogo della
detrazione di quelle sostenute fino al 25/6/2012.
114
57
23/05/2013
Modifiche al quadro RF
115
Quadro RF
Unico SC
2013
• Al rigo RF1 per la compilazione della casella “2”
riservata all’evidenziazione delle cause di esclusione
dagli studi di settore è stato introdotto il nuovo
codice “12”:
– Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze
degli studi di settore per il periodo di imposta 2012
prevista dal DM 11.2.2008
• nei confronti delle imprese c.d. multiattività, ossia che esercitano
più attività che rientrano in studi di settore differenti, qualora
l’attività prevalente non superi il 70% dei ricavi.
• L’indicazione della causa di esclusione consente all’Agenzia delle
Entrate di individuare direttamente i soggetti multiattività.
• Il modello degli studi di settore va comunque compilato
116
58
23/05/2013
Unico SC
2013
Quadro RF
• Al rigo RF32 «altre variazioni in aumento»:
Cod.
Variazione
17
Costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento
di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose ex DL n.
16/2012.
34
Costi relativi ai beni d’impresa, concessi in godimento ai soci per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non deducibili ex art. 2,
comma 36-quaterdecies, DL n. 138/2011.
35
Canoni di locazione finanziaria indeducibili ai sensi dell’art. 102,
comma 7, TUIR.
La variazione in esame interessa i contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012
con una durata inferiore a quella “minima fiscale”. Infatti, come previsto dal
citato comma 7, così come modificato dal DL n. 16/2012 la durata del
contratto di leasing non è più vincolante per la deducibilità dei relativi canoni.
Per questi ultimi la deducibilità “è ammessa per un periodo non inferiore ai
due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
117
… in relazione all’attività esercitata dall’impresa”.
Quadro RF
Unico SC
2013
• Al rigo RF54 «altre variazioni in diminuzione»:
Cod.
33
34
Variazione
Importo deducibile dell’IRAP relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.
11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97,
versata nel 2012 a titolo di saldo 2011 e acconto 2012.
Canoni di locazione finanziaria deducibili ex art. 102, co. 7,
TUIR, qualora già imputati a Conto economico nei
precedenti periodi d’imposta. Di fatto la variazione in esame
per il 2012 non trova applicazione.
118
59
23/05/2013
Deduzioni ed abbattimenti fiscali
119
Abbattimenti del reddito
• Deduzione forfetaria delle spese non documentate a
favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Ø € 19 trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa
Importi
Ø € 56 per i trasporti personalmente effettuati
confermati
dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede
con
l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni comunicato
stampa
confinanti
8/5/2013
Ø € 92 per quelli effettuati oltre tale ambito.
Alle medesime imprese compete:
• l’ulteriore deduzione in misura forfetaria annua di €
154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato
nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno
carico non superiore a Kg 3.500
120
60
23/05/2013
Abbattimenti del reddito
• Deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per
effetto dell’art. 66, co. 4, del TUIR agli
• intermediari e rappresentanti di commercio
• e agli esercenti attività di ristorazione e albergo per i quali è
obbligatoria l’emissione della fattura o della ricevuta fiscale (art. 1,
co. 1, del D.M. 13.10.1979)
La deduzione va calcolata applicando all’ammontare dei ricavi le
seguenti percentuali:
• 3% dei ricavi fino a € 6.197,48;
• 1% dei ricavi oltre € 6.197,48 e fino a € 77.468,53;
• 0,50% dei ricavi oltre € 77.468,53 e fino a € 92.962,24
Per le attività di ristorazione ed albergo, la deduzione va calcolata
sull’ammontare delle ricevute fiscali o fatture emesse (r.m. 9/1071 del
11.5.1981)
121
Abbattimenti del reddito
• Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 del DL 183/2011
riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante
per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le
seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1,
lett. a) (solo quelli relativi alla cessione di carburanti), del TUIR:
• 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80;
• 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60;
• 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60
Gli abbattimenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31.12. 2011.
Nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di
imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione
forfetaria
122
61
23/05/2013
SPESE DI MANUTENZIONE
123
MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012
Tuir - Art. 102 – Manutenzione, riparazione,
ammodernamento, trasformazione
Limite fiscale: 5% del costo dei beni materiali
ammortizzabili alla data di inizio dell’esercizio
Eccedenza deducile nei 5 anni successivi in quota
costante (immutato)
124
62
23/05/2013
MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012
Esempio:
• Costo dei beni: 100.000
• Manutenzioni 2012 a conto economico: 6.000
• Limite massimo: 100.000x 5% = 5.000
• Eccedenza deducibile nei succ. 5 anni: 1.000/5= 200/anno
Credito x imposta anticipate a Imposte anticipate di CE: 275,00
1.000 x (27,5%) = 275,00
1.000
275
125
DEDUZIONE LEASING
DAL 29 APRILE 2012
126
63
23/05/2013
Canoni di locazione finanziaria: leasing
Metodo patrimoniale
• Civilisticamente i canoni di leasing vengono imputati
all’esercizio per competenza.
• Nei conti d’ordine: vengono indicati gli impegni presi con
la società concedente, con storno degli importi via via
pagati.
• Durante l’esercizio vengono contabilizzate le fatture.
• Nelle scritture di assestamento, il costo del leasing viene
rettificato per imputare all’esercizio la sola parte di
competenza, mediante:
– Risconti attivi, se i canoni imputati sono superiori a quelli di
competenza;
– Ratei passivi, se i canoni imputati sono inferiori a quelli di
competenza.
127
B8) Costi per godimento di beni di terzi
Canoni di locazione finanziaria: leasing
Limitazioni fiscali : Art. 102, co. 7, Tuir:
Durata contratto:
• Contratti stipulati fino al 28/4/2012: durata
minima prevista dalla deducibilità fiscale
• Contratti stipulati dal 29/4/2012: non rileva
più la durata, ma la deducibilità è prevista
per un periodo minimo (vedi DIA seguente)
128
64
23/05/2013
Costi per godimento di beni di terzi
Canoni di locazione finanziaria: leasing
Limitazioni fiscali : Art. 102, co. 7, Tuir:
Per i beni mobili: deduzione in un periodo non inferiore
alla metà (2/3 dal 2008) del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente
ordinario;
Per i beni immobili: deduzione in un periodo non
inferiore a 2/3 dell’ammortamento con un minimo di
11 (8 fino al 2007) e un massimo di 18 (15 fino al
2007) anni
Mezzi di trasporto: deducibilità uguale alla durata
dell’ammortamento (Art. 164 Tuir)
Ai fini IRAP non sono deducibili gli interessi sui canoni di
leasing.
129
Leasing
Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad
autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati
nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle disposizioni di
cui all’art. 164 del TUIR si dovrà determinare la quota parte
deducibile nei canoni di leasing:
Determinazione della quota dei canoni deducibile:
18.075,99 (o 25.822,84 per agenti
comm.)
Prezzo pagato dalla società di
leasing al fornitore
X 100 =
% deducibilità dei
canoni
130
65
23/05/2013
DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING
ELIMINATA DAL DL 16/2012
RISCATTO ANTICIPATO
CESSIONE DEL CONTRATTO
SCORPORO INTERESSI E
AREA
COME MI COMPORTO?
Possibili
soluzioni
131
CRITICITA’
Riscatto e cessione del contratto di leasing
Non dovendo il contratto rispettare i limiti di durata minimi
sopra esposti, cosa accade in caso di riscatto o cessione
del contratto di Leasing?
RISCATTO
Se al termine del contratto di leasing viene esercitato il
diritto di riscatto:
• il bene viene iscritto tra le immobilizzazioni materiali
• è ammortizzato con i criteri ordinari
• per i canoni non dedotti le alternative perseguibili
potrebbero essere:
– proseguire nella deduzione dei canoni entro i limiti
dell’importo massimo annualmente deducibile ai sensi
dell’art. 102, co. 7 del Tuir (Assilea)
– capitalizzare le quote non ancora dedotte al valore
fiscale del cespite riscattato, recuperandole in sede di
ammortamento (Assonime)
132
66
23/05/2013
CRITICITA’
Riscatto e cessione del contratto di leasing
CESSIONE
In caso di cessione del contratto di leasing, l’art. 88, co. 5,
del TUIR, prevede che il valore normale del bene
costituisce sopravvenienza attiva
• la quantificazione della sopravvenienza attiva
avviene sottraendo gli eventuali canoni residui e
il prezzo di riscatto (attualizzati alla data della
cessione) dal valore normale del bene (R.M. 08.08.2007,
N. 212/E - C.M. 3.5.1996, n. 108/E)
La tesi prevalente condivisa sia da Assilea che
Assonime consiste nel portare in deduzione dalla
sopravvenienza attiva
Anche i canoni non dedotti
133
CRITICITA’
Risoluzione anticipata del contratto di leasing
RISOLUZIONE
In caso di risoluzione anticipata senza acquisto del
bene, si evidenziano due interpretazioni alternative:
1. Operare un recupero totale delle quote sospese
nell’esercizio di chiusura del contratto:
– comportamento equivalente all’eliminazione dal
processo produttivo del cespite
2. Proseguo della deduzione extra-contabile dei
canoni sino al periodo di durata minima fiscale:
– il contratto di leasing sopravvive ai soli fini fiscali
134
67
23/05/2013
R.M. 8.8.2007 N. 212/E
Individua il trattamento fiscale in capo al cessionario del contratto di
leasing, precisando che:
– L’importo corrispondente alla sopravvenienza attiva realizzata dal
cedente (valore normale del bene al netto dei canoni residui e del
prezzo di riscatto attualizzati) costituisce un costo sospeso da
aggiungere al valore del bene da iscrivere nell’attivo dello stato
patrimoniale all’atto del riscatto del bene (quindi ammortizzabile
insieme al prezzo di riscatto)
– L’eventuale eccedenza costituisce una spesa relativa a più esercizi ex
art. 108 co. 3 del TUIR, deducibile quindi lungo la durata residua del
contratto (per il cedente costituisce un componente positivo
imponibile)
L’eventuale mancato esercizio del riscatto da parte del cessionario del
contratto determina la deducibilità integrale nell’esercizio del costo
sopportato per l’acquisto del contratto
135
Ai fini Ires la determinazione della quota interessi e della quota capitale del canone –
secondo il metodo forfettario - avverrà sulla base della durata "fiscale" imputando
linearmente il capitale finanziato (costo del bene al netto del riscatto) e gli interessi previsti
contrattualmente in 18 esercizi. La quota interessi andrà assoggettata al test del ROL ai fini
della deducibilità, mentre la quota capitale dei canoni andrà depurata della quota riferibile
136
al terreno.
68
23/05/2013
LEASING UNICO 2013
• CODICE 34: variazione in aumento per il canone
indeducibile (differenza tra canone imputato a
conto economico e canone deducibile in base al
periodo previsto dall’art. 102, co. 7, del TUIR)
137
Ammortamenti
138
69
23/05/2013
Tabella di raffronto
Casistica
Regole civilistiche
Regole fiscali
Inizio ammortamento
Dalla disponibilità del
bene
Dall’entrata in funzione
del bene
Ammontare
Secondo la vita residua
utile
Al massimo coefficienti di
cui al DM 31.12.1988
Ammortamenti ridotti
Possibili se utilizzo minore
Possibili se utilizzo minore
(es. calo del fatturato)
Beni di valore non
superiore a € 516
• Quote di
ammortamento
• Ammortamento totale
se il bene esaurisce la
sua utilità nel periodo
Interamente deducibile
Autoveicoli, telefoni, ecc.
Deducibilità secondo la
vita residua utile
Deducibilità limitata
secondo le regole del Tuir
139
Imposte deducibili
&
imposte indeducibili
140
70
23/05/2013
Imposte indeducibili
Sono indeducibili le seguenti imposte:
• Imposte sui redditi
• Quelle per le quali è prevista la rivalsa e non la si è
esercitata
• IMU
• IRAP, la parte che eccede
1. il 10% di quella pagata nell’esercizio e che si riferisce ad
annualità con costi per interessi passivi netti
2. L’Irap proporzionalmente riferita al costo del personale
dipendente rispetto all’IRAP complessiva
• Imposta sostitutive indeducibili
• Le imposte deducibili che NON sono state pagate
141
Imposte deducibili
Imposte
• di fabbricazione
Deducibilità
IRES/IRPEF
SI
• di registro
SI
• di bollo
SI
• ipotecarie e catastali
SI
• di pubblicità
SI
• IVA pro-rata
SI
142
71
23/05/2013
Novità Irap 2012
Art. 2 D.L.
201/2011
• Art. 2 D.L. 201/2012
–deduzione dal reddito d’impresa o di
lavoro autonomo dell’Irap riferita al costo
del lavoro
–modifiche deduzione 10% Irap (sola
presenza di interessi passivi) ex art. 6 del D.L. n.
185/2008
143
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Deduzione Irap costo del lavoro
I soggetti interessati sono i seguenti:
–
–
–
–
–
Imprese individuali, snc, sas e società assimilate
Società di capitali ed enti commerciali
Banche e altri enti finanziari
Imprese di assicurazione
Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici
che svolgono attività di lavoro autonomo
Restano esclusi i soggetti che determinano la base
imponibile Irap con il metodo retributivo (enti non
commerciali, pubbliche amministrazioni, ecc.)
144
72
23/05/2013
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Deduzione Irap costo del lavoro
• La deduzione è pari all’Irap riferibile al costo del
lavoro ed assimilato indeducibile
• La deduzione avviene per cassa
• La deduzione spetta a condizione che nella base
imponibile Irap vi sia
– costo del personale dipendente ed assimilato
– al netto delle deduzioni e degli abbattimenti
145
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Precisazioni C.M. 16/2009
Versamenti rilevanti per il calcolo dell’IRAP deducibile:
•
Saldo anno precedente effettuato il 16.6.2012 (o 16.7 o con modalità rateali):
•
•
Si dovrà verificare se nell’anno precedente c’erano spese per personale
dipendente rilevante e/o per interessi passivi
1° e 2° acconto versato il 16.6.2012 e 30.11.2012:
• rileva limitatamente al minor importo fra l’acconto versato e il
debito di imposta
• IRAP pagata nel periodo d’imposta a seguito di:
• Ravvedimento operosi di annualità precedenti
• Accertamenti e/o liquidazione di dichiarazioni IRAP
• Preavvisi di irregolarità e/o cartelle di pagamento
Solo se nelle annualità a cui si riferiscono gli importi
versati i bilanci contenevano i costi di personale e/o di
interessi rilevanti
146
73
23/05/2013
Irap
Art. 2 D.L.
201/2011
Rapporti con deduzione forfetaria 10%
La deduzione forfetaria del 10%, dal 2012, spetta se nella base
imponibile IRAP confluiscono oneri finanziari indeducibili:
Casistiche:
1. soggetti sia con costi del lavoro dipendente ed assimilato, sia con
oneri finanziari indeducibili ai fini IRAP: a tali soggetti spetta
a)
la deduzione integrale dell’Irap riferita al costo del lavoro, di cui all’art. 2
del D.L. 201/2011,
b) nonché quella forfetaria del 10%, di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008
2. soggetti con solo costi del lavoro dipendente ed assimilato
indeducibili ai fini IRAP: a tali soggetti spetta
– “solamente” la deduzione integrale della quota di Irap riferita al costo del
lavoro indeducibile ai fini IRAP.
3. soggetti senza costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili
ai fini IRAP, e senza oneri finanziari: a tali soggetti
– non spetta alcuna deduzione
147
Esempio: calcolo dell’IRAP riferita al
personale dipendente del 2011:
Art. 2 D.L.
201/2011
ESEMPIO
Spese per personale dipendente
209.500
Contributi INPS e INAIL
Meno
55.000
Cuneo fiscale
Meno
18.400
Spese per apprendisti
Meno
12.500
Spese per trasferte autotrasportatori
Meno
Deduzione di € 1.850 per ogni dipendente
fino a 5 e fatturato fino a € 400.000
Meno
1.850
Deduzione (7.500 – 9.500) art. 11, co. 4/bis
meno
7.500
IMPONIBILE IRAP RIFERITO ALLE
SPESE PER DIPENDENTI AL NETTO
DELLE DEDUZIONI
IRAP 3,90%
Uguale
NOTE
Costo
complessivo
In quanto
deducibili
analiticamente
114.250
4.456
148
74
23/05/2013
Esempio: calcolo dell’IRAP riferita al personale
dipendente del 2011:
Art. 2 D.L.
201/2011
Valore della produzione
260.000
Deduzioni lavoro dipendente
Meno
87.750
Altre deduzioni
Meno
7.500
Imponibile IRAP
Uguale
164.750
IRAP 3,9%
6.425
CALCOLO DELL’INCIDENZA DELL’IRAP SUL PERSONALE RISPETTO
ALL’IRAP COMPLESSIVA
Il calcolo dell’incidenza fatto sull’imponibile o sull’imposta, giunge
alla stessa percentuale di incidenza
IRAP complessiva
6.425
IRAP riferita lavoro dipendente
4.456
% di incidenza dell’IRAP sul lavoro dipendente rispetto alla
complessiva
69,35%
149
Art. 2 D.L.
201/2011
Esempio: calcolo dell’IRAP riferita al
personale dipendente del 2011:
Nel 2012 avremo la seguente situazione
• Saldo IRAP 2011
2.000
• 1° acconto 2012
4.000
• 2° acconto 2012
5.000
• IRAP deducibile dall’IRES/IRPEF
– Sul saldo IRAP 2011 (2.000 * 69,35%)
– Sul 1° e 2° acconto [(5.000+4.000)*50,00%]
– Totale maggior IRAP deducibile
1.387
4.500
5.887
Per semplicità di calcolo si è individuata nel 50% l’incidenza dell’IRAP
riferita al personale dipendente.
Si ricorda che per ogni periodo ci sarà da rideterminare l’incidenza
dell’IRAP riferita al personale rispetto al debito IRAP complessivo di
periodo
150
75
23/05/2013
DEDUZIONE IRAP
Art. 2 D.L.
201/2011
Problematica:
• L’IRAP è deducibile secondo il criterio di
cassa
– Pertanto sarà necessario proporzionare l’IRAP
complessiva, con quella riferita ad ogni
tipologia di deduzione (su personale
dipendente o su interessi)
• Il calcolo riguarderà 2 esercizi:
– Uno per il saldo versato
– L’altro per gli acconti versati
– Ed in quella proporzione dedurre l’IRAP
pagata nell’esercizio
151
IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI
Irap forfetaria
Deducibile 10%
Irap di competenza
(CE)
Variazione in
diminuzione
RF54
Variazione in
aumento
RF17
Pagata nel saldo x il 2011 o di
competenza anni precedenti (es.
accertamento) + acconti 2012
(nei limiti Irap di competenza)
Irap deducibile
riferita al costo del
lavoro netto
Variazione in
diminuzione RF54
Pagata nel saldo x il 2011 o di
competenza anni precedenti (es.
accertamento) + acconti 2012
152
(nei limiti Irap di competenza)
76
23/05/2013
GESTIONE IRAP IN UNICO
Irap di competenza
2012 a CE
Irap deducibile 10%
12
33
Irap deducibile costo
del lavoro
153
PERDITE SU CREDITI
154
77
23/05/2013
PERDITE SU CREDITI
Le perdite su crediti nazionali ed esteri sono
DEDUCIBILI sole se risultano da elementi
– Certi
– Precisi
La DEDUZIONE è consentita
– se inevitabile e oggettivamente conveniente (R.M. n.
9/557 del 9/04/1980)
L’anno di competenza della deduzione
– deve coincidere con l’anno nel quale si ha la certezza
dell’irrecuperabilità del credito
155
PERDITE SU CREDITI - Procedure concorsuali
In presenza di procedure concorsuali
– Nazionali
– Estere (equiparabili ex C.M. n. 39/E/2002)
Sussiste il requisito della certezza e della precisione della
perdita.
Ad esclusione dell’amministrazione controllata è possibile detrarre la
perdita senza attendere il termine delle procedure:
– dalla sentenza dichiarativa di fallimento;
– dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
– dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
– dal decreto di amministrazione straordinaria;
L’esercizio di dichiarazione delle procedure concorsuali determina il
periodo di deducibilità fiscale
– Civilisticamente si imputa all’esercizio con bilancio ancora da approvare
156
78
23/05/2013
PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA’
• Dal 2012 gli elementi «certi e precisi» sussistono
in ogni caso quando contemporaneamente:
a) sono decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento
b) il credito è di modesta entità:
•
•
importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più
rilevante dimensione (ricavi non inferiori a 100 milioni di
Euro conseguiti nel periodo in cui è decorso il semestre)
Importo non superiore a € 2.500 per le altre imprese
(Art. 101, co. 5 del Tuir)
• La verifica dei requisiti dovrebbe avvenire alla data di
chiusura dell’esercizio, e non a quella di approvazione
del bilancio
157
Interessi passivi
per i soggetti IRES
RIGO RF 16
158
158
79
23/05/2013
Interessi passivi e oneri finanziari – art. 96 TUIR
1) Rilevano solo gli interessi di natura finanziaria e non
quelli commerciali (int. Fornitori)
2) Deducibilità degli interessi passivi netti:
int. Pass. Netti = interessi passivi - interessi attivi
3) L’eccedenza degli interessi passivi sugli interessi attivi è
deducibile nei limiti del 30% del ROL (risultato operativo
lordo: lettera “A” – lettera “B” – esclusi ammortamenti e leasing)
4) Eccedenza degli interessi passivi che non è deducibile
nel periodo è riportabile nei successivi periodi senza
limiti temporali
5) Dal 2010 non vi è più la possibilità di aumentare il ROL
come nel 2008 e nel 2009 (€ 10.000 e € 5.000)
6) Dal 2010, l’eccedenza di ROL può essere usufruita nei
periodi d’imposta successivi
159
Interessi passivi dell’art. 96
Secondo quanto stabilito dalla C.M. 21.04.2009, n. 19/E rientrano tra
gli interessi, oneri e proventi oggetto delle limitazioni di cui all’art.
96:
•
Gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni
finanziarie;
•
Le commissioni passive su:
– finanziamenti;
– fideiussioni;
– garanzie rilasciate da terzi.
•
Gli oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di
rimborso;
•
Gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli (se relativi a
contratti di natura finanziaria)
•
Gli interessi relativi a contratti derivati, stipulati con finalità di copertura del
rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse.
160
80
23/05/2013
Interessi di natura commerciale
La C.M. 21.04.2009, n. 19/E ai § 2.2.1 e 2.2.4,
richiamando il co. 3, dell’art. 96 del Tuir, e C.M.
38/E/2010 stabiliscono:
• L’esclusione, dall’applicazione delle “limitazioni” di
cui al citato art. 96, dagli interessi passivi, degli
interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale
– ad esempio interessi per dilazioni di pagamento;
• L’inclusione, nel plafond “interessi attivi”, degli
interessi attivi derivanti da crediti di natura
commerciale.
161
Interessi su leasing
SCORPORO QUOTA INTERESSI DAL CANONE DI LEASING
• Anche per gli beni detenuti in leasing, è necessario scorporare la quota
interessi dal canone e sottoporla al “test” di deducibilità di cui all’art. 96
del TUIR
• Si pone il problema di come determinare la quota interessi, in quanto
l’art. 1, co. 50, della Legge 244/2007, in tema di Irap, prevede ora che per
la determinazione della quota interessi si debba fare riferimento a quella
“desunta dal contratto”. In tal modo, non sarebbe più applicabile la
modalità forfetaria prevista dal D.M. 24.4.1998, ed avallata dall’Agenzia
delle Entrate con la R.M. 23.3.2004, n. 19/E e con la successiva C.M.
17.3.2005, n. 11/E
• Tuttavia, prima la C.M. 8/E/2009 e successivamente la C.M. 19/E/2009,
precisano che per esigenze di semplificazione, è possibile continuare ad
adottare la modalità di scorporo forfettaria di cui al D.M. 24.4.1998
162
81
23/05/2013
INTERESSI PASSIVI AUTO
Circ. n. 47/08 - quesito 5/4
• Non si applica l’art. 96 del TUIR, ma la
disciplina speciale dell’art. 164 del TUIR, gli
interessi sono deducibili nel limite del:
– 40 % (20% dal 2013) generalità imprese
– 80% se agenti commercio
– 90% (70% dal 2013) se dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta”
163
Riporto degli interessi
Possibilità di riporto in avanti senza limiti di tempo
• C.M. 19/E/2009: non è possibile riportare in
avanti l’eventuale eccedenza degli interessi
attivi rispetto a quelli passivi, maturati in un
determinato periodo d’imposta
• C.M. 38/E/2010:
– l’eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli
passivi in un determinato periodo d’imposta
–può essere utilizzata per compensare eventuali
interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e
riportati in avanti
164
82
23/05/2013
Interessi passivi capitalizzati su
beni strumentali e beni merce
Sono esclusi dalla nuova disciplina:
• gli interessi capitalizzati ai sensi dell’art 110, co. 1
lett.b) del Tuir
ü ad incremento del costo dell’immobilizzazione
ü ad incremento delle rimanenze (immobili merce)
165
Precisazioni CM 19/2009
• Immobili merce:
a) Costruiti in proprio: capitalizzazione degli interessi
b) Costruiti su commessa: non capitalizzabili, ma rientrano
nei limiti dell’art. 96
• Immobili patrimonio:
a) Interessi di funzionamento; non deducibili art. 90
b) Interessi di finanziamento:
• Di regola deducibili nei limiti dell’art. 96
• Se l’immobile è locato: “non rileva ai fini dell’art. 96 gli interessi
passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili
destinati alla locazione” (art. 1, co. 36, L. 244/2007)
üQuesta regola vale anche per gli immobili strumentali delle immobiliari
purché:
Si tratti di interessi su mutuo ipotecario
L’immobile sia locato
166
83
23/05/2013
Immobili strumentali per natura
Tabella di sintesi
Destinati alla locazione
Utilizzati
direttamente
Interessi
sull’acquisto
Se da mutuo
ipotecario:
interamente
deducibili
Interessi passivi
sostenuti per la
costruzione e
capitalizzati
Interamente deducibili. Concorreranno a formare il costo
fiscale su cui calcolare gli ammortamenti
Interessi passivi
sostenuti per la
costruzione e iscritti
a costo
Se da mutuo
ipotecario:
interamente
deducibili
Interessi passivi di
gestione
Deducibili nel limite dell’art. 96
Se da finanziamenti
non ipotecari:
deducibili nei limiti
dell’art. 96
Deducibili nei limiti
dell’art. 96 (anche
se mutuo non
ipotecario)
Se da finanziamenti
non ipotecari:
Deducibili nei limiti
deducibili nei limiti
dell’art. 96
dell’art. 96
167
Immobili patrimonio
Tabella di sintesi
Destinati alla locazione
Se da mutuo
ipotecario:
Interessi sull’acquisto
interamente
deducibili
Non destinati alla
locazione
Se da finanziamenti
non ipotecari:
deducibili nei limiti
dell’art. 96
Deducibili nei limiti
dell’art. 96 (anche se
mutuo non
ipotecario)
Interessi passivi
sostenuti per la
costruzione e
capitalizzati
Se da mutuo
ipotecario:
concorrono a
formare il costo
fiscalmente rilevante
dell’immobile
Se da finanziamenti
non ipotecari:
concorrono a
formare il costo
rilevante, previa
verifica del 30% del
ROL
Concorrono a
formare il costo
fiscalmente rilevante
previa verifica del
30% del ROL
Interessi passivi
sostenuti per la
costruzione e iscritti
a costo
Se da mutuo
ipotecario:
interamente
deducibili
Se da finanziamenti
non ipotecari:
deducibili nei limiti
dell’art. 96
Deducibili nei limiti
dell’art. 96
Interessi passivi di
gestione
INDEDUCIBILI ai sensi dell’art. 90, co. 2
168
84
23/05/2013
Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC
Int. Passivi
annotati in
bilancio e
rilevanti
Interessi
passivi non
dedotti anni
precedenti
Int. attivi
annotati in
bilancio e
rilevanti
17.000
Minor importo
tra colonne 1 + 2,
e colonna 3
2.000
Eccedenza di
interessi
passivi:
1+2-3
2.000
50.000
15.000
15.000
0
R.O.L.
Eccedenza di ROL
non usata (RF120 –
UNICO 2011
• Va indicata la quota di interessi
passivi deducibile nel limite del
30% del ROL.
• Se è stata compilata la casella 5 di
RF118, riportare il minore tra gli
importi di casella 5 e del 30% del
ROL
Interessi passivi non deducibili
da riportare in RF16 dato da:
RF118, col 5 – RF119, col
169 3
Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC
22.000
2.000
2.000
50.000
20.000
15.000
5.000
2° esempio:
Compilazione del modello considerando interessi
passivi netti eccedenti 30% ROL da rinviare
esercizi successivi (co.4 art. 96 D.P.R. 917/86)
170
170
85
23/05/2013
Interessi passivi
RIPORTO A
NUOVO
“ECCEDENZE”
NON DEDOTTE
(CO. 4 ART. 96)
ECCEDENZA =
Interessi passivi, al
netto di quelli attivi,
non dedotti in un
certo esercizio
Riporto nei successivi periodi
d’imposta:
• Senza limiti temporali;
• A condizione che negli esercizi
successivi ci sia capienza nel 30%
del ROL
NON SONO POSTE ALCUNE
CONDIZIONI PER IL RIPORTO IN
AVANTI
(Non è necessaria istanza di interpello)
171
171
Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC
30.000
5.000
2.000
2.000
100.000
33.000
30.000
3.000
(33.000 – 30.000 – 5.000) = zero
(F118-5 meno F119-3 meno F118-2)
13
2.000 dato da: (5.000 – 3.000)
(F118-2 meno F121-3)
2.000
3° esempio:
Riporto da esercizio precedente di interessi passivi indeducibili
172
172
86
23/05/2013
Interessi passivi
ART. 96. CO. 1,
ULTIMO
PERIODO
LA QUOTA DI ROL PRODOTTO A
PARTIRE DAL 2010 ECCEDENTE
GLI INTERESSI DI COMPETENZA,
PUO’ ESSERE PORTATA AD
INCREMENTO DEL ROL DEI
SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA
POSSIBILITA’ DI RIPORTO IN AVANTI
DELLA QUOTA DI ROL NON SFRUTTATA
PER LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI
DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO
173
Riporto del ROL
C.M. 19/E/2009:
• Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL in
presenza di interessi passivi indeducibili
– comporta l’impossibilità di utilizzare l’eccedenza
stessa,
– con conseguente perdita di tale ROL
• L’eccedenza di ROL deve essere utilizzata
prioritariamente per compensare l’eccedenza di
interessi passivi dell’esercizio in corso o di quelli
precedenti
174
87
23/05/2013
ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DEL ROL
2011
2012
INTERESSI PASSIVI = 33.000
INTERESSI PASSIVI = 20.000
30% DEL ROL = 36.000
30% DEL ROL = 15.000
INTERESSI DEDUCIBILI = 18.000
INTERESSI DED. 100%
ROL eccedente = 36.000 -33.000 = 3.000
15.000 (fino al 30% ROL 2011)
3.000 (da riporto ROL 2010)
175
Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC
30.000
5.000
2.000
2.000
120.000
33.000
33.000
3.000
4° esempio:
Eccedenza di ROL da rinviare agli esercizi
successivi dal 2011 ( co. 1 art. 96 D.P.R. 917/86)
176
88
23/05/2013
Quadro RU
177
Unico SC
2013
Il quadro RU, riservato ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni
in forma di crediti d’imposta, è stato interamente rivisto. In
particolare, la Sezione I è ora “multi modulo” e va utilizzata per
indicare la maggior parte dei crediti d’imposta previsti, ciascuno
identificato da uno specifico codice da riportare a rigo RU1, col. 1
“Codice credito”.
Quadro RU
Unico PF
178
89
23/05/2013
Quadro RU
Unico SC
2013
Inoltre sono previste le seguenti altre sezioni:
• Sezione 2: caro petrolio
• Sezione 3: finanziamenti agevolati sisma
Abruzzo/banche
• Sezione 4: nuovi investimenti aree
svantaggiate ex. Art. 1, co. 271, L. 296/2006
• Sezione 5: altri crediti d’imposta
• Sezione 6: per indicare i crediti d’imposta
ricevuto o trasferiti
179
180
90
23/05/2013
181
182
91
23/05/2013
183
Costi black list
184
92
23/05/2013
Indeducibilità spese black list
• Per l’identificazione degli Stati e
territori aventi un regime fiscale
privilegiato si fa riferimento al D.M.
23.1.2002, come modificato da:
–D.M. 22.3.2002
–D.M. 27.12.2002
–D.M. 27.7.2010
185
Indeducibilità spese black list
Art. 110, co. 10 e 12-bis – TUIR:
– le spese e gli altri componenti negativi
– derivanti da operazioni intercorse con imprese
residenti ovvero localizzate in Stati o territori extracomunitari
• con regime fiscale privilegiato
– sono indeducibili indipendentemente
dall’esistenza di un rapporto di controllo
Variazioni in aumento
Unico SC
Unico SP
Unico PF
93
23/05/2013
Indeducibilità spese black list
• L’indeducibilità delle spese e degli altri
componenti negativi non opera se
l’impresa residente in Italia fornisce la prova
– che l’impresa estera svolge
prevalentemente un’attività commerciale
effettiva
– ovvero che le operazioni poste in essere
rispondono a un effettivo interesse
economico
– e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione
187
Indeducibilità spese black list
• Le spese e gli altri componenti negativi
deducibili ai sensi del co. 11, dell’art. 110
del TUIR devono essere separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi
Variazioni in diminuzione
Unico SC
Unico SP
Unico PF
188
94
23/05/2013
Indeducibilità spese black list
I soggetti in contabilità semplificata
esporranno i costi sostenuti con soggetti
black list nella sezione costi:
Unico ENC
Unico SP
Unico PF
189
Indeducibilità spese black list
Il co. 12 dispone che le disposizioni di cui
ai co. 10 e 11 non si applicano:
• per le operazioni intercorse con
soggetti non residenti
• cui risulti applicabile il particolare
regime delle CFC (artt. 167 e 168 del TUIR)
190
95
23/05/2013
UNICO E SOCIETÀ DI COMODO
NEL MODELLO UNICO 2013
alla luce del Provv. dell’agenzia delle entrate
dell’11/06/2012 e delle circolari 1/E/2013,
3/E/2013 e 8/E/2013
191
Società non operative
Fattispecie di società non operative
–Società che hanno ricavi triennali
inferiori a quelli forfettari ai sensi
dell’art. 30 della L. 724/1994
–Società in perdita sistematica di cui
all’art. 2, co. 36-quinquies del DL
138/2011
192
96
23/05/2013
Società non operative
193
RF74 – col. 1
Società non operative
Cause esclusione
Rigo RF74, col. 1, va compilata dai soggetti non
tenuti all’applicazione della disciplina delle SNO ed in
particolare indicare codice:
1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di
capitali;
2. per i soggetti che si trovano nel 1° periodo d’imposta;
3. per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri,
nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da
essi controllate, anche indirettamente;
5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
segue 194
97
23/05/2013
RF74 – col. 1
Società non operative
Cause esclusione
….. continuazione
6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7. per le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione
coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9. per le società che presentano un ammontare complessivo
del valore della produzione (raggruppamento A del conto
economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nella
misura del 20% del capitale sociale;
11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli
studi di settore;
12. per le società consortili.
195
RF74 – col. 2
Società non operative
Cause di disapplicazione
Cause di disapplicazione di cui al punto 1 del provv. del Direttore dell’A.d.e.
14/2/2008, uno dei codici di seguito elencati:
2. società assoggettate ad una procedura concorsuale o ad una procedura
di liquidazione giudiziaria
•
La disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedenti all’inizio delle
procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono
successivamente all’inizio delle procedure medesime
3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca o con nomina di un
amministratore giudiziario. La disapplicazione opera
–
–
per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di
nomina dell'amministratore giudiziario
ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione
giudiziaria
4. società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili
concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone
vincolato
– Si applica ai periodi in cui vi è tale canone agevolato
196
98
23/05/2013
RF74 – col. 2
Società non operative
Cause di disapplicazione
Continuazione …
5. società che detengono partecipazioni in:
–
–
–
società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 - L. 724/994;
società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30
anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo
168 del TUIR.;
6. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di
disapplicazione
–
in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di
circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza
– che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
7. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di esonero dall’obbligo
di compilazione del prospetto.
99. Assunzione di impegno in una dichiarazione precedente alla
cancellazione dal Registro delle imprese
197
RF74 – col. 2
Società non operative
Cause di disapplicazione
• Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai
codici “4 – immobili locati a canoni agevolati”, “5 possesso di quote di società operative” e “6 –
società con accoglimento di interpello”
– il quadro va compilato senza considerare i relativi valori
ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito
presunti.
• Qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli
di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1
e/o 4 dei righi da RF75 a RF80,
– occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.
198
99
23/05/2013
RF74 – col. 2
Società non operative
Cause di disapplicazione
Fattispecie aggiunte dal provv. 11/6/2012
8. le società che esercitano esclusivamente attività
agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e
rispettano le condizioni previste dall’ art. 2 del D.Lgs.
99/2004:
–
–
–
La denominazione contiene «società agricola»
Non svolgono esclusivamente locazione di immobili
abitativi, di terreni agricoli o di fabbricati strumentali
Svolgono marginalmente l’affitto di cui al punto
precedente nella misura massima del 10% del fatturato;
9. le società per le quali gli adempimenti e i versamenti
tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni
normative a seguito di
–
Calamità naturali
199
Società in perdita
sistematica
200
100
23/05/2013
ALTRE 2 TIPOLOGIE DI SOCIETÀ DI COMODO
(Legge n. 148/2011)
Le società che
presentano
dichiarazioni in perdita
fiscale per 3 periodi
d’imposta consecutivi
Le società che per 2
periodi d’imposta sono in
perdita fiscale e in 1
hanno dichiarato un
reddito ma inferiore a
quello minimo previsto
dalla normativa sulle
società cd. di comodo
Ø Unico 2013 (redditi 2012)
Ø triennio 2009-2010-2011
201
IL GIORNO 11 GIUGNO 2012
Provvedimento
agenzia n.
87956/2012
1) Nuove esimenti per
società di comodo in
perdita sistemica
2) Implementazione
e
affinamento vecchie
esimenti società di
comodo
per
insufficienza ricavi
Circolare agenzia n.
23/2012
a) Le cause di esclusione
(da norma generale)
agiscono solo sul 4°
anno in cui si è di
comodo (ossia 2012)
b) Le
esimenti
del
Provvedimento
agiscono
solo
sul
triennio di monitoraggio
(2009-2010-2011) 202
101
23/05/2013
Provvedimento Agenzia
n. 87956 dell’11/06/2012
Le
Esimenti !!
Individuazione di determinate situazioni oggettive in
presenza delle quali è consentito disapplicare le
disposizioni sulle società in perdita sistematica
senza assolvere all’onere di presentare istanza di
interpello
L’esimente deve essere presente
in almeno uno dei 3 periodi
d’imposta
203
ESIMENTI DA PROVVEDIMENTO
SI SPEZZA LA CATENA
perdita
perdita
perdita
perdita
perdita
2009
2010
2011
2012
2013
Esimente
No
Società
di comodo
2014
SI
Società
di comodo
204
102
23/05/2013
RF74 – col. 3
Società in perdita sistematica
REGOLA GENERALE
• Le società e gli enti che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale
– per 3 periodi d’imposta consecutivi,
ovvero
– che nello stesso arco temporale, sono per 2
periodi d’imposta in perdita fiscale ed in 1
hanno dichiarato un reddito inferiore al minimo
operativo
• sono considerati non operativi
– a decorrere dal successivo 4° periodo
d’imposta.
205
RF74 – col. 3
Società in perdita sistematica
I soggetti in perdita sistematica potranno
trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) Nessuna possibilità di disapplicazione
automatica:
–
–
Indicheranno il codice 1 nel rigo RF74- col. 3
Compileranno le col. 4 e 5 dei righi da RF 75 a
RF 83
•
•
Non devono calcolare le medie dei 3 periodi,
ma solo il reddito minimo del periodo
b) Possono rientrare in una fattispecie di
disapplicazione automatica (slide seguente)
disapplicazioni
206
103
23/05/2013
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
Cause di
disapplicazione
Cause di disapplicazione per società in perdita
sistematica:
2. società assoggettate ad una procedura concorsuale o
ad una procedura di liquidazione giudiziaria
• La disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedenti
all’inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio
delle procedure medesime
3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca o
con nomina di un amministratore giudiziario. La
disapplicazione opera
–
–
per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il
provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario
ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane
l'amministrazione giudiziaria
segue
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
207
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
4. società che detengono partecipazioni nelle
immobilizzazioni in:
–
–
–
società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 - L.
724/994;
società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art.
30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di
disapplicazione;
società collegate residenti all'estero cui si applica il regime
dell'articolo 168 del TUIR.;
A condizione che la società non svolga attività diverse da
quelle strettamente funzionali alla gestione delle
partecipazioni
segue 208
104
23/05/2013
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
5. società che hanno ottenuto l'accoglimento
dell'istanza di disapplicazione
– in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla
base di circostanze oggettive puntualmente indicate
nell'istanza
– che non hanno subito modificazioni nei periodi di
imposta successivi.
La disapplicazione opera limitatamente alle predette
circostanze oggettive;
6. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di
esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
segue 209
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
7. società che conseguono un margine
operativo lordo positivo. Per M.O.L. si
intende la differenza tra
– Lett. A) - valore della produzione
– Lett. B) - costi della produzione, al netto di:
•
•
•
•
B.10 – ammortamenti
B.12 – accantonamento per rischi
B.13 – altri accantonamenti
B.8 – limitatamente ai canoni di leasing dei beni
strumentali (RM 107/E/2012)
segue 210
105
23/05/2013
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
8. società per le quali gli adempimenti e i versamenti
tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni
normative a seguito di
–
Calamità naturali
La disapplicazione opera limitatamente
al periodo d’imposta in cui si è
verificato l’evento calamitoso e quello successivo
segue 211
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
9. società per le quali risulta positiva la somma algebrica
della perdita fiscale di periodo e degli importi che non
concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di
proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni
agevolative
Perdita fiscale
+ proventi esenti
+ proventi esclusi
+ proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
+ proventi soggetti ad imposta sostitutiva
+ disposizioni agevolative
= Reddito imponibile
segue 212
106
23/05/2013
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
10.società che esercitano esclusivamente
attività agricola ai sensi dell’articolo 2135
del codice civile e rispettano le condizioni
previste dall’ art. 2 del D.Lgs. 99/2004:
– La denominazione contiene «società agricola»
– Non svolgono esclusivamente locazione di
immobili abitativi, di terreni agricoli o di fabbricati
strumentali
– Svolgono marginalmente l’affitto di cui al punto
precedente nella misura massima del 10% del
fatturato;
213
RF74 – col. 3
Società in perdita
sistematica
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
11. società che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore;
ESIMENTE STUDI DI SETTORE
Provvedimento
l) società che risultano
congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore
Agisce sul triennio!
Circolare n. 8/2012
Provvedimento
Agisce sul 4° anno!
Laddove gli indicatori diano come risultato
quello di non poter essere elaborati si deve ritenere
che la causa di esclusione possa comunque operare.
214
107
23/05/2013
Società in perdita
sistematica
RF74 – col. 3
Cause di
disapplicazione
Continuazione…
12. società che si trovano nel 1°periodo
d’imposta.
ESIMENTE NEOCOSTITUITE
Società che si trovano nel 1° periodo d’imposta
Esempio
Società costituita nel 2009: perdita (non conta)
Anno 2010: perdita
Anno 2011: perdita
Anno 2012: la società non è in perdita sistemica
CM 1/E/2013
215
Società in perdita sistematica
Casi prospettati dalla CM 1/2013
• Causa generale di disapplicazione in
presenza di partecipazioni in società
operative o estere:
– Si applica il principio generale di
prevalenza, quindi
• Disapplica in toto la regola delle SNO
– se il valore economico delle partecipazioni in
società operative, quotate o estere, iscritte
esclusivamente nelle immobilizzazioni finanziarie,
– sia prevalente rispetto al valore economico
complessivo di tutte le partecipazioni possedute
216
108
23/05/2013
CM 1/E/2013
Società in perdita sistematica
Casi prospettati dalla CM 1/2013
• Credito IVA inutilizzabile
– È quello che sorge nella dichiarazione del 4°
periodo d’imposta successivo:
1. Ai 3 esercizi in perdita;
2. Ai 2 esercizi in perdita e 1 esercizio con reddito
inferiore al minimo operativo
Esempio: esercizi in perdita 2009, 2010 e 2011
• Credito non recuperabile quello della dichiarazione
IVA 2013, relativa al 2012:
– Quindi il divieto di compensazione parte
dal 2013
217
CM 1/E/2013
Società in perdita sistematica
Casi prospettati dalla CM 1/2013
• Calcolo della perdita fiscale
– Esempio:
• Perdita nel 2009
• Perdita nel 2010
• Utile nel 2011, abbattuto dalle perdite riportate
– Il 2011 NON è un esercizio in perdita in
quanto
• va considerato il reddito
• al lordo delle perdite riportate
218
109
23/05/2013
Società in perdita sistematica
CM 1/E/2013
Casi prospettati dalla CM 1/2013
• Adeguamento al reddito minimo non
operativo: non influenza la determinazione
della perdita sistematica
– Esempio:
•
•
•
•
Perdita nel 2009
Perdita nel 2010
Perdita nel 2011
Nel 2012 c’era una perdita, ma si è dichiarato il reddito minimo
operativo
– Il 2012 è comunque periodo in perdita perché
l’adeguamento al reddito minimo operativo
non rileva
219
Maggiorazione di 10,5 punti
percentuali
Vale per i soggetti IRES non
operativi
220
110
23/05/2013
DECRETO LEGGE N. 138/2001
(art. 23, c. undeces e duodeces)
Società di capitali
Aliquota IRES aumentata di
10,5 punti
(27,5 + 10,5) = 38%
221
CM 3/E/2013
Casi prospettati dalla CM 3/2013
• La maggiorazione di 10,5 punti
percentuali si applica
–Solamente ai soggetti IRES in
quanto la norma richiama i soggetti
di cui all’art. 77 del Tuir
–Restano esclusi dalla maggiorazione
i soggetti IRPEF
222
111
23/05/2013
CM 3/E/2013
Casi prospettati dalla CM 3/2013
• Base imponibile su cui calcolare la
maggiorazione di 10,5 punti, può essere, a
seconda dei casi:
– Il reddito minimo presunto calcolato con le
regole dell’art. 30 della L. 724/2004
Oppure
– Il reddito ordinariamente determinato se è
superiore al reddito minimo operativo
• In questo caso il contribuente potrà ridurre il reddito
delle perdite pregresse per la parte che eccede il
reddito minimo operativo
223
CM 3/E/2013
Casi prospettati dalla CM 3/2013
• Società di persone di comodo che
attribuisce per trasparenza il reddito
minimo operativo ad un socio società
di capitali non di comodo:
–Sulla quota di reddito attribuito dalla
società di persone sarà calcolata la
maggiorazione di 10,5 punti
224
112
23/05/2013
CM 3/E/2013
Casi prospettati dalla CM 3/2013
• Società di persone di comodo che
attribuisce per trasparenza il reddito
minimo operativo ad un socio società
di capitali di comodo anch’essa:
–La maggiorazione IRES andrà
calcolata sul reddito complessivo
della società di capitali
225
CM 3/E/2013
Casi prospettati dalla CM 3/2013
• Società di capitali in regime di
trasparenza o di consolidato:
–La maggiorazione IRES andrà
calcolata sul reddito di ogni singola
società di comodo
226
113
23/05/2013
27,5%
10,5%
227
Reddito da tassare
al 10,5%
Fino al massimo ad
azzerare (1-2-3)
50.000
3.000
(1-2-3-4) = 5
47.000
4.935
47.000x
10,5%
Al netto di quanto
utilizzato nel quadro RN
4.935
RA e crediti
Imposte estere
Crediti da quadro RU
228
114
23/05/2013
50.000-2.500 +500
48.000-1.000-500-3.500 = 43.000
48.000
1.000
4.515
raro
500
3.500
43.000
3.000
3.000
5.500
Pregr. 2.000
10.000x30
5.000
4.515
Conteggio
interessi
passivi
deducibili
6.000
2.500
2.500
500
L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza
negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel periodo considerando
229
l’ammontare nel rigo RQ62, colonna 1
Società di comodo e Detassazione ACE
100.000
20.000
5.000
75.000
50.000
50.000
1.500
300
1.800
Raro cavallo
1.800
1.800
230
115
23/05/2013
Società non operative
e credito IVA
231
SOCIETÀ DI COMODO
BLOCCO CREDITO IVA
Società di comodo per perdita sistemica
• 2009-2010-2011 (periodo di monitoraggio)
• 2012: società di comodo
Blocco credito Iva
Risultante da dichiarazione Iva anno 2012
232
116
23/05/2013
Perdita definitiva del credito iva
Non contempla perdita sistemica
Codice 4
233
Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art.
30 della L. 724/1994, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi
dell’art. 2, co. 36-decies e 36-undecies del DL 13/8/2011, n. 138, .... La
compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo
d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo. Nella casella
deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
• “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione;
• “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello
precedente;
• “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due
precedenti;
• “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due
precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini
dell’Iva almeno pari ai ricavi forfettizzati di cui all’art. 30, co. 1, della L.
724/1994.
• Genera perdita del credito IVA (cm 25/2007)
Codice 4
234
117
23/05/2013
Interpello nelle
S.N.O
235
LE ISTANZE D’INTERPELLO
Per insufficienza dei ricavi
medi del triennio
Per perdite
sistemiche
Istanze separate
Diversamente
Interpello
inammissibile
236
118
23/05/2013
SOCIETÀ CON INTERPELLO ACCOLTO
Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza
di disapplicazione della disciplina sulle società in
perdita sistematica in relazione ad un precedente
periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive
puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno
subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi.
Questa esimente è utile a regime poiché in fase di
prima applicazione della disciplina delle perdite
sistemiche è evidente che presenterò un interpello
per ogni anno del triennio 2009-2011
237
INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA
CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31/10/2011
“… le motivazioni che le società in perdita possono
porre a base delle loro istanze debbano riguardare,
ad esempio, la economicità del comportamento
imprenditoriale, da valutare tenendo conto della
complessiva situazione contrattuale e aziendale, e
la presenza di situazioni particolari che potrebbero
aver causato i risultati negativi.
Esempio: contratti con clausole che prevedono penali in
caso di recesso potrebbero costringere la società a
proseguire nei lavori seppure nella consapevolezza che
siano in perdita
238
119
23/05/2013
INTERPELLO DISAPPLICATIVO
• Cassazione (più sentenze): il diniego va
impugnato in Commissione tributaria (pena
nullità del ricorso sull’accertamento)
• Agenzia: il diniego non va impugnato e
occorre attendere accertamento (ribadito
circ. 23/2012)
• Cassazione: Sentenza 5/10/2012, n. 17010:
anche (ma non solo) il diniego è
impugnabile
239
Interpello disapplicativo
Come conviene comportarsi
• Impugnazione (ricorso) del rigetto dell’interpello:
– Se non si modificano le situazioni dell’interpello, si
potrà disapplicare anche nelle annualità successive
• Non impugno il rigetto, ma non mi adeguo al
reddito minimo:
– Riceverò un accertamento per ogni annualità di non
operatività
– Con necessità di fare un ricorso per ogni anno
accertato
240
120
23/05/2013
ACE
AL SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE
241
ACE – CHI PUÒ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
• Società di capitali (73, lett. a) Tuir)
• Enti commerciali (73 lett. b) Tuir)
• Società ed enti esteri che abbiano in Italia Stabile
organizzazione (73 lett. d) Tuir)
• Società di persone in contabilità ordinaria
• Imprese individuali in contabilità ordinaria
NO
Enti non commerciali
Ancorchè svolgano attività commerciale
242
121
23/05/2013
SOCIETÀ DI CAPITALI-COME SI CALCOLA L’ACE
• INCREMENTO P.N. contabile
• Rendimento nozionale ( 3%)
• Riduzione del reddito fino ad azzerarlo
(già netto delle perdite pregresse scomputate –
Quadro RN)
ESEMPIO:
Incremento PN: 100.000 X 3%
3. 000 € DETASSAZIONE
3.000 X 27,5 = 825 RISPARMIO Ires
0,825% DELL’INCREMENTO
SI IRES/IRPEF – NO IRAP
243
IL CUMULO DELL’AGEVOLAZIONE NEGLI ANNI
INCREMENTI NETTI: differenza fra incrementi e
decrementi del periodo
• PN al 31/12/2010 : base riferimento
• Incrementi netti 2011 x 3% = ACE 2011
• Incrementi netti 2012:
(increm. 2011 + increm. 2012 – decrementi
2012) x 3% = ACE 2012
244
122
23/05/2013
ACE SUPERIORE AL REDDITO DICHIARATO
Il riporto
Reddito 2012: 20.000
Increm. PN (2011+2012): 1.000.000 x 3% = 30.000
Reddito = zero
Riporto = 10.000
Imposte anticipate
10.000 x 27,5% = € 2.750
Se quest’anno (2012) utilizzo ACE del 2011:
storno imposte anticipate
245
Incrementi - CONFERIMENTO IN DENARO
Versamento soci a
fondo perduto,
eseguito da socio
non
necessariamente
persona fisica
Rinuncia ai
finanziamenti da parte
dei soci
(solo derivanti da
finanziamento!)
NO conferimento in natura
No conferimento azienda
246
123
23/05/2013
ACCANTONAMENTO UTILE A RISERVA – SI ACE
Tutte quelle riserve che • Si riserva Legale
sono disponibili
• Si riserva indivisibile
o
Cooperative e loro
per la distribuzione ai
Consorzi
soci
O
per la copertura delle
perdite
247
Incremento: accantonamento UTILE A RISERVA
NO
UTILE DESTINATO A RISERVE NON DISPONIBILI
DIT: escluso riserve ex articolo 2426 punto 4
(Valutazione partecipazione equity method)
Riserve da acquisto di azioni proprie
Riserva da rivalutazione volontaria
Riserva da utili su cambi, 2426, 8 bis C.C.
Riserva IAS (art. 6, DL n. 38/2005)
…. tutte quelle riserve che derivano da mere valutazioni …
248
124
23/05/2013
RIDUZIONI PATRIMONIO NETTO
RIDUZIONI
EFFETTIVE
Norma
Attribuzione ai soci di
RISERVE di patrimonio
RIDUZIONI
FIGURATIVE
Norma
antielusiva
1. Acquisto partecipazioni in
società controllate
2. Acquisto di azienda
specifiche
249
RIDUZIONI EFFETTIVE di PATRIMONIO NETTO
Attribuzione ai soci di quote di patrimonio netto,
anche in natura:
1.
2.
3.
4.
Distribuzione dividendi
Riduzione capitale sociale
Attribuzione riserve di capitale
Assegnazione di beni ai soci con riduzione del P. netto
La riduzione del PN per perdite non rileva
….ma c’è il limite non superabile del PN!!!!
250
125
23/05/2013
QUANDO IL RAGGUAGLIO AD ANNO
• Conferimenti in denaro: SI, a giorni
• Incrementi per conversione prestiti obbligazionari: data
di effetto della conversione
• Incrementi per rinunzia ai finanziamenti: da l’atto di
rinunzia (circ. 53/09, par. 2.2.): data certa (raccomandata,
PEC, etc.)
• Decremento per attribuzione di parti del PN: dall’inizio
dell’esercizio
• Destinazione dell’utile a riserva: dall’inizio dell’esercizio
in cui avviene la delibera
Società
neo-costituite:
Vale l’intero importo del
capitale sociale
Ma ovviamente
ragguagliato a
giorni di durata
esercizio 251
RIDUZIONI FIGURATIVE
La norma antielusiva
• Acquisto di partecipazioni in società controllate
(la variazione diminutiva scatta quando l’acquisto
avviene in società già controllata, o anche se il
controllo avviene tramite l’acquisto!)
• Acquisto di azienda: limitatamente alle aziende
detenute da società appartenenti alla stesso
gruppo (provvedimento attuativo)
252
126
23/05/2013
NORME ANTI ABUSO - DECRETO ATTUATIVO
• Riduzione per conferimenti
eseguiti a controllate (effetto
moltiplicatore dei conferimenti)
Art. 10
DM 14/3/12
• Riduzione per conferimenti
eseguiti da soggetti black list
• Riduzione per incremento
crediti da finanziamento verso
società
controllate
o
controllanti
253
Saldo se positivo
Riduzioni ACE
Limite del
patrimonio netto
contabile
(incluso utile)
Ridotto della
riserva azioni proprie
Incrementi ACE
L’utile va preso (purtroppo)
senza considerare
l’agevolazione ACE.
Dunque, maggior Ires, minor
PN
254
127
23/05/2013
Unico SC
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
Supponiamo che l’ACE sia interamente sfruttabile perché
trova capienza nel reddito e che, dunque, non vi sia riporto
a nuovo.
100.000
70.000
510.000
20.000
17.000
17.000
510
1.510
zero
1.000
Soggetto in trasparenza
o consolidato fiscale
Unico SC
255
Art. 1
DL 201/2011
A.C.E.
aiuto crescita economica
5.000
1.510
3.490
960
Come si vede il reddito dichiarato è capiente e, quindi, l’ACE la si
utilizza per intero
256
128
23/05/2013
Unico SP
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
Modello unico società di persone 2013
la determinazione del beneficio spettante viene
eseguita nel quadro RS (rigo RS45)
257
Unico SP
A.C.E.
aiuto crescita economica
Una volta calcolata, l’agevolazione viene utilizzata in
Art. 1
DL 201/2011
deduzione dal
reddito d’impresa nei quadri:
• RF – reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria
• RG – reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata
• RD – reddito di allevamento animali / derivante da prod. vegetali o altre attività
agricole
• RH – redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate
• RD – regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime
(artt. 155-161 del Tuir)
258
129
23/05/2013
Unico SP
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
L’importo dell’agevolazione eccedente quella
utilizzata nei quadri relativi ai redditi d’impresa va
attribuito ai soci nel quadro RN – rigo 21
259
Unico SP
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
Società non operative
Inoltre, per i redditi presunti delle società non
operative, di cui al quadro RS – righi 18, 19 e 21,
l’agevolazione non può eccedere l’importo di tali
redditi.
260
130
23/05/2013
Unico PF
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
Modello unico persone fisiche 2013
la determinazione del beneficio spettante viene
eseguita nel quadro RS (rigo RS37)
261
Unico PF
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
Colonna 5 (Reddito complessivo) indicare il reddito
complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei
vari quadri.
• Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo
o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale
dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.
• Se risulta compilata la colonna 4 di questo rigo indicare il
maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato
e il reddito minimo (società non operative)
• Tale importo va diminuito di quanto indicato nel rigo RS37,
colonna 13 (ACE).
262
131
23/05/2013
A.C.E.
aiuto crescita economica
Unico PF
1° Esempio con impresa familiare
• Patrimonio netto 31.12.2012
• Reddito complessivo
• Attribuzione del reddito al collaboratore
60.000
Art. 1
DL 201/2011
60.000
40.000
40%
60.000
1.800
720
1
24.000
1.080
1.080
Codice fiscale del
collaboratore in Unico del
titolare dell’impr. Fam.
CST FNC 90T31 F540H
2
40
16.000
720
263
Unico PF
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
IL MODELLO PER IL FAMILIARE
1° Esempio con impresa familiare
• Patrimonio netto 31.12.2012
• Reddito complessivo
• Attribuzione del reddito al collaboratore
CST GFR 70B28 L840X
Codice fiscale del
titolare dell’impresa
60.000
40.000
40%
720
720
Novità del 2° anno di
applicazione
264
132
23/05/2013
A.C.E.
aiuto crescita economica
Unico PF
2° Esempio con impresa familiare e partecipazione
• Patrimonio netto 31.12.2012
• Reddito dell’impresa familiare
• Attribuzione del reddito al collaboratore
• Percezione di quota ACE da società partecipata per
1
03245130248
Art. 1
DL 201/2011
60.000
40.000
40%
€ 1.000
1.000
60.000
60.000
1.800
2
720
2.080
24.000
1.000
Unico PF
2.080
A.C.E.
aiuto crescita economica
Art. 1
DL 201/2011
IL MODELLO PER IL FAMILIARE
2° Esempio con impresa familiare
• Patrimonio netto 31.12.2012
• Reddito complessivo
• Attribuzione del reddito al collaboratore
CST GFR 70B28 L840X
Codice fiscale del
titolare dell’impresa
720
60.000
40.000
40%
720
266
133
23/05/2013
Unico PF
A.C.E.
aiuto crescita economica
Soggetti IRPEF
Il Rendimento nozionale non rileva:
• Ai fini dell’individuazione dello scaglione
IRPEF
• Ai fini del calcolo delle seguenti detrazioni:
• Per carichi di famiglia (art. 12, Tuir);
• Per redditi di lavoro dipendente ed
assimilato (art. 13)
• Per oneri (art. 15) (quelli commisurati al reddito)
• Per canoni di locazione (art. 16) (in quanto
commisurate al redito)
267
Beni esteri
&
quadro RW
268
134
23/05/2013
Obbligati alla compilazione
• Sussiste l’obbligo di compilazione del
modulo RW, ai sensi dell’art. 4 del DL n.
167/1990:
– per le persone fisiche fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato
– che al termine del periodo d’imposta detengono
investimenti all’estero ovvero attività estere di
natura finanziaria di ammontare complessivo
superiore a € 10.000
• attraverso il cui possono essere conseguiti redditi
di fonte estera imponibili in Italia
Modifiche da
Unico 2010
269
Obbligati alla compilazione
• Con riferimento, agli investimenti all’estero di natura
non finanziaria
– a partire da UNICO 2010,
– i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW TUTTI
gli investimenti,
• indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi
imponibili in Italia.
Esempio:
• dovranno essere sempre indicati anche se non
produttivi di reddito:
– gli immobili tenuti a disposizione
– gli yacht,
– gli oggetti preziosi e le opere d’arte
270
135
23/05/2013
Obbligati alla compilazione
• L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel
caso in cui
– le operazioni siano state poste in essere
dagli interessati in qualità di esercenti
attività commerciali (imprenditori individuali
e società semplici)
– e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta
e conservazione delle scritture contabili
previsti dalle norme fiscali
271
Obbligati alla compilazione
• L’obbligo di dichiarazione sussiste
anche (cm 45/2010):
–Per i titolari di più diritti reali (es.
proprietà ed usufrutto): entrambi dichiarano
• Ciò perché ognuno può cedere la propria
quota, svincolato dall’altro
–I soggetti emigrati in paesi black list
(per la lista: dm 4.5.1999)
272
136
23/05/2013
Obbligati alla compilazione
Le sezioni II e III vanno compilate
anche se
–gli investimenti e le attività derivano
da eredità o donazioni
–e qualunque sia la modalità con cui
sono stati effettuati i trasferimenti che
hanno interessato tali attività
273
Esonerati dalla compilazione
Esonerati dalla compilazione:
• I possessori di attività finanziarie affidate in gestione o in
amministrazione:
– A banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste
italiane
– Ad altri intermediari professionali per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti
– per i depositi e i conti correnti
– a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura
finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi
• Detto esonero sussiste anche nel caso di mancato esercizio
delle opzioni del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 di cui agli art.:
– 6 (opzione per imposta sostitutiva sulle plusvalenze)
– 7 (opzione per imposta sostitutiva sui redditi di capitale)
274
137
23/05/2013
Esonerati dalla compilazione
Esonerati dalla compilazione:
• Transfrontalieri:
– Durante il periodo di lavoro all’estero
• Iscritti AIRE
– In generale non sono fiscalmente residenti
in Italia
• “comandati” all’estero: diplomatici, forze
armate, ecc.
– Fino a che il soggetto permane all’estero
275
Redditi
• Nel caso in cui le attività indicate in
Unico 2013 abbiano prodotto
redditi
–per i quali non sussistono le
condizioni di esonero
–il contribuente deve indicarli nei
relativi quadri
276
138
23/05/2013
Modalità di presentazione
Modalità di presentazione del quadro RW:
• Contribuente obbligato alla presentazione di UNICO
2013 PF
• il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto
modello
• Soggetto che presenta il mod. 730/2013
– Presenta il quadro RW unito al frontespizio di Unico
• Soggetto a carico che possiede un immobile
all’estero
– Presenta il quadro RW unito al frontespizio di Unico
• Pensionato o dipendente senza altri redditi, ma con
un bene all’estero
– Presenta il quadro RW unito al frontespizio di Unico
277
Conteggio dei valori
• Conti correnti
– Si guarderà il saldo al 31.12.2012
• Se superiore a 10.000 andrà indicato in sezione II
• Movimentazioni da e per l’estero
– Si farà una somma matematica
– Esempio: movimentazioni verso l’estero 8.000;
movimentazioni verso l’Italia 4.000
• la loro somma è 12.000, quindi maggiore di 10.000, il
che comporta l’indicazione in RW
278
139
23/05/2013
SEZIONE I
Composizione modello
• Nella Sezione I vanno indicati
– i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia
verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o
titoli
– effettuati attraverso non residenti
– e senza il tramite degli intermediari residenti, per
ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle
attività estere di natura finanziaria
• Si tratta, ad esempio, di girate di titoli
• I trasferimenti all’estero o dall’estero in forma
diretta, mediante trasporto al seguito
• Vanno indicati nella sez. III
Codice dello Stato estero di
residenza del soggetto non
residente rilevato dalla tabella
“Elenco Paesi e Territori esteri”
posta in APPENDICE al FASCICOLO 1
codice dello Stato
estero, rilevato
dalla tabella
“Elenco Paesi e
Territori esteri”
posta in
APPENDICE al
FASCICOLO 1
il mezzo di
pagamento
impiegato per
l’effettuazione
dell’operazione
indicando il
codice:
•1 se denaro;
•2 se altro mezzo
279
Tipologia dell’operazione:
• Cod. 1 se l’operazione ha comportato un
trasferimento dall’estero verso l’Italia;
• Cod. 2 se l’operazione ha comportato un
trasferimento dall’Italia verso l’estero;
codice della causale
dell’operazione, rilevato
dalla “Tabella codici
investimenti all’estero
e attività estera di
natura finanziaria” posta
in APPENDICE
La data
dell’operazione
280
140
23/05/2013
SEZIONE II
Composizione modello
• Nella Sezione II vanno indicate
– le consistenze degli investimenti esteri
• Immobili
• Oggetti d’arte
• Ecc.
– le attività finanziarie detenute all’estero al
termine del periodo di imposta
• Titoli e attività finanziarie
• Conti correnti
• Ecc.
– per importi complessivi superiori a € 10.000
segue 281
SEZIONE II
Composizione modello
Consistenza delle attività di natura finanziaria e
patrimoniale (CM 45/E/2010 - § 2)
• “…, nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono
indicare
– le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti
all'estero,
– detenuti al termine del periodo d'imposta,
– attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia.
• L'obbligo sussiste se
– l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e
patrimoniali
– complessivamente considerate,
– supera l'importo di 10.000 euro al 31 dicembre del periodo
d'imposta di riferimento.”
282
141
23/05/2013
VALORIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
SEZIONE II
• La consistenza delle attività e degli
investimenti da indicare nella Sezione II, va
valorizzata
– al costo risultante dall’atto di acquisto o dai
contratti (il cosiddetto “costo storico”)
– maggiorato degli eventuali oneri accessori (es.
spese notarili)
• Qualora
• il “costo storico” non sia documentabile
• si deve riportare il valore del bene risultante da
un’apposita perizia di stima.
283
il codice dello Stato
estero, rilevato dalla
tabella “Elenco Paesi
e Territori esteri”
posta in APPENDICE al
FASCICOLO 1
il codice della causale
dell’operazione, rilevato
dalla “Tabella codici
investimenti all’estero e
attività estera di natura
finanziaria” posta in
APPENDICE
barrare la casella nel caso in cui i
redditi relativi a somme di denaro,
certificati in serie o di massa o
titoli verranno percepiti in un
successivo periodo d’imposta
284
142
23/05/2013
Presunzione fruttuosità
L’art. 6 del D.L. n. 167/1990, ai fini delle imposte sui
redditi, prevede:
• la presunzione di fruttuosità,
• nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto
vigente in Italia nei singoli periodi d’imposta,
• con riguardo alle somme in denaro ai certificati in
serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti
all’estero,
• senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi,
• a meno che nella dichiarazione (barrando l’apposita casella
posta nella Sezione II - col. 4) non venga specificato che si
tratta di redditi la cui percezione avverrà in un
successivo periodo d’imposta
285
SEZIONE III
Composizione modello
Nella Sezione III vanno indicati
– i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia,
dall’Italia verso l’estero e estero su estero di
denaro, certificati in serie o di massa o titoli,
effettuati
1. attraverso intermediari residenti,
2. attraverso non residenti
3. ovvero in forma diretta (trasporto al seguito)
– che nel corso dell’anno hanno interessato
investimenti esteri ed attività estere di natura
finanziaria indicati nella sezione II
286
143
23/05/2013
codice dello
Stato estero,
rilevato dalla
tabella
“Elenco Paesi
e Territori
esteri” posta
in APPENDICE
al FASCICOLO
1
tipologia dell’operazione
indicando il codice:
• 1 per i trasferimenti
dall’estero verso
l’Italia;
• 2 per i trasferimenti
dall’Italia verso
l’estero;
• 3 per i trasferimenti
dall’estero sull’estero;
codice
dell’operazione,
rilevato dalla
“Tabella codici
investimenti
all’estero e
attività estera di
natura
finanziaria” posta
in APPENDICE
gli estremi di
identificazione
della banca
codice
identificativo
internazionale
BIC/SWIFT
numero di conto
corrente utilizzato
287
SEZIONE III
Obbligati alla compilazione
Vanno in RW anche per:
• i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso
dell’anno hanno interessato gli investimenti e le
attività indicati nella sezione II:
– se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati
nell’anno, computato tenendo conto anche dei
disinvestimenti, sia stato superiore a € 10.000,00
• Quest’obbligo sussiste anche se
NB:
• al termine del periodo d’imposta
• i soggetti interessati non detengono investimenti
all’estero né attività estere di natura finanziaria
• in quanto a tale data è intervenuto il
disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari
288
144
23/05/2013
RW e scudo fiscale
• I contribuenti che si sono avvalsi dello “scudo fiscale”
(art. 13-bis – DL 1.7.2009, n. 78)
– relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di
regolarizzazione
– sono esonerati SOLO alla presentazione del modello
UNICO 2011
– qualora abbiano presentato la dichiarazione riservata nel
corso del 2010.
• Per le attività finanziarie e patrimoniali
– oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico
– l’esonero dal modulo RW
– è definitivo
– a condizione che le medesime attività siano detenute
in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione
o gestione presso un intermediario residente.
289
Casi pratici (CM 45/2010)
c/c estero con saldo 2011 di € 14.000
– Caso A: nel 2012 trasferito in Italia €
14.000
•
•
Si compila solo la sezione III
La sezione II non si compila perché non c’è
consistenza > € 10.000
– Caso B: nel 2012 trasferisce in Italia €
8.000
•
Il quadro RW non va compilato in quanto
–
–
Il saldo al 31.12.2012 è < di € 10.000
Il trasferimento del denaro è stato < € 10.000
290
145
23/05/2013
Casi pratici (CM 45/2010)
Beni cointestati
– Caso A: fabbricato cointestato
• Ogni comproprietario dichiara la propria
quota di proprietà compilando la sezione II
del quadro RW
– Caso B: conto corrente cointestato
• Tutti i soggetti indicano in sezione II l’intero
saldo al 31/12/2011
– Ciò in quanto i comproprietari hanno la
disponibilità su tutto l’importo
»
Stessa regola vale anche per il delegato in sede di
firma se ha anche poteri di prelievo
291
Casi pratici (CM 45/2010)
Trasferimento di denaro all’estero su
c/c a favore del figlio studente
• Caso A: c/c cointestato
– Entrambi dichiarano il saldo in sezione II
– Il genitore che trasferisce il denaro compila la
sezione III se i trasferimenti sono stati > €
10.000
• Caso B: conto intestato al figlio studente
– Il genitore non compila l’RW
– Il figlio compila le sezioni II e III di RW
292
146
23/05/2013
Casi pratici (CM 45/2010)
Trasferimento di denaro all’estero su
c/c a favore del figlio
– il genitore trasferisce dall’Italia sul c/c
estero del figlio una somma superiore a €
10.000, affinché il figlio acquisti un
immobile:
•
•
Il genitore non compila il quadro RW;
Il figlio deve compilare il quadro RW:
–
–
Sia per il trasferimento di denaro: 3^ sezione
Sia per l’immobile acquistato o per il saldo del c/c
estero
293
Casi pratici (CM 45/2010)
Incrementi degli investimenti per
corresponsione dei frutti
– Non sono considerati trasferimenti,
per es., l’incasso all’estero di:
• Dividendi;
• Canoni di locazione;
• Interessi
– purché compresi nel saldo del c/c
estero
294
147
23/05/2013
Casi pratici (CM 45/2010)
Pagamenti di acconti a soggetti
esteri per acquisti o
investimenti ancora da
concretizzare
– Non sono da dichiarare
• Infatti manca la 2^ sezione
295
Esempi compilazione modello
• Esempio 1: conto corrente estero con saldo 2011
di € 14.000.
– Caso A: nel 2012 trasferiti in Italia € 14.000:
• si compila solo la sezione III;
• la sezione II non si compila perché non c’è consistenza > €
10.000.
10
10
14.000
Caso B: nel 2012 trasferiti in Italia € 8.000:
• il quadro RW non va compilato in quanto:
• il saldo al 31.12.2011 è < ad euro 10.000;
• il trasferimento del denaro è stato < euro 10.000
296
148
23/05/2013
Esempi compilazione modello
Esempio 2: beni cointestati fra 2 soggetti.
• Caso A: cointestazione di fabbricato
acquistato per euro 150.000:
– ogni comproprietario dichiara la propria quota di
proprietà compilando la sezione II del quadro RW.
15
75.000
297
Esempi compilazione modello
Esempio 2: beni cointestati fra 2 soggetti.
• Caso B: conto corrente con saldo di euro 30.000,
intestato a più soggetti:
– tutti i soggetti indicano in sezione II l’intero saldo al 31.12
ciò in quanto i comproprietari hanno la disponibilità su
tutto l’importo.
– Stessa regola vale anche per il delegato di firma se ha
anche poteri di prelievo
1
30.000
298
149
23/05/2013
Esempi compilazione modello
Esempio 3: trasferimento di denaro all’estero su conto
corrente a favore del figlio studente.
• Caso A: conto corrente cointestato con saldo di €
23.000:
1. entrambi dichiarano il saldo in sezione II;
2. il genitore che trasferisce il denaro nel conto estero per €
13.000 compila la sezione III.
Genitore e
figlio
1
10
Solo il
genitore
23.000
10
13.000
299
Esempi compilazione modello
Esempio 3: trasferimento di denaro all’estero su
conto corrente a favore del figlio studente.
• Caso B: conto corrente intestato solo al figlio
studente con saldo € 15.000 e con bonifici fatti dal
genitore per € 12000:
1. il genitore non compila il quadro RW;
2. il figlio compila le sezioni II e III del quadro RW.
Solo il figlio
1
10
15.000
10
Solo il figlio
12.000
300
150
23/05/2013
Esempi compilazione modello
Esempio 4:
– saldo iniziale del conto corrente pari ad € 12.000.
– Invio di € 7.000 sul conto corrente estero
– successivo rientro in Italia, da tale conto, di € 5.000.
– Interessi pari ad € 108.
14.108
1
Dato da 12.000 +7.000 - 5.000 + 108
20
Ciò perché
7.000 + 5.000
è > di 10.000
10
7.000
20
10
301
5.000
Esempi compilazione modello
Esempio 5: detenzione all’estero a fine anno di:
– multiproprietà di € 8.000;
– conto bancario di € 5.000.
• Flussi effettuati in corso d’anno:
– invio € 6.000 all’estero;
– rientro di € 5.000 in Italia.
20
Ciò perché
7.000 + 5.000
è > di 10.000
Ciò perché
5.000 + 8.000
è > di 10.000
1
5.000
15
8.000
10
6.000
10
10
302
5.000
151
23/05/2013
Esempi compilazione modello
Esempio 6: conto corrente
– con saldo iniziale di € 14.000.
– Utilizzo da tale conto per l’acquisto di titoli pari ad
€ 8.000.
1
6.000
3
8.000
303
Esempi compilazione modello
Esempio 7: conto corrente con saldo iniziale di €
20.000.
– Utilizzo da tale conto per l’acquisto di titoli pari ad €
12.000
• si indica la movimentazione “estero su estero” in quanto
superiore alla soglia del monitoraggio.
30
1
8.000
3
12.000
30
N° c/c estero
12.000
304
152
23/05/2013
Esempi compilazione modello
Esempio 8: saldo iniziale di conto corrente pari ad € 22.000.
• utilizzo di carte di credito per un importo complessivo di €
18.000.
Soluzione:
• In questo caso, il saldo a fine anno del conto corrente sarà
pari ad € 8.000.
– Pertanto, il contribuente non deve compilare il quadro RW, in
quanto in sezione II lo stock è di ammontare inferiore al limite
di € 10.000.
• Inoltre, in sezione III non devono essere monitorate le
movimentazioni effettuate in quanto
– trattasi di spese correnti che non hanno originato la detenzione
di investimenti all’estero,
– così come non deve compilarsi la sezione I, trattandosi di
movimentazioni estero su estero.
305
Esempi compilazione modello
Esempio 9: conto corrente con disponibilità di € 16.000
– rientro in Italia di € 8.000
– e utilizzo per spese correnti mediante carte di credito per
€ 3.000
– Interessi pari ad € 200.
– Saldo finale pari ad € 5.200.
– Esistenza di un finanziamento infruttifero pari a € 6.000.
14
6.000
1
5.200
X
306
153
23/05/2013
Esempi compilazione modello
Esempio 10: possesso di uno yacht all’estero del
costo di euro 178.000
16
178.000
307
Esempi compilazione modello
Esempio 11: acquisto di immobile all’estero nel 2012
per € 400.000 mediante
– prelievo da un conto corrente estero sul quale all’inizio
dell’anno vi era una disponibilità di € 550.000
• (in UNICO 2012 deve essere stato compilato il quadro RW per il
conto corrente).
– Interessi maturati pari ad euro 2.000.
30
15
400.000
1
152.000
150
N° c/c estero
400.000
308
154
23/05/2013
Esempi compilazione modello
Esempio 12: vendita dell’immobile indicato
nell’anno precedente ad un valore di € 400.000
con denaro portato in Italia
– con contestuale chiusura del conto corrente che
aveva ad inizio anno un saldo di euro 150.000.
10
150
400.000
10
10
150.000
309
Esempi compilazione modello
Esempio 13: operazioni effettuate nel corso del medesimo
anno:
• acquisto di un immobile con flusso dall’Italia per € 250.000;
• lavori di ristrutturazione sempre pagati dall’Italia per €
150.000;
• vendita dell’immobile per € 450.000.
Nel caso proposto, vi sono delle spese destinate al
miglioramento del bene € 150.000, che essendo pagate ad
un soggetto terzo non rilevano nella compilazione del modello
20
150
250.000
10
150
310
450.000
155
23/05/2013
Esempi compilazione modello
• Esempio 14: acquisto presso un contribuente
italiano di un immobile all’estero per l’importo di
€ 350.000.
15
350.000
311
Quadro RW e sistema sanzionatorio
Omessa, tardiva o incompleta compilazione del
quadro RW, ma con dichiarazione presentata
Sanzione ordinaria
Violazione
Sezione 1^
Sezione 2^
Sezione 3^
Sanzione ridotta
Termini
Misura
Misura
ravvedimento
Dal 5 al 25%
0,625% degli
Entro i termini
degli ammontari ammontari non per presentare
non dichiarati
dichiarati
la dichiarazione
dell’anno nel
Dal 10 al 50%
1,25% degli
corso del quale
degli importi
importi non
si è commessa
non dichiarati
dichiarati
l’irregolarità
312
156
23/05/2013
Quadro RW e sistema sanzionatorio
Omessa, tardiva o incompleta compilazione del
quadro RW, ma in assenza di dichiarazione
Sanzione ordinaria
Violazione
Sezione 1^
Sezione 2^
Sezione 3^
Sanzione ridotta
Termini
Misura
Misura
ravvedimento
Dal 5 al 25%
0,5% degli
Entro 90 giorni
degli ammontari ammontari non dalla scadenza
non dichiarati
dichiarati
del termine di
presentazione
Dal 10 al 50%
1% degli importi della
degli importi
non dichiarati
dichiarazione
non dichiarati
313
157
Spett.le Studio
………
Via …….
Città ………….
Oggetto: crediti e debiti aperti in bilancio.
Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… della
ditta/società ………………………………………………., codice fiscale ……………………….
PREMESSO
Che lo studio ……………………………………….…. ha fatto presente che le seguenti
schede carburanti non sono regolarmente compilate per i seguenti aspetti:
Mese di riferimento
Importo
complessivo scheda
Irregolarità commessa nella compilazione
della scheda
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che in sede di verifica, la Guardia di
Finanza o l’Agenzia delle entrate potrebbero:
• disconoscere il costo riferito a tali schede carburanti dedotto nella dichiarazione dei
redditi;
• recuperare l’IVA detratta riferita alle predette schede carburanti;
• addebitare le relative sanzioni e gli interessi di mora.
Il sottoscritto dispone comunque che lo studio in epigrafe proceda alla deduzione del costo
ed alla detrazione dell’IVA delle schede sopra descritte.
In fede.
……………………., lì ……………………
………………………………………..
(Il dichiarante)
Spett.le Studio
………
Via …….
Città ………….
Oggetto: redazione del prospetto di magazzino e dichiarazione dei criteri di valutazione.
Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… della
ditta/società ………………………………………………., codice fiscale ……………………….
Avuto richiesta dallo Studio del prospetto di magazzino, informa di averlo redatto e
di tenerlo presso la sede della propria azienda e rende noto che l’ammontare complessivo
delle rimanenze è il seguente:
1. Per materie prime, materie sussidiarie, di consumo e merci, di Euro …………….
2. Per cantieri di durata annuale, di Euro …………..
3. Per cantieri ultra annuale, di Euro ………
Dichiara che il criterio di valutazione delle rimanenze è stato il seguente:
o LIFO (l’ultimo acquistato è stato il primo ad essere venduto)
o FIFO (il primo acquistato è stato il primo venduto)
• per le rimanenze
o Media ponderata degli acquisti dell’anno
di cui ai punti n. 1
o Metodo al dettaglio (per i commercianti)
e n. 2
(barrare la casella interessata)
o Metodo della percentuale di completamento
• Cantieri di durata
o Stato di avanzamento dei lavori
ultra annuale
Dichiara altresì di essere stato informato che in assenza dei prospetti ed in
assenza della dichiarazione dei criteri di valutazione utilizzati per la quantificazione del
magazzino, il verificatore potrebbe:
1. dichiarare inattendibili le scritture contabili ai sensi e per gli effetti del DPR
570/1996, con conseguente accertamento induttivo. In tal caso, l’Agenzia delle
entrate potrà determinare il reddito secondo percentuali di ricarico o medie di
settore: spetterà al contribuente dimostrare l’inconsistenza delle pretese erariali;
2. la conseguenza della rideterminazione dei ricavi e del reddito, comporterà la
rideterminazione delle imposte dovute. Sulle maggiori imposte sono dovute
sanzioni da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, oltre agli interessi di
legge.
Il sottoscritto, preso atto delle eventuali conseguenze in assenza di prospetto di
determinazione del magazzino e della indicazione dei criteri di valutazione, dispone la
contabilizzazione del magazzino negli ammontari sopra esposti.
In fede.
……………………., lì ……………………
………………………………………..
(Il dichiarante)
Spett.le Studio
………
Via …….
Città ………….
Oggetto: quadro RW di Unico 2012 – beni esteri e movimentazioni finanziarie estere
Il sottoscritto ………………………………… codice fiscale …………………………………….
ai fini della compilazione del quadro RW relativo ai beni ed attività finanziarie posseduti
all’estero e delle movimentazioni di denaro e attività finanziarie da e per l’estero, effettuate
nel periodo d’imposta 2011, si forniscano i seguenti dati:
•
movimentazioni
nazionale:
effettuate
Soggetto attraverso cui è
stato fatto il trasferimento
•
senza
Paese estero
di
Tipo trasferimento:
dall’Italia; dall’estero
intermediario
Data
trasferimento
finanziario
Importo
beni e attività finanziarie detenuti all’estero:
Tipologia di bene
•
intervento
Stato estero
Prezzo di acquisto
trasferimenti da e per l’estero di denaro e attività finanziarie, effettuati tramite
intermediari nazionali:
Data
trasferimento
Paese
estero
Tipo trasferimento:
dall’Italia;
dall’estero, estero
su estero
Banca nazionale
Numero c/c
Tipo di
operazione
(tab.
istruzioni)
Importo
Il sottoscritto attesta che quanto sopra esposto corrisponde alle reali e totali
movimentazioni e disponibilità estere.
Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompleta
indicazione dei dati sopra esposti può comportare l’applicazione di una sanzione da un
minimo del 10% ad un massimo del 50% dei valori non dichiarati.
In fede.
……………………., lì ……………………
………………………………………..
(Il dichiarante)
Spett.le Studio
………
Via …….
Città ………….
Oggetto: quadro RM di Unico 2012 – imposta patrimoniale su beni immobili ed attività
finanziarie estere.
Il sottoscritto ………………………………… codice fiscale …………………………………….
ai fini della compilazione del quadro RM relativo all’imposta patrimoniale sui beni immobili
ed attività finanziarie posseduti all’estero, effettuate nel periodo d’imposta 2011, si
forniscano i seguenti dati:
•
beni immobili detenuti all’estero:
Tipologia di bene
•
Prezzo di acquisto
attività finanziarie detenute all’estero:
Tipologia di bene
•
Stato estero
Stato estero
Valore al 31.12.2011
con riferimento ai beni sopra esposti, di aver pagato le seguenti imposte estere:
Stato
Imposta patrimoniale
Imposta sui redditi
Descrizione del bene
estero
estera
esteri
Il sottoscritto attesta che quanto sopra esposto corrisponde alle reali e totali
disponibilità di beni e attività estere oltre alle imposte estere corrisposte e riferite ai predetti
beni.
Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompleta
indicazione dei dati sopra esposti può comportare l’applicazione di una sanzione da un
minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’imposta non versata oltre agli interessi.
In fede.
……………………., lì ……………………
………………………………………..
(Il dichiarante)
Spett.le Studio
………
Via …….
Città ………….
Oggetto: crediti e debiti aperti in bilancio.
Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… della
ditta/società ………………………………………………., codice fiscale ……………………….
Preso atto che nel bilancio della propria azienda risultano ancora aperte le fatture di
seguito esposte ed attesta la correttezza della posizione di bilancio per i motivi indicati a
fianco di ogni posizione:
crediti verso clienti:
data
N°
fatt.
Cliente
Importo ancora
dovuto
Indicazione e note
Debiti verso fornitori:
data
N°
fatt.
fornitore
Importo ancora
dovuto
Indicazione e note
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che il mancato incasso o pagamento
può essere una situazione corretta soltanto qualora:
• per i crediti verso i clienti, siano in corso procedute di riscossione coattiva o altra
procedura analoga;
• per i debiti verso fornitori vi siano in corso contestazioni da parte degli stessi.
Dichiara altresì di essere stato informato che senza giustificazioni, il verificatore
potrebbe:
1. dichiarare inattendibili le scritture contabili se ricorrono i presupposti di cui al DPR
570/1996, con conseguente accertamento induttivo. In tal caso, l’Agenzia delle
entrate potrebbe determinare il reddito secondo percentuali di ricarico o medie di
settore: spetterà al contribuente dimostrare l’inconsistenza delle pretese erariali;
2. per le fatture di acquisto, l’Agenzia potrebbe considerarle operazioni inesistenti che,
ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, raffigurano reato tributario con conseguente
denuncia alla Procura della Repubblica.
Inoltre, in caso di disconoscimento del costo, verrà rideterminato il reddito
imponibile e verranno ricalcolate le imposte. Sulle maggiori imposte sono dovute
sanzioni da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, oltre agli interessi di
legge.
Il sottoscritto conferma che i dati sopra esposti sono corrispondenti alla reale situazione
creditoria e debitoria.
In fede.
……………………., lì ……………………
………………………………………..
(Il dichiarante)
Spett.le Studio
………
Via …….
Città ………….
Oggetto: comunicazione beni ai soci di cui al provv.
Il sottoscritto …………………………………, in qualità di ……. della ditta/società ……
corrente in ………. Via …….., n. ….., codice fiscale …………………………………….
PREMESSO
• Che l’Art. 2, da co. 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011 ha introdotto una
nuova tipologia di reddito diverso individuata nell’art. 67, comma 1, lett. h-ter del Tuir;
• Che la medesima disposizione ha introdotto l’obbligo di comunicare all’anagrafe
tributaria i beni concessi in uso ai soci e che con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia Entrate 16.11.2011, Prot. n. 166485 sono state individuate le modalità ed
i termini per tale comunicazione;
• Che in caso di omessa dichiarazione di un reddito locativo riferito ai beni ricevuti in
uso dal socio o familiare, per la società si rendono indeducibili i costi imputati a
bilancio, salvo non sia stato fatturato un congruo corrispettivo.
Tutto ciò premesso, ai fini della compilazione ed invio della comunicazione dei beni
concessi in uso ai soci ed ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti fatti dai
soci/imprenditore alla società/ditta individuale per il periodo d’imposta ………………., si
forniscano i seguenti dati da inserire nella comunicazione stessa:
•
Beni concessi in uso ai soci o familiari dell’imprenditore:
Descrizione del bene
•
Targa o identificativo
catastale
Data
concessione in
uso
Codice fiscale
dell’utilizzatore
Finanziamenti fatti alla società o impresa:
Soggetto finanziatore
Importo del finanziamento
Data del finanziamento
Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompleta
indicazione dei beni concessi in uso ai soci o ai familiari e dei finanziamenti fatti dagli
stessi alla società o all’impresa, può comportare il seguente sistema sanzionatorio:
• Sanzione del 30% qualora non sia stato dichiarato un reddito diverso o non sia
stato imputato al socio/familiare un corrispettivo locativo;
• Sanzione fissa da € 258,00 a € 2.065,00, nel caso dia stato dichiarato un reddito
diverso o imputato un corrispettivo, ma non sia stato comunicato il bene dato in uso
o il finanziamento concesso alla società.
Il sottoscritto attesta che i beni ed i finanzi esposti nelle tabelle, corrispondono alla reale
situazione aziendale e personale.
In fede.
……………………., lì ……………………
………………………………………..
(Il dichiarante)
Spett.le Studio
………
Via …….
Città ………….
Oggetto: saldo cassa elevato.
Il
sottoscritto________,
codice
fiscale
________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante della società ______________, C.f: e P.I. ____________, con sede in
____________________,
premesso
• che dalla contabilità ordinaria risulta che la cassa ha un saldo al 31.12.2011 pari ad
Euro ….;
• che tale importo risulta incompatibile con l’attività esercitata ed in particolare non
rappresenta l’incasso di fatture avvenuto negli ultimi giorni dell’esercizio;
• che in sede di verifica, qualora il verificatore non riscontrasse il denaro contante pari
al saldo di cassa presente nella contabilità, si potrebbe configurare la contabilità
inattendibile, con il conseguente possibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare
un accertamento induttivo;
• che l’accertamento induttivo può consistere nella determinazione del reddito
secondo percentuali di ricarico o medie di settore, con inversione sul contribuente
dell’onere probatorio dell’inesistenza di tali maggiori redditi;
• che, essendo il contribuente una società di capitali con obbligo di deposito del
bilancio presso il Registro delle Imprese, si potrebbe configurare la falsità dello
stesso con la conseguente richiesta di annullamento e le relative responsabilità,
anche penali, che tale situazione comporterebbe;
• reso, quindi, edotto delle consistenze di cassa risultanti dalle scritture contabili e,
consapevole delle conseguenze civilistiche e fiscali che ciò comporta,
dispone che
o il saldo cassa venga esposto nel bilancio al 31/12/2011 per un ammontare pari ad
€. _________, che corrisponde alle effettive consistenze;
o l’ammontare residuo, pari ad €. _______, venga esposto fra i “Crediti verso Terzi”.
(barrare la casella che interessa)
In fede
_____________________
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