23/05/2013 Unico 2013 tra novità e conferme A cura di Gianfranco Costa – Francesco Burzacchi Aggiornata al 17/5/2013 1 INDICE Modalità/termini di invio Modifiche Unico 2013 Beni ai soci Contribuenti minimi Rivalutazione terreni e partecipazioni IVIE – IVAFE 36% e 55% Mod. reddito impresa Deduz. e abbatt. forfett. Leasing DIA 3 39 58 71 76 82 93 115 119 126 INDICE Imposte indeducibili Perdite su crediti Interessi passivi Quadro RU Costi black list Società non operative ACE Beni esteri e quadro RW DIA 140 154 158 177 184 191 241 268 2 1 23/05/2013 Scadenza invio dichiarativi Calendario dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali per il 2013 Dichiarazione Termine presentazione Mod. Unico 2013 PF e PF mini 30/9/2013 (*) Mod. Unico 2013 SP 30/9/2013 Mod. Unico 2013 SC 30/9/2013 esercizio coincidente con anno solare Mod. Unico SC esercizio non coincidente con anno solare Fine 9° mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta Modello IRAP 2013 Modello IRAP esercizio non coincidente con anno solare 30/9/2013 Fine 9° mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta Modello IVA 2013 30/9/2013 in forma autonoma (*)01.07.2013 per coloro che presentano il modello in modalità cartacea 3 Unico SC 2013 Termini di presentazione Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta 1. Periodo di imposta che termina 31.12.2012 Ø 30 settembre 2013 2. Periodo di imposta che termina in altra data Ø Scadenza dell’esercizio dipendente dalla chiusura 4 2 23/05/2013 Modelli società di persone • I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare – non possono presentare la dichiarazione in forma unificata. • Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31.12.2012 la dichiarazione dei redditi va presentata: – in forma non unificata, – utilizzando il modello UNICO 2013 approvato nel corso del 2013. • Si utilizza il modello UNICO 2012 qualora, alla scadenza del termine di presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corso del 2013: – la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2013, per il periodo d’imposta 2012; – la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2013 ORDINARIO 5 Modello da utilizzare Unico SC 2013 1. Periodo d’imposta che comprende il 31.12.2012 Ø Il modello è UNICO 2013 2. Periodo d’imposta che comprende il 31.12.2012 NON ØIl modello è UNICO 2012 àproblema: modello non aggiornato à Se alcuni dati non presenti su Unico 2012 ma presenti su Unico 2013, dovranno essere comunicati solo su richiesta dell’Amministrazione 6 3 23/05/2013 Unificata o autonoma Unico SC 2013 1. Periodo di imposta coincidente con l’anno solare** Ø La dichiarazione va UNIFICATA 2. Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare** ØLa dichiarazione NON va UNIFICATA ** à termina 31.12 e non supera 365 gg. 7 Unificata o autonoma IRAP à NO unificazione TERMINI Entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione dei redditi. IVA – possibilità di separazione TERMINI 30 settembre 2013 • CM 1/E/10 à scorporo possibile solo per D.IVA a credito • CM 1/E/11 à scorporo possibile anche per D.IVA a debito 8 4 23/05/2013 Unico SC 2013 Termini versamento Approvazione entro 120 giorni Entro il giorno 16 del 6° mese successivo la chiusura del periodo d’imposta Approvazione entro 180 giorni Entro il giorno 16 del mese successivo quello di approvazione del bilancio entro il 31 maggio Versamento entro 16 giugno entro il 30 giugno Versamento entro 16 luglio Approvazione oltre il termine stabilito Versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per l’approvazione (16 luglio) 9 Unico SC 2013 Termini versamento APPROVAZIONI “ALTERNATIVE” à EFFETTI SUI VERSAMENTI Approvazione in seconda convocazione Approvazione con consultazione scritta CM 54/E/02 Per il versamento rileva la data della prima convocazione Comunque versamento imposte entro il 16 giugno L’approvazione oltre i 120 giorni avviene senza azionare la disposizione dei 180 giorni à non si applica la proroga dell’art. 17 DPR 435/01 10 5 23/05/2013 Ricalcolo acconti PER TUTTI • A seguito della L. 93/2012 e della L. 228/2012, che riducono la deducibilità dei costi sugli autoveicoli dal 40% al 20% e dal 90% al 70% per quelli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, le stesse disposizioni prevedono il – RICALCOLO DEGLI ACCONTI – Considerando i nuovi limiti di deducibilità 11 Ricalcolo acconti SOLO PERSONE FISICHE RIVALUTAZIONE RENDITE DEI TERRENI Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono così rivalutati: Soggetto terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola Per tutti gli altri soggetti % di riv.ne 5% 15% La rivalutazione del 5% o del 15% va applicata dopo rivalutazione: • Del 80% del reddito dominicale; • Del 70% del reddito agrario la 12 6 23/05/2013 Ricalcolo acconti Deduzione forfettaria distributori stradali • Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 del DL 183/2011 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) (solo quelli relativi alla cessione di carburanti), del TUIR: • 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80; • 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; • 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60 • Gli abbattimenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12. 2011. • Nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che 13 si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria Imprese in liquidazione Unico SC 2013 LIQUIDAZIONE VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO Società di capitali Società di persone Vale la data di iscrizione al Registro Imprese Vale la data delle deliberazione 14 7 23/05/2013 Imprese in liquidazione Unico SC 2013 DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONE Norma precedente Norma vigente “… la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.” “… la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del DPR 26/10/1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.” 15 Imprese in liquidazione Unico SC 2013 DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONE REVOCA liquidazione à aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98 “In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni ….” Liquidazione 15 ottobre 2012 à scadenza DR: 31 luglio 2013 Revoca 15 marzo 2013 à nessun obbligo dichiarativo dalla liquidaz. 16 8 23/05/2013 Imprese in liquidazione Unico SC 2013 “… Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.” 1. REGOLA à La liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva 2. ECCEZIONE Liquid: 15.10.12 à DR 1.1.2012 – 14.10.12 entro 31.07.2013 à DR 15.10.12 – 31.12.12 entro 30.09.2013 Revoca:12.08.13 à entro 30.09.13 DR relativa a tutto 2012 (con scomputo imposte periodo 1.1.12 – 14.10.12) 17 Imprese in liquidazione Unico PF e SP 2013 LIQUIDAZIONE: DETERMINAZIONE DEL REDDITO Imprese individuali e Società di persone Liquidazione si protrae per oltre 3 esercizi ovvero omessa presentazione del bilancio finale I redditi provvisoriamente determinati si considerano definitivi Anche se tassati separatamente (imprese individuali e soc. persone possedute da più di 5 anni) Concorrono, ai fini Irpef, a determinare il reddito complessivo del socio 18 9 23/05/2013 Imprese in liquidazione Unico SC 2013 DETERMINAZIONE DEL REDDITO Società di capitali Liquidazione oltre 5 esercizi ovvero omessa presentazione del bilancio finale I redditi provvisoriamente determinati Concorrono a formare il reddito per i periodi di imposta di competenza in maniera definitiva 19 Imprese in liquidazione RM 66/E 6.7.2010 Unico SC 2013 La dichiarazione finale assorbe la dichiarazione per l’ultima frazione di liquidazione (non si considera periodo intermedio) à iscrizione della delibera di liquidazione 28.09.2010 àCancellazione 29.12.2012 1° modello à 01.01.10 – 27.09.10 2° modello à 28.09.10 – 31.12.10 (provvisorio) 3° modello à 01.01.11 – 31.12.11 (provvisorio) 4° modello à 28.09.10 – 29.12.12 RIEPILOGATIVA Attenzione à NO conguaglio finale per l’IRAP (RM 66/E/10 – CM 263/E/98) 20 10 23/05/2013 Imprese in liquidazione Unico SC 2013 Attenzione ai termini … Dichiarazione ante liquidazione “entro la fine del 9° mese successivo” Dichiarazioni intermedie “entro la fine del 9° mese successivo” Dichiarazione finale “entro nove mesi” e non entro il 9° mese successivo ES: Deposito bilancio finale di liquidazione: 20.12.2012 Dichiarazione riepilogativa entro à 20.9.13 (NON 30.9.13) 21 CASI Risoluzione n. 329 del 2008 Scioglimento della società di persone • senza procedura di liquidazione • con continuazione del socio superstite. Scioglimento avvenuto il 9 maggio. In ASSENZA della procedura di liquidazione, ordinari i termini restano Sul piano dichiarativo: - La società di persone presenta, entro il 30.9.2013, Unico 2013 e Irap per il periodo 1° gennaio – 9 maggio; - alla stessa data, il socio superstite che continua l’attività d’impresa presenta le dichiarazioni Unico PF e Irap, periodo 10 maggio – 31 dicembre; - il socio sempre al 30 settembre invia la dichiarazione IVA con due moduli, uno intestato alla società (fino al 9 maggio), l’altro alla ditta individuale (fino al 31 dicembre) 22 11 23/05/2013 CASI Risoluzione n. 31 del 2009 Liquidazione Imprese individuali Obblighi dichiarativi. Modelli da utilizzare, tassazione separata e termine di pagamento imposte Si applicano le medesime regole della liquidazione delle società: • Sia per i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno di messa in liquidazione • Sia delle dichiarazioni dei periodi intermedi • Sia della dichiarazione finale della liquidazione 23 Regolarizzazione dichiarazione omessa • La dichiarazione è omessa se non è presentata entro il 9° mese successivo alla chiusura del periodo • Violazione tributaria sul contribuente: – Sanatoria dichiarazione omessa: • presentazione entro 90 giorni dal termine ordinario (29 dicembre per gli esercizi solari) • Pagamento con F24 di € 25, per ogni dichiarazione regolarizzata • Codice tributo 8911 24 12 23/05/2013 Regolarizzazione dichiarazione omessa • Cassazione, ordinanza 1.6.2012, n. 8805: – Il contribuente che ha ricevuto dall’intermediario l’impegno a trasmettere non è responsabile del mancato invio • Iter giudiziario: – l’ufficio ha perso sia in primo che in secondo grado – In Cassazione l’Ufficio è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio 25 Omessa dichiarazione & crediti • In caso di dichiarazione omessa (e quindi senza sanatoria entro 90 giorni) – I crediti non sono persi – Si potrà: 1. Farsi riconoscere il credito: – se esso è stato riportato in una dichiarazione successiva – Se esso è stato utilizzato in compensazione in F24 2. Richiedere il rimborso a sensi dell’art. 38 26 13 23/05/2013 Omessa dichiarazione & crediti La giurisprudenza: • CTP di Roma, sent. 446/16/2010, ha precisato che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – consente all’ufficio di assoggettare ad accertamento induttivo il contribuente, – ma non disconosce il diritto di scomputare i crediti fiscali maturati negli anni precedenti. • Cassazione, sent. 544 del 20.1.1997: In tema di I.V.A., il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito d'imposta e operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale. 27 Omessa dichiarazione & crediti La giurisprudenza: • Cassazione, sent. 6253 del 20.4.2012: ha precisato che • in presenza di errore in dichiarazione sulla richiesta di rimborso, • anche in assenza di una dichiarazione integrativa per correggere tale errore, • può essere sempre presentata specifica istanza di rimborso 28 14 23/05/2013 Correzione del modello Unico • Correttiva nei termini – Entro il 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (in genere entro il 30 settembre) • Integrativa: – A favore dell’Amministrazione • Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria – A favore del contribuente • Entro i termini per l’invio del modello unico del periodo d’imposta successivo (art. 2, co. 8/bis, DPR 322/1998) Cosa ne pensa la Cassazione 29 Correzione del modello Unico Integrativa a favore del contribuente: Cassazione dice: – sentenza 28.2.2011, n. 4776: • “ la domanda di rimborso ex. art. 38 ha carattere facoltativo • e va posta in alternativa a quella di far valere l’eccedenza di credito connessa all’errore dichiarativo attraverso una dichiarazione emendativa, – ancorché non prevista espressamente”. 30 15 23/05/2013 Correzione del modello Unico Integrativa a favore del contribuente: Cassazione dice: –Cassazione, sent. n. 11500 del 14.5.2013: Le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello da integrare. • Il contribuente può pertanto presentare l’istanza di rimborso anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo 31 Correzione del modello Unico Integrativa a favore del contribuente: Cassazione dice: • Sentenza 31.1.2011, n. 2226: – “un sistema che neghi in radice la rettificabilità della dichiarazione – darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito – e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali • della capacità contributiva • e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. – Il rimedio è esercitabile • non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, • ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amm. Finanziaria” 32 16 23/05/2013 Correzione del modello Unico Integrativa a favore del contribuente: Cassazione dice: – sentenza 3450/1981: la dichiarazione è rettificabile • fino a quando c’è il potere dell’Ufficio di accertamento – Sentenze 10063/2002 e 17394/2001 – a Sez. Unite: la dichiarazione dei redditi del contribuente • affetta da errore, sia di fatto che di diritto, • è in linea di principio emendabile e ritrattabile, • quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico” • Quindi l’emendabilità della dichiarazione può avvenire anche i sede contenziosa 33 Correzione del modello Unico Integrativa a favore del contribuente: Cassazione dice: • Sentenza n. 15063/2002 - n. 18076/2008 – n. 18076 depositata il 2.7.2008: – al contribuente deve essere consentito di ritrattare la dichiarazione affetta da errore – entro il termine quadriennale • Sulla stessa linea i seguenti giudici di merito: – CTP Milano, sent. 26.1.2011, n. 21 – CTR Puglia, sent. 28.10.2010, n. 116/9/10 – CTR Veneto, sent. 63/21/11, depositata il 17.5.2011 34 17 23/05/2013 CASI Dichiarazione integrativa a favore Con la R.M. n. 24 del 2007 l’agenzia ha affermato che • dal 2002 in poi è possibile presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente • solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Contro questa posizione, Assonime in circ. 56/07 asserisce la possibilità della correzione della dichiarazione nel termine lungo e la presentazione dell’istanza di rimborso Con la R.M. n. 459 del 2008 l’agenzia ha rettificato la sua posizione sulla base della posizione dell’avvocatura dello stato. Secondo l’agenzia: - La dichiarazione integrativa è possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; - trascorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso attraverso la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 35 Istanza di rimborso Deve essere presentata entro 48 mesi dal momento del pagamento, nel caso in cui questo sia stato effettuato in totale assenza del presupposto. • Ad esempio, trattasi di obbligazione inesistente sin dal momento del versamento, avvenuto per errore materiale, duplicazione d’imposta o originaria inesistenza totale o parziale della pretesa impositiva Deve essere presentata entro 48 mesi dal pagamento del saldo, nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi: • eccedenze di versamenti in acconto • o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà ATTENZIONE: • CON L’ISTANZA IL CONTRIBUENTE HA SEMPRE L’ONERE PROBATORIO DI ATTESTARE LA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA. • INOLTRE, IN CASO DI ASSENZA DI IMPOSTA DA RICHIEDERE (AD ESEMPIO, INCREMENTO DELLA PERDITA) E’ IMPOSSIBILE LA CORREZIONE A FAVORE TRAMITE L’ISTANZA 36 18 23/05/2013 Unico integrativo Nelle caselle relative ai quadri compilati, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: • "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; • "2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; • "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. esempio 37 esempio Integrazione di unico con nuova compilazione del quadro RE, eliminazione del quadro RG, applicazione degli studi di settore ed eliminazione dei parametri e modifiche IVA X 1 2 2 1 2 X 3 2 2 3 38 19 23/05/2013 Modifiche al modello Unico 2013 39 Frontespizio: modifica rimborso in compensazione c) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98) • La casella va barrata solo in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, del DPR n. 322/1998), allo scopo – di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta – esclusivamente per la scelta della compensazione, – sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. • Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Caso particolare 40 20 23/05/2013 Frontespizio: modifica rimborso in compensazione c) In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che – oltre alla modifica consentita dal co. 8-ter, – contenga anche la correzione di errori od omissioni • non va barrata la presente casella • ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate. 41 Frontespizio 2 nuove caselle per le comunicazioni di irregolarità degli studi di settore • • “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario”. Barrando la casella il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate di inviare le anomalie riscontrate direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione telematica; “Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore”. La casella va barrata per indicare che l’intermediario accetta di ricevere la suddetta comunicazione. 42 21 23/05/2013 Quadro RA-RB Unico PF • Non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, in quanto sostituite dall’IMU, – sul reddito dominicale dei terreni non affittati • resta dovuto il reddito agrario – sul reddito dei fabbricati non locati • compresi quelli in comodato d’uso • e quelli promiscui dei professionisti • NOTA BENE: l’ammontare del reddito fondiario non imponibile va indicato nel rigo RN50 di Unico – (rilevanza ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali) 43 Quadro RA-RB Unico PF • FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO: se concessi in locazione, il reddito è dato dal maggiore tra – rendita catastale rivalutata del 5% e ridotta del 50%, – e il canone di locazione ridotto del 35% (R.M. n. 114/E/2012) 44 22 23/05/2013 Unico PF Quadro RA-RB CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E - l’esclusione da Irpef ha effetto: - sulla determinazione del reddito complessivo, - nonché sulla determinazione delle deduzioni e detrazioni rapportate al reddito, - salve le ipotesi in cui sussistano norme che prevedano di tener conto dei redditi esclusi (ad esempio per la spettanza di benefici fiscali) - nella cedolare secca, invece, l’importo dei canoni rileva ai fini della spettanza di deduzioni detrazioni o altri benefici 45 Quadro RA-RB Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E - art. 11, co. 2-bis, TUIR: se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari per importo non superiore a € 500, l’imposta non è dovuta - nel verificare tale limite non si considerano i redditi degli immobili per i quali è dovuta solo l’IMU - obbligo di indicazione nel quadro RB di Unico (o nel 730) dei dati relativi - anche ai terreni o fabbricati per i quali è dovuta solo l’IMU - Il principio di sostituzione comporta effetti anche sugli obblighi dichiarativi, - il contribuente che possiede solo redditi fondiari sostituiti dall’IMU - è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione 46 23 23/05/2013 Quadro RA-RB Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E - locuzione “beni non locati” comprende (vedi anche C.M. n. 3/DF/2012) - sia i fabbricati (non locati) - sia i terreni (non affittati) - rientrano anche gli immobili concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo de professionista - Redditi non sostituiti dall’IMU: - Reddito agrario ex art. 32 TUIR - Redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca - Redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 TUIR - Redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES - Redditi derivanti dall’affitto di terreni per usi non agricoli ed indennità di occupazione (in quanto redditi diversi) 47 Quadro RA-RB Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E IMMOBILI ESENTI IMU - Immobili esenti da IMU: - scontano comunque l’Irpef - Rientrano nell’ambito degli immobili esenti - anche i terreni ubicati in zone montane o di collina (art. 7, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/92) - Sono invece esclusi da Irpef - i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT (pur esenti IMU) 48 24 23/05/2013 Quadro RA-RB Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E Immobili locati per una parte dell’anno - l’IMU sostituisce l’Irpef (e le addizionali) - solo per la parte dell’anno in cui l’immobile è locato non - mentre per la restante parte dell’anno deve essere calcolato il reddito fondiario con le regole ordinarie (confronto tra rendita e canone) - Se l’immobile è locato con cedolare secca, - il reddito fondiario (per la parte dell’anno di locazione) è sostituito dall’imposta sostituiva dovuta sul canone di locazione (senza alcuna riduzione forfetaria) 49 Quadro RA-RB Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E Locazione di parte dell’abitazione principale 1. Rendita catastale rivalutata del 5% > canone annuo di locazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno la cedolare): - si applica solo l’IMU (sostituisce l’Irpef e la cedolare sul bene locato) 2. Rendita catastale rivalutata del 5% < canone annuo di locazione (ridotto o intero a seconda che si applichi o meno la cedolare): - si applica sia l’IMU sia l’Irpef o la cedolare secca 50 25 23/05/2013 Quadro RA-RB Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E Deduzione per abitazione principale: 3 casi: 1. In presenza di IMU che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, - non spetta la deduzione per abitazione principale di cui all’art. 10, co. 3-bis, del TUIR, - in quanto il relativo reddito fondiario è escluso dalla base imponibile 2. Locazione di parte dell’abitazione principale per l’intero periodo d’imposta: - si applica la sola IMU se la rendita catastale rivalutata è superiore al canone, - e quindi non spetta la deduzione per abitazione principale 3. Locazione dell’intera abitazione principale solo per una parte dell’anno: - è necessario suddividere il periodo d’imposta in 2 parti, - e per la parte di anno in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale la deduzione non spetta in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo (sostituita dall’IMU) Quadro RA-RB 51 Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E Immobili inagibili - Base imponibile IMU ridotta del 50% in presenza dei requisiti previsti (art. 13, co. 3, del D.L. 2012/2011) - Per tali immobili (ovviamente non locati) - anche se l’IMU è dovuta sulla base imponibile ridotta del 50%, - si applica il principio di sostituzione dell’Irpef - l’immobile NON può infatti considerarsi esente da IMU 52 26 23/05/2013 Quadro RA-RB Unico PF CHIARIMENTI C.M. 11.3.2013, N. 5/E Società semplici - L’effetto di sostituzione - si applica in capo ai soci persone fisiche - per la quota parte del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari in relazione ai quali opera il principio di sostituzione - Operativamente: - la società deve indicare nel prospetto consegnato al socio - la quota parte di reddito di partecipazione corrispondente al reddito fondiario - per il quale opera l’effetto di sostituzione 53 Quadro RA Unico PF • RA1, colonna 12: quota non imponibile del reddito dominicale del terreno in quanto “assorbito” dall’IMU • RA11, colonna 12: sommatoria della colonna 1 dei singoli righi – da riportare nel quadro RN, rigo RN50 54 27 23/05/2013 Quadro RB Unico PF • COLONNA 16 (abitazione principale): reddito fondiario dell’abitazione principale in quanto già assoggettato ad imposta tramite IMU • COLONNA 17 (immobili non locati): reddito fondiario degli immobili non locati in quanto già assoggettato ad imposta tramite IMU • RB10, colonna 16 e 17: sommatoria dei redditi dell’abitazione principale e dei redditi fondiari non imponibili indicati nei precedenti righi (da riportare nel rigo RN50) 55 Unico PF Quadro RA-RB • Esempio: immobile posseduto (Milano) al 100% con r.c. riv. 1.050, tenuto a disposizione fino al 30.6.2012 e locato dal 1.7.2012 con canone annuo di € 3.000 • Rendita rapportata al periodo 1.1 – 30.6 = 1.050 x 181/365 = 521 + 1/3 = 694 • Maggiore tra canone di locazione e rendita per il periodo 1.7 – 31.12: • 1.050 x 184/365 = 529 (rendita rapportata al periodo) • 3.000 – 450 (15%) = 2.550 x 184/365 = 1.278 (locazione rapportata) 1.050 2 181 100 F205 1.278 1.050 3 525 694 184 1.278 100 1 1.278 x 694 56 28 23/05/2013 Quadro RA-RB Unico PF • Nel rigo RN50 vanni indicati i redditi dell’abitazione principale, dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, non imponibili ai fini Irpef, in quanto soggetti ad IMU. Tali importi possono assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni assistenziali o previdenziali • Colonna 1: reddito dell’abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10 del quadro RB • Colonna 2: importo di colonna 12 del rigo RA12 (redditi dominicali non imponibili) + importo di colonna 17 del rigo RB10 (redditi fondiari non imponibili) 57 BENI AI SOCI & UNICO 2013 58 29 23/05/2013 Fonti normative • Art. 2, da co. 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011 • Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2011, Prot. n. 166485 • Provvedimento Agenzia Entrate 13.3.2012, Prot. n. 37049 sposta al 15.10.2012 l’adempimento • CM 15.6.2012, n. 24/E • CM 19.6.2012, n. 25/E • Provvedimento Agenzia Entrate 17.09.2012, Prot. n. 133184 sposta al (31.03.13) 02.04.2013 l’adempimento • C.M. 24.09.12, n. 36/E • Provvedimento Agenzia Entrate 25/3/2013, sposta al 15/10/2013 59 Tipologia di beni aziendali Possibili classificazioni dei beni posseduti dall’impresa: 1. Beni ad uso esclusivo imprenditoriale: – Quelli che vengo impiegati esclusivamente nell’impresa – Anche se il Tuir impone una deducibilità limitata 2. Beni in uso promiscuo: – In parte impiegati a fini aziendali – In parte per fini personali o familiari 3. Beni posseduti dall’impresa, ma dati in uso esclusivo al socio o familiare – Sono solo di proprietà dell’impresa – Ma essa non ne fa alcun utilizzo 60 30 23/05/2013 Autoveicoli Modalità di intestazione dell’auto e fattispecie di deducibilità: • Imprenditori in forma societaria: 1. 2. 3. Intestazione del bene • deduzione dell’ammortamento e delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà, ecc.) Intestazione al socio con comodato alla società • Deduzione delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà, ecc.) Intestazione al socio con rimborso chilometrico • Imprenditore individuale: a) b) Intestazione del bene all’impresa individuale (cioè fattura emessa sulla partita IVA dell’imprenditore) • deduzione dell’ammortamento e delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà, ecc.) Intestazione privata sul codice fiscale (no fattura sulla partita IVA) • Deduzione delle spese di gestione (carburanti, assicurazione, tassa proprietà, ecc.) 61 Art. 2, da co. 36terdecies a 36duodevicies, D.L. 138/2011 Redditi diversi Art. 67, co. 1, lett. h-ter), del TUIR • Inserimento nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h-ter), del TUIR): • “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore” • La predetta differenza concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore • I costi relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile 62 31 23/05/2013 Ambito soggettivo • I soggetti che – esercitano attività di impresa: • pertanto ne sono esclusi – i professionisti e le società semplici che non esercitano, per definizione, attività d’impresa – gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale – sia in forma individuale che collettiva – comunicano i dati anagrafici dei soci • comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari dell’imprenditore – che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, – o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente 63 Beni da includere sempre • Sono sempre da comunicare, a prescindere dal valore: – autovettura, – altro veicolo, – unità da diporto, – aeromobile, – Immobile – Altro (se di valore unitario superiore a € 3.000 imponibili) 64 32 23/05/2013 Esempio ai sensi della CM 24/E/2012, in pendenza di ammortamento Esempio 1 AUDI a4 allroad 3.0 tdi s tronic 240cv 0,7715 Spesa complessiva AMMORTAMENTO Fringe benefit: 3.471,59 Quota deducibile Quota indeducibile 4.500,00 1.800,00 2.700,00 500,00 200,00 300,00 CARBURANTI: 3.000,00 1.200,00 1.800,00 LUBRIFICANTI: 200,00 80,00 120,00 1.000,00 400,00 600,00 350,00 140,00 210,00 9.550,00 3.820,00 5.730,00 MANUTENZIONI: ASSICURAZIONI: TASSA POSSESSO: TOTALI CALCOLATO SUL COSTO LIMITATO DELL'AUTO (ART. 164, Tuir) FRINGE BENEFIT QUOTA COSTI INDEDUCIBILI 3.471,75 5.730,00 CORRISPETTIVO/REDDITO DIVERSO AUDI 0,00 65 Esempio 2 Esempio ai sensi della CM 24/E/2012, con ammortamento concluso a4 allroad 3.0 tdi s tronic 240cv 0,7715 Spesa complessiva AMMORTAMENTO MANUTENZIONI: CARBURANTI: LUBRIFICANTI: ASSICURAZIONI: TASSA POSSESSO: TOTALI Fringe benefit: 3.471,59 Quota deducibile Quota indeducibile 0 0 0 500,00 200,00 300,00 3.000,00 1.200,00 1.800,00 200,00 80,00 120,00 1.000,00 400,00 600,00 350,00 140,00 210,00 5.050,00 2.020,00 3.030,00 2) CALCOLATO SUL COSTO LIMITATO DELL'AUTO (ART. 164, Tuir) FRINGE BENEFIT QUOTA COSTI INDEDUCIBILI CORRISPETTIVO/REDDITO DIVERSO 3.471,75 3.030,00 441,75 66 33 23/05/2013 Nuovo reddito diverso Unico PF • Nel rigo RL10, indicare – h): i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. – h-ter): la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del co. 1 dell’art. 67 del TUIR. 67 Indeducibilità costi Unico SP Unico SC Unico PF • Qualora non si attribuisse un corrispettivo, i costi sono indeducibili 34 Costi relativi ai beni d’impresa, concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non deducibili ex art. 2, co. 36quaterdecies, DL 138/2011. Unico SC Unico SP Unico PF 68 34 23/05/2013 Verifiche incrociate beni ai soci Possibili controlli incrociati da parte dell’Anagrafe tributaria: • Rigo RL10 compilato – Richiede la comunicazione dei beni ai soci • Comunicazione beni ai soci – Necessità del rigo RL10 o codice 34 nel rigo: • RF24 Unico PF • RF29 Unico SP • RF32 Unico SC • Presenza dei righi RF24 Unico PF, RF29 Unico SP o RF32 Unico SC – Richiede comunicazione dei beni ai soci 69 Sistema sanzionatorio Le sanzioni possibili sono: • in assenza della comunicazione è prevista una sanzione del 30% del reddito imponibile (differenza tra valore di mercato e corrispettivo). • La sanzione è “ridotta” a quella edittale da € 258 a € 2.065: • nel caso in cui la norma sia correttamente applicata • tassazione in capo al socio o familiare • o indeducibilità in capo alla società • ma non sia stata fatta la comunicazione 70 35 23/05/2013 IL REGIME DI VANTAGGIO ED IL QUADRO LM 71 Unico PF NUOVA DENOMINAZIONE DEL QUADRO DIFFERENTI TIPOLOGIE APPLICO SEMPRE CRITERIO CASSA 72 36 23/05/2013 Unico PF INDICAZIONI MINIMALI NEL PROSPETTO VERIFICHIAMO MANCATO SUPERAMENTO SONO LE RIMANENZE DEL PERIODO PRECEDENTE ALL’INGRESSO, CHE ABBATTONO I RICAVI NON APPLICO LE REGOLE DEL TUIR (es. costi auto, ecc.) SE PROMISCUO AL 50% 73 Unico PF L’IMPATTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TOT. PAGATO Minore importo tra LM6 e LM7-col. 1 ECCEDENZA: differenza tra LM7col, 1 e LM7-col. 2 RECUPERO A CONDIZIONE DI POSSEDERE ALTRI REDDITI 74 37 23/05/2013 Unico PF PRIMA APPLICAZIONE 5% Codici 1793 e 1794 NON SONO PIU’ RIPORTATE LE RITENUTE D’ACCONTO. E SE NE HO SUBITE COMUNQUE, LE POSSO RECUPERARE IN “RN”? 75 RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI 76 38 23/05/2013 Rivalutazione terreni e partecipazioni Unico PF ASPETTI GENERALI • Art. 7, co. 2, lett. da dd) a gg),del D.L. n. 70/2011: rivalutazione quote e terreni posseduti da persone fisiche alla data del 1° luglio 2011 • Rivalutazione effettuata entro – il 30 giugno 2012, con perizia di stima asseverata, – ed imposta sostitutiva pagata entro il 30 giugno 2012, • in unica soluzione • ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2012 – Sulle rate successive, sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo 77 Rivalutazione terreni e partecipazioni Unico PF SCOMPUTO DEI VERSAMENTI • I soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione dei terreni o delle quote al 1° luglio 2011 – potevano scomputare dall’imposta dovuta – l’imposta eventualmente versata in occasione di precedenti rivalutazioni • semprechè non sia stata presentata istanza di rimborso • In caso di versamento rateale, le rate devono essere determinate – scomputando dall’imposta versata quanto già versato in precedenza – e dividendo il risultato per il numero delle rate 78 39 23/05/2013 Rivalutazione terreni e partecipazioni Unico PF INDICAZIONE IN UNICO • La rivalutazione deve essere indicata nei seguenti quadri del modello Unico 2013 PF: –Quadro RM, sex. X, righi da RM20 a RM22 per i terreni –Quadro RT, sezione IV, righi RT49 e RT50, per le partecipazioni 79 Rivalutazione terreni e partecipazioni - Unico PF TERRENI Colonna 1: valore di perizia Colonna 2: imposta sostitutiva dovuta Colonna 3: imposta versata per precedenti rivalutazioni (da scomputare) Colonna 4: imposta “netta” da versare (colonna 2 – colonna 3), e non va compilato se la differenza è negativa Colonna 5: da barrare se si opta per versamento rateale Colonna 6: da barrare se il versamento si riferisce a più terreni (versamento cumulativo) 80 40 23/05/2013 Rivalutazione terreni e partecipazioni Unico PF PARTECIPAZIONI - Colonna 1: valore di perizia - Colonna 2: aliquota (4% per partecipazioni qualificate e 2% per partecipazioni non qualificate) - Colonna 3: imposta sostitutiva dovuta - Colonna 4: imposta sostitutiva versata in precedenti rivalutazioni (da scomputare dall’imposta dovuta) - Colonna 5: imposta da versare (differenza positiva tra colonna 3 e colonna 4) - Colonna 6: da barrare se il versamento di colonna 5 è rateizzato - Colonna 7: da barrare se l’imposta da versare sia parte di un versamento cumulativo 81 IVIE ED IVAFE 82 41 23/05/2013 IVIE - IVAFE Unico PF NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2013 1) Differimento al 2012 quale anno di prima applicazione; 2) Riconoscimento dei versamenti eseguiti quali acconti per l’anno 2012; 3) Applicazione delle regole IMU (aliquota 0,4% in primis), – per tutti gli immobili all’estero che hanno le caratteristiche dell’abitazione principale, – a condizione che in Italia non vi sia già la fruizione di detti benefici; 4) Estensione dell’imposta fissa nella misura di € 34,20 – a qualsiasi conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero – a prescindere dal paese (anche black list) 83 IVIE Unico PF • L’imposta è riferita al valore degli immobili detenuti a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero. – I nudi proprietari non pagano l’IVIE (circ. 28/12); • Interessati solo le persone fisiche RESIDENTI in Italia (anche stranieri); • Imposta fissata in misura pari allo 0,76%. – Per le abitazioni principali l’aliquota è pari allo 0,40%; • L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile • L’imposta è dovuta proporzionalmente – alla quota di possesso – e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. • Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni 84 42 23/05/2013 IVIE Unico PF PROVVEDIMENTO 5/6/2012: • l’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato …”; • Per gli immobili costruiti, rileva il costo di costruzione (circ. 28/2012) • In caso di eredità o donazione, si assume il valore indicato nei relativi atti. – In assenza, si assume il costo del de cuius o del donante, ovvero in ultima analisi il valore di mercato. • nel caso in cui l’immobile non sia più posseduto alla fine dell’anno, “si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione”. – Per il valore, si considerano i listini degli organismi locali (circ. 28/12); • Sono soggetti anche gli immobili scudati col rimpatrio giuridico 85 IVIE Unico PF PROVVEDIMENTO 5/6/2012: GLI IMMOBILI UE • Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di informazioni (Norvegia e Islanda) – l’imponibile è il “valore” catastale come determinato nel Paese estero utilizzato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale; • Se manca, si utilizza il costo storico o il valore di mercato (provvedimento del 5/6/12) • È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta in Italia – prioritariamente le imposte estere di natura patrimoniale – e poi quelle di natura reddituale • sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165 del Tuir. 86 43 23/05/2013 IVIE Unico PF GLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012 • Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e patrimoniali, – deve essere preso in considerazione il valore utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali; • Il reddito medio ordinario può essere utilizzato solo se esistono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione simili a quelli italiani; • In assenza dei predetti metodi, può farsi ricorso al costo storico; • In assenza anche del costo storico, si ricorre al valore d’acquisto. Per evitare disparità di trattamento, se è previsto un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU. In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale (ad es. tax fonciere). 87 IVIE Unico PF GLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012 • Importante: visione della tabella 1 allegata alla circolare • Se risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile” – si deve assumere quale base imponibile dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna; • Se non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), per la determinazione della base imponibile dell’IVIE – si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i 88 coefficienti IMU. 44 23/05/2013 IVIE Unico PF GLI IMMOBILI UE: CIRCOLARE 28/2012 – ESTRATTO TABELLA 1 89 IVIE Unico PF SCOMPUTO IMPOSTE ESTERE: CIRCOLARE 28/2012 • Se all’estero si paga un’imposta riferita anche a beni diversi dagli immobili – occorre un calcolo proporzionale; • Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia – non è possibile detrarre le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione – perché non finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio, bensì dirette a richiedere un contributo, al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi 90 45 23/05/2013 IVAFE Unico PF • La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuo per il 2012; – Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013; • Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di € 34,20 – esonero in caso di giacenza media non superiore a € 5.000 • Sono escluse dall’imposizione le attività finanziarie che – seppur fisicamente detenute all’estero – sono state oggetto del rimpatrio giuridico; • Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attività finanziarie – riferite a emittenti italiani – ma comunque detenute all’estero per il tramite di intermediari; • Non esistono cause di esonero soggettivo o agevolazioni 91 IVAFE Unico PF PROVVEDIMENTO 5/6/2012 • Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, – rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. • Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre – si deve fare riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione. • Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. – Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. • Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso. – In assenza di detti valori, si assume il costo d’acquisto (circ. 28/12) • L’imposta è – rapportata ai giorni di detenzione – ed è ripartita in base alla percentuale di possesso in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati 92 46 23/05/2013 Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico Le modifiche e le precisazioni ministeriali 93 36% - 55% Unico PF L’art. 11 del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che: • Interventi di recupero edilizio (di cui all’art. 16-bis, co. 1 del TUIR): – sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.2013, – la detrazione IRPEF del 36% è elevata al 50%. – Per lo stesso periodo, l’ammontare massimo detraibile di tali spese è incrementato da € 48.000 a € 96.000; • Spese di riqualificazione energetica: proroga delle detrazioni di cui all’art. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 per il periodo 1.1.2013 30.6.2013, – mantenendo la detrazione pari al 55% • applicabilità dal 2012 della detrazione IRPEF sui recuperi edilizi agli interventi di cui all’art. 16-bis - co. 1 - lett. h) del TUIR – vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, effettuate anche in assenza di lavori edilizi (co. 3) 94 47 23/05/2013 36% - 55% Unico PF Con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico in quanto per le persone fisiche vige il c.d. “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al: • 36% per le spese sostenute fino al 25.6.2012 nel limite massimo di spesa di € 48.000; • 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 nel limite massimo di spesa di € 96.000; • 36% per le spese sostenute dall’1.7.2013 nel limite massimo di spesa di € 48.000 (salvo proroghe o eventuali modifiche normative). 95 36% - 55% Unico PF Beneficiano dell’aliquota e del tetto di spesa “potenziati” le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013, a prescindere: • dal periodo di effettuazione delle opere (che potrà essere in tutto o in parte anteriore alla data del 26.6.2012 e/o successivo alla data del 30.6.2013); • dalla data di emissione delle relative fatture (che potrà essere anche anteriore alla data del 26.6.2012); • dalla circostanza che, in relazione al medesimo intervento, siano stati già versati acconti anteriormente al 26.6.2012 (che beneficeranno della detrazione nella misura del 36%). 96 48 23/05/2013 36% - 55% Unico PF Interrogazione parlamentare 4.7.2012 (n. 5-07249) Relativamente agli interventi eseguiti sulla stesa unità immobiliare, iniziati prima del 26 giugno 2012, per i quali le spese sono state sostenute sia prima che dopo tale data, sono stati forniti i seguenti chiarimenti: • il nuovo limite di spesa, pari a € 96.000, non si applica alle sole spese sostenute dal 26/6/2012, ma “attrae” anche quelle sostenute prima di tale data, per le quali resta ferma la detrazione al 36%; • il limite di € 96.000 costituisce il limite massimo con riferimento all’anno solare e intervento. 97 36% - 55% Unico PF Interrogazione parlamentare 4.7.2012 (n. 5-07249) Dal contenuto della risposta all’interrogazione parlamentare citata, deriva che, relativamente all’anno 2012, la detrazione spetta nelle seguenti misure: • 36% per le spese sostenute dall’1.1.2012 fino al 25.6.2012, per un ammontare massimo di € 48.000; • 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012, per un ammontare massimo di € 96.000 al netto delle spese già sostenute al 25.6.2012, comunque nel limite di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%. 98 49 23/05/2013 36% - 55% Unico PF CASO PRATICO 1. Bonifico effettuato il 24/6/2012: € 56.000 - Detrazione del 36% fino al limite di € 48.000 2. Continuazione lavori con bonifico al 7/7/2012 per € 45.000. Calcolo del limite: 96.000 – 48.000 = € 48.000 - Detrazione del 50% da calcolare in relazione a € 45.000 36% - 55% 99 Unico PF COMPILAZIONE DEL QUADRO RP Codice 3: spese 2012 al 50% Codice 2: spese 2012al 36% Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel 2010 non si compila 2010 2012 2 2012 3 Lavoro con comunicazione Pescara 3 Lavoro senza comunicazione Pescara 1 Lavoro senza comunicazione Pescara 1 3.000 4.800 4.800 1 1 4.800 4.800 Spesa fino al 25 giugno 2012: costo 54.000, limite 48.000, indico 4.800 100 Spesa dal 26 giugno 2012: costo 60.000, limite 96.000 – 48.000 = 48.000, indico 4.800 50 23/05/2013 36% - 55% Unico PF COMPILAZIONE DEL QUADRO RP: in rosso le modifiche Codice 3: spese 2012 al 50% Codice 2: spese 2012al 36% Solo per le spese del 2006 e del 2012: nel 2011 non si compila 2011 2012 2 2012 3 Lavoro senza comunicazione Pescara 2 Lavoro senza comunicazione Pescara 1 Lavoro senza comunicazione Pescara 1 3.000 3.600 6.000 1 2 2 3.600 6.000 Spesa fino al 25 giugno 2012: costo 36.000, indico 3.600 101 Spesa dal 26 giugno 2012: costo 64.000, limite 96.000 – 36.000 = 60.000, indico 6.000 • Unico PF La proroga del 55% NOTA AGENZIA 14 MARZO 2013 Anche l'acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici – beneficia della detrazione Irpef del 50% (ex 36%) per interventi di ristrutturazione edilizia. • L'Anie (Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche) aveva perplessità sulla riconducibilità alla lettera h) dell'art. 16-bis del Dpr 917/1986, Testo unico imposte sui redditi (detrazione Irpef per interventi finalizzati al risparmio energetico) dell'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, poiché finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici. 102 51 23/05/2013 Il 36% a regime Unico PF Nuovo articolo 16-bis Tuir a regime (Limite max. spesa 48.000 euro x ogni singola unità immobiliare) • Per le spese sostenute dal 1°ottobre 2006 in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di € 48.000 va ripartito tra gli stessi. • risoluzione 29.4.2008, n. 181: il limite di spesa ammesso al beneficio deve essere comunque riferito complessivamente all’abitazione comprensivo delle relative pertinenze, anche se distintamente accatastate. Da verificare con nuova norma • Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo • 75enne: 5 quote annuali di pari importo • 80enne: 3 quota annuali di pari importo Previsioni eliminate nella nuova norma 103 Il 36% a regime Unico PF Semplificazione adempimenti Eliminazione separata annotazione in fattura dei costi della manodopera opera (CM 19/2012): –Sia per le spese sostenute dal 2011 –Sia per quelle dei periodi precedenti –Sia per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia 104 52 23/05/2013 Il 36% a regime Unico PF Il cambio sui bonifici: risoluzione n. 55/2012 • «In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%. • Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi di cui all'art. 1 della L. n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal D.M. n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art. 1, comma 3: – utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.» 105 CM 9/5/2013, n. 13 Unico PF Certificazione di esecuzione dei lavori > 51,645,69 • non è necessaria al fine dei controlli, • anche se, per effetto dell’art. 11, co. 1, del DL n. 83/2012, l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato a € 96.000 per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013. 106 53 23/05/2013 CM 9/5/2013, n. 13 Unico PF 55%: lavori o pagamenti eseguiti in 2 periodi d’imposta «R. In relazione alle situazioni prospettate si precisa che: • a) per i lavori eseguiti a cavallo di 2 periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30/6/2013. • L'art. 1, co. 48, della L. 220/2010, come modificato dall'art. 11, co. 2, del D.L. n. 83 del 2012, che ha prorogato l'agevolazione fino al 30/6/2013, fa, infatti, espresso riferimento alle "spese sostenute entro il 30/6/2013", e non ai lavori conclusi entro la medesima data;» Segue b) CM 9/5/2013, n. 13 107 Unico PF 55%: lavori o pagamenti eseguiti in 2 periodi d’imposta «R. In relazione alle situazioni prospettate si precisa che: • b) per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. – Ad esempio, se l’ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014, in linea con quanto precisato nella circolare n. 21/E del 2010. 108 54 23/05/2013 CM 9/5/2013, n. 13 Unico PF 55%: remissione in bonis omessa comunicazione ENEA • D. In base al co. 1 dell'art. 2 del D.L. 16/2012, …., se la violazione non è già oggetto di contestazione, ove siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) del disposto su citato, si ritiene che l'utente che non ha inviato la documentazione all'ENEA nel termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, possa ancora farlo, seguendo le modalità consuete, ….., purché detta trasmissione avvenga entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale i lavori sono stati eseguiti. • R. la remissione in bonis si applichi anche alla suddetta comunicazione di fine lavori, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma e delle indicazioni fornite con la circolare n. 38/E del 2012 – Il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, scadente successivamente al termine previsto per l’adempimento Esempio CM 9/5/2013, n. 13 109 Unico PF 55%: remissione in bonis omessa comunicazione ENEA • esempio, il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scade il 30/6/2013, – l’adempimento deve essere effettuato entro il 30/9/2013 – termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012 • in sede di prima applicazione della norma, per le irregolarità sanabili nel 2012, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi era quello del 31/12/2012. – La circolare ha anche precisato che entro il 31/12/2012 erano, inoltre, sanabili anche gli adempimenti omessi nel 2011 110 55 23/05/2013 CM 9/5/2013, n. 13 Unico PF 55%: comunicazione ENEA annullate • D. Relativamente alle richieste di detrazione erroneamente annullate o dai tecnici o dai beneficiari, trasmesse ad ENEA attraverso i siti telematici nei vari anni messi a disposizione degli utenti, si chiede il parere dell’Agenzia delle entrate in relazione alla possibilità di accogliere la richiesta degli utenti di ripristinare tali richieste. • R. Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l’invio della scheda all’ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l’eventuale nuovo invio oltre i 90 giorni sia comunque possibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, co. 1, del DL n. 16 del 2012 (cfr. risposta al quesito 2). 111 CM 9/5/2013, n. 13 Unico PF 55%: comunicazione ENEA compilate sul sito, ma non inviate • R. Nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA. – L’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato art. 2, co. 1, del DL n. 16 del 2012. 112 56 23/05/2013 CM 9/5/2013, n. 13 Unico PF Fatture di costruzione abitazione principale intestate a 1 solo coniuge • D. È stato stipulato un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%. Dalla documentazione fornita emerge che le fatture di spesa sono tutte intestate al marito. Si chiede se sia possibile detrarre, ai sensi dell’art. 15, co, 1-ter del TUIR, la quota di interessi passivi spettante alla moglie, indicando sulla fattura che la spesa è stata sostenuta al 50%. • ….. Nel caso prospettato, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo. 113 CM 9/5/2013, n. 13 Unico PF Sostenimento nel 2012 di spese per importi che superano € 96.000 • D. Nel periodo d’imposta 2012, un contribuente ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo pari ad € 48.000, fino al 25 giugno, e per € 96.000, dal 26 di giugno al 31 dicembre. Il medesimo contribuente può decidere di detrarre solamente le spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di € 96.000? • R. Al riguardo, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti per fruire della detrazione in esame, in assenza di norme che dispongano diversamente, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà di avvalersi delle detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31/12/2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25/6/2012. 114 57 23/05/2013 Modifiche al quadro RF 115 Quadro RF Unico SC 2013 • Al rigo RF1 per la compilazione della casella “2” riservata all’evidenziazione delle cause di esclusione dagli studi di settore è stato introdotto il nuovo codice “12”: – Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2012 prevista dal DM 11.2.2008 • nei confronti delle imprese c.d. multiattività, ossia che esercitano più attività che rientrano in studi di settore differenti, qualora l’attività prevalente non superi il 70% dei ricavi. • L’indicazione della causa di esclusione consente all’Agenzia delle Entrate di individuare direttamente i soggetti multiattività. • Il modello degli studi di settore va comunque compilato 116 58 23/05/2013 Unico SC 2013 Quadro RF • Al rigo RF32 «altre variazioni in aumento»: Cod. Variazione 17 Costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose ex DL n. 16/2012. 34 Costi relativi ai beni d’impresa, concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non deducibili ex art. 2, comma 36-quaterdecies, DL n. 138/2011. 35 Canoni di locazione finanziaria indeducibili ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR. La variazione in esame interessa i contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012 con una durata inferiore a quella “minima fiscale”. Infatti, come previsto dal citato comma 7, così come modificato dal DL n. 16/2012 la durata del contratto di leasing non è più vincolante per la deducibilità dei relativi canoni. Per questi ultimi la deducibilità “è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito 117 … in relazione all’attività esercitata dall’impresa”. Quadro RF Unico SC 2013 • Al rigo RF54 «altre variazioni in diminuzione»: Cod. 33 34 Variazione Importo deducibile dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, versata nel 2012 a titolo di saldo 2011 e acconto 2012. Canoni di locazione finanziaria deducibili ex art. 102, co. 7, TUIR, qualora già imputati a Conto economico nei precedenti periodi d’imposta. Di fatto la variazione in esame per il 2012 non trova applicazione. 118 59 23/05/2013 Deduzioni ed abbattimenti fiscali 119 Abbattimenti del reddito • Deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Ø € 19 trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa Importi Ø € 56 per i trasporti personalmente effettuati confermati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede con l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni comunicato stampa confinanti 8/5/2013 Ø € 92 per quelli effettuati oltre tale ambito. Alle medesime imprese compete: • l’ulteriore deduzione in misura forfetaria annua di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500 120 60 23/05/2013 Abbattimenti del reddito • Deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, co. 4, del TUIR agli • intermediari e rappresentanti di commercio • e agli esercenti attività di ristorazione e albergo per i quali è obbligatoria l’emissione della fattura o della ricevuta fiscale (art. 1, co. 1, del D.M. 13.10.1979) La deduzione va calcolata applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: • 3% dei ricavi fino a € 6.197,48; • 1% dei ricavi oltre € 6.197,48 e fino a € 77.468,53; • 0,50% dei ricavi oltre € 77.468,53 e fino a € 92.962,24 Per le attività di ristorazione ed albergo, la deduzione va calcolata sull’ammontare delle ricevute fiscali o fatture emesse (r.m. 9/1071 del 11.5.1981) 121 Abbattimenti del reddito • Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 del DL 183/2011 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) (solo quelli relativi alla cessione di carburanti), del TUIR: • 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80; • 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; • 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60 Gli abbattimenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12. 2011. Nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria 122 61 23/05/2013 SPESE DI MANUTENZIONE 123 MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012 Tuir - Art. 102 – Manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione Limite fiscale: 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili alla data di inizio dell’esercizio Eccedenza deducile nei 5 anni successivi in quota costante (immutato) 124 62 23/05/2013 MANUTENZIONI - NOVITÀ DAL 2012 Esempio: • Costo dei beni: 100.000 • Manutenzioni 2012 a conto economico: 6.000 • Limite massimo: 100.000x 5% = 5.000 • Eccedenza deducibile nei succ. 5 anni: 1.000/5= 200/anno Credito x imposta anticipate a Imposte anticipate di CE: 275,00 1.000 x (27,5%) = 275,00 1.000 275 125 DEDUZIONE LEASING DAL 29 APRILE 2012 126 63 23/05/2013 Canoni di locazione finanziaria: leasing Metodo patrimoniale • Civilisticamente i canoni di leasing vengono imputati all’esercizio per competenza. • Nei conti d’ordine: vengono indicati gli impegni presi con la società concedente, con storno degli importi via via pagati. • Durante l’esercizio vengono contabilizzate le fatture. • Nelle scritture di assestamento, il costo del leasing viene rettificato per imputare all’esercizio la sola parte di competenza, mediante: – Risconti attivi, se i canoni imputati sono superiori a quelli di competenza; – Ratei passivi, se i canoni imputati sono inferiori a quelli di competenza. 127 B8) Costi per godimento di beni di terzi Canoni di locazione finanziaria: leasing Limitazioni fiscali : Art. 102, co. 7, Tuir: Durata contratto: • Contratti stipulati fino al 28/4/2012: durata minima prevista dalla deducibilità fiscale • Contratti stipulati dal 29/4/2012: non rileva più la durata, ma la deducibilità è prevista per un periodo minimo (vedi DIA seguente) 128 64 23/05/2013 Costi per godimento di beni di terzi Canoni di locazione finanziaria: leasing Limitazioni fiscali : Art. 102, co. 7, Tuir: Per i beni mobili: deduzione in un periodo non inferiore alla metà (2/3 dal 2008) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario; Per i beni immobili: deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 dell’ammortamento con un minimo di 11 (8 fino al 2007) e un massimo di 18 (15 fino al 2007) anni Mezzi di trasporto: deducibilità uguale alla durata dell’ammortamento (Art. 164 Tuir) Ai fini IRAP non sono deducibili gli interessi sui canoni di leasing. 129 Leasing Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR si dovrà determinare la quota parte deducibile nei canoni di leasing: Determinazione della quota dei canoni deducibile: 18.075,99 (o 25.822,84 per agenti comm.) Prezzo pagato dalla società di leasing al fornitore X 100 = % deducibilità dei canoni 130 65 23/05/2013 DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING ELIMINATA DAL DL 16/2012 RISCATTO ANTICIPATO CESSIONE DEL CONTRATTO SCORPORO INTERESSI E AREA COME MI COMPORTO? Possibili soluzioni 131 CRITICITA’ Riscatto e cessione del contratto di leasing Non dovendo il contratto rispettare i limiti di durata minimi sopra esposti, cosa accade in caso di riscatto o cessione del contratto di Leasing? RISCATTO Se al termine del contratto di leasing viene esercitato il diritto di riscatto: • il bene viene iscritto tra le immobilizzazioni materiali • è ammortizzato con i criteri ordinari • per i canoni non dedotti le alternative perseguibili potrebbero essere: – proseguire nella deduzione dei canoni entro i limiti dell’importo massimo annualmente deducibile ai sensi dell’art. 102, co. 7 del Tuir (Assilea) – capitalizzare le quote non ancora dedotte al valore fiscale del cespite riscattato, recuperandole in sede di ammortamento (Assonime) 132 66 23/05/2013 CRITICITA’ Riscatto e cessione del contratto di leasing CESSIONE In caso di cessione del contratto di leasing, l’art. 88, co. 5, del TUIR, prevede che il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva • la quantificazione della sopravvenienza attiva avviene sottraendo gli eventuali canoni residui e il prezzo di riscatto (attualizzati alla data della cessione) dal valore normale del bene (R.M. 08.08.2007, N. 212/E - C.M. 3.5.1996, n. 108/E) La tesi prevalente condivisa sia da Assilea che Assonime consiste nel portare in deduzione dalla sopravvenienza attiva Anche i canoni non dedotti 133 CRITICITA’ Risoluzione anticipata del contratto di leasing RISOLUZIONE In caso di risoluzione anticipata senza acquisto del bene, si evidenziano due interpretazioni alternative: 1. Operare un recupero totale delle quote sospese nell’esercizio di chiusura del contratto: – comportamento equivalente all’eliminazione dal processo produttivo del cespite 2. Proseguo della deduzione extra-contabile dei canoni sino al periodo di durata minima fiscale: – il contratto di leasing sopravvive ai soli fini fiscali 134 67 23/05/2013 R.M. 8.8.2007 N. 212/E Individua il trattamento fiscale in capo al cessionario del contratto di leasing, precisando che: – L’importo corrispondente alla sopravvenienza attiva realizzata dal cedente (valore normale del bene al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati) costituisce un costo sospeso da aggiungere al valore del bene da iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale all’atto del riscatto del bene (quindi ammortizzabile insieme al prezzo di riscatto) – L’eventuale eccedenza costituisce una spesa relativa a più esercizi ex art. 108 co. 3 del TUIR, deducibile quindi lungo la durata residua del contratto (per il cedente costituisce un componente positivo imponibile) L’eventuale mancato esercizio del riscatto da parte del cessionario del contratto determina la deducibilità integrale nell’esercizio del costo sopportato per l’acquisto del contratto 135 Ai fini Ires la determinazione della quota interessi e della quota capitale del canone – secondo il metodo forfettario - avverrà sulla base della durata "fiscale" imputando linearmente il capitale finanziato (costo del bene al netto del riscatto) e gli interessi previsti contrattualmente in 18 esercizi. La quota interessi andrà assoggettata al test del ROL ai fini della deducibilità, mentre la quota capitale dei canoni andrà depurata della quota riferibile 136 al terreno. 68 23/05/2013 LEASING UNICO 2013 • CODICE 34: variazione in aumento per il canone indeducibile (differenza tra canone imputato a conto economico e canone deducibile in base al periodo previsto dall’art. 102, co. 7, del TUIR) 137 Ammortamenti 138 69 23/05/2013 Tabella di raffronto Casistica Regole civilistiche Regole fiscali Inizio ammortamento Dalla disponibilità del bene Dall’entrata in funzione del bene Ammontare Secondo la vita residua utile Al massimo coefficienti di cui al DM 31.12.1988 Ammortamenti ridotti Possibili se utilizzo minore Possibili se utilizzo minore (es. calo del fatturato) Beni di valore non superiore a € 516 • Quote di ammortamento • Ammortamento totale se il bene esaurisce la sua utilità nel periodo Interamente deducibile Autoveicoli, telefoni, ecc. Deducibilità secondo la vita residua utile Deducibilità limitata secondo le regole del Tuir 139 Imposte deducibili & imposte indeducibili 140 70 23/05/2013 Imposte indeducibili Sono indeducibili le seguenti imposte: • Imposte sui redditi • Quelle per le quali è prevista la rivalsa e non la si è esercitata • IMU • IRAP, la parte che eccede 1. il 10% di quella pagata nell’esercizio e che si riferisce ad annualità con costi per interessi passivi netti 2. L’Irap proporzionalmente riferita al costo del personale dipendente rispetto all’IRAP complessiva • Imposta sostitutive indeducibili • Le imposte deducibili che NON sono state pagate 141 Imposte deducibili Imposte • di fabbricazione Deducibilità IRES/IRPEF SI • di registro SI • di bollo SI • ipotecarie e catastali SI • di pubblicità SI • IVA pro-rata SI 142 71 23/05/2013 Novità Irap 2012 Art. 2 D.L. 201/2011 • Art. 2 D.L. 201/2012 –deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’Irap riferita al costo del lavoro –modifiche deduzione 10% Irap (sola presenza di interessi passivi) ex art. 6 del D.L. n. 185/2008 143 Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Deduzione Irap costo del lavoro I soggetti interessati sono i seguenti: – – – – – Imprese individuali, snc, sas e società assimilate Società di capitali ed enti commerciali Banche e altri enti finanziari Imprese di assicurazione Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo Restano esclusi i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo retributivo (enti non commerciali, pubbliche amministrazioni, ecc.) 144 72 23/05/2013 Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Deduzione Irap costo del lavoro • La deduzione è pari all’Irap riferibile al costo del lavoro ed assimilato indeducibile • La deduzione avviene per cassa • La deduzione spetta a condizione che nella base imponibile Irap vi sia – costo del personale dipendente ed assimilato – al netto delle deduzioni e degli abbattimenti 145 Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Precisazioni C.M. 16/2009 Versamenti rilevanti per il calcolo dell’IRAP deducibile: • Saldo anno precedente effettuato il 16.6.2012 (o 16.7 o con modalità rateali): • • Si dovrà verificare se nell’anno precedente c’erano spese per personale dipendente rilevante e/o per interessi passivi 1° e 2° acconto versato il 16.6.2012 e 30.11.2012: • rileva limitatamente al minor importo fra l’acconto versato e il debito di imposta • IRAP pagata nel periodo d’imposta a seguito di: • Ravvedimento operosi di annualità precedenti • Accertamenti e/o liquidazione di dichiarazioni IRAP • Preavvisi di irregolarità e/o cartelle di pagamento Solo se nelle annualità a cui si riferiscono gli importi versati i bilanci contenevano i costi di personale e/o di interessi rilevanti 146 73 23/05/2013 Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rapporti con deduzione forfetaria 10% La deduzione forfetaria del 10%, dal 2012, spetta se nella base imponibile IRAP confluiscono oneri finanziari indeducibili: Casistiche: 1. soggetti sia con costi del lavoro dipendente ed assimilato, sia con oneri finanziari indeducibili ai fini IRAP: a tali soggetti spetta a) la deduzione integrale dell’Irap riferita al costo del lavoro, di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011, b) nonché quella forfetaria del 10%, di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008 2. soggetti con solo costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai fini IRAP: a tali soggetti spetta – “solamente” la deduzione integrale della quota di Irap riferita al costo del lavoro indeducibile ai fini IRAP. 3. soggetti senza costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai fini IRAP, e senza oneri finanziari: a tali soggetti – non spetta alcuna deduzione 147 Esempio: calcolo dell’IRAP riferita al personale dipendente del 2011: Art. 2 D.L. 201/2011 ESEMPIO Spese per personale dipendente 209.500 Contributi INPS e INAIL Meno 55.000 Cuneo fiscale Meno 18.400 Spese per apprendisti Meno 12.500 Spese per trasferte autotrasportatori Meno Deduzione di € 1.850 per ogni dipendente fino a 5 e fatturato fino a € 400.000 Meno 1.850 Deduzione (7.500 – 9.500) art. 11, co. 4/bis meno 7.500 IMPONIBILE IRAP RIFERITO ALLE SPESE PER DIPENDENTI AL NETTO DELLE DEDUZIONI IRAP 3,90% Uguale NOTE Costo complessivo In quanto deducibili analiticamente 114.250 4.456 148 74 23/05/2013 Esempio: calcolo dell’IRAP riferita al personale dipendente del 2011: Art. 2 D.L. 201/2011 Valore della produzione 260.000 Deduzioni lavoro dipendente Meno 87.750 Altre deduzioni Meno 7.500 Imponibile IRAP Uguale 164.750 IRAP 3,9% 6.425 CALCOLO DELL’INCIDENZA DELL’IRAP SUL PERSONALE RISPETTO ALL’IRAP COMPLESSIVA Il calcolo dell’incidenza fatto sull’imponibile o sull’imposta, giunge alla stessa percentuale di incidenza IRAP complessiva 6.425 IRAP riferita lavoro dipendente 4.456 % di incidenza dell’IRAP sul lavoro dipendente rispetto alla complessiva 69,35% 149 Art. 2 D.L. 201/2011 Esempio: calcolo dell’IRAP riferita al personale dipendente del 2011: Nel 2012 avremo la seguente situazione • Saldo IRAP 2011 2.000 • 1° acconto 2012 4.000 • 2° acconto 2012 5.000 • IRAP deducibile dall’IRES/IRPEF – Sul saldo IRAP 2011 (2.000 * 69,35%) – Sul 1° e 2° acconto [(5.000+4.000)*50,00%] – Totale maggior IRAP deducibile 1.387 4.500 5.887 Per semplicità di calcolo si è individuata nel 50% l’incidenza dell’IRAP riferita al personale dipendente. Si ricorda che per ogni periodo ci sarà da rideterminare l’incidenza dell’IRAP riferita al personale rispetto al debito IRAP complessivo di periodo 150 75 23/05/2013 DEDUZIONE IRAP Art. 2 D.L. 201/2011 Problematica: • L’IRAP è deducibile secondo il criterio di cassa – Pertanto sarà necessario proporzionare l’IRAP complessiva, con quella riferita ad ogni tipologia di deduzione (su personale dipendente o su interessi) • Il calcolo riguarderà 2 esercizi: – Uno per il saldo versato – L’altro per gli acconti versati – Ed in quella proporzione dedurre l’IRAP pagata nell’esercizio 151 IRAP DEDUCIBILE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI Irap forfetaria Deducibile 10% Irap di competenza (CE) Variazione in diminuzione RF54 Variazione in aumento RF17 Pagata nel saldo x il 2011 o di competenza anni precedenti (es. accertamento) + acconti 2012 (nei limiti Irap di competenza) Irap deducibile riferita al costo del lavoro netto Variazione in diminuzione RF54 Pagata nel saldo x il 2011 o di competenza anni precedenti (es. accertamento) + acconti 2012 152 (nei limiti Irap di competenza) 76 23/05/2013 GESTIONE IRAP IN UNICO Irap di competenza 2012 a CE Irap deducibile 10% 12 33 Irap deducibile costo del lavoro 153 PERDITE SU CREDITI 154 77 23/05/2013 PERDITE SU CREDITI Le perdite su crediti nazionali ed esteri sono DEDUCIBILI sole se risultano da elementi – Certi – Precisi La DEDUZIONE è consentita – se inevitabile e oggettivamente conveniente (R.M. n. 9/557 del 9/04/1980) L’anno di competenza della deduzione – deve coincidere con l’anno nel quale si ha la certezza dell’irrecuperabilità del credito 155 PERDITE SU CREDITI - Procedure concorsuali In presenza di procedure concorsuali – Nazionali – Estere (equiparabili ex C.M. n. 39/E/2002) Sussiste il requisito della certezza e della precisione della perdita. Ad esclusione dell’amministrazione controllata è possibile detrarre la perdita senza attendere il termine delle procedure: – dalla sentenza dichiarativa di fallimento; – dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; – dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; – dal decreto di amministrazione straordinaria; L’esercizio di dichiarazione delle procedure concorsuali determina il periodo di deducibilità fiscale – Civilisticamente si imputa all’esercizio con bilancio ancora da approvare 156 78 23/05/2013 PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA’ • Dal 2012 gli elementi «certi e precisi» sussistono in ogni caso quando contemporaneamente: a) sono decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento b) il credito è di modesta entità: • • importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (ricavi non inferiori a 100 milioni di Euro conseguiti nel periodo in cui è decorso il semestre) Importo non superiore a € 2.500 per le altre imprese (Art. 101, co. 5 del Tuir) • La verifica dei requisiti dovrebbe avvenire alla data di chiusura dell’esercizio, e non a quella di approvazione del bilancio 157 Interessi passivi per i soggetti IRES RIGO RF 16 158 158 79 23/05/2013 Interessi passivi e oneri finanziari – art. 96 TUIR 1) Rilevano solo gli interessi di natura finanziaria e non quelli commerciali (int. Fornitori) 2) Deducibilità degli interessi passivi netti: int. Pass. Netti = interessi passivi - interessi attivi 3) L’eccedenza degli interessi passivi sugli interessi attivi è deducibile nei limiti del 30% del ROL (risultato operativo lordo: lettera “A” – lettera “B” – esclusi ammortamenti e leasing) 4) Eccedenza degli interessi passivi che non è deducibile nel periodo è riportabile nei successivi periodi senza limiti temporali 5) Dal 2010 non vi è più la possibilità di aumentare il ROL come nel 2008 e nel 2009 (€ 10.000 e € 5.000) 6) Dal 2010, l’eccedenza di ROL può essere usufruita nei periodi d’imposta successivi 159 Interessi passivi dell’art. 96 Secondo quanto stabilito dalla C.M. 21.04.2009, n. 19/E rientrano tra gli interessi, oneri e proventi oggetto delle limitazioni di cui all’art. 96: • Gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; • Le commissioni passive su: – finanziamenti; – fideiussioni; – garanzie rilasciate da terzi. • Gli oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; • Gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli (se relativi a contratti di natura finanziaria) • Gli interessi relativi a contratti derivati, stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse. 160 80 23/05/2013 Interessi di natura commerciale La C.M. 21.04.2009, n. 19/E ai § 2.2.1 e 2.2.4, richiamando il co. 3, dell’art. 96 del Tuir, e C.M. 38/E/2010 stabiliscono: • L’esclusione, dall’applicazione delle “limitazioni” di cui al citato art. 96, dagli interessi passivi, degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale – ad esempio interessi per dilazioni di pagamento; • L’inclusione, nel plafond “interessi attivi”, degli interessi attivi derivanti da crediti di natura commerciale. 161 Interessi su leasing SCORPORO QUOTA INTERESSI DAL CANONE DI LEASING • Anche per gli beni detenuti in leasing, è necessario scorporare la quota interessi dal canone e sottoporla al “test” di deducibilità di cui all’art. 96 del TUIR • Si pone il problema di come determinare la quota interessi, in quanto l’art. 1, co. 50, della Legge 244/2007, in tema di Irap, prevede ora che per la determinazione della quota interessi si debba fare riferimento a quella “desunta dal contratto”. In tal modo, non sarebbe più applicabile la modalità forfetaria prevista dal D.M. 24.4.1998, ed avallata dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 23.3.2004, n. 19/E e con la successiva C.M. 17.3.2005, n. 11/E • Tuttavia, prima la C.M. 8/E/2009 e successivamente la C.M. 19/E/2009, precisano che per esigenze di semplificazione, è possibile continuare ad adottare la modalità di scorporo forfettaria di cui al D.M. 24.4.1998 162 81 23/05/2013 INTERESSI PASSIVI AUTO Circ. n. 47/08 - quesito 5/4 • Non si applica l’art. 96 del TUIR, ma la disciplina speciale dell’art. 164 del TUIR, gli interessi sono deducibili nel limite del: – 40 % (20% dal 2013) generalità imprese – 80% se agenti commercio – 90% (70% dal 2013) se dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta” 163 Riporto degli interessi Possibilità di riporto in avanti senza limiti di tempo • C.M. 19/E/2009: non è possibile riportare in avanti l’eventuale eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d’imposta • C.M. 38/E/2010: – l’eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi in un determinato periodo d’imposta –può essere utilizzata per compensare eventuali interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e riportati in avanti 164 82 23/05/2013 Interessi passivi capitalizzati su beni strumentali e beni merce Sono esclusi dalla nuova disciplina: • gli interessi capitalizzati ai sensi dell’art 110, co. 1 lett.b) del Tuir ü ad incremento del costo dell’immobilizzazione ü ad incremento delle rimanenze (immobili merce) 165 Precisazioni CM 19/2009 • Immobili merce: a) Costruiti in proprio: capitalizzazione degli interessi b) Costruiti su commessa: non capitalizzabili, ma rientrano nei limiti dell’art. 96 • Immobili patrimonio: a) Interessi di funzionamento; non deducibili art. 90 b) Interessi di finanziamento: • Di regola deducibili nei limiti dell’art. 96 • Se l’immobile è locato: “non rileva ai fini dell’art. 96 gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione” (art. 1, co. 36, L. 244/2007) üQuesta regola vale anche per gli immobili strumentali delle immobiliari purché: Si tratti di interessi su mutuo ipotecario L’immobile sia locato 166 83 23/05/2013 Immobili strumentali per natura Tabella di sintesi Destinati alla locazione Utilizzati direttamente Interessi sull’acquisto Se da mutuo ipotecario: interamente deducibili Interessi passivi sostenuti per la costruzione e capitalizzati Interamente deducibili. Concorreranno a formare il costo fiscale su cui calcolare gli ammortamenti Interessi passivi sostenuti per la costruzione e iscritti a costo Se da mutuo ipotecario: interamente deducibili Interessi passivi di gestione Deducibili nel limite dell’art. 96 Se da finanziamenti non ipotecari: deducibili nei limiti dell’art. 96 Deducibili nei limiti dell’art. 96 (anche se mutuo non ipotecario) Se da finanziamenti non ipotecari: Deducibili nei limiti deducibili nei limiti dell’art. 96 dell’art. 96 167 Immobili patrimonio Tabella di sintesi Destinati alla locazione Se da mutuo ipotecario: Interessi sull’acquisto interamente deducibili Non destinati alla locazione Se da finanziamenti non ipotecari: deducibili nei limiti dell’art. 96 Deducibili nei limiti dell’art. 96 (anche se mutuo non ipotecario) Interessi passivi sostenuti per la costruzione e capitalizzati Se da mutuo ipotecario: concorrono a formare il costo fiscalmente rilevante dell’immobile Se da finanziamenti non ipotecari: concorrono a formare il costo rilevante, previa verifica del 30% del ROL Concorrono a formare il costo fiscalmente rilevante previa verifica del 30% del ROL Interessi passivi sostenuti per la costruzione e iscritti a costo Se da mutuo ipotecario: interamente deducibili Se da finanziamenti non ipotecari: deducibili nei limiti dell’art. 96 Deducibili nei limiti dell’art. 96 Interessi passivi di gestione INDEDUCIBILI ai sensi dell’art. 90, co. 2 168 84 23/05/2013 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC Int. Passivi annotati in bilancio e rilevanti Interessi passivi non dedotti anni precedenti Int. attivi annotati in bilancio e rilevanti 17.000 Minor importo tra colonne 1 + 2, e colonna 3 2.000 Eccedenza di interessi passivi: 1+2-3 2.000 50.000 15.000 15.000 0 R.O.L. Eccedenza di ROL non usata (RF120 – UNICO 2011 • Va indicata la quota di interessi passivi deducibile nel limite del 30% del ROL. • Se è stata compilata la casella 5 di RF118, riportare il minore tra gli importi di casella 5 e del 30% del ROL Interessi passivi non deducibili da riportare in RF16 dato da: RF118, col 5 – RF119, col 169 3 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC 22.000 2.000 2.000 50.000 20.000 15.000 5.000 2° esempio: Compilazione del modello considerando interessi passivi netti eccedenti 30% ROL da rinviare esercizi successivi (co.4 art. 96 D.P.R. 917/86) 170 170 85 23/05/2013 Interessi passivi RIPORTO A NUOVO “ECCEDENZE” NON DEDOTTE (CO. 4 ART. 96) ECCEDENZA = Interessi passivi, al netto di quelli attivi, non dedotti in un certo esercizio Riporto nei successivi periodi d’imposta: • Senza limiti temporali; • A condizione che negli esercizi successivi ci sia capienza nel 30% del ROL NON SONO POSTE ALCUNE CONDIZIONI PER IL RIPORTO IN AVANTI (Non è necessaria istanza di interpello) 171 171 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC 30.000 5.000 2.000 2.000 100.000 33.000 30.000 3.000 (33.000 – 30.000 – 5.000) = zero (F118-5 meno F119-3 meno F118-2) 13 2.000 dato da: (5.000 – 3.000) (F118-2 meno F121-3) 2.000 3° esempio: Riporto da esercizio precedente di interessi passivi indeducibili 172 172 86 23/05/2013 Interessi passivi ART. 96. CO. 1, ULTIMO PERIODO LA QUOTA DI ROL PRODOTTO A PARTIRE DAL 2010 ECCEDENTE GLI INTERESSI DI COMPETENZA, PUO’ ESSERE PORTATA AD INCREMENTO DEL ROL DEI SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA POSSIBILITA’ DI RIPORTO IN AVANTI DELLA QUOTA DI ROL NON SFRUTTATA PER LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 173 Riporto del ROL C.M. 19/E/2009: • Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL in presenza di interessi passivi indeducibili – comporta l’impossibilità di utilizzare l’eccedenza stessa, – con conseguente perdita di tale ROL • L’eccedenza di ROL deve essere utilizzata prioritariamente per compensare l’eccedenza di interessi passivi dell’esercizio in corso o di quelli precedenti 174 87 23/05/2013 ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DEL ROL 2011 2012 INTERESSI PASSIVI = 33.000 INTERESSI PASSIVI = 20.000 30% DEL ROL = 36.000 30% DEL ROL = 15.000 INTERESSI DEDUCIBILI = 18.000 INTERESSI DED. 100% ROL eccedente = 36.000 -33.000 = 3.000 15.000 (fino al 30% ROL 2011) 3.000 (da riporto ROL 2010) 175 Prospetto interessi passivi non deducibili di UNICO 2012 SC 30.000 5.000 2.000 2.000 120.000 33.000 33.000 3.000 4° esempio: Eccedenza di ROL da rinviare agli esercizi successivi dal 2011 ( co. 1 art. 96 D.P.R. 917/86) 176 88 23/05/2013 Quadro RU 177 Unico SC 2013 Il quadro RU, riservato ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni in forma di crediti d’imposta, è stato interamente rivisto. In particolare, la Sezione I è ora “multi modulo” e va utilizzata per indicare la maggior parte dei crediti d’imposta previsti, ciascuno identificato da uno specifico codice da riportare a rigo RU1, col. 1 “Codice credito”. Quadro RU Unico PF 178 89 23/05/2013 Quadro RU Unico SC 2013 Inoltre sono previste le seguenti altre sezioni: • Sezione 2: caro petrolio • Sezione 3: finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/banche • Sezione 4: nuovi investimenti aree svantaggiate ex. Art. 1, co. 271, L. 296/2006 • Sezione 5: altri crediti d’imposta • Sezione 6: per indicare i crediti d’imposta ricevuto o trasferiti 179 180 90 23/05/2013 181 182 91 23/05/2013 183 Costi black list 184 92 23/05/2013 Indeducibilità spese black list • Per l’identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento al D.M. 23.1.2002, come modificato da: –D.M. 22.3.2002 –D.M. 27.12.2002 –D.M. 27.7.2010 185 Indeducibilità spese black list Art. 110, co. 10 e 12-bis – TUIR: – le spese e gli altri componenti negativi – derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extracomunitari • con regime fiscale privilegiato – sono indeducibili indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di controllo Variazioni in aumento Unico SC Unico SP Unico PF 93 23/05/2013 Indeducibilità spese black list • L’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l’impresa residente in Italia fornisce la prova – che l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva – ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico – e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione 187 Indeducibilità spese black list • Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del co. 11, dell’art. 110 del TUIR devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi Variazioni in diminuzione Unico SC Unico SP Unico PF 188 94 23/05/2013 Indeducibilità spese black list I soggetti in contabilità semplificata esporranno i costi sostenuti con soggetti black list nella sezione costi: Unico ENC Unico SP Unico PF 189 Indeducibilità spese black list Il co. 12 dispone che le disposizioni di cui ai co. 10 e 11 non si applicano: • per le operazioni intercorse con soggetti non residenti • cui risulti applicabile il particolare regime delle CFC (artt. 167 e 168 del TUIR) 190 95 23/05/2013 UNICO E SOCIETÀ DI COMODO NEL MODELLO UNICO 2013 alla luce del Provv. dell’agenzia delle entrate dell’11/06/2012 e delle circolari 1/E/2013, 3/E/2013 e 8/E/2013 191 Società non operative Fattispecie di società non operative –Società che hanno ricavi triennali inferiori a quelli forfettari ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994 –Società in perdita sistematica di cui all’art. 2, co. 36-quinquies del DL 138/2011 192 96 23/05/2013 Società non operative 193 RF74 – col. 1 Società non operative Cause esclusione Rigo RF74, col. 1, va compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della disciplina delle SNO ed in particolare indicare codice: 1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; 2. per i soggetti che si trovano nel 1° periodo d’imposta; 3. per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente; 5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; segue 194 97 23/05/2013 RF74 – col. 1 Società non operative Cause esclusione ….. continuazione 6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 7. per le società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; 8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; 11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; 12. per le società consortili. 195 RF74 – col. 2 Società non operative Cause di disapplicazione Cause di disapplicazione di cui al punto 1 del provv. del Direttore dell’A.d.e. 14/2/2008, uno dei codici di seguito elencati: 2. società assoggettate ad una procedura concorsuale o ad una procedura di liquidazione giudiziaria • La disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedenti all’inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime 3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca o con nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera – – per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria 4. società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato – Si applica ai periodi in cui vi è tale canone agevolato 196 98 23/05/2013 RF74 – col. 2 Società non operative Cause di disapplicazione Continuazione … 5. società che detengono partecipazioni in: – – – società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 - L. 724/994; società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.; 6. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione – in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza – che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive; 7. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. 99. Assunzione di impegno in una dichiarazione precedente alla cancellazione dal Registro delle imprese 197 RF74 – col. 2 Società non operative Cause di disapplicazione • Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “4 – immobili locati a canoni agevolati”, “5 possesso di quote di società operative” e “6 – società con accoglimento di interpello” – il quadro va compilato senza considerare i relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. • Qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RF75 a RF80, – occorre compilare anche la casella “Casi particolari”. 198 99 23/05/2013 RF74 – col. 2 Società non operative Cause di disapplicazione Fattispecie aggiunte dal provv. 11/6/2012 8. le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ art. 2 del D.Lgs. 99/2004: – – – La denominazione contiene «società agricola» Non svolgono esclusivamente locazione di immobili abitativi, di terreni agricoli o di fabbricati strumentali Svolgono marginalmente l’affitto di cui al punto precedente nella misura massima del 10% del fatturato; 9. le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative a seguito di – Calamità naturali 199 Società in perdita sistematica 200 100 23/05/2013 ALTRE 2 TIPOLOGIE DI SOCIETÀ DI COMODO (Legge n. 148/2011) Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi Le società che per 2 periodi d’imposta sono in perdita fiscale e in 1 hanno dichiarato un reddito ma inferiore a quello minimo previsto dalla normativa sulle società cd. di comodo Ø Unico 2013 (redditi 2012) Ø triennio 2009-2010-2011 201 IL GIORNO 11 GIUGNO 2012 Provvedimento agenzia n. 87956/2012 1) Nuove esimenti per società di comodo in perdita sistemica 2) Implementazione e affinamento vecchie esimenti società di comodo per insufficienza ricavi Circolare agenzia n. 23/2012 a) Le cause di esclusione (da norma generale) agiscono solo sul 4° anno in cui si è di comodo (ossia 2012) b) Le esimenti del Provvedimento agiscono solo sul triennio di monitoraggio (2009-2010-2011) 202 101 23/05/2013 Provvedimento Agenzia n. 87956 dell’11/06/2012 Le Esimenti !! Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza assolvere all’onere di presentare istanza di interpello L’esimente deve essere presente in almeno uno dei 3 periodi d’imposta 203 ESIMENTI DA PROVVEDIMENTO SI SPEZZA LA CATENA perdita perdita perdita perdita perdita 2009 2010 2011 2012 2013 Esimente No Società di comodo 2014 SI Società di comodo 204 102 23/05/2013 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica REGOLA GENERALE • Le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale – per 3 periodi d’imposta consecutivi, ovvero – che nello stesso arco temporale, sono per 2 periodi d’imposta in perdita fiscale ed in 1 hanno dichiarato un reddito inferiore al minimo operativo • sono considerati non operativi – a decorrere dal successivo 4° periodo d’imposta. 205 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica I soggetti in perdita sistematica potranno trovarsi in una delle seguenti situazioni: a) Nessuna possibilità di disapplicazione automatica: – – Indicheranno il codice 1 nel rigo RF74- col. 3 Compileranno le col. 4 e 5 dei righi da RF 75 a RF 83 • • Non devono calcolare le medie dei 3 periodi, ma solo il reddito minimo del periodo b) Possono rientrare in una fattispecie di disapplicazione automatica (slide seguente) disapplicazioni 206 103 23/05/2013 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica Cause di disapplicazione Cause di disapplicazione per società in perdita sistematica: 2. società assoggettate ad una procedura concorsuale o ad una procedura di liquidazione giudiziaria • La disapplicazione opera per i periodi d’imposta precedenti all’inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime 3. società sottoposte a sequestro penale o a confisca o con nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera – – per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l'amministrazione giudiziaria segue RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica 207 Cause di disapplicazione Continuazione… 4. società che detengono partecipazioni nelle immobilizzazioni in: – – – società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 - L. 724/994; società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.; A condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni segue 208 104 23/05/2013 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica Cause di disapplicazione Continuazione… 5. società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione – in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza – che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive; 6. ipotesi di cui al punto precedente, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. segue 209 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica Cause di disapplicazione Continuazione… 7. società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per M.O.L. si intende la differenza tra – Lett. A) - valore della produzione – Lett. B) - costi della produzione, al netto di: • • • • B.10 – ammortamenti B.12 – accantonamento per rischi B.13 – altri accantonamenti B.8 – limitatamente ai canoni di leasing dei beni strumentali (RM 107/E/2012) segue 210 105 23/05/2013 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica Cause di disapplicazione Continuazione… 8. società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative a seguito di – Calamità naturali La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo segue 211 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica Cause di disapplicazione Continuazione… 9. società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative Perdita fiscale + proventi esenti + proventi esclusi + proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta + proventi soggetti ad imposta sostitutiva + disposizioni agevolative = Reddito imponibile segue 212 106 23/05/2013 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica Cause di disapplicazione Continuazione… 10.società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ art. 2 del D.Lgs. 99/2004: – La denominazione contiene «società agricola» – Non svolgono esclusivamente locazione di immobili abitativi, di terreni agricoli o di fabbricati strumentali – Svolgono marginalmente l’affitto di cui al punto precedente nella misura massima del 10% del fatturato; 213 RF74 – col. 3 Società in perdita sistematica Cause di disapplicazione Continuazione… 11. società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; ESIMENTE STUDI DI SETTORE Provvedimento l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Agisce sul triennio! Circolare n. 8/2012 Provvedimento Agisce sul 4° anno! Laddove gli indicatori diano come risultato quello di non poter essere elaborati si deve ritenere che la causa di esclusione possa comunque operare. 214 107 23/05/2013 Società in perdita sistematica RF74 – col. 3 Cause di disapplicazione Continuazione… 12. società che si trovano nel 1°periodo d’imposta. ESIMENTE NEOCOSTITUITE Società che si trovano nel 1° periodo d’imposta Esempio Società costituita nel 2009: perdita (non conta) Anno 2010: perdita Anno 2011: perdita Anno 2012: la società non è in perdita sistemica CM 1/E/2013 215 Società in perdita sistematica Casi prospettati dalla CM 1/2013 • Causa generale di disapplicazione in presenza di partecipazioni in società operative o estere: – Si applica il principio generale di prevalenza, quindi • Disapplica in toto la regola delle SNO – se il valore economico delle partecipazioni in società operative, quotate o estere, iscritte esclusivamente nelle immobilizzazioni finanziarie, – sia prevalente rispetto al valore economico complessivo di tutte le partecipazioni possedute 216 108 23/05/2013 CM 1/E/2013 Società in perdita sistematica Casi prospettati dalla CM 1/2013 • Credito IVA inutilizzabile – È quello che sorge nella dichiarazione del 4° periodo d’imposta successivo: 1. Ai 3 esercizi in perdita; 2. Ai 2 esercizi in perdita e 1 esercizio con reddito inferiore al minimo operativo Esempio: esercizi in perdita 2009, 2010 e 2011 • Credito non recuperabile quello della dichiarazione IVA 2013, relativa al 2012: – Quindi il divieto di compensazione parte dal 2013 217 CM 1/E/2013 Società in perdita sistematica Casi prospettati dalla CM 1/2013 • Calcolo della perdita fiscale – Esempio: • Perdita nel 2009 • Perdita nel 2010 • Utile nel 2011, abbattuto dalle perdite riportate – Il 2011 NON è un esercizio in perdita in quanto • va considerato il reddito • al lordo delle perdite riportate 218 109 23/05/2013 Società in perdita sistematica CM 1/E/2013 Casi prospettati dalla CM 1/2013 • Adeguamento al reddito minimo non operativo: non influenza la determinazione della perdita sistematica – Esempio: • • • • Perdita nel 2009 Perdita nel 2010 Perdita nel 2011 Nel 2012 c’era una perdita, ma si è dichiarato il reddito minimo operativo – Il 2012 è comunque periodo in perdita perché l’adeguamento al reddito minimo operativo non rileva 219 Maggiorazione di 10,5 punti percentuali Vale per i soggetti IRES non operativi 220 110 23/05/2013 DECRETO LEGGE N. 138/2001 (art. 23, c. undeces e duodeces) Società di capitali Aliquota IRES aumentata di 10,5 punti (27,5 + 10,5) = 38% 221 CM 3/E/2013 Casi prospettati dalla CM 3/2013 • La maggiorazione di 10,5 punti percentuali si applica –Solamente ai soggetti IRES in quanto la norma richiama i soggetti di cui all’art. 77 del Tuir –Restano esclusi dalla maggiorazione i soggetti IRPEF 222 111 23/05/2013 CM 3/E/2013 Casi prospettati dalla CM 3/2013 • Base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di 10,5 punti, può essere, a seconda dei casi: – Il reddito minimo presunto calcolato con le regole dell’art. 30 della L. 724/2004 Oppure – Il reddito ordinariamente determinato se è superiore al reddito minimo operativo • In questo caso il contribuente potrà ridurre il reddito delle perdite pregresse per la parte che eccede il reddito minimo operativo 223 CM 3/E/2013 Casi prospettati dalla CM 3/2013 • Società di persone di comodo che attribuisce per trasparenza il reddito minimo operativo ad un socio società di capitali non di comodo: –Sulla quota di reddito attribuito dalla società di persone sarà calcolata la maggiorazione di 10,5 punti 224 112 23/05/2013 CM 3/E/2013 Casi prospettati dalla CM 3/2013 • Società di persone di comodo che attribuisce per trasparenza il reddito minimo operativo ad un socio società di capitali di comodo anch’essa: –La maggiorazione IRES andrà calcolata sul reddito complessivo della società di capitali 225 CM 3/E/2013 Casi prospettati dalla CM 3/2013 • Società di capitali in regime di trasparenza o di consolidato: –La maggiorazione IRES andrà calcolata sul reddito di ogni singola società di comodo 226 113 23/05/2013 27,5% 10,5% 227 Reddito da tassare al 10,5% Fino al massimo ad azzerare (1-2-3) 50.000 3.000 (1-2-3-4) = 5 47.000 4.935 47.000x 10,5% Al netto di quanto utilizzato nel quadro RN 4.935 RA e crediti Imposte estere Crediti da quadro RU 228 114 23/05/2013 50.000-2.500 +500 48.000-1.000-500-3.500 = 43.000 48.000 1.000 4.515 raro 500 3.500 43.000 3.000 3.000 5.500 Pregr. 2.000 10.000x30 5.000 4.515 Conteggio interessi passivi deducibili 6.000 2.500 2.500 500 L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel periodo considerando 229 l’ammontare nel rigo RQ62, colonna 1 Società di comodo e Detassazione ACE 100.000 20.000 5.000 75.000 50.000 50.000 1.500 300 1.800 Raro cavallo 1.800 1.800 230 115 23/05/2013 Società non operative e credito IVA 231 SOCIETÀ DI COMODO BLOCCO CREDITO IVA Società di comodo per perdita sistemica • 2009-2010-2011 (periodo di monitoraggio) • 2012: società di comodo Blocco credito Iva Risultante da dichiarazione Iva anno 2012 232 116 23/05/2013 Perdita definitiva del credito iva Non contempla perdita sistemica Codice 4 233 Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della L. 724/1994, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, co. 36-decies e 36-undecies del DL 13/8/2011, n. 138, .... La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo. Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni: • “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione; • “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente; • “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti; • “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva almeno pari ai ricavi forfettizzati di cui all’art. 30, co. 1, della L. 724/1994. • Genera perdita del credito IVA (cm 25/2007) Codice 4 234 117 23/05/2013 Interpello nelle S.N.O 235 LE ISTANZE D’INTERPELLO Per insufficienza dei ricavi medi del triennio Per perdite sistemiche Istanze separate Diversamente Interpello inammissibile 236 118 23/05/2013 SOCIETÀ CON INTERPELLO ACCOLTO Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. Questa esimente è utile a regime poiché in fase di prima applicazione della disciplina delle perdite sistemiche è evidente che presenterò un interpello per ogni anno del triennio 2009-2011 237 INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31/10/2011 “… le motivazioni che le società in perdita possono porre a base delle loro istanze debbano riguardare, ad esempio, la economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolari che potrebbero aver causato i risultati negativi. Esempio: contratti con clausole che prevedono penali in caso di recesso potrebbero costringere la società a proseguire nei lavori seppure nella consapevolezza che siano in perdita 238 119 23/05/2013 INTERPELLO DISAPPLICATIVO • Cassazione (più sentenze): il diniego va impugnato in Commissione tributaria (pena nullità del ricorso sull’accertamento) • Agenzia: il diniego non va impugnato e occorre attendere accertamento (ribadito circ. 23/2012) • Cassazione: Sentenza 5/10/2012, n. 17010: anche (ma non solo) il diniego è impugnabile 239 Interpello disapplicativo Come conviene comportarsi • Impugnazione (ricorso) del rigetto dell’interpello: – Se non si modificano le situazioni dell’interpello, si potrà disapplicare anche nelle annualità successive • Non impugno il rigetto, ma non mi adeguo al reddito minimo: – Riceverò un accertamento per ogni annualità di non operatività – Con necessità di fare un ricorso per ogni anno accertato 240 120 23/05/2013 ACE AL SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE 241 ACE – CHI PUÒ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE • Società di capitali (73, lett. a) Tuir) • Enti commerciali (73 lett. b) Tuir) • Società ed enti esteri che abbiano in Italia Stabile organizzazione (73 lett. d) Tuir) • Società di persone in contabilità ordinaria • Imprese individuali in contabilità ordinaria NO Enti non commerciali Ancorchè svolgano attività commerciale 242 121 23/05/2013 SOCIETÀ DI CAPITALI-COME SI CALCOLA L’ACE • INCREMENTO P.N. contabile • Rendimento nozionale ( 3%) • Riduzione del reddito fino ad azzerarlo (già netto delle perdite pregresse scomputate – Quadro RN) ESEMPIO: Incremento PN: 100.000 X 3% 3. 000 € DETASSAZIONE 3.000 X 27,5 = 825 RISPARMIO Ires 0,825% DELL’INCREMENTO SI IRES/IRPEF – NO IRAP 243 IL CUMULO DELL’AGEVOLAZIONE NEGLI ANNI INCREMENTI NETTI: differenza fra incrementi e decrementi del periodo • PN al 31/12/2010 : base riferimento • Incrementi netti 2011 x 3% = ACE 2011 • Incrementi netti 2012: (increm. 2011 + increm. 2012 – decrementi 2012) x 3% = ACE 2012 244 122 23/05/2013 ACE SUPERIORE AL REDDITO DICHIARATO Il riporto Reddito 2012: 20.000 Increm. PN (2011+2012): 1.000.000 x 3% = 30.000 Reddito = zero Riporto = 10.000 Imposte anticipate 10.000 x 27,5% = € 2.750 Se quest’anno (2012) utilizzo ACE del 2011: storno imposte anticipate 245 Incrementi - CONFERIMENTO IN DENARO Versamento soci a fondo perduto, eseguito da socio non necessariamente persona fisica Rinuncia ai finanziamenti da parte dei soci (solo derivanti da finanziamento!) NO conferimento in natura No conferimento azienda 246 123 23/05/2013 ACCANTONAMENTO UTILE A RISERVA – SI ACE Tutte quelle riserve che • Si riserva Legale sono disponibili • Si riserva indivisibile o Cooperative e loro per la distribuzione ai Consorzi soci O per la copertura delle perdite 247 Incremento: accantonamento UTILE A RISERVA NO UTILE DESTINATO A RISERVE NON DISPONIBILI DIT: escluso riserve ex articolo 2426 punto 4 (Valutazione partecipazione equity method) Riserve da acquisto di azioni proprie Riserva da rivalutazione volontaria Riserva da utili su cambi, 2426, 8 bis C.C. Riserva IAS (art. 6, DL n. 38/2005) …. tutte quelle riserve che derivano da mere valutazioni … 248 124 23/05/2013 RIDUZIONI PATRIMONIO NETTO RIDUZIONI EFFETTIVE Norma Attribuzione ai soci di RISERVE di patrimonio RIDUZIONI FIGURATIVE Norma antielusiva 1. Acquisto partecipazioni in società controllate 2. Acquisto di azienda specifiche 249 RIDUZIONI EFFETTIVE di PATRIMONIO NETTO Attribuzione ai soci di quote di patrimonio netto, anche in natura: 1. 2. 3. 4. Distribuzione dividendi Riduzione capitale sociale Attribuzione riserve di capitale Assegnazione di beni ai soci con riduzione del P. netto La riduzione del PN per perdite non rileva ….ma c’è il limite non superabile del PN!!!! 250 125 23/05/2013 QUANDO IL RAGGUAGLIO AD ANNO • Conferimenti in denaro: SI, a giorni • Incrementi per conversione prestiti obbligazionari: data di effetto della conversione • Incrementi per rinunzia ai finanziamenti: da l’atto di rinunzia (circ. 53/09, par. 2.2.): data certa (raccomandata, PEC, etc.) • Decremento per attribuzione di parti del PN: dall’inizio dell’esercizio • Destinazione dell’utile a riserva: dall’inizio dell’esercizio in cui avviene la delibera Società neo-costituite: Vale l’intero importo del capitale sociale Ma ovviamente ragguagliato a giorni di durata esercizio 251 RIDUZIONI FIGURATIVE La norma antielusiva • Acquisto di partecipazioni in società controllate (la variazione diminutiva scatta quando l’acquisto avviene in società già controllata, o anche se il controllo avviene tramite l’acquisto!) • Acquisto di azienda: limitatamente alle aziende detenute da società appartenenti alla stesso gruppo (provvedimento attuativo) 252 126 23/05/2013 NORME ANTI ABUSO - DECRETO ATTUATIVO • Riduzione per conferimenti eseguiti a controllate (effetto moltiplicatore dei conferimenti) Art. 10 DM 14/3/12 • Riduzione per conferimenti eseguiti da soggetti black list • Riduzione per incremento crediti da finanziamento verso società controllate o controllanti 253 Saldo se positivo Riduzioni ACE Limite del patrimonio netto contabile (incluso utile) Ridotto della riserva azioni proprie Incrementi ACE L’utile va preso (purtroppo) senza considerare l’agevolazione ACE. Dunque, maggior Ires, minor PN 254 127 23/05/2013 Unico SC A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 Supponiamo che l’ACE sia interamente sfruttabile perché trova capienza nel reddito e che, dunque, non vi sia riporto a nuovo. 100.000 70.000 510.000 20.000 17.000 17.000 510 1.510 zero 1.000 Soggetto in trasparenza o consolidato fiscale Unico SC 255 Art. 1 DL 201/2011 A.C.E. aiuto crescita economica 5.000 1.510 3.490 960 Come si vede il reddito dichiarato è capiente e, quindi, l’ACE la si utilizza per intero 256 128 23/05/2013 Unico SP A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 Modello unico società di persone 2013 la determinazione del beneficio spettante viene eseguita nel quadro RS (rigo RS45) 257 Unico SP A.C.E. aiuto crescita economica Una volta calcolata, l’agevolazione viene utilizzata in Art. 1 DL 201/2011 deduzione dal reddito d’impresa nei quadri: • RF – reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria • RG – reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata • RD – reddito di allevamento animali / derivante da prod. vegetali o altre attività agricole • RH – redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate • RD – regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime (artt. 155-161 del Tuir) 258 129 23/05/2013 Unico SP A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 L’importo dell’agevolazione eccedente quella utilizzata nei quadri relativi ai redditi d’impresa va attribuito ai soci nel quadro RN – rigo 21 259 Unico SP A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 Società non operative Inoltre, per i redditi presunti delle società non operative, di cui al quadro RS – righi 18, 19 e 21, l’agevolazione non può eccedere l’importo di tali redditi. 260 130 23/05/2013 Unico PF A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 Modello unico persone fisiche 2013 la determinazione del beneficio spettante viene eseguita nel quadro RS (rigo RS37) 261 Unico PF A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 Colonna 5 (Reddito complessivo) indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. • Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno. • Se risulta compilata la colonna 4 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddito minimo (società non operative) • Tale importo va diminuito di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 13 (ACE). 262 131 23/05/2013 A.C.E. aiuto crescita economica Unico PF 1° Esempio con impresa familiare • Patrimonio netto 31.12.2012 • Reddito complessivo • Attribuzione del reddito al collaboratore 60.000 Art. 1 DL 201/2011 60.000 40.000 40% 60.000 1.800 720 1 24.000 1.080 1.080 Codice fiscale del collaboratore in Unico del titolare dell’impr. Fam. CST FNC 90T31 F540H 2 40 16.000 720 263 Unico PF A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 IL MODELLO PER IL FAMILIARE 1° Esempio con impresa familiare • Patrimonio netto 31.12.2012 • Reddito complessivo • Attribuzione del reddito al collaboratore CST GFR 70B28 L840X Codice fiscale del titolare dell’impresa 60.000 40.000 40% 720 720 Novità del 2° anno di applicazione 264 132 23/05/2013 A.C.E. aiuto crescita economica Unico PF 2° Esempio con impresa familiare e partecipazione • Patrimonio netto 31.12.2012 • Reddito dell’impresa familiare • Attribuzione del reddito al collaboratore • Percezione di quota ACE da società partecipata per 1 03245130248 Art. 1 DL 201/2011 60.000 40.000 40% € 1.000 1.000 60.000 60.000 1.800 2 720 2.080 24.000 1.000 Unico PF 2.080 A.C.E. aiuto crescita economica Art. 1 DL 201/2011 IL MODELLO PER IL FAMILIARE 2° Esempio con impresa familiare • Patrimonio netto 31.12.2012 • Reddito complessivo • Attribuzione del reddito al collaboratore CST GFR 70B28 L840X Codice fiscale del titolare dell’impresa 720 60.000 40.000 40% 720 266 133 23/05/2013 Unico PF A.C.E. aiuto crescita economica Soggetti IRPEF Il Rendimento nozionale non rileva: • Ai fini dell’individuazione dello scaglione IRPEF • Ai fini del calcolo delle seguenti detrazioni: • Per carichi di famiglia (art. 12, Tuir); • Per redditi di lavoro dipendente ed assimilato (art. 13) • Per oneri (art. 15) (quelli commisurati al reddito) • Per canoni di locazione (art. 16) (in quanto commisurate al redito) 267 Beni esteri & quadro RW 268 134 23/05/2013 Obbligati alla compilazione • Sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW, ai sensi dell’art. 4 del DL n. 167/1990: – per le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato – che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a € 10.000 • attraverso il cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia Modifiche da Unico 2010 269 Obbligati alla compilazione • Con riferimento, agli investimenti all’estero di natura non finanziaria – a partire da UNICO 2010, – i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW TUTTI gli investimenti, • indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esempio: • dovranno essere sempre indicati anche se non produttivi di reddito: – gli immobili tenuti a disposizione – gli yacht, – gli oggetti preziosi e le opere d’arte 270 135 23/05/2013 Obbligati alla compilazione • L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui – le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali (imprenditori individuali e società semplici) – e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali 271 Obbligati alla compilazione • L’obbligo di dichiarazione sussiste anche (cm 45/2010): –Per i titolari di più diritti reali (es. proprietà ed usufrutto): entrambi dichiarano • Ciò perché ognuno può cedere la propria quota, svincolato dall’altro –I soggetti emigrati in paesi black list (per la lista: dm 4.5.1999) 272 136 23/05/2013 Obbligati alla compilazione Le sezioni II e III vanno compilate anche se –gli investimenti e le attività derivano da eredità o donazioni –e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività 273 Esonerati dalla compilazione Esonerati dalla compilazione: • I possessori di attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione: – A banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste italiane – Ad altri intermediari professionali per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti – per i depositi e i conti correnti – a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi • Detto esonero sussiste anche nel caso di mancato esercizio delle opzioni del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 di cui agli art.: – 6 (opzione per imposta sostitutiva sulle plusvalenze) – 7 (opzione per imposta sostitutiva sui redditi di capitale) 274 137 23/05/2013 Esonerati dalla compilazione Esonerati dalla compilazione: • Transfrontalieri: – Durante il periodo di lavoro all’estero • Iscritti AIRE – In generale non sono fiscalmente residenti in Italia • “comandati” all’estero: diplomatici, forze armate, ecc. – Fino a che il soggetto permane all’estero 275 Redditi • Nel caso in cui le attività indicate in Unico 2013 abbiano prodotto redditi –per i quali non sussistono le condizioni di esonero –il contribuente deve indicarli nei relativi quadri 276 138 23/05/2013 Modalità di presentazione Modalità di presentazione del quadro RW: • Contribuente obbligato alla presentazione di UNICO 2013 PF • il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello • Soggetto che presenta il mod. 730/2013 – Presenta il quadro RW unito al frontespizio di Unico • Soggetto a carico che possiede un immobile all’estero – Presenta il quadro RW unito al frontespizio di Unico • Pensionato o dipendente senza altri redditi, ma con un bene all’estero – Presenta il quadro RW unito al frontespizio di Unico 277 Conteggio dei valori • Conti correnti – Si guarderà il saldo al 31.12.2012 • Se superiore a 10.000 andrà indicato in sezione II • Movimentazioni da e per l’estero – Si farà una somma matematica – Esempio: movimentazioni verso l’estero 8.000; movimentazioni verso l’Italia 4.000 • la loro somma è 12.000, quindi maggiore di 10.000, il che comporta l’indicazione in RW 278 139 23/05/2013 SEZIONE I Composizione modello • Nella Sezione I vanno indicati – i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli – effettuati attraverso non residenti – e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria • Si tratta, ad esempio, di girate di titoli • I trasferimenti all’estero o dall’estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito • Vanno indicati nella sez. III Codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1 codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1 il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice: •1 se denaro; •2 se altro mezzo 279 Tipologia dell’operazione: • Cod. 1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia; • Cod. 2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero; codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE La data dell’operazione 280 140 23/05/2013 SEZIONE II Composizione modello • Nella Sezione II vanno indicate – le consistenze degli investimenti esteri • Immobili • Oggetti d’arte • Ecc. – le attività finanziarie detenute all’estero al termine del periodo di imposta • Titoli e attività finanziarie • Conti correnti • Ecc. – per importi complessivi superiori a € 10.000 segue 281 SEZIONE II Composizione modello Consistenza delle attività di natura finanziaria e patrimoniale (CM 45/E/2010 - § 2) • “…, nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare – le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all'estero, – detenuti al termine del periodo d'imposta, – attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. • L'obbligo sussiste se – l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali – complessivamente considerate, – supera l'importo di 10.000 euro al 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.” 282 141 23/05/2013 VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SEZIONE II • La consistenza delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II, va valorizzata – al costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti (il cosiddetto “costo storico”) – maggiorato degli eventuali oneri accessori (es. spese notarili) • Qualora • il “costo storico” non sia documentabile • si deve riportare il valore del bene risultante da un’apposita perizia di stima. 283 il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1 il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta 284 142 23/05/2013 Presunzione fruttuosità L’art. 6 del D.L. n. 167/1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede: • la presunzione di fruttuosità, • nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d’imposta, • con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all’estero, • senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, • a meno che nella dichiarazione (barrando l’apposita casella posta nella Sezione II - col. 4) non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta 285 SEZIONE III Composizione modello Nella Sezione III vanno indicati – i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e estero su estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati 1. attraverso intermediari residenti, 2. attraverso non residenti 3. ovvero in forma diretta (trasporto al seguito) – che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II 286 143 23/05/2013 codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1 tipologia dell’operazione indicando il codice: • 1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia; • 2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero; • 3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero; codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE gli estremi di identificazione della banca codice identificativo internazionale BIC/SWIFT numero di conto corrente utilizzato 287 SEZIONE III Obbligati alla compilazione Vanno in RW anche per: • i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti e le attività indicati nella sezione II: – se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nell’anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a € 10.000,00 • Quest’obbligo sussiste anche se NB: • al termine del periodo d’imposta • i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria • in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari 288 144 23/05/2013 RW e scudo fiscale • I contribuenti che si sono avvalsi dello “scudo fiscale” (art. 13-bis – DL 1.7.2009, n. 78) – relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione – sono esonerati SOLO alla presentazione del modello UNICO 2011 – qualora abbiano presentato la dichiarazione riservata nel corso del 2010. • Per le attività finanziarie e patrimoniali – oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico – l’esonero dal modulo RW – è definitivo – a condizione che le medesime attività siano detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. 289 Casi pratici (CM 45/2010) c/c estero con saldo 2011 di € 14.000 – Caso A: nel 2012 trasferito in Italia € 14.000 • • Si compila solo la sezione III La sezione II non si compila perché non c’è consistenza > € 10.000 – Caso B: nel 2012 trasferisce in Italia € 8.000 • Il quadro RW non va compilato in quanto – – Il saldo al 31.12.2012 è < di € 10.000 Il trasferimento del denaro è stato < € 10.000 290 145 23/05/2013 Casi pratici (CM 45/2010) Beni cointestati – Caso A: fabbricato cointestato • Ogni comproprietario dichiara la propria quota di proprietà compilando la sezione II del quadro RW – Caso B: conto corrente cointestato • Tutti i soggetti indicano in sezione II l’intero saldo al 31/12/2011 – Ciò in quanto i comproprietari hanno la disponibilità su tutto l’importo » Stessa regola vale anche per il delegato in sede di firma se ha anche poteri di prelievo 291 Casi pratici (CM 45/2010) Trasferimento di denaro all’estero su c/c a favore del figlio studente • Caso A: c/c cointestato – Entrambi dichiarano il saldo in sezione II – Il genitore che trasferisce il denaro compila la sezione III se i trasferimenti sono stati > € 10.000 • Caso B: conto intestato al figlio studente – Il genitore non compila l’RW – Il figlio compila le sezioni II e III di RW 292 146 23/05/2013 Casi pratici (CM 45/2010) Trasferimento di denaro all’estero su c/c a favore del figlio – il genitore trasferisce dall’Italia sul c/c estero del figlio una somma superiore a € 10.000, affinché il figlio acquisti un immobile: • • Il genitore non compila il quadro RW; Il figlio deve compilare il quadro RW: – – Sia per il trasferimento di denaro: 3^ sezione Sia per l’immobile acquistato o per il saldo del c/c estero 293 Casi pratici (CM 45/2010) Incrementi degli investimenti per corresponsione dei frutti – Non sono considerati trasferimenti, per es., l’incasso all’estero di: • Dividendi; • Canoni di locazione; • Interessi – purché compresi nel saldo del c/c estero 294 147 23/05/2013 Casi pratici (CM 45/2010) Pagamenti di acconti a soggetti esteri per acquisti o investimenti ancora da concretizzare – Non sono da dichiarare • Infatti manca la 2^ sezione 295 Esempi compilazione modello • Esempio 1: conto corrente estero con saldo 2011 di € 14.000. – Caso A: nel 2012 trasferiti in Italia € 14.000: • si compila solo la sezione III; • la sezione II non si compila perché non c’è consistenza > € 10.000. 10 10 14.000 Caso B: nel 2012 trasferiti in Italia € 8.000: • il quadro RW non va compilato in quanto: • il saldo al 31.12.2011 è < ad euro 10.000; • il trasferimento del denaro è stato < euro 10.000 296 148 23/05/2013 Esempi compilazione modello Esempio 2: beni cointestati fra 2 soggetti. • Caso A: cointestazione di fabbricato acquistato per euro 150.000: – ogni comproprietario dichiara la propria quota di proprietà compilando la sezione II del quadro RW. 15 75.000 297 Esempi compilazione modello Esempio 2: beni cointestati fra 2 soggetti. • Caso B: conto corrente con saldo di euro 30.000, intestato a più soggetti: – tutti i soggetti indicano in sezione II l’intero saldo al 31.12 ciò in quanto i comproprietari hanno la disponibilità su tutto l’importo. – Stessa regola vale anche per il delegato di firma se ha anche poteri di prelievo 1 30.000 298 149 23/05/2013 Esempi compilazione modello Esempio 3: trasferimento di denaro all’estero su conto corrente a favore del figlio studente. • Caso A: conto corrente cointestato con saldo di € 23.000: 1. entrambi dichiarano il saldo in sezione II; 2. il genitore che trasferisce il denaro nel conto estero per € 13.000 compila la sezione III. Genitore e figlio 1 10 Solo il genitore 23.000 10 13.000 299 Esempi compilazione modello Esempio 3: trasferimento di denaro all’estero su conto corrente a favore del figlio studente. • Caso B: conto corrente intestato solo al figlio studente con saldo € 15.000 e con bonifici fatti dal genitore per € 12000: 1. il genitore non compila il quadro RW; 2. il figlio compila le sezioni II e III del quadro RW. Solo il figlio 1 10 15.000 10 Solo il figlio 12.000 300 150 23/05/2013 Esempi compilazione modello Esempio 4: – saldo iniziale del conto corrente pari ad € 12.000. – Invio di € 7.000 sul conto corrente estero – successivo rientro in Italia, da tale conto, di € 5.000. – Interessi pari ad € 108. 14.108 1 Dato da 12.000 +7.000 - 5.000 + 108 20 Ciò perché 7.000 + 5.000 è > di 10.000 10 7.000 20 10 301 5.000 Esempi compilazione modello Esempio 5: detenzione all’estero a fine anno di: – multiproprietà di € 8.000; – conto bancario di € 5.000. • Flussi effettuati in corso d’anno: – invio € 6.000 all’estero; – rientro di € 5.000 in Italia. 20 Ciò perché 7.000 + 5.000 è > di 10.000 Ciò perché 5.000 + 8.000 è > di 10.000 1 5.000 15 8.000 10 6.000 10 10 302 5.000 151 23/05/2013 Esempi compilazione modello Esempio 6: conto corrente – con saldo iniziale di € 14.000. – Utilizzo da tale conto per l’acquisto di titoli pari ad € 8.000. 1 6.000 3 8.000 303 Esempi compilazione modello Esempio 7: conto corrente con saldo iniziale di € 20.000. – Utilizzo da tale conto per l’acquisto di titoli pari ad € 12.000 • si indica la movimentazione “estero su estero” in quanto superiore alla soglia del monitoraggio. 30 1 8.000 3 12.000 30 N° c/c estero 12.000 304 152 23/05/2013 Esempi compilazione modello Esempio 8: saldo iniziale di conto corrente pari ad € 22.000. • utilizzo di carte di credito per un importo complessivo di € 18.000. Soluzione: • In questo caso, il saldo a fine anno del conto corrente sarà pari ad € 8.000. – Pertanto, il contribuente non deve compilare il quadro RW, in quanto in sezione II lo stock è di ammontare inferiore al limite di € 10.000. • Inoltre, in sezione III non devono essere monitorate le movimentazioni effettuate in quanto – trattasi di spese correnti che non hanno originato la detenzione di investimenti all’estero, – così come non deve compilarsi la sezione I, trattandosi di movimentazioni estero su estero. 305 Esempi compilazione modello Esempio 9: conto corrente con disponibilità di € 16.000 – rientro in Italia di € 8.000 – e utilizzo per spese correnti mediante carte di credito per € 3.000 – Interessi pari ad € 200. – Saldo finale pari ad € 5.200. – Esistenza di un finanziamento infruttifero pari a € 6.000. 14 6.000 1 5.200 X 306 153 23/05/2013 Esempi compilazione modello Esempio 10: possesso di uno yacht all’estero del costo di euro 178.000 16 178.000 307 Esempi compilazione modello Esempio 11: acquisto di immobile all’estero nel 2012 per € 400.000 mediante – prelievo da un conto corrente estero sul quale all’inizio dell’anno vi era una disponibilità di € 550.000 • (in UNICO 2012 deve essere stato compilato il quadro RW per il conto corrente). – Interessi maturati pari ad euro 2.000. 30 15 400.000 1 152.000 150 N° c/c estero 400.000 308 154 23/05/2013 Esempi compilazione modello Esempio 12: vendita dell’immobile indicato nell’anno precedente ad un valore di € 400.000 con denaro portato in Italia – con contestuale chiusura del conto corrente che aveva ad inizio anno un saldo di euro 150.000. 10 150 400.000 10 10 150.000 309 Esempi compilazione modello Esempio 13: operazioni effettuate nel corso del medesimo anno: • acquisto di un immobile con flusso dall’Italia per € 250.000; • lavori di ristrutturazione sempre pagati dall’Italia per € 150.000; • vendita dell’immobile per € 450.000. Nel caso proposto, vi sono delle spese destinate al miglioramento del bene € 150.000, che essendo pagate ad un soggetto terzo non rilevano nella compilazione del modello 20 150 250.000 10 150 310 450.000 155 23/05/2013 Esempi compilazione modello • Esempio 14: acquisto presso un contribuente italiano di un immobile all’estero per l’importo di € 350.000. 15 350.000 311 Quadro RW e sistema sanzionatorio Omessa, tardiva o incompleta compilazione del quadro RW, ma con dichiarazione presentata Sanzione ordinaria Violazione Sezione 1^ Sezione 2^ Sezione 3^ Sanzione ridotta Termini Misura Misura ravvedimento Dal 5 al 25% 0,625% degli Entro i termini degli ammontari ammontari non per presentare non dichiarati dichiarati la dichiarazione dell’anno nel Dal 10 al 50% 1,25% degli corso del quale degli importi importi non si è commessa non dichiarati dichiarati l’irregolarità 312 156 23/05/2013 Quadro RW e sistema sanzionatorio Omessa, tardiva o incompleta compilazione del quadro RW, ma in assenza di dichiarazione Sanzione ordinaria Violazione Sezione 1^ Sezione 2^ Sezione 3^ Sanzione ridotta Termini Misura Misura ravvedimento Dal 5 al 25% 0,5% degli Entro 90 giorni degli ammontari ammontari non dalla scadenza non dichiarati dichiarati del termine di presentazione Dal 10 al 50% 1% degli importi della degli importi non dichiarati dichiarazione non dichiarati 313 157 Spett.le Studio ……… Via ……. Città …………. Oggetto: crediti e debiti aperti in bilancio. Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… della ditta/società ………………………………………………., codice fiscale ………………………. PREMESSO Che lo studio ……………………………………….…. ha fatto presente che le seguenti schede carburanti non sono regolarmente compilate per i seguenti aspetti: Mese di riferimento Importo complessivo scheda Irregolarità commessa nella compilazione della scheda Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che in sede di verifica, la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle entrate potrebbero: • disconoscere il costo riferito a tali schede carburanti dedotto nella dichiarazione dei redditi; • recuperare l’IVA detratta riferita alle predette schede carburanti; • addebitare le relative sanzioni e gli interessi di mora. Il sottoscritto dispone comunque che lo studio in epigrafe proceda alla deduzione del costo ed alla detrazione dell’IVA delle schede sopra descritte. In fede. ……………………., lì …………………… ……………………………………….. (Il dichiarante) Spett.le Studio ……… Via ……. Città …………. Oggetto: redazione del prospetto di magazzino e dichiarazione dei criteri di valutazione. Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… della ditta/società ………………………………………………., codice fiscale ………………………. Avuto richiesta dallo Studio del prospetto di magazzino, informa di averlo redatto e di tenerlo presso la sede della propria azienda e rende noto che l’ammontare complessivo delle rimanenze è il seguente: 1. Per materie prime, materie sussidiarie, di consumo e merci, di Euro ……………. 2. Per cantieri di durata annuale, di Euro ………….. 3. Per cantieri ultra annuale, di Euro ……… Dichiara che il criterio di valutazione delle rimanenze è stato il seguente: o LIFO (l’ultimo acquistato è stato il primo ad essere venduto) o FIFO (il primo acquistato è stato il primo venduto) • per le rimanenze o Media ponderata degli acquisti dell’anno di cui ai punti n. 1 o Metodo al dettaglio (per i commercianti) e n. 2 (barrare la casella interessata) o Metodo della percentuale di completamento • Cantieri di durata o Stato di avanzamento dei lavori ultra annuale Dichiara altresì di essere stato informato che in assenza dei prospetti ed in assenza della dichiarazione dei criteri di valutazione utilizzati per la quantificazione del magazzino, il verificatore potrebbe: 1. dichiarare inattendibili le scritture contabili ai sensi e per gli effetti del DPR 570/1996, con conseguente accertamento induttivo. In tal caso, l’Agenzia delle entrate potrà determinare il reddito secondo percentuali di ricarico o medie di settore: spetterà al contribuente dimostrare l’inconsistenza delle pretese erariali; 2. la conseguenza della rideterminazione dei ricavi e del reddito, comporterà la rideterminazione delle imposte dovute. Sulle maggiori imposte sono dovute sanzioni da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, oltre agli interessi di legge. Il sottoscritto, preso atto delle eventuali conseguenze in assenza di prospetto di determinazione del magazzino e della indicazione dei criteri di valutazione, dispone la contabilizzazione del magazzino negli ammontari sopra esposti. In fede. ……………………., lì …………………… ……………………………………….. (Il dichiarante) Spett.le Studio ……… Via ……. Città …………. Oggetto: quadro RW di Unico 2012 – beni esteri e movimentazioni finanziarie estere Il sottoscritto ………………………………… codice fiscale ……………………………………. ai fini della compilazione del quadro RW relativo ai beni ed attività finanziarie posseduti all’estero e delle movimentazioni di denaro e attività finanziarie da e per l’estero, effettuate nel periodo d’imposta 2011, si forniscano i seguenti dati: • movimentazioni nazionale: effettuate Soggetto attraverso cui è stato fatto il trasferimento • senza Paese estero di Tipo trasferimento: dall’Italia; dall’estero intermediario Data trasferimento finanziario Importo beni e attività finanziarie detenuti all’estero: Tipologia di bene • intervento Stato estero Prezzo di acquisto trasferimenti da e per l’estero di denaro e attività finanziarie, effettuati tramite intermediari nazionali: Data trasferimento Paese estero Tipo trasferimento: dall’Italia; dall’estero, estero su estero Banca nazionale Numero c/c Tipo di operazione (tab. istruzioni) Importo Il sottoscritto attesta che quanto sopra esposto corrisponde alle reali e totali movimentazioni e disponibilità estere. Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompleta indicazione dei dati sopra esposti può comportare l’applicazione di una sanzione da un minimo del 10% ad un massimo del 50% dei valori non dichiarati. In fede. ……………………., lì …………………… ……………………………………….. (Il dichiarante) Spett.le Studio ……… Via ……. Città …………. Oggetto: quadro RM di Unico 2012 – imposta patrimoniale su beni immobili ed attività finanziarie estere. Il sottoscritto ………………………………… codice fiscale ……………………………………. ai fini della compilazione del quadro RM relativo all’imposta patrimoniale sui beni immobili ed attività finanziarie posseduti all’estero, effettuate nel periodo d’imposta 2011, si forniscano i seguenti dati: • beni immobili detenuti all’estero: Tipologia di bene • Prezzo di acquisto attività finanziarie detenute all’estero: Tipologia di bene • Stato estero Stato estero Valore al 31.12.2011 con riferimento ai beni sopra esposti, di aver pagato le seguenti imposte estere: Stato Imposta patrimoniale Imposta sui redditi Descrizione del bene estero estera esteri Il sottoscritto attesta che quanto sopra esposto corrisponde alle reali e totali disponibilità di beni e attività estere oltre alle imposte estere corrisposte e riferite ai predetti beni. Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompleta indicazione dei dati sopra esposti può comportare l’applicazione di una sanzione da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’imposta non versata oltre agli interessi. In fede. ……………………., lì …………………… ……………………………………….. (Il dichiarante) Spett.le Studio ……… Via ……. Città …………. Oggetto: crediti e debiti aperti in bilancio. Il sottoscritto ………………………………… in qualità di …………………… della ditta/società ………………………………………………., codice fiscale ………………………. Preso atto che nel bilancio della propria azienda risultano ancora aperte le fatture di seguito esposte ed attesta la correttezza della posizione di bilancio per i motivi indicati a fianco di ogni posizione: crediti verso clienti: data N° fatt. Cliente Importo ancora dovuto Indicazione e note Debiti verso fornitori: data N° fatt. fornitore Importo ancora dovuto Indicazione e note Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che il mancato incasso o pagamento può essere una situazione corretta soltanto qualora: • per i crediti verso i clienti, siano in corso procedute di riscossione coattiva o altra procedura analoga; • per i debiti verso fornitori vi siano in corso contestazioni da parte degli stessi. Dichiara altresì di essere stato informato che senza giustificazioni, il verificatore potrebbe: 1. dichiarare inattendibili le scritture contabili se ricorrono i presupposti di cui al DPR 570/1996, con conseguente accertamento induttivo. In tal caso, l’Agenzia delle entrate potrebbe determinare il reddito secondo percentuali di ricarico o medie di settore: spetterà al contribuente dimostrare l’inconsistenza delle pretese erariali; 2. per le fatture di acquisto, l’Agenzia potrebbe considerarle operazioni inesistenti che, ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, raffigurano reato tributario con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica. Inoltre, in caso di disconoscimento del costo, verrà rideterminato il reddito imponibile e verranno ricalcolate le imposte. Sulle maggiori imposte sono dovute sanzioni da un minimo del 100% ad un massimo del 200%, oltre agli interessi di legge. Il sottoscritto conferma che i dati sopra esposti sono corrispondenti alla reale situazione creditoria e debitoria. In fede. ……………………., lì …………………… ……………………………………….. (Il dichiarante) Spett.le Studio ……… Via ……. Città …………. Oggetto: comunicazione beni ai soci di cui al provv. Il sottoscritto …………………………………, in qualità di ……. della ditta/società …… corrente in ………. Via …….., n. ….., codice fiscale ……………………………………. PREMESSO • Che l’Art. 2, da co. 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011 ha introdotto una nuova tipologia di reddito diverso individuata nell’art. 67, comma 1, lett. h-ter del Tuir; • Che la medesima disposizione ha introdotto l’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria i beni concessi in uso ai soci e che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 16.11.2011, Prot. n. 166485 sono state individuate le modalità ed i termini per tale comunicazione; • Che in caso di omessa dichiarazione di un reddito locativo riferito ai beni ricevuti in uso dal socio o familiare, per la società si rendono indeducibili i costi imputati a bilancio, salvo non sia stato fatturato un congruo corrispettivo. Tutto ciò premesso, ai fini della compilazione ed invio della comunicazione dei beni concessi in uso ai soci ed ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti fatti dai soci/imprenditore alla società/ditta individuale per il periodo d’imposta ………………., si forniscano i seguenti dati da inserire nella comunicazione stessa: • Beni concessi in uso ai soci o familiari dell’imprenditore: Descrizione del bene • Targa o identificativo catastale Data concessione in uso Codice fiscale dell’utilizzatore Finanziamenti fatti alla società o impresa: Soggetto finanziatore Importo del finanziamento Data del finanziamento Dichiara altresì di essere stato informato che le sanzioni per omessa o incompleta indicazione dei beni concessi in uso ai soci o ai familiari e dei finanziamenti fatti dagli stessi alla società o all’impresa, può comportare il seguente sistema sanzionatorio: • Sanzione del 30% qualora non sia stato dichiarato un reddito diverso o non sia stato imputato al socio/familiare un corrispettivo locativo; • Sanzione fissa da € 258,00 a € 2.065,00, nel caso dia stato dichiarato un reddito diverso o imputato un corrispettivo, ma non sia stato comunicato il bene dato in uso o il finanziamento concesso alla società. Il sottoscritto attesta che i beni ed i finanzi esposti nelle tabelle, corrispondono alla reale situazione aziendale e personale. In fede. ……………………., lì …………………… ……………………………………….. (Il dichiarante) Spett.le Studio ……… Via ……. Città …………. Oggetto: saldo cassa elevato. Il sottoscritto________, codice fiscale ________________, in qualità di legale rappresentante della società ______________, C.f: e P.I. ____________, con sede in ____________________, premesso • che dalla contabilità ordinaria risulta che la cassa ha un saldo al 31.12.2011 pari ad Euro ….; • che tale importo risulta incompatibile con l’attività esercitata ed in particolare non rappresenta l’incasso di fatture avvenuto negli ultimi giorni dell’esercizio; • che in sede di verifica, qualora il verificatore non riscontrasse il denaro contante pari al saldo di cassa presente nella contabilità, si potrebbe configurare la contabilità inattendibile, con il conseguente possibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare un accertamento induttivo; • che l’accertamento induttivo può consistere nella determinazione del reddito secondo percentuali di ricarico o medie di settore, con inversione sul contribuente dell’onere probatorio dell’inesistenza di tali maggiori redditi; • che, essendo il contribuente una società di capitali con obbligo di deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, si potrebbe configurare la falsità dello stesso con la conseguente richiesta di annullamento e le relative responsabilità, anche penali, che tale situazione comporterebbe; • reso, quindi, edotto delle consistenze di cassa risultanti dalle scritture contabili e, consapevole delle conseguenze civilistiche e fiscali che ciò comporta, dispone che o il saldo cassa venga esposto nel bilancio al 31/12/2011 per un ammontare pari ad €. _________, che corrisponde alle effettive consistenze; o l’ammontare residuo, pari ad €. _______, venga esposto fra i “Crediti verso Terzi”. (barrare la casella che interessa) In fede _____________________