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Dirigente risponde e pubblica in questa rubrica solo lettere firmate
A cura di Daniela Fiorino, responsabile ufficio sindacale Manageritalia
([email protected])
LAVORATRICI ED ETÀ PENSIONABILE
Opero con la qualifica di dirigente presso un’azienda
commerciale. Essendo donna, il prossimo anno al momento del compimento dei 60 anni di età dovrei andare in pensione di vecchiaia. Volevo sapere se c’è una
possibilità di poter continuare a lavorare ancora per
qualche anno, in modo da poter raggiungere l’anzianità
contributiva massima di 40 anni.
A.C. - Milano
Ci preme innanzitutto precisare che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi non prevede la
risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Pertanto, il datore di lavoro può liberamente decidere di continuare a usufruire delle professionalità che operano in azienda anche dopo il verificarsi di tale evento.
In ogni caso, il licenziamento di lavoratori che hanno
compiuto i 65 anni, se uomini, e i 60 anni, se donne,
in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, viene configurato dalla legge 11 maggio 1990,
n. 108, come “licenziamento per giustificato motivo” e
quindi in questo caso l’unico limite alla facoltà di recesso del datore è costituito dall’onere del preavviso.
In proposito, è importante precisare che il venir meno
della garanzia di stabilità, secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza, è conseguenza esclusiva del raggiungimento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia, non avendo alcun rilievo in tal senso il conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata per
anzianità.
Alla regola della libertà di recesso sopra illustrata è tuttavia prevista un’eccezione nel caso in cui le lavoratrici decidano di esercitare, a norma della legge 26 febbraio 1982, n. 54, l’opzione per la prosecuzione del
rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno
d’età. Tale opzione, in origine applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, permetteva agli iscritti all’assicurazione Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non avessero raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti,
di continuare a prestare l’attività lavorativa fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la
propria anzianità contributiva. Comunque, non oltre il
compimento del 65° anno d’età, sempreché non avessero ottenuto la liquidazione di una pensione a carico
dell’Inps o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dall’assicurazione generale obbligatoria.
A seguito dell’innalzamento dell’età pensionabile da 60
a 65 anni per i lavoratori di sesso maschile, l’opzione
per la prosecuzione fino al 65° anno d’età può essere
esercitata esclusivamente dalle lavoratrici donne. La
donna che ha esercitato tale opzione, pertanto, pur se
pensionabile al 60° anno d’età, può essere licenziata
ad nutum solo se “ultrasessantacinquenne in possesso dei requisiti pensionistici”.
Inoltre, le lavoratrici possono continuare a prestare la
loro opera fino al compimento del 65° anno d’età anche nel caso in cui abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima utile (40 anni).
L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, quindi prima del compimento del 60° anno d’età.
Le lavoratrici che esercitano l’opzione per il proseguimento fino al 65° anno d’età hanno inoltre diritto a particolari incentivi ai fini del calcolo della pensione: l’aliquota di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell’opzione è incrementata di mezzo punto percentuale, fino al raggiungimento
dell’anzianità contributiva massima. Per gli eventuali
anni lavorativi oltre il quarantesimo è riconosciuta –
previa domanda dell’interessata – una maggiorazione
pari alla misura del supplemento di pensione.
Consigliamo comunque di richiedere una consulenza
al Patronato Enasco, in modo da poter anche valutare
la convenienza in termini di incremento dell’importo
della pensione per effetto dei maggiori anni di contributi che si intendono versare.
L’ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle Associazioni territoriali sui quesiti relativi al contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri associati, e per
chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al
rapporto di lavoro dipendente. Per gli associati professional
è previsto un servizio di consulenza di carattere informativo e orientativo per aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.
DIRIGENTE 12|2008 䡵 49
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