guida pratica - Regione Calabria

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Informare e dare pubblicità all'utilizzo
dei Fondi strutturali comunitari
GUIDA PRATICA
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Introduzione
Questa guida è rivolta a tutti coloro che sul territorio italiano realizzano interventi utilizzando il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei. La guida elenca, sinteticamente e con il
corredo di molte indicazioni pratiche, gli obblighi di informazione e pubblicità stabiliti
dall'Unione europea in relazioni alle attività cofinanziate dai Fondi strutturali, illustrando il
corretto e completo adempimento degli stessi.
L'Unione europea ha impresso un’accelerazione alla comunicazione istituzionale con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie
sugli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali. Tali azioni devono essere sistematiche, semplici e mirate a presentare al pubblico un'immagine del ruolo dell’Unione che sia omogenea
in tutto il suo territorio.
La comunicazione è un elemento strategico per il successo delle politiche di riequilibrio socioeconomico fra i territori dell'Unione, in quanto coglie una duplice finalità:
- far comprendere all'opinione pubblica che Unione europea e Stati membri lavorano insieme per obiettivi comuni e concreti, indirizzando le risorse verso progetti di sviluppo e benessere, con conseguente accrescimento della coesione economica e sociale, della stabilità e
della pace;
- diffondere fra coloro che possono diventare utilizzatori dei Fondi (potenziali beneficiari) la
conoscenze delle opportunità offerte e rendere trasparenti i meccanismi dei finanziamenti,
con conseguente incremento sia dell'efficacia e dell'efficienza (in termini di massimo e
miglior utilizzo delle risorse) sia della democraticità (in termini di pari opportunità offerte a
tutti i potenziali beneficiari) della gestione e dell’erogazione dei Fondi.
INTRODUZIONE
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Una buona comunicazione sui Fondi strutturali, seguendo l'evoluzione degli interventi
dalla fase di erogazione dei finanziamenti sino a quella in cui le opere o i servizi diventano fruibili dai cittadini,permatte al cittadino di esercitare un diritto fondamentale:
controllare che i fondi pubblici, costituiti dalle tasse da lui pagate, siano spesi correttemente. Visibilità, notorietà e trasparenza sono quindi indispensabili complementi di
tutte le attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale. La comunicazione rappresenta il modo di "dare conto" ai cittadini di come sono stati spesi i loro soldi, illustrando i risultati degli interventi.
Fornire all'opinione pubblica "le prove delle cose fatte" con i contributi finanziari
dell'Unione è un dovere di tutte le Amministrazioni, gli Enti e i privati coinvolti nell'utilizzo dei Fondi. E' quindi importante che si diffonda nel nostro Paese la cultura del
rispetto degli obblighi di informazione, con particolare attenzione a quelle forme elementari di pubblicità obbligatoria, quali i cartelloni e le targhe esplicative, che, pur nella
loro essenzialità, costituiscono un'efficace testimonianza della "presenza" dell'Unione
europea sul nostro territorio.
INTRODUZIONE
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Il Regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali
Il Regolamento (CE) n. 1159 del 30 maggio 2000, che si riporta integralmente in
appendice, fissa le modalità con le quali va evidenziata la partecipazione dell'Unione
europea al finanziamento di opere, materiali o immateriali, realizzate negli Stati membri; indica i canali e gli strumenti di comunicazione ed esplicita quando l'utilizzo dei vari
strumenti ha carattere di obbligatorietà e quando è facoltativo.
L'informazione e la pubblicità possono essere veicolate attraverso l'utilizzo di molteplici canali e strumenti, quali:
-
cartellonistica, targhe commemorative, manifesti
materiali a stampa: pubblicazioni, brochure, newsletter, note informative
mezzi multimediali: siti web, banche dati, prodotti audio-visivi
eventi: conferenze, seminari, esposizioni
mass media, locali e nazionali
Nelle pagine che seguono verranno fornite le principali indicazioni operative per l'utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione. Prima di ciò, si desidera sottolineare alcuni
aspetti fondamentali relativi alla comunicazione sui Fondi strutturali.
In primo luogo, il Regolamento (CE) n. 1159/2000 ha stabilito che i contenuti e l'immagine grafica del materiale informativo e pubblicitario sui Fondi strutturali debbano
essere omogenei in tutto il territorio dell'Unione. A tal fine, ha imposto adempimenti
particolarmente stringenti (descritti di seguito) per quanto riguarda l'uso del logo
dell'Unione europea.
In secondo luogo, è bene ribadire che il compito di rendere noto il ruolo dell'Unione
europea spetta, oltre che alle Autorità di Gestione ed agli Organismi Intermedi, anche
ai beneficiari finali, ovvero quei soggetti committenti azioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
INTRODUZIONE
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Logo dell'Unione europea
Il simbolo dell'Unione europea è costituito da una bandiera a sfondo blu
sulla quale sono posizionate dodici stelle a cinque punte di colore giallo.
Sotto alla bandiera compare la dicitura "Unione Europea", parte integrante del logo.
Il numero delle stelle non fà più riferimento al numero degli Stati membri e quindi non cambia rispetto ai mutamenti dei confini dell’Unione
Il Regolamento 1159/2000 prevede l'utilizzo obbligatorio del logo comunitario nel caso dei cartelloni. Per le pubblicazioni cartacee il logo è obligatorio quando compaia il logo della Repubblica italiana o quello della
Regione. Laddove questi ultimi siano presenti, la bandiera UE dovrà
situarsi al loro stesso livello.
E' opportuno, comunque, che tale logo compaia su tutti i prodotti relativi alle attività di informazione e pubblicità collegate alle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali.
Caratteristiche dell'immagine geometrica del logo
La bandiera UE ha forma rettangolare.La base è lunga una volta e mezzo
l'altezza. Le dodici stelle, situate a distanza uguale, formano un cerchio
non apparente, il cui il centro è il punto di intersezione delle diagonali del
rettangolo. Il raggio di questo cerchio è uguale ad un terzo dell'altezza
del rettangolo.
Le stelle sono posizionate verticalmente, ovvero con una punta verso
l'alto e due punte verso il basso che poggiano su una linea non apparente, parallela alla base della bandiera. Sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio.
IL LOGO UE
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Errori di riproduzione del logo
Gli errori più frequenti consistono nell'utilizzo a rovescio dell'emblema
o in un orientamento non corretto delle punte delle dodici stelle.
Vediamo tre esempi di usi scorretti
Il logo è a rovescio e in tale posizione le stelle
si presentano con due punte rivolte verso l'alto.
Le stelle non sono posizionate in verticale e le due punte in basso
non poggiano su di un piano parallelo alla base della bandiera.
Le stelle sono posizionate in maniera scorretta
all'interno del cerchio che descrivono e la loro posizione
non riproduce quella delle ore sul quadrante di un orologio.
I colori del logo
Per la riproduzione della bandiera dell'Unione europea
si dovranno utilizzare sempre i colori ufficiali, rappresentati dai pantoni:
REFLEX BLUE per la superficie del rettangolo
C 2 YELLOW per le stelle
ESEMPI
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Stampa in quadricromia
Nel caso in cui si utilizzi un processo di stampa in quadricromia
si dovranno utilizzare i quattro colori secondo il seguente schema:
100% di "processo giallo"
per ottenere il giallo delle stelle
PANTONE C 2 YELLOW.
100% di "processo cyan" mescolato a 80% di "processo magenta"
per ottenere un colore molto simile al PANTONE Reflex Blue.
WEB e RGB
Nella tavolozza (palette) web
il colore PANTONE REFLEX BLUE
corrisponde colore RGB 0/0/153 (colore html:000099)
il colore PANTONE YELLOW
corrisponde al colore RGB 255/204/0 (colore html: FFCC00).
Stampa in bianco e nero
Nel caso in cui l'unico colore disponibile sia il nero,
esso andrà utilizzato per delimitare con una linea la bandiera
e per colorare le stelle che risalteranno sul fondo bianco.
Stampa a un colore
Se l'unico colore a disposizione è il blu
(Pantone Reflex Blue) può essere utilizzato
quale sfondo per la bandiera
lasciando in bianco le stelle.
STAMPA
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Lo sfondo su cui posizionare il logo
Il logo dell'Unione europea dovrebbe essere sempre riprodotto su fondo
bianco. Sfondi multicolori andrebbero evitati, specialmente nel caso in
cui siano utilizzati colori che non si accordano con il blu.
Logo su fondo colorato
Nel caso l'inserimento del simbolo su sfondo colorato sia inevitabile,
bisognerà che l'emblema sia contornato da un bordo bianco
dello spessore di circa 1/25 dell'altezza del rettangolo.
Cartelloni a fondo blu
Nel caso vengano utilizzati cartelloni a fondo blu non è necessario delimitare la bandiera con un bordo.
Scaricare da Internet il logo dell'Unione europea
Il logo dell'Unione è disponibile sul sito web della Commissione Europea
- Direzione Generale della Politica regionale:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/graph/embleme_it.htm
SFONDI
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Cartelloni da disporre durante i lavori
sul luogo di realizzazione di infrastrutture
Sono obbligatori per i progetti con un costo globale
(finanziamento comunitario + finanziamento nazionale) superiore
a 3 milioni di Euro, o a 500.000 Euro in caso di contributo SFOP.
I cartelloni devono essere di una grandezza appropriata
alle dimensioni del cantiere di costruzione.
La sezione riservata alla menzione del contributo comunitario deve
riportare il logo accompagnato dal testo, come di seguito riportato:
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Inoltre:
- l'area occupata dal logo deve coprire il 25% dell'area totale
del cartellone;
- le lettere utilizzate per la menzione del contributo finanziario
delll'Unione europea devono avere la stessa grandezza delle lettere
utilizzate per l'indicazione del sogetto responsabile nazionale, anche
se il carattere può essere diverso;
- il Fondo di finanziamento direttamente interessato può essere citato
(anche con la sola sigla FESR, FSE, FEOGA o SFOP).
I cartelloni andranno rimossi entro sei mesi dal termine
dei lavori e sostituiti, ove possibile, con targhe permanenti.
CARTELLONI
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Targhe commemorative permanenti
Si tratta di targhe che segnalano la realizzazione di opere infrastrutturali; sono da posizionare in luoghi accessibili al pubblico (ad esempio,
stazioni ferroviarie, aeroporti, centri di formazione etc.) in sostituzione
dei cartelli utilizzati durante il corso dei lavori.
Le targhe, la cui realizzazione è soggetta alle stesse prescrizioni dei
cartelloni, dovranno recare il logo europeo accompagnato dalla menzione del cofinanziamento dell'Unione ed eventualmente del fondo di
finanziamento direttamente interessato.
Il loro utilizzo è obbligatorio.Le targhe destinate alle imprese che abbiano realizzato, nell'ambito del progetto, investimenti fisici dovranno permanere per la sola durata di un anno.
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Manifesti
I manifesti devono pubblicizzare in particolare iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali nei seguenti settori:
sviluppo delle risorse umane,
formazione professionale e occupazione,
investimenti nel campo delle imprese e dello sviluppo rurale.
Vengono esposti presso le sedi di qualsiasi organismo che realizzi
azioni cofinanziate o che ne sia il beneficiario, quali, ad esempio,
le Camere di commercio, le Agenzie per lo sviluppo regionale,
i centri di formazione, etc.
Devono riportare la menzione del cofinanziamento
dei Fondi strutturali e eventualmente del fondo
di finanziamento direttamente interessato.
Pubblicazioni a mezzo stampa
Opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, inserzioni e supplementi
riguardanti interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono riportare
in copertina il logo dell'Unione e indicare eventualmente anche il fondo
di finanziamento direttamente interessato.
Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative dei cittadini,
il Regolamento richiede che vengano indicate le generalità del responsabile dell'informazione e dell'Autorità di Gestione
dell'intervento in questione.
MANIFESTI
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Notifica della concessione di finanziamento
Le note con cui l'autorità competente notifica ai beneficiari la concessione di un contributo finanziario devono riportare espressamente la menzione del cofinanziamento da parte dell'Unione.
Facoltativamente se ne potrà indicare anche l'ammontare
o la percentuale rispetto al costo totale dell'azione.
Moduli e corrispondenza
con i beneficiari dei Fondi strutturali
I moduli e la corrispondenza predisposti dalle Autorità di Gestione o
dagli Organismi Intermedi nel corso della realizzazione degli interventi
(ad esempio, moduli di partecipazione a bandi di gara, o richieste di
informazioni sugli aiuti ) dovranno indicare il cofinanziamento comunitario.
I diplomi di attestazione di frequenza di corsi cofinanziati
seguiranno le stesse prescrizioni - ovvero, menzione
della partecipazione comunitaria e presenza del logo dell'Unione
qualora figuri quello nazionale.
CONTRIBUTI
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Mezzi multimediali
E' opportuno che i siti web che si occupano di Fondi strutturali
menzionino nella home page il contributo dell'Unione europea
ed eventualmente il fondo di finanziamento direttamente interessato.
Devono, inoltre, essere dotati di un hyperlink
ai siti della Commissione europea riguardanti i Fondi strutturali.
Eventi
Gli organizzatori di manifestazioni informative
(conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi)
dovranno obbligatoriamente rendere nota la partecipazione
dell'Unione mediante la presenza di una bandiera europea
nei locali dove si svolgono gli eventi.
Tutto il materiale distribuito nell'ambito delle manifestazioni
dovrà inoltre contenere il logo dell'Unione europea.
WEB e EVENTI
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Mass media locali e nazionali
Una buona comunicazione sugli interventi realizzati grazie al cofinanziamento comunitario non può prescindere dal rapporto con i mezzi di
comunicazione di massa sia locali sia nazionali. Comunicati stampa,
conferenze stampa, acquisto di spazi publiredazionali sulla stampa o
sulle emittenti radiofoniche, videoclip sono ottimi strumenti per raggiungere l'opinione pubblica.
I prodotti legati a queste attività dovranno recare la menzione del cofinanziamento europeo.
MASS MEDIA
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REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE, 30 maggio 2000
G.U.C.E. 31 maggio 2000 n. L 130
Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri
sugli interventi dei Fondi strutturali.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,
Considerando quanto segue:
1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e pubblicitarie sugli
interventi dei Fondi strutturali.
2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità
di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del
rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.
3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione
ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i
potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità
in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano la Commissione
e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni informative e pubblicitarie.
5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun documento unico di programmazione,
il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la
pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati
di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli
interventi prima che siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, dello
stesso regolamento, detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità di
gestione e del comitato di sorveglianza intese e garantire la qualità e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni
sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza
sulla valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative
e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (2), resta applicabile agli aiuti concessi a norma del
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regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a
finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3193/94 (4), nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di quest'ultimo.
8) Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo
rurale e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente
regolamento. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per
lo sviluppo e la riconversione delle regioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.
Per la Commissione
MICHEL BARNIER
Membro della Commissione
NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
G.U.
G.U.
G.U.
G.U.
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giugno 1999 n. L 161.
giugno 1994 n. L 152.
luglio 1988 n. L 185.
dicembre 1994 n. L 337.
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ALLEGATO
MODALITA' D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE
E DI PUBBLICITA' SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI
1. Disposizioni generali e campo d'applicazione
Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la
notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "orientamento", oppure dello Strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP).
Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di
sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai
Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.
La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi.
Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.
Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie
per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della
Commissione.
2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie
Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:
2.1. informare i potenziali beneficiari finali, nonché
- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
- le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
- le parti economiche e sociali,
- le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
- gli operatori o i promotori dei progetti,
sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati
membri, in modo da garantirne la trasparenza;
2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati
membri, in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.
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3. Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie
3.1. Modalità
3.1.1. Preparazione delle misure
Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se
necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.
Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:
- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
- il bilancio di previsione,
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.
Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'art. 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3.1.2. Finanziamento
Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri
comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica
[stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'art.
17, paragrafo 2, lettera e), all'art. 18, paragrafo 2, lettera b), e all'art. 19, paragrafo 3, lettera b),
del regolamento (CE) n. 1260/1999].
3.1.3. Designazione dei responsabili
Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione
e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.
3.1.4. Resoconto
In occasione dell'incontro annuale previsto all'art. 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.
3.2. Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie
Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2,
vale a dire:
- trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
- informazione dell'opinione pubblica.
3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al
punto 2.1
3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:
- a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali,
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nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,
- ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
- ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.
Le autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e
pubblicitario realizzato, a norma delle modalità previste per la realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità descritti al punto 6. E' pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per
spiegare la missione di ciascun Fondo, ossia:
FESR: "contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;
contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo
sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonchè alla riconversione
economica e sociale delle regioni"
FSE: "contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale,
la capacità di adattamento, le pari opportunità, nonchè investire nelle risorse umane"
FEAOG: "affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio;
potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali;
garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali;
agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne;
preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio"
SFOP: "contribuire al conseguimento di equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;
ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del settore;
contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca;
migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca".
3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema
appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei
vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI.
Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai
quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di
ammissibilità.
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Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pub
bliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle
imprese.
3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni
destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che
rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli
organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'imprese, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.
3.2.2. Informare l'opinione pubblica
3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore
degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel
modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione
europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.
L'avvio degli interventi - previa adozione da parte della Commissione - e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a
livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può
ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e di comunicazione, come ad esempio
siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.
Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o
annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.
Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione
nello Stato membro interessato.
3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:
- per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500 000 EUR, in
caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:
- cartelloni fissi in loco,
- targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare
secondo le modalità di cui al punto 6;
- per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
- far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione
professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;
- per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e
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qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:
- attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.
4. Lavori dei comitati di sorveglianza
4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi
informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.
Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.
4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'art. 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e
pubblicitarie conformemente all'art. 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai
comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'art. 46 del regolamento (CE) n.
1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale
contemplata all'art. 45 del suddetto regolamento.
Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. Partenariato e scambi di esperienze
Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative
che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.
Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare
adeguatamente alla loro realizzazione.
Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il
proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui
dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'art. 46 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.
6. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario
Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di
gestione competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.
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6.1. Cartelloni
Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea.
Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.
Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:
- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,
- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:
- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le
stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
- il Fondo interessato può essere menzionato.
Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento
nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con
un apposito cartellone. In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.
I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe
commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.
6.2. Targhe esplicative
Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea
ed eventualmente del Fondo interessato.
Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.
Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo
totale è inferiore a 500000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR,
in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.
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6.3. Manifesti
Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei
settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli
investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato,
presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e
agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).
6.4. Notifica ai beneficiari
Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale
del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.
6.5. Materiale d'informazione e di comunicazione
6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi
figuri l'emblema nazionale o regionale.
Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.
6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede
di elaborazione del piano per azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che
consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con
un vasto pubblico.
Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:
- menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto
meno sulla pagina iniziale ("home page"),
- creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.
6.6. Manifestazioni informative
Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.
Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario,
alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.
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Redazione e grafica a cura di:
Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
Ministero dell’Economia e delle Finanze
[email protected]
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web: www.qcs.tesoro.it
web: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_it.htm
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