IL PROCEDIMENTO CAUTELARE ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO GLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO Lezioni del 5 e 6 aprile 2013 Avv. Prof. Stefano Loconte IL PROCEDIMENTO CAUTELARE ART. 47 e ss. D. lgs. n. 546/1992 LA SOSPENSIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E LA TUTELA CAUTELARE IN SEDE GIURISDIZIONALE: LE RAGIONI DELLA COESISTENZA • Il contribuente che ha impugnato un atto dell’amministrazione ritenuto illegittimo, può richiedere di sospenderne (in via cautelare) l’esecuzione che non è inibita dalla semplice presentazione del ricorso. • • La richiesta può essere presentata: 1) al giudice tributario (c.d. sospensione giudiziale) • 2) all’Ufficio dell’Agenzia amministrativa). delle Entrate (c.d. sospensione LA SOSPENSIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E LA TUTELA CAUTELARE IN SEDE GIURISDIZIONALE: LE RAGIONI DELLA COESISTENZA • La sospensione giudiziale ha un ambito applicativo più vasto. Riguarda tutti i tributi e le controversie che rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. • La sospensione amministrativa ha un ambito di applicazione minore: concerne solo i tributi già iscritti a ruolo e non è generalmente applicabile ai tributi locali (si applica, quindi, alle imposte dirette, Iva e altre indirette). LA SOSPENSIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E LA TUTELA CAUTELARE IN SEDE GIURISDIZIONALE: LE RAGIONI DELLA COESISTENZA • RAPPORTI TRA LE SOSPENSIONI • Il contribuente può scegliere la forma di sospensiva a lui più conveniente, tenuto presente che: • 1) quella giudiziale, essendo proponibile anche per gli avvisi di accertamento e di liquidazione, inibisce gli effetti dell’atto impugnato dall’origine, prima di giungere alla fase della riscossione; • 2) quella amministrativa interviene solo in fase di riscossione. LA SOSPENSIONE IN VIA AMMINISTRATIVA E LA TUTELA CAUTELARE IN SEDE GIURISDIZIONALE: LE RAGIONI DELLA COESISTENZA • Secondo l’opinione della dottrina maggioritaria trattasi di due tutele non alternative, ma concorrenti e, addirittura cumulabili, nel senso della libera attivabilita’ dell’una dopo l’infruttuoso esercizio dell’altra, sia nel senso della contemporanea sperimentabilita’ di entrambi contro il medesimo atto. • Netta alterita’ dei presupposti applicativi: es., amministrativa e’ irrilevante il periculum in mora. • L’accoglimento dell’istanza di sospensiva da parte di una delle autorita’ a cio’ adite dovrebbe determinare l’arresto, per sopravvenuta carenza di interesse, del procedimento proposto davanti all’altra. • Rischi del sistema della “doppia” tutela: contrasto di giudicati (es., al diniego di cautela da parte della CTP fa seguito la sospensione accordata dal TAR in accoglimento dell’impugnativa su una istanza di cautela negata in sede amministrativa). nella sospensione L’ISTANZA CAUTELARE: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E TECNICHE DI REDAZIONE • PRESUPPOSTI: • Fumus boni iuris, cioe’ una prognosi favorevole sugli esiti dell’impugnativa proposta contro l’atto della cui sospensione si tratti; • Periculum in mora, cioe’ danno economico grave ed irreparabile derivante dall’atto impugnato L’ISTANZA CAUTELARE: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E TECNICHE DI REDAZIONE • Puo’ essere proposta secondo due modalita’ redazionali differenti: • 1) proposizione congiunta alla domanda di merito, mediante inserimento della stessa nel ricorso introduttivo • 2) con atto separato, da notificare alle altre parti e depositare successivamente presso la segreteria della Commissione (art. 47 D. lgs. N. 546/1992) L’ISTANZA CAUTELARE: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E TECNICHE DI REDAZIONE • VESTE FORMALE DELL’ISTANZA • • Vige il principio di liberta’ delle forme. Necessaria indicazione della Commissione tributaria adita, dell’atto impositivo impugnato, dell’ufficio che ha emanato l’atto. L’istanza deve essere redatta in bollo e sottoscritta a cura del difensore abilitato per il giudizio di merito, senza necessita’ di un’apposita procura ad hoc. Deve essere notificata alle parti e depositata nella segreteria della Commissione. Deve essere motivata, esplicitando le ragioni di fatto e di diritto che permettano di affermare l’esistenza dei presupposti da cui dipende la concessione della tutela cautelare. Puo’ essere corredata mediante l’allegazione di mezzi di prova (bilanci, dichiarazioni, estratti conto corrente). • • • • L’ISTANZA CAUTELARE: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ E TECNICHE DI REDAZIONE TRATTAZIONE DELL’ISTANZA •La trattazione deve avvenire collegialmente, in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti. •Alla fissazione della camera di consiglio provvede il presidente con decreto, dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. •Nei casi di eccezionale urgenza, (danno attuale ed irreparabile) il presidente con decreto dispone la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio (inaudita altera parte). •Sull’istanza decide il collegio con ordinanza motivata di accoglimento o di rigetto. LA PRONUNCIA CAUTELARE PARZIALE • • Art. 47, comma 5 D. Lgs. N. 546/1992 La sospensione puo’ anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi e nei termini indicati nel provvedimento. • Nella sospensione parziale, e’ sottratta all’esecuzione solo una parte della somma. …E LA PRONUNCIA CAUTELARE CONDIZIONATA • La sospensione puo’ essere subordinata alla prestazione di apposita garanzia mediante cauzione, fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia prestata deve essere idonea dal punto di vista quantitativo (idoneita’ delle somme) e qualitativa (adeguata alle condizioni economiche del contribuente). • • Natura della condizione: due orientamenti: 1) sospensiva, con la conseguenza che, finche’ le garanzie richieste dal giudice non siano state costituite, si puo’dare esecuzione all’atto impugnato. • 2) risolutiva, sulla base del rinvio operato dall’art. 1, comma 2 d. lgs. N. 546/1992 agli artt. 669 octies, novies e undecies c.p.c. TRATTAZIONE NEL MERITO SUCCESSIVA ALL’ISTANZA DI SOSPENSIONE • La trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla data della pronuncia che ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato. • L’inosservanza di detto termine non e’ sanzionata dalla norma. Pertanto, l’opinione maggioritaria e’ che il termine de quo abbia natura ordinatoria. GLI EFFETTI DELL’ORDINANZA DI SOSPENSIONE • Viene inibito il compimento degli atti propri della riscossione. • L’efficacia temporale dell’ordinanza di sospensione e’ confinata al singolo grado di giudizio in cui il provvedimento viene pronunciato. INIMPUGNABILITA’ DELL’ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE • Ai sensi dell’art. 47, comma 4 D. Lgs. n. 546/1992, l’ordinanza di sospensione cautelare non e’ impugnabile, ne’ in sede di appello ne’ in sede di reclamo. REVOCA E MODIFICA DELL’ORDINANZA CAUTELARE Art. 47, comma 8 D. Lgs. N. 546/1992 In caso di mutamento delle circostanze, la Commissione su istanza motivata di parte puo’ revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate, per quanto possibili, le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. PRESUPOSTI PER LA REVOCA E MODIFICA DELL’ORDINANZA CAUTELARE • Mutamento delle circostanze esistenti al momento dell’originaria pronuncia sull’istanza cautelare, dal punto vista del periculum in mora e del fumus boni iuris. • La revoca e’ subordinata ad un’apposita istanza motivata di parte (contribuente, ufficio o ente impositore) FORME PREVISTE PER L’ISTANZA DI REVOCA O MODIFICA DELL’ORDINANZA CAUTELARE • Inammissibile un’istanza formulata oralmente in udienza. • L’istanza di revoca o modifica va presentata con atto scritto, separato, da notificarsi alle altre parti e da depositare successivamente in segreteria. LATUTELA CAUTELARE E GLI ATTI IMPOESATTIVI Atto impoesattivo: compresenza del impositivo, titolo esecutivo e precetto. provvedimento Non essendo piu’ operante la diversificazione tra imposizione ed esazione, anche il requisito del danno grave ed irreparabile viene ad essere contestualizzato al momento della notifica, da cui sorge immediatamente l’attualita’ del pregiudizio. SOSPENSIONE “EX LEGE” E TUTELA CAUTELARE • Art. 7, comma 1 lett. b) D.L. 78/2010: “L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del ceditore”. SOSPENSIONE “EX LEGE” E TUTELA CAUTELARE • • • • • • • • Il quadro è, pertanto, il seguente: l’avviso di accertamento diventa esecutivo una volta decorsi 60 giorni dalla sua notifica; successivamente, ma non prima che siano decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, l’Ufficio provvede ad affidare il credito all’agente per la riscossione l’esecuzione forzata del quantum debeatur è sospesa per un periodo di 180 giorni dal predetto affidamento. Dunque, di conseguenza, i tempi della riscossione potrebbero slittare di ben 270 giorni ossia: 60 (termine ricorso) + 30 (termine per trasmettere avvisi ad Equitalia) + 180 (sospensione dell’affidamento in carico). SOSPENSIONE “EX LEGE” E TUTELA CAUTELARE • E’ da notare come la sospensione opera in modo automatico, con il semplice affidamento in carico all’agente della riscossione, sia in caso di ricorso che in caso di mancata opposizione. Essa, quindi, non presuppone la presentazione del ricorso, potendo così riguardare non soltanto le somme dovute in base ad avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, ma anche i crediti tributari non contestati, ovvero le somme dovute in base ad accertamenti divenuti definitivi in quanto non impugnati. SOSPENSIONE “EX LEGE” E TUTELA CAUTELARE • • Alla sospensione automatica può affiancarsi la richiesta di sospensione giudiziale prevista dall’art. 47 del D. Lgs n. 546/1992, in relazione alla quale il nuovo comma 5 bis del citato art. 47 prevede che i giudici tributari devono pronunciarsi entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima (l’originale versione del Decreto Sviluppo, contenuta nell’art. 7, comma 2 lettera n), n. 3, aveva stabilito che in caso di richiesta di sospensione ex art. 47, l’esecuzione forzata sarebbe stata sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che avrebbe deciso sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa). Tuttavia, non è prevista alcuna disposizione specifica in merito alla mancata osservanza di detto termine. SOSPENSIONE “EX LEGE” E TUTELA CAUTELARE • • • • • • Presupposti per la sospensiva: fumus boni iuris: verosimiglianza del diritto vantato dal contribuente periculum in mora: danno grave ed irreparabile, danno di natura patrimoniale la cui sussistenza deve essere valutata sia oggettivamente sia soggettivamente, tenendo conto delle condizioni economiche in cui si trova il contribuente. Modalità di presentazione dell’istanza: unitamente al ricorso oppure con separato atto successivo SOSPENSIONE PER ECCEZIONALE URGENZA • • Art. 47, comma 3 del D. Lgs. 546 del 1992: “In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio”. Tale istanza va rivolta al presidente della CTP se la causa non è stata ancora assegnata o al presidente del Collegio, se la causa è stata assegnata ad una Sezione. SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA • • • • • • • • • L’istanza di sospensione amministrativa non è alternativa rispetto alla sospensione giudiziale, ma è con essa cumulabile. Va rivolta all’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto. Modalità di presentazione: Deve essere redatta in carta semplice e depositata presso l’Ufficio che ha emesso il provvedimento contestato. Ad essa dovranno poi allegarsi la copia dell’atto impugnato e la copia del ricorso presentato in CTP. Presupposti per ottenerla: fumus boni iuris e periculum in mora. Provvedimento: espresso o di accoglimento o di rigetto In caso di rigetto : l’amministazione dovrà: comunicare perché intende rigettare l’istanza, indicando i motivi invitare l’istante a formulare entro 10 giorni osservazioni scritte Tempi della risposta: entro la data fissata dall’amministrazione per la chiusura del procedimento. LA DOMANDA CAUTELARE IN GRADO DI APPELLO E LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE EX ART. 373 C.P.C. ANALISI CRITICA DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI • E’ AMMISSIBILE LA TUTELA CAUTELARE SUCCESSIVE AL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO? POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NELLE FASI • A. E. Circ. 31 luglio 2001, n. 73/E : inammissibilita’ della tutela cautelare una volta esaurito il primo grado di giudizio. Ratio: lettera dell’art. 47 D.lgs. n. 546/1992, che parla unicamente di “Commissione provinciale competente”. LA DOMANDA CAUTELARE IN GRADO DI APPELLO E LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE EX ART. 373 C.P.C. ANALISI CRITICA DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI AMMISSIBILITA’ DELLA TUTELA CAUTELARE OLTRE IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO PER LE SANZIONI. •Art. 19 D. lgs. n. 472/1997, il quale dispone che “la Commissione tributaria regionale può sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’art. 47 d. lgs. n. 546/192” LA DOMANDA CAUTELARE IN GRADO DI APPELLO E LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE EX ART. 373 C.P.C. ANALISI CRITICA DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SOSPENDIBILITA’ DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE C. Cost., sent. 217/2010 La preclusione disposta dall’art. 49 riguarda solo ed esclusivamente l’art. 337 c.p.c., e non anche le norme – eccezioni da esso richiamate, con la conseguenza che e’ sicuramente applicabile al processo tributario l’inibitoria cautelare di cui all’art. 373 c.p.c. SOSPENDIBILITA’ DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CONTRASTI GIURISRPUDENZIALI Favorevole: C. Cass., n. 2845 del 24 febbraio 2012: “Al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle CTR si applica la disposizione di cui all’art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivarne grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”. Favorevole: Comm. Trib. Reg. Milano, 20 giugno 2011, ord. n. 9 :”Alla luce della sentenza delle C. Costituzionale 217/2010, il giudice tributario, al pari del giudice civile, puo’ sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado gravata da appello sfavorevole al contribuente, in costanza, ovviamente, dei presupposti di legge. SOSPENDIBILITA’ DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CONTRASTI GIURISRPUDENZIALI (segue) Favorevole: Comm. Trib. Reg. Milano, ord. 18 gennaio 2011, n. 2, la quale, ritenendo applicabile al processo tributario l’art. 373 c.p.c., ha statuito che la sentenza di appello puo’ essere sospesa nel caso in cui il contribuente possa subire un danno grave ed irreparabile in pendenza di giudizio. SOSPENDIBILITA’ DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CONTRASTI GIURISRPUDENZIALI (segue) Contraria: Com. Trib. Reg. di Roma, ord. 12 gennaio 2011, n. 3: “I giudici ritengono che nel contenzioso tributario non sia possibile sospendere l’efficacia della sentenza, posto che l’art. 49 del D. Lgs n. 546/1992 sancisce l’inapplicabilita’ dell’art. 373 c.p.c., relativo alla possibilita’ di sospendere gli effetti della sentenza emanata dal giudice di appello e impugnata mediante ricorso per Cassazione. A diversa conclusione non e’ possibile pervenire nemmeno a seguito della sentenza n. 217/2010 della Corte Costituzionale”. Contraria: Ord. n. 5,6,7 del 2010 della CTR del Friuli Venezia Giulia, secondo cui “l’art. 49 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, dettando norme in materia di impugnazione nel processo tributario, opera un rinvio alle norme del c.p.c., escludendo pero’ l’applicabilita’ dell’art. 373 c.p.c., concernente la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, in nessuno dei giudizi di impugnazione previsti nel processo tributario possono ritenersi esperibili la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata e la tutela cautelare previste dall’art. 47 del medesimo D. Lgs. n. 546/1992”. SOSPENDIBILITA’ DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CONTRASTI GIURISRPUDENZIALI (segue) Contraria: C. Cass., 13 ottobre 2010, n. 21121 ha ribadito l’esclusione di ogni possibilita’ di tutela cautelare nei confronti dell’efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado. Favorevole: C. cost., 17 giugno 2010, n. 217, la quale, pur riconoscendo la legittimità costituzionale dell’art 49 d.lgs. 546/1992, ha ammesso l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. anche nel processo tributario e la conseguente possibilità di richiedere la sospensione dell’esecutività delle sentenze gravate da impugnazione (nello stesso senso Comm. trib. reg. di Roma, 7 ottobre 2009, n. 320; Comm. trib. reg. di Roma, ord. 136 del 29 settembre 2010; Comm. trib. reg. di Torino, ord. 4 del 27 settembre 2010; Comm. trib. reg. di Milano, ord. n. 2 del 18 gennaio 2011). Favorevole: Comm. Trib. Reg. Roma, 7 ottobre 2009, n. 320: “Deve ritenersi ammissibile la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado emessa dal giudice tributario ai sensi dell’art. 373 c.p.c.”. Contraria: Comm. Trib. II grado di Bolzano, 6 agosto 2007, ord. n. 4: “La scelta di circoscrivere la tutela cautelare al primo grado di giudizio non appare lesiva degli artt. 3, 24 e 111 della Cost.” ALTERNATIVE ALLA INESTENSIBILITA’ DELLA TUTELA CAUTELARE IN SECONDO GRADO • In alternativa alla tutela cautelare nelle fasi successive al primo grado, si e’ ipotizzata l’applicabilita’ del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. Tale rimedio non e’ pero’ idoneo, in quanto pretende la sussistenza di un periculum imminente, requisito che nell’art. 47 D. lgs. N. 546/1992 non e’ contemplato. LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE EX ART. 373 C.P.C. Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnable che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE EX ART. 373 C.P.C. (…segue) L’istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se’ o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso o del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, puo’ essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE •Art. 6 D. lgs. n. 546/1992 •Applicabilita’ della disciplina del c.p.c.(art. 51) •Casi di astensione del giudice: •Interesse nella causa; •Se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto grado; •Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; •Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; •Se e’ tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente, datore di lavoro di una delle parti; se e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche se non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa; •Se ha avuto precedenti rapporti di collaborazione o di lavoro autonomo con una delle parti. PROCEDURA ED EFFETTI •Ciascuna delle parti, negli stessi casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi, puo’ proporre la ricusazione mediante ricorso motivato da presentarsi ai sensi dell’art. 52 c.p.c. •Il ricorso sospende il processo principale, non potendo il giudice nei cui confronti e’ stata proposta la ricusazione compiere alcun atto processuale. •Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l’integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO FONTI NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E PRASSI Artt. 39-46 D. Lgs. N. 546/1992 SOSPENSIONE DEL PROCESSO • Art. 39 D. Lgs. n. 546/1992 • Il processo e’ sospeso quando e’ presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita’ delle persone, salvo che si tratti della capacita’ di stare in giudizio. SOSPENSIONE NECESSARIA EX ART. 295 C.P.C. • CONDIZIONI: • Pendenza dinanzi allo stesso giudice, o ad altro giudice civile, penale o amministrativo, di un’altra e separata causa, la cui decisione sia pregiudiziale rispetto a quella che interessa. • RATIO: esigenza di evitare conflitti di giudicati. SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE • Art. 295 c.p.c. • Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. • La sospensione va dichiarata anche d’ufficio dal giudice, con ordinanza impugnabile con regolamento di competenza. TASSATIVITA’ DELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO • Nel processo tributario non esiste la sospensione del processo su istanza di parte. • La sospensione e’ necessaria in presenza delle seguenti tassative ipotesi: A) querela di falso B) questioni sullo stato e capacita’ delle persone. • • QUERELA DI FALSO • • • • • • • • ARTT. 2700 – 2702 c.c. La querela di falso e’ l’unico mezzo con cui possono essere contestate: 1) per l’atto pubblico: 1.1. la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato 1.2. l’identita’ delle parti e le dichiarazioni da esse rese, 1.3. I fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza 2) per la scrittura privata 2.1 la provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta QUESTIONI SULLO STATO E CAPACITA’ DELLE PERSONE • • Questioni di stato: Sono quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell’individuo quale cittadino e soggetto di diritti personali nll’ambito della comunita’ civile e familiare • • Questioni di capacita’: Sono quelle in cui si discute l’idoneita’ di un soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche astrattamente considerate QUERELA DI FALSO – COMPETENZE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE • • • • • La querela di falso viene rivolta ai sensi dell’art. 221 c.p.c. al Tribunale al fine di accertare la falsita’ di un documento che la controparte vuole utilizzare in un determinato processo (semplice scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico). La querela di falso puo’ proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finche’ la verita’ del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullita’, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsita’ e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. E’ obbligatorio l’intervento del pubblico ministero. Sulla querela di falso pronuncia sempre il Collegio. ALTRE IPOTESI DI SOSPENSIONE • 1) rimessione alla Corte Costituzionale di una norma che abbia rilevanza nel giudizio tributario; • 2) nei casi di regolamento preventivo di giurisdizione; • 3) proposizione di ricorso per ricusazione del giudice; • 4) quando viene sollevata una questione di interpretazione o di validita’ di norme comunitarie COMPETENZA A DISPORRE LA SOSPENSIONE • • • • Art. 41 d. lgs. N. 546/1992 E’ competente a disporre la sospensione: Il presidente della COMMISSIONE con ORDINANZA Il presidente della SEZIONE con DECRETO IMPUGNABILITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE • • • Non e’ suscettibile di formare autonomo oggetto di impugnazione. E’ impugnabile solo con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Avverso il decreto/ordinanza di sospensione si puo’ proporre reclamo alla commissione. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE • • • • Art. 42 D. Lgs. N. 546/1992 Durante la sospensione non possono essere compiuti GLI ATTI DI IMPULSO PROCESSUALE Possono, invece, essere compiuti gli atti strumentali alla TUTELA CAUTELARE RIPRESA DEL PROCESSO SOSPESO • Art. 43 D. Lgs. N. 546/1992 Per la ripresa del proceso sospeso deve essere presentata ISTANZA DI TRATTAZIONE al presidente di sezione della Commissione, entro 6 mesi dalla data in cui e’ cessata a causa che ha determinato la sospensione. Il presidente fissa la trattazione della causa e nomina il relatore. La segreteria, non prima di 30 giorni dalla data di trattazione da’ comunicazione alle parti costituite della ripresa del processo. INTERRUZIONE DEL PROCESSO • • • • Art. 40 D. Lgs. N. 546/1992 L’Interruzione del processo si verifica per: 1) eventi riferibili alla parte 2) eventi riferibili al difensore della parte EVENTI INTERRUTTIVI RIFERIBILI ALLA PARTE • Morte o altre cause • Perdita della capacita’ di stare in giudizio ALTRE CAUSE EQUIPOLLENTI ALLA MORTE DELLA PARTE • 1) dichiarazione di morte presunta • 2) estinzione della persona giuridica ALTRE CAUSE EQUIPOLLENTI ALLA MORTE DELLA PARTE (segue) • La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 2637/06, ha stabilito che “la fusione per incorporzione non determina l’estinzione della societa’ incorporata, ne’ crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle societa’ partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identita’, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto, escludersi che la fusione per incorporazione determini l’estinzione del processo”. PERDITA DELLA CAPACITA’ DI STARE IN GIUDIZIO • • • • • • • • Cause: 1) interdizione 2) inabilitazione 3) dichiarazione di assenza e scomparsa 4) dichiarazione di fallimento 5) liquidazione coatta amministrativa 6) amministrazione straordinaria 7) morte, perdita capacita’ processuale rappresentante legale della persona fisica e cessazione di tale rappresentanza EVENTI INTERRUTTIVI RIFERIBILI AL DIFENSORE DELLA PARTE • 1) morte, radiazione e sospensione e cancellazione dall’albo professionale • 1.1 se la parte si e’ costituita in giudizio per mezzo di piu’ difensori autorizzati a difenderla anche disgiuntamente, la morte di uno solo di essi non e’ idonea a determinare la interruzione del processo. MANIFESTAZIONE DELLA EFFETTI INTERRUTTIVI RILEVANZA DEGLI • L’interruzione si verifica automaticamente ed istantaneamente quando l’evento interruttivo riguarda la parte che sta in giudizio personalmente oppure la persona del suo difensore. • In tutti gli altri casi, l’evento interruttivo si manifesta con la dichiarazione del difensore in pubblica udienza oppure con apposita comunicazione scritta del difensore stesso LIMITI TEMPORALI DELLA RILEVANZA DEGLI EVENTI INTERRUTTIVI • L’interruzione si verifica: • 1) al MOMENTO DELL’EVENTO, quando la parte sta in giudizio personalmente e nel caso di morte, radiazione o sospensione dall’albo del difensore 2) al MOMENTO IN CUI E’ DICHIARATO dal difensore della parte cui l’evento si riferisce o in pubblica udienza, o per iscritto, tramite comunicazione 3) se l’evento si verifica prima della proposizione del ricorso e durante la pendenza del termine per ricorrere, il termine e’ prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento. • • COMPETENZA A DISPORRE LA INTERRUZIONE DEL PROCESSO • • E’ competente a dichiarare la interruzione del processo: 1) il presidente della COMMISSIONE con ORDINANZA • 2) il presidente della SEZIONE con DECRETO IMPUGNABILITA’ DEL PROVVEDIMENTO SULLA INTERRUZIONE • Inammissibilita’ dell’appello provvedimento di interruzione • Puo’ essere commissione proposto contro reclamo il alla EFFETTI DELLA INTERRUZIONE DEL PROCESSO • Art. 42 d. lgs. 546/1992 • Sono identici alla sospensione del processo: • NO ATTI DI IMPULSO PROCESSUALE • SI ATTI STRUMENTALI CAUTELARE ALLA TUTELA RIPRESA DEL PROCESSO INTERROTTO • • Art. 43 D. lgs. N. 546/1992 La parte a cui l’evento si riferisce, deve presentare ISTANZA DI TRATTAZIONE al presidente di sezione o della commissione, ENTRO 6 MESI dalla DICHIARAZIONE della INTERRUZIONE DEL PROCESSO ESTINZIONE DEL PROCESSO • Per rinuncia al ricorso (Art. 44 d. lgs. 546/1992) • Per inattivita’ delle parti (Art. 45 d. lgs. 546/1992) ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AL RICORSO • Art. 44 d.lgs. 546/1992 • Il processo si estingue per rinuncia. • La rinuncia deve essere incondizionata, a pena di inefficacia. • In caso di litisconsorzio necessario la rinuncia deve provenire da tutte i litisconsorti • In caso di litisconsorzio facoltativo la rinuncia produce effetto solo per la parte che l’ha chiesta PROCEDURA PER L’ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AL RICORSO • La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dalla parte personalmente o dai loro procuatori speciali e difensori, deve essere depositata nella segreteria della Commissione. • A pena di EFFICACIA la dichiarazione di rinuncia deve essere ACCETTATA dalle PARTI CHE ABBIANO INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO. DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO • • • • • E’ presentata dal Presidente di Sezione o della Commissione con decreto. Avverso il decreto del Presidente e’ presentabile reclamo alla Commissione. La parte rinunciante deve rimborsare alle altre parti le spese. La liquidazione delle spese e’ effettuata dal Presidente della sezione o della Commissione con ordinanza non impugnabile che costituisce titolo esecutivo. Tale ordinanza e’ soggetta a ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITA DELLE PARTI • • • Art. 45 d. lgs. N. 546/1992 Il processo si estingue quando le parti a cui spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione e’ dichiarata dal presidente della sezione con decreto oppure dalla commissione con sentenza. ESTINZIONE DEL PROCESSO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE • • • • Art. 46 D. lgs. 546/1992 E’ collegata alla definizione dell’oggetto del processo tributario, quando viene meno la materia del contendere. E’ dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO •Autotutela •Acquiescenza •Definizione agevolata delle sanzioni •Interpello ordinario e speciale •Accertamento con adesione •Adesione al processo verbale di constatazione •Adesione agli inviti al contraddittorio •Conciliazione giudiziale •Mediazione fiscale •Chiusura delle liti fiscali pendenti AUTOTUTELA • L’autotutela e’ la capacita’ riconosciuta dall’ordinamento all’Amministrazione di riesaminare criticamente i propri atti amministrativi ed eventualmente correggerli mediante l’annullamento o la revoca, se ritenuti illegittimi, in vista dell’esigenza di assicurare il piu’ efficace perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio di Stato, 25 marzo 204, n. 1613). FINALITA’ DEL POTERE DI AUTOTUTELA • Realizzare l’interesse pubblico alla legittimita’ ed opportunita’ dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 97 Cost., ai sensi del quale “I pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione ”. COMPETENZA PER L’ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA • • Art. 1 D.M. n. 37/1997 Spetta all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o che e’ competente per gli accertamenti d’Ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione Regionale dalla quale l’Ufficio stesso dipende. IPOTESI IN CUI L’UFFICIO PUO’ PROCEDERE IN VIA DI AUTOTUTELA • • • • • • • • • Art. 2 D.M. 37/1997 1) errore di persona; 2) evidente errore logico o di calcolo; 3) errore sul presupposto dell’imposta; 4) doppia imposizione; 5) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; 6) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; 7) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; 8) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione. PROCEDURA • • • • • Art. 4 D.M. 37/1997 Dell’eventuale annullamento o rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, e’ data comunicazione: al contribuente, all’organo giurisdizionale davanti al quale eventualmente pende il contenzioso, allo stesso ufficio che ha emanato l’atto, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva dalla Direzione Regionale. PROCEDURA (…segue) • Nel caso in cui l’importo dell’imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento o della agevolazione superi euro 516.456,90, l’annullamento e’ sottoposto al preventivo parere della Direziona Regionale da cui l’Ufficio dipende . PROCEDURA (…segue) • • Il contribuente puo’ formulare istanza di annullamento di un atto illegittimo. Tale istanza deve essere presentata all’Ufficio che ha emanato l’atto. Se l’istanza e’ presentata ad un ufficio incompetente, quest’ultimo la trasmette all’ufficio competente. IMPUGNABILITA’ DEL DINIEGO DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO IN AUTOTUTELA Cass.,SS.UU., 27 marzo 2007, n. 7388 E’ suscettibile di impugnazione il diniego di autotutela dell’Amministrazione Finanziaria. Il sindacato si puo’ esercitare solo sulla legittimita’ del rifiuto, non anche sulla fondatezza della pretesa tributaria, in quanto cio’ provocherebbe un’indebita intromissione del giudice nell’attivita’ amministrativa. IMPUGNABILITA’ DEL DINIEGO DI AUTOTUTELA (…segue) • Cass., SS.UU., 10 agosto 2005, n. 16776 • La competenza a pronunciarsi sulla legittimita’ del diniego di autotutela spetta al giudice tributario, alla luce dell’art. 2, d. lgs. n. 546/1992, in forza del quale la giurisdizione tributaria e’ divenuta una giurisdizione a carattere generale, competente per qualsiasi controversia inerente un rapporto tributario. IMPUGNABILITA’ DEL DINIEGO DI AUTOTUTELA (…segue) • Nel caso in cui il giudice tributario dichiari la illegittimita’ del rifiuto dell’amministrazione di annullare l’atto in autotutela, e sempre che l’amministrazione non adempia, il contribuente proporra’ giudizio di ottemperanza. ACQUIESCENZA • • Normativa di riferimento Art. 15 D. Lgs. N. 218/1997 CONDIZIONI • A seguito della notifica dell’avviso di accertamento, di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni, si ha acquiescenza se il contribuente nei 60 gg successivi: • Non impugna detti atti in CTP • Non presenta istanza di accertamento con adesione • Provvede a versare il tributo e gli interessi dovuti in base all’avviso di accertamento o di liquidazione, nonche’ un importo pari ad 1/3 delle sanzioni irrogate. SANZIONI • • • In caso di acquiescenza le sanzioni: fino al 31 gennaio 2011 le sanzioni sono ridotte ad ¼ Per gli atti emanati dal 1 febbraio 2011 le sanzioni sono ridotte ad 1/3 VERSAMENTO DELLE SOMME • Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in un’unica soluzione o in forma rateale con il mod. F24 (per le imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, IRAP ed IVA) e con F23 per imposta di registro ed altre imposte indirette. NOVITA’ IN MATERIA DI ISTITUTI DEFLATTIVI • Al fine di rendere piu’ efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria , l’art. 23, commi da 17 a 20 del DL 98/2011 (L. n. 111/2011) ha soppresso l’obbligo di prestare garanzie per • • • Accertamento con adesione Acquiescenza all’accertamento Conciliazione giudiziale ACQUIESCENZA ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO • • L’esclusione dell’obbligo di prestazione della garanzia per le rate successive alla prima di importo superiore a 50.000 euro e’ stata estesa anche all’acquiescenza all’accertamento (art. 23, commi da 17 a 20 del DL 98/2011 (L. n. 111/2011). Gia’ in precedenza, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 37/E, par. 3, del 21 giugno 2010 aveva esteso anche all’acquiescenza all’accertamento la soppressione dell’obbligo di prestazione della garanzia per le rate successive alla prima di importo inferiore ai 50.000 euro, introdotta per la conciliazione giudiziale e l’accertamento con adesione dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 40/ 2010, convertito dalla L. n. 73/2010. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI • • Normativa di riferimento Art. 16, comma 3 e 17, comma 2 D. Lgs. N. 472/1997 PROCEDIMENTO • Entro 60 gg per la proposizione del ricorso, il contribuente puo’definire le sanzioni versando un importo pari a 1/3 della sanzione indicata, e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo. • (n.b. fino al 31 gennaio 2011 il versamento era pari ad ¼ della sanzione e, comunque, non inferiore ad ¼ dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo). APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA • La norma si applica a tutte le sanzioni tributarie non penali, ad eccezione: • delle sanzioni di omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche’ risultanti da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter DPR n. 600/1973 e ai sensi degli artt. 54 bis e 60, comma 6 del DPR n. 633/1972, che possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione • della sanzione previta per l’indebita compensazione di tributi EFFETTI DELLA DEFINIZIONE • • • • • • Pagamento della sanzione in misura ridotta. La definizione agevolata impedisce: 1) Irrogazione delle sanzioni accessorie 2) Aumento previsto per il caso di recidiva Nei casi di continuazione e di progressione delle violazioni, la sanzione si applica in base al cumulo giuridico, non in base al cumulo materiale Nel caso di sanzioni punite diversamente nel tempo, si applica il principio del favor rei (irrogazione della sanzione piu’ favorevole, su cui deve essere calcolato 1/3 da versare). NOVITA’ INTRODOTTE AL FINE DI RAZIONALIZZARE I PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI • E’ stata introdotta la definizione agevolata delle sanzioni rideterminate dall’ufficio • Nuove modalita’ di irrogazione delle sanzioni collegate al tributo DEFINIZIONE IN VIA AGEVOLATA DELLE SANZIONI (ART. 16, COMMA 7 BIS DEL D.LGS. N. 472/1997) L’art. 23, comma 29 del D.L. n. 98/2011 ha introdotto il comma 7 bis dell’art. 16 del d. lgs. n. 472/1997, secondo cui “Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3”. DEFINIZIONE IN VIA AGEVOLATA DELLE SANZIONI (ART. 16, COMMA 7 BIS DEL D.LGS. N. 472/1997) Quindi: Sia nel caso della definizione in via agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, d. lgs. N. 472/97) Sia nel caso di irrogazione di sanzioni rideterminate dall’ufficio a seguito della proposizione di deduzioni difensive (nuovo comma 7 bis dell’art. 16, del d. lgs. n. 472/97) Si puo’ definire la controversia con il pagamento di 1/3 della sanzione indicata entro il termine per la proposizione del ricorso NUOVE MODALITA’ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI COLLEGATE AL TRIBUTO • Le sanzioni collegate al tributo sono irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica (non piu’ anche con atto separato) a decorrere dagli atti emessi dal 1 ottobre 2011. • Circolare n. 41/E del 5.8.2011, par. 8 L’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica, non e’ piu’ rimessa alla facolta’ dell’ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio. INTERPELLO ORDINARIO E SPECIALE • • • • • • • • • • • • • Fonti normative e prassi. D.M. n. 209/2001 Art. 11 L. 212/2000 Art. 21, comma 9, L. 413/1991 Art. 37 bis, comma 8 DPR n. 600/1973 Art. 8 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Art. 113 Tuir30 l. 23 dicembre 1994, n. 724 Att. 167 e 168 Tuir Circ. A.E. 14 giugno 2010, n. 32/E Circ. A.E.31 maggio 2001, n. 50/E Circ. A.E. 3 marzo 2009, n. 7/E Circ. A.E. 18/E del 12 febbraio 2002 Circ. A.E. 29/E del 23 maggio 2003 TIPOLOGIE DI INTERPELLO • • • • La Circ. 14 giugno 2010, n. 32/E individua tre tipologie di istanze di interpello, differenziandole in base al criterio della procedura. 1) interpello ex art. 11 L. n. 212/2000 2) interpello ex art. 21 L. n. 413/1991 3) interpello ex art. 37-bis DPR n.600/1973 INTERPELLO “ORDINARIO” ex art. 11 L. n. 212/2000 • Art. 11, comma 1, legge n. 212/2000 • “Ciascun contribuente puo’ inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria (…) circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse”. INTERPELLO”ORDINARIO” (…segue) • Attraverso l’istanza di interpello “ordinario”, il contribuente chiede il parere dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione di una norma tributaria allo scopo di conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni tributarie e, di riflesso, quale sara’ il comportamento dell’Amministrazione medesima in sede di controllo. PRESUPPOSTI DELL’INTERPELLO ORDINARIO • 1) L’Istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto del quesito • 2) la norma tributaria deve avere contenuto obiettivamente incerto • 3) deve trattarsi di un caso concreto e personale riferibile all’istante. “CONDIZIONI DI INCERTEZZA” • • L’art. 3, comma 5 del D.M. 209/2001 sancisce che “non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza qualora l’amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattipecie corrispondenti a quella prospetta dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito “documentazione tributaria” del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all’art. 2. L’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente, nelle forme di cui all’art. 4, comma 1, l’eventuale inammisibilita’ della istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione inerpretativa richiesta”. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA • • • • • • • L’istanza di interpello e’ presentata a mano oppure con raccomandata A/R senza busta : 1) alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente 2) alla Direzione Centrale Normativa “per il tramite della Direzione Regionale della stessa Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente” quando l’istanza e’ presentata: 2.1. dalle amministrazioni dello Stato: 2.2. dagli Enti pubblici nazionali; 2.3. soggetti non residenti; 2.4 contribuenti di “rilevante dimensione”. TERMINE PER LA RISPOSTA ALL’ISTANZA DI INTERPELLO • • • L’Amministrazione Finanziaria deve rispondere nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di interpello. L’Amministrazione puo’ chiedere “una sola volta” al contribuente di integrare la documentazione per il corretto inquadramento della questione. In tal caso, il termine di 120 gg per la risposta all’istanza comincia a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa (Circ. 31 maggio 2001, n. 50/E). La mancata risposta all’istanza del contribuente nel termine di legge equivale a silenzio assenso. EFFETTI DELLA RISPOSTA • • VINCOLANTI per l’Agenzia delle Entrate, ma limitatamente al singolo caso prospettato NON VINCOLANTE per il contribuente, il quale e’ libero di non conformarsi alla risposta, ferma restando la potesta’ dell’agenzia di esercitare i suoi poteri di controllo ed accertamento . EFFETTI DELLA RISPOSTA (…segue) • • Art. 5 D.M. 209/2001 La risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria . EFFETTI DELLA RISPOSTA (…segue) • • Circ. 3 marzo 2009, n. 7/E, par. 2.1. La risposta resa dall’Agenzia non produce gli stessi effetti vincolanti in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall’interpellante. INTERPELLO ANTIELUSIVO EX ART. 21 LEGGE N. 413/1991 • • Art. 21, comma 9 l.n. 413/1991 Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che puo’ dar luogo all’applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 [trattasi dell’art. 37, comma 3 DPR 600/1973, dell’art. 37 bis del medesimo DPR 600/1973 e dell’art. 108, comma 2 Tuir], puo’ richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. FINALITA’ DELL’INTERPELLO ANTIELUSIVO • L’istanza di interpello antielusivo e’ finalizzata ad ottenere un parere in ordine al carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni ovvero quando si tratti di classificare determinate spese tra quelle di pubblicita’/propaganda ovvero di rappresentanza FATTISPECIE RIGUARDANTI l’INTERPELLO ANTIELUSIVO • • • • 1) operazioni elencate dall’art. 37 bis DPR 600/1973 2) interposizione fittizia di persona (art. 37 ult. comma DPR 600/1973) 3) qualificazione di determinate spese come spese di rappresentanza o come spese di pubblicita’ e propaganda (art. 108 Tuir) 4) disapplicazione della norma in tema di indeducibilita’ dei costi connessi a rapporti con imprese residenti nei paradisi fiscali (art. 110, commi 10 e 11 TUIR) PROCEDURA DI INTERPELLO ANTIELUSIVO • • • • L’istanza di interpello antielusivo va presentata in plico raccomandato con avviso di ricevimento all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa per il tramite della Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente Entro 15 gg dalla ricezione la Direzione Regionale trasmette l’istanza con il proprio parere alla Direzione Centrale, la quale deve fornire il proprio parere entro 120 gg. Trascorso questo termine il contribuente puo’ inviare una “diffida ad adempiere”. La mancata risposta entro 60 gg dalla diffida equivale a silenzio- assenso. INTERPELLO DISAPPLICATIVO DI NORME ELUSIVE EX ART. 37 BIS, COMMA 8 DPR 600/1973 • • Art. 37 bis DPR n. 600/1973 Le norme tributarie che allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’odinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al Direttore Regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione FINALITA’ • Consiste nella facolta’ del contribuente di chiedere, e nel potere dell’Amministrazione di disporre, la disapplicazione di una norma antielusiva. • • • • • • • • • • Esempi di norme antielusive: 1) art. 73 TUIR (esterovestizione) 2) art. 87 TUIR (PEX) 3) Art. 89 TUIR (dividendi) 4) Art. 110 TUIR (costi da fornitori residenti in paradisi fiscali) 5) Art. 167 TUIR (CFC) 6) Art. 168 TUIR (societa’ estere collegate) 7) Art. 172 TUIR (utilizzo perdite fiscali nelle fusioni) 8) Art. 173 TUIR (utilizzo perdite fiscali nelle scissioni) 9) Art. 181 TUIR (utilizzo perdite fiscali nelle fusioni e scissioni totali transfrontaliere) PROCEDURA • • L’istanza deve essere presentata al Direttore Regionale delle Entrate e spedita a mezzo raccomandata A/R all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Entro 90 gg dalla ricezione della istanza il Direttore Regionale accoglie o respinge l’istanza, dandone comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata A/R ISTANZA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETA’ DI COMODO: EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE CIRCA LA SUA AUTONOMA IMPUGNABILITA’ E RELATIVI EFFETTI • Il dibattito giurisprudenziale si è concentrato su alcuni temi specifici: • 1) natura del provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo da parte dell’Amministrazione finanziaria e impugnabilità dello stesso; • 2) impugnabilità dell’avviso di accertamento nel caso in cui il contribuente non abbia precedentemente inoltrato istanza di interpello all’Amministrazione finanziaria. CIRC. A.E. N. 5/E DEL 2 FEBBRAIO 2007 L’Agenzia delle Entrate ha affermato che deve escludersi la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento del Direttore regionale che rigetta l’istanza del contribuente dal momento che lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. IL PARERE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL’IMPUGNABILITÀ DEL RIGETTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE: Sent. N. 8663 del 15 aprile 2011; Sent. N. 93 del 15 aprile 2008, della Comm. trib. prov. di Lecce, Sez. V; Sent. N. 479 del 12 novembre 2008, della Comm. trib. prov. di Lecce, Sez. II; Sent. N. 71 dell’11 maggio 2010 della Comm. trib. reg. di Bari, Sez. II MOTIVAZIONI 1. possibilità di ricomprendere il citato provvedimento di rigetto del Direttore regionale fra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. 2. il provvedimento in oggetto può farsi rientrare fra gli atti di diniego o di revoca delle agevolazioni, di cui al comma 1, lettera h) dell’art. 19. IL PARERE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL’IMPUGNABILITÀ DEL RIGETTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURISPRUDENZA CONTRARIA Sent. n. 108 del 2 maggio 2008, della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. VIII; Sent. n. 45 del 16 aprile 2008, della Comm. trib. prov. di Torino, Sez. IV; Sent. n. 188 e 189 del 10 settembre 2010, della Comm. trib. prov. di Ancona, Sez. I. MOTIVAZIONI 1) Il diniego di disapplicazione della normativa sulle società di comodo non è atto autonomamente impugnabile in quanto non rientrante nel novero di quelli indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; sebbene l’art. 113 della Costituzione stabilisca l’impugnabilità di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, la tutela contro gli stessi possa essere differita o condizionata. IL PARERE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL’IMPUGNABILITÀ DEL RIGETTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA MOTIVAZIONI (SEGUE) 2) Il diniego, in particolare, non rientrerebbe nella fattispecie del “diniego di agevolazioni”, dal momento che questi tipi di provvedimenti sono successivi e non precedenti al verificarsi del presupposto dell’imposta. Il provvedimento del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate è invece preventivo, riguardando le modalità di determinazione del reddito imponibile. 3) L’impugnazione immediata non è una via attraverso cui possa essere soddisfatto il bisogno di tutela del contribuente, perché neppure l’impugnazione immediata permette di conseguire una risposta definitiva in tempo utile (cioè una decisione passata in giudicato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’interpello)”. 4) L’azione del contribuente non sarebbe proponibile trattandosi di una domanda di accertamento negativo, in via preventiva, della pretesa dell’Erario senza che esista un effettivo esercizio della pretesa stessa. IL PARERE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ SULL’IMPUGNABILITÀ DEL RIGETTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA La Corte di Cassazione, con la sentenza 13.4.2012, n. 5843 ha stabilito che la risposta all’interpello non può essere impugnata se consiste in una dichiarazione di inammissibilità dello stesso. Secondo la dottrina (Orsi), tuttavia, ciò non può ritenersi valido quando l’inammissibilità dell’istanza di interpello precluda al contribuente, almeno per l’annualità in esame, la possibilità di ripresentazione della domanda completa, «a causa della sopravvenuta non tempestività della nuova istanza, per avvenuto decorso del termine di presentazione della dichiarazione, o, nel caso di adesione all’interpretazione ministeriale, del novantesimo o centoventesimo giorno antecedente allo stesso». IL PARERE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ SULL’IMPUGNABILITÀ DEL RIGETTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.10.2012, n. 17010 ha optato per la tesi della c.d. «impugnazione facoltativa», sostenendo che il contribuente può anche non ricorrere contro il diniego godendo di piena tutela nell’azione avverso l’avviso di accertamento, ma non è un orientamento consolidato, data la giurisprudenza di merito contrastante. IMPUGNABILITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DALL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SOCIETÀ DI COMODO. 1) A.E., circ. n. 5/E/2007, A.E., circ. n. 14/E/2007. e A.E., circo., 7/E/2009 in assenza di presentazione dell’istanza, il ricorso innanzi al giudice tributario deve considerarsi inammissibile; 2) A.E. Circ. n. 32/E del 14 giugno 2010, in cui si legge: “deve pertanto considerarsi superata l’indicazione, contenuta da ultimo nella citata Circolare n. 7/E del 2009, secondo cui ‘In assenza di presentazione dell’istanza, il ricorso è inammissibile considerato che la disapplicazione non è ammessa in assenza della relativa istanza, che non può essere proposta per la prima volta in sede contenziosa col ricorso avverso l’avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative’’. ASPETTI CRITICI Ciò non vuol dire però che l’istanza preventiva debba ora considerarsi superflua. Le istruzioni diramate agli uffici periferici con circ. n. 32/E/2010, stabiliscono che, se in sede di controllo emerge che il contribuente non ha presentato istanza di interpello in ottemperanza di un obbligo normativo in tal senso, si debba irrogare innanzitutto la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (omissione di ogni di ogni comunicazione prescritta dall’Amministrazione finanziaria, punita con sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065). ASPETTI CRITICI (segue) In secondo luogo, gli uffici devono applicare le sanzioni nella misura massima prevista dalla legge, “considerata la gravità del comportamento del contribuente che, omettendo la proposizione dell’interpello obbligatorio, ha sottratto al vaglio preventivo dell’amministrazione fattispecie che il legislatore tributario ritiene meritevoli di particolare tutela”. Infine, gli organi procedenti devono in ogni caso informare della situazione la Direzione regionale. ASPETTI CRITICI (segue) Rimane però un dubbio relativamente alle affermazioni dell’Amministrazione finanziaria. • Le pesanti conclusioni sugli effetti sanzionatori del mancato interpello partono dalla convinzione che lo stesso sia obbligatorio. Il comma 4-bis) del più volte citato art. 30 afferma invece che il contribuente non deve ma, semplicemente, “può” presentare interpello antielusivo per non subire le conseguenze che lo status “di comodo” comporta. • Vero è che gli Uffici possono applicare le sanzioni in misura oscillante fra quella minima e quella massima, ma obbligarli a scegliere quest’ultima per la mancata proposizione di un interpello facoltativo sembra un comportamento un po’ eccessivo, sul quale non è detto che a breve si pronunci la stessa giurisprudenza di merito. RULING INTERNAZIONALE • • Normativa di riferimento Art. 8 D.L. 30 settembre 2003, n. 269. FINALITA’ • Consente alle aziende che svolgono attivita’ internazionale di interpellare l’amministrazione finanziaria italiana circa il regime tributario dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle rojalties . PROCEDURA • • • La richiesta di ruling deve essere presentata unicamente all’ufficio competente, di Roma o di Milano, dell’Agenzia delle Entrate. Tra l’Agenzia e il contribuente si stipula un accordo, vincolante per il periodo di imposta in cui viene siglata l’intesa e per i due periodi di imposta successivi, a meno che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto che hanno determinato l’accordo. Relativamente ai periodi di imposta in cui e’ valido l’accordo, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli art. 32 e ss. DPR n. 600/1973 solo in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo. INTERPELLO C.F.C. • • • • Normativa di riferimento Art. 167, 168 Tuir Circolare A.E. 18/E del 12 febbraio 2002 Circolare A.E. 29/E del 23 maggio 2003 FINALITA’ • Dimostrare preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti al fine di ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera controllata o collegata . Art. 167 Tuir • Al soggetto residente in Italia che detiene il controllo di un’impresa, societa’ o ente residente in un paese regime fiscale privilegiato sono imputati i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato in proporzione alla partecipazione detenuta, a prescindere dall’effettiva distribuzione degli utili. Art. 168 TUIR • Imprese estere collegate • Disapplicazione normativa CFC in caso di imprese estere partecipate residenti in Paesi black list (se impresa residente detiene partecipazione non inferiore al 20% utili impresa estera) CONDIZIONI PER LA DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 167 TUIR • • • • Art. 167, comma 5 Tuir: Non si applica l’art. 167 Tuir se: 1) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva attivita’ industriale o comerciale, come sua principale attivita’, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede 2) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168 Tuir INTERPELLO SULLE PARTECIPAZIONI ACQUISITE PER IL RECUPERO DEI CREDITI BANCARI • • DISCIPLINA DI RIFERIMENTO Art. 113 Tuir FINALITA’ • Ottenere la disapplicazione del regime della Participation exemption (di cui all’art. 87 TUIR) con riferimento alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria CONSEGUENZE • L’accoglimento dell’istanza comporta l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto di opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. INTERPELLO DISAPPLICATIVO PER LE SOCIETA’ DI COMODO • • Normativa di riferimento Art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724. SOGGETTI INTERESSATI • • • Societa’ di capitali: societa’ per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilita’ limitata; Societa’ di persone: in nome collettivo e in accomandita semplice; Societa’ non residenti: altre societa’ ed enti di ogni tipo non residenti, ma dotate di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. FINALITA’ • Evitare di dover dichiarare il reddito minimo e, in ogni caso, di subire altre penalizzazioni connesse allo status di societa’ di comodo, quali l’impossibilita’ di utilizzo in compensazione del credito IVA e di riporto delle perdite fiscali. ACCERTAMENTO CON ADESIONE • Fonti normative e prassi. • • • • Art. 1 del D. Lgs. N. 218/1997 C.M. 8 agosto 1997, n. 235/E Circ. 28 giugno 2001, n. 65/E Circ. 8 aprile 2002, n. 28/E Art. 1 D. Lgs. N. 218/1997 • • L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Imposta sul Valore Aggiunto puo’ essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni vigenti. L’accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, puo essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. AMBITO DI APLICAZIONE DELL’ISTITUTO • Imposte sui redditi • Iva e altre imposte indirette • Tributi locali, previa deliberazione dei comuni DEFINIZIONE DELL’ISTITUTO • L’istituto consiste in un “accordo” tra contribuente e ufficio, che puo’ essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento (su iniziativa del contribuente o dell’ufficio), sia successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, sempre che il contribuente non presenti ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale. FINALITA’ • • • • • RIDUZIONE DELLE SANZIONI – Art. 2, comma 5 D. Lgs. N. 218 del 1997 DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA L. 13 DICEMBRE 2010, N. 220, applicabile fino al 31 gennaio 2011 ¼ del minimo previsto dalla legge per violazioni concernenti i tributi in materia di imposte sui redditi ed Iva oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonche’ per le violazioni concernenti il contenuto della dichiarazione relative allo stesso periodo eccetto quelle applicate in sede di liquidazione dela dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 600/1973 e dell’art. 60, comma 6, DPR n. 633/1972, nonche’ di quelle concernenti la mancata incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. FINALITA’ • • • • • RIDUZIONE DELLE SANZIONI – Art. 2, comma 5 D. Lgs. N. 218 del 1997 DISCIPLINA SUCCESSIVA ALLA L. 13 DICEMBRE 2010, N. 220, applicabile dal 1 febbraio 2011 1/3 del minimo previsto dalla legge, per violazioni concernenti i tributi in materia di imposte sui redditi ed Iva oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonche’ per le violazioni concernenti il contenuto della dichiarazione relative allo stesso periodo eccetto quelle applicate in sede di liquidazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 600/1973 e dell’art. 60, comma 6, DPR n. 633/1972, nonche’ di quelle concernenti la mancata incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. EFFTTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE • I termini per ricorrere sono sospesi di 90 giorni. ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO • • D’UFFICIO, prima della notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, previo invito al contribuente, il quale indica data e ora della convocazione (art. 5, comma 1) SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE, dopo la notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito dell’ufficio (art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO A CURA DELL’UFFICIO • • • • • L’Ufficio invia al contribuente un invito al contraddittorio prima dell’avviso di accertamento, in cui indica: 1) data e ora della convocazione e 2) i periodi di imposta suscettibili di accertamento Il contribuente ha due possibilita’: 1) rispondere all’invito e presentarsi il giorno della convocazione 2) non rispondere all’invito, con conseguente rischio di vedersi notificato un avviso di accertamento • • • • • L’attivazione del procedimento con adesione non riveste carattere di obbligtorieta’ ECCETTO: 1) accertamenti basati sugli studi di settore 2) accertamento “sintetico” In questi due casi, l’avviso di accertamento notificato al contribuente senza il previo invito a comparire e’ nullo. AVVIO DEL PROCEDIMENTO A CURA DEL CONTRIBUENTE • • • • Il contribuente, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, puo’ presentare ISTANZA. EFFETTI: la presentazione dell’istanza sospende di 90 giorni il termine per proporre ricorso. Secondo la Ris. Min. n. 159/E del 1999, la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 agosto al 15 settembre) si applica anche al termine di sospensione di 90 gg previsto per la redazione dell’atto di accertamento con adesione. Se la procedura di accertamento con adesione non si conclude entro 150 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento il contribuente deve impugnare quaest’ultimo dinanzi alla competente CTP, a pena la definitivita’ dell’atto. ISTANZA DI ADESIONE IN PRESENZA DI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE • L’istanza di accertamento con adesione e’ altresi’ riconosciuta al contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche (art. 52, DPR 633/1972) INVITO A COMPARIRE • • • Entro 15 gg dalla ricezione dell’istanza l’Ufficio formula un invito a comparire, inviandolo al contribuente. La formulazione dell’invito a comparire non comporta alcun obbligo di definizione in via agevolata per l’Amministrazione (C.M. n. 235/E/1997). Quando l’istanza di accertamento con adesione e’ formulata a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, l’Ufficio non e’ obbligato a notificare al contribuente l’invito al contraddittorio. CONTRADDITTORIO TRA UFFICIO E CONTRIBUENTE • • L’accordo puo’ riguardare solo il quantum della pretesa, non anche l’an. Per ciascun incontro con il contribuente, deve essere redatto un verbale nel quale verra’ dato atto anche della documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO • • Art. 7 del D. Lgs. N. 218/1997 Nel caso di raggiungimento dell’accordo tra ufficio e contribuente, deve essere redatto l’atto di accertamento con adesione, “In duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche’ la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale”. VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE • • • • • Artt. 8 e 13 D. Lgs. 218/197 Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione e’ eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. Il pagamento puo’ essere effettuato: 1) in un’unica soluzione 2) in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto, oppure in un max di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i 100.000 .000 di lire VERSAMENTO DELLE SOMME (…segue) Al fine di rendere piu’ efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria , l’art. 23, commi da 17 a 20 del DL 98/2011 (L. n. 111/2011) ha soppresso l’obbligo di prestare garanzie. L’art. 23, comma 17 del DL n. 98/ 2011 ha soppresso all’art. 8, comma 2 del d. lgs. n. 218/1997, le seguenti parole: “e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente e’ tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno”: All’art. 8, comma 3 del d. lgs. n. 218/1997, sono state soppresse le seguenti parole: “ e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia” EFFETTI DELL’ADESIONE • • • • • 1) riduzione delle sanzioni; 2) estensione dei termini per proporre ricorso; 3) l’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione; 4) non e’ integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio: 5) non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile e’ riconducible a quella delle imposte sui redditi. ADESIONE AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE • • Normativa di riferimento Art. 5 bis D. Lgs. N. 218/1997 CONDIZIONI • Il contribuente puo’ prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, a condizione che si tratti di verbali che consentano l’emissione di accertamenti parziali. VIOLAZIONI SOSTANZIALI • • • • • • • Circ. A.E. 55/E del 17 settembre 2008 Possono formare oggetto di adesione solo i processi verbali che contengono la constatazione di violazioni sostanziali e, cioe’: Redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente Deduzioni, esenzioni, agevolazioni in tutto o in parte non spettanti Imposte o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36 bis e 36 ter DPR n. 600/1973 imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o parzialmente Detrazioni in tutto o in parte non spettanti Imposta o maggiore imposta sul valore aggiunto non versata, escluse le ipotesi di cui all’art. 54 bis del DPR n. 633/1973 MODALITA’ DI ADESIONE • • • La comunicazione di adesione deve avvenire entro 30 gg dalla consegna del processo verbale all’Ufficio delle Entrate competente o all’Organo che ha redatto il verbale Entro 60 gg dalla comunicazione detto Ufficio o Organo notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale Entro 20 gg dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale il contribuente provvede al pagamento delle somme. VERSAMENTO SOMME DOVUTE • • • In un’unica soluzione In forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano Euro 51.645,69. La rateazione del versamento non comporta l’obbligo di prestare le garanzie previste per il versamento rateale dell’accertamento con adesione SANZIONI CONNESSE ALL’ADESIONE AL PVC • • • • Fino al 31/01/2011: 1/8 del minimo, per gli atti definibili fino al 31 gennaio 2011 Dal 1 febbraio 2011 1/6 del minimo, per gli atti definibili dal 1 febbraio 2011 ADESIONE AGLI INVITI AL CONTADDITTORIO • • Normativa di riferimento Art. 5, comma 1 bis D. Lgs. N. 218/1997 AMBITO DI APPLICAZIONE • • • Violazioni in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP (come l’adesione al processo verbale) + Imposte indirette (registro, successioni, donazioni, ipocatastali e altre imposte indirette minori). AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE • • • Impossibilta’ di definire l’invito al contraddittorio per violazioni gia’ constatate con processo verbale a cui il contribuente non abbia prestato adesione. A.E., Cir 16 febbraio 2009, n. 4/E: La preclusione non opera quando l’invito si discosta dai contenuti del processo verbale, con specifico riguardo agli imponibili e/o imposte inferiori a quelle oggetto delle violazioni constatate COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL’INVITO AL CONTRADDITTORIO • Deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’invito al contraddittorio utilizzando il modello di comunicazione approvato con il provv. Dir. A.E. 3 agosto 2009 PROCEDIMENTO DELL’ADESIONE ALL’INVITO AL CONTRADDITTORIO • • • Entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, il contribuente deve: Effettuare il pagamento dell’unica rata, o della prima rata in caso di opzione per il pagamento rateale; Presentare la comunicazione di adesione ai contenuti dell’invito al competente Ufficio, allegando la quietanza di versamento. EFFETTI DELL’ADESIONE • Riduzione delle sanzioni : – Fino al 31 gennaio 2011 ad 1/8 del minimo – Dal 1 febbraio 2011 ad 1/6 del minimo • • • Non applicabilita’ sanzioni accssorie La definizione: a) non e’ soggetta ad impugnazione; b) non rileva ai fini extratributari, eccezion fatta per i contributi previdenziali ed assistenziali Qualora le violazioni oggetto di adesione integrino gli estremi di alcuno dei delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000, la definizione puo’ costituire circostanza attenuante. MANCATA ADESIONE • In caso di mancata adesione all’invito, il contribuente, presentandosi nel giorno e nell’ora indicati nell’invito stesso, iniziera’ il procedimento di accertamento con adesione CONCILIAZIONE GIUDIZIALE • • • • • Fonti normative, giurisprudenziali e prassi Art. 48 del D. Lgs n. 546/1992 C.M. 8 agosto 1997, n. 235/E Circ. 20 maggio 2010, n. 26/E Circ. 21 giugno 2010, n. 37/E FINALITA’ E PROFILI GENERALI • Favorisce una definizione concordataria della controversia • E’ prevista per tutte le controversie tributarie, comprese quelle concernenti i tributi locali • Puo’ essere conclusa solo davanti alla Commissione Provinciale, sia in udienza che fuori udienza. • Riguarda unicamente il quantum della pretesa, restando impregiudicato l’an, che eventualmente, puo’ essere risolto stragiudizialemente in via di autotutela. CONCILIAZIONE PROCESSUALE • L’iniziativa puo’ essere assunta da: • 1) una delle parti (art. 48, comma 1) • 2) d’ufficio, dalla CTP (art. 48, comma 2) PROCEDURA • 1) Le parti depositano istanza di conciliazione in segreteria e la notificano alle altre parti costituite fino a 10 giorni liberi prima della data dell’udienza • 2) La Commissione Tributaria puo’ in sede di prima udienza esperire tentativo di conciliazione ACCORDO • Se le parti raggiungono l’accordo, viene redatto un verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi. • Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. CONCILIAZIONE “FUORI UDIENZA” • • • • Si forma in sede extraprocessuale e poi viene presentata con apposita istanza alla CTP. La proposta puo’ essere presentata: a) da ciascuna delle parti con la stessa istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza b) solo dall’ufficio, con una proposta di conciliazione cui il contribuente abbia preventivamente aderito PROCEDURA • Se l’istanza viene presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita’, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio. • Il decreto viene comunicato alle parti. • Entro 20 gg dalla data della comunicazione deve essere effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata. PROCEDURA (…segue) • Se il presidente della Commissione non ravvisa i presuposti per la conciliazione, viene fissata la trattazione della controversia . EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE • • Le sanzioni amministrative si applicano nella misura di 1/4 delle somme irrogabili in raporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. L’ammontare delle sanzioni non puo’ comunque, essere inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo . SANZIONI - CONFRONTO TRA DISPOSIZIONE ANTE E POST RIFORMA • • • • Art. 1, comma 19 Legge di stabilita’ Norma di riferimento art. 48, comma 6 D. Lgs. N. 546/1992 Fino al 31 gennaio 2011: 1/3 delle somme irrogabili, o cmq non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali Dal 1 febbraio 2011: 40% delle somme irrogabili, o cmq, non inferiore al 40% dei minimi edittali PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE • • Cass., Sez. Trib. 20 settembre 2006, n. 20386 “posto che nel processo tributario la conciliazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, se il contribuente paga solo una rata del tributo conciliato, il fisco non puo’ far considere inefficace tale accordo e pretendere, di conseguenza l’imposta intera. La conciliazione resta valida a tutti gli effetti”. VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE • • • Art. 48, comma 2 D. Lgs. 546/1992 1) in un’unica soluzione 2) in forma rateale: 2a) fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo 2b) fino ad un massimo di 12 rate trimestrali se la somma dovuta supera i 50.000 euro VERSAMENTO DELLE SOMME (…segue) • • • L’art. 23, comma 19 del D.L. n. 98/2011 ha stabilito che non e’ piu’ obbligatoria la prestazione di idonea garanzia tramite polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, se l’importo delle rate successive alla prima e’ superiore a 50.000 euro. Tale disposizione ha infatti, soppresso all’art. 48, comma 3, secondo periodo, del d. lgs. n. 546/1992 le seguenti parole: “previa prestazione, se l’importo delle rate successive alla prima e’ superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”: All’art. 48, comma 3, terzo periodo, del d. lgs. n. 546/1992 sono state soppresse le seguenti parole: “e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno”. INASPRIMENTO DELLE SANZIONI • Art. 23, commi da 17 a 20 del D.L. n. 98/2011: • In caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del 60% sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. INASPRIMENTO DELLE SANZIONI (…segue) Circolare n. 41/E del 5.8.2011, par. 4 La disposizione relativa al caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva si applicano anche Alla adesione agli inviti al contraddittorio Alla adesione ai pvc REGIME TRANSITORIO (Art. 23, comma 20 del D.L. n. 98/2011) • Le disposizioni relative all’inasprimento delle sanzioni per mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima non si applicano • agli accertamenti con adesione • alle adesioni per acquiescenza • alle conciliazioni giudiziali gia’ perfezionate (anche con prestazione della garanzia) alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 (6.7.2011) ESTINZIONE DEL GIUDIZIO • Il contribuente deve consegnare copia dell’attestazione del versamento eseguito (intero importo o prima rata). • L’Ufficio verifica la regolarita’ del versamento e deposita copia della documentazione presso la segreteria della CTP competente. RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Riferimenti normativi e di prassi Art. 17 bis, D. Lgs. n. 546/1992 Circ. A.E. 19/03/2012, n. 9/E Circ. A.E.3 agosto 2012, n. 33/E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO L’articolo 17- bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, statuisce che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti …”. Il legislatore ha, quindi, individuato, sulla base di specifici criteri, una tipologia di controversie, in relazione alle quali il ricorso deve essere preceduto da una fase preliminare di carattere amministrativo. Tali criteri attengono: · alla tipologia di atto impugnato; · alla parte resistente nell’eventuale giudizio; · al valore della controversia. La contestuale sussistenza dei requisiti sopra indicati impone a chi intenda proporre ricorso di esperire preventivamente e obbligatoriamente la procedura di mediazione. ATTI RECLAMABILI Il comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone l’applicazione del nuovo istituto alle controversie aventi ad oggetto gli “atti emessi dall’Agenzia delle entrate”. Il successivo comma 6 stabilisce che “Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto compatibili”. ATTI RECLAMABILI (segue) Ne deriva che sono oggetto di mediazione le controversie relative a: 1) avviso di accertamento; 2) avviso di liquidazione; 3) provvedimento che irroga le sanzioni; 4) ruolo; 5) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; 6) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; 7) ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. ATTI RECLAMABILI (segue) Non sono, invece, oggetto di mediazione le controversie concernenti gli altri atti elencati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, i quali non sono emessi dall’Agenzia delle Entrate 1) cartella di pagamento; 2) avviso di mora di cui alla lett. e) dell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992; 3) iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del DPR n. 602 del 1973, prevista dalla lett. e-bis) del medesimo articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992; 4) fermo di beni mobili registrati, di cui all’articolo 86 del DPR n. 602 del 1973, elencato sub lett. e-ter) dell’articolo 19, comma 1; 5) atti relativi alle operazioni catastali, indicate nell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992. ATTI EMESSI DAGLI UFFICI PROVINCIALI – TERRITORIO DELL’AGENZIA Circ. A.E. 49/T del 28 dicembre 2012 ha fornito chiarimenti con riferimento alla possibilità di esperire reclamo/mediazione avverso gli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia. L’art. 23 quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all’Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAGLI UFFICI PROVINCIALI – TERRITORIO DELL’AGENZIA Rientrano nell’ambito di applicabilità dell’istituto, con specifico riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio : 1)Avviso di accertamento del tributo 2)Avviso di liquidazione del tributo 3)Provvedimento che irroga le sanzioni 4)Ruolo 5)Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti 6)Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari 7)Ogni altro atto per i quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità . AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAGLI UFFICI PROVINCIALI – TERRITORIO DELL’AGENZIA Sono esclusi dall’ambito di applicabilità dell’istituto, con specifico riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio : I ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia e previsti dall’art. 19, comma 1, lett. F) del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un «valore» non determinabile ai sensi dell’art. 17 bis, comma 3. (si ricordi che l’istituto del reclamo/mediazione è applicabile alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro). Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011 ha precisato che «le controversie inerenti le operazioni catastali … si configurano di valore indeterminabile». AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAGLI UFFICI PROVINCIALI – TERRITORIO DELL’AGENZIA Al contrario, il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto. Non possono formare oggetto di mediazione tributaria i ricorsi con cui, con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesti anche la rendita catastale, in quanto difetta il requisito della riconducibilità dell’atto impositivo all’Agenzia delle Entrate. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAGLI UFFICI PROVINCIALI – TERRITORIO DELL’AGENZIA L’istituto della mediazione si applica con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. Gli atti emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, ancorchè notificati dopo il 1° dicembre 2012, non sono oggetto di mediazione, in quanto tali atti non erano «suscettibili di reclamo» alla data del 30 novembre 2012. Per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dal 1° dicembre 2012, data a decorrere dalla quale l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, le disposizioni di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 risultano applicabili, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAGLI UFFICI PROVINCIALI – TERRITORIO DELL’AGENZIA Per quanto concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la mediazione troverà applicazione con riferimento alle fattispecie per le quali, alla data del 1° dicembre 2012 non siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della istanza di rimborso, in quanto con il decorso di tale termine si forma il silenzio – rifiuto che consente al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992. Al contrario, la mediazione non si applicherà alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali alla data del 30 novembre 2012 sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAGLI UFFICI PROVINCIALI – TERRITORIO DELL’AGENZIA Ufficio competente. Ai sensi dell’art. 17 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 546/1992, «il reclamo va presentato alla Direzione Provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili». In caso di atti suscettibili di reclamo emanati dall’ufficio Provinciale- Territorio, l’istanza deve essere notificata a quest’ultimo. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. Se il contribuente solleva contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento, la controversia non può essere oggetto di mediazione. Se il contribuente solleva vizi riconducibili solo a,l’Agenzia delle entrate, la controversia, se di valore inferiore ai 20.000 euro, deve essere oggetto di mediazione. Se il contribuente formula eccezioni relative sia all’attività svolta dall’Agenzia sia a quella della riscossione si possono verificare le seguenti ipotesi. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. 3.1 Il contribuente notifica il ricorso solo all’Agente della riscossione. In questo caso, l’Agente della riscossione ha l’onere di chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate. La Direzione eccepisce l’inammissibilità del ricorso ex art. 17 bis, che prevede che lo stesso debba essere preceduto dall’obbligatoria presentazione del reclamo; in subordine, si difende nel merito. L’Agente della riscossione svolge la propria difesa per quanto concerne i vizi propri della cartella di pagamento. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. 3.2 Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell’Agenzia, senza notificare il ricorso all’Agente della riscossione. In tale ipotesi, trova applicazione l’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992. In caso di esito negativo della mediazione, il contribuente può valutare l’eventuale prosecuzione nel contenzioso, mediante la costituzione in giudizio nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 17 bis e 22 d. Lgs. n. 546/1992. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. 3.3 Il contribuente notifica il ricorso all’Agente della riscossione e contestualmente avvia la fase di mediazione con l’Agenzia. Anche in tal caso trova applicazione il procedimento di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. Rapporto tra reclamo e atti impoesattivi. Gli atti impoesattivi sono caratterizzati dalla peculiarità di concentrare in un unico atto ed in un unico procedimento i due momenti della determinazione della pretesa impositiva e della sua esazione. Problematica: coordinamento tra istanza di autotutela obbligatoria con l’esecutività dell’accertamento. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. Rapporto tra reclamo e atti impoesattivi. Il procedimento disciplinato ai fini del reclamo prevede che l’ente impositore debba rispondere entro 90 gg alle doglianze manifestate dal contribuente, oppure concludere, nello stesso termine, il procedimento di mediazione. Se il procedimento di mediazione ha esito negativo, l’automatismo del dettato normativo, secondo cui il reclamo produce gli effetti ricorso, risulterebbe confliggente con le disposizioni di cui all’art. 29, comma 1 lett. b) del D.L. 78/2010 che subordinano l’esecutorietà dell’avviso di accertamento al decorso di 60 gg dalla notifica dell’atto impositivo e che individuano, nei 30 gg dal termine ultimo per il pagamento, il momento a partire dal quale l’agente della riscossione è legittimato a procedere con l’esecuzione. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. Rapporto tra reclamo e atti impoesattivi In caso di esito negativo del reclamo, il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione di non poter più versare le somme dovute per intervenuto decorso dei termini di pagamento e di subire il rischio della riscossione coattiva, qualora, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non operi il termine di sospensione di 180 giorni. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RECLAMO – Tipologia di atto impugnato (segue) Reclamabilità degli atti “impoesattivi” e delle iscrizioni a ruolo: criticità e problematiche sul piano dell’operatività. Rapporto tra reclamo e atti impoesattivi. L’unico rimedio esperibile sembrerebbe essere quello della sospensione amministrativa della riscossione, peraltro, espressamente richiamata dalla norma sugli atti impoesattivi (art. 29, comma 1, lett. g) del D.L. n. 78/2010). Si auspica, tuttavia, una rivisitazione dell’istituto. adeguandolo all’esigenza di delimitare la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nella valutazione dei requisiti per l’accesso alla sospensione, in modo che il procedimento sia informato al principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione. ISTANZA DI MEDIAZIONE Il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente nei confronti dell’Agenzia e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso. La mancata attivazione della procedura di reclamo comporta l’inammissibilità del successivo ricorso presentato. I motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità; sotto tale profilo, in applicazione del comma 2 dell’art. 17 bis, è inammissibile il motivo di ricorso, proposto innanzi alla CTP, per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura di mediazione. Ne è consentito integrare (successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi di ricorso. Detta integrazione è consentita solo quando “resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”. Il ricorso depositato nella segreteria della CTP deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l’istanza di mediazione, a pena di inammissibilità dello stesso. ISTANZA DI MEDIAZIONE (segue) Il ricorso può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Nel ricorso vanno indicati: La Direzione nei cui confronti è avviato il procedimento amministrativo, che è quella che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto; il contribuente o il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l’eventuale indirizzo PEC; l’atto impugnato e l’oggetto; i motivi. ISTANZA DI MEDIAZIONE (segue) Nell’istanza può essere formulata una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Nell’istanza va indicato anche il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento, quali, ad esempio, l’accoglimento dell’istanza o il diniego. Nell’istanza va indicato anche il valore della controversia. Considerato che l’istanza proposta dal contribuente ai sensi dell’art.17 bis del D Lgs. n. 546/1992 anticipa i contenuti del ricorso, dovendo recare i contenuti di quest’ultimo, si ritiene necessario riportare nella stessa istanza il contenuto integrale del (potenziale) ricorso. L’eventuale proposta motivata di mediazione potrà, invece, essere formulata in forma libera. ISTANZA DI MEDIAZIONE (segue) All’istanza il contribuente allega, oltre la copia dell’atto impugnato, anche la copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione ed eventuale costituzione in giudizio, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, con il proprio fascicolo di causa, per provare in giudizio la fondatezza delle eccezioni sollevate avverso l’atto impugnato. Ciò perché la mediazione è finalizzata a valutare le concrete possibilità di evitare il contenzioso, ragion per cui l’Agenzia deve essere edotta di tutti i documenti che il contribuente potrebbe depositare all’atto della costituzione in giudizio. Si ritiene, in ogni caso, che la mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio non costituisca motivo di rigetto dell’istanza. ISTANZA DI MEDIAZIONE (segue) Il contribuente, nell’attivare la procedura di reclamo potrà fare una proposta motivata di mediazione della controversia. L’Amministrazione destinataria del reclamo se non intende accogliere la proposta del contribuente formula una controproposta di mediazione. Decorsi 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Da tale data decorrono i termini ex artt. 22 e 23 d. Lgs. n. 546/1992, rispettivamente per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente. ISTANZA DI MEDIAZIONE (segue) Termini di presentazione dell’istanza A sensi del comma 6 dell’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992, al “procedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 18, 19, 20, 21 e il comma 4 dell’art. 22, in quanto compatibili”. Da ciò deriva che l’istanza va notificata: a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. ISTANZA DI MEDIAZIONE (segue) Termini di presentazione dell’istanza Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. La sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre non trova, invece, applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato articolo 17-bis, che pertanto deve concludersi entro 90 giorni, trattandosi di fase amministrativa e non processuale. LA CONTROPROPOSTA DELL’UFFICIO LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE • • • • 1) se l’istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l’accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità; 2) in mancanza di proposta formulata nell’istanza, l’Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all’istante di contattare in modo celere l’Ufficio, sia per la sottoscrizione dell’accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione; 3) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l’Ufficio invita il contribuente al contraddittorio. Stante la marcata finalità deflativa dell’istituto in esame, si ritiene che la conclusione di una mediazione parziale possa intervenire esclusivamente in casi eccezionali, in presenza di specifiche e motivate ragioni. LA CONTROPROPOSTA DELL’UFFICIO LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE Nell’ipotesi di cui al punto 3) al punto precedente, valutata favorevolmente la possibilità di una mediazione, l’Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. Non sono richieste forme particolari per l’invito, che può essere comunicato al contribuente anche tramite posta elettronica ordinaria. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell’istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l’Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l’eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione. LA CONTROPROPOSTA DELL’UFFICIO LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE • • • • Tra gli elementi oggetto di analisi possono assumere particolare rilevanza: - i motivi del ricorso, con i quali il contribuente espone in dettaglio i vizi formali e sostanziali che potrebbe eccepire in sede contenziosa; - l’eventuale indicazione di documenti non disponibili o non esibiti dal contribuente in fase di accertamento con adesione (nei casi ovviamente in cui non sia preclusa l’esibizione); - la formazione di un orientamento della Corte di cassazione ovvero della giurisprudenza di merito locale, contrario o favorevole alle posizioni dell’Agenzia. LA CONTROPROPOSTA DELL’UFFICIO LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE • L’esito del contraddittorio – che si svolge possibilmente nell’ambito di un solo incontro – viene descritto in un apposito verbale. • La riduzione delle sanzioni in caso di mediazione. • In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al quaranta per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. LA CONTROPROPOSTA DELL’UFFICIO LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO DI MEDIAZIONE • • • • La conclusione dell’accordo di mediazione individua il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il pagamento che realizza il perfezionamento della mediazione. Di norma l’accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell’Ufficio e del contribuente, di un atto contenente, tra l’altro, l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute). La sottoscrizione può avvenire contestualmente ovvero in momenti diversi. In quest’ultimo caso, per la data di conclusione dell’accordo occorre fare riferimento al momento dell’ultima sottoscrizione. L’accordo può anche concludersi mediante sottoscrizione per accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti, quando dalla proposta risulti in modo specifico e univoco il contenuto dell’accordo, con particolare riferimento alla determinazione delle somme dovute e alle modalità di versamento delle stesse. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA Effetti sostanziali della presentazione dell’istanza La notifica dell’istanza di mediazione interrompe il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto. La chiamata in giudizio si realizza con la notifica dell’istanza medesima alla competente Direzione. La costituzione in giudizio e l’instaurazione del rapporto processuale, si produce con il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del medesimo ricorso che ha costituito parte integrante dell’istanza. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (SEGUE) Effetti processuali della presentazione dell’istanza Art. 17 bis comma 9 del D. Lgs. n. 546/1992 Il termine di 30 giorni per instaurare la controversia dinanzi alla CTP competente decorrono dal giorno successivo a : quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero che sia stato formalizzato l’accordo di mediazione; quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni; quello di comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso di novanta giorni. accoglie parzialmente l’istanza. Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il termine di trenta giorni decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei novanta giorni. TRATTAZIONE DELL’ISTANZA (SEGUE) Successivamente alla presentazione dell'istanza, l'Ufficio procede secondo le seguenti modalità: esame preliminare sulla sussistenza dei presupposti e requisiti fissati dall'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza; verifica della fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa; se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente; in assenza di proposta formulata dal contribuente, l'Ufficio valuta comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare - se ne ravvisa i presupposti -una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, l'Ufficio formula una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate; in tutti gli altri casi, l'Ufficio provvede al diniego. TRATTAZIONE DELL’ISTANZA (SEGUE) L’esame preliminare dell’istanza L'Ufficio in via preventiva verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione, valutando la configurabilità di motivi di inammissibilità del ricorso giurisdizionale. E di ostacolo alla trattazione dell'istanza, in aggiunta alla tardiva presentazione della stessa, solo la carenza di quei requisiti che impediscono di attribuire l'istanza al contribuente (esempio, mancanza di sottoscrizione) ovvero che non consentono di individuarne l'oggetto. Nei predetti casi l'Ufficio rigetterà l'istanza per assoluta inammissibilità. L'assenza di una motivata proposta di mediazione da parte del contribuente, prevista in via eventuale, non costituisce motivo di rigetto dell'istanza. TRATTAZIONE DELL’ISTANZA (SEGUE) L’esame preliminare dell’istanza L'istanza è improponibile, ad esempio, in caso di impugnazioni: - di valore superiore a ventimila euro; - di valore indeterminabile; - riguardanti attività dell'Agente della riscossione; - riguardanti atti non impugnabili; - di atti in cui non è legittimata passivamente l'Agenzia delle entrate; - di atti notificati prima del 1° aprile 2012; - di rifiuti taciti di rimborso con riferimento ai quali alla data del 1° aprile 2012 siano già decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso; - riguardanti recupero di aiuti di Stato; - di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 21 (" Sanzioni accessorie ") del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; - riguardanti istanze di cui all'art. 22 (" Ipoteca e sequestro conservativo ") del D.Lgs. n. 472 del 1997 - del diniego della chiusura delle liti fiscali "minori" pendenti prevista dall'art. 39, comma 12 del D.L. n. 98/2011. TRATTAZIONE DELL’ISTANZA (SEGUE) Accoglimento dell’istanza Ove le motivazioni dell'istanza giustifichino l'annullamento dell'atto in via di autotutela, l'Ufficio porta a conoscenza del contribuente il provvedimento di accoglimento dell'istanza. Valutazione della mediazione. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'art. 17- bis : 1) incertezza delle questioni controverse; 2) grado di sostenibilità della pretesa; 3) principio di economicità dell'azione amministrativa. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE L'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità: 1) se l'istanza presentata dal contribuente contiene altresì una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità; 2) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, 3) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio. Stante la marcata finalità deflativa dell'istituto in esame, si ritiene che la conclusione di una mediazione parziale possa intervenire esclusivamente in casi eccezionali, in presenza di specifiche e motivate ragioni. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) Il contraddittorio con il contribuente Nell'ipotesi richiamata sub 3) valutata favorevolmente la possibilità di una mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio, quando non reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una motivata proposta di rideterminazione della pretesa. Non sono richieste forme particolari per l'invito, che può essere comunicato al contribuente anche tramite posta elettronica ordinaria. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) Il contraddittorio con il contribuente Tra gli elementi oggetto di analisi possono assumere particolare rilevanza: - i motivi del ricorso, con i quali il contribuente espone in dettaglio i vizi formali e sostanziali che potrebbe eccepire in sede contenziosa; - l'eventuale indicazione di documenti non disponibili o non esibiti dal contribuente in fase di accertamento con adesione (nei casi ovviamente in cui non sia preclusa l'esibizione); - la formazione di un orientamento della Corte di cassazione ovvero della giurisprudenza di merito locale, contrario o favorevole alle posizioni dell'Agenzia. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) Riduzione delle sanzioni in caso di mediazione In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al quaranta per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) Le modalità di conclusione dell’accordo L’accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell'Ufficio e del contribuente, di un atto contenente, tra l'altro, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute). La sottoscrizione può avvenire contestualmente ovvero in momenti diversi. In quest'ultimo caso, per la data di conclusione dell'accordo occorre fare riferimento al momento dell'ultima sottoscrizione. L'accordo può anche concludersi mediante sottoscrizione per accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) Le modalità di conclusione dell’accordo Nel caso di adesione alla proposta di una delle parti, il termine di venti giorni per l'effettuazione del versamento delle somme dovute decorre: - dalla spedizione dell'atto di adesione da parte del contribuente che l'ha sottoscritto, quando la proposta sia stata formulata dall'Ufficio; - dal ricevimento dell'atto di adesione dell'Ufficio, se la proposta era contenuta nell'istanza di mediazione presentata dal contribuente. Una volta conclusa con la sottoscrizione, la mediazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) La sottoscrizione della mediazione L'accordo di mediazione deve essere firmato dal Direttore provinciale o regionale ovvero da un suo delegato. In caso di delega rilasciata dal Direttore, il soggetto delegato appartenga all'Ufficio legale. Il contribuente può sottoscrivere l’accordo personalmente o rilasciare procura speciale al difensore. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione. Il versamento delle somme dovute a seguito dell'accordo di mediazione può avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute. ACCORDO E PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) A seguito del perfezionamento, la mediazione non è impugnabile in quanto viene meno l'interesse ad agire in giudizio: l'eventuale ricorso sarebbe inammissibile. In assenza del versamento integrale delle somme dovute, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, la mediazione non si perfeziona e l'atto originario, avverso il quale il contribuente ha proposto l'istanza, continua a produrre effetti. Conseguentemente, il contribuente può decidere di: - agire in giudizio, costituendosi in giudizio ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 - desistere dal contenzioso; in tal caso, decorso il termine di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto oggetto di istanza diviene definitivo e l'Ufficio procede alla conseguente riscossione. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA MEDIAZIONE Il diniego all'istanza Nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio porta il provvedimento di diniego a conoscenza del contribuente. Il diniego deve essere opposto in assenza dei presupposti per procedere all'annullamento dell'atto o per concludere la mediazione. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) La costituzione in giudizio del contribuente Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contemplato dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo: - a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Direzione, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l'accordo di mediazione; - a quello di notificazione del provvedimento con il quale l'Ufficio respinge l'istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni; - a quello di notificazione del provvedimento con il quale l'Ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l'istanza. Con riferimento alla prima delle tre ipotesi sopra elencate, si ribadisce che il termine dei novanta giorni utili per la trattazione dell'istanza (cui non è applicabile - come evidenziato al punto 2.9 - la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, di cui alla legge n. 742/1969 riguardante i termini delle attività processuali) decorre dalla data di ricevimento dell'istanza stessa da parte dell'Ufficio. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) La costituzione in giudizio del contribuente Il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale, a sua volta, deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, cui si applica la richiamata sospensione feriale trattandosi di termine relativo a un atto processuale, qual è l'atto di costituzione in giudizio. l ricorso depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, a pena di inammissibilità dello stesso. Resta ovviamente ferma la possibilità per il ricorrente di depositare, successivamente alla costituzione in giudizio, documenti e memorie, anche integrative, ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992. La costituzione in giudizio del contribuente realizza il presupposto per il versamento del contributo unificato. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) La costituzione in giudizio dell’Ufficio L’Ufficio procede a sua volta a costituirsi in giudizio, richiamando il contenuto dell'atto di diniego. ll termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio del resistente decorre, a seconda dei casi, dal giorno successivo alla scadenza di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza oppure dal giorno successivo alla data di notificazione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza prima del decorso dei novanta giorni. Trattandosi di adempimento processuale, anche il termine (ordinatorio e non perentorio) per la costituzione in giudizio del resistente è soggetto alla sospensione feriale contemplata dalla legge n. 742/1969. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA MEDIAZIONE (SEGUE) Lo svolgimento successivo della controversia e la disciplina delle spese di giudizio Successivamente alla costituzione in giudizio delle parti, la Commissione tributaria provinciale procede all'esame della controversia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992 In sede di pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio, la Commissione tributaria provinciale: - condanna la parte soccombente a versare all'altra parte una somma a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione, normativamente fissata nel cinquanta per cento delle spese di giudizio; - la condanna al rimborso non trova applicazione nei casi di compensazione delle spese di lite - fuori dei casi di soccombenza reciproca, i Giudici possono compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE Art. 17 bis, comma 2 del D. lgs. n. 546/1992: la presentazione del reclamo e’ condizione di ammissibilita’ del ricorso. Si tratta di un classico caso di tutela differita o condizionata, in quanto e’ inibita la presentazione del ricorso se prima non viene esperita la procedura amministrativa del reclamo. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) La Corte Costituzionale ha sempre detto che la previsione di un filtro amministrativo e’ incostituzionale se impedisce o anche solo rende piu’ difficile l’esercizio della difesa in giudizio. Profili di incostituzionalita’ si ravvisano, in particolare, per quanto attiene alla tutela cautelare. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel ricorso/reclamo non sarebbe possibile inserire una istanza di tutela cautelare in sede giurisdizionale, ex art. 47, in quanto il reclamo/ricorso e’ un atto amministrativo e l’unica tutela cautelare ammissibile sarebbe la sospensione amministrativa della riscossione. Nella circolare 9/E del 2012 viene infatti richiamata la norma sull’autotutela. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) •Norme costituzionali lese: •Art. 3 Cost., l’irragionevolezza in merito alla disparita’ di trattamento tra controversie maggiori, che superano i 20.000 euro, per le quali si puo’ chiedere la sospensione della riscossione ex art. 47; •Art. 24 della Cost., in quanto il diritto alla difesa va salvaguardato, non solo tutelando l’esercizio della difesa nel merito, ma anche tutelando l’esercizio della difesa in fase cautelare; •Art. 111 della Cost., sul giusto processo, in quanto, se la ratio dell’istituto e’ deflattiva, se al contribuente non viene riconosciuta la possibilita’ di ottenere la sospensione della riscossione, allora anche l’ufficio non dovrebbe poter riscuotere in questa fase. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) Possibili rischi: Il ricorso /reclamo potrebbe avere ad oggetto anche un accertamento esecutivo, quindi ci potrebbe essere l’esigenza immediata di chiedere la sospensione della riscossione, potrebbe non essere possibile attendere ulteriormente perche’ dopo l’accertamento esecutivo non c’e’ la cartella di pagamento, c’e’ direttamente l’affidamento incarico all’Agente della riscossione e il pignoramento. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) Possibili soluzioni: Inserire nel ricorso/reclamo un’istanza di sospensione non in via amministrativa, ma in via giurisdizionale ex art. 47 e non attendere 90 giorni dalla presentazione del ricorso/reclamo per costituirsi, ma costituirsi prima, per evitare la formazione di ruoli straordinari, in quanto la stessa Agenzia nella circolare 9/E del 2012 afferma che la proposizione del reclamo non sospende la riscossione. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) Secondo la dottrina (Bruzzone), questa e’ l’unica via che consente di superare possibili profili di incostituzionalita’ della norma, nonostante secondo l’Agenzia delle Entrate non si possa inserire nel ricorso/reclamo un’istanza di tutela cautelare ex art. 47 e nonostante sostenga che finche’ non sia stata esaurita la procedura di reclamo sia inammissibile la costituzione in giudizio. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) In attesa di ulteriori chiarimenti della prassi, la dottrina ritiene possibile superare l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato letterale dell’art. 17, comma 2 del d. lgs. n. 546/1992, secondo cui “la presentazione del reclamo e’ condizione di ammissibilita’ del ricorso”, non dice che e’ condizione di ammissibilita’ il non costituirsi prima dei 90 giorni. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) Secondo la dottrina, questa sarebbe l’unica interpretazione adeguatrice che si impone, in quanto, se prevarrebbe l’interpretazione dell’Agenzia, vi sarebbe il forte rischio che l’art. 17 bis venisse travolto da una pronuncia di incostituzionalità, poiche’ la sospensione amministrativa della riscossione non puo’certamente essere parificata alla sospensione giurisdizionale. PROFILI COSTITUZIONALI DI RECLAMO E MEDIAZIONE (segue) Con riferimento alla considerazione che il reclamo ritarderebbe l’esercizio dell’azione, la Corte Costituzionale, con la sentenza 276/2000– resa relativamente al tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 del codice di procedura civile – ha affermato che “In ordine al ritardo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che l’art. 24 Cost., laddove tutela il diritto di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare ‘interessi generali’, con le dilazioni conseguenti. È appunto questo il caso in esame, in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l’interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l’aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell’apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall’altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo”. TUTELA CAUTELARE E RECLAMO La Circ. A.E. 9/E del 2012 dispone che la sospensione giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 D. Lgs. N. 546/1992 puo’ essere richiesta alla CTP solo in pendenza di controversia giursdizionale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2 quarter, comma 1 bis del D. L. 656/194, “nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato”. E’ dunque, possibile, la sospensione in via amministrativa della riscossione. Si precisa che il periodo di sospensione degli effetti dell’atto non puo’ comunque protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione. Se il procedimento di mediazione avra’ esito negativo, seguira’ l’iscrizione a ruolo o l’affidamento del carico all’Agente della riscossione e l’immediata revoca della sospensione precedentemente concessa. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Circ. 9/E del 19 marzo 2012 Circa i tratti distintivi che caratterizzano la mediazione rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra i quali l’autotutela e l’accertamento con adesione, si pone in rilievo il carattere obbligatorio del nuovo istituto per gli atti di valore non superiore a ventimila euro, che, da un lato, fa obbligo al contribuente che intenda adire il Giudice di presentare preventivamente l’istanza all’Ufficio e, dall’altro lato, impone all’Ufficio di esaminare sistematicamente l’istanza del contribuente e di riscontrarla in maniera espressa. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Con specifico riferimento all’accertamento con adesione, si osserva, altresì, che la mediazione non è limitata agli avvisi di accertamento, ma attiene a tutti gli atti impugnabili provenienti dall’attività dell’Agenzia delle entrate, compresi i dinieghi di rimborso e le iscrizioni a ruolo, indirizzando il riesame dell’atto impugnato alla luce dei motivi del ricorso - che possono essere diversi dalle questioni trattate in sede di accertamento con adesione - nonché degli orientamenti della giurisprudenza. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Inoltre, nel procedimento di mediazione, le valutazioni dell’Ufficio in merito all’istanza proposta dal contribuente devono fondarsi, per espressa disposizione del comma 8 dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, su tre criteri specifici, consistenti nella “eventuale incertezza delle questioni controverse”, nel “grado di sostenibilità della pretesa” e nel“principio di economicità dell’azione amministrativa”. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Il procedimento di mediazione avvia una nuova fase amministrativa, i cui esiti si differenziano anche ai fini del trattamento sanzionatorio, ove si consideri che a seguito dell’accordo di mediazione compete il beneficio della riduzione delle sanzioni al quaranta per cento e non, invece, la più elevata riduzione spettante, ad esempio, a seguito di acquiescenza all’accertamento; il beneficio della riduzione a un terzo delle sanzioni in applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, consegue, infatti, esclusivamente al pagamento delle somme dovute per acquiescenza all’accertamento “entro il termine per la proposizione del ricorso” RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Va anche evidenziato che il procedimento di mediazione si svolge su di un piano di sostanziale parità fra contribuente e Ufficio, peraltro in una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni. Non è prospettabile, in definitiva, una sovrapposizione tra i predetti istituti deflativi, atteso che il procedimento di cui all’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 è “proiettato” sul processo tributario e induce il contribuente e l’Ufficio – anche attraverso il rilevato carattere di obbligatorietà – ad anticipare l’esito dell’eventuale giudizio e, quindi, a porre in essere ogni determinazione idonea ad evitare l’instaurazione di un processo dall’esito negativo e, comunque, incerto. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In base al comma 1 dell’art. 17 bis del medesimo decreto, infatti, nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza ovvero di mancata conclusione della mediazione, “è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48”. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE L’art. 2 del medesimo decreto, oltre ad affidare ai giudici tributari in via principale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” demanda infatti, in via incidentale, anche la cognizione di “ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI Circ. A.E. 3 agosto 2012, n. 33/E – Chiarimenti tra mediazione e definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3 e 17, comma 2 D. Lgs. n. 472 del 1992. Le sanzioni sono irrogate con atto di contestazione o con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica. E’ ammessa la possibilità di definire la sanzione con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è sempre esclusa per le sanzioni riguardanti l’omesso o ritardato pagamento del tributo, indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI Limitatamente all’atto di contestazione notificato a norma dell’art. 16, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18 “. 1) 2) 3) Dunque, a seguito di una sanzione irrogata con atto di contestazione, è possibile: Definire la sanzione con il pagamento in misura ridotta di un terzo Presentare deduzioni difensive. In tale ipotesi, l’Ufficio, entro un anno dalla presentazione delle stesse,"irroga, se del caso, sanzioni con atto motivato a pena di nullita’ anche in ordine alle deduzioni medesime " Impugnare l’atto dinanzi alla CTP RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI Qualora opti per l’impugnazione immediata dell’atto di contestazione ovvero per l’impugnazione del provvedimento di irrogazione notificato dall’Ufficio successivamente alle deduzioni difensive e il valore della controversia non superi i 20.000 euro, sussiste l’obbligo di presentare l’istanza di mediazione prevista dal’art. 17 bis D. Lgs. 546 del 1992. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI In ordine alle sanzioni irrogate contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’autore della violazione puo’, alternativamente, entro il termine per ricorrere: 1) Definire la sanzione con il pagamento nella misura ridotta ad un terzo 2) Impugnare il provvedimento. Ovviamente, la definizione della sanzione non impedisce l’impugnazione dell’atto impositivo relativamente al tributo - interessi. Se il valore della controversia non supera i 20.000 euro il contribuente deve presentare obbligatoriamente l’istanza di cui all’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE ED AUTOTUTELA Circ. 33/E del 2012 illustra le correlazioni tra mediazione e autotutela. Es. n. 1) Viene notificato un atto di valore complessivo superore a 20.000 euro. Interviene successivamente un provvedimento di autotutela parziale in pendenza dei termini di proposizione del ricorso, per etto del quale la controversia risulti di valore non superiore a 20.000 euro. In tal caso, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto comunque a presentare l’istanza di mediazione, considerato che il valore della controversia (al momento dell’impugnazione) non è superiore a 20.000 euro. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE ED AUTOTUTELA Es. n. 2) Viene notificato un atto di valore superiore a 20.000 euro. Successivamente alla notifica del ricorso giurisdizionale ma prima del deposito di quest’ultimo nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, interviene un procedimento di autotutela parziale che riduce la pretesa tributaria a un valore non superiore a 20 mila euro. Considerato che il valore della controversia al momento dell’impugnazione è superiore alla soglia di 20.000 euro non è possibile presentare istanza di mediazione. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E ACQUIESCENZA • • • • • • • Circ. 33/E del 2012 illustra le correlazioni tra mediazione e acquiescenza. Es. in data 2 aprile 2012, un contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento con il quale si richiede il pagamento di un’imposta pari ad 16mila euro, oltre interessi e sanzioni. In data 10 aprile 2012, il contribuente presenta istanza di autotutela e il 14 maggio 2012 effettua il versamento del tributo e delle sanzioni nella misura ridotta ex art. 15 D. Lgs. n. 218/1997. In data 15 maggio 2012, non avendo ricevuto comunicazioni in merito alla richiesta di autotutela, a mero titolo cautelativo notifica istanza di mediazione tributaria al competente Ufficio. In forza dell’istanza di mediazione, l’Ufficio provvede all’annullamento parziale dell’atto. Nonostante al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 è stato precisato che “nel procedimento attivato con la presentazione dell’istanza di mediazione non si applica l’art. 15 del D. L. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”, la circolare n. 33/E ritiene in tale ipotesi che avendo il contribuente effettuato il pagamento prima della notifica dell’istanza di mediazione, l’Ufficio deve attribuire efficacia alla definizione operata dal contribuente ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 218/1997. STRATEGIE PROCESSUALI In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione del reclamo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. In pratica, il contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento che, in termini di imposta, non supera la soglia dei 20.000,00 euro, potrà: 1) effettuare acquiescenza rispetto alla pretesa; 2) proporre istanza di accertamento con adesione; 3) in caso di mancata definizione in adesione potrà essere proposto reclamo; 4) nel caso di mancato accordo di mediazione, proporre la controversia al giudice tributario. STRATEGIE PROCESSUALI Per converso, laddove dovesse essere proposto preliminarmente il reclamo, non potrà essere formulata l’istanza di accertamento con adesione. Ai fini della proposizione dell’istanza di mediazione opera la sospensione processuale del periodo feriale che, invece, non opera in relazione alla fase amministrativa nella quale l’ufficio che esamina il reclamo procede, eventualmente, allo svolgimento di un contraddittorio con il contribuente. STRATEGIE PROCESSUALI Necessità per il contribuente di analizzare i casi in cui avrà una effettiva convenienza a presentare la proposta di mediazione. E’ da considerare che il reclamo, in caso di esito negativo della procedura, produce gli effetti del ricorso, quindi è evidente che i contenuti dovranno in qualche modo richiamare tutte le eccezioni proponibili di fronte al giudice. A differenza, dunque, di quanto non avvenga in caso di accertamento con adesione il contribuente non potrà, dunque, selezionare preventivamente se e quali eccezioni portare all’attenzione del Fisco, ponendo in essere tattiche temporeggiatrici al fine di non anticipare eventuali strategie processuali. STRATEGIE PROCESSUALI La proposta di mediazione, invece, è facoltativa per il contribuente, il quale può, tramite essa, rimodulare la pretesa erariale, indicando nell’atto quali parti della stessa è disposto ad accogliere e quali no. E’, dunque, evidente che la eventuale presentazione della mediazione andrà vagliata con molta attenzione dal momento che se non esperita correttamente potrebbe ritorcersi contro il proponente nella successiva fase processuale. STRATEGIE PROCESSUALI E’ presumibile ritenere che nella pratica il contribuente, nella maggior parte dei casi, si ritroverà ad indicare nel reclamo tutte le eccezioni del caso richiedendo un annullamento parziale o totale della pretesa, al solo fine di fornire i contenuti del ricorso ed attendere la successiva proposta di mediazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. In quella sede potrà svolgere l’attività di negoziazione offrendo la propria disponibilità alla conciliazione senza doversi preoccupare dei successivi risvolti processuali. Il che è confermato dall’art. 17 bis, in base al quale in caso di mancato accoglimento del reclamo, l’Agenzia “formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa”. STRATEGIE PROCESSUALI In definitiva, sembra potersi ritenere che il contribuente presenterà la proposta di mediazione nei casi in cui sia consapevole fin dall’inizio della debolezza delle proprie tesi difensive, e soprattutto nella consapevolezza di avere scarsissime possibilità di vittoria nella successiva fase processuale. In tal caso, laddove dovesse andare a buon fine la mediazione, riceverebbe un doppio vantaggio. riduzione delle sanzioni al 40% delle sanzioni irrogabili in rapporto all’ammontare risultante dalla conciliazione Nella fase processuale, risparmio delle spese di lite e del procedimento di mediazione. A tal proposito, l’art. 17 bis, comma 10, sanziona la soccombenza di fronte al giudice non solo con il pagamento delle spese di giudizio, ma anche con l’obbligo di rimborsare alla controparte “una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento”. CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI ART. 39 D.L. 98/2011 CONDIZIONI • Valore della lite superiore a 20.000 euro • Una delle parti della lite deve essere l’Agenzia delle Entrate • La lite deve essere pendente alla data del 31 dicembre 2011 (modifica introdotta dal DL 261/2011 - Circ. A.E. 7/E del 15 marzo 2012). Precedentemente alla modifica la pendenza era fissata al 1 maggio 2011. • La lite deve essere incardinata dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario (compresa la Cassazione) in ogni grado del giudizio e anche a seguito del rinvio. QUANDO UNA LITE E’ PENDENTE • Se alla data del 31 dicembre 2011 • e’ stato presentato ricorso o appello (anche se non e’stato effettuato il deposito); • non vi e’ sentenza definitiva; • sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale, anche di inammissibilita’, e non siano decorsi i termini per impugnarla; • vi sia pendenza a seguito di rinvio, cioe’ controversie devolute a una CTP o CTR, da parte, rispettivamente di una CTR o della Cassazione. SOMMA DOVUTA PR LA DEFINZIONE • Dipende: • 1) dal valore della lite • 2) se interviene o meno una sentenza in presenza di soccombenza integrale o parziale IMPORTO DELLA DEFINIZIONE IN CASO DI SOCCOMBENZA INTEGRALE • Se il valore della lite supera i 2.000,00 euro ma non 20.000,00: – 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Ufficio nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito o sull’ammissibilita’ dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; – 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilita’ dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; – 30%del valore della lite nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, la lite stessa penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata gia’ resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilita’ dell’atto introduttivo del giudizio. IMPORTO DELLA DEFINIZIONE IN CASO DI SOCCOMBENZA PARZIALE • Sulla parte della controversia non accolta il soggetto passivo dovra’ corrispondere il 50%, mentre sulla parte accolta dovra’ corrispondere il 10%. TRIBUTI DEFINIBILI • • • • • Secondo l’art. 39, comma 12, i tributi definibili sono quelli “in cui e’ parte l’Agenzia delle Entrate” e cioe’: Tributi erariali (Irpef, Ires, Iva etc); Tributi non erariali (Irap, addizionali comunali e regionali all’Irpef); Contributo al servizio sanitario nazionale; Tasse automobilistiche, anche se il contenzioso e’ affidato all’Agenzia. NOZIONE DI LITE FISCALE DEFINIBILE • • • • • • Sono quelle aventi ad oggetto: Avvisi di accertamento Avvisi di rettifica Atti di contestazione Avisi di irrogazione Cartelle di pagamento Avvisi di liquidazione LITI FISCALI NON DEFINIBILI 1) Controversie relative a dinieghi o revoche di agevolazioni, in quanto non contengono un importo da pagare; 2) Controversie instaurate avverso gli avvisi di liquidazione, le ingiunzioni e i ruoli, quando gli stessi siano da considerare atti della riscossione; 3) Controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi. DEFINIBILITA’ DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO EX ART. 36 BIS DPR N. 600/1973 • Sono definibili quando l’Ufficio procede alla rettifica dei dati indicati in dichiarazione e alla iscrizione a ruolo di un’imposta maggiore di quella dichiarata e liquidata dai contribuenti. • Non sono definibili quando sono conseguenti ad omessi versamenti di tributi, rivestendo, in tal caso, mera funzione ricossiva. VALORE DELLA LITE • In presenza di accertamento si considera l’importo del tributo al netto delle sanzioni e degli interessi; • In presenza di atto di contestazione o avviso di irrogazione sanzioni si considera l’importo delle sanzioni irrogate, al netto degli interessi, delle indennita’ di mora e delle sanzioni collegate al tributo. IMPORTI DA SCOMPUTARE • Dalle somme dovute per effetto della sanatoria si scomputano quelle gia’ versate, prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite; • Se per effetto di tale decurtazione, il contribuente vanta un credito, lo stesso sara’ rimborsato solo in presenza di sentenza favorevole al conribuente nelle liti il cui valore supera i 2.000,00 euro. TERMINI DA RISPETTARE Domanda di accesso alla definzione: 31 marzo 2012, prorogato di diritto al lunedì 2 aprile 2012 • Termini di versamento delle somme dovute: 2 aprile 2012 (prima della modifica introdotta dalla Cir. A.E. 7/E del 15 marzo 2012 il termine era fissato al 31 novembre 2011) • Sospensione dei termini: fino al 30 giugno 2012 (per la proposizione dei ricorsi, appelli, deposito di controdeduzioni, proposizione di ricorsi per cassazione, di controricorsi e ricorsi in riassunzione, costituzione in giudizio). CHIUSURA DELLA LITE FISCALE • Gli Uffici trasmettono alle Commissioni Tributarie, ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Le liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici che attesta la regolarita’ dela domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositato entro il 30 settembre 2012. Entro il 30 settmbre 2012 deve essere comunicata e noificata l’eventuale bocciatura della definizione. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Soggetti che possono proporre la domanda Chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio Successore a titolo universale Uno dei coobbligati Dove reperire il modello della domanda Sul sito dell’Agenzia delle Entrate e presso qualunque ufficio locale del’Agenzia Sottoscrizione della domanda Chi ha proposto l’atto introduttivo Dal rappresentante cui siano stati conferiti appositi poteri di definizione Numero delle domande Una per ogni singolo avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione Modalita’ di deposito della domanda Mediante consegna all’Ufficio o con raccomandata A/R ERRORE SCUSABILE PER IRREGOLARITA’ DEI VERSAMENTI • La definizione delle liti pendenti non viene disconosciuta in presenza di «errore scusabile» nel computo dei versamenti. A tal fine, l’art. 16, comma 9 della L. 289/2002 stabilisce che «in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione all’Ufficio». ERRORE SCUSABILE PER IRREGOLARITA’ DEI VERSAMENTI • La presenza dell’errore scusabile comporta la necessità che gli uffici liquidino le somme dovute e invitino il contribuente al versamento integrativo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. • Il termine è ordinatorio. SOCIETA’ DI PERSONE E OBBLIGAZIONI SOLIDALI • L’art. 16, comma 10 della L. 289/2002 stabilisce che «la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5». SOCIETA’ DI PERSONE E OBBLIGAZIONI SOLIDALI • Dunque: nelle obbligazioni solidali, la definizione posta in essere da uno dei coobbligati esplica effetto nei confronti degli altri: 1) Anche se nei loro confronti la lite non è più pendente, quindi anche nel caso in cui si sia già formato il giudicato 2) fermo restando che il condono, eccetto il caso di sentenza favorevole al contribuente, non dà diritto al rimborso di quanto già pagato per effetto della riscossione in pendenza di giudizio. SOCIETA’ DI PERSONE • Nei tributi imputati per trasparenza, l’avviso di accertamento viene notificato alla società e ribaltato pro quota sui soci, in virtù della trasparenza fiscale. • Sebbene l’assodato orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente il litisconsorzio necessario tra società e soci dovrebbe ostare a una simile conclusione, occorre osservare che, ai fini del condono, pare che l’atto notificato alla società e quello notificato ai soci mantengono la loro autonomia. SOCIETA’ DI PERSONE (segue) • • Cass., SS.UU., 4.6.2008, n. 14815 ha statuito il litisconsorzio necessario tra società e soci nelle imposte imputate per trasparenza. Tuttavia, alcune sentenza di cassazione (per tutte, Cass., 3.11.2011, n. 16982) hanno statuito che, nel caso di definizione dell’accertamento della società non è presente il vincolo litisconsortile con i soci, in quanto, in tal caso, «non controvertendosi sulla qualità di socio, o della quota a ciascuno spettante, ma unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento bei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale». SOCIETA’ DI PERSONE (segue) • Del pari, sembra potersi affermare che il condono di uno dei litisconsorti non esplica automatica efficacia nei confronti degli altri. • A.E., Circ. 24.10.2011, n. 48, par. 4.15: l’atto notificato alla società di persone, nonostante rechi l’indicazione dei maggiori imponibili accertati, è «senza imposta» , per cui non può essere definito e, di conseguenza, la definizione, ad opera della società, di imposte facenti capo alla stessa come l’IRAP non ha effetto sui soci. In sostanza, «qualora alcuni soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, mentre altri scelgano di restare inerti ovvero di proseguire nel proprio giudizio autonomamente incardinato, quest’ultimo non potrà ovviamente intendersi definito e proseguirà autonomamente» . •