Gli incontri che faremo di diritto dell’informatica nascono da una buona idea delle vostre insegnanti di integrare la vostra preparazione specialistica con alcune informazioni e spunti di riflessione di carattere giuridico che rilevano in questa materia. Si è pensato di cominciare prendendo in considerazione gli aspetti della personalità che caratterizzano la persona umana, come la vita, l’integrità fisica, le libertà, l’onore, la reputazione, l’immagine, la riservatezza. Questo perché il diritto, vale a dire il sistema giuridico, pone al centro del suo interesse la persona umana. E la sua prima preoccupazione è quella di riconoscere e tutelare gli aspetti che caratterizzano la sua personalità. I diritti della personalità sono riconosciuti e garantiti nel nostro ordinamento, come in molti altri, proprio perché sono alla base della riflessione giuridica e normativa. E poiché il diritto è dinamico e segue le esigenze della società che evolve e si trasforma, anche nel caso dei diritti della personalità si assiste oggi a una loro «nuova vita» per il fatto di essere venuti a contatto con le nuove tecnologie informatiche. Questi nuovi mezzi, se da un lato hanno contribuito allo sviluppo dei diritti della personalità, nel senso che hanno creato le condizioni per ampliare le possibilità di esercizio, dall’altro sono strumenti che si prestano a una loro aggressione. Da qui la necessità di una normativa specifica che vale la pena di conoscere. Il titolo che si è pensato di dare a questo nostro studio è quindi: I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI La PERSONA UMANA è il VALORE CARDINE del nostro sistema normativo. In particolare la nostra Costituzione prende in considerazione i diversi ambiti della personalità affermando il divieto di ledere questa sfera di garanzia del soggetto umano. ART. 2 COST. • La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. • Questa norma apre la strada al riconoscimento e alla tutela dei diritti della personalità I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ COME DIRITTI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA DIRITTI ASSOLUTI CHE TUTTI I SOGGETTI HANNO (RAPPORTABILE ALL’EVOLUZIONE DEI NOSTRI TEMPI) ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA RICONOSCIUTI E TUTELATI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO COME DIRITTI DELLA PERSONA • VITA E INTEGRITA’ FISICA • ONORE – REPUTAZIONE – DECORO • LIBERTA’ • NOME Sono questi i BENI , gli INTERESSI , che i diritti della personalità assicurano al suo titolare CARATTERI CHE CONTRADDISTINGUONO I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ dal punto di vista giuridico • I diritti della personalità sono: • 1) INTRASMISSIBILI • 2) INDISPONIBILI • 3) IMPRESCRITTIBILI • 4) INESPROPRIABILI • 5) IRRINUNCIABILI • 6) INALIENABILI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO per i DIRITTI DELLA PERSONALITA’ COSTITUZIONE della Repubblica Italiana; CARTA dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea del 2000 (trasfusa nella Costituzione Europea del 2004); Convenzione Europea sui diritti dell’uomo; Codice Civile (artt. 6-10, art. 32 e ss.); Leggi speciali; Codice Penale (delitti contro la persona); Decisioni dei giudici (giurisprudenza). I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ della NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI tutelati dalla nostra Costituzione • Proprio la norma costituzionale dell’art. 2 che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo Rende possibile comprendere quei diritti della personalità rapportabili all’evoluzione dei nostri tempi e che possono subire aggressioni derivanti dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche AGGRESSIONI dei diritti della personalità nella nuova era • Possono derivare da SVILUPPO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE CREAZIONE DI BANCHE DATI In cui organizzazioni private e pubbliche accumulano per le proprie finalità enormi quantità di informazioni relative a un grandissimo numero di persone Vediamo QUALCHE ESEMPIO • Inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost. e norme del DIRITTO PENALE). • Tutela del rispetto della vita privata e familiare e quindi norme che puniscono penalmente le sue violazioni. ( https://youtu.be/vSlUr2c4-34 ) • Quali violazioni possono essere commesse attraverso l’utilizzo del sistema informatico? ? DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA’ DEL DOMICILIO CON L’USO DEL SISTEMA INFORMATICO ART. 615, ter, quater, quinquies, CODICE PENALE • ACCESSO ABUSIVO ad un sistema informatico • DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA di codici di accesso • DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE – DISPOSITIVI - PROGRAMMI INFORMATICI QUALCHE ALTRO ESEMPIO Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost. e norme del DIRITTO PENALE) Vengono garantiti affermando che sono: INVIOLABILI così come anche ogni altra forma di COMUNICAZIONE POSTA ELETTRONICA Oggi la e-mail è considerata a tutti gli effetti corrispondenza ATTENZIONE • La garanzia si applica al MITTENTE al DESTINATARIO Si tratta della libertà di comunicare con altri a mezzo lettera, in senso tradizionale oppure con altri mezzi e Libertà di tenere celato il contenuto della comunicazione (a tutti coloro che non siano i destinatari) Alcune considerazioni in relazione ai rapporti con le necessità di giustizia o di sicurezza pubblica, ricordando che la norma costituzionale precisa che sono possibili limitazioni, ma solo per atto motivato del giudice e con le garanzie stabilite dalla legge. (es. casi di rifiuto delle proprietarie delle piattaforme informatiche di fornire dati relativi a comunicazioni telematiche dei loro clienti, crittografia…)http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-1217/whatsapp-bloccato-brasile-100-milioni-utenti-offline-zuckerberggiorno-triste-115733.shtml?uuid=AC8fWLvB http://www.corriere.it/tecnologia/16_maggio_02/brasile-giudiceordina-blocco-whatsapp-72-ore-d1bf0ccc-107a-11e6-aba7a1898801ab6b.shtml Alcune considerazioni sull’utilizzo della posta elettronica sui luoghi di lavoro (posta elettronica aziendale). LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO art. 21 Cost. e norme del Codice Penale Libertà di tutti di manifestare il proprio pensiero attraverso la parola oppure con l’utilizzo di ogni altro mezzo di comunicazione. Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche ha contribuito a rendere la presenza di questo diritto peculiare nella nostra società. INTERNET ha dato nuova vita a questo diritto, dilatandone i confini e concedendo a tutto il mondo e ognuno di noi può in ogni momento inserire scritti, immagini, video, che rappresentano la nostra opinione e quindi il nostro pensiero, sui siti internet, oppure utilizzare i social network ove è possibile pubblicare. INTERNET è principalmente destinato alla PUBBLICAZIONE IL MONDO DELLA TELEMATICA e IL MONDO DELLA STAMPA INTERNET è da sempre destinato alla pubblicazione delle idee. ? Il mondo della telematica è realmente assimilabile a quello della stampa, ai fini perseguimento degli illeciti a mezzo stampa ? (Si pensi, ad esempio, alla responsabilità del direttore di una testata telematica il quale si renda responsabile di omesso controllo qualora venga commesso il reato di diffamazione). Possibile risposta: Legge 47/1948 Disposizioni sulla stampa e reati a mezzo stampa: Art.1 ci offre la definizione di stampa o stampato come «riproduzione tipografica» Per cui l’editoria di tipo telematico non risulta rientrare inequivocabilmente in questa descrizione Conseguenze: Assenza di un definivo regime giuridico da seguire; La giurisprudenza interviene attraverso l’interpretazione «costituzionalmente orientata» delle regole che sono alla base dell’informazione telematica DIRITTO ALL’INTEGRITA’ FISICA E AZIONI AUTOLESIVE IN INTERNET Fonti normative a garanzia e tutela del diritto alla vita e all’integrità fisica: Art. 32 Cost. diritto alla salute: diritto primario e assoluto «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». Art. 575 cod.pen.: punisce l’omicidio, prevede altri delitti contro la vita e l’incolumità individuale; Art. 5 cod. civ.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, qualora cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica IN CHE MODO IL DIRITTO ALL’INTEGRITA’ FISICA SI PUO’ RAPPORTARE AL MONDO DEL WEB? AUTOLESIONISMO E DIPENDENZA DA INTERNET Secondo uno studio di ricercatori giapponesi e australiani si è giunti alla conclusione che i teenager dipendenti da internet presentano una maggiore propensione verso comportamenti autolesivi. Sta diventando estremamente allarmante la presenza in rete di siti web in cui i giovani si incontrano per scambiarsi consigli e trucchi su come suicidarsi nel modo migliore. Progetto destinato all’utilizzo sicuro delle tecnologie per la tutela dell’integrità fisica, mentale e morale bambini Tutto questo per sottolineare che le nuove forme di comunicazione rappresentano certamente una grande risorsa e hanno modificato progressivamente la nostra società, il nostro modo di rapportarci con gli altri. La loro potenza, tuttavia, se mal gestita, è in grado di influenzare giovani menti verso comportamenti di emulazione che molto probabilmente non consentiranno loro di vivere serenamente la propria vita. Necessità di limiti e restrizioni per evitare queste gravi conseguenze. IL DIRITTO AL NOME NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI È uno degli elementi fondamentali che servono per identificare un soggetto. Costituisce un vero e proprio segno distintivo. Per tale ragione il codice civile prevede alcuni importanti strumenti di tutela del nome, sia nell’interesse di chi porta il nome, sia nell’interesse generale all’identificazione delle persone. AZIONE di RECLAMO si tutela il diritto della persona a usare il proprio nome contro chi contrasti tale uso; AZIONE di USURPAZIONE ci si oppone all’uso indebito e pregiudizievole del proprio nome ad opera di terzi. RAPPORTI TRA DIRITTO AL NOME e NUOVE TECNOLOGIE di COMUNICAZIONE Quasi sempre accade che chi accede ad INTERNET lo fa usando un nome del tutto inventato che sfrutta per farsi riconoscere all’interno della rete (c.d. nickname) ? Ebbene questo nickname è da tutelare, considerando che lo pseudonimo può ricevere la stessa tutela del nome solo se abbia acquistato la stessa importanza del nome. Occorre anche tenere presente che di solito il soggetto in internet offre un’immagine di sé ben diversa da quella reale. Anzi spesso si nasconde per celare la propria vera identità. E’ evidente che sorge un problema: Un soggetto attraverso la rete potrebbe presentare anche più personalità e quindi più identità. Si tratta davvero di un interesse meritevole di tutela da parte del diritto? ? Un altro fenomeno in rete si lega al diritto al nome. c.d. DOMAIN NAME SYSTEM registrazione del nome a dominio Il richiedente può chiedere la registrazione del nome a dominio e gli verrà concesso l’elemento distintivo del nome www. + nome (scelto dal richiedente) . + sigla della nazione di emissione C’è una organizzazione che si occupa di assicurare L’ UNICITA’ DEI NOMI A DOMINIO ICANN ( internet Corporation Assigned Names and Numbers) Vale questa regola «first come, first served» Chi vuole la registrazione potrà ottenerla solo se non scelga un nome a dominio già registrato Molto spesso del nome a dominio si fa un uso commerciale dove rappresenta un vero e proprio MARCHIO distintivo dell’azienda Si applica quindi il d.lgs. 30/2005 Codice della proprietà industriale IL DIRITTO ALL’IMMAGINE: utilizzo e diffusione nei SOCIAL NETWORK Il diritto all’immagine tutela l’interesse di ciascun individuo a che il proprio ritratto non sia diffuso o esposto pubblicamente. L’immagine costituisce un segno distintivo della persona, una rappresentazione della sua personalità specialmente nel rapporto con gli altri. Progetto Safer Internet delle classi del corso Informatico FONTI NORMATIVE Art. 10 C.C. Legge 633/1941 art. 96, sul DIRITTO d’ AUTORE Principio del consenso necessario Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvi i casi previsti dalla legge. (es. non è richiesto il consenso se la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà del soggetto, o se ci si trovi in presenza di situazioni di necessità, giustizia, polizia, scopi scientifici o didattici, culturali, o se l’immagine sia collegata a fatti o avvenimenti svoltisi in pubblico…..). Non devono comunque essere immagini lesive dell’onore, della reputazione o del decoro della persona. Risulta quindi fondamentale che prima di pubblicare l’immagine che ritrae una persona è doveroso da parte nostra, per la tutela del diritto all’immagine, avere il consenso della persona in questione, salve le eccezioni al principio del consenso necessario di cui si è detto sopra. Ma vi è di più…. Occorre tenere presente….. E’ bene adottare un comportamento responsabile nell’utilizzo e nella divulgazione delle immagini proprie e altrui Per tutela della nostra persona Spesso anche della nostra reputazione. Per evitare di essere coinvolti in situazioni poco gratificanti per tutela altrui Ricordiamoci che in caso di danni c’è il rischio di incorrere nel risarcimento del danno. Ci chiediamo allora: « in quale modo si possono utilizzare liberamente le immagini di altri all’interno della rete ? » Dobbiamo distinguere tra: “opere fotografiche creative” Vale a dire quelle in cui l’autore non si è limitato a riprodurre la realtà ma vi ha apportato elementi nuovi secondo il suo estro. “semplici immagini, semplici fotografie” esse devono riportare il nome del fotografo, l’anno di produzione, il nome dell’autore dell’opera fotografata. Con la precisazione che se anche queste indicazioni dovessero mancare, È obbligatorio chiedere formale autorizzazione all’autore dell’opera nel rispetto della legge. l’utilizzazione non è abusiva, salvo la malafede del riproduttore. • Con i social network il diritto all’immagine ha trovato particolare difficoltà nell’essere rispettato: • infatti attraverso di essi viene data la possibilità ai gestori del servizio di usare il materiale che vi viene inserito, perdendo in questo modo il controllo sulle informazioni che immettiamo. • Proprio i social network sono il mezzo più diffuso attualmente per lo scambio di foto. • Per questa ragione, vista la vastità di soggetti che potrebbero prenderne visione, è bene astenersi dal pubblicare fotografie che ritraggono soggetti in situazioni ridicole, imbarazzanti, sconvenienti, oppure in situazioni che potrebbero ledere la loro sfera legata al decoro e all’onore. IL DIRITTO D’AUTORE E LA SIAE: le opere dell’ingegno in internet Il diritto d’autore ha come finalità quella di proteggere quel particolare rapporto personale/patrimoniale che si instaura tra AUTORE e la sua CREAZIONE INTELLETTUALE A delineare il contenuto di questo diritto ci pensano gli artt. 1-5 della legge speciale 633/1941 sul diritto d’autore, che offrono una dettagliato elenco delle opere dell’ingegno che rientrano ARGOMENTI DEI PROSSIMI INCONTRI - La libertà di espressione – comunicazione e informazione - Diritto all’onore – reputazione – decoro - Diritto all’identità personale e il trattamento dei dati personali - Diritto alla riservatezza e privacy – tutela dei dati personali. LIBERTA’ DI ESPRESSIONE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE nella NUOVA ERA Art.21 Cost. Libertà di manifestazione del pensiero. “ tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” Oggetto della libertà di manifestazione del pensiero è dunque quello di poter liberamente esprimere le proprie idee, opinioni e comunicarle ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari. Quest’ultima caratteristica differenzia la libertà di manifestazione del pensiero dalla libertà di comunicare liberamente con un destinatario specifico, in quanto situazione tutelata dall’art.15 Cost. (libertà e segretezza della corrispondenza). Attenzione: • La libertà in questione non va intesa solo come riconoscimento del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, ma come • diritto al silenzio (diritto di non esternare ciò che si pensa) • diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico per diffondere il proprio pensiero • libertà di informare (diffondere liberamente notizie) • libertà di essere informati. Abbiamo visto sopra alcune caratteristiche di questa libertà, soprattutto in relazione alla stampa, in quanto mezzo principale per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. Ci siamo domandati se la pubblicazione in rete sia assimilabile a quella della stampa, dal punto di vista dei delitti a mezzo stampa, riscontrando una lacuna di disciplina specifica, tuttavia compensata dall’attività della giurisprudenza. LIMITI ALLA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO La norma costituzionale prevede in modo esplicito solo il limite del rispetto del buon costume (inteso come tutela del pudore e della pubblica decenza, contro oscenità e volgarità). Tuttavia, attraverso l’interpretazione della corte costituzionale, condivisa dal mondo giuridico in generale, vengono riconosciuti in modo implicito altri diversi limiti , riconducibili ad altri interessi ugualmente rilevanti dal punto di vista costituzionale. Ad esempio, quello dell’onore e della riservatezza delle persone, l’interesse della giustizia, la tutela della salute, la tutela dei minori sino al dovere di difesa della patria. Spetterà al legislatore prima e al giudice costituzionale poi il compito di assicurare l’equo contemperamento tra questi interessi evitando in ogni caso che la tutela dell’uno non finisca per annullare la tutela dell’altro. LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO e conflitto con l’onore, la reputazione, il decoro. Diffamazione a mezzo internet. Ognuno di noi possiede un proprio valore sociale, fondato sulla percezione che gli altri hanno di noi e del nostro comportamento. Questo principio è comune ai diritti dell’onore, della reputazione e del decoro. Infatti: • per onore si intende la buona reputazione acquisita con l’onestà • per reputazione si intende la considerazione in cui si è tenuti dagli altri • per decoro si intende la dignità nell’aspetto, nel comportamento e nei modi nelle relazioni sociali Fonti normative a tutela dell’onore, della reputazione del decoro Art.2 Cost: diritti inviolabili della persona; Artt. 594 e 595, Codice penale Ingiuria «Chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente» Diffamazione «Chiunque comunicando con più persone offenda l’altrui reputazione». Con l’arrivo della comunicazione telematica, via internet, la tutela di questi diritti viene messa a dura prova. • La diffamazione commessa a mezzo internet è espressa nell’art.595, 3° comma, c.p., secondo il quale se l’offesa è arrecata per mezzo della stampa oppure con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è aumentata (reclusione da 6 mesi a 3 anni, o della multa non inferiore a 516 euro). • Gli strumenti forniti dalla legge per tutelarsi da tali condotte lesive sono la querela o la denuncia, la richiesta dell’azione inibitoria per far terminare o desistere un soggetto dal comportamento illecito o lesivo oltre al risarcimento del danno sia morale che patrimoniale. • In generale si riscontra un aumento di reati di diffamazione on line. • E’ necessario riflettere di più e rendersi conto che le frasi o i pensieri che spesso scriviamo grazie a internet attraverso i social network non solo possono in brevissimo tempo raggiungere un pubblico molto vasto di persone, ma spesso possono lederne la sensibilità, così un commento scherzoso tra amici, un’espressione goliardica, possono costare anche molto cari. • Stare dietro lo schermo di un computer ci fa sentire al riparo dallo sguardo degli altri, dal loro giudizio e questo ci fa credere di essere più forti, in grado di calunniare o di scrivere frasi che di fronte alle persone non avremmo il coraggio di pronunciare. COMUNICAZIONE E INTERNET Grazie a internet si comunica facilmente e rapidamente: le conseguenze sono importanti per la vita sociale e lavorativa. La libertà espressiva si esprime quindi con energia: culturalmente questo è accettato nel mondo occidentale, in altri Paesi può determinare misure di censura anche pesanti (alcuni governi prevalentemente africani e asiatici hanno posto limitazioni, perché ritenuta nociva per i loro valori costitutivi). COMUNICAZIONE E RISERVATEZZA IN RETE • La società ha avvertito il bisogno di proteggere la propria vita personale e privata da tempi piuttosto recenti, a partire dalla fine del XIX secolo. • Il fondamento del diritto alla riservatezza (right to be alone), nel contesto dell’era delle nuove comunicazioni, sta nella tutela della persona nel diritto fondamentale di godere della vita e che le aggressioni disturbatrici di questo diritto provengono dai progressi tecnologici sempre più invadenti e dalle mutate condizioni economico-sociali. • I datori di lavoro concedono al personale l’uso di strumenti informatici per fini esclusivamente legati ai compiti affidatigli: sono quindi possibili controlli che non garantiscono la riservatezza. • L’uso privato della comunicazione a mezzo web è garantito dal provider nella riservatezza del mittente. Va precisato che la legge disciplina i rapporti tra il fornitore della rete, quello del servizio e dell’utente specificando i comportamenti concessi e il margine di rischio di violazione della sicurezza della rete.