Primo e secondo incontro

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Gli incontri che faremo di diritto dell’informatica nascono da una buona idea delle vostre insegnanti di integrare
la vostra preparazione specialistica con alcune informazioni e spunti di riflessione di carattere giuridico che
rilevano in questa materia.
Si è pensato di cominciare prendendo in considerazione gli aspetti della personalità che caratterizzano la persona
umana, come la vita, l’integrità fisica, le libertà, l’onore, la reputazione, l’immagine, la riservatezza.
Questo perché il diritto, vale a dire il sistema giuridico, pone al centro del suo interesse la persona umana.
E la sua prima preoccupazione è quella di riconoscere e tutelare gli aspetti che caratterizzano la sua personalità.
I diritti della personalità sono riconosciuti e garantiti nel nostro ordinamento, come in molti altri, proprio perché
sono alla base della riflessione giuridica e normativa.
E poiché il diritto è dinamico e segue le esigenze della società che evolve e si trasforma, anche nel caso dei diritti
della personalità si assiste oggi a una loro «nuova vita» per il fatto di essere venuti a contatto con le nuove
tecnologie informatiche.
Questi nuovi mezzi, se da un lato hanno contribuito allo sviluppo dei diritti della personalità, nel senso che hanno
creato le condizioni per ampliare le possibilità di esercizio, dall’altro sono strumenti che si prestano a una loro
aggressione.
Da qui la necessità di una normativa specifica che vale la pena di conoscere.
Il titolo che si è pensato di dare a questo nostro studio è quindi:
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
NELLA NUOVA ERA DELLE
COMUNICAZIONI
La PERSONA UMANA è il VALORE CARDINE del nostro sistema normativo.
In particolare la nostra Costituzione prende in considerazione i diversi ambiti
della personalità affermando il divieto di ledere questa sfera di garanzia del
soggetto umano.
ART. 2 COST.
• La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità.
• Questa norma apre la strada al riconoscimento e alla tutela dei
diritti della personalità
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ COME
DIRITTI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA
DIRITTI ASSOLUTI CHE TUTTI I SOGGETTI HANNO
(RAPPORTABILE ALL’EVOLUZIONE DEI NOSTRI TEMPI)
ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA
RICONOSCIUTI E TUTELATI DALL’ORDINAMENTO
GIURIDICO COME DIRITTI DELLA PERSONA
• VITA E INTEGRITA’ FISICA
• ONORE – REPUTAZIONE – DECORO
• LIBERTA’
• NOME
Sono questi i BENI , gli INTERESSI , che i diritti della personalità
assicurano al suo titolare
CARATTERI CHE CONTRADDISTINGUONO I DIRITTI
DELLA PERSONALITA’ dal punto di vista giuridico
• I diritti della personalità sono:
• 1) INTRASMISSIBILI
• 2) INDISPONIBILI
• 3) IMPRESCRITTIBILI
• 4) INESPROPRIABILI
• 5) IRRINUNCIABILI
• 6) INALIENABILI
FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
per i DIRITTI DELLA PERSONALITA’
 COSTITUZIONE della Repubblica Italiana;
 CARTA dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea del 2000 (trasfusa nella
Costituzione Europea del 2004);
 Convenzione Europea sui diritti dell’uomo;
 Codice Civile (artt. 6-10, art. 32 e ss.);
 Leggi speciali;
 Codice Penale (delitti contro la persona);
 Decisioni dei giudici (giurisprudenza).
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ della NUOVA ERA DELLE
COMUNICAZIONI
tutelati dalla nostra Costituzione
• Proprio la norma costituzionale dell’art. 2 che riconosce e tutela i
diritti inviolabili dell’uomo
Rende possibile comprendere quei diritti della personalità rapportabili
all’evoluzione dei nostri tempi e che possono subire aggressioni
derivanti dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche
AGGRESSIONI dei diritti della personalità nella
nuova era
• Possono derivare da
SVILUPPO DI TECNOLOGIE
INFORMATICHE
CREAZIONE DI BANCHE DATI
In cui organizzazioni private e
pubbliche accumulano per le
proprie finalità enormi quantità
di informazioni relative a un
grandissimo numero di persone
Vediamo QUALCHE ESEMPIO
• Inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost. e norme del DIRITTO PENALE).
• Tutela del rispetto della vita privata e familiare e quindi norme che
puniscono penalmente le sue violazioni. ( https://youtu.be/vSlUr2c4-34 )
• Quali violazioni possono essere commesse attraverso l’utilizzo del sistema
informatico?
?
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA’ DEL DOMICILIO
CON L’USO DEL SISTEMA INFORMATICO
ART. 615, ter, quater, quinquies,
CODICE PENALE
• ACCESSO ABUSIVO ad un sistema informatico
• DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA di codici di accesso
• DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE – DISPOSITIVI - PROGRAMMI
INFORMATICI
QUALCHE ALTRO ESEMPIO
Libertà e segretezza della corrispondenza
(art. 15 Cost. e norme del DIRITTO PENALE)
Vengono garantiti affermando che sono:
INVIOLABILI
così come anche ogni altra forma di COMUNICAZIONE
POSTA ELETTRONICA
Oggi la e-mail è considerata a tutti gli effetti corrispondenza
ATTENZIONE
• La garanzia si applica
al MITTENTE
al DESTINATARIO
Si tratta della libertà di comunicare con altri a mezzo lettera, in
senso tradizionale oppure con altri mezzi e
Libertà di tenere celato il contenuto della comunicazione (a tutti
coloro che non siano i destinatari)
Alcune considerazioni in relazione ai rapporti con le necessità di
giustizia o di sicurezza pubblica, ricordando che la norma
costituzionale precisa che sono possibili limitazioni, ma solo per
atto motivato del giudice e con le garanzie stabilite dalla legge.
(es. casi di rifiuto delle proprietarie delle piattaforme informatiche
di fornire dati relativi a comunicazioni telematiche dei loro clienti,
crittografia…)http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-1217/whatsapp-bloccato-brasile-100-milioni-utenti-offline-zuckerberggiorno-triste-115733.shtml?uuid=AC8fWLvB
http://www.corriere.it/tecnologia/16_maggio_02/brasile-giudiceordina-blocco-whatsapp-72-ore-d1bf0ccc-107a-11e6-aba7a1898801ab6b.shtml
Alcune considerazioni sull’utilizzo della posta elettronica sui luoghi
di lavoro (posta elettronica aziendale).
LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
art. 21 Cost. e norme del Codice Penale
Libertà di tutti di manifestare il proprio pensiero attraverso la parola oppure con
l’utilizzo di ogni altro mezzo di comunicazione.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche ha contribuito a rendere la
presenza di questo diritto peculiare nella nostra società.
INTERNET ha dato nuova vita a questo diritto, dilatandone i confini e
concedendo a tutto il mondo e ognuno di noi può in ogni momento inserire
scritti, immagini, video, che rappresentano la nostra opinione e quindi il nostro
pensiero, sui siti internet, oppure utilizzare i social network ove è possibile
pubblicare.
INTERNET è principalmente destinato alla PUBBLICAZIONE
IL MONDO DELLA TELEMATICA e IL MONDO DELLA STAMPA
INTERNET è da sempre destinato alla pubblicazione delle idee.
?
Il mondo della telematica è realmente assimilabile a quello della stampa, ai fini
perseguimento degli illeciti a mezzo stampa ? (Si pensi, ad esempio, alla responsabilità
del direttore di una testata telematica il quale si renda responsabile di omesso
controllo qualora venga commesso il reato di diffamazione).
Possibile risposta:
Legge 47/1948 Disposizioni sulla stampa e reati a mezzo stampa:
Art.1 ci offre la definizione di stampa o stampato come «riproduzione tipografica»
Per cui l’editoria di tipo telematico non risulta rientrare inequivocabilmente in questa
descrizione
Conseguenze:
Assenza di un definivo regime giuridico da seguire;
La giurisprudenza interviene attraverso l’interpretazione
«costituzionalmente orientata» delle regole che sono alla base
dell’informazione telematica
DIRITTO ALL’INTEGRITA’ FISICA E
AZIONI AUTOLESIVE IN INTERNET
Fonti normative a garanzia e tutela del diritto alla vita e all’integrità fisica:
Art. 32 Cost. diritto alla salute: diritto primario e assoluto
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività».
Art. 575 cod.pen.: punisce l’omicidio, prevede altri delitti contro la
vita e l’incolumità individuale;
Art. 5 cod. civ.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, qualora
cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica
IN CHE MODO IL DIRITTO ALL’INTEGRITA’ FISICA SI PUO’
RAPPORTARE AL MONDO DEL WEB?
AUTOLESIONISMO E DIPENDENZA DA INTERNET
Secondo uno studio di ricercatori giapponesi e australiani si è giunti alla
conclusione che i teenager dipendenti da internet presentano una maggiore
propensione verso comportamenti autolesivi.
Sta diventando estremamente allarmante la presenza in rete di siti web in cui
i giovani si incontrano per scambiarsi consigli e trucchi su come suicidarsi nel
modo migliore.
Progetto destinato all’utilizzo sicuro delle
tecnologie per la tutela dell’integrità fisica,
mentale e morale bambini
Tutto questo per sottolineare che le nuove forme di comunicazione
rappresentano certamente una grande risorsa e hanno modificato
progressivamente la nostra società, il nostro modo di rapportarci con gli
altri.
La loro potenza, tuttavia, se mal gestita, è in grado di influenzare giovani
menti verso comportamenti di emulazione che molto probabilmente non
consentiranno loro di vivere serenamente la propria vita.
Necessità di limiti e restrizioni per evitare queste gravi conseguenze.
IL DIRITTO AL NOME
NELLA NUOVA ERA DELLE COMUNICAZIONI
È uno degli elementi fondamentali che servono per identificare un
soggetto.
Costituisce un vero e proprio segno distintivo.
Per tale ragione il codice civile prevede alcuni importanti strumenti di
tutela del nome, sia nell’interesse di chi porta il nome, sia
nell’interesse generale all’identificazione delle persone.
AZIONE di RECLAMO si tutela il diritto della persona a usare il
proprio nome contro chi contrasti tale uso;
AZIONE di USURPAZIONE ci si oppone all’uso indebito e
pregiudizievole del proprio nome ad opera di terzi.
RAPPORTI TRA DIRITTO AL NOME e NUOVE
TECNOLOGIE di COMUNICAZIONE
Quasi sempre accade che chi accede ad INTERNET lo fa usando un
nome del tutto inventato che sfrutta per farsi riconoscere all’interno
della rete (c.d. nickname)
?
Ebbene questo nickname è da tutelare, considerando che lo
pseudonimo può ricevere la stessa tutela del nome solo se abbia
acquistato la stessa importanza del nome.
Occorre anche tenere presente che di solito il soggetto in internet offre
un’immagine di sé ben diversa da quella reale. Anzi spesso si nasconde
per celare la propria vera identità.
E’ evidente che sorge un problema:
Un soggetto attraverso la rete potrebbe presentare anche più
personalità e quindi più identità.
Si tratta davvero di un interesse meritevole di tutela da parte del diritto?
?
Un altro fenomeno in rete si lega al diritto al nome.
c.d. DOMAIN NAME SYSTEM
registrazione del nome a dominio
Il richiedente può chiedere la registrazione del nome a dominio e gli
verrà concesso l’elemento distintivo del nome
www. + nome (scelto dal richiedente) . + sigla della nazione di
emissione
C’è una organizzazione che si occupa di assicurare
L’ UNICITA’ DEI NOMI A DOMINIO
ICANN ( internet Corporation Assigned Names and Numbers)
Vale questa regola
«first come, first served»
Chi vuole la registrazione potrà ottenerla solo se non scelga un nome a
dominio già registrato
Molto spesso del nome a dominio si fa un uso commerciale dove
rappresenta un vero e proprio MARCHIO distintivo dell’azienda
Si applica quindi il d.lgs. 30/2005 Codice della proprietà industriale
IL DIRITTO ALL’IMMAGINE:
utilizzo e diffusione nei SOCIAL NETWORK
Il diritto all’immagine tutela l’interesse di ciascun individuo a che il
proprio ritratto non sia diffuso o esposto pubblicamente.
L’immagine costituisce un segno distintivo della persona, una
rappresentazione della sua personalità specialmente nel rapporto con
gli altri.
Progetto Safer Internet delle classi del corso Informatico
FONTI NORMATIVE
Art. 10 C.C.
Legge 633/1941 art. 96, sul DIRITTO d’ AUTORE
Principio del consenso necessario
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salvi i casi previsti dalla legge.
(es. non è richiesto il consenso se la riproduzione dell’immagine è giustificata
dalla notorietà del soggetto, o se ci si trovi in presenza di situazioni di necessità,
giustizia, polizia, scopi scientifici o didattici, culturali, o se l’immagine sia
collegata a fatti o avvenimenti svoltisi in pubblico…..).
Non devono comunque essere immagini lesive dell’onore, della reputazione o
del decoro della persona.
Risulta quindi fondamentale che prima di pubblicare
l’immagine che ritrae una persona è doveroso da parte
nostra, per la tutela del diritto all’immagine, avere il
consenso della persona in questione, salve le eccezioni
al principio del consenso necessario di cui si è detto
sopra.
Ma vi è di più….
Occorre tenere presente…..
E’ bene adottare un comportamento
responsabile nell’utilizzo e nella divulgazione
delle immagini proprie e altrui
Per tutela della nostra persona
Spesso anche della nostra
reputazione.
Per evitare di essere coinvolti in
situazioni poco gratificanti
per tutela altrui
Ricordiamoci che in caso di danni
c’è il rischio di incorrere nel
risarcimento del danno.
Ci chiediamo allora:
« in quale modo si possono utilizzare liberamente le immagini di altri
all’interno della rete ? »
Dobbiamo distinguere tra:
“opere fotografiche creative”
Vale a dire quelle in cui l’autore
non si è limitato a riprodurre
la realtà ma vi ha apportato
elementi nuovi secondo il suo estro.
“semplici immagini,
semplici fotografie”
esse devono riportare il nome del
fotografo, l’anno di produzione, il nome
dell’autore dell’opera fotografata.
Con la precisazione che se anche queste
indicazioni dovessero mancare,
È obbligatorio chiedere formale autorizzazione
all’autore dell’opera nel rispetto della legge.
l’utilizzazione non è abusiva, salvo la
malafede del riproduttore.
• Con i social network il diritto all’immagine ha trovato particolare difficoltà
nell’essere rispettato:
• infatti attraverso di essi viene data la possibilità ai gestori del servizio di usare il
materiale che vi viene inserito, perdendo in questo modo il controllo sulle
informazioni che immettiamo.
• Proprio i social network sono il mezzo più diffuso attualmente per lo scambio di foto.
• Per questa ragione, vista la vastità di soggetti che potrebbero prenderne visione, è
bene astenersi dal pubblicare fotografie che ritraggono soggetti in situazioni ridicole,
imbarazzanti, sconvenienti, oppure in situazioni che potrebbero ledere la loro sfera
legata al decoro e all’onore.
IL DIRITTO D’AUTORE E LA SIAE: le opere
dell’ingegno in internet
Il diritto d’autore ha come finalità quella di proteggere quel particolare
rapporto personale/patrimoniale che si instaura tra
AUTORE e la sua CREAZIONE INTELLETTUALE
A delineare il contenuto di questo diritto ci pensano gli artt. 1-5 della
legge speciale 633/1941 sul diritto d’autore, che offrono una
dettagliato elenco delle opere dell’ingegno che rientrano
ARGOMENTI DEI PROSSIMI INCONTRI
- La libertà di espressione – comunicazione e informazione
- Diritto all’onore – reputazione – decoro
- Diritto all’identità personale e il trattamento dei dati personali
- Diritto alla riservatezza e privacy – tutela dei dati personali.
LIBERTA’ DI ESPRESSIONE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE
nella NUOVA ERA
Art.21 Cost. Libertà di manifestazione del pensiero.
“ tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”
Oggetto della libertà di manifestazione del pensiero è dunque quello di
poter liberamente esprimere le proprie idee, opinioni e comunicarle ad
una sfera indeterminata di potenziali destinatari.
Quest’ultima caratteristica differenzia la libertà di manifestazione del
pensiero dalla libertà di comunicare liberamente con un destinatario
specifico, in quanto situazione tutelata dall’art.15 Cost. (libertà e
segretezza della corrispondenza).
Attenzione:
• La libertà in questione non va intesa solo come riconoscimento del
diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, ma come
• diritto al silenzio (diritto di non esternare ciò che si pensa)
• diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico per diffondere il proprio pensiero
• libertà di informare (diffondere liberamente notizie)
• libertà di essere informati.
Abbiamo visto sopra alcune caratteristiche di questa libertà, soprattutto
in relazione alla stampa, in quanto mezzo principale per l’esercizio della
libertà di manifestazione del pensiero.
Ci siamo domandati se la pubblicazione in rete sia assimilabile a quella
della stampa, dal punto di vista dei delitti a mezzo stampa, riscontrando
una lacuna di disciplina specifica, tuttavia compensata dall’attività della
giurisprudenza.
LIMITI
ALLA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
La norma costituzionale prevede in modo esplicito solo il limite del rispetto del buon costume
(inteso come tutela del pudore e della pubblica decenza, contro oscenità e volgarità).
Tuttavia, attraverso l’interpretazione della corte costituzionale, condivisa dal mondo giuridico
in generale, vengono riconosciuti in modo implicito altri diversi limiti , riconducibili ad altri
interessi ugualmente rilevanti dal punto di vista costituzionale.
Ad esempio, quello dell’onore e della riservatezza delle persone, l’interesse della giustizia, la
tutela della salute, la tutela dei minori sino al dovere di difesa della patria.
Spetterà al legislatore prima e al giudice costituzionale poi il compito di assicurare l’equo
contemperamento tra questi interessi evitando in ogni caso che la tutela dell’uno non finisca
per annullare la tutela dell’altro.
LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO e
conflitto con l’onore, la reputazione, il decoro.
Diffamazione a mezzo internet.
Ognuno di noi possiede un proprio valore sociale, fondato sulla percezione
che gli altri hanno di noi e del nostro comportamento.
Questo principio è comune ai diritti dell’onore, della reputazione e del
decoro.
Infatti:
• per onore si intende la buona reputazione acquisita con l’onestà
• per reputazione si intende la considerazione in cui si è tenuti dagli altri
• per decoro si intende la dignità nell’aspetto, nel comportamento e nei modi
nelle relazioni sociali
Fonti normative a tutela dell’onore, della
reputazione del decoro
Art.2 Cost: diritti inviolabili della persona;
Artt. 594 e 595, Codice penale
Ingiuria
«Chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente»
Diffamazione
«Chiunque comunicando con più persone offenda l’altrui reputazione».
Con l’arrivo della comunicazione telematica, via internet, la tutela di questi
diritti viene messa a dura prova.
• La diffamazione commessa a mezzo internet è espressa nell’art.595,
3° comma, c.p., secondo il quale se l’offesa è arrecata per mezzo della
stampa oppure con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è
aumentata (reclusione da 6 mesi a 3 anni, o della multa non inferiore
a 516 euro).
• Gli strumenti forniti dalla legge per tutelarsi da tali condotte lesive
sono la querela o la denuncia, la richiesta dell’azione inibitoria per far
terminare o desistere un soggetto dal comportamento illecito o lesivo
oltre al risarcimento del danno sia morale che patrimoniale.
• In generale si riscontra un aumento di reati di diffamazione on line.
• E’ necessario riflettere di più e rendersi conto che le frasi o i pensieri che
spesso scriviamo grazie a internet attraverso i social network non solo
possono in brevissimo tempo raggiungere un pubblico molto vasto di
persone, ma spesso possono lederne la sensibilità, così un commento
scherzoso tra amici, un’espressione goliardica, possono costare anche
molto cari.
• Stare dietro lo schermo di un computer ci fa sentire al riparo dallo
sguardo degli altri, dal loro giudizio e questo ci fa credere di essere più
forti, in grado di calunniare o di scrivere frasi che di fronte alle persone
non avremmo il coraggio di pronunciare.
COMUNICAZIONE E INTERNET
Grazie a internet si comunica facilmente e rapidamente:
le conseguenze sono importanti per la vita sociale e lavorativa.
La libertà espressiva si esprime quindi con energia:
culturalmente questo è accettato nel mondo occidentale,
in altri Paesi può determinare misure di censura anche pesanti (alcuni
governi prevalentemente africani e asiatici hanno posto limitazioni,
perché ritenuta nociva per i loro valori costitutivi).
COMUNICAZIONE E RISERVATEZZA IN RETE
• La società ha avvertito il bisogno di proteggere la propria vita personale e privata
da tempi piuttosto recenti, a partire dalla fine del XIX secolo.
• Il fondamento del diritto alla riservatezza (right to be alone), nel contesto dell’era
delle nuove comunicazioni,
sta nella tutela della persona nel diritto
fondamentale di godere della vita e che le aggressioni disturbatrici di questo
diritto provengono dai progressi tecnologici sempre più invadenti e dalle mutate
condizioni economico-sociali.
• I datori di lavoro concedono al personale l’uso di strumenti informatici per fini
esclusivamente legati ai compiti affidatigli: sono quindi possibili controlli che non
garantiscono la riservatezza.
• L’uso privato della comunicazione a mezzo web è garantito dal provider nella
riservatezza del mittente. Va precisato che la legge disciplina i rapporti tra il
fornitore della rete, quello del servizio e dell’utente specificando i comportamenti
concessi e il margine di rischio di violazione della sicurezza della rete.
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