LEGGE 16 aprile 2003, n. 4. Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE Art. 1. Risultati differenziali 1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2003 resta determinato in termini di competenza in 144.108 migliaia di euro e tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro. 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327 migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno 2004 in 258.229 migliaia di euro. 3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6. Art. 2. Attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto 1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto. 2. Ferme restando le autorizzazioni di cui al comma 1, le quote annuali riconosciute dallo Stato per la definizione del contenzioso finanziario sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento. Art. 3. Contenzioso finanziario 1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo. 2. In relazione al verificarsi delle entrate connesse alle diverse modalità di condono disciplinato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui allo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli in relazione alle finalità previste dal corrispondente accantonamento positivo. Art. 4. Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. 27, 42, 43 e 44". 2. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività. 5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo. 6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione. 7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.". 3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è abrogato. 4. A decorrere dall'1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel settore dei cantieri navali. Art. 5. Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo 1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente: "Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone.". 2. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.". 3. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole "uffici del Genio civile competenti per territorio" aggiungere "ovvero delle Agenzie del demanio". 4. Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente: a) le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già regolato dalla concessione, purché non abbiano apportato innovazioni sostanziali alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e presentino istanza di regolarizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione; b) nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata. 5. Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del com ma 4. 6. Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali. 7. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo. Art. 6. Beni sdemanializzati 1. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi. 2. I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana. 3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari. 4. I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutatane anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene. Art. 7. Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali 1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto. 3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti. 4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio. 5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e 3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei provvedimenti finali. 6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle concessioni. 7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione. Art. 8. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito: "5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.". 2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è abrogato. 3. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, convertito in euro con decreto dirigenziale n. 506 del 20 dicembre 2001 è così determinata: Tipologia Tariffa 1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapideo 2) Altri rifiuti speciali 3) Restanti tipi di rifiuti 4) Scarti e sovvalli corrispondente 5) Fanghi anche palabili corrispondente 6) Incenerimento senza recupero di energia corrispondente 20% tariffa E 0,001236/kg E 0,00624/kg E 0,01236/kg 20% tariffa 20% tariffa Art. 9. Vigilanza sulle attività di riscossione 1. La Regione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività del concessionario della riscossione dei tributi, si avvale, per il tramite del dipartimento regionale finanze e credito nel cui ambito è istituito il servizio regionale di riscossione, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, per esercitare controlli sulla procedura esecutiva relativa a singole partite iscritte a ruolo. 2. Per intensificare la vigilanza e al fine di favorire l'incremento dell'azione di recupero dei carichi iscritti a ruolo, gli uffici, di cui la Regione si avvale, provvedono ad eseguire accessi mirati ad accertare lo stato delle procedure esecutive relative a partite iscritte a ruolo, aventi importo non inferiore a 5.000 euro, individuati anche a campione sulla base di criteri oggettivi. 3. Gli uffici che a seguito degli accessi operano la verifica devono far pervenire al dipartimento regionale finanze e credito il relativo verbale contenente i risultati del controllo, l'accertamento di eventuali irregolarità connesse, le indicazioni per l'irrogazione delle relative sanzioni. Il verbale di verifica contiene, altresì, un quadro statistico sui singoli aspetti rilevati. Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale 1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato. 2. Le somme versate sono finalizzate al miglioramento delle strutture necessarie per il rilascio dei giudizi richiesti e dei servizi forniti. Art. 11. Recupero risorse 1. Le disponibilità non utilizzate nel fondo di rotazione unificato istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono riversate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri di commissione, in entrata del bilancio regionale nel limite di 20.000 migliaia di euro. 2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione versa in entrata del bilancio della Regione 20.000 migliaia di euro con prelevamento dalle disponibilità della gestione del Fondo siciliano lavoratori disoccupati, previa specifica previsione di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 del Fondo medesimo. Art. 12. Disposizioni in materia di terre di uso civico 1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione delle edificazioni, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta. 2. Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste dal comma 1, nonché dell'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica, a cura del comune interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso civico. 3. Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di sei mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1 e 2. 4. A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del com ma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato. 5. I comuni, con formale provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, fermo restando l'obbligo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della concessione medesima. 6. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 è così sostituito: "4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato: a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate; b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà.". 7. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è aggiunto il seguente comma: "5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento.". Art. 13. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili 1. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito: "1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico. 2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza: a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi; b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri; c) proprietari frontisti; d) occupatori da oltre un ventennio. 3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi: a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente; b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante; c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio; d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore; e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo; f) per i suoli trazzerali occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del Catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento. 4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2003 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione. 5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa. 6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento. 7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione. 8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968. 9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.". Art. 14. Sanzioni amministrative - Addizionale regionale 1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizionale regionale di euro 2.000. Art. 15. Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico 1. All'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato: 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 E 10,00 2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 E 20,00 3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 E 30,00 4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 E 40,00 5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 E 50,00 sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.01, per due Ha o frazione in più . E 20,00". 3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: "g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato: 1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100; 2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150". Art. 16. Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 1. L'art. 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente: "Art. 70 - 1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni.". Art. 17. Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia 1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5. 3. Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. 4. Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale. 5. Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima. 6. Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere. 7. Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali, possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima. 8. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute. 9. In sostituzione della convenzione di cui all'articolo 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del centocinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia. 10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono così sostituiti: "1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva. 2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.". 12. L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito: "1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. 2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.". Art. 18. Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio 1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. 2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti. 3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi. 4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7. 5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. 6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40. 7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico interessato risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non reso. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla Regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale. 10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze. Art. 19. Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire il rapido trasferimento degli alloggi, gli enti gestori, previa richiesta motivata e specifica, sono autorizzati dalla Presidenza della Regione alla esecuzione dei frazionamenti ed agli accatastamenti degli immobili anche tramite tecnici liberi professionisti appositamente incaricati previ accordi con i rispettivi ordini professionali. Detti interventi sono consentiti solo ove gli immobili risultino completati anche nei prospetti. 2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili. 3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è sostituito dal seguente: "1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto.". 4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, nonché l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionataagevolata è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi realizzate alla data del 30 giugno 2002, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 6. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2003. 7. E' consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori. 8. Il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si applica agli alloggi acquistati in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recepita, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 37. 9. Gli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni possono essere alienati trascorso il periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, purché sia stato interamente pagato il prezzo di riscatto. 10. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato ed integrato dall'articolo 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci". Art. 20. Opere interne 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo. 2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa. 4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate. 6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate. 7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri. 8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile. Art. 21. Risparmi di energia 1. I dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, gli enti locali e gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale sono tenuti, in linea con gli impegni assunti dallo Stato nell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, a realizzare diminuzioni di consumi di energia che comportino, oltre al contenimento dei costi, la riduzione dell'impatto ambientale sulla base di apposita programmazione energetica per il triennio 2003-2005, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 2. L'Assessore regionale alla Presidenza propone iniziative per la promozione della programmazione e della riduzione dei consumi e vigila sui livelli di realizzazione del risparmio energetico. Art. 22. Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali 1. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41. 2. Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione possono essere applicate le procedure previste dall'articolo 3, comma 112, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché le disposizioni di cui al terzo periodo dello stesso articolo 3, comma 99. 3. Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41. 4. Ove, ai fini del presente articolo, si rendesse necessaria la variazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di valorizzazione, al rilascio della relativa autorizzazione provvede il sindaco previa indizione da parte della Presidenza della Regione di apposita Conferenza dei servizi. Art. 23. Manutenzione del patrimonio regionale 1. All'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, sono aggiunti i seguenti commi: "Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza. I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli articoli 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.". Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLA SPESA Art. 24. Patto di stabilità regionale 1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale). 2. A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'articolo 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro. 4. Il comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato. Art. 25. Tetti di spesa 1. Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità regionale, la spesa sanitaria per il triennio 2003-2005 non può superare i valori complessivi indicati nel corrispondente D.P.E.F. e per singolo aggregato economico. 2. Fermo restando il limite previsto per ciascun aggregato economico, eccezionali motivati scostamenti possono realizzarsi nel rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1. 3. L'Assessorato regionale della sanità, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce, per singolo aggregato economico, il tetto di spesa per provincia, applicando il sistema degli abbattimenti tariffari. 4. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano con ogni singola struttura l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Art. 26. Enti vigilati 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie. 2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche. 2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili. 2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell' inadempimento. 2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.". 2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti. 3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale. 4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale. 5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2". 6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: "6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.". 7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale. 8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni. 10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. 11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363. Art. 27. Monitoraggio spesa sanitaria 1. Al fine di assicurare il costante monitoraggio della spesa sanitaria, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie Policlinico, del Centro di formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia inviano trimestralmente all'Assessorato regionale della sanità, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla Commissione legislativa Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana i dati sullo stato di attuazione della spesa in relazione a quanto riportato nel bilancio di previsione secondo un modello di rilevazione concertato tra le predette Amministrazioni regionali. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere certificati dai collegi dei sindaci e devono essere monitorati dagli Assessorati regionali vigilanti che, ove rilevassero uno scostamento sensibile tra lo stato di attuazione della spesa e le previsioni di bilancio, lo contestano al direttore generale, affinché assuma le conseguenziali iniziative di contenimento della spesa. 3. Il mancato invio dei dati di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, costituisce elemento di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502. 4. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche e integrazioni, per l'anno 2003 le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le Aziende ospedaliere a conseguire un utile di almeno l'uno per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari la cui valenza è certificata dal collegio sindacale e verificata congiuntamente dall'Assessorato regionale della sanità e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 5. Le Aziende sanitarie che nell'esercizio 2002 hanno riportato un risultato economico negativo o inferiore alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono tenute a redigere un piano di copertura delle perdite, di durata non superiore a tre anni, contestualmente all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003. 6. Il direttore generale che non consegue gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, anche con riferimento al mancato rispetto degli obiettivi annuali previsti nel piano di copertura delle perdite di cui al comma 5, viene dichiarato decaduto dalla Regione con la procedura di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione. 7. I direttori generali delle Aziende sanitarie in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono conferire incarichi esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 con la corresponsione di un compenso non superiore al 50 per cento di quello stabilito per i consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. 8. Gli incarichi già stipulati cessano alla loro scadenza e sono rinnovabili nei limiti delle disposizioni di cui al comma 7. Art. 28. Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere 1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono abrogati. 2. Al ripiano definitivo dei disavanzi delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere relativi all'anno 2001, ammontanti complessivamente a 434.250 migliaia di euro, al netto della quota di 73.750 migliaia di euro cui si è provveduto mediante la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 dall'articolo 3, com ma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, che viene pertanto destinata alle finalità del presente articolo, si fa fronte mediante il maggiore avanzo finanziario presunto relativo all'esercizio finanziario 2002, di cui 48.250 migliaia di euro derivante dall'abrogazione di cui al comma 1. Art. 29. Sperimentazioni gestionali 1. Le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato da ultimo dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono obiettivo della programmazione sanitaria ed ospedaliera della Regione. E' fatto divieto alla Regione di intervenire a copertura dei disavanzi della gestione finanziaria dei soggetti che sostengono la sperimentazione. Art. 30. Contenimento oneri per ritardati pagamenti 1. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 le parole "15 per cento" sono sostituite con le parole "20 per cento". 2. All'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1. 3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle Aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare.". Art. 31. Dismissione degli immobili delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere 1. I direttori generali delle Aziende sanitarie, titolari di patrimoni immobiliari non destinati ad uso assistenziale, verificano entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la congruità dei loro proventi ai valori di mercato. 2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di mercato, i direttori generali devono procedere all'immediato adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo patrimonio immobiliare. 3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, i direttori generali redigono l'elenco degli immobili e definiscono gli esiti delle verifiche di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Assessorato regionale della sanità e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per gli aspetti finanziari. 4. Contestualmente i direttori generali pongono in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'ottimale gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, procedendo alla vendita dei beni immobili non proficuamente utilizzati mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone comunicazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Gli acquirenti dei beni dismessi presentano allo sportello unico di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, un'unica domanda finalizzata al rilascio di ogni autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato necessari allo svolgimento nell'immobile dell'attività produttiva prescelta. Il relativo procedimento deve concludersi nel termine di novanta giorni. 6. Qualora la richiesta di cui al comma 4 comporti il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi che, per quanto non previsto nel presente articolo, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Se una o più delle amministrazioni convocate richiedano, alla prima seduta, chiarimenti o integrazioni gli stessi vanno forniti nel termine di quindici giorni e comunque entro la data della seconda seduta, nella quale la conferenza deve concludere i propri lavori. L'assenza o il silenzio di una delle amministrazioni convocate in entrambe le sedute equivale ad assenso e comporta per il responsabile del procedimento l'onere di acquisire dichiarazione espressa del legale rappresentante dell'impresa circa la conformità alla normativa dell'attività che si va a realizzare. 7. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili devono essere destinati prioritariamente alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale parte eccedente deve essere accantonata in un apposito fondo di riserva patrimoniale per almeno un biennio. 8. Le medesime procedure trovano applicazione per gli immobili non più destinabili ad uso assistenziale a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera regionale previa delibera della Giunta regionale. Art. 32. Conferimento sedi farmaceutiche 1. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio. 2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica. 3. Il nuovo conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata. Art. 33. Presidi farmaceutici di emergenza 1. Nelle località disagiate prive di assistenza farmaceutica, a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici disposta dall'Assessorato regionale della sanità in quanto non conformi alla vigente normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono istituiti presidi farmaceutici di emergenza (P.F.E.) destinati alla distribuzione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso aperti e funzionanti tutto l'anno, da affidare, previo concorso per titoli, ad un titolare di farmacia del comune di cui fa parte la località suddetta. Art. 34. Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer 1. Nell'ambito degli obiettivi del vigente Piano sanitario regionale ogni Azienda unità sanitaria locale della Regione attiva i seguenti servizi per i pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer: a) un servizio di assistenza domiciliare integrata, in tutti i distretti sanitari, per i pazienti residenti nel territorio di competenza; b) almeno un centro diurno integrato da attivarsi anche mediante protocolli di intesa con i comuni; c) una residenza sanitaria assistenziale e/o un nucleo specifico all'interno delle R.S.A. già operanti. 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità sono definite le modalità operative per l'attivazione dei servizi di cui al comma 1. Art. 35. Controlli veterinari 1. I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli allevamenti transumanti o che si spostano per urgenti motivi di alimentazione in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, devono essere oggetto di compensazione economica da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di partenza, presso la quale tali allevamenti sono censiti, a favore del settore di sanità pubblica veterinaria, competente sui territori di destinazione, che ha effettuato gli accertamenti sanitari. Art. 36. Forniture beni e servizi 1. Alle forniture di beni e servizi per le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, effettuate ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano rispettivamente i limiti di importo previsti dal comma 3 dell'articolo 31 e dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. 2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono premesse le seguenti parole "Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro". 3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è così sostituito: "2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo.". Art. 37. Rinegoziazione mutui 1. Al fine di realizzare con modalità omogenee la rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, con gli istituti di credito mutuanti, apposite convenzioni, distinte per settore di intervento, tendenti ad individuare tassi di interesse alla cui stregua i singoli contratti di mutuo si intendono modificati e le più idonee modalità di applicazione in relazione alle diverse forme tecniche. 2. I tassi determinati nelle predette convenzioni non possono essere superiori a quelli che saranno fissati in campo nazionale per la rinegoziazione dei mutui agevolati ai sensi di leggi statali, ed avranno decorrenza dall'1 gennaio 2003 con effetti su tutti i ratei di interessi maturati successivamente a tale data. I predetti tassi devono comunque tener conto della differente decorrenza prevista dalla vigente normativa statale regionale. 3. Le convenzioni sono applicate su tutti i contratti di mutuo già stipulati che alla data del 1° gennaio 2003 risultino regolati ad un tasso di interesse superiore ai tassi individuati per la tipologia corrispondente o analoga nelle convenzioni medesime. Dalla rideterminazione delle rate e dei piani di ammortamento non possono derivare maggiori oneri né a carico dei mutuatari né a carico della Regione. 4. La riduzione del tasso derivante dalla rinegoziazione convenuta opera a favore della Regione siciliana e dei mutuatari in proporzione al rapporto sussistente tra interesse a carico della Regione ed a carico del mutuatario, con le modalità che saranno individuate nelle convenzioni di cui al comma 1 in relazione alle diverse forme tecniche di agevolazione. Il tasso a carico del mutuatario non può comunque essere inferiore all'1,50 per cento, fermo restando il mantenimento in suo favore di eventuali condizioni più favorevoli esistenti alla data di rinegoziazione. 5. A decorrere dalla data di stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, non trovano più applicazione, in ordine ai singoli contratti i cui tassi di interesse vengono in tal modo ridotti, le altre modalità di rinegoziazione già previste dall'ordinamento regionale. 6. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 le minori spese, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, non possono essere destinate a nuove o maggiori spese, fatti salvi gli eventuali oneri discendenti da rapporti finanziari pregressi tra gli istituti di credito e la Regione siciliana. Dette somme vanno iscritte, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, in un apposito fondo dello stato di previsione della rubrica bilancio. Art. 38. Interventi decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud 1. Per la prosecuzione degli interventi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud, i dipartimenti regionali competenti per materia trasferiscono le competenze e le relative risorse finanziarie previste per ciascun progetto direttamente agli enti attuatori, che provvedono a tutti gli adempimenti necessari per la definizione degli interventi medesimi. 2. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro provvede all'iscrizione nelle pertinenti rubriche del bilancio regionale delle somme necessarie all'attuazione del comma 1 su richiesta del dipartimento regionale della programmazione. Art. 39. Sicurezza nei luoghi di lavoro 1. Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell'Amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Art. 40. Soppressione ISMIG 1. L'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è soppresso. 2. Il personale dipendente dell'Istituto che presta servizio nelle sedi di Palermo, Catania e Messina è trasferito rispettivamente all'Ente ospedaliero Villa Sofia di Palermo, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina. Il relativo trattamento economico, se più favorevole, è quello in godimento al momento della soppressione, con riassorbimento della parte eccedente nel caso di futuri miglioramenti. 3. Il dirigente incaricato di ciascuna delle Aziende provvede all'equiparazione giuridica delle posizioni contrattuali del personale nel rispetto delle qualifiche e delle posizioni funzionali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale del comparto sanità. 4. I finanziamenti già previsti per l'ente soppresso, pari a 7.747 migliaia di euro, dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui alla delibera della Giunta regionale del 15 novembre 2002, vengono trasferiti dal l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 all'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo. Il patrimonio dell'Istituto soppresso è trasferito all'Ente ospedaliero Villa Sofia, che subentra all'ISMIG in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Art. 41. Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna 1. In applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 il consorzio obbligatorio tra i produttori di manna è incorporato dall'Ente di sviluppo agricolo, che subentra nei rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dell'incorporato consorzio, nonché nelle specifiche funzioni già esercitate dal consorzio stesso. 2. Il personale del consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio. Art. 42. Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia 1. L'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è abrogato. 2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella misura e con le modalità ivi previsti. 3. Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data di accreditamento degli stessi. Art. 43. Norme in favore delle IPAB 1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si applica anche alle IPAB operanti in Sicilia. Art. 44. Atti di programmazione economico-finanziaria 1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 2. Gli atti di indirizzo (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria. 3. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Le proposte di modifica (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art. 45. Diritto di accesso 1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il seguente articolo 28 bis: "1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti. 2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo. 3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi: "3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato. 3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.". Art. 46. Istituzione del registro dei pareri 1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, nonché per assicurare omogeneità nell'attività degli uffici degli Assessorati regionali e dell'Ufficio legislativo e legale in ordine ai pareri resi e richiesti dagli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione siciliana, sono istituiti, presso gli stessi il "registro dei pareri resi" ed il "registro dei pareri richiesti". 2. Nel "registro dei pareri resi" e nel "registro dei pareri richiesti" sono specificati i dati identificativi dell'ente richiedente e/o emittente, la data e l'oggetto della richiesta di parere, nonché la data del rilascio dello stesso da parte degli uffici di cui al comma 1. 3. I pareri indicati nei registri di cui al comma 2, sono raccolti per esteso in un apposito "bollettino dei pareri" curato dalla Presidenza della Regione siciliana. Art. 47. Immobili da destinare a sedi istituzionali 1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio destinate al pagamento di fitti per gli immobili ad uso dell'Amministrazione regionale, per l'acquisto o la realizzazione di immobili da destinare a sedi istituzionali dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima ventennale. 2. Per l'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Su disposizione del Presidente della Regione gli immobili ubicati nella città di Catania o negli altri capoluoghi di provincia che sono o saranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, possono essere adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed organismi di rilievo istituzionale. Art. 48. Attivazione spesa misure P.O.R. 1. Al fine di velocizzare la spesa relativa alle misure del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e conseguire gli obiettivi di spesa dell'anno 2003, le maggiori somme risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure vengono utilizzate per intero attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle circolari e ai bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Art. 49. Ufficio idrografico regionale 1. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole "Servizio" e "Servizio Tecnico" sono sostituite dalla parola "Ufficio"; b) al comma 2 le parole "sino alla riforma dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle parole "nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali"; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato del l'acqua, avviene ad opera del predetto ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluviometeoidrologico polifunzionale promuovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267."; d) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10."; e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003". Art. 50. Disposizioni in materia di motorizzazione civile 1. Una quota delle entrate previste nel bilancio della Regione e derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nonché di quelle previste dall'articolo 19, comma sesto, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è destinata al funzionamento ed al potenziamento dei servizi delle motorizzazioni civili della Sicilia. Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'ambito delle risorse regionali destinate a tali finalità, il dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è autorizzato a stipulare, per la certificazione e la rendicontazione della spesa oggetto della norma suddetta, apposita convenzione con società specializzata. 2. Ferma restando la titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli uffici della motorizzazione civile possono utilizzare, tramite convenzione, le stazioni realizzate da privati. Titolo III INTERVENTI PER LO SVILUPPO Art. 51. Divulgazione agricola 1. Al fine del potenziamento e della più capillare diffusione sul territorio della Regione delle attività di divulgazione agricola, a valere delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, di importo inferiore alla soglia di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, con le organizzazioni professionali di categoria e della cooperazione agricola che hanno realizzato progetti-programma nei settori dell'assistenza tecnica, della divulgazione e della contabilità aziendale. 2. L'articolo 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 e l'articolo 18 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 sono abrogati. Art. 52. Indennità compensativa pregressa 1. Ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 7.500 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata nell'esercizio 2003 alla corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Art. 53. Attività di ricerca delle facoltà di agraria 1. Le università degli studi di Palermo e Catania utilizzano i fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50 per il potenziamento delle attività di ricerca delle rispettive facoltà di agraria. Art. 54. Disposizioni sull'ESA 1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, entro il corrente esercizio finanziario, l'avanzo di amministrazione utilizzabile, come determinato dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002, approvato secondo le vigenti disposizioni, per i seguenti fini istituzionali: a) ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252); b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260); c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261); d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257); e) spese per la manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267); f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507). 2. Ai fini del comma 1 per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2002 non si applicano all'Ente di sviluppo agricolo le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 3. A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, l'incarico di direttore generale, equiparato a dirigente generale della Regione siciliana, viene conferito secondo la procedura prevista all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, a dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione regionale. Il relativo contratto di lavoro sarà stipulato dal presidente dell'ente. Art. 55. Disposizioni per il settore agricolo 1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4 octies, dell'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2003, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma è vincolata al finanziamento degli interventi previsti dai commi 4 bis e 4 ter del medesimo articolo 13, nonché dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185. 2. Al coofinanziamento regionale degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "prorogano al 30 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "possono prorogare, con durata concordata tra le parti". 4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4 bis e 4 ter del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 56. Imprenditori agricoli 1. Nell'applicazione della legislazione regionale sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di persone e di capitali, aventi sede sociale nel territorio della Sicilia, a condizione che: a) l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di allevamento del bestiame, agriturismo e/o turismo rurale; b) il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 50 per cento del reddito totale rilevabile dai bilanci societari; c) la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda sia in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Art. 57. Turismo rurale 1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione. Art. 58. Mutamento destinazione opere per l'agricoltura 1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori. Art. 59. Risarcimento imprese agricole 1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 3.000 migliaia di euro, relativa alle assegnazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modifiche e integrazioni è destinata nell'esercizio finanziario 2003 alla corresponsione di risarcimenti alle imprese agricole e serricole danneggiate da calamità naturali nell'anno 2003 nella provincia di Ragusa. Art. 60. Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica sportiva 1. E' istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo, il Fondo regionale per l'incremento, potenziamento e miglioramento degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato "Fondo", attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti per l'accesso ai finanziamenti dello stesso Istituto per il credito sportivo. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è disciplinato il funzionamento del Fondo. 2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione siciliana e dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati. 3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni da altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo. 4. Il Fondo, per le finalità indicate al comma 1, assolve alle concessioni di contributi per interessi in relazione a mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo. 5. La dotazione iniziale del Fondo, fissata in 1.500 migliaia di euro, è garantita con parte delle disponibilità del Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolane. 6. Per gli anni successivi, gli ulteriori conferimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. 7. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo. 8. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso di soppressione del Fondo, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono versate in entrata nel bilancio della Regione. 9. Gli impianti realizzati con i contributi di cui al presente articolo sono posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque sono destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso. Art. 61. Certificazione antisismica per strutture sanitarie 1. Per le case di cura esistenti e le strutture sanitarie di cui ai punti 2.1 e 2.2 del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 che erogano prestazioni sanitarie in ambito extraospedaliero ed attualmente ubicate in edifici la cui costruzione sia antecedente al decreto ministeriale 3 giugno 1981, la produzione di certificazione antisismica è sostituita da certificazione di rispetto delle normative vigenti all'epoca della costruzione in materia di agibilità e di successive verifiche di conformità e di staticità comprovanti che sono state prese tutte le precauzioni possibili in relazione alla tipologia del fabbricato. Art. 62. Contributi a favore dello sport sociale, giovanile e scolastico 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente: "Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del: a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero; b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali; c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola; d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive. Art. 63. Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 200 migliaia di euro, sono concessi secondo le disposizioni sulla procedura automatica stabilite dall'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Per progetti e programmi di investimento di importo superiore si applicano le disposizioni dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sulla procedura valutativa. Art. 64. Assegnazioni agli enti locali 1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento. 2. Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed è destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento. 3. Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento. 4. Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. 5. A decorrere dall'esercizio 2005 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle somme complessivamente introitate dalle stesse province nell'anno 2003 per effetto delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 6. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.". 7. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione" e dopo le parole "Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in un apposito capitolo di spesa". 8. Al comma 5 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "da emanarsi" sono aggiunte le parole "previo parere della Commissione legislativa permanente". 9. Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. 10. La conferenza Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328. 11. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 3 per cento". 12. I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali. 13. All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si provvede in sede di riparto del fondo per le autonomie per l'esercizio 2003 con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno scolastico 2001-2002. 14. Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente legge. 15. Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 1, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore degli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, relative all'anno 1997. 16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art. 65. Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Proroga termine 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 per l'anno 2003 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 giugno 2003. Art. 66. Autorizzazione utilizzo risorse trasferite 1. Le risorse finanziarie trasferite agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli esercizi finanziari 2000 e 2001, possono essere utilizzate negli anni 2003 e 2004. Art. 67. Acquisizione di beni immobili in favore dell'IRCAC 1. Al fine di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a chiedere ai sensi dell'articolo 505 del codice di procedura civile l'assegnazione di beni immobili appartenenti a società cooperative a responsabilità limitata, gravati da ipoteche in favore dello stesso, e sottoposte a procedure esecutive o in liquidazione, a condizione che dalle assegnazioni non discendano per l'IRCAC obblighi di pagamenti nei confronti di altri creditori. 2. Gli immobili assegnati entrano a far parte del patrimonio dell'istituto e devono essere trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio ricadono gli immobili stessi e ad imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione nei settori agricoli, industriali, commerciali, artigianali o in altri settori produttivi. 3. Il prezzo di vendita è determinato dall'ispettorato regionale tecnico. 4. Il ricavato implementa il fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni. Art. 68. Istituzione di centri di assistenza alle cooperative 1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad istituire centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 2. I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative. I centri possono inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati all'assistenza in rete delle cooperative siciliane. 3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative utenti. Art. 69. Sostegno piccole e medie imprese 1. L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della legge 9 dicembre 1992, n. 488, secondo l'ordine cronologico di approvazione delle relative graduatorie o altre fonti di finanziamento pubblico. 2. Nei limiti fissati dal Regolamento CE n. 69/01 della commissione 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis, il prestito è erogato al tasso dell'1 per cento per un importo non superiore al predetto contributo pubblico ottenuto ai sensi della legge n. 488 del 1992 o altre fonti di finanziamento pubblico. Il prestito ha una durata di trentasei mesi e può essere rinnovato per lo stesso periodo sussistendo le condizioni economiche e finanziarie dell' impresa. 3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte come contributo a fondo perduto. 4. Per le finalità del presente articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51. 5. Le residue disponibilità nonché i successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51. 6. Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e destinate quanto a 10.000 migliaia di euro alle originarie finalità del fondo e quanto a 24.000 migliaia di euro alle finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni. 7. Alla lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, dopo le parole "integrata la polizza fidejussoria rilasciata da primarie compagnie di assicurazioni" sono aggiunte le parole "o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso". 8. I benefici di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sono applicati ai settori agevolabili ai sensi del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente le agevolazioni all'industria, individuati con la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero delle attività produttive. Art. 70. Rimborso anticipazioni consorzi ASI 1. Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture, indipendentemente dall'ente finanziatore, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, anche se non ancora utilizzate. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni non può superare cinque anni. 2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale devono predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a partire dal terzo anno. Alla scadenza della proroga l'Assessorato regionale dell'industria provvede al recupero delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. l. 3. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 642402 del bilancio della Regione non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Art. 71. Piani regolatori consorzi ASI 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nel testo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, continuano ad applicarsi ai piani regolatori dei consorzi ASI che conservano efficacia fino all'introduzione della nuova specifica disciplina prevista nella legge di riforma di detti enti. Art. 72. Aree e siti produttivi ASI 1. Le aree ed i siti produttivi allocati nelle zone ASI e nelle aree dei comuni destinate a Piani insediamenti produttivi conservano l'originaria destinazione d'uso ed urbanistica anche a seguito della dismissione della corrispondente attività produttiva. Art. 73. Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è aggiunto il seguente comma: "Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi.". Art. 74. Interporti 1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, per la realizzazione di interporti nella Regione siciliana con le risorse di cui all'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dipartimento regionale trasporti è autorizzato ad avvalersi anche di società a prevalente capitale pubblico e partecipando anche al capitale di società operanti nel settore. Art. 75. Nautica da diporto 1. Nelle more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da uno a dieci del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo e dai decreti attuativi emessi in attuazione dell'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del medesimo regolamento. 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "dal dirigente generale preposto alla direzione generale del demanio marittimo dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente". 3. Al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 le parole da "redatto ai sensi" sino a "della legge 11 febbraio 1994, n. 109" sono sostituite dalle seguenti "redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7". 4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia" sono sostituite dalle seguenti "ne dà pubblicità mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è gratuita". 5. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole da "g) altre amministrazioni" sino a "tutela di specifici interessi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "g) il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico; h) la capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione; i) il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza; l) il comando marittimo autonomo della Sicilia; m) il comando zona fari; n) il compartimento Ferrovie dello Stato; o) l'Ufficio del Genio civile opere marittime ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali; p) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.". 6. Al comma 9 dell'articolo 5 le parole "Ministero dei beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione". 7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "strumenti di pianificazione ed urbanistici" sono aggiunte le parole "o in mancanza degli stessi". 8. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma: "6. L'approvazione del progetto definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal comune territorialmente competente.". 9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "7. Con successivo decreto emesso dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può essere modificato il contenuto dei decreti emessi in applicazione del comma 4 del presente articolo, al fine di adattare le modalità di espletamento della pubblica gara e fissare gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 alle esigenze di sviluppo turistico della Regione.". 10. La definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applica anche ai casi diversi da quelli relativi al rilascio della concessione demaniale marittima di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento. 11. Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, coordinato con le modifiche di cui alla presente legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contestualmente alla presente legge. Art. 76. Uffici dei Project managers 1. E' istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro. 2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project managers finalizzati all'istituzione delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametrato a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B. 3. Il rapporto di lavoro del Project manager è regolato da contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Il Project Manager per le finalità di cui al presente comma si avvale della collaborazione di consulenti esterni, nonché di personale e di mezzi messi a disposizione dai membri pubblici o privati della Fondazione. 4. L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project managers idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento. 5. All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale. 6. Per gli anni successivi, gli oneri relativi gravano sul bilancio delle Fondazioni. Art. 77. Bed and breakfast 1. Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di venti posti letto". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma: "1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.". 3. All'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma: "14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge.". Art. 78. Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia" 1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse umane, la Regione eroga contributi attraverso il centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia" per iniziative volte a favorire la diffusione delle conoscenze relative alla partecipazione di enti territoriali regionali, associazioni, scuole, singoli cittadini, ai programmi comunitari banditi nell'ambito dell'Unione, al fine di individuare nuove forme di attività che favoriscano lo sviluppo socio-economico regionale. Art. 79. Formazione e aggiornamento autista-soccorritore 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, le attività di prima formazione e di aggiornamento per la qualifica di operatore esperto nelle situazioni di emergenza-urgenza (autista-soccorritore) programmate ed avviate dal Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato di Palermo. Art. 80. Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo 1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità e del progetto di massima, finalizzato alla realizzazione dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, da allocare nell'area centro orientale della Sicilia. Art. 81. Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive 1. E' istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive", al fine: a) di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli esistenti; b) dello svolgimento di operazioni relative all'acquisizione di aree destinate o impegnate ad attività produttiva, loro infrastrutturazione per il recupero di beni dismessi ivi presenti. 2. Al fondo di rotazione possono partecipare consorzi per le aree di sviluppo industriale, soggetti di gestione dei contratti d'area, dei patti territoriali ed altri soggetti di gestione, pubblici o assimilati. 3. Il fondo è costituito con le risorse che annualmente sono individuate dall'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito di quelle di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e con le altre che perverranno allo stesso dalle misure nazionali o comunitarie o assegnate o di appartenenza agli enti di cui al comma 2 che vogliano concordare il modo di utilizzo di tali risorse e delle altre acquisite o di cui è prevista l'acquisizione da parte del fondo. 4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri: a) validità quinquennale del programma di utilizzazione delle risorse del fondo con riferimento ai programmi di spesa di ogni singolo ente o soggetto; b) ripartizione del fondo per ogni ente o soggetto in misura minima proporzionale all'estensione territoriale di competenza o oggetto del programma di utilizzazione; c) tempi di reintroito non superiori a cinque anni dalla erogazione; d) garanzie di reintroito. 5. I Consorzi per le aree di sviluppo industriale possono svolgere le attività di cui al presente articolo anche in deroga alle prescrizioni di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in materia di acquisizione aree e/o interventi infrastrutturali di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge regionale e nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle aree di sviluppo industriale. Art. 82. Interventi in favore delle imprese operanti nel settore turistico 1. Per le finalità di cui agli articoli 76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno ventennale di 3.000 migliaia di euro per le opere murarie e gli impianti fissi e un limite di impegno decennale di 500 migliaia di euro per le attrezzature e per l'arredamento. Art. 83. Indennità integrativa attività socialmente utili 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare l'indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso la Regione siciliana. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Art. 84. Ricostruzioni immobili ed infrastrutture Eruzione e sisma del 27 ottobre 2002 1. Il ripristino e la ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture di Piano Provenzana e limitrofi, ricadenti nel comune di Linguaglossa, danneggiati o distrutti dall'eruzione e dal sisma del 27 ottobre 2002 possono avvenire nel rispetto della cubatura preesistente, ivi compresi i cantinati, anche in deroga alla vigente normativa di salvaguardia del parco dell'Etna, ai sensi del quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. 2. Ove ricorrano motivi di ordine geologico connessi alla sismicità della zona, la ricostruzione medesima può avvenire, con il parere favorevole dell'ufficio del genio civile e dell'autorità preposta alla tutela del Parco, con diversa localizzazione rispetto al sito originario. In tale ipotesi gli interventi di ricostruzione possono essere effettuati prescindendo dalla esecutività del Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna, così come previsto all'allegato A, parte terza, paragrafo 4.1.1. del decreto presidenziale 17 marzo 1987 di istituzione del Parco dell'Etna e con procedura d'urgenza, prevedendo la conferenza dei servizi da parte di tutti gli organi che devono rilasciare parere. Il comune di Linguaglossa può presentare agli organi competenti del Parco il piano particolareggiato per l'intera area, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 8, punto 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 85. Esecuzione opere 1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei capitoli 672003, 672004, 672005 e 672006 le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nel programma annuale di spesa dell'esercizio finanziario 2001, per le quali è stato adottato dall'organo competente il provvedimento di aggiudicazione a seguito delle procedure di gara espletate entro il 31 dicembre 2002. 2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 86. Concessioni gas naturale 1. La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015. Art. 87. Insediamenti produttivi in verde agricolo 1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in verde agricolo in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mantengono la destinazione urbanistica di opificio industriale, anche qualora il programma di investimento che ne ha dato titolo non sia più ricompreso in patti territoriali, in contratti d'area e nelle previsioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, a condizione che i relativi immobili, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ultimati o in corso di ultimazione, secondo quanto indicato dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Art. 88. Tariffe fornitura acqua dissalata 1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 sono così sostituiti: "3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali". 2. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato. Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA' Art. 89. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11 le parole "alla lettera b)" sono sostituite con le parole "alla lettera a)"; b) il comma 14, punto 3) è così sostituito: 3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate: a) Programma operativo regionale; b) altri interventi comunitari; c) Fondo sanitario regionale; d) finanziamenti dello Stato ed altri enti; e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione. 2. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economicopatrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria. 24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.". Art. 90. Disposizioni in materia di residui attivi 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2001 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2002, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. 2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002. 3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata. Art. 91. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti 1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1992, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2002, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. 2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002. 3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2001 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2000 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1997, cui alla chiusura dell'esercizio 2002 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto. 5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002. 6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana. Art. 92. Controlli atti di liquidazione delle spese 1. Le ragionerie centrali in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, esercitano i propri controlli sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse correlate sulla scorta della nota di liquidazione. Il dirigente responsabile della spesa predispone e sottoscrive la nota di liquidazione nella quale dichiara altresì che tutta la necessaria documentazione giustificativa è stata prodotta, è regolare ed è in suo possesso. 2. Lo schema tipo della nota di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Le Ragionerie centrali, almeno due volte l'anno, esercitano controlli a campione presso i dirigenti responsabili per verificare l'ammissibilità di ciascun documento giustificativo e la sua rispondenza con le voci riepilogate nella relativa nota di liquidazione. Art. 93. Disposizioni in materia di tesoreria unica regionale 1. All'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi: "1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite. 1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati. 1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter. 1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo. 1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale.". 2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dai seguenti: "3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale". Titolo V DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI Art. 94. Disposizioni per l'ARPA 1. All'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario."; b) al comma 4 le parole "laboratori provinciali" sono sostituite con le parole "laboratori chimici"; c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: "4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature. 4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione. 4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001. 4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia."; d) alla lettera a) del comma 6 le parole "non immediatamente" sono soppresse; e) alla lettera a) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione"; f) alla lettera b) del comma 6 le parole da "un gettone" sino ad "analoghi enti" sono sostituite con le parole "una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia"; g) il comma 7 è così sostituito: "7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte."; h) il comma 10 è così sostituito: "10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia.". 2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorché temporaneamente amministrato dalla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l'ARPA. Art. 95. Fondo nazionale politiche migratorie 1. All'articolo 40 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "capitolo 313301" sono aggiunte le seguenti: "nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.". Art. 96. Personale enti parco 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "dipendente dall'Amministrazione regionale o da enti pubblici" sono sostituite dalla parola "comandato". 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole "31 marzo 1995" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2003" e le parole da "o che" a "ininterrotto" sono soppresse. Art. 97. Cessione gratuita di computer e di attrezzature non più in uso presso l'Amministrazione regionale 1. Per contribuire allo sviluppo della conoscenza informatica dei giovani, la Regione siciliana, su richiesta delle scuole e dei centri sociali, cede gratuitamente alle stesse le relative attrezzature non più utilizzate presso i propri uffici, né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione. Il passaggio di proprietà avviene mediante firma di apposito contratto di cessione a titolo gratuito. 2. Il Presidente della Regione, con apposito decreto, fornisce l'elenco delle attrezzature che si possono cedere gratuitamente. 3. Entro trenta giorni gli enti e le onlus che ne hanno diritto formulano l'apposita richiesta. Art. 98. Vivaio di viti americane 1. Per l'esercizio finanziario 2003 il vivaio governativo di viti americane è autorizzato ad utilizzare le somme stanziate nell'esercizio finanziario 2002 per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 per far fronte ad oneri pregressi. Art. 99. Interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, nel termine previsto, gli atti indicati nello stesso articolo. Art. 100. Interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 1. L'articolo 30, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 va interpretato nel senso che nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi erogati dalla Regione, con propri fondi e/o con fondi statali acquisiti ed iscritti nel bilancio della Regione stessa, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino al totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono. Art. 101. Interpretazione autentica della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 1. Per "ciascuno dei nuclei familiari" di cui alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 deve intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi previsti dallo stesso articolo 1. 2. Il contributo straordinario di lire 50 milioni a favore dei "nuclei familiari", come definiti al comma 1, deve intendersi per ogni vittima appartenente allo stesso nucleo familiare. 3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 per "familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della navetraghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990", devono intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" delle vittime e dei dispersi del naufragio stesso. Art. 102. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è da interpretarsi nel senso che non è obbligatoria la contestuale adozione del Piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le prescrizioni esecutive possono essere adottate anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale e comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale. Art. 103. Interpretazione autentica dell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 1. La disposizione contenuta nell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 "almeno centottantuno giorni di navigazione" deve intendersi nel senso della detrazione dai giorni di navigazione effettiva dei periodi di fermo di cui agli articoli 170, comma 2, e 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Art. 104. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art. 105. Estensione benefici ex articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 1. I benefici disposti dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 sono estesi ai creditori ex soci del consorzio Casa Nostra a fronte dei versamenti effettuati in conto costruzione del complesso edilizio Ritiro Tremonti del comune di Messina colpiti da ordinanza di sgombero. 2. La spesa autorizzata per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 è destinata, nel limite di 250 migliaia di euro alle finalità del comma 1. Art. 106. Consorzi di bonifica 1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, le seguenti garanzie occupazionali: a) 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c); b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali; c) 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali. 3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1). 4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1). 5. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai sensi della lettera g) dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Alle spese di vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, capitolo 146514. 7. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente: "6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7". 8. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, dopo le parole "in servizio" sono aggiunte le parole "o in quiescenza". 9. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2003-2004 e la relativa copertura di spesa deve essere assicurata entro l'esercizio finanziario 2004. Art. 107. Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere 1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore del coniuge superstite o dei genitori o degli orfani o del convivente more uxorio dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere. 2. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, il servizio competente del dipartimento regionale enti locali acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito e lo trasmette al Presidente della Regione che dispone il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere" con apposito decreto. All'emanazione dei provvedimenti concessivi dei suddetti benefici provvede il competente servizio del dipartimento regionale enti locali. Art. 108. Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nati o residenti in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici. Art. 109. Proroga termine per la gestione del sistema di emergenza 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2004. Art. 110. Pareri di idoneità statica e sismica 1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell'idoneità statica e sismica di cui all'articolo 4 delle legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26. 2. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo. Art. 111. Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico 1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni. 2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronunzia attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole. Art. 112. Scuole di restauro lapideo 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può autorizzare gli enti locali ad istituire scuole di restauro lapideo in città facenti parte del patrimonio dell'Unesco per l'arte barocca. Art. 113. Smaltimento dei reflui 1. Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della citata delibera. Art. 114. Consiglio di amministrazione CIAPI 1. Per i centri interaziendali di addestramento professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli ai quali si applica il dettato dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa norma trova applicazione anche per i componenti del consiglio di amministrazione. 2. L'onere conseguente all'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza. Art. 115. Assegnazioni legge 31 dicembre 1991, n. 433 1. Le assegnazioni di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433 sono utilizzate anche per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Art. 116. Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena 1. Al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200 mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita: a) 100 mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l'acquisto dei testi e dei materiali didattici; b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami. Art. 117. Assicurazione infortuni alunni scuole materne 1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente: "2ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.". Art. 118. Norme in materia di autoservizi pubblici 1. Dopo l'articolo 3quinquies della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, è aggiunto il seguente articolo 3 sexies: "Art. 3 sexies. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395.". 2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 è così sostituito: "1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo.". Art. 119. Gestione del personale RESAIS 1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è così sostituito: "6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale.". 2. La Resais subentra all'Assessorato regionale dell'industria ed agli enti economici in liquidazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, nel contenzioso relativo al personale di cui al comma 6 dell'articolo 7 della medesima legge. 3. Ogni semestre la Resais presenta all'Assessorato regionale dell'industria una relazione sull'andamento del contenzioso e sulle transazioni intervenute. Art. 120. Edifici di culto 1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 40 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri. Art. 121. Gestione di riserve 1. Le province regionali nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi, mediante la stipula di specifica convenzione, di società per azioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 le cui finalità statutarie prevedono espressamente lo svolgimento di servizi afferenti la salvaguardia e la valorizzazione ambientale. Art. 122. Composizione Consiglio regionale delle miniere 1. Il Consiglio regionale delle miniere è integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei geologi. Art. 123. Eliminazione barriere architettoniche 1. Al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 500 migliaia di euro. Art. 124. Contributi a favore dell'Azienda delle foreste demaniali 1. L'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, è sostituito dal seguente: "Articolo 14 - La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente. 2. Alle erogazioni di cui al comma 1 provvede il dipartimento regionale bilancio e tesoro.". Art. 125. Licei socio-psico-pedagogici 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373710, è destinato agli istituti licei socio-psico-pedagogici sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex istituti magistrali). Art. 126. Contingente dei Carabinieri 1. Le somme stanziate, nell'esercizio finanziario 2003, per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri afferenti gli anni precedenti. Art. 127. Benefici in favore soci cooperative agricole 1. I benefici di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 in favore dei soci delle cooperative agricole sono estesi anche ai soggetti che hanno concesso garanzie in favore di consorzi di cooperative agricole, alle condizioni di cui al medesimo articolo. 2. Per godere dei benefici di cui al comma 1, i soggetti garanti debbono avere già presentato domanda ed essere compresi nell'elenco delle cooperative escluse, approvato con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Uf-ficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000. Art. 128. Aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, con riferimento all'aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro nell'ambito delle disponibilità della U.P.B. 6.2.2.6.4. Art. 129. Comuni con aree boscose superiori al 30 per cento dell'intero territorio 1. Nei comuni le cui aree boscose superano il 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20 mc/mq. Art. 130. Collegamenti marittimi isole minori 1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 5 bis - Norma transitoria - 1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, a partire dall'1 gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, fino all'affidamento, tramite procedura concorsuale, della rete dei servizi individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.". Art. 131. Piani regolatori generali 1. Nella redazione dei piani regolatori generali dei comuni con più di sessantamila abitanti caratterizzati dalla maggioranza della popolazione residente al di fuori del nucleo urbano centrale, in aggregazioni costituite da contrade e frazioni diffuse sul territorio e caratterizzati altresì dall'utilizzazione agricola del territorio stesso su proprietà fondiarie che presentano forti frazionamenti nelle zone agricole individuate nel piano regolatore stesso ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, può essere consentito un indice edilizio fondiario massimo di 0,10 mc/mq. Tale indice non è computato ai fini del dimensionamento complessivo del piano regolatore generale. Art. 132. Fondo di garanzia personale formazione professionale 1. E' costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito. 2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario. Art. 133. Banca del sangue cordonale 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro. Le spese occorrenti sono poste a carico del fondo sanitario regionale di parte corrente. Art. 134. Concessioni immobili in uso gratuito 1. Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale già in uso alle compagnie portuali della Sicilia che hanno mantenuto invariata l'utilizzazione e la destinazione, possono essere concessi in uso gratuito alle società sorte dalla trasformazione delle compagnie portuali a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 fino a quando mantengono tale utilizzazione e, comunque, per un periodo non superiore ad anni trenta a condizione che il concessionario provveda a proprio carico a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 135. Opere funzionali rete ferroviaria 1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Art. 136. Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina 1. Una quota del 15 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, all'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina per il perseguimento della propria attività istituzionale. Art. 137. Opera nazionale mutilati ed invalidi civili 1. A decorrere dall'anno 2003 una somma pari al 30 per cento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, è concessa all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili (ONMIC). Art. 138. Corsa dell'Etna 1. E' consentito lo svolgimento della Corsa dell'Etna nella strada provinciale 92 della provincia di Catania dal chilometro 0,0 al chilometro 11,0, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre. Art. 139. Abrogazione e modifiche di norme 1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "delle banche dati" sono aggiunte le parole "Al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti". 3. All'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili". 4. Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono aggiunti i seguenti punti: "10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali; 11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.". 5. Nelle more della nomina del dottore agronomo forestale di cui al comma 4 restano valide le sedute del consiglio nella composizione attuale. 6. All'articolo 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la prima" sono sostituite con le parole "due quote semestrali anticipate, rispettivamente" e dopo le parole "del bilancio stesso" sono aggiunte le parole "ed entro il quindici luglio dell'anno di riferimento". 7. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "maggio 2003" sono sostituite con le parole "dicembre 2004". 8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "soggetto beneficiario" sono aggiunte le parole "compresi i consorzi di garanzia fidi"; al secondo periodo dopo le parole "in ogni caso il tasso" sopprimere le parole "comprensivo di ogni onere accessorio". 9. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "contributi in conto interessi" a "lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro". 10. Al comma 1 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "dei consorzi possono fare parte" a "enti pubblici" sono sostituite con le parole "dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali". 11. Al comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "duecento soci" sono aggiunte le parole "a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire". 12. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, le parole "anche in deroga al numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore" sono soppresse. 13. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, dopo le parole "e/o con sistemi allo stesso assimilabili" sono aggiunte le parole "che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca". 14. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dall'articolo 2, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale". 15. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è abrogato. 16. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole "dei principali quotidiani" è aggiunta la parola "regionali". 17. Al comma 5 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppressa la parola "non". 18. All'articolo 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è così sostituita: "Valorizzazione beni culturali e riserve naturali"; b) è aggiunto il seguente comma: "5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari.". 19. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: "4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari."; b) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera: "g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.". 20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "appositamente" è soppressa. 21. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "appositamente" è soppressa. 22. Al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite con le parole "ai commi 1 e 3". 23. Al comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "su richiesta del Presidente della Regione" sono soppresse. 24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "a tal fine" aggiungere la parola "anche" e al comma 5 dopo le parole "Per la progettazione" aggiungere le parole ", la conduzione, lo sviluppo". 25. All'articolo 42 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sostituire le parole "nei confronti della Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa" con le parole "e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito" e sostituire le parole "del suddetto istituto di credito" con le parole "di ciascuno dei suddetti enti". 26. All'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è aggiunto il seguente comma: "5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici". 27. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, le parole "in possesso dei requisiti di cui al comma 1" sono soppresse. 28. Per le finalità assistenziali e amministrativo-gestionali delle strutture dei presìdi del Servizio sanitario regionale, le parole "enti ospedalieri" di cui alle leggi vigenti, sono sostituite dalle parole "Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere". 29. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "dipendenti regionali genitori" sono aggiunte le parole "o coniugi non legalmente od effettivamente separati". 30. Al comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono soppresse le parole "soli" e "all'1 novembre 2002". 31. Alla fine dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è aggiunto il seguente inciso: "nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002". 32. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005". 33. All'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia si applicano, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su proposta del direttore dell'ufficio speciale medesimo, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 34. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 550801 del bilancio della Regione non si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 36. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002"; b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.". 37. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002"; b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.". 38. L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è così sostituito: "Articolo 13. - Il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 10 deve avvenire entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza della commissione in carica.". 39. Al comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 15 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine". 40. All'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificata dal comma 17 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "e a lire 1.000 milioni" sono sostituite con le parole "e fino al massimo di euro 1.549.370,70 per operazioni a medio e lungo termine". 41. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, sono abrogati. 42. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "2003" aggiungere le parole "2004 e 2005". 43. All'articolo 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1."; b) è aggiunto il seguente comma: "3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.". 44. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituita: "b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente.". 45. Il Titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è abrogato. 46. Il comma 2 dell'articolo 107 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito: "2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina.". 47. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è sostituito dal seguente comma: "4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'articolo 21 della presente legge.". 48. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole "l'immediata" sono soppresse. 49. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "7.500 migliaia di euro". 50. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le parole "nonché il contributo regionale per la costituzione e l'avvio della società di gestione del risparmio". 51. L'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato. 52. All'articolo 36 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole "della stessa legge" sono sostituite con le parole "della legge 10 marzo 2000, n. 62". 53. Al comma 3 dell'articolo 108 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole "e fruizione" sono aggiunte le parole "anche multimediale". 54. All'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è aggiunto il seguente comma: "7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.". 55. L'articolo 5 bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83 convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, si applica in Sicilia per i conducenti di veicoli in uso a personalità istituzionali. 56. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunge le parole "per la quale è prevista la figura del vicepresidente". 57. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, è soppresso. 58. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è così sostituito: "2. La lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è abrogata.". 59. La lettera l) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è così sostituita: "l) dai presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa centro". 60. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è sostituito dal seguente: "1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.". 61. Il quarto capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato. 62. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 63. Al comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000-2006" sono soppresse. 64. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "promozione" sono aggiunte le parole "e/o gestione". 65. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: nella lettera b) le parole "a venti metri" sono sostituite dalle parole "a dieci metri"; nella lettera d) le parole "ad un quinto" sono sostituite dalle parole "ad un decimo"; dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera "f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)". 66. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: "g) da un rappresentante designato dall'assoenologi". 67. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole "coniuge superstite," sono aggiunte le parole "la vittima sopravvissuta," e dopo le parole "criminalità organizzata" sono aggiunte le parole "o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento". 68. Al punto f) dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo le parole "dei lavoratori" aggiungere la parola "regionali" e sostituire la parola "confederazioni" con la parola "organizzazioni". 69. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.". 70. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, le parole "l'Assessore per il bilancio e le finanze" sono sostituite dalle parole "il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze". 71. Alla fine del comma 11 bis dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono aggiunte le parole "e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa". 72. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. 73. All'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "marinocoltura" sono aggiunte le parole "nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità". 74. All'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "Federazione regionale siciliana dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE)" con le parole "Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM)". 75. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dopo le parole "primaria e secondaria" sono aggiunte le parole "di riqualificazione, arredo e decoro urbano". Art. 140. Fondi globali e tabelle 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall'articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2003, nella tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima. 4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2003, 2004 e 2005, nella tabella medesima. 5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate. 6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alla presente legge. 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazio-ni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge. 8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella tabella I allegata alla presente legge. Art. 141. Effetti della manovra e copertura finanziaria 1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2003. Art. 142. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 16 aprile 2003. CUFFARO Assessore regionale per il bilancio e le finanze PAGANO Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Nota all'art. 1, comma 1: La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." dispone che la legge finanziaria provvede, tra l'altro, alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria. Note all'art. 1, comma 3: - L'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." detta disposizioni in materia di "Mutui, prestiti e anticipazioni.". - La legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, reca norme in materia di "Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998.". Nota all'art. 3: La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)." e, all'art. 3, comma 1, lettera b), prevede l'istituzione di una Alta Commissione di studio, con il compito di proporre, in particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Nota all'art. 4, commi 1 e 2: L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa n. 27, 42, 43 e 44. 2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività. 5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo. 6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione. 7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.". Nota all'art. 4, comma 3: L'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, recante "Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali.", rubricato "Anticipazione somme riscosse dai concessionari", a seguito della abrogazione disposta dal comma che si annota, risulta il seguente: "1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni. 1bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa. 1ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative. 1quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35. 2. ... 3. Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.". Nota all'art. 5, commi 1, 2 e 3: L'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", rubricato "Norme relative al demanio marittimo", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata, rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente a quaranta volte e a venti volte il canone. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito. 3. Per il conseguimento dei predetti fini gli uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del Genio civile competenti per territorio ovvero delle Agenzie del Demanio. 4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme è costituito all'interno dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.". Note all'art. 5, comma 4: - Per l'art. 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nel testo modificato dalla legge che si annota, si veda nota sub art. 5, commi 1, 2 e 3. - L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, recante "Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo" così dispone: "Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall'anno 1989, si applicano le disposizioni attuative del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze.". Nota all'art. 6, comma 1: L'art. 35 del Codice della navigazione, rubricato "Esclusione di zone dal demanio marittimo", così dispone: "Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.". Nota all'art. 7, comma 2: Gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento per la navigazione marittima così dispongono: "Art. 12. - Parere del Genio civile. - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del Genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime. In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del Genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del Genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari. L'ufficio del Genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.". "Art. 13. - Parere dell'intendenza di finanza. - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16.". "Art. 14. - Parere dell'autorità doganale. - Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.". Note all'art. 7, comma 3: - L'art. 542 del Regolamento per la navigazione marittima, rubricato "Pareri di enti estranei all'Amministrazione", così dispone: "Qualora per l'emanazione di un provvedimento dell'autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.". - L'art. 37 del Codice della navigazione, rubricato "Concorso di più domande di concessione", così dispone: "Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turisticoricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata." Nota all'art. 8: L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", rubricato "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", a seguito delle modifiche apportate dall'articolo che si annota, risulta il seguente: "1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni. 2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle Province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle Province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana. 4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale. 5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. 6. ... 7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. 8. ... 9. La Provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18. 10. La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 11. La Provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la Provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti. 13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 14. ... 15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso. 17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19. 18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13. 19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente. 20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 21. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro: a) i dati relativi agli accertamenti compiuti; b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente; c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale; d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate. 22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle Province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna Provincia regionale. 23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 24. Le somme liquidate dalla Provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.". Nota all'art. 10, comma 1: L'art. 91 della legge regionale 3 maggio 1991, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", rubricato "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", così dispone: "1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo. 2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico. 4. Le procedure di verifica previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche. 5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. 6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali. 7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181. 8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle Province regionali. 9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento. 10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.". Nota all'art. 11, comma 1: L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", rubricato "Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC", così dispone: "1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative. 2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione. 3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.". Note all'art. 12, commi 1, 2, 4 e 5: - L'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", rubricato "Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico", così dispone: "1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza: a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza; b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo. 3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria. 4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. 5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione. 6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato: a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità. 7. Per i casi di cui alla lett. a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta. 8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana. 9. L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, è così modificato: "1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'art. 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato". - L'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata." così dispone: "Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dellautonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti. La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente: - da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti; - da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con esse o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico. L'indennità determinata a norma dei precedenti commi è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.". - L'art. 16 sopra riportato è stato abrogato, in uno all'intero titolo II in cui lo stesso articolo era compreso, dall'art. 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto. Nota all'art. 12, comma 6: L'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28, recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici", rubricato "Modifica di norme e nuove norme in materia di usi civici", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "1. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: "In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766". 2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente: "2. La già avvenuta edificazione, purché in regola con le norme degli strumenti urbanistici, non preclude la legittimazione che può avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza: a) occupatore che risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza; b) occupatori che risultino in possesso dell'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione da parte del comune o occupatori che dimostrino il possesso ultra decennale, proprio o dei dante causa, in base ad altro idoneo titolo". 3. Nel caso in cui per effetto degli strumenti urbanistici le terre di demanio civico abbiano acquisito, alla data del 31 dicembre 1997, destinazione di aree artigianali o industriali, non possono essere oggetto di legittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunale anche se sono state oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti di disponibilità. 4. Gli artt. 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato: a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lett. a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate; b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà. 5. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che presentano permanenti migliorie di natura agricola, la legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, può essere effettuata nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), o in subordine a soggetti che dimostrino l'occupazione ultra decennale alla data del 31 dicembre 1997. Il capitale su cui determinare il canone di natura enfiteutica, previsto dall'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è costituito dal valore agricolo medio della coltura a seminativo della corrispondente regione agraria per l'anno precedente, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. 5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento. 6. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a ricalcolare i canoni derivanti da legittimazioni adottate ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ivi inclusi quelli non ancora pagati equiparandoli a quelli previsti dal comma 5.". Nota all'art. 14: L'art. 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", così dispone: "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000. La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.". Nota all'art. 15: L'art. 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", rubricato "Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'art. 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato: 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 E 10,00 2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 E 20,00 3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 E 30,00 4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 E 40,00 5) da l/s 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 E 50,00 sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.01, per due Ha o frazione in più E 20,00 3. Il comma 1, lett. g), dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato: 1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100 2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150". Note all'art. 17, comma 1: - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive". - La legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, reca "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive". - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". - La legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante "Norme sul riordino urbanistico edilizio", è stata abrogata dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. - La legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, reca "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio." Note all'art. 17, comma 2: - L'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", rubricato "Procedimento per la sanatoria.", al comma 12, così dispone: "Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.". - L'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", rubricato "Definizione agevolata delle violazioni edilizie", al comma 1, così dispone: "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.". Nota all'art. 17, comma 5: L'art. 50 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", rubricato "Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione", così dispone: "Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).". Nota all'art. 17, comma 6: L'art. 23 della legge regionale 10 agosto1985, n. 37, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", rubricato "Condizioni di applicabilità della sanatoria", ai commi 8 e 10 così dispone: "8. Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. 10. Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti, limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente.". Nota all'art. 17, comma 7: Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352." Note all'art. 17, comma 8: - L'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", rubricato "Definizione agevolata delle violazioni edilizie", così dispone: "1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma. 2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. 4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli artt. 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. 5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decretilegge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995. 6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 7. ... 8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legislativo 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. 9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo. 10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione delldel 10 per cento annuo sulle somme dovute. 10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge. 11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria. 12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari. 13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data. 14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto. 15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile. 16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lett. c) del settimo comma dell'art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lett. d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche. 18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate. 19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994. 20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. 21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.". - L'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", rubricato " Sanatoria delle opere abusive", al comma 1 così dispone: "Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.". Nota all'art. 17, comma 9: L'art. 35 della legge 28 febbraio, n. 47, così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, al comma 9 così dispone: "Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche allo impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.". Nota all'art. 17, comma 10: L'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, recante "Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37", relativa a "Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico-edilizia e sanatoria delle opere abusive", sostituendo l'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rubricato "Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria", così dispone: "Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentate. Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede con i fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986.". Nota all'art. 17, comma 11: L'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti", rubricato "Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano se l'opera abusiva è stata costruita in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta o comunque a divieto assoluto di costruzione ad immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o regionali. 2. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali e ambientali, i provvedimenti di cui all'art. 4 sono soggetti a nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo rilasciato nei limiti e con le procedure previste per la realizzazione di nuove edificazioni. 3. L'art. 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così interpretato: "1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva. 2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo."". Nota all'art. 18, comma 2: L'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, recante "Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e nuove norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa" sostituendo l'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, così dispone: "L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo. Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765". Note all'art. 18, comma 7: - L'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765", rubricato "Zone territoriali omogenee", qualifica zone "A" "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352". Note all'art. 18, comma 9: - L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rubricato "Contributo per il rilascio del permesso di costruire", così dispone: "1. Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'art. 41 quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali. 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 7 bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (3/a). 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lett. g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.". - L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti", rubricato "Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie", al comma 7, così dispone: "Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.". Nota all'art. 19, comma 1: L'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1963, n. 26, recante "Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico", così dispone: "Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi delle disposizioni applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge con il concorso o con il contributo della Regione, dalle province, dai comuni, dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'ESCAL, dagli enti di assistenza giuridicamente riconosciuti e dalle cooperative previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, nonché da altri enti aventi sede nella Regione, autorizzati alla costruzione di alloggi a norma delle leggi sull'edilizia popolare e sovvenzionata, vengono ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione.". Note all'art. 19, commi 3 e 4: - L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante "Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico", rubricato "Cessione degli alloggi", a seguito delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, è il seguente: "1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto. 2. ...". - L'art. 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, rubricato "Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, è il seguente: "1. ... 2. ... 3. ... 4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione. 5. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994. 7. ... 8. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, come introdotto dall'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito: "L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.". 9. All'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma: "5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.". Nota all'art. 19, comma 5: L'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", aggiungendo l'art. 41-sexies alla legge, 17 agosto 1942, n. 1150, così dispone: "Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.". Nota all'art. 19, comma 6: L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.).", rubricato "Riduzione del prezzo d'acquisto", così dispone: "La riduzione percentuale prevista dall'art. 1, comma 12, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d'acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". L'indicato termine è stato successivamente più volte prorogato, ed in ultimo "fino al 31 dicembre 2002" dall'art. 23, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Note all'art. 19, commi 8 e 9: - L'art. 16 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, recante "Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare", aggiunge, dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, le seguenti parole: "I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti anni dalla data di assegnazione dell'alloggio". - La legge 24 dicembre 1993, n. 560, reca "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". - La legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, reca "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)." - La legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, reca "Rifinanziamento dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai lavoratori emigrati. Disposizioni varie in materia di edilizia residenziale pubblica. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati. Nota all'art. 19, comma 10: L'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, recante "Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni. I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di assegnazione dell'alloggio. Gli acquirenti hanno la facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri motivi, previo consenso dell'Assessore regionale per i lavori pubblici il quale può delegare tale facoltà agli enti gestori. Per gli alloggi già appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL il consenso viene dato dall'Assessorato regionale delle finanze. Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata la risposta. Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 5.". Nota all'art. 20, comma 3: L'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", rubricato "Opere interne" nel sostituire l'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così dispone: "Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile". Note all'art. 20, comma 8: - L'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", rubricato "Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione", aggiunge i seguenti commi all'art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: "Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 della presente legge. Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento". - L'art. 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica", così dispone: "Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui all'art. 16. Ogni alloggio deve: 1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili - oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso; 2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala; 3) essere fornito di latrina propria; 4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile; 5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia. La superficie utile non può essere superiore: - a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori; - a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori; - a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori; - a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori. Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica. Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto. Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1) del presente articolo". Note all'art. 21, comma 1: - L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", rubricato "Tipologia delle strutture operative", ai commi 6 e 7, così dispone: "6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio. 7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.". - L'art. 3 del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamento climatici, così dispone: "1. Le parti incluse nell'allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012. 2. Ogni parte inclusa nell'allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente protocollo, concreti progressi. 3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle parti incluse nell'allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli artt. 7 e 8. 4. Precedentemente alla prima sessione della conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo ogni parte inclusa nell'allegato I fornirà all'organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle parti incluse nell'allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, delle raccomandazioni dell'organo sussidiario del consiglio scientifico e tecnologico, conformemente all'art. 5, e delle decisioni della conferenza delle parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990. 5. Le parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla conferenza delle parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra parte inclusa nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'art. 12 della convenzione, potrà ugualmente notificare alla conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La conferenza delle parti, agente come riunione delle parti del presente protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica. 6. Tenendo conto dell'art. 4, paragrafo 6, della convenzione, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo concederà alle parti incluse nell'allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo. 7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna parte inclusa nell'allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all'allegato A e relative al 1990, o nel corso dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le parti incluse nell'allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni. 8. Tutte le parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7. 9. Per le parti incluse nell'allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all'allegato I del presente protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21, paragrafo 7. La conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1. 10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una parte acquista da un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla parte che l'acquista. 11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una parte trasferisce ad un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla parte che la trasferisce. 12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una parte acquista da un'altra parte, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla parte che l'acquista. 13. Se le emissioni di una parte inclusa nell'allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento. 14. Ogni parte inclusa nell'allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo parti, in particolare quelli indicati all'art. 4, paragrafi 8 e 9, della convenzione. In linea con le decisioni della conferenza delle parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la conferenza delle parti agente come riunione delle parti del presente protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.". - L'art. 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", rubricato "Requisiti e dimensionamento degli impianti termici", al comma 16, così dispone: "Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.". Note all'art. 22, comma 1: - La legge 11 luglio 1986, n. 390, reca "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, reca "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999)". Nota all'art. 22, comma 2: L'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", al comma 99, ed al comma 112, lett. a) così rispettivamente dispone: "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lett. d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.". "112. ... a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.". Nota all'art. 22, comma 3: Gli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/99)", così dispongono: "Art. 7. - Requisiti della concessione. - 1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate. 2. Il canone annuo è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone è adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 3. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. 4. La sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione comporta la decadenza della concessione stessa. 5. L'amministrazione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate. 6. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato. 7. A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, è previsto il versamento di cauzione il cui importo non può comunque essere inferiore a due annualità di canone. 8. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indicate le modalità di pagamento ed approvati schemi di accordi relativi al rapporto di concessione differenziati per categorie o tipologie di immobili. 9. La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa.". "Art. 8. - Locazione di beni patrimoniali. - 1. Il contratto di locazione di beni patrimoniali deve essere redatto in conformità alle seguenti prescrizioni: a) la durata del contratto non deve eccedere il termine di diciannove anni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 7, comma 1; b) il canone è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore locativo indicato dall'osservatorio del mercato immobiliare; c) previsione del divieto di sub-locare l'immobile; d) previsione dell'acquisizione a titolo gratuito delle addizioni e delle migliorie apportate all'immobile alla proprietà dello Stato, allo scadere della locazione; e) riserva per l'amministrazione del diritto di recesso in caso di sopravvenienze di carattere governativo, da comunicarsi al conduttore con un preavviso non inferiore a sei mesi; f) versamento di una cauzione pari ad una annualità di canone per i contratti ultranovennali. 2. Ai contratti di cui al presente art. si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune.". Nota all'art. 23: L'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, recante "Organico provvisorio della Azienda foreste demaniali della Regione siciliana", ratificato con legge regionale 14 dicembre 1950, n. 88, a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "I posti di cui all'annessa tabella organica saranno ricoperti: a) con il personale di ruolo del Corpo forestale dello Stato di gruppo A, dislocato in Sicilia, nei limiti previsti dalla annessa tabella per il gruppo A; b) con il personale di ruolo o a contratto tipo dello Stato; c) con il personale non di ruolo, già in servizio alla data del 28 novembre 1949 presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana; d) per i rimanenti posti disponibili mediante concorso. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione statale e a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana continuano ad essere regolati dalle norme in vigore. Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi ai palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati, per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza. I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, utilizzando il personale iscritto nei contingenti di cui agli artt. 47 e seguenti della stessa legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nell'ambito dei lavori annualmente programmati, senza nuovi oneri per la Regione.". Nota all'art. 24, comma 3: L'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", rubricato "Patto di stabilità interno per gli enti territoriali", così dispone: "1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali. 4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento. 5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative; e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. 6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001. 7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative. 8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso. 9. Il comma 5 dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Al comma 9 dello stesso art. 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse. 10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria. 11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali; c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti; d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti. 12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003. 13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli. 14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni, recate dall'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi. 16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente. 17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI. 18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo. Nota all'art. 24, comma 4: L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Assegnazioni agli enti locali", a seguito delle modifiche arrecate dal comma che si annota risulta il seguente: "1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti. 3. .... 4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario. 5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali. 7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali. 10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. 11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.". Nota all'art. 25, comma 4: L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Equilibrio economico aziende sanitarie", al comma 6, così dispone: "6. I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione, e dei propri vincoli di bilancio.". Nota all'art. 26, comma 1: L'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", rubricato "Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione", a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento. 2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti. 2 bis. La relazione revisionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie. 2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche. 2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili. 2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento. 2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale. 3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione. 4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento. 5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale. 6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.". Nota all'art. 26, comma 2: Per l'art. 17, commi 3 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, si veda nota sub art. 26, comma 1. Nota all'art. 26, commi 5 e 6: L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", a seguito delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente: "1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali. 2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'art. 21 della presente legge. 3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori. 4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1. 5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali. 6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale. 7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative. 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.". Note all'art. 26, comma 7: - Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi.", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444, agli artt. 2 e 3 così rispettivamente dispone: "Art. 2. - Scadenza e ricostituzione degli organi. - 1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Art. 3. - Proroga degli organi - Regime degli atti. - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.". - La legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, reca "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale". Nota all'art. 26, comma 8: L'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", ed entrata in vigore, in conformità a quanto sancito dall'art. 42 della medesima legge, il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioè il 20 marzo 2000, rubricato "Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione", così dispone: "1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio di ogni rispettivo ente, azienda o istituto.". Nota all'art. 26, comma 9: La legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, reca "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI". Note all'art. 26, comma 10: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, reca "Provvedimenti per la cooperazione". - La legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, reca "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione". Note all'art. 26, comma 11: - L'art. 18 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio", rubricato "Finanziamento delle camere", così dispone: "1. Al finanziamento delle camere si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione; c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; d) le entrate e i contributi derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti dell'Unione europea e da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere; e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; g) un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme trasferite. 2. Le camere sono tenute a fornire all'Amministrazione regionale, senza alcun onere per quest'ultima, i dati anagrafici e ogni altra informazione relativa agli iscritti negli albi e nei registri camerali.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363, reca "Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle Camere di commercio." Nota all'art. 27, comma 3: L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, recante "Regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", rubricato "Contratto del direttore generale" così dispone: "1. La Regione ed il direttore generale dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli artt. 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla Regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. 3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale. 4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto. 5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla Regione in relazione ai seguenti parametri: a) volume delle entrate di parte corrente della Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera; b) numero di assistiti e di posti letto; c) numero di dipendenti. Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C. 5-bis. La Regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio. 6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni. 7. Per quanto non previsto dagli artt. 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.". Nota all'art. 27, comma 4: L'art. 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, rubricato "Disposizioni in materia di equilibrio dei presìdi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali", così dispone: "1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: "2-bis. Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le materie di cui agli artt. 4, comma 1-bis, e 9-bis.". 2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie: a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico; b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio; c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico. 3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo. 4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. ... 6. All'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano"; b) al comma 2 le parole: "è proposto dalla Regione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "è adottato dalla Regione o dalla provincia autonoma interessata". 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.". Nota all'art. 27, comma 5: L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Equilibrio economico aziende sanitarie", al comma 1, così dispone: "1. Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'art. 29 della presente legge.". Nota all'art. 27, comma 6: L'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", rubricato "Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario", ai commi 6 e 7 così dispone: "6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7. 7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la Regione provvede previo parere della conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, possono chiedere alla Regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.". Note all'art. 27, comma 7: - L'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", rubricato "Gestione delle risorse umane", al comma 6 così dispone: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.". - L'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale", rubricato "Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori", così dispone: "Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione. Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità.". Nota all'art. 28, comma 1: L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante "Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento.", rubricato "Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "1. L'autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno di cui al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal l'art. 75 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, limitatamente all'esercizio finanziario 2002, è ridotta di 25.822 migliaia di euro (U.P.B. 10.2.1.3.1 Fondo sanitario regionale - capitolo 413323). 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...". Nota all'art. 28, comma 2: L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, al comma 5, abrogato dal comma 1 dell'art. che si annota, autorizzava, per l'esercizio finanziario 2002, un limite di impegno decennale di 73.750 migliaia di euro. Nota all'art. 29: L'art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", rubricato "Sperimentazioni gestionali" così dispone: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. 2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla Regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona; f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 3. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti. 4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.". Nota all'art. 30: L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante "Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento", rubricato "Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere", a seguito delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente: "1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, qualora i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi trovino copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per il servizio sanitario, oppure i predetti oneri non risultino superiori al 20 per cento delle entrate proprie correnti delle aziende. 2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1. 3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare.". Nota all'art. 31, comma 4: Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca il "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE". Nota all'art. 31, comma 5: L'art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", rubricato "Sportello unico", così dispone: "1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. 2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato. 3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto. 4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Nota all'art. 31, comma 6: Gli articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", concernenti la conferenza di servizi, sono i seguenti: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-quater. 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonché quelle di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve, recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva. 3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 4. Quando il dissenso è espresso da una Regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto. 5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.". Nota all'art. 32, comma 2: L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente norme di riordino del settore farmaceutico.", rubricato "Valutazione dei titoli.", così dispone: "1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. 2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno. 3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi: a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. 4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata. 5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso: a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana; b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano; c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana; d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.". Nota all'art. 33: L'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico", rubricato "Dispensari farmaceutici", così dispone: "1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1, legge 8 marzo 1968, n. 221, sono così sostituiti: "Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lett. b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati. Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1938, n. 217". 1 bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione.". Nota all'art. 35: L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante "Regolamento di polizia veterinaria", così dispone: "A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale. I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile. Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel titolo II del presente regolamento. Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio. Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.". Note all'art. 36, comma 1: - L'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", rubricato "Organizzazione delle unità sanitarie locali", al comma 1 ter così dispone: "Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.". - L'art. 31 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", rubricato "Contratti di fornitura di beni", al comma 3 così dispone: "3. È consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro.". - L'art. 32 della sopra citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, rubricato "Appalti di servizi", al comma 2 così dispone: "2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2, con l'osservanza dei princìpi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.". Nota all'art. 36, commi 2 e 3: L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", rubricato "Adesione al circuito nazionale acquisti", a seguito delle modifiche arrecate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente: "1. Per l'appalto di forniture di beni e servizi superiori a 100.000 euro le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo. 3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni.". Nota all'art. 41, comma 1: L'art. 24 della legge regionale 27 aprile1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", rubricato "Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende", così dispone: "1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti: a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG); b) Istituto incremento ippico di Catania; c) Istituto zootecnico di Palermo; d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia; e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna. 3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso. 4. E' soppressa l'opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle Opere universitarie delle Università degli Studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali. 5. Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali. 6. Con decreti del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, entro il 31 luglio 1999, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5.". Nota all'art. 42, comma 2: La legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, l'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, l'art. 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e l'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, sono stati abrogati dall'art. 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Nota all'art. 43: L'art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "IRAP", al comma 5 così dispone: "5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.". Nota all'art. 45, comma 2: L'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", rubricato "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità ", a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa; g) gli altri atti indicati dalla legge. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative. 3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzioni di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato. 3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori. 4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione. Nota all'art. 47, comma 2: L'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", rubricato "Impegni di spesa", al comma 6 così dispone: "6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.". Nota all'art. 49: L'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante "Norme in materia di protezione civile", rubricato "Servizio tecnico idrografico regionale", a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "1. La sezione autonoma per il Servizio idrografico regionale, cui, tra i compiti istituzionali, compete l'attività di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico, è costituita in Ufficio idrografico regionale. 2. L'Ufficio idrografico regionale, cui viene garantita autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è posto, nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. 3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stesso Ufficio vigila sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo in occasione di eventi e situazioni eccezionali, sia riguardo ai fenomeni di piena, sia riguardo alle risorse idriche superficiali e profonde. 3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'art. 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al ciclo integrato dell'acqua, avviene ad opera del predetto Ufficio che, a tal fine, provvede per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza e del relativo sistema informativo pluvio-meteo-idrologico polifunzionale promovendo, anche, l'innovazione tecnologica di interesse. A tal fine l'Ufficio utilizza stabilmente il personale tecnico di cui all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267. 4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione emana apposito regolamento per il potenziamento e l'organizzazione dell'Ufficio e provvede a garantirne il funzionamento. L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003.". Note all'art. 50, comma 1: - Il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, reca "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti". - L'art. 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti", al comma 6 così dispone: "6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.". - L'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", rubricato "Continuità territoriale per la Sicilia", così dispone: "1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto: a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3; b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi. 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione: a) alle tipologie e ai livelli tariffari; b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni; c) al numero dei voli; d) agli orari dei voli; e) alle tipologie degli aeromobili; f) alla capacità dell'offerta; g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. 5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea. 6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 7. L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.". Nota all'art. 50, comma 2: L'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", rubricato "Revisioni", così dispone: "1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. 5. Gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-ritorio. 7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri, effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del com ma 10. 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. 17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". Nota all'art. 51, comma 1: L'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" rubricato "Ambito di applicazione", così dispone: "1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). 2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8. 3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'art. 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro. 4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara, recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.". Note all'art. 52: - L'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", rubricato "Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione", al comma 14 così dispone: "14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.". - La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale". - L'art. 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", rubricato "Indennità compensativa pregressa", così dispone: "1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere aiuti al reddito relativi all'indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli che operano nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive comunitarie in materia, al fine di completare l'erogazione dell'aiuto relativo alle richieste presentate fino al 31 dicembre 1999 nell'ambito del POP Sicilia 1994-1999. 2. L'esame delle predette richieste avviene nel rispetto dei criteri, delle procedure, delle modalità e dei livelli di aiuto stabiliti in attuazione del medesimo programma operativo plurifondo. 3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 120 miliardi.". Note all'art. 53: - L'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, recante "Provvedimenti per l'agrumicoltura", così dispone: "L'Assessore per l'agricoltura e le foreste procederà, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere la carta regionale delle zone agrumetate e di quelle a vocazione agrumicola articolata sulla base di ciascun territorio comunale. A tal fine l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale mediante la stipula di apposite convenzioni alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge, ed al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste determinerà, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, i temi delle indagini e delle rilevazioni nonché gli elementi e le caratteristiche tecniche ed illustrative delle carte agrumicole di cui al presente articolo. Le carte agrumicole di ciascun territorio comunale, munite del parere del Consiglio regionale dell'agricoltura, saranno pubblicate per trenta giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si pronuncerà sul ricorso medesimo.". - L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, recante "Provvedimenti urgenti per il settore agricolo", così dispone: "L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, sentiti i rappresentanti dei comuni interessati, delle organizzazioni professionali di categoria e del movimento cooperativo a livello regionale, a redigere la carta delle zone coltivate ad uva Italia e quella delle zone suscettibili di sviluppo di tale coltura, delimitando nell'ambito e per ciascuno dei territori comunali interessati delle province di Agrigento e Caltanissetta: a) le zone in atto impiantate o in cui siano in corso operazioni di impianto all'atto dei rilevamenti; b) le zone, ricadenti nei medesimi territori comunali, che presentino suscettibilità agronomica alla coltivazione dell'uva Italia; c) le zone dei predetti comuni, delimitate ai sensi del precedente punto a, che non possiedono sufficienti requisiti ambientali ed agronomici per garantire adeguati risultati produttivi e qualitativi della predetta coltura. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a modificare i programmi esecutivi delle convenzioni stipulate con le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, per perseguire le finalità di cui al precedente comma. L'Assessore medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università di Catania e Palermo la somma complessiva di lire 250 milioni da distribuire alle medesime Università in proporzione alle aree di rispettivo rilevamento. Le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte di cui al primo comma del presente articolo adotteranno le procedure e le scadenze indicate nell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88. Per le finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c) le Università di Catania e Palermo, tramite le rispettive facoltà di agraria, potranno chiedere la collaborazione dell'Istituto regionale della vite e del vino e delle sezioni operative e periferiche dell'assistenza tecnica, di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, i quali forniranno, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ogni possibile prestazione operativa. Le carte di cui al primo comma del presente articolo, relative a ciascun territorio comunale, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono pubblicate per 30 giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia in via definitiva entro i sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui al precedente comma. Gli elementi essenziali relativi alla delimitazione nell'ambito di ciascun territorio comunale delle zone di cui ai precedenti punti a), b) e c), sono pubblicati per estratto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Le carte suddette entreranno in vigore nello stesso giorno di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.". - Gli articoli 10 ed 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, recante "Provvedimenti straordinari ed urgenti per la difesa e la valorizzazione dell'uva Italia", così dispongono: "Art. 10. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a redigere la carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, relativa sia alle situazioni attuali che alle capacità d'uso, avvalendosi della collaborazione delle facoltà di agraria delle Università degli studi di Palermo e di Catania. La carta di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto le carte previste dall'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dall'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dall'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e successive modifiche.". "Art. 11. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini della redazione della carta prevista dall'articolo precedente, è autorizzato ad apportare, d'intesa con le Università interessate, le opportune modifiche alle convenzioni già stipulate per la redazione delle carte sostituite, osservando le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e successive modifiche, nonché ai programmi esecutivi delle medesime convenzioni, approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I tempi di redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli saranno stabiliti nei programmi esecutivi di cui al primo comma. Per la redazione della carta, l'Università degli studi di Palermo dovrà utilizzare apposite aerofotogrammetrie rilevate per tutto il territorio siciliano successivamente al 31 agosto 1984 e dovrà fornire all'Università degli studi di Catania le aerofotogrammetrie relative ai territori ai quali avrà riguardo l'attività di questa Università. I fondi già attribuiti alle Università degli studi di Catania e Palermo per la redazione delle carte sostituite possono essere utilizzati per la redazione della carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani, in relazione alle convenzioni ed ai programmi esecutivi di cui al primo comma. Per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1985. Le sezioni operative e quelle periferiche dell'assistenza tecnica, istituite con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, possono essere autorizzate, su richiesta delle Università degli studi di Catania e di Palermo, a prestare la propria attività per lo svolgimento di specifici compiti inerenti alla realizzazione della carta suindicata. Per quanto non espressamente richiamato dall'articolo precedente e dal presente articolo, sono abrogate le disposizioni del l'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 24 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86.". Nota all'art. 54, comma 1, lett. c): L'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, recante "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura", così dispone: "Le sezioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla rendicontazione annuale delle somme accreditate. Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari. L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità, recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al "Provveditorato ed autoparco della Regione", le dotazioni finanziarie, nonché quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.". Nota all'art. 54, comma 2: L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", rubricato "Bilanci", così dispone: "1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali. 2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'art. 21 della presente legge. 3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori. 4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1. 5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali. 6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con l'erogazione della successiva semestralità. 7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative. 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.". Note all'art. 54, comma 3: - L'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, recante "Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", all'ultimo comma così dispone: "Il direttore generale è nominato a seguito di pubblico concorso per titoli.". - L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", rubricato "Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali", al comma 4 così dispone: "4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.". - Il decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, reca "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza". Note all'art. 55, comma 1: - L'art. 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", rubricato "Disposizioni in materia idrica", così dispone: "1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti. 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo. 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. 4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili. 4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso. 4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate. 4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.". - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale". Nota all'art. 55, comma 2: L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali", al comma 2 così dispone: "2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.". Nota all'art. 55, comma 3: L'art. 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", rubricato "Competitività nel settore agricolo", a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota risulta il seguente: "1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali. 2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 128, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione. 3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia possono prorogare, con durata concordata tra le parti, le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorché già prorogati purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 55, comma 4: Per l'art. 13 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, si veda nota sub art. 55, comma 1. Nota all'art. 56, comma 1, lett. c): L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura", così dispone: "Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni. Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della Regione che la presiede. Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.". Note all'art. 59: - Per l'art. 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nota sub art. 52. - La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale". Nota all'art. 60, comma 6: L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", rubricato "Legge finanziaria", al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l'altro: "g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.". Nota all'art. 62: L'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana", a seguito delle modifiche arrecate dalla disposizione che si annota, risulta il seguente: "Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali: a) l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva; b) il volume di attività svolta e documentata, nonché l'iniziativa promozionale di base; c) l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi; d) l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori. Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del: a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero; b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali; c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ed iniziativa degli organi di autogoverno della scuola; d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive. Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza del 50 per cento del contributo assegnato. Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.". Note all'art. 63: - Gli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", sono così rubricati: Art. 48. Aiuti all'investimento; Art. 50. Aiuti per l'apprendistato; Art. 51. Aiuti per la costituzione di forme associative; Art. 52. Crediti di gestione; Art. 53. Contributi per la partecipazione a mostre e fiere; Art. 54. Modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione a mostre e fiere; Art. 55. Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa; Art. 56. Infrastrutture produttive; Art. 57. Contributi aree attrezzate; Art. 59. Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16. - L'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante "Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca" è rubricato "Artigianato di servizi e di produzione". - Gli articoli 186 e 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così dispongono: "Art. 186. - Procedura automatica. - 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili. 2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione. 3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3. 5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili. 6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili. 7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del "de minimis". 8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede all'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.". "Art. 187. - Procedura valutativa. - 1. La procedura valutativa si applica ai progetti o ai programmi organici e complessi. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, a "graduatoria" o a "sportello", con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno novanta giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande. 2. Nel procedimento a "graduatoria" sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a "sportello" è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento ed alle tipologie delle iniziative per l'ammissibilità alla attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda di accesso agli interventi è presentata con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni e contenente tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria della iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.". Nota all'art. 64, comma 2: L'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone: "Imposta sulle assicurazioni. - 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo. 2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito. 3. I trasferimenti alle province regionali di cui all'art. 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 64, commi 4 e 5: Per l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, vedi la precedente nota all'art. 64, comma 2. Nota all'art. 64, commi 6, 7 e 8: L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione, autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare. 2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione, autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti. 3. I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali. 4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario. 5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali. 7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali. 10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. 11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.". Nota all'art. 64, comma 9: Il comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", fa salve, in esecuzione dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, le assegnazioni al comune di Ragusa nella misura determinata per l'anno 1996 e cioè lire 8.236.480.000. Nota all'art. 64, comma 10: La legge 8 novembre 2000, n. 328, reca "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Nota all'art. 64, comma 11: L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale - 1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale. 2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati. 3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2. 4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'art. 76 della presente legge pari al 3 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.". Note all'art. 64, comma 13: - Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", abrogato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, così disponeva: "7. Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.". - L'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie", ha disposto che per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. Nota all'art. 64, comma 15: L'art. 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.", al comma 1, così dispone: "Nell'ambito dei trasferimenti alle Province regionali per le spese correnti, lire 15.000 milioni sono destinati e per la gestione dei licei linguistici e musicali attualmente gestiti da tali enti nonché per gli altri fini istituzionali degli enti stessi.". Nota all'art. 65, comma 1: La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", ha introdotto con modificazioni, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici"; l'art. 8 ha sostituito l'art. 14 della citata legge 109 del 1994 e disciplina la programmazione dei lavori pubblici prevedendo che l'attività di realizzazione dei lavori si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti e aggiornati, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria e degli altri strumenti programmatori pubblici, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Nota all'art. 66, comma 1: L'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'arma dei carabinieri operante in Sicilia", così dispone: "Interventi per l'occupazione affidati agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell'isola una somma prelevata dal fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali. 2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate. 3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare: a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezziario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'art. 25, comma 5, lett. a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni. 5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 5.000 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c). 6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche.". Nota all'art. 67, comma 4: L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone: "Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'art. 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative. 2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione. 3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.". Nota all'art. 68, comma 1: Il decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, reca "Provvedimenti per la cooperazione", ed è stato ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302. Nota all'art. 69, commi 1 e 2: La legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive". Nota all'art. 69, comma 2: Il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, è relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis). Note all'art. 69, commi 4, 5, 6 e 8: - L'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale" ha istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali. Le disponibilità e i rientri in conto capitale degli stanziamenti che, ai sensi dei commi che si annotano, sono trasferiti sul fondo di cui al sopraccitato art. 11, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, hanno riguardo a fondi relativi, rispettivamente, a finanziamenti ad istituti ed aziende di credito, a finanziamenti di commesse acquisite da imprese industriali, ad agevolazioni finanziarie per l'utilizzo di aree e fabbricati di opifici dismessi o disattivati, al fondo per l'anticipazione del contributo CASMEZ, al fondo di rotazione a gestione separata per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio, alle locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori. - L'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", rubricato "Prestiti partecipativi", così dispone: "1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi operanti in Sicilia, nonché di quelle imprese che commercializzano i prodotti industriali siciliani, che perfezionino prestiti partecipativi con gli enti creditizi operanti in Sicilia. A tali prestiti possono accedere anche imprese industriali operanti in Sicilia incluse quelle di impiantistica - con eccezione di quelle elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese. 2. Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea. 3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese condotte sotto forma di società di capitale che dispongano già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale. I prestiti partecipativi sono altresì destinati ad adeguare le strutture finanziarie delle imprese industriali i cui parametri non rientrino tra quelli definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia e presenti nei mercati a elevata tecnologia e concorrenza internazionale, o sottoposte a processi di rapida innovazione tecnologica, con nuovi investimenti fissi di potenziamento dell'attività produttiva. 4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995. 5. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società. 6. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno. 7. Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento. 8. L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4. 9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo. 10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'eser cizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991. 11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo. 12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990. 13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse industria e servizi.". Nota all'art. 69, comma 7: L'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, recante "Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Il fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dall'art. 17, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 29 della presente legge, sempreché non fruiscano di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private, sempreché la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno. I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese di costruzioni industriali, impiantistiche e di manutenzione, nonché ai consorzi di imprese costituiti in prevalenza da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, concedibili sul fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato come all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in lire 2.500 milioni. Per i consorzi di imprese l'importo massimo del finanziamento è fissato in lire 4.000 milioni. Tali limiti possono essere elevati con decreto dell'Assessorato regionale per l'industria. I finanziamenti di cui al terzo comma sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'art. 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da procura irrevocabile all'incasso dell'importo delle commesse, integrata da polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente da finanziamento concesso. Stipulato il contratto di finanziamento e acquisita la documentazione legale e le previste garanzie, l'impresa beneficiaria potrà fruire di un primo utilizzo dell'apertura di credito per non più del quindici per cento dell'ammontare del finanziamento a titolo di anticipazione non ripetibile sui costi iniziale della commessa, da detrarre in sede di successivo utilizzo, in base alla documentazione di spesa sostenuta. L'utilizzo dei finanziamenti e gli eventuali successivi riutilizzi nell'ambito della stessa commessa - qualora sia finanziabile per un importo superiore al limite massimo concedibile - non può superare l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiali e per i costi di trasformazione, per la realizzazione delle commesse o comunque il cinquanta per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via via effettuati dal committente. L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima della operazione di anni tre, fino all'importo originariamente accordato, sempreché la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso. Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.". Note all'art. 69, comma 8: - Per il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, vedi nota all'art. 69, commi 1 e 2. - La circolare 14 luglio 2000, n. 900315, "D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese", emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2000, supplemento ordinario n. 122. Nota all'art. 70, comma 1: L'art. 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia", così dispone: "Acquisizione dei terreni. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali. Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.". Nota all'art. 70, comma 2: L'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia", così dispone: "Contributi. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi: a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25; b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori in misura non superiore al 90 per cento delle spese correnti, con particolare riguardo agli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza; c) ... d) contributi per spese di gestione diretta ed indiretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese o enti fruitori la restante parte.". Nota all'art. 70, comma 3: I commi 2 e 3 dell'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così, rispettivamente, dispongono: "2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.: a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801; b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604; c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401. 3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi". Nota all'art. 71, comma 1: I commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così, rispettivamente, dispongono: "Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti. La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di centottanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell'intervento assessoriale". Nota all'art. 73, comma 1: L'art. 56 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, recante "Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Il permesso e la concessione non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio. La cessione non preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi degli artt. 20 e 48. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto concessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi.". Note all'art. 74, comma 1: - La legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, reca "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi". - Il comma 34 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", così dispone: "34. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli artt. da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla Regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.". Note all'art. 75: Per quanto attiene al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, si rinvia al testo coordinato di seguito pubblicato. Nota all'art. 76, comma 3: Il comma 8 dell'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così dispone: "8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.". Nota all'art. 77, commi 1, 2 e 3: L'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Aiuti al bed and breakfast. - 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione. 1 bis. L'attività di bed e breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati. 2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti. 4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo. 5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato. 6. L'esercente l'attività di bed and breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici. 7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente. 8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee. 9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio I.V.A. 10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure: a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto; b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto; c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto. 11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. 12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale. 13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio. 14. All'attività di bed e breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli artt. 18, 19, 35 e 50 della presente legge.". Nota all'art. 81, comma 5: Gli artt. 26 e 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia", così, rispettivamente, dispongono: "Art. 26 - Acquisizione dei terreni. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali. Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.". Art. 27 - Infrastrutture ed altre opere. - L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di: a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici; b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei; c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge; d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei; e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale. Il finanziamento delle opere di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'Assessore regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'Assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno. Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali. Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere. Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.". Nota all'art. 82, comma 1: Gli artt. 76 e 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 20002006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così, rispettivamente dispongono: "Art. 76 - Contributi sulle operazioni di mutuo. - 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di: a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali; b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lett. a). 2. Possono essere oggetto delle agevolazioni: a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lett. a) e b) del comma 1; b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lett. a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi; c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie. 3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi. Art. 78 - Contributi in conto interessi. - 1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento. 2. Il contributo in conto interessi di cui all'art. 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento, ed è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui. 3. Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente all'istituto di credito in rate semestrali posticipate e costanti e non può comunque essere superiore all'ammontare dell'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario.". Nota all'art. 83, comma 1: Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, reca "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196". Nota all'art. 84, comma 1: Il quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", così dispone: "Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, lett. b), con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.". Note all'art. 86, comma 1: - La data di scadenza prevista dal comma 5 dell'art. 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", è riferita alla data di scadenza dell'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, fissata nelle convenzioni. - Il periodo transitorio di cui il comma 7 dell'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione; b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lett. a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale. Note all'art. 87, comma 1: - Per la legge 19 dicembre 1992, n. 488, vedi nota all'art. 69, commi 1 e 2. - L'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", così dispone: "Sanatoria delle opere abusive. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della presente legge.". Nota all'art. 88, comma 1: L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Il dissalamento dell'acqua è affidato nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla Presidenza della Regione e relativo alle varie utenze. L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze. 3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1984, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali.". Nota all'art. 88, comma 2: L'art. 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Trasformazione E.A.S. - 1. Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo. 2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo "e secondo il disposto dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" è soppresso e dopo le parole "per azioni" sono aggiunte le parole "anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività". 3. All'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi: "2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza. 2 quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali. 2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto. 2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza". 4. ... Nota all'art. 89, commi 1 e 2 ed all'art. 139, commi 1 e 71: L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Bilancio annuale di previsione. - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa. 3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale. 4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea, entro il mese di dicembre. 5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. 6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. 7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per: a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione; b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro; c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale); d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana. 9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per: a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione; b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro; c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni); d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana. 10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale. 10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. 11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lett. a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. 11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno, e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa. 11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza. 12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. 13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione: a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico); b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto); c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare); d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato). 14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati: 1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione; 2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione; 3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate: a) Programma operativo regionale; b) altri interventi comunitari; c) Fondo sanitario regionale; d) finanziamenti dello Stato ed altri enti; e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione. 15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione. 16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. 17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli). 19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica. 20. ... 21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali. 21 bis. ... 21 ter. ... 22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio. 23. L'amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria. 24. La contabilità di cui al comma 23, è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.". Nota all'art. 91, comma 4: L'art. 5 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", abrogato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così disponeva: "Livelli di progettazione. - 1. Ai fini della presente legge l'attività di progettazione si articola su 3 livelli adeguati alle finalità cui è preordinata. In particolare, la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga particolare conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezziario regionale in vigore. 2. La progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: corografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa attraverso computo metrico estimativo, calcolo della spesa per espropriazioni, valutazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera. 3. La progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture, indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle particelle da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazione, esecutivi degli impianti. 4. In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per il finanziamento e l'affidamento di lavori relativi a manutenzioni periodiche e scavi archeologici nonché agli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, si prescinde dal progetto esecutivo così come definito dal comma 3, del presente articolo.". Note all'art. 91, comma 6: - Gli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così, rispettivamente, dispongono: "7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.". "8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".". - L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", così dispone: "Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997, la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali. 2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla osta di cui al comma 1, possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.". Nota all'art. 92, comma 1: L'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone: "Ragionerie centrali. - 1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti: a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato; b) le disposizioni di cui alla lett. a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.". Note all'art. 93, commi 1 e 2: L'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Fondi agli enti sub-regionali. - A decorrere dal 1° luglio 1997, le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione. 1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quanto le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite. 1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno 3 anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminati dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati. 1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter. 1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo. 1 sexies. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale. 2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1, non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa. 3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale. 4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale. 5. I comuni e le Province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale. 6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4, non possono essere utilizzate per le predette finalità. 7. Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno 1997, il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data.". Nota all'art. 94, comma 1: L'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. - 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A.) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo. 2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici. 2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'A.R.P.A. Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'art. 5, il comma 2 dell'art. 7 e gli artt. 11 e 53 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, salvo i necessari adeguamenti disposti con apposito regolamento. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il contratto collettivo nazionale del servizio sanitario. 3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le Aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia. 4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), m), n), dell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lett. h), i) ed l), del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge. 4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature. 4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione e ai laboratori di igiene e profilassi medici con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e d integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione. 4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento su base regionale del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001. 4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia. 5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali. 6. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'art. 3 bis, commi 8, 10 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie di massima dimensione; b) il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in 5 anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aumentato del 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia. 7. Nella prima applicazione le funzioni del direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte. 8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'Agenzia in favore degli altri enti pubblici. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio. 10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia. 11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni. 12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1, i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.". Nota all'art. 95, comma 1: L'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Fondo per le politiche migratorie. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a cofinanziare il fondo per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella misura di 500 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo 313301, nonché ad attivare le stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie ripartite annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione siciliana in forza dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.". Note all'art. 96, commi 1 e 2: L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "1. Il personale comandato che presta servizio presso gli enti parco regionali continua ad essere utilizzato in tali enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica. 2. Il personale degli enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani alla data del 28 febbraio 2003, può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza. 3. La domanda di cui al comma 2, deve essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo regolamento del personale. Qualora l'ente parco sia già dotato della pianta organica e del relativo regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di 30 giorni, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 98: L'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, recante "Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia", così dispone: "L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere". Nota all'art. 99: L'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone: "Agevolazioni fiscali. - Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale". Nota all'art. 100: Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione", così dispone: "Nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65, il pagamento delle rate di mutuo dovute dalle cooperative edilizie i cui stabili, costruiti con i contributi della Regione, siano stati colpiti da ordinanze di sgombero perché inagibili, con inagibilità anche parziale, per effetto degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, è sospeso sino a totale riattamento e alla ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.". Nota all'art. 101: L'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16, recante "Interventi in favore dei familiari di vittime di naufragi e dei marinai e degli armatori dei motopescherecci Brivido, Antonino Vella, Francesco II e Orione IV, sequestrati dalle autorità libiche", così dispone: "1. In favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nei naufragi dei motopescherecci Ben Hur, Agostino Padre, Prudentia, Massimo Garau e Rossella, iscritti nei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo, Trapani e Porto Empedocle, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento". 3. I benefici di cui ai commi i e 2 sono altresì concessi in favore dei nuclei familiari dei pescatori deceduti o dispersi a seguito del naufragio verificatosi nel golfo di Catania il 21 dicembre 1988 che ha coinvolto il motopeschereccio iscritto al n. 2702 del Registro navi minori e galleggianti di Catania e dei naufragi del motopeschereccio San Giuseppe, verificatosi a Trapani il 12 marzo 1989, del motopeschereccio Lucia Madre iscritto al n. 364 del compartimento marittimo di Favignana, verificatosi l'1l luglio 1990, nelle acque vicine alla stessa isola, e della motobarca Maria Luisa, verificatosi in prossimità di Scoglitti il 18 dicembre 1987, nonché dei familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990.". Nota all'art. 102, comma 1: Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica" così dispone: "Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni.". Note all'art. 103: - L'art. 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone: "Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca. - Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'art. 171 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è corrisposto ai componenti degli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attività di pesca dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche previsti dall'art. 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all'art. 175 della medesima legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Il compenso è corrisposto nella misura di L. 106.000 per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia per gli interventi previsti dagli artt. 170, comma 2, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e non può in ogni caso superare l'importo annuale di lire 4.800.000". - Gli artt. 170, 171 e 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" rispettivamente dispongono: "Art. 170 - Misure di carattere socio-economico. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi per le misure di carattere socio-economico indicate dal Regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 3, lettera a), relativa al prepensionamento; lettera b) per pagamenti compensativi individuali per pescatori imbarcati su navi da pesca oggetto di una misura di arresto definitivo; lettera c) per pagamenti compensativi individuali per la riconversione o diversificazione dell'attività professionale di pesca; lettera d) per premi individuali ai giovani pescatori di età inferiore ai 35 anni. La misura dei premi individuali di cui alle lettere c) e d) è stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nel rispetto del massimale previsto dall'art. 12 del predetto regolamento. 2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del Regolamento CE n. 2792/99, art. 12, comma 6". "Art. 171. - Azioni realizzate dagli operatori del settore. - Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate a limitazioni dello sforzo di pesca che rientrano in progetti di interesse collettivo e di durata limitata di cui agli obiettivi previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, lett. b) e d) del regolamento CE n. 2792/99 è corrisposto un compenso nella misura massima forfettaria di lire 4.800.000". "Art. 175 - Arresto temporaneo delle attività di pesca. - 1. L'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa comunicazione alla Commissione europea delle motivazioni scientifiche, può concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di evento non prevedibile dovuto, in particolare, a cause biologiche. L'indennità è concessa per un massimo di due mesi all'anno per il periodo 2000-2006 nella misura stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dellper la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tenuto conto del danno realmente subito dai soggetti beneficiari. 2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono essere approvati piani per il recupero di risorse che rischiano di esaurirsi. Per l'attuazione dei piani è concessa, per un massimo di due anni, con possibilità di proroga per un altro anno, per il periodo 2000-2006, indennità ai pescatori e proprietari di navi nella misura stabilita nello stesso decreto, tenuto conto in particolare del danno subito per l'arresto dellà di pesca. Per la stessa durata può essere concessa un'indennità alle industrie di trasformazione il cui approvvigionamento dipenda dalla risorsa oggetto dei piani di recupero, allorché le importazioni non siano in grado di compensare le riduzioni di approvvigionamento. 3. Con la procedura di cui al comma 2 possono essere concesse, per un periodo di sei mesi, compensazioni finanziarie destinate a consentire l'adeguamento tecnico ai pescatori e proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca a seguito di una decisione del Consiglio della Comunità europea. 4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie complessivamente non possono superare l'importo di lire 300 miliardi. 5. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi sull'arresto temporaneo delle attività di pesca nonché l'ammontare delle indennità sono stabiliti per il periodo 2000-2006 con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Per tali finalità sono utilizzate le disponibilità esistenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2000. L'arresto temporaneo delle attività di pesca può riguardare periodi continuativi di 45 giorni anche intercorrenti tra due annualità successive.". Nota all'art. 105, commi 1 e 2: L'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, recante "Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2", così dispone: "Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie. - 1. Il Presidente della Regione, Dipartimento regionale di protezione civile è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombro degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti - Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia "Il Cerbiatto" e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa "La Gazzella". 2. Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombro e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione. 3. Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun beneficiario fino alla data di emanazione dell'ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa". Nota all'art. 106, commi 1 e 2: L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura", così dispone: "1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'art. 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45". Nota all'art. 106, comma 5: L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", rubricato "Legge finanziaria", al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l'altro: "g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria". Nota all'art. 106, comma 6: Il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 reca "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta". Nota all'art. 106, comma 7: L'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, a seguito della modifica apportata dalla disposizione che qui si annota è il seguente: "Trattativa privata. - 1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. 2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. 3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. 4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. 5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'art. 3, comma 7-bis. 6bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6. 6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come recepito dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. 7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. 8. Gli enti e organismi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1. 9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici competenti. 10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente. 11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque". Nota all'art. 106, comma 8: L'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Costituzione dei consorzi. - 1. I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste "sentito il parere dei consigli delle province regionali. Decorso il termine di sessanta giorni il parere si intende favorevolmente reso". 2. Per ciascun consorzio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina con decreto un amministratore provvisorio, con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo modalità determinate con proprio decreto. 3. L'assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro quattro mesi dalla nomina dell'amministratore provvisorio. 4. La nomina dell'amministratore provvisorio è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra funzionari regionali in servizio o in quiescenza". Nota all'art. 106, comma 9: Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura", così dispone: "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa". Nota all'art. 107, comma 1: Gli artt. 2, 3, 4, e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" così rispettivamente dispongono: "Art. 2. - Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa. - 1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni. 2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine: a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico; b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; c) genitori; d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime. 3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli artt. 3 e 4 della presente legge. 5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste. 6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. 7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. 8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001. 9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. "Art. 3. - Sostegno agli orfani. - 1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure: a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, L. 4.500.000 annue; b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue; c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue. 2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali I.S.T.A.T. 3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. 5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001. 6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001. 7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47". "Art. 4. - Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. - 1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni. 2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. 3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. 5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione. 6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001. 7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47". "Art. 9. - Fondo per le costituzioni di parte civile. - 1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, Enti non riconosciuti, persone giuridiche che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo. 2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare: a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli artt. da 316 a 320 del codice di procedura penale; b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera. 3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'art. 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'art. 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi. 6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione. 7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero. 8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nel-l'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile. 9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi. 10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. 11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione. 12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001. 13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47". Nota all'art. 107, comma 2: L'art. 6 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, recante "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", rubricato: "Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.", così dispone: "1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza. 3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.". Nota all'art. 108, comma 1: Per i commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 si veda nota all'art. 107, comma 1. Nota all'art. 109: Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30", così dispone: "Il termine di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003.". Nota all'art. 110, comma 1: L'art.13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 così disponeva: "Accertamento di conformità. - Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni". - L'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", così dispone: "Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47. - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli artt. 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge. Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l'Assessore regionale per i lavori pubblici.". - L'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", così dispone: "Denuncia dei lavori. - Le opere di cui all'art. 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. L'ufficio del Genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere". - Gli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" così rispettivamente dispongono "Art. 17 - Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. - Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia". "Art. 18 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori. - Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze". - Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così dispone: "Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria. b) un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite; c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36; d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34; e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato le procedure di accatastamento. La prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria. f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'epoca della realizzazione delle opere stesse; g) copia dell'istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del suolo su cui insiste l'immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 23 della presente legge". - L'art. 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante "Interventi nel settore della pesca", così dispone: "Ai fini dell'applicazione della presente legge, il Consiglio regionale della pesca è integrato da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, da un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria, e da un rappresentante dell'Istituto centrale, per la ricerca scientifica applicata della pesca nonché da un altro rappresentante sindacale". Nota all'art. 113: La delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, 4 febbraio 1977, reca "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48, S.O. Nota all'art. 114, comma 1: L'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone: "1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto. 2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza". Note all'art. 115: - La legge 31 dicembre 1991, n. 433, reca "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa". - Il comma 1 dell'art. 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", così dispone: "1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dell'O.M. del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC dell'18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli artt. 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche". Nota all'articolo 117: L'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", rubricato "Scuole materne regionali", a seguito delle modifiche recate dalla disposizione che si annota risulta il seguente: "1. Gli oneri relativi alla locazione degli immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, nonché alla pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e manutenzioni ordinarie sono a carico delle amministrazioni comunali. Sono abrogati l'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come sostituiti dall'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15. 2. ... 2bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne regionali è ripartito con decreto dell'Assessore regionale e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto. 2ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto. 3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000.". Nota all'art. 118, comma 2: L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13, recante "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Rilascio delle licenze e valutazione del servizio espletato. - 1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo. 2. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno dodici mesi ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo oggetto di valutazione ai fini rispettivamente del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente". Nota all'art. 119, comma 1: L'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "1. Le opzioni per il diritto ad usufruire dell'indennità una tantum prevista dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicate secondo i criteri indicati dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dal comma 3 del citato art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. 2. ... 3. ... 4. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27. 5. (Aggiunge un comma all'art. 6, legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27). 6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è affidata alla Resais, specificata al primo comma dell'art. 2 della presente legge, cui compete l'obbligo della rendicontazione annuale.". Nota all'art. 119, comma 2: L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI" così dispone: "1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione. 2. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A. 3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi. 4. Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con D.P.Reg. 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento. 5. Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi. 6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia. 7. La Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione. 7-bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 8. Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.". Note all'art. 121: - L'art. 39bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", rubricato "Reclutamento del personale per la gestione delle riserve", così dispone: "Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella B. Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche. "Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella B sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella A.". - L'art. 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della Provincia regionale", così dispone: "Società per azioni. - I comuni e le province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.". Nota all'art. 123, comma 1: La legge 9 gennaio 1989, n. 13, reca "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Nota all'art. 126: L'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia." così dispone: "Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri. - Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'art. 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue, con annessi gli oneri previdenziali, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio e le altre connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997". Nota all'art. 127, comma 1: L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante "Provvedimenti in favore delle cooperative", così dispone: "1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993. n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti. 2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori. 3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa. 4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici". Note all'art. 128: - Il comma 1 dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" così dispone: "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo art. 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina: a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17; d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17; e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche; f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile; h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario; i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'art. 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 reca "Disposizioni in materia di risorse idriche.", ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 marzo 1996, n. 62, S.O. - La legge 4 febbraio 1963, n. 29, reca "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione" ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 2 marzo 1963, n. 59. Nota all'art. 129: Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", così dispone: "3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150". Nota all'art. 131: Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 reca "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765". ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Nota all'art. 132, comma 1: L'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori", così dispone: "E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale. Le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso: 1) essere immuni da condanne penali; 2) godere dei diritti civili e politici; 3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13. Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno. Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1 dicembre 1975, si prescinde dall'iscrizione all'albo". Note all'art. 132, comma 2: - L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", rubricato "Legge finanziaria", al comma 2, lett. g), prevede che la legge finanziaria provvede, tra l'altro: "g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria". - L'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" così dispone: "Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo così dispone". Nota all'art. 133: L'art. 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", rubricato "Banca del sangue cordonale", così dispone: "1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al decreto assessoriale n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo. 2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale". Nota all'art. 134: L'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", così dispone: "Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali. - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate: a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono. 3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari. 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie. 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa. 7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti". Nota all'art. 135: L'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia", così dispone "Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15. Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta". Nota all'art. 137: Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante "Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'art. 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991", così dispone: "L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996". Nota all'art. 139, comma 1: Per l'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 si veda la nota all'art. 89, commi 1 e 2. Nota all'art. 139, comma 2: L'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente: "Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale - 1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale. 2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti". 3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2. 4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'art. 76 della presente legge pari all'1 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237". Nota all'art. 139, comma 3: L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante "Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 1 agosto 1990, n. 20 e 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'art. 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente: "Contributi all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) "e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)" un contributo annuo di lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato annualmente al Comitato regionale siciliano dell'ANMIC ed al Consiglio regionale dell'ANMIL ed è ripartito tra il Comitato o il Consiglio e le rispettive sedi provinciali delle associazioni; le somme assegnate sono destinate al funzionamento, nella misura massima del 20 per cento, e per la rimanente parte all'adempimento delle finalità istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili e dei mutilati ed invalidi del lavoro residenti in Sicilia. 2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili. 3. Il legale rappresentante dell'ANMIC è tenuto a presentare all'Assessore regionale per gli enti locali rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme. 4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 5. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 gli oneri di lire 2.000 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.". Nota all'art. 139, comma 4: L'art. 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica" a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica. - Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto: 1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato; 2) dal direttore regionale dell'urbanistica; 3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente; 4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità; 5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo; 6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio; 7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'isola; 8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonché da un geologo, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali; 9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali. 10) da un dottore agronomo forestale libero professionista iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla federazione regionale degli ordini professionali; 11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio". Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni. Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamini il piano. I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.". Nota all'art. 139, comma 6: L'art. 81 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programamtiche e finanziarie per l'anno 2002" a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente: "Corresponsione somme. - 1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in due quote semestrali anticipate rispettivamente, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed entro il quindici luglio dell'anno di riferimento". Nota all'art. 139, comma 7: L'art. 90 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programamtiche e finanziarie per l'anno 2002" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente: "Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars. - 1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, svoltasi il 25 maggio 1947, la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto: a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato; b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana; c) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione; d) dal segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un funzionario da lui delegato; e) dal segretario generale della Presidenza della Regione o da un funzionario da lui delegato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore; f) dal direttore generale della Fondazione Federico II; g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. 2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio 2002 ed il dicembre 2004, per l'attuazione delle finalità della presente legge, predisponendo apposito programma e calendario. 3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle decisioni del suddetto Comitato promotore, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale. Tali iniziative potranno essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con le relative istituzioni. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 750 migliaia di euro, di cui 400 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2002 e 350 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2003". Nota all'art. 139, comma 8: L'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", a seguito della modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato. - 1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti: a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti; b) le operazioni di cui alla lett. a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lett. a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori; c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni Stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori. 2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'art. 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale". Nota all'art. 139, comma 9: L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Aiuti all'investimento. - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese: 1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente: a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale; b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale; c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising; 2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1); 3) contributi in conto capitale pari al 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato e alle piccole e medie imprese commerciali operanti nelle aree rurali e nelle zone urbane degradate; 4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni. 2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento. 3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. 4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'art. 16. 5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto: a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative; b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori; c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana; d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. 6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. 7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. 8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15. 9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi". Nota all'art. 139, comma 10: L'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente: "Iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio del patrimonio ittico. - 1. Al fine di non disperdere il patrimonio produttivo e allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse marine, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nel rispetto delle finalità del Programma regionale per la pesca, promuove la costituzione dei consorzi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31. Dei consorzi possono fare parte enti pubblici ed enti locali. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già istituiti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato. 3. I consorzi possono presentare programmi di attività sulla base delle norme di cui all'art. 15, commi 2 e 3 del regolamento CE n. 2792/99. 4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 10 miliardi. 5. L'Assessorato è autorizzato altresì a finanziare, in favore dei consorzi di cui al presente articolo, le iniziative di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 della stessa legge. 6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo per ciascun esercizio finanziario sono ripartite a favore dei consorzi operanti nella Regione con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. 7. ...". Nota all'art. 139, comma 11: L'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Consorzi fidi di primo e di secondo grado. - 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, nella legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nella legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, relative all'integrazione dei fondi rischi e monti fideiussioni costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con le modifiche stabilite al presente articolo. 2. Le garanzie sono prestate dai consorzi fidi industriali di primo grado su operazioni a breve, medio e lungo termine, fino all'importo massimo determinato dai singoli statuti e comunque non superiore a lire 1.000 milioni e dai consorzi fidi di primo grado aderenti ai consorzi di secondo grado su operazioni a medio e lungo termine d'importo fino a un massimo di lire 3 miliardi. In quest'ultimo caso la garanzia è prestata fino all'importo massimo di lire 1 miliardo dal consorzio di primo grado e, per la parte eccedente, dal consorzio di secondo grado. Per i consorzi fidi operanti nel settore artigianale, commerciale e in altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE gli importi del presente comma sono ridotti rispettivamente a lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per il credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e a lire 1.000 milioni. 3. La misura della garanzia prestata dai consorzi fidi non può superare l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia. 4. L'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi di primo grado non può comunque eccedere l'importo di lire 6.000 milioni per ogni consorzio industriale con più di 30 aziende associate e l'importo di lire 300 milioni per ogni impresa o soggetto aderente ai consorzi fidi industriali di primo e secondo grado. Per i settori del commercio e dell'artigianato l'integrazione regionale dei fondi rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia di primo grado è pari all'ammontare del fondo rischi e monte fideiussioni costituito dai soci e non può comunque eccedere l'importo di lire 2.000 milioni; tale integrazione è concessa ai consorzi o società cooperative costituite da almeno duecento soci a prescindere dal numero di soci che ha fruito delle garanzie o che intenda fruire. L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi. 5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo e dall'art. 95, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi". Nota all'art. 139, comma 12: L'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante "Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Disposizioni transitorie per i consorzi fidi. - 1. Il termine previsto dall'art. 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 2003. 2. I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti. 3. Alla fine del comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente periodo: "L'integrazione è concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.". 4. I consorzi di garanzia fidi previsti dal D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del D.P.Reg. 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata. Nota all'art. 139, comma 13: L'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante "Modificazioni e integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: 1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce; b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà; c) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo. 2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione e che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge. 3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni. 4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994. 5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo. 6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.". Nota all'art. 139, comma 14: L'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come integrato dall'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: 1. Ai fini del risanamento delle aree di cui all'art. 2 il comune di Messina adotta piani particolareggiati attuativi. 2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densità fondiarie, purché mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al Piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione. 3. ... 4. Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri. 5. Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'art. 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione è finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato. Nota all'art. 139, comma 15: L'art. 36 della legge regionale 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie" a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Urbanizzazione aree artigianali. - 1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali. 2. ... 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente.". Nota all'art. 139, comma 16: L'art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n.109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, a seguito delle modifiche recate dalla disposizione che si annota risulta il seguente: "Pubblicità. - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali del l'Unione europea. 2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali. 3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II". 4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale. 5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante. 6. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica. 7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione. 8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale. 9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie. 11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione. Nota all'art. 139, comma 17: L'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Informazione e comunicazione. - 1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. 2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. 3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. 4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. 5. E' fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali. 6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.". Nota all'art. 139, comma 18: L'art. 64 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programamtiche e finanzie per l'anno 2002" a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Valorizzazione beni culturali e riserve naturali - 1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative. 2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili. 4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro. 5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri fi-nanziari.". Note all'art. 139, comma 19: - L'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.Scuole materne regionali paritarie", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Destinatari degli interventi. - 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di laurea o di diploma delle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. 2. Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 3. Gli studenti stranieri accedono agli interventi secondo le modalità previste dall'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'art. 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.". - L'art. 10 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte.Scuole materne regionali paritarie" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Consiglio di amministrazione. - 1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da: a) il presidente; b) due rappresentanti della Regione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, designati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa "Cultura e pubblica istruzione" dell'Assemblea regionale siciliana; c) due rappresentanti dei professori universitari di prima e di seconda fascia; d) un rappresentante dei ricercatori universitari; e) tre rappresentanti degli studenti che non si trovano oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione; f) un rappresentante delle categorie di cui all'art. 2, comma 2; g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale. 2. I rappresentanti di cui alle lett. c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l'elezione del consiglio di amministrazione dellà ed in concomitanza con la stessa. La mancata nomina o elezione di una delle componenti non impedisce la costituzione né il funzionamento dell'organo collegiale ove sia presente la metà più uno dei componenti. 3. La perdita delle qualifiche o dei requisiti di cui alle lett. c), d), e) ed f) comporta la decadenza dalla carica. Nei casi di decadenza subentra il primo dei non eletti. 4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni, e possono essere rieletti una sola volta". Nota all'art. 139, commi 20 e 21: L'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001" a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Personale assegnato o comandato ad altro ufficio. - 1. Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di provenienza sino alla chiusura dell'esercizio Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1. 2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall'ufficio di provenienza, richiede al dipartimento bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo,istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10". Nota all'art. 139, comma 22: L'art. 79 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. - 1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1993 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2001. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001. 3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2000 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1999, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino all'esercizio 1996, cui alla chiusura dell'esercizio 2001 non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2001 medesimo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data. 5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su proposta delle competenti amministrazioni, si procede, all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana." Nota all'art. 139, comma 23: L'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione. 2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati. 3. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a: a) partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società; b) stipula di convenzioni o accordi; c) stipula di convenzioni per studi e ricerche. 4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro. 5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro". Nota all'art. 139, comma 24: L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, recante "Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "1. Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento dell'agricoltura migliorando il rapporto tra agricoltura ed ambiente naturali nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario, è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.), quale servizio dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste. 2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con decreto le modalità organizzative ed operative del S.I.A.S. anche per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal fine anche del personale del ruolo dell'assistenza tecnica. 3. Il SIAS si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel territorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo. 4. Il SIAS è collegato con il Servizio informatico nazionale istituito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752. 5. Per la progettazione, la conduzione, lo sviluppo e per la gestione scientifica del S.I.A.S., l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Catania e di Palermo e/o di enti pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23. 6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni". Nota all'art. 139, comma 25: L'art. 42 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Garanzie in favore I.A.C.P. di Catania. - 1. Al fine di definire l'esposizione debitoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Catania e dell'Istituto autonomo della case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria fino all'importo di lire 35.000 milioni a favore di ciascuno dei suddetti enti. L'onere per l'anno 2001 è valutato in lire 200 milioni e grava sul capitolo 214102". Nota all'art. 139, commi 26 e 27: L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa" a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione - 1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. 2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente. 3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili. 4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lett. h), dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici.". Nota all'art. 139, comma 29: L'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Blocco dei pensionamenti anticipati. - 1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi pre-vista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. Per i dipendenti regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati di disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali. 2. Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993. 3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonché dei soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità, sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 50 per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2. 6. A far data dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti. 7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati. 8. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto. 9. Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39". Nota all'art. 139, comma 30: L'art. 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, recante "Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota è il seguente: "1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con successivi provvedimenti, individua le nuove competenze da attribuire ai comuni e assume le necessarie iniziative inerenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo in Sicilia, di cui ai regolamenti CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario vitivinicolo regionale, di cui ai regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 e successive modifiche, il competente dipartimento stipula apposita convenzione con l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, d'ora in avanti AGEA. 3. La convenzione prevede, fra l'altro, la soluzione di ogni caso controverso (codice di validazione G) già individuato da Agea ovvero di nuova individuazione e la trasmissione a ciascun comune dei dati catastali di ciascuna particella destinata in tutto o in parte a vigneto". Nota all'art. 139, comma 31: L'art. 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Trasformazione EAS. - 1. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 40 migliaia di euro, U.P.B. 6.2.2.7.99, capitolo 675601, per la sottoscrizione di azioni da parte della Regione nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002". Nota all'art. 139, comma 32: L'art. 28 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Filiera lattiero casearia. - 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, 2004 e 2005, al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 e all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81, finanziamenti pari a lire 4.000 milioni. 2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del capitolo 143305 del bilancio della Regione.". Nota all'art. 139, comma 33: Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così dispone: "3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative". Nota all'art. 139 , comma 34: L'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 così dispone: "Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006. - 1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali. 2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto art. 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.: a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801; b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604; c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401 3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso P.O.R. Sicilia". Nota all'art. 139, comma 36: L'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Crediti di gestione. - 1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzato a concedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane: a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi; b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni; c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 2002, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio. 2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi. 3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della regola "de minimis" stabilita dalla Commissione europea". Nota all'art. 139, comma 37: L'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Crediti a breve termine. - 1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'art. 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario: a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa; b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni; c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni; d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 2002, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio. 2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere. 3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'art. 16. 4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità: a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori; b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.". Nota all'art. 139, comma 41: L'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, recante "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione" a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Tipologia e requisiti delle case di cura private. - 1. Le case di cura private sono così distinte: a) case di cura medico - chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche; b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche; c) case di cura chirugiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche; d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale; e) case di cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità medica o chirurgica; f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, ortopedico - riabilitative, riabilitative e di day hospital, ecc.). 2. ... 3. ... 4. Le case di cura che dispongono delle soprariportate branche specialistiche sono classificabili di altissima specializzazione se dispongono di tutti o parte dei seguenti servizi in relazione alla specialità esercitata: TAC; PET; RMN; angiografia digitalizzata; densitometria ossea; medicina nucleare in vivo; terapia radiante (cobalto, acceleratore lineare, curiterapia, ecc.). I suddetti servizi tecnologicamente avanzati, se istituiti e gestiti in forma associata o consortile, in relazione alla tipologia ed alla dimensione delle case di cura, possono, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, essere riconosciuti quali servizi di ciascuna casa di cura, purché, in relazione alla loro localizzazione spaziale nel contesto urbano e della viabilità di collegamento, la loro utilizzabilità sia tale da non compromettere la loro specifica funzione e finalità. Con decreto assessoriale sarà previsto un apposito compenso aggiuntivo onnicomprensivo per le prestazioni di alta e altissima specializzazione. Le unità sanitarie locali competenti per territorio, per motivate esigenze riconosciute dall'Assessorato regionale della sanità, possono richiedere alle case di cura l'istituzione di servizi di pronto soccorso generale e specialistico il cui compenso sarà determinato con decreto dell'Assessore per la sanità. 5. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio della regione siciliana sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge.". Nota all'art. 139, comma 42: L'art. 65 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito delle modifiche apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Polo universitario di Enna. - 1. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, 2004 e 2005 la spesa di 2.000 migliaia di euro. Nota all'art. 139, comma 43: L'art. 120 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali. - 1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, del-l'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi. Per le finalità del presente comma è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni. 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e ldel contributo di cui al comma 1. 3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 139, comma 44: L'art. 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio. - 1. Il canone superficiario di cui all'art. 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso. 2. Il canone superficiario di cui all'art. 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione. 3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). 4. Il pagamento del canone superficiario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno. 5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'art. 25, lett. g), della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità: a) per la concessione di acque minerali: 1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni; 2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,00 per ogni litro d'acqua; 3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua; b) per la concessione di acque termali, il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente ed un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente; c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore; d) con decreto dell'Assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo; e) con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso 6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati, per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione su proposta dei competenti Assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 139, comma 46: L'art. 107 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell'attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione. 2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina. 3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata. 4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania". Nota all'art. 139, comma 47: L'art. 25 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Organizzazione dell'attività del comitato. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato. 2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono all'individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività. 3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti. 4. I proventi di cui al comma 3 dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'art. 21 della presente legge.". Nota all'art. 139, comma 48: L'art.22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" a seguito della modifica apportata dal comma che si annota risulta il seguente: "Funzionamento del Centro. - 1. Il rapporto di lavoro del personale del Centro è di diritto privato. Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il Centro può fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale. 2. Ai fini di assicurare la funzionalità del Centro il Presidente della Regione può disporre, su richiesta del direttore generale, il comando di un massimo di dieci unità di personale scelte tra i dipendenti della Regione. 3. Il contingente del personale comandato non può eccedere, per fascia di qualifica, le quantità seguenti: a) dirigenti: tre; b) assistenti: tre; c) dattilografi: quattro. 4. Le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale determinata triennalmente nell'ambito della legge di bilancio regionale. 5. Le spese per l'adeguamento tecnologico ed edilizio sono finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale 6. Si applicano al Centro le disposizioni vigenti per i bilanci delle unità sanitarie locali". Nota all'art. 139, comma 49: L'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Interventi per l'occupazione affidati agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle province ed ai comuni dell'isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali. 2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate. 3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare: a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni. 5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a §, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lett. a) e c) 6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche". Nota all'art. 139, comma 50: L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese. - 1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione siciliana è autorizzata, direttamente o per il tramite di struttura a tal fine istituita, a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo. 2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. 3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 nonchè il contributo regionale per la costituzione e l'avvio della società di gestione del risparmio è determinato annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni". Nota all'art. 139, comma 53: L'art. 108, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia. Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Altri interventi dell'Assessorato regionale beni culturali ed interventi umanitari per i bambini della Bosnia. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, al fine di consentire la conservazione e la fruizione dei dipinti di Renato Guttuso, adotta iniziative volte a promuovere attività di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza. 2. Al fine della ristrutturazione e adeguamento dell'edificio destinato alla Galleria d'arte moderna di Bagheria è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. 3. Per assicurare le spese di funzionamento della istituzione museale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere annualmente lire 300 milioni quale contributo alle spese sostenute dal comune per la migliore conservazione e fruizione anche multimediale del patrimonio pittorico di Bagheria. 4. Al fine di consentire il sostegno delle attività teatrali e delle scuole di teatro per gli enti e le organizzazioni operanti nel settore è autorizzata la spesa di 5.500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38083 e di 500 milioni aggiuntiva alla somma stanziata sul capitolo 38076. 5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in favore della scuola di teatro Teates, con sede in Palermo ai fini del proseguimento dell'attività ordinaria della scuola. 6. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di lire 1.000 milioni all'UNICEF per i bambini della Bosnia.". Nota all'art. 139, comma 54: L'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Piani di assestamento forestale. - 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, l'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale. 2. I piani di assestamento forestale contengono: a) una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco; b) indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni; c) le norme di gestione e di cura colturale del bosco; d) un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo; e) un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste. 3. La proposta di piano è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'AFDRS, sentito il Comitato tecnicoamministrativo della stessa, ed è pubblicata presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di 15 giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte. 4. Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 5. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 6. Nelle more dell'approvazione dei piani di assestamento, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'AFDRS elabora, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, linee programmatiche che fissino gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato. 7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a 9 anni.". Nota all'art. 139, comma 55: L'art. 5 bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno", così dispone: "Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. - 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità. 2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 3. I soggetti di cui al comma 1, del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'art. 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666. 4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo. 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1, non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.". Nota all'art. 139, comma 56: L'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita Commissione regionale. - 1. Per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, nonché gli oneri per il trattamento economico accessorio previsto per il personale regionale in favore del personale della pubblica amministrazione comandato presso la Commissione, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro. 2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l'onere, valutato in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1010. 3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti generali. 4. La Commissione di cui al comma 1 per la quale è prevista la figura del vicepresidente ha sede presso la Presidenza della Regione ed il relativo supporto è assicurato da struttura operante nell'ambito della segreteria generale.". Nota all'art. 139, comma 57: L'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania", a seguito della abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente: "1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'art. 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'art. 1. 2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller". Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali. 3. ... 4. La gestione del Centro regionale "Helen Keller" è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri di cui 4 designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali. I componenti del consiglio d'amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta. 5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di 3 revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.". Nota all'art. 139, comma 58: L'art. 29 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Abrogazione e modifiche di norme. - 1. Il punto 3) del comma 2, e il comma 4, dell'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono abrogati. 2. La lettera c) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è abrogata. 3. La lett. b) dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente: "b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato". 4. L'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, è così sostituito: "Art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa". 5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: "- Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo". Nota all'art. 139, comma 59: L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, recante "Norme per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota nonché dal comma 58, dell'art. 139, precedentemente annotato, risulta il seguente: "Commissione per il risanamento. - Presso il comune di Ragusa è istituita la Commissione per il risanamento delle zone A e B1 del piano regolatore generale, di cui al precedente art. 1, così composta: a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede; b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato; c) ... d) da 2 architetti esperti in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione; e) da un docente universitario in materia urbanistica designato dal Rettore dell'Università di Catania; f) da un docente universitario in materia di composizione architettonica designato dal Rettore dell'Università di Palermo; g) ... h) dall'ingegnere capo del comune o da un suo delegato; i) dall'ufficiale sanitario del comune; l) dai presidenti dei consigli di circoscrizioni di Ragusa Ibla e di Ragusa centro; m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università di Messina; n) dall'ingegnere capo del genio civile o da un tecnico suo delegato. Un funzionario amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario. La Commissione deve essere costituita con delibera del consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento dei compiti ad essa affidati. Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. Della sua costituzione deve essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. Gli esperti di cui alla lett. g), cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale. Alle nuove nomine si provvede entro 30 giorni dalla cessazione.". Nota all'art. 139, commi 60 e 61: L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori. - 1. Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente: "1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune, che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.". 2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1, gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie. 3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi. 4. ... 5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana. 6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a 15 giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente. 7. Per l'anno 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 13 della regionale 17 marzo 2000, n. 8.". Nota all'art. 139, comma 63: L'art. 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali. - 1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali. 2. Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.". Nota all'art. 139, comma 64: L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto zona l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti. 3. I criteri di cui al comma 2, devono essere in linea con quanto stabilito dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali. 4. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 1, riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50% per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50% per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario. 5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali. 7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8, dell'art. 13, e l'art. 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. 9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali. 10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3, dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. 11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.". Note all'art. 139, comma 65: L'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Interventi produttivi nel verde agricolo. - 1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" tassativamente individuate nello strumento urbanistico. 2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni: a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a 10 metri; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata; e) rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; f) distanze dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiori a metri 200, ad esclusione di quanto previsto dalla lett. c). 3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivoalberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.". Nota all'art. 139, comma 66: L'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Composizione del consiglio di amministrazione dell'IRVV. - L'Istituto regionale della vite e del vino è amministrato da un consiglio di amministrazione composto: a) dal presidente; b) da 5 esperti tra i quali nel provvedimento di nomina viene scelto il vice presidente; c) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti più rappresentative; d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori; e) da 3 rappresentanti designati dagli organismi di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo; f) da un rappresentante designato dall'industria enologica siciliana; g) da un rappresentante designato dall'assoenologi. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, 3 rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime. Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale per aver svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale. Gli esperti di cui alla lett. b), sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici o di aziende operanti nel settore agricolo, economico, industriale e commerciale, o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela e dura in carica 4 anni. La norma istitutiva della commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è abrogata a decorrere dalla nomina del consiglio di amministrazione.". Nota all'art. 139, comma 67: L'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. - 1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta, che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50%, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni. 2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1, sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a 2 dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. 3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. 5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione. 6. Per gli anni 2000 e 2001, l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001. 7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.". Nota all'art. 139, comma 68: L'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "E' istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali. Esso è composto: a) dal Presidente della Regione; b) dagli Assessori regionali per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per le finanze, per lo sviluppo economico e per il turismo; c) da 9 membri eletti dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti, scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto limitato a uno; d) da 6 membri designati dalle associazioni regionali degli enti locali e loro amministratori, scelti tra i consiglieri comunali e provinciali; e) da 9 docenti universitari di materie relative ai beni di cui all'art. 2, scelti dal Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa per i beni culturali dell'Assemblea regionale; f) da 3 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori regionali maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive organizzazioni; g) da 3 rappresentanti eletti dai presidenti dei consigli scolastici provinciali, fra gli stessi; h) da un esperto designato dalla Conferenza episcopale siciliana; i) da un rappresentante dell'associazione "Italia nostra"; l) da 3 rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative; m) da 5 rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal personale medesimo; n) da un rappresentante della sezione regionale siciliana dell'Associazione italiana biblioteche; o) da 2 rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo; p) da 4 rappresentanti degli istituti di alta cultura con sede in Sicilia, di cui uno dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo; q) dal rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali. Partecipano ai lavori del consiglio il presidente e 2 componenti della Commissione legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana. Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Alle sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore regionale per i beni culturali e ambientali, nonché i Soprintendenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Il Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.". Nota all'art. 139, commi 69 e 70: L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit", a seguito delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente: "Controllo e monitoraggio spesa pubblica. - 1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale. 2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a o vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti. 3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'Amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative. 4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze previa delibera della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento. 5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. E' fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente.". Nota all'art. 139, comma 71: Per l'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si veda nota all'art. 89, commi 1 e 2. Nota all'art. 139, comma 72: L'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, recante "Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori", a seguito dell'abrogazione operata dal comma che si annota, risulta il seguente: "1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica. 2. Sono esclusi dai benefìci di cui al comma 1, gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie. 3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi. 4. ... 5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana. 6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a 15 giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente. 7. Per l'anno 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.". Nota all'art. 139, comma 73: L'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", a seguito delle modifiche apportare dal comma che si annota, risulta il seguente: "Impianti di marinocoltura. - 1. I benefici di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità.". Nota all'art. 139, comma 74: L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", a seguito della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente: "Organismi di cooperazione internazionale. - 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei 27 Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente. 3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1, e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica. 4. Per l'adesione della Regione al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale. 5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3, la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni. 6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di 3 dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo. 7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 35 bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni. 8. All'onere derivante dal comma 5, del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4, del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000. 9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.". Nota all'art. 139, comma 75: L'art. 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", a seguito delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Destinazione dei proventi. - I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34. Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza. Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune viciniore. Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo. E' fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.". Nota all'articolo 140, comma 1: L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così dispone: "Fondi lobali. - 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo. 3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma. 4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa. 5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati entro l'esercizio". Nota all'art. 140, commi 2 e seguenti: L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", così dispone: "Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo: a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce; b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2; c) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di 1 anno, delle principali leggi regionali di spesa; d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economicofinanziaria; g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale; i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria. 3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo. 4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".