Piattaforma CCIA BOZZA ultima versione - San Camillo

AZIENDA OSPEDALIERA SAN
CAMILLO FORLANINI
Sede Legale: Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma
P.IVA 04733051009
AREA PERSONALE
PIATTAFORMA
PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
S. CAMILLO FORLANINI
INDICE
Art.1 – Finalità
Art. 2 – Protocollo per l’esercizio dello sciopero
Art. 3 – Relazioni sindacali
Art. 4 – Sede sindacale
Art. 5 – Assemblee del personale
Art. 6 – Comitato per le pari opportunità
Art. 7 – Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 8 – Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 9 – Il contratto individuale di lavoro del personale del comparto
rt. 10 – Periodo di Prova
Art. 11 – Orario di lavoro e orario di servizio dei dipendenti
Art. 12 – Personale Turnante
Art. 13 – Disposizioni particolari in materia di riposo
Art. 14 – Pausa e diritto alla mensa
Art. 15 – Lavoro notturno
Art. 16 – Straordinario
Art. 17 – Ferie e festività
Art. 18 – Permessi retribuiti
Art. 19 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 20 – Mansioni superiori
Art. 21 – Posizioni Organizzative sanitarie e amministrative
Art. 22 - Incarichi di Coordinamento
Art. 23 – Aspettativa
Art. 24 – Passaggio ad altre mansioni per idoneità fisica
Art. 25 – Comando
Art. 26 – Mobilità Interna
Art. 27– Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 28 – Mobilità volontaria
Art. 29– Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 30– Comportamento in servizio
Art. 31 – Copertura assicurativa
Art. 32 – Attuazione della Legge n. 133/2008
Art. 33 – Progressione interna del personale
Art. 34– Progressione economica orizzontale
Art. 35– Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttività collettiva ed
individuale
Art. 36 - Fondi aziendali
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Art. 37 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Art. 38 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali
Art. 39 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica.
Art. 40 – Norme Finali
All. n. 1 – Criteri
per la determinazione del contingente necessario all’erogazione
delle prestazioni minime indispensabili da garantire in giornate di sciopero
All. n. 2 – Deliberazione n. 2517 del 30/12/2008
All. n. 3 - Regolamento Aziendale in materia di conferimento incarichi a personale
dipendente ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001
All. n. 3 bis – Protocollo d’intesa disciplinante la fruizione dei permessi studio (150
ore)
All. n. 4 - Regolamento Aziendale disciplinante la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale
All. n. 5 - Regolamento Aziendale per il conferimento di posizioni organizzative
All. n. 6 - Codice di comportamento
All. n. 7 – Regolamento Aziendale in materia di procedimenti disciplinari
All. n. 8 - Regolamento aziendale sulle procedure selettive interne
All. n. 9 – Criteri di valutazione del personale dipendente
All. n. 9 bis – Schede per la valutazione del personale dipendente
All. n. 10 – Declaratoria profilo professionale operatore tecnico con funzioni di
supporto - cat. B
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Art. 1
Finalità
1.
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 10/4/2008 le parti stipulano il presente contratto collettivo
integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato CCNL.
2.
Più in particolare sono regolate le seguenti materie:
•
i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e
progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del
servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione
e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 3 del CCNL 7.4.99.
•
criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della
loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999:
a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base
agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale;
•
lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione
di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti;
•
i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
•
le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente
di lavoro;
•
i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 26 del CCNL
07.04.1999;
•
l’individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione
dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all’art. 23, comma 10
del 07.04.1999;
•
le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 7 del
CCNL 07.04.1999 anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125.
•
criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro
straordinario.
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3.
La presente contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie
relative al sistema classificatorio del personale:
•
i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i
passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 del CCNL
07.04.1999;
•
il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica
orizzontale di cui all’art. 35 del CCNL 07.04.1999.
4.
Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione
integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi,
verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno.
5.
Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1 e 10
del CCNL 07.04.1999 sulle materie di cui al comma 2. dal V al IX punto, non direttamente
implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative senza che si raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine
citato è prorogabile di altri trenta giorni.
6.
In
caso
di
controversie
sull’interpretazione
del
C.C.I.A.
le
Parti
si
incontrano
tempestivamente per definire consensualmente l’interpretazione autentica della clausola
controversa, secondo le modalità previste dall’art. 5 del C.C.N.L. 1998/2001 e dal D.L.vo
n. 29/93.
Art. 2
Protocollo per l'esercizio del diritto di sciopero
Fermo restando quanto stabilito dalla legge 146/90 e s.m.i. e avuto riguardo all'accordo sui
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale adottato in data
26/09/2001, l’Azienda S. Camillo – Forlanini e le OO.SS. firmatarie del CCNL adottano il
presente protocollo che è parte integrante del contratto aziendale. Le parti concordano che
premessa indispensabile e pregiudiziale per l'ammissione delle OO.SS. alla contrattazione
aziendale è l'adozione e la sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione dell'esercizio
delle azioni di sciopero accettato dalle parti ed esigibile a livello aziendale.
1. Preavviso
Il tempo di preavviso è fissato in giorni 10 per il primo sciopero della durata non superiore
a 24 ore proclamato da ogni singola OO.SS..
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2. Servizi esentati
Sono individuati quali servizi esentati:
-
Assistenza d’ urgenza;
-
Servizi di guardia H24;
-
L.194
-
Le attività connesse con le funzionalità previste dall'art. 1 dell'accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali.
3. Prescrizione generale
Il personale dei "Contingenti minimi" è a disposizione sul proprio posto di lavoro
esclusivamente per le urgenze. Il personale in eccedenza rimane a disposizione del DITRO
per le eventuali coperture ritenute prioritarie.
4. Contingenti di personale
Per i servizi esentati va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante
il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Per i contingenti di dipendenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili di cui al
punto 3 ("minimi di servizio"), va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli
impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. Il
Dipartimento DITRO formulerà quindi tali contingenti minimi di dipendenti in servizio, con
ratifica della Direzione Sanitaria Aziendale.
In caso di sciopero, l'Azienda rende specifica e tempestiva (di norma 48 ore prima)
comunicazione all'utenza con avvisi nei Presidi Ospedalieri e attraverso i media. L'Azienda
rende pari informazione in caso di revoca dello sciopero: appositi spazi vanno predisposti
negli ambienti aperti al pubblico dei Presidi Ospedalieri e in tutti i servizi a disposizione
delle OO.SS. e dell'Ente per le comunicazioni all'utenza. L'Azienda indica nei propri
comunicati i servizi disponibili con le relative modalità di funzionamento. Estende inoltre la
comunicazione per le vie istituzionali alle autorità competenti e interessate.
Il personale che non aderisce allo sciopero è a disposizione per la mobilità con precedenza
all'interno del servizio di appartenenza. In caso di presenza superiore ai minimi, all’interno
del servizio, il personale "comandato" può lasciare il servizio. L'attivazione di mobilità è
successivamente comunicata alle OO.SS. a cura del Dipartimento che l'ha disposta con
specifica nominativa degli interessati, elencati per qualifica, sede di appartenenza ed
eventuale destinazione utilizzata.
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Le Associazioni del Volontariato convenzionato nonché i parenti e i visitatori dei cittadini
degenti hanno libero accesso ai reparti per tutta la durata delle agitazioni.
La Direzione Sanitaria Aziendale e il DITRO curano di concerto la garanzia dei servizi
minimi, come da protocollo allegato recante i “Criteri per la determinazione del contingente
necessario all’erogazione delle prestazioni minime indispensabili da garantire in giornate di
sciopero” nonché gli adempimenti specifici da adottare (all. n. 1).
Il presente protocollo è a disposizione dell'Utenza e delle autorità istituzionali.
Viene pertanto affisso in tutti i posti di lavoro e le sedi di servizio aperte al pubblico della
Azienda.
Art. 3
Relazioni Sindacali
1. Le parti convengono sull’utilità di mantenere costruttive relazioni sindacali, riconoscendo nel
tavolo di trattativa aziendale presupposto indispensabile di un sistema funzionale alla ricerca
di assetti e norme mirati al conseguimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento delle
condizioni di lavoro, per consentire agli operatori del settore di esprimere al meglio le
proprie capacità professionali, allo scopo di migliorare i servizi resi ai cittadini.
2. In tale ottica le parti si conformano al sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL
7.4.99 e dal CCNL integrativo del 20.9.01, così come modificato dagli artt. 3 e segg. del
CCNL 19.4.2004, integralmente richiamato nel presente accordo, ed in particolare agli
istituti
dell’informazione, concertazione, consultazione e costituzione di
commissioni
paritetiche.
3. Composizioni delle Delegazioni:
Parte Aziendale:
Il Direttore Generale (o suo delegato)
Il Direttore DITRO
Il Direttore UOC Trattamento Economico
Il Direttore UOC Trattamento Giuridico
Parte sindacale:
RSU;
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. La
partecipazione alle trattative da parte della componente sindacale si svolge in orario di
lavoro è comunque considerato servizio attivo con diritto al recupero eccedente l’orario,
ma senza diritto allo straordinario.
4. Si conviene pertanto che:
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma
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-
per “concertazione” deve intendersi l’attivazione, previa informazione ai soggetti
sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie specificate nel
vigente CCNL;
-
per “consultazione” deve intendersi l’acquisizione, da parte dell’Azienda, previa
adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie
individuate dal CCNL. Qualora il parere non sia espresso o pervenga oltre 15 gg. dalla
ricezione degli atti esso si intende espresso in senso positivo;
-
per “informazione” deve intendersi la comunicazione in forma scritta ed in tempo utile
di documentazione inerente le materie oggetto di informazione sulle materie specificate
nel vigente CCNL;
5. La concertazione si attiva, a seguito di informazione ricevuta, con richiesta scritta, entro 48
ore dalla stessa e si conclude entro 30 giorni, terminando con un verbale, sulle materie
previste dal CCNL vigente.
6. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare il termine di 30 giorni previsto dal
CCNL. La concertazione, sulle materie come espressamente elencate all’art. 6 del CCNL
7/4/1999 e s.m.i., si conclude o con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo.
Del mancato accordo si redige verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive
delle parti.
7. La consultazione è riservata alle materie indicate nel predetto articolo.
8. L’Azienda si impegna a dare completa informazione scritta e preventiva sulle iniziative che
intende assumere sulle materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione, a
termini del vigente CCNL, di norma almeno 7 giorni prima dell’inizio del confronto o della
data prevista per l’assunzione dei provvedimenti.
9. Possono essere costituite, a richiesta, commissioni bilaterali ovvero osservatori, con funzioni
non negoziali, per l’approfondimento di specifiche problematiche. Tali organismi avranno la
durata necessaria per raccogliere dati e informazioni relative alle materie oggetto di
approfondimento nonché formulare proposte.
10. Le parti si danno atto che con l’allegata deliberazione n. 2517 del 30/12/2008 (all. n. 2)
sono state recepite le designazioni da parte della RSU dei nuovi Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza ai sensi della vigente normativa.
Art. 4
Sede sindacale
1. L’Azienda si impegna a destinare a sede sindacale un idoneo locale dotato degli
indispensabili strumenti che consentano un regolare espletamento delle attività sindacali.
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma
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2. L’Azienda si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del CCNQ 7.8.98, ad
individuare appositi spazi in misura congrua e adeguatamente custoditi riservati alla
RSU e alle singole OO.SS., per l’affissione di comunicazioni inerenti materie di interesse
sindacale e del lavoro. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerate
abusive e quindi saranno eliminate d’ufficio.
Art. 5
Assemblee del personale
1. I dipendenti, ai sensi dell’art. 2 del CCNQ 7.8.98, hanno diritto a riunirsi in assemblea nel
limite massimo di 12 ore l’anno, per anno solare per ciascun lavoratore, non rinviabili
all’anno successivo.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere
indette singolarmente e congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di
interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati dall’art. 8 del citato CCNQ. La
comunicazione all’Azienda ha luogo in forma scritta, con almeno 3 giorni di preavviso,
indicando la sede, l’ordine del giorno, l’orario e la presunta durata dell’assemblea e
l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. Durante lo svolgimento delle
assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale
determinati dal presente accordo e negli eventuali accordi decentrati.
3. La richiesta di partecipazione all’assemblea deve essere comunicata dal singolo dipendente
al responsabile della U.O. di appartenenza. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di
partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole UU.OO.
che ne danno comunicazione – nei successivi 5 giorni – all’U.O.C. Trattamento Giuridico. E’
fatta salva la possibilità di individuare modalità di rilevazione con utilizzo di supporti
informatici. La rilevazione ha quale unico scopo la verifica del rispetto dei limiti individuali di
cui al precedente comma 1.
4. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di solito
all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica agli uffici con
servizi continuativi aperti al pubblico.
Art. 6
Comitato per le pari opportunità
1. Le parti si impegnano a costituire - entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCIA e
con le modalità di cui all’art. 7 del CCNL 7.4.99 - il Comitato per le pari opportunità, che
dovrà promuovere le azioni positive previste dalla L. 125/91 e s.m.i. e assolvere a tutti i
compiti atti a favorire effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
tenendo anche conto delle posizioni delle lavoratrici in seno alla famiglia.
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma
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2. Il Comitato si adopererà per una concreta attuazione delle iniziative concernenti le pari
opportunità in ogni struttura operativa dell’istituto anche attraverso il rilevamento e la
costante attenzione alle problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione,
indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro
superamento.
3. Il Comitato provvederà a redigere apposito Regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 7
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti, prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale
o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei
confronti di un lavoratore, va prevenuto e contrastato efficacemente.
2. A tale scopo l’Azienda istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCIA, uno
specifico comitato paritetico con i compiti previsti dall’art. 5 del CCNL del 19.4.04.
Art. 8
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. A tal fine si
convengono le seguenti modalità di raffreddamento dei conflitti emersi nel corso della
contrattazione:
a. in presenza di posizioni inconciliabili, prima della definitiva rottura delle trattative, fra le
parti si potrà definire la sospensione della trattativa e programmare, entro i successivi
15 gg., una ulteriore fase negoziale, dopo avere esperite più complete valutazioni e
verifiche interne;
b. durante tale fase le OO.SS. non potranno porre in essere azioni conflittuali e l’Azienda
non adotterà iniziative unilaterali;
c. analoghe procedure verranno adottate nell’ambito dell’Azienda o della concertazione. In
tal caso la sospensione determinerà un pari slittamento del termine previsto per la
riassunzione delle rispettive prerogative.
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RAPPORTO DI LAVORO
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9
Il contratto individuale di lavoro del personale del comparto
1. Sono richiamate in questa sede tutte le disposizioni previste nelle tornate contrattuali
nazionali avuto riguardo alle procedure di assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato come indicate nell’art. 14 del CCNL 1994/1997.
2. In particolare si ribadisce che l’assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro
dei dipendenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale, che è regolato da
disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto richiede la forma
scritta. In esso sono comunque indicati tutti gli elementi specificatamente indicati all’art.
14, co. 2 del citato CCNL.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi
nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne
costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
4. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
5. Possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative e previamente
autorizzati, secondo le procedure di cui al vigente Regolamento Aziendale in materia di
conferimento incarichi a personale dipendente ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001
allegato al presente CCIA (all. n. 3).
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Art. 10
Periodo di prova
1.
Ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1994/1997 i neo assunti sono soggetti ad un periodo di prova
stabilito nella durata di:
2.
-
2 mesi per il personale della posizione funzionale fino alla quarta;
-
6 mesi per le restanti posizioni funzionali.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivo prestato; pertanto il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e
negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi del D.
Lgs. 165/2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere
risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica
l’art. 24, comma 1 del CCNL 1994/97 1996.
3.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2, sono soggette
allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
4.
Durante il periodo di prova, decorsa la prima metà di tale periodo, ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 2. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda deve essere
motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno
dell’assunzione a tutti gli effetti.
5.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11
Orario di lavoro e orario di servizio dei dipendenti
1. L’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità
delle strutture e l’erogazione dei servizi all’utenza.
2. L’orario di lavoro
è funzionale all’orario di servizio e rappresenta il periodo di tempo
giornaliero durante il quale viene assicurata nell’ambito dell’orario contrattualmente prevista
la prestazione lavorativa.
3. L’osservanza dell’orario di lavoro viene accertata mediante forme di controllo automatizzato
tramite timbratura agli orologi marcatempo sia in entrata che in uscita.
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L’orario di lavoro è confermato in 36 ore settimanali. L’articolazione dell’orario di servizio
è materia di competenza aziendale articolando la presenza in funzione delle esigenze in 5 o
6 giorni a settimana.
4. L’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente finalizzato
all’eliminazione delle liste di attesa;
-
miglioramento
dei
rapporti
funzionali
con
altre
strutture,
servizi
ed
altre
amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze
dell’utenza.
5. Il dipendente è tenuto ad effettuare mensilmente le ore di servizio contrattualmente
previste. Nel caso in cui si venga a determinare un debito orario nei confronti dell’Azienda,
che raggiunga per due mesi consecutivi le sei ore complessive, e non venga recuperato nel
mese successivo (il terzo mese dopo i due in cui si è accumulato il debito), si determinerà
l’automatica proporzionale decurtazione della retribuzione, fatte comunque salve le
competenze del dirigente responsabile dell’U.O. di appartenenza e relative alla segnalazione
all’ufficio procedimenti disciplinari per l’eventuale seguito di competenza.
A) Personale ruolo sanitario e tecnico
1. Al fine di normalizzare gli orari di servizio del personale del ruolo sanitario e tecnico,
vengono confermate le indicazioni impartite con il protocollo d’intesa del 10/8/2007
(salvo
l’integrazione effettuata, con il presente contratto, dell’orario contrassegnato
con l’asterisco) e di seguito indicate:
ORARI H 24
7.00/14.10 – 14.00/21.10 – 21.00/07.10 - 36 ORE SETT.
08.00/14.00 – 14.00/20.00 – 20.00/08.00 - 36 ORE
SETT. TENDENZIALMENTE UNIFORMI TRA I
DIVERSI PROFILI
07.00/13.40 – 13.30/20.10. – 20.00/07.10 – 36 ORE
SETT.
07/.30/13.30 – 13.30/19.30 – 19.30/07.30
07.00/14.00 – 14.0/21.00 – 2100/07.00
ORARI H 12
07.00/13.00 – 13.00/19.00 07.30/13.30 – 13.30/19.30
07.00/14.12 – 14.00/21.12 – SU 5 GG. SETTIMANALI
*07.00/14.12 – 14.00/21.12 – SU 5 GG.
SETTIMANALI
08.00/14.00 – 14.00/20.00 – 36 ORE ORE SETT.
TENDENZIALMENTE UNIFORMI TRA I DIVERSI
PROFILI
07.30/13.30 – 13.00/19.00
DEGENZE P.O. S. CAMILLO , CAMERE
OPERATORIE CON TURNO IN QUINTA, P.S.
LABORATORI E RADIOLOGIE
DEGENZE P.O FORLANINI CON TURNO IN
SESTA
C.O. CHE NON EFFETTUANO IL TURNO IN
QUINTA
AUSILIARI
DAY HOSPITAL, AMBULATORI
DEGENZA, C.O. E P.S.
C.O.
* DEGENZA E P.S. (il riposo può non coincidere
con il sabato o la domenica)
LABORATORI E RADIOLOGIE
POLIAMBULATORIO S. CAMILLO
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma
13
ORARI H 6
07.00/13.00 FLESS.30 MINUTI
07.30/13.30
8.00/14.00
07.00/14.12 5 GG. LAVOR. FLESS. 30 MINUTI
06.00/12.00 FLESS.30 MINUTI
07.00/14.00 – SU 5 GG. LAV. FLESS. 30 MINUTI CON
UN RIENTRO MENSILE CON ORARIO 8.00/12.00
CAPO SALA , FISSI DI MATTINA NELLE
DEGENZE E NELLE D.H , E AMBULATORI
CAPO SALA , FISSI DI MATTINA NELLE
DEGENZE E NEI D.H , E AMBULATORI
CAPO SALA , FISSI DI MATTINA NELLE
DEGENZE E NEI D.H , E AMBULATORI,
LABORATORI E RADIOLOGIE,
FISOTERAPISTI
SERVIZI CON APERTURA DAL LUN/VEN
(ES. AMB. OCULISTICO, ORTOPEDICO,
OTORINO, CHIRURGIA ENDOSCOPICA
FORLANINI PRE OSPEDALIZZAZIONE
CHIRURGICA
AUTISTI AUTOEMOTECHE
FISIOTERAPISTI
2. Eventuali deroghe alle fasce orarie sopra riportate, potranno essere accordate in
presenza di sopraggiunte nuove esigenze di servizio su proposta motivata del dirigente
della struttura, verranno valutate ed eventualmente adottate dal Dipartimento DITRO,
sentita la direzione aziendale e le OO.SS.
3. Sull’orario previsto per ciascun profilo può essere concessa, compatibilmente con le
esigenze di servizio, nei casi in cui dovessero sussistere particolari esigenze personali
su richiesta dei dipendenti, una flessibilità oraria di 30 minuti.
Escluso il personale
turnante H24 e il personale che osserva orario ridotto ai sensi delle vigenti disposizioni
normative in materia. Il periodo del beneficio in questione – formalizzato dai Direttori
di Struttura Complessa del DITRO sentiti i Coordinatori interessati – avrà durata
quindicinale – trimestrale - semestrale.
4. Le tipologie di orario di servizio previste dal presente CCIA rivestono carattere
oggettivo e sono funzionali alle esigenze dell’utenza e all’organizzazione del lavoro.
Pertanto l’assegnazione del dipendente ad una tipologia oraria non comporta alcun
diritto al consolidamento soggettivo della stessa, essendo l’articolazione dell’orario
strettamente connessa alle esigenze di servizio. Pertanto l’istituzione di profili orari
differenti da quelli sopra indicati
sono da considerarsi di carattere temporaneo in
ragione della loro eccezionalità, sarà cura del Direttore DITRO verificare la permanenza
dei requisiti che ne hanno giustificato l’istituzione.
5.
Al fine di valorizzare la professionalità, per tutti i profili del ruolo sanitario di categoria
D e DS, due ore del debito orario mensile sono destinate all’attività di formazione
individuale professionale, da utilizzare su richiesta, di norma, con cadenza mensile. Per
particolari esigenze di servizio potranno essere cumulate in ragione annua nella misura
di quattro giorni per anno solare ed utilizzate entro il 31 dicembre di ciascuna anno
solare. La fruizione delle ore deve comunque essere compatibile con le esigenze
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma
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funzionali della struttura e non può in alcun modo comportare una riduzione dell’orario
di lavoro.
6.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il numero delle ore
finalizzate alla citata attività sarà proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell’anno.
B) Personale ruolo amministrativo e professionale
1. Al fine di conciliare l’esigenza organizzativa e di garantire una omogeneizzazione tra
gli orari del personale del ruolo amministrativo si concorda quanto segue.
2. L’orario di lavoro viene determinato in funzione:
a) dell’ottimizzazione delle risorse umane assegnate e dalle prestazioni rese
nell’ambito delle strutture di assegnazione;
b) dell’ampliamento nella fruizione dei servizi al fine di assicurare un’organica
distribuzione dei carichi di lavoro e assicurando altresì la presenza in
determinate fasce orarie di tutto il personale necessario ad assicurare allo
svolgimento delle attività proprie della struttura di appartenenza.
3. L’orario individuale di lavoro è funzionale all’orario di servizio presso la struttura in
cui si opera.
4. Di norma il personale del ruolo amministrativo opera su 5 giorni lavorativi, per un
totale di 36 ore a settimanali con la seguente articolazione:
-
6 ore per 3 giorni la settimana e 9 ore per i restanti due giorni
-
7 ore e 12 minuti per 5 giorni la settimana
5. Sugli orari di servizio sopra indicati è contemplata una fascia di flessibilità di 60 minuti
in entrata: pertanto il personale in argomento può prendere servizio dalle ore 7,30
alle ore 8,30 o dalle 8.00 alle 9,00 con due giorni di rientro pomeridiano (di norma
martedì – giovedì) con orario 14/14,30/15,00 – 17;00/17,30/18,00 (intercorre la
pausa di mezza ora), riposo il sabato.
6. Si sottolinea che l’inizio della prestazione oltre l’ora di flessibilità prevista comporta
ritardo sull’orario di lavoro, con conseguenze sul piano disciplinare per inosservanza
dei doveri d’ufficio, inoltre obbliga il dipendente al recupero, nei giorni autorizzati dal
Dirigente/Responsabile preposto, del debito orario.
7. Qualora vi sia personale del ruolo amministrativo assegnato presso strutture che
operano su 6 giorni settimanali la tipologia di orario è:
-
6 ore per 6 giorni a settimana.
8. Qualora il dipendente presti la propria attività presso strutture/servizi il cui orario di
servizio sia articolato su cinque giorni lavorativi, anche il relativi profili orari dovranno
uniformarsi a tale articolazione. Non sono consentite deroghe. Qualora talune unità di
personale siano impossibilitate ad articolare il proprio orario di lavoro alla predetta
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organizzazione del servizio potranno essere d’ufficio destinate ad altre Unità
Operative.
9. Qualora a seguito di assegnazione presso strutture il cui orario di servizio sia diverso
da quello osservato dal dipendente si dovrà procedere all’adeguamento del profilo
orario a quello della struttura di assegnazione.
10. In maniera analoga si dovrà procedere
nell’ipotesi di
modifica dell’inquadramento
giuridico del dipendente a seguito di vincita di selezione interna/concorso.
Art. 12
Personale turnante
1. Nel richiamare l’art. 44 del CCNL 94/97 e s.m.i
corresponsione delle indennità ivi previste finalizzate
si conferma il diritto alla
alla remunerazione delle
particolari condizioni di disagio in cui il servizio viene prestato.
2. In particolare, a conferma
di quanto stabilito con informativa n. 186 del 2 agosto
2007 al personale turnante vengono corrisposte le indennità nella misura e secondo le
modalità stabilite dai CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo come integrate in sede
decentrata al personale di che trattasi:
a) Il personale che turna nelle 24 ore, per avere diritto all’indennità di turno, deve
effettuare
nell’arco del mese il seguente numero minimo di turni diversi da
quello antimeridiano:
8 giorni minimi di presenza mensili che comprendano
almeno un turno svolto di mattina + un turno svolto di pomeriggio + un turno
svolto di notte;
b) il personale che turna nelle 12 ore per avere diritto all’indennità di turno, deve
effettuare
quello
nell’arco del mese il seguente numero minimo di turni diversi da
antimeridiano:
8
giorni
minimi
di
presenza
mensili
che
comprendano almeno n. 4 turni svolti di mattina + n. 4 turni svolti di
pomeriggio.
Art. 13
Disposizioni particolari in materia di riposo
1. Il riposo giornaliero, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 66/2003, è finalizzato al recupero
psico - fisico del dipendente ed è un diritto irrinunciabile e non può essere
monetizzato.
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2. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo ogni 24 ore calcolate dall’ora di
inizio della prestazione lavorativa ferma restando la durata del lavoro settimanale,
che
saranno finalizzate a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero
delle energie psicofisiche dei dipendenti, nonché a prevenire il rischio clinico.
3. Al fine di conformare l’impegno di servizio alla disposizione normativa vigente le parti
concordano che
la fruizione delle 11 ore quale periodo di riposo obbligatorio e
continuativo nell’ambito delle 24 ore, così come previsto dalla normativa europea
vigente, debba essere effettuato obbligatoriamente un periodo, in ambito diurno, di
un periodo di 11 ore di riposo continuativo. In particolare, dopo l’effettuazione di un
servizio di lavoro superiore a 6 ore che includa anche parzialmente la fascia oraria
notturna 22-06 , è obbligatoria la fruizione immediata, in ambito diurno, di un periodo
di 11 ore di riposo continuativo.
4. Qualora per particolari esigenze di sevizio, non dovesse essere possibile la fruizione
immediata, in ambito diurno, delle 11 ore
periodo di riposo obbligatorio e
continuativo, la necessaria prosecuzione del servizio deve essere ogni volta richiesta
ed autorizzata dalla DITRO; tale documentazione dovrà essere visionata ed analizzata
dalla unità di “rischio clinico”; il periodo di riposo dovrà comunque essere ampio e
continuativo, tale da garantire ai dipendenti una protezione appropriata evitando che,
a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della
prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro
stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
Resta inteso che le eventuali deroghe alle 11 ore di riposo devono essere definite da
specifiche sessioni negoziali con conseguenti accordi sottoscritti dalle parti, e che le
stesse siano circoscritte a specifiche UU.OO., temporanee e con l’indicazione
delle
modalità per il loro superamento.
5. Esula dal riposo obbligatorio l’attività di rappresentanza che non implica attività
assistenziale (membri eletti dal Comitato di Dipartimento, Consiglio dei sanitari
delegazioni sindacali).
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con
quanto stabilito nei precedenti commi.
7. L’art. 9 del D. Lgs. 66/2003, riconosce al lavoratore il diritto ad un periodo di riposo di
24 ore consecutive ogni 7 giorni (riposo settimanale), di regola coincidenti con la
domenica, eventualmente cumulabili con le ore di riposo di cui all’art. 7 del citato
decreto.
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8. Il richiamato periodo di riposo di 24 ore, data la specificità della prestazione che viene
svolta dal dipendente – finalizzata a soddisfare, evidentemente, interessi rilevanti
della collettività e qualificata per il suo carattere di pubblica utilità - è fissato in un
giorno della settimana, anche
diverso dalla domenica,
e viene stabilito mediante
turnazione.
Art. 14
Pausa e diritto alla mensa
1. L’art. 8 del D. Lgs. 66/2003 dispone che, ove l’orario giornaliero ecceda le 6 ore
continuative, il dipendente deve beneficiare di un intervallo per pausa, ai fini del
recupero dell’energie psico-fisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
Il
direttore/responsabile della struttura alla quale il dipendente afferisce dovrà
assicurare il rispetto delle richiamate disposizioni. Le parti si danno atto che al
termine delle sei ore il dipendente deve osservare una pausa di 30 minuti. In ragione
dell’obbligo, tanto di osservare la pausa di 30 minuti e/o di consumare il pasto al di
fuori dell’orario di lavoro, nella gestione dei profili orari viene decurtata in automatico
la suddetta pausa, al superamento del predetto debito orario giornaliero.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in
relazione alla particolare articolazione dell’orario medesimo.
3. Il pasto, fatta eccezione per il personale che effettua turni notturni e festivi, è da
consumarsi al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle
strutture operative di assegnazione, secondo modalità concordate in Azienda con
l’istituto della concertazione. In tal senso si richiama il regolamento adottato con
deliberazione n. 1944/2007,
disciplinante l’accesso alla mensa e le modalità di
fruizione del servizio.
Art. 15
Lavoro notturno
1. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute,
all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro,
anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs.
532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della
prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi
assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
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2. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 6 del CCNLI 20/9/2001, che regola il
passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dipendente, nel caso in cui
sopraggiunte condizioni di salute, accertate dal medico competente, comunque
comportino l’inidoneità o l’esclusione alla prestazione di lavoro notturno, ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 532/1999 e s.m.i. il DITRO su richiesta del
direttore/responsabile della struttura di appartenenza, può prevedere l’assegnazione
ad altra attività o ad altri turni di servizio compatibili con lo stato di salute del
dipendente,
nell’ambito
delle
mansioni
proprie
del
profilo
di
appartenenza,
limitatamente al periodo della prescrizione.
Art. 16
Lavoro straordinario
1. Le parti – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 7.4.99 - condividono che
il contenimento del lavoro straordinario è un obiettivo comune da perseguire
utilizzando tutti i mezzi a disposizione dell’Azienda, con particolare riguardo alla
riorganizzazione delle modalità operative dei servizi e degli uffici.
2. Al ristoro delle prestazioni rese in regime di lavoro straordinario si provvede con le
risorse di cui al relativo fondo di finanziamento.
3. Le parti convengono sulle seguenti modalità di utilizzo del lavoro straordinario:
- non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario in assenza di una preventiva
autorizzazione del Capo sala o del Servizio Infermieristico o di altro dirigente
appositamente individuato;
- non è parimenti ammesso eccedere il normale orario di lavoro senza preventiva
autorizzazione del competente Responsabile, anche se per tale eccedenza sia
richiesto dal dipendente di avvalersi di riposi compensativi;
- nei
prospetti riepilogativi mensili i responsabili delle unità operative dovranno
attestare che tutte le eccedenze orarie, sia che abbiano dato luogo a pagamento di
lavoro
straordinario
sia
recuperate
con
riposi
sostitutivi,
sono
state
preventivamente autorizzate;
4. Nell’ambito delle risorse assegnate, lo straordinario potrà essere autorizzato anche per
iniziative volte alla ottimizzazione dei livelli assistenziali.
Art. 17
Ferie e festività
1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.
Sono stabilite in misura
annua pari a gg. 34 o 36 (30 o 32 per anzianità inferiore ad anni 5) a seconda
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dell'articolazione dell'orario e comprendono i 4 gg. di festività soppresse. Non sono
fruibili ad ore. Devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, almeno gg. 15 a
richiesta del dipendente devono essere fruite nel periodo estivo. le eventuali ferie
residue, non fruite per indifferibili esigenze di servizio o per motivi personali nel corso
dell'anno di riferimento, previa autorizzazione dovranno essere fruite nel primo
semestre dell'anno successivo. I giorni di festività soppresse devono essere utilizzati
nell'anno di riferimento.
2. E' consentita la fruizione di 15 gg. continuativi nel periodo estivo a richiesta del
dipendente. Ove non sia stato possibile fruire delle ferie nell'anno solare di
riferimento
per indifferibili esigenze di servizio o personali,
su autorizzazione del
Responsabile, le stesse dovranno essere fruite tassativamente nel primo semestre
dell'anno successivo (nel computo delle ferie residue devono essere esclusi i giorni di
festività soppresse che vanno fruiti entro l'anno solare di riferimento). In via
eccezionale si può procedere alla monetizzazione delle ferie non fruite limitatamente
alla fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza; nei casi di mobilità
volontaria, non essendoci novazione del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione
viene mantenuto con il passaggio ad altra amministrazione, salvo diverso accordo fra
l'azienda di provenienza ed il dirigente.
3. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, permessi retribuiti
o aspettativa concessa a qualsiasi titolo, la festività si intende assorbita dalla stessa
assenza.
4. Per quanto riguarda il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, le ferie
in godimento sono proporzionali al servizio prestato.
5. Si precisa che durante il periodo di aspettativa facoltativa post-partum, retribuita al
30%, di aspettative senza assegni e durante il congedo retribuito ai sensi dell’art. 42
co.5 d.lgs. 151/2001, il dipendente non matura giorni di ferie.
6. Nel
caso
in
cui
il
mancato
godimento
sia
dipeso
da
infortunio,
malattia,
nonché in caso di astensione obbligatoria per maternità, le ferie non godute potranno
essere recuperate anche oltre i termini massimi citati.
7. Le ferie in corso di godimento vengono sospese in caso di malattia protrattasi per più
di tre giorni, previa presentazione di idonea documentazione medica, oppure in
caso di ricovero ospedaliero.
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20
8. La
fruizione
dei
periodi
responsabile competente
di
e
ferie
deve
è
essere
subordinata
all’autorizzazione
tempestivamente
comunicata
del
al
competente Ufficio.
Art. 18
Permessi retribuiti
1. Riguardo alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dal vigente CCNL e da specifiche
disposizioni legislative, si rinvia alle disposizione contrattuali e alle normative speciali
nel tempo vigenti.
2. In particolare si richiama il contenuto del protocollo di intesa siglato con la parte
sindacale in data 8/10/2008 finalizzato a disciplinare il diritto allo studio e la fruizione
dei relativi permessi come previsti dall’art. 22 del CCNLI 20/09/2001. (all. 3 bis)
Art. 19
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le disposizioni in materia di part-time sono finalizzate a contemperare il diritto del
dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale con il dovere dell'Azienda di
mantenere l'efficacia dell'azione sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa,
garantendo, nello stesso tempo, la puntuale erogazione dei servizi. Tenuto conto
pertanto della natura dell'attività' istituzionale propria,
gli obiettivi che l'Azienda si
propone di raggiungere sono:
a. migliorare l'efficienza della propria organizzazione in relazione alla maggiore
flessibilità del lavoro;
b. adeguare la propria organizzazione alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
c. favorire la permanenza nel mondo del lavoro dei dipendenti che presentano
situazioni personali o famigliari di particolare rilevanza sociale.
2. Come previsto dall'art.1, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato
dall’articolo 73 dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'Amministrazione
entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel richiamare i contenuti del vigente regolamento disciplinante la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale allegato al presente CCIA (All.
n. 4), ai sensi e per gli effetti delle recenti modifiche introdotte dalla legge da ultimo
citata si potrà procedere – per soddisfare esclusivamente esigenze di servizio - ad una
revisione dei contratti individuali di lavoro a suo tempo sottoscritti.
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21
Art. 20
Mansioni superiori
1.
Si considerano mansioni superiori oggetto di possibile conferimento esclusivamente
quelle espressamente
previste dall’art. 28, comma
2, del
CCNL 7.4.99.
Il
conferimento viene disposto dall’Azienda in presenza dei presupposti e nel rispetto
delle procedure di seguito riportate:
nei casi sostanziali e nel rispetto dei limiti temporali e vincoli procedurali
espressamente previsti dal comma 4 del citato art. 28;
a fronte di obiettive , sostanziali e documentate esigenze che rendano necessaria
la presenza di una figura che ricopra le funzioni vacanti o scoperte, non essendo
possibile risolvere la carenza con una ridistribuzione temporanea delle relative
funzioni tra il restante personale del medesimo profilo ovvero della categoria
immediatamente inferiore;
su proposta del responsabile dell’U.O. – nel caso del personale del ruolo
sanitario, il Dirigente della struttura afferente il DITRO - che dia conto dei
presupposti oggettivi di cui al punto precedente e motivi l’individuazione del
soggetto chiamato in rapporto alle funzioni e alle attività da svolgere, sulla base
dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e dell’esperienza
maturata,
prendendo
in
considerazione
tutto
il
personale
dell’U.O.
o
Dipartimento interessati, appartenente alla categoria o livello immediatamente
inferiore del profilo corrispondente;
l’Azienda si riserva di valutare la proposta e, in caso di incompletezza, di
chiedere le necessarie integrazioni documentali e di istruttoria e di avvalersi
comunque di una commissione di valutazione costituita con le stesse modalità
previste per le procedure di selezione interna;
in ogni caso il candidato dovrà possedere i requisiti per l’accesso dall’interno al
profilo della categoria o livello superiore di cui vengano affidate le mansioni.
2.
Al personale cui vengano conferite le mansioni viene corrisposto il trattamento
economico della categoria o livello superiore secondo le modalità disciplinate dall’art.
31, comma 10, CCNL 7.4.99.
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22
Art. 21
Posizioni Organizzative sanitarie e amministrative.
1. L’incarico di posizione organizzativa come previsto dagli artt. 20 e 21 del CCNL
7/4/99 viene conferito sulla scorta del Regolamento Aziendale allegato al presente
CCIA (All. n. 5).
2. Ai titolari di incarico di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 36 del citato CCNL
compete una indennità di funzione nella misura stabilita per ciascuna posizione
secondo gli accordi con le OO.SS.
3. L’indennità
di
funzione
corrisposta
ai
sensi
della
richiamata
disposizione
contrattuale assorbe i soli compensi per lavoro straordinario.
4. Ai sensi degli articoli 21 e 36 del CCNL 7/4/99 ai dipendenti con incarico di
Posizione organizzativa, compete altresì, in presenza di valutazione positiva, la
retribuzione di risultato determinata con le modalità specificate nell’art. 36 lett. C)
del presente CCIA.
5. Fermo restando il rispetto del debito orario nella misura delle 36 ore settimanali, e la
possibilità
di
organizzare
il
proprio
tempo
di
lavoro
nel
limite
suddetto
in
considerazione dell’incarico conferito per quanto riguarda le ore prestate oltre il debito
orario mensile in ragione di esigenze di servizio di carattere imprevedibile ed
eccezionale, si potrà ricorre al recupero ore – tramite compensazione – nello
stesso mese.
Art. 22
Incarichi di Coordinamento
1. In presenza di posto vacante per il coordinamento - previa informativa alla RSU
aziendale e alle OO.SS territoriali maggiormente rappresentative -
l’incarico di
coordinamento è conferito prioritariamente a domanda – previa pubblicazione di
specifica locandina – tra i coordinatori come individuati ai sensi dell’articolo 10,
commi 2 e 3, del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico.
2. Successivamente, il posto di funzione resosi disponibile sarà conferito al personale
della categoria D,
compreso il livello economico DS
- risultato vincitore
di
apposita selezione interna - che, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 2006-2009, sia in
possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di
coordinamento, nonché di un’esperienza professionale complessiva nella categoria
D, compreso il livello economico DS, di tre anni.
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23
3. L’incarico sarà conferito attraverso una selezione interna per titoli, colloquio e/o
prova pratica.
4. La commissione valutatrice sarà composta dal Direttore del DITRO o suo sostituto,
dal Direttore della U.O.C. delle professioni sanitarie del profilo di appartenenza o
suo delegato, da titolare di posizione organizzativa del ruolo tecnico o sanitario e
da un dipendente del ruolo amministrativo, di qualifica non inferiore a quella di
assistente amministrativo, con funzioni di segretario.
5. L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale
con apposito provvedimento
motivato.
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24
INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Art. 23
Aspettativa
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e
motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o
di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per un periodo massimo di
dodici mesi nel triennio. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per esigenze personali e/o di famiglia, anche per cause diverse,
ovvero delle aspettative di cui al co. 8 lett. a) e b) dell’art. 12 del CCNLI 21/9/2001, se non
siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal co 8 lett c)
del citato articolo.
2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per le assenze per
malattia.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano
con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 1994/97 .
4. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine
appositamente prefissato.
5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nei
confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per
riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4.
6. L’aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al
dipendente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 e segg.
del d.lgs. 502/1992.
7. In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dipendente a tempo indeterminato,
assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di
diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico
a tempo determinato, l’aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a
termine anche nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 8 lett. a) e b), del CCNLI 21/9/2001.
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25
8. Al dipendente è concessa l’aspettativa nel caso di conferimento di incarico dirigenziale a
tempo determinato per tutta la durata dell’incarico conferito da ente privato che abbia
ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 15 – undecies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i..
Art. 24
Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo
svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo,
compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l’Azienda od Ente deve accertare, per il tramite della Competente Commissione
Medica di Verifica, quali attività il dipendente, in relazione alla qualifica ed profilo rivestiti,
sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento delle medesime.
3. Qualora non si rinvengano mansioni compatibili con lo stato di salute, previo consenso
dell’interessato ed in presenza della disponibilità organica, il dipendente può essere
impiegato in un diverso profilo di cui possiede i titoli. Il mutamento di profilo non comporta
variazioni sul trattamento economico avendo diritto alla conservazione del trattamento
economico più favorevole.
4. Qualora per il dipendente non sussistano le condizioni per procedere alla nuova
assegnazione nelle modalità sopra descritte si applica in quanto compatibile, la disciplina di
cui
all’art.
21
del
CCNLI
20/9/2001
disciplinante
amministrazioni del personale in eccedenza
il
passaggio
diretto
ad
altre
come richiamato nel presente CCIA al
successivo articolo 27.
Art. 25
Comando
1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dipendente può essere attuata anche
attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione
ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro
assenso.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del
dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o
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26
l’amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato
a servizio prestato presso l’azienda di provenienza.
3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso
o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati
disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dipendente per il quale sia in corso
il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a
tal fine dall’azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni
interessate ne formalizzeranno l’avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il dipendente
può chiedere un comando finalizzato per
periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali
od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel
quinquennio, ferma restando l’anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli
effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall’esigenza dell’azienda per il compimento di studi speciali
o per l’acquisizione di tecniche particolari, al dipendente comandato sono corrisposti gli
assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979.
Art. 26
Mobilità Interna
1.
La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva
del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione.
Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e
posizione economica di appartenenza del dipendente.
2.
L’Azienda, nell’esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni
tecniche o organizzative, nel rispetto dell’art. 2103 del codice civile, dispone l’impiego del
personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla
località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del
CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente
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27
articolo, lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza, anche
se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto
rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.”
2.bis.Deroghe in misura inferiore all’ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere
previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto
conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende,
alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto
pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede.
3.
La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo
le seguenti procedure:
a) Mobilità di urgenza:
Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle
strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere
provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle
situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di trenta giorni nell’anno.
La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le
categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di
missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria.
b) Mobilità ordinaria, a domanda:
La Azienda, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure
selettive o concorsuali, può attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le
seguenti modalità e criteri:
-
tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire;
-
domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi
nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e
comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per
i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie
sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del
dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare
nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di
contrattazione integrativa.
c) Mobilità d’ufficio:
La Azienda, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, può disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio - misure di mobilità interna del personale sulla base di
criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa.
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28
4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), secondo punto, e
c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile
1999.
5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto
1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può
essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di
appartenenza e della RSU ove il medesimo ne sia componente, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 del medesimo CCNQ.
6. Sono abrogati l’art. 39 del DPR 761/1979 e l’art. 11 del DPR. 384/1990.
7. Accordi di mobilità per esubero. I presenti accordi possono essere stipulati:
•
per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
•
dopo tale evento, per evitare i trasferimenti d’ufficio o la dichiarazione di messa
in disponibilità.
L’istituto è disciplinato come previsto dall’art. 33 del CCNL 1 settembre 1995 e dall’art.
21 commi 1,2,3 del CCNL integrativo 20/09/2001 (code).
Art. 27
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. E’ confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 33 del CCNL del 1
settembre 1995, che a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche
tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, conclusa
la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il
passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto e
di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare
diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende ed
enti del comparto operanti nell’ambito regionale, l’elenco del personale in eccedenza
distinto per categoria e profilo professionale per conoscere la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
3. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso
comparto di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 presenti sempre a livello
provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi
diretti.
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29
4. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui
al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascuna categoria,
profilo e posizione economica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le
amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
5. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le
relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di
eventuali priorità; l’azienda dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
6. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’azienda di
provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
-
dipendenti portatori di handicap;
-
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il
lavoratore sia unico titolare di reddito;
-
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la
stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel
presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente;
-
presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione
integrativa.
7. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere
specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorirne la ricollocazione
e l’integrazione nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di
classificazione vigente.
Art. 28
Mobilità volontaria
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al
CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza
di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova,
con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo
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30
professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del
dipendente stesso.
2. La mobilità volontaria è consentita anche da e per gli enti che abbiano ottenuto il
riconoscimento ai sensi dell’art.15 undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
3. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro
dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese.
4. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a
quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.
5. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue
il dipendente trasferito.
6. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti da
e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purché le amministrazioni interessate
abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da
parte dell’Azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della
domanda.
7. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15 del
D.P.R. 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.
Art. 29
Formazione ed aggiornamento professionale
1. Le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dei contratti collettivi nazionali,
convengono sul valore strategico della formazione continua come metodo permanente di
valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, finalizzata alla promozione dei
livelli di efficacia, efficienza e adeguatezza delle prestazioni e allo sviluppo di carriera.
Essa comprende sia l’aggiornamento professionale che la formazione permanente e,
attraverso la professionalizzazione degli operatori, a partire dalla loro formazione di
base, consente il miglioramento continuo delle competenze e dei valori di riferimento e
accompagna e sostiene i
programmi
di sviluppo delle UU.OO.. La formazione
permanente rappresenta una leva strategica per il completamento del processo di
aziendalizzazione e va attuata nel quadro di una coerente integrazione con le politiche di
organizzazione del lavoro e alla luce di un’attenta previsione dei fabbisogni professionali.
2. L’attività
formativa
si
realizza
sia
attraverso
programmi
di
addestramento,
aggiornamento, qualificazione, finalizzati all’ottimale valorizzazione delle risorse umane,
sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità, in linea con i
cambiamenti organizzativi. Tale attività ricomprende, quindi, le necessità formative
ritenute obbligatorie per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall’Azienda
anche alla luce del Piano sanitario nazionale e regionale (aggiornamento obbligatorio),
nonché le iniziative facoltative che possono interessare le singole unità operative,
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31
promosse dai singoli responsabili delle strutture anche su proposta dei dipendenti
(aggiornamento facoltativo).
3. Lo svolgimento di attività di aggiornamento obbligatorio ha priorità rispetto alle attività
formative facoltative. Esso comprende, in particolare:
a. le attività obbligatorie organizzate all’interno o all’esterno dell’Azienda;
b. l’invio in comando finalizzato presso altre sedi, ai sensi dell’art. 45 del DPR n.
761/79, se giustificato dall’esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche
particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi;
c. l’uso di testi, riviste ed altro materiale bibliografico nonché di tecnologie audiovisive
ed informatiche;
d. la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dall’Azienda, anche
in relazione agli indirizzi regionali.
4. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l’accertamento dell’avvenuto
accrescimento della
professionalità
del
singolo dipendente,
certificato attraverso
l’attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi o secondo le modalità definite
nei programmi di formazione.
5. Il Piano di formazione/aggiornamento aziendale triennale dovrà privilegiare obiettivi di
operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi, favorendo:
a. la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di sistemi informatici;
b. gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa;
c. la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire
all’Ufficio per le relazioni con il pubblico;
d. la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare
riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed alla formazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile
della sicurezza e dei componenti del servizio prevenzione e protezione;
e. la conoscenza delle lingue (in particolare la lingua inglese);
f.
una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni
proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al
personale
neo
assunto
nonché
all’acquisizione
di
conoscenze
e
competenze
interdisciplinari, nel rispetto delle pari opportunità.
6. Ogni anno l’Azienda definisce il Piano formativo aziendale per l’anno successivo,
tenendo in considerazione le linee di indirizzo discusse tra le parti, le indicazioni fornite
dalle UU.OO., gli orientamenti generali, gli obiettivi specifici nonché la spesa complessiva
prevista e le relative modalità di copertura.
7. La gestione dell’aggiornamento obbligatorio è competenza della U.O.C. Sviluppo della
formazione e del governo clinico.
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8.L’Azienda potrà organizzare corsi di formazione interna avvalendosi della collaborazione
del personale tecnico, sanitario e amministrativo in servizio, dotato di competenza
specifica nelle materie di insegnamento.
9. Sui criteri e le linee generali della programmazione annuale avrà luogo un’informazione
preventiva alle OO.SS.
10.Il
personale
che
partecipa
alle
attività
di
formazione
obbligatoria,
organizzate
dall’Azienda, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori
dalla sede di servizio la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il
rimborso delle spese di viaggio.
11.Le attività formative saranno finanziate con una quota annuale pari all’1% del monte
salari complessivo.
ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
Art. 30
Comportamento in servizio
1. Il dipendente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt.
2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con
impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dipendente è improntato al perseguimento dell’efficienza e
dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei
cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto dell’allegato Codice di
comportamento (All. n. 6) dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, accluso al
CCNLI del 21/9/2001, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei
codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs.
165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in
luogo accessibile a tutti i dipendenti.
4. Quanto al sistema disciplinare si fa rinvio integrale alle disposizioni contenute nel codice
disciplinare di cui all’art.13 del CCNL 9/4/2004 come modificato ed integrato dall’art.6
del CCNL 10/4/2008 e al vigente Regolamento aziendale in materia di procedimenti
disciplinari (All. n. 7).
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33
Art. 31
Copertura assicurativa
1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai
sensi dell’art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,
relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa
grave.
2. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a
servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le
prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle
altre spese documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi
nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di
proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di
cui sia autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda sono in
ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, dei
rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto
5. I massimali delle polizze di cui al comma 4 non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali,
in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente
articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
7. Sono disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art. 19 del DPR 384/1990.
Art. 32
Disposizioni particolari:
Attuazione della Legge n. 133/2008
1. Con riferimento alle modalità applicative delle disposizioni recate dall'art. 71 del D.L.
25/6/2008, n.112 convertito con modificazioni con
L. 6/8/2008, n.133,
date indicazioni specifiche con circolare aziendale n.5803/DG
sono state
del 24/10/2008 e in
questa sede se ne richiama integralmente il contenuto.
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34
2. Più in particolare in attesa dei chiarimenti richiesti al Dipartimento della Funzione
pubblica con nota del 9 ottobre 2008 da parte della Conferenza delle Regioni gli Enti ed
Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, si applicano le disposizioni
del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, secondo l’interpretazione della
stessa Conferenza delle Regioni, sulle assenze per malattia come di seguito riportate:
a) ASSENZA PER MALATTIA
• La decurtazione va operata in relazione ad ogni episodio di assenza per malattia,
anche in ipotesi di malattia continuativa, e per i primi dieci giorni.
• La decurtazione non va operata in ipotesi di assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché
per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, sia per il
personale del comparto sia – per parità di trattamento – per il personale dirigente.
• Nelle ipotesi di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in presenza di
certificazione rilasciata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN,
dalla quale si evidenzi la sussistenza di un nesso etiologico ed una continuità tra il
ricovero e la convalescenza, non verrà applicata la decurtazione.
Le voci retributive da non decurtare sono:
1.
Trattamento economico iniziale
2.
Indennità integrativa speciale
3.
Fascia economica superiore
4.
Retribuzione individuale di anzianità
5.
Eventuali assegni ad personam
La decurtazione per ciascun giorno di assenza, fino ad un massimo di 10 per episodio di
malattia, va calcolata dividendo per 30 l’importo mensile delle voci retributive
interessate alla decurtazione.
La riduzione della retribuzione per malattia nei primi dieci giorni non ha riflessi sui
contributi per la pensione e per la liquidazione.
b) ASSENZA PER PERMESSI O CONGEDI RETRIBUITI
Non è prevista alcuna decurtazione per congedo di maternità e paternità, per permessi
per lutto, per citazione a testimonianze e per le funzioni di giudice onorario nonché per
le assenze previste dall’articolo 4, comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e, per i
soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’art. 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992 n. 104. Negli altri casi la riduzione stipendiale riguarda la
distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa.
L’azienda che abbia sistemi premianti connessi al raggiungimento degli obiettivi e alla
qualità delle prestazioni rese, non inserendo quindi elementi di valorizzazione della
presenza in servizio, in cui nessun effetto sia annesso alla mera presenza in servizio,
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35
ovvero, pur essendovi già siano previsti abbattimenti a seguito delle assenze dal
servizio, non dovrà assumere alcun provvedimento riduttivo.
Art. 33
Sistema di classificazione:
Progressione interna del personale
1.
In applicazione delle disposizioni contrattuali dettate agli art. 13 e seguenti del CCNL
7/4/99 come modificato ed integrato dalle disposizioni contrattuali del CCNL 9/4/2005
l’Azienda individua preventivamente le modalità di svolgimento delle selezioni
finalizzate alle progressioni interne secondo il testo regolamentare allegato al presente
CCIA (All. n. 8).
Art. 34
Progressione economica orizzontale
1.
Le parti danno atto che il sistema di progressione economica orizzontale, prevista
dall’art.
30, comma 1, lettera b) del CCNL 7.4.99 nuovo CCNL art. 3 del 2008, è
volto ad affermare i seguenti principi:
a) diritto di ogni dipendente al riconoscimento dei risultati raggiunti nello
svolgimento del proprio lavoro nonché alla valorizzazione delle qualità potenziali
ed allo sviluppo economico della carriera;
b) l’attribuzione ai dirigenti responsabili ed ai collaboratori professionali di ogni
singola unità operativa - nel caso del personale del ruolo sanitario, il Dirigente
della struttura afferente il DITRO - del compito di formulare i predetti giudizi
quale strumento di responsabilizzazione dei medesimi, in ordine ad un costante
miglioramento dell’efficienza complessiva delle unità operative, attraverso un più
razionale ed efficace impiego del personale, nonché, nel breve termine,
mediante l’accrescimento del potenziale operativo dell’unità operativa stessa,
perfezionando e sviluppando le conoscenze e capacità dei propri collaboratori;
nel caso di disaccordo sulla valutazione ricevuta - fermo restando il principio del
contraddittorio, per cui il dipendente deve formalizzare le proprie considerazioni
al soggetto che lo ha valutato – eventuali contestazioni in merito andranno
formalizzate al Direttore del Dipartimento/Coordinatore della struttura alla quale
il dipendente afferisce. Per gli Uffici di Staff della Direzione, sarà competente il
Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario a seconda del ruolo al quale il
dipendente appartiene;
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma
36
c) la garanzia dell’obiettività dei giudizi espressi attraverso procedure trasparenti,
continuative e sistematiche, basate su criteri e parametri predefiniti ed uniformi
per tutti i valutatori;
d) selettività nell’erogazione dei compensi accessori, destinati ad esplicare il loro
effettivo carattere incentivante, motivante e di valorizzazione delle singole
professionalità.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del CCNL del 10 aprile 2008 per il personale di
comparto per le progressioni economiche di cui al comma 4 dell’articolo 35 del CCNL
7 aprile 1999, i dipendenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. periodo minimo di permanenza nelle posizione economica in godimento pari a
ventiquattro mesi; pertanto, alla luce della citata disposizione contrattuale, il
personale che abbia beneficiato di progressioni interne di carriera potrà godere
dell’attribuzione della fascia economica solo dopo che sia trascorso un periodo di
due anni di permanenza nella relativa posizione economica, fatto salvo che
l’ARAN, a seguito di parere richiesto sul punto con nota n. 1484/DG del
19/03/2009, formuli un diverso avviso;
b. non devono aver riportato – nel biennio di riferimento - sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero scritto;
c. non devono aver fruito – nel biennio di riferimento – di aspettative non
retribuite, a qualunque titolo, per più di ottanta giorni;
d. valutazione positiva formulata sulla base dei criteri indicati nell’allegato n. 9 e
n. 9 bis.
3.
I benefici di attribuzione della fascia dovranno riguardare anche il personale in
posizione di comando, in possesso dei predetti requisiti.
Art. 35
Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttività collettiva e individuale
A) Produttività collettiva
1. Le parti concordano che il 50% delle risorse disponibili annualmente nel fondo di cui
all’art.
9
del
CCNL
10/04/2008
(fondo
della
produttività
collettiva
per
il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) sia
destinato a retribuire la produttività collettiva, denominata di seguito “incentivo alla
produttiva collettiva”.
2. L’incentivo alla produttiva collettiva è legato al raggiungimento degli obiettivi
concordati
con
i
direttori
delle strutture organizzative aziendali in
Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma
sede di
37
negoziazione di budget. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte
di ciascuna struttura rappresenta la base per commisurare il trattamento accessorio
in parola da attribuire a tutto il personale del comparto afferente alla medesima
struttura.
3. Secondo quanto previsto dal vigente processo di budgeting, affinché il metodo di
distribuzione delle risorse sia operativo è necessario procedere ad una preventiva
informazione circa gli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget ai singoli
responsabili
delle
dall’assegnazione
unità
organizzative.
formale
degli
A
obiettivi
tale
i
scopo
entro
dieci
Direttori/Responsabili
giorni
DITRO
provvederanno a rendere noti gli obiettivi assegnati e ad impartire le necessarie
direttive finalizzate al raggiungimento degli stessi a tutto il personale afferente le
strutture dirette per il tramite dei Coordinatori e Caposala delle strutture di
appartenenza. Analoga procedura dovrà essere seguita nell’ipotesi di modificazione
degli obiettivi in corso d’anno.
4. Sarà cura dei Coordinatori/Caposala di ogni struttura redigere apposite relazioni
finalizzate a documentare le attività svolte con riferimento agli obiettivi assegnati al
fine di comprovare la partecipazione al raggiungimento degli stessi.
5.
Analogo coinvolgimento dovrà essere assicurato dai Direttori/Responsabili delle
strutture organizzative di area tecnica - amministrativa al fine di consentire,
comprovare ed assicurare un apporto partecipativo da parte di ciascuno
per il
raggiungimento degli stessi del personale del comparto.
6. Il 60% della quota di fondo destinata alla produttività collettiva verrà erogato in
acconto al personale del comparto in due rate del 30% ciascuna, nei mesi di aprile e
settembre di ogni anno. Il restante 40% della quota verrà erogato a saldo, entro il
mese di marzo dell’anno successivo a seguito della verifica finale sul raggiungimento
degli obiettivi di budget, salvo conguaglio.
7. Sia per gli acconti che per il saldo finale, i parametri da utilizzare per determinare la
quota da erogare al singolo dipendente saranno ottenuti facendo riferimento alla
retribuzione riferita al valore complessivo del tabellare in godimento delle diverse
categorie di inquadramento nei valori contrattuali nel tempo vigenti, nonché in
relazione alla tipologia del rapporto di lavoro.
8. Per quanto riguarda la determinazione del grado di raggiungimento dei risultati, ai
fini di cui al presente articolo, si applica il criterio a scaglioni secondo un rapporto di
proporzionalità rispetto al gradi di raggiungimento degli obiettivi, definito nel
processo di budgeting.
9. La quota individuale così determinata terrà conto del parametro presenza secondo le
modalità
dettagliatamente
descritte
nel
paragrafo
dedicato
a
disciplinare
la
produttività individuale nella parte legata esclusivamente alla presenza in servizio ai
commi 3 e 4 della successiva lettera B).
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38
B) Produttività individuale
1. Alla produttività individuale è destinato il restante 50% del fondo di cui all’art. 9 del
CCNL 10/04/2008 e viene denominato “incentivo alla produttività individuale”.
2. L’incentivo alla produttività individuale viene distinto in due quote: il 60% viene
erogato esclusivamente in relazione alla presenza in servizio,
mentre il restante
40% in riferimento agli indicatori di verifica indicati al successivo comma 6.
3. Per quanto riguarda la quota del 60%, come detto legata esclusivamente alla
presenza in servizio, si stabilisce quanto segue:
a. Il premio viene erogato nella quota massima, pari al 100% del premio spettante
per tale indicatore, quando vengano assicurate n. 2301 presenze annuali (n. 231
nell’ipotesi di anno bisestile) per quanti operano su 6 giorni/settimana, ovvero
192 (n. 193 nell’ipotesi di anno bisestile) presenze annuali per quanti operano su
5 giorni/settimana;
b. Penalizzazione dello 0,75% per ogni giornata di assenza ulteriore;
c. Nessun premio nell’ipotesi in cui non vengano assicurati almeno n. 120 giorni di
presenza in un anno per quanti operano su 6 giorni/settimana, n. 100 per quanti
operano su 5 giorni/settimana.
4.
I valori sopra indicati sono da intendersi riferiti a personale con rapporto di lavoro a
tempo pieno e servizio effettivo reso per l’intero anno solare. Pertanto nell’ipotesi di
servizio reso per parte dell’anno o con impegno lavorativo ridotto, a vario titolo, i
suddetti parametri dovranno essere adeguati alla durata della prestazione lavorativa
nell’anno di riferimento.
5.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71, comma 5 della Legge 133/08 si precisa che
sono equiparate a presenza in servizio le assenze per:
I. congedo maternità compresa l’interdizione anticipata (ispettorato) e
congedo di paternità;
II.
assenze
dovute
alla
fruizione
di
permessi
lutto,
per
citazione
a
testimoniare, per l’espletamento delle funzioni di giudice onorario;
III. le assenze previste dall’art. 4 legge 53/2000 (3 giorni di permesso per
gravi motivi di famiglia);
IV. i permessi ai sensi della legge 104/92, per i soli dipendenti portatori di
handicap grave.
1
Il numero dei giorni di presenze annuali è stato determinato con il seguente calcolo:
365 (gg. anno solare) - 52 (domeniche) - 9 (festività) – 36 (gg. ferie) – 38 (gg. franchigia malattia) = 230
365 (gg. anno solare) - 104 (sabati e domeniche) - 9 (festività) – 32 (gg. ferie) - 29 (gg. franchigia malattia) = 192
Solo per chi fruisce dei giorni di congedo per rischio radiologico, nel numero dei complessivo dei giorni da assicurare
non vanno conteggiati i 15 giorni.
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39
6.
Per quanto riguarda la restante quota del 40% dell’incentivo alla produttività
individuale, la stessa verrà erogata sulla base di una scheda di valutazione1 allegata
al presente CCIA (All. 9 bis) compilata dal Direttore/Responsabile della struttura
presso la quale opera il dipendente.
7.
Il 60% dell’incentivo alla produttività individuale verrà erogato in due acconti nella
misura del 30% ciascuno nei mesi di aprile e settembre di ogni anno, salvo
conguaglio. Il restante 40% della quota verrà erogato a saldo, entro il mese di aprile
dell’anno successivo a seguito della valutazione espressa dal Dirigente di riferimento
secondo i criteri sopra indicati.
8.
Le risorse eventualmente non attribuite ai singoli operatori per mancanza del
raggiungimento totale degli obiettivi o per assenze, verranno ridistribuite tra tutti i
dipendenti dell’Azienda secondo i criteri sopra indicati.
C) Premio per la collettiva ed individuale per il personale turnante h 24
1.
Si stabilisce che al personale turnante h 24, al fine di ristorare il disagio derivante
dall’attività usurante connessa alla particolare articolazione dell’orario di servizio,
verrà attribuita la quota di incentivo alla produttività individuale nella misura
spettante in ragione della categoria di appartenenza e dell’applicazione dei parametri
legati alla presenza come descritti in precedenza, maggiorata del 20%.
D) Retribuzione di risultato per i titolari di Posizione Organizzativa
1.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, comma 4 e 36, comma 1 del CCNL
7/4/99 che prevedono che ai dipendenti ai quali sia stato conferito un incarico di
posizione organizzativa, compete oltre al trattamento economico iniziale secondo la
categoria di appartenenza, anche la retribuzione di risultato in presenza di
valutazione annua positiva.
2.
Ai titolari dei predetti incarichi, in presenza di valutazione positiva espressa in termini
numerici e non inferiore a 80%, verrà attribuita la quota di incentivo alla produttiva
collettiva ed individuale nella misura spettante in ragione della categoria di
appartenenza e dell’applicazione dei parametri legati alla presenza come descritti in
precedenza, maggiorata del 25%.
3.
In mancanza del raggiungimento di tale punteggio, la valutazione positiva espressa
nella misura percentuale sopra definita, darà titolo alla corresponsione della quota di
premio prevista per la categoria di appartenenza secondo i criteri esposti nei
paragrafi A) e B) del presente articolo e senza alcuna maggiorazione.
1
La scheda di valutazione dovrà riportare in termini numerici la valutazione espressa dal Dirigente/responsabile per
ogni dipendente della struttura diretta, al fine di consentire il calcolo della quota spettante. I predetti valori dovranno
essere trasmessi a mezzo posta elettronica in appositi elenchi in formato excel e direttamente inviati alla UOC
Trattamento Economico preposta alla determinazione e successiva liquidazione del premio di che trattasi e alla UOC
Trattamento Giuridico ai fini dell’acquisizione al fascicolo personale.
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40
FONDI AZIENDALI
Art. 36
Fondi Aziendali
1. In materia di fondi contrattuali si stabilisce preventivamente che:
1)
la disponibilità dei fondi è quella stabilita dal CCNL
2)
ci sia “comunicabilità” tra i fondi
3)
i vari fondi, così come annualmente determinati, devono essere integralmente
utilizzati. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili negli
specifici fondi sono temporaneamente utilizzati nel fondo della produttività
collettiva relativo al medesimo anno e, invece, riassegnati ai fondi di provenienza
nell’anno successivo.
PRINCIPI GENERALI
1) L’Azienda, entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede a definire e quantificare
tutti i fondi contrattuali per l’anno di riferimento adottando i relativi atti deliberativi,
oggetto di trasmissione alla Regione Lazio. Contestualmente i provvedimenti in
questione sono trasmessi alle organizzazioni sindacali ai fini dell’avvio della
trattativa decentrata.
2) L’ammontare dei fondi contrattuali viene integrato a fine anno delle risorse
finanziarie che si rendono disponibili a consuntivo, in applicazione degli istituti
contrattuali previsti dal CCNL.
3) I fondi contrattuali verranno altresì rideterminati in base alle modalità e ai tempi
che saranno previsti dal CCNL II° biennio economico 2008-2009.
4) Entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento si riunisce il
tavolo decentrato al fine di decidere la destinazione degli eventuali residui dei fondi.
5) Nello speso dei fondi non vengono contemplati gli importi corrisposti al personale
dell’Azienda posto in comando.
Art. 37
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno.
1. Tale fondo è disciplinato dall’art. 8 del CCNL 2008 il quale ha confermato il fondo
previsto dall’art. 29 del CCNL 19 aprile 2004 e dall’art. 3 del CCNL 5 giugno 2006 nel
suo ammontare consolidato al 31 dicembre 2005.
2. La consistenza di tale fondo per gli anni 2006-2007-2008 e 2009 ammonta ad €
14.185.117,56.
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41
3. Su tale fondo insistono le seguenti voci stipendiali di carattere accessorio: lo
straordinario diurno, notturno, l’indennità rischio radiologico, le indennità previste
dall’art. 44 del CCNL 1 settembre 1995 e dal CCNL 27 giugno 1996, l’indennità pronta
disponibilità, l’indennità TBC, l’indennità extracontrattuale e ogni ulteriore ed eventuale
indennità che debba essere corrisposta al personale del comparto per il disagio legato
alle condizioni di lavoro.
Art. 38
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali.
1. Tale fondo è disciplinato dall’art. 9 del CCNL 2008 il quale ha confermato il fondo
previsto dall’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 e dall’art. 4 del CCNL 5 giugno 2006 nel
suo ammontare consolidato al 31 dicembre 2005 e integrato dalle risorse di cui all’art.
6 del CCNL del 5 giugno 2006, confermate dall’art. 11 comma 2 CCNL 2008.
2. L’art. 11 comma 1 del CCNL 2008 prevede, per ogni dipendente in servizio al
31.12.2005, una somma pari a € 13,5 annui lordi per l’anno 2007, rideterminate in €
28,73 annui lordi per l’anno 2008 da destinare alla contrattazione integrativa,
garantendo prevalentemente il fondo della produttività.
3. In data 9 ottobre 2008 il tavolo decentrato ha deciso la suddivisione di tali
risorse, ammontanti ad € 53.784,00 per l’anno 2007 e ad ulteriori € 60.676,00
per l’anno 2008, con destinazione pari al 51% al fondo della produttività e il
restante 49% al fondo delle fasce.
4. Pertanto la consistenza di tale fondo ammonta per l’anno 2007 a € 4.883.428,56 e per
gli anni 2008 e 2009 a € 4.914.373,56.
5. A decorrere dall’anno 2009 il fondo in oggetto viene suddiviso in due sottofondi: uno
destinato alla remunerazione della produttività collettiva e un altro destinato alla
remunerazione della produttività individuale secondo la disciplina e le modalità previste
dall’art.36 del presente
contratto integrativo.
6. Si prende atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 comma 2 lett. c) del
D.L. 26 giugno 2008 n. 112, è stata soppressa la frase dell’art. 1 comma 59 della Legge
23 dicembre 1996 n. 662 e pertanto, dall’entrata in vigore dello stesso, non è più
possibile implementare il fondo della produttività a fine anno delle risorse pari al 20%
del risparmio derivante dal passaggio dal lavoro a tempo pieno al tempo parziale.
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42
Art. 39
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità
professionale specifica.
1. Tale fondo è disciplinato dall’art. 10 del CCNL 2008 il quale ha confermato il fondo
previsto dall’art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 e dall’art. 5 del CCNL 5 giugno 2006 nel
suo ammontare consolidato al 31 dicembre 2005 e integrato dalle risorse di cui all’art. 6
del CCNL del 5 giugno 2006, confermate dall’art. 11 comma 2 CCNL 2008.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e dal 1° febbraio 2007 il fondo è rivalutato
automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che
gravano sul fondo stesso.
3. Sono altresì confermate le modalità di incremento del fondo in questione previste
dall’art. 31 comma 2 CCNL 2004:
a)
quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione
organica;
b)
risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell’art. 8 CCNL 2008 in
presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi,
anche a parità di organico;
c)
risorse derivanti dalla RIA del personale cessato dal servizio.
4. In tale fondo sono confluite anche le risorse aggiuntive previste dall’art. 11 comma 1
del CCNL 2008 nella quota del 49% sia per l’anno 2007 che 2008.
5. La consistenza di tale fondo ammonta per l’anno 2006 a € 14.532.281,85, per l’anno
2007 a € 16.749.692,30, per l’anno 2008 a € 16.959.125,69 e per l’anno 2009 a €
17.000.631,21. Tale ultimo importo è al netto della RIA spettante ai dipendenti del
comparto
che
cesseranno
nel
corso
dell’anno
2009,
relativamente
alla
quota
ragguagliata ai mesi di non utilizzo. Tali importi verranno portati ad integrazione del
fondo a fine anno.
6. Su tale fondo insistono le seguenti voci stipendiali: fascia retributiva, valore comune
delle ex indennità di qualificazione professionale, indennità professionale specifica,
assegni ad personam, indennità di posizione organizzativa, indennità di coordinamento
parte fissa e variabile, indennità professionale specifica coordinamento.
7. Su tale fondo sono stati congelati i seguenti importi per garantire la copertura
economica delle
selezioni interne come previsto dai CCNL: € 637.796,65 per l’anno
2006 ed € 782.796,65 sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008.
8. A decorrere dall’anno 2007 è stato altresì previsto un congelamento su questo fondo
pari ad € 100.000,00 per la costituzione provvisoria del fondo di posizione della
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43
dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica.
Art. 40
Norma finale
1.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali e ad ogni altra normativa riguardante le materie disciplinate nel presente
contratto integrativo vigenti nel tempo.
2.
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo. Per
le parti relative ad istituti aventi carattere annuale il Contratto può essere rinnovato,
previo accordo tra le Parti, anche in assenza di rinnovo del CCNL.
3.
Eventuali novità nella disciplina degli istituti oggetto del presente CCIA introdotte da
provvedimenti legislativi e/o dai contratti collettivi nel frattempo emanati, trovano
diretta applicazione.
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44
All. n. 1
PERSONALE DEL COMPARTO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO
ALL’EROGAZIONE
DELLE
PRESTAZIONI
MINIME
INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN GIORNATE
SCIOPERO
DI
Servizi Essenziali:
Ai fini della legge (146/90 modificata con legge 83/00) sono considerati Servizi Pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, i Servizi volti a garantire il godimento dei
diritti della persona, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione,
all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.
Servizi Essenziali nel SSN:
Ai sensi del CCNL sono considerati tali:
ASSISTENZA SANITARIA
-
assistenza sanitaria di urgenza.
-
assistenza sanitaria ordinaria.
-
assistenza sanitaria volta a garantire il supporto logistico, organizzativo ed amministrativo.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA
PROTEZIONE CIVILE
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA’ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO
Prestazioni Minime Essenziali
Nell’ambito dei Servizi Essenziali per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati è
garantita la continuità delle prestazioni.
Vengono di seguito elencati i Servizi presso i quali è necessario garantire la continuità assistenziale.
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI
DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO
2
-
ASSISTENZA SANITARIA DI URGENZA
-
IN TUTTI I CASI DEVE ESSERE GARANTITO IL SUPPORTO ATTIVO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICHE, IVI COMPRESI
I SERVIZI TRASFUSIONALI.
PRONTO SOCCORSO
EMODIALIASI
PRESTAZIONI OSTETRICIA CONNESSE AI PARTI E ALLA LEGGE 194
CAMERA OPERATORIA DEA
FARMACIA (PREPARAZIONE CHEMIO E PARENTERALI)
SERVIZI DIAGNOSTICI DI URGENZA (TAO)
Nei suddetti casi le prestazioni in servizio e/o in pronta disponibilità, devono essere regolate con
un contingente di persone pari ed equivalente, per turno di lavoro, a quello presente nei giorni
feriali.
TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA
RIANIMAZIONE
UNITA CORONARICA
NIDO
CHIRURGIA DEI TRAPIANTI
CHIRURGIA DI URGENZA
MEDICINA DI URGENZA
Nei suddetti casi le prestazioni in servizio e/o in pronta disponibilità, devono essere regolate con
un contingente di persone pari a quello presente e/o reperibile in un qualsiasi giorno feriale
notturno.
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI
DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO
3
-
ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA
-
DEGENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E RIABILITATIVE (ORDINARIE), SLOT .
Nei suddetti casi, degenze ordinarie, le prestazioni in servizio e/o in pronta disponibilità, sono
regolate con un contingente di persone pari a quello presente e/o reperibile in un qualsiasi
giorno feriale notturno.
CO CCH
CO NCH
CO BOE
CO BOC
RADIOLOGIA VASCOLARE
Nei suddetti casi, camere operatorie h 24, le presenze in servizio nei turni diurni devono essere
regolate con un contingente di dipendenti determinato dalla somma delle persone presenti in
servizio nel turno feriale notturno, più il numero di persone impegnate per la pronta disponibilità
notturna (qualora presente come istituto aggiuntivo). Nei turni notturni le presenze in servizio e/o
turni in pronta disponibilità verranno regolati con un contingente di persone pari a quello
previsto in un qualsiasi giorno feriale notturno.
CO OTORINO
CO UROLOGICA
EMODINAMICA
CO OCULISTICA
DIALISI
ENDOSCOPIA TORACICA
ENDOSCOPIA GASTRO
CO GINECOLOGICA
Nei suddetti servizi, in cui la continuità delle cure è garantita con prestazioni rese in pronta
disponibilità notturna, il contingente minimo di persone presente in servizio nei turni diurni deve
essere regolato con un numero di dipendenti equivalente al numero di persone che coprono il
servizio nel turno di reperibilità. Nei turni notturni rimane attiva la reperibilità.
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI
DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO
4
AL
VARIARE
DELLE
CONDIZIONI
ORGANIZZATTIVE
E/O
STRUTTURALI
DESCRITTE NEI DOCUMENTI, I CONTINGENTI DI PERSONALE
MINIMO SI
POTRANNO RIDEFINIRE.
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI
DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO
5
DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE/SPECIALISTICA
CENTRO DI
RESPONSABILITA
DESCRIZIONE
CENTRO DI
CHIRURGIA
PLASTICA+CHIRURGIA
MAXILLO FACCIALE
DEGENZA
CHIRURGIA
ORTOPEDICA 1A
DEGENZA
PRESIDIO
POSTI
LETTO
PRESENZE
INFERMIERISTICHE MINIME
PRESENZE
AUSILIARIO MINIME
PRESENZE
OSS MINIME
S.CAMILLO
17
2+2+2
1
0
S.CAMILLO
18
2+2+2
1
CHIRURGIA
ORTOPEDICA 1B
DEGENZA
S.CAMILLO
18
2-2-2
CHIRURGIA
ORTOPEDICA 2
DEGENZA
S.CAMILLO
18
2+2+2
DEGENZA 1
S.CAMILLO
17
2+2+2
0
1
0-0
0
1
UROLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
ED ONCOLOGICA 1
DEGENZA 2
15
2+2+2
0
CAMERA
OPERATORIA
S.CAMILLO
2
2+2+2*
1
0
DEGENZA
S.CAMILLO
20
2-2-2
1
0
*Personale in pronta disponibilita notturna
Oggetto: adempimenti da adottare in caso di sciopero
1. I Coordinatori delle UU.OO./Servizi aziendali trasmettono ai Responsabili delle U.O.S., entro il 4°
giorno antecedente la giornata di sciopero, il contingente di personale minimo (Infermieri, Ausiliari,
OSS, OTA, Ostetriche, Tecnici, Fisioterapisti) esonerato dall’effettuazione dello sciopero per
garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dalla normativa vigente (in
conformità a quanto rappresentato nel documento in allegato alla presente). Il personale,
individuato con criteri di rotazione o laddove non possibile utilizzando il sorteggio, verrà informato
del comando in servizio con atto formale del Direttore del D.I.T.R.O.(entro il 5° giorno antecedente
la giornata di sciopero).
2. l personale individuato con criteri di rotazione o laddove non possibile utilizzando il sorteggio, verrà
informato del comando in servizio con atto formale del Direttore del D.I.T.R.O.(nei tempi suddetti).
3. Il Direttore del DITRO trasmetterà entro il 5° gior no antecedente lo sciopero, alle OO.SS alla RSU e
alla Direzione Aziendale, l’elenco dei dipendenti comandati in servizio; successivamente l’elenco
verrà affisso nell’albo dell’Azienda.
4. Il personale comandato in servizio potrà esprimere ai Responsabili di U.O.S. la volontà di aderire
allo sciopero chiedendo la sostituzione (anche nella giornata di sciopero). Qualora la richiesta abbia
esito positivo, sarà cura dei suddetti Responsabili
formalizzare l’informativa al Direttore del
D.I.T.R.O.
5. Inderogabilmente nella giornata successiva allo sciopero i Coordinatori delle UU.OO./Servizi o loro
sostituti
invieranno ai Responsabili di U.O.S. il numero complessivo, distinto per qualifica, dei
dipendenti che hanno aderito allo sciopero, che questi ultimi trasmetteranno al Direttore del
D.I.T.R.O.
6. Sarà
cura
del
Direttore
del
D.I.T.R.O.
trasmettere,
nella
medesima
giornata,
documentazione alla UOC Trattamento Giuridico per assolvere ai previsti obblighi di legge.
l’intera
Allegato n. 3
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
ESTERNI PRESTATI DAL
PERSONALE DIPENDENTE
Art. 1
Fonti normative
-
D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 – artt. 60 e seguenti;
Legge n. 412 del 30.01.1991 – art. 4 ;
Legge n. 662 del 23.12.1996 – art. 1;
Legge n. 448 del 23.12.1998 –art. 72;
D. Lgs n.165 del 30.03.2001 – art.53 ;
C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa – sottoscritto il
08.06.2000 – art.60;
Art. 2
Oggetto
1. Il presente Regolamentazione disciplina il conferimento o l’autorizzazione
all’esercizio di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio,
ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini, ai sensi dell’art.
53 del D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165.
Sono escluse tutte le attività attinenti allo svolgimento della libera
professione dei dirigenti medici e sanitari in genere, disciplinata da
specifica normativa.
Alle attività lavorative svolte dal personale con rapporto di lavoro a
part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella
a tempo pieno, è riservato l’art. 6 del presente regolamento.
Art. 3
Principi generali
1. Il rapporto di impiego pubblico è caratterizzato dal principio di esclusività.
Ai dipendenti dell’Azienda non possono essere conferiti incarichi non
compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti
o disciplinati dalla legge, dal presente regolamento o che non siano
espressamente autorizzati.
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Sono fatte salve le attività, svolte al di fuori dell’orario di servizio, che
costituiscono espressione della libertà e dei diritti fondamentali garantiti
dalla Costituzione:
a) per il quale non sia previsto alcun compenso economico;
b) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
c) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti posti in
distacco sindacale o in aspettativa sindacale non retribuita;
gli incarichi di perito sono consentite, pertanto, senza necessità di
autorizzazione:
d) le attività saltuarie che concretizzano la libera manifestazione del
proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione, ancorché comportino un compenso;
e) le attività sportive e artistiche, la collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili sempre che non si concretizzino in attività di tipo
professionale e siano rese a titolo gratuito;
f) l’utilizzazione economica di proprie opere d’ingegno e invenzioni
industriali;
g) la partecipazione in qualità di uditore a convegni e seminari o in
qualità di relatore o consulente tecnico disposti dall’Autorità
Giudiziaria;
h) le prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni
di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza
scopo di lucro;
i) gli incarichi per i quali non sia previsto alcun compenso o sia previsto
il solo rimborso delle spese documentate;
j) gli incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di leggi o
regolamenti;
k) la partecipazione in qualità di semplice socio, rispettando pur sempre
il divieto di non percepire emolumenti:
-in società di capitali;
-in società in nome collettivo se l’atto costitutivo non riconosce di
diritto ai soci poteri di rappresentanza o amministrazione;
-in qualità di socio accomodante nelle società in accomandita
semplice.
3. Al dipendente non è concesso, in quanto incompatibile con l’impiego
pubblico:
a) Svolgere incarichi che si sostanzino nello svolgimento di una attività
caratterizzata da intensità, continuità e professionalità.
Eccezionalmente il dipendente può essere autorizzato a compiere
singoli atti isolati riconducibili all’esercizio di una libera professione
allorché si tratti di atti che riguardino la cura diretta dei propri interessi
o di quelli dei propri familiari, purché non esista conflitto d’interesse
con l’Azienda e la prestazione sia resa a titolo gratuito.
b) Assumere impieghi alle dipendenze di privati.
c) Avere due rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni.
d) Svolgere un’attività di tipo commerciale, industriale, professionale.
e) Assumere cariche in società a fini di lucro.
4. Gli incarichi non possono essere conferiti o autorizzati quando
l’espletamento degli stessi sia suscettibile di arrecare pregiudizio o
nocumento allo svolgimento dei compiti assegnati presso questa Azienda
Ospedaliera, anche in relazione all’attività progettuale programmata,
nonché al prestigio e all’immagine della medesima Amministrazione.
Parimenti non può essere conferito od autorizzato alcun incarico che possa
influire sull’imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, ovvero che profili
un conflitto d’interesse con l’Azienda.
5. Il dipendente ha in ogni caso il dovere di assicurare che ogni attività sia
svolta in modo tale da non pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità
dell’attività istituzionale.
6. Sono vietati gli incarichi di collaborazione con persone od enti privati che
abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio del dipendente.
Art. 4
Criteri per l’autorizzazione
1. Ogni richiesta di autorizzazione ad effettuare attività o incarichi esterni, non
compresi tra gli obblighi e i doveri d’ufficio, dovrà essere valutata dagli
organi competenti secondo i seguenti criteri:
a. saltuarietà ed occasionalità degli stessi nel breve periodo;
b. non interferenza con l’attività ordinaria;
c. natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione;
d. modalità e svolgimento;
e. impegno richiesto.
Art. 5
Limiti all’autorizzazione
1. Gli incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati ai dipendenti di questa
Azienda non possono comportare alcun obbligo di orario prefissato, fatta
eccezione per gli incarichi di docenza.
2. Non può essere superato, nell’arco dell’anno solare il limite di 10 (DIECI)
incarichi per ciascun dipendente.
3. Non possono essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi
esterni qualora il compenso previsto per detti incarichi superi il 50% della
retribuzione annua lorda percepita dal soggetto interessato nell’anno
precedente.
4. Il dipendente non può svolgere incarichi che lo impegnino per più di 24 ore
nel corso di ciascun mese.
5. Non sono soggette alle limitazioni di cui sopra:
a. le partecipazioni a concorsi pubblici come esperto, presidente o
componente di commissione giudicatrice;
b. le nomine presso commissioni od organismi di altre Pubbliche
Amministrazioni che avvengono in funzione delle funzioni ricoperte o
in rappresentanza dell’Azienda;
c. la partecipazione quali relatori a convegni o seminari purchè a titolo
gratuito;
d. le nomine a consulente tecnico da parte di Autorità Giudiziaria.
Art. 6
Part-Time
Al personale con rapporto di lavoro a part-time con prestazione di lavoro non
superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito svolgere un’altra attività
subordinata (purché questa non intercorra con altra pubblica amministrazione)
o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli
interessi dell’Azienda Ospedaliera.
In sede di richiesta di part-time il dipendente dovrà dichiarare l’attività che
intende svolgere. Tale attività sarà oggetto della valutazione di compatibilità da
parte dell’Azienda.
Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’Azienda,
l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa. In mancanza
di tale comunicazione, l’attività svolta, non essendo stata autorizzata genera
l’incompatibilità con l’impiego pubblico ricoperto.
Per il restante personale a part-time, con prestazione di lavoro superiore al
50% di quella a tempo pieno, valgono i principi generali e le regole contenute
nel presente Regolamento.
Art. 7
Sospensione, revoca e violazioni
1. I conferimenti di incarichi e/o le autorizzazioni possono essere
motivatamente sospese o revocate dal Direttore del Servizio o dal Direttore
Generale per sopravvenute esigenze di servizio evidenziate.
2. Parimenti si dà luogo alla revoca, con le stesse modalità del precedente
comma, allorquando risulti che lo svolgimento dell’attività esterna procuri
detrimento al servizio presso l’Azienda Ospedaliera o che comporti
violazione sistematica dei limiti dell’orario, dell’espletamento dei compiti
d’ufficio o in caso di conflitto d’interesse con l’Azienda.
3. Per lo svolgimento di attività conferite da terzi è vietato l’uso di locali,
materiale, attrezzature e strumenti dell’Azienda ospedaliera.
Art. 8
Sanzioni
L’esercizio di attività o incarichi incompatibili con lo status del dipendente
pubblico viene sanzionato ai sensi dell’art.63 del D.P.R. 10.01.1957 n.3,
nonché in base ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Il provvedimento con cui è conferito l’esercizio di attività o incarichi non
autorizzati è nullo di diritto ai sensi del comma 8, art. 58 del D .Lgs n. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni.
E’ altresì prevista, per il dipendente, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001,
la perdita del compenso a favore dell’Azienda di appartenenza salve le più
gravi sanzioni per l’ente privato, che ha beneficiato dalla prestazione non
autorizzata, eventuali sanzioni tributarie, nonché pecuniarie pari al doppio degli
emolumenti corrisposti al dipendente (comma 9 art.53 D.Lgs 165/2001 e art.6
comma 1 della L.28.05.1997 n.140).
Al dipendente, al quale sia stata applicata la sanzione per inosservanza degli
obblighi relativi alla preventiva autorizzazione, si preclude per un periodo di un
anno dall’inizio della sanzione, la facoltà di avvalersi delle norme previste dal
presente Regolamento.
Art. 9
Modalità per il conferimento e
l’autorizzazione agli incarichi
1. Gli Enti e le amministrazioni pubbliche, ovvero la società o persone fisiche
che intendano conferire l’incarico a un dipendente, almeno 30(trenta) giorni
prima della data di inizio dell’incarico, formulano, al fine di ottenere
l’autorizzazione, richiesta nominativa:
a) al Direttore Sanitario per il personale della dirigenza medica e
sanitaria;
b) al Direttore Amministrativo per il personale della dirigenza
professionale, tecnica e amministrativa;
c) al Direttore del Personale per il personale del comparto sanitario,
tecnico, professionale e amministrativo;
d) al Direttore dell’Ufficio Formazione per tutti gli incarichi di docenza.
Tali soggetti preliminarmente al rilascio del nulla osta necessario
all’autorizzazione dovranno recepire il parere al rilascio dell’autorizzazione da
parte del Direttore del Servizio presso il quale il dipendente svolge la propria
attività istituzionale.
La formale autorizzazione sarà rilasciata dalla Direzione del Personale,
curando d’inserire copia della autorizzazione nel fascicolo personale del
dipendente
2. La richiesta può essere formulata dal dipendente medesimo il quale ha
l’obbligo di allegare copia della richiesta dell’ente o del soggetto interessato
alla prestazione del dipendente.
3. La richiesta nominativa di cui al comma 1, deve indicare con chiarezza:
l’oggetto dell’incarico;
i motivi della richiesta;
tempi di inizio e di conclusione della prestazione;
la sede di svolgimento dell’attività;
la ragione sociale ed il codice fiscale della società o ente
conferente;
il compenso presunto;
che l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di servizio;
-
la dichiarazione che l’incarico non si riferisce ad una delle ipotesi di
divieto previste dalla legge.
Art. 10
Termine per procedere all’autorizzazione
L’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi entro 30(trenta) giorni dalla
data di ricezione della domanda, elevati a 45 (quarantacinque) nel caso in cui il
dipendente oggetto della richiesta sia in posizione di comando, in tal caso
l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni, intesa da
cui si prescinde qualora l’amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunci entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta di
intesa da parte di questa Amministrazione.
Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione si intende:
- accordata, se richiesta per incarichi conferiti da amministrazioni
pubbliche (silenzio/assenso);
- negata, in ogni altro caso(silenzio/diniego).
Art. 11
Obbligo dei dipendenti
I dipendenti autorizzati ad espletare incarichi retribuiti presso Enti Pubblici o
soggetti privati sono tenuti a richiedere a questi, entro il 30 aprile di ciascun
anno, l’invio al Servizio Personale di questa Azienda Ospedaliera della
comunicazione relativa ai compensi erogati nell’anno precedente. Sono esclusi i
compensi derivanti dalle attività di cui all’art.2, comma 2, del presente
Regolamento.
Art. 12
Obbligo dei soggetti conferenti l’incarico
I soggetti pubblici o privati che conferiscono gli incarichi di cui al presente
Regolamento sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio Personale
dell’Azienda, ogni eventuale variazione intervenuta nel corso dello svolgimento
degli stessi e, entro il 30 aprile di ciascun anno, i compensi erogati agli
interessati nell’anno precedente.
Art. 13
Obblighi dell’Amministrazione
Ai sensi delle disposizioni di legge, presso il Servizio Personale è tenuto un
elenco nominativo aggiornato di tutti gli incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.
I soggetti incaricati al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi
esterni, sono quindi tenuti a comunicarli tempestivamente al Servizio
Personale.
Il Servizio Personale è tenuto a trasmettere, in via telematica al Dipartimento
della Funzione Pubblica, le seguenti comunicazioni entro il 30 giugno di ciascun
anno:
L’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati nell’anno precedente ai
dipendenti in servizio presso questa Azienda;
I compensi erogati ai medesimi dipendenti.
L’Ufficio Affari Generali, in base al comma 14 art. 58 del D. Lgs 29/93 e del
comma 127 dell’art. 1 della L. 662/96, è tenuto a trasmettere in via telematica
al Dipartimento della Funzione Pubblica, con scadenza semestrale, l’elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti ai quali siano stati affidati
dall’Amministrazione incarichi di consulenza.
Art. 14
Controlli e verifiche
L’osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, potrà essere
oggetto di controlli interni che l’Azienda ha facoltà di attivare, oltre che alle
verifiche a campione sui dipendenti effettuate ai sensi dell’art.1, comma 62,
della legge n.662 del 23.12.1996
Art. 15
Norme finali
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle
norme di legge vigenti in materia ed al Codice di comportamento dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
All. 3 bis
PROTOCOLLO D’INTESA DELL’8 ottobre 2008
VISTO
-
l’art. 22 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 1998/2001, che, ai commi 1 e
2, disciplina il diritto allo studio per il personale del comparto, stabilendo che:
1. ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
aggiunta
alle attività
formative
retribuiti, nella misura
indeterminato sono concessi – anche in
programmate
massima
dall’Azienda - appositi permessi
del 3% del personale in
servizio
a
tempo
indeterminato presso ciascuna Azienda all’inizio di ogn i anno, con arrotondamento
all’unità superiore;
2. tali permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
titoli di studio universitari post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria
e
di qualificazione professionale, statali pareggiate o
comunque
abilitate
al rilascio
legalmente riconosciute, o
di titoli di studio legali o attestati
professionali
riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami;
3. nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie
di corsi della durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o
corsi di perfezionamento, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero
corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano
lavorativo;
-
la nota 8 gennaio 2003 con la quale il Ministero dell’Istruzione chiarisce che i Master
rilasciati dall’Università costituiscono titolo di studio;
-
i chiarimenti pubblicati dall’ARAN in relazione ai permessi in parola, con riferimento a
contratti collettivi nazionali i cui contenuti, pur riferiti ad altri comparti, sono comunque del
tutto analoghi a quelli del contratto del personale del SSN;
-
il
protocollo d’intesa del 16/12/2003 con la quale questa Azienda ha disciplinato la
fruizione dei permessi studio – (150 ore);
CONSIDERATO
-
che la formulazione della disposizione del citato articolo (che consente la concessione dei
permessi studio esclusivamente per la frequenza di corsi e per sostenere i relativi esami)
impedisce di poter concedere i permessi per lo svolgimento di attività diverse da quelle
che comportano l’attiva partecipazione del dipendente alle attività didattiche svolte dalla
scuola o dall’università presso la quale il corso cui egli è iscritto deve svolgersi;
-
che, conseguentemente:
1. i permessi di studio competono esclusivamente per la partecipazione alle
lezioni e, quindi per la relativa frequenza e sono comprensivi del tempo
necessario per raggiungere la sede del corso: non possono, quindi, essere
utilizzati per la preparazioni agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso
comporta (colloqui con il docente, pratiche di segreteria etc.);
2. le
ore
di
permesso
fruite
devono
coincidere
con
le
ore
di
lezione
effettivamente seguite e documentate: il dipendente deve avere cura di
preavvisare la segreteria di facoltà o di corso sulle esigenze di documentazione, al fine
di invidiare i più opportuni accorgimenti per la verifica delle presenze;
3. il dipendente che debba seguire un corso di studi in orario serale o comunque
al di fuori dell’orario di lavoro settimanale, non ha alcun interesse a fruire dei
permessi
per il diritto allo studio, salvo che questi non coincidano
temporalmente con l’orario di lavoro effettivamente da prestare in Azienda;
l’utilità dei permessi si evidenzia proprio dalla compresenza temporale delle esigenze
di frequenza con gli obblighi di prestazione lavorativa;
4. i permessi per il diritto allo studio, non possono essere utilizzati per la
semplice preparazione agli esami né per la preparazione agli esami della tesi
di laurea.
-
che, ai fini della formulazione della graduatoria dei dipendenti aventi titolo alla fruizione
dei permessi, l’Azienda ha seguito i criteri stabiliti dal citato art. 22 ed in particolare, in
ordine di priorità:
a. criterio di cui al comma 4 (criterio a): precedenza a chi frequenta l’ultimo anno di
corso di studi, ferma restando la necessità, se l’interessato è studente universitario o
post-universitario, che questi abbia superato gli esami previsti dai programmi relativi
agli anni precedenti, secondo le regole risultanti dall’ordinamento degli studi della
scuola o dell’università, che è compito del dipendente documentare (rientrano tra le
ipotesi di cui al presente criterio i corsi di durata annuale);
b. gli ulteriori criteri di cui al citato comma 4, che danno la preferenza, una volta
soddisfatti i dipendenti di cui al precedente criterio, a quanti frequentino per la prima
volta gli anni di corso precedenti (criterio b)
e successivamente quelli che,
nell’ordine frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il
primo (criterio b1), ferma restando in ogni caso la necessità, per gli studenti
universitari o post universitari, del superamento degli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti, secondo le regole risultanti dall’ordinamento degli studi
della scuola o dell’università che è compito del dipendente documentare;
c. il criterio sempre previsto dal comma 4 del più volte citato art. 22 (criterio c) che
prevede la concessione a quei dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche
non previste nei due paragrafi precedenti, rientrano in tale criterio anche coloro che si
trovino in posizione di “fuori corso”;
d. nell’ambito di ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi precedenti, la precedenza va
accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studio:
-
della scuola media inferiore;
-
della scuola media superiore
-
universitari o post universitari
tenendo conto che, ove non vi siano posti disponibili, per l’accoglimento di tutte le
domande presentate, i permessi vanno accordati in misura proporzionale alle domande
presentate dai dipendenti dei diversi ruoli (sanitario, tecnico, professionale e
amministrativo;
e. qualora sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio, sempre
nell’ambito di ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi precedenti i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e,
in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
RILEVATA
-
la
sempre maggiore richiesta
da
parte dei dipendenti di poter fruire dei permessi
studio e il maggior perfezionamento delle professioni sanitarie con lauree di primo e
secondo
livello, master etc, che
rende
necessaria un’integrazione
al protocollo
d’intesta
vigente con una più precisa individuazione delle priorità all’interno di ogni
fattispecie e più precisamente, per quanto riguarda le lauree e i master - nell’ordine,
accordando la precedenza ai dipendenti iscritti a corsi di studio finalizzati alla
frequenza di:
a) scuola media inferiore;
b) scuola media superiore;
c) corsi di studi universitari I° livello;
d) corsi di studi universitari II° livello;
e) corsi di studi post-universitari (master I° livello);
f)
corsi di studi post universitari (master II° livello).
CONSIDERATO
-
inoltre necessario effettuare un’adeguata ripartizione fra i ruoli fin dall’inizio e
non come criterio residuale (dopo aver assegnato i posti richiedenti di cui al
comma 4 art, 22 lett. A) nella misura del 3% consentita dalla norma,
numero complessivo dei permessi da assegnare.
del
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. le premesse sono parte integrante del presente protocollo d’intesa.
2. i permessi per il diritto allo studio (150 ore) competono esclusivamente per
la frequenza delle lezioni, compreso il tempo necessario per raggiungere la
sede
del
corso,
nonché
per
sostenere
i
relativi
esami,
al
fine
del
conseguimento di un titolo di studio o di un attestato professionale rilasciato
dagli enti indicati nell’art.22 CCNL 20 settembre 2001.
3. E’ diritto del lavoratore chiedere, per sostenere gli esami, i permessi
retribuiti previsti dall’art. 21 del CCNL 1994/97 in alternativa ai permessi di
cui al numero precedente
4. Le attività per le quali viene chiesto il permesso per il diritto allo studio
devono coincidere con l’orario di lavoro svolto dall’interessato.
5. I permessi per il diritto allo studio non possono essere concessi per la
semplice preparazione agli esami, per la preparazione della tesi di laurea o
per lo svolgimento di attività diverse dalla frequenza dei corsi o del
sostenimento degli esami.
6. la graduatoria per la concessione dei permessi per il diritto allo studio sarà
formulata secondo quanto disposto nel citato art. 22 del CCNL 20 settembre
2001, conformemente a quanto precisato nelle premesse del presente
protocollo (lettere da a ad e) integrate con il successivo paragrafo.
7. Nel mese di ottobre di ogni anno l’Azienda pubblicherà il bando per la
presentazione delle domande per la concessione dei permessi per il diritto
allo
studio.
L’atto
deliberativo
di
concessione
sarà
adottato
entro
il
successivo mese di gennaio.
8. Si dà atto che con il presente protocollo come modificato ed integrato
sostituisce integralmente quello in vigore.
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE
AZIENDALE
DEL COMPARTO
pag. 1
INDICE
Art. 1 Finalita'
pag.3
Art. 2 Riferimenti normativi
pag.3
Art.3
pag.3
Art.4
Campo di applicazione
Contingenti da destinare alla trasformazione del
rapporto di lavoro
pag.4
Art.5 Tipologie di rapporti di lavoro a tempo parziale
pag.4
Art.6 Durata della prestazione lavorativa ed orario di lavoro
settimanale
pag.5
Art.7 Norme generali
pag.5
Art.8
Presentazione delle domande
pag.6
Art.9
Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro
pag.7
Art.10 Norme speciali per i rapporti di lavoro con percentuale di
riduzione pari o superiore al 50%
pag.8
Art.11 Rigetto dell'istanza
pag.8
Art.12 Priorita'
pag.9
Art.13 Modificazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale
pag.9
Art.14 Rientro a tempo pieno
pag.10
Art.15 Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
pag.10
Art.16 Stato Giuridico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale
pag.11
Art. 17 Formazione
pag.13
Art.18 Termini di preavviso
pag.13
Art.19 Norma finale
pag.13
Norma transitoria
pag.13
Allegati :
n.1 modello domanda
n.2 modello contratto
pag.14
pag.17
pag. 2
Art.1
Finalita'
Il presente Regolamento costituisce lo strumento operativo per l'applicazione della vigente
normativa sul rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale dell'area del comparto
dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini.
L'Azienda, alla luce delle nuove disposizioni legislative e contrattuali, con il presente
Regolamento sostituisce quello precedentemente approvato con la delibera n.1778 del 31
agosto 2007 ed in vigore dal 1 settembre 2007.
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a contemperare il diritto del
dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale con il dovere dell'Azienda di mantenere
l'efficacia dell'azione sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, garantendo, nello
stesso tempo, la puntuale erogazione dei servizi.
Tenuto conto pertanto della natura dell'attivita' istituzionale propria, gli obiettivi che
l'Azienda si propone di raggiungere con il presente Regolamento sono:
1) migliorare l'efficienza della propria organizzazione in relazione alla maggiore
flessibilita' del lavoro;
2) adeguare la propria organizzazione alle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti;
3) favorire la permanenza nel mondo del lavoro dei dipendenti che presentano
situazioni personali o famigliari di particolare rilevanza sociale.
Art.2
Riferimenti normativi
Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' disciplinato dalla seguente normativa:
− Art.1, commi 56,65, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996;
− Circ.re n.3 del 19 febbraio 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica;D.L. 28 marzo 1997 n.79, convertito con
modificazioni nella Legge 28 maggio 1997, n.140;D.Lgs.vo n.165 del 30 marzo 2001:
− Decreto del Ministero per la Funzione Pubblica n.331 del 29 luglio 1997;
− Circ.re n.8 del 21 ottobre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica;
− Artt.23,24,25 del C.C.N.L. 1998/2001 cosi' come integrati e modificati dal C.C.N.L. Del
20 settembre 2001 (artt.34,35) e dal C.C.N.L. 19 aprile 2004 (art.22);
− D.Lgs.vo n.61 del 25 febbraio 2000;
− D.Lgs.vo n. 100 del 26 febbraio 2001;
− D.L. 112 del 25/06/2008 convertito con Legge 6 agosto 2008 n.133.
Art.3
Campo di applicazione
Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del comparto dell'Azienda
Ospedaliera S.Camillo Forlanini con almeno due anni di anzianita' di servizio presso
l'Azienda. Al personale del comparto con anzianita' presso questa Azienda inferiore a 2
anni, non puo' essere concesso il rapporto di lavoro a tempo parziale.
pag. 3
Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili
professionali ricompresi nelle categorie del sistema di classificazione del personale del
comparto, ad esclusione di quei profili professionali che comportino l'esercizio di funzioni
ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata.
Art. 4
Contingenti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro
4.1. I contingenti di personale da destinare al tempo parziale sono riferiti ai singoli profili
professionali e corrispondono al 25% della dotazione organica a tempo pieno; tali
contingenti rappresentano il limite massimo d'unita' per profilo professionale. Nel caso in
cui il calcolo porti al frazionamento di una posizione, il contingente da destinare al tempo
parziale puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare in ogni caso all'unita'.
4.2. La U.O.C. Trattamento Giuridico determina, in relazione alla dotazione organica del
personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre di ogni anno, i suddetti
contingenti.
Art.5
Tipologie di rapporti di lavoro a tempo parziale
Considerate le particolari caratteristiche organizzativo – gestionali dell'Azienda Ospedaliera
S.Camillo Forlanini,
il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere realizzato
essenzialmente con le seguenti tipologie:
a) Tempo parziale orizzontale
−
il dipendente svolge la propria attivita'
della settimana;
con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni
b) Tempo parziale verticale
−
il dipendente svolge la propria attivita' a tempo pieno ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
In presenza di particolari situazioni organizzative, come ad esempio lo svolgimento di un
turno notturno di 10 ore per il personale sanitario o di un turno di 9 ore nei giorni previsti
per il rientro, per il personale amministrativo, ai fini dell'armonizzazione delle esigenze
organizzative aziendali con le percentuali di riduzione previste dal presente Regolamento,
e' altresi' previsto il:
c) Tempo parziale misto
−
il dipendente svolge la propria attivita' con eventuale combinazione delle due modalita'
sopra indicate (parte con le modalita' del tempo parziale verticale e parte con le
modalita' del tempo parziale orizzontale)
pag. 4
5.1. La prestazione lavorativa a tempo parziale, percentualmente rapportata alla
prestazione a tempo pieno, puo' essere richiesta al:
- 33,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno,
pari a 12 ore settimanali
(percentuale concedibile limitatamente ad una tipologia di
tempo parziale
verticale);
- 50 % dell'orario di lavoro a tempo pieno, pari a 18 ore settimanali;
- 66,66% dell'orario di lavoro a tempo pieno pari a 24 ore settimanali;
- 83,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno, pari a 30 ore settimanali.
Art.6
Durata della prestazione lavorativa ed Orario di lavoro settimanale
6.1. L'articolazione dell'orario di lavoro dovra' essere predeterminata e stabilita per tutta
la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora particolari situazioni
organizzative della struttura di appartenenza comportino la necessita' di variare l'orario
abituale del dipendente a tempo parziale prima della scadenze previste, la variazione
dovra' essere concordata con il dipendente medesimo con congruo anticipo per consentire
la predisposizione dell'atto deliberativo di autorizzazione alla modifica del rapporto di
lavoro.
6.2. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale l'orario di lavoro dei periodi
nei quali il dipendente presta servizio sara' a tempo pieno e quindi analogo a quello del
restante personale della struttura di appartenenza.
6.3. in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale l'orario di entrata non
potra' avvenire oltre le ore 8,00 per il turno di mattina, le ore 14,00 per il turno
pomeridiano, le ore 21,00 per il turno notturno.
Rapporto di lavoro
33,33%
50%
66,66%
83,33%
Tempo parziale orizzontale
Non previsto
18 ore settimanali
distribuite su 5 o 6
giorni
24 ore settimanali
distribuite su 5 o 6
giorni
30 ore settimanali
distribuite su 5 o 6
giorni
Tempo parziale verticale
(con riduzione delle
giornate lavorative)
12 ore settimanali
distribuite su 2 giorni
18 ore settimanali
distribuite su 3 giorni
24 ore settimanali
distribuite su 4
giorni
30 ore settimanali
distribuite su 5
giorni
Tempo parziale verticale
(con riduzione di alcuni
periodi dell'anno)
36 ore settimanali per 36 ore settimanali per
4 mesi lavorativi annui
6 mesi lavorativi
annui
36 ore settimanali
per 8 mesi
lavorativi annui
36 ore settimanali
per 10 mesi
lavorativi annui
Art.7
Norme generali
7.1 L'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale non puo' essere richiesto per periodi
inferiori ad un anno.
7. L'articolazione dell'orario di lavoro deve essere concordata con il Dirigente della
struttura di riferimento nel rispetto delle esigenze di servizio.
pag. 5
7.3.I dipendenti che ottengano la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale o la modifica della tipologia del tempo parziale, possono essere soggetti a
mobilita' interna qualora le esigenze della struttura di appartenenza siano incompatibili
con l'articolazione dell'orario di lavoro prescelta.
7.4 Per il personale sottoposto a turni, l'orario di lavoro, sia pur ridotto, dovra' conformarsi
al calendario dei turni fissati periodicamente dall'Amministrazione, sulla base delle
esigenze funzionali dell'Amministrazione.
7.5 A tale proposito, ed al fine del rispetto delle percentuali di cui all'art.6 del presente
Regolamento, il dipendente non puo' chiedere l'esclusione, in via predeterminata, dallo
svolgimento dell'attivita' lavorativa in tutti i giorni festivi previsti nell'arco dell'anno. Tale
predeterminazione infatti, porterebbe ad una variazione della percentuale di tempo
parziale prestata annualmente.
7.6 Per il tempo parziale verticale riferito ad alcuni giorni della settimana, le giornate
lavorative devono intendersi a tempo pieno, e quindi conformate allo sviluppo del normale
turno mensile, distribuite in maniera equa rispetto a tutti i giorni della settimana; per il
tempo parziale verticale riferito ad alcuni periodi dell'anno, in caso di assenza dal
servizio durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto, settembre) non potranno
essere concessi due mesi consecutivi.
7.7.Per il tempo parziale orizzontale, sia pur con orario ridotto, il riferimento sara'
lo sviluppo del normale turno mensile della Struttura del Servizio di appartenenza.
7.8.Per il personale operante nei Dipartimenti
sanitari,
in fase di concertazione
dell'articolazione oraria, il Ditro Aziendale provvedera' a distribuire equamente all'interno
dei turni previsti dalla Struttura di appartenenza, il personale a tempo parziale. A tale fine
verra' stabilita una distribuzione
proporzionale
di
tale personale, anche nelle
giornate di sabato e di domenica. Si stabilisce a questo scopo che la quota di dipendenti
a tempo parziale operante su un turno non sia superiore al 25% del totale, la quota
operante su due turni non sia superiore al 50%, quella operante su 3 turni non sia
superiore al 25% sempre nel rispetto delle articolazioni previste dall'art.6 del presente
Regolamento.
7.9 La U.O.C. Trattamento Giuridico provvedera' a verificare la fattibilita' organizzativa e
gestionale dell'articolazione oraria, proponendone, qualora ne ravvisi la impossibilita'
tecnica, il rigetto o la revisione.
7.10 Il personale sanitario infermieristico a rapporto di lavoro a tempo parziale, in
presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzativa derivanti dalla tardiva presa in
carico delle consegne degli operatori del turno subentrante, dovra' , comunque, per
garantire la continuita' assistenziale, trattenersi in servizio il tempo necessario,
rispettando le stesse regole previste per il personale a tempo pieno.
Art.8
Presentazione delle domande
8.1 Il dipendente che intenda trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale puo' produrre la sua istanza in ogni periodo dell'anno, utilizzando l'apposito
modello che fa parte integrante del presente Regolamento. (All.n.1)
8.2 Nella domanda devono essere indicate la tipologia, la durata e l'articolazione prescelta
secondo le opzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
pag. 6
8.3.In caso di tempo parziale non superiore
al 50%
dell'orario a tempo pieno, deve
essere indicata l'eventuale attivita' lavorativa esterna, subordinata o autonoma che il
dipendente intenda svolgere, allegando in caso positivo la documentazione necessaria
all'Amministrazione per accertare eventuali conflitti di interesse con l'attivita' istituzionale.
8.4.Il dipendente non puo' presentare la domanda con un anticipo superiore a 240 giorni
rispetto alla data dalla quale intenderebbe far decorrere la trasformazione. Allo stesso
modo l'Amministrazione non terra' conto di eventuali domande presentate da dipendenti in
aspettativa il cui rientro in servizio sia previsto dopo un periodo di 240 giorni.
Art.9
Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro
9.1.La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere
concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda.
9.2 La U.O.C. Trattamento Giuridico, ricevuta l'istanza del dipendente,
procede
all'istruttoria della stessa verificandone i presupposti giuridici e richiedendo al
Responsabile della Struttura complessa di appartenenza il parere in ordine alla tipologia,
alla durata e all'articolazione proposta dal dipendente nell'istanza.
9.3 Il Dirigente Responsabile, nel rispetto dei termini di cui al comma 9.1, puo':
a) confermare la tipologia la durata e l'articolazione proposta e dare immediato nulla osta;
b) essere favorevole alla trasformazione ma richiedere una tipologia, durata o
articolazione diversa da quella proposta dal dipendente, nel qual caso, se il dipendente
interessato e' disponibile, concorda una soluzione alternativa che contemperi le esigenze
della Struttura a quelle del richiedente, comuncandole successivamente alla U.O.C.
Trattamento Giuridico;
c) rigettare, l'istanza nei casi previsti dall'art.11 del presente Regolamento.
9.4 Entro
i 60 giorni successivi
alla
data di protocollazione dell'istanza
l'Amministrazione comunica al dipendente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza stessa.
9.5 La sospensione del termine dei sessanta giorni sara' possibile, ai sensi dell'art.19 della
L.241/90 e s.m.i., qualora l'istanza sia carente di elementi essenziali. In tal caso la
decorrenza del termine riprendera' dalla data di ricevimento della documentazione
richiesta.
9.6 La trasformazione del rapporto viene perfezionata, previa adozione di apposito atto
deliberativo, con la sottoscrizione di un contratto scritto nel quale saranno indicati tutti gli
elementi essenziali della trasformazione stessa.
9.7 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale decorrera'
dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 9.6.
pag. 7
Art.10
Norme speciali per i rapporti di lavoro con percentuale di riduzione pari o
superiore al 50%
10. 1 Il dipendente a rapporto di lavoro a tempo parziale con riduzione dell'attivita'
lavorativa non inferiore al 50% potra' svolgere un' ulteriore attivita' di lavoro autonomo o
subordinato, anche mediante iscrizione in Albi Professionali, con espressa esclusione di
attivita' subordinata presso una Pubblica Amministrazione. Le predette attivita' saranno
consentite sempre a condizione che non sussista conflitto di interessi con l'attivita' svolta
presso l'Amministrazione di appartenenza.
10.2 Come previsto dall'art.1 comma 58 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, modificato
dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale puo' essere concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla
domanda nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere.
10.3 Il dipendente, cosi' come indicato nel modello di istanza allegato al presente
Regolamento,deve indicare il tipo di attivita' che intenda svolgere, allegare dichiarazione
di assenza di conflitti di interesse tra la predetta attivita' e quella dovuta per conto
dell'Amministrazione, ed allegare la documentazione che consenta all'Amministrazione
stessa di verificare la compatibilita' tra l'attivita' istituzionale del dipendente e quella
extraistituzionale.
10.4 Il dipendente sara' altresi' tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro 15 giorni
dall'evento, l'inizio dell'attivita' lavorativa esterna e le eventuali sopravvenute
modificazioni alla stessa.
10.5 La mancata comunicazione di cui al precedente comma, cosi' come le dichiarazioni
risultate mendaci a seguito di verifica dell'Amministrazione, costituiranno giusta causa di
risoluzione del rapporto di lavoro.
10.6 Per quanto non esplicitamente indicato dal presente articolo si fa riferimento
all'art.53 del DLG. 165/2001 ed al Regolamento Aziendale approvato con delibera n.2957
del 14 dicembre 2005, che disciplina le prestazioni di incarichi esterni.
Art.11
Rigetto dell'istanza
La trasformazione del rapporto di lavoro verra' negata:
−
quando l'istanza presentata ai fini dell'attivita' di cui all'articolo 10 del presente
Regolamento comporti un conflitto di interesse con le attivita' istituzionali dell'Azienda.
Sussiste conflitto di interessi ogni qual volta l'ulteriore attivita' del dipendente sia in
contrasto, ovvero in concorrenza, con gli interessi dell'Azienda;
−
quando l'attivita' lavorativa esterna intercorra con un'altra Pubblica Amministrazione
(art.23, c.6, C.C.N.L. 1998/2001);
−
quando il numero dei dipendenti a tempo parziale abbia superato la percentuale del
25% della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale;
−
quando la tipologia o l'articolazione oraria proposta dal dipendente comporti disfunzioni
non risolvibili nelle fasi interlocutorie del procedimento, fatti salvi tutti i tentativi per
pag. 8
trovare un accordo sul tipo di articolazione della prestazione lavorativa o nel caso in cui
la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa
ricoperta del dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'Amministrazione stessa, ai
sensi della circolare n.8/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica e di quanto
previsto dall'art.73 della Legge 133 del 6 agosto 2008.
Art.12
Priorita'
12.1 Qualora il numero delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale in pendenza di istruttoria superi il numero di posti disponibili per la
trasformazione, hanno la precedenza le domande avanzate dai dipendenti portatori di
handicap o di invalidita', coloro che assistano famigliari portatori di handicap gravi, malati
di mente, anziani non autosufficienti, nonche' genitori con figli minori in relazione al loro
numero. A tal fine l'Azienda procedera' alla formazione di una graduatoria, per titoli,
secondo i seguenti criteri appositamente previsti dall'art.7 comma 4 del DPCM 117/89:
1) essere portatori di handicap o di invalidita' riconosciuta ai sensi della normativa
sulle assunzioni obbligatorie;
2) avere persone a carico per le quali e' corrisposto l'assegno di accompagnamento di
cui alla Legge n.18/80;
3) avere famigliari a carico portatori di handicap o soggetti
a fenomeni di
tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave disabilitazione psicofisica;
4) essere nella condizione di doversi sottoporre a periodi di riabilitazione psicotica
conseguenti a patologie che la richiedano, debitamente documentate ;
5) avere figli di eta' inferiore agli 8 anni.
12.2 In assenza di dipendenti in possesso dei predetti requisiti, la graduatoria verra'
formulata tenendo conto dell'anzianita' di servizio, e, in caso di parita', dell'anzianita'
anagrafica.
12.3 A parita' di condizioni le domande di trasformazione saranno accolte secondo l'ordine
temporale di arrivo delle stesse. I criteri di cui sopra trovano applicazione anche
nell'ipotesi in cui si verifichi, in un momento successivo, disponibilita' di rapporti di lavoro
a tempo parziale nel profilo di appartenenza.
Art.13
Modificazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale
13.1 La domanda di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale (cambiamento della
tipologia, della durata, dell'articolazione oraria, della prestazione lavorativa) puo' essere
presentata in qualsiasi periodo dell'anno dai dipendenti che abbiano, di norma, effettuato
un periodo di almeno un anno nella tipologia per la quale avevano ottenuto la precedente
trasformazione.
13.2. Il procedimento per la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e'
condizionato all'espletamento delle medesime procedure seguite per la trasformazione del
rapporto di lavoro.
pag. 9
13.3. La modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro all'interno della fascia oraria e dei
giorni lavorativi della settimana gia' autorizzati, puo' essere richiesta dal dipendente
previo parere del Responsabile di cui all'art.9, comma 9.2 o dal Responsabile del Servizio
previo consenso scritto dell'interessato. Tale modifica non richiede l'approvazione di un
nuovo atto deliberativo ma richiede la stesura di una integrazione al contratto individuale
di lavoro di cui all'art.15 del presente Regolamento. L'efficacia della modifica e' comunque
subordinata e successiva alla firma, da parte del dipendente, di tale integrazione.
Art.14
Rientro a tempo pieno
14.1.Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno
alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero.
14.2 Il procedimento per il rientro a tempo pieno e' condizionato alle medesime procedure
seguite per la trasformazione del rapporto di lavoro.
14.3 In caso di domanda di reintegro prima che sia decorso il biennio di cui al presente
articolo, ma a condizione che siano decorsi almeno sei mesi con rapporto di lavoro a
tempo parziale, l'Azienda ha la facolta' - valutate le proprie esigenze organizzative e
funzionali - di accogliere la richiesta, a condizione che vi sia il posto in organico. Il
dipendente, in questo caso, non potra' avanzare ulteriore richiesta di part time senza che
sia trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 12 mesi.
Art.15
Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
15.1 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la
modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, il reintegro nel rapporto di lavoro a
tempo pieno, sono perfezionati tramite la sottoscrizione di un contratto individuale di
lavoro il quale esige la forma scritta per garantire la certezza dei contenuti del contratto
di lavoro. La mancanza di tale adempimento non deve pero' ritardare l'avvio effettivo della
trasformazione. Pertanto l'atto scritto sara' adottato possibilmente prima della data fissata
per l'inizio del nuovo rapporto di lavoro, oppure successivamente, ma con effetto dalla
data predeterminata. In questo caso l'Amministrazione provvedera' a sottoscrivere,
nell'attesa della stesura del contratto, congiuntamente al dipendente interessato, una nota
di accettazione riportante gli elementi essenziali della trasformazione in oggetto.
15. 2 Il contratto individuale di lavoro,redatto secondo l'allegato modello, parte integrante
del presente Regolamento (all.n.2) dovra' indicare:
a) la decorrenza del nuovo rapporto;
b) la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale;
c)la percentuale della prestazione lavorativa;
d) l'articolazione dell'orario;
e) nel caso di part time verticale, i periodi lavorativi della settimana, del mese o dell'anno
e gli orari durante i quali deve essere svolta l'attivita' lavorativa;
pag. 10
f) nel caso di part time orizzontale, l'articolazione su 5 o 6 giorni la settimana e, per
quanto riguarda il personale turnante, quanto stabilito d'intesa con il Responsabile della
Struttura di appartenenza al fine di distribuire la riduzione oraria del dipendente in tutti i
giorni lavorativi contemplati dalla Struttura stessa;
g) i riferimenti legislativi regolamentari e contrattuali che determinano il trattamento
giuridico ed economico.
15.3 Qualora il dipendente, senza giustificato motivo, non sottoscriva tali atti entro la
data fissata, verra' considerato rinunciatario.
Art.16
Stato Giuridico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
16.1 Al lavoratore a tempo parziale si applicano, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione lavorativa e della peculiarieta' del suo svolgimento, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, ivi compreso il
diritto allo studio previsto dall'art.20 del D.P.R. n.384/90 e dall'art.22 CCNL 20.09.2001.
16.2 Il trattamento economico, anche accessorio, e' proporzionale alla prestazione
lavorativa.
16.3 I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno calcolate in base al coefficiente di rapporto tra il numero di giornate lavorate
settimanalmente ed il numero di giorni di lavoro complessivamente previsti nell'arco della
settimana, moltiplicato per il numero di settimane lavorate.
16.4 In sede di contrattazione collettiva sono stabiliti i criteri per l'attribuzione ai
dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' di altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non
direttamente proporzionale al regime orario adottato.
16.5 Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina sul
rapporto di lavoro a tempo pieno con le seguenti eccezioni:
-
il dipendente a tempo parziale non puo' usufruire di benefici che comportino una
riduzione dell'orario di lavoro, salvo che nei casi stabiliti dalla contrattazione collettiva
o da specifiche disposizioni di legge;
−
il dipendente a tempo parziale e' di norma escluso dalla prestazione di lavoro
straordinario il cui ricorso e' ammesso solamente per eccezionali specifiche e
comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta'
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise;
−
il dipendente a tempo parziale orizzontale, previo suo consenso, puo' essere chiamato
a svolgere prestazioni di lavoro supplementare (svolgimento di ore di prestazione
lavorativa supplementare che eccedono quelle pattuite fino all'orario a tempo pieno il
cui limite giornaliero e' dato dalla copertura del turno) di cui all'art.1, comma 2,
lettera e) del D.lg.vo 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a
tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese, in ragione d'anno;
−
il dipendente a tempo parziale verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro
straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo
pag. 11
individuale di 20 ore annue;
−
Il dipendente a tempo parziale e' escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a
titolo di supporto o collaborazione all'attivita' libero – professionale intramuraria;
−
i dipendenti a rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale fruiscono :
in misura piena di:
- ferie e riposi per festivita' soppresse;
- permessi retribuiti;
- conservazione del posto ai fini dell'assenza per malattia;
- assenza per maternita';
- aspettativa non retribuita;
- permessi sindacali;
- permessi ex art.33 della Legge n.104/1992;
−
in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di:
- permessi per studio art.22 CCNL 20.09.2001;
i dipendenti a rapporto di lavoro a tempo parziale verticale fruiscono:
in misura piena di :
- permessi retribuiti per matrimonio (complessivamente considerati e non in
relazione alle giornate di lavoro prestate);
- permessi per lutto (se il decesso o il funerale del congiunto coincidono con un
giorno lavorativo);
- assenza per maternita';
-aspettativa non retribuita;
- permessi sindacali;
in misura proporzionale alla prestazione lavorativa espressa in giorni di:
- ferie e riposi per festivita' soppresse ;
- conservazione del posto ai fini dell'assenza per malattia;
- permessi retribuiti per concorsi o esami e per motivi personali o famigliari;
- permessi per aggiornamento facoltativo;
- permessi per studio art.22 CCNL 20.09.2001;
- permessi ex art.33 della Legge n.104/1992;
−
il dipendente a rapporto di lavoro a tempo parziale puo' partecipare alla mobilita'
interna aziendale ed alle procedure di assegnazione interna, ma l'eventuale
accettazione del nuovo posto di lavoro comportera' il ripristino del rapporto a tempo
pieno. In tal caso il dipendente non puo' comunque presentare una nuova domanda di
part time per un periodo di due anni;
−
il dipendente che, a seguito di una selezione interna per passaggio da una categoria
all'altra immediatamente superiore, all'interno della stessa categoria tra profili di
diverso livello economico, accetti la costituzione del rapporto di lavoro sul nuovo posto,
decade dal tempo parziale, pertanto il nuovo inquadramento avverra' a tempo pieno;
−
il dipendente che, a seguito di provvedimento aziendale, accetti di rivestire una
Posizione Organizzativa, decade dal tempo parziale e pertanto verra' inquadrato a
pag. 12
tempo pieno;
−
il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale assegnato alle UU.OO. che
operano garantendo la continuita' assistenziale attraverso l'istituto della pronta
disponibilita', nel rispetto delle leggi n. 151/01 e n.104/92, puo' essere utilizzato per la
copertura di
turni
di
pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel
numero in relazione all'orario svolto.
Art.17
Formazione
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale avranno pieno diritto di accedere alle
iniziative formative programmate dall'Azienda, che, pertanto dovranno essere organizzate
in modo da agevolarne l'effettiva partecipazione. Nel caso non fosse possibile adattare
l'attivita' formativa alle esigenze dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale,
gli stessi potranno partecipare a corsi formativi anche se tenuti al di fuori del loro normale
orario di lavoro, recuperando le ore eccedenti, ma tenendo presente sempre i limiti
previsti dall'art.16, comma 5.
Art.18
Termini di preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale e' tenuto al rispetto dei termini di preavviso nei limiti temporali massimi previsti
dalla Contrattazione Collettiva. Piu' in particolare:
− per il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale il termine di
preavviso e' lo stesso di quello previsto per il personale a tempo pieno;
− per il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il dipendente e'
assoggettato ad un termine di preavviso calcolato con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati.
Art.19
Norma finale
19. 1 Fermo restando la conferma delle autorizzazioni alla trasformazione del rapporto di
lavoro gia' concesse, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento,
potranno essere oggetto di rinegoziazione i contratti di lavoro a tempo parziale in essere
anche al fine di favorire l'applicazione di eventuali benefici e/o innovazioni nel frattempo
intervenuti.
19.2 Per quanto non specificatamente espresso, in caso di concessione di tipologia di
tempo parziale misto, devono intendersi applicabili le norme previste per le tipologie
verticale ed orizzontale.
19.3 Tutte le domande pendenti di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro,
pervenute in data antecedente all'adozione del presente Regolamento, dovranno essere
riformulate alla luce delle disposizioni in esso contenute.
19.4 Per tutto quanto non espressamente
legge e regolamentari comunque applicabili.
previsto
si fa
rinvio
alle norme di
19.5 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento
deliberativo di approvazione.
pag. 13
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Sede Legale: Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma
P.IVA 04733051009
AREA PERSONALE
U.O.C. Trattamento Giuridico - Direttore Dr.ssa Francesca Milito
[email protected]
P.O. Gestione del rapporto giuridico del personale
06 55552344  06 55552347
Fax: 06 55552348
Presentare la domanda in duplice copia a:
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE
AZIENDA OSPEDALIERA
P.za Carlo Forlanini, 1
00149 R O M A
Al Direttore della U.O.C.
Trattamento Giuridico
Dott.ssa Francesca Milito
Al Direttore / Responsabile
1
______________________________
LORO SEDI
Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale (personale del comparto)
La/Il sottoscritta/o
___________________________________________ matr. __________
nata/o a ___________________________________ il _______________________________,
residente a ______________ via ____________________________________n __________
recapiti telefonici _________________ / ____________________ / ____________________
dipendente a tempo indeterminato di codesta Azienda2 dal ______________________ con la
qualifica di __________ _____________________________________________ ed in servizio
presso _________________________________________________________________3
□
con rapporto di lavoro a tempo pieno dal _______________________________________
□
con rapporto di lavoro a tempo parziale dal _____________________________________
1 Indicare la U.O. / il Servizio / il Dipartimento di appartenenza
2 Puo' presentare domanda di part time il personale assunto presso l'Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini da ALMENO
DUE ANNI e che ha superato il periodo di prova.
3 Indicare la U.O. / il Servizio / il Dipartimento di appartenenza
pag.14
CHIEDE
4
ai sensi della normativa vigente:
1) la trasformazione biennale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella
percentuale del:
□ 33,33%*
□ 50%*
□ 83,33%
□ 66,66%
2) la modifica5 dell'attuale rapporto di lavoro
(percentuale)
□ 33,33%*
□ 50%* □ 66,66% □ 83,33%
da:
(tipologia)
□ orizzontale □ verticale □ mista )
-----------------------------------------------------------------------------------------(percentuale)
6
□ 33,33%*
□ 50%*
□ 66,66%
□ 83,33%
a:
c)
(tipologia)
□ orizzontale
□ verticale
□ mista )
*IN CASO DI PART TIME UGUALE O INFERIORE AL 50% SI DICHIARA CHE: (campo obbligatorio)
□ Non si intende svolgere attivita' lavorativa esterna all'Azienda;
□ Si intende svolgere la seguente attivita' lavorativa esterna subordinata o autonoma7:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno
4) di articolare l'orario di lavoro a tempo parziale nel modo seguente:
□ Tipologia verticale
□ Settimanale
8
□ su 2 giorni
□ su 3 giorni
□ su 4 giorni
□ su 5 giorni
(Part
(Part
(Part
(Part
Time 33,33%)
Time 50%)
Time 66.66%)
Time 83,33%)
□ Mensile
________________________________________
□ Annuale
________________________________________9
□ Tipologia orizzontale10
4 Segnare e completare solo le parti che interessano
5 La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a part time (cambiamento della tipologia e/o della percentuale della
prestazione lavorativa) puo' essere presentata dai dipendenti che abbiano effettuato un periodo di permanenza, di
norma, di almeno un anno nella tipologia per la quale avevano ottenuto la precedente trasformazione.
Segnare percentuale e tipologia in corso.
6 Segnare la nuova percentuale o la nuova tipologia prescelte. Nel caso venga chiesta la sola modifica di una delle due
possibilita', confermare per l'altra quella attuale.
7 Indicare l'eventuale datore di lavoro, la sede e l'orario di svolgimento. Allegare alla domanda la necessaria
8
documentazione al fine di consentire all'Amministrazione di accertare eventuali conflitti di interesse con l'attivita'
istituzionale
Il dipendente svolge la propria attivita' a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana
del mese o dell'anno;
9 Indicare i periodi di astensione dal lavoro, nel mese o nell'anno. In caso di assenza dal servizio durante il periodo estivo
(giugno, luglio, agosto, settembre) non potranno essere concessi due mesi consecutivi ma solo alternati)
□ Tipologia combinata
_____________________________________11
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
•
Rapporto di lavoro
33,33%
50%
66,66%
83,33%
Tempo parziale orizzontale
Non previsto
18 ore settimanali
distribuite su 6 giorni*
Tempo parziale verticale
(con riduzione delle giornate lavorative)
12 ore settimanali
distribuite in 2 giorni
18 ore settimanali
distribuite in 3 giorni
24 ore settimanali
distribuite in 4 giorni*
30 ore settimanali
distribuite in 5 giorni *
Tempo parziale verticale
(con riduzione di alcuni periodi dell'anno)
4 mesi lavorativi con
36 ore settimanali
6 mesi lavorativi con
36 ore settimanali
8 mesi lavorativi con 36
ore settimanali
10 mesi lavorativi
36 ore settimanali
24 ore settimanali
30 ore settimanali
distribuite su 6 giorni * distribuite su 6 giorni*
per il personale amministrativo la distribuzione deve intendersi su 5 giorni lavorativi settimanali; per tale personale
pertanto 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni devono intendersi come rientranti nella tipologia orizzontale e non
verticale, come nel caso delle qualifiche che operano su 6 giorni settimanali.
Si esprime preferenza per il seguente orario di lavoro_________________________________
_______________________________________________________________________12
________________________
(Data)
_____________________________________
(Firma)
N.B. La materia del tempo parziale e' regolamentata dalla seguente normativa di riferimento:
− Contratto Integrativo Aziendale e Regolamento allegato in materia (consultabile sul Sito Intranet Aziendale);
− Legge 662 del 23 dicembre 1996;
− Cir.ri Funzione Pubblica 3/1997; 8/1997;
− C.C.N.L. 1998/2001 Comparto Sanita' cosi' come integrato da C.C.N.L. 20/09/2001 E C.C.N.L. 19/94/2004;
− D.L.vo 61/2000; D.L.vo 100/2001: D.Lvo 165/2001 ;
− L.6 agosto 2008 n.133.
Parte riservata al Responsabile del richiedente la trasformazione.
AUTORIZZA
con la seguente articolazione:
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
RIGETTA
con la seguente motivazione
________________________________________________________________________________________________
Pag.16
10 Il dipendente svolge la propria attivita' con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana.
11 Solo nei casi in cui particolari e motivate esigenze organizzative rendano necessaria la combinazione delle suddette
tipologie, come, ad esempio, nel caso in cui il personale turnante debba arminizzare il proprio orario di lavoro con le
percentuali di riduzione indicate nel regolamento Aziendale
12 L'articolazione oraria va concordata con l'Amministrazione dell'Azienda. Per il personale sottoposto a turni l'orario di
lavoro, sia pur ridotto, dovra' conformarsi al calendario dei turni fissati periodicamente dall'Amministrazione, sulla base
delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza. Quindi, per il part time orizzontale non si fara' riferimento a
fasce orarie giornaliere predeterminate ma, come per il part time verticale, si fara' riferimento allo sviluppo del turno
mensile
Il protocollo d'intesa del 10 agosto 2007, non prevede la concessione della flessibilita' dell'orario di lavoro
al personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico ad orario ridotto.
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Sede Legale: Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma
P.IVA 04733051009
Repertorio contratti
n.
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
TRA
L'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, nella persona del Direttore Generale Dott. Luigi
Macchitella, quale legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede
legale dell'Azienda in Piazza Carlo Forlanini n.1 – 00151 Roma
E
Il
........................................., nato a
......................il
......................., residente a
.............................................. in Via ...................................- CF :..........................
PREMESSO
−
che il ............................................................................ e' dipendente di questa
Azienda Ospedaliera con la qualifica di ................................................;
−
che con deliberazione Aziendale n....... del ..................,
il .................................. e'
stato autorizzato a trasformare/ modificare per un biennio il proprio rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale orizzontale / verticale; (ripristinare il rapporto di lavoro a
tempo pieno);
−
che il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale non dirigente dell'Azienda
Ospedaliera S.Camillo – Forlanini e' disciplinato dal Regolamento Aziendale in materia
approvato con delibera n............... del ............................;
−
che i riferimenti normativi che regolamentano la materia sono:
−
Art.1, commi 56,65, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996;
pag.17
−
Circ.re n.3 del 19 febbraio 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica;D.L. 28 marzo 1997 n.79, convertito con modificazioni nella Legge
28 maggio 1997, n.140; D.Lgs.vo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
−
−
Decreto del Ministero per la Funzione Pubblica n.331 del 29 luglio 1997;
Circ.re n.8 del 21 ottobre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica;
−
Artt.23,24,25 del C.C.N.L. 1998/2001 cosi' come integrati e modificati dal C.C.N.L. Del 20
settembre 2001 (artt.34,35) e dal C.C.N.L. 19 aprile 2004 (art.22);
−
D.Lgs.vo n.61 del 25 febbraio 2000;
−
D.Lgs.vo n. 100 del 26 febbraio 2001;
−
D.L. 112 del 25/06/2008 convertito con Legge 6 agosto 2008 n.133;
−
Contratto Integrativo Aziendale e Regolamento allegato in materia;
−
che il ..................................., sotto la propria responsabilita' dichiara di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 D.L.vo 165/2001, dal
comma 6 della C.re n.3/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del
Consiglio dei Ministri in riferimento all'art.1 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, commi
56, 58,60,61 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come stabilito dall'art.11 del
Regolamento Aziendale in materia di lavoro a tempo parziale, di cui alla delibera
..................... e del Regolamento Aziendale di cui alla delibera n.2957 del 14 dicembre
2005 in materia di prestazioni di incarichi esterni ed incompatibilita'
−
che il ................................... e' altresi' a conoscenza che l'art.11 del Regolamento
Aziendale in materia prevede:
−
al comma 11.1 che: “ Il
dipendente a rapporto di
lavoro
a tempo
parziale
con
riduzione dell'attivita' lavorativa non inferiore al 50% potra' svolgere un ulteriore attivita'
di lavoro autonomo o subordinato, anche mediante iscrizione in Albi Professionali, con
espressa esclusione di attivita' subordinata presso una Pubblica Amministrazione. Le
predette attivita' saranno consentite sempre a condizione che non sussista conflitto di
interessi con l'attivita' svolta presso l'Amministrazione di appartenenza”;
−
al comma 11.4 che: “Il dipendente sara' altresi' tenuto a comunicare all'Amministrazione,
entro
15
giorni
dall'evento,
l'inizio
dell'attivita'
lavorativa
esterna
e
le
eventuali
sopravvenute modificazioni alla stessa”;
-
al comma 11.5 che : “La mancata comunicazione di cui al precedente comma, cosi'
come le dichiarazioni risultate mendaci a seguito di verifica dell'Amministrazione,
costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro”;
pag.18
Tutto cio' premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) Al
...................................... viene autorizzata la trasformazione/modifica per un
biennio
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale/orizzontale
nella misura del...........dell'orario a tempo pieno, per un totale di .......... ore
settimanali, da effettuare su ........ giorni lavorativi settimanali con il seguente orario:
lunedì dalle....... alle ..............; martedì ................. omissis, a decorrere dal
...................................;
2) Allo scadere del biennio di riferimento l’autorizzazione di cui al presente contratto sarà
oggetto di revisione ovvero di conferma da parte dell’Amministrazione;
3) La retribuzione corrisposta sara' adeguata nella misura stabilita dal vigente CCNL per il
personale del comparto Sanita';
4) Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro instaurato con il presente
contratto e' regolato dal vigente contratto collettivo di lavoro e dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per quanto concerne la risoluzione del rapporto ed i rispettivi
termini di preavviso;
5) Il contraente dichiara di aver preso attenta ed integrale conoscenza del vigente
contratto collettivo di lavoro e di quanto previsto dalla vigente normativa e di accettarlo
senza riserve od eccezione alcuna;
6) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro si fa rinvio alle
norme di legge e regolamentari comunque applicabili;
7) Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente
rapporto sono devolute in via esclusiva al Foro di Roma;
8) Il presente contratto, redatto in duplice originale, uno ciascuno per parti contraenti,
sara' registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.634. In tale caso le
spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Roma, .............................
I CONTRAENTI
Sig..........................................
Il Direttore Generale
(Dott.Luigi Macchitella)
pag.19
Allegato n. 5
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI
AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Regolamento per il conferimento degli incarichi di posizioni
organizzative del ruolo sanitario, amministrativo e tecnico
Art. 1
DESCRIZIONE
Le posizioni organizzative si configurano, nell’ambito dell’organizzazione aziendale e
in relazione alle esigenze di servizio, quali incarichi che richiedono lo svolgimento di
funzioni “con assunzione diretta di elevata responsabilità”. Ciò in ragione delle necessità
organizzative e della esigenza di disporre di strutture flessibili idonee al raggiungimento
degli obiettivi aziendali attraverso la valorizzazione delle professionalità interne.
Le posizioni organizzative possono essere assegnate al personale appartenente
nella categoria D/Ds, sulla base di differenti tipologie di incarico che prevedano lo
svolgimento di:
-
funzioni di direzione di particolare complessità, caratterizzate da un elevato
grado di esperienza e autonomia gestionale e organizzativa,
-
attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione,
-
attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive di vigilanza e di controllo, di
coordinamento.
Le posizioni organizzative vengono istituite, variate
o soppresse – nel caso
intervenga una diversa organizzazione dell’Azienda – previa concertazione con la RSU e le
OO.SS.
Le indennità assegnate alle posizioni organizzative debbono essere collegate
all’effettivo livello di responsabilità, a seconda del punteggio attribuito e corrispondente
alla graduazione delle funzioni (vedi art. 3).
Art. 2
AFFIDAMENTO
Il Direttore Generale conferisce ogni incarico in base agli esiti delle procedure
selettive, scegliendo su una rosa di idonei proposta dalla Commissione valutatrice tra i
candidati partecipanti alla selezione.
La Commissione valutatrice per le posizioni organizzative del personale tecnico ed
amministrativo è composta dal Direttore Amministrativo o suo delegato, dal Direttore della
Allegato n. 5
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI
AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O.C. Trattamento Giuridico o suo supplente e dal Dirigente a cui afferisce la posizione
organizzativa posta a selezione o suo supplente; mentre la Commissione per le posizioni
organizzative del personale sanitario è composta dal Direttore del DITRO o suo delegato,
dal Dirigente a cui afferisce la posizione organizzativa posta a selezione o suo supplente e
da un altro Dirigente nominato dal Direttore Generale o suo supplente. Le Commissioni
sono completate da un dipendente, con qualifica non inferiore a quella di assistente
amministrativo, con funzioni di segretario.
Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale con formale provvedimento,
hanno durata triennale e possono essere rinnovati alla scadenza a seguito di valutazione
positiva (vedi art. 5).
Per il conferimento degli incarichi si tiene conto:
-
dei requisiti culturali posseduti,
-
delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisita, con
particolare riferimento a compiti specifici o affini alla natura ed alle
caratteristiche dell’incarico da conferire;
-
inesistenza di sanzioni disciplinari, esclusa la censura.
A seguito dell’attribuzione dell’incarico, al responsabile della posizione organizzativa
viene corrisposta, oltre al trattamento economico in godimento, un’indennità di funzione in
misura variabile – a seconda del relativo punteggio attribuito in sede di graduazione delle
funzioni – da un minimo di € 3.098,74 ad un massimo di € 9.296,22, corrisposta su 13
mensilità. Tale indennità assorbe i soli compensi per lavoro straordinario.
Art. 3
GRADUAZIONE
Per procedere ad una corretta graduazione delle funzioni a ciascuna posizione può
essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 100 (al massimo punteggio
corrisponde l’indennità di funzione nella misura massima).
Per la definizione della complessità degli incarichi assegnati e dei relativi importi da
erogare, si tengono presenti i seguenti criteri:
-
livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione
all’effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate,
-
grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati,
-
complessità delle competenze attribuite,
-
entità delle risorse umane, tecnologiche e strumentali direttamente gestite,
Allegato n. 5
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI
AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
-
valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
Nell’ambito dei suddetti criteri vengono individuati i seguenti fattori di valutazione
ai quali attribuire un punteggio:
-
autonomia della posizione (fino a 20 punti)
-
peculiarità, complessità e specializzazione delle competenze (fino a 15 punti)
-
responsabilità, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane,
tecnologiche e strumentali (fino a 15 punti)
-
complessità e peculiarità organizzativa della struttura (fino a 22 punti)
-
finalità (fino a 28 punti).
La graduazione delle singole posizioni è fissata con provvedimento del Direttore Generale.
Art. 4
VALUTAZIONE
L’attività dei titolari di posizione organizzativa è sottoposta a valutazione annuale
da parte del Servizio di controllo interno – ex Nucleo di Valutazione. Quando vi sia il
rischio grave di un risultato negativo prima della scadenza annuale, il procedimento di
valutazione può essere anticipatamente concluso ad istanza del Dirigente della struttura
cui afferisce la posizione organizzativa.
Il procedimento di valutazione si articolerà come segue:
1. il titolare della posizione organizzativa produce al Dirigente sovraordinato una
relazione sull’attività svolta annualmente,
2. valutazione di prima istanza da parte del Dirigente della struttura cui afferisce la
posizione organizzativa, in contraddittorio con il valutato, nel mese antecedente alla
scadenza annuale,
3. valutazione definitiva del Servizio di controllo interno, con comunicazione al
Direttore Generale, per l’eventuale rinnovo, ed alla UOC Trattamento Giuridico per
le comunicazioni ed i provvedimenti di competenza.
Art. 5
DURATA, RINNOVO, REVOCA DELL’INCARICO
L’incarico di posizione organizzativa ha durata triennale e può essere rinnovato da
parte del Direttore Generale a seguito di valutazione positiva del Servizio di Controllo
Allegato n. 5
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI
AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
interno. Dopo il primo rinnovo, si procede ad una nuova selezione – previa conferma della
sussistenza dell’articolazione organizzativa e della graduazione della stessa o sua modifica,
a seguito di concertazione con la RSU e le O.O.S.S. - nella quale, in caso di partecipazione
del predente incaricato alla procedura selettiva, verranno tenuti in particolare conto i
risultati conseguiti e le valutazioni riportate.
La cessazione dell’incarico ha luogo per:
-
scadenza dell’incarico al termine del primo triennio, se non disposto il
rinnovo,
-
scadenza dell’incarico al termine del secondo triennio, se disposto il rinnovo,
-
soppressione
della
posizione
organizzativa
a
seguito
di una
diversa
organizzazione dell’Azienda,
-
revoca dell’incarico, a seguito della valutazione negativa del risultato
conseguito dal titolare alla scadenza annuale,
-
dimissioni del titolare.
Esclusivamente nell’ipotesi della soppressione della posizione organizzativa a
seguito di una diversa organizzazione aziendale, al dipendente ad essa preposto da
almeno tre anni che abbia ottenuto sempre valutazioni positive, viene attribuita la fascia
economica superiore a quella di inquadramento; nell’ipotesi che lo stesso abbia già
raggiunto l’ultima fascia, gli verrà attribuito, a titolo personale, un importo pari all’ultimo
incremento di fascia ottenuto.
Art. 6
SOSTITUZIONE TITOLARE ASSENTE
In caso di assenza del titolare della posizione organizzativa che si protragga per
oltre due mesi, il Dirigente sovraordinato propone al Direttore Generale il nominativo di un
dipendente appartenente alla cat.D/Ds, in servizio presso la struttura a cui afferisce detta
posizione organizzativa, per la sostituzione di tutte le funzioni svolte dal titolare della
stessa.
La sostituzione, che verrà disposta con provvedimento dal Direttore Generale,
comporterà – a partire dal terzo mese di svolgimento dell’incarico senza soluzione di
continuità – la sospensione al titolare della corresponsione dell’indennità che verrà invece
erogata al sostituto fino al rientro in servizio del titolare stesso.
Allegato n. 5
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI
AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
In caso di assenza del titolare della posizione organizzativa che si protragga per
oltre sei mesi e per almeno un anno, il Direttore Generale nominerà, per l’espletamento di
tutte le funzioni svolte dal titolare della posizione, un sostituto previo esperimento di
un’apposita selezione.
Vengono fatte salve le assenze equiparate a presenza in servizio - di cui al comma
5 dell’art. 71 della Legge n. 133 del 6/08/2008 – nelle quali, in caso di sostituzione
disposta con le modalità sopra dette, l’indennità di posizione organizzativa dovrà essere
comunque anche corrisposta al titolare della posizione stessa.
Nel caso di dimissioni, revoca o pensionamento del titolare, la posizione
organizzativa viene affidata dal Direttore Generale, previo esperimento di una nuova
selezione.
Art. 7
FINANZIAMENTO
Le risorse - di cui all’art. 31 del CCNL 19/04/2004 – da destinare per le posizioni
organizzative al personale del ruolo amministrativo, tecnico e sanitario vengono stabilite in
sede di contrattazione decentrata ed eventualmente rinegoziate in caso di modifiche
dell’assetto organizzativo delle posizioni stesse.
Art. 8
NORME FINALI E TRANSITORIE
Per gli incarichi di posizione organizzativa già affidati ed in corso di espletamento, si
procederà ad integrare i rispettivi contratti con le presenti norme regolamentari al fine di
una sostanziale uniformità di trattamento.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla
data di adozione da parte del Direttore Generale con proprio provvedimento.
Allegato n. 6
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il
personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati
dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo
dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti,
il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche
solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti
con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e
di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e
non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini,
egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti.
Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in
cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o
altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d’uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo
quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti
di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche
a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.
Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e
personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente
dell’ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo
di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non
vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che
vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta
tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del
servizio e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato
nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Allegato n. 7
INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
PARTE PRIMA
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER
IL PERSONALE DEL COMPARTO
Art.1
Costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/01 e s.m.i., è istituito l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari – di seguito denominato Ufficio - in composizione collegiale,
quale collegio perfetto, assegnato a tre Dirigenti, nominati con atto del Direttore Generale,
come di seguito specificato:
- In qualità di Presidente:
Direttore U.O.C. Trattamento Giuridico; supplente, in caso di assenza o impedimento,
Direttore U.O.C. Trattamento Economico;
- In qualità di Componente:
Direttore U.O.C. Affari Generali; supplente, in caso di assenza o impedimento, Direttore
U.O.C. Controllo di Gestione;
- In qualità di Componente:
Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Economali; supplente, in caso di assenza o
impedimento, Direttore U.O.C. Contabilità;
Art. 2
Competenza dell’ufficio
Ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e dell'art. 29 CCNL
Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997- così come modificato dall’art. 12 del CCNL
Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 -, l'Ufficio è competente per i procedimenti
disciplinari nei confronti
dei dipendenti del comparto, a tempo indeterminato e
determinato, dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini .
Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 13 del CCNL Comparto Sanità
- parte normativa 2002/2005 - così come modificato dall'art. 6 del CCNL Comparto Sanità
- parte normativa 2006/2009 -, l'Ufficio è competente ad irrogare le sanzioni superiori al
rimprovero scritto o censura.
Art. 3
Competenza del dirigente responsabile della struttura
1. A norma del citato art. 55 del D.Lgs. 165/01, è di competenza dei Dirigenti responsabili
della struttura in cui il dipendente lavora l’irrogazione delle sanzioni del rimprovero verbale
e del rimprovero scritto (censura) che devono essere applicate direttamente e con le
modalità indicate dal successivo art. 4.
2. Per Dirigente responsabile della struttura deve intendersi il Dirigente preposto alle
struttura come individuata dall’Atto Aziendale o da altro Atto regolamentare aziendale.
3. La competenza ad effettuare sia la segnalazione all’Ufficio che l’irrogazione del
rimprovero verbale o scritto (censura) è così individuata:
Personale del ruolo sanitario
Personale
del
ruolo
amministrativo
in
servizio
presso i Dipartimenti
Personale
del
ruolo
amministrativo, tecnico
Direttore del DITRO
Il
dirigente
responsabile
della
struttura
di
appartenenza
del
dipendente
Il
dirigente
responsabile
della
struttura
di appartenenza del
dipendente.
Art. 4
Procedimento disciplinare
1. Ai sensi dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997- così come
modificato dall’art. 12 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005-, e dell'art.
55 del D.Lgs. 165/2001, è di competenza dell’Ufficio, a seguito della segnalazione del
Dirigente come individuato al precedente art. 3, la contestazione dell’addebito al
dipendente, l’istruzione del procedimento disciplinare, l’irrogazione della sanzione
applicabile tra quelle indicate nell’art. 13 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa
2002/2005 - così come modificato dall'art. 6 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa
2006/2009.
2. Nel caso in cui le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale o il rimprovero scritto
(censura) spetta direttamente al Dirigente responsabile della struttura presso cui è
assegnato il dipendente provvedere all’irrogazione delle stesse.
3. Qualora il Dirigente della struttura presso cui è assegnato il dipendente ritenga, dopo
aver compiuto i dovuti accertamenti, di applicare la sanzione del rimprovero verbale dovrà
provvedere ad annotarla in un apposito registro, controfirmato dal dipendente, con il
giorno, l’ora, la circostanza ed i motivi che hanno determinato l’adozione della sanzione.
Della sanzione viene data comunicazione all’Ufficio e alla U.O.C. Trattamento Giuridico
per l'inserimento nel relativo fascicolo del personale.
4. Qualora il Dirigente della struttura presso cui è assegnato il dipendente ritenga che la
sanzione da comminare sia il rimprovero scritto (censura) lo stesso, dopo aver effettuato
un’adeguata attività istruttoria, contesta per iscritto l’addebito al dipendente. Tale
contestazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro 20 giorni da
quando il Dirigente è venuto a conoscenza del fatto. Nel rispetto del principio di tassatività
per il quale le sanzioni possono essere irrogate solo per fatti determinati, nella
contestazione vanno indicati:
•
la data in cui il dirigente che effettua la contestazione è venuto a conoscenza
dei fatti ;
•
gli obblighi che si assumono violati;
•
il tempo, il luogo, la/e persona/e eventualmente offesa/e e/o la/e persona/e
presente/i ai fatti;
•
il giorno, l’ora ed il luogo in cui il dipendente deve presentarsi per l’audizione;
•
le garanzie e le altre particolarità indicate nel seguente comma 7.
5. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque
giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente
quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata
nei successivi quindici giorni.
6. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli
atti riguardanti il procedimento a suo carico, in tempo utile rispetto ai termini previsti dal
precedente comma 5.
7. In ossequio al principio del contraddittorio e del diritto di difesa, il dipendente è
convocato per essere sentito in ordine ai fatti contestati, con l’eventuale assistenza di un
procuratore, ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o
conferisce mandato. All’audizione il dipendente deve essere presente personalmente
ovvero può inviare nel medesimo termine di cui al comma precedente giustificazioni scritte
che sostituiscono la audizione.
8. La notifica della lettera di contestazione di cui al comma 5, può essere effettuata sia a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza o domicilio del dipendente
quale risulta dalla procedura informatica relativa ai dati anagrafici dei dipendenti, sia
tramite raccomandata a mano con firma per ricevuta. In caso di assenza del dipendente,
di rifiuto della notifica o, in ogni caso, di impossibilità della notifica, quest’ultima verrà
effettuata mediante affissione all’albo ufficiale dell’Azienda. Tale ultima notifica è limitata
alla sola notizia della giacenza di una raccomandata personale, senza riportare il fatto
oggetto della medesima e produce gli stessi effetti della notifica personale.
9. La contestazione scritta dell’addebito e la conseguente eventuale sanzione irrogata dal
Dirigente della struttura presso cui è assegnato il dipendente deve essere inviata per
conoscenza all’Ufficio nonché alla U.O.C. Trattamento Giuridico per i successivi
adempimenti di competenza.
10. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/01 il Dirigente ravvisi gli
estremi per l’applicazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto, dovrà
trasmettere all’Ufficio , entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, i relativi atti - ivi
compresa la documentazione afferente le eventuali sanzioni del rimprovero verbale o
scritto applicate nel biennio - per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all’interessato. L’Ufficio deve procedere alla contestazione entro i venti
giorni successivi dalla data della lettera di comunicazione. In caso di mancata o irregolare
comunicazione nel termine predetto, l’Ufficio segnala la circostanza al Direttore Generale
per l’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. Qualora
invece emerga nel corso del procedimento e, quindi dopo la contestazione, che la
sanzione da applicare non sia di competenza del Dirigente responsabile della struttura
questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all’Ufficio, dandone contestuale
comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità
presso l'U.P.D. con salvezza degli atti.
11. L’Ufficio, sulla base della documentazione acquisita, provvede all’istruzione del
procedimento disciplinare con le modalità previste nei precedenti commi 4,5,6,7 e 8.
Qualora l’Ufficio ritenga di non avere elementi sufficienti per l’esercizio dell’azione
disciplinare, chiede ulteriori elementi probatori al Dirigente responsabile della struttura ove
è assegnato il dipendente. Tale scambio di informazioni deve essere rapido e veloce ai fini
del rispetto del termine per l’eventuale contestazione di addebito al dipendente di cui al
comma 4.
12. L’Ufficio, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile, nel rispetto dei principi di tassatività, gradualità
e proporzionalità. Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all’interessato e al Dirigente autore della segnalazione.
Altrimenti l’Ufficio, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile, nel rispetto dei principi di cui al comma 1
dell'art. 13 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 - così come
modificato dall'art. 6 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2006/2009.
13. Ai sensi del comma 6 dell’art. 29 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa
1994/1997- come modificato dall’art. 12 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa
2002/2005-, il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della
contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
14. Ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. la sanzione applicabile può
essere ridotta, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di
impugnazione.
15.
Le sanzioni disciplinari sono impugnabili entro venti giorni dalla notifica della
sanzione irrogata, notifica che deve avvenire con le modalità previste al comma 8, con le
procedure previste dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs 165/2001e s.m.i., nonché dal CCNQ del
23.01.2001 integralmente prorogato dal CCNQ del 24.07.2003.
Nel caso di impugnazione la sanzione rimane sospesa fino alla decisione definitiva.
16. Ai sensi dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997 - come
modificato dall’art. 12 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 -, non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
Art. 5
Relazione tecnica
1. L’Ufficio può dare incarico ad uno o più dipendenti individuati fra quelli del ruolo
dirigenziale o del comparto appartenenti alla categoria D, per ogni procedimento
disciplinare, di redigere una relazione tecnica in merito ai fatti contestati.
2. I suddetti incaricati non hanno competenza in merito alla decisione del procedimento.
3. L’Ufficio può acquisire informazioni ed apposite relazioni – utili ai fini del procedimento da qualsiasi struttura aziendale.
Art. 6
Segretario e personale di supporto
1. Il personale di supporto dell’Ufficio viene individuato con l'atto di cui all’art. 1, con il
quale viene assegnata la responsabilità dell’Ufficio stesso; nell’atto medesimo verranno
individuati il segretario ed il suo sostituto tra i funzionari dell’U.O.C. Affari Generali.
2. Il segretario dell’Ufficio ha il compito di assistere alle sedute dell’Ufficio, redigere i
verbali, conservare gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, spedire la corrispondenza, la
comunicazione degli avvisi e le convocazioni, trasmettere ogni altro atto e documento.
Collabora, inoltre, a tutte le attività dell’Ufficio.
3. I Dirigenti dell'Ufficio possono incaricare, tramite propria delega, personale di altra
struttura aziendale per l'eventuale sostituzione temporanea del segretario dell'Ufficio e/o
del suo sostituto, sentito il dirigente responsabile della struttura interessata.
Analogamente, in caso di oggettive difficoltà organizzative, legate ad una temporanea
carenza di personale e tali da compromettere il regolare funzionamento dell’Ufficio, i
Dirigenti dello stesso potranno concertare con altro responsabile idonee modalità di
utilizzo temporaneo di personale, al fine di garantire il necessario supporto all’Ufficio.
4. I verbali relativi alle sedute dell’Ufficio sono esclusivamente meri atti interni e, come tali,
privi di alcuna rilevanza esterna.
Art. 7
Forme di comunicazione interna
1. Il provvedimento disciplinare irrogato dall’Ufficio, una volta divenuto definitivo, dovrà
essere trasmesso al Direttore della U.O.C. Trattamento Giuridico, nonché al Dirigente
della struttura di appartenenza del dipendente interessato, per i successivi adempimenti di
competenza.
2. La trasmissione avviene in forma riservata.
Art. 8
Durata
1. L’Ufficio dura in carica 5 anni dalla data dell’esecutività della deliberazione di
costituzione.
2. Nelle more della costituzione del nuovo Ufficio rimane, comunque, in carica il
precedente.
Art. 9
Doveri di riservatezza
1. I Dirigenti dell’Ufficio, e per quanto di competenza il personale di supporto ed il
segretario, nonché gli eventuali incaricati a redigere una relazione tecnica di cui al
precedente art. 5, devono astenersi da compiere atti, esperire indagini, manifestare pareri
in ordine ai procedimenti disciplinari, se non nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio di cui
all’art. 28 comma b) del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997 - come
modificato dall’art. 11 CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 -, e delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Art. 10
Astensione e ricusazione
1. In materia di astensione e ricusazione dei Dirigenti dell’Ufficio, si applicano le norme
generali del Codice di Procedura Civile.
2. Il dipendente nei cui confronti è stato istruito un procedimento disciplinare deve
presentare la richiesta motivata di ricusazione dei Dirigenti dell’Ufficio al Direttore
Generale.
3. Nel caso d’accoglimento da parte del Direttore Generale, subentrerà automaticamente il
sostituto indicato nell’art. 1, comma 2, per il solo procedimento nel quale sia stata
formulata l’istanza di ricusazione.
4. La procedura indicata nel precedente comma sarà attivata anche nel caso di astensione
da parte dei Dirigenti dell’Ufficio.
5. Nel caso di procedimenti istruiti per l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
scritto o censura a carico di un dipendente in servizio presso la struttura di uno dei
Dirigenti preposti all’Ufficio, l’astensione da parte di detto Dirigente è obbligatoria .
Art. 11
Comunicazioni all’autorità giudiziaria
1. Qualora l’Ufficio rilevi fattispecie disciplinari che comportano con certezza l’insorgere di
una responsabilità penale provvederà direttamente a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria, informandone contestualmente il Direttore Generale.
2. Laddove l’ipotesi di reato possa derivare da una discrezionalità interpretativa della
fattispecie disciplinare, la comunicazione all’Autorità Giudiziaria dovrà essere
espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale.
PARTE SECONDA
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DELLE
AREE DIRIGENZIALI
Art. 12
Costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/2001, è istituito l’Ufficio
Procedimenti Disciplinari – di seguito denominato Ufficio - competente nelle procedure
disciplinari a carico del personale dirigente dell’Azienda, sia a tempo determinato che
indeterminato.
2. L’Ufficio ha natura collegiale, quale collegio perfetto, ed i componenti sono nominati con
atto del Direttore Generale. La composizione è variabile, in ragione dei ruoli di
appartenenza del personale dirigenziale, come di seguito specificato:
√ Per i dirigenti del ruolo sanitario (medici, veterinari, odontoiatri e sanitari non
medici):
In qualità di Presidente: il Direttore Sanitario.
In qualità di Componente: il Direttore del Presidio San Camillo.
In qualità di Componente:
il Direttore U.O.C. Trattamento Giuridico.
√ Per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo:
In qualità di Presidente: il Direttore Amministrativo.
In qualità di Componente:
il Direttore U.O.C. Affari Generali.
In qualità di Componente:
il Direttore U.O.C. Trattamento Giuridico
Art. 13
Competenza
1. L’Ufficio è competente nell’irrogazione della sanzione del recesso di cui all'art. 36 del
CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria - parte normativa 1994/1997- e all'art. 35 del
CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 1994/1997.
L'Ufficio è, altresì, competente all'irrogazione della sospensione dal servizio ai sensi
dell'art. 19 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria - parte normativa 2002/2005,
così come modificato dagli artt. 13 e 14 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria parte normativa 2006/2009, e dell'art. 19 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte
normativa 2002/2005 – così come modificato dagli artt. 16 e 17 del CCNL Area Dirigenza
SPTA - parte normativa 2006/2009.
2. Ai sensi del comma 5 degli articoli 36 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria parte normativa 1994/1997 e 35 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa
1994/1997, l’Ufficio non può irrogare le sanzioni disciplinari conservative di cui all'art. 7
della L. 300/1970.
3. Il recesso può essere per giustificato motivo o per giusta causa. Costituisce giustificato
motivo di recesso il grave inadempimento contrattuale. Rientra nel concetto di
inadempimento la violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - ivi compreso il
rispetto del Codice di comportamento - l’inosservanza delle direttive aziendali, il mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per il concetto di giusta causa si rinvia a quanto
previsto dal comma 2 degli artt. 36 e 35 dei CC.CC.NN.LL. sopra citati – parte normativa
1994/1997.
4. All’Ufficio ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/2001 e della giurisprudenza
consolidata in materia, sono attribuite le seguenti funzioni:
Contestazione dell’addebito
Istruzione del procedimento
Applicazione della sanzione
5. La sanzione del recesso viene applicata soltanto previo parere preventivo conforme del
Comitato dei Garanti di cui all’art. 23 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria - parte
normativa 1998/2001- così come integrato e modificato dall’art. 20 del CCNL Area
Dirigenza Medico-Veterinaria - parte normativa 2002/2005 - , e all'art. 23 del CCNL Area
Dirigenza SPTA - parte normativa 1998/2001- così come integrato e modificato dall’art. 20
del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 2002/2005.
Il parere è vincolante per l’Azienda.
6. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 5, il Direttore Generale invia la proposta
di recesso al Comitato dei Garanti con le modalità e le procedure previste dalla vigente
normativa contrattuale e dal regolamento del Comitato medesimo.
7. Qualora all’esito del procedimento disciplinare non venga irrogata la sanzione del
recesso ma siano rilevati, comunque, comportamenti o fatti che possono costituire
elemento di valutazione per gli organismi preposti alle verifiche professionali e gestionali,
gli atti del procedimento concluso vengono inviati a cura del Presidente del Collegio
competente alla U.O.C. Trattamento Giuridico per l’inserimento nel fascicolo personale del
dirigente di cui all'art. 22, comma 1, dei contratti collettivi integrativi dei CC.CC.NN.LL. parte normativa 1998/2001- di entrambe le aree dirigenziali.
Art. 14
Attivazione
1. Nei confronti dei dirigenti professionali e responsabili di struttura semplice l’Ufficio è
attivato previa segnalazione scritta del Direttore della struttura complessa cui è assegnato
il Dirigente.
2. Nei confronti dei Dirigenti responsabili di struttura semplice dipartimentale, il
procedimento è attivato previa segnalazione del Direttore del Dipartimento competente.
3. Nei confronti dei Direttori di struttura complessa il procedimento è attivato da parte del
Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, secondo le rispettive competenze.
4. L’attivazione del procedimento è sempre possibile in via autonoma da parte del
Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore Generale.
Art. 15
Procedura di contestazione
1. Per le procedure di contestazione, lo svolgimento dell’audizione e tutti gli aspetti ad
essa collegati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 4 del presente
Regolamento.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, con particolare riguardo alle fasi della contestazione e
dell’audizione, l’Ufficio può avvalersi per fini istruttori della collaborazione delle strutture
aziendali.
3. Le funzioni di segreteria dell’Ufficio come individuato nel precedente art. 13 sono
assicurate dalle segreterie del Direttore competente.
Art. 16
Disposizione finale
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dal
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali vigenti nel
tempo.
Allegato n. 8
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO-FORLANINI
Regolamento aziendale sulle procedure selettive interne
CAPO I
CRITERI GENERALI
Art. 1
Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative allo svolgimento
delle selezioni per la progressione verticale, orizzontale e diagonale del
personale dipendente di cui agli artt. 16 e 17 del C.C.N.L. del personale del
Comparto del S.S.N. 7/04/1999 e dall’art. 8 del C.C.N.L. del 2002/2005 e
successive modifiche e integrazioni, nei limiti dei posti disponibili nella
dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alle selezioni interne - indette dall’Azienda per i passaggi da una categoria all’altra,
immediatamente superiore
(passaggi verticali) o, nell’ambito della stessa categoria, tra
profili di diverso livello economico (passaggi verticali) o, tra profili diversi dello stesso livello
(passaggi orizzontali) - possono partecipare i dipendenti in servizio nell’Azienda alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle relative domande in possesso, alla data
predetta, dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la
selezione stessa, dall’allegato n. 1 del C.C.N.L. 1998-2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 3
Bando di selezione interna
1. Il bando di selezione interna deve indicare, distintamente per profilo professionale e
categoria di appartenenza:
a)
il numero dei posti che si intende ricoprire;
b)
il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e della
relativa documentazione;
c)
i requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso al profilo cui si riferisce la
selezione stessa;
d)
l’oggetto delle prove di esame;
e)
i titoli valutabili;
f)
i titoli che, a parità di merito, danno luogo a precedenza.
2. Il bando di selezione va pubblicato all’albo dell’Azienda ed allo stesso va data la massima
diffusione con l’invio di copia a tutti i Direttori dei Dipartimenti Sanitari e Direttori delle Aree
dell’Azienda, che dovranno curare la sua massima divulgazione, nonché alla R.S.U. e alle
OO.SS. di comparto presenti in ambito Aziendale.
3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni scade il
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all’albo dell’Azienda.
4. Le domande di partecipazione vanno consegnate direttamente al Protocollo dell’Area del
Personale o inoltrate
a mezzo del servizio postale. Si considerano utilmente prodotte le
domande spedite entro il termine di scadenza previsto dal bando.
5. L’Amministrazione si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare,
sospendere e modificare il bando, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U. e alle
OO.SS. e agli interessati e senza che i medesimi possano, per questo, vantare diritti
confronti dell’Azienda Ospedaliera.
nei
Art. 4
Domande di Ammissione alle selezioni
1.
Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta
semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al relativo bando.
2. Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dettagliatamente documentare i titoli
che ritengono di presentare agli effetti della valutazione di merito ed allegare un curriculum
formativo e professionale debitamente datato e firmato.
3. I titoli devono essere prodotti in originale od in copia autenticata nei modi di legge ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Sono valutabili le sole pubblicazioni edite a stampa. Non possono essere valutati i titoli che
non
siano
specificatamente
documentati
e
quelli
che
non
sono
attinenti
alla
qualifica/categoria per la quale il candidato concorre. Il riferimento ad atti in possesso
dell’Azienda è possibile solo nel caso in cui gli atti medesimi siano espressamente ed
analiticamente indicati
dal candidato ed a condizione che gli stessi siano custoditi nel
fascicolo personale.
5. Alla domanda va allegato anche l’elenco numerato progressivamente dei documenti e dei
titoli presentati.
6. Tutte le comunicazioni relative alla Selezione Interna saranno effettuate presso l’ufficio dove
il candidato presta servizio, ovvero, se necessario, a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo
da questi comunicato nella domanda di partecipazione alla selezione.
Art. 5
Ammissione dei candidati
1. L’ammissione alle selezioni viene effettuata dal Dirigente della Unità Organizzativa Semplice
Dotazione Organica e Mobilità.
Art. 6
Esclusione dei candidati
1. L’esclusione dalle selezioni è adottata con verbale motivato e sottoscritto dal Dirigente della
Unità Organizzativa Semplice Dotazione Organica e Mobilità e da due funzionari della
medesima U.O.S., previa verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali e
professionali richiesti per la partecipazione alle selezioni stesse, ed è notificata all’interessato
entro 15 giorni dalla sua adozione.
2. Avverso tale decisione il dipendente può presentare ricorso
al Direttore Generale entro 7
giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente.
Art. 7
Nomina delle Commissioni
1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore Generale e sono
così composte:
Presidente: scelto tra il personale in servizio con la qualifica di Dirigente nel
ruolo nel cui ambito è collocato il profilo professionale indicato nella
selezione; per il ruolo sanitario il Direttore del DITRO ovvero un dirigente
delle professioni sanitarie.
Componenti: due dipendenti in servizio, presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere o gli enti situati nel territorio della Regione, purché
appartenenti al ruolo ed alla categoria oggetto della selezione, come indicato
dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220,
E’ altresì consentito il ricorso ad esperti esterni in caso di specifiche, particolari e motivate
esigenze.
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda di categoria non
inferiore alla “C”.
2. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo quanto previsto dall’art.
36, comma 3, del D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Ai componenti delle Commissioni spettano per la partecipazione alle singole sedute, se ed in
quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio documentate in originale ed il trattamento
economico di trasferta.
4. Agli stessi spettano, altresì, al termine delle operazioni, i medesimi compensi previsti dal
DPCM
23 marzo 1995 e successive modificazioni per il presidente, i componenti
ed il
segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per le corrispondenti categorie.
Art. 8
Adempimenti preliminari
1. All’atto dell’insediamento la Commissione esaminatrice determina i criteri e le modalità delle
prove, nonché la durata delle stesse, tenuto conto delle prescrizioni del bando.
2. La Commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei
criteri generali per la valutazione dei titoli, prima delle prove di esame. Il risultato della
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima della effettuazione della
prova orale.
3. Prima di detta operazione i
componenti della Commissione ed il Segretario, presa visione
dell’elenco dei partecipanti alle selezioni, sottoscrivono ciascuno la dichiarazione che tra essi
ed i concorrenti stessi non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52
del codice di procedura civile in quanto applicabili.
4. All’ora stabilita per ciascuna prova, prima dell’inizio di ciascuna di esse, il segretario della
commissione procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di
identità valido.
5. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
commissione.
Art. 9
Svolgimento delle prove
1. La data delle prove di esame va comunicata ai candidati ammessi alla selezione, non meno di
quindici giorni prima dell’inizio di ciascuna prova, con le modalità stabilite dall’art. 4 punto 6,
a meno che non sopraggiunga la rinuncia ai termini di preavviso previsti, manifestata
formalmente da tutti i candidati.
2. Le prove teorico - pratiche e colloquio, non possono aver luogo nei giorni festivi e nei giorni
di festività religiose ebraiche o valdesi.
3. Qualora il numero dei candidati sia esiguo, è facoltà della Commissione fissare la data della
prova orale anche nella stessa giornata dello svolgimento della prova pratica.
Art.10
Prova pratica attitudinale
1. Nel giorno fissato per la prova pratico attitudinale, ed immediatamente prima dello
svolgimento della stessa, la Commissione ne determina i contenuti e le modalità di
esecuzione che, in ogni caso, devono comportare pari difficoltà ed uguale impegno tecnico
per tutti i concorrenti.
2. Tale prova, finalizza all’accertamento del possesso della professionalità richiesta ed alla
verifica delle attitudini e capacità dei candidati all’espletamento dei compiti propri della
qualifica oggetto della selezione, può consistere:
a) nella
compilazione
di
un
questionario
contenente
quesiti
a
risposte
multiple
differenziate, ciascuna, per difficoltà e contenuto tecnico;
b) nella esecuzione di tecniche specifiche o prove d’arte proprie della qualifica per cui si
concorre;
c) nella predisposizione di atti riguardanti attività di servizio;
d) in altre prove, individuate dalla Commissione, ritenute utili per l’accertamento della
idoneità professionale all’espletamento dei compiti propri della posizione funzionale
oggetto della selezione.
3. Per l’espletamento della prova pratica la Commissione, fissato il termine entro cui la stessa
va eseguita, mette a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali necessari.
Art. 11
Colloquio
1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del
punteggio minimo previsto dal bando.
2. Il colloquio si svolge nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dalla Commissione all’atto
dell’insediamento, con riferimento sia alla prova pratica attitudinale precedentemente
espletata sia alle materie oggetto di esame.
3. Lo stesso ha per oggetto una serie di domande predisposte dalla Commissione nel giorno
fissato per la prova.
4. I quesiti da porre ai candidati devono presentare tutti pari difficoltà.
5. I candidati che effettuano la prova pratico - attitudinale prendono visione del punteggio
attribuito per i titoli prima dell’effettuazione del colloquio.
Art. 12
Verbali
1. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono
risultare descritte le operazioni seguite e le decisioni adottate.
2. I punteggi relativi alle singole prove di esame sono attribuiti con voti palesi. In caso di
differenti valutazioni il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei
voti espressi dai singoli componenti la Commissione.
3. Fermo restando l’obbligo della firma dei verbali, ciascun componente può far inserire nei
medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello
svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli
altri componenti della Commissione.
4. Eventuali osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento della procedura vanno
formulate con esposto sottoscritto dagli interessati da allegare al verbale previa menzione
nello stesso.
5. Al termine dei lavori i verbali, unitamente ad ogni altro atto, sono rimessi al Dirigente della
U.O.S. Dotazione Organica e Mobilità, per i successivi adempimenti di competenza.
Art. 13
Valutazione delle prove selettive
1. Nei casi in cui le selezioni consistono nella sola prova teorico – pratica o
colloquio, il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini di un punto in più del
50% del punteggio previsto.
2. Qualora le selezioni consistono in una prova teorico – pratica e in un
colloquio, il superamento positivo di ciascuna prova richiede l’attribuzione
di una valutazione pari ad un punto in più del 50% del punteggio previsto
per le singole prove e l’ammissione al colloquio è comunque subordinata al
superamento della prova teorico – pratica. Non possono costituire oggetto
di valutazione e di attribuzione di punteggio i diplomi e gli attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e/o dell’accesso ai pubblici uffici nonché tutti i requisiti richiesti per
l’ammissione alle prove selettive indicati nelle declaratorie dell’allegato n. 1
al C.C.N.L. 7/04/1999, e successive modificazioni.
Art. 14
Graduatoria
1. La Commissione, al termine di ogni singola selezione, formula la graduatoria
di merito dei candidati per la quale è stata indetta la selezione, con
specifica del giudizio di idoneità o non idoneità e del punteggio attribuito.
2. Le graduatorie possono essere utilizzante con scorrimento, in
analogia alla normativa concorsuale, per la copertura di posti
vacanti inerenti alla medesima categoria e profilo.
3. A parità di punteggio si applicano le norme di cui al comma 2 dell’art. 18
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
CAPO II
SELEZIONI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI
Art. 15
Criteri e modalità di espletamento della progressione verticale
1.
Il possesso dei requisiti di professionalità viene verificato mediante l’espletamento di
apposita prova teorico – pratica e/o colloquio.
2.
La selezione comprende anche la valutazione dei titoli sulla base dei criteri indicati al
successivo articolo del presente regolamento.
3.
In particolare:
1) dalla Categoria A alla Categoria B
prova teorico – pratica o colloquio in materia attinenti al posto da conferire a
scelta della Commissione;
2) dalla Categoria B alla Categoria C
3) dalla Categoria C alla Categoria D
a) prova teorico – pratica vertente su argomenti attinenti al posto da coprire;
b) colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali
acquisite, idonee ad evidenziare l’attitudine a ricoprire il posto oggetto della
selezione.
Art. 16
Criteri per la valutazione delle prove selettive e dei titoli
PASSAGGI VERTICALI
DALLA CATEGORIA “A” ALLA CATEGORIA “B”
1)
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 60 per la prova teorico – pratica o colloquio;
b) punti 40 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi:
Esperienza professionale maturata, fino a punti 30:
-
punti 0,75 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per
attività svolta nella categoria “A” o nei profili in essa confluiti.
Mansione superiore fino a punti 2:
- punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori
conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L.
1998/2001.
2)
Dei restanti punti 8:
-
fino a punti 5 per titoli di studio:
Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione:
punti 4,00
Diplomi di specializzazione e perfezionamento:
1,00 cd
Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata:
punti 1,00
Altri titoli:
fino
fino
a
a
punti
fino
a
fino a punti 0,25
Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della
selezione, ad eccezione del diploma di Scuola Media Superiore si riduce fino ad
un massimo del 50%.
I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per
l’acquisizione dei primi.
- fino a punti 3 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla
Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza
con il profilo oggetto della selezione.
DALLA CATEGORIA “B” ALLA CATEGORIA “C”
1)
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui:
punti 30 per la prova teorico – pratica
punti 30 per il colloquio
b) punti 40 per il curriculum, così suddivisi:
Esperienza professionale maturata, fino a punti 30:
- punti 0,75 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per
attività svolta nella categoria “B” o in profili professionali in essa
confluiti;
- punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per
attività svolta nella categoria “A”.
Mansioni superiori fino a punti 2:
- punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori
conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L.
1998/2001.
2)
Dei restanti punti 8:
-
fino a punti 5 per titoli di studio:
Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione:
punti 4,00
fino
a
Diplomi di specializzazione e perfezionamento:
punti 1,00 cd
fino
a
Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata:
punti 1,00
fino
a
Altri titoli:
fino a punti 0,25
Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della
selezione , ad eccezione del diploma di Scuola Media Superiore, si riduce fino
ad un massimo del 50%.
I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per
l’acquisizione dei primi.
- fino a punti 3 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla
Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza
con il profilo professionale oggetto della selezione.
DALLA CATEGORIA “C” ALLA CATEGORIA “D”
1)
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui:
punti 30 per la prova teorico – pratica
punti 30 per il colloquio
b) punti 40 per il curriculum, così suddivisi:
Esperienza professionale maturata, fino a punti 25:
- per attività svolta nella categoria “C” per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi punti 0,625;
- per attività svolta nella categoria “B” del corrispondente profilo, per
anno o frazione di anno superiore a sei mesi punti 0,20;
- per attività svolta nella categoria “B” di altro profilo e categoria “A”
per anno o frazione di anno superiore a sei mesi punti 0,10.
Mansioni superiori fino a punti 2:
- punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori
conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L.
1998/2001.
2)
Dei restanti punti 13:
-
fino a punti 7 per titoli di studio:
Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione:
punti 4,00
fino
a
Diplomi di specializzazione e perfezionamento:
punti 1,50 cd
fino
a
Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata:
punti 1,00
fino
a
Pubblicazioni e titoli scientifici
2,00
fino
a
punti
Attività didattica svolta all’interno del S.S.N.
2,00 punti
(per ogni modulo di 20 ore punti 1,00)
fino
a
max
Altri titoli:
fino a punti 0,25
Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della
selezione, si riduce fino ad un massimo del 50%.
I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per
l’acquisizione dei primi.
- fino a punti 6 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla
Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza
con il profilo professionale oggetto della selezione.
Art. 17
Selezioni per passaggi nell’ambito della medesima categoria a livello
super
1. Anche nelle selezioni per i passaggi nell’ambito delle categorie B e D a
livello economico super, si applicano le medesime norme procedurali previste
dall’art. 8 del presente regolamento.
2. Le selezioni consistono in una prova teorico–pratica o colloquio e nella
valutazione dei curricula con i criteri qui di seguito indicati:
PASSAGGI ALL’INTERNO DELLA CAT. “B” AL LIVELLO SUPER (Bs)
1) La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui:
punti 30 per la prova teorico – pratica
punti 30 per il colloquio
b) punti 40 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi:
Esperienza professionale maturata, fino a punti 30:
-
-
punti 0,75 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per
attività svolta nella categoria “B” o in profili professionali in essa
confluiti;
punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per
attività svolta nella categoria “A”.
Mansioni superiori fino a punti 2:
- punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori
conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L.
1998/2001.
2)
Dei restanti punti 8:
-
fino a punti 5 per titoli di studio:
Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione:
punti 4,00
fino
a
Diplomi di specializzazione e perfezionamento:
punti 1,50 cd
fino
a
Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata:
punti 1,00
fino
a
Altri titoli:
fino a punti 0,25
Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della
selezione, ad eccezione del diploma di Scuola Media Superiore, si riduce fino ad
un massimo del 50%.
I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per
l’acquisizione dei primi.
- fino a punti 3 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla
Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza
con il profilo professionale oggetto della selezione.
PASSAGGI ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA “D” AL LIVELLO SUPER (Ds)
1)
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui:
punti 30 per la prova teorico – pratica
punti 30 per il colloquio
b) punti 40 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi:
Esperienza professionale maturata, fino a punti 25:
- punti 0,625 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi,
attività svolta nella categoria “D” dello stesso profilo;
- punti 0,30 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi,
attività svolta nella categoria “D” di diverso profilo;
- punti 0,30 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi,
attività svolta nella categoria “C” del corrispondente profilo;
- punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi,
attività svolta nella categoria “C” di diverso profilo;
- punti 0,10 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi,
attività svolta in altre categorie.
per
per
per
per
per
Mansioni superiori fino a punti 2:
- punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori
conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L.
1998/2001.
2)
Dei restanti punti 13:
-
fino a punti 7 per titoli di studio:
Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione:
punti 4,00
fino
a
Diplomi di specializzazione e perfezionamento:
punti 1,50 cd
fino
a
Altri diplomi vari rilasciati da scuola statale ed equiparata:
1,00 cd
fino
a
punti
max punti 2,00
Pubblicazioni e titoli scientifici
2,00
fino
a
punti
Attività didattica svolta all’interno del S.S.N.
2,00 punti
(per ogni modulo di 20 ore punti 1,00)
fino
a
max
Altri titoli:
fino a punti 0,25
Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della
selezione, si riduce fino ad un massimo del 50%.
I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per
l’acquisizione dei primi.
- fino a punti 6 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla
Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza
con il profilo professionale oggetto della selezione.
Art. 18
Passaggi orizzontali tra profili
1. Per le procedure di passaggio orizzontale all’interno della medesima categoria, tra profili
diversi dello stesso livello, in presenza di domande eccedenti rispetto ai posti da coprire,
si procede alla selezione interna, secondo le modalità qui di seguito riportate:
All’interno della categoria “A” :
- saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria
A alla categoria B.
All’interno della categoria “B” :
- saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria
A alla categoria B.
All’interno della categoria “C” :
- saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria
B alla categoria C.
All’interno della categoria “D” :
- saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria
C alla categoria D.
All’interno della categoria “Bs” :
- saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria
B al livello super Bs.
All’interno della categoria “Ds” :
- saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria
D al livello super Ds.
Art. 19
Tutela della privacy
1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la U.O.S. Dotazione Organica e Mobilità e verranno utilizzati
per le finalità di gestione delle selezioni e saranno trattati con una
procedura
automatizzata
anche
successivamente
all’eventuale
instaurazione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate
unicamente
alle
Amministrazioni
Pubbliche
direttamente
interessate alla posizione giuridico - economica del candidato. L’interessato
godrà dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda al titolare del
trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della U.O.C.
Trattamento Giuridico.
Art. 20
Ritiro degli atti
1. La documentazione presentata per la partecipazione alla selezione potrà
essere ritirata personalmente dal candidato, o da un suo incaricato munito
di delega, previo riconoscimento tramite valido documento di identità,
oppure spedita, su richiesta dell’interessato ed inviata con tassa a carico
del destinatario, nei seguenti casi:
• il candidato è stato escluso dalla selezione e sono decorsi i termini per
eventuali ricorsi;
• il candidato ha presentato domanda, ma non si è presentato alle
prove;
• il candidato non ha superato la prova e sono decorsi i termini per
eventuali ricorsi.
Art. 21
Richiesta copie documentazione
1. I candidati risultati idonei potranno effettuare la richiesta delle copie della
documentazione allegata alle domande di partecipazione personalmente o
inviandola all’ U.O.S - Dotazione Organica. L’importo dovuto, determinato
secondo i criteri indicati nella deliberazione n. 1786 del 11/09/08 art. 12
all. B, dovrà essere comunicato dall’ufficio preposto al richiedente il quale
provvederà ad effettuare il pagamento presso l’Ufficio Cassa Aziendale. Il
ritiro delle copie richieste dovrà avvenire
entro e non oltre 15 gg
dall’acquisizione della fotocopia di pagamento.
2. Nell’Archivio Personale saranno custodite tutte le domande relative ai
vincitori delle selezioni interne.
Art. 22
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle
norme di legge e alle disposizioni contrattuali.
Allegato n. 9
CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Processo valutativo
I criteri di valutazione vengono stabiliti secondo una progressione di
attribuzione di punti basata su tre fattori per ciascuna categoria. A ciascun
fattore viene attribuito, come da schede allegate, un peso variabile, la cui
somma costituisce il punteggio di valutazione finale.
Procedura di Valutazione
•
•
•
Il responsabile incaricato di effettuare la valutazione dovrà
compilare la relativa scheda scegliendo – tra le varie opzioni –
quella che meglio si attaglia alla descrizione della qualità
lavorativa del dipendente. Dovrà poi, nello spazio dedicato alla
valutazione, effettuare un giudizio personalizzato dell’impegno e
delle capacità del dipendente, non limitandosi alla dicitura
“sufficiente” o “insufficiente” o simili.
Il citato responsabile, dopo aver compilato la scheda di cui
sopra, convoca il dipendente per un colloquio e procede a
illustrare il giudizio espresso;
Il dipendente sottoscrive la scheda di valutazione per presa
visione. Tale sottoscrizione non equivale ad accettazione.
Contestazione delle valutazioni espresse
Qualora il dipendente non condivida la valutazione espressa dal proprio responsabile
dovrà farlo immediatamente presente allo stesso durante lo svolgimento del suddetto colloquio.
Ove il responsabile non ritenga di modificare il giudizio espresso e l’eventuale disaccordo
permanga, il dipendente potrà presentare osservazioni scritte.
B. Definizione parametri di valutazione
1.
Impegno lavorativo e qualità della prestazione
Cat. A - B - Bs - C - D - Ds
a) Svolge i compiti assegnati con scarsa attenzione, dedizione e
qualità.
b) Porta a termine i compiti assegnati, con sufficiente attenzione,
precisione e dedizione, rispetto ai termini prescritti.
c) Compie sempre con attenzione, dedizione e precisione i compiti
assegnati e con un a prestazione tesa al costante miglioramento.
2.
Adattamento cambiamenti e coinvolgimento nei processi
aziendali
Cat. D - Ds
a) Poco sensibile ai cambiamenti, esegue i compiti assegnati, senza
coordinarsi con colleghi e superiori.
b) E’ attento alle modifiche organizzative che possono coinvolgerlo
direttamente.
c) E’ attento agli eventi organizzativi, che direttamente o
indirettamente possono coinvolgerlo. Si adatta senza difficoltà alle
novità,
collabora
fattivamente
per
il
miglioramento
dell’organizzazione, anche con riguardo al lavoro d’equipe.
3.
Orientamento verso l’Utente
Cat. A - B - Bs - C - D - Ds
a) Rivolge scarsa attenzione alle esigenze dell’utente. Poco disponibile.
b) Si preoccupa di realizzare il compito assegnato con attenzione
prevalente alle esigenze interne organizzative del servizio.
c) Nel realizzare il compito assegnato, tiene in considerazione sia le
esigenze dell'organizzazione che le aspettative e le esigenze
dell'utente, operando con attenzione e dedizione.
4.
Iniziativa personale e gestione di progetti/processi
Cat. D - Ds
a) Si limita ad eseguire i compiti assegnati.
b) Nella conduzione di un progetto, si occupa di gestire il
coordinamento delle diverse professionalità coinvolte e di controllare
le risorse impiegate, a consuntivo, ricorrendo frequentemente ai
superiori per indicazioni.
c) Nella conduzione di un progetto, si occupa autonomamente del
coordinamento delle diverse professionalità coinvolte, controlla per
fasi il processo, verifica costantemente l’impiego delle risorse e si
tiene in costante collegamento con colleghi e dirigenti, prospettando
soluzioni autonome ai problemi riscontrati.
5.
Capacità di gestione dei conflitti
Cat. Bs - D - Ds
a) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, spesso
viene coinvolto in problemi di conflitto di competenze e/o tra
persone.
b) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, tende a
risolvere i conflitti di competenza e/o tra persone, adoperandosi
attivamente e personalmente per la loro soluzione mediata e
consensuale.
c) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, cerca di
prevenire i conflitti ricercando la condivisione di regole e valori di
comportamento e degli obiettivi comuni.
6.
Capacità professionali
per tutte le categorie, qualifiche e profili
6.1
a)
b)
errori.
c)
Comportamento a fronte di errori propri
Accetta passivamente la correzione dei propri errori.
Accetta con un processo di critica attiva la correzione dei propri
Utilizza i propri errori per migliorare.
6.2
a)
b)
c)
Comportamento di fronte alle procedure/protocolli in atto
Non sempre li applica.
Li accetta passivamente.
Li conosce, li applica e li trasmette agli altri.
6.3
a)
Comportamento di fronte agli imprevisti
Svolge i compiti assegnati e si rapporta passivamente al collega o
al dirigente.
Svolge con spirito di intelligente collaborazione le funzioni.
Affronta con padronanza casi imprevisti adottando soluzioni
opportune, mettendosi in collegamento con altri per ricercare
soluzioni.
b)
c)
______________________________
Allegato 9 bis
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini
Unità Operativa ………………………………………………………
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………….
Qualifica/Profilo
………………..
1.
6.1
6.2
6.3
(0,30) b
(0,60) c
(1)
(1)
b
(2)
c
(3)
(0,30) b
(0,60) c
(1)
Per le categorie Bs, D, Ds
a
6.
(p. 1)
Per le categorie D, Ds
a
5.
(p. 0,60) c
Per tutte le categorie, qualifiche e profili)
a
4.
(p. 0,30) b
Per le categorie D, Ds
a
3.
Categoria
Per tutte le categorie, qualifiche e profili
a
2.
……………………………………………………………………
(0,30) b
(0,60) c
(1)
Per tutte le categorie, qualifiche e profili:
a
a
a
(0,30) b
(0,30) b
(0,30) b
(0,60) c
(0,60) c
(0,60) c
(1)
(1)
(1)
N.B.. Segnare con una X la casella corrispondente alla lettera che si vuole
assegnare
Valutazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……
Firma del Responsabile
Data ……………………………
_____________________________
Firma del dipendente per presa visione
___________________________________________
Segue Allegato 9 bis
Punteggi per l’applicazione del giudizio valutativo:
I. Categorie D, Ds
punteggio massimo 10
II. Categorie A, B, C punteggio massimo 7
III. Categoria Bs
punteggio massimo 8
1. Ai fini dell’applicazione del criterio relativo alla valutazione da utilizzare per
la
progressione
economica
orizzontale
(FASCE)
è
necessario
il
raggiungimento di un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici
nelle misure di seguito indicate:
I. Categorie D, Ds
II. Categorie A, B,C
III. Categoria Bs
punteggio minimo 5
punteggio minimo 3,5
punteggio minimo 4
2. Ai fini dell’applicazione del criterio relativo alla valutazione da utilizzare per
la corresponsione dell’incentivo alla produttività individuale è necessario il
raggiungimento dei seguenti punteggi:
I. Categorie D, Ds
punteggio 10
II. Categorie A, B, C punteggio
III. Categoria Bs
I. Categorie D, Ds
punteggio
premio pari al 100%
7
premio pari al 100%
8
premio pari al 100%
punteggio da 5 a 8,5 premio pari al 75%
II. Categorie A, B, C punteggio da 3,5 5,5 premio pari al 75%
III. Categoria Bs
I. Categorie D, Ds
punteggio da 4 a 7
premio pari al 75%
punteggio minore 5
nessun premio
II. Categorie A, B, C punteggio minore 3,5 nessun premio
III. Categoria Bs
punteggio minore 4
nessun premio
All. n. 10
Testo approvato all’unanimità in occasione della seduta di consultazione aziendale con le
OO.SS. del comparto in data 03/02/2009 (allegato al relativo verbale).
OPERATORE TECNICO DI SUPPORTO – CAT. B
Declatoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche di base relative ai compiti assegnati, capacità manuali e tecniche
specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e
responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima.
Svolge:
Attività di trasporto del materiale in uso, la pulizia e la manutenzione di utensili e
apparecchiature, l’utilizzazione di macchinari e attrezzature specifiche.
Svolge:
nell’ambito dei settori di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste,
necessarie al funzionamento dell’unità operativa, ivi compreso la collaborazione con il
personale infermieristico e/o tecnico nella movimentazione dei pazienti.
Svolge:
Attività di rifornimento dei materiali e riordino degli stessi, secondo i criteri definiti per lo
stoccaggio.
Svolge:
Nell’unità operativa di assegnazione attività quali, ad esempio,la classificazione, l’archiviazione,
la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati, anche
con l’ausilio di relativo macchinario, la stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di
videoscrittura, l’attività di accoglienza e di sportello.
Svolge:
avendo acquisito, dopo specifico corso di formazione, le
attività necessarie all’unità
operativa di assegnazione che coinvolgono i sistemi informatici e i programmi in uso
in Azienda.