AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Sede Legale: Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma P.IVA 04733051009 AREA PERSONALE PIATTAFORMA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE S. CAMILLO FORLANINI INDICE Art.1 – Finalità Art. 2 – Protocollo per l’esercizio dello sciopero Art. 3 – Relazioni sindacali Art. 4 – Sede sindacale Art. 5 – Assemblee del personale Art. 6 – Comitato per le pari opportunità Art. 7 – Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Art. 8 – Procedure di raffreddamento dei conflitti Art. 9 – Il contratto individuale di lavoro del personale del comparto rt. 10 – Periodo di Prova Art. 11 – Orario di lavoro e orario di servizio dei dipendenti Art. 12 – Personale Turnante Art. 13 – Disposizioni particolari in materia di riposo Art. 14 – Pausa e diritto alla mensa Art. 15 – Lavoro notturno Art. 16 – Straordinario Art. 17 – Ferie e festività Art. 18 – Permessi retribuiti Art. 19 – Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 20 – Mansioni superiori Art. 21 – Posizioni Organizzative sanitarie e amministrative Art. 22 - Incarichi di Coordinamento Art. 23 – Aspettativa Art. 24 – Passaggio ad altre mansioni per idoneità fisica Art. 25 – Comando Art. 26 – Mobilità Interna Art. 27– Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza Art. 28 – Mobilità volontaria Art. 29– Formazione ed aggiornamento professionale Art. 30– Comportamento in servizio Art. 31 – Copertura assicurativa Art. 32 – Attuazione della Legge n. 133/2008 Art. 33 – Progressione interna del personale Art. 34– Progressione economica orizzontale Art. 35– Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttività collettiva ed individuale Art. 36 - Fondi aziendali Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 2 Art. 37 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Art. 38 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Art. 39 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica. Art. 40 – Norme Finali All. n. 1 – Criteri per la determinazione del contingente necessario all’erogazione delle prestazioni minime indispensabili da garantire in giornate di sciopero All. n. 2 – Deliberazione n. 2517 del 30/12/2008 All. n. 3 - Regolamento Aziendale in materia di conferimento incarichi a personale dipendente ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 All. n. 3 bis – Protocollo d’intesa disciplinante la fruizione dei permessi studio (150 ore) All. n. 4 - Regolamento Aziendale disciplinante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale All. n. 5 - Regolamento Aziendale per il conferimento di posizioni organizzative All. n. 6 - Codice di comportamento All. n. 7 – Regolamento Aziendale in materia di procedimenti disciplinari All. n. 8 - Regolamento aziendale sulle procedure selettive interne All. n. 9 – Criteri di valutazione del personale dipendente All. n. 9 bis – Schede per la valutazione del personale dipendente All. n. 10 – Declaratoria profilo professionale operatore tecnico con funzioni di supporto - cat. B Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 3 Art. 1 Finalità 1. Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 10/4/2008 le parti stipulano il presente contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato CCNL. 2. Più in particolare sono regolate le seguenti materie: • i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 3 del CCNL 7.4.99. • criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999: a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; • lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti; • i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; • le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; • i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 26 del CCNL 07.04.1999; • l’individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all’art. 23, comma 10 del 07.04.1999; • le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 7 del CCNL 07.04.1999 anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125. • criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 4 3. La presente contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: • i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 del CCNL 07.04.1999; • il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art. 35 del CCNL 07.04.1999. 4. Le componenti salariali relative alla produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di valutazione oppure dal servizio di controllo interno. 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1 e 10 del CCNL 07.04.1999 sulle materie di cui al comma 2. dal V al IX punto, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che si raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni. 6. In caso di controversie sull’interpretazione del C.C.I.A. le Parti si incontrano tempestivamente per definire consensualmente l’interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dall’art. 5 del C.C.N.L. 1998/2001 e dal D.L.vo n. 29/93. Art. 2 Protocollo per l'esercizio del diritto di sciopero Fermo restando quanto stabilito dalla legge 146/90 e s.m.i. e avuto riguardo all'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale adottato in data 26/09/2001, l’Azienda S. Camillo – Forlanini e le OO.SS. firmatarie del CCNL adottano il presente protocollo che è parte integrante del contratto aziendale. Le parti concordano che premessa indispensabile e pregiudiziale per l'ammissione delle OO.SS. alla contrattazione aziendale è l'adozione e la sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione dell'esercizio delle azioni di sciopero accettato dalle parti ed esigibile a livello aziendale. 1. Preavviso Il tempo di preavviso è fissato in giorni 10 per il primo sciopero della durata non superiore a 24 ore proclamato da ogni singola OO.SS.. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 5 2. Servizi esentati Sono individuati quali servizi esentati: - Assistenza d’ urgenza; - Servizi di guardia H24; - L.194 - Le attività connesse con le funzionalità previste dall'art. 1 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 3. Prescrizione generale Il personale dei "Contingenti minimi" è a disposizione sul proprio posto di lavoro esclusivamente per le urgenze. Il personale in eccedenza rimane a disposizione del DITRO per le eventuali coperture ritenute prioritarie. 4. Contingenti di personale Per i servizi esentati va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dipendenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili di cui al punto 3 ("minimi di servizio"), va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. Il Dipartimento DITRO formulerà quindi tali contingenti minimi di dipendenti in servizio, con ratifica della Direzione Sanitaria Aziendale. In caso di sciopero, l'Azienda rende specifica e tempestiva (di norma 48 ore prima) comunicazione all'utenza con avvisi nei Presidi Ospedalieri e attraverso i media. L'Azienda rende pari informazione in caso di revoca dello sciopero: appositi spazi vanno predisposti negli ambienti aperti al pubblico dei Presidi Ospedalieri e in tutti i servizi a disposizione delle OO.SS. e dell'Ente per le comunicazioni all'utenza. L'Azienda indica nei propri comunicati i servizi disponibili con le relative modalità di funzionamento. Estende inoltre la comunicazione per le vie istituzionali alle autorità competenti e interessate. Il personale che non aderisce allo sciopero è a disposizione per la mobilità con precedenza all'interno del servizio di appartenenza. In caso di presenza superiore ai minimi, all’interno del servizio, il personale "comandato" può lasciare il servizio. L'attivazione di mobilità è successivamente comunicata alle OO.SS. a cura del Dipartimento che l'ha disposta con specifica nominativa degli interessati, elencati per qualifica, sede di appartenenza ed eventuale destinazione utilizzata. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 6 Le Associazioni del Volontariato convenzionato nonché i parenti e i visitatori dei cittadini degenti hanno libero accesso ai reparti per tutta la durata delle agitazioni. La Direzione Sanitaria Aziendale e il DITRO curano di concerto la garanzia dei servizi minimi, come da protocollo allegato recante i “Criteri per la determinazione del contingente necessario all’erogazione delle prestazioni minime indispensabili da garantire in giornate di sciopero” nonché gli adempimenti specifici da adottare (all. n. 1). Il presente protocollo è a disposizione dell'Utenza e delle autorità istituzionali. Viene pertanto affisso in tutti i posti di lavoro e le sedi di servizio aperte al pubblico della Azienda. Art. 3 Relazioni Sindacali 1. Le parti convengono sull’utilità di mantenere costruttive relazioni sindacali, riconoscendo nel tavolo di trattativa aziendale presupposto indispensabile di un sistema funzionale alla ricerca di assetti e norme mirati al conseguimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento delle condizioni di lavoro, per consentire agli operatori del settore di esprimere al meglio le proprie capacità professionali, allo scopo di migliorare i servizi resi ai cittadini. 2. In tale ottica le parti si conformano al sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7.4.99 e dal CCNL integrativo del 20.9.01, così come modificato dagli artt. 3 e segg. del CCNL 19.4.2004, integralmente richiamato nel presente accordo, ed in particolare agli istituti dell’informazione, concertazione, consultazione e costituzione di commissioni paritetiche. 3. Composizioni delle Delegazioni: Parte Aziendale: Il Direttore Generale (o suo delegato) Il Direttore DITRO Il Direttore UOC Trattamento Economico Il Direttore UOC Trattamento Giuridico Parte sindacale: RSU; rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. La partecipazione alle trattative da parte della componente sindacale si svolge in orario di lavoro è comunque considerato servizio attivo con diritto al recupero eccedente l’orario, ma senza diritto allo straordinario. 4. Si conviene pertanto che: Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 7 - per “concertazione” deve intendersi l’attivazione, previa informazione ai soggetti sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie specificate nel vigente CCNL; - per “consultazione” deve intendersi l’acquisizione, da parte dell’Azienda, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie individuate dal CCNL. Qualora il parere non sia espresso o pervenga oltre 15 gg. dalla ricezione degli atti esso si intende espresso in senso positivo; - per “informazione” deve intendersi la comunicazione in forma scritta ed in tempo utile di documentazione inerente le materie oggetto di informazione sulle materie specificate nel vigente CCNL; 5. La concertazione si attiva, a seguito di informazione ricevuta, con richiesta scritta, entro 48 ore dalla stessa e si conclude entro 30 giorni, terminando con un verbale, sulle materie previste dal CCNL vigente. 6. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare il termine di 30 giorni previsto dal CCNL. La concertazione, sulle materie come espressamente elencate all’art. 6 del CCNL 7/4/1999 e s.m.i., si conclude o con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo. Del mancato accordo si redige verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive delle parti. 7. La consultazione è riservata alle materie indicate nel predetto articolo. 8. L’Azienda si impegna a dare completa informazione scritta e preventiva sulle iniziative che intende assumere sulle materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione, a termini del vigente CCNL, di norma almeno 7 giorni prima dell’inizio del confronto o della data prevista per l’assunzione dei provvedimenti. 9. Possono essere costituite, a richiesta, commissioni bilaterali ovvero osservatori, con funzioni non negoziali, per l’approfondimento di specifiche problematiche. Tali organismi avranno la durata necessaria per raccogliere dati e informazioni relative alle materie oggetto di approfondimento nonché formulare proposte. 10. Le parti si danno atto che con l’allegata deliberazione n. 2517 del 30/12/2008 (all. n. 2) sono state recepite le designazioni da parte della RSU dei nuovi Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi della vigente normativa. Art. 4 Sede sindacale 1. L’Azienda si impegna a destinare a sede sindacale un idoneo locale dotato degli indispensabili strumenti che consentano un regolare espletamento delle attività sindacali. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 8 2. L’Azienda si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del CCNQ 7.8.98, ad individuare appositi spazi in misura congrua e adeguatamente custoditi riservati alla RSU e alle singole OO.SS., per l’affissione di comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerate abusive e quindi saranno eliminate d’ufficio. Art. 5 Assemblee del personale 1. I dipendenti, ai sensi dell’art. 2 del CCNQ 7.8.98, hanno diritto a riunirsi in assemblea nel limite massimo di 12 ore l’anno, per anno solare per ciascun lavoratore, non rinviabili all’anno successivo. 2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente e congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati dall’art. 8 del citato CCNQ. La comunicazione all’Azienda ha luogo in forma scritta, con almeno 3 giorni di preavviso, indicando la sede, l’ordine del giorno, l’orario e la presunta durata dell’assemblea e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. Durante lo svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale determinati dal presente accordo e negli eventuali accordi decentrati. 3. La richiesta di partecipazione all’assemblea deve essere comunicata dal singolo dipendente al responsabile della U.O. di appartenenza. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole UU.OO. che ne danno comunicazione – nei successivi 5 giorni – all’U.O.C. Trattamento Giuridico. E’ fatta salva la possibilità di individuare modalità di rilevazione con utilizzo di supporti informatici. La rilevazione ha quale unico scopo la verifica del rispetto dei limiti individuali di cui al precedente comma 1. 4. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di solito all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. Art. 6 Comitato per le pari opportunità 1. Le parti si impegnano a costituire - entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCIA e con le modalità di cui all’art. 7 del CCNL 7.4.99 - il Comitato per le pari opportunità, che dovrà promuovere le azioni positive previste dalla L. 125/91 e s.m.i. e assolvere a tutti i compiti atti a favorire effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo anche conto delle posizioni delle lavoratrici in seno alla famiglia. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 9 2. Il Comitato si adopererà per una concreta attuazione delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura operativa dell’istituto anche attraverso il rilevamento e la costante attenzione alle problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro superamento. 3. Il Comitato provvederà a redigere apposito Regolamento per il proprio funzionamento. Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 1. Le parti, prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore, va prevenuto e contrastato efficacemente. 2. A tale scopo l’Azienda istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCIA, uno specifico comitato paritetico con i compiti previsti dall’art. 5 del CCNL del 19.4.04. Art. 8 Procedure di raffreddamento dei conflitti 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. A tal fine si convengono le seguenti modalità di raffreddamento dei conflitti emersi nel corso della contrattazione: a. in presenza di posizioni inconciliabili, prima della definitiva rottura delle trattative, fra le parti si potrà definire la sospensione della trattativa e programmare, entro i successivi 15 gg., una ulteriore fase negoziale, dopo avere esperite più complete valutazioni e verifiche interne; b. durante tale fase le OO.SS. non potranno porre in essere azioni conflittuali e l’Azienda non adotterà iniziative unilaterali; c. analoghe procedure verranno adottate nell’ambito dell’Azienda o della concertazione. In tal caso la sospensione determinerà un pari slittamento del termine previsto per la riassunzione delle rispettive prerogative. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 10 RAPPORTO DI LAVORO Costituzione del rapporto di lavoro Art. 9 Il contratto individuale di lavoro del personale del comparto 1. Sono richiamate in questa sede tutte le disposizioni previste nelle tornate contrattuali nazionali avuto riguardo alle procedure di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato come indicate nell’art. 14 del CCNL 1994/1997. 2. In particolare si ribadisce che l’assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dipendenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale, che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati tutti gli elementi specificatamente indicati all’art. 14, co. 2 del citato CCNL. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. 4. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 5. Possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative e previamente autorizzati, secondo le procedure di cui al vigente Regolamento Aziendale in materia di conferimento incarichi a personale dipendente ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 allegato al presente CCIA (all. n. 3). Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 11 Art. 10 Periodo di prova 1. Ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1994/1997 i neo assunti sono soggetti ad un periodo di prova stabilito nella durata di: 2. - 2 mesi per il personale della posizione funzionale fino alla quarta; - 6 mesi per le restanti posizioni funzionali. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato; pertanto il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi del D. Lgs. 165/2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 24, comma 1 del CCNL 1994/97 1996. 3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 4. Durante il periodo di prova, decorsa la prima metà di tale periodo, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 5. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 11 Orario di lavoro e orario di servizio dei dipendenti 1. L’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l’erogazione dei servizi all’utenza. 2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e rappresenta il periodo di tempo giornaliero durante il quale viene assicurata nell’ambito dell’orario contrattualmente prevista la prestazione lavorativa. 3. L’osservanza dell’orario di lavoro viene accertata mediante forme di controllo automatizzato tramite timbratura agli orologi marcatempo sia in entrata che in uscita. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 12 L’orario di lavoro è confermato in 36 ore settimanali. L’articolazione dell’orario di servizio è materia di competenza aziendale articolando la presenza in funzione delle esigenze in 5 o 6 giorni a settimana. 4. L’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri : - ottimizzazione delle risorse umane; - miglioramento della qualità della prestazione; - ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa; - miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche; - erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza. 5. Il dipendente è tenuto ad effettuare mensilmente le ore di servizio contrattualmente previste. Nel caso in cui si venga a determinare un debito orario nei confronti dell’Azienda, che raggiunga per due mesi consecutivi le sei ore complessive, e non venga recuperato nel mese successivo (il terzo mese dopo i due in cui si è accumulato il debito), si determinerà l’automatica proporzionale decurtazione della retribuzione, fatte comunque salve le competenze del dirigente responsabile dell’U.O. di appartenenza e relative alla segnalazione all’ufficio procedimenti disciplinari per l’eventuale seguito di competenza. A) Personale ruolo sanitario e tecnico 1. Al fine di normalizzare gli orari di servizio del personale del ruolo sanitario e tecnico, vengono confermate le indicazioni impartite con il protocollo d’intesa del 10/8/2007 (salvo l’integrazione effettuata, con il presente contratto, dell’orario contrassegnato con l’asterisco) e di seguito indicate: ORARI H 24 7.00/14.10 – 14.00/21.10 – 21.00/07.10 - 36 ORE SETT. 08.00/14.00 – 14.00/20.00 – 20.00/08.00 - 36 ORE SETT. TENDENZIALMENTE UNIFORMI TRA I DIVERSI PROFILI 07.00/13.40 – 13.30/20.10. – 20.00/07.10 – 36 ORE SETT. 07/.30/13.30 – 13.30/19.30 – 19.30/07.30 07.00/14.00 – 14.0/21.00 – 2100/07.00 ORARI H 12 07.00/13.00 – 13.00/19.00 07.30/13.30 – 13.30/19.30 07.00/14.12 – 14.00/21.12 – SU 5 GG. SETTIMANALI *07.00/14.12 – 14.00/21.12 – SU 5 GG. SETTIMANALI 08.00/14.00 – 14.00/20.00 – 36 ORE ORE SETT. TENDENZIALMENTE UNIFORMI TRA I DIVERSI PROFILI 07.30/13.30 – 13.00/19.00 DEGENZE P.O. S. CAMILLO , CAMERE OPERATORIE CON TURNO IN QUINTA, P.S. LABORATORI E RADIOLOGIE DEGENZE P.O FORLANINI CON TURNO IN SESTA C.O. CHE NON EFFETTUANO IL TURNO IN QUINTA AUSILIARI DAY HOSPITAL, AMBULATORI DEGENZA, C.O. E P.S. C.O. * DEGENZA E P.S. (il riposo può non coincidere con il sabato o la domenica) LABORATORI E RADIOLOGIE POLIAMBULATORIO S. CAMILLO Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 13 ORARI H 6 07.00/13.00 FLESS.30 MINUTI 07.30/13.30 8.00/14.00 07.00/14.12 5 GG. LAVOR. FLESS. 30 MINUTI 06.00/12.00 FLESS.30 MINUTI 07.00/14.00 – SU 5 GG. LAV. FLESS. 30 MINUTI CON UN RIENTRO MENSILE CON ORARIO 8.00/12.00 CAPO SALA , FISSI DI MATTINA NELLE DEGENZE E NELLE D.H , E AMBULATORI CAPO SALA , FISSI DI MATTINA NELLE DEGENZE E NEI D.H , E AMBULATORI CAPO SALA , FISSI DI MATTINA NELLE DEGENZE E NEI D.H , E AMBULATORI, LABORATORI E RADIOLOGIE, FISOTERAPISTI SERVIZI CON APERTURA DAL LUN/VEN (ES. AMB. OCULISTICO, ORTOPEDICO, OTORINO, CHIRURGIA ENDOSCOPICA FORLANINI PRE OSPEDALIZZAZIONE CHIRURGICA AUTISTI AUTOEMOTECHE FISIOTERAPISTI 2. Eventuali deroghe alle fasce orarie sopra riportate, potranno essere accordate in presenza di sopraggiunte nuove esigenze di servizio su proposta motivata del dirigente della struttura, verranno valutate ed eventualmente adottate dal Dipartimento DITRO, sentita la direzione aziendale e le OO.SS. 3. Sull’orario previsto per ciascun profilo può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei casi in cui dovessero sussistere particolari esigenze personali su richiesta dei dipendenti, una flessibilità oraria di 30 minuti. Escluso il personale turnante H24 e il personale che osserva orario ridotto ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. Il periodo del beneficio in questione – formalizzato dai Direttori di Struttura Complessa del DITRO sentiti i Coordinatori interessati – avrà durata quindicinale – trimestrale - semestrale. 4. Le tipologie di orario di servizio previste dal presente CCIA rivestono carattere oggettivo e sono funzionali alle esigenze dell’utenza e all’organizzazione del lavoro. Pertanto l’assegnazione del dipendente ad una tipologia oraria non comporta alcun diritto al consolidamento soggettivo della stessa, essendo l’articolazione dell’orario strettamente connessa alle esigenze di servizio. Pertanto l’istituzione di profili orari differenti da quelli sopra indicati sono da considerarsi di carattere temporaneo in ragione della loro eccezionalità, sarà cura del Direttore DITRO verificare la permanenza dei requisiti che ne hanno giustificato l’istituzione. 5. Al fine di valorizzare la professionalità, per tutti i profili del ruolo sanitario di categoria D e DS, due ore del debito orario mensile sono destinate all’attività di formazione individuale professionale, da utilizzare su richiesta, di norma, con cadenza mensile. Per particolari esigenze di servizio potranno essere cumulate in ragione annua nella misura di quattro giorni per anno solare ed utilizzate entro il 31 dicembre di ciascuna anno solare. La fruizione delle ore deve comunque essere compatibile con le esigenze Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 14 funzionali della struttura e non può in alcun modo comportare una riduzione dell’orario di lavoro. 6. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il numero delle ore finalizzate alla citata attività sarà proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. B) Personale ruolo amministrativo e professionale 1. Al fine di conciliare l’esigenza organizzativa e di garantire una omogeneizzazione tra gli orari del personale del ruolo amministrativo si concorda quanto segue. 2. L’orario di lavoro viene determinato in funzione: a) dell’ottimizzazione delle risorse umane assegnate e dalle prestazioni rese nell’ambito delle strutture di assegnazione; b) dell’ampliamento nella fruizione dei servizi al fine di assicurare un’organica distribuzione dei carichi di lavoro e assicurando altresì la presenza in determinate fasce orarie di tutto il personale necessario ad assicurare allo svolgimento delle attività proprie della struttura di appartenenza. 3. L’orario individuale di lavoro è funzionale all’orario di servizio presso la struttura in cui si opera. 4. Di norma il personale del ruolo amministrativo opera su 5 giorni lavorativi, per un totale di 36 ore a settimanali con la seguente articolazione: - 6 ore per 3 giorni la settimana e 9 ore per i restanti due giorni - 7 ore e 12 minuti per 5 giorni la settimana 5. Sugli orari di servizio sopra indicati è contemplata una fascia di flessibilità di 60 minuti in entrata: pertanto il personale in argomento può prendere servizio dalle ore 7,30 alle ore 8,30 o dalle 8.00 alle 9,00 con due giorni di rientro pomeridiano (di norma martedì – giovedì) con orario 14/14,30/15,00 – 17;00/17,30/18,00 (intercorre la pausa di mezza ora), riposo il sabato. 6. Si sottolinea che l’inizio della prestazione oltre l’ora di flessibilità prevista comporta ritardo sull’orario di lavoro, con conseguenze sul piano disciplinare per inosservanza dei doveri d’ufficio, inoltre obbliga il dipendente al recupero, nei giorni autorizzati dal Dirigente/Responsabile preposto, del debito orario. 7. Qualora vi sia personale del ruolo amministrativo assegnato presso strutture che operano su 6 giorni settimanali la tipologia di orario è: - 6 ore per 6 giorni a settimana. 8. Qualora il dipendente presti la propria attività presso strutture/servizi il cui orario di servizio sia articolato su cinque giorni lavorativi, anche il relativi profili orari dovranno uniformarsi a tale articolazione. Non sono consentite deroghe. Qualora talune unità di personale siano impossibilitate ad articolare il proprio orario di lavoro alla predetta Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 15 organizzazione del servizio potranno essere d’ufficio destinate ad altre Unità Operative. 9. Qualora a seguito di assegnazione presso strutture il cui orario di servizio sia diverso da quello osservato dal dipendente si dovrà procedere all’adeguamento del profilo orario a quello della struttura di assegnazione. 10. In maniera analoga si dovrà procedere nell’ipotesi di modifica dell’inquadramento giuridico del dipendente a seguito di vincita di selezione interna/concorso. Art. 12 Personale turnante 1. Nel richiamare l’art. 44 del CCNL 94/97 e s.m.i corresponsione delle indennità ivi previste finalizzate si conferma il diritto alla alla remunerazione delle particolari condizioni di disagio in cui il servizio viene prestato. 2. In particolare, a conferma di quanto stabilito con informativa n. 186 del 2 agosto 2007 al personale turnante vengono corrisposte le indennità nella misura e secondo le modalità stabilite dai CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo come integrate in sede decentrata al personale di che trattasi: a) Il personale che turna nelle 24 ore, per avere diritto all’indennità di turno, deve effettuare nell’arco del mese il seguente numero minimo di turni diversi da quello antimeridiano: 8 giorni minimi di presenza mensili che comprendano almeno un turno svolto di mattina + un turno svolto di pomeriggio + un turno svolto di notte; b) il personale che turna nelle 12 ore per avere diritto all’indennità di turno, deve effettuare quello nell’arco del mese il seguente numero minimo di turni diversi da antimeridiano: 8 giorni minimi di presenza mensili che comprendano almeno n. 4 turni svolti di mattina + n. 4 turni svolti di pomeriggio. Art. 13 Disposizioni particolari in materia di riposo 1. Il riposo giornaliero, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 66/2003, è finalizzato al recupero psico - fisico del dipendente ed è un diritto irrinunciabile e non può essere monetizzato. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 16 2. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo ogni 24 ore calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa ferma restando la durata del lavoro settimanale, che saranno finalizzate a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dipendenti, nonché a prevenire il rischio clinico. 3. Al fine di conformare l’impegno di servizio alla disposizione normativa vigente le parti concordano che la fruizione delle 11 ore quale periodo di riposo obbligatorio e continuativo nell’ambito delle 24 ore, così come previsto dalla normativa europea vigente, debba essere effettuato obbligatoriamente un periodo, in ambito diurno, di un periodo di 11 ore di riposo continuativo. In particolare, dopo l’effettuazione di un servizio di lavoro superiore a 6 ore che includa anche parzialmente la fascia oraria notturna 22-06 , è obbligatoria la fruizione immediata, in ambito diurno, di un periodo di 11 ore di riposo continuativo. 4. Qualora per particolari esigenze di sevizio, non dovesse essere possibile la fruizione immediata, in ambito diurno, delle 11 ore periodo di riposo obbligatorio e continuativo, la necessaria prosecuzione del servizio deve essere ogni volta richiesta ed autorizzata dalla DITRO; tale documentazione dovrà essere visionata ed analizzata dalla unità di “rischio clinico”; il periodo di riposo dovrà comunque essere ampio e continuativo, tale da garantire ai dipendenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. Resta inteso che le eventuali deroghe alle 11 ore di riposo devono essere definite da specifiche sessioni negoziali con conseguenti accordi sottoscritti dalle parti, e che le stesse siano circoscritte a specifiche UU.OO., temporanee e con l’indicazione delle modalità per il loro superamento. 5. Esula dal riposo obbligatorio l’attività di rappresentanza che non implica attività assistenziale (membri eletti dal Comitato di Dipartimento, Consiglio dei sanitari delegazioni sindacali). 6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi. 7. L’art. 9 del D. Lgs. 66/2003, riconosce al lavoratore il diritto ad un periodo di riposo di 24 ore consecutive ogni 7 giorni (riposo settimanale), di regola coincidenti con la domenica, eventualmente cumulabili con le ore di riposo di cui all’art. 7 del citato decreto. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 17 8. Il richiamato periodo di riposo di 24 ore, data la specificità della prestazione che viene svolta dal dipendente – finalizzata a soddisfare, evidentemente, interessi rilevanti della collettività e qualificata per il suo carattere di pubblica utilità - è fissato in un giorno della settimana, anche diverso dalla domenica, e viene stabilito mediante turnazione. Art. 14 Pausa e diritto alla mensa 1. L’art. 8 del D. Lgs. 66/2003 dispone che, ove l’orario giornaliero ecceda le 6 ore continuative, il dipendente deve beneficiare di un intervallo per pausa, ai fini del recupero dell’energie psico-fisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Il direttore/responsabile della struttura alla quale il dipendente afferisce dovrà assicurare il rispetto delle richiamate disposizioni. Le parti si danno atto che al termine delle sei ore il dipendente deve osservare una pausa di 30 minuti. In ragione dell’obbligo, tanto di osservare la pausa di 30 minuti e/o di consumare il pasto al di fuori dell’orario di lavoro, nella gestione dei profili orari viene decurtata in automatico la suddetta pausa, al superamento del predetto debito orario giornaliero. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario medesimo. 3. Il pasto, fatta eccezione per il personale che effettua turni notturni e festivi, è da consumarsi al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture operative di assegnazione, secondo modalità concordate in Azienda con l’istituto della concertazione. In tal senso si richiama il regolamento adottato con deliberazione n. 1944/2007, disciplinante l’accesso alla mensa e le modalità di fruizione del servizio. Art. 15 Lavoro notturno 1. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 18 2. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 6 del CCNLI 20/9/2001, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dipendente, nel caso in cui sopraggiunte condizioni di salute, accertate dal medico competente, comunque comportino l’inidoneità o l’esclusione alla prestazione di lavoro notturno, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 532/1999 e s.m.i. il DITRO su richiesta del direttore/responsabile della struttura di appartenenza, può prevedere l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio compatibili con lo stato di salute del dipendente, nell’ambito delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, limitatamente al periodo della prescrizione. Art. 16 Lavoro straordinario 1. Le parti – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 7.4.99 - condividono che il contenimento del lavoro straordinario è un obiettivo comune da perseguire utilizzando tutti i mezzi a disposizione dell’Azienda, con particolare riguardo alla riorganizzazione delle modalità operative dei servizi e degli uffici. 2. Al ristoro delle prestazioni rese in regime di lavoro straordinario si provvede con le risorse di cui al relativo fondo di finanziamento. 3. Le parti convengono sulle seguenti modalità di utilizzo del lavoro straordinario: - non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario in assenza di una preventiva autorizzazione del Capo sala o del Servizio Infermieristico o di altro dirigente appositamente individuato; - non è parimenti ammesso eccedere il normale orario di lavoro senza preventiva autorizzazione del competente Responsabile, anche se per tale eccedenza sia richiesto dal dipendente di avvalersi di riposi compensativi; - nei prospetti riepilogativi mensili i responsabili delle unità operative dovranno attestare che tutte le eccedenze orarie, sia che abbiano dato luogo a pagamento di lavoro straordinario sia recuperate con riposi sostitutivi, sono state preventivamente autorizzate; 4. Nell’ambito delle risorse assegnate, lo straordinario potrà essere autorizzato anche per iniziative volte alla ottimizzazione dei livelli assistenziali. Art. 17 Ferie e festività 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Sono stabilite in misura annua pari a gg. 34 o 36 (30 o 32 per anzianità inferiore ad anni 5) a seconda Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 19 dell'articolazione dell'orario e comprendono i 4 gg. di festività soppresse. Non sono fruibili ad ore. Devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, almeno gg. 15 a richiesta del dipendente devono essere fruite nel periodo estivo. le eventuali ferie residue, non fruite per indifferibili esigenze di servizio o per motivi personali nel corso dell'anno di riferimento, previa autorizzazione dovranno essere fruite nel primo semestre dell'anno successivo. I giorni di festività soppresse devono essere utilizzati nell'anno di riferimento. 2. E' consentita la fruizione di 15 gg. continuativi nel periodo estivo a richiesta del dipendente. Ove non sia stato possibile fruire delle ferie nell'anno solare di riferimento per indifferibili esigenze di servizio o personali, su autorizzazione del Responsabile, le stesse dovranno essere fruite tassativamente nel primo semestre dell'anno successivo (nel computo delle ferie residue devono essere esclusi i giorni di festività soppresse che vanno fruiti entro l'anno solare di riferimento). In via eccezionale si può procedere alla monetizzazione delle ferie non fruite limitatamente alla fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per quiescenza; nei casi di mobilità volontaria, non essendoci novazione del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione viene mantenuto con il passaggio ad altra amministrazione, salvo diverso accordo fra l'azienda di provenienza ed il dirigente. 3. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, permessi retribuiti o aspettativa concessa a qualsiasi titolo, la festività si intende assorbita dalla stessa assenza. 4. Per quanto riguarda il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, le ferie in godimento sono proporzionali al servizio prestato. 5. Si precisa che durante il periodo di aspettativa facoltativa post-partum, retribuita al 30%, di aspettative senza assegni e durante il congedo retribuito ai sensi dell’art. 42 co.5 d.lgs. 151/2001, il dipendente non matura giorni di ferie. 6. Nel caso in cui il mancato godimento sia dipeso da infortunio, malattia, nonché in caso di astensione obbligatoria per maternità, le ferie non godute potranno essere recuperate anche oltre i termini massimi citati. 7. Le ferie in corso di godimento vengono sospese in caso di malattia protrattasi per più di tre giorni, previa presentazione di idonea documentazione medica, oppure in caso di ricovero ospedaliero. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 20 8. La fruizione dei periodi responsabile competente di e ferie deve è essere subordinata all’autorizzazione tempestivamente comunicata del al competente Ufficio. Art. 18 Permessi retribuiti 1. Riguardo alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dal vigente CCNL e da specifiche disposizioni legislative, si rinvia alle disposizione contrattuali e alle normative speciali nel tempo vigenti. 2. In particolare si richiama il contenuto del protocollo di intesa siglato con la parte sindacale in data 8/10/2008 finalizzato a disciplinare il diritto allo studio e la fruizione dei relativi permessi come previsti dall’art. 22 del CCNLI 20/09/2001. (all. 3 bis) Art. 19 Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le disposizioni in materia di part-time sono finalizzate a contemperare il diritto del dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale con il dovere dell'Azienda di mantenere l'efficacia dell'azione sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, garantendo, nello stesso tempo, la puntuale erogazione dei servizi. Tenuto conto pertanto della natura dell'attività' istituzionale propria, gli obiettivi che l'Azienda si propone di raggiungere sono: a. migliorare l'efficienza della propria organizzazione in relazione alla maggiore flessibilità del lavoro; b. adeguare la propria organizzazione alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti; c. favorire la permanenza nel mondo del lavoro dei dipendenti che presentano situazioni personali o famigliari di particolare rilevanza sociale. 2. Come previsto dall'art.1, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall’articolo 73 dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda. 3. Nel richiamare i contenuti del vigente regolamento disciplinante la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale allegato al presente CCIA (All. n. 4), ai sensi e per gli effetti delle recenti modifiche introdotte dalla legge da ultimo citata si potrà procedere – per soddisfare esclusivamente esigenze di servizio - ad una revisione dei contratti individuali di lavoro a suo tempo sottoscritti. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 21 Art. 20 Mansioni superiori 1. Si considerano mansioni superiori oggetto di possibile conferimento esclusivamente quelle espressamente previste dall’art. 28, comma 2, del CCNL 7.4.99. Il conferimento viene disposto dall’Azienda in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure di seguito riportate: nei casi sostanziali e nel rispetto dei limiti temporali e vincoli procedurali espressamente previsti dal comma 4 del citato art. 28; a fronte di obiettive , sostanziali e documentate esigenze che rendano necessaria la presenza di una figura che ricopra le funzioni vacanti o scoperte, non essendo possibile risolvere la carenza con una ridistribuzione temporanea delle relative funzioni tra il restante personale del medesimo profilo ovvero della categoria immediatamente inferiore; su proposta del responsabile dell’U.O. – nel caso del personale del ruolo sanitario, il Dirigente della struttura afferente il DITRO - che dia conto dei presupposti oggettivi di cui al punto precedente e motivi l’individuazione del soggetto chiamato in rapporto alle funzioni e alle attività da svolgere, sulla base dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e dell’esperienza maturata, prendendo in considerazione tutto il personale dell’U.O. o Dipartimento interessati, appartenente alla categoria o livello immediatamente inferiore del profilo corrispondente; l’Azienda si riserva di valutare la proposta e, in caso di incompletezza, di chiedere le necessarie integrazioni documentali e di istruttoria e di avvalersi comunque di una commissione di valutazione costituita con le stesse modalità previste per le procedure di selezione interna; in ogni caso il candidato dovrà possedere i requisiti per l’accesso dall’interno al profilo della categoria o livello superiore di cui vengano affidate le mansioni. 2. Al personale cui vengano conferite le mansioni viene corrisposto il trattamento economico della categoria o livello superiore secondo le modalità disciplinate dall’art. 31, comma 10, CCNL 7.4.99. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 22 Art. 21 Posizioni Organizzative sanitarie e amministrative. 1. L’incarico di posizione organizzativa come previsto dagli artt. 20 e 21 del CCNL 7/4/99 viene conferito sulla scorta del Regolamento Aziendale allegato al presente CCIA (All. n. 5). 2. Ai titolari di incarico di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 36 del citato CCNL compete una indennità di funzione nella misura stabilita per ciascuna posizione secondo gli accordi con le OO.SS. 3. L’indennità di funzione corrisposta ai sensi della richiamata disposizione contrattuale assorbe i soli compensi per lavoro straordinario. 4. Ai sensi degli articoli 21 e 36 del CCNL 7/4/99 ai dipendenti con incarico di Posizione organizzativa, compete altresì, in presenza di valutazione positiva, la retribuzione di risultato determinata con le modalità specificate nell’art. 36 lett. C) del presente CCIA. 5. Fermo restando il rispetto del debito orario nella misura delle 36 ore settimanali, e la possibilità di organizzare il proprio tempo di lavoro nel limite suddetto in considerazione dell’incarico conferito per quanto riguarda le ore prestate oltre il debito orario mensile in ragione di esigenze di servizio di carattere imprevedibile ed eccezionale, si potrà ricorre al recupero ore – tramite compensazione – nello stesso mese. Art. 22 Incarichi di Coordinamento 1. In presenza di posto vacante per il coordinamento - previa informativa alla RSU aziendale e alle OO.SS territoriali maggiormente rappresentative - l’incarico di coordinamento è conferito prioritariamente a domanda – previa pubblicazione di specifica locandina – tra i coordinatori come individuati ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico. 2. Successivamente, il posto di funzione resosi disponibile sarà conferito al personale della categoria D, compreso il livello economico DS - risultato vincitore di apposita selezione interna - che, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 2006-2009, sia in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento, nonché di un’esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico DS, di tre anni. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 23 3. L’incarico sarà conferito attraverso una selezione interna per titoli, colloquio e/o prova pratica. 4. La commissione valutatrice sarà composta dal Direttore del DITRO o suo sostituto, dal Direttore della U.O.C. delle professioni sanitarie del profilo di appartenenza o suo delegato, da titolare di posizione organizzativa del ruolo tecnico o sanitario e da un dipendente del ruolo amministrativo, di qualifica non inferiore a quella di assistente amministrativo, con funzioni di segretario. 5. L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con apposito provvedimento motivato. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 24 INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE Art. 23 Aspettativa 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi nel triennio. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per esigenze personali e/o di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al co. 8 lett. a) e b) dell’art. 12 del CCNLI 21/9/2001, se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal co 8 lett c) del citato articolo. 2. Al fine del calcolo del triennio si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 1994/97 . 4. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente prefissato. 5. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 4. 6. L’aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al dipendente assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 e segg. del d.lgs. 502/1992. 7. In deroga a quanto previsto dai comma 1 e 6, al dipendente a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l’aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 8 lett. a) e b), del CCNLI 21/9/2001. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 25 8. Al dipendente è concessa l’aspettativa nel caso di conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato per tutta la durata dell’incarico conferito da ente privato che abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 15 – undecies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.. Art. 24 Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo. 2. A tal fine l’Azienda od Ente deve accertare, per il tramite della Competente Commissione Medica di Verifica, quali attività il dipendente, in relazione alla qualifica ed profilo rivestiti, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento delle medesime. 3. Qualora non si rinvengano mansioni compatibili con lo stato di salute, previo consenso dell’interessato ed in presenza della disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possiede i titoli. Il mutamento di profilo non comporta variazioni sul trattamento economico avendo diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole. 4. Qualora per il dipendente non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione nelle modalità sopra descritte si applica in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 21 del CCNLI 20/9/2001 disciplinante amministrazioni del personale in eccedenza il passaggio diretto ad altre come richiamato nel presente CCIA al successivo articolo 27. Art. 25 Comando 1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dipendente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso. 2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 26 l’amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato a servizio prestato presso l’azienda di provenienza. 3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. 4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti. 5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dipendente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall’azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l’avvenuto superamento. 6. Per finalità di aggiornamento, il dipendente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso. 7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l’anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali. 8. Ove il comando sia giustificato dall’esigenza dell’azienda per il compimento di studi speciali o per l’acquisizione di tecniche particolari, al dipendente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. 9. Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979. Art. 26 Mobilità Interna 1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente. 2. L’Azienda, nell’esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell’art. 2103 del codice civile, dispone l’impiego del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 27 articolo, lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.” 2.bis.Deroghe in misura inferiore all’ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede. 3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di trenta giorni nell’anno. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie. Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: La Azienda, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive o concorsuali, può attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: - tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire; - domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio: La Azienda, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, può disporre d’ufficio per motivate esigenze di servizio - misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 28 4. Alla contrattazione per la definizione dei criteri di cui alle lettere b), secondo punto, e c) del comma precedente si applica la procedura dell’art. 4, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999. 5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il medesimo ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ. 6. Sono abrogati l’art. 39 del DPR 761/1979 e l’art. 11 del DPR. 384/1990. 7. Accordi di mobilità per esubero. I presenti accordi possono essere stipulati: • per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; • dopo tale evento, per evitare i trasferimenti d’ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità. L’istituto è disciplinato come previsto dall’art. 33 del CCNL 1 settembre 1995 e dall’art. 21 commi 1,2,3 del CCNL integrativo 20/09/2001 (code). Art. 27 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 1. E’ confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 33 del CCNL del 1 settembre 1995, che a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi. 2. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende ed enti del comparto operanti nell’ambito regionale, l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 3. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 presenti sempre a livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 29 4. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascuna categoria, profilo e posizione economica, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure. 5. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l’azienda dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 6. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’azienda di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: - dipendenti portatori di handicap; - situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito; - maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; - particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente; - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa. 7. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorirne la ricollocazione e l’integrazione nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente. Art. 28 Mobilità volontaria 1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 30 professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso. 2. La mobilità volontaria è consentita anche da e per gli enti che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’art.15 undecies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. 3. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. 4. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. 5. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito. 6. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purché le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell’Azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda. 7. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15 del D.P.R. 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997. Art. 29 Formazione ed aggiornamento professionale 1. Le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dei contratti collettivi nazionali, convengono sul valore strategico della formazione continua come metodo permanente di valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, finalizzata alla promozione dei livelli di efficacia, efficienza e adeguatezza delle prestazioni e allo sviluppo di carriera. Essa comprende sia l’aggiornamento professionale che la formazione permanente e, attraverso la professionalizzazione degli operatori, a partire dalla loro formazione di base, consente il miglioramento continuo delle competenze e dei valori di riferimento e accompagna e sostiene i programmi di sviluppo delle UU.OO.. La formazione permanente rappresenta una leva strategica per il completamento del processo di aziendalizzazione e va attuata nel quadro di una coerente integrazione con le politiche di organizzazione del lavoro e alla luce di un’attenta previsione dei fabbisogni professionali. 2. L’attività formativa si realizza sia attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione, finalizzati all’ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità, in linea con i cambiamenti organizzativi. Tale attività ricomprende, quindi, le necessità formative ritenute obbligatorie per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall’Azienda anche alla luce del Piano sanitario nazionale e regionale (aggiornamento obbligatorio), nonché le iniziative facoltative che possono interessare le singole unità operative, Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 31 promosse dai singoli responsabili delle strutture anche su proposta dei dipendenti (aggiornamento facoltativo). 3. Lo svolgimento di attività di aggiornamento obbligatorio ha priorità rispetto alle attività formative facoltative. Esso comprende, in particolare: a. le attività obbligatorie organizzate all’interno o all’esterno dell’Azienda; b. l’invio in comando finalizzato presso altre sedi, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 761/79, se giustificato dall’esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi; c. l’uso di testi, riviste ed altro materiale bibliografico nonché di tecnologie audiovisive ed informatiche; d. la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dall’Azienda, anche in relazione agli indirizzi regionali. 4. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi o secondo le modalità definite nei programmi di formazione. 5. Il Piano di formazione/aggiornamento aziendale triennale dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi, favorendo: a. la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di sistemi informatici; b. gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa; c. la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’Ufficio per le relazioni con il pubblico; d. la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e dei componenti del servizio prevenzione e protezione; e. la conoscenza delle lingue (in particolare la lingua inglese); f. una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neo assunto nonché all’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari, nel rispetto delle pari opportunità. 6. Ogni anno l’Azienda definisce il Piano formativo aziendale per l’anno successivo, tenendo in considerazione le linee di indirizzo discusse tra le parti, le indicazioni fornite dalle UU.OO., gli orientamenti generali, gli obiettivi specifici nonché la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura. 7. La gestione dell’aggiornamento obbligatorio è competenza della U.O.C. Sviluppo della formazione e del governo clinico. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 32 8.L’Azienda potrà organizzare corsi di formazione interna avvalendosi della collaborazione del personale tecnico, sanitario e amministrativo in servizio, dotato di competenza specifica nelle materie di insegnamento. 9. Sui criteri e le linee generali della programmazione annuale avrà luogo un’informazione preventiva alle OO.SS. 10.Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria, organizzate dall’Azienda, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio. 11.Le attività formative saranno finanziate con una quota annuale pari all’1% del monte salari complessivo. ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE Art. 30 Comportamento in servizio 1. Il dipendente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. 2. Il comportamento del dipendente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto dell’allegato Codice di comportamento (All. n. 6) dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, accluso al CCNLI del 21/9/2001, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi. 3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 4. Quanto al sistema disciplinare si fa rinvio integrale alle disposizioni contenute nel codice disciplinare di cui all’art.13 del CCNL 9/4/2004 come modificato ed integrato dall’art.6 del CCNL 10/4/2008 e al vigente Regolamento aziendale in materia di procedimenti disciplinari (All. n. 7). Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 33 Art. 31 Copertura assicurativa 1. Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio. 3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto 5. I massimali delle polizze di cui al comma 4 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria. 6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 7. Sono disapplicati l’art. 28, comma 2, del DPR 761/1979 e l’art. 19 del DPR 384/1990. Art. 32 Disposizioni particolari: Attuazione della Legge n. 133/2008 1. Con riferimento alle modalità applicative delle disposizioni recate dall'art. 71 del D.L. 25/6/2008, n.112 convertito con modificazioni con L. 6/8/2008, n.133, date indicazioni specifiche con circolare aziendale n.5803/DG sono state del 24/10/2008 e in questa sede se ne richiama integralmente il contenuto. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 34 2. Più in particolare in attesa dei chiarimenti richiesti al Dipartimento della Funzione pubblica con nota del 9 ottobre 2008 da parte della Conferenza delle Regioni gli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, si applicano le disposizioni del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, secondo l’interpretazione della stessa Conferenza delle Regioni, sulle assenze per malattia come di seguito riportate: a) ASSENZA PER MALATTIA • La decurtazione va operata in relazione ad ogni episodio di assenza per malattia, anche in ipotesi di malattia continuativa, e per i primi dieci giorni. • La decurtazione non va operata in ipotesi di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, sia per il personale del comparto sia – per parità di trattamento – per il personale dirigente. • Nelle ipotesi di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in presenza di certificazione rilasciata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN, dalla quale si evidenzi la sussistenza di un nesso etiologico ed una continuità tra il ricovero e la convalescenza, non verrà applicata la decurtazione. Le voci retributive da non decurtare sono: 1. Trattamento economico iniziale 2. Indennità integrativa speciale 3. Fascia economica superiore 4. Retribuzione individuale di anzianità 5. Eventuali assegni ad personam La decurtazione per ciascun giorno di assenza, fino ad un massimo di 10 per episodio di malattia, va calcolata dividendo per 30 l’importo mensile delle voci retributive interessate alla decurtazione. La riduzione della retribuzione per malattia nei primi dieci giorni non ha riflessi sui contributi per la pensione e per la liquidazione. b) ASSENZA PER PERMESSI O CONGEDI RETRIBUITI Non è prevista alcuna decurtazione per congedo di maternità e paternità, per permessi per lutto, per citazione a testimonianze e per le funzioni di giudice onorario nonché per le assenze previste dall’articolo 4, comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Negli altri casi la riduzione stipendiale riguarda la distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa. L’azienda che abbia sistemi premianti connessi al raggiungimento degli obiettivi e alla qualità delle prestazioni rese, non inserendo quindi elementi di valorizzazione della presenza in servizio, in cui nessun effetto sia annesso alla mera presenza in servizio, Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 35 ovvero, pur essendovi già siano previsti abbattimenti a seguito delle assenze dal servizio, non dovrà assumere alcun provvedimento riduttivo. Art. 33 Sistema di classificazione: Progressione interna del personale 1. In applicazione delle disposizioni contrattuali dettate agli art. 13 e seguenti del CCNL 7/4/99 come modificato ed integrato dalle disposizioni contrattuali del CCNL 9/4/2005 l’Azienda individua preventivamente le modalità di svolgimento delle selezioni finalizzate alle progressioni interne secondo il testo regolamentare allegato al presente CCIA (All. n. 8). Art. 34 Progressione economica orizzontale 1. Le parti danno atto che il sistema di progressione economica orizzontale, prevista dall’art. 30, comma 1, lettera b) del CCNL 7.4.99 nuovo CCNL art. 3 del 2008, è volto ad affermare i seguenti principi: a) diritto di ogni dipendente al riconoscimento dei risultati raggiunti nello svolgimento del proprio lavoro nonché alla valorizzazione delle qualità potenziali ed allo sviluppo economico della carriera; b) l’attribuzione ai dirigenti responsabili ed ai collaboratori professionali di ogni singola unità operativa - nel caso del personale del ruolo sanitario, il Dirigente della struttura afferente il DITRO - del compito di formulare i predetti giudizi quale strumento di responsabilizzazione dei medesimi, in ordine ad un costante miglioramento dell’efficienza complessiva delle unità operative, attraverso un più razionale ed efficace impiego del personale, nonché, nel breve termine, mediante l’accrescimento del potenziale operativo dell’unità operativa stessa, perfezionando e sviluppando le conoscenze e capacità dei propri collaboratori; nel caso di disaccordo sulla valutazione ricevuta - fermo restando il principio del contraddittorio, per cui il dipendente deve formalizzare le proprie considerazioni al soggetto che lo ha valutato – eventuali contestazioni in merito andranno formalizzate al Direttore del Dipartimento/Coordinatore della struttura alla quale il dipendente afferisce. Per gli Uffici di Staff della Direzione, sarà competente il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario a seconda del ruolo al quale il dipendente appartiene; Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 36 c) la garanzia dell’obiettività dei giudizi espressi attraverso procedure trasparenti, continuative e sistematiche, basate su criteri e parametri predefiniti ed uniformi per tutti i valutatori; d) selettività nell’erogazione dei compensi accessori, destinati ad esplicare il loro effettivo carattere incentivante, motivante e di valorizzazione delle singole professionalità. 2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del CCNL del 10 aprile 2008 per il personale di comparto per le progressioni economiche di cui al comma 4 dell’articolo 35 del CCNL 7 aprile 1999, i dipendenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a. periodo minimo di permanenza nelle posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi; pertanto, alla luce della citata disposizione contrattuale, il personale che abbia beneficiato di progressioni interne di carriera potrà godere dell’attribuzione della fascia economica solo dopo che sia trascorso un periodo di due anni di permanenza nella relativa posizione economica, fatto salvo che l’ARAN, a seguito di parere richiesto sul punto con nota n. 1484/DG del 19/03/2009, formuli un diverso avviso; b. non devono aver riportato – nel biennio di riferimento - sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto; c. non devono aver fruito – nel biennio di riferimento – di aspettative non retribuite, a qualunque titolo, per più di ottanta giorni; d. valutazione positiva formulata sulla base dei criteri indicati nell’allegato n. 9 e n. 9 bis. 3. I benefici di attribuzione della fascia dovranno riguardare anche il personale in posizione di comando, in possesso dei predetti requisiti. Art. 35 Disciplina del trattamento accessorio legato alla produttività collettiva e individuale A) Produttività collettiva 1. Le parti concordano che il 50% delle risorse disponibili annualmente nel fondo di cui all’art. 9 del CCNL 10/04/2008 (fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) sia destinato a retribuire la produttività collettiva, denominata di seguito “incentivo alla produttiva collettiva”. 2. L’incentivo alla produttiva collettiva è legato al raggiungimento degli obiettivi concordati con i direttori delle strutture organizzative aziendali in Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma sede di 37 negoziazione di budget. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte di ciascuna struttura rappresenta la base per commisurare il trattamento accessorio in parola da attribuire a tutto il personale del comparto afferente alla medesima struttura. 3. Secondo quanto previsto dal vigente processo di budgeting, affinché il metodo di distribuzione delle risorse sia operativo è necessario procedere ad una preventiva informazione circa gli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget ai singoli responsabili delle dall’assegnazione unità organizzative. formale degli A obiettivi tale i scopo entro dieci Direttori/Responsabili giorni DITRO provvederanno a rendere noti gli obiettivi assegnati e ad impartire le necessarie direttive finalizzate al raggiungimento degli stessi a tutto il personale afferente le strutture dirette per il tramite dei Coordinatori e Caposala delle strutture di appartenenza. Analoga procedura dovrà essere seguita nell’ipotesi di modificazione degli obiettivi in corso d’anno. 4. Sarà cura dei Coordinatori/Caposala di ogni struttura redigere apposite relazioni finalizzate a documentare le attività svolte con riferimento agli obiettivi assegnati al fine di comprovare la partecipazione al raggiungimento degli stessi. 5. Analogo coinvolgimento dovrà essere assicurato dai Direttori/Responsabili delle strutture organizzative di area tecnica - amministrativa al fine di consentire, comprovare ed assicurare un apporto partecipativo da parte di ciascuno per il raggiungimento degli stessi del personale del comparto. 6. Il 60% della quota di fondo destinata alla produttività collettiva verrà erogato in acconto al personale del comparto in due rate del 30% ciascuna, nei mesi di aprile e settembre di ogni anno. Il restante 40% della quota verrà erogato a saldo, entro il mese di marzo dell’anno successivo a seguito della verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi di budget, salvo conguaglio. 7. Sia per gli acconti che per il saldo finale, i parametri da utilizzare per determinare la quota da erogare al singolo dipendente saranno ottenuti facendo riferimento alla retribuzione riferita al valore complessivo del tabellare in godimento delle diverse categorie di inquadramento nei valori contrattuali nel tempo vigenti, nonché in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro. 8. Per quanto riguarda la determinazione del grado di raggiungimento dei risultati, ai fini di cui al presente articolo, si applica il criterio a scaglioni secondo un rapporto di proporzionalità rispetto al gradi di raggiungimento degli obiettivi, definito nel processo di budgeting. 9. La quota individuale così determinata terrà conto del parametro presenza secondo le modalità dettagliatamente descritte nel paragrafo dedicato a disciplinare la produttività individuale nella parte legata esclusivamente alla presenza in servizio ai commi 3 e 4 della successiva lettera B). Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 38 B) Produttività individuale 1. Alla produttività individuale è destinato il restante 50% del fondo di cui all’art. 9 del CCNL 10/04/2008 e viene denominato “incentivo alla produttività individuale”. 2. L’incentivo alla produttività individuale viene distinto in due quote: il 60% viene erogato esclusivamente in relazione alla presenza in servizio, mentre il restante 40% in riferimento agli indicatori di verifica indicati al successivo comma 6. 3. Per quanto riguarda la quota del 60%, come detto legata esclusivamente alla presenza in servizio, si stabilisce quanto segue: a. Il premio viene erogato nella quota massima, pari al 100% del premio spettante per tale indicatore, quando vengano assicurate n. 2301 presenze annuali (n. 231 nell’ipotesi di anno bisestile) per quanti operano su 6 giorni/settimana, ovvero 192 (n. 193 nell’ipotesi di anno bisestile) presenze annuali per quanti operano su 5 giorni/settimana; b. Penalizzazione dello 0,75% per ogni giornata di assenza ulteriore; c. Nessun premio nell’ipotesi in cui non vengano assicurati almeno n. 120 giorni di presenza in un anno per quanti operano su 6 giorni/settimana, n. 100 per quanti operano su 5 giorni/settimana. 4. I valori sopra indicati sono da intendersi riferiti a personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e servizio effettivo reso per l’intero anno solare. Pertanto nell’ipotesi di servizio reso per parte dell’anno o con impegno lavorativo ridotto, a vario titolo, i suddetti parametri dovranno essere adeguati alla durata della prestazione lavorativa nell’anno di riferimento. 5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71, comma 5 della Legge 133/08 si precisa che sono equiparate a presenza in servizio le assenze per: I. congedo maternità compresa l’interdizione anticipata (ispettorato) e congedo di paternità; II. assenze dovute alla fruizione di permessi lutto, per citazione a testimoniare, per l’espletamento delle funzioni di giudice onorario; III. le assenze previste dall’art. 4 legge 53/2000 (3 giorni di permesso per gravi motivi di famiglia); IV. i permessi ai sensi della legge 104/92, per i soli dipendenti portatori di handicap grave. 1 Il numero dei giorni di presenze annuali è stato determinato con il seguente calcolo: 365 (gg. anno solare) - 52 (domeniche) - 9 (festività) – 36 (gg. ferie) – 38 (gg. franchigia malattia) = 230 365 (gg. anno solare) - 104 (sabati e domeniche) - 9 (festività) – 32 (gg. ferie) - 29 (gg. franchigia malattia) = 192 Solo per chi fruisce dei giorni di congedo per rischio radiologico, nel numero dei complessivo dei giorni da assicurare non vanno conteggiati i 15 giorni. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 39 6. Per quanto riguarda la restante quota del 40% dell’incentivo alla produttività individuale, la stessa verrà erogata sulla base di una scheda di valutazione1 allegata al presente CCIA (All. 9 bis) compilata dal Direttore/Responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente. 7. Il 60% dell’incentivo alla produttività individuale verrà erogato in due acconti nella misura del 30% ciascuno nei mesi di aprile e settembre di ogni anno, salvo conguaglio. Il restante 40% della quota verrà erogato a saldo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a seguito della valutazione espressa dal Dirigente di riferimento secondo i criteri sopra indicati. 8. Le risorse eventualmente non attribuite ai singoli operatori per mancanza del raggiungimento totale degli obiettivi o per assenze, verranno ridistribuite tra tutti i dipendenti dell’Azienda secondo i criteri sopra indicati. C) Premio per la collettiva ed individuale per il personale turnante h 24 1. Si stabilisce che al personale turnante h 24, al fine di ristorare il disagio derivante dall’attività usurante connessa alla particolare articolazione dell’orario di servizio, verrà attribuita la quota di incentivo alla produttività individuale nella misura spettante in ragione della categoria di appartenenza e dell’applicazione dei parametri legati alla presenza come descritti in precedenza, maggiorata del 20%. D) Retribuzione di risultato per i titolari di Posizione Organizzativa 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, comma 4 e 36, comma 1 del CCNL 7/4/99 che prevedono che ai dipendenti ai quali sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, compete oltre al trattamento economico iniziale secondo la categoria di appartenenza, anche la retribuzione di risultato in presenza di valutazione annua positiva. 2. Ai titolari dei predetti incarichi, in presenza di valutazione positiva espressa in termini numerici e non inferiore a 80%, verrà attribuita la quota di incentivo alla produttiva collettiva ed individuale nella misura spettante in ragione della categoria di appartenenza e dell’applicazione dei parametri legati alla presenza come descritti in precedenza, maggiorata del 25%. 3. In mancanza del raggiungimento di tale punteggio, la valutazione positiva espressa nella misura percentuale sopra definita, darà titolo alla corresponsione della quota di premio prevista per la categoria di appartenenza secondo i criteri esposti nei paragrafi A) e B) del presente articolo e senza alcuna maggiorazione. 1 La scheda di valutazione dovrà riportare in termini numerici la valutazione espressa dal Dirigente/responsabile per ogni dipendente della struttura diretta, al fine di consentire il calcolo della quota spettante. I predetti valori dovranno essere trasmessi a mezzo posta elettronica in appositi elenchi in formato excel e direttamente inviati alla UOC Trattamento Economico preposta alla determinazione e successiva liquidazione del premio di che trattasi e alla UOC Trattamento Giuridico ai fini dell’acquisizione al fascicolo personale. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 40 FONDI AZIENDALI Art. 36 Fondi Aziendali 1. In materia di fondi contrattuali si stabilisce preventivamente che: 1) la disponibilità dei fondi è quella stabilita dal CCNL 2) ci sia “comunicabilità” tra i fondi 3) i vari fondi, così come annualmente determinati, devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili negli specifici fondi sono temporaneamente utilizzati nel fondo della produttività collettiva relativo al medesimo anno e, invece, riassegnati ai fondi di provenienza nell’anno successivo. PRINCIPI GENERALI 1) L’Azienda, entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede a definire e quantificare tutti i fondi contrattuali per l’anno di riferimento adottando i relativi atti deliberativi, oggetto di trasmissione alla Regione Lazio. Contestualmente i provvedimenti in questione sono trasmessi alle organizzazioni sindacali ai fini dell’avvio della trattativa decentrata. 2) L’ammontare dei fondi contrattuali viene integrato a fine anno delle risorse finanziarie che si rendono disponibili a consuntivo, in applicazione degli istituti contrattuali previsti dal CCNL. 3) I fondi contrattuali verranno altresì rideterminati in base alle modalità e ai tempi che saranno previsti dal CCNL II° biennio economico 2008-2009. 4) Entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento si riunisce il tavolo decentrato al fine di decidere la destinazione degli eventuali residui dei fondi. 5) Nello speso dei fondi non vengono contemplati gli importi corrisposti al personale dell’Azienda posto in comando. Art. 37 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno. 1. Tale fondo è disciplinato dall’art. 8 del CCNL 2008 il quale ha confermato il fondo previsto dall’art. 29 del CCNL 19 aprile 2004 e dall’art. 3 del CCNL 5 giugno 2006 nel suo ammontare consolidato al 31 dicembre 2005. 2. La consistenza di tale fondo per gli anni 2006-2007-2008 e 2009 ammonta ad € 14.185.117,56. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 41 3. Su tale fondo insistono le seguenti voci stipendiali di carattere accessorio: lo straordinario diurno, notturno, l’indennità rischio radiologico, le indennità previste dall’art. 44 del CCNL 1 settembre 1995 e dal CCNL 27 giugno 1996, l’indennità pronta disponibilità, l’indennità TBC, l’indennità extracontrattuale e ogni ulteriore ed eventuale indennità che debba essere corrisposta al personale del comparto per il disagio legato alle condizioni di lavoro. Art. 38 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. 1. Tale fondo è disciplinato dall’art. 9 del CCNL 2008 il quale ha confermato il fondo previsto dall’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 e dall’art. 4 del CCNL 5 giugno 2006 nel suo ammontare consolidato al 31 dicembre 2005 e integrato dalle risorse di cui all’art. 6 del CCNL del 5 giugno 2006, confermate dall’art. 11 comma 2 CCNL 2008. 2. L’art. 11 comma 1 del CCNL 2008 prevede, per ogni dipendente in servizio al 31.12.2005, una somma pari a € 13,5 annui lordi per l’anno 2007, rideterminate in € 28,73 annui lordi per l’anno 2008 da destinare alla contrattazione integrativa, garantendo prevalentemente il fondo della produttività. 3. In data 9 ottobre 2008 il tavolo decentrato ha deciso la suddivisione di tali risorse, ammontanti ad € 53.784,00 per l’anno 2007 e ad ulteriori € 60.676,00 per l’anno 2008, con destinazione pari al 51% al fondo della produttività e il restante 49% al fondo delle fasce. 4. Pertanto la consistenza di tale fondo ammonta per l’anno 2007 a € 4.883.428,56 e per gli anni 2008 e 2009 a € 4.914.373,56. 5. A decorrere dall’anno 2009 il fondo in oggetto viene suddiviso in due sottofondi: uno destinato alla remunerazione della produttività collettiva e un altro destinato alla remunerazione della produttività individuale secondo la disciplina e le modalità previste dall’art.36 del presente contratto integrativo. 6. Si prende atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 comma 2 lett. c) del D.L. 26 giugno 2008 n. 112, è stata soppressa la frase dell’art. 1 comma 59 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e pertanto, dall’entrata in vigore dello stesso, non è più possibile implementare il fondo della produttività a fine anno delle risorse pari al 20% del risparmio derivante dal passaggio dal lavoro a tempo pieno al tempo parziale. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 42 Art. 39 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica. 1. Tale fondo è disciplinato dall’art. 10 del CCNL 2008 il quale ha confermato il fondo previsto dall’art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 e dall’art. 5 del CCNL 5 giugno 2006 nel suo ammontare consolidato al 31 dicembre 2005 e integrato dalle risorse di cui all’art. 6 del CCNL del 5 giugno 2006, confermate dall’art. 11 comma 2 CCNL 2008. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e dal 1° febbraio 2007 il fondo è rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso. 3. Sono altresì confermate le modalità di incremento del fondo in questione previste dall’art. 31 comma 2 CCNL 2004: a) quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica; b) risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro dell’art. 8 CCNL 2008 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi, anche a parità di organico; c) risorse derivanti dalla RIA del personale cessato dal servizio. 4. In tale fondo sono confluite anche le risorse aggiuntive previste dall’art. 11 comma 1 del CCNL 2008 nella quota del 49% sia per l’anno 2007 che 2008. 5. La consistenza di tale fondo ammonta per l’anno 2006 a € 14.532.281,85, per l’anno 2007 a € 16.749.692,30, per l’anno 2008 a € 16.959.125,69 e per l’anno 2009 a € 17.000.631,21. Tale ultimo importo è al netto della RIA spettante ai dipendenti del comparto che cesseranno nel corso dell’anno 2009, relativamente alla quota ragguagliata ai mesi di non utilizzo. Tali importi verranno portati ad integrazione del fondo a fine anno. 6. Su tale fondo insistono le seguenti voci stipendiali: fascia retributiva, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, indennità professionale specifica, assegni ad personam, indennità di posizione organizzativa, indennità di coordinamento parte fissa e variabile, indennità professionale specifica coordinamento. 7. Su tale fondo sono stati congelati i seguenti importi per garantire la copertura economica delle selezioni interne come previsto dai CCNL: € 637.796,65 per l’anno 2006 ed € 782.796,65 sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008. 8. A decorrere dall’anno 2007 è stato altresì previsto un congelamento su questo fondo pari ad € 100.000,00 per la costituzione provvisoria del fondo di posizione della Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 43 dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Art. 40 Norma finale 1. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e ad ogni altra normativa riguardante le materie disciplinate nel presente contratto integrativo vigenti nel tempo. 2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo. Per le parti relative ad istituti aventi carattere annuale il Contratto può essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, anche in assenza di rinnovo del CCNL. 3. Eventuali novità nella disciplina degli istituti oggetto del presente CCIA introdotte da provvedimenti legislativi e/o dai contratti collettivi nel frattempo emanati, trovano diretta applicazione. Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – P.za C. Forlanini1 – 00151 Roma 44 All. n. 1 PERSONALE DEL COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN GIORNATE SCIOPERO DI Servizi Essenziali: Ai fini della legge (146/90 modificata con legge 83/00) sono considerati Servizi Pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, i Servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. Servizi Essenziali nel SSN: Ai sensi del CCNL sono considerati tali: ASSISTENZA SANITARIA - assistenza sanitaria di urgenza. - assistenza sanitaria ordinaria. - assistenza sanitaria volta a garantire il supporto logistico, organizzativo ed amministrativo. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA PROTEZIONE CIVILE DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA’ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO Prestazioni Minime Essenziali Nell’ambito dei Servizi Essenziali per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati è garantita la continuità delle prestazioni. Vengono di seguito elencati i Servizi presso i quali è necessario garantire la continuità assistenziale. DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO 2 - ASSISTENZA SANITARIA DI URGENZA - IN TUTTI I CASI DEVE ESSERE GARANTITO IL SUPPORTO ATTIVO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICHE, IVI COMPRESI I SERVIZI TRASFUSIONALI. PRONTO SOCCORSO EMODIALIASI PRESTAZIONI OSTETRICIA CONNESSE AI PARTI E ALLA LEGGE 194 CAMERA OPERATORIA DEA FARMACIA (PREPARAZIONE CHEMIO E PARENTERALI) SERVIZI DIAGNOSTICI DI URGENZA (TAO) Nei suddetti casi le prestazioni in servizio e/o in pronta disponibilità, devono essere regolate con un contingente di persone pari ed equivalente, per turno di lavoro, a quello presente nei giorni feriali. TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA RIANIMAZIONE UNITA CORONARICA NIDO CHIRURGIA DEI TRAPIANTI CHIRURGIA DI URGENZA MEDICINA DI URGENZA Nei suddetti casi le prestazioni in servizio e/o in pronta disponibilità, devono essere regolate con un contingente di persone pari a quello presente e/o reperibile in un qualsiasi giorno feriale notturno. DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO 3 - ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA - DEGENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E RIABILITATIVE (ORDINARIE), SLOT . Nei suddetti casi, degenze ordinarie, le prestazioni in servizio e/o in pronta disponibilità, sono regolate con un contingente di persone pari a quello presente e/o reperibile in un qualsiasi giorno feriale notturno. CO CCH CO NCH CO BOE CO BOC RADIOLOGIA VASCOLARE Nei suddetti casi, camere operatorie h 24, le presenze in servizio nei turni diurni devono essere regolate con un contingente di dipendenti determinato dalla somma delle persone presenti in servizio nel turno feriale notturno, più il numero di persone impegnate per la pronta disponibilità notturna (qualora presente come istituto aggiuntivo). Nei turni notturni le presenze in servizio e/o turni in pronta disponibilità verranno regolati con un contingente di persone pari a quello previsto in un qualsiasi giorno feriale notturno. CO OTORINO CO UROLOGICA EMODINAMICA CO OCULISTICA DIALISI ENDOSCOPIA TORACICA ENDOSCOPIA GASTRO CO GINECOLOGICA Nei suddetti servizi, in cui la continuità delle cure è garantita con prestazioni rese in pronta disponibilità notturna, il contingente minimo di persone presente in servizio nei turni diurni deve essere regolato con un numero di dipendenti equivalente al numero di persone che coprono il servizio nel turno di reperibilità. Nei turni notturni rimane attiva la reperibilità. DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO 4 AL VARIARE DELLE CONDIZIONI ORGANIZZATTIVE E/O STRUTTURALI DESCRITTE NEI DOCUMENTI, I CONTINGENTI DI PERSONALE MINIMO SI POTRANNO RIDEFINIRE. DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NECESSARIO ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN GIORNATE DI SCIOPERO 5 DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE/SPECIALISTICA CENTRO DI RESPONSABILITA DESCRIZIONE CENTRO DI CHIRURGIA PLASTICA+CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEGENZA CHIRURGIA ORTOPEDICA 1A DEGENZA PRESIDIO POSTI LETTO PRESENZE INFERMIERISTICHE MINIME PRESENZE AUSILIARIO MINIME PRESENZE OSS MINIME S.CAMILLO 17 2+2+2 1 0 S.CAMILLO 18 2+2+2 1 CHIRURGIA ORTOPEDICA 1B DEGENZA S.CAMILLO 18 2-2-2 CHIRURGIA ORTOPEDICA 2 DEGENZA S.CAMILLO 18 2+2+2 DEGENZA 1 S.CAMILLO 17 2+2+2 0 1 0-0 0 1 UROLOGIA CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA 1 DEGENZA 2 15 2+2+2 0 CAMERA OPERATORIA S.CAMILLO 2 2+2+2* 1 0 DEGENZA S.CAMILLO 20 2-2-2 1 0 *Personale in pronta disponibilita notturna Oggetto: adempimenti da adottare in caso di sciopero 1. I Coordinatori delle UU.OO./Servizi aziendali trasmettono ai Responsabili delle U.O.S., entro il 4° giorno antecedente la giornata di sciopero, il contingente di personale minimo (Infermieri, Ausiliari, OSS, OTA, Ostetriche, Tecnici, Fisioterapisti) esonerato dall’effettuazione dello sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dalla normativa vigente (in conformità a quanto rappresentato nel documento in allegato alla presente). Il personale, individuato con criteri di rotazione o laddove non possibile utilizzando il sorteggio, verrà informato del comando in servizio con atto formale del Direttore del D.I.T.R.O.(entro il 5° giorno antecedente la giornata di sciopero). 2. l personale individuato con criteri di rotazione o laddove non possibile utilizzando il sorteggio, verrà informato del comando in servizio con atto formale del Direttore del D.I.T.R.O.(nei tempi suddetti). 3. Il Direttore del DITRO trasmetterà entro il 5° gior no antecedente lo sciopero, alle OO.SS alla RSU e alla Direzione Aziendale, l’elenco dei dipendenti comandati in servizio; successivamente l’elenco verrà affisso nell’albo dell’Azienda. 4. Il personale comandato in servizio potrà esprimere ai Responsabili di U.O.S. la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione (anche nella giornata di sciopero). Qualora la richiesta abbia esito positivo, sarà cura dei suddetti Responsabili formalizzare l’informativa al Direttore del D.I.T.R.O. 5. Inderogabilmente nella giornata successiva allo sciopero i Coordinatori delle UU.OO./Servizi o loro sostituti invieranno ai Responsabili di U.O.S. il numero complessivo, distinto per qualifica, dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero, che questi ultimi trasmetteranno al Direttore del D.I.T.R.O. 6. Sarà cura del Direttore del D.I.T.R.O. trasmettere, nella medesima giornata, documentazione alla UOC Trattamento Giuridico per assolvere ai previsti obblighi di legge. l’intera Allegato n. 3 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI PRESTATI DAL PERSONALE DIPENDENTE Art. 1 Fonti normative - D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 – artt. 60 e seguenti; Legge n. 412 del 30.01.1991 – art. 4 ; Legge n. 662 del 23.12.1996 – art. 1; Legge n. 448 del 23.12.1998 –art. 72; D. Lgs n.165 del 30.03.2001 – art.53 ; C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa – sottoscritto il 08.06.2000 – art.60; Art. 2 Oggetto 1. Il presente Regolamentazione disciplina il conferimento o l’autorizzazione all’esercizio di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165. Sono escluse tutte le attività attinenti allo svolgimento della libera professione dei dirigenti medici e sanitari in genere, disciplinata da specifica normativa. Alle attività lavorative svolte dal personale con rapporto di lavoro a part-time, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è riservato l’art. 6 del presente regolamento. Art. 3 Principi generali 1. Il rapporto di impiego pubblico è caratterizzato dal principio di esclusività. Ai dipendenti dell’Azienda non possono essere conferiti incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge, dal presente regolamento o che non siano espressamente autorizzati. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio. 2. Sono fatte salve le attività, svolte al di fuori dell’orario di servizio, che costituiscono espressione della libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione: a) per il quale non sia previsto alcun compenso economico; b) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo; c) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti posti in distacco sindacale o in aspettativa sindacale non retribuita; gli incarichi di perito sono consentite, pertanto, senza necessità di autorizzazione: d) le attività saltuarie che concretizzano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso; e) le attività sportive e artistiche, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale e siano rese a titolo gratuito; f) l’utilizzazione economica di proprie opere d’ingegno e invenzioni industriali; g) la partecipazione in qualità di uditore a convegni e seminari o in qualità di relatore o consulente tecnico disposti dall’Autorità Giudiziaria; h) le prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; i) gli incarichi per i quali non sia previsto alcun compenso o sia previsto il solo rimborso delle spese documentate; j) gli incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di leggi o regolamenti; k) la partecipazione in qualità di semplice socio, rispettando pur sempre il divieto di non percepire emolumenti: -in società di capitali; -in società in nome collettivo se l’atto costitutivo non riconosce di diritto ai soci poteri di rappresentanza o amministrazione; -in qualità di socio accomodante nelle società in accomandita semplice. 3. Al dipendente non è concesso, in quanto incompatibile con l’impiego pubblico: a) Svolgere incarichi che si sostanzino nello svolgimento di una attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità. Eccezionalmente il dipendente può essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili all’esercizio di una libera professione allorché si tratti di atti che riguardino la cura diretta dei propri interessi o di quelli dei propri familiari, purché non esista conflitto d’interesse con l’Azienda e la prestazione sia resa a titolo gratuito. b) Assumere impieghi alle dipendenze di privati. c) Avere due rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni. d) Svolgere un’attività di tipo commerciale, industriale, professionale. e) Assumere cariche in società a fini di lucro. 4. Gli incarichi non possono essere conferiti o autorizzati quando l’espletamento degli stessi sia suscettibile di arrecare pregiudizio o nocumento allo svolgimento dei compiti assegnati presso questa Azienda Ospedaliera, anche in relazione all’attività progettuale programmata, nonché al prestigio e all’immagine della medesima Amministrazione. Parimenti non può essere conferito od autorizzato alcun incarico che possa influire sull’imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, ovvero che profili un conflitto d’interesse con l’Azienda. 5. Il dipendente ha in ogni caso il dovere di assicurare che ogni attività sia svolta in modo tale da non pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività istituzionale. 6. Sono vietati gli incarichi di collaborazione con persone od enti privati che abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio del dipendente. Art. 4 Criteri per l’autorizzazione 1. Ogni richiesta di autorizzazione ad effettuare attività o incarichi esterni, non compresi tra gli obblighi e i doveri d’ufficio, dovrà essere valutata dagli organi competenti secondo i seguenti criteri: a. saltuarietà ed occasionalità degli stessi nel breve periodo; b. non interferenza con l’attività ordinaria; c. natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione; d. modalità e svolgimento; e. impegno richiesto. Art. 5 Limiti all’autorizzazione 1. Gli incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati ai dipendenti di questa Azienda non possono comportare alcun obbligo di orario prefissato, fatta eccezione per gli incarichi di docenza. 2. Non può essere superato, nell’arco dell’anno solare il limite di 10 (DIECI) incarichi per ciascun dipendente. 3. Non possono essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni qualora il compenso previsto per detti incarichi superi il 50% della retribuzione annua lorda percepita dal soggetto interessato nell’anno precedente. 4. Il dipendente non può svolgere incarichi che lo impegnino per più di 24 ore nel corso di ciascun mese. 5. Non sono soggette alle limitazioni di cui sopra: a. le partecipazioni a concorsi pubblici come esperto, presidente o componente di commissione giudicatrice; b. le nomine presso commissioni od organismi di altre Pubbliche Amministrazioni che avvengono in funzione delle funzioni ricoperte o in rappresentanza dell’Azienda; c. la partecipazione quali relatori a convegni o seminari purchè a titolo gratuito; d. le nomine a consulente tecnico da parte di Autorità Giudiziaria. Art. 6 Part-Time Al personale con rapporto di lavoro a part-time con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito svolgere un’altra attività subordinata (purché questa non intercorra con altra pubblica amministrazione) o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell’Azienda Ospedaliera. In sede di richiesta di part-time il dipendente dovrà dichiarare l’attività che intende svolgere. Tale attività sarà oggetto della valutazione di compatibilità da parte dell’Azienda. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’Azienda, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa. In mancanza di tale comunicazione, l’attività svolta, non essendo stata autorizzata genera l’incompatibilità con l’impiego pubblico ricoperto. Per il restante personale a part-time, con prestazione di lavoro superiore al 50% di quella a tempo pieno, valgono i principi generali e le regole contenute nel presente Regolamento. Art. 7 Sospensione, revoca e violazioni 1. I conferimenti di incarichi e/o le autorizzazioni possono essere motivatamente sospese o revocate dal Direttore del Servizio o dal Direttore Generale per sopravvenute esigenze di servizio evidenziate. 2. Parimenti si dà luogo alla revoca, con le stesse modalità del precedente comma, allorquando risulti che lo svolgimento dell’attività esterna procuri detrimento al servizio presso l’Azienda Ospedaliera o che comporti violazione sistematica dei limiti dell’orario, dell’espletamento dei compiti d’ufficio o in caso di conflitto d’interesse con l’Azienda. 3. Per lo svolgimento di attività conferite da terzi è vietato l’uso di locali, materiale, attrezzature e strumenti dell’Azienda ospedaliera. Art. 8 Sanzioni L’esercizio di attività o incarichi incompatibili con lo status del dipendente pubblico viene sanzionato ai sensi dell’art.63 del D.P.R. 10.01.1957 n.3, nonché in base ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il provvedimento con cui è conferito l’esercizio di attività o incarichi non autorizzati è nullo di diritto ai sensi del comma 8, art. 58 del D .Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì prevista, per il dipendente, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001, la perdita del compenso a favore dell’Azienda di appartenenza salve le più gravi sanzioni per l’ente privato, che ha beneficiato dalla prestazione non autorizzata, eventuali sanzioni tributarie, nonché pecuniarie pari al doppio degli emolumenti corrisposti al dipendente (comma 9 art.53 D.Lgs 165/2001 e art.6 comma 1 della L.28.05.1997 n.140). Al dipendente, al quale sia stata applicata la sanzione per inosservanza degli obblighi relativi alla preventiva autorizzazione, si preclude per un periodo di un anno dall’inizio della sanzione, la facoltà di avvalersi delle norme previste dal presente Regolamento. Art. 9 Modalità per il conferimento e l’autorizzazione agli incarichi 1. Gli Enti e le amministrazioni pubbliche, ovvero la società o persone fisiche che intendano conferire l’incarico a un dipendente, almeno 30(trenta) giorni prima della data di inizio dell’incarico, formulano, al fine di ottenere l’autorizzazione, richiesta nominativa: a) al Direttore Sanitario per il personale della dirigenza medica e sanitaria; b) al Direttore Amministrativo per il personale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa; c) al Direttore del Personale per il personale del comparto sanitario, tecnico, professionale e amministrativo; d) al Direttore dell’Ufficio Formazione per tutti gli incarichi di docenza. Tali soggetti preliminarmente al rilascio del nulla osta necessario all’autorizzazione dovranno recepire il parere al rilascio dell’autorizzazione da parte del Direttore del Servizio presso il quale il dipendente svolge la propria attività istituzionale. La formale autorizzazione sarà rilasciata dalla Direzione del Personale, curando d’inserire copia della autorizzazione nel fascicolo personale del dipendente 2. La richiesta può essere formulata dal dipendente medesimo il quale ha l’obbligo di allegare copia della richiesta dell’ente o del soggetto interessato alla prestazione del dipendente. 3. La richiesta nominativa di cui al comma 1, deve indicare con chiarezza: l’oggetto dell’incarico; i motivi della richiesta; tempi di inizio e di conclusione della prestazione; la sede di svolgimento dell’attività; la ragione sociale ed il codice fiscale della società o ente conferente; il compenso presunto; che l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di servizio; - la dichiarazione che l’incarico non si riferisce ad una delle ipotesi di divieto previste dalla legge. Art. 10 Termine per procedere all’autorizzazione L’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi entro 30(trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda, elevati a 45 (quarantacinque) nel caso in cui il dipendente oggetto della richiesta sia in posizione di comando, in tal caso l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni, intesa da cui si prescinde qualora l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunci entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte di questa Amministrazione. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione si intende: - accordata, se richiesta per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche (silenzio/assenso); - negata, in ogni altro caso(silenzio/diniego). Art. 11 Obbligo dei dipendenti I dipendenti autorizzati ad espletare incarichi retribuiti presso Enti Pubblici o soggetti privati sono tenuti a richiedere a questi, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’invio al Servizio Personale di questa Azienda Ospedaliera della comunicazione relativa ai compensi erogati nell’anno precedente. Sono esclusi i compensi derivanti dalle attività di cui all’art.2, comma 2, del presente Regolamento. Art. 12 Obbligo dei soggetti conferenti l’incarico I soggetti pubblici o privati che conferiscono gli incarichi di cui al presente Regolamento sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio Personale dell’Azienda, ogni eventuale variazione intervenuta nel corso dello svolgimento degli stessi e, entro il 30 aprile di ciascun anno, i compensi erogati agli interessati nell’anno precedente. Art. 13 Obblighi dell’Amministrazione Ai sensi delle disposizioni di legge, presso il Servizio Personale è tenuto un elenco nominativo aggiornato di tutti gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera. I soggetti incaricati al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, sono quindi tenuti a comunicarli tempestivamente al Servizio Personale. Il Servizio Personale è tenuto a trasmettere, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, le seguenti comunicazioni entro il 30 giugno di ciascun anno: L’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati nell’anno precedente ai dipendenti in servizio presso questa Azienda; I compensi erogati ai medesimi dipendenti. L’Ufficio Affari Generali, in base al comma 14 art. 58 del D. Lgs 29/93 e del comma 127 dell’art. 1 della L. 662/96, è tenuto a trasmettere in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, con scadenza semestrale, l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali siano stati affidati dall’Amministrazione incarichi di consulenza. Art. 14 Controlli e verifiche L’osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, potrà essere oggetto di controlli interni che l’Azienda ha facoltà di attivare, oltre che alle verifiche a campione sui dipendenti effettuate ai sensi dell’art.1, comma 62, della legge n.662 del 23.12.1996 Art. 15 Norme finali Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed al Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. All. 3 bis PROTOCOLLO D’INTESA DELL’8 ottobre 2008 VISTO - l’art. 22 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 1998/2001, che, ai commi 1 e 2, disciplina il diritto allo studio per il personale del comparto, stabilendo che: 1. ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo aggiunta alle attività formative retribuiti, nella misura indeterminato sono concessi – anche in programmate massima dall’Azienda - appositi permessi del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda all’inizio di ogn i anno, con arrotondamento all’unità superiore; 2. tali permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali pareggiate o comunque abilitate al rilascio legalmente riconosciute, o di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami; 3. nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi della durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; - la nota 8 gennaio 2003 con la quale il Ministero dell’Istruzione chiarisce che i Master rilasciati dall’Università costituiscono titolo di studio; - i chiarimenti pubblicati dall’ARAN in relazione ai permessi in parola, con riferimento a contratti collettivi nazionali i cui contenuti, pur riferiti ad altri comparti, sono comunque del tutto analoghi a quelli del contratto del personale del SSN; - il protocollo d’intesa del 16/12/2003 con la quale questa Azienda ha disciplinato la fruizione dei permessi studio – (150 ore); CONSIDERATO - che la formulazione della disposizione del citato articolo (che consente la concessione dei permessi studio esclusivamente per la frequenza di corsi e per sostenere i relativi esami) impedisce di poter concedere i permessi per lo svolgimento di attività diverse da quelle che comportano l’attiva partecipazione del dipendente alle attività didattiche svolte dalla scuola o dall’università presso la quale il corso cui egli è iscritto deve svolgersi; - che, conseguentemente: 1. i permessi di studio competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi per la relativa frequenza e sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere la sede del corso: non possono, quindi, essere utilizzati per la preparazioni agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con il docente, pratiche di segreteria etc.); 2. le ore di permesso fruite devono coincidere con le ore di lezione effettivamente seguite e documentate: il dipendente deve avere cura di preavvisare la segreteria di facoltà o di corso sulle esigenze di documentazione, al fine di invidiare i più opportuni accorgimenti per la verifica delle presenze; 3. il dipendente che debba seguire un corso di studi in orario serale o comunque al di fuori dell’orario di lavoro settimanale, non ha alcun interesse a fruire dei permessi per il diritto allo studio, salvo che questi non coincidano temporalmente con l’orario di lavoro effettivamente da prestare in Azienda; l’utilità dei permessi si evidenzia proprio dalla compresenza temporale delle esigenze di frequenza con gli obblighi di prestazione lavorativa; 4. i permessi per il diritto allo studio, non possono essere utilizzati per la semplice preparazione agli esami né per la preparazione agli esami della tesi di laurea. - che, ai fini della formulazione della graduatoria dei dipendenti aventi titolo alla fruizione dei permessi, l’Azienda ha seguito i criteri stabiliti dal citato art. 22 ed in particolare, in ordine di priorità: a. criterio di cui al comma 4 (criterio a): precedenza a chi frequenta l’ultimo anno di corso di studi, ferma restando la necessità, se l’interessato è studente universitario o post-universitario, che questi abbia superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti, secondo le regole risultanti dall’ordinamento degli studi della scuola o dell’università, che è compito del dipendente documentare (rientrano tra le ipotesi di cui al presente criterio i corsi di durata annuale); b. gli ulteriori criteri di cui al citato comma 4, che danno la preferenza, una volta soddisfatti i dipendenti di cui al precedente criterio, a quanti frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti (criterio b) e successivamente quelli che, nell’ordine frequentino sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo (criterio b1), ferma restando in ogni caso la necessità, per gli studenti universitari o post universitari, del superamento degli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti, secondo le regole risultanti dall’ordinamento degli studi della scuola o dell’università che è compito del dipendente documentare; c. il criterio sempre previsto dal comma 4 del più volte citato art. 22 (criterio c) che prevede la concessione a quei dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche non previste nei due paragrafi precedenti, rientrano in tale criterio anche coloro che si trovino in posizione di “fuori corso”; d. nell’ambito di ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi precedenti, la precedenza va accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studio: - della scuola media inferiore; - della scuola media superiore - universitari o post universitari tenendo conto che, ove non vi siano posti disponibili, per l’accoglimento di tutte le domande presentate, i permessi vanno accordati in misura proporzionale alle domande presentate dai dipendenti dei diversi ruoli (sanitario, tecnico, professionale e amministrativo; e. qualora sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio, sempre nell’ambito di ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi precedenti i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. RILEVATA - la sempre maggiore richiesta da parte dei dipendenti di poter fruire dei permessi studio e il maggior perfezionamento delle professioni sanitarie con lauree di primo e secondo livello, master etc, che rende necessaria un’integrazione al protocollo d’intesta vigente con una più precisa individuazione delle priorità all’interno di ogni fattispecie e più precisamente, per quanto riguarda le lauree e i master - nell’ordine, accordando la precedenza ai dipendenti iscritti a corsi di studio finalizzati alla frequenza di: a) scuola media inferiore; b) scuola media superiore; c) corsi di studi universitari I° livello; d) corsi di studi universitari II° livello; e) corsi di studi post-universitari (master I° livello); f) corsi di studi post universitari (master II° livello). CONSIDERATO - inoltre necessario effettuare un’adeguata ripartizione fra i ruoli fin dall’inizio e non come criterio residuale (dopo aver assegnato i posti richiedenti di cui al comma 4 art, 22 lett. A) nella misura del 3% consentita dalla norma, numero complessivo dei permessi da assegnare. del LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 1. le premesse sono parte integrante del presente protocollo d’intesa. 2. i permessi per il diritto allo studio (150 ore) competono esclusivamente per la frequenza delle lezioni, compreso il tempo necessario per raggiungere la sede del corso, nonché per sostenere i relativi esami, al fine del conseguimento di un titolo di studio o di un attestato professionale rilasciato dagli enti indicati nell’art.22 CCNL 20 settembre 2001. 3. E’ diritto del lavoratore chiedere, per sostenere gli esami, i permessi retribuiti previsti dall’art. 21 del CCNL 1994/97 in alternativa ai permessi di cui al numero precedente 4. Le attività per le quali viene chiesto il permesso per il diritto allo studio devono coincidere con l’orario di lavoro svolto dall’interessato. 5. I permessi per il diritto allo studio non possono essere concessi per la semplice preparazione agli esami, per la preparazione della tesi di laurea o per lo svolgimento di attività diverse dalla frequenza dei corsi o del sostenimento degli esami. 6. la graduatoria per la concessione dei permessi per il diritto allo studio sarà formulata secondo quanto disposto nel citato art. 22 del CCNL 20 settembre 2001, conformemente a quanto precisato nelle premesse del presente protocollo (lettere da a ad e) integrate con il successivo paragrafo. 7. Nel mese di ottobre di ogni anno l’Azienda pubblicherà il bando per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi per il diritto allo studio. L’atto deliberativo di concessione sarà adottato entro il successivo mese di gennaio. 8. Si dà atto che con il presente protocollo come modificato ed integrato sostituisce integralmente quello in vigore. AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE AZIENDALE DEL COMPARTO pag. 1 INDICE Art. 1 Finalita' pag.3 Art. 2 Riferimenti normativi pag.3 Art.3 pag.3 Art.4 Campo di applicazione Contingenti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro pag.4 Art.5 Tipologie di rapporti di lavoro a tempo parziale pag.4 Art.6 Durata della prestazione lavorativa ed orario di lavoro settimanale pag.5 Art.7 Norme generali pag.5 Art.8 Presentazione delle domande pag.6 Art.9 Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro pag.7 Art.10 Norme speciali per i rapporti di lavoro con percentuale di riduzione pari o superiore al 50% pag.8 Art.11 Rigetto dell'istanza pag.8 Art.12 Priorita' pag.9 Art.13 Modificazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale pag.9 Art.14 Rientro a tempo pieno pag.10 Art.15 Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro pag.10 Art.16 Stato Giuridico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pag.11 Art. 17 Formazione pag.13 Art.18 Termini di preavviso pag.13 Art.19 Norma finale pag.13 Norma transitoria pag.13 Allegati : n.1 modello domanda n.2 modello contratto pag.14 pag.17 pag. 2 Art.1 Finalita' Il presente Regolamento costituisce lo strumento operativo per l'applicazione della vigente normativa sul rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale dell'area del comparto dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini. L'Azienda, alla luce delle nuove disposizioni legislative e contrattuali, con il presente Regolamento sostituisce quello precedentemente approvato con la delibera n.1778 del 31 agosto 2007 ed in vigore dal 1 settembre 2007. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a contemperare il diritto del dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale con il dovere dell'Azienda di mantenere l'efficacia dell'azione sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, garantendo, nello stesso tempo, la puntuale erogazione dei servizi. Tenuto conto pertanto della natura dell'attivita' istituzionale propria, gli obiettivi che l'Azienda si propone di raggiungere con il presente Regolamento sono: 1) migliorare l'efficienza della propria organizzazione in relazione alla maggiore flessibilita' del lavoro; 2) adeguare la propria organizzazione alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti; 3) favorire la permanenza nel mondo del lavoro dei dipendenti che presentano situazioni personali o famigliari di particolare rilevanza sociale. Art.2 Riferimenti normativi Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' disciplinato dalla seguente normativa: − Art.1, commi 56,65, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996; − Circ.re n.3 del 19 febbraio 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;D.L. 28 marzo 1997 n.79, convertito con modificazioni nella Legge 28 maggio 1997, n.140;D.Lgs.vo n.165 del 30 marzo 2001: − Decreto del Ministero per la Funzione Pubblica n.331 del 29 luglio 1997; − Circ.re n.8 del 21 ottobre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; − Artt.23,24,25 del C.C.N.L. 1998/2001 cosi' come integrati e modificati dal C.C.N.L. Del 20 settembre 2001 (artt.34,35) e dal C.C.N.L. 19 aprile 2004 (art.22); − D.Lgs.vo n.61 del 25 febbraio 2000; − D.Lgs.vo n. 100 del 26 febbraio 2001; − D.L. 112 del 25/06/2008 convertito con Legge 6 agosto 2008 n.133. Art.3 Campo di applicazione Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del comparto dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini con almeno due anni di anzianita' di servizio presso l'Azienda. Al personale del comparto con anzianita' presso questa Azienda inferiore a 2 anni, non puo' essere concesso il rapporto di lavoro a tempo parziale. pag. 3 Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie del sistema di classificazione del personale del comparto, ad esclusione di quei profili professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata. Art. 4 Contingenti da destinare alla trasformazione del rapporto di lavoro 4.1. I contingenti di personale da destinare al tempo parziale sono riferiti ai singoli profili professionali e corrispondono al 25% della dotazione organica a tempo pieno; tali contingenti rappresentano il limite massimo d'unita' per profilo professionale. Nel caso in cui il calcolo porti al frazionamento di una posizione, il contingente da destinare al tempo parziale puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare in ogni caso all'unita'. 4.2. La U.O.C. Trattamento Giuridico determina, in relazione alla dotazione organica del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre di ogni anno, i suddetti contingenti. Art.5 Tipologie di rapporti di lavoro a tempo parziale Considerate le particolari caratteristiche organizzativo – gestionali dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini, il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere realizzato essenzialmente con le seguenti tipologie: a) Tempo parziale orizzontale − il dipendente svolge la propria attivita' della settimana; con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni b) Tempo parziale verticale − il dipendente svolge la propria attivita' a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; In presenza di particolari situazioni organizzative, come ad esempio lo svolgimento di un turno notturno di 10 ore per il personale sanitario o di un turno di 9 ore nei giorni previsti per il rientro, per il personale amministrativo, ai fini dell'armonizzazione delle esigenze organizzative aziendali con le percentuali di riduzione previste dal presente Regolamento, e' altresi' previsto il: c) Tempo parziale misto − il dipendente svolge la propria attivita' con eventuale combinazione delle due modalita' sopra indicate (parte con le modalita' del tempo parziale verticale e parte con le modalita' del tempo parziale orizzontale) pag. 4 5.1. La prestazione lavorativa a tempo parziale, percentualmente rapportata alla prestazione a tempo pieno, puo' essere richiesta al: - 33,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno, pari a 12 ore settimanali (percentuale concedibile limitatamente ad una tipologia di tempo parziale verticale); - 50 % dell'orario di lavoro a tempo pieno, pari a 18 ore settimanali; - 66,66% dell'orario di lavoro a tempo pieno pari a 24 ore settimanali; - 83,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno, pari a 30 ore settimanali. Art.6 Durata della prestazione lavorativa ed Orario di lavoro settimanale 6.1. L'articolazione dell'orario di lavoro dovra' essere predeterminata e stabilita per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora particolari situazioni organizzative della struttura di appartenenza comportino la necessita' di variare l'orario abituale del dipendente a tempo parziale prima della scadenze previste, la variazione dovra' essere concordata con il dipendente medesimo con congruo anticipo per consentire la predisposizione dell'atto deliberativo di autorizzazione alla modifica del rapporto di lavoro. 6.2. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale l'orario di lavoro dei periodi nei quali il dipendente presta servizio sara' a tempo pieno e quindi analogo a quello del restante personale della struttura di appartenenza. 6.3. in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale l'orario di entrata non potra' avvenire oltre le ore 8,00 per il turno di mattina, le ore 14,00 per il turno pomeridiano, le ore 21,00 per il turno notturno. Rapporto di lavoro 33,33% 50% 66,66% 83,33% Tempo parziale orizzontale Non previsto 18 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni 24 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni 30 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni Tempo parziale verticale (con riduzione delle giornate lavorative) 12 ore settimanali distribuite su 2 giorni 18 ore settimanali distribuite su 3 giorni 24 ore settimanali distribuite su 4 giorni 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni Tempo parziale verticale (con riduzione di alcuni periodi dell'anno) 36 ore settimanali per 36 ore settimanali per 4 mesi lavorativi annui 6 mesi lavorativi annui 36 ore settimanali per 8 mesi lavorativi annui 36 ore settimanali per 10 mesi lavorativi annui Art.7 Norme generali 7.1 L'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale non puo' essere richiesto per periodi inferiori ad un anno. 7. L'articolazione dell'orario di lavoro deve essere concordata con il Dirigente della struttura di riferimento nel rispetto delle esigenze di servizio. pag. 5 7.3.I dipendenti che ottengano la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o la modifica della tipologia del tempo parziale, possono essere soggetti a mobilita' interna qualora le esigenze della struttura di appartenenza siano incompatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro prescelta. 7.4 Per il personale sottoposto a turni, l'orario di lavoro, sia pur ridotto, dovra' conformarsi al calendario dei turni fissati periodicamente dall'Amministrazione, sulla base delle esigenze funzionali dell'Amministrazione. 7.5 A tale proposito, ed al fine del rispetto delle percentuali di cui all'art.6 del presente Regolamento, il dipendente non puo' chiedere l'esclusione, in via predeterminata, dallo svolgimento dell'attivita' lavorativa in tutti i giorni festivi previsti nell'arco dell'anno. Tale predeterminazione infatti, porterebbe ad una variazione della percentuale di tempo parziale prestata annualmente. 7.6 Per il tempo parziale verticale riferito ad alcuni giorni della settimana, le giornate lavorative devono intendersi a tempo pieno, e quindi conformate allo sviluppo del normale turno mensile, distribuite in maniera equa rispetto a tutti i giorni della settimana; per il tempo parziale verticale riferito ad alcuni periodi dell'anno, in caso di assenza dal servizio durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto, settembre) non potranno essere concessi due mesi consecutivi. 7.7.Per il tempo parziale orizzontale, sia pur con orario ridotto, il riferimento sara' lo sviluppo del normale turno mensile della Struttura del Servizio di appartenenza. 7.8.Per il personale operante nei Dipartimenti sanitari, in fase di concertazione dell'articolazione oraria, il Ditro Aziendale provvedera' a distribuire equamente all'interno dei turni previsti dalla Struttura di appartenenza, il personale a tempo parziale. A tale fine verra' stabilita una distribuzione proporzionale di tale personale, anche nelle giornate di sabato e di domenica. Si stabilisce a questo scopo che la quota di dipendenti a tempo parziale operante su un turno non sia superiore al 25% del totale, la quota operante su due turni non sia superiore al 50%, quella operante su 3 turni non sia superiore al 25% sempre nel rispetto delle articolazioni previste dall'art.6 del presente Regolamento. 7.9 La U.O.C. Trattamento Giuridico provvedera' a verificare la fattibilita' organizzativa e gestionale dell'articolazione oraria, proponendone, qualora ne ravvisi la impossibilita' tecnica, il rigetto o la revisione. 7.10 Il personale sanitario infermieristico a rapporto di lavoro a tempo parziale, in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzativa derivanti dalla tardiva presa in carico delle consegne degli operatori del turno subentrante, dovra' , comunque, per garantire la continuita' assistenziale, trattenersi in servizio il tempo necessario, rispettando le stesse regole previste per il personale a tempo pieno. Art.8 Presentazione delle domande 8.1 Il dipendente che intenda trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' produrre la sua istanza in ogni periodo dell'anno, utilizzando l'apposito modello che fa parte integrante del presente Regolamento. (All.n.1) 8.2 Nella domanda devono essere indicate la tipologia, la durata e l'articolazione prescelta secondo le opzioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento. pag. 6 8.3.In caso di tempo parziale non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, deve essere indicata l'eventuale attivita' lavorativa esterna, subordinata o autonoma che il dipendente intenda svolgere, allegando in caso positivo la documentazione necessaria all'Amministrazione per accertare eventuali conflitti di interesse con l'attivita' istituzionale. 8.4.Il dipendente non puo' presentare la domanda con un anticipo superiore a 240 giorni rispetto alla data dalla quale intenderebbe far decorrere la trasformazione. Allo stesso modo l'Amministrazione non terra' conto di eventuali domande presentate da dipendenti in aspettativa il cui rientro in servizio sia previsto dopo un periodo di 240 giorni. Art.9 Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro 9.1.La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 9.2 La U.O.C. Trattamento Giuridico, ricevuta l'istanza del dipendente, procede all'istruttoria della stessa verificandone i presupposti giuridici e richiedendo al Responsabile della Struttura complessa di appartenenza il parere in ordine alla tipologia, alla durata e all'articolazione proposta dal dipendente nell'istanza. 9.3 Il Dirigente Responsabile, nel rispetto dei termini di cui al comma 9.1, puo': a) confermare la tipologia la durata e l'articolazione proposta e dare immediato nulla osta; b) essere favorevole alla trasformazione ma richiedere una tipologia, durata o articolazione diversa da quella proposta dal dipendente, nel qual caso, se il dipendente interessato e' disponibile, concorda una soluzione alternativa che contemperi le esigenze della Struttura a quelle del richiedente, comuncandole successivamente alla U.O.C. Trattamento Giuridico; c) rigettare, l'istanza nei casi previsti dall'art.11 del presente Regolamento. 9.4 Entro i 60 giorni successivi alla data di protocollazione dell'istanza l'Amministrazione comunica al dipendente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza stessa. 9.5 La sospensione del termine dei sessanta giorni sara' possibile, ai sensi dell'art.19 della L.241/90 e s.m.i., qualora l'istanza sia carente di elementi essenziali. In tal caso la decorrenza del termine riprendera' dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. 9.6 La trasformazione del rapporto viene perfezionata, previa adozione di apposito atto deliberativo, con la sottoscrizione di un contratto scritto nel quale saranno indicati tutti gli elementi essenziali della trasformazione stessa. 9.7 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale decorrera' dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 9.6. pag. 7 Art.10 Norme speciali per i rapporti di lavoro con percentuale di riduzione pari o superiore al 50% 10. 1 Il dipendente a rapporto di lavoro a tempo parziale con riduzione dell'attivita' lavorativa non inferiore al 50% potra' svolgere un' ulteriore attivita' di lavoro autonomo o subordinato, anche mediante iscrizione in Albi Professionali, con espressa esclusione di attivita' subordinata presso una Pubblica Amministrazione. Le predette attivita' saranno consentite sempre a condizione che non sussista conflitto di interessi con l'attivita' svolta presso l'Amministrazione di appartenenza. 10.2 Come previsto dall'art.1 comma 58 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. 10.3 Il dipendente, cosi' come indicato nel modello di istanza allegato al presente Regolamento,deve indicare il tipo di attivita' che intenda svolgere, allegare dichiarazione di assenza di conflitti di interesse tra la predetta attivita' e quella dovuta per conto dell'Amministrazione, ed allegare la documentazione che consenta all'Amministrazione stessa di verificare la compatibilita' tra l'attivita' istituzionale del dipendente e quella extraistituzionale. 10.4 Il dipendente sara' altresi' tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro 15 giorni dall'evento, l'inizio dell'attivita' lavorativa esterna e le eventuali sopravvenute modificazioni alla stessa. 10.5 La mancata comunicazione di cui al precedente comma, cosi' come le dichiarazioni risultate mendaci a seguito di verifica dell'Amministrazione, costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. 10.6 Per quanto non esplicitamente indicato dal presente articolo si fa riferimento all'art.53 del DLG. 165/2001 ed al Regolamento Aziendale approvato con delibera n.2957 del 14 dicembre 2005, che disciplina le prestazioni di incarichi esterni. Art.11 Rigetto dell'istanza La trasformazione del rapporto di lavoro verra' negata: − quando l'istanza presentata ai fini dell'attivita' di cui all'articolo 10 del presente Regolamento comporti un conflitto di interesse con le attivita' istituzionali dell'Azienda. Sussiste conflitto di interessi ogni qual volta l'ulteriore attivita' del dipendente sia in contrasto, ovvero in concorrenza, con gli interessi dell'Azienda; − quando l'attivita' lavorativa esterna intercorra con un'altra Pubblica Amministrazione (art.23, c.6, C.C.N.L. 1998/2001); − quando il numero dei dipendenti a tempo parziale abbia superato la percentuale del 25% della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale; − quando la tipologia o l'articolazione oraria proposta dal dipendente comporti disfunzioni non risolvibili nelle fasi interlocutorie del procedimento, fatti salvi tutti i tentativi per pag. 8 trovare un accordo sul tipo di articolazione della prestazione lavorativa o nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta del dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'Amministrazione stessa, ai sensi della circolare n.8/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica e di quanto previsto dall'art.73 della Legge 133 del 6 agosto 2008. Art.12 Priorita' 12.1 Qualora il numero delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in pendenza di istruttoria superi il numero di posti disponibili per la trasformazione, hanno la precedenza le domande avanzate dai dipendenti portatori di handicap o di invalidita', coloro che assistano famigliari portatori di handicap gravi, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' genitori con figli minori in relazione al loro numero. A tal fine l'Azienda procedera' alla formazione di una graduatoria, per titoli, secondo i seguenti criteri appositamente previsti dall'art.7 comma 4 del DPCM 117/89: 1) essere portatori di handicap o di invalidita' riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; 2) avere persone a carico per le quali e' corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla Legge n.18/80; 3) avere famigliari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave disabilitazione psicofisica; 4) essere nella condizione di doversi sottoporre a periodi di riabilitazione psicotica conseguenti a patologie che la richiedano, debitamente documentate ; 5) avere figli di eta' inferiore agli 8 anni. 12.2 In assenza di dipendenti in possesso dei predetti requisiti, la graduatoria verra' formulata tenendo conto dell'anzianita' di servizio, e, in caso di parita', dell'anzianita' anagrafica. 12.3 A parita' di condizioni le domande di trasformazione saranno accolte secondo l'ordine temporale di arrivo delle stesse. I criteri di cui sopra trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui si verifichi, in un momento successivo, disponibilita' di rapporti di lavoro a tempo parziale nel profilo di appartenenza. Art.13 Modificazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale 13.1 La domanda di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale (cambiamento della tipologia, della durata, dell'articolazione oraria, della prestazione lavorativa) puo' essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno dai dipendenti che abbiano, di norma, effettuato un periodo di almeno un anno nella tipologia per la quale avevano ottenuto la precedente trasformazione. 13.2. Il procedimento per la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e' condizionato all'espletamento delle medesime procedure seguite per la trasformazione del rapporto di lavoro. pag. 9 13.3. La modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro all'interno della fascia oraria e dei giorni lavorativi della settimana gia' autorizzati, puo' essere richiesta dal dipendente previo parere del Responsabile di cui all'art.9, comma 9.2 o dal Responsabile del Servizio previo consenso scritto dell'interessato. Tale modifica non richiede l'approvazione di un nuovo atto deliberativo ma richiede la stesura di una integrazione al contratto individuale di lavoro di cui all'art.15 del presente Regolamento. L'efficacia della modifica e' comunque subordinata e successiva alla firma, da parte del dipendente, di tale integrazione. Art.14 Rientro a tempo pieno 14.1.Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. 14.2 Il procedimento per il rientro a tempo pieno e' condizionato alle medesime procedure seguite per la trasformazione del rapporto di lavoro. 14.3 In caso di domanda di reintegro prima che sia decorso il biennio di cui al presente articolo, ma a condizione che siano decorsi almeno sei mesi con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Azienda ha la facolta' - valutate le proprie esigenze organizzative e funzionali - di accogliere la richiesta, a condizione che vi sia il posto in organico. Il dipendente, in questo caso, non potra' avanzare ulteriore richiesta di part time senza che sia trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 12 mesi. Art.15 Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 15.1 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, il reintegro nel rapporto di lavoro a tempo pieno, sono perfezionati tramite la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro il quale esige la forma scritta per garantire la certezza dei contenuti del contratto di lavoro. La mancanza di tale adempimento non deve pero' ritardare l'avvio effettivo della trasformazione. Pertanto l'atto scritto sara' adottato possibilmente prima della data fissata per l'inizio del nuovo rapporto di lavoro, oppure successivamente, ma con effetto dalla data predeterminata. In questo caso l'Amministrazione provvedera' a sottoscrivere, nell'attesa della stesura del contratto, congiuntamente al dipendente interessato, una nota di accettazione riportante gli elementi essenziali della trasformazione in oggetto. 15. 2 Il contratto individuale di lavoro,redatto secondo l'allegato modello, parte integrante del presente Regolamento (all.n.2) dovra' indicare: a) la decorrenza del nuovo rapporto; b) la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale; c)la percentuale della prestazione lavorativa; d) l'articolazione dell'orario; e) nel caso di part time verticale, i periodi lavorativi della settimana, del mese o dell'anno e gli orari durante i quali deve essere svolta l'attivita' lavorativa; pag. 10 f) nel caso di part time orizzontale, l'articolazione su 5 o 6 giorni la settimana e, per quanto riguarda il personale turnante, quanto stabilito d'intesa con il Responsabile della Struttura di appartenenza al fine di distribuire la riduzione oraria del dipendente in tutti i giorni lavorativi contemplati dalla Struttura stessa; g) i riferimenti legislativi regolamentari e contrattuali che determinano il trattamento giuridico ed economico. 15.3 Qualora il dipendente, senza giustificato motivo, non sottoscriva tali atti entro la data fissata, verra' considerato rinunciatario. Art.16 Stato Giuridico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 16.1 Al lavoratore a tempo parziale si applicano, tenendo conto della ridotta durata della prestazione lavorativa e della peculiarieta' del suo svolgimento, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, ivi compreso il diritto allo studio previsto dall'art.20 del D.P.R. n.384/90 e dall'art.22 CCNL 20.09.2001. 16.2 Il trattamento economico, anche accessorio, e' proporzionale alla prestazione lavorativa. 16.3 I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno calcolate in base al coefficiente di rapporto tra il numero di giornate lavorate settimanalmente ed il numero di giorni di lavoro complessivamente previsti nell'arco della settimana, moltiplicato per il numero di settimane lavorate. 16.4 In sede di contrattazione collettiva sono stabiliti i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. 16.5 Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina sul rapporto di lavoro a tempo pieno con le seguenti eccezioni: - il dipendente a tempo parziale non puo' usufruire di benefici che comportino una riduzione dell'orario di lavoro, salvo che nei casi stabiliti dalla contrattazione collettiva o da specifiche disposizioni di legge; − il dipendente a tempo parziale e' di norma escluso dalla prestazione di lavoro straordinario il cui ricorso e' ammesso solamente per eccezionali specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; − il dipendente a tempo parziale orizzontale, previo suo consenso, puo' essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare (svolgimento di ore di prestazione lavorativa supplementare che eccedono quelle pattuite fino all'orario a tempo pieno il cui limite giornaliero e' dato dalla copertura del turno) di cui all'art.1, comma 2, lettera e) del D.lg.vo 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese, in ragione d'anno; − il dipendente a tempo parziale verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo pag. 11 individuale di 20 ore annue; − Il dipendente a tempo parziale e' escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all'attivita' libero – professionale intramuraria; − i dipendenti a rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale fruiscono : in misura piena di: - ferie e riposi per festivita' soppresse; - permessi retribuiti; - conservazione del posto ai fini dell'assenza per malattia; - assenza per maternita'; - aspettativa non retribuita; - permessi sindacali; - permessi ex art.33 della Legge n.104/1992; − in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di: - permessi per studio art.22 CCNL 20.09.2001; i dipendenti a rapporto di lavoro a tempo parziale verticale fruiscono: in misura piena di : - permessi retribuiti per matrimonio (complessivamente considerati e non in relazione alle giornate di lavoro prestate); - permessi per lutto (se il decesso o il funerale del congiunto coincidono con un giorno lavorativo); - assenza per maternita'; -aspettativa non retribuita; - permessi sindacali; in misura proporzionale alla prestazione lavorativa espressa in giorni di: - ferie e riposi per festivita' soppresse ; - conservazione del posto ai fini dell'assenza per malattia; - permessi retribuiti per concorsi o esami e per motivi personali o famigliari; - permessi per aggiornamento facoltativo; - permessi per studio art.22 CCNL 20.09.2001; - permessi ex art.33 della Legge n.104/1992; − il dipendente a rapporto di lavoro a tempo parziale puo' partecipare alla mobilita' interna aziendale ed alle procedure di assegnazione interna, ma l'eventuale accettazione del nuovo posto di lavoro comportera' il ripristino del rapporto a tempo pieno. In tal caso il dipendente non puo' comunque presentare una nuova domanda di part time per un periodo di due anni; − il dipendente che, a seguito di una selezione interna per passaggio da una categoria all'altra immediatamente superiore, all'interno della stessa categoria tra profili di diverso livello economico, accetti la costituzione del rapporto di lavoro sul nuovo posto, decade dal tempo parziale, pertanto il nuovo inquadramento avverra' a tempo pieno; − il dipendente che, a seguito di provvedimento aziendale, accetti di rivestire una Posizione Organizzativa, decade dal tempo parziale e pertanto verra' inquadrato a pag. 12 tempo pieno; − il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale assegnato alle UU.OO. che operano garantendo la continuita' assistenziale attraverso l'istituto della pronta disponibilita', nel rispetto delle leggi n. 151/01 e n.104/92, puo' essere utilizzato per la copertura di turni di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Art.17 Formazione I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale avranno pieno diritto di accedere alle iniziative formative programmate dall'Azienda, che, pertanto dovranno essere organizzate in modo da agevolarne l'effettiva partecipazione. Nel caso non fosse possibile adattare l'attivita' formativa alle esigenze dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi potranno partecipare a corsi formativi anche se tenuti al di fuori del loro normale orario di lavoro, recuperando le ore eccedenti, ma tenendo presente sempre i limiti previsti dall'art.16, comma 5. Art.18 Termini di preavviso In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale e' tenuto al rispetto dei termini di preavviso nei limiti temporali massimi previsti dalla Contrattazione Collettiva. Piu' in particolare: − per il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale il termine di preavviso e' lo stesso di quello previsto per il personale a tempo pieno; − per il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il dipendente e' assoggettato ad un termine di preavviso calcolato con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Art.19 Norma finale 19. 1 Fermo restando la conferma delle autorizzazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro gia' concesse, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere oggetto di rinegoziazione i contratti di lavoro a tempo parziale in essere anche al fine di favorire l'applicazione di eventuali benefici e/o innovazioni nel frattempo intervenuti. 19.2 Per quanto non specificatamente espresso, in caso di concessione di tipologia di tempo parziale misto, devono intendersi applicabili le norme previste per le tipologie verticale ed orizzontale. 19.3 Tutte le domande pendenti di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro, pervenute in data antecedente all'adozione del presente Regolamento, dovranno essere riformulate alla luce delle disposizioni in esso contenute. 19.4 Per tutto quanto non espressamente legge e regolamentari comunque applicabili. previsto si fa rinvio alle norme di 19.5 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento deliberativo di approvazione. pag. 13 AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Sede Legale: Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma P.IVA 04733051009 AREA PERSONALE U.O.C. Trattamento Giuridico - Direttore Dr.ssa Francesca Milito [email protected] P.O. Gestione del rapporto giuridico del personale 06 55552344 06 55552347 Fax: 06 55552348 Presentare la domanda in duplice copia a: UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE AZIENDA OSPEDALIERA P.za Carlo Forlanini, 1 00149 R O M A Al Direttore della U.O.C. Trattamento Giuridico Dott.ssa Francesca Milito Al Direttore / Responsabile 1 ______________________________ LORO SEDI Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale (personale del comparto) La/Il sottoscritta/o ___________________________________________ matr. __________ nata/o a ___________________________________ il _______________________________, residente a ______________ via ____________________________________n __________ recapiti telefonici _________________ / ____________________ / ____________________ dipendente a tempo indeterminato di codesta Azienda2 dal ______________________ con la qualifica di __________ _____________________________________________ ed in servizio presso _________________________________________________________________3 □ con rapporto di lavoro a tempo pieno dal _______________________________________ □ con rapporto di lavoro a tempo parziale dal _____________________________________ 1 Indicare la U.O. / il Servizio / il Dipartimento di appartenenza 2 Puo' presentare domanda di part time il personale assunto presso l'Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini da ALMENO DUE ANNI e che ha superato il periodo di prova. 3 Indicare la U.O. / il Servizio / il Dipartimento di appartenenza pag.14 CHIEDE 4 ai sensi della normativa vigente: 1) la trasformazione biennale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella percentuale del: □ 33,33%* □ 50%* □ 83,33% □ 66,66% 2) la modifica5 dell'attuale rapporto di lavoro (percentuale) □ 33,33%* □ 50%* □ 66,66% □ 83,33% da: (tipologia) □ orizzontale □ verticale □ mista ) -----------------------------------------------------------------------------------------(percentuale) 6 □ 33,33%* □ 50%* □ 66,66% □ 83,33% a: c) (tipologia) □ orizzontale □ verticale □ mista ) *IN CASO DI PART TIME UGUALE O INFERIORE AL 50% SI DICHIARA CHE: (campo obbligatorio) □ Non si intende svolgere attivita' lavorativa esterna all'Azienda; □ Si intende svolgere la seguente attivita' lavorativa esterna subordinata o autonoma7: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3) il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno 4) di articolare l'orario di lavoro a tempo parziale nel modo seguente: □ Tipologia verticale □ Settimanale 8 □ su 2 giorni □ su 3 giorni □ su 4 giorni □ su 5 giorni (Part (Part (Part (Part Time 33,33%) Time 50%) Time 66.66%) Time 83,33%) □ Mensile ________________________________________ □ Annuale ________________________________________9 □ Tipologia orizzontale10 4 Segnare e completare solo le parti che interessano 5 La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a part time (cambiamento della tipologia e/o della percentuale della prestazione lavorativa) puo' essere presentata dai dipendenti che abbiano effettuato un periodo di permanenza, di norma, di almeno un anno nella tipologia per la quale avevano ottenuto la precedente trasformazione. Segnare percentuale e tipologia in corso. 6 Segnare la nuova percentuale o la nuova tipologia prescelte. Nel caso venga chiesta la sola modifica di una delle due possibilita', confermare per l'altra quella attuale. 7 Indicare l'eventuale datore di lavoro, la sede e l'orario di svolgimento. Allegare alla domanda la necessaria 8 documentazione al fine di consentire all'Amministrazione di accertare eventuali conflitti di interesse con l'attivita' istituzionale Il dipendente svolge la propria attivita' a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell'anno; 9 Indicare i periodi di astensione dal lavoro, nel mese o nell'anno. In caso di assenza dal servizio durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto, settembre) non potranno essere concessi due mesi consecutivi ma solo alternati) □ Tipologia combinata _____________________________________11 SCHEMA ESEMPLIFICATIVO • Rapporto di lavoro 33,33% 50% 66,66% 83,33% Tempo parziale orizzontale Non previsto 18 ore settimanali distribuite su 6 giorni* Tempo parziale verticale (con riduzione delle giornate lavorative) 12 ore settimanali distribuite in 2 giorni 18 ore settimanali distribuite in 3 giorni 24 ore settimanali distribuite in 4 giorni* 30 ore settimanali distribuite in 5 giorni * Tempo parziale verticale (con riduzione di alcuni periodi dell'anno) 4 mesi lavorativi con 36 ore settimanali 6 mesi lavorativi con 36 ore settimanali 8 mesi lavorativi con 36 ore settimanali 10 mesi lavorativi 36 ore settimanali 24 ore settimanali 30 ore settimanali distribuite su 6 giorni * distribuite su 6 giorni* per il personale amministrativo la distribuzione deve intendersi su 5 giorni lavorativi settimanali; per tale personale pertanto 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni devono intendersi come rientranti nella tipologia orizzontale e non verticale, come nel caso delle qualifiche che operano su 6 giorni settimanali. Si esprime preferenza per il seguente orario di lavoro_________________________________ _______________________________________________________________________12 ________________________ (Data) _____________________________________ (Firma) N.B. La materia del tempo parziale e' regolamentata dalla seguente normativa di riferimento: − Contratto Integrativo Aziendale e Regolamento allegato in materia (consultabile sul Sito Intranet Aziendale); − Legge 662 del 23 dicembre 1996; − Cir.ri Funzione Pubblica 3/1997; 8/1997; − C.C.N.L. 1998/2001 Comparto Sanita' cosi' come integrato da C.C.N.L. 20/09/2001 E C.C.N.L. 19/94/2004; − D.L.vo 61/2000; D.L.vo 100/2001: D.Lvo 165/2001 ; − L.6 agosto 2008 n.133. Parte riservata al Responsabile del richiedente la trasformazione. AUTORIZZA con la seguente articolazione: _________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ RIGETTA con la seguente motivazione ________________________________________________________________________________________________ Pag.16 10 Il dipendente svolge la propria attivita' con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana. 11 Solo nei casi in cui particolari e motivate esigenze organizzative rendano necessaria la combinazione delle suddette tipologie, come, ad esempio, nel caso in cui il personale turnante debba arminizzare il proprio orario di lavoro con le percentuali di riduzione indicate nel regolamento Aziendale 12 L'articolazione oraria va concordata con l'Amministrazione dell'Azienda. Per il personale sottoposto a turni l'orario di lavoro, sia pur ridotto, dovra' conformarsi al calendario dei turni fissati periodicamente dall'Amministrazione, sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza. Quindi, per il part time orizzontale non si fara' riferimento a fasce orarie giornaliere predeterminate ma, come per il part time verticale, si fara' riferimento allo sviluppo del turno mensile Il protocollo d'intesa del 10 agosto 2007, non prevede la concessione della flessibilita' dell'orario di lavoro al personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico ad orario ridotto. AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Sede Legale: Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma P.IVA 04733051009 Repertorio contratti n. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO TRA L'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, nella persona del Direttore Generale Dott. Luigi Macchitella, quale legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Piazza Carlo Forlanini n.1 – 00151 Roma E Il ........................................., nato a ......................il ......................., residente a .............................................. in Via ...................................- CF :.......................... PREMESSO − che il ............................................................................ e' dipendente di questa Azienda Ospedaliera con la qualifica di ................................................; − che con deliberazione Aziendale n....... del .................., il .................................. e' stato autorizzato a trasformare/ modificare per un biennio il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale / verticale; (ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno); − che il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale non dirigente dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo – Forlanini e' disciplinato dal Regolamento Aziendale in materia approvato con delibera n............... del ............................; − che i riferimenti normativi che regolamentano la materia sono: − Art.1, commi 56,65, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996; pag.17 − Circ.re n.3 del 19 febbraio 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;D.L. 28 marzo 1997 n.79, convertito con modificazioni nella Legge 28 maggio 1997, n.140; D.Lgs.vo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; − − Decreto del Ministero per la Funzione Pubblica n.331 del 29 luglio 1997; Circ.re n.8 del 21 ottobre 1997, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; − Artt.23,24,25 del C.C.N.L. 1998/2001 cosi' come integrati e modificati dal C.C.N.L. Del 20 settembre 2001 (artt.34,35) e dal C.C.N.L. 19 aprile 2004 (art.22); − D.Lgs.vo n.61 del 25 febbraio 2000; − D.Lgs.vo n. 100 del 26 febbraio 2001; − D.L. 112 del 25/06/2008 convertito con Legge 6 agosto 2008 n.133; − Contratto Integrativo Aziendale e Regolamento allegato in materia; − che il ..................................., sotto la propria responsabilita' dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 D.L.vo 165/2001, dal comma 6 della C.re n.3/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art.1 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, commi 56, 58,60,61 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come stabilito dall'art.11 del Regolamento Aziendale in materia di lavoro a tempo parziale, di cui alla delibera ..................... e del Regolamento Aziendale di cui alla delibera n.2957 del 14 dicembre 2005 in materia di prestazioni di incarichi esterni ed incompatibilita' − che il ................................... e' altresi' a conoscenza che l'art.11 del Regolamento Aziendale in materia prevede: − al comma 11.1 che: “ Il dipendente a rapporto di lavoro a tempo parziale con riduzione dell'attivita' lavorativa non inferiore al 50% potra' svolgere un ulteriore attivita' di lavoro autonomo o subordinato, anche mediante iscrizione in Albi Professionali, con espressa esclusione di attivita' subordinata presso una Pubblica Amministrazione. Le predette attivita' saranno consentite sempre a condizione che non sussista conflitto di interessi con l'attivita' svolta presso l'Amministrazione di appartenenza”; − al comma 11.4 che: “Il dipendente sara' altresi' tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro 15 giorni dall'evento, l'inizio dell'attivita' lavorativa esterna e le eventuali sopravvenute modificazioni alla stessa”; - al comma 11.5 che : “La mancata comunicazione di cui al precedente comma, cosi' come le dichiarazioni risultate mendaci a seguito di verifica dell'Amministrazione, costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro”; pag.18 Tutto cio' premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 1) Al ...................................... viene autorizzata la trasformazione/modifica per un biennio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale/orizzontale nella misura del...........dell'orario a tempo pieno, per un totale di .......... ore settimanali, da effettuare su ........ giorni lavorativi settimanali con il seguente orario: lunedì dalle....... alle ..............; martedì ................. omissis, a decorrere dal ...................................; 2) Allo scadere del biennio di riferimento l’autorizzazione di cui al presente contratto sarà oggetto di revisione ovvero di conferma da parte dell’Amministrazione; 3) La retribuzione corrisposta sara' adeguata nella misura stabilita dal vigente CCNL per il personale del comparto Sanita'; 4) Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto e' regolato dal vigente contratto collettivo di lavoro e dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne la risoluzione del rapporto ed i rispettivi termini di preavviso; 5) Il contraente dichiara di aver preso attenta ed integrale conoscenza del vigente contratto collettivo di lavoro e di quanto previsto dalla vigente normativa e di accettarlo senza riserve od eccezione alcuna; 6) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari comunque applicabili; 7) Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sono devolute in via esclusiva al Foro di Roma; 8) Il presente contratto, redatto in duplice originale, uno ciascuno per parti contraenti, sara' registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.634. In tale caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Roma, ............................. I CONTRAENTI Sig.......................................... Il Direttore Generale (Dott.Luigi Macchitella) pag.19 Allegato n. 5 AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE Regolamento per il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del ruolo sanitario, amministrativo e tecnico Art. 1 DESCRIZIONE Le posizioni organizzative si configurano, nell’ambito dell’organizzazione aziendale e in relazione alle esigenze di servizio, quali incarichi che richiedono lo svolgimento di funzioni “con assunzione diretta di elevata responsabilità”. Ciò in ragione delle necessità organizzative e della esigenza di disporre di strutture flessibili idonee al raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso la valorizzazione delle professionalità interne. Le posizioni organizzative possono essere assegnate al personale appartenente nella categoria D/Ds, sulla base di differenti tipologie di incarico che prevedano lo svolgimento di: - funzioni di direzione di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale e organizzativa, - attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, - attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive di vigilanza e di controllo, di coordinamento. Le posizioni organizzative vengono istituite, variate o soppresse – nel caso intervenga una diversa organizzazione dell’Azienda – previa concertazione con la RSU e le OO.SS. Le indennità assegnate alle posizioni organizzative debbono essere collegate all’effettivo livello di responsabilità, a seconda del punteggio attribuito e corrispondente alla graduazione delle funzioni (vedi art. 3). Art. 2 AFFIDAMENTO Il Direttore Generale conferisce ogni incarico in base agli esiti delle procedure selettive, scegliendo su una rosa di idonei proposta dalla Commissione valutatrice tra i candidati partecipanti alla selezione. La Commissione valutatrice per le posizioni organizzative del personale tecnico ed amministrativo è composta dal Direttore Amministrativo o suo delegato, dal Direttore della Allegato n. 5 AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE U.O.C. Trattamento Giuridico o suo supplente e dal Dirigente a cui afferisce la posizione organizzativa posta a selezione o suo supplente; mentre la Commissione per le posizioni organizzative del personale sanitario è composta dal Direttore del DITRO o suo delegato, dal Dirigente a cui afferisce la posizione organizzativa posta a selezione o suo supplente e da un altro Dirigente nominato dal Direttore Generale o suo supplente. Le Commissioni sono completate da un dipendente, con qualifica non inferiore a quella di assistente amministrativo, con funzioni di segretario. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale con formale provvedimento, hanno durata triennale e possono essere rinnovati alla scadenza a seguito di valutazione positiva (vedi art. 5). Per il conferimento degli incarichi si tiene conto: - dei requisiti culturali posseduti, - delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisita, con particolare riferimento a compiti specifici o affini alla natura ed alle caratteristiche dell’incarico da conferire; - inesistenza di sanzioni disciplinari, esclusa la censura. A seguito dell’attribuzione dell’incarico, al responsabile della posizione organizzativa viene corrisposta, oltre al trattamento economico in godimento, un’indennità di funzione in misura variabile – a seconda del relativo punteggio attribuito in sede di graduazione delle funzioni – da un minimo di € 3.098,74 ad un massimo di € 9.296,22, corrisposta su 13 mensilità. Tale indennità assorbe i soli compensi per lavoro straordinario. Art. 3 GRADUAZIONE Per procedere ad una corretta graduazione delle funzioni a ciascuna posizione può essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 100 (al massimo punteggio corrisponde l’indennità di funzione nella misura massima). Per la definizione della complessità degli incarichi assegnati e dei relativi importi da erogare, si tengono presenti i seguenti criteri: - livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione all’effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate, - grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati, - complessità delle competenze attribuite, - entità delle risorse umane, tecnologiche e strumentali direttamente gestite, Allegato n. 5 AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali. Nell’ambito dei suddetti criteri vengono individuati i seguenti fattori di valutazione ai quali attribuire un punteggio: - autonomia della posizione (fino a 20 punti) - peculiarità, complessità e specializzazione delle competenze (fino a 15 punti) - responsabilità, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, tecnologiche e strumentali (fino a 15 punti) - complessità e peculiarità organizzativa della struttura (fino a 22 punti) - finalità (fino a 28 punti). La graduazione delle singole posizioni è fissata con provvedimento del Direttore Generale. Art. 4 VALUTAZIONE L’attività dei titolari di posizione organizzativa è sottoposta a valutazione annuale da parte del Servizio di controllo interno – ex Nucleo di Valutazione. Quando vi sia il rischio grave di un risultato negativo prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso ad istanza del Dirigente della struttura cui afferisce la posizione organizzativa. Il procedimento di valutazione si articolerà come segue: 1. il titolare della posizione organizzativa produce al Dirigente sovraordinato una relazione sull’attività svolta annualmente, 2. valutazione di prima istanza da parte del Dirigente della struttura cui afferisce la posizione organizzativa, in contraddittorio con il valutato, nel mese antecedente alla scadenza annuale, 3. valutazione definitiva del Servizio di controllo interno, con comunicazione al Direttore Generale, per l’eventuale rinnovo, ed alla UOC Trattamento Giuridico per le comunicazioni ed i provvedimenti di competenza. Art. 5 DURATA, RINNOVO, REVOCA DELL’INCARICO L’incarico di posizione organizzativa ha durata triennale e può essere rinnovato da parte del Direttore Generale a seguito di valutazione positiva del Servizio di Controllo Allegato n. 5 AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE interno. Dopo il primo rinnovo, si procede ad una nuova selezione – previa conferma della sussistenza dell’articolazione organizzativa e della graduazione della stessa o sua modifica, a seguito di concertazione con la RSU e le O.O.S.S. - nella quale, in caso di partecipazione del predente incaricato alla procedura selettiva, verranno tenuti in particolare conto i risultati conseguiti e le valutazioni riportate. La cessazione dell’incarico ha luogo per: - scadenza dell’incarico al termine del primo triennio, se non disposto il rinnovo, - scadenza dell’incarico al termine del secondo triennio, se disposto il rinnovo, - soppressione della posizione organizzativa a seguito di una diversa organizzazione dell’Azienda, - revoca dell’incarico, a seguito della valutazione negativa del risultato conseguito dal titolare alla scadenza annuale, - dimissioni del titolare. Esclusivamente nell’ipotesi della soppressione della posizione organizzativa a seguito di una diversa organizzazione aziendale, al dipendente ad essa preposto da almeno tre anni che abbia ottenuto sempre valutazioni positive, viene attribuita la fascia economica superiore a quella di inquadramento; nell’ipotesi che lo stesso abbia già raggiunto l’ultima fascia, gli verrà attribuito, a titolo personale, un importo pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto. Art. 6 SOSTITUZIONE TITOLARE ASSENTE In caso di assenza del titolare della posizione organizzativa che si protragga per oltre due mesi, il Dirigente sovraordinato propone al Direttore Generale il nominativo di un dipendente appartenente alla cat.D/Ds, in servizio presso la struttura a cui afferisce detta posizione organizzativa, per la sostituzione di tutte le funzioni svolte dal titolare della stessa. La sostituzione, che verrà disposta con provvedimento dal Direttore Generale, comporterà – a partire dal terzo mese di svolgimento dell’incarico senza soluzione di continuità – la sospensione al titolare della corresponsione dell’indennità che verrà invece erogata al sostituto fino al rientro in servizio del titolare stesso. Allegato n. 5 AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO – FORLANINI AZIENDA CON OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE In caso di assenza del titolare della posizione organizzativa che si protragga per oltre sei mesi e per almeno un anno, il Direttore Generale nominerà, per l’espletamento di tutte le funzioni svolte dal titolare della posizione, un sostituto previo esperimento di un’apposita selezione. Vengono fatte salve le assenze equiparate a presenza in servizio - di cui al comma 5 dell’art. 71 della Legge n. 133 del 6/08/2008 – nelle quali, in caso di sostituzione disposta con le modalità sopra dette, l’indennità di posizione organizzativa dovrà essere comunque anche corrisposta al titolare della posizione stessa. Nel caso di dimissioni, revoca o pensionamento del titolare, la posizione organizzativa viene affidata dal Direttore Generale, previo esperimento di una nuova selezione. Art. 7 FINANZIAMENTO Le risorse - di cui all’art. 31 del CCNL 19/04/2004 – da destinare per le posizioni organizzative al personale del ruolo amministrativo, tecnico e sanitario vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata ed eventualmente rinegoziate in caso di modifiche dell’assetto organizzativo delle posizioni stesse. Art. 8 NORME FINALI E TRANSITORIE Per gli incarichi di posizione organizzativa già affidati ed in corso di espletamento, si procederà ad integrare i rispettivi contratti con le presenti norme regolamentari al fine di una sostanziale uniformità di trattamento. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di adozione da parte del Direttore Generale con proprio provvedimento. Allegato n. 6 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000) Articolo 1 Disposizioni di carattere generale 1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001. Articolo 2 Principi 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. Articolo 3 Regali e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio. 2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore. Articolo 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Articolo 5 Trasparenza negli interessi finanziari 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. Articolo 6 Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio. Articolo 7 Attività collaterali 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio. 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio. 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. Articolo 8 Imparzialità 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. Articolo 9 Comportamento nella vita sociale 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Articolo 10 Comportamento in servizio 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio. Articolo 11 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. Articolo 12 Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. Articolo 13 Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. Allegato n. 7 INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PARTE PRIMA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO Art.1 Costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/01 e s.m.i., è istituito l’Ufficio Procedimenti Disciplinari – di seguito denominato Ufficio - in composizione collegiale, quale collegio perfetto, assegnato a tre Dirigenti, nominati con atto del Direttore Generale, come di seguito specificato: - In qualità di Presidente: Direttore U.O.C. Trattamento Giuridico; supplente, in caso di assenza o impedimento, Direttore U.O.C. Trattamento Economico; - In qualità di Componente: Direttore U.O.C. Affari Generali; supplente, in caso di assenza o impedimento, Direttore U.O.C. Controllo di Gestione; - In qualità di Componente: Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Economali; supplente, in caso di assenza o impedimento, Direttore U.O.C. Contabilità; Art. 2 Competenza dell’ufficio Ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997- così come modificato dall’art. 12 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 -, l'Ufficio è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti del comparto, a tempo indeterminato e determinato, dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini . Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 13 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 - così come modificato dall'art. 6 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2006/2009 -, l'Ufficio è competente ad irrogare le sanzioni superiori al rimprovero scritto o censura. Art. 3 Competenza del dirigente responsabile della struttura 1. A norma del citato art. 55 del D.Lgs. 165/01, è di competenza dei Dirigenti responsabili della struttura in cui il dipendente lavora l’irrogazione delle sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) che devono essere applicate direttamente e con le modalità indicate dal successivo art. 4. 2. Per Dirigente responsabile della struttura deve intendersi il Dirigente preposto alle struttura come individuata dall’Atto Aziendale o da altro Atto regolamentare aziendale. 3. La competenza ad effettuare sia la segnalazione all’Ufficio che l’irrogazione del rimprovero verbale o scritto (censura) è così individuata: Personale del ruolo sanitario Personale del ruolo amministrativo in servizio presso i Dipartimenti Personale del ruolo amministrativo, tecnico Direttore del DITRO Il dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente Il dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente. Art. 4 Procedimento disciplinare 1. Ai sensi dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997- così come modificato dall’art. 12 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005-, e dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, è di competenza dell’Ufficio, a seguito della segnalazione del Dirigente come individuato al precedente art. 3, la contestazione dell’addebito al dipendente, l’istruzione del procedimento disciplinare, l’irrogazione della sanzione applicabile tra quelle indicate nell’art. 13 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 - così come modificato dall'art. 6 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2006/2009. 2. Nel caso in cui le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale o il rimprovero scritto (censura) spetta direttamente al Dirigente responsabile della struttura presso cui è assegnato il dipendente provvedere all’irrogazione delle stesse. 3. Qualora il Dirigente della struttura presso cui è assegnato il dipendente ritenga, dopo aver compiuto i dovuti accertamenti, di applicare la sanzione del rimprovero verbale dovrà provvedere ad annotarla in un apposito registro, controfirmato dal dipendente, con il giorno, l’ora, la circostanza ed i motivi che hanno determinato l’adozione della sanzione. Della sanzione viene data comunicazione all’Ufficio e alla U.O.C. Trattamento Giuridico per l'inserimento nel relativo fascicolo del personale. 4. Qualora il Dirigente della struttura presso cui è assegnato il dipendente ritenga che la sanzione da comminare sia il rimprovero scritto (censura) lo stesso, dopo aver effettuato un’adeguata attività istruttoria, contesta per iscritto l’addebito al dipendente. Tale contestazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro 20 giorni da quando il Dirigente è venuto a conoscenza del fatto. Nel rispetto del principio di tassatività per il quale le sanzioni possono essere irrogate solo per fatti determinati, nella contestazione vanno indicati: • la data in cui il dirigente che effettua la contestazione è venuto a conoscenza dei fatti ; • gli obblighi che si assumono violati; • il tempo, il luogo, la/e persona/e eventualmente offesa/e e/o la/e persona/e presente/i ai fatti; • il giorno, l’ora ed il luogo in cui il dipendente deve presentarsi per l’audizione; • le garanzie e le altre particolarità indicate nel seguente comma 7. 5. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. 6. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti riguardanti il procedimento a suo carico, in tempo utile rispetto ai termini previsti dal precedente comma 5. 7. In ossequio al principio del contraddittorio e del diritto di difesa, il dipendente è convocato per essere sentito in ordine ai fatti contestati, con l’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. All’audizione il dipendente deve essere presente personalmente ovvero può inviare nel medesimo termine di cui al comma precedente giustificazioni scritte che sostituiscono la audizione. 8. La notifica della lettera di contestazione di cui al comma 5, può essere effettuata sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza o domicilio del dipendente quale risulta dalla procedura informatica relativa ai dati anagrafici dei dipendenti, sia tramite raccomandata a mano con firma per ricevuta. In caso di assenza del dipendente, di rifiuto della notifica o, in ogni caso, di impossibilità della notifica, quest’ultima verrà effettuata mediante affissione all’albo ufficiale dell’Azienda. Tale ultima notifica è limitata alla sola notizia della giacenza di una raccomandata personale, senza riportare il fatto oggetto della medesima e produce gli stessi effetti della notifica personale. 9. La contestazione scritta dell’addebito e la conseguente eventuale sanzione irrogata dal Dirigente della struttura presso cui è assegnato il dipendente deve essere inviata per conoscenza all’Ufficio nonché alla U.O.C. Trattamento Giuridico per i successivi adempimenti di competenza. 10. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/01 il Dirigente ravvisi gli estremi per l’applicazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto, dovrà trasmettere all’Ufficio , entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, i relativi atti - ivi compresa la documentazione afferente le eventuali sanzioni del rimprovero verbale o scritto applicate nel biennio - per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. L’Ufficio deve procedere alla contestazione entro i venti giorni successivi dalla data della lettera di comunicazione. In caso di mancata o irregolare comunicazione nel termine predetto, l’Ufficio segnala la circostanza al Direttore Generale per l’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. Qualora invece emerga nel corso del procedimento e, quindi dopo la contestazione, che la sanzione da applicare non sia di competenza del Dirigente responsabile della struttura questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all’Ufficio, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso l'U.P.D. con salvezza degli atti. 11. L’Ufficio, sulla base della documentazione acquisita, provvede all’istruzione del procedimento disciplinare con le modalità previste nei precedenti commi 4,5,6,7 e 8. Qualora l’Ufficio ritenga di non avere elementi sufficienti per l’esercizio dell’azione disciplinare, chiede ulteriori elementi probatori al Dirigente responsabile della struttura ove è assegnato il dipendente. Tale scambio di informazioni deve essere rapido e veloce ai fini del rispetto del termine per l’eventuale contestazione di addebito al dipendente di cui al comma 4. 12. L’Ufficio, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile, nel rispetto dei principi di tassatività, gradualità e proporzionalità. Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato e al Dirigente autore della segnalazione. Altrimenti l’Ufficio, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'art. 13 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 - così come modificato dall'art. 6 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2006/2009. 13. Ai sensi del comma 6 dell’art. 29 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997- come modificato dall’art. 12 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005-, il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 14. Ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. la sanzione applicabile può essere ridotta, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 15. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili entro venti giorni dalla notifica della sanzione irrogata, notifica che deve avvenire con le modalità previste al comma 8, con le procedure previste dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs 165/2001e s.m.i., nonché dal CCNQ del 23.01.2001 integralmente prorogato dal CCNQ del 24.07.2003. Nel caso di impugnazione la sanzione rimane sospesa fino alla decisione definitiva. 16. Ai sensi dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997 - come modificato dall’art. 12 del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 -, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art. 5 Relazione tecnica 1. L’Ufficio può dare incarico ad uno o più dipendenti individuati fra quelli del ruolo dirigenziale o del comparto appartenenti alla categoria D, per ogni procedimento disciplinare, di redigere una relazione tecnica in merito ai fatti contestati. 2. I suddetti incaricati non hanno competenza in merito alla decisione del procedimento. 3. L’Ufficio può acquisire informazioni ed apposite relazioni – utili ai fini del procedimento da qualsiasi struttura aziendale. Art. 6 Segretario e personale di supporto 1. Il personale di supporto dell’Ufficio viene individuato con l'atto di cui all’art. 1, con il quale viene assegnata la responsabilità dell’Ufficio stesso; nell’atto medesimo verranno individuati il segretario ed il suo sostituto tra i funzionari dell’U.O.C. Affari Generali. 2. Il segretario dell’Ufficio ha il compito di assistere alle sedute dell’Ufficio, redigere i verbali, conservare gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, spedire la corrispondenza, la comunicazione degli avvisi e le convocazioni, trasmettere ogni altro atto e documento. Collabora, inoltre, a tutte le attività dell’Ufficio. 3. I Dirigenti dell'Ufficio possono incaricare, tramite propria delega, personale di altra struttura aziendale per l'eventuale sostituzione temporanea del segretario dell'Ufficio e/o del suo sostituto, sentito il dirigente responsabile della struttura interessata. Analogamente, in caso di oggettive difficoltà organizzative, legate ad una temporanea carenza di personale e tali da compromettere il regolare funzionamento dell’Ufficio, i Dirigenti dello stesso potranno concertare con altro responsabile idonee modalità di utilizzo temporaneo di personale, al fine di garantire il necessario supporto all’Ufficio. 4. I verbali relativi alle sedute dell’Ufficio sono esclusivamente meri atti interni e, come tali, privi di alcuna rilevanza esterna. Art. 7 Forme di comunicazione interna 1. Il provvedimento disciplinare irrogato dall’Ufficio, una volta divenuto definitivo, dovrà essere trasmesso al Direttore della U.O.C. Trattamento Giuridico, nonché al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente interessato, per i successivi adempimenti di competenza. 2. La trasmissione avviene in forma riservata. Art. 8 Durata 1. L’Ufficio dura in carica 5 anni dalla data dell’esecutività della deliberazione di costituzione. 2. Nelle more della costituzione del nuovo Ufficio rimane, comunque, in carica il precedente. Art. 9 Doveri di riservatezza 1. I Dirigenti dell’Ufficio, e per quanto di competenza il personale di supporto ed il segretario, nonché gli eventuali incaricati a redigere una relazione tecnica di cui al precedente art. 5, devono astenersi da compiere atti, esperire indagini, manifestare pareri in ordine ai procedimenti disciplinari, se non nell’esercizio delle loro funzioni. 2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio di cui all’art. 28 comma b) del CCNL Comparto Sanità - parte normativa 1994/1997 - come modificato dall’art. 11 CCNL Comparto Sanità - parte normativa 2002/2005 -, e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Art. 10 Astensione e ricusazione 1. In materia di astensione e ricusazione dei Dirigenti dell’Ufficio, si applicano le norme generali del Codice di Procedura Civile. 2. Il dipendente nei cui confronti è stato istruito un procedimento disciplinare deve presentare la richiesta motivata di ricusazione dei Dirigenti dell’Ufficio al Direttore Generale. 3. Nel caso d’accoglimento da parte del Direttore Generale, subentrerà automaticamente il sostituto indicato nell’art. 1, comma 2, per il solo procedimento nel quale sia stata formulata l’istanza di ricusazione. 4. La procedura indicata nel precedente comma sarà attivata anche nel caso di astensione da parte dei Dirigenti dell’Ufficio. 5. Nel caso di procedimenti istruiti per l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero scritto o censura a carico di un dipendente in servizio presso la struttura di uno dei Dirigenti preposti all’Ufficio, l’astensione da parte di detto Dirigente è obbligatoria . Art. 11 Comunicazioni all’autorità giudiziaria 1. Qualora l’Ufficio rilevi fattispecie disciplinari che comportano con certezza l’insorgere di una responsabilità penale provvederà direttamente a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria, informandone contestualmente il Direttore Generale. 2. Laddove l’ipotesi di reato possa derivare da una discrezionalità interpretativa della fattispecie disciplinare, la comunicazione all’Autorità Giudiziaria dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale. PARTE SECONDA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DELLE AREE DIRIGENZIALI Art. 12 Costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/2001, è istituito l’Ufficio Procedimenti Disciplinari – di seguito denominato Ufficio - competente nelle procedure disciplinari a carico del personale dirigente dell’Azienda, sia a tempo determinato che indeterminato. 2. L’Ufficio ha natura collegiale, quale collegio perfetto, ed i componenti sono nominati con atto del Direttore Generale. La composizione è variabile, in ragione dei ruoli di appartenenza del personale dirigenziale, come di seguito specificato: √ Per i dirigenti del ruolo sanitario (medici, veterinari, odontoiatri e sanitari non medici): In qualità di Presidente: il Direttore Sanitario. In qualità di Componente: il Direttore del Presidio San Camillo. In qualità di Componente: il Direttore U.O.C. Trattamento Giuridico. √ Per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo: In qualità di Presidente: il Direttore Amministrativo. In qualità di Componente: il Direttore U.O.C. Affari Generali. In qualità di Componente: il Direttore U.O.C. Trattamento Giuridico Art. 13 Competenza 1. L’Ufficio è competente nell’irrogazione della sanzione del recesso di cui all'art. 36 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria - parte normativa 1994/1997- e all'art. 35 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 1994/1997. L'Ufficio è, altresì, competente all'irrogazione della sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 19 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria - parte normativa 2002/2005, così come modificato dagli artt. 13 e 14 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria parte normativa 2006/2009, e dell'art. 19 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 2002/2005 – così come modificato dagli artt. 16 e 17 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 2006/2009. 2. Ai sensi del comma 5 degli articoli 36 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria parte normativa 1994/1997 e 35 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 1994/1997, l’Ufficio non può irrogare le sanzioni disciplinari conservative di cui all'art. 7 della L. 300/1970. 3. Il recesso può essere per giustificato motivo o per giusta causa. Costituisce giustificato motivo di recesso il grave inadempimento contrattuale. Rientra nel concetto di inadempimento la violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - ivi compreso il rispetto del Codice di comportamento - l’inosservanza delle direttive aziendali, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per il concetto di giusta causa si rinvia a quanto previsto dal comma 2 degli artt. 36 e 35 dei CC.CC.NN.LL. sopra citati – parte normativa 1994/1997. 4. All’Ufficio ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs 165/2001 e della giurisprudenza consolidata in materia, sono attribuite le seguenti funzioni: Contestazione dell’addebito Istruzione del procedimento Applicazione della sanzione 5. La sanzione del recesso viene applicata soltanto previo parere preventivo conforme del Comitato dei Garanti di cui all’art. 23 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria - parte normativa 1998/2001- così come integrato e modificato dall’art. 20 del CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria - parte normativa 2002/2005 - , e all'art. 23 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 1998/2001- così come integrato e modificato dall’art. 20 del CCNL Area Dirigenza SPTA - parte normativa 2002/2005. Il parere è vincolante per l’Azienda. 6. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 5, il Direttore Generale invia la proposta di recesso al Comitato dei Garanti con le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale e dal regolamento del Comitato medesimo. 7. Qualora all’esito del procedimento disciplinare non venga irrogata la sanzione del recesso ma siano rilevati, comunque, comportamenti o fatti che possono costituire elemento di valutazione per gli organismi preposti alle verifiche professionali e gestionali, gli atti del procedimento concluso vengono inviati a cura del Presidente del Collegio competente alla U.O.C. Trattamento Giuridico per l’inserimento nel fascicolo personale del dirigente di cui all'art. 22, comma 1, dei contratti collettivi integrativi dei CC.CC.NN.LL. parte normativa 1998/2001- di entrambe le aree dirigenziali. Art. 14 Attivazione 1. Nei confronti dei dirigenti professionali e responsabili di struttura semplice l’Ufficio è attivato previa segnalazione scritta del Direttore della struttura complessa cui è assegnato il Dirigente. 2. Nei confronti dei Dirigenti responsabili di struttura semplice dipartimentale, il procedimento è attivato previa segnalazione del Direttore del Dipartimento competente. 3. Nei confronti dei Direttori di struttura complessa il procedimento è attivato da parte del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, secondo le rispettive competenze. 4. L’attivazione del procedimento è sempre possibile in via autonoma da parte del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore Generale. Art. 15 Procedura di contestazione 1. Per le procedure di contestazione, lo svolgimento dell’audizione e tutti gli aspetti ad essa collegati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 4 del presente Regolamento. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, con particolare riguardo alle fasi della contestazione e dell’audizione, l’Ufficio può avvalersi per fini istruttori della collaborazione delle strutture aziendali. 3. Le funzioni di segreteria dell’Ufficio come individuato nel precedente art. 13 sono assicurate dalle segreterie del Direttore competente. Art. 16 Disposizione finale Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo. Allegato n. 8 AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI Regolamento aziendale sulle procedure selettive interne CAPO I CRITERI GENERALI Art. 1 Oggetto e destinatari 1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative allo svolgimento delle selezioni per la progressione verticale, orizzontale e diagonale del personale dipendente di cui agli artt. 16 e 17 del C.C.N.L. del personale del Comparto del S.S.N. 7/04/1999 e dall’art. 8 del C.C.N.L. del 2002/2005 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili. Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alle selezioni interne - indette dall’Azienda per i passaggi da una categoria all’altra, immediatamente superiore (passaggi verticali) o, nell’ambito della stessa categoria, tra profili di diverso livello economico (passaggi verticali) o, tra profili diversi dello stesso livello (passaggi orizzontali) - possono partecipare i dipendenti in servizio nell’Azienda alla data di scadenza del termine per la presentazione delle relative domande in possesso, alla data predetta, dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione stessa, dall’allegato n. 1 del C.C.N.L. 1998-2001 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 3 Bando di selezione interna 1. Il bando di selezione interna deve indicare, distintamente per profilo professionale e categoria di appartenenza: a) il numero dei posti che si intende ricoprire; b) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione; c) i requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione stessa; d) l’oggetto delle prove di esame; e) i titoli valutabili; f) i titoli che, a parità di merito, danno luogo a precedenza. 2. Il bando di selezione va pubblicato all’albo dell’Azienda ed allo stesso va data la massima diffusione con l’invio di copia a tutti i Direttori dei Dipartimenti Sanitari e Direttori delle Aree dell’Azienda, che dovranno curare la sua massima divulgazione, nonché alla R.S.U. e alle OO.SS. di comparto presenti in ambito Aziendale. 3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all’albo dell’Azienda. 4. Le domande di partecipazione vanno consegnate direttamente al Protocollo dell’Area del Personale o inoltrate a mezzo del servizio postale. Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine di scadenza previsto dal bando. 5. L’Amministrazione si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il bando, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U. e alle OO.SS. e agli interessati e senza che i medesimi possano, per questo, vantare diritti confronti dell’Azienda Ospedaliera. nei Art. 4 Domande di Ammissione alle selezioni 1. Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al relativo bando. 2. Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dettagliatamente documentare i titoli che ritengono di presentare agli effetti della valutazione di merito ed allegare un curriculum formativo e professionale debitamente datato e firmato. 3. I titoli devono essere prodotti in originale od in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 4. Sono valutabili le sole pubblicazioni edite a stampa. Non possono essere valutati i titoli che non siano specificatamente documentati e quelli che non sono attinenti alla qualifica/categoria per la quale il candidato concorre. Il riferimento ad atti in possesso dell’Azienda è possibile solo nel caso in cui gli atti medesimi siano espressamente ed analiticamente indicati dal candidato ed a condizione che gli stessi siano custoditi nel fascicolo personale. 5. Alla domanda va allegato anche l’elenco numerato progressivamente dei documenti e dei titoli presentati. 6. Tutte le comunicazioni relative alla Selezione Interna saranno effettuate presso l’ufficio dove il candidato presta servizio, ovvero, se necessario, a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo da questi comunicato nella domanda di partecipazione alla selezione. Art. 5 Ammissione dei candidati 1. L’ammissione alle selezioni viene effettuata dal Dirigente della Unità Organizzativa Semplice Dotazione Organica e Mobilità. Art. 6 Esclusione dei candidati 1. L’esclusione dalle selezioni è adottata con verbale motivato e sottoscritto dal Dirigente della Unità Organizzativa Semplice Dotazione Organica e Mobilità e da due funzionari della medesima U.O.S., previa verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali e professionali richiesti per la partecipazione alle selezioni stesse, ed è notificata all’interessato entro 15 giorni dalla sua adozione. 2. Avverso tale decisione il dipendente può presentare ricorso al Direttore Generale entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente. Art. 7 Nomina delle Commissioni 1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore Generale e sono così composte: Presidente: scelto tra il personale in servizio con la qualifica di Dirigente nel ruolo nel cui ambito è collocato il profilo professionale indicato nella selezione; per il ruolo sanitario il Direttore del DITRO ovvero un dirigente delle professioni sanitarie. Componenti: due dipendenti in servizio, presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti situati nel territorio della Regione, purché appartenenti al ruolo ed alla categoria oggetto della selezione, come indicato dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, E’ altresì consentito il ricorso ad esperti esterni in caso di specifiche, particolari e motivate esigenze. Segretario: un dipendente amministrativo dell’Azienda di categoria non inferiore alla “C”. 2. Non possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. 3. Ai componenti delle Commissioni spettano per la partecipazione alle singole sedute, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio documentate in originale ed il trattamento economico di trasferta. 4. Agli stessi spettano, altresì, al termine delle operazioni, i medesimi compensi previsti dal DPCM 23 marzo 1995 e successive modificazioni per il presidente, i componenti ed il segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per le corrispondenti categorie. Art. 8 Adempimenti preliminari 1. All’atto dell’insediamento la Commissione esaminatrice determina i criteri e le modalità delle prove, nonché la durata delle stesse, tenuto conto delle prescrizioni del bando. 2. La Commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, prima delle prove di esame. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova orale. 3. Prima di detta operazione i componenti della Commissione ed il Segretario, presa visione dell’elenco dei partecipanti alle selezioni, sottoscrivono ciascuno la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti stessi non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili. 4. All’ora stabilita per ciascuna prova, prima dell’inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di identità valido. 5. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione. Art. 9 Svolgimento delle prove 1. La data delle prove di esame va comunicata ai candidati ammessi alla selezione, non meno di quindici giorni prima dell’inizio di ciascuna prova, con le modalità stabilite dall’art. 4 punto 6, a meno che non sopraggiunga la rinuncia ai termini di preavviso previsti, manifestata formalmente da tutti i candidati. 2. Le prove teorico - pratiche e colloquio, non possono aver luogo nei giorni festivi e nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. 3. Qualora il numero dei candidati sia esiguo, è facoltà della Commissione fissare la data della prova orale anche nella stessa giornata dello svolgimento della prova pratica. Art.10 Prova pratica attitudinale 1. Nel giorno fissato per la prova pratico attitudinale, ed immediatamente prima dello svolgimento della stessa, la Commissione ne determina i contenuti e le modalità di esecuzione che, in ogni caso, devono comportare pari difficoltà ed uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. 2. Tale prova, finalizza all’accertamento del possesso della professionalità richiesta ed alla verifica delle attitudini e capacità dei candidati all’espletamento dei compiti propri della qualifica oggetto della selezione, può consistere: a) nella compilazione di un questionario contenente quesiti a risposte multiple differenziate, ciascuna, per difficoltà e contenuto tecnico; b) nella esecuzione di tecniche specifiche o prove d’arte proprie della qualifica per cui si concorre; c) nella predisposizione di atti riguardanti attività di servizio; d) in altre prove, individuate dalla Commissione, ritenute utili per l’accertamento della idoneità professionale all’espletamento dei compiti propri della posizione funzionale oggetto della selezione. 3. Per l’espletamento della prova pratica la Commissione, fissato il termine entro cui la stessa va eseguita, mette a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Art. 11 Colloquio 1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal bando. 2. Il colloquio si svolge nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dalla Commissione all’atto dell’insediamento, con riferimento sia alla prova pratica attitudinale precedentemente espletata sia alle materie oggetto di esame. 3. Lo stesso ha per oggetto una serie di domande predisposte dalla Commissione nel giorno fissato per la prova. 4. I quesiti da porre ai candidati devono presentare tutti pari difficoltà. 5. I candidati che effettuano la prova pratico - attitudinale prendono visione del punteggio attribuito per i titoli prima dell’effettuazione del colloquio. Art. 12 Verbali 1. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte le operazioni seguite e le decisioni adottate. 2. I punteggi relativi alle singole prove di esame sono attribuiti con voti palesi. In caso di differenti valutazioni il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi dai singoli componenti la Commissione. 3. Fermo restando l’obbligo della firma dei verbali, ciascun componente può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della Commissione. 4. Eventuali osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento della procedura vanno formulate con esposto sottoscritto dagli interessati da allegare al verbale previa menzione nello stesso. 5. Al termine dei lavori i verbali, unitamente ad ogni altro atto, sono rimessi al Dirigente della U.O.S. Dotazione Organica e Mobilità, per i successivi adempimenti di competenza. Art. 13 Valutazione delle prove selettive 1. Nei casi in cui le selezioni consistono nella sola prova teorico – pratica o colloquio, il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini di un punto in più del 50% del punteggio previsto. 2. Qualora le selezioni consistono in una prova teorico – pratica e in un colloquio, il superamento positivo di ciascuna prova richiede l’attribuzione di una valutazione pari ad un punto in più del 50% del punteggio previsto per le singole prove e l’ammissione al colloquio è comunque subordinata al superamento della prova teorico – pratica. Non possono costituire oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e/o dell’accesso ai pubblici uffici nonché tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alle prove selettive indicati nelle declaratorie dell’allegato n. 1 al C.C.N.L. 7/04/1999, e successive modificazioni. Art. 14 Graduatoria 1. La Commissione, al termine di ogni singola selezione, formula la graduatoria di merito dei candidati per la quale è stata indetta la selezione, con specifica del giudizio di idoneità o non idoneità e del punteggio attribuito. 2. Le graduatorie possono essere utilizzante con scorrimento, in analogia alla normativa concorsuale, per la copertura di posti vacanti inerenti alla medesima categoria e profilo. 3. A parità di punteggio si applicano le norme di cui al comma 2 dell’art. 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. CAPO II SELEZIONI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI Art. 15 Criteri e modalità di espletamento della progressione verticale 1. Il possesso dei requisiti di professionalità viene verificato mediante l’espletamento di apposita prova teorico – pratica e/o colloquio. 2. La selezione comprende anche la valutazione dei titoli sulla base dei criteri indicati al successivo articolo del presente regolamento. 3. In particolare: 1) dalla Categoria A alla Categoria B prova teorico – pratica o colloquio in materia attinenti al posto da conferire a scelta della Commissione; 2) dalla Categoria B alla Categoria C 3) dalla Categoria C alla Categoria D a) prova teorico – pratica vertente su argomenti attinenti al posto da coprire; b) colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite, idonee ad evidenziare l’attitudine a ricoprire il posto oggetto della selezione. Art. 16 Criteri per la valutazione delle prove selettive e dei titoli PASSAGGI VERTICALI DALLA CATEGORIA “A” ALLA CATEGORIA “B” 1) La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: a) punti 60 per la prova teorico – pratica o colloquio; b) punti 40 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi: Esperienza professionale maturata, fino a punti 30: - punti 0,75 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per attività svolta nella categoria “A” o nei profili in essa confluiti. Mansione superiore fino a punti 2: - punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001. 2) Dei restanti punti 8: - fino a punti 5 per titoli di studio: Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 4,00 Diplomi di specializzazione e perfezionamento: 1,00 cd Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata: punti 1,00 Altri titoli: fino fino a a punti fino a fino a punti 0,25 Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione, ad eccezione del diploma di Scuola Media Superiore si riduce fino ad un massimo del 50%. I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per l’acquisizione dei primi. - fino a punti 3 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza con il profilo oggetto della selezione. DALLA CATEGORIA “B” ALLA CATEGORIA “C” 1) La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui: punti 30 per la prova teorico – pratica punti 30 per il colloquio b) punti 40 per il curriculum, così suddivisi: Esperienza professionale maturata, fino a punti 30: - punti 0,75 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per attività svolta nella categoria “B” o in profili professionali in essa confluiti; - punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per attività svolta nella categoria “A”. Mansioni superiori fino a punti 2: - punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001. 2) Dei restanti punti 8: - fino a punti 5 per titoli di studio: Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 4,00 fino a Diplomi di specializzazione e perfezionamento: punti 1,00 cd fino a Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata: punti 1,00 fino a Altri titoli: fino a punti 0,25 Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione , ad eccezione del diploma di Scuola Media Superiore, si riduce fino ad un massimo del 50%. I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per l’acquisizione dei primi. - fino a punti 3 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza con il profilo professionale oggetto della selezione. DALLA CATEGORIA “C” ALLA CATEGORIA “D” 1) La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui: punti 30 per la prova teorico – pratica punti 30 per il colloquio b) punti 40 per il curriculum, così suddivisi: Esperienza professionale maturata, fino a punti 25: - per attività svolta nella categoria “C” per anno o frazione di anno superiore a sei mesi punti 0,625; - per attività svolta nella categoria “B” del corrispondente profilo, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi punti 0,20; - per attività svolta nella categoria “B” di altro profilo e categoria “A” per anno o frazione di anno superiore a sei mesi punti 0,10. Mansioni superiori fino a punti 2: - punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001. 2) Dei restanti punti 13: - fino a punti 7 per titoli di studio: Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 4,00 fino a Diplomi di specializzazione e perfezionamento: punti 1,50 cd fino a Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata: punti 1,00 fino a Pubblicazioni e titoli scientifici 2,00 fino a punti Attività didattica svolta all’interno del S.S.N. 2,00 punti (per ogni modulo di 20 ore punti 1,00) fino a max Altri titoli: fino a punti 0,25 Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione, si riduce fino ad un massimo del 50%. I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per l’acquisizione dei primi. - fino a punti 6 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza con il profilo professionale oggetto della selezione. Art. 17 Selezioni per passaggi nell’ambito della medesima categoria a livello super 1. Anche nelle selezioni per i passaggi nell’ambito delle categorie B e D a livello economico super, si applicano le medesime norme procedurali previste dall’art. 8 del presente regolamento. 2. Le selezioni consistono in una prova teorico–pratica o colloquio e nella valutazione dei curricula con i criteri qui di seguito indicati: PASSAGGI ALL’INTERNO DELLA CAT. “B” AL LIVELLO SUPER (Bs) 1) La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui: punti 30 per la prova teorico – pratica punti 30 per il colloquio b) punti 40 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi: Esperienza professionale maturata, fino a punti 30: - - punti 0,75 per anno o frazione di anno superiore a mesi sei per attività svolta nella categoria “B” o in profili professionali in essa confluiti; punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi per attività svolta nella categoria “A”. Mansioni superiori fino a punti 2: - punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001. 2) Dei restanti punti 8: - fino a punti 5 per titoli di studio: Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 4,00 fino a Diplomi di specializzazione e perfezionamento: punti 1,50 cd fino a Altri diplomi rilasciati da scuola statale ed equiparata: punti 1,00 fino a Altri titoli: fino a punti 0,25 Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione, ad eccezione del diploma di Scuola Media Superiore, si riduce fino ad un massimo del 50%. I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per l’acquisizione dei primi. - fino a punti 3 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza con il profilo professionale oggetto della selezione. PASSAGGI ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA “D” AL LIVELLO SUPER (Ds) 1) La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: a) punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio di cui: punti 30 per la prova teorico – pratica punti 30 per il colloquio b) punti 40 per il curriculum, così ulteriormente suddivisi: Esperienza professionale maturata, fino a punti 25: - punti 0,625 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, attività svolta nella categoria “D” dello stesso profilo; - punti 0,30 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, attività svolta nella categoria “D” di diverso profilo; - punti 0,30 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, attività svolta nella categoria “C” del corrispondente profilo; - punti 0,20 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, attività svolta nella categoria “C” di diverso profilo; - punti 0,10 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, attività svolta in altre categorie. per per per per per Mansioni superiori fino a punti 2: - punti 0,166 per mese per lo svolgimento di mansioni superiori conferite con le procedure ed i limiti di cui all’art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001. 2) Dei restanti punti 13: - fino a punti 7 per titoli di studio: Titoli di studio superiore a quello previsto per l’ammissione: punti 4,00 fino a Diplomi di specializzazione e perfezionamento: punti 1,50 cd fino a Altri diplomi vari rilasciati da scuola statale ed equiparata: 1,00 cd fino a punti max punti 2,00 Pubblicazioni e titoli scientifici 2,00 fino a punti Attività didattica svolta all’interno del S.S.N. 2,00 punti (per ogni modulo di 20 ore punti 1,00) fino a max Altri titoli: fino a punti 0,25 Il punteggio dei singoli titoli non attinenti al profilo professionale oggetto della selezione, si riduce fino ad un massimo del 50%. I titoli di studio superiore assorbono quelli inferiori, indispensabili per l’acquisizione dei primi. - fino a punti 6 per corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, anche esterni all’Azienda, quantificati dalla Commissione in base alla durata, alla previsione di esame finale e all’attinenza con il profilo professionale oggetto della selezione. Art. 18 Passaggi orizzontali tra profili 1. Per le procedure di passaggio orizzontale all’interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello, in presenza di domande eccedenti rispetto ai posti da coprire, si procede alla selezione interna, secondo le modalità qui di seguito riportate: All’interno della categoria “A” : - saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria A alla categoria B. All’interno della categoria “B” : - saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria A alla categoria B. All’interno della categoria “C” : - saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria B alla categoria C. All’interno della categoria “D” : - saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria C alla categoria D. All’interno della categoria “Bs” : - saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria B al livello super Bs. All’interno della categoria “Ds” : - saranno utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla categoria D al livello super Ds. Art. 19 Tutela della privacy 1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.S. Dotazione Organica e Mobilità e verranno utilizzati per le finalità di gestione delle selezioni e saranno trattati con una procedura automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato. L’interessato godrà dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda al titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della U.O.C. Trattamento Giuridico. Art. 20 Ritiro degli atti 1. La documentazione presentata per la partecipazione alla selezione potrà essere ritirata personalmente dal candidato, o da un suo incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite valido documento di identità, oppure spedita, su richiesta dell’interessato ed inviata con tassa a carico del destinatario, nei seguenti casi: • il candidato è stato escluso dalla selezione e sono decorsi i termini per eventuali ricorsi; • il candidato ha presentato domanda, ma non si è presentato alle prove; • il candidato non ha superato la prova e sono decorsi i termini per eventuali ricorsi. Art. 21 Richiesta copie documentazione 1. I candidati risultati idonei potranno effettuare la richiesta delle copie della documentazione allegata alle domande di partecipazione personalmente o inviandola all’ U.O.S - Dotazione Organica. L’importo dovuto, determinato secondo i criteri indicati nella deliberazione n. 1786 del 11/09/08 art. 12 all. B, dovrà essere comunicato dall’ufficio preposto al richiedente il quale provvederà ad effettuare il pagamento presso l’Ufficio Cassa Aziendale. Il ritiro delle copie richieste dovrà avvenire entro e non oltre 15 gg dall’acquisizione della fotocopia di pagamento. 2. Nell’Archivio Personale saranno custodite tutte le domande relative ai vincitori delle selezioni interne. Art. 22 Norma di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e alle disposizioni contrattuali. Allegato n. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE A. Processo valutativo I criteri di valutazione vengono stabiliti secondo una progressione di attribuzione di punti basata su tre fattori per ciascuna categoria. A ciascun fattore viene attribuito, come da schede allegate, un peso variabile, la cui somma costituisce il punteggio di valutazione finale. Procedura di Valutazione • • • Il responsabile incaricato di effettuare la valutazione dovrà compilare la relativa scheda scegliendo – tra le varie opzioni – quella che meglio si attaglia alla descrizione della qualità lavorativa del dipendente. Dovrà poi, nello spazio dedicato alla valutazione, effettuare un giudizio personalizzato dell’impegno e delle capacità del dipendente, non limitandosi alla dicitura “sufficiente” o “insufficiente” o simili. Il citato responsabile, dopo aver compilato la scheda di cui sopra, convoca il dipendente per un colloquio e procede a illustrare il giudizio espresso; Il dipendente sottoscrive la scheda di valutazione per presa visione. Tale sottoscrizione non equivale ad accettazione. Contestazione delle valutazioni espresse Qualora il dipendente non condivida la valutazione espressa dal proprio responsabile dovrà farlo immediatamente presente allo stesso durante lo svolgimento del suddetto colloquio. Ove il responsabile non ritenga di modificare il giudizio espresso e l’eventuale disaccordo permanga, il dipendente potrà presentare osservazioni scritte. B. Definizione parametri di valutazione 1. Impegno lavorativo e qualità della prestazione Cat. A - B - Bs - C - D - Ds a) Svolge i compiti assegnati con scarsa attenzione, dedizione e qualità. b) Porta a termine i compiti assegnati, con sufficiente attenzione, precisione e dedizione, rispetto ai termini prescritti. c) Compie sempre con attenzione, dedizione e precisione i compiti assegnati e con un a prestazione tesa al costante miglioramento. 2. Adattamento cambiamenti e coinvolgimento nei processi aziendali Cat. D - Ds a) Poco sensibile ai cambiamenti, esegue i compiti assegnati, senza coordinarsi con colleghi e superiori. b) E’ attento alle modifiche organizzative che possono coinvolgerlo direttamente. c) E’ attento agli eventi organizzativi, che direttamente o indirettamente possono coinvolgerlo. Si adatta senza difficoltà alle novità, collabora fattivamente per il miglioramento dell’organizzazione, anche con riguardo al lavoro d’equipe. 3. Orientamento verso l’Utente Cat. A - B - Bs - C - D - Ds a) Rivolge scarsa attenzione alle esigenze dell’utente. Poco disponibile. b) Si preoccupa di realizzare il compito assegnato con attenzione prevalente alle esigenze interne organizzative del servizio. c) Nel realizzare il compito assegnato, tiene in considerazione sia le esigenze dell'organizzazione che le aspettative e le esigenze dell'utente, operando con attenzione e dedizione. 4. Iniziativa personale e gestione di progetti/processi Cat. D - Ds a) Si limita ad eseguire i compiti assegnati. b) Nella conduzione di un progetto, si occupa di gestire il coordinamento delle diverse professionalità coinvolte e di controllare le risorse impiegate, a consuntivo, ricorrendo frequentemente ai superiori per indicazioni. c) Nella conduzione di un progetto, si occupa autonomamente del coordinamento delle diverse professionalità coinvolte, controlla per fasi il processo, verifica costantemente l’impiego delle risorse e si tiene in costante collegamento con colleghi e dirigenti, prospettando soluzioni autonome ai problemi riscontrati. 5. Capacità di gestione dei conflitti Cat. Bs - D - Ds a) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, spesso viene coinvolto in problemi di conflitto di competenze e/o tra persone. b) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, tende a risolvere i conflitti di competenza e/o tra persone, adoperandosi attivamente e personalmente per la loro soluzione mediata e consensuale. c) Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, cerca di prevenire i conflitti ricercando la condivisione di regole e valori di comportamento e degli obiettivi comuni. 6. Capacità professionali per tutte le categorie, qualifiche e profili 6.1 a) b) errori. c) Comportamento a fronte di errori propri Accetta passivamente la correzione dei propri errori. Accetta con un processo di critica attiva la correzione dei propri Utilizza i propri errori per migliorare. 6.2 a) b) c) Comportamento di fronte alle procedure/protocolli in atto Non sempre li applica. Li accetta passivamente. Li conosce, li applica e li trasmette agli altri. 6.3 a) Comportamento di fronte agli imprevisti Svolge i compiti assegnati e si rapporta passivamente al collega o al dirigente. Svolge con spirito di intelligente collaborazione le funzioni. Affronta con padronanza casi imprevisti adottando soluzioni opportune, mettendosi in collegamento con altri per ricercare soluzioni. b) c) ______________________________ Allegato 9 bis SCHEDA DI VALUTAZIONE Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini Unità Operativa ……………………………………………………… Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………. Qualifica/Profilo ……………….. 1. 6.1 6.2 6.3 (0,30) b (0,60) c (1) (1) b (2) c (3) (0,30) b (0,60) c (1) Per le categorie Bs, D, Ds a 6. (p. 1) Per le categorie D, Ds a 5. (p. 0,60) c Per tutte le categorie, qualifiche e profili) a 4. (p. 0,30) b Per le categorie D, Ds a 3. Categoria Per tutte le categorie, qualifiche e profili a 2. …………………………………………………………………… (0,30) b (0,60) c (1) Per tutte le categorie, qualifiche e profili: a a a (0,30) b (0,30) b (0,30) b (0,60) c (0,60) c (0,60) c (1) (1) (1) N.B.. Segnare con una X la casella corrispondente alla lettera che si vuole assegnare Valutazione: ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..…………………… ………..……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..…… Firma del Responsabile Data …………………………… _____________________________ Firma del dipendente per presa visione ___________________________________________ Segue Allegato 9 bis Punteggi per l’applicazione del giudizio valutativo: I. Categorie D, Ds punteggio massimo 10 II. Categorie A, B, C punteggio massimo 7 III. Categoria Bs punteggio massimo 8 1. Ai fini dell’applicazione del criterio relativo alla valutazione da utilizzare per la progressione economica orizzontale (FASCE) è necessario il raggiungimento di un punteggio di sufficienza espresso in termini numerici nelle misure di seguito indicate: I. Categorie D, Ds II. Categorie A, B,C III. Categoria Bs punteggio minimo 5 punteggio minimo 3,5 punteggio minimo 4 2. Ai fini dell’applicazione del criterio relativo alla valutazione da utilizzare per la corresponsione dell’incentivo alla produttività individuale è necessario il raggiungimento dei seguenti punteggi: I. Categorie D, Ds punteggio 10 II. Categorie A, B, C punteggio III. Categoria Bs I. Categorie D, Ds punteggio premio pari al 100% 7 premio pari al 100% 8 premio pari al 100% punteggio da 5 a 8,5 premio pari al 75% II. Categorie A, B, C punteggio da 3,5 5,5 premio pari al 75% III. Categoria Bs I. Categorie D, Ds punteggio da 4 a 7 premio pari al 75% punteggio minore 5 nessun premio II. Categorie A, B, C punteggio minore 3,5 nessun premio III. Categoria Bs punteggio minore 4 nessun premio All. n. 10 Testo approvato all’unanimità in occasione della seduta di consultazione aziendale con le OO.SS. del comparto in data 03/02/2009 (allegato al relativo verbale). OPERATORE TECNICO DI SUPPORTO – CAT. B Declatoria Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative ai compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima. Svolge: Attività di trasporto del materiale in uso, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature, l’utilizzazione di macchinari e attrezzature specifiche. Svolge: nell’ambito dei settori di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa, ivi compreso la collaborazione con il personale infermieristico e/o tecnico nella movimentazione dei pazienti. Svolge: Attività di rifornimento dei materiali e riordino degli stessi, secondo i criteri definiti per lo stoccaggio. Svolge: Nell’unità operativa di assegnazione attività quali, ad esempio,la classificazione, l’archiviazione, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati, anche con l’ausilio di relativo macchinario, la stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di videoscrittura, l’attività di accoglienza e di sportello. Svolge: avendo acquisito, dopo specifico corso di formazione, le attività necessarie all’unità operativa di assegnazione che coinvolgono i sistemi informatici e i programmi in uso in Azienda.