Profili fraudolenti nell`imposta sul valore aggiunto

Profili fraudolenti
nell’imposta
sul valore aggiunto
Quadro normativo di riferimento
Art. 19 del d.p.r. n. 633/72
Art. 21, co. 7, d.p.r. n. 633/72: “Se viene
emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle
operazioni o le imposte relativi sono indicate in
misura superiore a quella reale, l’imposta è
dovuta per l’intero ammontare indicato o
corrispondente alle indicazioni della fattura”
Art. 38, co. 1 e 2, d.l. n. 331/93: acquisti
intracomunitari
Art. 41, co. 1, d.l. n. 331/93: cessioni
intracomunitarie
Quadro normativo di riferimento
Art. 60bis del d.p.r. n. 633/72
“In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del
cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori
al valore normale, il cessionario, soggetto agli
adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato
solidalmente al pagamento della predetta imposta”.
D.M. 22 dicembre 2005
la solidarietà nel pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto tra cedente e cessionario opera per le cessioni
aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni: a)
autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; b) prodotti di telefonia e
loro accessori; c) personal computer, componenti ed
accessori; d) animali vivi della specie bovina, ovina e
suina e loro carni fresche
Frodi iva
Operazioni oggettivamente inesistenti
Operazioni oggettivamente inesistenti
Frodi carosello (chiuso o aperte)
* la suddetta distinzione rileva, anzitutto, sotto il profilo
probatorio
Operazioni oggettivamente inesistenti
vivono unicamente in una
dimensione cartolare: sono rappresentate nelle fatture
Operazioni
che
e nei registri contabili, ma non sono state (in tutto o in
parte) realizzate.
Al cessionario o committente è negata la detrazione
dell’iva indicata in fattura, in quanto non riferibile a beni o
servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione come richiesto dall’art. 19, co. 1, d.p.r. n.
633/72
Il cedente (prestatore) è, in ogni caso, tenuto al
versamento ex art. 21, co. 7, d.p.r. n. 633/72
Operazioni oggettivamente inesistenti
Cassazione, 19 ottobre 2007, n. 21953
Spetta all’Amministrazione finanziaria “fornire validi
elementi per affermare che alcune fatture sono state
emesse per operazioni inesistenti”.
Secondo il consolidato orientamento della Corte “la fattura
… è documento idoneo a documentare un costo
dell’impresa” (sentenze n. 18710/2005; n. 27341/2005; n.
1325/207)
L’onere per il contribuente di provare la veridicità della
fattura scatta soltanto quando gli organi di controllo
fiscale adducono elementi che fanno almeno sospettare
della non veridicità delle fatture
Operazioni oggettivamente inesistenti
In
sintesi:
la
documentazione
contabile
predisposta
dal
contribuente possiede un’attitudine debole a provare
l’esistenza dell’operazione
- per superarla è sufficiente che l’A.f. fornisca meri
elementi idonei a fondare il sospetto del carattere
fittizio dell’operazione (quali ad es. assegni di pagamento
ritornati dopo varie girate nella disponibilità del
contribuente stesso)
- in presenza di indizi che inficiano la contabilità , spetta al
contribuente provare l’esistenza dei fatti da cui
scaturisce l’operazione
-
Operazioni soggettivamente inesistenti
Operazioni effettivamente realizzate, ma fra soggetti diversi da
quelli indicati nella fattura: sulla base di un accordo simulatorio
una delle parti dell’operazione non appare in fattura, al suo
posto figurando un soggetto diverso (c.d. interposto).
Al cessionario o committente è negata la detrazione dell’iva
indicata in fattura, in quanto i beni sono stati acquistati in virtù,
non dell’operazione rappresentata nella fattura medesima, ma
di un’operazione diversa intercorsa con il reale fornitore
Il cedente o prestatore è, in ogni caso, tenuto al versamento
ex art. 21, co. 7, d.p.r. n. 633/72
Operazioni soggettivamente
inesistenti
Cassazione,
12 marzo 2007, n. 5719
la nozione di fattura soggettivamente inesistente
presuppone:
- da un lato, l’effettività dell’acquisto dei beni
entrati
nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice
delle fatture;
- dall’altro, la simulazione soggettiva ossia la provenienza
della merce da ditta diversa da quella figurante sulle
fatture medesima.
Operazioni soggettivamente
inesistenti
Cassazione,
24 luglio 2009, n. 17377
Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire “attendibili
riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni
fatturate”
In presenza dei suddetti indizi è onere del contribuente
dimostrare “di non avere avuto consapevolezza della
falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte
dell'operazione, vale a dire della diversità del soggetto
effettivamente cedente e quello indicato in fattura”
Le diverse tipologie di frodi iva
(comunitarie)
L’interposizione di una società fittizia tra fornitore
estero e acquirente nazionale
I caroselli chiusi: la merce ritorna alla società che
prima ha iniziato il giro fittizio
I caroselli aperti: la merce, dopo uno o più “giri
fittizi”, viene immessa sul mercato
Interposizione Fittizia
Intervengono
almeno tre operatori economici:
Fornitore estero: azienda reale estera che produce o
commercializza prodotti di largo consumo;
Società fittizia o interposto: società nazionale, che
acquista il prodotto dal fornitore estero (senza iva), lo
vende sottocosto alla società promotrice, e non versa l’Iva
all’Erario;
Società promotrice o interponente: azienda reale
nazionale che svolge attività di vendita.
Tra la società fittizia e quella promotrice possono essere
interposte società cuscinetto, o “secondo filtro”
Carosello chiuso
Francia
Vende 100
(intra)
Vende 102
(intra)
ITA 1
Ita 2
Vende a
90 + IVA (20%) = 108
e non versa l’Iva
Lo scopo principale del carosello chiuso è riacquistare il prodotto al
prezzo più basso del produttore stesso.
carosello
Cassazione,
20 gennaio 2010, n. 867
Ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 633/72, l'acquisto -
apparentemente effettivo, contabilmente e fiscalmente
regolare - compiuto da un'impresa, ultima beneficiaria di
una filiera di società appositamente costituita per
"regolarizzare" (i.e. rendere apparentemente regolari) una
serie di operazioni in evasione o elusione dell'Iva,
realizza esso stesso la comune intenzione
fraudolenta dell'intero meccanismo, creato proprio in
vista di questo risultato finale; pertanto l'Iva, in tal
caso, non è detraibile dal beneficiario finale
dell'intero apparato fraudolento, anche se le fatture e
l'intera documentazione contabile relative alle operazioni
commerciali da lui effettivamente compiute sembrino
perfettamente regolari.
carosello
Cassazione,
16 aprile 2010, n. 9138
qualora l’Amministrazione contesti al contribuente
l’indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti,
per avere in
acquistato beni da società prive di
organizzazione aziendale (alias “cartiere”) costituite al
solo scopo di frodare il fisco, acquistando beni
all’estero e rivendendoli senza versare l’IVA all’Erario
(costituendo l’IVA non versata lo sconto effettuato sul
prezzo di rivendita),
al
contribuente può essere
riconosciuta la buona fede solo a condizione che
provi che controparte venditrice appariva legittimata a
ricevere il pagamento dell’IVA in base a circostanze
univoche.
I caroselli fiscali
Corte di Giustizia Europea
Principio di tutela dell’interesse erariale
Principio di buona fede e dell’affidamento del
contribuente.
Carosello fiscale
Corte di Giustizia Caso “Optigen ltd, Fulcrum e
Bond house” ( C-354/03, C-355/03 e C-484/03)
“le
nozioni che definiscono le operazioni imponibili hanno
tutte carattere obiettivo e si applicano indipendentemente
dagli scopi e dai risultati di cui trattasi”
“ogni operazione deve essere valutata singolarmente e il
carattere di una determinata operazione nella catena di
cessioni non può essere modificato da eventi precedenti o
successivi”
Il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’imposta sul
valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto
che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono le operazioni,
senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa
sapere, un’altra operazione, precedente o successiva a
quella realizzata da quest’ultimo, sia viziata da frode
all’imposta sul valore aggiunto.
Carosello fiscale
Corte
di Giustizia Caso Kittel (C-439-04)
“qualora
una cessione sia operata nei confronti di un
soggetto passivo che non sapeva e non poteva
sapere che l’operazione interessata si iscriveva in una
frode commessa dal venditore, l’art. 17 della sesta
direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad
una norma di diritto nazionale secondo cui l’annullamento
del contratto di vendita – per effetto di una disposizione di
diritto civile che sanziona tale contratto con la nullità
assoluta in quanto contrario all’ordine pubblico per una
causa illecita perseguita dall’alienante – comporta per il
detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione
dell’IVA”.
Carosello fiscale
Corte
“Il
di Giustizia Caso “Teleos”(C-409/04)
fornitore
del
bene
oggetto
di
cessione
intracomunitaria - il quale abbia agito in buona fede e sia
estraneo alla frode, pur avendo esibito prove e documenti
rivelatasi ex post falsi - non può essere tenuto ad
assolvere l’Iva”.
Carosello fiscale
Corte di Giustizia 7 dicembre 2010, causa C285/09 Nel contesto della repressione delle frodi
finalizzate all’elusione dell’IVA, laddove sia realizzata una
cessione intracomunitaria di beni nella quale il cedente
abbia ad occultare l’identità del reale cessionario con
l’obiettivo di eludere il pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto, lo Stato membro di partenza della cessione
intracomunitaria è autorizzato, a’ mente delle disposizioni
del diritto comunitario, a disconoscere l’esenzione
dall’imposta ordinariamente spettante per tale operazione.