Profili fraudolenti nell’imposta sul valore aggiunto Quadro normativo di riferimento Art. 19 del d.p.r. n. 633/72 Art. 21, co. 7, d.p.r. n. 633/72: “Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura” Art. 38, co. 1 e 2, d.l. n. 331/93: acquisti intracomunitari Art. 41, co. 1, d.l. n. 331/93: cessioni intracomunitarie Quadro normativo di riferimento Art. 60bis del d.p.r. n. 633/72 “In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”. D.M. 22 dicembre 2005 la solidarietà nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni: a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; b) prodotti di telefonia e loro accessori; c) personal computer, componenti ed accessori; d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche Frodi iva Operazioni oggettivamente inesistenti Operazioni oggettivamente inesistenti Frodi carosello (chiuso o aperte) * la suddetta distinzione rileva, anzitutto, sotto il profilo probatorio Operazioni oggettivamente inesistenti vivono unicamente in una dimensione cartolare: sono rappresentate nelle fatture Operazioni che e nei registri contabili, ma non sono state (in tutto o in parte) realizzate. Al cessionario o committente è negata la detrazione dell’iva indicata in fattura, in quanto non riferibile a beni o servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione come richiesto dall’art. 19, co. 1, d.p.r. n. 633/72 Il cedente (prestatore) è, in ogni caso, tenuto al versamento ex art. 21, co. 7, d.p.r. n. 633/72 Operazioni oggettivamente inesistenti Cassazione, 19 ottobre 2007, n. 21953 Spetta all’Amministrazione finanziaria “fornire validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti”. Secondo il consolidato orientamento della Corte “la fattura … è documento idoneo a documentare un costo dell’impresa” (sentenze n. 18710/2005; n. 27341/2005; n. 1325/207) L’onere per il contribuente di provare la veridicità della fattura scatta soltanto quando gli organi di controllo fiscale adducono elementi che fanno almeno sospettare della non veridicità delle fatture Operazioni oggettivamente inesistenti In sintesi: la documentazione contabile predisposta dal contribuente possiede un’attitudine debole a provare l’esistenza dell’operazione - per superarla è sufficiente che l’A.f. fornisca meri elementi idonei a fondare il sospetto del carattere fittizio dell’operazione (quali ad es. assegni di pagamento ritornati dopo varie girate nella disponibilità del contribuente stesso) - in presenza di indizi che inficiano la contabilità , spetta al contribuente provare l’esistenza dei fatti da cui scaturisce l’operazione - Operazioni soggettivamente inesistenti Operazioni effettivamente realizzate, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura: sulla base di un accordo simulatorio una delle parti dell’operazione non appare in fattura, al suo posto figurando un soggetto diverso (c.d. interposto). Al cessionario o committente è negata la detrazione dell’iva indicata in fattura, in quanto i beni sono stati acquistati in virtù, non dell’operazione rappresentata nella fattura medesima, ma di un’operazione diversa intercorsa con il reale fornitore Il cedente o prestatore è, in ogni caso, tenuto al versamento ex art. 21, co. 7, d.p.r. n. 633/72 Operazioni soggettivamente inesistenti Cassazione, 12 marzo 2007, n. 5719 la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone: - da un lato, l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture; - dall’altro, la simulazione soggettiva ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesima. Operazioni soggettivamente inesistenti Cassazione, 24 luglio 2009, n. 17377 Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire “attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate” In presenza dei suddetti indizi è onere del contribuente dimostrare “di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione, vale a dire della diversità del soggetto effettivamente cedente e quello indicato in fattura” Le diverse tipologie di frodi iva (comunitarie) L’interposizione di una società fittizia tra fornitore estero e acquirente nazionale I caroselli chiusi: la merce ritorna alla società che prima ha iniziato il giro fittizio I caroselli aperti: la merce, dopo uno o più “giri fittizi”, viene immessa sul mercato Interposizione Fittizia Intervengono almeno tre operatori economici: Fornitore estero: azienda reale estera che produce o commercializza prodotti di largo consumo; Società fittizia o interposto: società nazionale, che acquista il prodotto dal fornitore estero (senza iva), lo vende sottocosto alla società promotrice, e non versa l’Iva all’Erario; Società promotrice o interponente: azienda reale nazionale che svolge attività di vendita. Tra la società fittizia e quella promotrice possono essere interposte società cuscinetto, o “secondo filtro” Carosello chiuso Francia Vende 100 (intra) Vende 102 (intra) ITA 1 Ita 2 Vende a 90 + IVA (20%) = 108 e non versa l’Iva Lo scopo principale del carosello chiuso è riacquistare il prodotto al prezzo più basso del produttore stesso. carosello Cassazione, 20 gennaio 2010, n. 867 Ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 633/72, l'acquisto - apparentemente effettivo, contabilmente e fiscalmente regolare - compiuto da un'impresa, ultima beneficiaria di una filiera di società appositamente costituita per "regolarizzare" (i.e. rendere apparentemente regolari) una serie di operazioni in evasione o elusione dell'Iva, realizza esso stesso la comune intenzione fraudolenta dell'intero meccanismo, creato proprio in vista di questo risultato finale; pertanto l'Iva, in tal caso, non è detraibile dal beneficiario finale dell'intero apparato fraudolento, anche se le fatture e l'intera documentazione contabile relative alle operazioni commerciali da lui effettivamente compiute sembrino perfettamente regolari. carosello Cassazione, 16 aprile 2010, n. 9138 qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti, per avere in acquistato beni da società prive di organizzazione aziendale (alias “cartiere”) costituite al solo scopo di frodare il fisco, acquistando beni all’estero e rivendendoli senza versare l’IVA all’Erario (costituendo l’IVA non versata lo sconto effettuato sul prezzo di rivendita), al contribuente può essere riconosciuta la buona fede solo a condizione che provi che controparte venditrice appariva legittimata a ricevere il pagamento dell’IVA in base a circostanze univoche. I caroselli fiscali Corte di Giustizia Europea Principio di tutela dell’interesse erariale Principio di buona fede e dell’affidamento del contribuente. Carosello fiscale Corte di Giustizia Caso “Optigen ltd, Fulcrum e Bond house” ( C-354/03, C-355/03 e C-484/03) “le nozioni che definiscono le operazioni imponibili hanno tutte carattere obiettivo e si applicano indipendentemente dagli scopi e dai risultati di cui trattasi” “ogni operazione deve essere valutata singolarmente e il carattere di una determinata operazione nella catena di cessioni non può essere modificato da eventi precedenti o successivi” Il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono le operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un’altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest’ultimo, sia viziata da frode all’imposta sul valore aggiunto. Carosello fiscale Corte di Giustizia Caso Kittel (C-439-04) “qualora una cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sapeva e non poteva sapere che l’operazione interessata si iscriveva in una frode commessa dal venditore, l’art. 17 della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale secondo cui l’annullamento del contratto di vendita – per effetto di una disposizione di diritto civile che sanziona tale contratto con la nullità assoluta in quanto contrario all’ordine pubblico per una causa illecita perseguita dall’alienante – comporta per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell’IVA”. Carosello fiscale Corte “Il di Giustizia Caso “Teleos”(C-409/04) fornitore del bene oggetto di cessione intracomunitaria - il quale abbia agito in buona fede e sia estraneo alla frode, pur avendo esibito prove e documenti rivelatasi ex post falsi - non può essere tenuto ad assolvere l’Iva”. Carosello fiscale Corte di Giustizia 7 dicembre 2010, causa C285/09 Nel contesto della repressione delle frodi finalizzate all’elusione dell’IVA, laddove sia realizzata una cessione intracomunitaria di beni nella quale il cedente abbia ad occultare l’identità del reale cessionario con l’obiettivo di eludere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro di partenza della cessione intracomunitaria è autorizzato, a’ mente delle disposizioni del diritto comunitario, a disconoscere l’esenzione dall’imposta ordinariamente spettante per tale operazione.