TUTORATO N.1 • Disciplina nazionale bilancio d`esercizio

annuncio pubblicitario
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali
90001
91070
TUTORATO N.1
Prof. Daniele Gervasio
[email protected]
Relatore: Bonacorsi Giuseppe
Anno accademico 2015/2016
ARGOMENTI TRATTATI
• Disciplina nazionale bilancio d’esercizio
• Framework e IAS 1
• Allegati al Bilancio
• Cenni D.lgs 139/2015
1
FINALITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Codice civile (art. 2423, 2° comma): il bilancio d’esercizio deve essere
redatto con CHIAREZZA e deve RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E
CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.
Principi Contabili Nazionali (doc.11): il bilancio di funzionamento o bilancio
d'esercizio o bilancio ordinario, è un bilancio volto a fornire informazioni
patrimoniali, finanziarie ed economiche di UN'IMPRESA IN
FUNZIONAMENTO.
IAS/IFRS (Framework): il bilancio deve rappresentare in maniera
attendibile la situazione patrimoniale-finanziaria, l’andamento economico
e i flussi finanziari dell’impresa.
2
OGGETTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DI
BILANCIO
Codice civile (art. 2423, 2° c.): situazione patrimoniale e finanziaria della
società e risultato economico dell'esercizio.
Principi Contabili Nazionali (doc.11): periodica ed attendibile conoscenza:
- del risultato economico dell'esercizio, ivi inclusa una chiara
dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;
- della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, in
modo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa nonché la
sua situazione finanziaria.
IAS/IFRS (Framework): situazione patrimoniale−finanziaria della società,
condizionata dal suo andamento economico (risorse economiche
controllate, struttura finanziaria, liquidità e solvibilità, capacità di
adattarsi ai cambiamenti nell’ambiente, etc).
3
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO (1)
Codice civile (art. 2423, 1° c.): Stato patrimoniale, Conto economico, Nota
integrativa.
Codice civile (art. 2428, 1° c.): Il bilancio deve essere corredato da una
Relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, che contenga un’analisi
della situazione della società e dell'andamento della gestione nonché una
descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.
Principi Contabili Nazionali (doc.12): le informazioni da fornire in Nota
integrativa comprendono:
- le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto preferibilmente in
forma di prospetto;
- le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria esposte in
modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi
(Rendiconto finanziario).
4
DEFINIZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO
BILANCIO D’ESERCIZIO: rappresentazione quantitativa, sistematica,
periodica e consuntiva del:
-CAPITALE DI FUNZIONAMENTO: ossia delle attività, delle passività e del
patrimonio netto dell’azienda in funzionamento (going concern)
(nb: capitale di funzionamento diverso da capitale di liquidazione e
diverso da capitale economico
_RISULTATO ECONOMICO PRODOTTO NELL’ESERCIZIO: risultato
economico (utile o perdita) che emerge in un determinato periodo
amministrativo a seguito della gestione.
Il bilancio d’esercizio quindi è il più importante strumento di conoscenza
della realtà aziendale, ed è fondamentale mezzo di informazione e
comunicazione dell’impresa in funzionamento.
5
NORMATIVA CIVILISTICA
DISCIPLINA CIVILISTICA: Titolo V del libro V delle Società Artt.2423-2435bis
-Testo originario 1942
-D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n.
83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69
-D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica della disciplina delle societa'
di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001,
n. 366
- D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, Attuazione della direttiva 2013/34/UE
relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa
alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa'
di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (VEDI OLTRE)
6
ART. 2423 CODICE CIVILE
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico
dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e'
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se
non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota
7
integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
LA PIRAMIDE NORATIVA
CLUASOLA
GENERALE
(art.2423)
PRINCIPI DI
REDAZIONE
(art.2423 BIS)
SCHEMI E STRUTTURA
(art.2423 TER, 2424, 2424
BIS, 2425, 2425 BIS)
CRITERI DI VALUTAZIONE
(art.2426)
8
CLAUSOLA GENERALE: ART 2423,2° COMMA
Codice civile (art. 2423, 2° comma): il bilancio d’esercizio deve essere redatto con
CHIAREZZA e deve RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
CHIAREZZA:
_rispetto schemi bilancio previsti dall’art.2424 (SP) e art.2425 (CE);
_divieto di raggruppare le voci se questo compromette la chiarezza e significatività;
_divieto di compensare le partite.
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA:
_ il bilancio deve essere uno strumento di informazione trasparente e che consenta una
corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico d’esercizio
9
PRINCIPI DI REDAZIONE: ART. 2423 BIS
Ø
PRUDENZA: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio; si devono considerare i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Il principio della prudenza ha
l’obiettivo di evitare che vi siano sopravvalutazioni o sottovalutazioni del
patrimonio, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e garantire attendibilità e
neutralità del bilancio
Ø
CONTINUITA’ DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE: occorre valutare gli elementi patrimoniali
nella prospettiva della continuità dell’attività, ossia nell’ipotesi di normale
funzionamento (going concern).
Ø
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: al fine di garantire una
rappresentazione veritiera e corretta, la riforma Vietti ha introdotto questo
principio; occorre quindi che le operazioni aziendali siano rilevate ed iscritte in
bilancio in funzione della loro sostanza economica e non del loro aspetto formale.
Nel caso in cui l’aspetto formale dell’operazione sia diverso da quello sostanziale,
occorre rappresentarla secondo l’aspetto sostanziale.
10
PRINCIPI DI REDAZIONE: ART. 2423 BIS
Ø
COMPETENZA: si deve tenere contro dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio, indipendentemente dalla data del pagamento o dell’incasso; la
competenza economica deve prevalere su quella temporale di manifestazione delle
operazioni.
Ø
VALUTAZIONE SEPARATA: gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci
devono essere valutati separatemene. Non si deve procedere quindi ad una
valutazione complessiva degli elementi eterogenei compresi un una specifica voce
ma occorre procedere ad una valutazione separata; ed esempio i crediti devono
essere valutati separatamente in relazione al diverso grado di solvibilità di ciascun
debitore.
Ø
COSTANZA NELL’APPLICZIONE DEI CRITERI DI REDAZIONE: i criteri di redazione non
possono essere modificati da un esercizio all’altro. Questo principio rende
significativa la comparabilità temporale dei bilanci e impedisce
che gli
amministratori attuino delle politiche di bilancio, ossia accorgimenti valutativi volti
pilotare i risultati economici dell’esercizio. Deroghe sono ammesse solo in casi
eccezionali, indicando in nota integrativa le ragioni e gli effetti sulla situazione
patrimoniale, finanziaria e sul risultato d’esercizio.
11
SCHEMI E STRUTTURA: 2423 TER
«Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato
patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le
voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della
voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo
2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle
previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità
di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.»
12
SCHEMA STATO PATRIMONIALE: 2424 C.C.
Il codice civile definisce puntualmente lo schema di STATO PATRIMONIALE (2424c.c.) e di CONTO
ECONOMICO (2425c.c.).
STATO PATRIMONIALE rappresenta il patrimonio dell’impresa specificando:
- entità della ricchezza (il patrimonio netto);
- le modalità di formazione di tale ricchezza (le componenti del patrimonio netto);
- la composizione di tale ricchezza (le attività e le passività).
Può offrire nel contempo informazioni su:
- struttura degli impieghi di risorse finanziarie: composizione e consistenza dei beni (materiali e
immateriali) disponibili per l’esercizio dell’attività produttiva e degli impieghi finanziari
complementari (rispetto all’attività caratteristica (tipica);
- struttura delle fonti finanziarie: entità e composizione dei finanziamenti ricevuti sia sotto forma di
indebitamento da terzi, sia come mezzi propri (patrimonio netto)
STRUTTURA A SEZIONI CONTRAPPOSTE, in cui le voci dell’ATTIVO sono redatte secondo un criterio
di LIQUIDABILITA’ DECRESCENTE, mentre le voci del PASSIVO sono redatte secondo un criterio di
ESIGIBILITA’ DECRESCENTE.
13
14
15
16
17
18
19
20
SCHEMA CONTO ECONOMICO: 2425 C.C.
CONTO ECONOMICO: schema che riepiloga i costi e i ricavi di competenza di un certo
periodo amministrativo consentendo di arrivare a determinare il RISULTATO ECONOMICO
NETTO – REDDITO (UTILE O PERDITA) del periodo.
Reddito misura l’incremento/ decremento che in un certo periodo di tempo il CAPITALE
dell’impresa ha subito per effetto della gestione.
CONTO ECONOMICO è caratterizzato da una STRUTTURA A SCALARE, in cui i COSTI DELLA
PRODUZIONE, sono classificati per NATURA, ossia in relazione alla causa economica che li
ha generati.
NB: gli aggregati A VALORE DELLA PRODUZIONE e B COSTI DELLA PRODUZIONE,
comprendono sia proventi e oneri operativi che proventi e oneri non operativi, quindi A-B
non coincide con il REDDITO OPERATIVO!
21
22
23
24
CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C.
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano
anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono
essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le
immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove
applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non
può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa
disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà
essere motivata nella nota integrativa;
25
CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C.
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere
valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,
rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi
non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque
anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata
superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata
motivazione nella nota integrativa;
26
• .
CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C.
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di
durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo
di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci
se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di
produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie
di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di
scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro
entità, valore e composizione
27
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
La NOTA INTEGRATIVA illustra i dati contabili per far comprendere e valutare con
CHIAREZZA e in MODO VERITIERO e CORRETTO, la situazione finanziaria, patrimoniale e
economica della società.
FUNZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA:
ØFunzione analitico descrittiva: illustra i dati sintetici contenuti nello stato patrimoniale
e del conto economico per comprendere il reale significato;
ØFunzione informativa: vengono forniti dati aggiuntivi rispetto a quelli contabili
ØFunzione esplicativa: illustra i motivi di applicazione dei diversi criteri di valutazione in
relazione alle scelte gestionali dell’azienda.
SCOPI DELLA NOTA INTEGRATIVA:
§ Rendere contabilmente intelligibile il bilancio d’esercizio ai terzi
§ Fornire informazioni sui criteri di contabilizzazione, rappresentazione e valutazione
utilizzati
§ Motivare le scelte adottate dagli amministratori
28
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
§ Dettaglio del contenuto di alcune specifiche voci di SP e CE
§ Variazioni intervenute nella consistenza di alcune specifiche voci SP
§ Informazioni aggiuntive
§ Informazioni relativamente al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari
29
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (2423, 3° comma): Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
CASI ECCEZZIONALI (2423, 4° comma): Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
30
LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C.
PRINCIPIO COSTANZA (2423-bis, 2°comma):Deroghe al principio enunciato nel numero
6) del comma precedente (CONTINUITA’ VALUTAZIONE) sono consentite in casi
eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
NON COMPARABILITA’-ADATTAMENTO VOCI (2423-ter, 5° comma):Per ogni voce dello
stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
31
IAS-IFRS: AMBITO DI APPLICAZIONE IN ITALIA
D.Lgs 28/02/2005 n.38
32
IAS: FRAMEWORK
Il «FRAMEWORK FOR THE PREPARATUION OF FINANCIAL STATEMENTS»
(Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio) approvato
e pubblicato dallo IASB nel 1999 e poi rivisto nel 2010, introduce il corpus dei
principi contabili internazionali.
Non è un vero e proprio principio contabile internazionale, ma è un documento
che va a definire i concetti di base per la redazione dei bilanci d’esercizio e dei
bilanci consolidati conformi ai principi contabili IAS/IFRS.
Il FRAMEWORK definisce:
• Finalità del bilancio e destinatari delle informazioni in esso contenute
• Caratteristiche qualitative che determinano che le informazioni di bilancio
siano utili
• Definizione, rilevazione e misurazione delle poste di bilancio
• Concetti di capitale e conservazione del capitale.
33
FRAMEWORK: FINALITA’ BILANCIO
La clausola generale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali è
individuabile nell’UTILITA’ DELLE INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DECISIONALI, infatti il
FRAMEWORK sancisce che lo scopo del bilancio è quello di «fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura
finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in
campo economico» .
Le informazioni contenute del bilancio devono consentire a tutti i possibili utilizzatori di
prendere decisioni, sulla base delle performance attuali e future dell’impresa.
I diversi utilizzatori assumono decisioni sulla base della capacità dell’impresa di generare
«flussi di cassa o equivalenti, sui tempi e sulla certezza di tali flussi», che viene apprezzata
non solo mediante la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ma anche
mediante la redazione del rendiconto finanziario, nel quale vengono indicate
informazioni sulla variazione delle struttura finanziaria dell’impresa.
Vengono identificati come destinatari dell’informativa di bilancio: investitori, dipendenti,
finanziatori, fornitori, clienti, governo, pubblico.
34
FRAMEWORK: FINALITA’ BILANCIO
Il FRAMEWORK individua una pluralità di destinatari dell’informativa di bilancio:
investitori, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti, governo, pubblico.
Vengono però collocati in posizione previlegiata gli INVESTITORI, infatti «dato che sono
gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la preparazione dei bilanci, che
soddisfano le necessità informative di costoro soddisferà anche la maggior parte delle
necessità degli altri utilizzatori».
Gli INVESTITORI, sia attuali che potenziali, sulla base delle informazioni relative alla
performance dell’impresa decideranno se MANTENERE, INCREMENTARE O LIQUIDARE il
proprio investimento.
35
PRINCIPI GENERALI REDAZIONE BILANCIO IASIFRS
Lo IAS 1 e nel FRAMEWORK definiscono un’architettura degli IAS strutturata su
più livelli:
CLAUSOLA
GENERALE
ASSUNTI
FONDAMENTALI
CARATTERISTICH
E QUALITATIVE
DELLE
INFORMAZIONI
CONTABILI DI 1°
E 2° LIVELLO
UTILITA’ DELLE INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DECISIONALI
CONTINUITA’
AZIENALE
SIGNIFICA
TIVITA’
COMPETENZA
ECONOMICA
COMPREN
SIBILITA’
ATTENDIBI
LITA’
COMPARA
BILITA’
RILEVANZ
A
RAPP.FED
ELE
PREVALENZA
SOSTANZA
SULLA FORMA
PRUDENZ
A
NEUTRALI
TA’
COMPLET
EZZA
IAS 1:ASSUNTI FONDAMENTALI
COMPETENZA
ECONOMICA
CONTINUITA’
(GOING
CONCERN)
Occorre rilevare in contabilità gli effetti delle operazioni al
momento della loro maturazione economica e non a quello
della manifestazione finanziaria:; quindi possono essere
rilevati i ricavi/costi anche prima della loro realizzazione sul
mercato.
Il bilancio deve essere redatto nell’ipotesi di base di
continuazione dell’attività dell’impresa per il prevedibile
futuro.
Il going concert deve essere determinato considerando tutte
le informazioni che sono disponibili alla data di riferimento del
bilancio e con un orizzonte previsionale di almeno 12 mesi
37
IAS 1: CARATTERISTICHE QUALITATIVE
COMPRENSIBILITA’
Le informazioni di bilancio devono essere prontamente comprensibili.
Presupposti:_ congrua preparazione economica degli utilizzatori;
_ volontà di trattare le problematiche di bilancio in con diligenza;
Applicazioni: _nel caso in cui le informazioni siano rilevanti per le decisioni
utilizzatori;
_forte correlazione con la significatività delle informazioni.
SIGNIFICATIVITA’
RILEVANZA
COMPARABILITA’
degli
L’influenza delle informazioni sulle decisioni degli utilizzatori deriva dalla:
_valutazione di eventi passati o di eventi futuri
_correzione o conferma di precedenti valutazioni
Occorre valutare la significatività dell’omissione di un’informazione o di una
rappresentazione quantitativa o qualitativa non precisa, sul processo decisionale
degli utilizzatori del bilancio.
Nel tempo sui bilanci della stessa impresa, per effettuare analisi di tendenza
economica, finanziaria e patrimoniale.
Nello spazio, fra bilanci di imprese diverse.
Affinchè sia possibile la comparabilità è necessario:
_criteri di valutazione e rappresentazione costanti nel tempo e nello spazio
_indicazione su ogni eventuale cambiamento dei criteri di valutazione e
rappresentazione, e dei relativi effetti sul bilancio d’esercizio e indicazione degli
effetti di tali modifiche anche sui bilanci degli esercizi precedenti.
38
IAS 1: CARATTERISTICHE QUALITATIVE
ATTENDIBILITA’
RAPP.FEDELE
PRUDENZA
NEUTRALITA’
COMPLETEZZA
Assenza di errori rilevanti e/o esclusione dal bilancio di informazioni
significative
Rappresentazione fedele delle operazioni considerando le difficoltà di
identificazione, valutazione e rappresentazione
Inteso come utilizzo di un adeguato grado di cautela nell’effettuare le
stime richieste dalla redazione del bilancio in condizioni di incertezza,
per evitare di sovrastimare le attività o i ricavi o non sottostimare
passività o costi
Assenza di condizionamenti delle informazioni fornite con il bilancio
volte a far assumere agli utilizzatori del bilancio decisioni
predeterminate
Presenza di tutti gli elementi rilevanti dell’informazione e previa
effettuazione di un rapporto fra i costi e i benefici.
39
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA:
COD.CIV. VS IAS/IFRS
Nella disciplina civilistica la rappresentazione delle operazioni di bilancio dà rilevanza alla
qualificazione giuridico-formale dei contratti. A differenza dei principi contabili internazionali, il
principio di prevalenza sulla forma ha una portata circoscritta, infatti questo principio si applica
compatibilmente con l’assetto complessivo del codice civile e le disposizioni specifiche in
materia; questo limita il suo rilievo pratico ai fini della contabilizzazione e successiva
valutazione delle poste di bilancio.
La portata del principio SUBSTANCE OVER FORM negli IAS/IFRS è ben diverso:
• PRINCIPIO PERVASIVO, che informa a se tutto il sistema normativo
• Maggiore focalizzazione sui probabili flussi finanziari futuri
• Maggiore attenzione sulla disponibilità economica, in termini di BENEFICI e RISCHI dei relativi
flussi
• Da questa disponibilità discendono i flussi finanziari futuri; è possibile effettuare una stima
più affidabile di questi flussi, se vengono considerati secondo una rappresentazione
prettamente economica.
40
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
Occorre considerare che:
_nozione di prevalenza economica non è univoca
_il principio di prevalenza della sostanza sulla forma esprime un concetto con un contenuto
indeterminato, quindi il suo concreto significato deriva dall’applicazione che di esso fanno le
regole contenute nel conceptual frameworK e nei singoli IAS/IFRS
Esempio tipico di applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma è
contenuto nello IAS 17 sul leasing finanziario. In queste operazioni, visto che il locatario ha il
diritto di riscattare il bene ad un valore significativamente inferiore al valore di mercato, è
presumibilmente certo che eserciterà tale diritto. Quindi lo IAS 17 impone di contabilizzare
l’operazione di leasing applicando il metodo finanziario, ossia considerando il locatario quale
«proprietario economico del bene» e quindi il soggetto su cui ricadono rischi e i benefici
derivanti dal contratto.
L’aspetto sostanziale dell’operazione, ossia il trasferimento al locatario dei rischi e dei benefici
derivanti dal bene locato per la maggior parte della vita utile prevale, sull’aspetto giuridicoformale in base al quale il locatario non acquisisce la proprietà del bene.
41
COMPONENTI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Alla luce della CLAUSOLA GENERALE contenuta nel FRAMEWORK, ossia la necessità di soddisfare il
fabbisogno informatico degli investitori in termini di disponibilità di dati sulla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica e per meglio valutare la capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa, i
tempi e la certezza di questi flussi, lo IAS 1 prevede che il bilancio sia composto da:
_STATO PATRIMONIALE
_CONTO ECONOMICO
_PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
_RENDICONTO FINANZIARIO
_NOTE AL BILANCIO
42
STATO PATRIMONIALE
Nel prospetto di STATO PATRIMONIALE vengono indicate tutte le «risorse convertibili in flussi finanziari in entrata,
oppure in minori flussi finanziari in uscita». Indichiamo quindi le RISORSE CONTROLLATE e le OBBLIGAZIONI ATTUALI
che:
_ esistenti al termine del periodo amministrativo in quanto derivano da operazioni svolte in passato
_in grado di determinare con ragionevole certezza l’afflusso/deflusso di benefici economici nell’esercizio o negli
esercizi futuri.
L’esposizione nello STATO PATRIMONIALE può avvenire sulla base di due criteri
_CRITERIO DELL’AFFERENZA AL CICLO OPERATIVO: considera la natura delle operazioni poste in essere. Il ciclo
operativo è il tempo che intercorre tra l’acquisizione dei beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in
disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Tutte le attività e le passività che si originano durante il ciclo operativo sono
sempre attività/passività correnti, indipendentemente dalla scadenza. Sono attività/passività non correnti:
immobilizzazioni immateriali e materiali partecipazioni in controllate e collegate, quote a m-l. termie di mutui o presiti
obbligazionari, tfr.
_CRITERIO DELLA LIQUIDITA’/ESIGIBILITA’, ossia della trasformabilità in denaro entro 12 mesi. Il criterio finanziario
riguarda il tempo, rispetto alla data di riferimento del bilancio entro il quale avviene l ’incasso o il pagamento delle
attività/passività. Le attività/passività, non connesse all’oggetto tipico sono considerate correnti se il relativo incasso
o pagamento avvengono entro 12 mesi dalla data di bilancio.
Per massimizzare l’UTILITA’ DELLE informazioni per il lettore si preferisce il CRITERIO DELL’AFFERENZA AL CICLO
OPERATIVO, salvo il caso in cui il ciclo operativo non abbia contorni definibili chiaramente.
43
ATTIVITA’ E PASSIVITA’
(IAS/IFRS)
ATTIVITÀ: risorse controllate dall’azienda, risultato di eventi passati, dalle quali sono attesi
in futuro flussi di benefici economici.
Sono da iscrivere in Stato patrimoniale se:
_è probabile che i benefici economici futuri affluiranno all’azienda;
_hanno un costo o un valore che può essere valutato attendibilmente.
PASSIVITÀ: obbligazioni attuali dell’azienda derivanti da eventi passati, la cui estinzione
comporterà l’uscita dall’azienda di risorse che incorporano benefici economici.
Sono da iscrivere in Stato patrimoniale se:
_è probabile che per l’estinzione si manifesterà un flusso in uscita di risorse che
incorporano benefici economici;
_si può quantificare in modo attendibile l’importo al quale avverrà l’estinzione.
44
STATO PATRIMONIALE SECONDO LO IAS 1
(STRUTTURA ESEMPLIFICATIVA)
45
STATO PATRIMONIALE: CONTENUTO
MINIMALE
Lo IASB prevede:
_ solo un contenuto minimale di stato patrimoniale, non prevedendo né uno schema di
rifermento né un ordine espositivo;
_obbligo di indicare i valori dell’esercizio di riferimento e di quello precedente
_non sono previsti conti d’ordine
_divieto di compensazione delle partite, salvo espressa deroga contenuta nei singoli
principi
Vi è l’OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA con « voci addizionali, intestazioni e
risultati parziali, quando richiesto da un principio o quando necessario per rappresentare
in modo fedele la situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa. Il maggior dettaglio può
essere fornito direttamente nello stato patrimoniale oppure nelle note esplicative.
46
STATO PATRIMONIALE: CONTENUTO
MINIMALE
47
CONTO ECONOMICO
Deve rendere conto delle determinanti del risultato reddituale, descrivendo in modo
analitico e chiaro la genesi dell’utile/perdita derivante dalle operazioni di gestione nel
periodo di riferimento (ricavi e costi).
Ricavi (IAS/IFRS): incrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio che si
manifestano sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività
che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto diversi da quelli connessi alle
contribuzioni di coloro che partecipano al capitale.
Costi (IAS/IFRS): decrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio che si
manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o riduzioni di valore di attività o
sostenimento di passività che si concretizzano in decrementi di patrimonio netto diversi da
quelli relativi alle distribuzioni a coloro che partecipano al capitale.
48
CONTO ECONOMICO
Due sono i criteri di classificazione adottabili in relazione al tipo di impresa, dei fattori
storici e del settore:
ANALISI DEI COSTI PER DESTINAZIONE: esprimono i costi operativi evidenziando, in primo
luogo il costo per il venduto, e poi costi di distribuzione, amministrazione e generali, con
l’obbligo di fornire informazioni sulla natura dei costi. Questa rappresenta l’impostazione
preferita
ANALISI DEI COSTI PER NATURA: esprime i costi operativi, evidenziando le variazioni delle
rimanenze, costi di acquisto delle materie prime, costo del personale, gli ammortamenti
ecc…. Questa rappresenta l’impostazione alternativa.
Anche per il CONTO ECONOMICO non abbiamo né uno schema di rifermento, né un ordine
espositivo ma viene indicato un CONTENUTO MINIMALE.
Occorre indicare voci addizionali, sotto classificazioni, sub-totali quando vengono richiesti
espressamente da un principio contabile, o quando richiesto per ottemperare al principio di
rappresentazione veritiera e corretta.
49
CONTO ECONOMICO PER DESTINAZIONE
50
CONTO ECONOMICO PER NATURA
51
OPZIONI DI CONTO ECONOMICO PREVISTE
DAGLI IAS/IFRS
Lo IAS 1 consente di optare tra :
- la redazione di un unico Prospetto di conto economico complessivo, in
cui viene distinta una parte finale relativa alle Altre componenti di
conto economico complessivo.
Voci che influiscono sul patrimonio netto diverse da
quelle considerate per la determinazione del reddito
d’esercizio e da quelle derivanti dai rapporti con i soci
- la redazione di due distinti prospetti: un Prospetto di conto
economico separato che mostra le componenti dell’utile
(perdita) d’esercizio e un secondo prospetto (denominato
anch’esso Prospetto di conto economico complessivo) che,
partendo dall’utile (perdita) d’esercizio, riporta le Altre componenti
di conto economico complessivo.
52
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (in unico prospetto) PREVISTO DAGLI IAS/IFRS CON
CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE (struttura esemplificativa)
53
CONTO ECONOMICO SEPARATO PREVISTO DAGLI IAS/IFRS CON
CLASSIFICAZIONE PER NATURA (struttura esemplificativa)
54
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (che segue quello separato) PREVISTO
DAGLI IAS/IFRS (struttura esemplificativa)
55
GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI
56
GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI
57
GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI
58
Confronto tra Framework(IAS) e postulati
di bilancio(C.C)
•
Approccio Induttivo
(IAS)
Osservazione della prassi contabile
Elaborazione del principio contabile
•
Approccio deduttivo
(C.C)
Elaborazione di una struttura di riferimento
Derivazione del principio contabile
L’approccio deduttivo fa prevalere il principio della rappresentazione veritiera e corretta mentre in
ottica induttiva secondo lo IASB si parla di «fedele rappresentazione» intensa nell’accezione di
caratteristica qualitativa e non posta sul piano di marcata concezione generale.
**Le
Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : « Conceptual
al Framework e
principi di redazione del bilancio di esercizio»
59
Confronto tra Framework(IAS) e postulati
di bilancio(C.C)
Approccio Rule–Based(C.C)
Molto ridotta è la discrezionalità lasciata al redattore del bilancio, il framework è impiegato soltanto
in fase di formazione dei criteri di valutazione (ruolo “trascurabile” del framework)
Approccio Principle-Based(IAS)
Ampia è la discrezionalità lasciata al redattore del bilancio, che costui dovrà esercitare, in sede di
formazione del documento, con criteri di Valutazione coerenti con le proposizioni del quadro
concettuale (ruolo “forte” del framework)
**Le
Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : « Conceptual
al Framework e
principi di redazione del bilancio di esercizio»
60
Confronto tra Framework(IAS) e postulati
di bilancio(C.C)
• Principio di utilità(IAS): soddisfazione dei bisogni informativi degli utilizzatori esterni individuati
principalmente nei financial providers (attuali e potenziali investitori, finanziatori e altri creditori) cui
devono destinarsi informazioni utili ad assumere le decisioni
• Principi Generali base(IAS): Competenza e Continuità Aziendale(l’accezione di veritiero e corretto
è vista come caratteristica qualitativa non sovraordinata ai suddetti due principi)
• Principio della Prudenza(C.C) – acconutability
ty approch: Valorizza la funzione di rendiconto del
bilancio quale strumento idoneo a valutare la gestione degli amministratori e dunque fondato su
un accountability approach.
set layability
ty approch: Tale approccio prevede la valutazione della
• Approccio Prospettico(IAS) – asset
liquidità e solvibilità dell’impresa e i suoi bisogni di finanziamenti aggiuntivi, si prevede quindi la
quantità del futuro cash flow che dovrà essere distribuito. Ottica di previsione utile agli investitori.
**Le
Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : « Conceptual
al Framework e
principi di redazione del bilancio di esercizio»
61
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione ) degli amministratori contenente un'analisi
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una
descrizione die principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
1) ANALISI FEDELE, EQUILIBRATA E ESAURIENTE DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’
_ANALISI FEDELE: «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico»
_ANALISI EQUILIBRATA E ESAURIENTE: descrizione dettagliata di tutti gli aspetti rilevanti della
gestione
_SITUAZIONE DELLA SOCIETA’:
• l'aspetto finanziario, per esaminare le relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità
di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie,
verificando la caratteristica attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio
fabbisogno finanziario in modo economico e tempestivo, senza cioè ricorrere a smobilizzi
eccezionali o a fonti straordinarie di finanziamento (liquidità);
62
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C.
• l'aspetto patrimoniale, per esaminare la relazione intercorrente tra il patrimonio netto (o
capitale netto o capitale proprio) e i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi),
verificando l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti di finanziamento, tra il capitale
proprio e il capitale di terzi (solidità);
• l'aspetto economico, per osservare le relazioni tra il flusso dei costi e il flusso dei ricavi,
verificando la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio
economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi)
che le consente di operare durevolmente. La capacità di conseguire tale equilibrio deve
essere stabile (cioè presente sul lungo periodo), anche se non necessariamente costante
(economicità/redditività).
2) ANDAMENTO DELLA SOCIETA’ E RISULTATO DELLA GESTIONE:
_ANDAMENTO in senso retrospettivo, prospettico e comparativo
-RISULTATO DELLA GESTIONE: non basta indicare il risultato d’esercizio, ma occorre indicare
come le diverse aree della gestione dell’impresa abbiano contribuito alla sua formazione
distinguendo tra:
• - l'area tipica o caratteristica, la quale comprende le operazioni di gestione volte a perseguire
direttamente gli obiettivi della gestione e l'oggetto caratteristico dell'attività economica
svolta dall'impresa. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto "reddito operativo
63
dell'esercizio", derivante dalla contrapposizione tra ricavi e costi afferenti l'area tipica;
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C.
• - l'area atipica, di cui fanno parte le operazioni di gestione estranee all'oggetto tipico
dell'attività aziendale. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto risultato della
gestione atipica dell'esercizio, derivante dalla contrapposizione tra ricavi e costi afferenti
l'area atipica;
• - l'area finanziaria, cioè il complesso delle operazioni d'esercizio legate alle politiche di
finanziamento e di gestione della liquidità. Con riferimento a tale area, si individua il
cosiddetto "risultato della gestione finanziaria dell'esercizio", derivante dalla
contrapposizione tra proventi e oneri di natura finanziaria;
• - l'area straordinaria, in cui rientrano le operazioni legate o all'attività tipica o all'attività
atipica o quella finanziaria che, data la loro non ricorrenza o il loro carattere eccezionale,
devono essere isolate dalle altre aree della gestione. Con riferimento a tale area, si individua
il cosiddetto "risultato della gestione straordinaria dell'esercizio", derivante dalla
contrapposizione tra proventi e oneri di natura straordinaria;
• - l'area tributaria, relativa agli oneri tributari dell'impresa (IRES, IRAP ecc.).
64
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C.
• 3) ANDAMENTO COMPLESSIVO E NEI VARI SETTORI IN CUI OPERA L’IMPRESA
• La valutazione dell'andamento della gestione dell'impresa deve essere effettuata non solo a livello
complessivo, ma anche con riferimento ai vari settori in cui essa opera, anche attraverso imprese
controllate. Tali informazioni risultano particolarmente rilevanti per le imprese fortemente diversificate
e/o multinazionali, poiché aiutano i lettori del bilancio a meglio comprendere i risultati di gestione passati,
i rischi che gravano sull'impresa, le sue prospettive di redditività e l'impresa nella sua globalità.
• Il codice civile non chiarisce cosa si debba intendere per «settore», possiamo quindi identificare due
criteri:
• area d'attività, intendendo per tale i prodotti realizzati (beni o servizi), correlabili in base a natura degli
stessi, caratteristiche dei relativi processi produttivi, tipologia di clientela servita, modalità attraverso le
quali i prodotti sono distribuiti e il contesto in cui l'impresa opera;
• ambito geografico, intendendo per tale un'area geografica caratterizzata da condizioni politiche ed
economiche simili, collocazione fisica delle diverse attività, relazioni tra processi aziendali (per esempio, di
tipo produttivo, di tipo distributivo ecc.) collocati in zone geografiche diverse, ma tra loro integrabili e
medesimi rischi Paese o valutari.
• L’impresa per ogni settore di operatività deve indicare
• - costi (presumibilmente solo quelli di natura operativa e direttamente attribuibili al settore);
• - ricavi (presumibilmente solo quelli di natura operativa e direttamente attribuibili al settore);
• - investimenti (direttamente attribuibili al settore).
65
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C.
4) DESCRIZIONI DEI RISCHI E DELLE PRINCIPALI INCERTEZZE A CUI E’ ESPOSTAche possono gravare sul futuro
andamento della gestione e sul conseguimento dei propri obiettivi
_RISCHI:
• mercato (variazione dei prezzi, della domanda, della concorrenza, dei tassi di cambio, dei tassi di
interesse ecc.);
• efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
• inadeguatezza delle risorse umane a disposizione;
• situazioni di dipendenza da clienti/fornitori;
• variazioni della normativa nazionale e/o internazionale;
• instabilità del contesto politico e sociale;
• possibili eventi catastrofici
_INCERTEZZE: possono riguardare la valutazione di poste particolarmente sensibili e critiche sia dell'attivo
sia del passivo patrimoniale (per esempio, la determinazione del presumibile valore di realizzo del
magazzino, dei crediti di natura commerciale o delle attività finanziarie non immobilizzate), oppure
caratterizzare una situazione, una condizione o una fattispecie esistenti alla data del bilancio, le quali non
hanno originato appositi stanziamenti (fondi per rischi) e potranno concretizzarsi, al verificarsi o meno di
uno o più eventi futuri, in una perdita per l'impresa (per esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una
clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia d'espropriazione o rischi non assicurati).
66
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C. 2° comma
L’analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione devono
essere corredate, al fine di consentire una corretta comprensione del bilancio di:
_INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI: intesi come indicatori finanziari, patrimoniali ed
economici, necessari per rappresentare in modo fedele, equilibrato e esauriente lo stato di
salute della gestione in tutti i suoi aspetti
_INDICATORI NON FINANZIARI PERTINENTI LA SPECIFICA ATTIVITA’ DELL’IMPRESA: indicatori
che vengono utilizzati per misurare in modo sintetico i vantaggi competitivi dell’impresa, in
relazione ai propri fattori critici di successo. Esempio di indicatori non finanziari sono: sviluppo
fatturato, efficienza di specifici fattori produttivi, indicatori di posizionamento competitivo che
riflettono la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, indicatori di customer satisfation, ecc.
_INDICATORI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE: si vuole fornire al lettore di bilancio
un quadro informativo sulla situazione dell’impresa non solo circoscritto all’aspetto finanziario,
patrimoniale ed economico ma si vogliono fornire informazioni riguardanti:
• L’ambiente, evidenziando i miglioramenti o i peggioramenti dell’impatto ambientale
provocata dall’attività di produzione
• Il personale, evidenziando le modalità e il tenore di rapporti che l’impresa intrattiene con i
67
dipendenti
RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428
C.C. 3° comma
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obitytivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa
la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al
rischio di variazione dei flussi finanziari
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
68
RELAZIONE SULLA GESTIONE: IASIFRS
I principi contabili internazionali non prevedono tra i documenti obbligatori del bilancio
d’esercizio la RELAZIONE SULLA GESTIONE.
Lo IAS 1 però, fa riferimento ad una RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, quale documento da
presentare oltre al bilancio, che deve spiegare e illustrare:
_ gli aspetti principali del risultato e della situazione patrimoniale-finanziaria
_le principali incertezze a cui è esposta l’impresa.
Lo IAS 1 prevede che la relazione degli amministratori possa affrontare:
• Gli aspetti principali del risultato economico, inclusi il cambiamento nel contesto aziendale
nel quale opera l’azienda, la risposta dell’azienda a questi cambiamenti e il loro effetto, la
politica di investimento per mantenere e migliorare il risultato economico, incluso la politica
di distribuzione dividendi
• Le fonti di finanziamento dell’aziende e il rapporto atteso tra attività e passività
• Le risorse dell’azienda non rilevate nella situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto
previsto dagli IAS.
69
RENDICONTO FINANZIARIO
Nel rendiconto finanziario vengono evidenziati i movimenti di natura finanziaria che si sono verificati
nel corso dell’esercizio, suddividendoli per destinazione in:
_MOVIMENTI OPERATIVI
_MOVIMENTI FINANZIARI
_MOVIMENTI DI INVESTIMENTO
Gli importi numerari possono essere determinati con il METODO DIRETTO, ossia mediante una
contabilità numerario che rileva direttamente le entrate e le uscite monetarie, o con il METODO
INDIRETTO, ossia rettificando gli importi iscritti in bilancio.
I principi contabili internazionali prevedono il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori da
allagare al bilancio, al contrario la disciplina nazionale non considera il rendiconto finanziario un
documento obbligatorio da allegare al bilancio; il codice prevede però che nella nota integrativa
siano indicate le variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo, in particolare delle
movimentazioni delle immobilizzazioni.
70
RENDICONTO FINANZIARIO:
NORMATIVA NAZIONALE
Lo scopo del rendiconto finanziario è quello di fornire elementi di natura finanziaria che non è
possibile ottenere dallo stato patrimoniale comparato, anche se correlato al conto economico,
evidenziando le relazioni esistenti tra FONTI DI FINANZIAMENTO E INVESTIEMENTI
EFFETTUATI.
Vengono infatti illustrate le variazioni:
• Attività di finanziamenti misurati dalla variazione delle risorse finanziarie (
autofinanziamento e finanziamento esterno)
• Delle risorse finanziarie determinate dall’attività produttiva del reddito
• Delle attività di investimento dell’impresa
• Della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Concetto di Risorsa finanziaria: _disponibilità liquide in cassa o in banca
_ capitale circolante netto (attivo circolante –passivo
circolante)
71
RENDICONTO FINANZIARIO:
NORMATIVA NAZIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO deve riassumere le variazione avvenute nella liquidità, ovvero nel
capitale circolane nette e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per
effetto della gestione.
Punto di partenza è il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale dell’impresa ( anello
di congiunzione tra aspetto economico e aspetto finanziario della gestione) che si ottiene
contrapponendo i ricavi e le spese necessari per produrre tali ricavi, ai quali successivamente si
sommano algebricamente:
• Investimenti e disinvestimenti in immobilizzazioni tecniche, finanziarie o patrimoniali
• Accensioni o rimborsi di debiti a medio lungo termine
• Variazione di capitale «estraneo alla gestione».
72
RENDICONTO FINANZIARIO: IAS 7
Lo IAS 7 individua le informazioni che l’entità deve fornire in merito ai flussi finanziari; l
rendiconto finanziario ha una funzione di primaria importanza in quanto le informazioni
contenute devono consentire agli utilizzatori del bilancio di prendere decisioni economiche.
Il rendiconto finanziario è un documento obbligatorio e parte integrante sia del bilancio
individuale che consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali.
Il rendiconto finanziario considera le variazioni:
_ disponibilità liquide: denaro in cassa, conti correnti bancari e postali, libretti al portatore,
assegni, assegni circolari
_mezzi equivalenti: investimenti finanziari e breve termine ed elevata liquidità.
Lo IAS 7 richiede che i flussi finanziari in entrata e in uscita avvenuti nel corso dell’esercizio
siano ricondotti alle attività che hanno generato o assorbito tali flussi:
_ATTIVITA’ OPERATIVA: deriva prevalentemente dalle principali attività generatrici di ricavi
dell’impresa, ovvero dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che hanno
partecipato alla determinazione del risultato d’esercizio
73
RENDICONTO FINANZIARIO: IAS 7
_ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO: acquisto e cessione di attività immobilizzate e altri investimenti
finanziari che non rientrano tra le disponibilità liquide
_ATTIVITA’ FINANZIARIA: determina la modifica delle dimensioni e della composizione del
capitale apportato e dei finanziamenti ottenuti dall’impresa.
FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA possono essere rappresentati in con due
modalità:
_METODO DIRETTO: indicando le principale categorie di incassi e pagamenti ( questo è il
metodo raccomandato dallo IAS 7, perché più idoneo per la stima dei flussi finanziari futuri)
_METODO INDIRETTO: l’utile e la perdita d’esercizio vengo rettificati dagli elementi non
monetari (ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti fondi rischi, contabilizzazione
imposte differite attive o passive, utili o perdite su cambi non realizzate), della variazione delle
rimanenze e dei crediti/debiti dell’esercizio e di ogni altro elemento i cui flussi finanziari
devono essere classificati tra le attività di investimento o di finanziamento. Nella pratica
questo è il metodo più utilizzato.
74
RENDICONTO FINANZIARIO: IAS 7
75
PROSPETTO VARIAZIONI PN
Il prospetto delle variazioni del PN non è tra i documenti obbligatori del bilancio d’esercizio
richiesti dalla normativa nazionale, l’articolo 2427 impone pero di indicare nella nota
integrativa:
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in
particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la
formazione e le utilizzazioni;(….)
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri
fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la
composizione della voce "altre riserve ;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in
appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; (….)
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il
valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali
caratteristiche delle operazioni relative;
76
PROSPETTO VARIAZIONI PN
Per lo IAS 1 IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO è un documento
obbligatorio al bilancio nel quale devono essere indicate:
1) TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO: dato dalla somma delle
seguenti componenti:
_Utile o perdita d’esercizi
_altre componenti di conto economico complessivo, classificate per natura inclusa la
quota delle voci di altri componenti di conto economico complessivo di collegate, join venture
contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto.
Le altre componenti di conto economico complessivo sono componenti che soddisfano la
definizione di ricavo o di costo definita dal FRAMEWORK, ma che i principi IAS-IFRS non
prevedono la loro iscrizione tra i componenti di costo o di ricavo. Esempio tipico sono
rivalutazione di un immobilizzazione materiale o immateriale ai sensi dello IAS 16-IAS 38.
2) PER CIASCUNA VOCE DI PN, GLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA O DELLA
RIDETERMINAZIONE RETROATTIVA, RILEVATI SECONO LO IAS 8: nel caso di rettifiche
retroattive in caso di cambiamento dei principi contabili o di correzione degli errori retroattiva
devono essere indicate in questo prospetto.
77
PROSPETTO VARIAZIONI PN
3) PER CIASCUNA VOCE DI PN UNA RICONCILIAZIONE TRA IL VALORE CONTABILE ALL’INIZIO
DELL’ESERCIZIO E QUELLO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO. Lo IAS 1 inoltre chiede una separata
indicazione per:
_UTILE o PERDITA D’ESERCIZIO
_ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
_OPERAZIONI CON SOCI NELLA QUALITA’ DI SOCI: questa scelta è volta a garantire una
maggiore trasparenza e chiarezza informativa, e si richiede di indicare distintamente i
contributi da parte dei soci, le distribuzioni degli stessi, e le variazioni nelle interessenze di
controllo che non determinano il venir meno del controllo.
78
PROSPETTO VARIAZIONI PN
79
BREVI CENNI D.Lgs 139/2015
IL D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, ha dato attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE
“relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di
esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
legge”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi
agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Naturalmente ai fini comparativi
occorrerà che anche il bilancio 2015 sia adeguato alle presenti disposizioni.
Le novità più importanti riguardano:
• Art. 2423: gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio composto da stato
patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziari il cui contenuto è
disciplinato dal nuovo art. 2425-ter
• Principi di redazione del bilancio: viene introdotta da un lato la possibilità di non rispettare gli
obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio,
laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e
dall’altro viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e
del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del contratto
80
BREVI CENNI D.Lgs 139/2015
• Schema di stato patrimoniale:
_iscrizione delle azioni proprie in una specifica voce di PN con segno negativo e non
più tra le immobilizzazioni o attivo circolante
_costi ricerca e pubblicità non più immobilizzati, possibilità di capitalizzare solo costi di
sviluppo, come previsto dallo IAS 38
_indicazione tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), attivo circolante (crediti) e
debiti dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti
_introduzioni di una specifica Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari
attesi
_non sono più previsti i conti d’ordine, ma le informazioni contenute indicate in nota
integrativa
• Schema di conto economico:
_ tra Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri
derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
_sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
_è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri
straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa
81
BREVI CENNI D.Lgs 139/2015
_i criteri di valutazione, prevedendo che l’avviamento va ammortizzato secondo la sua
vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a
dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati
• BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE (2435-TER): le imprese che nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbino superato due dei seguenti limiti:
_totale attivo di sp: 175000 euro
_ totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
_dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5
applicano gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) ed i criteri di
valutazione previsti dall’art. 235-bis c.c., e sono esonerate dalla redazione del Rendiconto
finanziario e dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale
siano fornite le informazioni richieste dall’ art 2427 c.c.
82
Scarica