UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali 90001 91070 TUTORATO N.1 Prof. Daniele Gervasio [email protected] Relatore: Bonacorsi Giuseppe Anno accademico 2015/2016 ARGOMENTI TRATTATI • Disciplina nazionale bilancio d’esercizio • Framework e IAS 1 • Allegati al Bilancio • Cenni D.lgs 139/2015 1 FINALITA’ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Codice civile (art. 2423, 2° comma): il bilancio d’esercizio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Principi Contabili Nazionali (doc.11): il bilancio di funzionamento o bilancio d'esercizio o bilancio ordinario, è un bilancio volto a fornire informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di UN'IMPRESA IN FUNZIONAMENTO. IAS/IFRS (Framework): il bilancio deve rappresentare in maniera attendibile la situazione patrimoniale-finanziaria, l’andamento economico e i flussi finanziari dell’impresa. 2 OGGETTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DI BILANCIO Codice civile (art. 2423, 2° c.): situazione patrimoniale e finanziaria della società e risultato economico dell'esercizio. Principi Contabili Nazionali (doc.11): periodica ed attendibile conoscenza: - del risultato economico dell'esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito; - della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell'impresa nonché la sua situazione finanziaria. IAS/IFRS (Framework): situazione patrimoniale−finanziaria della società, condizionata dal suo andamento economico (risorse economiche controllate, struttura finanziaria, liquidità e solvibilità, capacità di adattarsi ai cambiamenti nell’ambiente, etc). 3 COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO (1) Codice civile (art. 2423, 1° c.): Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa. Codice civile (art. 2428, 1° c.): Il bilancio deve essere corredato da una Relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, che contenga un’analisi della situazione della società e dell'andamento della gestione nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta. Principi Contabili Nazionali (doc.12): le informazioni da fornire in Nota integrativa comprendono: - le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto preferibilmente in forma di prospetto; - le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria esposte in modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi (Rendiconto finanziario). 4 DEFINIZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO BILANCIO D’ESERCIZIO: rappresentazione quantitativa, sistematica, periodica e consuntiva del: -CAPITALE DI FUNZIONAMENTO: ossia delle attività, delle passività e del patrimonio netto dell’azienda in funzionamento (going concern) (nb: capitale di funzionamento diverso da capitale di liquidazione e diverso da capitale economico _RISULTATO ECONOMICO PRODOTTO NELL’ESERCIZIO: risultato economico (utile o perdita) che emerge in un determinato periodo amministrativo a seguito della gestione. Il bilancio d’esercizio quindi è il più importante strumento di conoscenza della realtà aziendale, ed è fondamentale mezzo di informazione e comunicazione dell’impresa in funzionamento. 5 NORMATIVA CIVILISTICA DISCIPLINA CIVILISTICA: Titolo V del libro V delle Società Artt.2423-2435bis -Testo originario 1942 -D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 -D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 - D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (VEDI OLTRE) 6 ART. 2423 CODICE CIVILE Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota 7 integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. LA PIRAMIDE NORATIVA CLUASOLA GENERALE (art.2423) PRINCIPI DI REDAZIONE (art.2423 BIS) SCHEMI E STRUTTURA (art.2423 TER, 2424, 2424 BIS, 2425, 2425 BIS) CRITERI DI VALUTAZIONE (art.2426) 8 CLAUSOLA GENERALE: ART 2423,2° COMMA Codice civile (art. 2423, 2° comma): il bilancio d’esercizio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. CHIAREZZA: _rispetto schemi bilancio previsti dall’art.2424 (SP) e art.2425 (CE); _divieto di raggruppare le voci se questo compromette la chiarezza e significatività; _divieto di compensare le partite. RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA: _ il bilancio deve essere uno strumento di informazione trasparente e che consenta una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico d’esercizio 9 PRINCIPI DI REDAZIONE: ART. 2423 BIS Ø PRUDENZA: si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; si devono considerare i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Il principio della prudenza ha l’obiettivo di evitare che vi siano sopravvalutazioni o sottovalutazioni del patrimonio, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e garantire attendibilità e neutralità del bilancio Ø CONTINUITA’ DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE: occorre valutare gli elementi patrimoniali nella prospettiva della continuità dell’attività, ossia nell’ipotesi di normale funzionamento (going concern). Ø PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta, la riforma Vietti ha introdotto questo principio; occorre quindi che le operazioni aziendali siano rilevate ed iscritte in bilancio in funzione della loro sostanza economica e non del loro aspetto formale. Nel caso in cui l’aspetto formale dell’operazione sia diverso da quello sostanziale, occorre rappresentarla secondo l’aspetto sostanziale. 10 PRINCIPI DI REDAZIONE: ART. 2423 BIS Ø COMPETENZA: si deve tenere contro dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data del pagamento o dell’incasso; la competenza economica deve prevalere su quella temporale di manifestazione delle operazioni. Ø VALUTAZIONE SEPARATA: gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatemene. Non si deve procedere quindi ad una valutazione complessiva degli elementi eterogenei compresi un una specifica voce ma occorre procedere ad una valutazione separata; ed esempio i crediti devono essere valutati separatamente in relazione al diverso grado di solvibilità di ciascun debitore. Ø COSTANZA NELL’APPLICZIONE DEI CRITERI DI REDAZIONE: i criteri di redazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Questo principio rende significativa la comparabilità temporale dei bilanci e impedisce che gli amministratori attuino delle politiche di bilancio, ossia accorgimenti valutativi volti pilotare i risultati economici dell’esercizio. Deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali, indicando in nota integrativa le ragioni e gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato d’esercizio. 11 SCHEMI E STRUTTURA: 2423 TER «Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.» 12 SCHEMA STATO PATRIMONIALE: 2424 C.C. Il codice civile definisce puntualmente lo schema di STATO PATRIMONIALE (2424c.c.) e di CONTO ECONOMICO (2425c.c.). STATO PATRIMONIALE rappresenta il patrimonio dell’impresa specificando: - entità della ricchezza (il patrimonio netto); - le modalità di formazione di tale ricchezza (le componenti del patrimonio netto); - la composizione di tale ricchezza (le attività e le passività). Può offrire nel contempo informazioni su: - struttura degli impieghi di risorse finanziarie: composizione e consistenza dei beni (materiali e immateriali) disponibili per l’esercizio dell’attività produttiva e degli impieghi finanziari complementari (rispetto all’attività caratteristica (tipica); - struttura delle fonti finanziarie: entità e composizione dei finanziamenti ricevuti sia sotto forma di indebitamento da terzi, sia come mezzi propri (patrimonio netto) STRUTTURA A SEZIONI CONTRAPPOSTE, in cui le voci dell’ATTIVO sono redatte secondo un criterio di LIQUIDABILITA’ DECRESCENTE, mentre le voci del PASSIVO sono redatte secondo un criterio di ESIGIBILITA’ DECRESCENTE. 13 14 15 16 17 18 19 20 SCHEMA CONTO ECONOMICO: 2425 C.C. CONTO ECONOMICO: schema che riepiloga i costi e i ricavi di competenza di un certo periodo amministrativo consentendo di arrivare a determinare il RISULTATO ECONOMICO NETTO – REDDITO (UTILE O PERDITA) del periodo. Reddito misura l’incremento/ decremento che in un certo periodo di tempo il CAPITALE dell’impresa ha subito per effetto della gestione. CONTO ECONOMICO è caratterizzato da una STRUTTURA A SCALARE, in cui i COSTI DELLA PRODUZIONE, sono classificati per NATURA, ossia in relazione alla causa economica che li ha generati. NB: gli aggregati A VALORE DELLA PRODUZIONE e B COSTI DELLA PRODUZIONE, comprendono sia proventi e oneri operativi che proventi e oneri non operativi, quindi A-B non coincide con il REDDITO OPERATIVO! 21 22 23 24 CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa; 25 CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C. 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 26 • . CRITERI DI VALUTAZIONE: 2426 C.C. 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione 27 LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C. La NOTA INTEGRATIVA illustra i dati contabili per far comprendere e valutare con CHIAREZZA e in MODO VERITIERO e CORRETTO, la situazione finanziaria, patrimoniale e economica della società. FUNZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA: ØFunzione analitico descrittiva: illustra i dati sintetici contenuti nello stato patrimoniale e del conto economico per comprendere il reale significato; ØFunzione informativa: vengono forniti dati aggiuntivi rispetto a quelli contabili ØFunzione esplicativa: illustra i motivi di applicazione dei diversi criteri di valutazione in relazione alle scelte gestionali dell’azienda. SCOPI DELLA NOTA INTEGRATIVA: § Rendere contabilmente intelligibile il bilancio d’esercizio ai terzi § Fornire informazioni sui criteri di contabilizzazione, rappresentazione e valutazione utilizzati § Motivare le scelte adottate dagli amministratori 28 LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C. § Dettaglio del contenuto di alcune specifiche voci di SP e CE § Variazioni intervenute nella consistenza di alcune specifiche voci SP § Informazioni aggiuntive § Informazioni relativamente al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari 29 LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (2423, 3° comma): Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. CASI ECCEZZIONALI (2423, 4° comma): Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 30 LA NOTA INTEGRATIVA: 2427 C.C. PRINCIPIO COSTANZA (2423-bis, 2°comma):Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente (CONTINUITA’ VALUTAZIONE) sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. NON COMPARABILITA’-ADATTAMENTO VOCI (2423-ter, 5° comma):Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. 31 IAS-IFRS: AMBITO DI APPLICAZIONE IN ITALIA D.Lgs 28/02/2005 n.38 32 IAS: FRAMEWORK Il «FRAMEWORK FOR THE PREPARATUION OF FINANCIAL STATEMENTS» (Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio) approvato e pubblicato dallo IASB nel 1999 e poi rivisto nel 2010, introduce il corpus dei principi contabili internazionali. Non è un vero e proprio principio contabile internazionale, ma è un documento che va a definire i concetti di base per la redazione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati conformi ai principi contabili IAS/IFRS. Il FRAMEWORK definisce: • Finalità del bilancio e destinatari delle informazioni in esso contenute • Caratteristiche qualitative che determinano che le informazioni di bilancio siano utili • Definizione, rilevazione e misurazione delle poste di bilancio • Concetti di capitale e conservazione del capitale. 33 FRAMEWORK: FINALITA’ BILANCIO La clausola generale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali è individuabile nell’UTILITA’ DELLE INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DECISIONALI, infatti il FRAMEWORK sancisce che lo scopo del bilancio è quello di «fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico» . Le informazioni contenute del bilancio devono consentire a tutti i possibili utilizzatori di prendere decisioni, sulla base delle performance attuali e future dell’impresa. I diversi utilizzatori assumono decisioni sulla base della capacità dell’impresa di generare «flussi di cassa o equivalenti, sui tempi e sulla certezza di tali flussi», che viene apprezzata non solo mediante la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ma anche mediante la redazione del rendiconto finanziario, nel quale vengono indicate informazioni sulla variazione delle struttura finanziaria dell’impresa. Vengono identificati come destinatari dell’informativa di bilancio: investitori, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti, governo, pubblico. 34 FRAMEWORK: FINALITA’ BILANCIO Il FRAMEWORK individua una pluralità di destinatari dell’informativa di bilancio: investitori, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti, governo, pubblico. Vengono però collocati in posizione previlegiata gli INVESTITORI, infatti «dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli altri utilizzatori». Gli INVESTITORI, sia attuali che potenziali, sulla base delle informazioni relative alla performance dell’impresa decideranno se MANTENERE, INCREMENTARE O LIQUIDARE il proprio investimento. 35 PRINCIPI GENERALI REDAZIONE BILANCIO IASIFRS Lo IAS 1 e nel FRAMEWORK definiscono un’architettura degli IAS strutturata su più livelli: CLAUSOLA GENERALE ASSUNTI FONDAMENTALI CARATTERISTICH E QUALITATIVE DELLE INFORMAZIONI CONTABILI DI 1° E 2° LIVELLO UTILITA’ DELLE INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DECISIONALI CONTINUITA’ AZIENALE SIGNIFICA TIVITA’ COMPETENZA ECONOMICA COMPREN SIBILITA’ ATTENDIBI LITA’ COMPARA BILITA’ RILEVANZ A RAPP.FED ELE PREVALENZA SOSTANZA SULLA FORMA PRUDENZ A NEUTRALI TA’ COMPLET EZZA IAS 1:ASSUNTI FONDAMENTALI COMPETENZA ECONOMICA CONTINUITA’ (GOING CONCERN) Occorre rilevare in contabilità gli effetti delle operazioni al momento della loro maturazione economica e non a quello della manifestazione finanziaria:; quindi possono essere rilevati i ricavi/costi anche prima della loro realizzazione sul mercato. Il bilancio deve essere redatto nell’ipotesi di base di continuazione dell’attività dell’impresa per il prevedibile futuro. Il going concert deve essere determinato considerando tutte le informazioni che sono disponibili alla data di riferimento del bilancio e con un orizzonte previsionale di almeno 12 mesi 37 IAS 1: CARATTERISTICHE QUALITATIVE COMPRENSIBILITA’ Le informazioni di bilancio devono essere prontamente comprensibili. Presupposti:_ congrua preparazione economica degli utilizzatori; _ volontà di trattare le problematiche di bilancio in con diligenza; Applicazioni: _nel caso in cui le informazioni siano rilevanti per le decisioni utilizzatori; _forte correlazione con la significatività delle informazioni. SIGNIFICATIVITA’ RILEVANZA COMPARABILITA’ degli L’influenza delle informazioni sulle decisioni degli utilizzatori deriva dalla: _valutazione di eventi passati o di eventi futuri _correzione o conferma di precedenti valutazioni Occorre valutare la significatività dell’omissione di un’informazione o di una rappresentazione quantitativa o qualitativa non precisa, sul processo decisionale degli utilizzatori del bilancio. Nel tempo sui bilanci della stessa impresa, per effettuare analisi di tendenza economica, finanziaria e patrimoniale. Nello spazio, fra bilanci di imprese diverse. Affinchè sia possibile la comparabilità è necessario: _criteri di valutazione e rappresentazione costanti nel tempo e nello spazio _indicazione su ogni eventuale cambiamento dei criteri di valutazione e rappresentazione, e dei relativi effetti sul bilancio d’esercizio e indicazione degli effetti di tali modifiche anche sui bilanci degli esercizi precedenti. 38 IAS 1: CARATTERISTICHE QUALITATIVE ATTENDIBILITA’ RAPP.FEDELE PRUDENZA NEUTRALITA’ COMPLETEZZA Assenza di errori rilevanti e/o esclusione dal bilancio di informazioni significative Rappresentazione fedele delle operazioni considerando le difficoltà di identificazione, valutazione e rappresentazione Inteso come utilizzo di un adeguato grado di cautela nell’effettuare le stime richieste dalla redazione del bilancio in condizioni di incertezza, per evitare di sovrastimare le attività o i ricavi o non sottostimare passività o costi Assenza di condizionamenti delle informazioni fornite con il bilancio volte a far assumere agli utilizzatori del bilancio decisioni predeterminate Presenza di tutti gli elementi rilevanti dell’informazione e previa effettuazione di un rapporto fra i costi e i benefici. 39 PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: COD.CIV. VS IAS/IFRS Nella disciplina civilistica la rappresentazione delle operazioni di bilancio dà rilevanza alla qualificazione giuridico-formale dei contratti. A differenza dei principi contabili internazionali, il principio di prevalenza sulla forma ha una portata circoscritta, infatti questo principio si applica compatibilmente con l’assetto complessivo del codice civile e le disposizioni specifiche in materia; questo limita il suo rilievo pratico ai fini della contabilizzazione e successiva valutazione delle poste di bilancio. La portata del principio SUBSTANCE OVER FORM negli IAS/IFRS è ben diverso: • PRINCIPIO PERVASIVO, che informa a se tutto il sistema normativo • Maggiore focalizzazione sui probabili flussi finanziari futuri • Maggiore attenzione sulla disponibilità economica, in termini di BENEFICI e RISCHI dei relativi flussi • Da questa disponibilità discendono i flussi finanziari futuri; è possibile effettuare una stima più affidabile di questi flussi, se vengono considerati secondo una rappresentazione prettamente economica. 40 PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Occorre considerare che: _nozione di prevalenza economica non è univoca _il principio di prevalenza della sostanza sulla forma esprime un concetto con un contenuto indeterminato, quindi il suo concreto significato deriva dall’applicazione che di esso fanno le regole contenute nel conceptual frameworK e nei singoli IAS/IFRS Esempio tipico di applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma è contenuto nello IAS 17 sul leasing finanziario. In queste operazioni, visto che il locatario ha il diritto di riscattare il bene ad un valore significativamente inferiore al valore di mercato, è presumibilmente certo che eserciterà tale diritto. Quindi lo IAS 17 impone di contabilizzare l’operazione di leasing applicando il metodo finanziario, ossia considerando il locatario quale «proprietario economico del bene» e quindi il soggetto su cui ricadono rischi e i benefici derivanti dal contratto. L’aspetto sostanziale dell’operazione, ossia il trasferimento al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dal bene locato per la maggior parte della vita utile prevale, sull’aspetto giuridicoformale in base al quale il locatario non acquisisce la proprietà del bene. 41 COMPONENTI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Alla luce della CLAUSOLA GENERALE contenuta nel FRAMEWORK, ossia la necessità di soddisfare il fabbisogno informatico degli investitori in termini di disponibilità di dati sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e per meglio valutare la capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa, i tempi e la certezza di questi flussi, lo IAS 1 prevede che il bilancio sia composto da: _STATO PATRIMONIALE _CONTO ECONOMICO _PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO _RENDICONTO FINANZIARIO _NOTE AL BILANCIO 42 STATO PATRIMONIALE Nel prospetto di STATO PATRIMONIALE vengono indicate tutte le «risorse convertibili in flussi finanziari in entrata, oppure in minori flussi finanziari in uscita». Indichiamo quindi le RISORSE CONTROLLATE e le OBBLIGAZIONI ATTUALI che: _ esistenti al termine del periodo amministrativo in quanto derivano da operazioni svolte in passato _in grado di determinare con ragionevole certezza l’afflusso/deflusso di benefici economici nell’esercizio o negli esercizi futuri. L’esposizione nello STATO PATRIMONIALE può avvenire sulla base di due criteri _CRITERIO DELL’AFFERENZA AL CICLO OPERATIVO: considera la natura delle operazioni poste in essere. Il ciclo operativo è il tempo che intercorre tra l’acquisizione dei beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Tutte le attività e le passività che si originano durante il ciclo operativo sono sempre attività/passività correnti, indipendentemente dalla scadenza. Sono attività/passività non correnti: immobilizzazioni immateriali e materiali partecipazioni in controllate e collegate, quote a m-l. termie di mutui o presiti obbligazionari, tfr. _CRITERIO DELLA LIQUIDITA’/ESIGIBILITA’, ossia della trasformabilità in denaro entro 12 mesi. Il criterio finanziario riguarda il tempo, rispetto alla data di riferimento del bilancio entro il quale avviene l ’incasso o il pagamento delle attività/passività. Le attività/passività, non connesse all’oggetto tipico sono considerate correnti se il relativo incasso o pagamento avvengono entro 12 mesi dalla data di bilancio. Per massimizzare l’UTILITA’ DELLE informazioni per il lettore si preferisce il CRITERIO DELL’AFFERENZA AL CICLO OPERATIVO, salvo il caso in cui il ciclo operativo non abbia contorni definibili chiaramente. 43 ATTIVITA’ E PASSIVITA’ (IAS/IFRS) ATTIVITÀ: risorse controllate dall’azienda, risultato di eventi passati, dalle quali sono attesi in futuro flussi di benefici economici. Sono da iscrivere in Stato patrimoniale se: _è probabile che i benefici economici futuri affluiranno all’azienda; _hanno un costo o un valore che può essere valutato attendibilmente. PASSIVITÀ: obbligazioni attuali dell’azienda derivanti da eventi passati, la cui estinzione comporterà l’uscita dall’azienda di risorse che incorporano benefici economici. Sono da iscrivere in Stato patrimoniale se: _è probabile che per l’estinzione si manifesterà un flusso in uscita di risorse che incorporano benefici economici; _si può quantificare in modo attendibile l’importo al quale avverrà l’estinzione. 44 STATO PATRIMONIALE SECONDO LO IAS 1 (STRUTTURA ESEMPLIFICATIVA) 45 STATO PATRIMONIALE: CONTENUTO MINIMALE Lo IASB prevede: _ solo un contenuto minimale di stato patrimoniale, non prevedendo né uno schema di rifermento né un ordine espositivo; _obbligo di indicare i valori dell’esercizio di riferimento e di quello precedente _non sono previsti conti d’ordine _divieto di compensazione delle partite, salvo espressa deroga contenuta nei singoli principi Vi è l’OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA con « voci addizionali, intestazioni e risultati parziali, quando richiesto da un principio o quando necessario per rappresentare in modo fedele la situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa. Il maggior dettaglio può essere fornito direttamente nello stato patrimoniale oppure nelle note esplicative. 46 STATO PATRIMONIALE: CONTENUTO MINIMALE 47 CONTO ECONOMICO Deve rendere conto delle determinanti del risultato reddituale, descrivendo in modo analitico e chiaro la genesi dell’utile/perdita derivante dalle operazioni di gestione nel periodo di riferimento (ricavi e costi). Ricavi (IAS/IFRS): incrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio che si manifestano sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto diversi da quelli connessi alle contribuzioni di coloro che partecipano al capitale. Costi (IAS/IFRS): decrementi dei benefici economici di competenza dell’esercizio che si manifestano sotto forma di flussi finanziari in uscita o riduzioni di valore di attività o sostenimento di passività che si concretizzano in decrementi di patrimonio netto diversi da quelli relativi alle distribuzioni a coloro che partecipano al capitale. 48 CONTO ECONOMICO Due sono i criteri di classificazione adottabili in relazione al tipo di impresa, dei fattori storici e del settore: ANALISI DEI COSTI PER DESTINAZIONE: esprimono i costi operativi evidenziando, in primo luogo il costo per il venduto, e poi costi di distribuzione, amministrazione e generali, con l’obbligo di fornire informazioni sulla natura dei costi. Questa rappresenta l’impostazione preferita ANALISI DEI COSTI PER NATURA: esprime i costi operativi, evidenziando le variazioni delle rimanenze, costi di acquisto delle materie prime, costo del personale, gli ammortamenti ecc…. Questa rappresenta l’impostazione alternativa. Anche per il CONTO ECONOMICO non abbiamo né uno schema di rifermento, né un ordine espositivo ma viene indicato un CONTENUTO MINIMALE. Occorre indicare voci addizionali, sotto classificazioni, sub-totali quando vengono richiesti espressamente da un principio contabile, o quando richiesto per ottemperare al principio di rappresentazione veritiera e corretta. 49 CONTO ECONOMICO PER DESTINAZIONE 50 CONTO ECONOMICO PER NATURA 51 OPZIONI DI CONTO ECONOMICO PREVISTE DAGLI IAS/IFRS Lo IAS 1 consente di optare tra : - la redazione di un unico Prospetto di conto economico complessivo, in cui viene distinta una parte finale relativa alle Altre componenti di conto economico complessivo. Voci che influiscono sul patrimonio netto diverse da quelle considerate per la determinazione del reddito d’esercizio e da quelle derivanti dai rapporti con i soci - la redazione di due distinti prospetti: un Prospetto di conto economico separato che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio e un secondo prospetto (denominato anch’esso Prospetto di conto economico complessivo) che, partendo dall’utile (perdita) d’esercizio, riporta le Altre componenti di conto economico complessivo. 52 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (in unico prospetto) PREVISTO DAGLI IAS/IFRS CON CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE (struttura esemplificativa) 53 CONTO ECONOMICO SEPARATO PREVISTO DAGLI IAS/IFRS CON CLASSIFICAZIONE PER NATURA (struttura esemplificativa) 54 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (che segue quello separato) PREVISTO DAGLI IAS/IFRS (struttura esemplificativa) 55 GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI 56 GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI 57 GLI IMPATTI ECONOMICO CONTABILI 58 Confronto tra Framework(IAS) e postulati di bilancio(C.C) • Approccio Induttivo (IAS) Osservazione della prassi contabile Elaborazione del principio contabile • Approccio deduttivo (C.C) Elaborazione di una struttura di riferimento Derivazione del principio contabile L’approccio deduttivo fa prevalere il principio della rappresentazione veritiera e corretta mentre in ottica induttiva secondo lo IASB si parla di «fedele rappresentazione» intensa nell’accezione di caratteristica qualitativa e non posta sul piano di marcata concezione generale. **Le Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : « Conceptual al Framework e principi di redazione del bilancio di esercizio» 59 Confronto tra Framework(IAS) e postulati di bilancio(C.C) Approccio Rule–Based(C.C) Molto ridotta è la discrezionalità lasciata al redattore del bilancio, il framework è impiegato soltanto in fase di formazione dei criteri di valutazione (ruolo “trascurabile” del framework) Approccio Principle-Based(IAS) Ampia è la discrezionalità lasciata al redattore del bilancio, che costui dovrà esercitare, in sede di formazione del documento, con criteri di Valutazione coerenti con le proposizioni del quadro concettuale (ruolo “forte” del framework) **Le Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : « Conceptual al Framework e principi di redazione del bilancio di esercizio» 60 Confronto tra Framework(IAS) e postulati di bilancio(C.C) • Principio di utilità(IAS): soddisfazione dei bisogni informativi degli utilizzatori esterni individuati principalmente nei financial providers (attuali e potenziali investitori, finanziatori e altri creditori) cui devono destinarsi informazioni utili ad assumere le decisioni • Principi Generali base(IAS): Competenza e Continuità Aziendale(l’accezione di veritiero e corretto è vista come caratteristica qualitativa non sovraordinata ai suddetti due principi) • Principio della Prudenza(C.C) – acconutability ty approch: Valorizza la funzione di rendiconto del bilancio quale strumento idoneo a valutare la gestione degli amministratori e dunque fondato su un accountability approach. set layability ty approch: Tale approccio prevede la valutazione della • Approccio Prospettico(IAS) – asset liquidità e solvibilità dell’impresa e i suoi bisogni di finanziamenti aggiuntivi, si prevede quindi la quantità del futuro cash flow che dovrà essere distribuito. Ottica di previsione utile agli investitori. **Le Le informazioni sopra riportate sono tratte da un saggio di Sabino Fortunato intitolato : « Conceptual al Framework e principi di redazione del bilancio di esercizio» 61 RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428 C.C. Il bilancio deve essere corredato da una relazione ) degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione die principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 1) ANALISI FEDELE, EQUILIBRATA E ESAURIENTE DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ _ANALISI FEDELE: «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico» _ANALISI EQUILIBRATA E ESAURIENTE: descrizione dettagliata di tutti gli aspetti rilevanti della gestione _SITUAZIONE DELLA SOCIETA’: • l'aspetto finanziario, per esaminare le relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie, verificando la caratteristica attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo economico e tempestivo, senza cioè ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti straordinarie di finanziamento (liquidità); 62 RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428 C.C. • l'aspetto patrimoniale, per esaminare la relazione intercorrente tra il patrimonio netto (o capitale netto o capitale proprio) e i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi), verificando l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti di finanziamento, tra il capitale proprio e il capitale di terzi (solidità); • l'aspetto economico, per osservare le relazioni tra il flusso dei costi e il flusso dei ricavi, verificando la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi) che le consente di operare durevolmente. La capacità di conseguire tale equilibrio deve essere stabile (cioè presente sul lungo periodo), anche se non necessariamente costante (economicità/redditività). 2) ANDAMENTO DELLA SOCIETA’ E RISULTATO DELLA GESTIONE: _ANDAMENTO in senso retrospettivo, prospettico e comparativo -RISULTATO DELLA GESTIONE: non basta indicare il risultato d’esercizio, ma occorre indicare come le diverse aree della gestione dell’impresa abbiano contribuito alla sua formazione distinguendo tra: • - l'area tipica o caratteristica, la quale comprende le operazioni di gestione volte a perseguire direttamente gli obiettivi della gestione e l'oggetto caratteristico dell'attività economica svolta dall'impresa. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto "reddito operativo 63 dell'esercizio", derivante dalla contrapposizione tra ricavi e costi afferenti l'area tipica; RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428 C.C. • - l'area atipica, di cui fanno parte le operazioni di gestione estranee all'oggetto tipico dell'attività aziendale. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto risultato della gestione atipica dell'esercizio, derivante dalla contrapposizione tra ricavi e costi afferenti l'area atipica; • - l'area finanziaria, cioè il complesso delle operazioni d'esercizio legate alle politiche di finanziamento e di gestione della liquidità. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto "risultato della gestione finanziaria dell'esercizio", derivante dalla contrapposizione tra proventi e oneri di natura finanziaria; • - l'area straordinaria, in cui rientrano le operazioni legate o all'attività tipica o all'attività atipica o quella finanziaria che, data la loro non ricorrenza o il loro carattere eccezionale, devono essere isolate dalle altre aree della gestione. Con riferimento a tale area, si individua il cosiddetto "risultato della gestione straordinaria dell'esercizio", derivante dalla contrapposizione tra proventi e oneri di natura straordinaria; • - l'area tributaria, relativa agli oneri tributari dell'impresa (IRES, IRAP ecc.). 64 RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428 C.C. • 3) ANDAMENTO COMPLESSIVO E NEI VARI SETTORI IN CUI OPERA L’IMPRESA • La valutazione dell'andamento della gestione dell'impresa deve essere effettuata non solo a livello complessivo, ma anche con riferimento ai vari settori in cui essa opera, anche attraverso imprese controllate. Tali informazioni risultano particolarmente rilevanti per le imprese fortemente diversificate e/o multinazionali, poiché aiutano i lettori del bilancio a meglio comprendere i risultati di gestione passati, i rischi che gravano sull'impresa, le sue prospettive di redditività e l'impresa nella sua globalità. • Il codice civile non chiarisce cosa si debba intendere per «settore», possiamo quindi identificare due criteri: • area d'attività, intendendo per tale i prodotti realizzati (beni o servizi), correlabili in base a natura degli stessi, caratteristiche dei relativi processi produttivi, tipologia di clientela servita, modalità attraverso le quali i prodotti sono distribuiti e il contesto in cui l'impresa opera; • ambito geografico, intendendo per tale un'area geografica caratterizzata da condizioni politiche ed economiche simili, collocazione fisica delle diverse attività, relazioni tra processi aziendali (per esempio, di tipo produttivo, di tipo distributivo ecc.) collocati in zone geografiche diverse, ma tra loro integrabili e medesimi rischi Paese o valutari. • L’impresa per ogni settore di operatività deve indicare • - costi (presumibilmente solo quelli di natura operativa e direttamente attribuibili al settore); • - ricavi (presumibilmente solo quelli di natura operativa e direttamente attribuibili al settore); • - investimenti (direttamente attribuibili al settore). 65 RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428 C.C. 4) DESCRIZIONI DEI RISCHI E DELLE PRINCIPALI INCERTEZZE A CUI E’ ESPOSTAche possono gravare sul futuro andamento della gestione e sul conseguimento dei propri obiettivi _RISCHI: • mercato (variazione dei prezzi, della domanda, della concorrenza, dei tassi di cambio, dei tassi di interesse ecc.); • efficacia ed efficienza dei processi aziendali; • inadeguatezza delle risorse umane a disposizione; • situazioni di dipendenza da clienti/fornitori; • variazioni della normativa nazionale e/o internazionale; • instabilità del contesto politico e sociale; • possibili eventi catastrofici _INCERTEZZE: possono riguardare la valutazione di poste particolarmente sensibili e critiche sia dell'attivo sia del passivo patrimoniale (per esempio, la determinazione del presumibile valore di realizzo del magazzino, dei crediti di natura commerciale o delle attività finanziarie non immobilizzate), oppure caratterizzare una situazione, una condizione o una fattispecie esistenti alla data del bilancio, le quali non hanno originato appositi stanziamenti (fondi per rischi) e potranno concretizzarsi, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, in una perdita per l'impresa (per esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia d'espropriazione o rischi non assicurati). 66 RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428 C.C. 2° comma L’analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione devono essere corredate, al fine di consentire una corretta comprensione del bilancio di: _INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI: intesi come indicatori finanziari, patrimoniali ed economici, necessari per rappresentare in modo fedele, equilibrato e esauriente lo stato di salute della gestione in tutti i suoi aspetti _INDICATORI NON FINANZIARI PERTINENTI LA SPECIFICA ATTIVITA’ DELL’IMPRESA: indicatori che vengono utilizzati per misurare in modo sintetico i vantaggi competitivi dell’impresa, in relazione ai propri fattori critici di successo. Esempio di indicatori non finanziari sono: sviluppo fatturato, efficienza di specifici fattori produttivi, indicatori di posizionamento competitivo che riflettono la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, indicatori di customer satisfation, ecc. _INDICATORI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE: si vuole fornire al lettore di bilancio un quadro informativo sulla situazione dell’impresa non solo circoscritto all’aspetto finanziario, patrimoniale ed economico ma si vogliono fornire informazioni riguardanti: • L’ambiente, evidenziando i miglioramenti o i peggioramenti dell’impatto ambientale provocata dall’attività di produzione • Il personale, evidenziando le modalità e il tenore di rapporti che l’impresa intrattiene con i 67 dipendenti RELAZIONE SULLA GESTIONE: 2428 C.C. 3° comma Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obitytivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società. 68 RELAZIONE SULLA GESTIONE: IASIFRS I principi contabili internazionali non prevedono tra i documenti obbligatori del bilancio d’esercizio la RELAZIONE SULLA GESTIONE. Lo IAS 1 però, fa riferimento ad una RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, quale documento da presentare oltre al bilancio, che deve spiegare e illustrare: _ gli aspetti principali del risultato e della situazione patrimoniale-finanziaria _le principali incertezze a cui è esposta l’impresa. Lo IAS 1 prevede che la relazione degli amministratori possa affrontare: • Gli aspetti principali del risultato economico, inclusi il cambiamento nel contesto aziendale nel quale opera l’azienda, la risposta dell’azienda a questi cambiamenti e il loro effetto, la politica di investimento per mantenere e migliorare il risultato economico, incluso la politica di distribuzione dividendi • Le fonti di finanziamento dell’aziende e il rapporto atteso tra attività e passività • Le risorse dell’azienda non rilevate nella situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dagli IAS. 69 RENDICONTO FINANZIARIO Nel rendiconto finanziario vengono evidenziati i movimenti di natura finanziaria che si sono verificati nel corso dell’esercizio, suddividendoli per destinazione in: _MOVIMENTI OPERATIVI _MOVIMENTI FINANZIARI _MOVIMENTI DI INVESTIMENTO Gli importi numerari possono essere determinati con il METODO DIRETTO, ossia mediante una contabilità numerario che rileva direttamente le entrate e le uscite monetarie, o con il METODO INDIRETTO, ossia rettificando gli importi iscritti in bilancio. I principi contabili internazionali prevedono il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori da allagare al bilancio, al contrario la disciplina nazionale non considera il rendiconto finanziario un documento obbligatorio da allegare al bilancio; il codice prevede però che nella nota integrativa siano indicate le variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo, in particolare delle movimentazioni delle immobilizzazioni. 70 RENDICONTO FINANZIARIO: NORMATIVA NAZIONALE Lo scopo del rendiconto finanziario è quello di fornire elementi di natura finanziaria che non è possibile ottenere dallo stato patrimoniale comparato, anche se correlato al conto economico, evidenziando le relazioni esistenti tra FONTI DI FINANZIAMENTO E INVESTIEMENTI EFFETTUATI. Vengono infatti illustrate le variazioni: • Attività di finanziamenti misurati dalla variazione delle risorse finanziarie ( autofinanziamento e finanziamento esterno) • Delle risorse finanziarie determinate dall’attività produttiva del reddito • Delle attività di investimento dell’impresa • Della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Concetto di Risorsa finanziaria: _disponibilità liquide in cassa o in banca _ capitale circolante netto (attivo circolante –passivo circolante) 71 RENDICONTO FINANZIARIO: NORMATIVA NAZIONALE RENDICONTO FINANZIARIO deve riassumere le variazione avvenute nella liquidità, ovvero nel capitale circolane nette e negli altri elementi della situazione patrimoniale-finanziaria per effetto della gestione. Punto di partenza è il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale dell’impresa ( anello di congiunzione tra aspetto economico e aspetto finanziario della gestione) che si ottiene contrapponendo i ricavi e le spese necessari per produrre tali ricavi, ai quali successivamente si sommano algebricamente: • Investimenti e disinvestimenti in immobilizzazioni tecniche, finanziarie o patrimoniali • Accensioni o rimborsi di debiti a medio lungo termine • Variazione di capitale «estraneo alla gestione». 72 RENDICONTO FINANZIARIO: IAS 7 Lo IAS 7 individua le informazioni che l’entità deve fornire in merito ai flussi finanziari; l rendiconto finanziario ha una funzione di primaria importanza in quanto le informazioni contenute devono consentire agli utilizzatori del bilancio di prendere decisioni economiche. Il rendiconto finanziario è un documento obbligatorio e parte integrante sia del bilancio individuale che consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali. Il rendiconto finanziario considera le variazioni: _ disponibilità liquide: denaro in cassa, conti correnti bancari e postali, libretti al portatore, assegni, assegni circolari _mezzi equivalenti: investimenti finanziari e breve termine ed elevata liquidità. Lo IAS 7 richiede che i flussi finanziari in entrata e in uscita avvenuti nel corso dell’esercizio siano ricondotti alle attività che hanno generato o assorbito tali flussi: _ATTIVITA’ OPERATIVA: deriva prevalentemente dalle principali attività generatrici di ricavi dell’impresa, ovvero dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che hanno partecipato alla determinazione del risultato d’esercizio 73 RENDICONTO FINANZIARIO: IAS 7 _ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO: acquisto e cessione di attività immobilizzate e altri investimenti finanziari che non rientrano tra le disponibilità liquide _ATTIVITA’ FINANZIARIA: determina la modifica delle dimensioni e della composizione del capitale apportato e dei finanziamenti ottenuti dall’impresa. FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA possono essere rappresentati in con due modalità: _METODO DIRETTO: indicando le principale categorie di incassi e pagamenti ( questo è il metodo raccomandato dallo IAS 7, perché più idoneo per la stima dei flussi finanziari futuri) _METODO INDIRETTO: l’utile e la perdita d’esercizio vengo rettificati dagli elementi non monetari (ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti fondi rischi, contabilizzazione imposte differite attive o passive, utili o perdite su cambi non realizzate), della variazione delle rimanenze e dei crediti/debiti dell’esercizio e di ogni altro elemento i cui flussi finanziari devono essere classificati tra le attività di investimento o di finanziamento. Nella pratica questo è il metodo più utilizzato. 74 RENDICONTO FINANZIARIO: IAS 7 75 PROSPETTO VARIAZIONI PN Il prospetto delle variazioni del PN non è tra i documenti obbligatori del bilancio d’esercizio richiesti dalla normativa nazionale, l’articolo 2427 impone pero di indicare nella nota integrativa: 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;(….) 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve ; 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; (….) 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; 76 PROSPETTO VARIAZIONI PN Per lo IAS 1 IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO è un documento obbligatorio al bilancio nel quale devono essere indicate: 1) TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO: dato dalla somma delle seguenti componenti: _Utile o perdita d’esercizi _altre componenti di conto economico complessivo, classificate per natura inclusa la quota delle voci di altri componenti di conto economico complessivo di collegate, join venture contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto. Le altre componenti di conto economico complessivo sono componenti che soddisfano la definizione di ricavo o di costo definita dal FRAMEWORK, ma che i principi IAS-IFRS non prevedono la loro iscrizione tra i componenti di costo o di ricavo. Esempio tipico sono rivalutazione di un immobilizzazione materiale o immateriale ai sensi dello IAS 16-IAS 38. 2) PER CIASCUNA VOCE DI PN, GLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA O DELLA RIDETERMINAZIONE RETROATTIVA, RILEVATI SECONO LO IAS 8: nel caso di rettifiche retroattive in caso di cambiamento dei principi contabili o di correzione degli errori retroattiva devono essere indicate in questo prospetto. 77 PROSPETTO VARIAZIONI PN 3) PER CIASCUNA VOCE DI PN UNA RICONCILIAZIONE TRA IL VALORE CONTABILE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO E QUELLO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO. Lo IAS 1 inoltre chiede una separata indicazione per: _UTILE o PERDITA D’ESERCIZIO _ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO _OPERAZIONI CON SOCI NELLA QUALITA’ DI SOCI: questa scelta è volta a garantire una maggiore trasparenza e chiarezza informativa, e si richiede di indicare distintamente i contributi da parte dei soci, le distribuzioni degli stessi, e le variazioni nelle interessenze di controllo che non determinano il venir meno del controllo. 78 PROSPETTO VARIAZIONI PN 79 BREVI CENNI D.Lgs 139/2015 IL D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, ha dato attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE “relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Naturalmente ai fini comparativi occorrerà che anche il bilancio 2015 sia adeguato alle presenti disposizioni. Le novità più importanti riguardano: • Art. 2423: gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziari il cui contenuto è disciplinato dal nuovo art. 2425-ter • Principi di redazione del bilancio: viene introdotta da un lato la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e dall’altro viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del contratto 80 BREVI CENNI D.Lgs 139/2015 • Schema di stato patrimoniale: _iscrizione delle azioni proprie in una specifica voce di PN con segno negativo e non più tra le immobilizzazioni o attivo circolante _costi ricerca e pubblicità non più immobilizzati, possibilità di capitalizzare solo costi di sviluppo, come previsto dallo IAS 38 _indicazione tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), attivo circolante (crediti) e debiti dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti _introduzioni di una specifica Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi _non sono più previsti i conti d’ordine, ma le informazioni contenute indicate in nota integrativa • Schema di conto economico: _ tra Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti _sono state aggiunte voci specifiche per i derivati; _è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa 81 BREVI CENNI D.Lgs 139/2015 _i criteri di valutazione, prevedendo che l’avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni e introducendo il fair value per la valutazione dei derivati • BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE (2435-TER): le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbino superato due dei seguenti limiti: _totale attivo di sp: 175000 euro _ totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro _dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5 applicano gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) ed i criteri di valutazione previsti dall’art. 235-bis c.c., e sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario e dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano fornite le informazioni richieste dall’ art 2427 c.c. 82