DETERMINAZIONE N. 1579 DEL 15/11/2011

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DETERMINAZIONE N. 1579 DEL 15/11/2011
UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE:
F.to UU.OO. Igiene ed Organizzazione AREA 1 Il Responsabile. Dr. S. Nola_____________
F.to UU.OO. Igiene ed Organizzazione AREA 2 Il Responsabile Dr.ssa A. Grotti __________
F.to U.O. Direzione Amministrativa
Il Direttore Amm.vo Dr. L. Mistri__________
OGGETTO: Proroga per il biennio 2012 – 2013 delle convenzioni con le Diocesi di FerraraComacchio, di Ravenna-Cervia e di Bologna per la disciplina del servizio di Assistenza
Religiosa Cattolica IL DIRETTORE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
Sentiti i Responsabili delle UU.OO. di Igiene ed Organizzazione AREA 1 e AREA 2 ed
il Direttore Amministrativo del P.U.O. che riferiscono quanto segue:
Richiamata la Legge Regionale n. 12 del 10/4/1989 ad oggetto”Disciplina
dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali;
Richiamate altresì le determinazione n. 31/2004, n. 28/2005, n. 1522/2006, n.
1863/2007, n. 1736/2009 del Responsabile Presidio Unico Ospedaliero con le quali
venivano prorogate per gli anni dal 2005 al 2011 le convenzioni con le Diocesi di FerraraComacchio, di Ravenna-Cervia, e di Bologna per il servizio di assistenza religiosa cattolica
prestata a favore dei degenti e dei famigliari che li assistono presso le strutture ospedaliere
dell’AUSL di Ferrara, ubicate nei rispettivi territori di competenza secondo le condizioni e
modalità previste dalla sopra citata Legge Regionale;
Viste le note agli atti con Prot. Gen. n. 79735 del 8/11/2011, n. 76886 del 25/10/2011
e n. 71104 del 4/10/2011, con le quali rispettivamente le Curie Arcivescovili di RavennaCervia , di Ferrara-Comacchio e Bologna richiedono il rinnovo per il biennio 2012 – 2013
delle convenzioni citate;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al loro rinnovo, dando contestualmente atto
che la situazione degli ospedali e dei posti-letto ubicati nei territori di competenza delle
Diocesi di Ferrara-Comacchio, Ravenna-Cervia e Bologna è attualmente così strutturata:
Arcidiocesi Ferrara-Comacchio
Ospedale Comacchio
Ospedale Del Delta Lagosanto
Ospedale Copparo
Ospedale Bondeno
posti letto
posti letto
posti letto
posti letto
di degenza ordinaria
di degenza ordinaria
di degenza ordinaria
di degenza ordinaria
TOTALE POSTI LETTO DEGENZA ORDINARIA
n. 44
n. 207
n. 66
n. 40
n. 357
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
Arcidiocesi di Ravenna-Cervia
Ospedale di Argenta
posti letto di degenza ordinaria
TOTALE POSTI LETTO DEGENZA ORDINARIA
n. 131
n. 131
Arcidiocesi di Bologna
Ospedale di Cento
posti letto di degenza ordinaria
TOTALE POSTI LETTO DEGENZA ORDINARIA
n. 159
n. 159
Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa nelle
previsioni del budget autorizzato:
- che il presente provvedimento risponde ai principi di legittimità, opportunità e convenienza;
Richiamata la Deliberazione n. 903 del 19/10/2004 così come modificata con atto n.
86 del 31/3/2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, nonché l’allegato regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
DETERMINA
1) Di prorogare per il biennio 2012 – 2013 i rapporti convenzionali in essere con le Curie
Arcivescovili di Ferrara-Comacchio, di Ravenna-Cervia e di Bologna per la disciplina del
servizio di assistenza religiosa cattolica prestato a favore dei degenti e i loro famigliari che li
assistono presso le strutture ospedaliere dell’Az. USL di Ferrara, ubicate nei rispettivi
territori di competenza, in base all’assetto degli Ospedali e al numero dei posti-letto,
secondo le modalità previste dalle convenzioni, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) Di dare atto che in applicazione della Legge Regionale 10/4/1989, n.12, l’onere per postoletto che grava sul bilancio dell’Azienda USL è pari ad Euro 150.00;
3) Di contabilizzare i costi conseguenti al presente atto, ammontanti complessivamente a €
97.050,00 annui al conto economico n. 811090051 “Assistenza Religiosa” del Bilancio
Economico 2012 e 2013, gestione sanitaria.
IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
F.to (Dr. Dario Pelizzola)
U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti
economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente
in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
_______________________
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
Allegati alla determina n. 1579 del 15/11/2011
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
E L’ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO COMPETENTE PER TERRITORIO PER
LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA LEGGE REGIONALE 10.04.1989
N.12.
PREMESSO CHE
- sussistono presso l’Azienda U.S.L. di Ferrara le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 1
dello schema regionale di intesa per l’assistenza religiosa di culto cattolico allegato a) alla
Legge regionale 10.04.1989 n. 12;
- e’ opportuno disciplinare e omogeneizzare in tutta l’Azienda i rapporti con apposita
convenzione osservando quanto contemplato in merito alla Legge regionale n. 12/89
predetta e cioe’ che
- il servizio puo’ essere assicurato anche da Assistiti Religiosi incaricati in regime di
convenzione anche nei seguenti casi:
a) quando l’Assistente Religioso assunto intenda continuare con l’assenso dell’Ordinario lo
svolgimento del servizio oltre il 65esimo anno di eta’;
b) quando l’Assistente Religioso proposto dall’Ordinario non risulti in possesso di tutti i
requisiti di cui al comma 3 allegato A della Legge 12/89;
c) quando il servizio di Assistenza Religiosa venga svolto per un numero di posti letto
inferiore a 200 unita’ e non sia stata fatta convenzione di cui al successivo art. 4 comma
4;
d) quando l’Ordinario proponga all’Azienda U.S.L. tale tipo di rapporto e l’Azienda U.S.L.
esprime il proprio assenso in proposito.
TRA
l’Azienda U.S.L. di Ferrara, in seguito denominata Azienda, rappresentata dal Dott.
Pelizzola , Direttore Presidio Ospedaliero Unico nato a Ferrara il 19/8/51
Dario
E
L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio rappresentata da S.E. Mons. Paolo Rabitti nato a
Castellarano (Re) il 28/10/36
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
Il servizio di Assistenza religiosa presso le strutture di Bondeno, Lagosanto,
Comacchio e Copparo viene assicurato in regime di convenzione dall’Ordinario Diocesano
mediante Assistenti Religiosi da Lui incaricati. Dato atto che gli Assistenti Religiosi saranno
piu’ di uno, la responsabilita’ ed il coordinamento del servizio di assistenza religiosa viene
affidato ad uno di loro designato dallo stesso Ordinario, il quale provvedera’ a comunicare
alle strutture interessate ed alla Amministrazione dell’Azienda U.S.L. sia i nominativi degli
assistenti religiosi che di volta in volta verranno indicati, sia il loro Coordinatore.
ART. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
1) L’Assistenza Religiosa, nel rispetto della volonta’ e liberta’ religiosa dei cittadini,
viene svolto in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, per le
attivita’ dirette all’Amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime,alla catechesi,
all’esercizio del culto.
2) Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di Assistenza Religiosa con
gli altri servizi dell’Azienda U.S.L. gli assistenti religiosi operano d’intesa con la Direzione
dell’Ospedale e dell’Azienda, uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative dalla
stessa emanate per il migliore collegamento funzionale tra i vari servizi.
3) Il personale di Assistenza Religiosa puo’ svolgere, con il consenso degli organi
competenti dell’Azienda U.S.L. tutte le attivita’ previste dalla citata legge regionale
concernente “Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unita’
Sanitarie Locali”.
Il servizio di Assistenza Religiosa, per i destinatari indicati dall’art. 3, e’ totalmente
gratuito.
ART. 3
DESTINATARI DELL’ASSISTENZA RELIGIOSA
Il Servizio di Assistenza religiosa, nel rispetto della volonta’ e libera coscienza dei
cittadini, e’ assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nei presidi dell’Azienda indicati
nell’art.1 e dei loro familiari che li assistono.
Il personale dell’Azienda U.S.L. puo’ usufruire del servizio di Assistenza Religiosa,
compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio.
ART. 4
NUMERO DEGLI ASSISTENTI RELIGIOSI
Il numero degli Assistenti religiosi in regime di convenzione con l’Azienda U.S.L. nei
Presidi di cui all’art. 1, nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 4 dello schema regionale
d’intesa allegato a) alla L.R. 12/1989, ancorato al numero globale dei posti letto pari a
complessivi n. 357 costituenti la base di riferimento del corrispettivo di cui al successivo art.
7, non potra’ essere inferiore a 3.
ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA.
1) per l’esercizio della propria azione pastorale, gli Assistenti Religiosi dipendono
dall’Ordinario Diocesano, il quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti.
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
2) In caso di assenza dell’Assistente religioso incaricato l’Ordinario provvedera’
direttamente alla sua sostituzione. In caso di urgenza provvedera’ direttamente l’Assistente
Religioso coordinatore dandone immediatamente comunicazione alla Struttura interessata,
all’Amministrazione dell’Azienda U.S.L. e all’Ordinario Diocesano.
3) Gli Assistenti Religiosi possono essere coadiuvati, continuativamente e senza oneri
per l’Azienda, da altri Sacerdoti, diacono o laici, i cui nominativi devono essere comunicati
alla Direzione sanitaria. Tali collaboratori del personale di Assistenza Religiosa, l’Ordinario e i
parroci dei ricoverati, hanno accesso ai locali di degenza delle strutture di ricovero
dell’Azienda U.S.L. con le stesse modalita’ del personale di Assistenza Religiosa e
comunque con l’ossequio delle disposizioni di cui alla Legge Regionale concernente
“Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unita’ Sanitarie Locali”.
4) Fermo restando la piena autonomia operativa degli Assistenti Religiosi, per quanto
concerne le esigenze di collegamento funzionale del servizio di Assistenza Religiosa con gli
altri servizi dell’Azienda U.S.L., la Direzione Aziendale assume le proprie decisioni sentiti gli
Assistenti Religiosi stessi.
5) A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze
terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita impedire al personale di Assistenza
Religiosa o ai collaboratori da lui incaricati di svolgere il proprio ministero. Reciprocamente ai
ricoverati dovra’ altresi’, essere assicurata la terapia impartita dal personale medico curante.
ART. 6
NATURA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’
La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessita’ di assicurare il
costante funzionamento del servizio stesso e quindi dovra’ essere assicurata anche la
reperibilita’ nelle ore notturne per i casi urgenti.
Nessun compenso e’ dovuto dall’Azienda U.S.L. per la reperibilita’ relativa ai casi
urgenti.
ART. 7
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio spettante all’Ordinario Diocesano, tenuto conto che lo
stesso viene determinato sulla base del trattamento economico lordo assegnato al personale
di settimo livello (art. 7 dello schema regionale d’intesa), tenendo conto del numero dei posti
letto presenti nelle strutture di cui al precedente art. 1 viene concordato per il biennio 2012 –
2013 in €. 53.550,00 annue, sulla base di un parametro pari a €. 150,00 per posto letto per
anno.
ART.8
LOCALI ED ATTREZATURE DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA RELIGIOSA
Per l’assistenza religiosa indipendentemente dai parametri e dalle dimensioni
strutturali dell’Azienda U.S.L. dovra’ essere garantito l’uso di una cappella e di un ufficio con
relativi arredi, attrezzature e accessori.
L’Azienda U.S.L. dovra’ inoltre, a richiesta dell’Ordinario Diocesano per le realta’ che di
loro natura lo prevedono, mettere a disposizione del servizio di assistenza religiosa un locale
per alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
ricovero, oppure in sede limitrofa; per detto locale verranno determinati di comune intesa le
modalita’ per l’utilizzo.
In caso di temporanea indisponibilita’ dei locali di cui ai precedenti comma 1 e 2
l’Azienda U.S.L. prevedera’ un termine entro il quale mettere i medesimi a disposizione del
personale di assistenza religiosa. In tal caso, il servizio verra’ comunque attivato anche con
soluzioni operative provvisorie, ma comunque adeguate al decoro della funzione.
In sede di prima applicazione restano altresi’ disciplinate quali modalita’ d’uso di
sacrestie relative ai servizi mortuari nonche’ di una sala di riunioni, anche in uso non
esclusivo, con relative attrezzature, quelle in atto previggenti alla sottoscrizione della
presente convenzione.
Gli assistenti religiosi che assicurano la continuita’ del servizio di cui all’art. 5 hanno
diritto di consumare i pasti preparati dall’Azienda U.S.L.al costo determinato per il personale
dipendente.
ART. 9
SPESE DI ESERCIZIO E DI CONSERVAZIONE
Le usuali spese di culto, nonche’ quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e
attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, la pulizia escluse quelle dell’alloggio se esterne alla struttura nonche’ le spese
di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono
a carico dell’Azienda U.S.L. ferno restando comunque che l’Assistente Religioso e’
consegnatario e responsabile dei beni mobili e d’immobili destinati, o comunque necessari
per l’assolvimento del servizio in oggetto, per i quali il servizio competente redigera’ regolare
inventario.
ART. 10
CONTROVERSIE
relative alle intese tra Azienda U.S.L. ed Ordinario.
1) La soluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione
della presente convenzione tra U.S.L. e Ordinario Diocesano anche con riferimento alla
compatibilita’ dell’applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione relativa al personale
sanitario, in considerazione della particolarita’ del loro servizio, e’ demandata all’apposita
Commissione Regionale costituita nei modi di cui all’art. 9 dello schema regionale d’intesa
allegato A) alla legge regionale 10 aprile 1989 n. 12. e cioe’ da:
a) un membro designato dalla Giunta Regionale
b) un membro designato dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna
c) un membro designato dall’ANCI Regionale
d) un membro designato, in rappresentanza degli Assistenti Religiosi, dal Vescovo
delegato per la pastorale della Sanita’ dell’Emilia-Romagna
e) un membro, con funzione di Presidente, designato d’intesa tra i membri di cui alle
lettere precedenti. In caso di mancata intesa nel termine di cui al comma
successivo, il quinto membro sara’ designato dal Presidente del Tribunale di
Ferrara.
2) Nell’intesa fra Azienda e Ordinario Diocesano competente per territorio, le parti
contraenti si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della
Commissione anzidetta.
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
ART. 11
STRUTTURE CONVENZIONATE
Il servizio di assistenza religiosa di cui alla presente convenzione comprende anche
quello di assicurare l’assistenza all’interno delle case di cura convenzionate ai sensi dell’art.
4 comma 6 dell’intesa allegata alla legge suddetta, senza per altro alcun onere aggiuntivo per
quest’Azienda U.S.L..
ART. 12
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano
comunque le vigenti disposizioni legislative, nonche’, ove applicabili, le eventuali prescrizioni
generali e specifiche del Codice Civile.
ART. 13
VALIDITA’
La presente Convenzione ha decorrenza dall’ 1/1/2012 al 31/12/2013.
Le eventuali modifiche o integrazioni del rapporto stesso conseguenti a determinazioni
legislative o regolamentari nazionali o regionali saranno valutate alla scadenza del rapporto.
Ferrara 15/11/2011
P. L’AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
IL DIRETTORE PRESIDIO UNICO
F.to (Dr. Dario Pelizzola )
P.ARCIDIOCESI DI
FERRARA-COMACCHIO
F.to (S.E. Mons. Paolo Rabitti)
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
CONVENZIONE TRA l’AZIENDA U.S.L. DI FERRARA E L’ARCIDIOCESI DI RAVENNACERVIA COMPETENTE PER TERRITORIO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
DELL’ALLEGATO A) ALLA L.R. 10.04.1989, N. 12.
PREMESSO CHE
- sussistono nei presidi sanitari e socio assistenziali gestiti dell’Azienda U.S.L. di Ferrara le
condizioni previste dal 2° comma dell’art. 1 dello schema regionale di intesa per
l’assistenza religiosa di culto cattolico allegato A) alla L.R. 10.04.1989, n. 12;
- è opportuno disciplinare ed omogeneizzare in tutta l’Azienda i rapporti con
convenzione, osservando quanto contemplato in merito alla L.R. n.12/1989;
apposita
- il servizio puo’ essere assicurato anche da Assistenti Religiosi incaricati in regime di
convenzione anche nei seguenti casi:
a) quando l’Assistente Religioso assunto intenda continuare con l’assenso dell’Ordinario lo
svolgimento del servizio oltre il 65esimo anno di eta’;
b) quando l’Assistente Religioso proposto dall’Ordinario non risulti in possesso di tutti i
requisiti di cui al comma 3 allegato A della Legge 12/89;
c) quando il servizio di Assistenza Religiosa venga svolto per un numero di posti letto
inferiore a 200 unita’ e non sia stata fatta convenzione di cui al successivo art. 4 comma 4;
d) quando l’Ordinario proponga all’Azienda U.S.L. tale tipo di rapporto e l’Azienda U.S.L.
esprime il proprio assenso in proposito.
TRA
L’Azienda U.S.L. Ferrara, in seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore
Presidio Ospedaliero Unico , Dr. Dario Pelizzola , nato a Ferrara il 19/8/51
E
l’Archidiocesi di Ravenna-Cervia rappresentata dall’Economo Diocesano Mons. Guido
Marchetti nato a Seriate il 19/6/1932
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
Il servizio di assistenza religiosa presso l’Ospedale di Argenta viene assicurato da
Assistenti Religiosi incaricati in regime di convenzione dall’Ordinario Diocesano mediante
Assistenti Religiosi da Lui incaricati. Dato atto che gli Assistenti religiosi saranno piu’ di uno,
la responsabilita’ ed il coordinamento del servizio di assistenza religiosa viene affidato ad uno
di loro designato dallo stesso Ordinario, il quale provvedera’ a comunicare alle strutture
interessate ed alla Amministrazione dell’Azienda U.S.L. i nominativi degli assistenti religiosi
che di volta in volta verranno indicati.
ART. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
1) L’Assistente Religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge
in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, le attività dirette
all’amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all’esercizio del
culto.
2) Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con la
Direzione dei Distretti ed i Reparti Ospedalieri, l’Assistente Religioso opera, uniformandosi
alle indicazioni tecnico-organizzative emanate dal Dirigente del competente Distretto e dal
Dirigente Sanitario di presidio.
3) Gli assistenti Religiosi possono svolgere, con il consenso degli organi competenti
dell’Ospedale e del Distretto di Argenta-Portomaggiore, tutte le attività previste dalla L.R.
n.12/89 concernente “Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle
UU.SS.LL.”.
4) Il servizio di Assistenza religiosa è gratuito.
ART. 3
DESTINATARI DELL’ASSISTENZA RELIGIOSA
1) Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini,
è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nell’Ospedale e dei loro familiari che li
assistono.
2) Il personale dell’Azienda - Distretto di Argenta/Portomaggiore può usufruire del
Servizio di Assistenza Religiosa, compatibilmente con l’assolvimento dei propri
obblighi di
servizio.
ART. 4
NUMERO DEGLI ASSISTENTI RELIGIOSI
Il numero degli Assistenti Religiosi in regime di convenzione con l’Azienda U.S.L. nel
Distretto di Argenta/Portomaggiore, nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 4, dello schema
regionale d’intesa Allegato A) alla L.R. n. 12/1989 tenuto conto del numero globale dei posti
letto, pari a complessivi n.131, e dei servizi esistenti nel territorio provinciale, è concordato in
n. 1 unità, in ragione (1 a Portomaggiore e 1 ad Argenta).
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA
1) Per l’esercizio della propria azione pastorale l’Assistente
dall’Ordinario, il quale provvede alla determinazione dei compiti.
Religioso
dipende
2) In caso di assenza dell’Assistente incaricato l’Ordinario provvederà direttamente alla sua
sostituzione. In caso di urgenza provvederà direttamente l’Assistente Religioso dandone
immediatamente comunicazione alla Direzione Sanitaria ed all’Ordinario.
3) L’Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri: sacerdoti, diaconi, o laici.
L’Assistente
religioso
comunica
alla
Direzione
Sanitaria
dell’Ospedale
di
Argenta/Portomaggiore i nominativi dei sacerdoti, diaconi, o laici che lo coadiuvano
continuamente o saltuariamente, senza oneri per l’Azienda U.S.L. . Tali collaboratori del
personale di Assistenza Religiosa, l’Ordinario ed i parroci dei ricoverati, hanno accesso ai
locali di degenza delle strutture di ricovero, con le stesse modalità del personale di
Assistenza Religiosa e comunque con l’ossequio delle disposizioni di cui alla Legge
Regionale n. 12/89 concernente “Disciplina dell’Assistenza Religiosa nelle strutture di
ricovero delle UU.SS.LL.” ora Aziende Sanitarie Locali.
4) Ferma restando la piena autonomia operativa dell’Assistente Religioso, in ordine
alle
esigenze di collegamento funzionale del servizio di Assistenza Religiosa con gli Uffici del
Distretto e di reparti ospedalieri, il responsabile di Distretto e il Dirigente Sanitario di Presidio
assumono le proprie decisioni sentito l’Assistente Religioso stesso.
5) A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze
terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita impedire all’Assistente
Religioso, ai
suoi collaboratori o ai sacerdoti, di svolgere il proprio ministero. Agli
stessi ricoverati
dovrà, altresì, essere assicurata la terapia impartita dal personale
medico curante.
6) L’Assistente Religioso ha diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e
cena)
preparati dalle competenti strutture del Distretto al costo determinato per il
restante
personale dipendente. Tale costo, qualora determinato per solo uno dei pasti giornalieri, si
applica anche agli altri pasti richiesti dall’Assistente Religioso.
ART. 6
NATURA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’
1) La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il
costante funzionamento del servizio stesso.
2) In ogni caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata alla
Direzione Sanitaria, l’assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona
designata dall’Assistente Religioso.
3) Nessun compenso è dovuto dall’Azienda U.S.L. per la reperibilità relativa ai casi urgenti.
ART 7
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
Il compenso da corrispondere per il Servizio di assistenza religiosa convenzionato ai sensi di
quanto stabilito del 2° comma dell’art. 10 dello sc hema regionale di intesa Allegato A) alla
L.R. n. 12/1989 e’ concordato per il biennio 2012 – 2013 in € 19.650,00 annue, sulla base di
un parametro pari a €. 150,00 per posto letto per anno.
ART. 8
LOCALI ED ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
1) All’Assistente religioso, indipendentemente dai parametri e dalla dimensione
strutturale
dello Stabilimento Ospedaliero, dovrà essere garantito l’uso di una
Cappella e di un
edificio con relativi arredi, attrezzature, accessori.
2) L’Amministrazione dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Assistente Religioso nominato
dall’Archidiocesi e da essa indicato - previa corresponsione di un canone determinato
secondo i parametri stabiliti dalle apposite commissioni provinciali di cui alla Legge 392/78 e
successive modificazioni ed integrazioni - un locale per l’alloggio e relativi servizi, di regola
interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa,
adeguatamente arredato. In caso di temporanea indisponibilità dei locali di cui ai precedenti
commi 1) e 2), l’Amministrazione prevederà un termine entro il quale mettere i medesimi a
disposizione del personale di assistenza religiosa. In tal caso, il servizio verrà comunque
attivato anche con soluzioni operative provvisorie,
ma comunque adeguate al decoro della
funzione.
3) In sede di prima applicazione restano altresì disciplinate quali modalità d’uso di sacrestie
relative ai servizi mortuari nonchè di una sala di riunioni, anche in uso non esclusivo, con
relative attrezzature, quelle in atto previggenti alla sottoscrizione della presente convenzione.
4) Le usuali spese di culto, nonchè quelle di conservazione degli arredi, suppellettili ed
attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, la pulizia (escluse quelle dell’alloggio se esterne alla struttura), nonchè le
spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di
Assistenza
Religiosa, sono a carico dell’Azienda, fermo restando comunque che l’Assistente Religioso
è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati, o comunque necessari,
per l’assolvimento del servizio oggetto della presente intesa.
ART. 9
SPESE DI ESERCIZIO E DI CONSERVAZIONE
Le usuali spese di culto, nonche’ quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e
attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, la pulizia escluse quelle dell’alloggio se esterne alla struttura nonche’ le spese
di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono
a carico dell’Azienda U.S.L. ferno restando comunque che l’Assistente Religioso e’
consegnatario e responsabile dei beni mobili e d’immobili destinati, o comunque necessari
per l’assolvimento del servizio in oggetto, per i quali il servizio competente redigera’ regolare
inventario.
ART. 10
CONTROVERSIE
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
1) La soluzione di eventuali controversie, relative all’interpretazione o all’applicazione
dell’intesa tra l’Azienda - Distretto di Argenta/Portomaggiore e l’Ordinario anche con
riferimento alla compatibilità dell’applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione
relativa al personale sanitario, in considerazione della particolarità del loro servizio, è
demandata ad apposita Commissione Regionale, così costituita:
a) un membro designato dalla Giunta Regionale;
b) un membro designato dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna;
c) un membro designato dall’A.N.C.I. Regionale;
d) un membro designato, in rappresentanza degli Assistiti Religiosi, dal Vescovo
per la pastorale della Sanità dell’Emilia Romagna;
delegato
e) un membro, con funzioni di Presidente, designato d’intesa tra i membri di cui alle lettere
precedenti. In caso di mancata intesa nel termine di cui al comma successivo, il quinto
membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
2) Le parti contraenti si impegnano ad accettare ed a dare pronta esecuzione alle decisioni
della Commissione anzidetta.
ART. 11
STRUTTURE CONVENZIONATE
Il servizio di assistenza religiosa di cui alla presente convenzione comprende anche
quello di assicurare l’assistenza all’interno delle case di cura convenzionate ai sensi dell’art.
4 comma 6 dell’intesa allegata alla legge suddetta, senza per altro alcun onere aggiuntivo per
quest’Azienda U.S.L..
ART. 12
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano
comunque le disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonchè, ove
applicabili, le eventuali prescrizioni e specifiche del codice civile.
ART. 13
VALIDITA’
La presente convenzione ha decorrenza dal 1/1/2012 al 31/12/2013.
Le eventuali modifiche o integrazioni del rapporto stesso conseguenti a determinazioni
legislative o regolamentari nazionali o regionali saranno valutate alla scadenza del rapporto.
Ferrara 15/11/2011
P.L’AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
IL DIRETTORE PRESIDIO OSP. UNICO
F.to (Dr. Dario Pelizzola)
P.L’ARCIDIOCESI RAVENNA-CERVIA
L’ECONOMO DIOCESANO
F.to (Mons. Guido Marchetti)
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
E L’ARCIDIOCESI DI BOLOGNA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO ASSISTENZA
RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CENTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA LEGGE REGIONALE 10.04.1989
N.12.
PREMESSO CHE
- sussistono presso l’Azienda U.S.L. di Ferrara le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 1
dello schema regionale di intesa per l’assistenza religiosa di culto cattolico allegato a) alla
Legge regionale 10.04.1989 n. 12;
- e’ opportuno disciplinare e omogeneizzare in tutta l’Azienda i rapporti con apposita
convenzione osservando quanto contemplato in merito alla Legge regionale n. 12/89 e cioe’
che:
- il servizio puo’ essere assicurato anche da Assistenti Religiosi incaricati in regime di
convenzione anche nei seguenti casi:
a) quando l’Assistente Religioso assunto intenda continuare con l’assenso dell’Ordinario lo
svolgimento del servizio oltre il 65esimo anno di eta’;
b) quando l’Assistente Religioso proposto dall’Ordinario non risulti in possesso di tutti i
requisiti di cui al comma 3 allegato A della Legge 12/89;
c) quando il servizio di Assistenza Religiosa venga svolto per un numero di posti letto
inferiore a 200 unita’ e non sia stata fatta convenzione di cui al successivo art. 4 comma
4;
d) quando l’Ordinario proponga all’Azienda U.S.L. tale tipo di rapporto e l’Azienda U.S.L.
esprime il proprio assenso in proposito.
TRA
L’Azienda U.S.L. di Ferrara, in seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore
Presidio Ospedaliero Unico ,Dr. Dario Pelizzola nato a Ferrara il 19/8/51
E
L’Arcidiocesi di Bologna rappresentata da S.Ecc. Mons. Carlo Caffarra nato a Samboseto di
Busseto il 1/6/38
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
Il servizio di Assistenza religiosa presso il Presidio Ospedaliero di Cento viene
assicurato in regime di convenzione dall’Ordinario Diocesano mediante Assistenti Religiosi
da Lui incaricati. Dato atto che gli Assistenti Religiosi saranno piu’ di uno, la responsabilita’
ed il coordinamento del servizio di assistenza religiosa viene affidato ad uno di loro designato
dallo stesso Ordinario, il quale provvedera’ a comunicare alle strutture interessate ed alla
Amministrazione dell’Azienda U.S.L..i nominativi degli assistenti religiosi che di volta in volta
verranno indicati.
ART. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
1) L’Assistente Religioso, nel rispetto della volonta’ e liberta’ religiosa dei cittadini,
viene svolto in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, per le
attivita’ dirette all’Amministrazione dei sacramenti,a la cura delle anime,alla catechesi,
all’esercizio del culto.
2) Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di Assistenza Religiosa con
la Direzione dei Distretti ed i Reparti Ospedalieri l’Assistente religioso opera, uniformandosi
alle indicazioni tecnico-organizzative emanate dal Dirigente del competente Distretto e dal
Dirigente Sanitario del Presidio.
3) Il personale di Assistenza Religiosa puo’ svolgere, con il consenso degli organi
competenti dell’Ospedale e del Distretto di Cento, tutte le attivita’ previste dalla L.R. n. 12/89
concernente “Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unita’
Sanitarie Locali”.
Il servizio di Assistenza Religiosa e’ gratuito.
ART. 3
DESTINATARI DELL’ASSISTENZA RELIGIOSA
Il Servizio di Assistenza religiosa, nel rispetto della volonta’ e libera coscienza dei
cittadini, e’ assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nell’Ospedale e dei loro familiari che
li assistono.
Il personale dell’Azienda U.S.L. - Distretto di Cento - puo’ usufruire del servizio di
Assistenza Religiosa, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio.
ART. 4
NUMERO DEGLI ASSISTITI RELIGIOSI
Il numero degli Assistenti religiosi in regime di convenzione con l’Azienda U.S.L. e nel
Presidio di Cento nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 4 dello schema regionale d’intesa
allegato a) alla L.R. 12/1989, tenuto conto del numero globale dei posti letto pari a
complessive n. 159 posti letto che costituiscono la base di riferimento dei corrispettivi di cui al
successivo art. 6.
ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGIOSA.
1) per l’esercizio della propria azione pastorale, gli Assistenti Religiosi dipendono
dall’Ordinario Diocesano, il quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti.
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
2) In caso di assenza dell’Assistente religioso incaricato l’Ordinario provvedera’
direttamente alla sua sostituzione. In caso di urgenza provvedera’ direttamente l’Assistente
Religioso coordinatore dandone immediatamente comunicazione alla Direzione Sanitaria ed
all’Ordinario Diocesano.
3) Gli Assistenti Religiosi possono essere coadiuvati da altri: Sacerdoti, diaconi o laici, i
cui nominativi devono essere comunicati alla Direzione sanitaria dell’Ospedale di Cento. Tali
collaboratori del personale di Assistenza Religiosa, l’Ordinario e i parroci dei ricoverati, hanno
accesso ai locali di degenza delle strutture di ricovero dell’Azienda U.S.L. con le stesse
modalita’ del personale di Assistenza Religiosa e comunque con l’ossequio delle disposizioni
di cui alla Legge Regionale concernente “Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di
ricovero delle Unita’ Sanitarie Locali”.
4) Fermo restando la piena autonomia operativa degli Assistenti Religiosi, per quanto
concerne le esigenze di collegamento funzionale del servizio di Assistenza Religiosa con gli
altri servizi dell’Azienda U.S.L., la Direzione assume le proprie decisioni sentiti gli Assistenti
Religiosi stessi.
5) A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze
terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita impedire al personale di Assistenza
Religiosa o collaboratori da lui incaricati di svolgere il proprio ministero. Reciprocamente ai
ricoverati dovra’ altresi’, essere assicurata la terapia impartita dal personale medico curante.
ART. 6
NATURA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’
La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessita’ di assicurare il
costante funzionamento del servizio stesso.
In ogni caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata alla
Direzione Sanitaria, l’assistenza religiosa e’ assicurata, per i casi urgenti, da persona
designata dall’Assistente religioso.
Nessun compenso e’ dovuto dall’Azienda U.S.L. per la reperibilita’ relativa ai casi
urgenti.
ART. 7
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio spettante all’Ordinario Diocesano, tenuto conto che lo
stesso viene determinato sulla base del trattamento economico lordo assegnato al personale
di settimo livello (art. 7 dello schema regionale d’intesa), tenendo conto del numero di assistiti
calcolati sui paramentri previsti dall’art. 4 dell’art. 5, comma 2 e dall’art. 7 comma 2 del citato
schema regionale di intesa, viene fissato per il biennio 2012 – 2013 in € 23.850,00 annue,
sulla base di un parametro pari a € 150,00 per posto letto per anno.
ART.8
LOCALI ED ATTREZZATURE DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA RELIGIOSA
Per l’assistenza religiosa indipendentemente dai parametri e dalle dimensioni
strutturali dello Stabilimento Ospedaliero, dovra’ essere garantito l’uso di una cappella e di un
ufficio con relativi arredi, attrezzature e accessori.
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
L’Amministrazione dovra’ inoltre, mettere a disposizione del servizio di assistenza
religiosa un locale per alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante
con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, per il quale verranno determinati di
comune intesa le modalita’ per l’utilizzo. In caso di temporanea indisponibilita’ dei locali di cui
ai precedenti comma 1 e 2 l’Azienda U.S.L. prevedera’ un termine entro il quale mettere i
medesimi a disposizione del personale di assistenza religiosa. In tal caso, il servizio verra’
comunque attivato anche con soluzioni operative provvisorie, ma comunque adeguate al
decoro della funzione.
In sede di intesa fra Azienda U.S.L. e l’Ordinario competente per territorio, verranno
altresi’ disciplinate le modalita’ d’uso di sacrestie relative ai servizi mortuari, nonche’ di una
sala per riunioni, anche in uso non esclusivo, con relative attrezzature.
Gli assistenti religiosi che assicurano la continuita’ del servizio di cui all’art. 5 hanno
diritto di consumare i pasti preparati dall’Azienda U.S.L.al costo determinato per il personale
dipendente.
ART. 9
SPESE DI ESERCIZIO E DI CONSERVAZIONE
Le usuali spese di culto, nonche’ quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e
attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, la pulizia escluse quelle dell’alloggio se esterne alla struttura nonche’ le spese
di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono
a carico dell’Azienda U.S.L. ferno restando comunque che l’Assistenza Religiosa e’
consegnataria e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati o comunque necessari per
l’assolvimento del sevizio in oggetto, per i quali il servizio competente redigera’ regolare
inventario.
ART. 10
CONTROVERSIE
1) La soluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione
della presente convenzione tra l’Azienda - e Ordinario Diocesano anche con riferimento alla
compatibilita’ dell’applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione relativa al personale
sanitario, in considerazione della particolarita’ del loro servizio, e’ demandata all’apposita
Commissione Regionale costituita nei modi di cui all’art. 9 dello schema regionale d’intesa
allegato A) alla legge regionale 10 aprile 1989 n. 12 cosi costituita:
a) un membro designato dalla Giunta Regionale
b) un membro designato dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna
c) un membro designato dall’ANCI Regionale
d) un membro designato, in rappresentanza degli Assistenti Religiosi, dal Vescovo
delegato per la pastorale della Sanita’ dell’Emilia-Romagna
e) un membro, con funzione di Presidente, designato d’intesa tra i membri di cui alle
lettere precedenti. In caso di mancata intesa nel termine di cui al comma
successivo, il quinto membro sara’ designato dal Presidente del Tribunale di
Bologna.
2) Le parti contraenti si impegnano ad accettare ed a dare pronta esecuzione alle
decisioni della Commissione anzidetta.
ART. 11
STRUTTURE CONVENZIONATE
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
Il servizio di assistenza religiosa di cui alla presente convenzione comprende anche
quello di assicurare l’assistenza all’interno delle case di cura convenzionate ai sensi dell’art.
4 comma 6 dell’intesa allegata alla legge suddetta, senza per altro alcun onere aggiuntivo per
quest’Azienda U.S.L..
ART. 12
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano
comunque le vigenti disposizioni legislative, nonche’, ove applicabili, le eventuali prescrizioni
generali e specifiche del Codice Civile.
ART. 13
VALIDITA’
La presente Convenzione ha decorrenza dal 1/1/2012 al 31/12/2013.
Le eventuali modifiche o integrazioni del rapporto stesso conseguenti a determinazioni
legislative o regolamentari nazionali o regionali saranno valutate alla scadenza del rapporto.
Ferrara 15/11/2011
P.L’AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
IL DIRETTORE PRESIDIO OSP.UNICO
F.to (Dr.Dario Pelizzola )
P.L’ARCIDIOCESI DI BOLOGNA
L’ARCIVESCO
F.to ( S.Eccellenza Mons. Carlo Caffarra)
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
Determinazione n. 1579 del 15/11/2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal 21/11/2011 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:
MACROSTRUTTURE
DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
DIREZIONE
DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo
DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria
DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:
DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore
DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento
DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:
 COLLEGIO SINDACALE
DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE
DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI
DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale
DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO
IL DIRETTORE PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
F.to Dott. Dario Pelizzola
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”
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