sentenza n. 22835

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Civile Sent. Sez. L Num. 22835 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 13570-2008 proposto da:
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE
FINANZE
C.F.
80224030587, in persona del Ministro no tempore,
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati e difesi
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
2014
PORTOGHESI n. 12;
- ricorrenti -
2658
contro
FUCCIO GIANCARLO C.F. FCCGCR42T08Z3151, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 94,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 28/10/2014
presso lo studio dell'avvocato ALFREDO VITI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO
PATARI, giusta delega in atti;
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 131/2007 della CORTE D'APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
uditi gli Avvocati VITI ALFREDO E PATARI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO ) che ha concluso
per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso e
rigetto degli altri.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di ANCONA, depositata il 15/05/2007 R.G.N. 419/2005;
s
.-
R.G. 13570/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno depositato il 25-10-2000
Giancarlo Fuccio, dipendente dell'Ufficio delle entrate di San Benedetto del
vincitore, con decorrenza giuridica dal 21-5-1992 ed economica dalla data
della attribuzione delle funzioni dirigenziali, del concorso indetto con d.m. 191-1993 riservato ai dipendenti per il conferimento di 999 posti di primo
dirigente del ruolo dell'Amministrazione Finanziaria, chiamava in giudizio il
Ministero delle Finanze (ora dell'Economia e delle Finanze) e Rosanna
Iavagnilio per sentire:
a) dichiarare il suo diritto all'attribuzione dell'incarico di direttore
dell'ufficio citato al posto della nominata Iavagnilio;
b) in subordine ordinare al Ministero di proporgli e di formalizzare gli
incarichi di funzione dirigenziale per i posti disponibili già indicati o
che verranno pubblicati e/o resi noti;
c) dichiarare, in ogni caso, il suo diritto a percepire dal 21-5-1992 o in
subordine dal 1-1-1994 tutti gli elementi retributivi collegati alla sua
qualifica dirigenziale e per l'effetto condannare il Ministero al
pagamento in suo favore delle somme di lire 134.000.000 quale
componente fissa della retribuzione, lire 32.000.000 quale indennità di
posizione e lire 32.000.000 quale indennità di risultato;
d) condannare altresì il Ministero al pagamento, a titolo di risarcimento
per il danno da demansionamento, dell'ulteriore somma di lire
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Tronto (in area C3, con mansioni di capo del team di assistenza legale) nonché
37.500.000 ed aggiuntivamente quella di lire 2.500.000 per ogni mese
successivo ad ottobre del 2000.
Il Ministero delle Finanze non si costituiva.
Si costituiva invece a difendere le ragioni del datore di lavoro la Agenzia
Si costituiva altresì la Iavagnilio sostenendo la legittimità della propria
nomina e concludendo per il rigetto della domanda sub a) del Fuccio.
Il giudice adito, con sentenza in data, 24-1-2003, ritenuta la giurisdizione
del giudice ordinario dal 1-7-1998 in poi, pronunziava definitivamente nei
confronti della Iavagnilio, respingendo la domanda del ricorrente e, non
definitivamente pronunciando nei confronti delle altre parti, respingeva la
domanda di cui al punto a); dichiarava cessata la materia del contendere sulla
domanda di cui al punto b), dando atto che medio tempore (nel febbraio 2001)
il Fuccio aveva• stipulato un contratto dirigenziale biennale con la
Amministrazione; accoglieva parzialmente la domanda di differenze retributive
dirigenziali, anche a titolo di risarcimento, in misura della differenza tra il
trattamento economico fisso - incrementato, limitatamente al periodo 1-52000/28-2-2001, del trattamento economico accessorio minimo — previsto per i
dirigenti di seconda fascia dall'art. 24 d.lgs. 29/1993 e dal ceni e la retribuzione
di C3 effettivamente percepita, per il periodo dal 1-7-1998 al 28-2-2001;
accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno da
dequalificazione in relazione all periodo dal 9-7-1999 al 28-2-2001; rimetteva
la causa in istruttoria per la quantificazione delle somme dovute.
In particolare il giudice riteneva:
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delle Entrate, chiedendo il rigetto di ogni domanda.
che il Fuccio, quale vincitore di concorso, seppure indetto sotto il
precedente regime pubblicistico, aveva diritto, ex art. 28 e 29 del d.lgs.
165/2001, a godere dello status di dirigente iscritto al ruolo unico, ma non ad
.'.....M..
ottenere un incarico dirigenziale specifico;
economico fisso relativo alla qualifica dirigenziale, ex art. 24 del citato d lgs.;
che era dovuto anche il risarcimento del danno dal ritardo nello
svolgimento e nella conclusione della procedura concorsuale, in relazione al
periodo dal 1-7-1998 al 9-7-1999;
che era dovuto altresì il risarcimento dal ritardo nella attribuzione
dell'incarico dirigenziale, in base ai principi di buona fede e correttezza dalla
data indicata, pari alla parte accessoria della retribuzione del dirigente nella
misura minima prevista;
che, infine, era fondato anche il diritto al risarcimento del danno da
demansionamento successivamente alla nomina a dirigente, essendo stato il
Fuccio lasciato a svolgere mansioni di C3.
Con successiva sentenza definitiva del 25-6-2004, il Giudice del lavoro
del Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del deposito di conteggi, condannava il
Ministero al pagamento in favore del Fuccio della somma di euro 34.562,38,
oltre rivalutazione e interessi, per le differenze di retribuzione e per il danno da
ritardato svolgimento del concorso e ritardata attribuzione dell'incarico
dirigenziale, nonché della somma di euro 20.000 per danno da
demansionamento, condannando il Ministero e l'Agenzia delle Entrate al
pagamento della metà delle spese, compensata l'altra metà.
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che dal momento della nomina era dovuto al ricorrente il trattamento
Con ricorso del 27-5-2005,i1 Ministero dell'Economia e delle Finanze
proponeva appello avverso entrambe le sentenze, chiedendone la riforma.
In particolare il Ministero appellante deduceva:
la insussistenza di colpa dell'Amministrazione per il ritardo nello
attribuzione dell'incarico dirigenziale;
la insussistenza del diritto al risarcimento del danno per la ritardata
attribuzione dell'incarico dirigenziale, non sussistendo alcun diritto del
dirigente alla attribuzione stessa;
la insussistenza del diritto alle retribuzioni relative alla qualifica
dirigenziale, prima della data di conferimento con apposito contratto, e la
inapplicabilità degli artt. 24 e 28 d.lgs. cit. ai vincitori dei concorsi banditi
prima della entrata in vigore di tali norme;
in ogni caso la errata decorrenza del diritto alle maggiori retribuzioni, che
potevano essere attribuite non da prima del decreto di nomina del luglio 1999;
la mancanza di prova della sussistenza di un danno alla professionalità.
Il Fuccio, dal canto suo, si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza depositata il 15-5-2007,
rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.
In sintesi la Corte territoriale rilevava:
che la durata del procedimento concorsuale era stata senza dubbio
eccessiva, perché di gran lunga superiore al termine previsto dal regolamento
attuativo degli artt. 2 e 4 1. 241/1990 e comunque eccedente il tempo
ragionevolmente consono;
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svolgimento e conclusione della procedura concorsuale e per il ritardo nella
che parimenti ingiustificato era il ritardo nel conferimento dell'incarico
dirigenziale, lesivo dell'aspettativa giuridicamente tutelabile del dirigente ad
"avere un qualche incarico dirigenziale disponibile nell'organico
dell'Amministrazione entro un arco di tempo ragionevole", in base ai criteri di
che, peraltro, entrambi i danni andavano parametrati, il primo alla
retribuzione fissa e il secondo alla retribuzione accessoria minima, non
essendo, peraltro, ammissibile applicare ai dirigenti vincitori di un concorso
bandito nel regime pubblicistico precedente le nuove norme solo per quanto
riguarda l'affidamento degli incarichi e non anche quelle riguardanti il
trattamento retributivo;
che parimenti fondata era la pretesa al risarcimento del danno alla
professionalità e del danno esistenziale, riscontrabili presuntivamente dagli
elementi oggettivi emersi.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso con quattro motivi.
Il Fuccio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso
avanzata dal controricorrente, fondata sulla circostanza che in pari data (19-52008) gli sono stati notificati due diversi ricorsi degli stessi ricorrenti, avverso
la medesima sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 131 del 2007, l'uno
(il presente) datato Roma 14-5-2008, a firma dell'Avvocato dello Stato
Federica Varrone) iscritto al R.G. n. 13570/2008, l'altro, non depositato dai
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buona fede e correttezza;
ricorrenti, datato 12-5-2008 a firma dell'Avvocato dello Stato Massimo
Bachetti.
Come è stato più volte affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 6-62007 n. 13267, Cass. 26-5-2010 n. 12898), infatti, "nel caso in cui una sentenza
non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile
la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di
censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del
termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di
quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata: la mera notificazione del primo
ricorso non comporta infatti la consumazione del potere d'impugnazione."
Nella specie, ricorrendo tali condizioni, il presente ricorso deve ritenersi
ammissibile.
Con il primo motivo, denunciando insufficiente motivazione in ordine alla
statuizione con la quale è stato ritenuto sussistente un ritardo colposo in capo
all'Amministrazione nella conduzione dell'iter della procedura concorsuale in
questione, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha omesso di dare la
giusta rilevanza al reale andamento dei fatti di causa, dovendo, invece,
imputarsi il detto ritardo "a fattori eccezionali, quali l'imponente contenzioso
che si è instaurato relativamente alla procedura concorsuale, risolto peraltro
anche favorevolmente per l'Amministrazione, l'elevato numero di partecipanti
al concorso con conseguente lungo e laborioso lavoro della Commissione
esaminatrice per la valutazione dei titoli dei concorrenti e per l'espletamento
del colloquio."
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali
Il motivo è infondato giacché la Corte di merito ha rilevato che "la stessa
ricostruzione analitica della vicenda giudiziaria del bando e del precedente
provvedimento di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli per la
nomina a dirigente effettuata dall'Amministrazione appellante nell'atto di
giudiziale, dei predetti atti della procedura derivò da vizi procedurali, posti in
essere proprio dalla Amministrazione; che anche dopo l'ultimo decreto
ministeriale di determinazione dei criteri di valutazione (agosto 1997) furono
necessari altri due anni per giungere alla formazione della graduatoria,
approvata poi nel luglio 1999, tempo ancora ingiustificatamente lungo, ove si
consideri che le precedenti lungaggini avrebbero reso opportuna una
particolare intensità e concentrazione di risorse nell'esame dei titoli dei
concorrenti e nello svolgimento dei colloqui".
Tale accertamento di fatto risulta senz'altro congruamente motivato e
resiste alla censura dei ricorrenti.
Per il resto il motivo si risolve in una critica rivolta alla valutazione di
merito operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della colpa
dell'Amministrazione nel ritardo de quo ed, in definitiva, in una inammissibile
richiesta di revisione del "ragionamento decisorio", non sussumibile nel
"controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c."
(v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 7-12014 n. 91).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano insufficiente motivazione in
relazione alla sussistenza della responsabilità dell'Amministrazione nel ritardo
nell'attribuzione di un incarico dirigenziale al Fuccio ed all'uopo, richiamando
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appello dimostra che l'impugnazione, ed il conseguente annullamento
le circostanze già evidenziate con l'appello, evidenziano che "la fase
successiva all'approvazione della graduatoria, caratterizzata dalla necessità di
adottare una pluralità di adempimenti, eseguiti inoltre in un periodo di
profonde trasformazioni nell'Amministrazione Finanziaria, culminate nella
fiscali, era stata segnata da un nuovo contenzioso" e che, peraltro, il Fuccio era
stato anche coinvolto in "vicende penali".
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Sul punto, infatti, la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto al Fuccio
soltanto "un interesse legittimo di diritto privato ad avere affidato un qualche
incarico dirigenziale disponibile entro un arco di tempo ragionevole" (sulla
insussistenza di un diritto soggettivo pieno v., fra le altre, Cass. 6-4-2005 n.
7131, Cass. 22-6-2007 n. 14624), ha rilevato che "il primo giudice ha
correttamente individuato il momento in cui tutti i problemi organizzativi della
Amministrazione e di corretta esecuzione delle procedure (pubblicazioni dei
posti dirigenziali disponibili) potevano ritenersi superati nel mese di giugno
dell'anno 2000; a tale data, infatti — secondo la stessa cronologia dei fatti
esposta dal Ministero — le sedi dirigenziali disponibili erano state pubblicate
(provvedimenti 13-4-2000 e 3-5-2000) e nessun ostacolo ulteriore impediva di
affidare un incarico dirigenziale anche al Fuccio, come già era stato fatto per
molti altri dirigenti collocati nella medesima graduatoria approvata il 9-71999".
La Corte di merito, poi, ha affermato che non può costituire valida
giustificazione la circostanza della effettiva attivazione delle Agenzie fiscali
dal 1-1-2001, risultando comunque ingiustificata, in mancanza di ulteriori
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soppressione dell'ex Ministero delle Finanze e nella nascita delle Agenzie
deduzioni specifiche, la inerzia per i mesi successivi alla pubblicazione delle
sedi, ed ha aggiunto che la circostanza della pregressa pendenza di un
procedimento penale (così come la pregressa sanzione disciplinare e i pregressi
rapporti informativi) era presente anche nel febbraio 2001, quando l'incarico fu
della assegnazione.
Anche tale motivazione risulta senz'altro congrua e, parimenti, per il resto
la censura si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del
"ragionamento decisorio", non sussumibile nel "controllo di logicità del
giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c.".
Con il terzo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte
in cui ha riconosciuto al Fuccio il trattamento economico fisso determinato a
far data dalla nomina a dirigente e cioè dal 9-7-1999, fino all'effettiva
attribuzione dell'incarico dirigenziale (28-2-2001). In particolare deducono che
dal combinato disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 29/93, così come modificato
dal d.lgs. n. 387/98 e dell'art. 24 di quest'ultimo d.lgs. si evince che i concorsi
banditi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 387/98 non rientrano
nell'ambito di applicazione della nuova normativa prevista dal citato art. 28,
per cui i vincitori del concorso di primo dirigente bandito con d.m. 19-1-1993,
come nel caso del Fuccio, non possono beneficiare del trattamento economico
richiesto. Peraltro, i ricorrenti aggiungono che, in base all'art. 14 del ceni
dirigenti comparto Ministeri 1994/1997, solo con la stipula del contratto
individuale si costituisce il rapporto di lavoro ed è solo in tale momento che
sorgono le reciproche obbligazioni in capo alle parti.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
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concretamente assegnato, di guisa che non poteva considerarsi in sé impeditiva
Come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 14-6-2012 n. 9807), "in
tema di pubblico impiego contrattualizzato, al dipendente vincitore del
concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal
assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento
economico effettivamente ricevuto, con esclusione di quello accessorio
(retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle
funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità."
In particolare, tale principio è stato enunciato con riferimento a fattispecie
relativa allo stesso concorso indetto con d.m. 19-1-1993 ed alla stessa
graduatoria approvata il 9-7-1999, così affermandosi la applicabilità, ai
vincitori del detto concorso per dirigenti inseriti nell'allora ruolo unico della
dirigenza, dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 1998, poi integralmente
riprodotto nel corrispondente articolo del d.lgs. n. 165 del 2001.
Del resto, come ha rilevato la Corte territoriale, il Fuccio "è stato
nominato vincitore di un concorso per dirigenti quando il d.lgs. 29/93 e succ.
mod. era già in vigore" e "d'altra parte, non è ammissibile applicare ai dirigenti
vincitori di un concorso bandito sotto la vigenza della disciplina pubblicistica la quale comportava la automatica ed immediata assegnazione di una funzione
dirigenziale e del relativo trattamento economico - le nuove norme solo per
quanto riguarda l'affidamento degli incarichi.. .e le vecchie norme per il
trattamento retributivo, come vorrebbe il Ministero".
Orbene, nella specie deve innanzitutto rilevarsi che i ricorrenti non
censurano in alcun modo il capo relativo al riconoscimento anche del diritto al
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contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo,
risarcimento del danno ulteriore, dal 1-5-2000, parametrato alla parte
accessoria della retribuzione del dirigente nella misura minima prevista, di
guisa che sul punto si è formato il giudicato.
Il motivo, che riguarda espressamente soltanto la parte fissa della
Infine con il quarto motivo i ricorrenti censurano la impugnata sentenza
nella parte in cui ha riconosciuto al Fuccio il diritto al risarcimento del danno
ulteriore da demansionamento (capo d) del ricorso introduttivo).
In particolare i ricorrenti al riguardo ribadiscono che, stante la mancanza
di un diritto soggettivo perfetto all'incarico dirigenziale, non sussiste il
presupposto per il riconoscimento di un diritto al risarcimento di un danno
ulteriore da demansionamento.
Il motivo è fondato e va accolto come di seguito.
In fattispecie analoga, con la sentenza del 22-1-2008 n. 1346, questa Corte
ha rilevato che, come più volte affermato (v. Cass. n. 10419/2006, n.
11340/2005, n. 14259/2005) "il passaggio dall'inquadramento nelle aree
funzionali alla qualifica di dirigente implica una novazione oggettiva del
rapporto di lavoro, del tutto equiparata al reclutamento dall'esterno, per cui la
vincita del concorso per dirigente non rientra tra le procedure concorsuali o
selettive menzionate dall'art. 52. La novazione del rapporto conduce quindi ad
escludere la stessa ipotizzabilità di un danno da demansionamento, potendo in
caso insorgere la diversa questione del danno derivante dal mancato
conferimento di un incarico dirigenziale".
Orbene, non essendo, pertanto, ipotizzabile un ulteriore danno da
demansionamento ("stante" anche "la inapplicabilità dell'art. 2103 c.c." - vedi
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
retribuzione, va, poi, respinto in applicazione del principio sopra richiamato.
la citata sentenza -), una volta, peraltro, riconosciuto il risarcimento del danno
da ritardo nella attribuzione dell'incarico dirigenziale, il motivo in esame va
accolto e, in relazione allo stesso, l'impugnata sentenza va cassata.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
introduttivo.
Infine, mentre va confermata la statuizione sulle spese di primo grado, le
spese di appello vanno compensate per intero nei confronti della Agenzia delle
Entrate (intervenuta) e per metà nei confronti dei Ministero dell'Economia e
delle Finanze, il quale va condannato a pagare al Fuccio la residua metà delle
spese stesse, liquidate per l'intero nella misura già determinata dalla Corte
d'Appello. L'esito della lite induce, poi, a compensare per metà le spese del
presente giudizio di cassazione tra i ricorrenti e il Fuccio, condannandosi
entrambi i ricorrenti a pagare al Fuccio la residua metà come liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa l'impugnata
sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di cui al capo d) del ricorso introduttivo; conferma la statuizione sulle
spese di primo grado; compensa le spese di appello per intero nei confronti
dell'Agenzia delle entrate e per metà nei confronti del Ministero
dell'Economia e delle finanze e condanna quest'ultimo a pagare al Fuccio la
residua metà delle spese stesse, liquidate per l'intero nella misura già
determinata dalla Corte d'Appello; compensa per metà le spese del presente
giudizio di cassazione tra i ricorrenti e il Fuccio e condanna i ricorrenti a
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essere decisa nel merito rigettandosi la domanda di cui al capo d) del ricorso
pagare al Fuccio la residua metà, liquidata in euro 100,00 per esborsi e euro
2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 24 settembre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Te1.4. Qat
Il Funzionari
Dott.ssa
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
IL PRESIDENTE
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