sul conto corrente bancario intestato alla TESORERIA REGIONE

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La domanda di esonero parziale deve essere presentata al Servizio della Provincia dove ha sede l’impresa.
La domanda di esonero che invece interessa più unità produttive, dislocate in diverse province, è presentata
al Servizio della provincia in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio provvede entro 15 giorni dal
ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali
rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità.
La domanda va redatta su carta intestata dell’azienda in BOLLO, (E 16,00) (un’ulteriore marca da bollo deve
essere allegata all’istanza per il Provvedimento di esonero), seguendo la istruzioni contenute nel modello
allegato e corredata da una copia dell’ultima denuncia annuale (prospetto disabili).
 Ricordarsi di compilare tutti i campi relativi ai dati dell’azienda;
 Indicare nella denominazione dell’azienda l’effettiva ragione sociale con la quale essa è registrata
alla Camera di Commercio;
 Sede legale: indicare tutti i dati richiesti sulla sede legale dell’azienda;
 C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) principale applicato ;
 Ricordarsi di apporre il timbro e la firma del legale rappresentante;
 Indicare esattamente la/le Province per le quali si richiede l’esonero e l’indirizzo delle relative filiali;
 Qualora la domanda di compensazione territoriale venga inoltrata successivamente alla domanda di
esonero si invita l’azienda a informare tempestivamente il Servizio.
Versamento contributi esonerativi
I contributi esonerativi vanno versati sul bollettino di Conto Corrente postale n. 10364107
intestato alla TESORERIA DELLA REGIONE PIEMONTE – P.zza Castello n. 165 – TORINO, oppure
sul conto corrente bancario intestato alla TESORERIA REGIONE PIEMONTE - ENTRATE NON SANITARIE
presso: Unicredit Banca, Via Garibaldi, 2, 10122 TORINO
IBAN IT94V0200801044000040777516
BIC SWIFT UNCRITM1GC2
“ Contributo esonerativo da esonero parziale art. 5 comma 3 Legge n. 68/99 ”, in due rate semestrali
posticipate con scadenza rispettivamente 16 luglio ( per il semestre gennaio.giugno) e 16 gennaio (per il
semestre luglio-dicembre); Nei soli casi di cui all’art. 17 della legge 68/99 i contributi relativi al semestre
in corso devono essere versati contestualmente alla presentazione della domanda di certificazione.
Il contributo esonerativo di €uro 30,64 è dovuto per ciascuna unità non assunta per ogni giorno
lavorativo riferito a ciascun disabile non occupato. Il giorno di decorrenza per il calcolo dei contributi è la
data di presentazione al Servizio provinciale della domanda di autorizzazione all’esonero parziale.
I giorni sono calcolati con riferimento ai giorni lavorativi da contratto nell’arco della settimana escluso i
giorni delle festività previste dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo e i giorni di ferie previsti
dai contratti collettivi in riferimento ai neo assunti.
PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESONERO PARZIALE DALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
DISABILE.
Presentazione
della richiesta
Se l’impresa è ubicata in più province, la domanda va
inviata all’Ufficio Disabili dove l’impresa ha la sede
legale.
Valutazione della richiesta da parte dell’Ufficio:
La domanda deve evidenziare:
• presenza di una delle seguenti caratteristiche:
• gli elementi identificatori del datore di lavoro;
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
• il numero dei dipendenti che lavorano nelle unità
- pericolosità connaturata al tipo di attività;
produttive interessate all’esonero;
particolare svolgimento dell’attività lavorativa.
• le speciali condizioni di attività che rendono
• Assenza di situazioni compatibili con le condizioni di difficoltoso l’inserimento del personale disabile;
disabilità e con le capacità lavorative degli aventi
• il carattere di stabilità sul territorio delle unità
diritto;
operative.
• Motivazioni addotte nella richiesta che devono
evidenziare difficoltà di effettuare l’inserimento
mirato.
AUTORIZZAZIONE entro 120 giorni
• fino al 60% della quota di riserva;
• fino all’80% per talune categorie di datori di lavoro.
In caso di diniego, dalla notifica, scattano i termini
per l’assunzione del personale disabile.
• Pagamento del contributo esonerativi al fondo
regionale per l’occupazione dei disabili ( €uro 30,64
per ciascun disabile non occupato e per ogni giorno
lavorativo).
• i datori di lavoro interessati alla partecipazione a
gare d’appalto, devono pagare all’atto della
presentazione della domanda.
• In caso di mancato o inesatto pagamento:
- diffida;
- contravvenzione;
- sanzione (maggiorazione della somma dovuta)
- decadenza.
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