GIURISPRUDENZA SUL D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull

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GIURISPRUDENZA SUL D. Lgs. 165/2001
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
Consiglio di Stato
Giurisdizione del giudice ordinario:- in genere
L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sancendo però, al successivo comma 4, che restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3; così che le controversie relative al rapporto di
impiego dei ricercatori universitari competono al giudice amministrativo.
Sez. VI, Sentenza n. 1528 del 19-03-2012 (ud. del 31-01-2012), Ca.Ra. c. Università' degli Studi di
L'Aquila e altri
Consiglio di Stato
Amministrazione pubblica:- nozione
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in
materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di
amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1,
comma 2, del citato decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali") (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II ter, n. 931/2011).
Sez. V, Sentenza n. 641 del 07-02-2012 (ud. del 13-12-2011), Ni.Ta. e altri c. Comune di Velletri e altri
Cassazione Civile
Violazione di norme imperative:- tutela prevista
La specifica norma di cui all'art. 36, secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che attribuisce al
lavoratore che deduca la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego il diritto di
agire per il risarcimento del danno e non anche per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato,
si applica solo alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 ("... tutte le amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità
montane e loro consorzi e associazioni ... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali..") e non agli enti pubblici economici, nel cui ambito possono essere compresi, ove svolgano attività
economica, gli enti consortili, la cui struttura è - in linea generale - suscettibile di atteggiarsi
diversamente a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi statuteri dell'ente. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del suindicato principio di diritto e,
previa declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva condannato l'ente
consortile, oltre che al risarcimento del danno, alla riammissione in servizio del lavoratore). (Rigetta, App.
Napoli, 22/12/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 4062 del 18-02-2011 (ud. del 14-01-2011), Cons. Intercomunale Servizi Ischia
c. Cuomo (rv. 616094)
Consiglio di Stato
Trasferimento ad altra sede:- condizioni
L'art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni
di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e
per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa ....". Destinatario di
tale beneficio è il solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal d.lgs. n.
165/2001 (Annulla la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I ter, 8 novembre 2009, n. 10884).
Sez. VI, Sentenza n. 7506 del 14-10-2010 (ud. del 15-06-2010), Ministero dell'Interno c. A.A.
Cassazione Civile
Fattispecie- Regione Calabria
Lo svolgimento di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza da parte
dei dipendenti della Regione Calabria non ha effetto ai fini dell'inquadramento nella superiore qualifica,
dovendosi ritenere abrogate le disposizioni legislative regionali (art. 72 della legge regionale n. 9 del
1975 e art. 1 della legge reg. n. 14 del 1991) che consentono il consolidamento delle mansioni più
elevate, ai sensi degli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953, a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente confluito nell'art. 1
del d.lgs. n. 165 del 2001) e dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n.
80 del 1998 (poi confluito nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), che hanno elevato a principio
fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost. il divieto di avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori. (Cassa e decide nel
merito, App. Catanzaro, 22/02/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 10829 del 05-05-2010 (ud. del 06-04-2010), Reg. Calabria c. Grisolia (rv.
613507)
Cassazione Civile
Passaggio ad altra Amministrazione:- trattamento economico e anzianità pregresse
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione da parte di un Comune, a seguito di pubblico
concorso, di un soggetto precedentemente appartenente all'Amministrazione regionale comporta la
costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, e non può, pertanto, essere equiparata al trasferimento ai
fini della conservazione dei diritti acquisiti, quali la qualifica ed il livello retributivo ad essa connesso. Né il
dipendente, a seguito del passaggio alla nuova Amministrazione, ha diritto di percepire l'assegno "ad
personam", previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art.3, comma 57, della legge n.
537 del 1993 atteso che detta norma si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte
dei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non è applicabile alle altre categorie
di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della legge n. 537
del 1993 fosse già intervenuta la "privatizzazione" del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del
1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente
determinato l'unificazione della disciplina. (Rigetta, App. Messina, 29/12/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 17645 del 29-07-2009 (ud. del 10-06-2009), G.G. c. Comune di Santo Stefano
di Camastra (rv. 609945)
Cassazione Civile
Giurisdizione:- del giudice ordinario
La domanda proposta dai dipendenti in quiescenza del Consiglio regionale della Regione Sardegna per
conseguire la rivalutazione automatica del trattamento integrativo di cui agli artt. 4 e 5 della legge reg.
della Sardegna 5 maggio 1965, n. 15, sospesa e modificata con decreti asseritamente illegittimi adottati
dal Presidente del Consiglio regionale e dal Consiglio di presidenza in epoca successiva al 30 giugno 1998,
è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, da un lato, i dipendenti dei Consigli regionali
sono dipendenti di pubbliche amministrazioni cui si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 e, segnatamente, delle Regioni, enti autonomi, di cui i Consigli sono organi;
dall'altro, la controversia inerisce al rapporto di lavoro e a diritti soggettivi, riguardando la pretesa
all'adempimento di un credito retributivo, mentre i provvedimenti modificativi del precedente regime del
rapporto obbligatorio assumono il ruolo di atti presupposti, disapplicabili dal giudice ordinario. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 15601 del 03-07-2009 (ud. del 26-05-2009), L.C.S. c. Consiglio Regionale della
Sardegna (rv. 608933)
Cassazione Civile
Controversie previdenziali:- legittimazione
In controversia per la riscossione di contribuzione previdenziale asseritamente omessa, ove l'INPS affermi
la natura subordinata del rapporto di lavoro tra un professionista e l'AUSL, e quindi il suo carattere di
impiego pubblico, al fine di richiedere all'Azienda il pagamento dei relativi contributi assicurativi, il
medesimo Istituto è privo di "legitimatio ad causam", non avendo titolo per avanzare una siffatta
richiesta, giacché il prospettato rapporto lavorativo determina l'insorgere dell'obbligo di iscrizione del
lavoratore alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL), ora assorbita
dall'INPDAP. (Rigetta, App. Campobasso, 19/04/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 6016 del 12-03-2009 (ud. del 29-01-2009), I.N.P.S. - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale c. Azienda Sanitaria Locale N. (Omissis) Alto Molise di Agnone (rv. 607264)
Cassazione Civile
Fattispecie- ricorso a concorso esterno in luogo delle procedure di mobilità interna
In materia di pubblico impiego privatizzato, la scelta dell'amministrazione (nella specie, dell'ASL) di
procedere alla copertura di un posto vacante (di dirigente dell'unità operativa di lungo degenza) mediante
l'indizione di un concorso esterno anziché facendo ricorso alle procedure di mobilità interna, non può
considerarsi lesiva del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., né del principio, che
costituisce una specifica attuazione del primo, di economicità della gestione contenuto nel Piano sanitario
regionale del 2 luglio 1999 della Regione Abruzzo, dovendosi escludere, ove il personale che abbia
manifestato l'interesse al trasferimento non si trovi in posizione di esubero, che la decisione assunta
determini uno spreco di denaro pubblico, né potendosi ritenere - attesa l'ampiezza del principio
organizzativo invocato - che il richiamo all'ottimale distribuzione delle risorse mediante il concorso di
mobilità indicato dall'art. 6, d.lgs. n. 165 del 2001, generi, a favore dei singoli dipendenti, una specifica
posizione di diritto soggettivo. (Rigetta, App. L'Aquila, 4 Marzo 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16035 del 13-06-2008 (ud. del 23-01-2008), S.D. c. A.s.l. (omissis) (rv. 603609)
Cassazione Civile
Fattispecie- ENPAM
In conseguenza della trasformazione dell'ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed
odontoiatri) da ente pubblico non economico in ente di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509
del 1994, tutti i rapporti di lavoro subordinati in atto risultano sottratti alla disciplina, anche previdenziale
ed assistenziale, propria del regime pubblicistico a far data dalla scadenza del trimestre successivo alla
stipulazione del primo contratto collettivo, a nulla valendo la permanenza della disciplina pubblicistica per
il personale dirigenziale, in difetto di stipulazione del contratto collettivo, e la previsione del diritto di
opzione per la "permanenza" nel pubblico impiego. Una volta intervenuta la citata trasformazione, infatti,
l'ente non è più compreso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, come definito dall'art. 1 d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, con la conseguente giuridica impossibilità di considerarlo parte di un rapporto di
pubblico impiego. (Rigetta, App. Roma, 6 Dicembre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 8986 del 07-04-2008 (ud. del 26-02-2008), Fondazione ENPAM c. INPS (rv.
602754)
Cassazione Civile
Fattispecie
Posto che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività
ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno natura
privatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato
non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffatta
qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l'adeguamento
dell'ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unita sanitarie
locali, secondo le disposizioni del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l'assoluta parificazione della
regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche
alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai d.lgs.
n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludere
che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi,
secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 del citato testo normativo comprendono le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (Nella specie, le Sezioni unite, alla
stregua del principio enunciato, hanno affermato, rigettando il ricorso, la sussistenza della giurisdizione
del giudice ordinario in merito alla domanda di un medico inerente l'impugnazione degli atti relativi alla
procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di dirigente presso l'Ospedale Cristo Re di Roma,
appartenente alla categoria dei predetti enti ecclesiastici). (Rigetta e dichiara giurisdizione, Cons. Stato
Roma, 8 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 8088 del 02-04-2007 (ud. del 06-03-2007), (rv. 595929)
Consiglio di Stato
Giurisdizione del giudice ordinario:- in genere
All'art. 63, comma 1, il D.Lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in funzione
di Giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, eccetto quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Sez. V, sent. n. 5143 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), P.M. c. Comunità Montana "Z.A. e M.S."
Consiglio di Stato
Giurisdizione del giudice ordinario:- in genere
Il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, all'art. 63, comma 1°, dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in
funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di
cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti.
Sez. V, sent. n. 5142 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), F.M.V. c. Comunità Montana "Zona Alto E
Medio Sele"
Consiglio di Stato
Giurisdizione del giudice ordinario:- comunità montana
Essendo le Comunità Montane espressamente ricomprese all'interno delle amministrazioni pubbliche
elencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la controversia relativa all'assunzione al lavoro di
operai forestali da parte di una Comunità Montana, non rientra tra le eccezioni previste dal comma 4°
dell'art. 63 ed esula, quindi, dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione
dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Sez. V, sent. n. 5143 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), P.M. c. Comunità Montana "Z.A. e M.S."
Consiglio di Stato
Giurisdizione del giudice ordinario:- comunità montana
Poiché le Comunità Montane sono espressamente ricomprese all'interno delle amministrazioni pubbliche
elencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la controversia relativa all'assunzione al lavoro di
operai forestali da parte di una Comunità Montana, non rientrando tra le eccezioni previste dal comma 4°
dell'art. 63, esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione
dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Sez. V, sent. n. 5142 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), F.M.V. c. Comunità Montana "Zona Alto e
Medio Sele"
Cassazione Civile
Giurisdizione:- individuazione
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum"
sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si
chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura
della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al
rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della formazione professionale
dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loro
inquadramento nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello stesso
settore della formazione professionale, poiché essa non si prospetta suscettibile ad essere ricondotta
nell'ambito di quelle relative ad atti organizzativi ( di cui all'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 165 del
2001 ed espressione di discrezionalità dell'ente, in relazione ai quali sarebbero perciò configurabili solo
interessi legittimi), bensì, implicando la deduzione del riconoscimento di una modificazione dello "status"
lavorativo quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente direttamente ed
esclusivamente al rapporto di lavoro con una P.A. secondo la tipologia prevista dall'art. 1, comma
secondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione è, per l'appunto, demandata (in difetto delle
condizioni per l'operatività del regime transitorio enucleato nell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165
del 2001, permanendo la situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno1998) alla
giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del medesimo d. lgs. n. 165 del
2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal quarto comma dello stesso articolo).
Sez. Unite, ord. n. 14849 del 28-06-2006 (ud. del 11-05-2006), (rv. 590185)
Cassazione Civile
Fattispecie:- personale docente statale
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto di lavoro part-time non può essere costituito
con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno trovando applicazione
la medesima regola - introdotta in via generale dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 1, comma
56, della legge n. 662 del 1996 - anche al personale docente statale, attesa l'espressa indicazione
contenuta nell'ordinanza ministeriale n. 446 del 1997 del Ministero della Pubblica istruzione che ha
abrogato per incompatibilità la precedente ordinanza n. 179 del 1989 che consentiva, invece, al personale
docente la possibilità del part-time con un minimo di 7 ore ed un massimo di 12. (Rigetta, App. Venezia,
27/07/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 18948 del 16-09-2011 (ud. del 26-05-2011), Canova c. Scuola Media Statale
Venezze Rovigo e altri (rv. 618959)
Cassazione Civile
Inquadramenti e qualifiche
In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma sesto, del c.c.n.l. per il
comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la
facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo non comporta che, in tale
operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e
le nuove categorie, delineato dall'art. 7 dell'accordo collettivo, e dal principio dell'accesso mediante
procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria. Ne consegue che, ove
con delibera regionale venga individuato un nuovo ed inedito profilo professionale, il medesimo resta
collocato nella stessa categoria del corrispondente inquadramento e non in quella più elevata. (Nella
specie, con il passaggio alla nuova classificazione, al dipendente - già inquadrato nella VII qualifica
professionale, corrispondente alla categoria D, posizione economica D2 - era stato attribuito il profilo
professionale di avvocato, precedentemente non previsto, senza modificazione della posizione giuridica
ed economica in godimento; la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha rigettato il ricorso contro
la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore nella
categoria D3). (Rigetta, App. Napoli, 31/12/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 9701 del 03-05-2011 (ud. del 17-01-2011), Monaco c. Regione Campania (rv.
617064)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dipendenti I.N.A.I.L.
In materia d'incarichi conferiti da privati a medici dipendenti INAIL, la deroga all'obbligo della preventiva
autorizzazione all'esercizio dell'attività extraservizio, consentita da alcune disposizioni speciali, non si
applica al diverso obbligo di comunicare i compensi erogati, il quale rimane autonomamente sanzionabile,
sia pure nell'ambito temporale delimitato dall'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. (Cassa con rinvio,
Trib. Trieste, 23/04/2004)
Sez. II, sent. n. 6974 del 25-03-2011 (ud. del 11-01-2011), Min. Economia Finanze e altri c. Lloyd
Adriatico S.p.A. (rv. 617098)
Cassazione Civile
Inquadramenti e qualifiche
In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, il sistema di classificazione delineato dal
c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell'ambito della categoria D, posizioni
differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla
diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite,
rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l'art. 4 dell'accordo
collettivo - come ribadito dall'art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno
della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva
stabilita per il passaggio da una categoria all'altra. (Rigetta, App. Firenze, 24/02/2007)
Sez. lavoro, sent. n. 6295 del 18-03-2011 (ud. del 15-02-2011), Calamari e altri c. Com. Firenze (rv.
616551)
Consiglio di Stato
Rappresentatività sindacale delle Organizzazioni sindacali:- titolarità
La nuova disciplina in materia di rappresentatività sindacale delle Organizzazioni sindacali operanti nel
settore pubblico, recata dal D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, ha determinato criteri oggettivi di misurazione
della rappresentatività stessa non solo ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva, ma anche
per la titolarità e l'esercizio dei diritti sindacali. Ne consegue che viene meno ogni discrezionalità della
pubblica amministrazione, dovendosi la stessa limitare a verificare, attraverso un mero accertamento
tecnico, la sussistenza obiettiva dei dati richiesti ai fini della titolarità e dell'esercizio delle prerogative
sindacali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I quater, n. 8279/2006).
Sez. IV, sent. n. 3698 del 10-06-2010 (ud. del 25-05-2010), Ministero della Giustizia Dipartimento
Amm.Ne Penitenziaria e altri c. Org. Sindacale U.I.L. - P.A. e altri
Cassazione Civile
Procedure concorsuali
La clausola del bando di un concorso pubblico che preveda la risoluzione del contratto di lavoro dei
partecipanti al concorso in caso di esito positivo dei ricorsi dei candidati meglio collocati in graduatoria,
non è vessatoria, e non necessita, pertanto, di specifica approvazione per iscritto, posto che non è
finalizzata a favorire la P.A. che ha predisposto il bando, ma trova la sua "ratio" nell'esigenza di garantire
l'assunzione al lavoro sulla base dei risultati delle prove concorsuali, e quindi di una corretta valutazione
nel merito dei candidati, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della procedura concorsuale.
Né l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. può essere estensivamente applicato alla clausola in esame,
posto che, oltre a non sussistere le esigenze di tutela del contraente debole, essa non può non essere
stata oggetto di un preventivo esame ad opera dei partecipanti. (Rigetta, App. Napoli, 12/08/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 6967 del 23-03-2010 (ud. del 25-01-2010), Di Nardo c. Guarino e altri (rv. 612110)
Cassazione Civile
Licenziamento disciplinare:- disciplina del procedimento
In tema di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti a seguito di sentenza penale di
patteggiamento, non si applica la disciplina del procedimento disciplinare prevista, in particolare, quanto
ai termini per l'instaurazione e la conclusione del procedimento, dall'art. 9, comma 2, della legge n. 19
del 1990, sia per la particolare connotazione del procedimento penale che si conclude con sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Corte cost., sent. n. 197 del 1999), sia per
l'inapplicabilità, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, della disciplina generale e
speciale del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (artt. da 100 a 123 del d.P.R.
n. 3 del 1957 e disposizioni ad esso collegate) in seguito all'entrata in vigore degli artt. 72 e 74 del d.lgs.
n. 29 del 1993 (di attuazione della legge n. 421 del 1992, di privatizzazione del pubblico impiego), e
all'abrogazione di tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari incompatibili con il nuovo regime
giuridico del lavoro pubblico. (Rigetta, App. L'Aquila, 30/06/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 5115 del 03-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Piperis c. Min. Economia Finanze (rv.
612526)
Consiglio di Stato
Accesso alla dirigenza:
Per come è strutturata la relativa disciplina, rivolta al personale non dirigente già inquadrato nelle aree e
in possesso di determinati profili professionali, il conferimento dell'incarico presuppone che le
amministrazioni abbiano attuato i principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, e abbiano
ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche. (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia Lecce, sez. II, n. 00293/2009).
Sez. V, Sentenza n. 815 del 15-02-2010 (ud. del 24-11-2009), Sett.Urbanistica Ass.Terr. Cioffi C. in P.E
Q.Dirig. c. Comune di Brindisi e altri
Cassazione Civile
Giurisdizione
Il rapporto di lavoro del personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 124 del 1985, con contratto a tempo determinato o indeterminato, per la
gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, ha natura di
rapporto di diritto privato, ponendosi detta normativa, come emerge dai lavori preparatori, in continuità
con la disposizione di cui all'articolo unico della legge n. 205 del 1962, che prevede espressamente
l'assunzione, da parte dell'amministrazione forestale, di operai con contratto di diritto privato e trovando
conferma tale conclusione da una lettura sistematica della norma, la quale rinvia, in materia di
assunzione e trattamento economico, alla disciplina del c.c.n.l. e alle norme sul collocamento, escludendo
l'acquisizione della qualifica di "statale" all'operaio così assunto. Ne consegue che le relative controversie
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto competente per gli ordinari rapporti di
lavoro di diritto privato, senza che rilevi la qualità pubblica del soggetto datore di lavoro, né la disciplina
dettata con i decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 165 del 2001, dettata per i rapporti di pubblico
impiego privatizzato. (Cassa con rinvio, Trib. Reggio Calabria, 30/05/2008)
Sez. Unite, sent. n. 24670 del 24-11-2009 (ud. del 20-10-2009), P.A. c. Ministero delle Politiche Agricoli
e Forestali (rv. 610504)
Cassazione Civile
Inquadramenti e qualifiche
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire
inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili
professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative,
senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è
regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. È
conseguentemente nullo l'atto in deroga, anche "in melius", alle disposizioni del contratto collettivo, sia
quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da
difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi
escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione
collettiva. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 20/07/2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 21744 del 14-10-2009 (ud. del 22-09-2009), Regione Campania c. D.A. (rv.
609710)
Cassazione Civile
Fattispecie:- personale U.N.E.P
Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i
destinatari del c.c.n.l. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al
provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una "carriera
speciale", bensì uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio
1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito
nell'attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ne consegue che, pur persistendo la normativa speciale quanto
a funzioni e disciplina del rapporto di impiego, gli addetti all'UNEP fanno parte, in ogni caso, del pubblico
impiego e, quindi, in relazione al loro operato deve ritenersi ammissibile la responsabilità del Ministero
della Giustizia ai sensi dell'art. 28 Cost. (Cassa con rinvio, App. Roma, 27/12/2004)
Sez. III, sent. n. 16125 del 09-07-2009 (ud. del 13-05-2009), M.N. c. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.
(rv. 609022)
Cassazione Civile
Responsabilità in seguito ad illegittimo esercizio di attività amministrativa
Il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio dell'attività
amministrativa, ha attuazione diversa a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se
l'interesse è oppositivo, occorre accertare se l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso
l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse è
pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento
amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa
applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare
di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di
normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio e
pervenendo alla cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza, la S.C. ha rilevato, nel regime del lavoro
pubblico precedente la privatizzazione, la tutelabilità in sede risarcitoria della situazione giuridica dedotta
dal partecipante ad un concorso per l'assunzione di vigile urbano da parte di un comune, la cui posizione
era stata illegittimamente pretermessa, in favore di altri candidati aventi posizione inferiore in
graduatoria). (Cassa con rinvio, App. Bari, 31/03/2004)
Sez. lavoro, sent. n. 2529 del 30-01-2009 (ud. del 06-11-2008), R.F. c. Comune di San Nicandro
Garganico (rv. 606901)
Cassazione Civile
Mancata assunzione:- risarcimento dei danni
In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale
va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento
di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al
pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della
graduatoria; analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un
tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto, negoziale, di individuazione del
futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in
graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod.
civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni,
salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale
dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie. (Nella specie, la S.C.,
nel rigettare il ricorso, ha pure rilevato che la Comunità Montana aveva, nello stesso arco temporale,
proceduto a nuove assunzioni e aveva fatto ricorso a consulenze esterne). (Rigetta, App. Campobasso,
24 giugno 2005)
Sez. lavoro, sent. n. 1399 del 20-01-2009 (ud. del 25-11-2008), Comunita' Montana (Omissis) c. T.M.
(rv. 606284)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:
Il richiamo alla data del 15 settembre 2000 contenuto nel D.Lgs. n. 165/2001 deve intendersi come
termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, e non come limite temporale alla
persistenza della giurisdizione.
Sez. IV, Sent. n. 5481 del 04-11-2008 (ud. del 28-10-2008), T.A. c. Consiglio di Stato e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
La disposizione del comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla giurisdizione del Giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti,
si riferisce solamente al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di
individuazione degli aspiranti forniti dei titoli richiesti e da una successiva fase di svolgimento delle prove,
diretta ad operare la selezione, e dominata da discrezionalità (non solo tecnica, ma anche)
amministrativa nella valutazione dei candidati; da ciò consegue che detta disposizione non riguarda le
controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata
unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica.
Sez. VI, Sent. n. 5184 del 22-10-2008 (ud. del 01-07-2008), S.I. c. Ministero della Pubblica Istruzione
Consiglio di Stato
Procedure concorsual:- modalità di svolgimento delle prove d'esame
La vidimazione delle schede-risposta e l'apposizione su di esse delle sigle della Commissione, sono
modalità che attengono allo svolgimento delle prove d'esame col sistema tradizionale, regolate da norme
superate dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 165/2001. Infatti, la distribuzione di fogli recanti il
timbro dell'ufficio e la firma di un componente della Commissione esaminatrice si giustifica allorché si
tratti di procedure concorsuali che prevedono la redazione di elaborati scritti ed esigono, quindi, che la
carta utilizzata sia formalmente contrassegnata, affinché si abbia la certezza della sua provenienza. Tali
modalità, però, non hanno ragione d'esistere (e, quindi, la loro omessa utilizzazione non può inficiare la
procedura) qualora il materiale consegnato ai candidati venga estratto da un plico sigillato e la schedarisposta risulti realizzata in carta speciale e con uso di tecnologia sofisticata, oltre che contraddistinta da
un'etichetta adesiva che non possa essere rimossa ed applicata su altro foglio, pena l'alterazione della
struttura cartacea e la compromissione della sua decodifica mediante lettura ottica.
Sez. V, Sent. n. 5114 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), D.B.G.F. e altri c. Regione Molise e altri
Consiglio di Stato
Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionale
Si deve considerare abrogato l'art. 19, L.R. n. 7/1997, del Molise, essendo i criteri che prevede in materia
di concorsi per la dirigenza, divenuti incompatibili con i principi fondamentali introdotti dal D.Lgs. n.
165/2001, in materia di reclutamento del personale e, per l'appunto, in tema di accesso alla qualifica di
dirigente nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non
economici.
Sez. V, Sent. n. 5116 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), A.A. c. A.C. e altri
Consiglio di Stato
Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionale
Poiché non si può giustificare che, in tema di reclutamento del personale preposto agli uffici di maggior
livello, e quindi responsabile delle strutture più importanti dell'Amministrazione regionale, possa
sussistere una situazione sperequativa (in senso peggiorativo), rispetto alla posizione di omologo
personale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, si deve ritenere che anche in
materia di accesso alla qualifica di dirigente il D.Lgs. n. 165/2001, del quale costituisce applicazione
diretta il L.R. n. 3/2003, del Molise, contenga principi fondamentali ai quali è fatto obbligo alle regioni a
statuto ordinario di conformarsi, pur nel rispetto delle particolarità dei propri assetti ordinamentali.
Sez. V, Sent. n. 5116 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), A.A. c. A.C. e altri
Consiglio di Stato
Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionale
Non potendosi ammettere che, in materia di reclutamento del personale preposto agli uffici di maggior
livello, e quindi responsabile delle strutture più importanti dell'Amministrazione regionale, sussista una
situazione peggiore, rispetto alla posizione di omologo personale delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici non economici, si deve ritenere che anche in materia di accesso alla qualifica di dirigente il D.Lgs.
n. 165/2001 (del quale costituisce, poi, applicazione diretta il L.R. n. 3/2003, del Molise) contenga
principi fondamentali ai quali è fatto obbligo alle regioni a statuto ordinario di conformarsi, pur
rispettando le peculiarità dei propri assetti ordinamentali.
Sez. V, Sent. n. 5117 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), G.G.A. e altri c. A.C. e altri
Consiglio di Stato
Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionale
Si deve ritenere che anche in materia di accesso alla qualifica di dirigente il D.Lgs. n. 165/2001, del quale
costituisce applicazione diretta il L.R. n. 3/2003, del Molise, contenga (al pari del precedente D.Lgs. n.
29/1993, di cui costituiva attuazione a livello regionale la L.R. n. 7/1997) principi fondamentali ai quali è
fatto obbligo alle regioni a statuto ordinario di conformarsi, pur nel rispetto delle particolarità dei propri
assetti ordinamentali. Non appare, infatti, giustificabile che in tema di reclutamento del personale
preposto agli uffici di maggior livello, come tale responsabile delle strutture più importanti
dell'Amministrazione regionale, possa sussistere un'eventuale situazione sperequativa, per di più in senso
peggiorativo, rispetto alla posizione dell'omologo personale che accede alla carriera dirigenziale delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, oltre che delle altre regioni, in tema di requisiti
essenziali richiesti per la partecipazione alle relative procedure selettive.
Sez. V, Sent. n. 5115 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), Regione Molise c. A.C. e altri
Consiglio di Stato
Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionale
Il D.Lgs. n. 165/2001, del quale costituisce applicazione diretta la L.R. n. 3/2003, del Molise, anche in
materia di accesso alla qualifica di dirigente contiene principi fondamentali ai quali è fatto obbligo alle
regioni a statuto ordinario di conformarsi. Non può dirsi, infatti, giustificabile che, in tema di reclutamento
del personale preposto agli uffici di maggior livello, e quindi responsabile delle strutture più importanti
dell'Amministrazione regionale, possa esistere una situazione sperequativa (in senso peggiorativo),
rispetto alla posizione di uguale personale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non
economici.
Sez. V, Sent. n. 5120 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), O.T. e altri c. A.C. e altri
Consiglio di Stato
Accesso alla dirigenza:- rapporti con la normativa regionale
Le leggi generali dello Stato, contenenti principi fondamentali in ordine a determinate materie, hanno
effetto abrogativo delle leggi regionali non conformi e sono immediatamente applicabili nelle regioni,
finché esse non abbiano adattato ai nuovi principi la propria normativa. Ne consegue che deve dirsi
abrogata la normativa regionale di cui all'art. 19, comma 2° L.R. n. 7/1997, del Molise, stante
l'incompatibilità delle sue disposizioni con i principi fondamentali introdotti dal D.Lgs. n. 165/2001 in
materia di reclutamento del personale e, segnatamente, in tema di accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
Sez. V, Sent. n. 5115 del 20-10-2008 (ud. del 23-11-2007), Regione Molise c. A.C. e altri
Cassazione Civile
Inquadramenti e qualifiche
Nella procedura di mobilità prevista dall'art. 53 della legge n. 449 del 1997, l'inquadramento del
personale, già in posizione di comando e quindi trasferito all'INPDAP, va effettuato in relazione alle
previsioni del DPCM 18 ottobre 1999, il quale, ove non illegittimo e suscettibile di disapplicazione, è
vincolante per il nuovo datore di lavoro, anche in funzione di un'adeguata determinazione dei costi del
personale sia nell'immediato che nella prospettiva di futuri sviluppi di carriera. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di poter verificare in concreto la corrispondenza
dell'inquadramento riconosciuto a quello precedentemente spettante ai dipendenti, al di fuori di uno
specifico profilo di illegittimità del richiamato d.P.C.M.). (Cassa e decide nel merito, App. Trento, 16
febbraio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 24045 del 25-09-2008 (ud. del 17-06-2008), I.N.P.D.A.P. c. Z.P. (rv. 604967)
Cassazione Civile
Inquadramenti e qualifiche
L'art. 7 del c.c.n.l. 31 marzo 1999 Comparto Regioni, nel prevedere l'inquadramento del personale in
servizio alla data di stipulazione dell'accordo collettivo nel nuovo sistema di classificazione, ha operato
una diretta valutazione dei profili della V qualifica, ritenendo che andassero ricondotti alla più alta
posizione (la 3) della categoria di inquadramento B e non, invece, in una categoria superiore (la C); né,
in senso contrario, è invocabile, per il conseguimento di una qualifica superiore, la previsione di cui
all'art. 3, comma 6 del citato c.c.n.l. (che autorizza gli enti ad una collocazione autonoma dei profili
professionali non individuati nell'allegato A del c.c.n.l. o comunque aventi contenuti diversi), la cui
operatività è espressamente rimessa alle determinazioni dei singoli enti in relazione al rispettivo modello
organizzativo, dovendosi conseguentemente escludere la possibilità per il giudice di sostituire le proprie
determinazioni a quelle dell'ente. (Rigetta, App. Caltanissetta, 16 giugno 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 22928 del 09-09-2008 (ud. del 09-07-2008), C.C.A.A. c. Comune di Sommatino (rv.
604792)
Cassazione Civile
Dirigenti
In materia di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, al direttore del mercato ittico, già inquadrato
come funzionario della carriera direttiva "preposto ad una unità amministrativa" ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 125 del 1959 e dell'art. 4 del d.m. 10 aprile 1970 di attuazione, non può essere riconosciuta la
qualifica dirigenziale, né può essere estesa automaticamente la successiva disciplina introdotta con il
d.P.R. n. 748 del 1972 - il cui attuale assetto normativo è compendiato nel d.lgs n. 165 del 2001 dovendosi escludere che la qualifica di dirigente possa essere attribuita sulla base della mera valutazione
delle mansioni svolte, ove le stesse non siano state, mediante adeguati atti normativi e organizzativi,
preventivamente indicate come compiti per i quali è richiesta la qualifica dirigenziale e non vi sia stato il
conferimento di uno specifico incarico della medesima natura (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso,
ha pure evidenziato che già la giurisprudenza amministrativa, anteriore al 1998, aveva ritenuto che la
posizione di direttore di mercato all'ingrosso andasse inquadrata nell'ottavo livello previsto dal d.P.R. n.
191 del 1979, livello attualmente corrispondente alla categoria D del c.c.n.l. comparto Regioni ed
autonomie locali personale non dirigente del 31 marzo 1999). (Rigetta, App. Palermo, 06 luglio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 20311 del 23-07-2008 (ud. del 26-03-2008), L.A. c. Comune di Trapani (rv.
604539)
Cassazione Civile
Impugnazioni- poteri del giudice
Il principio per cui spetta al giudice individuare le norme applicabili al caso concreto presuppone che
l'applicazione non richieda nuovi accertamenti di fatto e non si traduca in un inammissibile rilievo d'ufficio
di un diverso vizio del procedimento e del provvedimento impugnato, dovendo la parte rimasta vittoriosa
nel merito in primo grado, in tali ipotesi, proporre autonomo appello incidentale non potendosi ritenere
sufficiente la mera prospettazione subordinata dell'applicabilità delle diverse norme (nella specie, la S.C.,
nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice di appello non aveva considerato, in
mancanza di apposito appello incidentale, la dedotta inapplicabilità dell'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957
ai fini della valutazione della tempestività della decisione disciplinare, risolvendosi la prospettazione
dell'applicabilità delle norme collettive in un diverso accertamento in fatto attese le differenze che
caratterizzano l'iter procedimentale previsto dal d.P.R. n. 3 del 1957 rispetto a quanto stabilito negli
istituti regolati dalle norme contrattuali, tanto più che l'intero procedimento disciplinare si era svolto
secondo le sequenze previste dal medesimo T.U. n. 3 del 1957 e il giudice di primo grado aveva dato
applicazione all'art. 120 citato). (Rigetta, App. Messina, 26 febbraio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 20074 del 21-07-2008 (ud. del 26-03-2008), M.F. c. Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca (rv. 604307)
Consiglio di Stato
Procedure concorsual:- in generale
Poiché i principi generali in materia di organizzazione degli uffici pubblici delle amministrazioni di cui la
D.Lgs. n. 165/2001 non impongono una rigida attribuzione alla sola fonte legislativa della disciplina della
procedura concorsuale per gli accessi agli impieghi e della definizione delle modalità del loro svolgimento
(non essendovi, dunque, al riguardo, una riserva assoluta di legge), si può ritenere vi sia ampio spazio
per l'intervento di una disciplina attuativa e di dettaglio, derivante da fonti secondarie, nel rispetto dei
limiti segnati al livello legislativo.
Sez. V, Sent. n. 2096 del 07-05-2008 (ud. del 19-02-2008), M.S. e altri c. Regione Campania e altri
Consiglio di Stato
Procedure concorsual:- in generale
Si deve ritenere che anche in assenza di una diffusa definizione, in sede legislativa, dei principi generali
della materia concorsuale, rimanga intatto il potere dell'Amministrazione di adottare le determinazioni
relative ai concorsi per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del quadro sistematico di cui al D.Lgs. n.
165/2001.
Sez. V, Sent. n. 2096 del 07-05-2008 (ud. del 19-02-2008), M.S. e altri c. Regione Campania e altri
Consiglio di Stato
Procedure concorsual:- in generale
Si deve ritenere resti intatto il potere dell'Amministrazione di adottare le determinazioni relative ai
concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica, nel rispetto del quadro sistematico di cui al D.Lgs. n.
165/2001, anche in assenza di una diffusa definizione, in sede legislativa, dei principi generali della
materia concorsuale.
Sez. V, Sent. n. 1986 del 05-05-2008 (ud. del 19-02-2008), M.S. c. Regione Campania
Cassazione Civile
Fattispecie:- dipendenti I.N.A.I.L.
Il bando di concorso dell'INAIL per la progressione verticale interna dalla posizione C1 a quella C3, nel
richiedere l'appartenenza all'area C dei candidati, presuppone il precedente inquadramento, effettivo e
concreto, in quest'area e non consente la partecipazione alle procedure selettive di chi ha solo diritto ad
essere inquadrato nell'area per effetto di altra contestuale procedura selettiva, restando escluso un
doppio contestuale avanzamento di carriera "per saltum". (Rigetta, App. Venezia, 18 Ottobre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 8796 del 04-04-2008 (ud. del 04-12-2007), B.A. c. I.N.A.I.L. Istituto nazionale per
Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (rv. 602442)
Cassazione Civile
Fattispecie:
Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, a seguito della privatizzazione disposta con il d.lgs.
n. 29 del 1993, ha carattere assunto privatistico, a prescindere della natura economica o meno dell'ente
pubblico; ne consegue che anche all'ente pubblico datore di lavoro si applica l'art. 2940 cod. civ. sulla
irripetibilità del pagamento del debito prescritto. (Nella specie, un Comune, che aveva pagato ai
dipendenti somme dovute a titolo di retribuzione e di t.f.r. il cui credito era prescritto, aveva annullato
successivamente la determinazione trattenendo le somme relative sulle successive buste paga; la S.C.,
nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto l'illegittimità dell'operato del Comune, ha
affermato il principio su esteso ed ha escluso l'applicabilità dell'art. 3 del r.d.l. n. 295 del 1939 che, nel
regime giuridico precedente la privatizzazione del rapporto, prevedeva la ripetibilità dei pagamenti relativi
a debiti prescritti). (Rigetta, App. Genova, 14 Marzo 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 22503 del 26-10-2007 (ud. del 29-03-2007), Comune di (omissis) c. P.P. (rv.
599571)
Cassazione Civile
Dirigenti
Nella fase di avvio dell'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia stessa può ricoprire temporaneamente l'ufficio di
dirigente della circoscrizione doganale mediante la stipula di contratti di lavoro a termine con propri
funzionari, con l'obbligo di avviare, nei sei mesi successivi, la procedura selettiva. Invece, nel caso di
trasferimento del dirigente già insediato ad altro ufficio, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 26, comma secondo,
del proprio regolamento di amministrazione 5 dicembre 2000, fermo restando il principio che
l'assegnazione definitiva dell'ufficio deve avvenire all'esito della procedura selettiva, può affidare
temporaneamente le mansioni dirigenziali a condizione che sia necessario garantire, in via di urgenza, la
continuità dell'attività dell'ufficio in attesa dell'esito della selezione (che deve essere contestualmente
iniziata) previo espletamento di apposito interpello tra tutti i funzionari interessati. (Rigetta, App.
Salerno, 25 Agosto 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 19233 del 14-09-2007 (ud. del 23-05-2007), Agenzia delle dogane c. F.F. (rv.
598919)
Consiglio di Stato
Beneficio ex art.42-bis, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001:- ambito di applicabilità
Al personale del Corpo della Guardia di Finanza non è applicabile il beneficio previsto dall'art. 42 bis
comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente
di pubbliche amministrazioni, possa essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, essendo
destinatario, del beneficio in oggetto, solamente il personale civile dipendente delle pubbliche
amministrazioni disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001.
Sez. IV, Sent. n. 3876 del 10-07-2007 (ud. del 22-05-2007), Ministero dell'Economia e delle Finanze c.
L.F.
Cassazione Civile
Dirigenti
In tema di impiego pubblico privatizzato, l'utile inserimento nella graduatoria di un concorso per dirigente
nell'amministrazione dello Stato non dà diritto, prima del conferimento del relativo incarico e della
stipulazione del contratto individuale, al medesimo trattamento di chi rivesta la qualifica dirigenziale,
atteso che il legislatore ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel non
avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica, sia nella scelta dei soggetti ai
quali conferire incarichi dirigenziali. Ne consegue che il dirigente aspirante all'incarico non vanta un diritto
soggettivo pieno, bensì un interesse legittimo di diritto privato a conseguire l'incarico stesso, cosicché
non può pretendere la retribuzione corrispondente alla qualifica dirigenziale. (Cassa e decide nel merito,
App. Trento, 17 Settembre 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 14624 del 22-06-2007 (ud. del 08-02-2007), Ministero delle Finanze ora Ministero
dell'Economia e delle Finanze c. C.R. (rv. 598072)
Cassazione Civile
Interpretazione degli accordi collettivi:- indennità di bilinguismo
L'art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non
dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999 deve essere interpretato nel senso
che l'indennità di bilinguismo ivi prevista spetta nella stessa misura e con le stesse modalità previste per
il personale della regione Trentino Alto Adige, con decorrenza dal 15 febbraio 2001, giorno successivo alla
sottoscrizione del contratto stesso, senza tuttavia che essa possa considerarsi parte della retribuzione
base, atteso che dalle specifiche previsioni contenute nei due contratti sulla struttura della retribuzione, e
in particolare dalla distinzione, contenuta nell'accordo del 2001 (art 29, lett. a) e b del comma 2), fra
retribuzione base mensile e retribuzione globale di fatto, emerge che in quest'ultima sono comprese "le
indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento". (Fattispecie relativa a una dipendente dell'INPS
nella provincia di Bolzano che reclamava di aver diritto l'indennità "de qua" nella misura e con le stesse
modalità previste per il personale della regione Trentino Alto Adige). (Cassa con rinvio, Trib. Bolzano, 1
Luglio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 14623 del 22-06-2007 (ud. del 08-02-2007), INPS - Istituto della Previdenza
Sociale c. C.G. (rv. 598154)
Cassazione Civile
Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale
La sospensione cautelare del pubblico impiegato in caso di procedimento penale, originariamente
disciplinata dagli artt. 91 e 92 del d.P.R. n. 3 del 1957, e successive modificazioni, e per il personale
scolastico dal d.lgs. N. 297 del 1994, a seguito della contrattualizzazione generale del rapporto di
pubblico impiego è regolata dalla normativa contrattuale - art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per il
settore scuola per il periodo 1 settembre 2000 - 31 dicembre 2001 - che disciplina gli effetti del
procedimento penale sul rapporto di lavoro contrattualizzato dei dirigenti, senza prevedere la clausola di
revoca (o perdita di efficacia) del provvedimento di sospensione del servizio per mancato esercizio
dell'azione disciplinare entro il termine di quaranta giorni. Detta disposizione prevede sia la sospensione
obbligatoria connessa all'applicazione di misure cautelari, sia un'ipotesi di sospensione facoltativa
collegata al rinvio a giudizio per reati collegati alla funzione ricoperta e che si connotino, secondo una
valutazione comparativa affidata all'amministrazione, come di specifica gravità e idonei a giustificare la
quiescenza della prestazione; in entrambe le ipotesi è stabilita, quale clausola di garanzia, la fissazione di
un termine quinquennale di efficacia. Ne consegue che va respinta la impugnazione, proposta con
regolamento di competenza, dell'ordinanza di sospensione del giudizio ordinario nel quale il dirigente
scolastico abbia chiesto la conferma dell'ordinanza - resa nel procedimento cautelare - di inefficacia e
decadenza della sospensione cautelare inflittagli, atteso che la materia del giudizio di merito non solo non
è definita dalla revoca della sospensione cautelare come invocata da parte ricorrente, ma risulta ampliata
rispetto alla problematica concernente l'efficacia della misura disciplinare cautelare, estendendosi alla
valutazione dei fatti e della colpevolezza. (Rigetta, Trib. Latina, 1 Dicembre 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 11102 del 15-05-2007 (ud. del 07-03-2007), B.S. c. Ministero dell'istruzione
università e ricerca (rv. 597487)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 che
conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti
amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal
caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione
revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l'incarico
dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore (nella specie, quale responsabile del settore
tributi di un comune), venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al
quale l'amministrazione opera "con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro", senza che assuma
rilievo, ove ne sia contestata solo l'incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la
revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era
preposto, la quale può essere disapplicata dall'autorità giudiziaria se illegittima. (Dichiara giurisd. rimette
sez.semplici, App. Salerno, 18/12/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 28806 del 27-12-2011 (ud. del 22-11-2011), Com. Casaletto Spartano c. Iudice
e altri (rv. 620219)
Consiglio di Stato
Questioni di giurisdizione
Ai fini del riparto di giurisdizione si deve distinguere tra i c.d. atti di macro-organizzazione, assoggettati a
principi e regole pubblicistiche e atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione dei
singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (artt. 2 e 5, d. lgs. n. 165/2001). Gli atti che si collocano
al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento
degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione
del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente
unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati. In sostanza, solo gli atti di
macro-organizzazione restano regolati dal diritto amministrativo; in questi casi, è ipotizzabile che la
tutela giurisdizionale possa avvenire davanti al giudice amministrativo, quando venga impugnato
direttamente l'atto di macro-organizzazione, che sia autonomamente lesivo, e davanti al giudice ordinario
quando il dipendente contesta l'atto di gestione, applicativo o consequenziale rispetto a quello
organizzativo (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, n. 2928/2004).
Sez. V, Sentenza n. 6705 del 20-12-2011 (ud. del 25-10-2011), Regione Puglia c. Fe.Vi.Ca. e altri
Consiglio di Stato
Rapporto di pubblico impiego, in genere
Nel rapporto di pubblico impiego, l'art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 non ha espunto
dall'ordinamento il principio, disciplinato dall'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui nel caso di
passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a
quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla
differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio
per la progressione di carriera anche se semplicemente economica (Conferma della sentenza del T.a.r.
Lombardia, Milano, sez. II, 21 marzo 2006, n. 631).
Sez. III, Sentenza n. 5214 del 16-09-2011 (ud. del 15-07-2011), Bo.En. e altri c. Azienda Sanitaria
Locale della Provincia di Varese
Consiglio di Stato
Questioni di giurisdizione
Ai sensi dell'art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998,
trasfuso nell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte
le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni
sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni
nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma 1, del d.lg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2
del d.lg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle
organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati
da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi,
eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto
riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privato rum
(Annulla per difetto di giurisdizione la sentenza del T.a.r. Abruzzo, 23 febbraio 2006, n. 90).
Sez. VI, sent. n. 3551 del 13-06-2011 (ud. del 10-05-2011), Bo.Ri. c. Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Ufficiale giudiziario "dirigente"
Il dirigente UNEP non rappresenta una figura professionale cui sia attribuibile una posizione economica
superiore alla C1 (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.) (Rigetta, App. Firenze,
07/07/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 21090 del 12-10-2010 (ud. del 21-09-2010), Di Vaia c. Min. Giustizia (rv. 614686)
Cassazione Civile
Ambito di applicabilità del D.Lgs n. 165/2001
In tema di pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., che regola
l'assunzione in prova nell'ambito dei rapporti di lavoro privati, restando l'istituto autonomamente
disciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché, con riguardo alle assunzioni degli
avviati al lavoro dagli uffici di collocamento, dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto. Ne consegue
che l'assunzione è assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto di
autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto
stabilito dalla contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
nei confronti di un lavoratore assunto con clausola di prova per un semestre dal Ministero delle Finanze
con l'incarico di controllare varie centinaia di dichiarazioni di redditi e poi licenziato all'esito
dell'espletamento dell'incarico, osservando che la Corte territoriale che ne aveva disposto la reintegra non
aveva tenuto presenti nella motivazione i predetti principi in relazione alla diversità tra lavoro pubblico e
lavoro privato in tema di patto di prova). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 15/09/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 17970 del 02-08-2010 (ud. del 09-06-2010), Agenzia Entrate c. Trebbi (rv.
614983)
Cassazione Civile
Fattispecie
L'art. 1, comma 207, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - secondo il quale l'art. 18, primo comma,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che la quota
percentuale di ripartizione della incentivazione per la progettazione di opere pubbliche, "è comprensiva
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione" - è norma di interpretazione
autentica, con efficacia, retroattiva, che è enunciabile nello specifico ambito, senza che rilevi la
circostanza che il legislatore sia già intervenuto sulla norma con l'art. 3 comma 29 della legge n. 350 del
2003, trattandosi, quest'ultima di disposizione diretta a disciplinare la ripartizione dei compensi per i soli
enti locali, senza rinnovare il testo dell'art. 18, primo comma citato. Nè in senso contrario è invocabile il
successivo art. 1, comma 223, della legge 266 del 2005, secondo il quale il comma 207 costituisce norma
non derogabile dai contratti o accordi collettivi, giacché, riguardando la interpretazione autentica anche le
vicende verificatesi anteriormente, lo stesso comma 223 va letto in collegamento con il principio di
derogabilità della legge ad opera della contrattazione collettiva, stabilito dall'allora vigente art. 2, comma
2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione della norma di
interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 207, della legge n. 266 del 2005, sopravvenuta alla
sentenza impugnata, ha cassato tale pronuncia e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda
proposta da taluni dipendenti comunali al fine di percepire, dalla propria amministrazione, le
incentivazioni previste dal citato art. 18 al netto degli oneri di previdenza ed assistenza a carico del
Comune stesso). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 11/11/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 17536 del 27-07-2010 (ud. del 08-04-2010), Com. Firenze c. Migliori e altri (rv.
614478)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda di un docente per il riconoscimento delle
differenze stipendiali conseguenti ad una riduzione - asseritamente illegittima - delle ore settimanali che
compongono la cattedra assegnata, con la quale non si contestino le linee di organizzazione generale
dell'attività scolastica ma si richieda la corretta applicazione degli atti amministrativi di esercizio della
discrezionalità, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ove la controversia sia successiva al 30
giugno 1998, rilevando, il provvedimento di conferimento dell'orario, nell'ambito della comune disciplina
del rapporto di lavoro e configurandosi le determinazioni dei dirigenti scolastici inerenti a modificazioni
unilaterali della quantità delle ore e, in genere, l'attività dell'Amministrazione scolastica di assegnazione
dell'orario, come adempimento di un obbligo negoziale e non come esercizio di un potere di
organizzazione. (Nella specie, la riduzione d'orario - da 20 ore settimanali a 18 - era avvenuta, secondo
l'Amministrazione, in conseguenza di un progetto sperimentale autorizzato con d.m. 6 aprile 1995, la cui
legittimità non era contestata dal ricorrente, limitatosi a dedurne l'erronea applicazione poiché la
normativa prevedeva articolati moduli orari di insegnamento). (Cassa e dichiara giurisdizione, App.
Venezia, 26/01/2009)
Sez. Unite, sent. n. 10508 del 30-04-2010 (ud. del 20-04-2010), Cavicchi c. Min. Istruzione Universita'
Ricerca e altri (rv. 612882)
Consiglio di Stato
Questioni di giurisdizione
Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro
alle dipendenze delle p.a. in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati
dalle p.a. nell'esercizio del potere loro conferito prima dal d.lgs. n. 29/1993, art. 2, comma 1, poi dal
d.lgs. n. 165/2001, art. 2, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle
organizzazioni degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono, caratterizzati
da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi,
eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto
riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum
(Conferma della sentenza del T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, n. 88/2008)
Sez. V, Sentenza n. 2454 del 29-04-2010 (ud. del 15-12-2009), Regione Autonoma Trentimo - Alto Adige
c. Aiardi M. e altri
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
In materia di lavoro pubblico privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento dei
lavoratori regionali in conformità al regolamento della Regione Lazio 10 maggio 2001, n. 2, previa
disapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facoltà di chiedere la revisione ai soli
dipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attività
autoritativa della P.A., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obbiettivo del superamento
delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - è diretta a
definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisione
dell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personale
prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta di
escludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso. (Rigetta e
dichiara giurisdizione, App. Roma, 20/05/2008)
Sez. Unite, sent. n. 9132 del 16-04-2010 (ud. del 15-12-2009), Palmucci e altri c. Regione Lazio (rv.
612733)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e
22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni
non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001,
riguarda le sole ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi
nell'attività amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente a ciò
preposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l'applicabilità
della disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella
disciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la
sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere
negativo. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente sanitario, il quale aveva reiteratamente
dirottato i pazienti verso strutture private rappresentando loro inesistenti difficoltà da parte dell'ASL, la
S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto irrilevante il contrario parere espresso dal Comitato dei Garanti,
escludendo la necessità dell'intervento di tale organo nell'ambito della procedura disciplinare anche alla
luce delle previsioni collettive, in ispecie gli accordi di interpretazione autentica dell'art. 23 del c.c.n.l. 8
giugno 2000 dell'area medico-veterinaria stipulati il 24 ottobre 2001 e il 29 settembre 2004). (Rigetta,
App. Firenze, 31/01/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 8329 del 08-04-2010 (ud. del 24-11-2009), Martinelli c. Ausl 11 Empoli (rv. 612955)
Cassazione Civile
Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità:- trattamento economico
In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il
mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente
prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei
miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per
effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall'art. 34 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed
osservando le regole dettate dalla disposizione "de qua" nella parte in cui richiama le regole dettate
dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. Pertanto, con
riferimento all'assegno "ad personam", previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3,
comma 57, della legge n. 537 del 1993, non risultando attribuito un trattamento retributivo privilegiato
per il personale statale (nella specie ex docenti statali) transitato all'INPS, vale la regola generale e non
sono applicabili le clausole previste nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personale
INPS), non venendo in questione l'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma
terzo, del d.lgs. n. 165 del 2001) che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi
previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi
- presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo, nella specie non esistente.
(Rigetta, App. Cagliari, 09/03/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 7520 del 29-03-2010 (ud. del 13-01-2010), Zucconi e altri c. Inps (rv. 612837)
Consiglio di Stato
Questioni di giurisdizione
Dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 risulta
chiaramente che le controversie concernenti gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto - quali atti
presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali
sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo, in quanto gli effetti pregiudizievoli
derivano direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del g.a. Ai fini della loro
attrazione alla giurisdizione del g.o., infatti, sono irrilevanti la incidenza riflessa di essi sugli atti di
gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, nonché l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso,
atteso che le questioni della legittimazione, processuale e sostanziale, e delle condizioni dell'azione sono
estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale e vanno, pertanto, risolte dal giudice munito
di giurisdizione. (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 04073/2009).
Sez. V, Sentenza n. 816 del 15-02-2010 (ud. del 24-11-2009), Ferraro G. c. Regione Campania
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice
ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all'art. 3 del d.lgs. n.
165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per la
protezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la
normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 24185 del 16-11-2009 (ud. del 10-11-2009), N.G. c. Garante per La Protezione
dei Dati Personali (rv. 610597)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato,
spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali,
pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo
contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il
corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti
organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in
tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale
presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo,
e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto
soggetttivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano la
rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna,
adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla
dotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 3052 del 09-02-2009 (ud. del 20-01-2009), M.C. c. R.A. (rv. 606392)
Cassazione Civile
Reggenza
L'art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987 (che ha recepito l'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto
ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del
pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del
rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt.
35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza
costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata
dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della
suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di
mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei
limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza
dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né la situazione può considerarsi mutata per
effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non
ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di
reggenza del ruolo dirigenziale, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni
dirigenziali in assenza del dirigente titolare e dovendosi ritenere, alla stregua dell'interpretazione letterale
del contratto, che le parti contrattuali, omettendo l'indicazione della reggenza, hanno inteso scientemente
escludere tale figura dalla declaratoria del profilo relativo alla posizione economica C3. (Fattispecie
relativa alla reggenza di un reparto dell'Agenzia del territorio). (Rigetta, App. Torino, 27/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 2534 del 30-01-2009 (ud. del 25-11-2008), Agenzia del Territorio c. L.R.A. (rv.
606880)
Cassazione Civile
Ufficiale giudiziario "dirigente"
La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti
nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. n. 1229 del 1959, recante la
disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una
qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di
direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del
nuovo assetto dei profili funzionali intervenuta per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con
conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle
qualifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non
può dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di
nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici UNEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale
si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con
correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo
mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova
disciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto
fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili
direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione
collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti
normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono
da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal
Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del
suddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Cassa e decide nel merito, App. Torino, 21 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 255 del 09-01-2009 (ud. del 11-11-2008), Ministero della Giustizia c. G.A.R. (rv.
606298)
Cassazione Civile
Indennità
In materia di pubblico impiego privatizzato, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di
lavoro a cui è stato destinato in applicazione è compensato dall'indennità di missione - che ha lo scopo di
sopperire ai disagi e alle maggiori necessità, anche economiche, del personale in trasferta - e non si
cumula al lavoro prestato presso l'ufficio di destinazione, così da essere qualificato come lavoro
straordinario, che è solo quello reso, nella località di destinazione, oltre l'orario normale di lavoro. Né, in
senso contrario, assume rilievo l'art. 4, comma 2 del c.c.n.l. comparto ministeri del 12 gennaio 1996, che
considera quale orario di lavoro anche i tempi di andata e ritorno per recarsi presso il luogo di prestazione
effettiva ove questa debba essere resa fuori dalla sede di servizio, posto che, in caso di applicazione, la
sede di servizio è quella di destinazione. (Rigetta, App. Perugia, 20/04/2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 29836 del 19-12-2008 (ud. del 27-11-2008), S.B. c. Ministero della Giustizia (rv.
606160)
Cassazione Civile
Dirigenza
In tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di
cui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di
conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica,
nonché dall'art. 4 del d.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, la
dotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con
distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio
può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa.
Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttore
dell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnica
specialistica privo di personalità giuridica, con possibilità di designazione del relativo dirigente non solo
tra il personale della P.A. in possesso di elevata professionalità ma anche - a mezzo di contratto di diritto
privato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 del
d.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta, App. Campobasso, 18 gennaio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 28276 del 26-11-2008 (ud. del 30-10-2008), A.E. c. Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (rv. 605778)
Cassazione Civile
Fattispecie
E devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, la controversia mediante la quale un docente del
comparto scuola, dapprima comandato e poi assunto presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, abbia
domandato l'accertamento del suo diritto ad una determinata qualifica, corrispondente alle mansioni
svolte. L'attribuzione dell'inquadramento - attuato nella specie mediante un decreto del Segretario
Generale - esula, infatti, dall'ambito degli atti autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali,
adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, essendo ininfluente, a questi fini, che il
decreto in questione abbia riguardato una pluralità di soggetti, poiché ciò non è sufficiente a modificarne
la natura di atto di gestione del rapporto, ben distinto dagli atti di organizzazione, di cui all'art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Dichiara giurisdizione, App. Genova, 19 gennaio 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 28057 del 25-11-2008 (ud. del 11-11-2008), Presidenza del Consiglio dei Ministri c.
G.R. (rv. 605981)
Cassazione Civile
Ufficiale giudiziario "dirigente"
In materia di ufficiale giudiziario dirigente, va escluso, anche successivamente all'individuazione delle sedi
"di notevole complessità e rilevanza" operata con il d.m. 6 aprile 2001, che l'art. 25 del contratto
collettivo integrativo per il personale del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000 sia idoneo a
determinare un automatico inquadramento nella qualifica C3 dei dirigenti UNEP delle sedi specificate
(nella specie, della Corte d'appello di Firenze), dovendosi interpretare la clausola contrattuale integrativa,
che si limita a prevedere una migliore articolazione del sistema classificatorio rispetto a quello previsto
dal c.c.n.l. nazionale, alla luce del principio di legalità dell'azione amministrativa e del divieto di
sottoscrivere contratti integrativi in sede decentrata in contrasto con i vincoli di bilancio risultanti dalla
programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con le disposizioni del c.c.n.l. di comparto, il quale
impone l'adozione di una procedura selettiva per l'accesso alle qualifiche superiori, potendosi riconoscere,
per il periodo successivo alla data di efficacia del 15 agosto 2001 del citato d.m., solo le differenze
retributive per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze,
29 settembre 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 27018 del 12-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Ministero della giustizia c. D.N.R. (rv.
605406)
Cassazione Civile
Fattispecie
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di una nuova classificazione contrattuale
corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell'ufficio
NEP) presuppone che l'amministrazione abbia preventivamente individuato - con atto di
macroorganizzazione di portata generale - i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che,
in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui
cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro. (Nella specie, relativa alla richiesta di inquadramento superiore di ufficiale
giudiziario dirigente presso la Corte d'appello di Firenze, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha
escluso ogni automatismo per il riconoscimento delle qualifica C3, atteso che, pur essendo previsti già dal
d.P.R. n. 44 del 1990 distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari, tra cui anche quello di
funzionario, l'istituzione dell'ottava qualifica funzionale era rimasta inefficace perché non accompagnata
da una specifica previsione di pianta organica). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 29 settembre
2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 27018 del 12-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Ministero della giustizia c. D.N.R. (rv.
605405)
Cassazione Civile
Fattispecie
In materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere di
specialità che deriva dall'applicazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. impone che il compimento di
un'età massima determini, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva,
l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e,
eventualmente, con il consenso dell'amministrazione) e non costituisca un mero presupposto per
l'esercizio del potere di recesso da parte dell'amministrazione, la cui inerzia non sarebbe suscettibile di
sindacato giurisdizionale. Ne consegue l'inapplicabilità della regola generale del rapporto di lavoro
subordinato privato, secondo la quale la tipicità e tassatività delle cause d'estinzione del rapporto
escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età o requisiti. (Nella specie, la S.C., in
applicazione del principio enunciato, ha rilevato che l'art. 5 del d.lgs. n. 178 del 1998, attuativo della
legge delega n. 127 del 1997 con la quale è stata disposta la trasformazione degli Istituti Superiori di
Educazione Fisica (ISEF) in istituti universitari, ha previsto, per il personale docente non universitario non
dipendente da pubbliche amministrazioni, la prosecuzione del rapporto presso il nuovo datore di lavoro
con cessazione dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, così configurando
un'ipotesi di cessazione automatica "ex lege" del rapporto di lavoro senza necessità di alcun preavviso).
(Rigetta, App. Roma, 23 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 26377 del 03-11-2008 (ud. del 17-09-2008), M.D. c. Istituto universitario di scienze
motorie di (omissis) (rv. 605356)
Cassazione Civile
Fattispecie
In materia di rapporti di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione
dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o regolamento, la
previsione del c.c.n.l. del comparto sanità del primo settembre 1995, secondo cui il dipendente assunto a
tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, consente l'esecuzione della prova anche nel caso
di assunzione di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine, ancorché avesse
superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e comunque funzionale all'interesse pubblico
l'espletamento della prova in vista della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. (Nella specie,
la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la
nullità dell'apposizione del patto di prova proprio in ragione della previsione contrattuale collettiva e della
formale novità del rapporto lavorativo). (Rigetta, App. Trieste, 20 gennaio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 24409 del 02-10-2008 (ud. del 11-06-2008), M.A. c. Azienda per i Servizi Sanitari
(omissis) (rv. 604961)
Cassazione Penale
Abuso di ufficio
Ai fini della configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, deve escludersi che possano costituire violazione
di legge o di regolamento l'inosservanza o la mancata o erronea applicazione di norme contenute in
contratti collettivi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione di tale principio, la
S.C., rilevato che tra le norme anzidette rientra anche quella di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del 14
settembre 2000, relativa al patrocinio legale dei dipendenti pubblici per fatti connessi all'espletamento dei
compiti d'ufficio, ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano invece
affermato la penale responsabilità degli imputati relativamente ad una delibera con la quale era stato
deciso il rimborso delle spese legali in favore di un ex sindaco, di un ex assessore e di un funzionario
comunale, anche con riguardo ad un addebito dal quale costoro erano stati prosciolti non con formula
liberatoria nel merito, ma per intervenuta prescrizione). (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 17 febbraio
2006)
Sez. VI, Sent. n. 5026 del 25-09-2008 (ud. del 25-09-2008), M.M. (rv. 242679)
Cassazione Civile
Riassunzione in servizio
L'istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico già dimissionario, ai sensi dell'art. 132 del
d.P.R. 3 del 1957 e 516 del d.lgs. 297 del 1994, presuppone la decisione discrezionale
dell'amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico con la copertura del
posto vacante senza concorso, sicché resta esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo
all'accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è da qualificare in
termini di proposta contrattuale; peraltro, poiché il potere amministrativo è procedimentalizzato dalla
specifica disciplina legislativa, recante l'obbligo della valutazione dell'interesse pubblico, dell'esame
tempestivo e secondo correttezza e buona fede della domanda nonché della motivazione della decisione
di riammissione (ancorché negativa), il richiedente, se non può chiedere la stipulazione del contratto, può
chiedere tuttavia il risarcimento del danno da inadempimento di tali obblighi strumentali (principio
affermato con riferimento al settore scolastico e a domanda di riammissione in servizio e risarcimento del
danno proposta da direttrice didattica cessata dal servizio per dimissioni). (Rigetta, App. L'Aquila, 2
marzo 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 21660 del 14-08-2008 (ud. del 02-04-2008), F.R. c. Ministero dell'Istruzione (rv.
605034)
Cassazione Civile
Fattispecie
Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni
inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula
dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti
dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma
secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001; pertanto, nell'applicazione della disposizione contrattuale, l'attività
dell'Amministrazione non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come
adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente
devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie, non ostandovi l'esistenza di
atti amministrativi presupposti e potendo al riguardo operare la disapplicazione dell'atto ai sensi dell'art.
63, comma 1 del citato decreto (Nella specie le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario, in relazione all'attribuzione della posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per il
personale degli enti locali stipulato il 31 marzo 1999, ad un avvocato, inquadrato nell'organico
dell'Amministrazione e responsabile del servizio legale di un Comune, ritenendo ininfluente l'atto
amministrativo presupposto consistente nel regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi). (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Perugia, 17 Agosto 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 16540 del 18-06-2008 (ud. del 13-05-2008), M.T. c. Comune di Assisi (rv. 603710)
Cassazione Civile
Indennità
Il personale dipendente del Ministero delle infrastrutture munito della qualifica di "ufficiale idraulico" il
quale, in forza di tale qualifica, è incaricato anche di funzioni di polizia, non ha diritto all'indennità
prevista dall'art. 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 (indennità determinata in base alle
funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi
al servizio) per il personale della Polizia di Stato, giacché trattasi di indennità specificamente attribuita
"ex lege" in favore di detti lavoratori in regime di diritto pubblico (art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001) cui è
riconosciuto questo particolare stato giuridico, mentre i predetti dipendenti statali lavorano in regime
contrattuale e per essi il trattamento economico è stabilito esclusivamente dai contratti collettivi (artt. 2,
comma 3, e 45 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Bologna, 1
Agosto 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 11211 del 08-05-2008 (ud. del 15-04-2008), Ministero per le infrastrutture c. M.C.
(rv. 602897)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
La controversia avente ad oggetto gli inquadramenti dei lavoratori, già dipendenti di Poste Italiane s.p.a.,
trasferiti all'INPDAP in forza del d.P.C.m. 18 ottobre 1999, quale ente presso il quale già operavano in
posizione di comando, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001, giacché essa non è suscettibile di essere ricondotta nell'ambito di quelle relative
ad atti organizzativi di cui all'art. 2, comma primo, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, ma risulta invece
inerente alla gestione del rapporto di lavoro in base ad una attività non autoritativa, espletata con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165.
(Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Firenze, 9 Febbraio 2004)
Sez. Unite, Sent. n. 5921 del 05-03-2008 (ud. del 19-02-2008), I.N.P.D.A.P. c. S.R. (rv. 602251)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
La nomina, con conseguente assunzione con contratto di diritto privato di durata quinquennale, a
direttore dell'"Ente parco nazionale del Vesuvio" (ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991) non
implica una procedura a carattere concorsuale, sia perché è assente il carattere essenziale della
indicazione di una scelta-graduatoria fondata sulla prevalenza di maggiore idoneità nell'esercizio delle
funzioni di direttore del parco di alcuni candidati su altri, sia perché l'iscrizione all'albo degli idonei
all'attività di direttore di parco rientra tra gli atti endoprocedimentali privi di effettiva rilevanza ai fine
della decisione effettuata dal ministro competente e si colloca tra gli atti prodromici che non derogano
alla normativa di carattere generale che attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle controversie
concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), ancorché
in esse vengano in questione atti amministrativi presupposti. Ne consegue che la nomina a direttore del
predetto Ente si risolve in una "determinazione per l'organizzazione degli uffici" ai sensi dell'art. 5 del
d.lgs. n. 165 del 2001, così da configurarsi come espressione di un potere privato del datore di lavoro, e
la controversia in base alla quale se ne chieda l'annullamento rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 5078 del 27-02-2008 (ud. del 18-12-2007), R.M. c. Ministero dell'ambiente e della
tutela dell'ambiente e della tuela del territorio (rv. 601905)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che ( introducendo il comma 1 "bis"
all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per
alcune categorie del pubblico impiego - vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art.
3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza
dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa
differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo
iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del
trattamento normativo ed economico. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 4290 del 20-02-2008 (ud. del 22-01-2008), B.G. c. Ministero dell'Interno (rv. 601770)
Consiglio di Stato
Questioni di giurisdizione
Gli atti emanati nell'esercizio del potere conferito all'Amministrazione dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001,
di definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, restano al di qua della soglia di
competenza del Giudice ordinario istituita, in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici,
dall'art. 68 del D.L. n. 29/1993, e che ha ad oggetto le controversie che riguardano direttamente il
rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Sez. V, Sent. n. 564 del 19-02-2008 (ud. del 26-10-2007), Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
(A.R.T.A.) della Regione Abruzzo c. F.A.
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
In materia di assunzione del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie in cui il
docente faccia valere il proprio diritto all'assunzione sulla base di una graduatoria di concorso,
prospettando la violazione di legge (art. 1 della legge n. 124 del 1999) da parte dell'amministrazione
nell'utilizzazione di altra graduatoria concorsuale precedente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,
venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai
quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto il diritto all'assunzione. Non
possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001),
essendo queste non oggetto di contestazione ed assunte a presupposto della pretesa all'assunzione, né
altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 3401 del 13-02-2008 (ud. del 22-01-2008), M.B. c. L.G. (rv. 601687)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
Con riferimento al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, sono devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di gestione del rapporto di lavoro che incidono
su situazioni giuridiche soggettive del dipendente, tutelate secondo le disposizioni del codice civile e delle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, adottati dagli organi preposti con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro (art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001).
(Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ad un atto di trasferimento
di un ingegnere dalla ASL all'ARPA, adottato sulla base di atti generali dell'amministrazione emanati in
esecuzione di una legge di riorganizzazione regionale). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Brescia, 8
Aprile 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 23739 del 16-11-2007 (ud. del 16-10-2007), B.G. c. Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente Lombardia (rv. 600262)
Cassazione Civile
Mansioni:- interpretazione e limiti di censurabilità in sede di legittimità
Nel regime di impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni successivo al
d.lgs. n. 80 del 1998, ove le mansioni attribuite ad un dipendente pubblico siano modificate come
conseguenza di un atto amministrativo che incide sulle linee fondamentali e di organizzazione dell'ente,
compete al giudice di merito, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., la interpretazione
dell'atto amministrativo, e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da
motivazione adeguata ed immune dalla violazione delle norme che, dettate per la interpretazione dei
contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi. (Rigetta, App. Milano, 2 Agosto 2003).
Sez. lavoro, Sent. n. 19025 del 11-09-2007 (ud. del 04-04-2007), C.A. c. INPS - ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE (rv. 599978)
Cassazione Civile
Ambito di applicabilità del D.Lgs n. 165/2001
L'applicazione delle norme del d.lgs. n. 165 del 2001 ai contratti di lavoro stipulati alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche non è generale, bensì limitata ai contratti mediante i quali dette
amministrazioni perseguono le loro specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di
erogazione di servizi, mentre non riguarda quei rapporti di lavoro, marginali e sostanzialmente anomali,
che l'ente pubblico intrattenga, sulla base di norme privatistiche, per finalità diverse. (Nella specie, la
Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che - in riferimento al rapporto di lavoro
intercorso alle dipendenze di una Provincia per lo svolgimento di attività agricola, compiuta tramite
l'inserimento in un'azienda - aveva escluso che a simile contratto fosse applicabile il regime previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali). (Rigetta, App. Firenze, 7
Gennaio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 14809 del 27-06-2007 (ud. del 25-01-2007), B.F. c. Provincia di Firenze (rv.
597765)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da alcuni dirigenti di seconda
fascia già inquadrati nell'AIMA (Azienda per l'intervento nel mercato agricolo), avente ad oggetto
l'impugnazione delle delibere con le quali gli organi di gestione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, che ha preso il posto dell'AIMA) li escludevano dai ruoli AGEA in attesa dell'adozione del
nuovo regolamento del personale. Infatti, dette delibere hanno natura provvisoria e costituiscono non atti
organizzatori di carattere generale, rientranti nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nei
confronti del quale sono configurabili solo interessi legittimi -, ma ordinari atti di gestione rientranti nella
fattispecie del successivo art. 5, che prevede che le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro
sono assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. (Dichiara
giurisd. rimette sez.semplici, App. Roma, 7 Aprile 2006)
Sez. Unite, sent. n. 8526 del 05-04-2007 (ud. del 06-03-2007), AGEA - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura c. F.G. (rv. 596314)
Cassazione Civile
Fattispecie
Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti
amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2,
comma primo, del d.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad
oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui
quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente
pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di
una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a
connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, alla stregua
dell'affermato principio, le Sezioni unite hanno dichiarato - in relazione ad un'azione risarcitoria di alcuni
dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per assunti danni
riconducibili a comportamenti lesivi incidenti sulla loro progressione in carriera - la giurisdizione del
giudice amministrativo anche in riferimento ad un atto di detto Istituto successivo al 30 giugno 1998
comportante l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di organizzazione rientrante
nella fattispecie del citato primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione
del giudice ordinario). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Bari, 18 Maggio 2004)
Sez. Unite, sent. n. 8363 del 04-04-2007 (ud. del 20-02-2007), Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata c. S.G. (rv. 595925)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni
speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente,
definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la
continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio
generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di
"reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001),
secondo le regole dettate dall'art. 2112, cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento
di azienda. A tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili
alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi
contemplata dall'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 165
del 2001) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o
atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata
in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in
godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi. (Principio affermato dalla S.C.
in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'INPS, nel
settembre 1998, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del d.m. n. 135
del 19 marzo 1998 e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 -, concernente la riassorbibilità
negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione
di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'INPS).
(Rigetta, App. Trento, 13 Agosto 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 2265 del 02-02-2007 (ud. del 24-10-2006), A.B. c. INPS - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (rv. 594529)
Cassazione Civile
Fattispecie
La mancata prestazione lavorativa sospende il decorso del periodo di prova di cui all'art. 2096 cod. civ.,
in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza
del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova, a prescindere dalle previsioni del
contratto collettivo che, in ipotesi, limitino la sospensione del periodo di prova soltanto ad alcune cause di
sospensione della prestazione lavorativa. Tale principio si applica anche ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche che, dopo la privatizzazione, "sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa," fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. sul pubblico impiego, n. 165 del
2001. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso del
Ministero della Giustizia da un rapporto di lavoro in prova, recesso esercitato individuando il termine
finale del periodo di prova aggiungendo ai sei mesi dalla data di immissione in servizio, tutti i giorni di
assenza - per malattia, ferie e permesso - ascrivibili a cause di sospensione tutelata dal rapporto).
(Rigetta, App. Brescia, 2 Maggio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 19558 del 13-09-2006 (ud. del 07-06-2006), P.C. c. Ministero della Giustizia (rv.
592423)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- riparto
Ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998,
trasfuso nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario
tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in
ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni
nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto
nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi
fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si
svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza
che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo
quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti
adottati "iure privatorum". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la
giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dell'atto di determinazione del
personale degli assistenti tecnici ed amministrativi dipendenti del Ministero dell'Istruzione, siccome
espressione di un potere di organizzazione della P.A., configurandosi gli inconvenienti lamentati dai
predetti dipendenti come effetti, per l'appunto, riflessi ed indiretti dell'atto medesimo, inidonei come tali a
determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario).
Sez. Unite, Ord. n. 15904 del 13-07-2006 (ud. del 22-06-2006), Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca c. M.C. (rv. 591311)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- individuazione
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum"
sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si
chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura
della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al
rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della formazione professionale
dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loro
inquadramento nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello stesso
settore della formazione professionale, poiché essa non si prospetta suscettibile ad essere ricondotta
nell'ambito di quelle relative ad atti organizzativi ( di cui all'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 165 del
2001 ed espressione di discrezionalità dell'ente, in relazione ai quali sarebbero perciò configurabili solo
interessi legittimi), bensì, implicando la deduzione del riconoscimento di una modificazione dello "status"
lavorativo quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente direttamente ed
esclusivamente al rapporto di lavoro con una P.A. secondo la tipologia prevista dall'art. 1, comma
secondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione è, per l'appunto, demandata (in difetto delle
condizioni per l'operatività del regime transitorio enucleato nell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165
del 2001, permanendo la situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno1998) alla
giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del medesimo d. lgs. n. 165 del
2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal quarto comma dello stesso articolo).
Sez. Unite, ord. n. 14849 del 28-06-2006 (ud. del 11-05-2006), (rv. 590185)
Cassazione Civile
Ufficiale giudiziario "dirigente"
La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti
nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante
la disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una
qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di
direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del
nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con
conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle
qualifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non
può dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di
nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici NEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale
si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con
correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo
mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova
disciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto
fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili
direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione
collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti
normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono
da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal
Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del
suddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che
era incorsa in errore di diritto avendo ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP desse luogo allo svolgimento
di mansioni superiori all'inquadramento riconosciuto dall'amministrazione fino alla stipulazione del
contratto collettivo integrativo, nonché in vizio della motivazione nella parte in cui si era considerato che
le mansioni superiori fossero state esercitate sulla base delle clausole del detto contratto). (Cassa con
rinvio, App. Catanzaro, 1 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 13718 del 14-06-2006 (ud. del 10-02-2006), Ministero della Giustizia c. T.O. (rv.
590352)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- revoca "ante tempus" disposta dal sindaco
Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore in particolare, dall'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di
affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi
nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione
sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal
sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in
servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di
retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione
dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, ord. n. 13538 del 12-06-2006 (ud. del 25-05-2006), Comune di Erba c. D.M.S. (rv. 589546)
Cassazione Civile
Decadenza dal rapporto d'impiego per incompatibilità con altri impieghi
L'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma primo, dello stesso
decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della
responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo.
Sez. lavoro, sent. n. 967 del 19-01-2006 (ud. del 06-12-2005), Prov. Novara c. Barbone (rv. 586325)
Cassazione Civile
Licenziamento disciplinare
Il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti
regionali dettato dall'art. 38 legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 1996 è negozio giuridico di diritto
privato regolato dalla legge n. 604 del 1966, in linea con le previsioni generali di cui all'art. 55 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 2 comma secondo, del suddetto decreto. L'obbligo di motivazione,
quindi, non è quello dei provvedimenti amministrativi, ma il contenuto di esso va determinato in base al
disposto dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Pertanto, l'obbligo di motivazione è assolto
dall'amministrazione con l'indicazione del fatto (già oggetto di contestazione) che, ad avviso del datore di
lavoro, giustifica il recesso, spettando poi al giudice valutare se il fatto medesimo è idoneo a radicare il
potere di estinguere il rapporto.
Sez. lavoro, sent. n. 758 del 16-01-2006 (ud. del 06-12-2005), Vanore c. Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia (rv. 587229)
Cassazione Penale
Abuso di ufficio
La violazione da parte del pubblico ufficiale delle norme collettive contrattuali applicabili ai rapporti di
pubblico impiego non realizza uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di abuso di
ufficio. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito
avevano condannato per abuso d'ufficio un pubblico ufficiale per non aver applicato l'art. 28 del C.C.N.L.).
(Annulla senza rinvio, App. Palermo, 4 ottobre 2004)
Sez. VI, sent. n. 13511 del 03-11-2005 (ud. del 03-11-2005), D.G.R. (rv. 234101)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - personale universitario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo
del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999,
n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli
stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il
rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale,
con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di
professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce
nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio
generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario
le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 7503 del 15-05-2012 (ud. del 17-01-2012), Amato e altri c. Arnas Osp. Civico
Benefratelli di Cristina e altri (rv. 622348)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - personale universitario
I docenti incaricati presso le Università per stranieri di Perugia e Siena, in quanto stabilizzati nel ruolo ad
esaurimento ex art. 7 della legge n. 204 del 1992, rientrano fra i "professori e ricercatori universitari" agli
effetti dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, appartengono al personale in regime di diritto
pubblico il cui rapporto di impiego è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
ragione della deroga sancita dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 cit.; la disposizione dell'art. 31 del c.c.n.l. del 27
gennaio 2005 relativo al personale non docente del comparto Università, concernente l'aggiornamento
retributivo dei docenti stabilizzati nel predetto ruolo ad esaurimento, opera unicamente sul piano della
disciplina sostanziale del rapporto, mentre il riparto della giurisdizione segue la regola formale di cui
all'art. 63 citato. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Sentenza n. 5760 del 12-04-2012 (ud. del 31-01-2012), Cannistraci c. Universita' Stranieri
Siena e altri (rv. 621835)
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sancendo però, al successivo comma 4, che restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3; così che le controversie relative al rapporto di
impiego dei ricercatori universitari competono al giudice amministrativo.
Sez. VI, Sentenza n. 1528 del 19-03-2012 (ud. del 31-01-2012), Ca.Ra. c. Università' degli Studi di
L'Aquila e altri
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice
ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate dall'art. 3 del d.lgs. n.
165 del 2001. Ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture , le relative controversie sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art.
3 e non contenendo la normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 14830 del 06-07-2011 (ud. del 01-03-2011), Falletta c. Autorita' Vigilanza
Contratti Pubblici Lavori Servizi Forniture ed Al (rv. 617915)
Consiglio di Stato
Trattamento economico dei docenti e dei ricercatori universitari
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003 non è inficiato da alcun profilo di
invalidità laddove dispone che l'aumento di stipendi, indennità integrativa speciale ed assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari resta a carico del bilancio dell'ente alle cui
dipendenze si svolge il rapporto di impiego, atteso che l'adeguamento percentuale del trattamento
economico dei dipendenti pubblici cd. non contrattualizzati (tra cui rientrano, di certo, i professori ed i
ricercatori universitari ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2001) correlato alla dinamica
salariale dei dipendenti pubblici che godono del regime della contrattazione collettiva del trattamento
economico, rappresenta un miglioramento del tutto omologo a quello riconosciuto per il periodo preso in
considerazione al personale contrattualizzato, con la conseguenza che l'imputazione di tale onere di spesa
al bilancio dell'ente interessato ha la propria ineludibile disciplina nell'art. 19, comma 4, della legge n.
488 del 1999; nell'art. 50, comma 8, della legge n. 388 del 2000; nell'art. 16, comma 7, della legge n.
448 del 2001 ed infine nell'art. 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, che fa espressamente
riferimento al personale di cui al summenzionato art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001. Ne deriva che
il predetto decreto è un atto vincolato alle disposizioni normative succitate e come tale è immune da
qualsiasi censura inerente l'eccesso di potere che, invece, è un vizio peculiare solo agli atti mediante i
quali si esprime una potestà discrezionale.
Sez. VI, Decisione n. 6991 del 21-09-2010 (ud. del 04-06-2010), Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - Forze Armate
Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 1990,
che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia), espressamente incluso dal legislatore tra le Forze di
polizia di Stato, è soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla disciplina
pubblicistica. Né, in senso contrario, rileva la qualificazione dello stesso come "corpo civile", conseguente
alla smilitarizzazione e non implicante la privatizzazione del rapporto di lavoro, ovvero l'esistenza di una
espressa connotazione pubblicistica del rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera
dirigenziale penitenziaria (ex art. 2 della successiva legge n. 154 del 2005), giacché tale personale, pur
contemplato nella legge n. 395 cit., non fa parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria alle cui dipendenze detto Corpo è posto. Ne consegue che la domanda
proposta da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini della corresponsione
dell'equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, sent. n. 6997 del 24-03-2010 (ud. del 09-02-2010), Coniglione c. Min. Giustizia (rv. 612508)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - personale militare
Nelle controversie relative alle pretese retributive del personale militare, quali quelle riguardanti
l'indennità di buonuscita degli appartenenti alle forze di polizia dello Stato, ivi comprese le azioni
restitutorie promosse dell'ente previdenziale a seguito del pagamento indebito di una somma maggiore
corrisposta a tale titolo (nella specie, per l'errato computo, ai fini della determinazione della stessa,
dell'"indennità di polizia"), la giurisdizione non va determinata alla stregua dell'art. 6 della legge n. 75 del
1980, né sulla base del generale criterio di ripartizione temporale fissato per tutti i rapporti di pubblico
impiego privatizzato dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di controversie relative
ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001,
che restano, conseguentemente, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 26966 del 22-12-2009 (ud. del 17-11-2009), D.L. c. Inpdap - Istituto Nazionale
di Previdenza per I Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (rv. 611151)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice
ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all'art. 3 del d.lgs. n.
165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per la
protezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la
normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 24185 del 16-11-2009 (ud. del 10-11-2009), N.G. c. Garante per La Protezione
dei Dati Personali (rv. 610597)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - concorsi
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del
pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato
nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della
graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al
di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al
riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di
indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione di
merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.P.R. n. 165 del 2001. (Nella specie - relativa al
preteso scorrimento di una graduatoria per l'assunzione di tre impiegati operativi nel ruolo del Garante
per la protezione dei dati personali - le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo,
ritenendo che il ricorrente sostanzialmente censurasse la scelta dell'Amministrazione, volta a coprire i
posti vacanti, conseguenti ad un ampliamento della pianta organica con un nuovo concorso, anziché con
lo scorrimento della graduatoria). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 24185 del 16-11-2009 (ud. del 10-11-2009), N.G. c. Garante per La Protezione
dei Dati Personali (rv. 610596)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - Vigili del Fuoco
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 che, introducendo il comma 1-bis
nell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha esteso il regime di diritto pubblico già previsto per altre
categorie del pubblico impiego - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo con
decorrenza dall'entrata in vigore della citata legge n. 252 del 2004. Ne consegue che la controversia
avente ad oggetto la reintegra nel posto assegnato e il conseguente risarcimento dei danni che si fondi su
un provvedimento asseritamente illegittimo di revoca della reggenza del comando adottato in data 23
aprile 2004, anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, è devoluta al giudice ordinario,
dovendosi applicare il principio della "perpetuatio jurisdictionis". (Rigetta, App. Firenze, 15/03/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 23201 del 03-11-2009 (ud. del 20-10-2009), M.A.G. c. Ministero dell'Interno (rv.
610319)
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo- personale docente
Va affermata, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione del giudice Amministrativo per il
personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la
compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore
universitario degli appartenenti al personale stesso, il cui rapporto di impiego rientra nella cognizione
esclusiva del predetto Giudice a norma degli artt. 3 e 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Sez. VI, Sent. n. 1343 del 06-03-2009 (ud. del 19-12-2008), M.A. e altri c. Azienda Ospedaliera
Universitaria e Università degli Studi di Napoli
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
In base agli artt. 3 e 64, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
Sez. VI, sent. n. 4554 del 22-09-2008,
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - risarcimento danni
Nelle controversie concernenti il personale (nella specie, ufficiale della marina militare) rimasto in regime
di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione spetta al
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende ("ex" art. 63, comma 4,
dello stesso d.lgs. n. 165) anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi, con ciò
includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle risarcitorie collegate alla
illegittimità degli atti di avanzamento in carriera. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 09 ottobre
2006)
Sez. Unite, Sent. n. 20751 del 31-07-2008 (ud. del 20-05-2008), D.F.A. c. Ministero della Difesa (rv.
604489)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - farmacisti
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del
pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato
nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della
graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al
di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al
riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di
indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di
merito , a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.P.R. n. 165 del 2001. (Nella specie - relativa a una
procedura concorsuale per tre posti di dirigente farmacista di primo livello, seguita dall'ampliamento della
pianta organica dell'ASL di ulteriori tre unità con la medesima qualifica, per la cui copertura
l'amministrazione aveva indetto un nuovo concorso anziché fare ricorso alla graduatoria di quello già
espletato - la S.C. ha ritenuto che la domanda, diretta ad ottenere lo "scorrimento", investiva l'esercizio
del potere dell'autorità amministrativa (sotto il profilo dell'eccesso di potere o della violazione di legge in
relazione alla natura delle disposizioni che sanciscono la conservazione di efficacia della graduatoria) e
che la pretesa situazione di diritto poteva sorgere solo a seguito della rimozione dell'atto stesso).
(Dichiara giurisdizione, App. Bari, 30 Dicembre 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 16527 del 18-06-2008 (ud. del 12-02-2008), D.R. c. Azienda Sanitaria Locale
(Omissis) (rv. 603723)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - personale docente
A seguito della trasformazione degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) prevista dalla legge
delega n. 127 del 1997 e attuata dal d.lgs. n. 178 del 1998, la controversia promossa dal personale
docente non universitario per il mantenimento delle funzioni didattiche presso le nuove facoltà, in
relazione a decreti rettoriali che individuavano funzioni didattiche solo di sostegno, successivi al 30
giugno 1998, è devoluta, in base all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice
ordinario, giacché, per un verso, la situazione dedotta in giudizio postula la già avvenuta instaurazione
del rapporto di impiego (non attenendo dunque alla fase delle procedure concorsuali) e, per altro verso,
non può essere ricondotta nell'ambito di quelle mantenute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato d.lgs. n. 165, in quanto è la stessa disciplina
legislativa sulla trasformazione degli ISEF (segnatamente, l'art. 17, comma 115, della legge delega e
l'art. 5 del relativo d.lgs. di attuazione) ad escludere la sussistenza di un rapporto di docenza
universitaria. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 22 Luglio 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 10466 del 23-04-2008 (ud. del 11-03-2008), C.M.C. c. Università Parthenope (rv.
602938)
Consiglio di Stato
Personale medico
L'esclusione dell'assimilabilità dei medici gettonati ai ricercatori, stante la diversità dei rispettivi profili
professionali, comporta l'esclusione, nell'ipotesi di controversie lavorative dei primi, della giurisdizione del
Giudice Amministrativo, ammessa per i soli docenti universitari e per i ricercatori, a norma degli artt. 3,
comma 2, e 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
Sez. VI, Sent. n. 1782 del 21-04-2008 (ud. del 18-12-2007), Università degli studi di Napoli Federico II c.
C.G. e altri
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
La non assimilabilità dei medici cd. gettonati ai ricercatori, stante la diversità dei rispettivi profili
professionali, esclude, nell'ipotesi di controversie lavorative dei primi, la persistente giurisdizione del
Giudice Amministrativo, ammessa per i soli docenti universitari e per i ricercatori, a norma degli artt. 3,
comma 2, e 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
Sez. VI, Sent. n. 1799 del 21-04-2008 (ud. del 18-12-2007), Università degli studi di Napoli Federico II c.
R.R. e altri
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - risarcimento danni
La soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni
per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti
dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di
responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente
datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto alla
privatizzazione, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al
giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura
contrattuale dell'azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell'art. 2087 cod. civ., né la
lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro,
allorché il richiamo all'uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla
dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell'illecito.
Siffatta irrilevanza dipende da tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, ossia da una condotta
dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità
dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera
occasione dell'evento dannoso; mentre, ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali
da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di
impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l'ingiustizia
del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni
giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente a controversia promossa da un
sottufficiale della Marina militare per ottenere il risarcimento del danno che asseriva esser derivato dalla
patita dequalificazione nel posto di lavoro, a seguito di comportamenti vessatori, con conseguente
pregiudizio alla sua integrità psico-fisica). (Cassa e dichiara giurisdizione, Genova, 12 Marzo 2003)
Sez. Unite, Sent. n. 5785 del 04-03-2008 (ud. del 15-01-2008), M.M. c. Ministero della Difesa (rv.
602250)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - magistrati
Qualora l'incarico a un magistrato si configuri come rapporto di servizio onorario, ponendosi con il
rapporto di pubblico impiego in un nesso di mera occasionalità - come quando la legge impone la nomina
di un magistrato esclusivamente per le garanzie di professionalità, indipendenza e imparzialità, ma per lo
svolgimento di compiti di natura amministrativa -, è esclusa la giurisdizione amministrativa esclusiva
prevista per il rapporto di impiego dei magistrati (artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001) e si applica la
regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse
legittimo.(In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo per la domanda di compenso di un magistrato relativa alla partecipazione come
presidente ad un collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto (d.l. n. 152 del 1991, conv.
nella lege n. 203 del 1991) atteso che, in mancanza di espressa previsione nella legge, la previsione del
compenso resta affidata alle libere determinazioni dell'autorità, con conseguente consistenza di interesse
legittimo della posizione soggettiva del privato). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Catanzaro, 19
Gennaio 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 5431 del 29-02-2008 (ud. del 19-02-2008), Ministero dell'Interno c. D.N. (rv.
601907)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- fattispecie- - Vigili del Fuoco
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che ( introducendo il comma 1 "bis"
all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per
alcune categorie del pubblico impiego - vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art.
3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza
dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa
differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo
iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del
trattamento normativo ed economico. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 4290 del 20-02-2008 (ud. del 22-01-2008), B.G. c. Ministero dell'Interno (rv. 601770)
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
Restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto aspetti
economici e contrattualizzati del rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari. L'art. 3 del
D.Lgs. n. 165/2001, infatti, ha disposto che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori resta
disciplinato dalle disposizioni previgenti, in attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico
ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria. Tale disposizione, quindi, assumendo a
riferimento in modo unitario il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
(caratterizzato dalla prestazione di una pluralità di compiti inerenti all'attività di docenza, alla ricerca e,
per il personale delle facoltà di medicina, dallo svolgimento di attività assistenziali), mantiene fermo per il
suddetto personale il regime giuridico previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/1993, comprensivo
della devoluzione alla giurisdizione del Giudice amministrativo di ogni controversia inerente al rapporto di
pubblico impiego.
Sez. VI, Sent. n. 5079 del 02-10-2007 (ud. del 29-05-2007), Universita' degli Studi di Roma T. c. L.A. e
altri
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
Poiché l'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 ha mantenuta ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo sul
rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, si deve ritenere che essa si esplichi con
carattere di esclusività su ogni questione che coinvolga il rapporto stesso, indipendentemente dalla
natura autoritativa o paritetica dell'atto adottato e dalla fonte che ne disciplini il contenuto.
Sez. VI, Sent. n. 5079 del 02-10-2007 (ud. del 29-05-2007), Universita' degli Studi di Roma T. c. L.A. e
altri
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
La disposizione di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 165/2001, nel mantenere fermo per i professori e ricercatori
universitari il regime giuridico previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/1993, comprensivo della
devoluzione alla giurisdizione del Giudice amministrativo di ogni controversia inerente il rapporto di
pubblico impiego, assume a riferimento, in modo unitario, il rapporto di impiego del suddetto personale,
che è caratterizzato dalla prestazione di una pluralità di compiti inerenti all'attività di docenza, alla ricerca
e, per il personale delle facoltà di medicina, dallo svolgimento di attività assistenziali, che si configurano
intimamente connesse alla didattica. Ne consegue che, tale essendo il contenuto precettivo della norma,
non può avere ingresso un'interpretazione restrittiva che riserverebbe alla A.G.O., in funzione di Giudice
del lavoro, la cognizione di pretese economiche connesse alla svolgimento di attività assistenziali e che
traggono fondamento in un'area del rapporto di impiego contrattualizzata.
Sez. VI, Sent. n. 4747 del 10-09-2007 (ud. del 29-05-2007), Universita' degli Studi di Roma T. c. M.A. e
altri
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
In sede di giurisdizione esclusiva sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese quelle attinenti
ai diritti patrimoniali connessi.
Sez. VI, Sent. n. 4316 del 03-08-2007 (ud. del 29-05-2007), Universita' degli Studi di Roma T. c. P.A. e
altri
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno
dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un
contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino
a quando il contratto o altro rapporto conservino efficacia obbligatoria. Da ciò consegue che la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego sussiste, in applicazione
del criterio del c.d. "petitum sostanziale", anche per le domande proposte sotto il profilo
dell'arricchimento senza causa, quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico
diretto ed immediato dei diritti che si assume essere stati disconosciuti o lesi dall'Amministrazione datrice
di lavoro. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite, rigettando il ricorso, hanno
affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da alcuni
dipendenti di camera di commercio, cessati dal servizio, per il pagamento, sulla liquidazione del fondo
individuale di quiescenza, dei maggiori interessi, rispetto a quelli legali, maturati sui fondi di previdenza e
capitalizzazione, trattenuti dall'Amministrazione datrice di lavoro, precisando che la suddetta giurisdizione
ricorreva sia per le domande di esatto adempimento dell'obbligazione retributiva maggiorata degli
interessi che per le istanze risarcitorie da inadempimento della medesima obbligazione). (Rigetta e
dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma).
Sez. Unite, Sent. n. 2700 del 07-02-2007 (ud. del 18-01-2007), (rv. 594808)
Consiglio di Stato
Trattamento economico dei docenti e dei ricercatori universitari
Il D.P.C.M. 20 giugno 2003, il D.P.C.M. 17 maggio 2002, il D.P.C.M. 28 maggio 2001 e il D.P.C.M. 27
giugno 2000, nella parte in cui hanno disposto che l'onere per l'aumento di stipendi, indennità integrativa
speciale (i.i.s.) ed assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, costituente "spesa
avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni
interessate", scaturiscono dalla corretta applicazione dell'art. 19, comma 4, L. n. 488 del 1999, dell'art.
50, comma 8, L. n. 388 del 2000, dell'art. 16, comma 7, L. n. 448 del 2001 e dell'art. 33, comma 4, L. n.
289 del 2002, disponendo, in particolare, questa ultima norma che "ai sensi dell'art. 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 20022003 del personale degli enti pubblici economici...... delle università...... e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici del personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo,
sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito della disponibilità dei relativi bilanci".
Sez. VI, sent. n. 356 del 30-01-2007 (ud. del 14-11-2006), Università degli Studi di Siena c. Presidenza
del Consiglio dei Ministri e altri
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria e amministrativa:- revoca "ante tempus" disposta dal Sindaco
Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore in particolare, dall'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di
affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi
nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione
sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal
sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in
servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di
retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione
dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, ord. n. 13538 del 12-06-2006 (ud. del 25-05-2006), Comune di Erba c. D.M.S. (rv. 589546)
Consiglio di Stato
Giurisdizione del Giudice Amministrativo
Secondo quanto dispone l'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, restano devolute alla giurisdizione
del Giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie
relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi". Tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui al suddetto art. 3, D.Lgs. n. 165 del
2001 rientrano anche quelli relativi al personale militare e alle Forze di polizia di Stato.
Sez. VI, sent. n. 3253 del 29-05-2006 (ud. del 13-01-2006), D.C.R. c. Ministero dell'Interno e altri
Consiglio di Stato
Corpo dei Vigili del Fuoco
Il Corpo dei Vigili del Fuoco è stato posto, con L. n.252/2004, (attesa la peculiarità delle funzioni
attribuite) nel comparto pubblicistico, essendosi aggiunto all'art.3 del D.Lgs. n.165/2001, il comma 1 bis,
in forza del quale "in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo dei Vigili del Fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui
al D.P.R. in data 2.11.2000 e il personale di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo
autonome disposizioni ordinamentali": la conseguenza è che le relative controversie, in base al combinato
disposto degli artt.3 e 63 del citato D.Lgs. n.165/2001, risultano appartenenti alla giurisdizione del
Giudice amministrativo.
Sez. VI, sent. n. 1349 del 14-03-2006, Guida c. Ministero dell'Interno ed altri
Cassazione Civile
Casistica
Il Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. è legittimato a emettere ordinanze ingiunzioni per le
violazioni relative all'omissione, totale o parziale, di contributi e premi, anche senza delega del Presidente
dell'Istituto, posto che l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, ha ribadito, in continuità con
la disciplina previgente, che a tali dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. (Rigetta, App. Bologna, 08/06/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 955 del 24-01-2012 (ud. del 13-12-2011), F.Lli Capelli s.r.l. in Liq e altri c. Inps
(rv. 621250)
Cassazione Civile
Casistica
In tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), nella Regione Sicilia
è pienamente legittima la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario provinciale
designato, in quanto l'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, norma istitutiva del
tributo, prevede espressamente che l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e tutto
quanto non previsto in esso debba essere disciplinato con legge della regione e la legge reg. della Sicilia,
7 marzo 1997, n. 6, ha stabilito espressamente che la Giunta provinciale proceda a designare un
funzionario al quale conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale del tributo, compreso il potere di sottoscrivere "le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti",
senza che sia di ostacolo la disciplina dettata dall'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul pubblico
impiego, secondo cui gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e comunque quelli
riguardanti la gestione finanziaria devono essere adottati dal dirigente, sia perchè il principio
dell'applicazione della legge successiva va coniugato con quello secondo cui "lex posterior generalis non
derogat priori speciali", sia perchè il comma 3 dell'art.4 della citata legge n. 165 prevede la possibilità che
le attribuzioni dirigenziali possano essere derogate ad opera di specifiche disposizioni legislative. (Cassa e
decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Palermo, 27/10/2005)
Sez. V, Sentenza n. 9865 del 05-05-2011 (ud. del 17-02-2011), Prov. Reg. Trapani c. Com. Mazara del
Vallo (rv. 617951)
Cassazione Civile
Dirigenza
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27 del d.lgs. 165 del 2001 ha imposto
la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da
subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico
(nella specie, l'INPS), nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un
assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale,
dovrà esser riferita alle nuove regole senza che assumano rilievo le eventuali attribuzioni del consiglio di
amministrazione dell'ente in materia di incarichi dirigenziali, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza
di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento. (Principio affermato ai
sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 14/11/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 4757 del 25-02-2011 (ud. del 11-02-2011), Fanasca c. Inps (rv. 616148)
Consiglio di Stato
Organizzazione della pubblica amministrazione
L'art. 4 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo
politico/amministrativo ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti
amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni
di decadenza dall'impiego. Resta solo la possibilità, derogatoria ed eccezionale rispetto al principio
generale, che singole norme affidino agli organi di governo provvedimenti di nomina o designazione, ex
art. 4, comma 1, lettera e) dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio Roma, sez. I ter, n. 5203/2009).
Sez. VI, Sentenza n. 7007 del 21-09-2010 (ud. del 20-07-2010), M.T.C. c. Ministero dell'Interno
Cassazione Civile
Circolazione sulle strade comunali, disciplina
In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza
comunale i provvedimenti che - pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo
generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l'attività di vigilanza e verifica successiva
riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 - siano diretti a
regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie la
circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico), a nulla
rilevando, in contrario, che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 cod. strada, precedentemente
emanato, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i
provvedimenti in questione non risultino specificamente tra quelli enumerati dall'art. 107, terzo comma,
del d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale
disposizione. (Rigetta, Giud. pace Siracusa, 30/03/2005)
Sez. II, Sentenza n. 13885 del 09-06-2010 (ud. del 18-05-2010), Com. Siracusa c. Magnano (rv.
613237)
Cassazione Civile
Atti di gestione dei rapporti di lavoro:- - revoca di incarichi
In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono
adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un
incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell'atto di
conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non
osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un
comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del
potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro. (Rigetta, App. Catanzaro, 28/03/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 8328 del 08-04-2010 (ud. del 24-11-2009), Pizzuto c. Min. Pubblica Istruzione e
altri (rv. 613458)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice
ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all'art. 3 del d.lgs. n.
165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per la
protezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la
normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 24185 del 16-11-2009 (ud. del 10-11-2009), N.G. c. Garante per La Protezione
dei Dati Personali (rv. 610597)
Cassazione Civile
Procedure concorsuali
In tema di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, il potere di approvare la
graduatoria finale è attribuito alla P.A. dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità
e della verifica dell'esito della procedura, dovendosi ritenere inammissibile una clausola che condizioni
l'assunzione alle successive determinazioni dell'ente circa la necessità di procedere all'assunzione
medesima e del tutto inefficace, in assenza di un "contrarius actus", la volontà dell'amministrazione di
annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti, sotto il
profilo sostanziale, affetti da nullità per difetto dell'elemento essenziale della forma e tali, quindi, da
giustificare la disapplicazione da parte del giudice. (Nella specie, le S.U., nell'affermare la giurisdizione
del giudice ordinario, hanno rilevato che la P.A. si era limitata a richiamare gli atti e i comportamenti
anteriori all'approvazione della graduatoria, che non avevano fatto venire meno, in alcun modo, la
delibera con cui era stato bandito il posto, né tale effetto poteva ricavarsi dalla successiva determinazione
dirigenziale di non procedere all'assunzione, che si configurava come atto meramente ricognitivo degli
effetti delle precedenti delibere e non costituiva esercizio del potere di autotutela). (Rigetta e dichiara
giurisdizione, Napoli, 18/10/2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 23327 del 04-11-2009 (ud. del 20-10-2009), Comune di Castelfranco in Miscano
c. D.D. (rv. 610353)
Cassazione Civile
Illegittimità del provvedimento di riforma della pianta organica di un Comune
In caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un
Comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice
ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti
dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal
contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla
riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il
periodo di illegittima revoca. (Cassa con rinvio, Milano, 21/06/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 3677 del 16-02-2009 (ud. del 04-11-2008), Comune di (Omissis) c. D.D. (rv.
608129)
Cassazione Civile
Lavoro subordinato:- dimissioni del lavoratore
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, essendo il c.d. rapporto di pubblico impiego
privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul
pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del
lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto
di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà
di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di
accettazione da parte della pubblica amministrazione. (Rigetta, App. Napoli, 07 marzo 2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 57 del 07-01-2009 (ud. del 19-11-2008), D.V.G. c. Comune di (Omissis) (rv.
606428)
Cassazione Civile
Dirigenza
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27 del d.lgs. 165 del 2001 ha imposto
la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da
subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico,
nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non
corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle
nuove regole, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto
incompatibili con il nuovo ordinamento. (Rigetta, App. Milano, 04 aprile 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 23567 del 12-09-2008 (ud. del 12-06-2008), M.Z. c. I.N.P.S. (rv. 605164)
Cassazione Civile
Lavoro subordinato:- riammissione in servizio del dipendente dimissionario di p.a.
L'istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico già dimissionario, ai sensi dell'art. 132 del
d.P.R. 3 del 1957 e 516 del d.lgs. 297 del 1994, presuppone la decisione discrezionale
dell'amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico con la copertura del
posto vacante senza concorso, sicché resta esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo
all'accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è da qualificare in
termini di proposta contrattuale; peraltro, poiché il potere amministrativo è procedimentalizzato dalla
specifica disciplina legislativa, recante l'obbligo della valutazione dell'interesse pubblico, dell'esame
tempestivo e secondo correttezza e buona fede della domanda nonché della motivazione della decisione
di riammissione (ancorché negativa), il richiedente, se non può chiedere la stipulazione del contratto, può
chiedere tuttavia il risarcimento del danno da inadempimento di tali obblighi strumentali (principio
affermato con riferimento al settore scolastico e a domanda di riammissione in servizio e risarcimento del
danno proposta da direttrice didattica cessata dal servizio per dimissioni). (Rigetta, App. L'Aquila, 2
marzo 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 21660 del 14-08-2008 (ud. del 02-04-2008), F.R. c. Ministero dell'Istruzione (rv.
605034)
Consiglio di Stato
Organizzazione della pubblica amministrazione
I criteri di organizzazione fatti propri dall'art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993, ora art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001,
assegnano agli organi politici di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo obiettivi
e programmi, mentre spetta ai funzionari di livello dirigenziale l'attività di gestione e di adozione di atti e
provvedimenti amministrativi con relativa responsabilità.
Sez. VI, sent. n. 1430 del 28-03-2007 (ud. del 20-02-2007), M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e altri
Cassazione Civile
Circolazione sulle strade comunali, disciplina
In tema di disciplina della circolazione sulle strade comunali, rientrano nelle competenze della dirigenza
comunale i provvedimenti che - pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo
generale emanati dagli organi di governo e ferma restando l'attività di vigilanza e verifica successiva
riservata a tali organi, secondo il disposto di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 165 del 2001- siano diretti a
regolamentare gli aspetti particolari della circolazione su singole strade del centro abitato (nella specie il
limite di velocità su una determinata strada), a nulla rilevando, in contrario, che il combinato disposto di
cui agli articoli 6 e 7 del codice della strada, precedentemente emanato, attribuisca al sindaco la
regolamentazione della circolazione nei centri abitati e che i provvedimenti in questione non risultino
specificamente tra quelli enumerati dall'articolo 107, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la
natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione. (Rigetta, Giud. pace Torino,
20 Dicembre 2002)
Sez. II, sent. n. 23622 del 06-11-2006 (ud. del 04-10-2006), C.R. c. Comune di Torino (rv. 593908)
Cassazione Civile
Lavoro subordinato:- riammissione in servizio del dipendente dimissionario di p.a.
L'istituto della riammissione in servizio del dipendente dimissionario di amministrazione pubblica (ai sensi
dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato) - presupponendo la decisione discrezionale dell'Amministrazione (volta al
soddisfacimento di un interesse pubblico) di coprire il posto rimasto scoperto a seguito delle dimissioni non fonda il diritto soggettivo alla riammissione in servizio, appunto, a favore del dipendente
dimissionario. (Cassa con rinvio, App. Messina, 2 Ottobre 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 21408 del 05-10-2006 (ud. del 05-07-2006), G.G. c. Comune di Gioiosa Marea (rv.
592212)
Consiglio di Stato
Questioni di giurisdizione
Ai fini del riparto di giurisdizione si deve distinguere tra i c.d. atti di macro-organizzazione, assoggettati a
principi e regole pubblicistiche e atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione dei
singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (artt. 2 e 5, d. lgs. n. 165/2001). Gli atti che si collocano
al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento
degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione
del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente
unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati. In sostanza, solo gli atti di
macro-organizzazione restano regolati dal diritto amministrativo; in questi casi, è ipotizzabile che la
tutela giurisdizionale possa avvenire davanti al giudice amministrativo, quando venga impugnato
direttamente l'atto di macro-organizzazione, che sia autonomamente lesivo, e davanti al giudice ordinario
quando il dipendente contesta l'atto di gestione, applicativo o consequenziale rispetto a quello
organizzativo (Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, n. 2928/2004).
Sez. V, Sentenza n. 6705 del 20-12-2011 (ud. del 25-10-2011), Regione Puglia c. Fe.Vi.Ca. e altri
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
La procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto
socio - sanitario - prevista dall'art. 3 sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 - non ha carattere concorsuale, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articola secondo
uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed
individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un
professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti
idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Ne
consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, (nella specie concernente
l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico) ovvero al provvedimento finale del direttore
generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in
base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n.
165 del 2001. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 21060 del 13-10-2011 (ud. del 04-10-2011), Troilo c. Asl Bari e altri (rv.
618842)
Consiglio di Stato
(Ad. Plen.), sent. n. 11 del 12-07-2011 (ud. del 04-07-2011), Do.Bo. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e altriQuestioni di giurisdizione
In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle
controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza
rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive
modificazioni (v., in particolare, l'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006), la giurisdizione spetta al
giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni
assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la
conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Conferma della
sentenza breve del T.a.r. Campania - Salerno, sez. I, n. 1018/2010).
Sez. VI, Sentenza n. 4389 del 20-07-2011 (ud. del 07-07-2011), An.Ca. c. Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605,
lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le controversie promosse per l'accertamento
del diritto dei docenti - che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della
facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto
ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'amministrazione in
applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria,
venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore
di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili
solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della
graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 3032 del 08-02-2011 (ud. del 16-11-2010), Coviello e altri c. Anief e altri (rv.
615987)
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia promossa per l'accertamento del diritto di
modificare le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605,
lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) mediante l'attribuzione dei
punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe graduatorie - diritto nella specie negato
dall'amministrazione, in applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42 - appartengono alla
giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la
conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 22805 del 10-11-2010 (ud. del 12-10-2010), Portulano e altri c. Ass. Prof.
Sindacale e altri (rv. 614947)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
Il dirigente UNEP non rappresenta una figura professionale cui sia attribuibile una posizione economica
superiore alla C1 (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.) (Rigetta, App. Firenze,
07/07/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 21090 del 12-10-2010 (ud. del 21-09-2010), Di Vaia c. Min. Giustizia (rv. 614686)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda di un docente per il riconoscimento delle
differenze stipendiali conseguenti ad una riduzione - asseritamente illegittima - delle ore settimanali che
compongono la cattedra assegnata, con la quale non si contestino le linee di organizzazione generale
dell'attività scolastica ma si richieda la corretta applicazione degli atti amministrativi di esercizio della
discrezionalità, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ove la controversia sia successiva al 30
giugno 1998, rilevando, il provvedimento di conferimento dell'orario, nell'ambito della comune disciplina
del rapporto di lavoro e configurandosi le determinazioni dei dirigenti scolastici inerenti a modificazioni
unilaterali della quantità delle ore e, in genere, l'attività dell'Amministrazione scolastica di assegnazione
dell'orario, come adempimento di un obbligo negoziale e non come esercizio di un potere di
organizzazione. (Nella specie, la riduzione d'orario - da 20 ore settimanali a 18 - era avvenuta, secondo
l'Amministrazione, in conseguenza di un progetto sperimentale autorizzato con d.m. 6 aprile 1995, la cui
legittimità non era contestata dal ricorrente, limitatosi a dedurne l'erronea applicazione poiché la
normativa prevedeva articolati moduli orari di insegnamento). (Cassa e dichiara giurisdizione, App.
Venezia, 26/01/2009)
Sez. Unite, sent. n. 10508 del 30-04-2010 (ud. del 20-04-2010), Cavicchi c. Min. Istruzione Universita'
Ricerca e altri (rv. 612882)
Consiglio di Stato
Inquadramenti
Gli atti di individuazione e di conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle
pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione
collettiva che ha previsto e disciplinato l'istituto demandandone l'applicazione agli enti pubblici-datori di
lavoro, esulano dall'ambito delle determinazioni amministrative autoritative e si iscrivono nella categoria
degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. n. 165/2001, artt. 5,
comma 2, e 63, commi 1 e 4). (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. II, n.
00293/2009).
Sez. V, Sentenza n. 815 del 15-02-2010 (ud. del 24-11-2009), Sett.Urbanistica Ass.Terr. Cioffi C. in P.E
Q.Dirig. c. Comune di Brindisi e altri
Cassazione Civile
Fattispecie
La procedura per il conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di struttura sanitaria complessa,
ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato
ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza
attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale
nel conferire l'incarico, con scelta di carattere fiduciario affidata alla sua responsabilità manageriale, ben
può ricomprendere, tra gli elementi discrezionali valutabili, l'opportunità di assicurare la gestione del
servizio per un determinato arco temporale ritenuto congruo dall'azienda, escludendo (come nella specie)
per motivi anagrafici, il candidato che, per essere prossimo al pensionamento, possa assicurare la
permanenza in servizio solo per un periodo infraquinquennale, senza che la legittimità di tale decisione
possa essere infirmata dalla disposizione della contrattazione collettiva di settore che contempla l'astratta
possibilità del conferimento d'incarico per un periodo inferiore ai cinque anni (Rigetta, App. Napoli,
24/03/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 11009 del 13-05-2009 (ud. del 27-02-2009), D.B.L. c. Azienda Ospedaliera
(Omissis) (rv. 608161)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'atto di assegnazione del dipendente iscritto negli elenchi del
personale in disponibilità, disposto ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra tra gli
atti di gestione del rapporto di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 165 e non implica esercizio di alcun
potere pubblico, nè di discrezionalità amministrativa, atteso che l'Amministrazione preposta
all'individuazione del dipendente da ricollocare deve soltanto verificare la congruenza tra il profilo
professionale richiesto dall'Amministrazione che intende coprire il posto vacante mediante concorso
pubblico e quello dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, a partire da quello con
maggiore anzianità di iscrizione. Ne consegue che - in base al criterio di riparto di giurisdizione secondo
l'oggetto della pronuncia, che va identificato in funzione della "causa petendi" avuto riguardo all'intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati e al
correlato rapporto giuridico - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia
promossa dal dipendente per ottenere l'iscrizione nei ruoli del personale dell'Amministrazione "ad quem",
ma anche quella da quest'ultima avviata e diretta ad ottenere - attraverso la contestazione dell'atto di
assegnazione di personale adottato dalla P.A. a ciò preposta - l'accertamento negativo dell'insussistenza
dell'obbligo di provvedere a detta iscrizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 6062 del 13-03-2009 (ud. del 03-02-2009), B.M. c. Azienda Usl N. (Omissis) di
Viareggio (rv. 607090)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti
nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. n. 1229 del 1959, recante la
disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una
qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di
direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del
nuovo assetto dei profili funzionali intervenuta per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con
conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle
qualifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non
può dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di
nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici UNEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale
si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con
correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo
mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova
disciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto
fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili
direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione
collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti
normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono
da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal
Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del
suddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Cassa e decide nel merito, App. Torino, 21 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 255 del 09-01-2009 (ud. del 11-11-2008), Ministero della Giustizia c. G.A.R. (rv.
606298)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
E devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, la controversia mediante la quale un docente del
comparto scuola, dapprima comandato e poi assunto presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, abbia
domandato l'accertamento del suo diritto ad una determinata qualifica, corrispondente alle mansioni
svolte. L'attribuzione dell'inquadramento - attuato nella specie mediante un decreto del Segretario
Generale - esula, infatti, dall'ambito degli atti autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali,
adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, essendo ininfluente, a questi fini, che il
decreto in questione abbia riguardato una pluralità di soggetti, poiché ciò non è sufficiente a modificarne
la natura di atto di gestione del rapporto, ben distinto dagli atti di organizzazione, di cui all'art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Dichiara giurisdizione, App. Genova, 19 gennaio 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 28057 del 25-11-2008 (ud. del 11-11-2008), Presidenza del Consiglio dei Ministri c.
G.R. (rv. 605981)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
In materia di ufficiale giudiziario dirigente, va escluso, anche successivamente all'individuazione delle sedi
"di notevole complessità e rilevanza" operata con il d.m. 6 aprile 2001, che l'art. 25 del contratto
collettivo integrativo per il personale del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000 sia idoneo a
determinare un automatico inquadramento nella qualifica C3 dei dirigenti UNEP delle sedi specificate
(nella specie, della Corte d'appello di Firenze), dovendosi interpretare la clausola contrattuale integrativa,
che si limita a prevedere una migliore articolazione del sistema classificatorio rispetto a quello previsto
dal c.c.n.l. nazionale, alla luce del principio di legalità dell'azione amministrativa e del divieto di
sottoscrivere contratti integrativi in sede decentrata in contrasto con i vincoli di bilancio risultanti dalla
programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con le disposizioni del c.c.n.l. di comparto, il quale
impone l'adozione di una procedura selettiva per l'accesso alle qualifiche superiori, potendosi riconoscere,
per il periodo successivo alla data di efficacia del 15 agosto 2001 del citato d.m., solo le differenze
retributive per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze,
29 settembre 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 27018 del 12-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Ministero della giustizia c. D.N.R. (rv.
605406)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e ai fini del riparto della giurisdizione, atteso che le
progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area
professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di
qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001)
ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del
datore di lavoro, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente l'esclusione dalla
procedura di riqualificazione interna indetta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - per la copertura di posti dell'area C, posizione economica C3, profilo
professionale di "esperto informatico", riservata al personale dipendente dell'amministrazione già
inquadrato nelle posizioni economiche C1 e C2 della stessa area. (Cassa e dichiara giurisdizione, Trib.
Roma, 17 aprile 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 26295 del 31-10-2008 (ud. del 07-10-2008), S.F. c. Ministero della Giustizia (rv.
605275)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato e con
riferimento alla riserva al giudice amministrativo delle procedure concorsuali di assunzione (art. 63,
comma 4, d.lgs n. 165 del 2001), ne restano escluse, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario,
le controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra,
ma nell'ambito della medesima area funzionale (per la cui definizione occorre rivolgersi alla classificazione
del contratto collettivo applicabile al rapporto), con la precisazione che tali progressioni interne sono
affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che
riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche
superiori. (Nelle specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario,
trattandosi di controversia relativa a selezione per soli interni, già dipendenti del Ministero dell'economia
e delle finanze, per il conseguimento di una posizione funzionale superiore - C 3 rispetto a C 1 - collocata,
in base alla contrattazione collettiva, all'interno della stessa area C). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 26016 del 30-10-2008 (ud. del 07-10-2008), G.G. c. Ministero dell'Economia e delle
Finanze (rv. 605562)
Cassazione Civile
Conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni
Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni
inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula
dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti
dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma
secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001; pertanto, nell'applicazione della disposizione contrattuale, l'attività
dell'Amministrazione non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come
adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente
devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie, non ostandovi l'esistenza di
atti amministrativi presupposti e potendo al riguardo operare la disapplicazione dell'atto ai sensi dell'art.
63, comma 1 del citato decreto (Nella specie le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario, in relazione all'attribuzione della posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per il
personale degli enti locali stipulato il 31 marzo 1999, ad un avvocato, inquadrato nell'organico
dell'Amministrazione e responsabile del servizio legale di un Comune, ritenendo ininfluente l'atto
amministrativo presupposto consistente nel regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi). (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Perugia, 17 Agosto 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 16540 del 18-06-2008 (ud. del 13-05-2008), M.T. c. Comune di Assisi (rv. 603710)
Cassazione Civile
Conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni
Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni
inquadrato nelle aree e le relative procedure di selezione, secondo il sistema disegnato dal d.lgs 165 del
2001, esulano dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e sono assunti dall'Amministrazione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, dell'indicato decreto;
pertanto, il controllo di conformità alla legge deve essere condotto sulla base dei principi di diritto
comune, con la conseguenza che non è ravvisabile contrasto con norme imperative nella decisione
dell'Amministrazione che parifichi il servizio prestato in posizione di comando a quello dei dipendenti,
nell'intento di valorizzare comunque l'esperienza professionale ai fini della progressione in carriera.
(Rigetta, App. Firenze, 3 Luglio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 12315 del 15-05-2008 (ud. del 29-01-2008), D.I.G.P. c. Regione Toscana (rv.
603093)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
La controversia avente ad oggetto gli inquadramenti dei lavoratori, già dipendenti di Poste Italiane s.p.a.,
trasferiti all'INPDAP in forza del d.P.C.m. 18 ottobre 1999, quale ente presso il quale già operavano in
posizione di comando, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001, giacché essa non è suscettibile di essere ricondotta nell'ambito di quelle relative
ad atti organizzativi di cui all'art. 2, comma primo, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, ma risulta invece
inerente alla gestione del rapporto di lavoro in base ad una attività non autoritativa, espletata con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165.
(Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Firenze, 9 Febbraio 2004)
Sez. Unite, Sent. n. 5921 del 05-03-2008 (ud. del 19-02-2008), I.N.P.D.A.P. c. S.R. (rv. 602251)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
La procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo
grado del ruolo sanitario - prevista dall'art. 15 "ter", commi 2 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto
dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, sulla quale non incide l'art. 2 della legge n. 45 del 1999, il quale
reca soltanto la disciplina sostanziale dei requisiti per la partecipazione alla selezione medesima - non ha
carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in
quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione
di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente
fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di
soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità
manageriali. Ne consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, (nella
specie concernente l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico e le conseguenziali richieste
retributive) ovvero al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di
lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Torino, 6 Luglio 2004)
Sez. Unite, Sent. n. 5920 del 05-03-2008 (ud. del 19-02-2008), M.D. c. A.S.L. (Omissis) di Casale
Monferrato (rv. 602299)
Cassazione Civile
Fattispecie
La nomina, con conseguente assunzione con contratto di diritto privato di durata quinquennale, a
direttore dell'"Ente parco nazionale del Vesuvio" (ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991) non
implica una procedura a carattere concorsuale, sia perché è assente il carattere essenziale della
indicazione di una scelta-graduatoria fondata sulla prevalenza di maggiore idoneità nell'esercizio delle
funzioni di direttore del parco di alcuni candidati su altri, sia perché l'iscrizione all'albo degli idonei
all'attività di direttore di parco rientra tra gli atti endoprocedimentali privi di effettiva rilevanza ai fine
della decisione effettuata dal ministro competente e si colloca tra gli atti prodromici che non derogano
alla normativa di carattere generale che attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle controversie
concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), ancorché
in esse vengano in questione atti amministrativi presupposti. Ne consegue che la nomina a direttore del
predetto Ente si risolve in una "determinazione per l'organizzazione degli uffici" ai sensi dell'art. 5 del
d.lgs. n. 165 del 2001, così da configurarsi come espressione di un potere privato del datore di lavoro, e
la controversia in base alla quale se ne chieda l'annullamento rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 5078 del 27-02-2008 (ud. del 18-12-2007), R.M. c. Ministero dell'ambiente e della
tutela dell'ambiente e della tuela del territorio (rv. 601905)
Cassazione Civile
Sanzioni disciplinari:- impugnabilità- - termini
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6, comma 1,
del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 23
gennaio 2001, che fa riferimento all'impugnabilità delle sanzioni disciplinari dinanzi all'arbitro unico, così
come integrato dall'art. 1 dell'accordo di interpretazione autentica del 13 novembre, 2001, il quale limita
tale facoltà del lavoratore al termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, delinea un sistema in
cui alla facoltà del lavoratore corrisponde una situazione di soggezione dell'Amministrazione nella scelta
della controparte, nel mentre alla limitazione temporale per l'esercizio di tale facoltà fa riscontro
l'integrale potere dell'Amministrazione di aderire o meno alla richiesta di arbitrato; conseguentemente, la
richiesta di impugnazione dinanzi all'arbitro unico in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non
risolutiva del rapporto, formulate oltre il predetto termine, non vincola l'Amministrazione; tuttavia,
laddove quest'ultima, pur non avendone l'obbligo, abbia aderito esercitando i poteri del privato datore di
lavoro conferitile dall'art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , non può successivamente sollevare in alcun
momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto del termine di 20 giorni,
poiché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato. (Cassa con rinvio,
Trib. Bologna, 3 Febbraio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 5045 del 26-02-2008 (ud. del 15-11-2007), A.S. c. Ministero della Giustizia (rv.
602394)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
In materia di assunzione del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie in cui il
docente faccia valere il proprio diritto all'assunzione sulla base di una graduatoria di concorso,
prospettando la violazione di legge (art. 1 della legge n. 124 del 1999) da parte dell'amministrazione
nell'utilizzazione di altra graduatoria concorsuale precedente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,
venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai
quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto il diritto all'assunzione. Non
possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001),
essendo queste non oggetto di contestazione ed assunte a presupposto della pretesa all'assunzione, né
altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 3401 del 13-02-2008 (ud. del 22-01-2008), M.B. c. L.G. (rv. 601687)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
Con riferimento al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, sono devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di gestione del rapporto di lavoro che incidono
su situazioni giuridiche soggettive del dipendente, tutelate secondo le disposizioni del codice civile e delle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, adottati dagli organi preposti con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro (art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001).
(Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ad un atto di trasferimento
di un ingegnere dalla ASL all'ARPA, adottato sulla base di atti generali dell'amministrazione emanati in
esecuzione di una legge di riorganizzazione regionale). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Brescia, 8
Aprile 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 23739 del 16-11-2007 (ud. del 16-10-2007), B.G. c. Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente Lombardia (rv. 600262)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
La procedura di selezione avviata da un'Azienda ospedaliera per il conferimento dell'incarico di dirigente
di secondo grado del ruolo sanitario - prevista dall'art. 15 ter, commi 2-3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.
502 - non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo
svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato
vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore
generale dell'Azienda unità sanitaria locale nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da
un'apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali. Pertanto, l'impugnazione
del provvedimento, emanato dallo stesso direttore generale, di esclusione di uno dei partecipanti alla
selezione inserito nella rosa dei candidati già dichiarati idonei, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto adottato in base a capacità e poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi
dell'art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. (Rigetta e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 19
Febbraio 2004)
Sez. Unite, sent. n. 8950 del 16-04-2007 (ud. del 20-03-2007), D.B.L. c. Azienda Ospedaliera "(omissis)"
(rv. 596318)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da alcuni dirigenti di seconda
fascia già inquadrati nell'AIMA (Azienda per l'intervento nel mercato agricolo), avente ad oggetto
l'impugnazione delle delibere con le quali gli organi di gestione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, che ha preso il posto dell'AIMA) li escludevano dai ruoli AGEA in attesa dell'adozione del
nuovo regolamento del personale. Infatti, dette delibere hanno natura provvisoria e costituiscono non atti
organizzatori di carattere generale, rientranti nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nei
confronti del quale sono configurabili solo interessi legittimi -, ma ordinari atti di gestione rientranti nella
fattispecie del successivo art. 5, che prevede che le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro
sono assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. (Dichiara
giurisd. rimette sez.semplici, App. Roma, 7 Aprile 2006)
Sez. Unite, sent. n. 8526 del 05-04-2007 (ud. del 06-03-2007), AGEA - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura c. F.G. (rv. 596314)
Cassazione Civile
Fattispecie
Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" - relativi
all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve
ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione
e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati
dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del
2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo
attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P. A. e
all'attinenza degli atti all'organizzazione. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua dell'enunciato
principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla
domanda degli originari ricorrenti con la quale era stata chiesta la dichiarazione in sede giudiziale del loro
diritto all'assunzione al lavoro a tempo indeterminato presso il ricorrente Consorzio di bonifica per essere
stati validamente collocati nella graduatoria, così facendo valere non un'impugnativa della graduatoria
stessa, bensì contestando il criterio seguito dall'ente nell'utilizzo della stessa per non aver disposto
l'assunzione degli stessi originari ricorrenti, malgrado la loro posizione utile a tal fine dopo l'avvenuta
collocazione in quiescenza di altri dipendenti). (Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Caltanissetta,
26 Maggio 2004)
Sez. Unite, sent. n. 3188 del 14-02-2007 (ud. del 11-01-2007), Consorzio di Bonifica (omissis) di Enna c.
M.S. (rv. 595160)
Cassazione Civile
Lavoro subordinato:- riammissione in servizio del dipendente dimissionario di p.a.
L'istituto della riammissione in servizio del dipendente dimissionario di amministrazione pubblica (ai sensi
dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato) - presupponendo la decisione discrezionale dell'Amministrazione (volta al
soddisfacimento di un interesse pubblico) di coprire il posto rimasto scoperto a seguito delle dimissioni non fonda il diritto soggettivo alla riammissione in servizio, appunto, a favore del dipendente
dimissionario. (Cassa con rinvio, App. Messina, 2 Ottobre 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 21408 del 05-10-2006 (ud. del 05-07-2006), G.G. c. Comune di Gioiosa Marea (rv.
592212)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti
nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante
la disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una
qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di
direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del
nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con
conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle
qualifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non
può dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di
nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici NEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale
si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con
correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo
mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova
disciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto
fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili
direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione
collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti
normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono
da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal
Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del
suddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che
era incorsa in errore di diritto avendo ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP desse luogo allo svolgimento
di mansioni superiori all'inquadramento riconosciuto dall'amministrazione fino alla stipulazione del
contratto collettivo integrativo, nonché in vizio della motivazione nella parte in cui si era considerato che
le mansioni superiori fossero state esercitate sulla base delle clausole del detto contratto). (Cassa con
rinvio, App. Catanzaro, 1 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 13718 del 14-06-2006 (ud. del 10-02-2006), Ministero della Giustizia c. T.O. (rv.
590352)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore in particolare, dall'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di
affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi
nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione
sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal
sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in
servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di
retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione
dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, ord. n. 13538 del 12-06-2006 (ud. del 25-05-2006), Comune di Erba c. D.M.S. (rv. 589546)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice amministrativo
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad
eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono
effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni
organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali
procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non
anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al
preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente
o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la
stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo
concorsuale". Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già
superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della
relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi
tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti
aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere,
restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, i
ricorrenti, lavoratori precari con qualifica di ausiliari socio sanitari di una ASL, avevano contestato la
graduatoria formata dall'amministrazione in esito alla selezione per titoli e prove attitudinali effettuata
nell'ambito di una procedura di stabilizzazione; le S.U., in sede di regolamento d'ufficio, in applicazione
del principio di cui alla massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 1778 del 26-01-2011 (ud. del 11-01-2011), Puleo e altri c. Azienda Sanitaria
Locale Viterbo (rv. 615779)
Cassazione Civile
Copertura di posto vacante
In materia di pubblico impiego privatizzato, la scelta dell'amministrazione (nella specie, dell'ASL) di
procedere alla copertura di un posto vacante (di dirigente dell'unità operativa di lungo degenza) mediante
l'indizione di un concorso esterno anziché facendo ricorso alle procedure di mobilità interna, non può
considerarsi lesiva del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., né del principio, che
costituisce una specifica attuazione del primo, di economicità della gestione contenuto nel Piano sanitario
regionale del 2 luglio 1999 della Regione Abruzzo, dovendosi escludere, ove il personale che abbia
manifestato l'interesse al trasferimento non si trovi in posizione di esubero, che la decisione assunta
determini uno spreco di denaro pubblico, né potendosi ritenere - attesa l'ampiezza del principio
organizzativo invocato - che il richiamo all'ottimale distribuzione delle risorse mediante il concorso di
mobilità indicato dall'art. 6, d.lgs. n. 165 del 2001, generi, a favore dei singoli dipendenti, una specifica
posizione di diritto soggettivo. (Rigetta, App. L'Aquila, 4 Marzo 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16035 del 13-06-2008 (ud. del 23-01-2008), S.D. c. A.s.l. (omissis) (rv. 603609)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di giurisdizione contabile, poiché l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi
compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei Conti può valutare se gli strumenti
scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico
da perseguire, essendo illegittimo il ricorso ad incarichi esterni riferibili ad attività rispetto alle quali
manca il presupposto del contenuto dell'alta professionalità o della riconducibilità ad un evento
straordinario al quale non si possa far fronte con la struttura burocratica interna, così come richiesto dalla
legge. Ne consegue che non vengano violati i limiti esterni alla giurisdizione contabile né quelli relativi alla
riserva di amministrazione nell'accertamento del danno erariale relativo all'affidamento di un incarico
esterno di consulenza realizzato in difetto dei presupposti previsti dalla legge. (Rigetta, App. Roma,
05/05/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 10069 del 09-05-2011 (ud. del 05-04-2011), La Cava c. Proc. Gen. Corte Conti
Roma (rv. 617545)
Consiglio di Stato
Conferimento di incarichi
Ai sensi dell'art. 7, VI c. e segg., del T.U. approvato con D.L.gs. n. 165 del 2001, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. I, n.
3620/2008).
Sez. V, Sentenza n. 8228 del 25-11-2010 (ud. del 27-04-2010), Comune di Venezia c. B.M. e altri
Corte dei Conti
Conferimento di incarico di consulenza a soggetto esterno:- presupposti
I presupposti di legittimità del conferimento di incarico di consulenza a soggetto esterno sono:
l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della P.A., la straordinarietà della
situazione che giustifica il ricorso alla convenzione e la natura temporanea, determinata ed altamente
qualificata della prestazione.
Sez. giurisdiz., Sent. n. 000141 del 05-03-2007 (ud. del 27-02-2007),
Cassazione Civile
Fattispecie
Nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di promuovere e resistere alle liti rientra tra quelle affidate
dal d. lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tale attribuzione, che comporta anche
il potere di conferire procura alle liti, non è derogata - in difetto di qualsiasi previsione in tal senso - dalla
successiva istituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e dalla attribuzione a tale
ufficio (ai sensi dell'art. 1 2 del d. lgs. citato) di detta funzione (e del connesso potere), sia pure
limitatamente al contenzioso del lavoro. Né, allorquando la procura provenga dal dirigente di uffici
dirigenziali generali, sussiste alcun limite relativo alla sede in cui presta servizio il dipendente delegato a
rappresentare l'amministrazione - sia pure limitatamente al giudizio di primo grado - nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro privatizzati e come tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
(Fattispecie relativa a procura alle liti rilasciata a un dirigente in servizio presso la Procura della
Repubblica di un distretto diverso da quello del tribunale innanzi al quale si celebrava la controversia di
lavoro instaurata contro il Ministero della Giustizia). (Rigetta, App. Brescia, 2 Maggio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 19558 del 13-09-2006 (ud. del 07-06-2006), P.C. c. Ministero della Giustizia (rv.
592420)
Cassazione Civile
In generale
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27 del d.lgs. 165 del 2001 ha imposto
la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da
subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico
(nella specie, l'INPS), nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un
assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale,
dovrà esser riferita alle nuove regole senza che assumano rilievo le eventuali attribuzioni del consiglio di
amministrazione dell'ente in materia di incarichi dirigenziali, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza
di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento. (Principio affermato ai
sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 14/11/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 4757 del 25-02-2011 (ud. del 11-02-2011), Fanasca c. Inps (rv. 616148)
Cassazione Civile
In generale
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27 del d.lgs. 165 del 2001 ha imposto
la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da
subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico,
nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non
corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle
nuove regole, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto
incompatibili con il nuovo ordinamento. (Rigetta, App. Milano, 04 aprile 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 23567 del 12-09-2008 (ud. del 12-06-2008), M.Z. c. I.N.P.S. (rv. 605164)
Cassazione Civile
Rappresentanza legale della P.A.- Consiglio di Stato e TAR
Nelle controversie promosse nei confronti dell'Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali
amministrativi regionali, la rappresentanza legale appartiene al Presidente del Consiglio di Stato e non al
Segretario generale della giustizia amministrativa, e ciò in base all'espressa previsione dell'art. 15,
comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, che conferisce al Presidente tutte le attribuzioni degli organi di
governo. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 22 Marzo 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 15588 del 12-07-2007 (ud. del 12-06-2007), P.G. c. Consiglio di Stato - Tribunali
Regionali Amministrativi (rv. 598294)
Cassazione Civile
Fattispecie
In caso di revoca di diritto, disposta normativamente, di concorsi banditi per l'assegnazione di posti
appartenenti alla qualifica superiore nell'ambito della P.A., l'ente pubblico che proceda al bando di nuovo
concorso compie un'attività in difetto assoluto di attribuzione, con la conseguenza che nessuna efficacia
giuridica può esservi collegata, onde gli atti successivi adottati riconducibili alla procedura concorsuale
attivata in mancanza dell'inerente potere devono intendersi affetti da nullità e, pertanto, inidonei a
giustificare l'accoglimento delle pretese dei partecipanti riconducibili all'inquadramento dipendente
dall'esito del concorso medesimo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il
ricorso proposto e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di un medico dipendente dell'Ospedale
Oncologico di Bari intesa all'ottenimento, in virtù di superamento di procedura concorsuale interna, della
retribuzione maggiore - corrispondente al posto di aiuto ex X livello - del personale di pari livello già in
servizio, sul presupposto dell'invalidità del concorso bandito, siccome soggetto alla revoca di diritto
disposta dall'art. 18, comma 6 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e, quindi, riconducibile ad un
inquadramento fondato sull'esito del concorso - da ritenersi, però, nullo - costituente, per l'appunto, il
fatto costitutivo del diritto azionato). (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 20 Agosto 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 19576 del 13-09-2006 (ud. del 22-06-2006), Ospedale Oncologico di Bari c. S.G.
(rv. 592181)
Cassazione Civile
Conferimento della procura alle liti
In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art.
25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e
finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è,
invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato d.lgs. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici
dirigenziali generali. (Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso la legittimazione passiva di un
dirigente scolastico in relazione ad una domanda di repressione di condotta antisindacale proposta nei
suoi diretti confronti da una organizzazione sindacale; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha
confermato la sentenza impugnata, osservando, altresì, che la legittimazione passiva del dirigente
scolastico non poteva ammettersi neppure come rappresentante dell'istituto). (Rigetta, App. Firenze,
12/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 6460 del 17-03-2009 (ud. del 03-02-2009), L.G. c. Ministero dell'Istruzione (rv.
607470)
Cassazione Civile
Reggenza
In tema di reggenza, allorchè il dirigente dell'ufficio sia provvisoriamente sostituito da personale in
possesso, a sua volta, di qualifica dirigenziale, non sorge il diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 cod.
civ. - espressamente esclusa dagli articoli 16 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - venendo comunque in
rilievo lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica ricoperta, né può fondarsi, dall'eventuale
omissione della stipulazione del contratto di diritto privato per l'assunzione della dirigenza, la pretesa a
percepire ulteriori compensi, la cui esistenza è ricollegabile solo all'avvenuta stipula dell'atto. (Nella
specie, relativa alla sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di un altro
dirigente dell'ufficio, durata, quasi senza soluzioni di continuità, dal 1991 al 1999, la S.C., nel rigettare il
ricorso, ha comunque escluso lo svolgimento di mansioni superiori non potendosi qualificare l'Agenzia
regionale per l'impiego quale ufficio dirigenziale generale). (Rigetta, App. Campobasso, 18 gennaio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 28276 del 26-11-2008 (ud. del 30-10-2008), A.E. c. Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (rv. 605779)
Cassazione Civile
Riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo
La norma dell'art. 16 lett. f) del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove dispone che i dirigenti degli uffici
dirigenziali generali o di strutture sovraordinate "promuovono e resistono alle liti", precisa il riparto di
competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di individuazione
dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione nei giudizi, rientrando nell'ambito delle
competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. (Nella specie, nel regime precedente
la costituzione dei centri servizi amministrativi, la S.C. ha affermato il principio su esteso, escludendo il
potere di stare in giudizio di un Provveditorato agli studi e ammettendo solo quello del Ministero). (Cassa
con rinvio, App. Reggio Calabria, 18 Dicembre 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 7862 del 26-03-2008 (ud. del 06-12-2007), Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca c. S.A.M. (rv. 602491)
Cassazione Civile
Rappresentanza legale della P.A.:- Consiglio di Stato e TAR
Nelle controversie promosse nei confronti dell'Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali
amministrativi regionali, la rappresentanza legale appartiene al Presidente del Consiglio di Stato e non al
Segretario generale della giustizia amministrativa, e ciò in base all'espressa previsione dell'art. 15,
comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, che conferisce al Presidente tutte le attribuzioni degli organi di
governo. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 22 Marzo 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 15588 del 12-07-2007 (ud. del 12-06-2007), P.G. c. Consiglio di Stato - Tribunali
Regionali Amministrativi (rv. 598294)
Cassazione Civile
Conferimento della procura alle liti
Nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di promuovere e resistere alle liti rientra tra quelle affidate
dal d. lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tale attribuzione, che comporta anche
il potere di conferire procura alle liti, non è derogata - in difetto di qualsiasi previsione in tal senso - dalla
successiva istituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e dalla attribuzione a tale
ufficio (ai sensi dell'art. 1 2 del d. lgs. citato) di detta funzione (e del connesso potere), sia pure
limitatamente al contenzioso del lavoro. Né, allorquando la procura provenga dal dirigente di uffici
dirigenziali generali, sussiste alcun limite relativo alla sede in cui presta servizio il dipendente delegato a
rappresentare l'amministrazione - sia pure limitatamente al giudizio di primo grado - nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro privatizzati e come tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
(Fattispecie relativa a procura alle liti rilasciata a un dirigente in servizio presso la Procura della
Repubblica di un distretto diverso da quello del tribunale innanzi al quale si celebrava la controversia di
lavoro instaurata contro il Ministero della Giustizia). (Rigetta, App. Brescia, 2 Maggio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 19558 del 13-09-2006 (ud. del 07-06-2006), P.C. c. Ministero della Giustizia (rv.
592420)
Cassazione Civile
Riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo
L'art. 16, lett. f), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
(o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n.
103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica
certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione,
rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato,
infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente
del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei
rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, del r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale
prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere
effettuata nella persona del Ministro competente. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le
S.U. hanno respinto l'eccezione pregiudiziale del controricorrente relativa alla dedotta inammissibilità del
ricorso per essere stato proposto dal Ministro e non dal dirigente del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi). (Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Torino, 28 Maggio
2003)
Sez. Unite, sent. n. 15342 del 06-07-2006 (ud. del 15-06-2006), Ministero della Giustizia c. M.E. (rv.
590193)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la
controversia promossa da dipendenti di P.A., per contrastare l'inerzia di queste ultime nel promuovere mediante atti di indirizzo all'ARAN o il decreto di equipollenza di cui all'art. 17 bis d.lgs. n. 165 del 2001 l'introduzione della categoria dei vice dirigenti, la cui istituzione e disciplina è demandata alla
contrattazione collettiva di comparto dal medesimo art. 17 bis, interpretato autenticamente dall'art. 8
della legge n. 15 del 2009, che ha specificato ulteriormente che la vicedirigenza è disciplinata
esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di
riferimento. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Sentenza n. 14656 del 05-07-2011 (ud. del 01-02-2011), Carlucci e altri c. Min. Riforme
Innovazioni Pubblica Amministrazione e altri (rv. 617733)
Corte dei Conti
Applicabilità delle disposizioni agli enti territoriali
Deve ritenersi la diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi
dirigenziali a contratto previsti nell’art. 110, comma 1 del TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19,
commi 6 e 6bis del D.lgs. 165/2001. Deve escludersi l'abrogazione tacita della norma contenuta nell’art.
19, comma 6 del D.lgs. 165/2001. Agli enti locali, dove non esiste distinzione tra dirigenza di prima e di
seconda fascia, si applica il limite percentuale dell’8% agli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Sez. riunite, Delibera n. 13 del 08-03-2011,
Corte dei Conti
Sent. n. 000002 del 22-03-2007,Successione di leggi
Il disposto letterale dell’art. 110, comma 1 - la cui disciplina (che demanda allo statuto dell’ente la
possibilità di coprire con contratti a tempo determinato i posti dei responsabili dei servizi o degli uffici sia
di qualifica dirigenziali che di alta specializzazione) non è completamente sovrapponile a quella contenuta
nell’art. 19, comma 6 del D.lgs. 165/2001 - esclude una ipotesi di abrogazione tacita di tale disposizione
ad opera della norma intervenuta successivamente.
Sez. riunite, sent. n. 13 del 08-03-2011,
Cassazione Civile
Dirigenza:
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27 del d.lgs. 165 del 2001 ha imposto
la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da
subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico
(nella specie, l'INPS), nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un
assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale,
dovrà esser riferita alle nuove regole senza che assumano rilievo le eventuali attribuzioni del consiglio di
amministrazione dell'ente in materia di incarichi dirigenziali, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza
di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento. (Principio affermato ai
sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 14/11/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 4757 del 25-02-2011 (ud. del 11-02-2011), Fanasca c. Inps (rv. 616148)
Cassazione Civile
Trattamento economico
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica
dirigenziale, ex artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, la specificità delle retribuzioni accessorie, quali la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, strutturalmente collegate al valore economico di
ogni posizione dirigenziale, consente la previsione di una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di
una determinata qualifica dirigenziale. Ne consegue che non viola il principio di parità di trattamento
retributivo sancito dall'art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo
la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto
sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente
medico sanitario appartenente alla stessa area. (Rigetta, App. Napoli, 12/07/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 2459 del 02-02-2011 (ud. del 10-12-2010), Rainone c. Asl/1 Benevento (rv.
616015)
Cassazione Civile
Criteri:- correttezza e buona fede
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati,
anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.),
applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme,
che si riferiscono anche alla Regione Sicilia, obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di
adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle
scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le
motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è
configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. (Cassa con rinvio,
App. Palermo, 16/07/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 21088 del 12-10-2010 (ud. del 21-09-2010), Sagona c. Regione Sicilia e altri (rv.
614645)
Consiglio di Stato
Fattispecie
Non può ritenersi applicabile all'ipotesi di nomina di direttore scientifico di un IRCCS la disciplina relativa
ai limiti di età previsti per i dipendenti pubblici, applicabile ai fini dell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali, di cui all'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001. Da un lato, infatti, è evidente l'eterogeneità
dell'incarico di direttore scientifico di un istituto di ricovero e cura di carattere scientifico rispetto agli
incarichi dirigenziali di cui al detto art. 19 (disposizione che ha riguardo ai soli incarichi implicanti
l'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo dell'ente, senza che se ne possa assumere l'estensione
alle figure organizzative cui compete l'individuazione del predetto indirizzo politico amministrativo, ed in
specie l'elaborazione, come nel caso del direttore scientifico degli IRCCS, delle linee fondamentali
dell'azione di promozione e di coordinamento dell'attività scientifica dell'istituto) dall'altro, l'art. 11,
comma 3, D.Lgs. n. 288/2003, pur disciplinando in modo unitario i singoli requisiti per l'accesso
rispettivamente del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del
direttore sanitario, prevede il limite di età solo per il direttore sanitario ed il direttore amministrativo, le
cui funzioni cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età. (Conferma della sentenza del
T.A.R. Lazio n. 00517/2009).
Sez. VI, Sentenza n. 6388 del 19-10-2009 (ud. del 14-07-2009), Jirillo E. c. Francavilla A. e altri
Cassazione Civile
Criteri:- correttezza e buona fede
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati,
anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.
civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza
che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta
rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi
sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di
attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito
che aveva condannato la P.A. a conferire l'incarico dirigenziale all'originario ricorrente fondando tale
condanna sul rilievo che il predetto era "superiore, sotto tutti i profili - titolo di studio e precedente
direzione di un centro - individuati nella delibera, all'altro candidato", così sostituendosi sostanzialmente
al datore di lavoro nella valutazione dei criteri previsti nell'atto indicato). (Cassa e decide nel merito, App.
L'Aquila, 28/12/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 20979 del 30-09-2009 (ud. del 01-07-2009), Regione Abruzzo c. R.R. (rv.
610287)
Cassazione Civile
Fattispecie
È inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, della violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del
2001 ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, in riferimento alle norme del contratto collettivo provinciale del lavoro della dirigenza medica
e veterinaria del 25 maggio 2002, applicabile nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ostandovi la
testuale e specifica limitazione al livello nazionale della contrattazione collettiva, che investe anche il
potere di diretta interpretazione del contratto collettivo di diritto comune attribuito, dalla novella
legislativa, alla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare l'inammissibilità della doglianza,
ha comunque rilevato che il contratto collettivo provinciale non derogava ai principi fissati in materia di
incarichi dirigenziali dall'art. 19 del d.lgs. n. 185 del 2001, prevedendo solo un articolato procedimento
finalizzato all'acquisizione degli elementi di giudizio per la verifica delle attitudini e delle capacità).
(Rigetta, App. Trento, 23/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5025 del 02-03-2009 (ud. del 28-10-2008), Dott. W.D. c. Azienda Provinciale
per I Servizi Sanitari della Provincia di (Omissis) (rv. 607159)
Cassazione Civile
Giurisdizione amministrativa
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato,
spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali,
pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo
contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il
corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti
organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in
tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale
presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo,
e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto
soggetttivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano la
rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna,
adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla
dotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 3052 del 09-02-2009 (ud. del 20-01-2009), M.C. c. R.A. (rv. 606392)
Cassazione Civile
Fattispecie
La nomina del direttore di un parco naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9,
comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del Ministero dell'ambiente - con scelta
del direttore tra una rosa di candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un albo di
idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un successivo contratto di lavoro,
espressamente qualificato dalla legge di diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad
introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante clausole di proroga o rinnovo. Ne
consegue che il rinnovo dell'incarico al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con
l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quando
eventualmente previsto dal contratto individuale in contrasto con norma inderogabile. (Rigetta, App.
Potenza, 05/12/2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 28457 del 28-11-2008 (ud. del 30-10-2008), Ing. F.A. c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio (rv. 607016)
Cassazione Civile
Reggenza
In tema di reggenza, allorchè il dirigente dell'ufficio sia provvisoriamente sostituito da personale in
possesso, a sua volta, di qualifica dirigenziale, non sorge il diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 cod.
civ. - espressamente esclusa dagli articoli 16 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - venendo comunque in
rilievo lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica ricoperta, né può fondarsi, dall'eventuale
omissione della stipulazione del contratto di diritto privato per l'assunzione della dirigenza, la pretesa a
percepire ulteriori compensi, la cui esistenza è ricollegabile solo all'avvenuta stipula dell'atto. (Nella
specie, relativa alla sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di un altro
dirigente dell'ufficio, durata, quasi senza soluzioni di continuità, dal 1991 al 1999, la S.C., nel rigettare il
ricorso, ha comunque escluso lo svolgimento di mansioni superiori non potendosi qualificare l'Agenzia
regionale per l'impiego quale ufficio dirigenziale generale). (Rigetta, App. Campobasso, 18 gennaio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 28276 del 26-11-2008 (ud. del 30-10-2008), A.E. c. Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (rv. 605779)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di
cui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di
conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica,
nonché dall'art. 4 del d.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, la
dotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con
distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio
può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa.
Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttore
dell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnica
specialistica privo di personalità giuridica, con possibilità di designazione del relativo dirigente non solo
tra il personale della P.A. in possesso di elevata professionalità ma anche - a mezzo di contratto di diritto
privato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 del
d.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta, App. Campobasso, 18 gennaio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 28276 del 26-11-2008 (ud. del 30-10-2008), A.E. c. Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (rv. 605778)
Cassazione Civile
Dirigenza:- sanitaria
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un
ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di
funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., che non si applica ai dirigenti, né dà
luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto
secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo
pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato. (Cassa e decide nel merito, Roma, 04 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 24373 del 01-10-2008 (ud. del 08-07-2008), A.U.S.L. (omissis) c. M.T. (rv. 604960)
Cassazione Civile
Criteri:- correttezza e buona fede
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 , obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati,
anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.),
applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme
obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai
processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto,
l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei
dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento
contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Nella specie la S.C., correggendo la motivazione
della corte territoriale, la quale aveva impropriamente fatto richiamo alle disposizioni di cui al d.P.R. 30
luglio 1999, n. 286, concernente esclusivamente la valutazione di professionalità dei dirigenti, ha ritenuto
non conforme ai precetti di buona fede e correttezza il comportamento della P.A. che, dopo aver
soppresso due posizioni dirigenziali, nell'ambito di un processo di ristrutturazione di una direzione
regionale, non aveva poi fornito, neppure in giudizio, alcuna prova circa i criteri e le motivazioni relative
al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali). (Rigetta, App. Campobasso, 9 Febbraio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 9814 del 14-04-2008 (ud. del 25-02-2008), Agenzia delle Entrate c. P.F. (rv.
602753)
Cassazione Civile
Fattispecie
Il trasferimento del dirigente addetto ad ufficio giudiziario soppresso (cd. dirigente "perdente posto") è
regolato dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che dispone, in siffatta evenienza, il
trasferimento d'ufficio allorché non sia possibile attribuire al "perdente posto" un incarico di funzione
dirigenziale di pari livello in uffici giudiziari della stessa sede ovvero quando egli non chieda di essere
adibito ad incarichi di livello inferiore in sede da lui indicata, senza però che la citata disposizione gli
assicuri, in tal caso, la salvaguardia della posizione retributiva precedentemente coperta. Ne deriva che,
per stabilire se l'ordinamento appresti per il dirigente la garanzia del mantenimento della pregressa
retribuzione di posizione, occorre fare riferimento ai principi generali in tema di retribuzione dirigenziale, i
quali, tuttavia, sono orientati in senso contrario alla attribuzione di detta garanzia, come tra l'altro si
desume dalla regola posta dall'art. 19, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, che sottrae il
passaggio ad incarichi diversi all'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che, nel dichiarare l'illegittimità del trasferimento di un dirigente
dell'amministrazione giudiziaria, "perdente posto", dall'incarico di dirigente della cancelleria della Pretura
circondariale a quello di dirigente della segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale del
medesimo circondario, con attribuzione della terza fascia retributiva di posizione in luogo della seconda
fascia già in godimento, aveva erroneamente affermato che, non potendo il "perdente posto" essere
utilizzato presso la sede di servizio per mancanza di disponibilità di posizioni di dirigente di seconda fascia
e non avendo egli prestato consenso ad essere adibito ad un incarico di livello inferiore, poteva essere
legittimamente trasferito d'ufficio ma soltanto in sedi gli assicurassero la medesima retribuzione di
posizione). (Cassa e decide nel merito, App. Salerno, 3 Giugno 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 17888 del 22-08-2007 (ud. del 04-04-2007), Ministero della Giustizia c. D.M.C. (rv.
598593)
Consiglio di Stato
Funzione della norma contenuta dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001
Non può attribuirsi all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 la funzione di consentire di anticipare la
regolamentazione contrattuale dell'incarico dirigenziale, e della relativa retribuzione, rispetto al
provvedimento che lo ha conferito.
Sez. IV, Sent. n. 4263 del 31-07-2007 (ud. del 13-07-2007), R.E. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
e altri
Cassazione Civile
Termine minimo di durata dell'incarico:- funzione
La durata minima dell'incarico dirigenziale a termine, prescritta in generale (originariamente) dall'art. 19,
comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, ed attualmente fissata in tre anni ai sensi dell'art. 14 sexies
del d.l. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2005, sta solo a significare
che il termine apposto al contratto non poteva essere inferiore a due anni, ma non implicava alcuna
insensibilità del rapporto al verificarsi di una situazione di giusta causa di recesso per accertata
responsabilità dirigenziale in virtù dell'art. 21 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 prima della scadenza di
tale termine minimo del rapporto, sicché si configurava come legittima, in tale evenienza, l'anticipata
risoluzione del rapporto stesso. (Cassa e decide nel merito, App. Catanzaro, 23 Dicembre 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 14186 del 19-06-2007 (ud. del 22-02-2007), Regione Calabria c. C.G. (rv. 597669)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario:- revoca "ante tempus" disposta dal sindaco
Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore in particolare, dall'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di
affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi
nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione
sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal
sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in
servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di
retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione
dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, ord. n. 13538 del 12-06-2006 (ud. del 25-05-2006), Comune di Erba c. D.M.S. (rv. 589546)
Cassazione Civile
Organi competenti per il procedimento:- in generale
Nel pubblico impiego contrattualizzato, trova applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il
principio di cui all'art. 59 del d.lgs. 165 del 2001, secondo il quale tutte le fasi del procedimento
disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è
anche l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale
e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto
ufficio è illegittimo e la sanzione è affetta da nullità, restando altresì escluso l'intervento nel procedimento
del Comitato dei Garanti, che è previsto per il diverso caso della responsabilità dirigenziale. (Rigetta, App.
Napoli, 24/11/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14628 del 17-06-2010 (ud. del 09-02-2010), Az. Ospedaliera Rummo c.
D'Alessandro (rv. 613786)
Cassazione Civile
Parere del Comitato dei Garanti
In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e
22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni
non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001,
riguarda le sole ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi
nell'attività amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente a ciò
preposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l'applicabilità
della disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella
disciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la
sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere
negativo. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente sanitario, il quale aveva reiteratamente
dirottato i pazienti verso strutture private rappresentando loro inesistenti difficoltà da parte dell'ASL, la
S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto irrilevante il contrario parere espresso dal Comitato dei Garanti,
escludendo la necessità dell'intervento di tale organo nell'ambito della procedura disciplinare anche alla
luce delle previsioni collettive, in ispecie gli accordi di interpretazione autentica dell'art. 23 del c.c.n.l. 8
giugno 2000 dell'area medico-veterinaria stipulati il 24 ottobre 2001 e il 29 settembre 2004). (Rigetta,
App. Firenze, 31/01/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 8329 del 08-04-2010 (ud. del 24-11-2009), Martinelli c. Ausl 11 Empoli (rv. 612955)
Cassazione Penale
Abuso di ufficio
Integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del Sindaco che, mero spirito di ritorsione, revochi l'incarico
di un dirigente di un settore comunale. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, anche dopo
la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della
funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico
ufficiale rilevante ai fini dell'art. 357 cod. pen.). (Rigetta, App. Caltanissetta, 4 dicembre 2008)
Sez. VI, Sentenza n. 19135 del 02-04-2009 (ud. del 02-04-2009), P.L. (rv. 243535)
Cassazione Civile
Recesso per giusta causa
La durata minima dell'incarico dirigenziale a termine, prescritta in generale (originariamente) dall'art. 19,
comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, ed attualmente fissata in tre anni ai sensi dell'art. 14 sexies
del d.l. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2005, sta solo a significare
che il termine apposto al contratto non poteva essere inferiore a due anni, ma non implicava alcuna
insensibilità del rapporto al verificarsi di una situazione di giusta causa di recesso per accertata
responsabilità dirigenziale in virtù dell'art. 21 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 prima della scadenza di
tale termine minimo del rapporto, sicché si configurava come legittima, in tale evenienza, l'anticipata
risoluzione del rapporto stesso. (Cassa e decide nel merito, App. Catanzaro, 23 Dicembre 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 14186 del 19-06-2007 (ud. del 22-02-2007), Regione Calabria c. C.G. (rv. 597669)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e
22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni
non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001,
riguarda le sole ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi
nell'attività amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente a ciò
preposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l'applicabilità
della disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella
disciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la
sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere
negativo. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente sanitario, il quale aveva reiteratamente
dirottato i pazienti verso strutture private rappresentando loro inesistenti difficoltà da parte dell'ASL, la
S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto irrilevante il contrario parere espresso dal Comitato dei Garanti,
escludendo la necessità dell'intervento di tale organo nell'ambito della procedura disciplinare anche alla
luce delle previsioni collettive, in ispecie gli accordi di interpretazione autentica dell'art. 23 del c.c.n.l. 8
giugno 2000 dell'area medico-veterinaria stipulati il 24 ottobre 2001 e il 29 settembre 2004). (Rigetta,
App. Firenze, 31/01/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 8329 del 08-04-2010 (ud. del 24-11-2009), Martinelli c. Ausl 11 Empoli (rv. 612955)
Cassazione Civile
Divieto per i dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere anche la libera professione
Gli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 - in base ai quali non è consentito ai dipendenti
pubblici a tempo parziale di svolgere contemporaneamente anche la libera professione di avvocato - non
sono in contrasto con i principi comunitari di uguaglianza, di libera prestazione dei servizi e di tutela della
concorrenza, poiché tale normativa ha inciso sul modo di svolgere il servizio presso gli enti pubblici e non
sulle modalità di organizzazione della professione forense; i dipendenti pubblici, del resto, non svolgono
un'attività economica assimilabile a quella di impresa ed il divieto di cui alla citata legge è giustificato
nell'ottica per cui i medesimi devono essere ad esclusivo servizio dell'interesse pubblico. (Solleva
questione legittimita' costituzionale, Cons. Naz. Forense Rom)
Sez. Unite, Ordinanza n. 24689 del 06-12-2010 (ud. del 09-11-2010), Perelli M. c. Consiglio Ordine
Avvocati Rieti e altri (rv. 615343)
Consiglio di Stato
In genere
A seguito della normativa disposta nell'art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la retribuzione di tutto il
personale dirigente delle amministrazioni pubbliche risulta determinata dalla contrattazione collettiva, per
cui al fine di stabilire se un dato emolumento è computabile o meno nella indennità di buonuscita dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'angolo di osservazione dell'interprete deve spostarsi dalla
natura dell'emolumento alla concreta disciplina impressa, per lo specifico fine della sua computabilità,
dalla contrattazione collettiva (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III, n. 3390/2004).
Sez. VI, Sentenza n. 2075 del 04-04-2011 (ud. del 01-03-2011), Ro.Vi. c. Ministero dei Lavori Pubblici e
altri
Consiglio di Stato
In genere
L'idoneità di un dato compenso ad essere ricompreso nella base contributiva dell'indennità di buonuscita
viene definito dal regime impresso dalla legge a ciascun emolumento, ovvero dalla sua espressa
previsione, non essendo sufficiente né la sua natura retributiva, né la sua pensionabilità. Orbene, a
seguito della normativa intervenuta in subjecta materia, poi in ultimo trasfusa nell'art. 24 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, la retribuzione di tutto il personale dirigente delle Amministrazioni Pubbliche risulta
determinata dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che, onde stabilire se un dato
emolumento è computabile o meno nella indennità di buonuscita dei dipendenti della P.A., occorre
spostare l'attenzione dalla natura dell'emolumento alla concreta disciplina impressa, per lo specifico fine
della sua computabilità, dalla contrattazione collettiva.(Nel caso concreto, corretta è la statuizione di
prime cure sulla non applicabilità all'odierno appellante di quanto previsto dalla contrattazione collettiva
per il quadriennio 1998-2001, in quanto il medesimo cessava dal servizio dal 1° giugno 1998, mentre, in
base alla predetta contrattazione, la decorrenza del trattamento economico dei dirigenti di prima fascia,
comprendente la retribuzione di posizione, era fissata a decorrere dal 31 dicembre 1998).
Sez. VI, sent. n. 2075 del 04-04-2011 (ud. del 01-03-2011), Ro.Vi. c. Ministero dei Lavori Pubblici e altri
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale
In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, l'incarico di presidente o componente del Nucleo di
valutazione, conferito al dirigente del Ministero dell'Istruzione in ragione dell'ufficio ricoperto (o
comunque conferito dall'amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della
stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto
dall'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (attualmente dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001), dovendosi
pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica
ricoperta; né l'operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto
collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto individuale di conferimento di
incarico dirigenziale, in quanto l'art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o
individuale, deve attenersi. (Rigetta, App. Venezia, 07/11/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 4531 del 24-02-2011 (ud. del 26-01-2011), Anoe' e altri c. Min. Istruzione (rv.
616169)
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica
dirigenziale, ex artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, la specificità delle retribuzioni accessorie, quali la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, strutturalmente collegate al valore economico di
ogni posizione dirigenziale, consente la previsione di una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di
una determinata qualifica dirigenziale. Ne consegue che non viola il principio di parità di trattamento
retributivo sancito dall'art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo
la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto
sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente
medico sanitario appartenente alla stessa area. (Rigetta, App. Napoli, 12/07/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 2459 del 02-02-2011 (ud. del 10-12-2010), Rainone c. Asl/1 Benevento (rv.
616015)
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale
In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento
economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attualmente, art. 24 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione
dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione
della stessa, non è derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riguarda i compensi
provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione. (Fattispecie relativa
all'attività di presidente di nucleo di valutazione assegnata ad un dirigente del Ministero dell'istruzione).
(Cassa e decide nel merito, App. Messina, 26 luglio 2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5306 del 05-03-2009 (ud. del 12-11-2008), Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e Della Ricerca c. R.G. (rv. 607562)
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un
ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di
funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., che non si applica ai dirigenti, né dà
luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto
secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo
pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato. (Cassa e decide nel merito, Roma, 04 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 24373 del 01-10-2008 (ud. del 08-07-2008), A.U.S.L. (omissis) c. M.T. (rv. 604960)
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica
dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto Regioni-Autonomie
locali, gli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. sottoscritto il 10.4.1996 - alla cui diretta interpretazione la Corte di
cassazione può procedere applicando le norme di ermeneutica contrattuale - non consentono di ritenere
che al dirigente spetti un distinto compenso di posizione per ognuno dei servizi amministrativi assegnati.
Infatti, l'interpretazione sistematica di tali clausole contrattuali, conduce a ritenere che la previsione di cui
all'art. 39, secondo cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione
dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo, è semplicemente diretta a concretizzare la necessità di
graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione di cui all'art. 24 del d.lgs.
30/03/2001 num. 165, senza che se ne possa inferire alcuna implicita affermazione di un maggior
contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente, nel caso di copertura di più servizi
amministrativi. (Cassa e decide nel merito, App. Trieste, 14 giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 23696 del 15-09-2008 (ud. del 15-05-2008), Provincia di Gorizia c. E.G. (rv.
604793)
Consiglio di Stato
Indennità perequativa:- ambito di applicazione
Si deve considerare legittima la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
165/2001, quantificata e riconosciuta con D.P.C.M. del 3 gennaio 2001 solo a favore dei Colonnelli e dei
Brigadieri Generali delle FF.AA. nonché ai gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad
ordinamento militare e civile, dovendosi escludere, dato il senso letterale con cui va interpretato il
suddetto D.P.C.M., che detta indennità spetti al personale privo di detto inquadramento.
Sez. VI, Sent. n. 2965 del 05-06-2007 (ud. del 06-03-2007), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
c. S.F.
Consiglio di Stato
Indennità perequativa:- ambito di applicazione
Si deve considerare legittima la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
165/2001, quantificata e riconosciuta con D.P.C.M. del 3 gennaio 2001 solo a favore dei Colonnelli e dei
Brigadieri Generali delle FF.AA. nonché ai gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad
ordinamento militare e civile, dovendosi escludere, dato il senso letterale con cui va interpretato il
suddetto D.P.C.M., che detta indennità spetti al personale privo di detto inquadramento.
Sez. VI, Sent. n. 2965 del 05-06-2007 (ud. del 06-03-2007), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
c. S.
Consiglio di Stato
Indennità perequativa:- ambito di applicazione
L'indennità perequativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata quantificata con DPCM del 3
gennaio 2001 e riconosciuta dal suddetto DPCM solamente a favore dei Colonnelli e dei Brigadieri
Generali delle FF.AA. nonché ai gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento
militare e civile; tal tipo di DPCM, nell'attribuire la suddetta indennità al personale summenzionato, va
interpretato nel senso che esclusivamente a detto personale essa va attribuita, dovendosi, quindi,
escludere la spettanza al personale privo di detto inquadramento.
Sez. VI, Sent. n. 2964 del 05-06-2007 (ud. del 06-03-2007), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
c. P.S.
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica
dirigenziale, alla stregua dell'art. 24, secondo comma, del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art.
16 del d.lgs. n.80 del 1998 (ora art. 24 d.lgs. n.165 del 2001) - che ha rimesso l'intera disciplina al
contratto individuale, prescrivendo, per "il trattamento economico fondamentale", che assuma, come
parametri di base, "i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali"
e, per il "trattamento economico accessorio", che sia "collegato al livello di responsabilità attribuito con
l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione" -, la retribuzione
di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo
specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo, non
può essere attribuita nella misura massima dell'emolumento per il solo rilievo apicale del ruolo
dirigenziale ricoperto (principio affermato in controversia concernente il diritto alla retribuzione di
posizione di un dirigente di un ente locale, nella specie dirigente di settore coordinatore-vice segretario
generale dell'Amministrazione provinciale, per un periodo successivo al 30 giugno 1998). (Rigetta, App.
Firenze, 18 Febbraio 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 11084 del 15-05-2007 (ud. del 05-12-2006), T.E. c. Amministrazione provinciale del
lavoro di Soena (rv. 597210)
Cassazione Civile
Competenza del dirigente:- fattispecie- - trasferimenti
In materia di pubblico impiego, è legittimo e rientra nelle attribuzioni dei dirigenti scolastici - ai quali l'art.
25 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce autonomi poteri di direzione e di coordinamento del personale - il
trasferimento di un insegnante, nell'ambito del medesimo circolo didattico, per esigenze organizzative e
di servizio, qualora si verifichi una situazione di conflittualità tra il medesimo docente e i genitori degli
alunni del plesso scolastico di provenienza. Tale provvedimento, che se correttamente motivato non è
sindacabile in cassazione, ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e da quello previsto per
incompatibilità ambientale dagli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e
strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli
amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare,
e che nella specie il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di
avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui
riconosciuti dall'ordinamento. (Rigetta, App. Venezia, 11/08/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 28282 del 31-12-2009 (ud. del 12-11-2009), Marzola c. Direz. Didattica di Paese Tv
(rv. 611842)
Cassazione Civile
Legittimazione processuale, esclusione
In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art.
25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e
finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è,
invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato d.lgs. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici
dirigenziali generali. (Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso la legittimazione passiva di un
dirigente scolastico in relazione ad una domanda di repressione di condotta antisindacale proposta nei
suoi diretti confronti da una organizzazione sindacale; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha
confermato la sentenza impugnata, osservando, altresì, che la legittimazione passiva del dirigente
scolastico non poteva ammettersi neppure come rappresentante dell'istituto). (Rigetta, App. Firenze,
12/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 6460 del 17-03-2009 (ud. del 03-02-2009), L.G. c. Ministero dell'Istruzione (rv.
607470)
Cassazione Civile
Competenza del dirigente:- fattispecie- - dispensa dal servizio
In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina applicabile alla gestione del rapporto di lavoro
prescinde dalla data di inizio del rapporto medesimo e dalla natura, autoritativa o meno, del relativo atto
costitutivo; ne consegue che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico del
personale scolastico e della generale attribuzione alle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R.
n. 275 del 1999, delle funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale o periferica in materia di
stato giuridico ed economico del personale, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica, ove il dipendente
presta lavoro, il potere di dispensarlo dal servizio per incapacità didattica, dovendosi escludere che tale
competenza rientri tra quelle rimaste riservate all'amministrazione centrale o periferica, attesa, da un
lato, la tacita abrogazione dell'art. 513 del d.lgs. n. 297 del 1994 per incompatibilità con la disposizione
generale di cui al combinato disposto degli artt. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999 e 25, comma 4, del d.lgs.
n. 165 del 2001 (che attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale) e, dall'altro, l'assenza di ulteriori specifiche disposizioni
derogatorie. (Rigetta, App. Lecce, 14 Ottobre 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 9129 del 08-04-2008 (ud. del 15-01-2008), Ministero dell'Istruzione c. F.M.C. (rv.
602763)
Cassazione Civile
Responsabilità dirigenziale:- parere del Comitato dei Garanti- - ambito di operatività
In tema di dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e
22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale, estensibile anche alle pubbliche amministrazioni
non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001,
riguarda le sole ipotesi di responsabilità gestionale per il mancato raggiungimento degli obbiettivi
nell'attività amministrativa e grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente a ciò
preposto e non anche le condotte realizzate in violazione di singoli doveri, restando salva l'applicabilità
della disposizione nei casi in cui vi sia un indissolubile intreccio tra tale tipo di responsabilità e quella
disciplinare. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la
sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere
negativo. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dirigente sanitario, il quale aveva reiteratamente
dirottato i pazienti verso strutture private rappresentando loro inesistenti difficoltà da parte dell'ASL, la
S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto irrilevante il contrario parere espresso dal Comitato dei Garanti,
escludendo la necessità dell'intervento di tale organo nell'ambito della procedura disciplinare anche alla
luce delle previsioni collettive, in ispecie gli accordi di interpretazione autentica dell'art. 23 del c.c.n.l. 8
giugno 2000 dell'area medico-veterinaria stipulati il 24 ottobre 2001 e il 29 settembre 2004). (Rigetta,
App. Firenze, 31/01/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 8329 del 08-04-2010 (ud. del 24-11-2009), Martinelli c. Ausl 11 Empoli (rv. 612955)
Cassazione Civile
In generale
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27 del d.lgs. 165 del 2001 ha imposto
la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da
subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico,
nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non
corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle
nuove regole, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto
incompatibili con il nuovo ordinamento. (Rigetta, App. Milano, 04 aprile 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 23567 del 12-09-2008 (ud. del 12-06-2008), M.Z. c. I.N.P.S. (rv. 605164)
Consiglio di Stato
Giurisdizione amministrativa
L'art. 27, D.Lgs. n. 165 del 2001, non impone agli enti locali la disciplina statale, ma ne riconosce
implicitamente l'autonomia statutaria e regolamentare, e ciò in sintonia con le disposizioni di cui all'art.
114 Cost., comma 2.
Sez. VI, sent. n. 83 del 18-01-2007 (ud. del 21-11-2006), Istituto Autonomo Case Popolari c. A.A. e altri
Cassazione Civile
Responsabilità della P.A. per danno da ritardata assunzione
In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo,
provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente,
da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per
l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui
all'art. 1218 cod. civ.; sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il
risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile. (Nella specie, in applicazione
del principio, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro la
decisione di merito di condanna a risarcire il danno da ritardo sofferto dal dipendente il quale, utilmente
collocatosi in una graduatoria di concorso per dirigente approvata nel luglio 1999, aveva ricevuto
l'incarico dirigenziale solo nel dicembre 2000, attesa la genericità delle deduzioni del Ministero circa le
esigenze di ristrutturazione correlate all'istituzione delle Agenzie fiscali, contraddette, del resto,
dall'attribuzione dell'incarico dirigenziale ad altri vincitori, collocatisi in posizione inferiore nella medesima
graduatoria). (Rigetta, App. Milano, 27/05/2010)
Sez. VI - Lavoro, Ordinanza n. 9807 del 14-06-2012 (ud. del 14-03-2012), Min. Economia Finanze c.
Avagliano (rv. 622927)
Cassazione Civile
Trattamento economico del Dirigente
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta,
sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al
dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno "ad
personam" o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con
esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle
funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità. (Rigetta, App. Milano, 27/05/2010)
Sez. VI - Lavoro, Ordinanza n. 9807 del 14-06-2012 (ud. del 14-03-2012), Min. Economia Finanze c.
Avagliano (rv. 622926)
Consiglio di Stato
Modalità di accesso, potestà statutaria e regolamentare della P.A.
Per quanto riguarda le selezioni per l'accesso alla dirigenza, le amministrazioni locali non sono tenute ad
un ineludibile rispetto ad litteram dell'elencazione delle categorie di personale legittimate a concorrere
che si rinviene nell'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001. Tali amministrazioni possono, invece, nell'esercizio
della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguare i propri ordinamenti ai princìpi del relativo
capo, alla luce delle loro peculiarità, apportando alla detta elencazione i ragionevoli adattamenti che si
reputino necessari (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. III, n. 177/2011).
Sez. V, Sentenza n. 6135 del 21-11-2011 (ud. del 21-10-2011), Ya.Te. e altri c. Pi.Lu. e altri
Cassazione Civile
Assunzione in prova
In tema di pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., che regola
l'assunzione in prova nell'ambito dei rapporti di lavoro privati, restando l'istituto autonomamente
disciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché, con riguardo alle assunzioni degli
avviati al lavoro dagli uffici di collocamento, dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto. Ne consegue
che l'assunzione è assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto di
autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto
stabilito dalla contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
nei confronti di un lavoratore assunto con clausola di prova per un semestre dal Ministero delle Finanze
con l'incarico di controllare varie centinaia di dichiarazioni di redditi e poi licenziato all'esito
dell'espletamento dell'incarico, osservando che la Corte territoriale che ne aveva disposto la reintegra non
aveva tenuto presenti nella motivazione i predetti principi in relazione alla diversità tra lavoro pubblico e
lavoro privato in tema di patto di prova). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 15/09/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 17970 del 02-08-2010 (ud. del 09-06-2010), Agenzia Entrate c. Trebbi (rv.
614983)
Consiglio di Stato
Requisiti di ammissione al primo corso concorso
In base alla previsione di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 la
regolamentazione dei requisiti di ammissione al primo corso concorso a posti di dirigente scolastico ha
carattere di specialità rispetto a quella sul reclutamento ordinario, dettata dal primo comma del citato art.
29, e valorizza l'effettivo e pregresso svolgimento per almeno un triennio delle funzioni di preside
incaricato indipendentemente dal possesso del titolo di laurea (Conferma della sentenza del Tar Lazio Roma, sez. III bis, n. 15242/2004).
Sez. VI, Sentenza n. 2366 del 27-04-2010 (ud. del 23-03-2010), Ministero dell'Istruzione dell'Università
e Della Ricerca c. Puzzu R.
Consiglio di Stato
In generale
Il legislatore con la norma di cui all'art. 29 del d.lg. 165/2001 ha ampliato la platea dei possibili aspiranti
all'incarico di dirigente scolastico definitivo sul presupposto che la verifica circa la ricorrenza in capo agli
stessi dei requisiti attitudinali necessari per l'espletamento dell'incarico stesso sarebbe stata assicurata
dal rigore proprio della regolamentata procedura selettiva (Riforma della sentenza del Tar Puglia - Lecce,
sez. II, n. 08196/2003)
Sez. VI, Sentenza n. 1119 del 26-02-2010 (ud. del 15-01-2010), Ministero dell'Istruzione dell'Università
e Della Ricerca c. De Simone L.
Consiglio di Stato
Regime differenziato, ratio
La previsione di un regime differenziato in via transitoria dettato dai commi terzo e quinto dell'art. 29 del
d.lgs. n. 165/2001 per la regolamentazione dei requisiti di ammissione al primo corso concorso a posti di
dirigente scolastico trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di salvaguardare - nel passaggio al nuovo
regime di reclutamento dei dirigenti scolastici - le posizioni pregresse di quei docenti (immessi nei ruoli
degli istituti artistici di istruzione secondaria in base a diploma di maturità o equiparato), che in base
all'art. 412, comma secondo, del t.u. n. 297/1994 ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside
erano esonerati dal possesso del titolo di laurea, non essendo stata abrogata tale previsione dal d.lgs.n.
165/2001 (Conferma della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III bis n. 06811/2004).
Sez. VI, Sentenza n. 528 del 05-02-2010 (ud. del 18-12-2009), Ministero dell'Istruzione dell'Università e
Della Ricerca c. Granata M.
Cassazione Civile
Requisiti di legittimazione degli aspiranti
In tema di conferimento di incarichi di dirigente scolastico, il principio di cui all'art. 29 del d.lgs. 165 del
2001, secondo il quale il reclutamento avviene mediante un concorso di formazione con modulo unico per
la scuola elementare e media (e, dunque, aperto a candidati in possesso del requisito di legittimazione
dell'anzianità di servizio maturata indifferentemente presso la scuola elementare o quella media), si
applica sia per la partecipazione al concorso per l'attribuzione in via definitiva della posizione di preside,
sia per il concorso ad un incarico temporaneo di dirigente scolastico dello stesso livello, non potendo
richiedersi per un incarico provvisorio requisiti maggiori di quelli richiesti per un incarico definitivo.
(Dichiara giurisdizione, App. Lecce, 19/10/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 17785 del 30-07-2009 (ud. del 28-04-2009), Ministero della Pubblica Istruzione
c. L.F. (rv. 609192)
Consiglio di Stato
Attribuzione del punteggio
Va considerato legittimo l'operato dell'Amministrazione che, nel determinare la procedura per il corsoconcorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria superiore,
l'abbia articolata su base regionale, secondo la modalità contemplata dall'art. 29, D.Lgs. n. 165/2001;
con la conseguente possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una Regione e
non in un'altra, senza che in ciò possa ravvisarsi una violazione del principio di parità di trattamento, il
cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio
n. 5917/2008).
Sez. VI, Sentenza n. 3567 del 09-06-2009 (ud. del 31-03-2009), Balbi D. c. Ministero della Pubblica
Istruzione e altri
Consiglio di Stato
Requisiti di ammissione al primo corso concorso
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, il requisito richiesto per "il reclutamento dei dirigenti
scolastici mediante un corso concorso selettivo di formazione", è quello del "servizio effettivamente
prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi", vale a dire con la
vecchia laurea quadriennale, alla quale non può certo essere equiparata la laurea breve, ma quella
specialistica del nuovo ordinamento.
Sez. VI, sent. n. 3528 del 15-06-2006 (ud. del 31-01-2006), Ministero Dell'istruzione, Dell'università E
Della Ricerca e altri c. T.M.A. e altri
Consiglio di Stato
Requisiti di ammissione al primo corso concorso
Secondo quanto previsto dai commi terzo e quinto dell'art. 29 D.Lgs. n. 165/2001, la regolamentazione
dei requisiti di ammissione al primo corso concorso a posti di dirigente scolastico ha carattere di specialità
rispetto a quella sul reclutamento ordinario, dettata dal primo comma del citato art. 29, e valorizza
l'effettivo e pregresso svolgimento per almeno un triennio delle funzioni di preside incaricato
indipendentemente dal possesso del titolo di laurea.
Sez. VI, sent. n. 827 del 27-02-2006 (ud. del 21-02-2006), T. c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca e altri
Consiglio di Stato
Fattispecie
La mancata conversione, o meglio la soppressione dell'art. 3 del D.L. n. 4 del 2006, in virtù della legge n.
80 del 2006, costituisce circostanza impeditiva all'attivazione della procedura di trasferimento ivi
contemplata, recante il solo limite della disponibilità effettiva del posto, corrispondente alla qualifica del
lavoratore interessato, nella dotazione organica della P.A. presso cui questi è in posizione di comando o
fuori ruolo, con conseguente permanenza di quest'ultima fino al momento in cui il posto stesso non
diventi disponibile e con precedenza sulla copertura mediante concorso. In tal senso, pertanto, qualora il
trasferimento richiesto sia stato a suo tempo negato a causa dell'allora indisponibilità del posto invocato,
l'istante non può successivamente richiederlo quando, in base all'art. 77, comma terzo, Cost. la norma
che lo previde ha perso efficacia ex tunc. Nella fattispecie, concernente in particolare l'istanza di
trasferimento formulata dal sostituto direttore contabile alle dipendenze del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, nemmeno può richiamarsi l'istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto
non condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, nella parte in cui afferma tout court la
soggezione all'istituto stesso anche del personale del CNVF ad onta della chiara esclusione sancita dal
successivo art. 70, comma undicesimo, piuttosto che dall'esser detto personale soggetto in guisa più o
meno ampia alle regole dei contratti collettivi di lavoro in una con quelle del diritto pubblico.
Sez. III, sent. n. 2335 del 15-04-2011 (ud. del 08-04-2011), Ministero dell'Interno c. Sa.Cu. e altri
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il trasferimento su domanda ai sensi dell'art. 6, comma 4,
seconda parte, del d.l. n. 487 del 1993 (convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n. 71)
del lavoratore già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (trasformata in
ente pubblico economico per effetto della citata legge) ad una diversa amministrazione (nella specie, il
Ministero degli esteri), presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di
comando al momento della trasformazione, comporta la continuazione del rapporto di lavoro con
l'amministrazione di destinazione, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di
lavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto. Ne consegue che non è fondata la pretesa del
lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità
pregressa maturata al momento dell'immissione nel ruolo, dovendosi procedere, in considerazione del
mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quella già
applicabile presso l'Amministrazione delle Poste), all'inquadramento del dipendente sulla base della
posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello "status" ad esso
maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile
nell'amministrazione di destinazione, assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quelle
specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale
elemento significativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina
vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera. (Cassa e decide nel merito, App.
Roma, 06/11/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 22800 del 10-11-2010 (ud. del 28-09-2010), Min. Esteri c. Colombi e altri (rv.
614960)
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria
In tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art.
30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del
rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione
sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito
altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in
rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e,
dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19251 del 09-09-2010 (ud. del 25-05-2010), Sabatini c. Com. Monteriggioni e
altri (rv. 614296)
Consiglio di Stato
Mobilità
L'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui non è dubitabile in alcun modo
l'applicazione anche agli enti locali, impone alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali
posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento
delle procedure concorsuali (Conferma della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 2
dicembre 2009, n. 2634).
Sez. V, Sentenza n. 5830 del 18-08-2010 (ud. del 09-02-2010), Unione dei Comuni della Bassa Romagna
e altri c. P.B. e altri
Consiglio di Stato
Fattispecie
Poiché le norme sui concorsi pubblici prevedono la possibilità per la P.A. di conferire, agli idonei non
vincitori, posti resisi liberi dopo la formazione della graduatoria, prevedendo, spesso, l'ultrattività di
questa (ossia, la sua validità per un certo periodo di tempo), in modo tale che l'Amministrazione possa
attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendano liberi e che essa intende, appunto, coprire, e
poiché, invece, la procedura di copertura di posti disponibili mediante mobilità volontaria (che presuppone
una richiesta di trasferimento ad iniziativa dell'interessato), nella sua originaria formulazione (art. 30
D.Lgs. n. 165/2001), non stabilisce alcuna priorità rispetto ad altre forme alternative di copertura di posti
disponibili in organico (procedure concorsuali o utilizzazione di graduatorie valide), si deve ritenere che
anche la scelta di una procedura di mobilità volontaria, così come quella dello scorrimento di graduatoria,
sia rimessa ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Ne consegue che la P.A. che preferisca
coprire un posto di dirigente tramite l'istituto della mobilità volontaria, in presenza di una recente
graduatoria con idonei della medesima qualifica, deve indicare le ragioni che la spingono a tale
preferenza. (Conferma della sentenza del T.A.R. Campania n. 7153/2008).
Sez. V, Sentenza n. 6332 del 15-10-2009 (ud. del 23-06-2009), Istituto Naz. Studio e Cura dei Tumori Fondaz. G. Pascale c. Fortuna G. e altri
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di personale dipendente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), il cui rapporto era
regolato, ai sensi della legge n. 106 del 1989, dalla contrattazione collettiva del settore assicurativo, si
applica, per effetto dell'art. 10, comma 1, della legge n. 68 del 1997, con decorrenza dall'1 gennaio 1998,
lo statuto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, atteso che, pur non essendovi stato alcun
mutamento soggettivo del datore di lavoro, che ha sempre conservato la natura di ente pubblico non
economico, la vicenda dei rapporti di lavoro è assimilabile, sul piano dei principi e delle regole applicabili,
all'ipotesi del passaggio alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (in se riconducibile alla "cessione
del contratto" tra amministrazioni diverse), con applicazione del trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, in atto a tale data. Ne consegue che il rapporto di lavoro e l'intera anzianità
di servizio maturata alle dipendenze dell'I.C.E. restano integralmente soggette alla disciplina, normativa e
contrattuale, prevista per gli enti pubblici non economici, senza tenere conto dell'esistenza di un periodo
di lavoro sottoposto al trattamento privatistico previsto per i lavoratori delle imprese di assicurazioni
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunziato, ha riformato la sentenza di merito,
rilevando altresì che dal mutamento del regime giuridico del rapporto non derivava alcuna indicazione
sull'entità della retribuzione conseguente e, dunque, non potevano escludersi aumenti retributivi rispetto
al trattamento economico goduto nel regime privatistico). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 7 dicembre
2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 26557 del 05-11-2008 (ud. del 16-09-2008), L.P. c. Istituto nazionale per il
commercio - I.C.E. (rv. 605402)
Cassazione Civile
Parti del procedimento ed effetti processuali
L'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni
diverse, disciplina una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre
soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione ("ad quam") verso cui si dirige il
trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il
consenso al trasferimento. Ne consegue, sul piano processuale, l'esistenza di un litisconsorzio necessario
tra tutti i predetti soggetti, sicché, qualora il lavoratore convenga in giudizio (come nella specie) soltanto
l'amministrazione "ad quam" per il negato trasferimento, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi
dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., anche nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza
non evocata in giudizio. (Integra Contraddittorio, Trib. Lavoro Teramo, 3 Marzo 2006)
Sez. lavoro, Ord. n. 11593 del 09-05-2008 (ud. del 08-04-2008), Comune di Teramo c. E.M. (rv.
603005)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che
garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con
i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione; è immune da vizi l'interpretazione
dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del 16.2.1999, relativo al personale del comparto Ministeri,
secondo la quale per "esperienza professionale" debba intendersi non la mera anzianità, ma la
professionalità acquisita nell'amministrazione di riferimento (nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto
corretta l'interpretazione data con riferimento alla clausola di un bando di selezione, riproduttiva del
contratto integrativo, in cui l'Amministrazione finanziaria, per il conferimento della posizione economica
B3 super, aveva attribuito maggiore rilevanza all'esperienza maturata dai dipendenti già in servizio).
(Rigetta, App. Trento, 23 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 17081 del 03-08-2007 (ud. del 04-07-2007), G.G. c. Agenzia delle Entrate (rv.
598761)
Cassazione Civile
Fattispecie
L'art. 18, comma undicesimo, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, contenente il regolamento della
disciplina dettata in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che il
funzionario trasferito, collocato nei ruoli dell'Amministrazione ricevente, conserva il trattamento
economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di un
assegno "ad personam" (pari alla differenza tra il trattamento economico in fruizione e quello previsto per
la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici), implica che il
previsto meccanismo di garanzia economica esaurisce, nei suddetti termini, la portata della tutela
accordata al dipendente trasferito. Tale norma, infatti, non avrebbe senso, in relazione alla contemplata
regola di riassorbibilità del predetto assegno, se con essa venisse garantito anche l'inquadramento già
goduto presso l'Amministrazione di provenienza. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato
principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato
statuito che il citato art. 18, comma undicesimo, del d.P.R. n. 465 del 1997 garantisce la conservazione
del solo trattamento economico già goduto, sicché la precedente qualifica viene mantenuta ai soli fini
patrimoniali, così respingendo la tesi della ricorrente secondo cui la regola della "conservazione della
qualifica" avrebbe dovuto, invece, comportare il diritto all'inquadramento presso l'Amministrazione
ricevente con la qualifica superiore - la nona - acquisita nelle more della procedura di mobilità, anche se il
trasferimento era avvenuto in base ad un concorso per la copertura di posti dell'ottava qualifica
funzionale). (Rigetta, App. Genova, 3 Luglio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 7730 del 29-03-2007 (ud. del 29-03-2007), (rv. 596157)
Cassazione Civile
Natura giuridica della mobilità volontaria:- effetti
La mobilità volontaria prevista dall'art. 33 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo
dall'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di
lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa
di un nuovo patto di prova nell'Amministrazione di destinazione, ove il patto di prova sia stato già
superato nell'Amministrazione di provenienza. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 28 Novembre 2003)
Sez. Unite, sent. n. 26420 del 12-12-2006 (ud. del 26-10-2006), M.P. c. Comune Trenzano (rv. 593717)
Cassazione Civile
Regola dell'applicazione del trattamento
La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una
diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l'applicazione
del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i
dipendenti pubblici, dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 il quale, nel testo attuale (come modificato
dall'art.16, comma 1 della legge n. 246 del 2005, con efficacia interpretativa del testo precedente),
riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del
contratto" (art. 1406 cod. civ.) e stabilisce, altresì, la regola generale dell'applicazione del trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto
dell'amministrazione cessionaria (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da dipendenti
postali transitati all'Agenzia delle dogane, concernente la ricomprensione, nel trattamento economico
dovuto dall'amministrazione di destinazione, della retribuzione individuale di anzianità, r.i.a.,
nell'ammontare raggiunto presso l'ente di provenienza, nonché il pagamento dell'intero importo
dell'indennità di amministrazione, senza tenere conto dell'analoga indennità prevista per i dipendenti
delle finanze). (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 24 Agosto 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 19564 del 13-09-2006 (ud. del 16-06-2006), Ministero dell'Economia e delle Finanze
c. G.M.S. (rv. 592903)
Cassazione Civile
Regola dell'applicazione del trattamento
La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una
diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione
del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i
dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che riconduce il passaggio diretto di personale
da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), stabilendo
la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità
di trattamento (salvo l'assegno "ad personam") tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della
provenienza (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola,
transitati alle dipendenze dell'INPS nel settembre 1998 a seguito di procedura di mobilità
intercompartimentale - alla stregua del D.M. del 19 marzo 1998, e dell'O.M. 6 maggio 1998, n. 217 -,
concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già
goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio",
all'atto del trasferimento all'INPS). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 27 Luglio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16185 del 17-07-2006 (ud. del 16-05-2006), (rv. 591716)
Cassazione Civile
Giudicato
Nei rapporti giuridici di durata - qual è il rapporto di lavoro del pubblico dipendente, malgrado il
passaggio ad altra amministrazione per trasferimento di attività ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - il
giudicato ha ad oggetto il rapporto continuativo, unitariamente inteso, e non quanto attiene ai singoli
periodi di svolgimento. Ne consegue che il giudicato formatosi nei confronti dell'ente pubblico datore di
lavoro (nella specie, l'ANAS) circa l'inquadramento del lavoratore relativo alle mansioni espletate presso
l'ente medesimo fa stato, salve le eventuali sopravvenienze, anche nei confronti dell'ente pubblico
succeduto quale datore di lavoro nello stesso rapporto di impiego (nella specie, la Provincia). (Cassa con
rinvio, App. L'Aquila, 19/10/2009)
Sez. lavoro, Sentenza n. 11660 del 11-07-2012 (ud. del 28-03-2012), Sette e altri c. Prov. L'Aquila e altri
(rv. 623090)
Cassazione Civile
Inquadramento del personale
In tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico,
ausiliario), dello Stato, l'art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005, che ha interpretato autenticamente
l'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 nel senso che il predetto personale è inquadrato nei ruoli statali
"sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento", con
attribuzione della posizione stipendiale di importo pari od immediatamente inferiore a quella in atto al 31
dicembre 1999, opera retroattivamente, senza che vi sia contrasto - come riconosciuto dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 311 del 2009 - con l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione
dell'obbligo di attuare il giusto processo ex art. 6 CEDU, dovendosi escludere che la modifica dell'art. 6
del Trattato dell'Unione, sostituito dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2
agosto 2008, n. 130) determini la necessità di un riesame della questione. Detta norma, infatti, nel
prevedere che l'Unione "riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea del 7 dicembre 2000" e che aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", precisa che ciò "non modifica le competenze dell'Unione
definite nei trattati" e "non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle
competenze" proprie, "né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione". Ne consegue che al
trasferimento del personale ATA resta non applicabile la disciplina del trasferimento di attività, di cui
all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, attesa l'assenza di ogni richiamo all'istituto del trasferimento
d'azienda ivi citato e l'estraneità della controversia a materia regolata in ambito comunitario. (Cassa e
decide nel merito, App. Perugia, 28/07/2004)
Sez. lavoro, Sentenza n. 22751 del 09-11-2010 (ud. del 08-10-2010), Min. Istruzione Universita' Ricerca
e altri c. Brozzetti (rv. 615220)
Cassazione Civile
Assegno "ad personam"
In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il
mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente
prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei
miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per
effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall'art. 34 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed
osservando le regole dettate dalla disposizione "de qua" nella parte in cui richiama le regole dettate
dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. Pertanto, con
riferimento all'assegno "ad personam", previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3,
comma 57, della legge n. 537 del 1993, non risultando attribuito un trattamento retributivo privilegiato
per il personale statale (nella specie ex docenti statali) transitato all'INPS, vale la regola generale e non
sono applicabili le clausole previste nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personale
INPS), non venendo in questione l'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma
terzo, del d.lgs. n. 165 del 2001) che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi
previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi
- presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo, nella specie non esistente.
(Rigetta, App. Cagliari, 09/03/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 7520 del 29-03-2010 (ud. del 13-01-2010), Zucconi e altri c. Inps (rv. 612837)
Cassazione Civile
Trasferimento di un ramo di azienda, configurabilità
Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., applicabile al trasferimento che un ente pubblico faccia delle proprie
attività ad altro soggetto, è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda, anche prima delle
modifiche introdotte con il d.lgs. n. 18 del 2001, nel caso in cui un servizio (nella specie di mensa
scolastica), costituente un' entità autonoma dotata di autonomia organizzativa, sia oggetto di
un'operazione di dismissione e di trasferimento ad un diverso soggetto, senza che assuma alcun rilievo, a
tal fine, la circostanza che il servizio fosse assolto da una sola lavoratrice, non essendo tale circostanza
incompatibile con l'autonomia organizzativa di una qualsiasi attività e, anzi, rappresentando un sintomo
palese dell'assenza di specifici collegamenti con le altre strutture ed attività dell'ente pubblico. (Rigetta,
App. Torino, 27/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5709 del 10-03-2009 (ud. del 12-11-2008), G.G. c. Comune di Caramagna
Piemonte (rv. 607745)
Cassazione Civile
Presupposti per il trasferimento nei ruoli del personale A.T.A.
Ai fini dell'opzione per l'ente di appartenenza, prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non
trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, per verificare se vi sia o meno tale
corrispondenza, occorre valutare il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate, senza
limitarsi ad una verifica formale. Tale corrispondenza (che preclude l'esercizio dell'opzione suddetta) può
conseguentemente ravvisarsi con riferimento ad un dipendente provinciale ATA con qualifica di esecutore
specializzato, profilo di bidello capo, in relazione al profilo B2 di assistente tecnico del c.c.n.l. del
comparto scuola, essendo comuni ai due profili i contenuti ed i modelli di attività delle mansioni centrali,
costituiti dalla conduzione dei veicoli e dal riordino e conservazione di materiali ed attrezzature. (Rigetta,
App. Firenze, 20 luglio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 23901 del 19-09-2008 (ud. del 09-07-2008), M.O. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e Centro Servizi Amministrativi di Livorno (rv. 605707)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che
garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con
i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione; è immune da vizi l'interpretazione
dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del 16.2.1999, relativo al personale del comparto Ministeri,
secondo la quale per "esperienza professionale" debba intendersi non la mera anzianità, ma la
professionalità acquisita nell'amministrazione di riferimento (nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto
corretta l'interpretazione data con riferimento alla clausola di un bando di selezione, riproduttiva del
contratto integrativo, in cui l'Amministrazione finanziaria, per il conferimento della posizione economica
B3 super, aveva attribuito maggiore rilevanza all'esperienza maturata dai dipendenti già in servizio).
(Rigetta, App. Trento, 23 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 17081 del 03-08-2007 (ud. del 04-07-2007), G.G. c. Agenzia delle Entrate (rv.
598761)
Cassazione Civile
Presupposti per il trasferimento nei ruoli del personale A.T.A.
Ai fini dell'opzione per l'ente di appartenenza, prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non
trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, rilevano anche le previsioni, integrative della
regola legale, contenute nel Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 5 aprile 2001, di recepimento
dell'accordo ARAN .OO.SS. in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale, fermo
restando che per decidere della validità dell'opzione in base al criterio della corrispondenza fra qualifiche
e profili il confronto tra i due sistemi di classificazione non va condotto alla stregua di criteri strettamente
formali, dovendo essere valorizzato in definitiva il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche
confrontate e che è necessario tenere conto delle qualifiche e dei profili posseduti dal lavoratore presso
l'ente locale di provenienza e non di quelli astrattamente corrispondenti alle diverse mansioni di fatto ivi
espletate. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 13 Aprile 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 5691 del 12-03-2007 (ud. del 14-11-2006), Provincia Regionale di Palermo c.
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (rv. 595383)
Cassazione Civile
Presupposti per il trasferimento nei ruoli del personale A.T.A.
In tema di trasferimento del personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, nei
ruoli del personale A.T.A. statale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, è consentita l'opzione
per l'ente di appartenenza nel solo caso di personale con qualifiche e profili professionali che non trovino
corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, cosicché, in caso di trasferimento, dovrebbero
assegnati ad un diverso profilo professionale, restando escluso che questa situazione possa essere
riscontrata nello svolgimento di fatto, alla dipendenze dell'ente locale e per conto delle istituzioni
scolastiche statali, di mansioni non corrispondenti alla qualifica e profilo di inquadramento. (Cassa con
rinvio, App. Palermo, 29 Settembre 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 5234 del 07-03-2007 (ud. del 10-01-2007), (rv. 595384)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni
speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente,
definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la
continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio
generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di
"reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001),
secondo le regole dettate dall'art. 2112, cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento
di azienda. A tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili
alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi
contemplata dall'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 165
del 2001) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o
atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata
in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in
godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi. (Principio affermato dalla S.C.
in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'INPS, nel
settembre 1998, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del d.m. n. 135
del 19 marzo 1998 e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 -, concernente la riassorbibilità
negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione
di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'INPS).
(Rigetta, App. Trento, 13 Agosto 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 2265 del 02-02-2007 (ud. del 24-10-2006), A.B. c. INPS - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (rv. 594529)
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'atto di assegnazione del dipendente iscritto negli elenchi del
personale in disponibilità, disposto ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra tra gli
atti di gestione del rapporto di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 165 e non implica esercizio di alcun
potere pubblico, nè di discrezionalità amministrativa, atteso che l'Amministrazione preposta
all'individuazione del dipendente da ricollocare deve soltanto verificare la congruenza tra il profilo
professionale richiesto dall'Amministrazione che intende coprire il posto vacante mediante concorso
pubblico e quello dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, a partire da quello con
maggiore anzianità di iscrizione. Ne consegue che - in base al criterio di riparto di giurisdizione secondo
l'oggetto della pronuncia, che va identificato in funzione della "causa petendi" avuto riguardo all'intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati e al
correlato rapporto giuridico - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia
promossa dal dipendente per ottenere l'iscrizione nei ruoli del personale dell'Amministrazione "ad quem",
ma anche quella da quest'ultima avviata e diretta ad ottenere - attraverso la contestazione dell'atto di
assegnazione di personale adottato dalla P.A. a ciò preposta - l'accertamento negativo dell'insussistenza
dell'obbligo di provvedere a detta iscrizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 6062 del 13-03-2009 (ud. del 03-02-2009), B.M. c. Azienda Usl N. (Omissis) di
Viareggio (rv. 607090)
Cassazione Civile
Fattispecie
In caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un
Comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice
ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti
dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal
contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla
riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il
periodo di illegittima revoca. (Cassa con rinvio, Milano, 21/06/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 3677 del 16-02-2009 (ud. del 04-11-2008), Comune di (Omissis) c. D.D. (rv.
608129)
Cassazione Civile
Fattispecie
L'art. 59, comma 9, della l. n. 449 del 1997 - laddove prevede, tra l'altro, che per il personale del
comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, "sono fatte salve comunque le
cessazioni dal servizio . del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di
insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di
organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero" e che "ai fini di cui sopra, relativamente agli
anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al
termine delle operazioni di movimento del personale" - non può essere interpretato nel senso che
l'eccedenza debba essere riferita ai singoli specifici ruoli, classi e concorsi a cattedre, posti di
insegnamento e profili professionali pur in presenza di scoperture nelle dotazioni organiche, mentre per
movimento non è consentito intendere il mero mutamento geografico della prestazione lavorativa ma il
complesso delle procedure di mobilità interna del personale, contemplate dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del
2001 ed intese ad evitare l'eccedenza, posto che altrimenti l'esubero ed il soprannumero sarebbero riferiti
al singolo posto di lavoro. Tra le procedure di mobilità vanno, inoltre, comprese quelle previste dalla
contrattazione collettiva per la sistemazione degli appartenenti al profilo professionale soppresso,
mediante progressione al profilo professionale superiore, previa partecipazione a corso di formazione,
ovvero mediante utilizzazione in altri compiti, dovendosi escludere la presenza di esuberi rispetto alle
esigenze di organico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva
rigettato la domanda di un appartenente al personale ATA, verificata l'insussistenza della situazione di
esubero prevista dalla legge, per essere stata soppressa soltanto la posizione di lavoro connessa alla
qualifica rivestita, con previsione, ad opera del contratto decentrato, di corso di formazione per un
superiore inquadramento - cui il dipendente non aveva partecipato senza dare valide giustificazioni oppure dell'assegnazione ad altri compiti quale soprannumerario). (Rigetta, App. Genova, 27 ottobre
2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 27874 del 24-11-2008 (ud. del 15-10-2008), S.L. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica (rv. 605883)
Cassazione Civile
Mobilità tra pubbliche amministrazioni:- risarcimento del danno
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, già regolate
dall'art. 35 del d. lgs. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, nei casi di violazione
dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali e nei casi di
mancato rispetto del prescritto "iter" procedurale, non potendo il lavoratore pubblico fruire dell'apparato
di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimità della
condotta della P.A. facendo valere le suddette violazioni, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato
alla differenza tra l'indennità goduta durante il periodo di mobilità ed il trattamento di cui avrebbe goduto
se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato
principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato, per l'appunto,
affermato che la lavoratrice collocata in mobilità - per essere stata assunta presso altra amministrazione
durante la sospensione del rapporto lavorativo, prima ancora che con la scadenza del termine di
collocamento in disponibilità si fosse determinata la risoluzione del rapporto - non poteva rivendicare i
diritti scaturenti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma soltanto la differenza economica, per il
periodo compreso fra la data del collocamento in mobilità e quella dell'assunzione presso altra
amministrazione, tra quanto percepito a titolo di indennità ex art. 33 d. lgs. n. 165 del 2001 e quanto
dovuto dall'amministrazione di provenienza a titolo di retribuzione). (Rigetta, App. Catanzaro, 17
Febbraio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 12241 del 24-05-2006 (ud. del 24-05-2006), (rv. 589228)
Cassazione Civile
Mobilità tra pubbliche amministrazioni:- risarcimento del danno
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, già regolate
dall'art. 35 del d. lgs. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, nei casi di violazione
dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali e nei casi di
mancato rispetto del prescritto "iter" procedurale, non potendo il lavoratore pubblico fruire dell'apparato
di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimità della
condotta della P.A. facendo valere le suddette violazioni, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato
alla differenza tra l'indennità goduta durante il periodo di mobilità ed il trattamento di cui avrebbe goduto
se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato
principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato, per l'appunto,
affermato che la lavoratrice collocata in mobilità - per essere stata assunta presso altra amministrazione
durante la sospensione del rapporto lavorativo, prima ancora che con la scadenza del termine di
collocamento in disponibilità si fosse determinata la risoluzione del rapporto - non poteva rivendicare i
diritti scaturenti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma soltanto la differenza economica, per il
periodo compreso fra la data del collocamento in mobilità e quella dell'assunzione presso altra
amministrazione, tra quanto percepito a titolo di indennità ex art. 33 d. lgs. n. 165 del 2001 e quanto
dovuto dall'amministrazione di provenienza a titolo di retribuzione). (Rigetta, App. Catanzaro, 17
Febbraio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 11671 del 18-05-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 589074)
Consiglio di Stato
In generale
L'art. 34 del d.lgs n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente il principio per cui il personale in esubero
presso pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di
mobilità presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia
anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale; così come enuncia
esplicitamente il principio per cui le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (Conferma della sentenza del Tar
Marche, sez. I, n. 1055/2007).
Sez. VI, Sentenza n. 3340 del 26-05-2010 (ud. del 23-02-2010), F.G. c. Ministero dell'Interno e altri
Cassazione Civile
Giurisdizione ordinaria
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'atto di assegnazione del dipendente iscritto negli elenchi del
personale in disponibilità, disposto ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra tra gli
atti di gestione del rapporto di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 165 e non implica esercizio di alcun
potere pubblico, nè di discrezionalità amministrativa, atteso che l'Amministrazione preposta
all'individuazione del dipendente da ricollocare deve soltanto verificare la congruenza tra il profilo
professionale richiesto dall'Amministrazione che intende coprire il posto vacante mediante concorso
pubblico e quello dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, a partire da quello con
maggiore anzianità di iscrizione. Ne consegue che - in base al criterio di riparto di giurisdizione secondo
l'oggetto della pronuncia, che va identificato in funzione della "causa petendi" avuto riguardo all'intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati e al
correlato rapporto giuridico - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia
promossa dal dipendente per ottenere l'iscrizione nei ruoli del personale dell'Amministrazione "ad quem",
ma anche quella da quest'ultima avviata e diretta ad ottenere - attraverso la contestazione dell'atto di
assegnazione di personale adottato dalla P.A. a ciò preposta - l'accertamento negativo dell'insussistenza
dell'obbligo di provvedere a detta iscrizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 6062 del 13-03-2009 (ud. del 03-02-2009), B.M. c. Azienda Usl N. (Omissis) di
Viareggio (rv. 607090)
Cassazione Civile
Mobilità tra pubbliche amministrazioni:- risarcimento del danno
In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, già regolate
dall'art. 35 del d. lgs. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001, nei casi di violazione
dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali e nei casi di
mancato rispetto del prescritto "iter" procedurale, non potendo il lavoratore pubblico fruire dell'apparato
di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimità della
condotta della P.A. facendo valere le suddette violazioni, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato
alla differenza tra l'indennità goduta durante il periodo di mobilità ed il trattamento di cui avrebbe goduto
se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato
principio, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato, per l'appunto,
affermato che la lavoratrice collocata in mobilità - per essere stata assunta presso altra amministrazione
durante la sospensione del rapporto lavorativo, prima ancora che con la scadenza del termine di
collocamento in disponibilità si fosse determinata la risoluzione del rapporto - non poteva rivendicare i
diritti scaturenti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma soltanto la differenza economica, per il
periodo compreso fra la data del collocamento in mobilità e quella dell'assunzione presso altra
amministrazione, tra quanto percepito a titolo di indennità ex art. 33 d. lgs. n. 165 del 2001 e quanto
dovuto dall'amministrazione di provenienza a titolo di retribuzione). (Rigetta, App. Catanzaro, 17
Febbraio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 12241 del 24-05-2006 (ud. del 24-05-2006), (rv. 589228)
Cassazione Civile
Effetti della mobilità
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'atto di assegnazione del dipendente iscritto negli elenchi del
personale in disponibilità, disposto ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra tra gli
atti di gestione del rapporto di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 165 e non implica esercizio di alcun
potere pubblico, nè di discrezionalità amministrativa, atteso che l'Amministrazione preposta
all'individuazione del dipendente da ricollocare deve soltanto verificare la congruenza tra il profilo
professionale richiesto dall'Amministrazione che intende coprire il posto vacante mediante concorso
pubblico e quello dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, a partire da quello con
maggiore anzianità di iscrizione. Ne consegue che - in base al criterio di riparto di giurisdizione secondo
l'oggetto della pronuncia, che va identificato in funzione della "causa petendi" avuto riguardo all'intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati e al
correlato rapporto giuridico - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia
promossa dal dipendente per ottenere l'iscrizione nei ruoli del personale dell'Amministrazione "ad quem",
ma anche quella da quest'ultima avviata e diretta ad ottenere - attraverso la contestazione dell'atto di
assegnazione di personale adottato dalla P.A. a ciò preposta - l'accertamento negativo dell'insussistenza
dell'obbligo di provvedere a detta iscrizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 6062 del 13-03-2009 (ud. del 03-02-2009), B.M. c. Azienda Usl N. (Omissis) di
Viareggio (rv. 607090)
Cassazione Civile
Effetti della mobilità
In tema di procedura di mobilità dei dipendenti pubblici da un'Amministrazione ad un'altra, con
l'assegnazione del dipendente in mobilità, comunicata all'Amministrazione che ha deliberato di coprire
una vacanza nel suo organico, si perfeziona il diritto del dipendente medesimo alla prosecuzione del
rapporto di lavoro presso l'Amministrazione "ad quam". Ne consegue che, da questo momento,
l'Amministrazione di destinazione non può più recedere dalla propria precedente determinazione e,
dunque, deliberare la revoca del posto che intendeva coprire e rifiutare l'iscrizione nel ruolo del proprio
personale del dipendente trasmigrato per mobilità. (Nella specie, l'Amministrazione di destinazione aveva
deliberato la revoca del concorso per la copertura del posto solo dopo che la procedura di mobilità si era
già conclusa e, quindi, aveva esercitato un inesistente "ius poenitendi", venendosi a trovare in una
situazione di inadempienza, correttamente accertata dai giudici di merito). (Rigetta e dichiara
giurisdizione, App. Firenze, 10/09/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 5458 del 06-03-2009 (ud. del 03-02-2009), Azienda Usl N. (Omissis) di Viareggio
c. B.M. (rv. 607379)
Cassazione Civile
Casistica
In tema di lavoro pubblico privatizzato, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla
copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo
fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del
diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla
quale è destinata a operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un tale
comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al
rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere
l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso pertanto consolida nel
patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale non disconoscibile alla
stregua della natura del bando né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale
volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento. Ne
deriva che non può ravvisarsi alcun profilo di nullità contrattuale nell'art. 19, comma 5, del ccnl
integrativo del 21 settembre 2000, secondo cui, in coerenza con i suddetti principi, "la decorrenza
giuridica ed economica del personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando",
posto altresì che non si verte in ipotesi di nuova assunzione e di conseguente ed eventuale violazione
dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, né, "a fortiori", della disciplina pubblicistica inerente alle
assunzioni o agli inquadramenti superiori. (Rigetta, App. Milano, 19/06/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 25045 del 28-11-2011 (ud. del 27-10-2011), Min. Istruzione c. Vicenti e altri
(rv. 619798)
Cassazione Civile
Casistica
In tema di personale non docente universitario, la natura di "selezione riservata" attribuita alla procedura
di assunzione del personale non esclude che la stessa non possa essere considerata pubblica ai fini di cui
all'art. 74, comma 3, c.c.n.l. del 9 agosto 2000 del personale non dirigente del comparto università,
dovendosi verificare che l'entità della riserva e le modalità fissate nel bando per l'espletamento della
procedura rispondano ai canoni di cui all'art. 97 Cost., la cui "ratio" informa anche l'art. 35 del d.lgs. n.
165 del 2001. Ne consegue che ha carattere pubblico il concorso bandito ai sensi dell'art. 23 della legge
n. 144 del 1999 e riservato al personale dipendente del Consorzio universitario a distanza (CUD), di cui
era stato dichiarato il fallimento, attesa l'avvenuta pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale,
l'esplicito rinvio in esso operato alle disposizioni sui pubblici concorsi, nonché l'avvenuta designazione
della commissione esaminatrice in base al regolamento per l'accesso agli impieghi nella P.A. con
svolgimento delle prove concorsuali con le stesse modalità ivi previste. (Rigetta, App. Catanzaro,
03/05/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 21818 del 20-10-2011 (ud. del 19-09-2011), Universita' Studi Magna Graecia
Catanzaro c. Rosato e altri (rv. 619679)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice amministrativo
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad
eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono
effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni
organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali
procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non
anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al
preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente
o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la
stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo
concorsuale". Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già
superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della
relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi
tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti
aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere,
restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, i
ricorrenti, lavoratori precari con qualifica di ausiliari socio sanitari di una ASL, avevano contestato la
graduatoria formata dall'amministrazione in esito alla selezione per titoli e prove attitudinali effettuata
nell'ambito di una procedura di stabilizzazione; le S.U., in sede di regolamento d'ufficio, in applicazione
del principio di cui alla massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 1778 del 26-01-2011 (ud. del 11-01-2011), Puleo e altri c. Azienda Sanitaria
Locale Viterbo (rv. 615779)
Consiglio di Stato
Commissione giudicatrice:- composizione
In materia di concorso pubblico epr l'accesso al Corpo di polizia municipale, quanto al profilo concernente
la formazione della commissione giudicatrice mediante soli superiori del Corpo di polizia municipale,
occorre rilevare come l'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 preveda al co. 3, lett. e), che la
commissione sia composta da "esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime". Dunque, i funzionari delle
amministrazioni procedenti, quali i "superiori" del Corpo, sono tra le categorie dei soggetti tra i quali le
stesse amministrazioni possono scegliere i commissari (Riforma della sentenza del Tar Piemonte - Torino,
sez. II, n. 1022/2009).
Sez. V, Sentenza n. 3308 del 25-05-2010 (ud. del 02-03-2010), Comune di Torino c. R.F. e altri
Consiglio di Stato
Limiti:- in generale
Nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale, attribuita agli
enti locali, il rinvio che il settimo comma dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (specifico per le procedure
concorsuali negli enti locali) opera alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35,
rappresenta il limite della potestà regolamentare. Gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono
tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia
procedura concorsuale, statale o locale. (Conferma della sentenza del Tar Puglia - Lecce, sez. II, n.
00011/2009).
Sez. V, Sentenza n. 397 del 01-02-2010 (ud. del 14-07-2009), Ricchiuto V. c. Bleve A. e altri
Consiglio di Stato
Commissione giudicatrice:- composizione
L'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 e l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 indicano quale criterio della
composizione delle commissioni di concorso la scelta di esperti di provata competenza nella materia
oggetto della procedura, senza distinguere, sotto il profilo dell'esperienza e competenza, la figura del
presidente da quella degli altri componenti e precisando, per gli enti locali territoriali, che la presidenza
delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa Amministrazione o di
altro ente territoriale. Poiché non può ritenersi che l'art. 9 del detto D.P.R. sia stato abrogato dall'art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000 (rispondendo, dette disposizioni, all'obiettivo comune di riportare il reclutamento
del personale delle amministrazioni pubbliche nell'alveo dell'organizzazione dei rispettivi enti, e
comportando, la diversa formulazione normativa, pari ordinazione e coordinamento fra le disposizioni
perché dirette al medesimo fine), in assenza di una disposizione regolamentare o statuaria diretta a
stabilire che le presidenze delle commissioni di concorso in un Comune debbano essere assunte dai
dirigenti dell'ente e in presenza di una espressa deliberazione di designazione a presidente della
Commissione, non può ritenersi viziato (per contrasto con l'art. 107, comma 3 lett. a), D.Lgs. n.
267/2000) l'operato del Comune che ha nominato a presidente della Commissione di concorso per la
copertura di un posto di direttore del museo civico, il dirigente dalla Sovrintendenza Archeologica e non
un dirigente dell'Amministrazione locale. (Riforma della sentenza del Tribunale T.A.R. Calabria n.
1095/2006).
Sez. V, Sentenza n. 6872 del 05-11-2009 (ud. del 10-07-2007), Comune di Cosenza c. Farruggia E. e
altri
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
In tema di lavori socialmente utili, la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con
poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è
viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge ovvero, mediante procedure selettive non
concorsuali, dagli organi deputati (nella specie, una commissione costituita presso la Sezione
circoscrizionale del lavoro) a fissare parametri previsti per il collocamento presso le P.A. ai sensi dell'art.
35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri
obbiettivi e prederminati (come, nella specie, la mancata attribuzione della detrazione per figli a carico) è
di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per
l'assunzione opera anche l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le
controversie concernenti l'assunzione al lavoro, nelle quali rientrano le assunzioni operate con le modalità
previste dall'art. 35 cit. (Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 31/10/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 23202 del 03-11-2009 (ud. del 20-10-2009), D.V. c. Ministero del Lavoro e Delle
Politiche Sociali (rv. 610326)
Cassazione Civile
Casistica
Le assunzioni nella P.A. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente (art. 16 della legge n. 56 del 1987), per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo (art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001), devono effettuarsi nel rispetto
dell'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, avuto
riguardo esclusivamente agli iscritti alla prima classe delle liste medesime, secondo quanto precisato
dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 56 del 1987 - e cioè lavoratori disoccupati o in cerca di
prima occupazione, ovvero ancora lavoratori con occupazione temporanea sia subordinati che autonomi
(questi ultimi in forza di quanto affermato dalla Corte cost. n. 65 del 1999) - non rientrando nelle finalità
del collocamento presso le pubbliche amministrazioni quella di procurare lavoro a chi è già occupato,
come gli iscritti, ai sensi della lett. b) del medesimo comma 1 dell'art. 10 citato, alla seconda classe delle
liste, aspiranti a diversa occupazione. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha
confermato la sentenza di merito che aveva interpretato l'art. 49 della legge della Regione Siciliana n. 16
del 1996, in materia di misure occupazionali nel settore forestale, nel senso che l'inclusione nella prevista
graduatoria per la temporanea assunzione di operai da parte del Dipartimento regionale delle foreste
dovesse avvenire soltanto in favore degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento che avessero
presentato apposita istanza all'Ufficio del collocamento ove risultavano iscritti). (Rigetta, App. Catania, 23
Aprile 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 12961 del 21-05-2008 (ud. del 29-01-2008), C.G.B. c. Assessorato Regionale al
Lavoro e Previdenza Sociale (U.P.L.M.O. Catania - S.C.I.C.A. Bronte) (rv. 603310)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice ordinario
In tema di lavori socialmente utili la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con
poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è
viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando
deve eccezionalmente procedere alla assunzione (ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 388 del
2000) o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento.
Conseguentemente, la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri è di diritto soggettivo e
la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l'assunzione opera anche l'art.
63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'"assunzione al
lavoro", nelle quali rientrano le assunzioni tramite le liste di collocamento (art. 35 dello stesso d.lgs.).
(Dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 17 Febbraio 2003)
Sez. Unite, Sent. n. 2277 del 31-01-2008 (ud. del 11-12-2007), R.C. c. Comune di (OMISSIS) (rv.
601304)
Cassazione Civile
Assunzione mediante "scorrimento della graduatoria"
In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del c.d.
"scorrimento della graduatoria" - il quale, rispondendo a finalità ed esigenze correlate esclusivamente
all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico,
consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l'apertura di nuovi
concorsi - presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; una volta,
però, che tale decisione sia stata assunta, essa risulta sostanzialmente equiparabile all'espletamento di
tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorchè mediante
l'utilizzazione dell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario e conclusasi con l'approvazione
della graduatoria, che individua i soggetti da assumere. (Rigetta, App. Potenza, 28 Ottobre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 27126 del 21-12-2007 (ud. del 20-11-2007), Regione Basilicata c. R.A. (rv. 600967)
Cassazione Civile
Lavoro subordinato:- riammissione in servizio del dipendente dimissionario di p.a.
L'istituto della riammissione in servizio del dipendente dimissionario di amministrazione pubblica (ai sensi
dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato) - presupponendo la decisione discrezionale dell'Amministrazione (volta al
soddisfacimento di un interesse pubblico) di coprire il posto rimasto scoperto a seguito delle dimissioni non fonda il diritto soggettivo alla riammissione in servizio, appunto, a favore del dipendente
dimissionario. (Cassa con rinvio, App. Messina, 2 Ottobre 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 21408 del 05-10-2006 (ud. del 05-07-2006), G.G. c. Comune di Gioiosa Marea (rv.
592212)
Cassazione Civile
Giurisdizione del giudice amministrativo
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad
eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono
effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni
organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali
procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non
anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al
preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente
o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la
stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo
concorsuale". Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già
superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della
relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi
tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti
aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere,
restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, i
ricorrenti, lavoratori precari con qualifica di ausiliari socio sanitari di una ASL, avevano contestato la
graduatoria formata dall'amministrazione in esito alla selezione per titoli e prove attitudinali effettuata
nell'ambito di una procedura di stabilizzazione; le S.U., in sede di regolamento d'ufficio, in applicazione
del principio di cui alla massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 1778 del 26-01-2011 (ud. del 11-01-2011), Puleo e altri c. Azienda Sanitaria
Locale Viterbo (rv. 615779)
Cassazione Civile
Assunzioni temporanee
In materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di
conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il
cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (Sent. n. 98 del 2003) e non è stato
modificato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del
lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del
lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendogli precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua
soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti. (Rigetta, App. Roma, 23/11/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14350 del 15-06-2010 (ud. del 19-05-2010), Canero c. Ist. Naz. Statistica Istat
(rv. 614088)
Cassazione Civile
Ambito di applicazione
Il rapporto fra l'INAIL ed i portieri addetti alla vigilanza e custodia di edifici di proprietà dell'Istituto, pur
essendo di pubblico impiego, è disciplinato, nel suo contenuto, da un contratto collettivo dì natura
privatistica che lo sottrae all'operatività della disciplina pubblicistica, di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 29 del
1993, come modificato dal1'art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 80 del 1998, che esclude, in caso di violazione
di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime, in quanto
la natura dell'ente datore di lavoro non può ritenersi circostanza autonomamente sufficiente per
escludere la conversione di contratti a tempo determinato, con termini nulli, in contratto a tempo
indeterminato. (Cassa con rinvio, App. Roma, 16/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 9555 del 22-04-2010 (ud. del 02-12-2009), Ardito c. Inail (rv. 613414)
Cassazione Civile
Casistica:- rapporti di lavoro con Federazioni sportive
Nel regime anteriore al d.lgs. 23 luglio 1999, n.242, le federazioni sportive nazionali presentavano un
duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie
delle federazioni medesime; in coerenza con tale natura, il rapporto di lavoro del dipendente della
Federazione, che svolga mansioni di carattere (non tecnico, ma) amministrativo presso la struttura
centrale dell'organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attività esattamente
identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o
distaccati presso le federazioni sportive (che del CONI costituiscono organi), ai sensi dell'art. 14, terzo
comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91. Ne consegue che la costituzione di fatto di tale rapporto è in
violazione delle norme imperative che presiedono alla costituzione dei rapporti di lavoro pubblici,
derivandone l'inapplicabilità della tutela legale relativa ai licenziamenti illegittimi. (Cassa e decide nel
merito, App. Roma, 21/02/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5217 del 04-03-2009 (ud. del 21-01-2009), F.I.P.A.V. - Federazione Italiana
Pallavolo c. A.I. (rv. 607479)
Cassazione Civile
Casistica:- interposizione di manodopera
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 9 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 67 del
1993, le forme di assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni vengono tipizzate nelle tre
forme del concorso pubblico, dell'avviamento dal collocamento e delle assunzioni obbligatorie, con nullità
dei rapporti di lavoro diversamente costituiti e mero diritto del lavoratore al risarcimento del danno; ne
deriva che non è applicabile alle pubbliche amministrazioni, le quali affidino in appalto l'esecuzione di
mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'imprenditore, il
disposto dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che prevede, per il caso di violazione del divieto di
interposizione di manodopera, la costituzione del rapporto di lavoro con l'interponente. (Nella specie, la
S.C., cassando la decisione della Corte territoriale e decidendo nel merito, ha accolto la domanda di
accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta, nei confronti dell'INPS, da un comune, che si
era avvalso dell'opera di anziani per coadiuvare personale comunale nella sorveglianza di una pinacoteca,
di un museo, un parco archeologico e gli alunni di alcune scuole materne durante il trasporto, stipulando
una convenzione direttamente con i singoli anziani e, in seguito, con l'associazione tra anziani, "medio
tempore" intervenuta, la quale pagava il compenso orario trattenendo una piccola parte e conferendo il
resto all'anziano, che aveva eseguito la prestazione, a titolo di rimborso spese). (Cassa e decide nel
merito, App. Firenze, 27 Dicembre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 12964 del 21-05-2008 (ud. del 21-05-2008), (rv. 603348)
Cassazione Civile
Assunzioni temporanee
L'art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001), secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (nella specie, una azienda AUSL) non può comportare
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di
fuori di una procedura concorsuale, operando anche nei confronti dei soggetti che siano risultati
solamente idonei in una procedura selettiva ed abbiano, successivamente, stipulato con la P.A. un
contratto di lavoro a tempo determinato fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, dovendosi
ritenere che l'osservanza del principio sancito dall'art. 97 Cost. sia garantito solo dalla circostanza che
l'aspirante abbia vinto il concorso. Né tale disciplina viola - come affermato dalla sentenza n. 89 del 2003
della Corte costituzionale - alcun precetto costituzionale in quanto il principio dell'accesso mediante
concorso rende palese la non omogeneità del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di datori privati e giustifica la scelta del
legislatore di ricollegare, alla violazione delle norme imperative, conseguenze solo risarcitorie e
patrimoniali (in luogo della conversione del rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori
privati); né contrasta, infine, con il canone di ragionevolezza, avendo la stessa norma costituzionale
individuato nel concorso, quale strumento di selezione del personale, lo strumento più idoneo a garantire,
in linea di principio, l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione. (Rigetta, App. Roma, 2
Luglio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 11161 del 07-05-2008 (ud. del 06-03-2008), R.E.G. c. Azienda U.S.L. di (omissis)
(rv. 603011)
Cassazione Civile
Assunzioni temporanee
In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento
nell'organizzazione pubblicistica, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato da esse instaurati trovano
applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, (come è stato di recente ribadito in sede di disciplina generale dall'art. 36 del d.lgs n. 165
del 2001), senza che trovi applicazione la legge n. 230 del 1962, atteso che l'art. 97 della Costituzione,
che pone la regola dell'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ha riguardo
non già alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non
disponga diversamente in casi eccezionali, con il limite della non manifesta irragionevolezza della
discrezionalità del legislatore. (Nella specie la S.C. ha affermato che alla regola generale, così individuata,
non derogano le previsioni dell'art. 5 della legge reg. della Puglia n. 15 del 1994, non applicabili a
fattispecie - quale quella dedotta in giudizio, relativa a rapporti a termine del 1990-1991 - esauritesi
prima dell'entrata in vigore della legge, a prescindere dalla questione se disciplinino, (comunque non
retroattivamente), rapporti a termine stipulati con la Regione). (Rigetta, App. Taranto, 30 Aprile 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 18276 del 22-08-2006 (ud. del 22-08-2006), (rv. 592417)
Cassazione Civile
Requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'accesso al lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni dall'art. 2 D.P.R. n. 487/1994
Il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni dall'art. 2 d.P.R. n. 487 del 1994 - norma "legificata" dall'art. 70 comma 13,
d.lgs. n. 165 del 2001 - e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari, nonché per
casi particolari (art. 38 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998), si inserisce nel complesso
delle disposizioni che regolano la materia particolare dell'impiego pubblico, materia fatta salva dal d.lgs.
n. 286 del 1998, che, in attuazione della convenzione Oil n. 175 del 1975, resa esecutiva con legge n.
158 del 1981, sancisce, in generale, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori
extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani. Né l'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso
al lavoro pubblico (al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge) è sospettabile di
illegittimità costituzionale, atteso che si esula dall'area dei diritti fondamentali e che la scelta del
legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali (art. 51, 97 e 98 Cost.), anche con riferimento
alla legislazione di sostegno ai lavoratori disabili, la protezione dei quali non supera il limite del requisito
della cittadinanza. (Rigetta, Trib. Siena, 8 Aprile 2005)
Sez. lavoro, sent. n. 24170 del 13-11-2006 (ud. del 03-10-2006), G.Z. c. Provincia di Siena (rv. 593506)
Consiglio di Stato
Impugnazione di contratti collettivi
In relazione all'impugnazione di contratti collettivi relativi al pubblico impiego, difettano momenti di
rilievo pubblicistico, come è reso evidente anche dal disposto dall'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario (III comma) le controversie ""relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'art. 40" (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater,
5 febbraio 2011, n. 1421).
Sez. IV, Sentenza n. 912 del 21-02-2012 (ud. del 13-12-2011), Gi.Ab. e altri c. Ministero della Giustizia e
altri
Cassazione Civile
Contrattazione collettiva integrativa:- limiti posti dalla contrattazione collettiva nazionale
Nel pubblico impiego privatizzato, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che tali limiti abbiano carattere di
specificità e siano connessi a materie ed ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione
collettiva nazionale, non potendo, invece, essere desunti da precetti a contenuto generale, come quello
dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede una riserva di regolamentazione collettiva
per la determinazione del trattamento economico. (Nella specie, il giudice di merito, argomentando da
tale riserva, aveva respinto la domanda del pubblico dipendente per la decorrenza degli effetti giuridici ed
economici di una riqualificazione interna dalla data di pubblicazione del bando, prevista dal contratto
collettivo integrativo; la S.C., sulla scorta dell'affermato principio, ha cassato la decisione). (Cassa con
rinvio, App. L'Aquila, 25/02/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 240 del 12-01-2012 (ud. del 09-11-2011), Sorbo c. Min. Pubblica Istruzione (rv.
620203)
Cassazione Civile
Fattispecie:- impiegati pubblici
In materia di personale dipendente degli enti locali, l'art. 22, comma 1, del c.c.n.l. 1 aprile 1999 del
comparto regioni ed autonomie locali, nel prevedere a favore del personale adibito a regimi di orario
articolato su più turni ovvero con programmazione plurisettimanale una riduzione dell'orario di lavoro da
36 a 35 ore settimanali, condiziona l'efficacia del nuovo regime - allo scopo di evitare i maggiori oneri
derivanti - ad una proporzionale riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero all'introduzione
di "stabili modifiche degli assetti organizzativi". Ne consegue che l'applicazione del nuovo orario
settimanale decorre, ai sensi del citato art. 22, dall'entrata in vigore del contratto collettivo decentrato
integrativo che abbia ad oggetto la riduzione del lavoro straordinario, mentre, in assenza di un simile
accordo, la sua realizzazione resta subordinata all'introduzione di nuovi assetti organizzativi, che sono
rimessi, per legge, alla sola competenza dell'amministrazione, fermo restando, in caso di protratta inerzia
da parte di quest'ultima, la possibilità per i lavoratori di attivarsi, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., per la
fissazione di un termine per l'adempimento. (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila, 21/05/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 21418 del 17-10-2011 (ud. del 19-09-2011), Com Pescara c. Blasioli e altri (rv.
619435)
Cassazione Civile
Criteri di interpretazione dei contratti collettivi
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo
vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, applicabile "ratione
temporis"), nel prevedere che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali", con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto
con i vincoli risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad
ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e ad essa riservati,
dovendosi escludere che integri un tale limite la previsione di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165 del
2001, secondo il quale "il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti
collettivi", limitandosi la disposizione ad introdurre una riserva di regolamentazione collettiva in materia
di trattamento economico dei pubblici dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell'art.
19 del contratto integrativo 21 settembre 2000 per il personale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con cui si era stabilita la decorrenza giuridica ed economica delle
riqualificazioni dalla data di pubblicazione del bando, in quanto lo stesso contratto collettivo nazionale del
Comparto Ministeri 1998-2001, lungi dall'introdurre vincoli espressi in materia, aveva demandato
espressamente alla contrattazione collettiva integrativa la disciplina della progressione economica
all'interno dell'area). (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 25/02/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 26493 del 30-12-2010 (ud. del 01-12-2010), Di Cioccio c. Min. Istruzione (rv.
615722)
Cassazione Civile
Rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto integrativo
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo
applicabile "ratione temporis"), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e
contrattazione collettiva integrativa, abilita quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie
delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti. Ne consegue che, con riguardo alle
procedure selettive per i passaggi nell'ambito di ciascuna area di inquadramento previste dal contratto
collettivo nazionale per il personale degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, alla
contrattazione integrativa è consentito intervenire solo per la definizione delle procedure per l'accesso di
cui all'art. 15, comma 1, lett. b) del medesimo accordo nazionale, avente ad oggetto la regolamentazione
degli sviluppi economici interni a ciascuna area di inquadramento, dovendosi ritenere l'invalidità del
bando di concorso (e della successiva graduatoria), che, in attuazione della disciplina adottata in sede
decentrata, ammetta alla selezione per l'accesso alle posizioni C4 anche i dipendenti privi del titolo di
scuola superiore, trattandosi di requisito fissato direttamente dall'Allegato A del contratto nazionale.
(Rigetta, App. Roma, 12/04/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18860 del 30-08-2010 (ud. del 07-07-2010), Inps c. Cipriani e altri (rv. 615080)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza, l'inclusione dell'indennità di posizione, di cui al
C.C.N.L. Enti pubblici non economici per il quadriennio 1994-1997 spetta solo ai dirigenti INPS che
abbiano effettivamente espletato le funzioni dirigenziali nel corso del periodo di servizio, e non anche al
dirigente che abbia conseguito, all'atto del pensionamento, il diritto all'adeguamento del proprio
trattamento a quello del personale in servizio con la qualifica di dirigente, nella sua qualità di ex
combattente, per effetto della legge n.336 del 1970. (Cassa e decide nel merito, App. Roma,
08/10/2007)
Sez. Unite, sent. n. 9131 del 16-04-2010 (ud. del 15-12-2009), Inps c. Sgavicchia (rv. 612466)
Cassazione Civile
Fattispecie:- ufficiali giudiziari
In tema di selezioni interne nel lavoro pubblico contrattualizzato, non si pone in contrasto con il contratto
per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, l'accordo integrativo per il
quadriennio 1998-2001 per il personale del Ministero della Giustizia che, regolamentando le modalità di
accesso dei dipendenti ai percorsi di formazione stabiliti per poter accedere ai passaggi all'interno
dell'area professionale di appartenenza, ha previsto l'assegnazione di punteggi preliminari al percorso
formativo, in relazione all'anzianità di servizio e ai titoli, e l'articolazione del percorso medesimo, fino alla
valutazione finale, in una fase teorica, un tirocinio pratico e una prova finale con quesito scritto a risposte
sintetiche, attesa la funzione del contratto integrativo, non meramente attuativa, ma integrativa del
contratto di comparto. (Principio applicato in controversia concernente la legittimità dell'avviso di
selezione interna per ufficiali giudiziari C2 e C3, conforme alle previsioni del menzionato accordo
integrativo). (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila, 18/05/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 6734 del 19-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Min. Giustizia c. Tarquini (rv. 612913)
Cassazione Civile
Fattispecie:- classificazione del personale
La disposizione dell' art. 11, comma quarto, lett. d della legge-delega n. 59 del 1997, secondo cui nei
contratti collettivi del comparto dei dipendenti di enti pubblici non economici deve essere stabilita una
disciplina distinta da quelle delle altre categorie di lavoratori per le figure professionali svolgenti mansioni
comportanti l'iscrizione ad albi professionali, costituisce una delega ampia alle parti collettive, che non
predetermina in maniera dettagliata i limiti della specialità della disciplina contrattuale e neanche
richiede, in particolare, moduli classificatori del tutto distinti da quelli del restante personale, atteso che
obiettivo minimo del legislatore è il riconoscimento delle specifiche professionalità e delle sfere di
autonomia e responsabilità ricollegate a talune attività professionali, ai fini dell'assegnazione delle
mansioni, e che, comunque, tale riconoscimento non può comportare l'automatica assimilazione
normativa, e retributiva, tra professionisti diplomati e professionisti laureati. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di alcuni dipendenti dell'INPDAP, geometri e
periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali e inquadrati nell'area "C" del contratto integrativo
nazionale, ad essere inquadrati nell' "area professionisti" del medesimo contratto). (Rigetta, App. Roma,
29 aprile 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 29828 del 19-12-2008 (ud. del 30-10-2008), D.L.A. c. I.N.P.D.A.P. - Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (rv. 606165)
Cassazione Civile
Sindacato di legittimità
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta
dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la
violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed
accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati
nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica
del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e
non contraddittoria. Ne consegue che, in riferimento ai contratti integrativi, il ricorrente ha l'onere di
riportare il testo della clausola contrattuale controversa, al fine di consentire il controllo nei limiti
individuati, risultando altrimenti violata la regola dell'autosufficienza del ricorso. (Rigetta, App. Sassari,
08/10/2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 28859 del 05-12-2008 (ud. del 13-11-2008), S.T. c. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (rv. 607014)
Cassazione Civile
Fattispecie:- Direttore del Parco del Pollino
Al rapporto di lavoro del direttore generale del Parco del Pollino si applica lo speciale procedimento
dettato dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, sicchè i contratti collettivi stipulati dall'ARAN,
ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, non sono applicabili direttamente, ma solo per il tramite
del contratto individuale, con l'ulteriore conseguenza che il contenuto di detti contratti non può essere
conosciuto dalla Corte, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del richiamato decreto, se il ricorrente non abbia
riportato il contenuto nel ricorso, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso. (Rigetta, App.
Potenza, 05/12/2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 28457 del 28-11-2008 (ud. del 30-10-2008), Ing. F.A. c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio (rv. 607017)
Cassazione Civile
Fattispecie:- ufficiali giudiziari
In materia di ufficiale giudiziario dirigente, va escluso, anche successivamente all'individuazione delle sedi
"di notevole complessità e rilevanza" operata con il d.m. 6 aprile 2001, che l'art. 25 del contratto
collettivo integrativo per il personale del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000 sia idoneo a
determinare un automatico inquadramento nella qualifica C3 dei dirigenti UNEP delle sedi specificate
(nella specie, della Corte d'appello di Firenze), dovendosi interpretare la clausola contrattuale integrativa,
che si limita a prevedere una migliore articolazione del sistema classificatorio rispetto a quello previsto
dal c.c.n.l. nazionale, alla luce del principio di legalità dell'azione amministrativa e del divieto di
sottoscrivere contratti integrativi in sede decentrata in contrasto con i vincoli di bilancio risultanti dalla
programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con le disposizioni del c.c.n.l. di comparto, il quale
impone l'adozione di una procedura selettiva per l'accesso alle qualifiche superiori, potendosi riconoscere,
per il periodo successivo alla data di efficacia del 15 agosto 2001 del citato d.m., solo le differenze
retributive per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze,
29 settembre 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 27018 del 12-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Ministero della giustizia c. D.N.R. (rv.
605406)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica
dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto Regioni-Autonomie
locali, gli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. sottoscritto il 10.4.1996 - alla cui diretta interpretazione la Corte di
cassazione può procedere applicando le norme di ermeneutica contrattuale - non consentono di ritenere
che al dirigente spetti un distinto compenso di posizione per ognuno dei servizi amministrativi assegnati.
Infatti, l'interpretazione sistematica di tali clausole contrattuali, conduce a ritenere che la previsione di cui
all'art. 39, secondo cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione
dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo, è semplicemente diretta a concretizzare la necessità di
graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione di cui all'art. 24 del d.lgs.
30/03/2001 num. 165, senza che se ne possa inferire alcuna implicita affermazione di un maggior
contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente, nel caso di copertura di più servizi
amministrativi. (Cassa e decide nel merito, App. Trieste, 14 giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 23696 del 15-09-2008 (ud. del 15-05-2008), Provincia di Gorizia c. E.G. (rv.
604793)
Cassazione Civile
Criteri di interpretazione dei contratti collettivi
Nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto
ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di
cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai sensi dell'art. 63 comma quinto del medesimo decreto, la Corte
di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, secondo i criteri di cui agli artt.
1362 e ss. del cod. civ., procedendo all'esame dell'intero contratto ex art. 1363 cod. civ. e non delle sole
clausole denunciate. (Cassa e decide nel merito, App. Bolzano, 31 Maggio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 22234 del 23-10-2007 (ud. del 19-06-2007), Inail c. U.E. (rv. 599573)
Cassazione Civile
Mantenimento del trattamento economico e normativo nel passaggio ad una diversa amministrazione
In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che
garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con
i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione; è immune da vizi l'interpretazione
dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del 16.2.1999, relativo al personale del comparto Ministeri,
secondo la quale per "esperienza professionale" debba intendersi non la mera anzianità, ma la
professionalità acquisita nell'amministrazione di riferimento (nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto
corretta l'interpretazione data con riferimento alla clausola di un bando di selezione, riproduttiva del
contratto integrativo, in cui l'Amministrazione finanziaria, per il conferimento della posizione economica
B3 super, aveva attribuito maggiore rilevanza all'esperienza maturata dai dipendenti già in servizio).
(Rigetta, App. Trento, 23 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 17081 del 03-08-2007 (ud. del 04-07-2007), G.G. c. Agenzia delle Entrate (rv.
598761)
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va
identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e
soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in
giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti
costituiscono manifestazione. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Brescia, 12 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 10374 del 08-05-2007 (ud. del 20-03-2007), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI c. A.A. (rv. 596407)
Cassazione Civile
Criteri di interpretazione dei contratti collettivi
La possibilità di denunziare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi del
lavoro pubblico, di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevista in generale dall'art. 63, quinto
comma, dell'art. 63 dello stesso d.lgs., risulta statuita espressamente dall'art. 64 del medesimo testo
normativo per le controversie (come nella specie) in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e
l'interpretazione dei contratti collettivi. A tal fine, pur potendo il giudice di legittimità procedere alla
diretta interpretazione di siffatti contratti collettivi, dalla natura negoziale degli stessi deriva che tale
interpretazione deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non
sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale (la cui asserita errata applicazione
da parte del giudice del merito pure era stata denunciata dall'Amministrazione ricorrente nella
fattispecie). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in proposito è, peraltro, necessario che in esso siano
motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto ed il modo in
cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo della fonte pattizia
denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle
lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Brescia,
12 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 10374 del 08-05-2007 (ud. del 20-03-2007), Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti c. A.A. (rv. 596409)
Cassazione Civile
Fattispecie:- classificazione del personale
Il CCNL 6 luglio 1995 del comparto Regioni ed Enti locali disponeva, all'art 4 comma 4, che la
contrattazione decentrata doveva riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello, precisati dal
successivo art. 5, tra i quali non era compresa la materia della classificazione del personale, peraltro
estranea alle disposizioni del contratto nazionale. Ne consegue la nullità, in forza del comma 3 dell'art. 40
del d.lgs n. 165 del 2001, dell'accordo sindacale decentrato stipulato in materia da un'amministrazione
comunale nella vigenza di tale contratto, essendo stato definito il nuovo sistema di classificazione solo
con il CCNL del 31 marzo 1999. Né vale il principio di diritto secondo cui le parti possono stabilire il
differimento dell'operatività della regolamentazione al momento di entrata in vigore di una legge
sopravvenuta, che rimuova il limite preesistente, poiché nella specie si è in presenza di un'autorizzazione
che, in base alla legge, deve essere data specificamente e che è stata data con riferimento esclusivo alla
progressione economica all'interno delle categorie. (Cassa e decide nel merito, App. Salerno, 1 Marzo
2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 10099 del 02-05-2007 (ud. del 09-01-2007), Comune di Salerno c. A.E. (rv.
597243)
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di procedure concorsuali, deve riconoscersi: a) la
giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b)
identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire
sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione
di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di
passaggio ad un'area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni ; c) ancora
giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'
area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che
escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie
attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito
della medesima area funzionale. Ove, poi, una suddivisione in aree delle qualifiche in cui è ripartito il
personale delle pubbliche amministrazioni sia identificabile, perché prevista dalla legge (per i dirigenti articolati anche in "fasce", nonché, con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i
vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui
all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi cd. "interni"),
per l'attribuzione a dipendenti di Amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti il
passaggio da un'area ad un'altra, ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure
concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla
giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua dell'art. 63, comma 4. Fuori da questa ipotesi - ossia
laddove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all'ambito
della stessa "area" ovvero verso una qualifica superiore tout court, per il fatto che la contrattazione
collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell'"area" per accorpare qualifiche ritenute
omogenee - non opera la fattispecie eccettuata dell'art. 63 cit., comma 4, e conseguentemente si
riespande la regola del comma 1della medesima disposizione che predica in generale la giurisdizione del
giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato. (La S.C.., regolando
la giurisdizione, ha applicato il principio di cui in massima dichiarando la giurisdizione del giudice
amministrativo in controversia concernente una procedura concorsuale, successiva al 30 giugno 1998,
implicante un mutamento di area). (Dichiara giurisdizione, Trib. Milano, 29 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 25277 del 29-11-2006 (ud. del 29-11-2006), (rv. 593342)
Cassazione Civile
Controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta
dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la
violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed
accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati
nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica
del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e
non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riferimento
all'accordo sindacale del 28 luglio 1998 sulla mobilità interna del personale dipendente del Ministero della
Giustizia, ex art. 4 c.c.n.l. 1998-2001, era incorsa nella violazione dell'art. 1362 cod. civ. e nel vizio di
motivazione contraddittoria in relazione alla valutazione del significato risultante dalle parole in tale
accordo contenute - assunzione di vincitori di "pubblici concorsi" - e della disomogeneità del concorso
pubblico rispetto alla selezione interna finalizzata alla progressione nell'ambito dell'area professionale di
inquadramento). (Cassa con rinvio, App. Lecce, 18 Agosto 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 20599 del 22-09-2006 (ud. del 22-09-2006), (rv. 592162)
Consiglio di Stato
Impugnazione di contratti collettivi
In relazione all'impugnazione di contratti collettivi relativi al pubblico impiego difettano momenti di rilievo
pubblicistico: ciò è reso evidente anche dal disposto dall'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, che devolve alla
giurisdizione del Giudice ordinario le controversie "relative alle procedure di contrattazione collettiva di
cui all'art. 40".
Sez. VI, sent. n. 5099 del 04-09-2006 (ud. del 06-06-2006), A.R. e altri c. Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali
Cassazione Civile
Fattispecie:- ausiliari del traffico
CONTR. COLL. DEL 31/03/1999 ART. 7 COM. 4 Ai dipendenti comunali, ai quali a norma dell'art.17,
comma centotrentaduesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall'art. 68 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere conferite - come "ausiliari del traffico" - solo funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non compete, sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed autonomie locali per il personale
non dirigente, avente ad oggetto la revisione del sistema di classificazione professionale, il collocamento
nella categoria C a norma dell'art. 7, comma quarto, del menzionato contratto, non essendo i suddetti
dipendenti ricompresi nell'area di vigilanza, come definita dalla dichiarazione congiunta del contratto
stesso, per la quale è richiesto un tipo di professionalità caratterizzato da conoscenze professionali
specifiche utilizzabili in una pluralità di compiti non predeterminabili in anticipo, requisiti, invece, non
riscontrabili in un'attività - come quella dei predetti dipendenti comunali - disegnata dalle norme di legge
ad essa relative come attività dal contenuto limitato e sostanzialmente non specialistico. (Rigetta, App.
Venezia, 1 Aprile 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 18419 del 24-08-2006 (ud. del 24-08-2006), (rv. 591656)
Cassazione Civile
Controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta
dall'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed
accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati
nello stesso articolo (nella specie, contratto collettivo integrativo 3 febbraio 2000 del Ministero della
giustizia), in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del
rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e
non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale lo
svolgimento dei compiti del funzionario Unep di pendente del Ministero della Giustizia - inclusi quelli di
direzione dell'ufficio - da parte del collaboratore Unep rientra tra le mansioni contrattualmente dovute da
quest'ultimo in presenza di determinate condizioni quali le esigenze di servizio, e pertanto non dà luogo al
diritto a differenze retributive per lo svolgimento di compiti appartenenti ad una qualifica superiore
rispetto a quella di appartenenza). (Rigetta, App. Torino, 14 Gennaio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 16522 del 19-07-2006 (ud. del 19-07-2006), (rv. 592006)
Cassazione Penale
Abusiva occupazione di spazio demaniale:- elemento materiale e fattispecie
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) è configurabile
anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione demaniale del bene, derivando la demanialità dalle
caratteristiche intrinseche di quest'ultimo, sicché, se esso è compreso nelle categorie previste dall'art. 28
cod. nav. e sia adibito ad usi attinenti alla navigazione, rientra nel demanio marittimo. (In motivazione la
Corte, in una fattispecie in cui un manufatto risultava posto direttamente su una scogliera insistente
sull'arenile con accesso diretto al mare, ha ulteriormente affermato che la natura demaniale non deve
essere necessariamente stabilita sulla base delle risultanze catastali). (Rigetta, Trib.Latina, sez.dist.
Terracina, 09/04/2010)
Sez. III, sent. n. 46351 del 27-10-2011 (ud. del 27-10-2011), (rv. 251343)
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la
controversia promossa da dipendenti di P.A., per contrastare l'inerzia di queste ultime nel promuovere mediante atti di indirizzo all'ARAN o il decreto di equipollenza di cui all'art. 17 bis d.lgs. n. 165 del 2001 l'introduzione della categoria dei vice dirigenti, la cui istituzione e disciplina è demandata alla
contrattazione collettiva di comparto dal medesimo art. 17 bis, interpretato autenticamente dall'art. 8
della legge n. 15 del 2009, che ha specificato ulteriormente che la vicedirigenza è disciplinata
esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di
riferimento. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Sentenza n. 14656 del 05-07-2011 (ud. del 01-02-2011), Carlucci e altri c. Min. Riforme
Innovazioni Pubblica Amministrazione e altri (rv. 617733)
Cassazione Civile
Autonomia della rappresentanza sindacale unitaria
La rappresentanza sindacale unitaria è un organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia
stabiliti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori per la tutela della libertà ed attività sindacale; ne
consegue che, proprio per la detta autonomia, va escluso qualsiasi potere di ingerenza e controllo della
P.A. sul funzionamento della RSU e sulla sua composizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata, ritenendo l'antisindacalità del provvedimento della direzione amministrativa di una Università
che, ritenendo realizzate situazioni di incompatibilità con il passaggio di alcuni componenti della R.S.U. ad
altre organizzazioni sindacali, aveva rilevato la decadenza dei predetti componenti dalla carica,
disponendo la sostituzione dei medesimi con i primi non eletti dalle rispettive liste). (Cassa e decide nel
merito, App. Messina, 10 Gennaio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 7604 del 20-03-2008 (ud. del 21-01-2008), SNALS CONFSAL Università c.
Università degli studi di Messina (rv. 602496)
Consiglio di Stato
In generale
In materia di periodico accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali del pubblico
impiego, al fine di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative da ammettere alla
contrattazione collettiva nazionale, l'art. 43, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che a raccogliere i dati sui
voti e sulle deleghe procede l'ARAN mentre alla certificazione dei dati e alla risoluzione di eventuali
controversie provvede un apposito Comitato paritetico, istituito presso l'ARAN. La circostanza, però, che il
detto art. 43 disponga che il Comitato paritetico è competente, oltre che per la certificazione dei dati
raccolti in ordine alle deleghe e ai voti, anche per la risoluzione delle eventuali controversie, non vuol dire
che ogni contestazione relativa debba esser sollevata all'interno del Comitato medesimo. Ne consegue
che non può dirsi manchi di attualità dell'interesse, il ricorso avverso il diniego all'istanza con cui un
organizzazione sindacale ha richiesto, all'ARAN, l'accesso agli atti relativi alla procedura di accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Sez. IV, Sent. n. 5807 del 25-11-2008 (ud. del 21-10-2008), Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi e altri c. C. e altri
Consiglio di Stato
Diritto di informazione e di accesso ai dati
L'organizzazione sindacale, esclusa tra le organizzazioni maggiormente rappresentative per un
determinato quadriennio contrattuale normativo e per il biennio economico, ha diritto a conoscere gli atti
istruttori relativi all'accertamento della propria rappresentatività e, quindi, ad accedere agli atti relativi
alla procedura di accertamento della rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali, compresi i dati
sulla base dei quali il calcolo è stato condotto e i dati quantitativi su cui sono state computate le
percentuali di cui all'art. 43 D.Lgs. n. 165/2001 (anche al fine di contestare la decisione presa).
Sez. IV, Sent. n. 5807 del 25-11-2008 (ud. del 21-10-2008), Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi e altri c. C. e altri
Consiglio di Stato
Diritto di informazione e di accesso ai dati
Poiché l'istanza di accesso si deve considerare legittimamente rivolta all'Amministrazione che ha formato
il documento o che lo detiene stabilmente, non può ravvisarsi un difetto di legittimazione nell'aver
indirizzato all'ARAN, da parte di un'organizzazione sindacale, la richiesta di accesso ai dati relativi
all'accertamento della rappresentatività di altre organizzazioni sindacali del comparto Ministeri e delle
Agenzie Fiscali (comprese le schede di rilevazione delle deleghe e i verbali elettorali delle elezioni per le
R.S.U.). E' l'ARAN, infatti, che provvede non solo a raccogliere i dati che vengono poi trasmessi al
Comitato paritetico, ma anche a custodirli dopo la conclusione del procedimento di cui all'art. 43 D.Lgs. n.
165/2001.
Sez. IV, Sent. n. 5807 del 25-11-2008 (ud. del 21-10-2008), Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi e altri c. C. e altri
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale passato ad altra amministrazione
In tema di pubblico impiego, l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di
personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto", comporta, per i
dipendenti trasferiti, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi
del comparto dell'Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni "ad personam" attribuiti al fine di
rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico già acquisito, che sono destinati ad
essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti
dell'Amministrazione cessionaria. (Cassa con rinvio, App. Torino, 08/03/2010)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5959 del 16-04-2012 (ud. del 22-03-2012), Min. Infrastrutture e Trasporti c.
Garello e altri (rv. 622210)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
Il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di
inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a
titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede,
restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo
quello contrastante con specifiche previsioni normative. (Nella specie, la decisione di merito aveva
ritenuto contrario al principio di parità il prolungato mantenimento di differenze nell'indennità di
amministrazione corrisposta ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture, provenienti dai soppressi
Ministeri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici; la S.C., enunciando la massima, ha cassato la decisione).
(Cassa e decide nel merito, App. Roma, 16/11/2009)
Sez. lavoro, Sentenza n. 4971 del 28-03-2012 (ud. del 13-03-2012), Min. Infrastrutture c. Iudica e altri
(rv. 621602)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
In relazione alla destinazine di dipendenti provenienti da varie amministrazioni nel Ministero, di nuova
istituzione ex art. 1 della legge n. 537 del 1999, dei trasporti e della navigazione, e successivamente in
quello, istituito ex art. 41 del d.lgs. n. 300 del 1999, delle infrastrutture e dei trasporti, non sono
identificabili misure dell'indennità di amministrazione riferibili al personale dei suddetti enti, e la
perdurante previsione del ccnl comparto Ministeri del 12 giugno 2003, quadriennio normativo 2002-2005,
biennio economico 2002-2003, di misure differenziate di tale indennità, a seconda delle amministrazioni
di provenienza, non può considerarsi discriminatoria, con riferimento al principio di pari trattamento di cui
all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che non esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia
rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro, né illegittima per violazione dell'art. 9, comma
5, del d.P.R. n. 177 del 2001, che ha previsto l'avvio, da parte della stessa contrattazione,
dell'omogeneizzazione delle indennità corrisposte al menzionato personale confluito, avendo tale ccnl
accordato lo stesso aumento, in cifra, per i lavoratori provenienti dalle varie amministrazioni, e quindi
ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale. (Cassa e decide nel merito, App. Roma,
18/09/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 4962 del 28-03-2012 (ud. del 11-01-2012), Min. Infrastrutture Trasporti c.
Proietti e altri (rv. 622413)
Cassazione Civile
Università
In tema di rapporto di lavoro del personale universitario operante in regime di convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale, l'art. 51 del contratto collettivo nazionale 1998/2001 per il personale del Comparto
Università riserva alla contrattazione collettiva la predisposizione di una tabella nazionale delle
corrispondenze fra le figure professionali previste dal contratto collettivo del comparto universitario e da
quello del comparto sanità, nonché gli eventuali aggiornamenti della stessa, garantendo, in via
transitoria, il diritto all'indennità di equiparazione stabilita dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761 e dando rilievo alle collocazioni professionali, oltre che alle corrispondenze vigenti e al trattamento
economico, previsti, dai contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo. Ne consegue che la suddetta
norma, da una parte, convalida l'impossibilità di ogni utile riferimento, ai fini dell'individuazione di dette
corrispondenze, alla tabella D allegata al decreto interministeriale 9 novembre 1982 di approvazione degli
schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, mentre,
dall'altra parte, conferma per contro la validità delle corrispondenze in atto previste dalle convenzioni
stipulate, ai sensi del citato art. 31, tra università e regioni, sulla base della contrattazione collettiva
succedutasi nel corso del tempo. (Rigetta, App. Firenze, 02/01/2010)
Sez. lavoro, Sentenza n. 4418 del 20-03-2012 (ud. del 22-02-2012), Sacconi e altri c. Università Studi
Firenze e altri (rv. 622082)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
Il principio di parità di trattamento tra i lavoratori, sancito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
impone alla P.A. di remunerare in modo uguale i lavoratori che svolgano uguali mansioni. Ne consegue la
legittimità della previsione del contratto collettivo che accordi ai lavoratori in posizione intermedia una
progressione economica diversa e deteriore rispetto a quella prevista per i lavoratori della medesima area
ma addetti a posizioni apicali od iniziali. (Rigetta, App. Lecce, 20/12/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 3034 del 28-02-2012 (ud. del 21-12-2011), Sabato e altri c. Min. Pubblica
Istruzione e altri (rv. 621258)
Cassazione Civile
Interpretazione del Contratto Collettivo
Nel pubblico impiego privatizzato, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che tali limiti abbiano carattere di
specificità e siano connessi a materie ed ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione
collettiva nazionale, non potendo, invece, essere desunti da precetti a contenuto generale, come quello
dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede una riserva di regolamentazione collettiva
per la determinazione del trattamento economico. (Nella specie, il giudice di merito, argomentando da
tale riserva, aveva respinto la domanda del pubblico dipendente per la decorrenza degli effetti giuridici ed
economici di una riqualificazione interna dalla data di pubblicazione del bando, prevista dal contratto
collettivo integrativo; la S.C., sulla scorta dell'affermato principio, ha cassato la decisione). (Cassa con
rinvio, App. L'Aquila, 25/02/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 240 del 12-01-2012 (ud. del 09-11-2011), Sorbo c. Min. Pubblica Istruzione (rv.
620203)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
L'art. 13 del ccnl comparto Ministeri 1998-2001 e l'art. 17 ccnl Agenzie fiscali 2002-2005, che, inserendo
i dipendenti della ex IX qualifica funzionale nell'area contrattuale C, distinguono, in termini retributivi, il
personale in questione da quello appartenente al soppresso ruolo generale a esaurimento di ispettore
generale o direttore di divisione, in coerenza con la norma transitoria contenuta nell'art. 69, d.lgs. n. 165
del 2001, non si pongono in contrasto con norme imperative, dovendosi escludere violazioni del principio
di non discriminazione previsto dall'art. 45, d.lgs. n. 165 del 2001, che non vieta ogni trattamento
differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche
previsioni normative. Né, in senso contrario, valgono le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della
Corte costituzionale, restando estranee dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di
contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, le quali, per definizione,
essendosi perfezionate in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione subalterna sia mancata
la possibilità di far valere ragioni contro scelte arbitrarie del soggetto in posizione preminente. (Rigetta,
App. Firenze, 31/05/2009)
Sez. lavoro, Sentenza n. 22437 del 27-10-2011 (ud. del 22-09-2011), Zaccagnini e altri c. Agenzia
Entrate (rv. 619172)
Cassazione Civile
Inquadramento del personale:- delega alla contrattazione collettiva
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale
contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore
pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di
mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione
collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le
nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art.
45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni
operate in sede di contratto collettivo. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod.
proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 14/10/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 11149 del 20-05-2011 (ud. del 07-04-2011), Buonincontro e altri c. Min. Istruzione
Universita' Ricerca e altri (rv. 617090)
Cassazione Civile
Valutazioni del giudice del merito
In presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante ai lavoratori addetti
ad identiche mansioni, diversifichino la posizione di alcuni di essi in relazione a determinate circostanze
personali, non é consentito al giudice del merito valutare la razionalità del regolamento di interessi
realizzato dalle parti sociali, a meno che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito con la quale era stata rigettata la
domanda di un lavoratore, dipendente dell'agenzia delle dogane ed inserito nell'Area C3, il quale
lamentava il deteriore trattamento economico rispetto ai lavoratori, addetti alle medesime mansioni, ma
collocati nel ruolo ad esaurimento soppresso dall'art. 25 del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, in base
all'assunto che il diverso trattamento riservato ai lavoratori appartenenti al suddetto ruolo ad
esaurimento si giustificava con la necessità di salvaguardare diritti quesiti di natura economica). (Rigetta,
App. Bolzano, 07/04/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 9313 del 22-04-2011 (ud. del 05-04-2011), Kritzinger c. Agenzia Dogane (rv.
616865)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
Il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti
del Ministero per i beni e le attività culturali già inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e
ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 - all'interno della quale il
personale del ruolo ad esaurimento era confluito - non introduce una illegittima discriminazione in danno
di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria
legittimazione nella previsione di cui all'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, che ha mantenuto
una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione
collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione - oltre che nel
carattere meramente temporaneo della differenziazione - nel diverso percorso professionale dei due
gruppi di dipendenti. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Rigetta,
App. Roma, 17/11/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 5504 del 08-03-2011 (ud. del 11-02-2011), Di Donna e altri c. Min. Economia
Finanze (rv. 616299)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, i contratti individuali di lavoro sono validi e conservano
la loro validità purché rispettino il principio di parità di trattamento ex art. 45, comma 2, d,lgs. n. 165 del
2001, non potendo attribuire al singolo lavoratore un beneficio negato dal contratto collettivo per l'intera
categoria di lavoratori. Ne consegue che ove il beneficio sia stato prima attribuito dal contratto collettivo
e, successivamente, negato dal contratto di interpretazione autentica, stipulato ai sensi dell'art. 64,
comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 ed avente efficacia retroattiva, il lavoratore non può conservare il
miglior trattamento attribuitogli ancorché recepito nel contratto individuale. (Cassa e decide nel merito,
App. Firenze, 24/10/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5139 del 03-03-2011 (ud. del 11-02-2011), Asl/3 Pistoia c. Valentino V. e altri
(rv. 616451)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa P.A., l'eventuale diversificazione del rispettivo
trattamento economico richiede una specifica base normativa, in difetto della quale l'amministrazione, ai
sensi dell'art. 45, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti parità
di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi. (Principo affermato dalla S.C. in fattispecie relativa al passaggio di lavoratori addetti al Servizio
di escavazione dei porti, dai ruoli del Ministero dei Lavori pubblici a quelli del Ministero dei Trasporti, in
base al d.m. 15 giugno 1995, ed alla relativa spettanza dell'indennità di amministrazione ex art. 34,
primo e secondo comma, del CCNL del 16 maggio 1995, comparto Ministeri personale non dirigente).
(Rigetta, App. Ancona, 24/04/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5097 del 02-03-2011 (ud. del 04-02-2011), Min. Trasporti c. Trotti e altri (rv.
616284)
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale dirigenziale
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica
dirigenziale, ex artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, la specificità delle retribuzioni accessorie, quali la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, strutturalmente collegate al valore economico di
ogni posizione dirigenziale, consente la previsione di una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di
una determinata qualifica dirigenziale. Ne consegue che non viola il principio di parità di trattamento
retributivo sancito dall'art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo
la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto
sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente
medico sanitario appartenente alla stessa area. (Rigetta, App. Napoli, 12/07/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 2459 del 02-02-2011 (ud. del 10-12-2010), Rainone c. Asl/1 Benevento (rv.
616015)
Cassazione Civile
Interpretazione del Contratto Collettivo
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo
vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, applicabile "ratione
temporis"), nel prevedere che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali", con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto
con i vincoli risultanti da questi ultimi, si riferisce a vincoli specifici, connessi a determinate materie e ad
ambiti di disciplina espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale e ad essa riservati,
dovendosi escludere che integri un tale limite la previsione di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165 del
2001, secondo il quale "il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti
collettivi", limitandosi la disposizione ad introdurre una riserva di regolamentazione collettiva in materia
di trattamento economico dei pubblici dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimità dell'art.
19 del contratto integrativo 21 settembre 2000 per il personale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con cui si era stabilita la decorrenza giuridica ed economica delle
riqualificazioni dalla data di pubblicazione del bando, in quanto lo stesso contratto collettivo nazionale del
Comparto Ministeri 1998-2001, lungi dall'introdurre vincoli espressi in materia, aveva demandato
espressamente alla contrattazione collettiva integrativa la disciplina della progressione economica
all'interno dell'area). (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 25/02/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 26493 del 30-12-2010 (ud. del 01-12-2010), Di Cioccio c. Min. Istruzione (rv.
615722)
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale dirigenziale
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente di un ente regionale non economico non ha diritto al
godimento della retribuzione spettante ai dirigenti dell'amministrazione regionale, se la legislazione
regionale, pur stabilendo il principio dell'equiparazione retributiva tra dirigenti regionali e dirigenti degli
enti pubblici regionali, ne subordini l'operatività all'emanazione di una legge che formuli i concreti criteri
in base ai quali effettuare l'equiparazione tra le varie categorie di dirigenti; né, in assenza di tale legge, i
criteri di equiparazione possono essere unilateralmente fissati dall'ente regionale. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato escluso
che un dirigente dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania potesse invocare il miglior
trattamento retributivo spettante ai dirigenti regionali, in base al combinato disposto dell'art. 40, comma
6, del c.c.n.l. "Regioni ed autonomie locali" e dell'art. 19 della legge regionale Campania 20 febbraio
1978 n. 8). (Rigetta, App. Napoli, 03/12/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 20993 del 12-10-2010 (ud. del 24-06-2010), Scaldaferri c. Ente Reg. Svil.
Agricolo (rv. 614764)
Cassazione Civile
Inquadramento del personale:- delega alla contrattazione collettiva
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale
contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore
pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di
mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione
collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le
nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art.
45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni
operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha ritenuto la
validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area C/1 degli ispettori del lavoro, già
inquadrati nella soppressa VII qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di
corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevedeva un
percorso professionale di inserimento iniziale in area C/1, ed ha escluso che su tali disposizioni dovessero
prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un
inquadramento in area C/2). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 16/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 19007 del 02-09-2010 (ud. del 06-07-2010), Min. Lavoro Previdenza Sociale c.
De Carli e altri (rv. 615238)
Cassazione Civile
Parità di trattamento
In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è
stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può
intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il
lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di
inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte
al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del
2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto
collettivo. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area
B posizione economica 3 del personale già inquadrato nella soppressa VI qualifica funzionale,
conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001). (Rigetta, App. Perugia, 12/10/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 16038 del 07-07-2010 (ud. del 22-06-2010), Pace c. Min. Lavoro Previdenza
Sociale (rv. 613839)
Cassazione Civile
ATTENZIONEErrore: Connessione FallitaDescrizione: La connessione al database è fallitaParità di
trattamento
Il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti
del Ministero per i beni e le attività culturali già inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e
ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 - all'interno della quale il
personale del ruolo ad esaurimento era confluito - non introduce una illegittima discriminazione in danno
di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria
legittimazione nella previsione di cui all'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, che ha mantenuto
una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione
collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione - oltre che nel
carattere meramente temporaneo della differenziazione - nel diverso percorso professionale dei due
gruppi di dipendenti. (Rigetta, App. Bologna, 15/09/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 11982 del 17-05-2010 (ud. del 13-04-2010), Piconi e altri c. Min. Beni Culturali
(rv. 613756)
Cassazione Civile
Università
L'art. 74, comma 4, del c.c.n.l. del comparto Università del 9 agosto 2000 consente l'inquadramento nella
nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale che sia
stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di
laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla ex VII qualifica (per concorso
pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e
trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla
procedura prevista dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che
hanno riconosciuto solo l'anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale. Né tale
soluzione si pone in contrasto con norme imperative o è affetta da altra causa di nullità, giacchè nel
settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al
sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non
costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.
(Rigetta, App. Campobasso, 08/11/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5726 del 10-03-2009 (ud. del 11-02-2009), V.M. c. Universita' degli Studi del
Molise (rv. 607102)
Cassazione Civile
Università
L'art. 74 del c.c.n.l. del comparto Università del 9 agosto 2000 - che limita la possibilità di avanzamento
interno di qualifica dalla categoria C (ex VII) alla categoria D a coloro che sono stati assunti a seguito di
concorso per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea - non si pone in contrasto con
norme imperative, dovendosi escludere un contrasto con il principio di non discriminazione ex art. 45,
d.lgs. n. 165 del 2001, che non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie
di lavoratori ma solo quelle in relazione a specifiche previsioni normative, né potendosi richiamare le
indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della Corte cost., restando escluse dal sindacato del giudice le
scelte compiute in sede di contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei
lavoratori. (Cassa con rinvio, Trib. Potenza, 26 Maggio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16676 del 19-06-2008 (ud. del 07-02-2008), Universita' Studi Basilicata c. D.B.G.
(rv. 603649)
Cassazione Civile
Università
La clausola di cui all'art. 74, comma 4, del CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 - là dove,
segnatamente, recita: "Con l'art. 74 del ccnl le parti hanno legittimamente delineato il sistema di
inquadramento del personale nelle nuove categorie, né può configurarsi un contrasto tra la citata norma
contrattuale e l'art. 52 del d.lgs. 165/2001" - non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un
contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del citato d.lgs. n. 165, in quanto tale
principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto
collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella
sede; 2) non è ipotizzabile un contrasto con il principio di non discriminazione, non avendo tale principio
valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole
categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo specifiche previsioni normative (tra cui, quelle
desumibili dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970); 3) non sono suscettibili di essere sindacate da parte
del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei
lavoratori, giacché è assente un parametro di giudizio cui rapportare detto sindacato e neppure è
possibile, a tal fine, evocare a sostegno la sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, la quale
contrappone all'autonomia organizzativa non illimitata del datore di lavoro proprio il potere
dell'autonomia collettiva nell'anzidetta materia. (Cassa con rinvio, Trib. Lavoro Potenza, 10 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16504 del 18-06-2008 (ud. del 07-02-2008), Università Studi Basilicata c. T.V. (rv.
603868)
Cassazione Civile
Trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia
Il personale dipendente del Ministero delle infrastrutture munito della qualifica di "ufficiale idraulico" il
quale, in forza di tale qualifica, è incaricato anche di funzioni di polizia, non ha diritto all'indennità
prevista dall'art. 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 (indennità determinata in base alle
funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi
al servizio) per il personale della Polizia di Stato, giacché trattasi di indennità specificamente attribuita
"ex lege" in favore di detti lavoratori in regime di diritto pubblico (art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001) cui è
riconosciuto questo particolare stato giuridico, mentre i predetti dipendenti statali lavorano in regime
contrattuale e per essi il trattamento economico è stabilito esclusivamente dai contratti collettivi (artt. 2,
comma 3, e 45 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Bologna, 1
Agosto 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 11211 del 08-05-2008 (ud. del 15-04-2008), Ministero per le infrastrutture c. M.C.
(rv. 602897)
Cassazione Civile
Interpretazione del Contratto Collettivo
L'art. 45, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, nell'imporre alle amministrazioni pubbliche di
garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, non comporta che la Corte di cassazione,
adita ai sensi del successivo art. 64, comma terzo, oppure dell'art. 63, comma quinto, per
l'interpretazione del contratto collettivo, sia vincolata alle interpretazioni delle clausole già date dai giudici
di merito, giacché la Corte di legittimità. come ogni giudice, è soggetta soltanto alla legge (ai sensi
dell'art. 101, comma secondo, Cost.) ossia alle norme del diritto oggettivo nazionale e non altrui
interpretazioni. (Rigetta, Trib. Bolzano, 12 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16876 del 24-07-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 591847)
Corte dei Conti
Criterio di determinazione del "fondo per la produttività"
Nella trattativa per la stipula dell'accordo sindacale concernente i criteri di utilizzazione delle somme da
destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività di cui all'art. 4 del CCNL
sottoscritto il 5 ottobre 2001, il criterio di determinazione del "fondo per la produttività" in base al
numero dei dipendenti previsti in organico e non effettivamente in servizio (fino ad allora seguito) risulta
viziato da colpa grave per duplice profilo: a) per la contraddittorietà ed inaffidabilità della soluzione
escogitata, economicamente pregiudizievole e non adeguatamente valutata, oltre che per quello della
congruità della spesa, anche sotto il profilo delle sue ripercussioni sul piano della spinta contenziosa che
avrebbe potuto innescare; b) per il mancato apprestamento di talune indispensabili misure di accorta
cautela con una espressa richiesta all'ARAN di assistenza alla contrattazione decentrata integrativa (ai
sensi dell'art. 46, comma 1°, del D.L.vo n. 165 del 2001).
Sez. giurisdiz., Sent. n. 6 del 12-02-2007,
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione
In tema di giudizio per cassazione, la possibilità di valutare la conformità alla legge e al contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo - che non può, come tale,
essere direttamente interpretato in sede di legittimità - è condizionata alla specifica produzione e
indicazione di quest'ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente
dal contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta, App. Roma, 22/03/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 19227 del 21-09-2011 (ud. del 26-05-2011), Cascioli e altri c. Inpdap (rv.
619105)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione
In tema di giudizio per cassazione, l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore
pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli
integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se
pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una
dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei
contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs.
n. 165 del 2001. Ne consegue che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta
inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri
l'illogica o contraddittoria interpretazione. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 30/11/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 8231 del 11-04-2011 (ud. del 10-11-2010), Min. Lavoro c. Azzarelli e altri (rv.
616651)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione
L'improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,
non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione
della controversia dipenda direttamente dall'esame e dall'interpretazione delle relative clausole, atteso
che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione
a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di
conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, sì che la successiva
previsione, introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto
comune. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Catanzaro, 05/02/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 23329 del 04-11-2009 (ud. del 20-10-2009), Ministero delle Infrastrutture e Dei
Trasporti c. A.R. (rv. 610382)
Cassazione Civile
Contratto di raccordo al contratto collettivo nazionale:- regione Trentino-Alto Adige
Il "contratto di raccordo al contratto collettivo nazionale", stipulato nella regione Trentino - Alto Adige ai
sensi della normativa di attuazione dello statuto di autonomia, non è "nazionale", né è pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale ma solo sul Bollettino regionale, a differenza del contratto o accordo collettivo
nazionale, di cui agli artt. 63, comma quinto, e 64, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali
vengono pubblicati sulla predetta Gazzetta ai sensi dell'art. 47, comma ottavo, dello stesso d. lgs. .Tali
contratti, in quanto invocabili per violazione o falsa applicazione (in relazione all'art. 360, comma primo,
n. 3), cod. proc. civ.), possono essere interpretati e conosciuti d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche
nelle clausole non invocate dalle parti ma necessarie per interpretarli. Tuttavia, poiché i menzionati artt.
63, comma quinto, e 64, comma primo, sono di stretta interpretazione, il suddetto "contratto di raccordo"
è soggetto al divieto di produzione documentale di cui all'art. 372 del codice di rito civile. (Rigetta, Trib.
Bolzano, 12 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16876 del 24-07-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 591845)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta
dall'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed
accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati
nello stesso articolo (nella specie, contratto collettivo integrativo 3 febbraio 2000 del Ministero della
giustizia), in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del
rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e
non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale lo
svolgimento dei compiti del funzionario Unep di pendente del Ministero della Giustizia - inclusi quelli di
direzione dell'ufficio - da parte del collaboratore Unep rientra tra le mansioni contrattualmente dovute da
quest'ultimo in presenza di determinate condizioni quali le esigenze di servizio, e pertanto non dà luogo al
diritto a differenze retributive per lo svolgimento di compiti appartenenti ad una qualifica superiore
rispetto a quella di appartenenza). (Rigetta, App. Torino, 14 Gennaio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 16522 del 19-07-2006 (ud. del 19-07-2006), (rv. 592006)
Cassazione Civile
Determinazione dell'indennità di anzianità
In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto
anteriormente al primo gennaio 1996, la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, comma 7,
della legge n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e
logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare,
dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del
decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività
dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate
pensionabili a fini diversi dall'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335, dovendosi ritenere una diversa
interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto
e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltrechè idonea ad inficiare la
disposizione contrattuale "de qua" per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.
(Nella specie, la S.C. ha proceduto, ai sensi dell' art. 65 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001,
all'interpretazione diretta del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 per l'anno 2000 e
dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, confermando la decisione della corte territoriale che aveva
escluso il computo, nell'ultima retribuzione, del compenso per lavoro straordinario, del compenso
incentivante, e dell'indennità ex art. 36 del CCNL di comparto). (Rigetta, App. Genova, 23/02/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18288 del 13-08-2009 (ud. del 18-06-2009), T.D. c. Camera di Commercio (rv.
610208)
Consiglio di Stato
Trattamento economico dei docenti e dei ricercatori universitari
Il D.P.C.M. 20 giugno 2003, il D.P.C.M. 17 maggio 2002, il D.P.C.M. 28 maggio 2001 e il D.P.C.M. 27
giugno 2000, nella parte in cui hanno disposto che l'onere per l'aumento di stipendi, indennità integrativa
speciale (i.i.s.) ed assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, costituente "spesa
avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni
interessate", scaturiscono dalla corretta applicazione dell'art. 19, comma 4, L. n. 488 del 1999, dell'art.
50, comma 8, L. n. 388 del 2000, dell'art. 16, comma 7, L. n. 448 del 2001 e dell'art. 33, comma 4, L. n.
289 del 2002, disponendo, in particolare, questa ultima norma che "ai sensi dell'art. 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 20022003 del personale degli enti pubblici economici...... delle università...... e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici del personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo,
sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito della disponibilità dei relativi bilanci".
Sez. VI, sent. n. 356 del 30-01-2007 (ud. del 14-11-2006), Università degli Studi di Siena c. Presidenza
del Consiglio dei Ministri e altri
Cassazione Civile
Sanzioni disciplinari:- termine per la contestazione dell'addebito
In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, il termine di venti giorni per la
contestazione dell'addebito, previsto dall'art. 24, comma 2, del contratto collettivo del comparto Ministeri
del 16 maggio 1995, non è perentorio, sicchè la sua inosservanza non comporta un vizio della sanzione
finale, atteso che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali non possono verificarsi
in mancanza di una loro espressa previsione normativa o contrattuale, mentre la natura contrattuale dei
termini induce a valutarne l'osservanza nella prospettiva del corretto adempimento di obblighi
contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall'accordo delle parti e dai
principi generali in materia di adempimento. Nè, in senso contrario, rileva l'aggiunta - operata con l'art.
12 del c.c.n.l. del comparto Ministeri 2002-2005 - di un nuovo comma 10 all'art. 24 del c.c.n.l. del 1995,
con il quale è stata attribuita natura perentoria anche al termine iniziale del procedimento disciplinare,
dovendosi ritenere, attesa la mancanza di ogni riferimento all'avvenuta insorgenza di controversie di
carattere generale sull'interpretazione della norma collettiva, che la nuova disposizione non costituisca
norma pattizia di interpretazione autentica, di portata sostitutiva della clausola controversa con efficacia
retroattiva, ma integri una modifica, come tale operante soltanto in riferimento alle vicende successive
all'entrata in vigore del c.c.n.l. con il quale è stata pattuita. (Rigetta, App. Milano, 22/09/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5637 del 09-03-2009 (ud. del 17-12-2008), F.R. c. Ministero dell'Economia e
Delle Finanze (rv. 607098)
Cassazione Civile
Licenziamenti
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino asseritamente la
decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura
ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del
lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche
Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art. 51, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di lavoro
deve basarsi sulle condotte regolarmente contestate al lavoratore nel rispetto della normativa in materia
di procedimento disciplinare, non potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti non preceduti da
adeguate contestazioni. (Rigetta, App. Napoli, 18/10/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 8642 del 12-04-2010 (ud. del 12-01-2010), Com. Chianche c. Iannazzone (rv.
613555)
Cassazione Civile
Fattispecie
L'applicazione delle norme del d.lgs. n. 165 del 2001 ai contratti di lavoro stipulati alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche non è generale, bensì limitata ai contratti mediante i quali dette
amministrazioni perseguono le loro specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di
erogazione di servizi, mentre non riguarda quei rapporti di lavoro, marginali e sostanzialmente anomali,
che l'ente pubblico intrattenga, sulla base di norme privatistiche, per finalità diverse. (Nella specie, la
Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che - in riferimento al rapporto di lavoro
intercorso alle dipendenze di una Provincia per lo svolgimento di attività agricola, compiuta tramite
l'inserimento in un'azienda - aveva escluso che a simile contratto fosse applicabile il regime previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali). (Rigetta, App. Firenze, 7
Gennaio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 14809 del 27-06-2007 (ud. del 25-01-2007), B.F. c. Provincia di Firenze (rv.
597765)
Cassazione Civile
Assegnazione di mansioni:
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina collettiva costituisce la fonte esclusiva per
valutare se un dipendente sia stato assegnato a mansioni superiori, a tal fine rilevando, per gli effetti di
cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'emanazione di uno specifico ordine di servizio per
un'attribuzione a titolo di supplenza, che esclude la fungibilità dell'attribuzione stessa nell'area funzionale
del supplente. Nel sistema di classificazione del personale adottato dal c.c.n.l. del comparto Ministeri
1998-2001, la posizione economica C2 si riferisce alla direzione e al coordinamento di unità organiche,
mentre la posizione economica C3 alla direzione e al coordinamento di strutture complesse nonché
all'assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del titolare. (Nella specie, la S.C. ha respinto
il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva riconosciuto il diritto al trattamento economico
dell'area C3 del dipendente, in servizio presso un tribunale amministrativo regionale, il quale, classificato
in area C2, aveva tuttavia svolto funzioni di direttore di una segreteria composta da più uffici e aveva
ricevuto l'incarico, con apposito ordine di servizio, di sostituire il segretario generale in caso di
impedimento del titolare). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Bologna, 03/08/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 8520 del 29-05-2012 (ud. del 08-05-2012), Pres. Cons. Ministri e altri c. Manari
(rv. 622465)
Consiglio di Stato
Retribuibilità di mansioni superiori:- disciplina applicabile
Nel pubblico impiego, prima dell'entrata in vigore (il 22 novembre 1998) dell'art. 15 del d.lgs. n. 29
ottobre 1998, n. 387 lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, pur se conferite con
atto formale, non dava luogo al diritto alle differenze retributive. Con il detto articolo 15 tale diritto è
stato riconosciuto, alle condizioni previste dall'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993 (poi art. 52 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165); l'art. 15 ct., non essendo norma di interpretazione autentica, non ha efficacia
retroattiva ed è perciò inapplicabile alle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore (Conferma della
sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 328/2007).
Sez. VI, sent. n. 2017 del 05-04-2012 (ud. del 20-03-2012), Ga.Iv. c. Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Pescara
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del lavoratore subordinato alle differenze
retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori si estende ai tempi del risposo settimanale,
atteso che quest'ultimo svolge funzioni di recupero delle energie psicofisiche del prestatore e non può
essere equiparato, in alcun caso, a un periodo di assenza dal servizio non retribuibile. (Cassa con rinvio,
App. Trento, 23/09/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 20976 del 12-10-2011 (ud. del 13-07-2011), Min. Giustizia c. Aievola (rv.
619176)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del
personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona
qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere
interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di
tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che
l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o
impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente
titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma
regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo
allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo
ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio
concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Peraltro, l'art. 24, quarto comma 4, del c.c.n.l. del
comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 - che la Corte di cassazione può interpretare
direttamente ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non
hanno costituito oggetto di censura da parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il
conferimento delle mansioni immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle
mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia
si limita, al primo comma, a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione
e, al sesto comma, richiama espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento
delle mansioni dirigenziali a dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato
dall'art. 52, quinto comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla
differenza di trattamento economico. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod.
proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 22/02/2010)
Sez. VI, Ordinanza n. 12193 del 06-06-2011 (ud. del 13-05-2011), Min. Infrastrutture Trasporti c.
Simonini (rv. 617315)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto con cui la P.A. ridetermini le dotazioni organiche del
personale del ruolo speciale delle Segreterie delle Commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di
invalidità civile dell'ex Ministero del Tesoro e individui per le singole Commissioni la qualifica del
funzionario in posizione apicale, costituisce atto di macroorganizzazione, a cui è estranea la conferma o la
modifica delle qualifiche funzionali con le quali il personale delle commissioni mediche periferiche era in
quel momento inquadrato. Ne consegue che l'affidamento di funzioni apicali a personale inquadrato in
qualifica inferiore a quella indicata può configurare l'espletamento di fatto di mansioni superiori ove le
mansioni in concreto espletate siano effettivamente corrispondenti a quelle proprie della superiore
qualificazione professionale. La relativa valutazione, per il periodo successivo al 1° luglio 1998, deve
essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate e confrontandoli con quelli delle
declaratorie delle categorie e profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel
tempo. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 12/10/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 8084 del 08-04-2011 (ud. del 16-03-2011), Min. Economia Finanze c. Pantini
(rv. 616581)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di reggenza, da parte del personale appartenente alla qualifica C3, del pubblico ufficio sprovvisto,
temporaneamente, del dirigente titolare, l'art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987 (contenente le norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale
dipendente dei Ministeri), deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei
principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del
2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del
titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della
destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della
suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di
mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei
limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza
dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né, a tal fine, assume rilievo la disposizione di
cui all'art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 comparto ministeri - personale non dirigente, che - nel
disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori
alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti
temporaneamente. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso
ritenendo irrilevante, ai fini del riconoscimento del compenso per lo svolgimento di mansioni superiori,
che il reggente della Procura generale presso la Corte d'appello non ricoprisse, quale direttore di
cancelleria, la posizione apicale all'interno dell'area "C"). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Firenze,
29/09/2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 3814 del 16-02-2011 (ud. del 01-02-2011), Min. Giustizia c. Massidda (rv.
615993)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto
temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento
delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle
mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento
degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al
principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico,
ivi compresi gli emolumenti accessori. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Firenze, 29/09/2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 3814 del 16-02-2011 (ud. del 01-02-2011), Min. Giustizia c. Massidda (rv.
615994)
Cassazione Civile
Qualifica dirigenziale:- revoca dell'incarico prima della scadenza
In materia di incarichi dirigenziali per le posizioni organizzative del personale degli enti locali, l'art. 9 del
C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali - personale non dirigente - del 31 marzo 1999 consente la
revoca dell'incarico prima della scadenza solo con atto scritto e motivato ed in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi o in conseguenza dello specifico accertamento di risultati negativi; ne deriva
l'illegittimità dell'atto che revochi anticipatamente l'incarico in difetto di tali presupposti, anche se non vi
sia dequalificazione ma la restituzione a compiti rientranti rientranti della qualifica posseduta. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo l'atto con il quale il
sindaco di un comune aveva revocato la nomina a responsabile dei servizi tecnici comunali di un
impiegato di categoria D/1, affidando i relativi compiti al segretario comunale, senza che fosse
intervenuta alcuna modifica organizzativa dell'ente comunale che giustificasse l'atto). (Rigetta, App.
Catanzaro, 04/05/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 19009 del 02-09-2010 (ud. del 06-07-2010), Com. Canna c. Turchitto (rv.
615298)
Cassazione Civile
Indennità di buonuscita (e indennità premio di servizio)
Per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva, alla quale si commisura l'indennità premio di
servizio, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è costituita solo dagli emolumenti
testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e
il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica
menzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e
del valore degli assegni in natura. Conseguentemente non possono assumere rilievo, ai fini della
determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di
fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente
indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo
l'amministrazione la facoltà di porre fine all'assegnazione delle mansioni superiori. (Rigetta, App. Reggio
Calabria, 06/03/2009)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18999 del 02-09-2010 (ud. del 15-06-2010), Malara c. Inpdap e altri (rv.
615237)
Cassazione Civile
Assegnazione di mansioni:- carattere ritorsivo del provvedimento datoriale- - onere della prova
In tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura
dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali
da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia
determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della
configurazione del provvedimento illegittimo. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, il
lavoratore che censuri la sentenza di merito per aver negato carattere ritorsivo al provvedimento
datoriale (nella specie, mutamento di mansioni nell'ambito di quelle equivalenti previste dalla
contrattazione collettiva del settore pubblico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), non
può limitarsi a dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto
ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di
causalità tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia. (Rigetta, App. Messina,
29/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18283 del 05-08-2010 (ud. del 07-07-2010), Grimaldi c. Com. Castell'Umberto
(rv. 615167)
Cassazione Civile
Ambito delle mansioni esigibili
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disapplicazione di un atto amministrativo organizzativo
che investa il rapporto di lavoro postula la sussistenza, in capo al lavoratore, di un diritto soggettivo che
sia stato inciso da tale provvedimento, dovendosi ritenere, ove il diritto sia escluso in ragione del
legittimo esercizio dei poteri contrattuali del datore di lavoro, l'irrilevanza della questione, attesa la
conformità a legge dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove il lavoratore agisca per il
riconoscimento del diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti alle ultime esercitate, resta esclusa la
possibilità della disapplicazione qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale
prevista dal contratto collettivo, restando la materia della mansioni del pubblico dipendente disciplinata
compiutamente dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alla novella recata dall'art. 62,
comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009), che assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in
riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla
professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art.
2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della massima.
(Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva respinto la domanda di
un dipendente che, dopo aver svolto mansioni di "istruttore di polizia municipale" era stato addetto alla
biblioteca con il profilo professionale di "istruttore amministrativo" ritenendo equivalenti le due figure
professionali perché appartenenti alla medesima area professionale). (Rigetta, App. Messina,
29/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18283 del 05-08-2010 (ud. del 07-07-2010), Grimaldi c. Com. Castell'Umberto
(rv. 615166)
Cassazione Civile
Inquadramento del personale
In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è
stata demandata, dalla legge, alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite
della inderogabilità in materia di mansioni. Ne consegue la legittimità del sistema di classificazione del
personale dettato dall'art. 29 del c.c.n.l. regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, che prevede
l'inquadramento nell'area D dei dipendenti già inquadrati nell'ex VI livello, presupponendo, in conformità
ai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., che il pregresso collocamento in detta qualifica fosse
avvenuto a seguito di procedura concorsuale e prevedendo l'adozione di verifiche e procedure selettive
per la realizzazione da parte della P.A. del passaggio alla categoria D, posizione economica D1. (Rigetta,
App. Napoli, 25/02/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 15210 del 23-06-2010 (ud. del 20-05-2010), Paduano c. Com. Boscotrecase (rv.
613986)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di
mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del
2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o
alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale
introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria
all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità
del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione. (Rigetta, App. Genova,
10/08/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14775 del 18-06-2010 (ud. del 19-05-2010), Min. Difesa c. Manzi (rv. 614126)
Cassazione Civile
Ambito delle mansioni esigibili
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che
sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre
equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro,
tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico
interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle
previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non
sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni
possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione
collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita. (Rigetta, App. Messina, 16/08/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 11405 del 11-05-2010 (ud. del 14-04-2010), Fiore c. Com. Messina (rv.
613451)
Cassazione Civile
Fattispecie
Lo svolgimento di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza da parte
dei dipendenti della Regione Calabria non ha effetto ai fini dell'inquadramento nella superiore qualifica,
dovendosi ritenere abrogate le disposizioni legislative regionali (art. 72 della legge regionale n. 9 del
1975 e art. 1 della legge reg. n. 14 del 1991) che consentono il consolidamento delle mansioni più
elevate, ai sensi degli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953, a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente confluito nell'art. 1
del d.lgs. n. 165 del 2001) e dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n.
80 del 1998 (poi confluito nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), che hanno elevato a principio
fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost. il divieto di avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori. (Cassa e decide nel
merito, App. Catanzaro, 22/02/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 10829 del 05-05-2010 (ud. del 06-04-2010), Reg. Calabria c. Grisolia (rv.
613507)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 24, comma 4, del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001 - che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi dell'art. 63,
comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non hanno costituito oggetto di censura da
parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il conferimento delle mansioni
immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali a
dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia si limita, al comma 1,
a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione e, al comma 6, richiama
espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento delle mansioni dirigenziali a
dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato dall'art. 52, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico.
(Rigetta, App. Milano, 20/10/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 7342 del 26-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Min. Trasporti c. Pratesi (rv. 612883)
Cassazione Civile
Fattispecie
In materia di pubblico impiego, a capo della segreteria delle Commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra ed invalidità civile è preposto, ai sensi del d.m. del Ministero del Tesoro del 12 maggio
1987, come modificato dal d.m. 5 maggio del 1990, un funzionario "con qualifica non superiore alla VIII".
Ne consegue che al funzionario di VII qualifica preposto a tale Commissione non può essere attribuita, in
via giudiziaria, una qualifica superiore, trattandosi di riconoscimento comunque precluso dall'art. 52,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze dello Stato. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto altresì irrilevante che con il successivo d.p.c.m. 17 maggio 1996 fosse stata prevista - e
non attuata - una modifica della pianta organica della Commissione medica periferica interessata, con
l'aggiunta, accanto ad un posto di funzionario di VII qualifica, anche di un posto di funzionario di VIII).
(Cassa e decide nel merito, App. Bologna, 19/04/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 6733 del 19-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Min. Economia Finanze c. Paolo (rv.
612476)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle
mansioni superiori, stabilito dal sesto comma dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, la cui
portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto
l'applicabilità, anche nel pubblico impiego, dell'arti. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il
diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla
conseguente intenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una
norma in contrasto con i principi costituzionali. (Principio enunciato dalla S.C. in controversia concernente
lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, consistite nella reggenza
di uffici apicali per i quali era prevista la qualifica nona, con la conseguente conferma della decisione della
corte territoriale che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per un periodo successivo al 30
giugno 1998). (Rigetta, App. Firenze, 08/04/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 4382 del 23-02-2010 (ud. del 23-12-2009), Min. Economia Finanze e altri c. Costa
(rv. 612007)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella
posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente
secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo
quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati
esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale
ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha
ritenuto che, rispetto ad un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, avente la nona
qualifica professionale di direttore coordinatore ed adibito allo svolgimento di mansioni superiori presso
l'Ufficio provinciale di Grosseto di detto Ministero per circa dodici anni, dal 1993 al 2005, andasse
riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente a quello di primo dirigente di fascia B
anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.M. 2 agosto 2000, n. 148 con il quale erano
state fissate tutte le posizioni dirigenziali degli uffici periferici, tra le quali non era compresa quella
dell'Ufficio occupato dal dipendente). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 06/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 27887 del 30-12-2009 (ud. del 03-12-2009), L.L. c. Ministero delle
Infrastrutture e Dei Trasporti (rv. 611166)
Cassazione Civile
Assegnazione di mansioni:
In materia di pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto del lavoratore subordinato a
pretendere che il datore di lavoro non conferisca talune mansioni a dipendenti di qualifica inferiore, attesa
l'assenza di un obbligo, in capo al datore, di farle svolgere in via esclusiva ai dipendenti in possesso di
determinate professionalità, potendosi realizzare una lesione di interessi tutelati solo ove la concreta
operatività del sistema abbia incidenza negativa, anche indiretta, su rilevanti aspetti quantitativi o
qualitativi della prestazione di lavoro del dipendente di qualifica superiore ovvero sui pregressi livelli
retributivi. (Nella specie, la S.C., nell'affermare l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza
impugnata, che aveva rigettato la pretesa di alcuni dipendenti del Ministero della giustizia, figura
professionale di ufficiale giudiziario, posizione economica C/1, di condanna dell'Amministrazione a non
attribuire ai dipendenti in posizione di ufficiale giudiziario con inquadramento in B/3, o inferiore, mansioni
da considerare di pertinenza esclusiva degli ufficiali giudiziari inquadrati in C/1). (Rigetta, App. Milano,
01/08/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18602 del 21-08-2009 (ud. del 09-07-2009), D.C.P.R. c. Ministero della
Giustizia (rv. 610252)
Cassazione Civile
Qualifica dirigenziale:- presupposti di attribuzione
In tema di conferimento di incarichi di dirigente scolastico, il principio di cui all'art. 29 del d.lgs. 165 del
2001, secondo il quale il reclutamento avviene mediante un concorso di formazione con modulo unico per
la scuola elementare e media (e, dunque, aperto a candidati in possesso del requisito di legittimazione
dell'anzianità di servizio maturata indifferentemente presso la scuola elementare o quella media), si
applica sia per la partecipazione al concorso per l'attribuzione in via definitiva della posizione di preside,
sia per il concorso ad un incarico temporaneo di dirigente scolastico dello stesso livello, non potendo
richiedersi per un incarico provvisorio requisiti maggiori di quelli richiesti per un incarico definitivo.
(Dichiara giurisdizione, App. Lecce, 19/10/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 17785 del 30-07-2009 (ud. del 28-04-2009), Ministero della Pubblica Istruzione
c. L.F. (rv. 609192)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In tema di pubblico impiego, il diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore
nel caso di esercizio delle relative mansioni, riconosciuto al dipendente dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui l'assegnazione sia nulla perché non assistita dai presupposti di cui
al precedente comma 2 dello stesso articolo, sorge quando il provvedimento sia stato adottato - secondo
le linee organizzative proprie della specifica amministrazione - dal soggetto titolare del potere di
conformare la specifica prestazione lavorativa dei dipendenti, vincolandoli al rispetto delle proprie
determinazioni, restando irrilevante al fine di escludere tale diritto che, secondo le regole interne
dell'amministrazione datrice, le suddette determinazioni debbano essere successivamente confermate da
altro organo della stessa amministrazione. (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 21/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 17605 del 29-07-2009 (ud. del 22-04-2009), M.G. c. Regione Calabria (rv.
609658)
Cassazione Civile
Assegnazione di mansioni:- illegittimità
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di
un funzionario è riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (e già prevista dall'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), relativa al
conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente
trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni
organizzative di livello dirigenziale o la diversità di "carriera" tra le funzioni direttive e la dirigenza,
dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost.
(Rigetta, App. Brescia, 18/01/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 13597 del 11-06-2009 (ud. del 16-04-2009), G.C. c. Ministero delle
Infrastrutture e Dei Trasporti (rv. 608831)
Cassazione Civile
Ambito delle mansioni esigibili
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che
sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre
equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro,
tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico
interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle
previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non
sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale
svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza
delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da
svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego. (Rigetta, App. Napoli, 04/02/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 11835 del 21-05-2009 (ud. del 12-02-2009), Comune di Napoli c. T.C. (rv.
608364)
Cassazione Civile
Fattispecie
Il diritto del pubblico dipendente, avuto riguardo all'ipotesi del trasferimento, in mancanza di specifiche
discipline recate dai contratti collettivi, non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dall'art. 2103,
primo comma, ultimo periodo, cod. civ. (che non risulta derogato, per questa parte, dall'art. 52 d.lgs. 31
marzo 2001, n. 165), con la conseguenza che il datore di lavoro non può trasferire il dipendente da
un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(Principio applicato con riferimento a trasferimento nell'ambito territoriale di una USL in epoca
immediatamente successiva alla sottoscrizione del secondo contratto collettivo, dell' 8 giugno 2000,
relativo al quadriennio 1998-2001, per l'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, che
disciplinava la materia della mobilità volontaria e dei comandi, ma non quella della mobilità interna e dei
trasferimenti). (Rigetta, App. Messina, 14/09/2004)
Sez. lavoro, Sentenza n. 6687 del 19-03-2009 (ud. del 29-01-2009), S.C. c. Azienda U.S.L. N. (Omissis)
di Messina (rv. 608062)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica
superiore, pur non avendo effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite
dalla legge (da ultimo, art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ai fini della maturazione del diritto alle
relative differenze retributive, anche nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica
immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore in ogni caso
una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost.. (Rigetta, App. Firenze, 29/04/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 4367 del 23-02-2009 (ud. del 16-12-2008), Ministero della Difesa c. C.A. (rv.
607251)
Cassazione Civile
Fattispecie
L'art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987 (che ha recepito l'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto
ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del
pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del
rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt.
35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza
costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata
dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della
suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di
mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei
limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza
dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né la situazione può considerarsi mutata per
effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non
ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di
reggenza del ruolo dirigenziale, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni
dirigenziali in assenza del dirigente titolare e dovendosi ritenere, alla stregua dell'interpretazione letterale
del contratto, che le parti contrattuali, omettendo l'indicazione della reggenza, hanno inteso scientemente
escludere tale figura dalla declaratoria del profilo relativo alla posizione economica C3. (Fattispecie
relativa alla reggenza di un reparto dell'Agenzia del territorio). (Rigetta, App. Torino, 27/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 2534 del 30-01-2009 (ud. del 25-11-2008), Agenzia del Territorio c. L.R.A. (rv.
606880)
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e ai fini del riparto della giurisdizione, atteso che le
progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area
professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di
qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001)
ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del
datore di lavoro, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente l'esclusione dalla
procedura di riqualificazione interna indetta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - per la copertura di posti dell'area C, posizione economica C3, profilo
professionale di "esperto informatico", riservata al personale dipendente dell'amministrazione già
inquadrato nelle posizioni economiche C1 e C2 della stessa area. (Cassa e dichiara giurisdizione, Trib.
Roma, 17 aprile 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 26295 del 31-10-2008 (ud. del 07-10-2008), S.F. c. Ministero della Giustizia (rv.
605275)
Cassazione Civile
Assegnazione di mansioni:- illegittimità
In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i
provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono
atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già
costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi
fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi,
dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990
e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re
melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce
esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto
avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel
quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52
del d.lgs. n. 165 del 2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di conferimento illegittimi. (Rigetta, App.
Brescia, 08 giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 25761 del 24-10-2008 (ud. del 24-09-2008), C.A. c. Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (rv. 605198)
Cassazione Civile
Qualifica dirigenziale:
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un
ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di
funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., che non si applica ai dirigenti, né dà
luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto
secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo
pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato. (Cassa e decide nel merito, Roma, 04 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 24373 del 01-10-2008 (ud. del 08-07-2008), A.U.S.L. (omissis) c. M.T. (rv. 604960)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di reggenza, da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, del pubblico
ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare l'art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987
(contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il
comparto del personale dipendente dei Ministeri), deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone
di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art.
52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei
compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e
temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale
posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano
gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il
procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale
copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni
dirigenziali. (Nella specie, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che, nel caso concreto, non
assumeva importanza determinare l'arco temporale congruo per l'espletamento della procedura
concorsuale in quanto il posto era rimasto vacante dal 1992 al 2000, periodo sicuramente superiore ad
ogni tollerabile "spatium deliberandi"). (Cassa con rinvio, App. Campobasso, 04 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 22932 del 09-09-2008 (ud. del 10-07-2008), G.S. c. Ministero dell'Economia e delle
Finanze (rv. 604933)
Cassazione Civile
Fattispecie
In materia di dirigenza del pubblico impiego, il punto 2 del d.p.c.m. 31 luglio 1997, nel sopprimere "i
quadri, prospetti, tabelle ed i riferimenti, pur se indiretti, che nel d.p.c.m. 18 novembre 1996 individuano
o comprendono dotazioni organiche dirigenziali con i relativi uffici", ha determinato - per incompatibilità
con la nuova previsione - anche la soppressione della posizione dirigenziale della sezione distaccata di
Treviso della direzione generale delle entrate del Veneto prevista dal quadro 3 del d.c.P.M. del 1996; né,
in senso contrario, può ritenersi che la disposizione di cui al punto 4 del d.p.c.m. del 1997 abbia svolto un
qualche effetto conservativo, riguardando la previsione esclusivamente le dotazioni delle nuove provincie,
rispetto alle quali l'"integrazione" del quadro 3 della tabella A del d.p.c.m. del 1996 - indicata dalla nuova
disposizione - risulta priva di uno specifico significato normativo. (Rigetta, App. Trento, 01 ottobre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 20315 del 23-07-2008 (ud. del 27-03-2008), V.F. c. Agenzia delle Entrate (rv.
604544)
Cassazione Civile
Fattispecie
In materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste dal d.P.R. n. 285 del 1988 per
il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione - in
attuazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso nell'art. 69 del d.lgs. 165 del
2001) - del c.c.n.l. 16 febbraio 1999 di comparto, le cui disposizioni, unitamente a quelle del contratto
collettivo integrativo degli enti, hanno individuato i nuovi equivalenti profili professionali e ridefinito e
ricollocato quelli preesistenti nell'ambito delle nuove aree di inquadramento e costituiscono la fonte
esclusiva per valutare se un dipendente abbia subito o meno un demansionamento; ne consegue che, con
riguardo ai dipendenti (nella specie dell'INAIL), già inquadrati, al momento dell'entrata in vigore del citato
c.c.n.l., nella ex IX qualifica funzionale e, nell'ambito del contratto di comparto, nell'area C, posizione C4,
una volta verificata la congruità tra la declaratoria di area, il profilo e la specifica posizione interna
assegnata al dipendente, va esclusa la dequalificazione ove talune mansioni di particolare valore
professionale (esercizio di funzioni vicarie, di direzione di uffici di particolare importanza, di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza) siano state riservate dalla medesima fonte collettiva ad una diversa
categoria di dipendenti - quali quelli ex art. 15 della legge n. 88 del 1989 - che, pur inquadrata nella
medesima posizione C4, risulti destinataria di specifiche clausole di salvaguardia di fonte legislativa (art.
69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, corrispondente alla previsione di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 29
del 1993) e collettiva (art. 13 del c.c.n.l. di comparto). (Cassa con rinvio, App. Lecce, 20 dicembre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 20079 del 21-07-2008 (ud. del 27-03-2008), I.N.A.I.L. c. P.F. (rv. 604303)
Cassazione Civile
Previdenza
In tema di previdenza integrativa aziendale, benché il regolamento per il trattamento di previdenza e
quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS - che costituisce atto di normazione secondaria ed è
pertanto interpretabile direttamente dalla Cassazione - prevede che le pensioni a carico del Fondo in
corso di godimento siano riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica
e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori competenze
spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori (in quanto emolumenti non fissi né
continuativi) non possono essere considerate utili e, di conseguenza, non vanno assoggettati a
contribuzione. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 11 Ottobre 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 19296 del 14-07-2008 (ud. del 14-07-2008), (rv. 604580)
Cassazione Civile
Fattispecie
La clausola di cui all'art. 74, comma 4, del CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 - là dove,
segnatamente, recita: "Con l'art. 74 del ccnl le parti hanno legittimamente delineato il sistema di
inquadramento del personale nelle nuove categorie, né può configurarsi un contrasto tra la citata norma
contrattuale e l'art. 52 del d.lgs. 165/2001" - non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un
contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del citato d.lgs. n. 165, in quanto tale
principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto
collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella
sede; 2) non è ipotizzabile un contrasto con il principio di non discriminazione, non avendo tale principio
valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole
categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo specifiche previsioni normative (tra cui, quelle
desumibili dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970); 3) non sono suscettibili di essere sindacate da parte
del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei
lavoratori, giacché è assente un parametro di giudizio cui rapportare detto sindacato e neppure è
possibile, a tal fine, evocare a sostegno la sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, la quale
contrappone all'autonomia organizzativa non illimitata del datore di lavoro proprio il potere
dell'autonomia collettiva nell'anzidetta materia. (Cassa con rinvio, Trib. Lavoro Potenza, 10 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16504 del 18-06-2008 (ud. del 07-02-2008), Università Studi Basilicata c. T.V. (rv.
603868)
Cassazione Civile
Indennità di buonuscita (e indennità premio di servizio)
Nel rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, poiché l'esercizio di
fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, la base retributiva dell'indennità di
buonuscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica
legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione del servizio, non è da riferire alla
retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di
appartenenza. (Cassa con rinvio, App. Messina, 27 Aprile 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 15498 del 11-06-2008 (ud. del 31-01-2008), Inail c. P.E. (rv. 603527)
Cassazione Civile
Principio di parità di trattamento:- operatività
Il principio espresso dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni
pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del
sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto al quale lo svolgimento delle
mansioni di fatto assume rilevanza soltanto nei limiti segnati dall'art. 52 dello stesso d.lgs. n. 165 del
2001 (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, è stata confermata la sentenza impugnata che
aveva escluso il diritto al superiore inquadramento in favore di taluni appartenenti al Corpo di polizia
municipale per lo svolgimento di mansioni di ufficiali di polizia giudiziaria presso la sezione di P.G. della
Procura della Repubblica e delle funzioni di P.M. nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, nonostante
che i ricorrenti assumessero che la mancata previsione di posizioni corrispondenti alle predette mansioni
da parte dei profili esemplificativi della categoria di loro inquadramento - cat. C del CCNL del personale
del comparto Regioni Autonomie locali - comportava una disparità di trattamento rispetto a lavoratori
inquadrati in altre categorie del medesimo CCNL, le quali, ad avviso dei ricorrenti medesimi,
contemplavano profili esemplificativi che, per analogia, erano in parte riconducibili alle suddette
mansioni). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Venezia, 8 Novembre 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 10454 del 23-04-2008 (ud. del 04-03-2008), P.R. c. Comune di Venezia (rv. 602935)
Cassazione Civile
Fattispecie
Le regole generali poste dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di disciplina delle mansioni del
personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (in base alle quali, soltanto nei casi di legittima
assegnazione è riconosciuto il diritto al trattamento della qualifica superiore limitatamente ai periodi di
effettiva prestazione, mentre, al di fuori di dette ipotesi l'assegnazione è viziata da nullità, ma al
lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore) non trovano deroga
nella disciplina speciale dettata dal codice di procedura penale (art. 57) e dalle relative disposizioni di
attuazione (artt. 5-8) in materia di organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria (Nella specie, è stata
confermata la sentenza di merito che, in applicazione del citato art. 52, aveva negato ai ricorrenti,
appartenenti al Corpo di polizia municipale, il diritto ad un superiore inquadramento per lo svolgimento di
mansioni di ufficiali di polizia giudiziaria presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica e delle
funzioni di P.M. nei procedimenti dinanzi al giudice di pace). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Venezia, 8 Novembre 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 10454 del 23-04-2008 (ud. del 04-03-2008), P.R. c. Comune di Venezia (rv. 602934)
Cassazione Civile
Qualifica dirigenziale:- presupposti di attribuzione
Alla luce del disposto di cui all'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui l'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nel rapporto di lavoro con le pubbliche
amministrazioni vige il principio secondo cui la qualifica dirigenziale presuppone atti formali di
inquadramento e non può, quindi, desumersi dalla natura dei compiti assegnati (Nella specie, la S.C. ha
cassato con rinvio la decisione di merito che, discostandosi dal principio enunciato, al fine di negare la
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro, quale dirigente, di un dipendente
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, aveva dato rilievo alla circostanza che, in ogni
caso, il medesimo aveva la responsabilità dei servizi generali ed amministrativi di un grande istituto
scolastico, pur in assenza di atti di inquadramento nel relativo ruolo dirigenziale). (Cassa con rinvio, App.
Milano, 2 Luglio 2003)
Sez. lavoro, Sent. n. 6986 del 14-03-2008 (ud. del 22-11-2007), M.R. c. Ministero dell'Istruzione (rv.
602415)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs.
n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato
cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una
qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza
della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296
del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare
integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego
privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i
poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. (Principio di diritto enunciato ai
sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., per la particolare importanza della questione di diritto
risolta). (Rigetta, App. Perugia, 8 Novembre 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 25837 del 11-12-2007 (ud. del 20-11-2007), Regione Umbria c. R.S.F. (rv. 600829)
Cassazione Civile
Fattispecie
L'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), dispone
che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione
del dirigente in caso di assenza od impedimento, nonchè di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione
del dirigente titolare; l'interpretazione della norma, nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art.
3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d. lgs. n. 165
del 2001), è nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di
sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in
attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che la reggenza è consentita, senza
che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato
aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per
tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni
dirigenziali (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla posizione di
un dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, correttamente aveva ritenuto sussistente lo
svolgimento delle mansioni dirigenziali, con riguardo ad una vacanza del posto di primo dirigente
dell'ufficio della ex Direzione provinciale del Tesoro, protrattasi per cinque anni, senza che, peraltro, la
situazione si potesse considerare mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del
comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo
alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale). (Rigetta, App. Firenze, 4
Marzo 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 20899 del 05-10-2007 (ud. del 14-06-2007), Ministero dell'economia e delle finanze
c. G.G. (rv. 599315)
Cassazione Civile
Fattispecie
La violazione, da parte dell'Amministrazione pubblica datrice di lavoro, dell'obbligo di adibire il dipendente
alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti (art. 52, comma primo,
d.lgs n. 165 del 2001), va accertata, in concreto, anche mediante l'esame delle disposizioni
regolamentari, riguardanti le mansioni originarie e quelle della nuova destinazione, allorché non sia in
contestazione che le mansioni effettivamente esercitate siano quelle astrattamente contemplate dalle
disposizioni medesime. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del richiamato principio, ha cassato con rinvio
la sentenza impugnata che, in relazione all'accertamento concernente l'assunta dequalificazione
professionale subita da un Comandante della Polizia municipale, non aveva approfondito l'indagine sulle
mansioni regolamentari allegate dalla parte, che ne aveva richiamato il tenore letterale). (Cassa con
rinvio, App. Napoli, 5 Dicembre 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 20170 del 26-09-2007 (ud. del 04-07-2007), C.G.L. c. Comune di (omissis) (rv.
599774)
Cassazione Civile
Limti di censurabilità in sede di legittimità
Nel regime di impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni successivo al
d.lgs. n. 80 del 1998, ove le mansioni attribuite ad un dipendente pubblico siano modificate come
conseguenza di un atto amministrativo che incide sulle linee fondamentali e di organizzazione dell'ente,
compete al giudice di merito, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., la interpretazione
dell'atto amministrativo, e la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da
motivazione adeguata ed immune dalla violazione delle norme che, dettate per la interpretazione dei
contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi. (Rigetta, App. Milano, 2 Agosto 2003).
Sez. lavoro, Sent. n. 19025 del 11-09-2007 (ud. del 04-04-2007), C.A. c. INPS - ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE (rv. 599978)
Cassazione Civile
Fattispecie
Il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, contemplata dall'allegato A del CCNL del
Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 - la cui violazione e falsa applicazione è censurabile con ricorso
per cassazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) - fa espresso riferimento, come
caratteristiche professionali di base, a "Lavoratori che, per le specifiche professionalità assumono
temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare", quale ipotesi di portata più
limitata delle funzioni di reggenza, sicché - posto che il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il
diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla
maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del
sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato - deve escludersi (come
correttamente ritenuto, nella specie, dal giudice di merito) il riconoscimento del diritto alla maggiore
retribuzione dirigenziale in favore di dipendente pubblico, inquadrato nella qualifica della posizione
economica C3, che abbia assunto solo temporaneamente funzioni dirigenziali in sostituzione del direttore
amministrativo titolare del posto. (Rigetta, App. Brescia, 22 Aprile 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16469 del 26-07-2007 (ud. del 23-05-2007), M.A. c. Ministero dell'interno (rv.
598359)
Cassazione Civile
Retribuibilità di mansioni superiori
In materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 56, comma sesto, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo
sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come successivamente modificato dall'art. 15
d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 ) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica,
in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (come affermato, in
particolare con riferimento alla disciplina del personale sanitario, da Corte Cost. n. 57 del 1989, Corte
Cost. n. 296 del 1990 e Corte Cost. n. 101 del 1995), applicabile anche al pubblico impiego senza dovere
necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento
economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate (come precisato da Corte Cost.
n. 115 del 2003), ma ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante la
corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Corte cost. n. 273 del
1997). (Rigetta, App. Brescia, 31 Marzo 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 13877 del 14-06-2007 (ud. del 07-03-2007), D.P.G. c. Comune di Brescia (rv.
597686)
Consiglio di Stato
Retribuibilità di mansioni superiori:- disciplina applicabile
In materia di retribuibilità delle mansioni superiori, solamente con l'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993 (nel
testo sostituito dall'art. 25 D.Lgs. n. 80/1998), è stata regolamentata ex novo la materia, in tal modo
attribuendosi al pubblico impiegato le differenze retributive dovute per svolgimento delle mansioni
superiori anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni prescritte (con la
contestuale attribuzione di responsabilità al Dirigente che ha disposto l'incarico in caso di dolo o colpa
grave); detta disciplina, però, in virtù dei continui rinvii (fino all'intervento dell'art. 15 del D.Lgs. n.
387/1998 e poi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001) non è applicabile alle situazioni esauritesi prima del
1998.
Sez. V, sent. n. 2496 del 17-05-2007 (ud. del 16-01-2007), Comune di Nola c. N.R. e altri
Cassazione Civile
Assegnazione di mansioni:
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la rilevanza delle specifiche caratteristiche delle
posizioni organizzative a livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico
non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dell'espletamento di fatto di mansioni
superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico, ma a
tal fine non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della
pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete
attività svolte e alle responsabilità attribuite. (fattispecie relativa allo svolgimento di mansioni di direttore
di un ufficio provinciale della Motorizzazione civile tra il 1998 e la fine del 2001). (Rigetta, App. Brescia,
11 Marzo 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 9328 del 19-04-2007 (ud. del 19-04-2007), (rv. 597239)
Cassazione Civile
Fattispecie
L'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema
di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio
sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del
canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36
Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza
costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata
dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la
conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare,
senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia
stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti
per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di
mansioni dirigenziali (come correttamente ritenuto nella confermata sentenza impugnata, con riguardo ad
una vacanza del posto di primo dirigente dell'ufficio del giudice di pace esistente fin dal 1995 con
sopravvenuta nomina di detto dirigente soltanto nell'anno 2000, con relativo riconoscimento in favore
della lavoratrice istante della retribuzione correlata all'esercizio di dette mansioni superiori nelle more del
lungo intervallo temporale per la copertura del menzionato posto, senza che, peraltro, la situazione si
potesse considerare mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto
ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla
posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale). (Rigetta, App. Firenze, 24
Dicembre 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 9130 del 17-04-2007 (ud. del 21-03-2007), Ministero della Giustizia c. M.C. (rv.
596187)
Cassazione Civile
Questioni di giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si interpreta,
alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel senso che per
"procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa
dell'Amministrazione con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice
amministrativo, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di
lavoro (essendo tali le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già
dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali "interni", destinati, cioè, a consentire
l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una
novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Diversamente, le progressioni all'interno di ciascuna area
professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il
conferimento di qualifiche superiori (in relazione al disposto dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del
2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore
di lavoro privato, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria.
(Nella specie, le S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato
la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di accertamento
dell'illegittimità della determinazione di esclusione di una dipendente, assunta dall'Amministrazione
comunale, da un concorso interno bandito per l'attribuzione della qualifica superiore, sul presupposto che
la posizione soggettiva fatta valere era qualificabile come interesse legittimo). (Cassa senza rinvio, App.
Roma, 20 Novembre 2003)
Sez. Unite, sent. n. 2693 del 07-02-2007 (ud. del 18-01-2007), COMUNE DI ROMA c. C. C. (rv. 594806)
Consiglio di Stato
Retribuibilità di mansioni superiori:- disciplina applicabile
Solo con l'art. 56, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 25, D.Lgs. n. 80 del 1998 si è
attribuito al lavoratore del settore pubblico le differenze retributive dovute per svolgimento delle mansioni
superiori anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni prescritte, con la
contestuale attribuzione di responsabilità al Dirigente che ha disposto l'incarico in caso di dolo o colpa
grave. L'applicazione di tale disposizione è stata rinviata, tuttavia, finchè non è intervenuto l'art. 15 del
D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi l'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001: detta nuova disciplina è però inapplicabile
alle situazioni esauritesi prima del 1998.
Sez. V, sent. n. 451 del 05-02-2007 (ud. del 07-11-2006), Azienda sanitaria n. omissis c. S.N.
Cassazione Civile
Ambito delle mansioni esigibili
In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 del d.lgs. n. 165
del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini
generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della
professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla
previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto,
indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal
lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per
ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o
marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale la quale, muovendo dalla considerazione
che on erano state sottratte al dipendente le prestazioni tipiche della professionalità da lui acquisita,
essendosene invece aggiunte di ulteriori, aveva fatto riferimento esplicito alla nozione di mansione
accessoria, osservando: che ciascuna qualifica conteneva in sé anche i compiti, non esplicitati
immediatamente, preparatori o inscindibilmente strumentali ad essa, andando a far parte del bagaglio
professionale del dipendente, non potendo risolversi la loro esecuzione in un pregiudizio alla
professionalità del lavoratore; che l'unico limite all'esigibilità era costituito dalla pretestuosità del
comportamento datoriale, circostanza di difficile dimostrazione in concreto, dovendo tenersi conto
dell'interesse dei terzi utenti dell'ufficio pubblico sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile,
carenze di organico; infine, che il dipendente non aveva neppure allegato né l'assoluta in conferenza delle
mansioni accorpate alla sua qualifica rispetto a quelle dirigenziali spettantigli, né che tali mansioni, tipiche
di profili professionali più bassi, precedentemente attribuite ad altri dipendenti, fossero talmente
assorbenti da snaturare la sua qualifica). (Rigetta, App. Brescia, 24 Marzo 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 17774 del 07-08-2006 (ud. del 26-01-2006), M.A. c. Prefettura di Brescia (rv.
591870)
Cassazione Civile
Assegnazione di mansioni:- illegittimità
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di mansioni dirigenziali a un
funzionario è illegittimo, ma, ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla
legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale,
dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento
economico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda
volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico
destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non
solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi,
che la mansione superiore aveva in concreto comportato). (Rigetta, App. Brescia, 25 Luglio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 8529 del 12-04-2006 (ud. del 18-01-2006), Ing.C.M. c. Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (rv. 589203)
Cassazione Civile
Assunzione di incarichi senza autorizzazione
In tema di pubblico impiego, l'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui è confluito l'art. 58 del
d.lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998, vieta ai dipendenti delle P.A.
con rapporto di lavoro a tempo pieno l'espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non
compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un
compenso, salvo che lo svolgimento dell'incarico sia stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art.
1, comma 60, della legge n. 662 del 1996, dall'amministrazione di appartenza per le specifiche attività
consentite dalla legge. Ne consegue la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente
dell'Agenzia delle Entrate che abbia svolto, in assenza di autorizzazione, attività di revisore contabile a
favore di un Consorzio di enti locali, senza che rilevi la circostanza che l'incarico sia stato espletato
anteriormente all'adozione della circolare del 11 luglio 2001 da parte dell'amministrazione finanziaria con
la quale era stata individuata l'incompatibiltà tra detta attività e lo "status" di dipendente. (Rigetta, App.
Venezia, 04/09/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 15098 del 08-07-2011 (ud. del 08-06-2011), Favero c. Min. Economia e Finanze
e altri (rv. 618621)
Consiglio di Stato
In genere
In generale, per il pubblico impiego, il tema del "cumulo di impieghi e incarichi" è regolato dall'art. 53
d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati
da legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati (comma 2); è previsto sia
il conferimento operato direttamente dall'amministrazione che l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da amministrazione diversa, come anche da società o persone fisiche (comma 5) (Conferma
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III, n. 11643/2008).
Sez. IV, Sentenza n. 3795 del 22-06-2011 (ud. del 15-03-2011), Lu.Pa. c. Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa e altri
Consiglio di Stato
Casistica
Non rientrando nell'alveo del diritto di elettorato passivo, l'incarico assessore comunale, ove ne sia
investito un pubblico dipendente, non può sottrarsi al regime generale degli incarichi esulanti dai compiti
e doveri di ufficio posto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e, quindi, ad autorizzazione (ove non previsto
o disciplinato per legge o da altra fonte normativa) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez.
III, n. 11643/2008).
Sez. IV, Sentenza n. 3795 del 22-06-2011 (ud. del 15-03-2011), Lu.Pa. c. Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa e altri
Cassazione Civile
Casistica
In tema di personale amministrativo dipendente del Servizio sanitario nazionale, è legittimo il diniego
dell'amministrazione all'accoglimento della domanda del lavoratore di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ove la richiesta sia stata formulata per lo svolgimento, avendone
i requisiti, dell'attività di medico convenzionato nel settore della continuità assistenziale (ex guardia
medica), atteso che l'art. 23 del c.c.n.l. Comparto Sanità del 7 aprile 1999 fa divieto di accogliere
l'istanza qualora l'attività lavorativa che il dipendente intende svolgere intercorra con un'amministrazione
pubblica, dovendosi ritenere tale disposizione conforme a quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001 - che fa salva la disciplina delle incompatibilità per i dipendenti pubblici - e dall'art.
1 comma 56 bis della legge n. 662 del 1996 che esclude l'autorizzabilità di tale trasformazione per lo
svolgimento di una attività di lavoro autonomo in esecuzione di incarico libero-professionale conferito da
una P.A., e restando sancita dall'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 270 del 2000, con cui è stato
recepito l'accordo collettivo per la disciplina con i medici della medicina generale, l'incompatibilità tra il
rapporto di lavoro autonomo e continuativo tra Azienda sanitaria locale e medici con "qualunque"
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. (Rigetta, App. Napoli, 14/09/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 6370 del 21-03-2011 (ud. del 24-11-2010), Donadio c. Asl/5 Napoli (rv.
616553)
Cassazione Civile
In genere
Gli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 - in base ai quali non è consentito ai dipendenti
pubblici a tempo parziale di svolgere contemporaneamente anche la libera professione di avvocato - non
sono in contrasto con i principi comunitari di uguaglianza, di libera prestazione dei servizi e di tutela della
concorrenza, poiché tale normativa ha inciso sul modo di svolgere il servizio presso gli enti pubblici e non
sulle modalità di organizzazione della professione forense; i dipendenti pubblici, del resto, non svolgono
un'attività economica assimilabile a quella di impresa ed il divieto di cui alla citata legge è giustificato
nell'ottica per cui i medesimi devono essere ad esclusivo servizio dell'interesse pubblico. (Solleva
questione legittimita' costituzionale, Cons. Naz. Forense Rom)
Sez. Unite, Ordinanza n. 24689 del 06-12-2010 (ud. del 09-11-2010), Perelli M. c. Consiglio Ordine
Avvocati Rieti e altri (rv. 615343)
Cassazione Civile
Esclusione del divieto di cumulo
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, alla luce delle disposizioni dei decreti legislativi n. 165
del 2001 (art. 53) e 267 del 2000 (art. 92), nonchè della legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 58 bis,
aggiunto dall'art. 6 del d.l. n. 79 del 1997, conv. con mod. dalla legge n. 40 del 1997), non sussiste un
divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, essendo invece prevista la possibilità per i
medesimi di svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo Statuto del singolo ente
locale o dalla contrattazione collettiva, secondo quanto disposto dall'art. 89, lett. g), del d.lgs. n. 267
citato. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare attivato nei confronti di un dipendente "part-time"
di un comune, con la qualifica di capo dell'ufficio tecnico, in relazione ad un incarico assunto da questi
presso altra Amministrazione comunale).
Sez. lavoro, Sentenza n. 8642 del 12-04-2010 (ud. del 12-01-2010), Com. Chianche c. Iannazzone (rv.
613554)
Cassazione Civile
Assunzione di incarichi senza autorizzazione
In tema di pubblico impiego, l'obbligo di versamento del compenso dovuto al pubblico dipendente per le
prestazioni rese in spregio del divieto di assunzione di incarichi senza l'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza, previsto dall'art. 53, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 (in cui è stato trasfuso l'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dapprima dall'art.
2 del d.l. 14 settembre 1993, n. 358, convertito in legge 12 novembre 1993, n. 448, poi dall'art. 1 del
d.l. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e infine
dall'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), in quanto imposto innanzitutto all'ente erogante (ossia ad
un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e solo in difetto al lavoratore che lo ha percepito, non è
configurabile come sanzione disciplinare, con la conseguenza che la relativa richiesta non necessita di una
previa autonoma contestazione disciplinare. (Rigetta, App. Venezia, 10/01/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 7343 del 26-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Bertolani c. Min. Economia Finanze e
altri (rv. 612801)
Cassazione Civile
Assunzione di incarichi senza autorizzazione
Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della
sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli
contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione
legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o
ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre. (In applicazione di
tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento al licenziamento di un
impiegato pubblico per aver svolto continuativamente attività libero-professionale senza autorizzazione,
aveva escluso l'intervenuto mutamento dell'incolpazione di parte del datore di lavoro, che dopo aver
contestato l'illecito disciplinare attraverso il generico richiamo del divieto normativo, aveva allegato, nel
corso del procedimento, la partecipazione del lavoratore ad una società processionale, lo svolgimento di
attività di coordinamento e progettazione di lavori e la denuncia di redditi di lavoro autonomo per un
triennio). (Rigetta, App. Firenze, 12/04/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 6091 del 12-03-2010 (ud. del 25-01-2010), Vestri c. Com. Empoli (rv. 612126)
Cassazione Civile
Decadenza dall'incarico
In materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dagli att. 60 e seguenti del d.P.R.
n. 3 del 1957, - applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma dell'art. 53,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonchè ai dipendenti degli enti locali, in virtù dell'abrogazione, da
parte dell'art. 64 della legge n. 142 del 1990, dell'art. 241 del r.d. n. 393 del 1934 - prevede che
l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che,
decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui
l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle
previsioni di cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della
decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della
perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponbilità che, se fossero mancati "ab origine",
avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Roma, 06/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18608 del 21-08-2009 (ud. del 15-07-2009), Comune di Roma c. C.F. (rv.
609810)
Cassazione Civile
In genere
Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16 del r.d. n. 12 del 1941,
secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del
Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53
del d.lgs. n. 165 del 2001, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7),
non esiste un rapporto in termini di abrogazione della prima da parte della seconda, ma di coordinamento
e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consenta la
possibilità di svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestà autorizzatoria
dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della
magistratura e alla funzionalità dell'ufficio giudiziario. (Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 27 Luglio 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 24669 del 28-11-2007 (ud. del 13-11-2007), V.V. c. Ministero della Giustizia (rv.
600539)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3 del c.c.n.l. per il comparto Regioni
Autonomie locali del 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999 - nel prevedere la classificazione del personale in
quattro categorie, descritte nell'allegato A al contratto medesimo, nonché che gli enti, in relazione alla
propria organizzazione, identificano i profili professionali non espressamente previsti dal citato allegato
"utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili" ivi indicati - non ha inteso attribuire allo
svolgimento di date mansioni il diritto al corrispondente inquadramento secondo i criteri dettati dall'art.
2103 cod. civ., che non trova applicazione ai rapporti di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, ma
solo indicare un criterio guida in funzione integrativa del contratto nazionale, per la delineazione di
ulteriori profili professionali relativi alle varie categorie. (Nella specie, il lavoratore aveva chiesto
l'inquadramento nella categoria C del richiamato contratto, con il profilo professionale di custode
coordinatore dei cimiteri, in luogo della categoria B riconosciuta, proprio in considerazione delle mansioni
superiori svolte, laddove l'Amministrazione aveva effettuato l'inquadramento attraverso la mera
trasposizione dalla vecchia alla nuova classificazione del personale; la S.C., nel confermare la sentenza
impugnata, che aveva ritenuto la legittimità dell'inquadramento, ha affermato l'anzidetto principio).
(Rigetta, App. L'Aquila, 22/07/2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 17350 del 24-07-2009 (ud. del 09-06-2009), C.V. c. Comune di Ortona (rv.
609193)
Cassazione Civile
Svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica
Nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori a
quelle proprie della qualifica ha rilevanza giuridica solo a fini economici mentre, nell'ambito di un
concorso per la progressione interna, non è equiparabile, in difetto di previsioni specifiche del bando, al
possesso - per un tempo minimo previsto - della qualifica superiore richiesta per la partecipazione al
concorso. (Rigetta, App. Campobasso, 15 Luglio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 12087 del 14-05-2008 (ud. del 20-02-2008), M.S. c. INAIL (rv. 603233)
Cassazione Civile
Organi competenti per il procedimento:- violazioni, effetti
Nel pubblico impiego contrattualizzato, trova applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il
principio di cui all'art. 59 del d.lgs. 165 del 2001, secondo il quale tutte le fasi del procedimento
disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è
anche l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale
e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto
ufficio è illegittimo e la sanzione è affetta da nullità, restando altresì escluso l'intervento nel procedimento
del Comitato dei Garanti, che è previsto per il diverso caso della responsabilità dirigenziale. (Rigetta, App.
Napoli, 24/11/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14628 del 17-06-2010 (ud. del 09-02-2010), Az. Ospedaliera Rummo c.
D'Alessandro (rv. 613786)
Cassazione Civile
Organi competenti per il procedimento:- violazioni, effetti
In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le
fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione
del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o
organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la
sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in
violazione di norme di legge sulla competenza, non derogabili neppure ad opera della contrattazione
collettiva, con conseguente prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a nullità del
licenziamento illegittimamente irrogato dal direttore generale del Comune di Torino per istruttoria del
servizio risorse umane, anzichè ad opera degli uffici competenti per i procedimenti disciplinari). (Rigetta,
App. Torino, 24/03/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 20981 del 30-09-2009 (ud. del 15-07-2009), Comune di Torino c. C.G. (rv.
610506)
Cassazione Civile
Incompatibilità dei pubblici dipendenti
In materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dagli att. 60 e seguenti del d.P.R.
n. 3 del 1957, - applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma dell'art. 53,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonchè ai dipendenti degli enti locali, in virtù dell'abrogazione, da
parte dell'art. 64 della legge n. 142 del 1990, dell'art. 241 del r.d. n. 393 del 1934 - prevede che
l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che,
decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui
l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle
previsioni di cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della
decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della
perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponbilità che, se fossero mancati "ab origine",
avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Roma, 06/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18608 del 21-08-2009 (ud. del 15-07-2009), Comune di Roma c. C.F. (rv.
609810)
Cassazione Civile
Estinzione del procedimento
In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, la contestazione degli addebiti
al lavoratore ha natura recettizia e determina, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'avvio della
procedura; conseguentemente, il procedimento disciplinare si estingue, ex art. 120, primo comma, del
d.P.R. n. 3 del 1957, ove non sia stato compiuto alcun atto nei novanta giorni successivi, decorrenti dalla
contestazione al dipendente e non dal momento di emanazione del relativo atto, la cui rilevanza resta
meramente interna e prodromica all'avvio del procedimento. (Rigetta, App. Messina, 26 febbraio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 20074 del 21-07-2008 (ud. del 26-03-2008), M.F. c. Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca (rv. 604306)
Cassazione Civile
Sanzione disciplinare:- termine
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6, comma 1,
del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 23
gennaio 2001, che fa riferimento all'impugnabilità delle sanzioni disciplinari dinanzi all'arbitro unico, così
come integrato dall'art. 1 dell'accordo di interpretazione autentica del 13 novembre, 2001, il quale limita
tale facoltà del lavoratore al termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, delinea un sistema in
cui alla facoltà del lavoratore corrisponde una situazione di soggezione dell'Amministrazione nella scelta
della controparte, nel mentre alla limitazione temporale per l'esercizio di tale facoltà fa riscontro
l'integrale potere dell'Amministrazione di aderire o meno alla richiesta di arbitrato; conseguentemente, la
richiesta di impugnazione dinanzi all'arbitro unico in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non
risolutiva del rapporto, formulate oltre il predetto termine, non vincola l'Amministrazione; tuttavia,
laddove quest'ultima, pur non avendone l'obbligo, abbia aderito esercitando i poteri del privato datore di
lavoro conferitile dall'art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , non può successivamente sollevare in alcun
momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto del termine di 20 giorni,
poiché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato. (Cassa con rinvio,
Trib. Bologna, 3 Febbraio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 5045 del 26-02-2008 (ud. del 15-11-2007), A.S. c. Ministero della Giustizia (rv.
602394)
Cassazione Civile
Fattispecie
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e all'obbligo dell'
amministrazione di conformarsi, in materia di lodi disciplinari, alle decisioni del Collegio di disciplina (ex
art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001), l'art. 6, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro in materia
di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 stabilisce che l'impugnazione delle sanzioni può
avvenire secondo le regole previste dallo stesso accordo dinanzi ai "soggetti" di cui ai commi 8 e 9
dell'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 (corrispondenti ai commi di pari numero dell'art. 55 del d.lgs. n. 165
del 2001) e, alla stregua di tale clausola, il ricorso al Collegio arbitrale di disciplina, nel quale va
individuato il "soggetto" cui essa si riferisce, comporta l'applicazione della procedura prevista nel
contratto quadro, sia per l'esplicito rinvio alle regole dell'accordo, sia perché le uniche norme del d.lgs.
richiamate riguardano la composizione dei collegi arbitrali, con esclusione del comma 7 che disciplina il
procedimento e contiene, fra l'altro, la prescrizione del dovere di conformarsi. Il mancato richiamo del
comma 7 è coerente con la volontà manifestata dalle parti collettive di disciplinare esse stesse il
procedimento con le norme specifiche concordate a tale scopo, in accordo con le indicazioni provenienti
dall'art. 413 ter cod. proc. civ. Né a fondare il carattere vincolato del comportamento
dell'amministrazione vale il richiamo al principio di legalità dell'azione amministrativa, correlato all'art. 97
Cost. il quale potrebbe dirsi violato solo ipotizzando in termini generali un dovere dell'amministrazione di
conformarsi a qualsiasi decisione giudiziaria o ad essa equiparabile a prescindere dalla sua esecutività,
laddove in linea di principio un siffatto dovere di conformazione presuppone il giudicato (principio
affermato in controversia il cui il Collegio arbitrale di disciplina, in accoglimento dell'impugnazione del
licenziamento inflitto al dipendente di una ASL, aveva sostituito la sanzione espulsiva con la sospensione
dal servizio per tre giorni; l'amministrazione aveva impugnato il lodo dinanzi al tribunale deducendo vari
profili di illegittimità e il dipendente, resistendo in giudizio, aveva dedotto l'inammissibilità
dell'impugnazione per essersi l'amministrazione conformata alla decisione arbitrale, facendogli scontare la
sanzione della sospensione. Il tribunale, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, aveva ritenuto
che, facendo scontare la sanzione minima, l'amministrazione avesse definitivamente consumato il proprio
potere disciplinare ed era, pertanto, priva di interesse ad impugnare. Le censure avverso la sentenza
patrocinavano una lettura del contratto quadro nel senso che esso non contenesse alcuna clausola
ostativa dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi e le conseguenze, per l'applicazione della
sanzione decisa dal Collegio, in ordine all'acquiescenza alla decisione. La S.C., interpretando le
disposizioni del contratto quadro come in massima, ha confermato la decisione della corte territoriale).
(Rigetta, Trib. Genova, 20 Settembre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 13626 del 11-06-2007 (ud. del 09-01-2007), AUSL (omissis) - Azienda Unità
Sanitaria Locale n. (omissis) Genovese c. C.R. (rv. 597676)
Cassazione Civile
Contestazione:- tempestività
In tema di procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, nel caso di fatti commessi
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 e del contratto collettivo nazionale del
comparto ministeri 16 maggio 1995, con riguardo all'ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, ai fini
della sussistenza del requisito della tempestività, l'avvio del procedimento disciplinare con la
contestazione può essere differito all'esito dello stesso procedimento penale, senza che si possa
applicare, attribuendogli natura perentoria, il termine di venti giorni previsto dall'art. 24, comma secondo
del suddetto contratto. Non avendo le parti regolato il regime del procedimento disciplinare applicabile in
relazione a procedimenti penali iniziati prima della stipulazione del contratto, ma solo il caso di quelli
sospesi, il requisito della tempestività deve essere valutato, seguendo il criterio di ragionevolezza,
assumendo il parametro costituito dal termine di centottanta giorni fissato dalla norma contrattuale per
riattivare il procedimento sospeso, termine che consente la ponderazione dell'interesse del dipendente
pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare con l'esigenza
dell'amministrazione di instaurare tale procedimento. (Nella specie - relativa a dipendente sospeso dal
servizio nel 1993, riammesso nel 1998 per scadenza del termine, condannato con sentenza di primo
grado cui aveva fatto seguito sentenza di appello in data 5 luglio 1999, pronunciata in sede di richiesta di
applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., di non doversi procedere per prescrizione,
comunicata all'amministrazione il 23 febbraio 2000 - la S.C. ha confermato, correggendone la
motivazione, la sentenza di merito che aveva affermato la tempestività dell'azione disciplinare avviata
con contestazione notificata il 12 giugno 2000). (Rigetta, App. Napoli, 9 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 10668 del 10-05-2007 (ud. del 06-03-2007), P.A. c. Agenzia delle entrate (rv.
597486)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, nel caso di fatti commessi
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001, che all'art. 10 comma terzo, dopo la
sentenza n. 186 del 2004 della Corte costituzionale, stabilisce che i suddetti procedimenti devono essere
instaurati entro 90 giorni dalla comunicazione all'amministrazione o all'ente competente per il
procedimento disciplinare della sentenza di condanna penale del dipendente, il termine per l'avvio del
procedimento decorre dalla sentenza di condanna solo qualora i fatti siano stati conosciuti
dall'amministrazione a seguito della comunicazione di tale sentenza e non anche ove anteriormente a tale
data l'amministrazione ne avesse già avuto conoscenza, atteso che altrimenti il principio di immediatezza
della contestazione, che è elemento costitutivo della potere di recesso disciplinare del datore di lavoro,
subirebbe una deroga ingiustificabile dopo l'assoggettamento alle regole proprie dei rapporti di lavoro
privati, consentendone l'indiscriminato differimento, contrariamente a quanto si desume dall'art. 5 della
legge citata, che nel prevedere la sospensione del procedimento disciplinare in relazione alla pendenza
del procedimento penale, presuppone che delle vicende disciplinarmente rilevanti l'amministrazione sia
venuta a conoscenza già prima dell'avvio del procedimento penale. (Nella specie la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la tempestività del procedimento disciplinare, perché
avviato nel rispetto dei termini di cui all'art. 10, benché anteriormente al procedimento penale risultasse
la piena conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione, che li aveva denunziati penalmente,
costituendosi P.C. e disponendo la sospensione dal servizio del dipendente). (Cassa con rinvio, App.
Ancona, 20 Dicembre 2005)
Sez. lavoro, sent. n. 4932 del 02-03-2007 (ud. del 27-09-2006), T.V. c. Comune di Campofilone (rv.
596294)
Cassazione Civile
Sanzione disciplinare:- termine
Il disposto del quinto comma (ultimo periodo) dell'art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, - secondo
cui, con riferimento al procedimento disciplinare, "trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione
per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni" - si riferisce
univocamente alla sola evenienza che il dipendente non si avvalga della facoltà di difendersi e, in tal
caso, prescrive di applicare la sanzione nel termine di quindici giorni dalla scadenza del primo termine,
non essendo necessarie ulteriori valutazioni dell'Amministrazione; tale disposizione non può essere,
invece, estesa alla diversa ipotesi (verificatasi nel caso di specie sottoposto al vaglio della S.C.) di
audizione del dipendente, in forza del principio secondo cui le norme sulla decadenza, per il loro carattere
eccezionale, non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni
sulla legge in generale. (Rigetta, App. Ancona, 14 Gennaio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 21032 del 28-09-2006 (ud. del 28-09-2006), (rv. 592178)
Cassazione Civile
Contestazione:- tempestività
Con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti trova specifica applicazione,
in generale, il requisito della tempestività della contestazione previsto dall'art. 55, comma quinto, del
d.lgs. n. 165 del 2001; tuttavia, con riguardo all'ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, occorre
precisare che, qualora sia intervenuta la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento
penale, ai fini della sussistenza del predetto requisito della tempestività, la definitiva contestazione può
essere differita all'esito dello stesso procedimento penale. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato
principio, ha confermato l'impugnata sentenza, ribadendo la correttezza del comportamento della P.A.
che aveva preferito attendere l'esito del giudizio penale di appello nei confronti di un ufficiale giudiziario
imputato per reati connessi all'esercizio delle sue funzioni prima di procedere all'esercizio nei suoi
confronti del potere di contestazione in sede disciplinare, sia a causa delle vicende relative alla
sospensione cautelare, sia per la mancanza di lesione del diritto di difesa e la non contrarietà del
comportamento stesso al precetto della buona fede, senza, peraltro, trascurare la circostanza assorbente
che, nell'ipotesi dedotta in giudizio, avrebbe dovuto trovare applicazione l'antecedente normativa che
consentiva, comunque, di differire la contestazione disciplinare all'esito del procedimento penale,
cosicché, in nessun caso, poteva dirsi prospettabile l'intempestività della contestazione). (Rigetta, App.
Ancona, 14 Gennaio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 21032 del 28-09-2006 (ud. del 28-09-2006), (rv. 592177)
Cassazione Civile
Fattispecie- personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP)
Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i
destinatari del c.c.n.l. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al
provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una "carriera
speciale", bensì uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio
1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito
nell'attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in ambito disciplinare, trova specifica applicazione
l'art. 55 di quest'ultimo d.lgs., che contiene, appunto, i principi fondamentali in materia di sanzioni
disciplinari e, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 72 del medesimo d.lgs., a far data dalla
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai
dipendenti di cui all'art. 2, comma secondo, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di
settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa "particolare", relativa agli ufficiali giudiziari ed
assimilati (di cui al d.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), è da ritenersi superata quanto alle disposizioni
concernenti la disciplina del rapporto di lavoro, e la materia disciplinare ha trovato piena ed esaustiva
regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore,
disciplina che trova applicazione, secondo il principio generale "tempus regit actum", ai procedimenti in
corso, per gli atti posti in essere nella sua vigenza.(Nella specie, la S.C. ha, peraltro, rilevato che, nel
caso dedotto in giudizio, doveva farsi applicazione dell'art. 90 del d.P.R. n. 1229 del 1959, avuto riguardo
all'epoca di inizio del procedimento penale a carico dell'ufficiale giudiziario ricorrente, che aveva
certamente natura di norma procedimentale nella parte in cui disponeva che il procedimento disciplinare
non doveva essere aperto prima della conclusione del processo penale e, se instaurato, doveva essere
sospeso). (Rigetta, App. Ancona, 14 Gennaio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 21032 del 28-09-2006 (ud. del 28-09-2006), (rv. 592176)
Cassazione Civile
Licenziamento disciplinare:- obbligo di motivazione
Il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti
regionali dettato dall'art. 38 legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 1996 è negozio giuridico di diritto
privato regolato dalla legge n. 604 del 1966, in linea con le previsioni generali di cui all'art. 55 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 2 comma secondo, del suddetto decreto. L'obbligo di motivazione,
quindi, non è quello dei provvedimenti amministrativi, ma il contenuto di esso va determinato in base al
disposto dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Pertanto, l'obbligo di motivazione è assolto
dall'amministrazione con l'indicazione del fatto (già oggetto di contestazione) che, ad avviso del datore di
lavoro, giustifica il recesso, spettando poi al giudice valutare se il fatto medesimo è idoneo a radicare il
potere di estinguere il rapporto.
Sez. lavoro, sent. n. 758 del 16-01-2006 (ud. del 06-12-2005), Vanore c. Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia (rv. 587229)
Cassazione Civile
Procedura di conciliazione e arbitrato
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6, comma 1,
del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 23
gennaio 2001, che fa riferimento all'impugnabilità delle sanzioni disciplinari dinanzi all'arbitro unico, così
come integrato dall'art. 1 dell'accordo di interpretazione autentica del 13 novembre, 2001, il quale limita
tale facoltà del lavoratore al termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, delinea un sistema in
cui alla facoltà del lavoratore corrisponde una situazione di soggezione dell'Amministrazione nella scelta
della controparte, nel mentre alla limitazione temporale per l'esercizio di tale facoltà fa riscontro
l'integrale potere dell'Amministrazione di aderire o meno alla richiesta di arbitrato; conseguentemente, la
richiesta di impugnazione dinanzi all'arbitro unico in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non
risolutiva del rapporto, formulate oltre il predetto termine, non vincola l'Amministrazione; tuttavia,
laddove quest'ultima, pur non avendone l'obbligo, abbia aderito esercitando i poteri del privato datore di
lavoro conferitile dall'art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , non può successivamente sollevare in alcun
momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto del termine di 20 giorni,
poiché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato. (Cassa con rinvio,
Trib. Bologna, 3 Febbraio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 5045 del 26-02-2008 (ud. del 15-11-2007), A.S. c. Ministero della Giustizia (rv.
602394)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
In materia di pubblico impiego privatizzato sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le
controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione
al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nell'art. 63,
comma IV, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concerne esclusivamente le procedure concorsuali
strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all'approvazione delle
graduatorie (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. III, n. 12113/2004).
Sez. V, Sentenza n. 4058 del 10-07-2012 (ud. del 05-06-2012), Vi.Ma. c. Regione Campania
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Fermo restando il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione,
derivante dal fondamento costituzionale del riparto, nel caso di domande e cause tra di loro connesse
soggette a diverse giurisdizioni, in via di principio va attribuita ciascuna delle cause contraddistinte da
diversità di "petitum" al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi
sulla base della domanda. (Nella specie, con riferimento alla pretesa di un dipendente comunale di
attribuzione di un incarico dirigenziale, previo annullamento degli atti presupposti, che avevano disposto
la riduzione dell'organico e mutato i criteri relativi all'attribuzione dell'incarico e per effetto dei quali la
ricorrente era stata collocata in disponibilità, il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR - che
aveva annullato tali atti presupposti e declinato, invece, la propria giurisdizione con riferimento alla
domanda relativa all'incarico - aveva ritenuto che, essendo la procedura amministrativa unica, il giudice
amministrativo fosse competente anche per gli atti successivi connessi; la S.C., nell'affermare il principio
su esteso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario). (Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato
Roma, 28/05/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 9185 del 07-06-2012 (ud. del 07-02-2012), Com. Erba c. Rizzi (rv. 622834)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Secondo il chiaro disposto dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono devolute al Giudice
Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 17360/2010).
Sez. V, Sentenza n. 3352 del 07-06-2012 (ud. del 08-05-2012), Ni.Mi. c. Regione Campania
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla
stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel senso che le
"procedure concorsuali per l'assunzione", riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono
quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, involgente l'esercizio del relativo
potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure
riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del
rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovendo, di converso, il termine
"concorsuale" intendersi restrittivamente con riguardo alle sole procedure caratterizzate dall'emanazione
di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di
merito. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del
giudice amministrativo, trattandosi di una procedura concorsuale in senso proprio, finalizzata
all'assunzione presso un consiglio regionale, seppur riservata a chi già vi avesse lavorato per un certo
tempo). (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 8522 del 29-05-2012 (ud. del 08-05-2012), Pellicano' e altri c. Cons. Reg.
Calabria e altri (rv. 622518)
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:
Nel pubblico impiego privatizzato, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure
concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 non estende la sua rilevanza alla fase
successiva all'approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di
assunzione basate sull'esito del concorso; pertanto, è devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia
instaurata nei confronti dell'ente pubblico dal soggetto che, senza contestare la procedura concorsuale e
l'utilizzo della relativa graduatoria, ne denunci il criterio di scorrimento, finalizzato alla reiterata
stipulazione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore fino al raggiungimento del limite
legale di utilizzo del lavoro a termine. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 8410 del 28-05-2012 (ud. del 13-03-2012), Com. Scafati c. Esposito e altri (rv.
622466)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione
deve essere determinata "quoad tempus" in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in
cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del
rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa quando il
regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo
apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al
riguardo: infatti, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'escludere dal trasferimento
alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30
giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a
tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei
fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne
consegue che, con riferimento alla domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di
servizio, siccome l'atto di concessione del beneficio è caratterizzato da notevole discrezionalità, il
momento in cui si determina la questione, e da cui dipende la giurisdizione, è quello dell'emanazione del
provvedimento amministrativo che concede o nega l'equo indennizzo. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Sentenza n. 7504 del 15-05-2012 (ud. del 31-01-2012), Voso c. Min. Difesa (rv. 622349)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo
del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999,
n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli
stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il
rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale,
con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di
professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce
nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio
generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario
le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 7503 del 15-05-2012 (ud. del 17-01-2012), Amato e altri c. Arnas Osp. Civico
Benefratelli di Cristina e altri (rv. 622348)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- atti "presupposti"
In materia di lavoro pubblico privatizzato non è consentito al titolare di un diritto soggettivo, che risente
degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, se rivolgersi al giudice
amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di
lavoro, previa disapplicazione dell'atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in
considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in
materia di lavoro pubblico e si assume il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro già instaurato, è
consentita, a mente dell'art. 63 del D.Lg.vo 165/2001, esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti
al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli
ampi poteri a questi riconosciuti. La giurisdizione del giudice amministrativo si radica con riferimento agli
atti della procedura concorsuale in sé considerata, procedura che termina con la fase di approvazione
della graduatoria che costituisce il discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria e
nei casi in cui gli atti organizzativi non incidano direttamente su atti di gestione del rapporto di lavoro,
perché hanno sui singoli rapporti solo efficacia indiretta o riflessa, talché il pregiudizio della posizione dei
lavoratori può essere eliminato non già dalla disapplicazione, ma dall'annullamento del provvedimento
amministrativo (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. II, n. 194/2012).
Sez. III, Sentenza n. 2406 del 24-04-2012 (ud. del 30-03-2012), An.Bo. e altri c. Regione Puglia e altri
Cassazione Civile
Fattispecie:- docenti
I docenti incaricati presso le Università per stranieri di Perugia e Siena, in quanto stabilizzati nel ruolo ad
esaurimento ex art. 7 della legge n. 204 del 1992, rientrano fra i "professori e ricercatori universitari" agli
effetti dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, appartengono al personale in regime di diritto
pubblico il cui rapporto di impiego è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
ragione della deroga sancita dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 cit.; la disposizione dell'art. 31 del c.c.n.l. del 27
gennaio 2005 relativo al personale non docente del comparto Università, concernente l'aggiornamento
retributivo dei docenti stabilizzati nel predetto ruolo ad esaurimento, opera unicamente sul piano della
disciplina sostanziale del rapporto, mentre il riparto della giurisdizione segue la regola formale di cui
all'art. 63 citato. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Sentenza n. 5760 del 12-04-2012 (ud. del 31-01-2012), Cannistraci c. Universita' Stranieri
Siena e altri (rv. 621835)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
L'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, incluse, tra l'altro, quelle controversie concernenti il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali. Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce che rimangono attribuite alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva,
quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (Conferma della sentenza
del T.r.g.a. Bolzano, 23 novembre 2005, n. 405).
Sez. VI, Sentenza n. 2061 del 10-04-2012 (ud. del 14-02-2012), Bu.Ga. c. Comune di Bolzano e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Nel cd. pubblico impiego privatizzato la riserva di giurisdizione amministrativa di cui all'art. 63 comma 4
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per le sole "le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" afferisce soltanto ai concorsi pubblici rivolti al
reclutamento dall'esterno, e quindi indirizzati a candidati esterni, anche quando sia ammessa la
partecipazione dall'interno di dipendenti (c.d. concorsi misti), in quanto diretti alla costituzione di un
nuovo rapporto di lavoro pubblico, tale dovendo qualificarsi anche quello riveniente dall'accesso ad area
superiore a quella di inquadramento del dipendente, restandone invece del tutto escluse, e quindi
attribuite alla competenza giurisdizionale dell'A.G.O., le procedure selettive finalizzate al passaggio da
una posizione economica inferiore a una posizione economica superiore all'interno della stessa area,
implicanti viceversa una vicenda meramente modificativa del rapporto di lavoro pubblico (Riforma della
sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 1478).
Sez. IV, Sentenza n. 1876 del 31-03-2012 (ud. del 29-11-2011), Ministero della Giustizia c. Na.La.Ma. e
altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, sancendo però, al successivo comma 4, che restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3; così che le controversie relative al rapporto di
impiego dei ricercatori universitari competono al giudice amministrativo.
Sez. VI, Sentenza n. 1528 del 19-03-2012 (ud. del 31-01-2012), Ca.Ra. c. Università' degli Studi di
L'Aquila e altri
Consiglio di Stato
Impugnazione dei contratti collettivi
In relazione all'impugnazione di contratti collettivi relativi al pubblico impiego, difettano momenti di
rilievo pubblicistico, come è reso evidente anche dal disposto dall'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario (III comma) le controversie ""relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all'art. 40" (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater,
5 febbraio 2011, n. 1421).
Sez. IV, Sentenza n. 912 del 21-02-2012 (ud. del 13-12-2011), Gi.Ab. e altri c. Ministero della Giustizia e
altri
Consiglio di Stato
Impugnazione dei contratti collettivi
La ratio della devoluzione alla giurisdizione ordinaria dell'impugnazione di contratti collettivi relativi al
pubblico impiego si ricollega al tipo di situazioni giuridiche soggettive implicate dalle vicende
dell'autonomia contrattuale, la cui natura, a questi fini, come rileva nella fase procedimentale e
precontrattuale, così si impone, ed a maggior ragione, una volta che il contratto sia stato effettivamente
concluso, di guisa che la menzione delle "procedure", presente nel terzo comma dell'art. 63 d.lgs. n. 165
del 2001, è solo un'espressione ellittica per fare riferimento a qualsivoglia controversia inerente alle
vicende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfezionamento e dell'applicazione del
contratto collettivo di qualsiasi livello (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater, 5
febbraio 2011, n. 1421).
Sez. IV, Sentenza n. 912 del 21-02-2012 (ud. del 13-12-2011), Gi.Ab. e altri c. Ministero della Giustizia e
altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 che
conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti
amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal
caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione
revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l'incarico
dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore (nella specie, quale responsabile del settore
tributi di un comune), venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al
quale l'amministrazione opera "con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro", senza che assuma
rilievo, ove ne sia contestata solo l'incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la
revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era
preposto, la quale può essere disapplicata dall'autorità giudiziaria se illegittima. (Dichiara giurisd. rimette
sez.semplici, App. Salerno, 18/12/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 28806 del 27-12-2011 (ud. del 22-11-2011), Com. Casaletto Spartano c. Iudice
e altri (rv. 620219)
Cassazione Civile
Questioni di legittimità costituzionale
L'art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato,
delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre
società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la
quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei
dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi
ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni. È, pertanto, manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del suddetto decreto, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si assume che assoggetti a differenti criteri di
riparto della giurisdizione le società di gestione dei servizi pubblici dalle altre società pubbliche. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 28330 del 22-12-2011 (ud. del 08-11-2011), Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.
c. Fargion (rv. 620069)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La "RAI-Radiotelevisione s.p.a.", pur costituendo un organismo di diritto pubblico ed essendo soggetta a
varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta
alle regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto. Ne consegue che la controversia sulle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale da parte della RAI - essendo in funzione
dell'insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni - è devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario, con esclusione, quindi, delle riserve di giurisdizione del giudice
amministrativo, di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che presuppone pur
sempre la finalità dell'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, sebbene contrattualizzato, alle
dipendenze di una P.A. e, non rilevando l'obbligo di rispettare i principi, anche di derivazione comunitaria,
di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, i quali non implicano l'esercizio di pubblici poteri. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 28329 del 22-12-2011 (ud. del 08-11-2011), Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.
c. Malerba e altri (rv. 620067)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da
parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di
cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli
obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando emergano problemi
interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza
dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio
di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del
giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa,
la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione
obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. Ne deriva che, in
tema di pubblico impiego privatizzato, essendo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie inerenti al rapporto mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua
costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello
stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziale in favore del candidato che, a seguito
dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi
agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della
carriera, non trattandosi di strette conseguenze della costituzione del rapporto medesimo. (Cassa senza
rinvio e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 22/03/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 27277 del 19-12-2011 (ud. del 24-05-2011), Com. Scafati c. Di Somma (rv.
620031)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.
63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione nel pubblico impiego a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le
norme generali, discendenti dal principio di cui al terzo comma dell'art. 97 Cost., che governano la
gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che
l'assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell'esecuzione di uno specifico
progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo
svolgimento di prove d'esame (Dichiara la giurisdizione amministrativa).
Sez. III, Sentenza n. 6425 del 07-12-2011 (ud. del 02-12-2011), Ge.Io.Bo. c. Azienda Complesso
Ospedaliero San Filippo Neri di Roma e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
In tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del
pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria
appartiene alla giurisdizione del Gudice Ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura
concorsuale, il diritto all'assunzione; a diversa conclusione può pervenirsi (solo) ove la pretesa al
riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in
conflitto con la pretesa azionata dall'attore, quale l'indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la
contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe
una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 63,
comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.
Sez. V, Sentenza n. 5885 del 07-11-2011 (ud. del 04-11-2011), Va.De.Le. c. Comune di Cava De' Tirreni
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato,
spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la
contestazione - pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un
incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non
conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi,
mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i
singoli atti di conferimento degli incarichi, che - pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione
dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non rinvengano in un atto autonomo
la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli
uffici. (Nella specie, la P.A. si era limitata a conferire, a soggetti esterni, dei nuovi incarichi dirigenziali e a
deliberare la cessazione di quelli interni in atto, senza, tuttavia, che tali provvedimenti trovassero la loro
fonte in una scelta organizzativa di esternalizzazione; le S.U., pertanto, in applicazione del principio di cui
alla massima, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 22733 del 03-11-2011 (ud. del 18-10-2011), Bullara e altri c. Pres. Regione
Siciliana e altri (rv. 619271)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
E devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda,
avanzata dall'INPDAP nei confronti di un dipendente pubblico in pensione, di ripetizione dei ratei
dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente percepita, la cui percezione
è derivata dalle erogazioni effettuate da un Fondo di previdenza interno (e, dunque, di corresponsione
dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro), trattandosi di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di
pubblico impiego; ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice
amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo
comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima, dell'omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del
1998), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano
antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Roma, 31/08/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 21586 del 19-10-2011 (ud. del 27-09-2011), Inpdap c. Berti (rv. 618846)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Ai sensi dell'art. 63, d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati spetta
al giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici. La giurisdizione del giudice amministrativo
è limitata alle sole vicende della procedura concorsuale, mentre tutto ciò che attiene alla nomina, ivi
compresi i ritardi nella relativa adozione e tutte le altre questioni di carattere economico rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise, 11 aprile 2006, n. 258).
Sez. VI, Sentenza n. 5595 del 18-10-2011 (ud. del 24-05-2011), De.Li.Ga. e altri c. Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto
socio - sanitario - prevista dall'art. 3 sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 - non ha carattere concorsuale, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articola secondo
uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed
individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un
professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti
idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Ne
consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, (nella specie concernente
l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico) ovvero al provvedimento finale del direttore
generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in
base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n.
165 del 2001. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 21060 del 13-10-2011 (ud. del 04-10-2011), Troilo c. Asl Bari e altri (rv.
618842)
Cassazione Civile
Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda
In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale
della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue
che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o
necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo
criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità
concretamente perseguite dalla stessa. (Nella specie la S. C. ha cassato la decisione con cui il giudice di
merito aveva ritenuto che la domanda con cui un dipendente di ASL aveva chiesto la propria nomina ad
alcuno degli incarichi direttivi oggetto di selezione interna, cui lo stesso aveva preso parte, non
comprendesse anche quella di annullamento della connessa procedura e ripetizione delle conseguenti
operazioni, così da assicurare la piena tutela della parte istante). (Cassa con rinvio, App. Perugia,
14/12/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 19630 del 26-09-2011 (ud. del 06-07-2011), Briguori c. Ausl/3 Foligno Azd Reg
Umbria e altri (rv. 618945)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
In tema di giudizio per cassazione, la possibilità di valutare la conformità alla legge e al contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo - che non può, come tale,
essere direttamente interpretato in sede di legittimità - è condizionata alla specifica produzione e
indicazione di quest'ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente
dal contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta, App. Roma, 22/03/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 19227 del 21-09-2011 (ud. del 26-05-2011), Cascioli e altri c. Inpdap (rv.
619105)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- docenti
L'accertamento in ordine alla corretta posizione degli insegnanti nelle graduatorie permanenti che li
riguardano attiene a diritti soggettivi degli iscritti nelle graduatorie stesse, cui corrispondono atti di
gestione del datore di lavoro pubblico, a seguito di già avvenuta instaurazione del rapporto di impiego. In
circostanze siffatte, non potendosi configurare la inerenza degli atti contestati a procedure concorsuali,
rimesse alla cognizione del Giudice Amministrativo dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per l'assenza
di un bando, di una procedura di valutazione e dell'approvazione finale di una graduatoria, che individui i
vincitori, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sez. VI, sent. n. 5110 del 12-09-2011 (ud. del 12-07-2011), Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca c. Ve.Em. e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- docenti
L'accertamento della corretta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano attiene a diritti
soggettivi degli iscritti nelle graduatorie stesse, cui corrispondono atti di gestione del datore di lavoro
pubblico, a seguito di già avvenuta instaurazione del rapporto di impiego. In tale situazione non può
configurarsi l'inerenza degli atti contestati a procedure concorsuali, rimesse alla cognizione del giudice
amministrativo dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'assenza di un bando, di una procedura di
valutazione e dell'approvazione finale di una graduatoria, che individui i vincitori. Il necessario momento
concorsuale consisterebbe pertanto solo nella formazione di un elenco, nel quale vengono utilmente
collocati soggetti, già in regolare possesso del cosiddetto "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in
attesa soltanto della immissione in ruolo. Può ritenersi dunque che gli insegnanti iscritti nella graduatoria
vantino un vero e proprio diritto ad ottenere il posto di lavoro attraverso il regolare scorrimento della
graduatoria stessa, con i periodici aggiornamenti normativamente prescritti, con conseguente
giurisdizione (in ipotesi di controversia) del Giudice Ordinario (Annulla la sentenza del T.a.r. Veneto Venezia, sez. III, n. 3669/2005).
Sez. VI, Sentenza n. 5110 del 12-09-2011 (ud. del 12-07-2011), Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca c. Ve.Em. e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato solo
le procedure selettive di tipo concorsuale per l'attribuzione a dipendenti di p.a. della qualifica superiore,
che comportino il passaggio da un'area ad un'altra, hanno una connotazione peculiare assimilabile alle
"procedure concorsuali per l'assunzione", e valgono a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata
rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4, dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/201
(Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. II, 26 ottobre 2010, n. 2346).
Sez. V, Sentenza n. 4402 del 20-07-2011 (ud. del 19-07-2011), Me.An.Ri.Ma. c. Comune di Taranto e
altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice
ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate dall'art. 3 del d.lgs. n.
165 del 2001. Ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture , le relative controversie sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art.
3 e non contenendo la normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 14830 del 06-07-2011 (ud. del 01-03-2011), Falletta c. Autorita' Vigilanza
Contratti Pubblici Lavori Servizi Forniture ed Al (rv. 617915)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Nel cd. pubblico impiego privatizzato sono attribuite al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del
Lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, relative, alle questioni attinenti al periodo
di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo di
lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo solo
qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 (Annulla con rinvio la
sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 5661/2010).
Sez. III, Sentenza n. 4001 del 04-07-2011 (ud. del 10-06-2011), Lu.Sa. c. A.S.L. della Città di Milano e
altri
Consiglio di Stato
(Ad. Plen.), sent. n. 11 del 12-07-2011 (ud. del 04-07-2011), Do.Bo. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e altriCompetenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Con riferimento all'area di giurisdizione assegnata al giudice amministrativo dall'art. 63, quarto comma,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, la nozione di assunzione va riferita non solo all'immissione per la prima
volta in impiego, ma anche a tutti quei casi in cui, in esito a procedura selettiva e di valutazione
comparativa, debba attribuirsi una nuova qualifica cui si colleghi una diversa posizione di status
nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente (Annulla la sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. II,
n. 996/2007).
Sez. VI, Sentenza n. 3889 del 30-06-2011 (ud. del 31-05-2011), Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale Campania c. Ba.Ci. e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- dirigenti
La procedura selettiva indetta da una Asl per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello
del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15-ter del d.lgs. 502/1992, non ha carattere concorsuale e non può
farsi rientrare nel campo di applicazione dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, quando si concreta in una scelta
di natura essenzialmente fiduciaria, ad opera del direttore generale dell'Asl, nell'ambito di un elenco di
soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione, senza attribuzione di punteggi e senza la formazione
di graduatoria, sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (Conferma della sentenza
del T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. II, n. 1634/2007).
Sez. III, Sentenza n. 3859 del 27-06-2011 (ud. del 17-06-2011), Sc.Gi.Or. c. A.S.L. N. 3 Rossano e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.
63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le norme generali,
discendenti dal principio di cui al terzo comma dell'art. 97 Cost., che governano la gestione dei concorsi
pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l'assunzione sia stata
effettuata con contratti a termine, in funzione dell'esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di
concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d'esame.
Sez. III, Sentenza n. 3704 del 21-06-2011 (ud. del 20-05-2011), Ge,.Io.Bo. c. Azienda Ospedaliera
"Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata" e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Il procedimento volto alla scelta del direttore di un istituto facente capo al Consiglio nazionale delle
ricerche non costituisce un concorso pubblico, e non rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 63,
quarto comma, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale "restano devolute alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III ter,
n. 678/2010).
Sez. VI, Sentenza n. 3649 del 15-06-2011 (ud. del 19-04-2011), Gu.Ci. c. C.N.R. e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del
pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della
domanda con la quale l'interessato, dichiarato idoneo in un precedente concorso, contesti la scelta
dell'amministrazione, a seguito della determinazione della consistenza delle dotazioni organiche di
personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell'amministrazione stessa, invece di
utilizzare la graduatoria del precedente concorso per assumere nuovi dipendenti, dovendosi ritenere che
la circostanza che il precedente bando contempli la perdurante efficacia della graduatoria approvata in
esito al concorso comporti, rispetto alle valutazioni discrezionali dell'ente sulle determinazioni della pianta
organica e sulle modalità per la copertura dei posti, l'insorgere in capo al candidato idoneo di una
posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. (Dichiara giurisdizione, App. Bari, 16/03/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 12895 del 13-06-2011 (ud. del 01-02-2011), Di Bitonto c. Com. Foggia (rv.
617646)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Ai sensi dell'art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998,
trasfuso nell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte
le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni
sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni
nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma 1, del d.lg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2
del d.lg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle
organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati
da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi,
eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto
riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privato rum
(Annulla per difetto di giurisdizione la sentenza del T.a.r. Abruzzo, 23 febbraio 2006, n. 90).
Sez. VI, sent. n. 3551 del 13-06-2011 (ud. del 10-05-2011), Bo.Ri. c. Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, le controversie concernenti il rapporto di impiego dei
segretari comunali e provinciali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, eccezion fatta per
quelle riguardanti le procedure concorsuali di assunzione, tra le quali rientrano anche i concorsi destinati
a consentire l'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate. (Nella specie, le Sezioni Unite
hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di un segretario comunale di
fascia B di partecipazione ad un corso di specializzazione per il conseguimento della idoneità alla
iscrizione in fascia A). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 12543 del 09-06-2011 (ud. del 24-05-2011), Ori c. Min. Interno (rv. 617400)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
È devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda,
avanzata dal coniuge superstite, di attribuzione della indennità integrativa speciale sulla pensione di
reversibilità, avendo essa carattere integrativo del trattamento obbligatorio, in quanto derivante da un
Fondo di previdenza interno all'INPDAP (ex gestione ENPAS) e dunque a suo tempo di corresponsione
dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro, non trattandosi di mera pensione obbligatoria a carico dello
Stato; costituendo una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, ne consegue
l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario,
secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima,
dell'omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998), a seconda che la situazione giuridica
azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30
giugno 1998. (Dichiara giurisdizione, App. Roma, 22/08/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 12462 del 08-06-2011 (ud. del 12-04-2011), Gentile c. Inpdap (rv. 617443)
Cassazione Civile
Reggenza
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del
personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona
qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere
interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di
tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che
l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o
impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente
titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma
regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo
allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo
ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio
concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Peraltro, l'art. 24, quarto comma 4, del c.c.n.l. del
comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 - che la Corte di cassazione può interpretare
direttamente ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non
hanno costituito oggetto di censura da parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il
conferimento delle mansioni immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle
mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia
si limita, al primo comma, a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione
e, al sesto comma, richiama espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento
delle mansioni dirigenziali a dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato
dall'art. 52, quinto comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla
differenza di trattamento economico. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod.
proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 22/02/2010)
Sez. VI, Ordinanza n. 12193 del 06-06-2011 (ud. del 13-05-2011), Min. Infrastrutture Trasporti c.
Simonini (rv. 617315)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Ai sensi dell'art. 63, d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati spetta
al giudice ordinario, mentre restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici (Conferma della sentenza breve del T.a.r.
Lazio - Roma, sez. III quater, n. 4906/2010).
Sez. VI, Sentenza n. 3014 del 20-05-2011 (ud. del 29-04-2011), Fe.Ra. c. Ordine degli Avvocati di Roma
e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
La collaborazione interinale con la P.A. è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che
rientra nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, e che soggiace, pertanto, al riparto di giurisdizione
di cui all'art. 63, d.lgs. n. 165/2001 (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III
quater, n. 4906/2010).
Sez. VI, Sentenza n. 3014 del 20-05-2011 (ud. del 29-04-2011), Fe.Ra. c. Ordine degli Avvocati di Roma
e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- docenti
Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie sul rapporto di lavoro dei docenti universitari è subordinata all'emanazione di una disciplina
specifica e organica del detto rapporto e tale esigenza di organicità comporta che la giurisdizione non
possa essere nel frattempo frazionata per i diversi profili del rapporto, di cui l'attività assistenziale è
componente tipica e costitutiva insieme con quelle della didattica e della ricerca (Riforma della sentenza
del T.a.r. Lombardia - Milano, sez. I, n. 144/2006).
Sez. VI, Sentenza n. 2779 del 11-05-2011 (ud. del 05-04-2011), Università degli Studi di Pavia c. Bo.An.
e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e con riferimento a selezioni concorsuali bandite sulla base di
quanto previsto dall'art. 64, primo comma, del CCNL del 21 febbraio 2002 - relativo al comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione - il primo livello professionale di ricerca non
costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell'ambito di
un'area omogenea, ma configura una posizione funzionale qualitativamente diversa, l'accesso alla quale
integra una modalità di progressione verticale, pur se non siano previste aree di inquadramento separate,
essendo necessario valorizzare gli elementi che, all'interno di una classificazione unica, consentono di
individuare ambiti distinti, per requisiti e ruolo professionale, l'ingresso nei quali equivalga al passaggio
da un'area inferiore ad una superiore. Pertanto, ai fini del riparto di giurisdizione, la cognizione della
controversia resta riservata al giudice amministrativo. (Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma,
03/02/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 8924 del 19-04-2011 (ud. del 11-01-2011), Caporali e altri c. Mangialavori e altri
(rv. 616700)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro alle dipendenze delle aziende municipalizzate, il principio secondo cui le relative
controversie rientrano - anche per quanto riguarda l'espletamento delle procedure concorsuali - nella
giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della natura privatistica del rapporto con tali aziende,
trova applicazione anche nel caso in cui l'intero capitale sociale appartenga al Comune, in quanto, anche
in questo caso, l'Azienda municipalizzata costituisce struttura autonoma rispetto all'organizzazione
pubblicistica e non può essere equiparata alle "pubbliche amministrazioni" cui l'art. 63 del d.lgs. n. 165
del 2001 riserva la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole procedure concorsuali per
l'assunzione di dipendenti. (Rigetta, Cons. Stato Roma, 26/05/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 5685 del 10-03-2011 (ud. del 01-03-2011), Cassano e altri c. Azienda Trasporti e
Mobilità Bari (rv. 616278)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del
pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della
domanda con la quale l'interessato censuri la scelta dell'amministrazione di provvedere alla copertura di
posti dirigenziali vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso in precedenza espletato,
anziché tramite l'indizione di un nuovo concorso; tale scelta, infatti, è frutto di una valutazione
discrezionale di fronte alla quale non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi.
(Rigetta e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 01/10/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 3170 del 09-02-2011 (ud. del 01-02-2011), Reali c. Acri e altri (rv. 616065)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605,
lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le controversie promosse per l'accertamento
del diritto dei docenti - che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della
facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto
ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'amministrazione in
applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria,
venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore
di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili
solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della
graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 3032 del 08-02-2011 (ud. del 16-11-2010), Coviello e altri c. Anief e altri (rv.
615987)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad
eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono
effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni
organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali
procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non
anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al
preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente
o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la
stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo
concorsuale". Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già
superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della
relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi
tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti
aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere,
restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, i
ricorrenti, lavoratori precari con qualifica di ausiliari socio sanitari di una ASL, avevano contestato la
graduatoria formata dall'amministrazione in esito alla selezione per titoli e prove attitudinali effettuata
nell'ambito di una procedura di stabilizzazione; le S.U., in sede di regolamento d'ufficio, in applicazione
del principio di cui alla massima, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 1778 del 26-01-2011 (ud. del 11-01-2011), Puleo e altri c. Azienda Sanitaria
Locale Viterbo (rv. 615779)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Con riferimento all'area di giurisdizione assegnata al giudice amministrativo dall'art. 63, quarto comma,
del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", la nozione di "assunzione" va riferita non solo all'immissione per la prima
volta in impiego, ma anche a tutti quei casi in cui, in esito a procedura selettiva e di valutazione
comparativa, debba attribuirsi una nuova qualifica cui si colleghi una diversa posizione di "status"
nell'ambito dell' assetto organizzativo dell'ente (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III
ter, n. 3185/2005).
Sez. VI, Sentenza n. 8920 del 15-12-2010 (ud. del 16-11-2010), L.S. e altri c. I.N.P.D.A.P. e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
In materia di pubblico impiego privatizzato il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi
dell'attuale art.63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, opera, secondo quanto disposto dall'art.69, comma 7,
dello stesso d.lgs., per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998,
restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni
concernenti il periodo anteriore a tale data, purchè introdotte prima del 15 settembre 2000 (Conferma
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II ter, n. 3504/2008).
Sez. VI, Sentenza n. 8127 del 22-11-2010 (ud. del 19-10-2010), R.P. c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Il trasferimento della giurisdizione al Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 165 del 2001,
opera, conformemente al disposto normativo di cui all'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs., per le
questioni concernenti il rapporto di pubblico impiego successivo al 30 giugno 1998, restando devolute al
Giudice Amministrativo tutte le controversie relative a questioni concernenti il periodo anteriore a tale
data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000. La proposizione, pertanto, dinanzi al Giudice
Amministrativo, per la prima volta, di una domanda coinvolgente periodi di impiego sia anteriori che
posteriori al 30 giugno 1998 ed introdotta successivamente al 15 settembre 2000, implica la
dichiarazione di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza sostanziale della sua
proponibilità per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, nonché la declinatoria di giurisdizione quanto al
periodo successivo.
Sez. VI, sent. n. 8127 del 22-11-2010 (ud. del 19-10-2010), Ru.Pa. c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Cassazione Civile
Ambito di cognizione e poteri del giudice ordinario
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia promossa per l'accertamento del diritto di
modificare le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605,
lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) mediante l'attribuzione dei
punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe graduatorie - diritto nella specie negato
dall'amministrazione, in applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42 - appartengono alla
giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la
conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 22805 del 10-11-2010 (ud. del 12-10-2010), Portulano e altri c. Ass. Prof.
Sindacale e altri (rv. 614947)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
Il dirigente UNEP non rappresenta una figura professionale cui sia attribuibile una posizione economica
superiore alla C1 (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.) (Rigetta, App. Firenze,
07/07/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 21090 del 12-10-2010 (ud. del 21-09-2010), Di Vaia c. Min. Giustizia (rv. 614686)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Il comma primo dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 assegna alla cognizione del Giudice Ordinario le
controversie che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo
determinato che indeterminato, trovano occasione e causa genetica, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti (Conferma della sentenza del T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. II, n.
281/2010).
Sez. VI, Sentenza n. 7207 del 29-09-2010 (ud. del 13-07-2010), M.P.F. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni
sindacali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca
ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato ed che incida non solo sulle prerogative
sindacali dell'associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici
dipendenti. (Regolamento preventivo di giurisdizione relativo alla denuncia di condotta antisindacale nei
confronti della Banca d'Italia). (Regola competenza)
Sez. Unite, Ordinanza n. 20161 del 24-09-2010 (ud. del 25-05-2010), Fed. Italiana Lavoratori Bancari
Fiba Cisl c. Banca D'Italia e altri (rv. 614523)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Le controversie relative al rapporto di lavoro autonomo tra un medico responsabile di un Istituto Pubblico
di Assistenza e Beneficenza (IPAB), qualificabile come una P.A. sono assoggettate alla giurisdizione del
giudice amministrativo ove attengano alla fase che precede la stipula della convenzione e si riferiscano
all'esercizio di un potere discrezionale della P.A. rispetto al quale gli aspiranti vengano a trovarsi in una
posizione d'interesse legittimo, come per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie,
mentre le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione, allo svolgimento (o alla risoluzione)
del rapporto (di lavoro autonomo) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto
stesso, da ricondurre nell'ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al medico veri e
propri diritti soggettivi. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19550 del 15-09-2010 (ud. del 22-06-2010), Istituto Romano San Michele c.
Nico e altri (rv. 614229)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il lavoratore, assunto da un
ente locale con contratto a tempo determinato, lamenti di essere stato escluso dalla procedura di
stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di legge (nella specie, l'art. 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296), atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il
vizio di una procedura concorsuale, ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio
fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell'ufficio. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19552 del 15-09-2010 (ud. del 06-07-2010), Sortino c. Com. Palagonia e altri
(rv. 614163)
Cassazione Civile
Risarcimento danni
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale i prossimi congiunti di un pubblico
impiegato, assumendo che il proprio familiare sia stato illegittimamente trasferito ad altra sede per
incompatibilità ambientale, domandino il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in
conseguenza del trasferimento, trattandosi di pretesa estranea all'attuazione del rapporto di impiego e
all'esercizio dei poteri amministrativi e datoriali ad esso collegati. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19549 del 15-09-2010 (ud. del 22-06-2010), Greco e altri c. Min. Interno e altri
(rv. 614165)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art.
30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del
rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione
sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito
altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in
rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e,
dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19251 del 09-09-2010 (ud. del 25-05-2010), Sabatini c. Com. Monteriggioni e
altri (rv. 614296)
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:- diritto all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria"; presupposti
In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del
partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone
necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della
qualifica ad un oggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può
derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione stessa di
rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale,
dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non
vincitori. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva accertato che il
Comune non avesse deciso di coprire il posto vacante in questione ed aveva ritenuto generica
l'allegazione del ricorrente, secondo cui il posto era stato attribuito ad altro dipendente in difetto di
qualunque precisazione in ordine ai contenuti della decisione dell'ente locale e alla posizione lavorativa
del soggetto preposto all'ufficio, rilevando che, ai fini della decisione, avrebbe avuto rilievo
esclusivamente l'attribuzione della qualifica dirigenziale a soggetto, che ne era privo, partecipante a
precedente concorso ed idoneo non vincitore). (Rigetta, App. Bari, 20/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 19006 del 02-09-2010 (ud. del 06-07-2010), Canta c. Com. Bari (rv. 615188)
Cassazione Civile
Mansioni e qualifiche
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disapplicazione di un atto amministrativo organizzativo
che investa il rapporto di lavoro postula la sussistenza, in capo al lavoratore, di un diritto soggettivo che
sia stato inciso da tale provvedimento, dovendosi ritenere, ove il diritto sia escluso in ragione del
legittimo esercizio dei poteri contrattuali del datore di lavoro, l'irrilevanza della questione, attesa la
conformità a legge dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove il lavoratore agisca per il
riconoscimento del diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti alle ultime esercitate, resta esclusa la
possibilità della disapplicazione qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale
prevista dal contratto collettivo, restando la materia della mansioni del pubblico dipendente disciplinata
compiutamente dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alla novella recata dall'art. 62,
comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009), che assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in
riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla
professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art.
2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della massima.
(Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva respinto la domanda di
un dipendente che, dopo aver svolto mansioni di "istruttore di polizia municipale" era stato addetto alla
biblioteca con il profilo professionale di "istruttore amministrativo" ritenendo equivalenti le due figure
professionali perché appartenenti alla medesima area professionale). (Rigetta, App. Messina,
29/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18283 del 05-08-2010 (ud. del 07-07-2010), Grimaldi c. Com. Castell'Umberto
(rv. 615166)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Rientrano nella nozione di "procedure concorsuali", cui fa richiamo la norma di cui all'art. 63, comma 4,
del d.lgs. n. 165/2001 tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati
requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in
base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazione
culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati (Annulla la sentenza del T.a.r. Lazio Latina, sez. I, n. 358/2009).
Sez. VI, Sentenza n. 4447 del 08-07-2010 (ud. del 25-06-2010), M. di P. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 1, comma
520, della legge n. 286 del 2006, già in servizio a tempo determinato per aver sostenuto procedure
selettive di tipo concorsuale, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale ai
sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 anche quelle, non concorsuali, volte alla costituzione di un
rapporto stabile con la P.A. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 16041 del 07-07-2010 (ud. del 22-06-2010), Crosti c. Ispra e altri (rv. 613782)
Cassazione Civile
Mansioni e qualifiche
Nell'ambito delle categorie professionali individuate dall'allegato A) al CCNL Regioni Autonomie Locali del
31 marzo 1999, la figura prevista alla lett. D) di "segretario autonomo delle istituzioni scolastiche della
provincia" deve intendersi riferita soltanto a coloro che agiscono in ambito provinciale, curando una
pluralità di istituzioni scolastiche nel loro complesso, e non a coloro che svolgano la loro attività nel più
ristretto ambito di un comune e si occupino, all'interno di esso, soltanto del servizio scolastico di
refezione. (Fattispecie relativa al rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza della corte di appello che
aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal ricorrente per
l'inquadramento nella suddetta categoria professionale). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Caltanissetta, 09/04/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 14611 del 17-06-2010 (ud. del 11-05-2010), Bonsignore e altri c. Com.
Caltanissetta (rv. 613710)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 20 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e
veterinaria, nel regolare la mobilità interna del personale dirigenziale, subordina il trasferimento
all'avvenuto superamento del periodo di prova al momento della presentazione della domanda, non
assumendo rilievo l'eventuale sopravvenienza del requisito, dovendosi ritenere detta previsione coerente
con l'interesse generale all'efficienza della P.A. ex art. 97 Cost., atteso che la celere copertura dei posti
dirigenziali potrebbe restare pregiudicata ove risulti necessario attendere il maturarsi del requisito per
taluno degli aspiranti. Ne consegue che, nel caso in cui un candidato utilmente collocato in un precedente
concorso chieda di ottenere l'assegnazione del posto per scorrimento della graduatoria degli idonei e
l'Amministrazione vi opponga l'avvenuta copertura per aver fatto ricorso alla mobilità interna, il diritto
all'assunzione va riconosciuto ove il provvedimento della P.A. riguardi, per l'appunto, il trasferimento
interno di un dirigente privo del requisito del superamento della prova, quale atto illegittimo che va,
dunque, disapplicato del giudice ordinario. (Rigetta, App. Palermo, 12/07/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 12967 del 27-05-2010 (ud. del 05-05-2010), D.B. c. B. e altri (rv. 613900)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- docenti
Nelle controversie che investono la legittimità delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
resta ferma la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, stabilita dall'art. 63, quarto
comma, del d.lgs. n. 165/2001, versandosi a fronte di procedura concorsuale che coinvolge posizioni di
interesse legittimo in una fase antecedente alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di pubblico
impiego. Spetta, invece, al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione delle
doglianze che investono i singoli atti di nomina dei docenti chiamati in giudizio ("recte" di costituzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato), trattandosi di controversie che investono posizioni paritetiche
del predetto personale nei confronti dell'amministrazione e di soggetti controinteressati (Conferma della
sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VIII n. 4812/2009).
Sez. VI, Sentenza n. 2517 del 03-05-2010 (ud. del 23-02-2010), Diana D. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Fattispecie:- docenti
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda di un docente per il riconoscimento delle
differenze stipendiali conseguenti ad una riduzione - asseritamente illegittima - delle ore settimanali che
compongono la cattedra assegnata, con la quale non si contestino le linee di organizzazione generale
dell'attività scolastica ma si richieda la corretta applicazione degli atti amministrativi di esercizio della
discrezionalità, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ove la controversia sia successiva al 30
giugno 1998, rilevando, il provvedimento di conferimento dell'orario, nell'ambito della comune disciplina
del rapporto di lavoro e configurandosi le determinazioni dei dirigenti scolastici inerenti a modificazioni
unilaterali della quantità delle ore e, in genere, l'attività dell'Amministrazione scolastica di assegnazione
dell'orario, come adempimento di un obbligo negoziale e non come esercizio di un potere di
organizzazione. (Nella specie, la riduzione d'orario - da 20 ore settimanali a 18 - era avvenuta, secondo
l'Amministrazione, in conseguenza di un progetto sperimentale autorizzato con d.m. 6 aprile 1995, la cui
legittimità non era contestata dal ricorrente, limitatosi a dedurne l'erronea applicazione poiché la
normativa prevedeva articolati moduli orari di insegnamento). (Cassa e dichiara giurisdizione, App.
Venezia, 26/01/2009)
Sez. Unite, sent. n. 10508 del 30-04-2010 (ud. del 20-04-2010), Cavicchi c. Min. Istruzione Universita'
Ricerca e altri (rv. 612882)
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:
Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un candidato risultato
idoneo in un concorso pubblico indetto da una P.A., a seguito della decisione di quest'ultima di procedere
ad ulteriori assunzioni, rivendichi il diritto alla stipulazione del contratto di lavoro in luogo di altro
candidato idoneo meglio collocato in graduatoria, sull'assunto che quest'ultimo non sia in possesso dei
requisiti di ammissione al concorso: il diritto all'assunzione non viene infatti prospettato in forza dello
"scorrimento" della graduatoria approvata, ma in base alla contestazione della legittimità dell'atto di
approvazione della graduatoria, del quale non è consentita la disapplicazione da parte del giudice
ordinario, non venendo l'atto in considerazione quale presupposto della gestione del rapporto giuridico,
ma quale oggetto diretto ed immediato della pretesa, che concerne pertanto l'esercizio del potere
amministrativo di assumere al lavoro mediante procedure concorsuali, cui corrisponde un interesse
legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, sent. n. 9224 del 19-04-2010 (ud. del 13-04-2010), Maiella c. Cianciaruso e altri (rv. 612465)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di lavoro pubblico privatizzato, la controversia diretta ad ottenere il reinquadramento dei
lavoratori regionali in conformità al regolamento della Regione Lazio 10 maggio 2001, n. 2, previa
disapplicazione della disposizione, ivi contenuta, che limita la facoltà di chiedere la revisione ai soli
dipendenti in servizio, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, coinvolgendo l'attività
autoritativa della P.A., in quanto la norma regolamentare - nel perseguire l'obbiettivo del superamento
delle sperequazioni esistenti tra le categorie di dipendenti transitati da altre amministrazioni - è diretta a
definire l'assetto generale degli uffici nell'ambito di un complessivo progetto di revisione
dell'organizzazione del personale regionale, che consente nuovi inquadramenti del personale
prevedendone anche le decorrenze, prospettiva all'interno della quale si inserisce anche la scelta di
escludere dall'intervento di revisione i dipendenti il cui rapporto di lavoro si sia già concluso. (Rigetta e
dichiara giurisdizione, App. Roma, 20/05/2008)
Sez. Unite, sent. n. 9132 del 16-04-2010 (ud. del 15-12-2009), Palmucci e altri c. Regione Lazio (rv.
612733)
Cassazione Civile
Risarcimento danni
Il conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni
inquadrato nelle aree si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del
datore di lavoro privato e l'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale,
si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, non
come esercizio di un potere di organizzazione. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario la domanda di un dipendente comunale intesa ad ottenere la condanna del comune al
risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno
dell'ente, con conseguente perdita della relativa indennità di posizione e di risultato, non essendo a ciò di
ostacolo che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri
per l'attribuzione delle posizioni organizzative (nella specie, l'istituzione di un registro degli idonei al ruolo
di posizione organizzativa responsabile di strutture complesse), i quali sono valutati incidentalmente dal
giudice e disapplicati, se illegittimi. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, sent. n. 8836 del 14-04-2010 (ud. del 16-03-2010), Com. Prato c. Conti e altri (rv. 612467)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
In tema di ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico
impiego contrattualizzato (ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), sono inammissibili le
censure relative al vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola controversa, stante l'irrilevanza
della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere
direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato. (Cassa con rinvio, Trib. Venezia,
01/08/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 8254 del 07-04-2010 (ud. del 23-02-2010), Com. Marcon c. Novello e altri (rv.
613452)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Le vicende inerenti alla formazione delle graduatorie degli insegnanti sono identificabili come fasi di una
procedura selettiva finalizzata all'instaurarsi del rapporto con conseguente applicabilità dell'art. 63,
comma 4, d.lgs. n. 165/2001, in base al quale restano devolute alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazione (Annulla con rinvio la sentenza impugnata del T.a.r. Campania - Napoli, sez.
IV, n. 228/2010).
Sez. VI, Sentenza n. 1892 del 02-04-2010 (ud. del 30-03-2010), L.R. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Mansioni e qualifiche
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 24, comma 4, del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001 - che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi dell'art. 63,
comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non hanno costituito oggetto di censura da
parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il conferimento delle mansioni
immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali a
dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia si limita, al comma 1,
a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione e, al comma 6, richiama
espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento delle mansioni dirigenziali a
dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato dall'art. 52, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico.
(Rigetta, App. Milano, 20/10/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 7342 del 26-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Min. Trasporti c. Pratesi (rv. 612883)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
L'art. 63, comma quarto, del d.lgs. n. 165/2001 - che mantiene ferma la giurisdizione del G.A. per le
controversie in materia di procedure concorsuali - fa sistema con la regola generale di riparto della
giurisdizione dettata dal comma primo della medesima disposizione che è riferita alle controversie relative
ai rapporti di lavoro già in atto con la P.A.. Tale situazione difetta nei casi in cui il soggetto aspiri alla
costituzione del rapporto di lavoro e si sottoponga agli strumenti idoneativi di carattere concorsuale a tal
fine previsti (Annulla sentenza del T.a.r. Campania - Salerno, sez. I, n. 00021/2009).
Sez. VI, Sentenza n. 1396 del 09-03-2010 (ud. del 15-01-2010), Tramoni C. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Della Ricerca e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
L'art. 68 del d.lgs. 03.02.1993, n. 29 (oggi art. 63, comma quarto, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165) con
riguardo al contenzioso relativo al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha mantenuto ferma la
giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, rientrano nella nozione di
procedure concorsuali tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati
requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in
base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazione
culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati (Annulla sentenza del T.a.r. Campania Salerno, sez. I, n. 00021/2009).
Sez. VI, Sentenza n. 1396 del 09-03-2010 (ud. del 15-01-2010), Tramoni C. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Della Ricerca e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- docenti
Rientra nella giurisdizione del T.A.R. il contenzioso nascente dall'impugnativa dei provvedimenti emessi
dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di valutazione dei titoli, assegnazione di punteggi ed
approvazione della graduatoria a esaurimento per il conferimento di incarichi di insegnamento. In tale
settore, infatti, la costituzione di un rapporto di lavoro con la P.A. - sia esso a tempo indeterminato con
l'immissione in ruolo, che a tempo determinato con il semplice conferimento di un incarico temporaneo avviene sulla base dell'assegnazione di una posizione utile, posizione scaturente, in primo luogo, dalla
verifica dei requisiti di legge ed in secondo luogo da una valutazione dei titoli posseduti. L'attività
valutativa posta in essere in relazione a tale ultimo profilo, in particolare, determina la nascita, tra i
candidati, di posizioni di reciproca concorsualità in vista di una migliore collocazione in graduatoria e,
quindi, non può non rientrare nella definizione di "procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni" le cui relative controversie, in applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29
del 1993, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Si aggiunga, poi, a sostegno di tale
tesi, che l'art. 63, del D.Lgs. n. 165 del 2001 , mantenendo ferma, al comma 4, tale ultima giurisdizione
in materia di procedure concorsuali, pone, al comma 1, la regola generale di riparto della giurisdizione
riferendola ai rapporti di lavoro già in atto con la P.A., categoria, questa che esula evidentemente dai casi
relativi a soggetti che aspirino alla costituzione di un rapporto di lavoro e si sottopongano, per questo,
agli strumenti valutativi di carattere concorsuale appositamente apprestati.
Sez. VI, Sent. n. 1401 del 09-03-2010 (ud. del 09-02-2010), Ga.An. c. Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e delle Ricerca e altri
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:
Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ove
l'Amministrazione, successivamente all'approvazione della graduatoria, non provveda alla nomina del
soggetto utilmente collocato, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
solamente nel caso in cui la mancata assunzione avvenga in assenza di un provvedimento espresso,
dovendosi ritenere non riconoscibile l'esercizio di potere autoritativi allorché sia del tutto mancante (e
non solo viziata) la forma prevista dalla legge, posto che, nel quadro istituzionale e normativo disegnato
dalla Costituzione, il principio di legalità dell'azione amministrativa permette di ravvisare il potere
pubblico esclusivamente in termini di esercizio tipico e formale. Ne consegue che, in assenza di un
"contrarius actus", alla volontà dell'Amministrazione di annullare o revocare il bando non può essere
attribuita alcuna efficacia, implicando il mero comportamento materiale l'inesistenza del procedimento
amministrativo per l'esercizio dei poteri assegnati e risultando, quindi, l'autotutela esercitata in carenza di
potere e con atti affetti da nullità per difetto dell'elemento essenziale della forma. (Nella specie, le S.U.
hanno ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse declinato la propria giurisdizione in
controversia concernente procedure di riqualificazione svolte dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 15
del CCNL di settore del 1999, in cui peraltro mancava l'approvazione della graduatoria, in quanto la scelta
di non dar corso alla nomina era stata assunta con un decreto direttoriale, la cui legittimità doveva essere
verificata dal giudice amministrativo). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Firenze, 12/02/2008)
Sez. Unite, sent. n. 4648 del 26-02-2010 (ud. del 19-01-2010), Parrino c. Min. Salute (rv. 611986)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative, che gli enti pubblici non
economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo, non investono un rapporto
previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale
retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e sono pertanto
devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, a seconda che le situazioni giuridiche
maturate (le quali si ricollegano alla cessazione del rapporto) siano anteriori o successive alla data del 30
giugno 1998, secondo la disciplina dell'art. 45, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001. (Dichiara
inammissibile)
Sez. Unite, sent. n. 4065 del 22-02-2010 (ud. del 09-02-2010), D'Egidio e altri c. Inpdap (rv. 612044)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 risulta
chiaramente che le controversie concernenti gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto - quali atti
presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali
sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo, in quanto gli effetti pregiudizievoli
derivano direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del g.a. Ai fini della loro
attrazione alla giurisdizione del g.o., infatti, sono irrilevanti la incidenza riflessa di essi sugli atti di
gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, nonché l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso,
atteso che le questioni della legittimazione, processuale e sostanziale, e delle condizioni dell'azione sono
estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale e vanno, pertanto, risolte dal giudice munito
di giurisdizione. (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 04073/2009).
Sez. V, Sentenza n. 816 del 15-02-2010 (ud. del 24-11-2009), Ferraro G. c. Regione Campania
Consiglio di Stato
Fattispecie:- inquadramenti
Gli atti di individuazione e di conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle
pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione
collettiva che ha previsto e disciplinato l'istituto demandandone l'applicazione agli enti pubblici-datori di
lavoro, esulano dall'ambito delle determinazioni amministrative autoritative e si iscrivono nella categoria
degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. n. 165/2001, artt. 5,
comma 2, e 63, commi 1 e 4). (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. II, n.
00293/2009).
Sez. V, Sentenza n. 815 del 15-02-2010 (ud. del 24-11-2009), Sett.Urbanistica Ass.Terr. Cioffi C. in P.E
Q.Dirig. c. Comune di Brindisi e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Le procedure selettive per il passaggio di area all'interno dell'impiego pubblico, comunque denominate,
devono essere qualificate alla stregua di vere e proprie procedure concorsuali, con conseguente
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Riforma
della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, n. 9031/07).
Sez. IV, Sentenza n. 779 del 12-02-2010 (ud. del 18-12-2009), Esposito R. e altri c. Ministero
dell'Economia e Delle Finanze e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Un accordo sindacale, laddove interpretato nel senso di incidere, modificandoli, sui requisiti di
partecipazione ad una procedura selettiva pubblica sarebbe da qualificare nullo per violazione di norme
imperative, atteso che la materia concorsuale non è disponibile da parte della contrattazione collettiva,
essendo sottratta alla "privatizzazione" del pubblico impiego (art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
(Riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, n. 9031/07).
Sez. IV, Sentenza n. 779 del 12-02-2010 (ud. del 18-12-2009), Esposito R. e altri c. Ministero
dell'Economia e Delle Finanze e altri
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:
In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.
63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione a tempo determinato di personale di una Comunità montana, posto che a dette procedure si
applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al terzo comma dell'art. 97 Cost., che
governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto
che l'assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell'esecuzione di uno specifico
progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo
svolgimento di prove d'esame. (Dichiara giurisdizione, App. Salerno, 13/02/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 529 del 15-01-2010 (ud. del 01-12-2009), S.A. c. Comunita' Montana Alento
Monte Stella (rv. 610807)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di pubblico impiego la controversia avente ad oggetto la domanda dell'ente previdenziale
(nella specie, l'INPDAP) di restituzione degli accessori dell'indennità di buonuscita versati al dipendente
per errore in misura superiore al dovuto, ove la pretesa trovi fondamento nella decisione, passata in
giudicato, del giudice amministrativo relativa alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione
sull'indennità stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi ritenere che, in ragione
dell'"actio iudicati", il diritto di credito dell'ente previdenziale abbia assunto una autonoma rilevanza,
concretizzandosi in una richiesta di restituzione di una somma indebita ex art. 2033 cod. civ., senza che
possa farsi alcun riferimento all'originaria natura del credito, riferibile all'indennità di buonuscita. (Cassa e
decide nel merito, App. Roma, 19/11/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 26961 del 22-12-2009 (ud. del 17-11-2009), C.G. c. Inpdap - Istituto Nazionale
di Previdenza per I Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (rv. 611015)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo
del personale universitario con l'azienda sanitaria (nella specie, l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma),
dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta
nell'ambito dell'organico funzionale definito dal direttore generale d'intesa con il rettore, le qualifiche di
docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei
cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale
universitario. (Nella specie, le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno dichiarato la
giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di corresponsione dell'"indennità di posizione
variabile" proposta da alcuni docenti universitari). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma,
13/06/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 26960 del 22-12-2009 (ud. del 17-11-2009), Azienda Policlinico (Omissis) c. S.P.
(rv. 611346)
Cassazione Civile
Fattispecie:- sanità
In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l'art. 5, comma 6, del
c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel
periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale
esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e
il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo,
poiché la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e
unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.
(Cassa con rinvio, Trib. Cuneo, 15/10/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 26364 del 16-12-2009 (ud. del 11-11-2009), Azienda Ospedaliera (Omissis) c.
D.L. (rv. 611198)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario è retta dal
diritto privato e non ha natura concorsuale, non prevedendo una valutazione comparativa dei singoli
candidati né la formazione di una graduatoria, ma semplicemente la predisposizione di un elenco di
candidati idonei, nel cui ambito il direttore generale effettua una scelta di carattere fiduciario affidata alla
sua responsabilità manageriale. Ne consegue che, dovendosi valutare la validità dell'atto di conferimento
soltanto sulla base delle norme e dei principi del diritto privato, l'eventuale inosservanza, in detta
valutazione, dei doveri di correttezza e buona fede, mentre può giustificare una pretesa risarcitoria dei
candidati non prescelti (per perdita di chanches), non può giustificare l'annullamento dell'atto di
conferimento dell'incarico, non esistendo un principio generale secondo il quale la violazione dei suddetti
principi comporti di per sé la nullità o 1'annullabilità dell'atto. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia,
20/10/2007)
Sez. lavoro, sent. n. 25314 del 01-12-2009 (ud. del 04-11-2009), F.C. c. F.P.V. (rv. 611113)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice
ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all'art. 3 del d.lgs. n.
165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per la
protezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la
normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 24185 del 16-11-2009 (ud. del 10-11-2009), N.G. c. Garante per La Protezione
dei Dati Personali (rv. 610597)
Cassazione Civile
Questioni di legittimità costituzionale
L'art. 15 del contratto collettivo 1998-2001 del comparto Ministeri, che disciplina i passaggi interni
nell'ambito di ciascuna area professionale, non esclude la partecipazione dei dipendenti appartenenti a
posizioni non immediatamente inferiori a quelle di accesso, stante l'esplicita rilevanza, ai fini della
graduatoria, della posizione di provenienza e il valore meramente descrittivo del passaggio dalla
posizione "C2" alla posizione "C3" nella tabella riepilogativa dei passaggi interni; inoltre, il passaggio,
riferito a posizioni economiche all'interno di una medesima area, è limitato ai posti preventivamente
individuati, all'esito di un percorso di riqualificazione nell'ambito di un procedimento selettivo per esami e
titoli, sicché l'accesso "per saltum" previsto dalla menzionata disposizione contrattuale, condizionato agli
esiti del corso e dell'esame finale e all'utile collocazione nella graduatoria di merito, non presenta profili di
contrasto con i principi costituzionali, in particolare con l'art. 97 Cost., posto che non implica la
progressione del personale dipendente in modo automatico e generalizzato o l'automatica valorizzazione
della sola anzianità. (Nella specie, la S.C., previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario
nella controversia concernente l'esclusione dalla partecipazione al corso di riqualificazione per il passaggio
dalla posizione economica "C1" alla posizione economica "C3", indetto in attuazione dell'accordo
integrativo del contratto collettivo del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001, sul presupposto
che si trattasse di progressione all'interno della stessa area professionale, decidendo nel merito ha
esaminato direttamente la menzionata disposizione contrattuale, in attuazione della quale la P.A. aveva
dato corso alla procedura di riqualificazione, ed ha, pertanto, confermato la decisione della corte
territoriale che aveva escluso la violazione del divieto di promozione "per saltum"). (Rigetta e dichiara
giurisdizione, App. Catanzaro, 05/02/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 23329 del 04-11-2009 (ud. del 20-10-2009), Ministero delle Infrastrutture e Dei
Trasporti c. A.R. (rv. 610383)
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:
In tema di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, il potere di approvare la
graduatoria finale è attribuito alla P.A. dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità
e della verifica dell'esito della procedura, dovendosi ritenere inammissibile una clausola che condizioni
l'assunzione alle successive determinazioni dell'ente circa la necessità di procedere all'assunzione
medesima e del tutto inefficace, in assenza di un "contrarius actus", la volontà dell'amministrazione di
annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti, sotto il
profilo sostanziale, affetti da nullità per difetto dell'elemento essenziale della forma e tali, quindi, da
giustificare la disapplicazione da parte del giudice. (Nella specie, le S.U., nell'affermare la giurisdizione
del giudice ordinario, hanno rilevato che la P.A. si era limitata a richiamare gli atti e i comportamenti
anteriori all'approvazione della graduatoria, che non avevano fatto venire meno, in alcun modo, la
delibera con cui era stato bandito il posto, né tale effetto poteva ricavarsi dalla successiva determinazione
dirigenziale di non procedere all'assunzione, che si configurava come atto meramente ricognitivo degli
effetti delle precedenti delibere e non costituiva esercizio del potere di autotutela). (Rigetta e dichiara
giurisdizione, Napoli, 18/10/2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 23327 del 04-11-2009 (ud. del 20-10-2009), Comune di Castelfranco in Miscano
c. D.D. (rv. 610353)
Cassazione Civile
Fattispecie:- lavori socialmente utili
In tema di lavori socialmente utili, la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con
poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è
viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge ovvero, mediante procedure selettive non
concorsuali, dagli organi deputati (nella specie, una commissione costituita presso la Sezione
circoscrizionale del lavoro) a fissare parametri previsti per il collocamento presso le P.A. ai sensi dell'art.
35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri
obbiettivi e prederminati (come, nella specie, la mancata attribuzione della detrazione per figli a carico) è
di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per
l'assunzione opera anche l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le
controversie concernenti l'assunzione al lavoro, nelle quali rientrano le assunzioni operate con le modalità
previste dall'art. 35 cit. (Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 31/10/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 23202 del 03-11-2009 (ud. del 20-10-2009), D.V. c. Ministero del Lavoro e Delle
Politiche Sociali (rv. 610326)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Si deve ritenere che nelle controversie di lavoro pubblico, in tutti i casi in cui vengano in rilievo atti
amministrativi presupposti, e si debba agire per la tutela di posizioni di diritto soggettivo, vada instaurato
giudizio innanzi al Giudice ordinario, nel quale la tutela è assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli
ampi poteri riconosciuti dall'art. 63 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. (Conferma della sentenza del T.A.R.
Puglia n. 3634/2008).
Sez. V, Sentenza n. 6327 del 15-10-2009 (ud. del 16-06-2009), Romandini M.F. c. Comune di Taranto e
altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- dirigenti
Ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, spetta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro,
ogni controversia (escluse quelle riguardanti atti inerenti alle procedure concorsuali tese alla costituzione
del rapporto di pubblico impiego) in cui venga in discussione lo sviluppo e la gestione del rapporto di
pubblico impiego in base a disposizioni di legge, di regolamento e di C.C.N.L., a partire dall'atto di
assunzione e fino alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, compresi gli atti di conferimento e
revoca di incarichi dirigenziali e la responsabilità dei dirigenti. Detta sfera di giurisdizione, infatti, si deve
considerare piena, estendendosi anche agli atti amministrativi presupposti, che non sono sottratti alla
cognizione della detta Autorità giurisdizionale e possono essere disapplicati ove riconosciuti "contra
legem".(Conferma della sentenza del T.A.R. Puglia n. 3634/2008).
Sez. V, Sentenza n. 6327 del 15-10-2009 (ud. del 16-06-2009), Romandini M.F. c. Comune di Taranto e
altri
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:- inquadramenti
In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si
interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel
senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice
amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo
tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti
pubblici) ed i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in
aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti
lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a
procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria. Ne consegue
che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa al concorso interno
presso il C.N.R. inerente al passaggio dal posto di ricercatore di primo livello a quello di ricercatore di
terzo livello, vertendosi in tal caso in un'ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo
richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 21558 del 12-10-2009 (ud. del 29-09-2009), V.G. c. Cnr - Consiglio Nazionale
delle Ricerche (rv. 609450)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia
nella quale si contestino - da parte di candidati non ammessi alle prove conclusive della procedura
concorsuale per l'assunzione di dirigenti scolastici in quanto non utilmente collocati nella prima prova - i
provvedimenti della P.A. di ammissione con riserva di altri aspiranti allo svolgimento delle successive
prove, adottati in esecuzione di un'ordinanza cautelare del TAR, nonché quelli di stabilizzazione degli
effetti di tale ammissione, disposta in automatica applicazione dell'art. 1, comma 619 della legge n. 296
del 2006, dovendosi ritenere che le conseguenti determinazioni della P.A. in merito alla individuazione dei
vincitori, riguardando solamente la gestione (e non la formazione) della graduatoria in ottemperanza ai
provvedimenti cautelari giudiziali e alle disposizioni di legge, non pongano profili di interesse legittimo ed
esulino quindi dall'ambito di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19612 del 11-09-2009 (ud. del 16-06-2009), P.A. c. M.M.S. (rv. 609147)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, restano devolute al Giudice amministrativo soltanto le controversie in materia
di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi
intendere, per controversie in materia di procedure concorsuali, quelle attinenti alla fase del concorso,
all'adozione del bando, fino all'approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le
operazioni, restando irrilevante che dall'annullamento dell'atto possa derivare il diritto all'assunzione.
(Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 136/2009).
Sez. V, Sentenza n. 5179 del 03-09-2009 (ud. del 05-06-2009), Badiali R. c. Comune di Roma
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Nelle controversie riguardanti il rapporto di pubblico impiego privatizzato, si deve ritenere che la
giurisdizione vada individuata dando piena applicazione all'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, non
assumendo rilievo il dato temporale della intervenuta costituzione del rapporto. (Riforma della sentenza
del T.A.R. Campania n. 10956/2003).
Sez. VI, Sentenza n. 5056 del 25-08-2009 (ud. del 28-04-2009), Di Palma G. c. Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Della Ricerca e altri
Cassazione Civile
Fattispecie:- sanità
In tema di incarichi in favore di sanitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, appartiene alla
giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da medico specialistico, avente ad
oggetto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, dovendosi
ritenere - alla luce della regola stabilita dall'art. 23, comm1ia 13 e 14, dell'accordo collettivo nazionale dei
medici convenzionati del 23 marzo 2005, rilevante per effetto dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del
1991, richiamato dall'art. 1, comma 177, della legge n. 311 del 2004 - che resti rimessa alla valutazione
dell'Amministrazione, in relazione alla complessiva programmazione regionale e all'attualità delle
esigenze organizzative e di servizio, la scelta se disporre o meno la trasformazione del rapporto, e
configurandosi, conseguentemente, la posizione giuridica del medico in termini d'interesse legittimo e non
di diritto soggettivo. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 18503 del 20-08-2009 (ud. del 09-06-2009), S.S. c. Azienda Unita' Locale
Socio-Sanitaria N. (Omissis) della Regione Veneto (rv. 609365)
Cassazione Civile
Fattispecie:- sanità
In tema di compensi spettanti al personale del servizio sanitario nazionale, l'art. 5 del c.c.n.l. per la
dirigenza medico veterinaria 8 giugno 2000, in collegamento con il successivo art. 12, si interpreta nel
senso che l'indennità di esclusività spetta ai dirigenti con l'esperienza professionale minima di cinque anni
nel Servizio Sanitario Nazionale, maturata, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 1999, restando
esclusa la possibilità di cumulare periodi di servizio non continuativi, pur di durata superiore al minimo
contrattuale previsto per beneficiare dell'emolumento. (Rigetta, App. Milano, 14/09/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 17661 del 29-07-2009 (ud. del 01-07-2009), D.E.L. c. I.R.C.C.S. Policlinico
(Omissis) (rv. 609879)
Cassazione Civile
Fattispecie:- docenti
In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle
controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza
rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive
modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che
restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art.
5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo
la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale
assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n.
165 del 2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di
approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in
possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria
preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né altre categorie di attività autoritativa
(art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo) (Principio di diritto espresso nell'interesse della legge,
ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.). (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 22/11/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 17466 del 28-07-2009 (ud. del 07-04-2009), G.L. c. Ministero della Pubblica
Istruzione (rv. 609178)
Cassazione Civile
Procedure concorsuali:
In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure
concorsuali interne per il riconoscimento del diritto alla nomina, quale dirigente amministrativo, ad uno
dei posti messi a concorso dalla P.A. mediante scorrimento della graduatoria nella quale l'aspirante si sia
utilmente collocato, sussiste litisconsorzio necessario con gli idonei delle diverse graduatorie concorsuali la cui utilizzazione per coprire quei posti è contestata - nei cui confronti la decisione è destinata a
produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e del
risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe, da ritenersi in concreto equivalente
alla riformulazione della graduatoria, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. (Rigetta, App. Firenze, 21/07/2004)
Sez. lavoro, Sentenza n. 15912 del 07-07-2009 (ud. del 25-03-2009), A.M. c. Ministero dell'Istruzione
(rv. 609657)
Cassazione Civile
Risarcimento danni
La domanda di risarcimento, proposta dal vincitore di un concorso interno per l'attribuzione di qualifica
dirigenziale, per i danni causati dall'esercizio del potere pubblico, imputando alla P.A., che aveva indetto il
concorso, il ritardo illegittimo e colpevole nell'espletamento della procedura concorsuale e
nell'emanazione dell'atto terminale dell'approvazione della graduatoria, spetta alla giurisdizione del
giudice amministrativo, essendo riconducibile, in forza dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
all'esercizio di attività autoritative da parte della P.A. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. L'Aquila,
12/04/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 15235 del 30-06-2009 (ud. del 26-05-2009), S.F. c. Presidenza del Consiglio Det
Ministri (rv. 608804)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- casistica
In tema di progressione economica del personale delle Camere di Commercio, il contratto collettivo 31
marzo 1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed
Autonomie locali, si interpreta nel senso che la progressione da D2 a D4 è preclusa - fino al 31 dicembre
2001 - non perchè sia bloccata a D3 la progressione del lavoratore D2, quanto perchè il lavoratore D2 è
inserito in un profilo con qualifica iniziale, la D1, accompagnata da un livello economico differenziato
(LED) che non trasformava il "vecchio" profilo in un profilo diverso, ma lo conservava nel settimo livello.
Ciò perché il menzionato c.c.n.l. 31 marzo 1999 ha introdotto, riformando il sistema di classificazione
previgente, quattro categorie di lavoratori e ha prescritto che il trattamento tabellare iniziale di ogni
categoria sia quello previsto per le posizioni iniziali delle categorie A,B,C,D (art. 13): il trattamento
iniziale, per i profili previsti nelle categorie B e D, di cui all'art. 3 comma 7 del contratto, corrisponde alle
posizioni B3 e D3, con la conseguenza che nell'ambito della categoria D le posizioni iniziali possono essere
soltanto D1 e D3 e il lavoratore inquadrato, anche in sede di prima attribuzione, nella categoria D2 va
ricompreso tra quelli la cui posizione economica iniziale corrisponde a D1. (Rigetta, App. Ancona,
08/02/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 12334 del 27-05-2009 (ud. del 25-03-2009), S.M. c. Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata (rv. 608716)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico cd. "privatizzato", ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma
transitoria dettata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (per cui restano attribuite al
giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30
giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al
periodo di lavoro successivo a detta data), non può essere invocata la fattispecie dell'illecito permanente
- che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli
effetti relativi, sicché rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per
l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione - in controversia in cui
sia dedotta l'illiceità della condotta datoriale per il mancato riconoscimento della pretesa natura
subordinata del rapporto lavorativo, giacché la anzidetta pretesa è originata non da un unico fatto
generatore, ma da comportamenti - e cioè prestazioni di lavoro subordinato - che si esplicano in distinte
unità temporali, ciascuna della quali va considerata a sé stante (posto che i modi di esplicazione dell'una
nulla possono dire sui modi di esplicazione di quella successiva) ai fini della verifica che ciascuna di esse
sia stata svolta in maniera effettivamente idonea ad integrare il requisito della subordinazione. (Nella
specie, si trattava di controversia promossa nei confronti di un Comune per ottenere l'accertamento della
natura subordinata del servizio prestato dai ricorrenti come messi di conciliazione presso gli uffici del
giudice di pace; le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato sussistente la
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto tutte le circostanze invocate per dimostrare l'esistenza
della subordinazione si riferivano a periodo anteriore al 30 giugno 1998). (Rigetta e dichiara giurisdizione,
App. Roma, 01/06/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 10669 del 11-05-2009 (ud. del 03-03-2009), C.A.M. c. Comune di Latina (rv.
609016)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- dirigenti
Si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001, l'atto di conferimento e revoca di un incarico
dirigenziale si configuri come di gestione del rapporto di lavoro e la relativa controversia rientri nella
giurisdizione del Giudice ordinario (fattispecie relativa al conferimento ai sensi dell'art. 29 del C.c.n.l.
1998-2001 di direttore di U.o.c. amministrativa).
Sez. V, Sentenza n. 2713 del 29-04-2009 (ud. del 20-02-2009), Giunta C. c. Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Poiché ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 al termine del procedimento concorsuale
l'Amministrazione emana atti la cui legittimità va esaminata dal Giudice ordinario, si deve ritenere
sussista la giurisdizione del Giudice ordinario per tutte le controversie riguardanti la fase successiva al
termine del procedimento concorsuale per l'attribuzione della qualifica.
Sez. IV, Sentenza n. 2236 del 10-04-2009 (ud. del 03-03-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri e
altri c. Savino C. e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- atti "presupposti"
Poiché l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 ha attribuito alla giurisdizione del Giudice ordinario le
controversie ivi indicate riguardanti il rapporto di lavoro, mantenendo ferma la giurisdizione
amministrativa di legittimità sugli atti "presupposti", tra i quali rientrano gli atti di determinazione delle
piante organiche, si deve considerare devoluto alla giurisdizione amministrativa di legittimità il ricorso
avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, volto a determinare la dotazione
organica degli uffici amministrativi e di segreteria del Consiglio di Stato e dei T.A.R., abbia natura di atto
organizzativo.
Sez. IV, Sentenza n. 2236 del 10-04-2009 (ud. del 03-03-2009), Presidenza del Consiglio dei Ministri e
altri c. Savino C. e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'atto di assegnazione del dipendente iscritto negli elenchi del
personale in disponibilità, disposto ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra tra gli
atti di gestione del rapporto di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 165 e non implica esercizio di alcun
potere pubblico, nè di discrezionalità amministrativa, atteso che l'Amministrazione preposta
all'individuazione del dipendente da ricollocare deve soltanto verificare la congruenza tra il profilo
professionale richiesto dall'Amministrazione che intende coprire il posto vacante mediante concorso
pubblico e quello dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, a partire da quello con
maggiore anzianità di iscrizione. Ne consegue che - in base al criterio di riparto di giurisdizione secondo
l'oggetto della pronuncia, che va identificato in funzione della "causa petendi" avuto riguardo all'intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati e al
correlato rapporto giuridico - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia
promossa dal dipendente per ottenere l'iscrizione nei ruoli del personale dell'Amministrazione "ad quem",
ma anche quella da quest'ultima avviata e diretta ad ottenere - attraverso la contestazione dell'atto di
assegnazione di personale adottato dalla P.A. a ciò preposta - l'accertamento negativo dell'insussistenza
dell'obbligo di provvedere a detta iscrizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 6062 del 13-03-2009 (ud. del 03-02-2009), B.M. c. Azienda Usl N. (Omissis) di
Viareggio (rv. 607090)
Cassazione Civile
Ambito di cognizione e poteri del giudice ordinario
La devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, per effetto della preclusione derivante dalla
formazione del giudicato interno sulla relativa questione processuale, non incide in alcun modo sulle altre
norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione
giuridica soggettiva dedotta in giudizio; pertanto, nel caso in cui quest'ultima sia qualificabile come
interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dall'art.
5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, confermati, nella materia del lavoro pubblico, dall'art. 63,
comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di
disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, la cui
rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo. (Nella
specie, l'attore aveva contestato il potere dell'Amministrazione di avviare un procedimento concorsuale
per la copertura di posti vacanti, facendo valere il proprio diritto all'assunzione, in forza dello scorrimento
della graduatoria di un precedente concorso; la S.C., pur dando atto dell'intervenuta formazione del
giudicato interno in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che l'oggetto diretto ed
immediato alla pretesa fosse costituito dalla rimozione della decisione di bandire concorso, in ordine alla
quale la situazione giuridica azionata era qualificabile come interesse legittimo, con la conseguente
impossibilità di procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo). (Rigetta, App. Lecce,
14/06/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5588 del 06-03-2009 (ud. del 29-01-2009), P.O. c. Provincia di Lecce (rv.
607763)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai
sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, per tali intendendosi quelle caratterizzate da una
prima fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonchè dalla
successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, mirata ad operare la selezione in
modo obbiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella
valutazione dei candidati, a nulla rilevando che, per tale seconda fase, l'Amministrazione abbia ritenuto
(come, nella specie) di adottare, quale criterio selettivo, il mero sorteggio, modalità che, pur alquanto
singolare, non snatura la natura concorsuale della procedura. (Fattispecie in tema di concorso di
assistente sociale collaboratore presso il SERT della AUSL di Foggia). (Rigetta e dichiara giurisdizione,
App. Bari, 20/07/2007)
Sez. Unite, sent. n. 5453 del 06-03-2009 (ud. del 13-01-2009), T.M.R. c. Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Foggia (Gia' Azienda Unita' Sanitaria Locale Fg/(Omissis)) (rv. 607094)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- docenti
Va affermata, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione del giudice Amministrativo per il
personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la
compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore
universitario degli appartenenti al personale stesso, il cui rapporto di impiego rientra nella cognizione
esclusiva del predetto Giudice a norma degli artt. 3 e 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Sez. VI, Sent. n. 1343 del 06-03-2009 (ud. del 19-12-2008), M.A. e altri c. Azienda Ospedaliera
Universitaria e Università degli Studi di Napoli
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti da parte di Amministrazioni pubbliche, la
controversia per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico del Gruppo Azione Locale (GAL) delle
Barbagie e Mandrolisai (la cui costituzione si collega ad un programma comunitario per la valorizzazione
delle risorse e del patrimonio naturale e culturale della Sardegna) appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto la natura giuridica, di società cooperativa a responsabilità limitata, e la qualità dei
soggetti che ne fanno parte - consorzi produttivi e di sviluppo locale, associazioni professionali, istituti,
società e comunità montane, con una partecipazione nella misura almeno del cinquanta per cento dei
partners economici e delle associazioni - non ne consente la qualificazione quale Amministrazione
pubblica, senza che assuma rilievo la previsione di controlli pubblici, funzionali esclusivamente alle
verifiche sull'utilizzazione dei contributi economici comunitari. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 5161 del 04-03-2009 (ud. del 20-01-2009), C.M.C. c. Gruppo Azione Locale
(Gal) delle Barbagie e Mandrolisai Soc. Cons. a R.L. (rv. 607095)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
È inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, della violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del
2001 ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, in riferimento alle norme del contratto collettivo provinciale del lavoro della dirigenza medica
e veterinaria del 25 maggio 2002, applicabile nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ostandovi la
testuale e specifica limitazione al livello nazionale della contrattazione collettiva, che investe anche il
potere di diretta interpretazione del contratto collettivo di diritto comune attribuito, dalla novella
legislativa, alla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare l'inammissibilità della doglianza,
ha comunque rilevato che il contratto collettivo provinciale non derogava ai principi fissati in materia di
incarichi dirigenziali dall'art. 19 del d.lgs. n. 185 del 2001, prevedendo solo un articolato procedimento
finalizzato all'acquisizione degli elementi di giudizio per la verifica delle attitudini e delle capacità).
(Rigetta, App. Trento, 23/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5025 del 02-03-2009 (ud. del 28-10-2008), Dott. W.D. c. Azienda Provinciale
per I Servizi Sanitari della Provincia di (Omissis) (rv. 607159)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un
Comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice
ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti
dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal
contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla
riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il
periodo di illegittima revoca. (Cassa con rinvio, Milano, 21/06/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 3677 del 16-02-2009 (ud. del 04-11-2008), Comune di (Omissis) c. D.D. (rv.
608129)
Cassazione Civile
Risarcimento danni
In relazione all'ordinamento di cui alla legge n. 604 del 1962, appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia promossa da un dipendente pubblico con qualifica di segretario comunale
o provinciale per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un illegittimo provvedimento
prefettizio di trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto in data anteriore al 1° luglio 1998 ed
annullato dal tribunale amministrativo nel 2005. Infatti, vertendosi in tema di responsabilità per
inadempimento delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, ed alla luce della norma transitoria
contenuta nell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la questione di giurisdizione deve
essere risolta sulla base della collocazione temporale dell'inadempimento e, quindi, nella specie, in
riferimento alla data di emanazione del provvedimento di trasferimento e non a quella del suo
annullamento o dell'accertamento della sua illegittimità. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 3053 del 09-02-2009 (ud. del 20-01-2009), P.M. c. Amministrazione dell'Interno
(rv. 606584)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato,
spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali,
pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo
contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il
corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti
organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in
tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale
presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo,
e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto
soggetttivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano la
rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna,
adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla
dotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 3052 del 09-02-2009 (ud. del 20-01-2009), M.C. c. R.A. (rv. 606392)
Consiglio di Stato
Cognizione e poteri del Giudice ammistrativo
Si deve ritenere che il Giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali precise e
determinate ed alla natura di diritto soggettivo delle posizioni azionate, debba svolgere un'attività
esecutiva (alla quale non sono del tutto estranei e preclusi i poteri di sostituzione nel merito delle
determinazioni, anche negoziali), senza poter integrare la sentenza civile e senza la facoltà d'incidere
sulla sfera di discrezionalità della P.A.; ne consegue che viene riconosciuto in astratto la possibilità del
Giudice amministrativo di portare ad esecuzione le sentenze del Giudice civile che incidono sul rapporto di
lavoro del pubblico impiegato, senza che venga violato l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2006.
Sez. V, Sentenza n. 561 del 02-02-2009 (ud. del 22-04-2008), Comune di Napoli c. D'Ascia M.G. e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del
rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via
residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001,
concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la
Pubblica Amministrazione, che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il
successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la
procedura di scorrimento della graduatoria.
Sez. VI, sent. n. 474 del 28-01-2009 (ud. del 07-11-2008), Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca c. P.F. e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di riparto di giurisdizione anteriormente ai criteri dettati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la
domanda del dipendente di un ente pubblico volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in
favore del medesimo, è devoluta alla giurisdizione amministrativa, quando le prestazioni dedotte trovino
titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, mentre appartiene alla giurisdizione ordinaria,
quando manchi tale presupposto, il che avviene in presenza di attività prestata al di fuori dei poteri
organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente e priva di ogni correlazione con
il rapporto di pubblico impiego, riconducibile, quindi, ad un diverso rapporto di lavoro autonomo costituito
tra le stesse parti, non rilevando a tal fine la circostanza dell'espletamento dell'attività al di fuori del
normale orario di lavoro. È, quindi, devoluta alla giurisdizione ordinaria la domanda di un ingegnere
dipendente di un Comune, relativa al compenso per l'attività svolta quale componente tecnico di una
commissione costituita dallo stesso ente ai fini dell'affidamento di determinati lavori, in quanto tale
attività non è riconducibile al detto rapporto di pubblico impiego, essendo correlata ad un incarico
esorbitante da esso, e non può svolgersi in regime di subordinazione, comportando una selezione ed una
scelta, mentre la qualifica funzionale nella struttura organizzativa del Comune rappresenta solo un
presupposto di idoneità per far luogo alla nomina a componente della commissione esaminatrice, senza
comportare l'equivalenza tra compiti di commissario e quelli propri della qualifica rivestita. (Dichiara
giurisdizione, App. Napoli, 21 aprile 2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 1875 del 27-01-2009 (ud. del 14-10-2008), P.G. c. Comune di Napoli (rv.
606123)
Cassazione Civile
Fattispecie:- docenti
La domanda di un docente relativa al conferimento dell'incarico annuale di presidenza presso
un'istituzione scolastica, (nella specie avanzata chiedendo l'applicazione delle quote di riserva previste
per l'assunzione obbligatoria in favore degli invalidi), non è diretta alla costituzione di un nuovo rapporto
di lavoro, né all'attribuzione di una qualifica superiore appartenente ad area diversa da quella di
provenienza, ma ha ad oggetto solo l'assegnazione di un incarico temporaneo, esaurito il quale il docente
è destinato ad essere restituito alle mansioni di origine, sicché la relativa controversia rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo, peraltro, l'intervenuta dichiarazione di
illegittimità costituzionale (sent. n. 190 del 2006) della norma concernente le quote di riserva per i
suddetti incarichi, la quale attiene al merito e non alla giurisdizione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 561 del 14-01-2009 (ud. del 02-12-2008), B.E. c. M.I.U.R. - Ministero
dell'Universita' e Ricerca (rv. 606427)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti
nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. n. 1229 del 1959, recante la
disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una
qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di
direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del
nuovo assetto dei profili funzionali intervenuta per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con
conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle
qualifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non
può dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di
nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici UNEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale
si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con
correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo
mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova
disciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto
fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili
direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione
collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti
normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono
da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal
Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del
suddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Cassa e decide nel merito, App. Torino, 21 maggio 2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 255 del 09-01-2009 (ud. del 11-11-2008), Ministero della Giustizia c. G.A.R. (rv.
606298)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
In tema di giurisdizione nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, il discrimine tra giurisdizione
ordinaria ed amministrativa, di cui all'art. 63 del T.U. n. 165/2001, si deve intendere nel senso che le
procedure concorsuali ricadono nell'ambito della seconda.
Sez. V, Sent. n. 6162 del 11-12-2008 (ud. del 17-06-2008), A.S.L. n. 3 "C. M." di Campobasso c. D.S.G.
e altri
Cassazione Civile
Applicabilità ai contratti collettivi
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta
dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la
violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed
accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati
nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica
del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e
non contraddittoria. Ne consegue che, in riferimento ai contratti integrativi, il ricorrente ha l'onere di
riportare il testo della clausola contrattuale controversa, al fine di consentire il controllo nei limiti
individuati, risultando altrimenti violata la regola dell'autosufficienza del ricorso. (Rigetta, App. Sassari,
08/10/2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 28859 del 05-12-2008 (ud. del 13-11-2008), S.T. c. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (rv. 607014)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
Al rapporto di lavoro del direttore generale del Parco del Pollino si applica lo speciale procedimento
dettato dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, sicchè i contratti collettivi stipulati dall'ARAN,
ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, non sono applicabili direttamente, ma solo per il tramite
del contratto individuale, con l'ulteriore conseguenza che il contenuto di detti contratti non può essere
conosciuto dalla Corte, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del richiamato decreto, se il ricorrente non abbia
riportato il contenuto nel ricorso, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso. (Rigetta, App.
Potenza, 05/12/2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 28457 del 28-11-2008 (ud. del 30-10-2008), Ing. F.A. c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio (rv. 607017)
Cassazione Civile
Provvedimenti del giudice ordinario nei confronti della P.A.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 63,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere espressamente che "Il giudice adotta, nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati", attribuisce al giudice del lavoro il potere di adottare qualsiasi tipo di
sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un "facere", dovendosi ritenere irrilevante il carattere
infungibile dell'obbligo in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi
effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì
funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in
essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la
possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un "facere"
infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione
del principio enunziato, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità della domanda
di condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'adempimento dell'obbligo di valutare la
posizione del dirigente, lasciato in inattività forzosa, ai fini del conferimento di un incarico corrispondente
alle sue qualifiche). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 02 aprile 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 28274 del 26-11-2008 (ud. del 29-10-2008), Ministero dell'Economia e delle Finanze
c. D.L.C. (rv. 605777)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si
interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel
senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice
amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo
tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti
pubblici) e i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree
funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi,
mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure
riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria. (Nella specie, si trattava
di controversia promossa da lavoratore già dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR,
transitato presso l'ente pubblico non economico Agenzia Spaziale Italiana-ASI, per sentir annullare,
dall'adito giudice amministrativo, la delibera di approvazione della graduatoria finale del concorso per
titoli e colloquio per la copertura di due posti di primo livello professionale-profilo dirigente tecnologo
indetto dalla stessa Agenzia; le S.U., in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dichiarato sussistere
la giurisdizione del giudice ordinario, giacché la selezione si risolveva in un giudizio finalizzato non già
all'instaurazione del rapporto di lavoro presso l'ASI, ormai in atto dopo l'avvenuto passaggio dal CNR, ma
soltanto al definitivo inquadramento, nell'ambito della stessa area di assunzione, dei dipendenti
transitati). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 28058 del 25-11-2008 (ud. del 11-11-2008), C.F. c. Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.)
(rv. 605687)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
E devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, la controversia mediante la quale un docente del
comparto scuola, dapprima comandato e poi assunto presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, abbia
domandato l'accertamento del suo diritto ad una determinata qualifica, corrispondente alle mansioni
svolte. L'attribuzione dell'inquadramento - attuato nella specie mediante un decreto del Segretario
Generale - esula, infatti, dall'ambito degli atti autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali,
adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, essendo ininfluente, a questi fini, che il
decreto in questione abbia riguardato una pluralità di soggetti, poiché ciò non è sufficiente a modificarne
la natura di atto di gestione del rapporto, ben distinto dagli atti di organizzazione, di cui all'art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Dichiara giurisdizione, App. Genova, 19 gennaio 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 28057 del 25-11-2008 (ud. del 11-11-2008), Presidenza del Consiglio dei Ministri c.
G.R. (rv. 605981)
Cassazione Civile
Risarcimento danni
In tema di lavoro pubblico privatizzato, compete alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda,
proposta da persona già iscritta nella graduatoria permanente per l'insegnamento, volta ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti a causa della omessa comunicazione, da parte dell'amministrazione, della
esclusione dalla graduatoria per l'insegnamento, legittimamente effettuata dall'amministrazione. (Cassa
con rinvio, App. Napoli, 07 giugno 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 27307 del 17-11-2008 (ud. del 23-09-2008), G.C. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca (rv. 605662)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di una nuova classificazione contrattuale
corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella specie, per il personale dirigente dell'ufficio
NEP) presuppone che l'amministrazione abbia preventivamente individuato - con atto di
macroorganizzazione di portata generale - i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che,
in mancanza, possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui
cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro. (Nella specie, relativa alla richiesta di inquadramento superiore di ufficiale
giudiziario dirigente presso la Corte d'appello di Firenze, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha
escluso ogni automatismo per il riconoscimento delle qualifica C3, atteso che, pur essendo previsti già dal
d.P.R. n. 44 del 1990 distinti profili professionali per gli ufficiali giudiziari, tra cui anche quello di
funzionario, l'istituzione dell'ottava qualifica funzionale era rimasta inefficace perché non accompagnata
da una specifica previsione di pianta organica). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 29 settembre
2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 27018 del 12-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Ministero della giustizia c. D.N.R. (rv.
605405)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico cosiddetto "privatizzato", la norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo
di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo
di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" - precisa il
discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto
giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi
dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Ne consegue che deve essere
affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia, promossa da
insegnanti di educazione musicale, riguardante la contestazione della legittimità degli inquadramenti in
ruolo (in ragione del mancato riconoscimento del servizio preruolo prestato negli anni 1982/1982 e
1987/1988) disposti dal Ministero della pubblica istruzione con provvedimenti assunti negli anni 1995 e
1996, non potendosi attribuire rilevanza, ai fini di un diverso riparto della giurisdizione, alla data del
diniego della richiesta di modifica delle precedenti determinazioni in autotutela, né ad eventi sopravvenuti
(parere del Consiglio di Stato o anche riconoscimento di maggiore anzianità ad altri dipendenti nella
medesima situazione) estranei ai rapporti di lavoro controversi, sebbene successivi al 30 giugno 1998.
(Cassa e dichiara giurisdizione, App. Milano, 12 febbraio 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 26786 del 07-11-2008 (ud. del 14-10-2008), Ministero della Pubblica Istruzione c.
A.A. (rv. 605595)
Cassazione Civile
Fattispecie:
Nel regime precedente la privatizzazione del lavoro pubblico, il rapporto di lavoro del personale delle
imposte comunali di consumo, passato alle dipendenze del Ministero delle Finanze a seguito della
soppressione di tali tributi, è un rapporto di impiego pubblico, considerata la qualità del datore di lavoro e
l'inserimento degli impiegati nell'organizzazione pubblica del medesimo, inteso al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, nonostante l'iscrizione in un "quadro speciale ad esaurimento", l'assoggettamento ad una
disciplina economico-normativa non coincidente con quella generale degli impiegati dello Stato e
l'iscrizione nelle pregresse gestioni previdenziali. Ne deriva l'inapplicabilità della disciplina privatistica
relativa alla conclusione del rapporto, ed in particolare all'istituto delle dimissioni con preavviso, essendo,
per converso, applicabile il principio secondo il quale le dimissioni dell'impiegato producono effetto solo a
seguito dell'accettazione dell'amministrazione. (Rigetta, App. L'Aquila, 04 novembre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 26810 del 07-11-2008 (ud. del 07-11-2008), G.A. c. I.N.P.S. (rv. 605893)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 che
conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti
amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal
caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione allorché il lavoratore, in riferimento a quegli
atti, che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organizzazione degli uffici ovvero individuano
gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché le dotazioni
organiche complessive - come tali suscettibili di essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo da
coloro che possono vantare un interesse legittimo - li contesti unicamente in ragione della loro incidenza
diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo, così da rendere
possibile la loro mera disapplicazione. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la sussistenza della
giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa di conferimento di incarico dirigenziale di
Soprintendente da parte di interessato che, ai fini del riconoscimento di diritto e delle relative mansioni,
aveva contestato la legittimità delle delibere riguardanti l'organizzazione della Soprintendenza stessa).
(Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 26799 del 07-11-2008 (ud. del 21-10-2008), S.R.G. c. Assessorato Regionale ai Beni
Culturali ed Ambientali ed Aala Pubblica Istruzione della Regione Sicilia (rv. 605596)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e ai fini del riparto della giurisdizione, atteso che le
progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area
professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di
qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001)
ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del
datore di lavoro, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente l'esclusione dalla
procedura di riqualificazione interna indetta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - per la copertura di posti dell'area C, posizione economica C3, profilo
professionale di "esperto informatico", riservata al personale dipendente dell'amministrazione già
inquadrato nelle posizioni economiche C1 e C2 della stessa area. (Cassa e dichiara giurisdizione, Trib.
Roma, 17 aprile 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 26295 del 31-10-2008 (ud. del 07-10-2008), S.F. c. Ministero della Giustizia (rv.
605275)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di impiego pubblico privatizzato, alla luce dell'interpretazione dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97
Cost., è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad una procedura concorsuale,
bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto
degli enti locali, poiché siffatta procedura realizza una mobilità "esterna", che si conclude con
l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è
dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le
amministrazioni pubbliche. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 26021 del 30-10-2008 (ud. del 14-10-2008), Comune di Tursi c. D.G. (rv. 604951)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato e con
riferimento alla riserva al giudice amministrativo delle procedure concorsuali di assunzione (art. 63,
comma 4, d.lgs n. 165 del 2001), ne restano escluse, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario,
le controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra,
ma nell'ambito della medesima area funzionale (per la cui definizione occorre rivolgersi alla classificazione
del contratto collettivo applicabile al rapporto), con la precisazione che tali progressioni interne sono
affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che
riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche
superiori. (Nelle specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario,
trattandosi di controversia relativa a selezione per soli interni, già dipendenti del Ministero dell'economia
e delle finanze, per il conseguimento di una posizione funzionale superiore - C 3 rispetto a C 1 - collocata,
in base alla contrattazione collettiva, all'interno della stessa area C). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 26016 del 30-10-2008 (ud. del 07-10-2008), G.G. c. Ministero dell'Economia e delle
Finanze (rv. 605562)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
La disposizione del comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla giurisdizione del Giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti,
si riferisce solamente al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di
individuazione degli aspiranti forniti dei titoli richiesti e da una successiva fase di svolgimento delle prove,
diretta ad operare la selezione, e dominata da discrezionalità (non solo tecnica, ma anche)
amministrativa nella valutazione dei candidati; da ciò consegue che detta disposizione non riguarda le
controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata
unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica.
Sez. VI, Sent. n. 5184 del 22-10-2008 (ud. del 01-07-2008), S.I. c. Ministero della Pubblica Istruzione
Cassazione Civile
Fattispecie:- sanità
A norma dell'art. 21 del CCNL della dirigenza medica - che la Corte di cassazione può interpretare
direttamente ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il diritto alle ferie, in quanto
irrinunciabile, non è traducibile in moneta in corso di rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all'indennità
sostitutiva solo al momento della fine del rapporto stesso; ne consegue che è devoluta alla giurisdizione
dell'A.G.O. la controversia promossa da un medico nei confronti della ASL datrice di lavoro per il
riconoscimento del diritto a tale indennità sostitutiva in relazione ad un rapporto cessato nel marzo 1999,
ancorché il mancato godimento delle ferie si riferisca ad un periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.
(Rigetta, App. Firenze, 2 aprile 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 24712 del 07-10-2008 (ud. del 01-07-2008), Azienda Unita' Sanitaria Locale n.
(omissis) di Livorno c. B.N. (rv. 604929)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
In tema di denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi del settore pubblico,
posto che lo scopo precipuo dell'impianto normativo di cui agli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 è
quello di giungere, nel minor tempo possibile, ad una interpretazione unificata delle disposizioni
contrattuali accentrando l'attività ermeneutica presso la Corte di legittimità, che diviene l'unica interprete
del contratto, rafforzandone la funzione nomofilattica, in tutti i casi in cui la controversia si esaurisca
nell'interpretazione resa dal giudice di legittimità e non sussista un residuo ambito di intervento da
affidare al giudice del rinvio, è consentito alla stessa Corte di cassazione, in base all'art. 384 cod. proc.
civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del 2006, di decidere nel merito
allorquando, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del citato d.lgs. n. 165, la sentenza impugnata venga cassata
per violazione e falsa applicazione delle norme dei contratti collettivi e non siano necessari ulteriori
accertamenti in fatto. (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 20 luglio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 22586 del 08-09-2008 (ud. del 13-06-2008), I.N.P.S. c. C.R. (rv. 604696)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Nelle controversie concernenti il personale (nella specie, ufficiale della marina militare) rimasto in regime
di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione spetta al
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende ("ex" art. 63, comma 4,
dello stesso d.lgs. n. 165) anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi, con ciò
includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle risarcitorie collegate alla
illegittimità degli atti di avanzamento in carriera. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 09 ottobre
2006)
Sez. Unite, Sent. n. 20751 del 31-07-2008 (ud. del 20-05-2008), D.F.A. c. Ministero della Difesa (rv.
604489)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La controversia volta ad accertare se vi è stata o meno la perdita da parte del lavoratore - per effetto di
un finanziamento ottenuto per la formazione all'autoimpiego e al quale aveva successivamente rinunciato
- del diritto a permanere nell'area dei lavori socialmente utili, con il conseguente diritto a svolgere la
correlativa attività e a riceverne benefici economici, spetta al giudice ordinario, attenendo a posizioni di
diritto soggettivo la questione se l'effetto estintivo derivi direttamente dall'accoglimento della domanda di
finanziamento, oppure se tale effetto è precluso dalla rinuncia del beneficiario al finanziamento concesso
o dal mancato inizio dell'attività autonoma nel termine previsto, non venendo in discussione la legittimità
del provvedimento concessorio del finanziamento. (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Catania)
Sez. Unite, Ord. n. 20591 del 30-07-2008 (ud. del 13-05-2008), Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale del Calatino c. P.F. (rv. 604832)
Cassazione Civile
Fattispecie:- sanità
L'accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area della
dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, benchè estraneo al comparto sanità e non
avendo espressamente ad oggetto la nozione contrattuale di "esperienza professionale" dei periodi di
lavoro svolti in regime di convenzione anteriormente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego,
fornisce utili elementi interpretativi - autonomamente e direttamente interpretabili dalla Corte di
cassazione ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 ancorchè non abbiano formato
oggetto di censure da parte del ricorrente - per ricomprendervi le attività maturate nell'ambito dello
svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato atteso che, ai fini della corresponsione dell'indennità di
esclusività (regolata dagli artt. 5 e 12 del citato contratto collettivo), considera valida esclusivamente
l'esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente del servizio sanitario nazionale, senza soluzioni
di continuità, presso aziende od enti del comparto sanità di cui al c.c.n.l. 2 giugno 1998.
Conseguentemente, il riferimento all'anzianità "con rapporto di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato" va riferito esclusivamente al lavoro subordinato, tanto più che il lavoro autonomo
convenzionato, pur comportando una esperienza professionale nel settore della sanità, non è compreso
nella nozione di "comparto", che riguarda i contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di
lavoro subordinato. (Rigetta, App. Firenze, 9 luglio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 20581 del 29-07-2008 (ud. del 18-06-2008), B.M. c. Ausl/(omissis) (rv. 604295)
Cassazione Civile
Questioni di legittimità costituzionale
I contratti collettivi del settore pubblico (come pure, successivamente, quelli del settore privato) sono
stati equiparati agli atti normativi ai soli fini processuali dell'ammissibilità della denuncia di violazione e
falsa applicazione di clausole nel ricorso per cassazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e,
poi, art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), senza
che, ne sia stata alterata, sul piano sostanziale, la natura di atti negoziali. Conseguentemente, è
manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale avverso una clausola di contratto
collettivo, potendo l'incidente di costituzionalità essere proposto soltanto nei confronti di atti aventi forza
di legge. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Torino, 31 maggio 2004)
Sez. Unite, Sent. n. 18621 del 08-07-2008 (ud. del 17-06-2008), S.A. c. Azienda Ospedaliera S. Croce &
Carle di Cuneo (rv. 604599)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Spetta al giudice ordinario, e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle
controversie relative all'indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se
riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, quando il diritto fatto valere va riferito ad
un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché l'art. 6 della legge 75 del 1980 è stato abrogato per
incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato, in ragione del venir meno, a
seguito di detta normativa, dei presupposti fondanti la sua vigenza, e cioè l'inerenza della controversia ad
un diritto attinente ad un rapporto di pubblico impiego oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 18038 del 02-07-2008 (ud. del 20-05-2008), M.A. c. Agenzia delle Dogane (rv.
603989)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni
inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula
dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti
dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma
secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001; pertanto, nell'applicazione della disposizione contrattuale, l'attività
dell'Amministrazione non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come
adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con conseguente
devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie, non ostandovi l'esistenza di
atti amministrativi presupposti e potendo al riguardo operare la disapplicazione dell'atto ai sensi dell'art.
63, comma 1 del citato decreto (Nella specie le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario, in relazione all'attribuzione della posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del c.c.n.l. per il
personale degli enti locali stipulato il 31 marzo 1999, ad un avvocato, inquadrato nell'organico
dell'Amministrazione e responsabile del servizio legale di un Comune, ritenendo ininfluente l'atto
amministrativo presupposto consistente nel regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi). (Dichiara giurisdizione, T.A.R. Perugia, 17 Agosto 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 16540 del 18-06-2008 (ud. del 13-05-2008), M.T. c. Comune di Assisi (rv. 603710)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del
pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato
nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della
graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al
di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al
riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di
indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di
merito , a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice
amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.P.R. n. 165 del 2001. (Nella specie - relativa a una
procedura concorsuale per tre posti di dirigente farmacista di primo livello, seguita dall'ampliamento della
pianta organica dell'ASL di ulteriori tre unità con la medesima qualifica, per la cui copertura
l'amministrazione aveva indetto un nuovo concorso anziché fare ricorso alla graduatoria di quello già
espletato - la S.C. ha ritenuto che la domanda, diretta ad ottenere lo "scorrimento", investiva l'esercizio
del potere dell'autorità amministrativa (sotto il profilo dell'eccesso di potere o della violazione di legge in
relazione alla natura delle disposizioni che sanciscono la conservazione di efficacia della graduatoria) e
che la pretesa situazione di diritto poteva sorgere solo a seguito della rimozione dell'atto stesso).
(Dichiara giurisdizione, App. Bari, 30 Dicembre 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 16527 del 18-06-2008 (ud. del 12-02-2008), D.R. c. Azienda Sanitaria Locale
(Omissis) (rv. 603723)
Cassazione Civile
Litisconsorzio
In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure
concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono
contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in
ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di
riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai
necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di
adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti
tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno,
giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto (nella specie, relativa
all'assegnazione del posto di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi di
un istituto scolastico, la S.C., rilevato che il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti senza che
fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, con conseguente vizio dell'intero procedimento, ha
annullato le pronunce emesse e rimesso al giudice di primo grado). (Cassa con rinvio, App. Brescia, 23
Marzo 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 14914 del 05-06-2008 (ud. del 18-03-2008), Ministero dell'Istruzione Universita' e
Ricerca c. C.A. (rv. 603622)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
La controversia che, vedendo contrapposti un Comune ed il Ministero dell'Interno, investa gli atti di
organizzazione sulla definizione ed individuazione dei contingenti complessivi di personale da assegnare
agli enti locali per l'esercizio di funzioni ad essi trasferite dallo Stato, attiene alla corretta osservanza delle
norme di azione che regolano l'individuazione del contingente del personale da trasferire e non dà luogo,
quindi, ad una controversia individuale di lavoro per le quali è prevista dall'art. 63 del D.Lgs. n.
165/2001, la cognizione del Giudice ordinario.
Sez. VI, Sent. n. 2004 del 06-05-2008 (ud. del 26-02-2008), Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
c. Comune di Massa e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
A seguito della trasformazione degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF) prevista dalla legge
delega n. 127 del 1997 e attuata dal d.lgs. n. 178 del 1998, la controversia promossa dal personale
docente non universitario per il mantenimento delle funzioni didattiche presso le nuove facoltà, in
relazione a decreti rettoriali che individuavano funzioni didattiche solo di sostegno, successivi al 30
giugno 1998, è devoluta, in base all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice
ordinario, giacché, per un verso, la situazione dedotta in giudizio postula la già avvenuta instaurazione
del rapporto di impiego (non attenendo dunque alla fase delle procedure concorsuali) e, per altro verso,
non può essere ricondotta nell'ambito di quelle mantenute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato d.lgs. n. 165, in quanto è la stessa disciplina
legislativa sulla trasformazione degli ISEF (segnatamente, l'art. 17, comma 115, della legge delega e
l'art. 5 del relativo d.lgs. di attuazione) ad escludere la sussistenza di un rapporto di docenza
universitaria. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 22 Luglio 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 10466 del 23-04-2008 (ud. del 11-03-2008), C.M.C. c. Università Parthenope (rv.
602938)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Nel caso in cui l'istituzione di un cantiere-scuola abbia costituito l'occasione per l'instaurazione di un
normale rapporto di lavoro subordinato, con l'utilizzazione, da parte dell'ente pubblico non economico e
per i suoi fini pubblicistici, delle prestazioni del lavoratore, inserito nell'apparato organizzativo dell'ente
medesimo, senza alcun riferimento a finalità assistenziali di natura didattica o formativa, è configurabile malgrado la temporaneità del rapporto o il suo assoggettamento a disciplina sostanziale di natura
privatistica - un rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che, in regime di impiego pubblico
privatizzato, le relative controversie seguono, quanto al riparto di giurisdizione, le regole previste dall'art.
68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 63 del d.lgs. n.
165 del 2001), essendo, quindi, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte quelle inerenti ad
ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il
conferimento di incarichi dirigenziali, giacché la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa,
contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure
concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione
della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano la fase successiva a detta
approvazione. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella
controversia per l'assunzione promossa dal primo classificatosi nella selezione indetta, nel marzo 1999,
da un Comune al fine di assumere disoccupati da utilizzare in "cantiere scuola e lavoro" - con
trasformazione del rapporto, alla scadenza, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
secondo quanto stabilito dal bando di selezione - dove il ricorrente medesimo non contestava la
graduatoria dei vincitori e, anzi, basava su di essa il proprio diritto). (Cassa e dichiara giurisdizione, App.
Roma, 22 Marzo 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 10459 del 23-04-2008 (ud. del 11-03-2008), T.S. c. COMUNE DI SAN FELICE
CIRCEO (rv. 602936)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
In materia di ricorsi relativi ai rapporti di impiego di tutti i dipendenti da pubbliche amministrazioni, nel
regime successivo al nuovo riparto di giurisdizione attualmente previsto nel D. Lgs. n. 165/2001, art. 63,
l'incardinamento della giurisdizione presso il giudice amministrativo presuppone che la controversia
riguardi il periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998, che, com'è noto,
rappresenta il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.
Sez. IV, Sent. n. 1807 del 21-04-2008 (ud. del 29-01-2008), N.C. e altri c. Ministero dell'interno e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
I ricorsi relativi ai rapporti di impiego di tutti i dipendenti da pubbliche amministrazioni, nel regime
antecedente al nuovo riparto di giurisdizione attualmente previsto nel D. Lgs. n. 165/2001, art. 63,
spettano all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo, senza possibilità di distinguere tra
controversie inerenti all'esercizio di attività autoritativa dell'amministrazione e controversie promosse a
tutela di diritti soggettivi, anche fondamentali.
Sez. IV, Sent. n. 1807 del 21-04-2008 (ud. del 29-01-2008), N.C. e altri c. Ministero dell'interno e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
In materia di ricorsi relativi ai rapporti di impiego di tutti i dipendenti da pubbliche amministrazioni, nel
regime antecedente al nuovo riparto di giurisdizione attualmente previsto nel D. Lgs. n. 165/2001, art.
63, nella competenza esclusiva del giudice amministrativo restano comprese non solo le domande di
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di impiego (retributive, contributive e di
inquadramento), ma anche quelle risarcitorie da inadempimento delle predette obbligazioni.
Sez. IV, Sent. n. 1807 del 21-04-2008 (ud. del 29-01-2008), N.C. e altri c. Ministero dell'interno e altri
Consiglio di Stato
Fattispecie:- sanità
Poiché si deve escludere l'assimilabilità dei medici gettonati ai ricercatori, stante la diversità dei rispettivi
profili professionali, si deve escludere, nell'ipotesi di controversie lavorative dei primi, la persistente
giurisdizione del Giudice Amministrativo, ammessa per i soli docenti universitari e per i ricercatori, a
norma degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
Sez. VI, Sent. n. 1779 del 21-04-2008 (ud. del 18-12-2007), Università degli studi di Napoli Federico II c.
D.M. G. P. e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La controversia promossa da un soggetto estraneo all'amministrazione, con la quale si contesti il
carattere riservato (a soli candidati interni) di una procedura concorsuale indetta dall'amministrazione, è
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'oggetto del giudizio non è costituito da un
rapporto giuridico, bensì dalla verifica del corretto esercizio del potere esercitato dall'amministrazione
nell'ambito di un'attività autoritativa, rispetto alla quale sono configurabili solo interessi legittimi, sia per i
partecipanti che per i terzi interessati. (Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 17 Febbraio
2006)
Sez. Unite, Sent. n. 9737 del 14-04-2008 (ud. del 04-03-2008), C.A. c. Comune di Cori - Area Affari
Generali e Personale (rv. 602795)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia per l'accertamento del diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale,
ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di dirigente amministrativo presso una azienda
ospedaliera. L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la
sua approvazione, infatti, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione
ove l'amministrazione, una volta coperti i posti messi a concorso, si sia determinata ad ampliare la pianta
organica per la qualifica richiesta e - senza procedere ad un nuovo concorso - a coprire gli ulteriori posti
vacanti, in parte con lo scorrimento della graduatoria del concorso già espletato e, in parte, con ricorso
alla mobilità interna (mediante trasferimento di una unità da altra azienda ospedaliera), dovendosi riferire
tale decisione alla gestione del rapporto di lavoro successiva all'approvazione della graduatoria e
all'esaurimento della procedura concorsuale. (Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Palermo, 12
Luglio 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 8736 del 04-04-2008 (ud. del 12-02-2008), D.B.F. c. B.R. (rv. 602954)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla controversia concernente differenze
retributive pretese, ai sensi dell'art. 2126 o 2041 cod. civ., per lo svolgimento, con continuità e vincolo di
subordinazione, in epoca antecedente al 30 giugno 1998, di mansioni corrispondenti alle finalità
istituzionali della P.A. datore di lavoro, non è esclusa né dalla mancanza dell'atto formale di nomina, non
essendo questo un requisito essenziale per la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, né
dall'eventuale nullità del rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini
della retribuzione, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo. (Rigetta e
dichiara giurisdizione, App. L'Aquila, 28 Luglio 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 8453 del 02-04-2008 (ud. del 19-02-2008), M.L. c. Azienda Unità Sanitaria
(OMISSIS) (rv. 602346)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della
procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente
al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario
in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice
amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la
giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della
graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si
faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto - che sorge con
l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. (Rigetta, App. Bari, 20 Luglio 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 7945 del 27-03-2008 (ud. del 04-03-2008), Ministero dell' Economia e delle Finanze
c. D.L. ( D.L.) B.A. (rv. 602351)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La controversia avente ad oggetto gli inquadramenti dei lavoratori, già dipendenti di Poste Italiane s.p.a.,
trasferiti all'INPDAP in forza del d.P.C.m. 18 ottobre 1999, quale ente presso il quale già operavano in
posizione di comando, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001, giacché essa non è suscettibile di essere ricondotta nell'ambito di quelle relative
ad atti organizzativi di cui all'art. 2, comma primo, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, ma risulta invece
inerente alla gestione del rapporto di lavoro in base ad una attività non autoritativa, espletata con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165.
(Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Firenze, 9 Febbraio 2004)
Sez. Unite, Sent. n. 5921 del 05-03-2008 (ud. del 19-02-2008), I.N.P.D.A.P. c. S.R. (rv. 602251)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
La procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo
grado del ruolo sanitario - prevista dall'art. 15 "ter", commi 2 e 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto
dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, sulla quale non incide l'art. 2 della legge n. 45 del 1999, il quale
reca soltanto la disciplina sostanziale dei requisiti per la partecipazione alla selezione medesima - non ha
carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in
quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione
di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente
fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di
soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità
manageriali. Ne consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, (nella
specie concernente l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico e le conseguenziali richieste
retributive) ovvero al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di
lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n. 165 del 2001. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Torino, 6 Luglio 2004)
Sez. Unite, Sent. n. 5920 del 05-03-2008 (ud. del 19-02-2008), M.D. c. A.S.L. (Omissis) di Casale
Monferrato (rv. 602299)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Qualora l'incarico a un magistrato si configuri come rapporto di servizio onorario, ponendosi con il
rapporto di pubblico impiego in un nesso di mera occasionalità - come quando la legge impone la nomina
di un magistrato esclusivamente per le garanzie di professionalità, indipendenza e imparzialità, ma per lo
svolgimento di compiti di natura amministrativa -, è esclusa la giurisdizione amministrativa esclusiva
prevista per il rapporto di impiego dei magistrati (artt. 3 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001) e si applica la
regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse
legittimo.(In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo per la domanda di compenso di un magistrato relativa alla partecipazione come
presidente ad un collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto (d.l. n. 152 del 1991, conv.
nella lege n. 203 del 1991) atteso che, in mancanza di espressa previsione nella legge, la previsione del
compenso resta affidata alle libere determinazioni dell'autorità, con conseguente consistenza di interesse
legittimo della posizione soggettiva del privato). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Catanzaro, 19
Gennaio 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 5431 del 29-02-2008 (ud. del 19-02-2008), Ministero dell'Interno c. D.N. (rv.
601907)
Cassazione Civile
Fattispecie:- direttore dell'Ente Parco
La nomina, con conseguente assunzione con contratto di diritto privato di durata quinquennale, a
direttore dell'"Ente parco nazionale del Vesuvio" (ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991) non
implica una procedura a carattere concorsuale, sia perché è assente il carattere essenziale della
indicazione di una scelta-graduatoria fondata sulla prevalenza di maggiore idoneità nell'esercizio delle
funzioni di direttore del parco di alcuni candidati su altri, sia perché l'iscrizione all'albo degli idonei
all'attività di direttore di parco rientra tra gli atti endoprocedimentali privi di effettiva rilevanza ai fine
della decisione effettuata dal ministro competente e si colloca tra gli atti prodromici che non derogano
alla normativa di carattere generale che attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle controversie
concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), ancorché
in esse vengano in questione atti amministrativi presupposti. Ne consegue che la nomina a direttore del
predetto Ente si risolve in una "determinazione per l'organizzazione degli uffici" ai sensi dell'art. 5 del
d.lgs. n. 165 del 2001, così da configurarsi come espressione di un potere privato del datore di lavoro, e
la controversia in base alla quale se ne chieda l'annullamento rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 5078 del 27-02-2008 (ud. del 18-12-2007), R.M. c. Ministero dell'ambiente e della
tutela dell'ambiente e della tuela del territorio (rv. 601905)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di rimborso delle spese legali a dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e
comportamenti connessi all'espletamento del servizio, poi dichiarati esenti da responsabilità, e con
riferimento ai dipendenti della regione Siciliana, atteso che l'art. 39 della legge reg. n. 145 del 1980, che
collega il rimborso alla dichiarazione di esenzione della responsabilità solo per il personale
dell'amministrazione regionale, è stato esteso con disposizione (art. 24 della legge reg. n. 30 del 2000)
innovativa (nonostante l'espressa qualificazione interpretativa) anche ai dipendenti degli enti locali, e che
la dichiarazione di esenzione della responsabilità è l'evento generatore del diritto al rimborso sulla base
del quale opera il "discrimen" temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa (art. 63 del d.lgs. n.
165 del 2000), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il dipendente di un
ente locale chieda il rimborso per spese di procedimenti nei quali è stato dichiarato esente da
responsabilità in epoca successiva alla suddetta legge reg. del 2000 e in epoca attribuita alla giurisdizione
ordinaria secondo la regola generale di riparto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la
giurisdizione del giudice ordinario per una controversia promossa da un dipendente comunale sottoposto
a procedimento penale per fatti connessi all'espletamento del servizio, poi assolto con formula piena nel
2003). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 3413 del 13-02-2008 (ud. del 05-02-2008), C.B. c. Comune di Palermo (rv. 601689)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di assunzione di disabili e con riferimento alla riserva prevista in loro favore, le controversie
nelle quali non si contesta la graduatoria ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce sono
riconducibili all'ambito privatistico e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione
la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa che si esaurisce con
l'approvazione della graduatoria,. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di
merito che aveva riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O., in controversia relativa alla mancata
assunzione di un docente disabile, nella quale non veniva contestata la graduatoria ma su di essa veniva
basata la pretesa all'assunzione). (Rigetta, App. Bari, 10 Febbraio 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 3409 del 13-02-2008 (ud. del 05-02-2008), Ministero dell'Istruzione c. C.M. (rv.
601688)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di assunzione del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie in cui il
docente faccia valere il proprio diritto all'assunzione sulla base di una graduatoria di concorso,
prospettando la violazione di legge (art. 1 della legge n. 124 del 1999) da parte dell'amministrazione
nell'utilizzazione di altra graduatoria concorsuale precedente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,
venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai
quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto il diritto all'assunzione. Non
possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001),
essendo queste non oggetto di contestazione ed assunte a presupposto della pretesa all'assunzione, né
altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 3401 del 13-02-2008 (ud. del 22-01-2008), M.B. c. L.G. (rv. 601687)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle
controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza
rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive
modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che
restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art.
5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo
la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale
assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n.
165 del 2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di
approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in
possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria
preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né altre categorie di attività autoritativa
(art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo). (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 3399 del 13-02-2008 (ud. del 22-01-2008), B.E. c. Ministero dell'istruzione (già
Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca) (rv. 601686)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Le posizioni di interesse legittimo si devono ritenere sottratte alla giurisdizione del Giudice ordinario, e ciò
ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001.
Sez. VI, Sent. n. 414 del 08-02-2008 (ud. del 14-12-2007), Centro Nazionale delle Ricerche e altri c. P.P.
e altri
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
In tema di contratti collettivi del lavoro di pubblico impiego privatizzato, posto che è possibile
denunziarne in cassazione la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del d.lgs.
n. 165 del 2001, il giudice di legittimità deve procedere alla diretta interpretazione degli stessi secondo i
criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. facendo innanzitutto riferimento al significato letterale
delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, non utilizzando il ricorso ad ulteriori criteri
interpretativi, atteso che questi ultimi esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare
laddove una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni. (Nella specie, relativa
all'interpretazione dell'art. 25 del c.c.n.l. - Comparto ministeri - del 16 maggio 1995, la S.C., cassando la
sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto che la norma secondo la quale il procedimento
disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva si interpreta nel senso che detto termine decorra dalla conoscenza, in capo
all'amministrazione medesima, del provvedimento decisorio completo di motivazione e non solo del suo
estratto, posto che le categorie giuridiche della sentenza e dell'estratto della sentenza di condanna sono,
a termini di diritto penale, del tutto differenti, così come, fra l'altro, emerge dalla lettera degli artt. 425,
444, 448, 529 e 548 cod. proc. pen.). (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 2 Agosto 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 2772 del 06-02-2008 (ud. del 15-10-2007), Agenzia del Territorio c. S.C. (rv.
601587)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavori socialmente utili la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con
poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è
viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando
deve eccezionalmente procedere alla assunzione (ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 388 del
2000) o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento.
Conseguentemente, la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri è di diritto soggettivo e
la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l'assunzione opera anche l'art.
63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'"assunzione al
lavoro", nelle quali rientrano le assunzioni tramite le liste di collocamento (art. 35 dello stesso d.lgs.).
(Dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 17 Febbraio 2003)
Sez. Unite, Sent. n. 2277 del 31-01-2008 (ud. del 11-12-2007), R.C. c. Comune di (OMISSIS) (rv.
601304)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione
alla giurisdizione amministrativa "ex" art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 comprendono anche quelle dirette
a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, con
progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e
che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice
amministrativo la controversia relativa al concorso per l'accesso a categoria superiore nell'ambito della
stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di
classificazione del relativo c.c.n.l. 9 agosto 2000 è articolato in categorie, che si caratterizzano per il
diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di
specializzazione trasversalmente alle categorie. (Dichiara giurisdizione, App. Potenza, 17 Novembre
2005)
Sez. Unite, Sent. n. 2288 del 31-01-2008 (ud. del 18-12-2007), Z.A. c. Università degli Studi della
Basilicata - Potenza (rv. 601428)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In riferimento alla domanda, introdotta in epoca anteriore al 1° luglio 1998, con la quale un dipendente
pubblico (della disciolta USL) faccia valere il mancato pagamento di un credito relativo a corrispettivi
dovuti per lavoro straordinario, la giurisdizione - ai sensi della legislazione (art. 29 del r.d. n. 1054 del
1924 e art. 7 della legge n, 1034 del 1971) anteriore alla cosiddetta privatizzazione, attuata con le
disposizioni poi confluite nel d.lgs. n. 165 del 2001 - è quella esclusiva del giudice amministrativo, estesa
anche alle controversie meramente patrimoniali, atteso che la controversia non cessa di appartenere al
rapporto di impiego per il fatto di essere limitata al mancato pagamento di somme di denaro, senza che
possa rilevare la circostanza che l'amministrazione abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa con una
transazione, essendo questa intervenuta nell'ambito dello stesso lavoro pubblico. (Cassa e dichiara
giurisdizione, App. Taranto, 7 Gennaio 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 26621 del 18-12-2007 (ud. del 04-12-2007), Regione Puglia c. S.M. (rv. 601104)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Vertendosi in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente regionale
risultato idoneo non vincitore in una procedura di selezione per posti di avvocato presso l'Avvocatura
Regionale, il quale, a seguito dell'indizione di altro concorso per la copertura di ulteriori posti, lamenti la
violazione della disposizione emanata dall'amministrazione che prevedeva l'assunzione degli idonei
mediante scorrimento della graduatoria, in caso di rinuncia od impedimento dei vincitori. Infatti, il
candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei
requisiti del bando per il cosiddetto scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla
stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione senza porre in discussione le
procedure concorsuali, azionando una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice
ordinario. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 26113 del 13-12-2007 (ud. del 20-11-2007), Regione Veneto c. F.C. (rv. 601048)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di
riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali relative ai pubblici dipendenti,
la controversia concernente una procedura per scorrimento orizzontale da una posizione ad un'altra
all'interno della stessa area funzionale, riservata al personale interno dell'amministrazione pubblica (nella
specie regione), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario della stessa amministrazione poiché il
comando, al pari del distacco del lavoratore privato, non comporta una novazione soggettiva del rapporto
e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il destinatario della prestazione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 25839 del 11-12-2007 (ud. del 20-11-2007), R.G. c. Regione Lazio (rv. 601047)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Si deve ritenere che il quarto comma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, laddove riserva alla
giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti nelle Pubbliche amministrazioni, faccia riferimento non soltanto alle procedure
concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche a quelle
prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia od area superiore;
il termine assunzione, infatti, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e
non solo all'ipotesi di ingresso iniziale nella pianta organica del personale. Poichè, quindi, è riferibile ad un
vero e proprio concorso la procedura (anche selettiva) che consente il passaggio del pubblico dipendente
da un'area inferiore a quella superiore, qualora, la procedura concorsuale oggetto di impugnativa attenga
all'accesso ad una qualifica dirigenziale, e quindi ad area diversa e superiore rispetto a quella di
appartenenza di coloro che hanno impugnato la suddetta procedura, si deve ritenere che la controversia
appartenga alla sfera di cognizione del Giudice amministrativo.
Sez. IV, Sent. n. 6168 del 04-12-2007 (ud. del 23-10-2007), I.R. e altri c. Ministero dell'Economia e delle
Finanze e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per "procedure concorsuali di assunzione" ("ex" art. 63,
comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono
non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, ma anche quelle dirette
a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una
progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa,
tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Alla stregua dell'interpretazione
enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini del riparto della giurisdizione, il contenuto della
contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto
collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia
resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle
controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica
all'altra, ma nell'ambito della stessa aerea (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate
meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che
l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Nella fattispecie,
relativa al passaggio secondo le "ex" qualifiche VI a VII e, quindi, secondo le aree B a C, in base al
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio
1998/2001, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Sent. n. 23439 del 12-11-2007 (ud. del 09-10-2007), M.M. c. Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (rv. 600240)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
Nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto
ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di
cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai sensi dell'art. 63 comma quinto del medesimo decreto, la Corte
di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, secondo i criteri di cui agli artt.
1362 e ss. del cod. civ., procedendo all'esame dell'intero contratto ex art. 1363 cod. civ. e non delle sole
clausole denunciate. (Cassa e decide nel merito, App. Bolzano, 31 Maggio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 22234 del 23-10-2007 (ud. del 19-06-2007), Inail c. U.E. (rv. 599573)
Cassazione Civile
Reggenza
L'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), dispone
che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione
del dirigente in caso di assenza od impedimento, nonchè di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione
del dirigente titolare; l'interpretazione della norma, nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art.
3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d. lgs. n. 165
del 2001), è nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di
sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in
attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che la reggenza è consentita, senza
che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato
aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per
tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni
dirigenziali (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla posizione di
un dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, correttamente aveva ritenuto sussistente lo
svolgimento delle mansioni dirigenziali, con riguardo ad una vacanza del posto di primo dirigente
dell'ufficio della ex Direzione provinciale del Tesoro, protrattasi per cinque anni, senza che, peraltro, la
situazione si potesse considerare mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del
comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo
alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale). (Rigetta, App. Firenze, 4
Marzo 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 20899 del 05-10-2007 (ud. del 14-06-2007), Ministero dell'economia e delle finanze
c. G.G. (rv. 599315)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Nell'ambito di controversia relativa a rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la pregiudiziale
amministrativa (da ritenersi configurabile anche in presenza del nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ.
che pure non ne reca più l'esplicita menzione) può astrattamente sussistere solo nel caso che il giudice
amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni
giurisdizionali esclusive, ma mai nel caso di controversia avente ad oggetto l'impugnazione di
provvedimenti a tutela interessi legittimi, avendo conferito la legge al giudice ordinario il potere di
disapplicazione dei provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti
provvedimenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso l'istanza di
sospensione del giudizio relativo all'assunzione di un vincitore di concorso sulla base delle risultanze della
graduatoria, benché questa fosse stato oggetto di impugnativa innanzi al giudice amministrativo).
(Rigetta, App. Caltanissetta, 26 Maggio 2004) .
Sez. lavoro, Sent. n. 18709 del 06-09-2007 (ud. del 05-07-2007), CONSORZIO DI BONIFICA N.
(OMISSIS) DI ENNA c. M.S. (rv. 600136)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
Il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, contemplata dall'allegato A del CCNL del
Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 - la cui violazione e falsa applicazione è censurabile con ricorso
per cassazione (art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) - fa espresso riferimento, come
caratteristiche professionali di base, a "Lavoratori che, per le specifiche professionalità assumono
temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare", quale ipotesi di portata più
limitata delle funzioni di reggenza, sicché - posto che il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il
diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla
maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del
sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato - deve escludersi (come
correttamente ritenuto, nella specie, dal giudice di merito) il riconoscimento del diritto alla maggiore
retribuzione dirigenziale in favore di dipendente pubblico, inquadrato nella qualifica della posizione
economica C3, che abbia assunto solo temporaneamente funzioni dirigenziali in sostituzione del direttore
amministrativo titolare del posto. (Rigetta, App. Brescia, 22 Aprile 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16469 del 26-07-2007 (ud. del 23-05-2007), M.A. c. Ministero dell'interno (rv.
598359)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- concorsi pubblici
Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi interni, quando il
concorso, riservato al personale già dipendente dell'Amministrazione, comporti la progressione in senso
verticale e cioè una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Infatti, il quarto comma dell'art. 63 D.Lgs.
n. 165/2001, laddove riserva alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si riferisce non
solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto, ma anche
alle prove finalizzate all'accesso, del personale già in servizio, ad una fascia o ad area superiore, dovendo
il termine "assunzione" essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non solo
all'ingresso iniziale nella pianta organica del solo personale.
Sez. V, Sent. n. 4030 del 16-07-2007 (ud. del 30-05-2006), C.A. e altri c. Regione Liguria e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorietà del concorso pubblico (ordinanza n.
2 del 2001), l'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 va inteso nel senso che la giurisdizione del giudice
amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni, ma si
estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra,
spettando poi al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimità dell'esclusione o dell'apertura
del concorso all'esterno. Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario assume in tale ambito
carattere residuale, limitata ai concorsi per soli interni che comportino progressioni professionali
nell'ambito della medesima area, senza alcuna "novazione" dei relativi rapporti di lavoro. (Nella specie, la
S.C. correggendone in parte la motivazione, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una procedura di corso - concorso di riqualificazione per
l'accesso alla posizione B/3 indetta dall'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali, sul rilievo che, essendo detta procedura aperta anche ai lavoratori che prestano la propria
opera in posizione di fuori ruolo o di comando, la medesima avrebbe comportato, per i vincitori, un
mutamento di "status" con novazione del precedente rapporto di lavoro, configurandosi in tale procedura
soltanto interessi legittimi). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 22 Marzo 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 15588 del 12-07-2007 (ud. del 12-06-2007), P.G. c. Consiglio di Stato - Tribunali
Amministrativi Regionali (rv. 598295)
Cassazione Civile
Fattispecie:- lavori socialmente utili
La legge reg. della Calabria 30 luglio 1996, n. 18, nel prevedere all'art. 2 la concessione di contributi alle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 29 del 1993, che predisponevano progetti utili di
determinate categorie di lavoratori, al fine "di conseguire le finalità" dalla stessa legge indicate,
riconosce, al successivo art. 4, la spettanza di un contributo ulteriore allo scopo di favorire l'incremento
dell'attività lavorativa del singolo lavoratore assunto, che, perciò, non può considerarsi parte integrante
del compenso ordinario attribuibile ad ogni lavoratore impiegato, diversamente dalle somme di cui al
comma secondo dell'art. 8 della legge n. 468 del 1997, volto a prevedere che "nel caso di impegno per
un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale" ai lavoratori compete un "importo
integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale". (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento del contributo di cui al
citato art. 4 della legge reg. n. 18 del 1996 in favore dei lavoratori ricorrenti, non essendone state
comprovate le condizioni, e con la quale era stata, altresì, statuita l'insussistenza dei presupposti per
l'erogazione delle somme previste dal richiamato art. 8 della legge n. 468 del 1997, siccome i lavoratori
non avevano formulato alcuna espressa domanda in proposito, così rimanendo irrilevante la relativa
documentazione che era stata allegata in appello). (Rigetta, App. Catanzaro, 29 Gennaio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 14486 del 21-06-2007 (ud. del 21-06-2007), (rv. 597631)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), ai sensi
degli artt. 551 e segg. del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il
carattere generale della giurisdizione ordinaria in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni (art. 63, comma primo, d. lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la
perpetuazione della giurisdizione amministrativa (prevista dal comma quarto del citato art. 63) riveste
una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia (come
dedotta nella specie) con la quale, sul presupposto dell'avvenuta approvazione della graduatoria della
procedura concorsuale, il partecipante chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi
attribuitigli ai fini della formazione di detta graduatoria e, quindi, contesti la conformità a legge di tali
provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione, facendo, invero, valere, con la suddetta
domanda una pretesa all'assunzione implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria
comunque già formata. (Dichiara giurisdizione, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 14290 del 20-06-2007 (ud. del 22-05-2007), C.G. c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (poi Ministero dell'istruzione) (rv. 597388)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla contestazione del giudizio
medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, e
concernente l'idoneità alle mansioni di autista di un dipendente di azienda municipalizzata di trasporti, in
quanto funzionale all'accertamento del diritto soggettivo all'assegnazione ai compiti propri della qualifica
rivestita e comportante l'estraneità alla lite della P.A. e di provvedimenti da questa emanati. (Rigetta e
dichiara giurisdizione, Trib. Palermo, 14 Novembre 2003)
Sez. Unite, Sent. n. 14289 del 20-06-2007 (ud. del 22-05-2007), Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. c.
M.F. (rv. 597386)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Attesa l'ampia portata della normativa (art. 63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001) che, salvo
tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico,
intercorrente tra il segretario e l'ente locale, e, quindi, anche per le controversie aventi ad oggetto, come
nella specie, l'anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità, ai sensi dell'art. 19,
comma primo, del d.P.R. n. 465 del 1997, presso la suddetta Agenzia per la gestione dell'albo. (Cassa e
dichiara giurisdizione, App. Venezia, 10 Aprile 2004)
Sez. Unite, Sent. n. 14288 del 20-06-2007 (ud. del 22-05-2007), N.G.R. c. Comune di Isola Vicentina
(rv. 597385)
Cassazione Civile
Procedimenti disciplinari
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e all'obbligo dell'
amministrazione di conformarsi, in materia di lodi disciplinari, alle decisioni del Collegio di disciplina (ex
art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001), l'art. 6, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro in materia
di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 stabilisce che l'impugnazione delle sanzioni può
avvenire secondo le regole previste dallo stesso accordo dinanzi ai "soggetti" di cui ai commi 8 e 9
dell'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 (corrispondenti ai commi di pari numero dell'art. 55 del d.lgs. n. 165
del 2001) e, alla stregua di tale clausola, il ricorso al Collegio arbitrale di disciplina, nel quale va
individuato il "soggetto" cui essa si riferisce, comporta l'applicazione della procedura prevista nel
contratto quadro, sia per l'esplicito rinvio alle regole dell'accordo, sia perché le uniche norme del d.lgs.
richiamate riguardano la composizione dei collegi arbitrali, con esclusione del comma 7 che disciplina il
procedimento e contiene, fra l'altro, la prescrizione del dovere di conformarsi. Il mancato richiamo del
comma 7 è coerente con la volontà manifestata dalle parti collettive di disciplinare esse stesse il
procedimento con le norme specifiche concordate a tale scopo, in accordo con le indicazioni provenienti
dall'art. 413 ter cod. proc. civ. Né a fondare il carattere vincolato del comportamento
dell'amministrazione vale il richiamo al principio di legalità dell'azione amministrativa, correlato all'art. 97
Cost. il quale potrebbe dirsi violato solo ipotizzando in termini generali un dovere dell'amministrazione di
conformarsi a qualsiasi decisione giudiziaria o ad essa equiparabile a prescindere dalla sua esecutività,
laddove in linea di principio un siffatto dovere di conformazione presuppone il giudicato (principio
affermato in controversia il cui il Collegio arbitrale di disciplina, in accoglimento dell'impugnazione del
licenziamento inflitto al dipendente di una ASL, aveva sostituito la sanzione espulsiva con la sospensione
dal servizio per tre giorni; l'amministrazione aveva impugnato il lodo dinanzi al tribunale deducendo vari
profili di illegittimità e il dipendente, resistendo in giudizio, aveva dedotto l'inammissibilità
dell'impugnazione per essersi l'amministrazione conformata alla decisione arbitrale, facendogli scontare la
sanzione della sospensione. Il tribunale, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, aveva ritenuto
che, facendo scontare la sanzione minima, l'amministrazione avesse definitivamente consumato il proprio
potere disciplinare ed era, pertanto, priva di interesse ad impugnare. Le censure avverso la sentenza
patrocinavano una lettura del contratto quadro nel senso che esso non contenesse alcuna clausola
ostativa dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi e le conseguenze, per l'applicazione della
sanzione decisa dal Collegio, in ordine all'acquiescenza alla decisione. La S.C., interpretando le
disposizioni del contratto quadro come in massima, ha confermato la decisione della corte territoriale).
(Rigetta, Trib. Genova, 20 Settembre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 13626 del 11-06-2007 (ud. del 09-01-2007), AUSL (omissis) - Azienda Unità
Sanitaria Locale n. (omissis) Genovese c. C.R. (rv. 597676)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- Corpo dei Vigili del Fuoco
Appartiene al Giudice Amministrativo la cognizione dell'impugnativa proposta contro atti relativi ad una
approvazione di graduatoria ed ai conseguenti provvedimenti di inquadramento emanati successivamente
alla data del 01/01/2006 e che attengono a rapporti di lavoro del personale dei Vigili del Fuoco, la cui
categoria è stata ricondotta nel regime di diritto pubblico, per la quale, appunto, l'art. 63, comma quarto,
del D.Lgs. n. 165/2001, riconosce la giurisdizione esclusiva del G.A. La circostanza, infatti, che
l'approvazione della graduatoria e gli atti di inquadramento siano intervenuti al termine di un
procedimento i cui atti prodromici (quali il bando di concorso) abbiano formato oggetto di controversia
avanti al Giudice ordinario, non determina lo spostamento della giurisdizione per attrazione o connessione
con il precedente contenzioso.
Sez. VI, Sent. n. 2954 del 04-06-2007 (ud. del 13-04-2007), D.F.L. e altri c. Ministero dell'Interno e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- Corpo dei Vigili del Fuoco
Appartiene al Giudice Amministrativo la cognizione dell'impugnativa proposta contro atti relativi ad una
approvazione di graduatoria ed ai conseguenti provvedimenti di inquadramento emanati successivamente
alla data del 01/01/2006 e che attengono a rapporti di lavoro del personale dei Vigili del Fuoco, la cui
categoria è stata ricondotta nel regime di diritto pubblico, per la quale, appunto, l'art. 63, comma quarto,
del D.Lgs. n. 165/2001, riconosce la giurisdizione esclusiva del G.A. La circostanza, infatti, che
l'approvazione della graduatoria e gli atti di inquadramento siano intervenuti al termine di un
procedimento i cui atti prodromici (quali il bando di concorso) abbiano formato oggetto di controversia
avanti al Giudice ordinario, non determina lo spostamento della giurisdizione per attrazione o connessione
con il precedente contenzioso.
Sez. VI, Sent. n. 2954 del 04-06-2007 (ud. del 13-04-2007), D.F. e altri c. Ministero dell'Interno e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso,
caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da
una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la
selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche)
amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie
nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un
potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia con la quale si chieda il
risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa
ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della legge
2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario, atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione
alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente
a categoria protetta. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 21 Novembre 2003)
Sez. Unite, Sent. n. 12348 del 28-05-2007 (ud. del 08-05-2007), Ministero dell'Istruzione c. C.G. (rv.
596971)
Cassazione Civile
Risarcimento danni
In tema di risarcimento dei danni, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina
prevista dall'art. 1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di fatto, riservata al
giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione.
(Nella specie, le Sezioni unite, sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione
all'azione risarcitoria esperita da un soggetto invalido per il mancato riconoscimento del titolo di riserva
spettantegli in funzione della formazione della graduatoria concorsuale, hanno confermato l'impugnata
sentenza che aveva accertato, con motivazione logica ed adeguata e sulla base delle risultanze
istruttorie, la colposa omissione di valutazione di tale condizione in favore dell'originaria attrice con
conseguente responsabilità extracontrattuale del ricorrente Ministero, procedendo alla quantificazione dei
danni attraverso un corretto e congruo percorso argomentativo). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Napoli, 21 Novembre 2003)
Sez. Unite, Sent. n. 12348 del 28-05-2007 (ud. del 08-05-2007), Ministero dell'Istruzione c. C.G. (rv.
596972)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni soggetti a privatizzazione, le
domande aventi ad oggetto spettanze retributive relative a periodi del rapporto di lavoro successivi al 30
giugno 1998, individuato quale discrimine temporale dall'art. 69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, non possono
ritenersi questioni attinenti alla fase del rapporto anteriore a tale data, avuto riguardo al momento di
riferimento dello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, di verificazione delle circostanze poste a
fondamento della pretesa avanzata, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice
ordinario. Ad analoga conclusione - con attribuzione della relativa cognizione alla giurisdizione ordinaria deve pervenirsi, sulla scorta dell'applicabilità del medesimo criterio, con riferimento alle domande aventi
ad oggetto pretese retributive dei dipendenti degli enti lirici (come nella specie) trasformati in fondazioni
di diritto privato per i periodi di lavoro posteriori all'intervenuta trasformazione, ovvero successivi al 23
maggio 1998, in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1994, n. 432. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Roma, 4 Maggio 2005)
Sez. Unite, sent. n. 11560 del 18-05-2007 (ud. del 03-04-2007), Teatro dell'Opera di Roma - Fondazione
c. M.D. (rv. 596630)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed
amministrativa, in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell'attuale art. 63 del
D.Lgs. n. 165 del 2001 (secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso D.Lgs. n. 165
del 2001, sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998) delle
questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non
ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito
dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Pertanto,
in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza di pretese retributive, rileva
esclusivamente il periodo di maturazione delle relative spettanze economiche (nella specie risalente al
1981, con conseguente affermazione dell'appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa),
atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della
sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente
dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto
obbligatorio. Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come riconosciuta
ricorrente nella fattispecie), per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, non è di ostacolo la circostanza
che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, poiché questa data deve considerarsi
posta, anche nell'assetto normativo risultante dal citato D.Lgs. n. 165 del 2001, quale termine di
decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul
punto ai limiti interni della giurisdizione. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Catanzaro, 10 Maggio
2005)
Sez. Unite, sent. n. 10371 del 08-05-2007 (ud. del 20-03-2007), P.F. c. Regione Calabria (rv. 596406)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va
identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e
soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in
giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti
costituiscono manifestazione. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Brescia, 12 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 10374 del 08-05-2007 (ud. del 20-03-2007), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI c. A.A. (rv. 596407)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001,
allorquando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pone riferimento non solo
alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma
anche alle prove selettive dirette a consentire l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area
superiore; pertanto, alla stregua di questo presupposto, deve ritenersi che le procedure che permettono il
passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso - tale essendo
anche la prova che viene denominata "selettiva" - qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono
chiamati a sostenere; diversamente, la controversia (come nella specie) che attiene ad una selezioneconcorso che comporta il passaggio (a soli fini economici) da una qualifica ad un'altra nell'ambito della
stessa area resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Brescia, 12 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 10374 del 08-05-2007 (ud. del 20-03-2007), Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti c. A.A. (rv. 596408)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- ad opera della Corte di Cassazione
La possibilità di denunziare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi del
lavoro pubblico, di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevista in generale dall'art. 63, quinto
comma, dell'art. 63 dello stesso d.lgs., risulta statuita espressamente dall'art. 64 del medesimo testo
normativo per le controversie (come nella specie) in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e
l'interpretazione dei contratti collettivi. A tal fine, pur potendo il giudice di legittimità procedere alla
diretta interpretazione di siffatti contratti collettivi, dalla natura negoziale degli stessi deriva che tale
interpretazione deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non
sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale (la cui asserita errata applicazione
da parte del giudice del merito pure era stata denunciata dall'Amministrazione ricorrente nella
fattispecie). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in proposito è, peraltro, necessario che in esso siano
motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto ed il modo in
cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo della fonte pattizia
denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle
lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Brescia,
12 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 10374 del 08-05-2007 (ud. del 20-03-2007), Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti c. A.A. (rv. 596409)
Cassazione Civile
Fattispecie:
Il CCNL 6 luglio 1995 del comparto Regioni ed Enti locali disponeva, all'art 4 comma 4, che la
contrattazione decentrata doveva riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello, precisati dal
successivo art. 5, tra i quali non era compresa la materia della classificazione del personale, peraltro
estranea alle disposizioni del contratto nazionale. Ne consegue la nullità, in forza del comma 3 dell'art. 40
del d.lgs n. 165 del 2001, dell'accordo sindacale decentrato stipulato in materia da un'amministrazione
comunale nella vigenza di tale contratto, essendo stato definito il nuovo sistema di classificazione solo
con il CCNL del 31 marzo 1999. Né vale il principio di diritto secondo cui le parti possono stabilire il
differimento dell'operatività della regolamentazione al momento di entrata in vigore di una legge
sopravvenuta, che rimuova il limite preesistente, poiché nella specie si è in presenza di un'autorizzazione
che, in base alla legge, deve essere data specificamente e che è stata data con riferimento esclusivo alla
progressione economica all'interno delle categorie. (Cassa e decide nel merito, App. Salerno, 1 Marzo
2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 10099 del 02-05-2007 (ud. del 09-01-2007), Comune di Salerno c. A.E. (rv.
597243)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia per l'accertamento del diritto alla
costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale,
ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di personale in un ente pubblico (nella specie,
Istituto autonomo case popolari). L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della
graduatoria finale e la sua approvazione, infatti, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto
soggettivo all'assunzione, a nulla rilevando l'apposizione al provvedimento di approvazione di una
clausola con la quale l'amministrazione si riservi il potere di decidere se procedere o meno alle
assunzioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. (condizione meramente
potestativa) perché subordinante l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione
medesima. Parimenti, non è pregiudicato il diritto soggettivo all'assunzione nel caso di implicita revoca
degli atti successivi all'approvazione della graduatoria, in quanto in tal caso il potere autoritativo di
revoca sarebbe mancante dei requisiti di forma previsti dalla legge. (Nel caso di specie, il presidente
dell'Iacp convenuto, successivamente all'approvazione della graduatoria, aveva con propria delibera
ritenuto di dover coprire i posti vacanti con concorsi interni e non mediante nuove assunzioni). (Rigetta e
dichiara giurisdizione, App. Lecce, 21 Aprile 2005)
Sez. Unite, sent. n. 8951 del 16-04-2007 (ud. del 20-03-2007), Istituto Autonomo Case Popolari
(I.A.C.P.) della Provincia di Lecce c. M.C. (rv. 596319)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da alcuni dirigenti di seconda
fascia già inquadrati nell'AIMA (Azienda per l'intervento nel mercato agricolo), avente ad oggetto
l'impugnazione delle delibere con le quali gli organi di gestione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, che ha preso il posto dell'AIMA) li escludevano dai ruoli AGEA in attesa dell'adozione del
nuovo regolamento del personale. Infatti, dette delibere hanno natura provvisoria e costituiscono non atti
organizzatori di carattere generale, rientranti nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nei
confronti del quale sono configurabili solo interessi legittimi -, ma ordinari atti di gestione rientranti nella
fattispecie del successivo art. 5, che prevede che le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro
sono assunte dagli organi preposti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. (Dichiara
giurisd. rimette sez.semplici, App. Roma, 7 Aprile 2006)
Sez. Unite, sent. n. 8526 del 05-04-2007 (ud. del 06-03-2007), AGEA - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura c. F.G. (rv. 596314)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai
sensi dell'attuale art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto disposto dall'art. 69,
comma settimo, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivo dell'art. 45, comma diciassettesimo, del
d.lgs. n. 80 del 1998), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998,
restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti il periodo
anteriore a tale data. Al riguardo, la predetta norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma settimo,
del citato d.lgs. n. 165 del 2001 deve intendersi nel senso che il riferito discrimine temporale tra
giurisdizione ordinaria ed amministrativa vada riferito non ad un atto giuridico o al momento di
instaurazione della controversia, bensì al dato storico dell'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali
posti a fondamento della pretesa avanzata. (Nella specie, le Sezioni unite hanno individuato tale
discrimine temporale ponendo riguardo, in relazione all'esperimento di un'azione di risarcimento proposta
da alcuni dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per l'affermata
perdita di "chances" conseguente all'assunta omissione dell'adozione di atti di progressione in carriera nei
loro confronti, al momento dell'asserita inadempienza del suddetto istituto inerente l'obbligo di equiparare
il personale dipendente, quanto all'inquadramento, al personale del comparto sanità, affermando la
sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risalendo siffatta condotta omissiva al
1994). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Bari, 18 Maggio 2004)
Sez. Unite, sent. n. 8363 del 04-04-2007 (ud. del 20-02-2007), Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata c. S.G. (rv. 595924)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti
amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2,
comma primo, del d.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad
oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui
quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente
pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di
una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a
connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". (Nella specie, alla stregua
dell'affermato principio, le Sezioni unite hanno dichiarato - in relazione ad un'azione risarcitoria di alcuni
dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per assunti danni
riconducibili a comportamenti lesivi incidenti sulla loro progressione in carriera - la giurisdizione del
giudice amministrativo anche in riferimento ad un atto di detto Istituto successivo al 30 giugno 1998
comportante l'approvazione di una nuova pianta organica, trattandosi di atto di organizzazione rientrante
nella fattispecie del citato primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, escludente la giurisdizione
del giudice ordinario). (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Bari, 18 Maggio 2004)
Sez. Unite, sent. n. 8363 del 04-04-2007 (ud. del 20-02-2007), Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata c. S.G. (rv. 595925)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Vertendosi in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal partecipante, risultato
primo tra gli idonei non vincitori in un concorso di selezione per la progressione verticale del personale
della Regione Basilicata, il quale, a seguito dell'indizione di altro concorso per la copertura di posti dello
stesso profilo professionale, lamenti la violazione della disposizione del bando che prevedeva la durata
della graduatoria per dodici mesi per la copertura di eventuali ulteriori posti resisi vacanti. Infatti, il
candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei
requisiti del bando per il c.d. scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla stipulazione
del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all'assunzione senza porre in discussione le procedure
concorsuali, azionando una posizione soggettiva tutelabile dinanzi al giudice ordinario. (Dichiara giurisd.
rimette sez.semplici, App. Potenza, 28 Ottobre 2004)
Sez. Unite, sent. n. 5397 del 09-03-2007 (ud. del 06-02-2007), Regione Basilicata c. R.A. (rv. 595504)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
L'attribuzione del livello economico differenziato di professionalità, previsto per il personale dipendente
dei comuni dagli artt. 35 e 36 del d.p.r. 3 agosto 1990, n. 333, che recepisce l'accordo 22 dicembre 1989
per il personale del comparto delle regioni e degli altri enti locali, comporta un aumento stipendiale
correlato non ad un mutamento di mansioni, ma al possesso da parte di alcuni dipendenti posti in
comparazione con i pari grado, di una maggiore produttività e professionalità, senza che sia necessaria
alcuna procedura concorsuale di assunzione, anche nel senso ampio del termine di procedura di selezione
per il conferimento di qualifica superiore. Le controversie proposte per l'attribuzione di tale livello
economico nascenti da graduatorie approvate dopo il 30 giugno 1998, pertanto, rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione la norma dell'art. 63, comma 4, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, che riserva alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di
procedure concorsuali, né quella dell'art. 69, comma 7, dello stesso d.lgs. che prevede una proroga della
giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego con riferimento "alle questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro" anteriori al 30 giugno 1998, dovendosi in questo caso far
riferimento alla collocazione temporale dell'episodio che produce la lesione definitiva dell'interesse per la
cui tutela si ricorre al giudice. (Rigetta e dichiara giurisdizione,App. Caltanissetta,25 Novembre 2004)
Sez. Unite, sent. n. 5404 del 09-03-2007 (ud. del 20-02-2007), Comune di Sperlinga c. M.F. (rv.
595507)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Alla stregua della "ratio legis" e dell'interpretazione letterale dell'art. 6 della legge n.75 del 1980, le
controversie concernenti il personale dello Stato e aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, l'indennità
di cessazione del rapporto di impiego e i rapporti intercorrenti tra il dipendente e l'ente previdenziale
competente relativamente all'indennità di buonuscita, appartengono alla giurisdizione esclusiva dei
tribunali regionali amministrativi. Conseguentemente, sussiste la giurisdizione amministrativa con
riferimento alla domanda relativa al pagamento, da parte dell'amministrazione datore di lavoro, dei
trattamenti di fine rapporto o servizio e del risarcimento del danno per mancata iscrizione al fondo di
previdenza e omesso versamento contributivo (principio affermato in fattispecie in cui i fatti costitutivi
delle domande, proposte per attività di insegnamento alle dipendenze di scuole statali con contratti
annuali rinnovati fino al 1998 ed inerenti all'indennità di buonuscita e al risarcimento danni per mancata
iscrizione al fondo opera di previdenza, si erano perfezionati entro il 30 giugno 1998). (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 5080 del 06-03-2007 (ud. del 18-01-2006), R.G. c. Ministero dell'Istruzione Università
e Ricerca (rv. 595512)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
In tema di impiego pubblico privatizzato, il personale iscritto nel ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali acquista la qualifica dirigenziale soltanto mediante contratto individuale di lavoro
con l'amministrazione, senza che costituisca titolo per l'insorgenza del diritto e del corrispondente obbligo
né l'esito di procedure concorsuali né l'atto, unilaterale e non recettizio, di conferimento dell'incarico
dirigenziale, ovvero ogni altro atto preliminare che preceda la stipulazione del contratto. Ne consegue che
per il dipendente pubblico l'inserimento - a seguito di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio
perché assoggettato a misura restrittiva della libertà personale - nel ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 15
del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 40, non costituisce titolo per l'insorgenza del diritto alla stipulazione con
l'amministrazione pubblica del contratto dal quale dipende - in via esclusiva - l'acquisizione della qualifica
dirigenziale. Né il contratto può essere surrogato dalla sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ.
che ne produca gli effetti, atteso che il giudice non può, sostituendosi alla stessa fonte, determinare i
contenuti essenziali del contratto non concluso. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la
motivazione, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di un Soprintendente per i beni
ambientali volta ad ottenere, una volta cessate la restrizione della libertà personale e la sospensione dal
servizio, il conferimento dello stesso incarico in altra sede). (Rigetta, App. Napoli, 21 Agosto 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 4275 del 23-02-2007 (ud. del 10-01-2007), Z.G. c. G.E. (rv. 596142)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego, con riferimento alle cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del
giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, i concorsi misti ed
i concorsi interni che comportino passaggio da un'area ad altra; pertanto la giurisdizione del giudice
ordinario è limitata alle controversie attinenti a concorsi interni, che implichino passaggio da una qualifica
all'altra, ma nell'ambito della stessa area. Spetta,dunque, alla giurisdizione del giudice amministrativo la
controversia diretta al riconoscimento del diritto al passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella
superiore strumentale rispetto all'inserimento in una fascia superiore corrispondente ad una diversa e più
elevata area anche ai fini dell'erogazione di un nuovo e migliore trattamento economico. (Cassa e
dichiara giurisdizione, App. Torino, 23 Aprile 2003)
Sez. Unite, sent. n. 3717 del 19-02-2007 (ud. del 30-11-2006), L.V. c. Comune di Rivoli (rv. 595158)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La controversia avente ad oggetto la revoca per inadempimento, e la risoluzione del relativo contratto,
dell'incarico di dirigente di struttura pubblica sanitaria complessa, conferita da un'Azienda ospedaliera
universitaria ad un docente universitario, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la
qualifica di docente universitario costituisce mero presupposto del conferimento dell'incarico ed è, quindi,
inidonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n.
165 del 2001. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 3370 del 15-02-2007 (ud. del 18-01-2007), I.C. c. Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "(omissis)" di Messina (rv. 595558)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" - relativi
all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve
ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione
e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati
dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del
2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo
attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P. A. e
all'attinenza degli atti all'organizzazione. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua dell'enunciato
principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla
domanda degli originari ricorrenti con la quale era stata chiesta la dichiarazione in sede giudiziale del loro
diritto all'assunzione al lavoro a tempo indeterminato presso il ricorrente Consorzio di bonifica per essere
stati validamente collocati nella graduatoria, così facendo valere non un'impugnativa della graduatoria
stessa, bensì contestando il criterio seguito dall'ente nell'utilizzo della stessa per non aver disposto
l'assunzione degli stessi originari ricorrenti, malgrado la loro posizione utile a tal fine dopo l'avvenuta
collocazione in quiescenza di altri dipendenti). (Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Caltanissetta,
26 Maggio 2004)
Sez. Unite, sent. n. 3188 del 14-02-2007 (ud. del 11-01-2007), Consorzio di Bonifica (omissis) di Enna c.
M.S. (rv. 595160)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La pretesa di un dipendente (nella specie dell'Amministrazione della giustizia) ad essere inquadrato in
una posizione funzionale superiore, in presenza dell'idoneità conseguita in precedente concorso e della
vacanza del posto, attiene a situazione ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi inerenti a rapporto di
lavoro contrattuale (art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001), con conseguente attribuzione della
relativa controversia alla giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere ogni correlazione con l'esplicazione
dell'attività autoritativa dell'Amministrazione, dal momento che essa non investe procedure concorsuali
per l'assunzione (in relazione al disposto di cui al comma 4 del cit. art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e
che, involgendo il c.d. "scorrimento" della graduatoria ovvero l'utilizzazione di graduatorie, valide entro
determinati limiti di tempo (senza che l'Amministrazione abbia deciso di non rendere disponibili i posti
vacanti o di bandire un nuovo concorso per la loro copertura), inerisce a condotte che riguardano una
fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, sent. n. 2698 del 07-02-2007 (ud. del 18-01-2007), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI c. P. D. (rv. 594807)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, si interpreta,
alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel senso che per
"procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa
dell'Amministrazione con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice
amministrativo, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di
lavoro (essendo tali le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già
dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali "interni", destinati, cioè, a consentire
l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una
novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Diversamente, le progressioni all'interno di ciascuna area
professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il
conferimento di qualifiche superiori (in relazione al disposto dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del
2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore
di lavoro privato, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria.
(Nella specie, le S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato
la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di accertamento
dell'illegittimità della determinazione di esclusione di una dipendente, assunta dall'Amministrazione
comunale, da un concorso interno bandito per l'attribuzione della qualifica superiore, sul presupposto che
la posizione soggettiva fatta valere era qualificabile come interesse legittimo). (Cassa senza rinvio, App.
Roma, 20 Novembre 2003)
Sez. Unite, sent. n. 2693 del 07-02-2007 (ud. del 18-01-2007), COMUNE DI ROMA c. C. C. (rv. 594806)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno
dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un
contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino
a quando il contratto o altro rapporto conservino efficacia obbligatoria. Da ciò consegue che la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego sussiste, in applicazione
del criterio del c.d. "petitum sostanziale", anche per le domande proposte sotto il profilo
dell'arricchimento senza causa, quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico
diretto ed immediato dei diritti che si assume essere stati disconosciuti o lesi dall'Amministrazione datrice
di lavoro. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite, rigettando il ricorso, hanno
affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da alcuni
dipendenti di camera di commercio, cessati dal servizio, per il pagamento, sulla liquidazione del fondo
individuale di quiescenza, dei maggiori interessi, rispetto a quelli legali, maturati sui fondi di previdenza e
capitalizzazione, trattenuti dall'Amministrazione datrice di lavoro, precisando che la suddetta giurisdizione
ricorreva sia per le domande di esatto adempimento dell'obbligazione retributiva maggiorata degli
interessi che per le istanze risarcitorie da inadempimento della medesima obbligazione). (Rigetta e
dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma).
Sez. Unite, Sent. n. 2700 del 07-02-2007 (ud. del 18-01-2007), (rv. 594808)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Con riferimento alle controversie in tema di lavoro pubblico privatizzato, devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario, alla stregua dell'art. 63, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui "il
giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati", la devoluzione all'AGO della
controversia concernente, impugnativa del licenziamento, demansionamento e risarcimento dei danni
subiti, non è esclusa dall'eventualità che la decisione possa richiedere l'esame di provvedimenti
amministrativi e la facoltà, del giudice ordinario, di valutarli "incidenter tantum" al fine dell'eventuale
disapplicazione. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 1140 del 19-01-2007 (ud. del 14-12-2006), (rv. 593867)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai
sensi dell'attuale art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concerne tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di una serie di rapporti
di lavoro tra i quali quelli riguardanti il personale della carriera prefettizia. Appartengono a quest'ultima, a
mente dell'art. 2 d.lgs. n.139 del 2000, soltanto i prefetti, i vice-prefetti e i vice-prefetti aggiunti, con la
conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la
controversia instaurata da un funzionario di nono livello inquadrato nell'area C, posizione economica C3,
che non domanda il riconoscimento delle qualifiche sopraindicate, ma soltanto il riconoscimento di
differenze retributive in ragione dell'espletamento di mansioni di reggenza della direzione della ragioneria
di una Prefettura. (Fattispecie relativa a mansioni espletate dopo il 30 giugno 1998). (Dichiara
giurisdizione, App. Brescia, 22 Aprile 2004)
Sez. Unite, sent. n. 312 del 11-01-2007 (ud. del 14-12-2006), M.A. c. Ministero dell'Interno (rv. 594255)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, "per procedure concorsuali di assunzione" ascritte al diritto
pubblico e all'attività' autoritativa dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n.
165 del 2001), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di
lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia
o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un
posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto
di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma
costituente, in definitiva, un pubblico concorso. Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume
rilevanza determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della
contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto
collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia
resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle
controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica
all'altra, ma nell'ambito della stessa aerea (o categoria) sia con acquisizione di posizioni più elevate
meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che
l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. (Cassa con rinvio,
App. Campobasso, 4 Giugno 2004)
Sez. Unite, sent. n. 220 del 10-01-2007 (ud. del 30-11-2006), I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per
L'Assicurazione contro gli Infortuni c. P.G. (rv. 594637)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, nella materia dell'impiego pubblico sono
ricomprese, con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 29 del 1993, che ha reso contrattuale il rapporto di lavoro
con le pubbliche amministrazioni, anche le controversie concernenti la costituzione del rapporto e il
risarcimento del danno per violazione del diritto all'assunzione, con la conseguenza che esse risultano
attribuite alla giurisdizione amministrativa, per le questioni attinenti al periodo fino al 30 giugno 1998, in
forza del disposto di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 165 del 2001, norma che espressamente contempla le
controversie inerenti all'assunzione al lavoro. (Nella specie, relativa a controversia instaurata nel gennaio
1998, la S.C. ha precisato che restava irrilevante, in presenza di una domanda proposta nella predetta
data, la circostanza che il comportamento inadempiente dell'amministrazione si fosse protratto nel tempo
oltre il 30 giugno 1998). (Dichiara giurisdizione, App. Bari, 25 Novembre 2002)
Sez. Unite, Sent. n. 13 del 04-01-2007 (ud. del 30-11-2006), D.A. c. Comune di Cagnano Varano (rv.
594260)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Posto che, in generale, la materia del conferimento degli incarichi risulta sottratta al dominio degli atti
amministrativi perché non compresa entro la soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e
concernente, invece, il piano del funzionamento degli apparati e, quindi, l'area della capacità di diritto
privato, deve affermarsi che appartiene alla generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di
lavoro pubblico privatizzato (ai sensi dell'art. 63, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001) la
controversia che ha ad oggetto, non già il conferimento di un incarico dirigenziale con l'attribuzione della
qualifica superiore, bensì l'assegnazione temporanea delle mansioni di dirigente scolastico senza
l'attribuzione della suddetta qualifica (e, perciò, sostanzialmente in via di supplenza), nella quale si ponga
in discussione l'esistenza, in favore di altro aspirante, del requisito di riservatario di posto previsto per le
categorie di personale ricadenti nelle ipotesi di applicabilità della legge n. 68 del 1999, rimanendo,
pertanto, esclusa ogni questione relativa alla progressione verticale di carriera e alla procedura
concorsuale presupposta dal conferimento dell'incarico. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Ord. n. 25521 del 30-11-2006 (ud. del 30-11-2006), (rv. 593346)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di procedure concorsuali, deve riconoscersi: a) la
giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b)
identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire
sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione
di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di
passaggio ad un'area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni ; c) ancora
giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'
area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che
escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie
attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito
della medesima area funzionale. Ove, poi, una suddivisione in aree delle qualifiche in cui è ripartito il
personale delle pubbliche amministrazioni sia identificabile, perché prevista dalla legge (per i dirigenti articolati anche in "fasce", nonché, con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i
vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui
all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi cd. "interni"),
per l'attribuzione a dipendenti di Amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti il
passaggio da un'area ad un'altra, ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure
concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla
giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua dell'art. 63, comma 4. Fuori da questa ipotesi - ossia
laddove il concorso interno riguardi la progressione verso una qualifica superiore appartenente all'ambito
della stessa "area" ovvero verso una qualifica superiore tout court, per il fatto che la contrattazione
collettiva nazionale non utilizzi affatto il modulo organizzativo dell'"area" per accorpare qualifiche ritenute
omogenee - non opera la fattispecie eccettuata dell'art. 63 cit., comma 4, e conseguentemente si
riespande la regola del comma 1della medesima disposizione che predica in generale la giurisdizione del
giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato. (La S.C.., regolando
la giurisdizione, ha applicato il principio di cui in massima dichiarando la giurisdizione del giudice
amministrativo in controversia concernente una procedura concorsuale, successiva al 30 giugno 1998,
implicante un mutamento di area). (Dichiara giurisdizione, Trib. Milano, 29 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 25277 del 29-11-2006 (ud. del 29-11-2006), (rv. 593342)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, e trasferiti ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. n. 81 del 2000,
hanno - rispetto alla partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l'originario
ente utilizzatore - la medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti; tale posizione
soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro
secondo la previsione dell'art. 4 del d.lgs. citato, è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un
rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi; conseguentemente, le relative
controversie sono devolute alla giurisdizione dell'AGO, tanto più che l'oggetto di tale posizione soggettiva
è rappresentato dall'assunzione presso detti enti previo espletamento di una procedura di selezione e non
di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001,
rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto. (Nella specie, la S.C. ha
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia in cui un ex appartenente alla categoria dei
lavoratori socialmente utili, dopo aver revocato l'istanza di borsa formativa già concessagli e per la quale
aveva già percepito un acconto, reclamava la riammissione in servizio nelle attività socialmente utili).
(Dichiara giurisdizione, T.A.R. Catania, 23 Dicembre 2004)
Sez. Unite, sent. n. 25276 del 29-11-2006 (ud. del 29-11-2006), (rv. 593341)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Il giudice ordinario può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego
contrattualizzato solo ove si tratti di attività vincolata e non discrezionale, e pertanto quando si tratti di
scelta fiduciaria, qual'è il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito, che s'era limitata a dichiarare l'illegittimità del conferimento
dell' incarico di medico responsabile di struttura complessa di ortopedia, siccome in contrasto con
l'obbligo di motivazione, in fattispecie in cui l'amministrazione si era autolimitata imponendo un obbligo di
motivazione). (Rigetta, App. Napoli, 27 Febbraio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 23549 del 03-11-2006 (ud. del 10-10-2006), Azienda Ospedaliera di rilievo
Nzzionale "A. Cadrdarelli" c. L.A. (rv. 592758)
Cassazione Civile
Fattispecie:- dirigenti
Il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 ter, comma
secondo, del d.lgs. n. 502 del 1992, applicabile "ratione temporis", ha natura negoziale di diritto privato
e, trattandosi di provvedimento del direttore generale, il quale conferisce l'incarico, tra i candidati
dichiarati idonei dalla commissione, con scelta di carattere fiduciario, non deve essere motivato, esulando
dal sistema negoziale privatistico l'obbligo di motivazione. La mancanza di una norma che imponga
l'obbligo della motivazione non esclude, tuttavia, che l'amministrazione possa autolimitarsi, imponendo
l'obbligo di motivazione, nel qual caso il sindacato giurisdizionale, di regola limitato al controllo di
legittimità sull'osservanza delle procedure previste - previa pubblicità del posto da ricoprire, corretta
composizione della commissione, valutazione di idoneità, scelta nell'ambito della rosa proposta -, si
estende alla motivazione, limitatamente all'osservanza dei criteri di correttezza e buona fede. (Nella
specie, la S.C ha confermato la decisione di merito che, con riferimento a conferimento immotivato di
incarico di medico responsabile di struttura complessa di ortopedia, contrariamente all'obbligo
autoassunto di motivazione, ne aveva dichiarato l'illegittimità). (Rigetta, App. Napoli, 27 Febbraio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 23549 del 03-11-2006 (ud. del 10-10-2006), Azienda Ospedaliera di rilievo
Nazionale "A. Cadrdarelli" c. L.A. (rv. 592757)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La controversia promossa da un ricercatore universitario "confermando", in servizio presso l'istituto di
medicina legale di un'università statale, per lamentare la revoca delle funzioni assistenziali esercitate
presso il policlinico universitario e del relativo trattamento economico, è devoluta alla giurisdizione del
giudice amministrativo, rientrando i ricercatori universitari di ruolo nella categoria del personale
universitario. Né alla giurisdizione amministrativa può derogarsi in relazione alla peculiare modalità della
prestazione lavorativa assistenziale svolta dal ricercatore, atteso che la distribuzione temporale delle
prestazioni eseguite alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nella specie, l'Università degli studi),
con la quale già si intrattenga un rapporto di impiego, ancorché realizzata mediante ulteriori prestazioni
disomogenee rispetto a quelle caratterizzanti normalmente la prestazione lavorativa (nella specie,
funzioni assistenziali a favore di azienda ospedaliera), non implicano estraneità di queste ultime
all'obbligazione lavorativa nascente dal rapporto di pubblico impiego, ma rappresenta unicamente una
particolare modalità di esecuzione di esso.
Sez. Unite, ord. n. 23077 del 27-10-2006 (ud. del 27-10-2006), (rv. 592592)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165),
sono attribuite alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti della PA, per tali intendendosi le controversie attinenti alla fase del concorso,
dell'adozione del bando, con il quale l'amministrazione manifesta all'esterno la decisione di reclutare un
certo numero di dipendenti, fino all'approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le
operazioni concorsuali, mentre resta irrilevante che dall'annullamento dell'atto possa derivare, in positivo,
il diritto all'assunzione. (Nella specie, il ricorrente aveva denunziato di essere stato illegittimamente
privato dell'assunzione presso la PA a causa dell'ingiustificata ed immotivata rettifica dell'originaria
graduatoria di merito, per effetto della quale era stata riconosciuta ad un invalido civile la qualifica di
riservatario, dichiarandolo vincitore del concorso pubblico, malgrado la mancata tempestiva
impugnazione dell'originario provvedimento di approvazione della graduatoria di merito, che pure non gli
aveva riconosciuto la qualifica di riservatario, ma soprattutto nonostante che non fosse in possesso del
requisito di disoccupazione. Per la S.C., il decreto direttoriale di modifica della graduatoria generale di
merito del concorso e il successivo decreto che ne aveva sostanzialmente ripristinato l'efficacia non
avevano affatto inciso, in via diretta ed immediata, sulle vicende del contratto di lavoro del ricorrente
rappresentando, al contrario, atti strumentali e presupposti alla corretta e legittima instaurazione del
rapporto di impiego rientranti nella fase concorsuale). (Dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 6 Aprile
2004)
Sez. Unite, sent. n. 23075 del 27-10-2006 (ud. del 27-10-2006), (rv. 593024)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di riparto di giurisdizione nell'ambito del pubblico impiego, la controversia avente ad oggetto
la domanda di un dipendente della P.A., tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura
pubblica concorsuale - all'accertamento del suo diritto all'inquadramento in un'area funzionale superiore,
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche qualora la pretesa sia fondata sulla violazione
dell'art. 2 del d.P.R. n. 551 del 1981 relativa all'attribuzione di posti in soprannumero, atteso che detta
norma si inserisce nel sistema di promozione mediante concorso, prevedendo che anche l'attribuzione di
detti posti avvenga secondo la graduatoria e dunque in una fase procedimentale concernente la
formazione della stessa, quindi riconducibile nell'ambito dell'attività autoritativa dell'amministrazione.
(Nella specie, relativa al passaggio ad altre amministrazioni civili del personale proveniente dal soppresso
ruolo dei funzionari della Pubblica Sicurezza, la S.C. ha specificato che era irrilevante la circostanza che
nel caso concreto il ricorrente fosse l'unico candidato avente diritto all'accesso in soprannumero e non vi
fosse quindi alcuna selezione da operare tra diversi aspiranti). (Dichiara giurisdizione, App. Firenze, 21
Luglio 2003)
Sez. Unite, sent. n. 22509 del 20-10-2006 (ud. del 21-06-2006), Amministrazione delle Finanze c. R.A.
(rv. 592892)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo
sostituito prima dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998 e, poi, dall'art. 63, D.Lgs. n. 165 del 2001, sono state
devolute alla cognizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (salvo quelle relative alle
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di
diritto pubblico), incluse le controversie concernenti le assunzioni, gli incarichi dirigenziali, e le indennità
di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti, che qualora siano rilevanti vengono
disapplicati se illegittimi. Ciò comporta che il Giudice ordinario adotta nei confronti delle pubbliche
amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura
della situazione giuridica, senza che sia consentito operare distinzioni tra norme sostanziali e procedurali,
con la rilevabilità anche dei vizi formali. Ne consegue che per le controversie relative a detti rapporti di
lavoro non ha più senso una giurisdizione del Giudice amministrativo sul silenzio-rifiuto
dell'Amministrazione, atteso che il Giudice ordinario può decidere direttamente la questione, avvalendosi
dei poteri istruttori che gli competono, a prescindere dagli atti adottati dall'Amministrazione e quindi
anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la
conclusione del relativo procedimento.
Sez. V, sent. n. 6003 del 09-10-2006 (ud. del 18-07-2006), P.L. c. Ausl LE xxx e altri
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- applicabilità ai contratti integrativi
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta
dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la
violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed
accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati
nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica
del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e
non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riferimento
all'accordo sindacale del 28 luglio 1998 sulla mobilità interna del personale dipendente del Ministero della
Giustizia, ex art. 4 c.c.n.l. 1998-2001, era incorsa nella violazione dell'art. 1362 cod. civ. e nel vizio di
motivazione contraddittoria in relazione alla valutazione del significato risultante dalle parole in tale
accordo contenute - assunzione di vincitori di "pubblici concorsi" - e della disomogeneità del concorso
pubblico rispetto alla selezione interna finalizzata alla progressione nell'ambito dell'area professionale di
inquadramento). (Cassa con rinvio, App. Lecce, 18 Agosto 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 20599 del 22-09-2006 (ud. del 22-09-2006), (rv. 592162)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Quante volte il "petitum sostanziale", identificativo della domanda ai fini del riparto di giurisdizione, ai
sensi dell'art. 386 c.p.c., e da individuare in funzione, principalmente, della "causa pretendi", ossia dei
fatti allegati e del rapporto giuridico dei quali essi sono manifestazione, si possa ricondurre al rapporto di
lavoro, tante volte sussiste la giurisdizione del Giudice individuato come Giudice delle controversie
relative a tale rapporto, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte si esprima in senso
impugnatorio di atti prodromici, come è reso evidente dalla circostanza che l'art. 68 D.Lgs. n. 29/1993,
nel testo sostituito dall'art. 29 D.Lgs. n. 80/1998 (ora trasfuso nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001),
espressamente prevede che la giurisdizione ordinaria non è impedita dalla eventualità che "vengano in
questione atti amministrativi presupposti".
Sez. IV, sent. n. 5528 del 20-09-2006 (ud. del 13-06-2006), Comune di Porto San Giorgio c. D.V.G. e
altri
Cassazione Civile
Fattispecie:- mancato riconoscimento di diritto retributivo fondato sull'inquadramento scaturente da
procedura concorsuale nulla od inefficace
In caso di revoca di diritto, disposta normativamente, di concorsi banditi per l'assegnazione di posti
appartenenti alla qualifica superiore nell'ambito della P.A., l'ente pubblico che proceda al bando di nuovo
concorso compie un'attività in difetto assoluto di attribuzione, con la conseguenza che nessuna efficacia
giuridica può esservi collegata, onde gli atti successivi adottati riconducibili alla procedura concorsuale
attivata in mancanza dell'inerente potere devono intendersi affetti da nullità e, pertanto, inidonei a
giustificare l'accoglimento delle pretese dei partecipanti riconducibili all'inquadramento dipendente
dall'esito del concorso medesimo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il
ricorso proposto e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di un medico dipendente dell'Ospedale
Oncologico di Bari intesa all'ottenimento, in virtù di superamento di procedura concorsuale interna, della
retribuzione maggiore - corrispondente al posto di aiuto ex X livello - del personale di pari livello già in
servizio, sul presupposto dell'invalidità del concorso bandito, siccome soggetto alla revoca di diritto
disposta dall'art. 18, comma 6 bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e, quindi, riconducibile ad un
inquadramento fondato sull'esito del concorso - da ritenersi, però, nullo - costituente, per l'appunto, il
fatto costitutivo del diritto azionato). (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 20 Agosto 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 19576 del 13-09-2006 (ud. del 22-06-2006), Ospedale Oncologico di Bari c. S.G.
(rv. 592181)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, all'art. 63, comma 1°, dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in
funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di
cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti.
Sez. V, sent. n. 5142 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), F.M.V. c. Comunità Montana "Zona Alto E
Medio Sele"
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
All'art. 63, comma 1, il D.Lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), dispone che sono devolute al Giudice ordinario, in funzione
di Giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, eccetto quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Sez. V, sent. n. 5143 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), P.M. c. Comunità Montana "Z.A. e M.S."
Consiglio di Stato
Fattispecie:- Comunità montane
Poiché le Comunità Montane sono espressamente ricomprese all'interno delle amministrazioni pubbliche
elencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la controversia relativa all'assunzione al lavoro di
operai forestali da parte di una Comunità Montana, non rientrando tra le eccezioni previste dal comma 4°
dell'art. 63, esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione
dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Sez. V, sent. n. 5142 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), F.M.V. c. Comunità Montana "Zona Alto e
Medio Sele"
Consiglio di Stato
Fattispecie:- Comunità montane
Essendo le Comunità Montane espressamente ricomprese all'interno delle amministrazioni pubbliche
elencate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, la controversia relativa all'assunzione al lavoro di
operai forestali da parte di una Comunità Montana, non rientra tra le eccezioni previste dal comma 4°
dell'art. 63 ed esula, quindi, dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione
dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
Sez. V, sent. n. 5143 del 05-09-2006 (ud. del 28-03-2006), P.M. c. Comunità Montana "Z.A. e M.S."
Consiglio di Stato
Impugnazione dei contratti collettivi
In relazione all'impugnazione di contratti collettivi relativi al pubblico impiego difettano momenti di rilievo
pubblicistico: ciò è reso evidente anche dal disposto dall'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, che devolve alla
giurisdizione del Giudice ordinario le controversie "relative alle procedure di contrattazione collettiva di
cui all'art. 40".
Sez. VI, sent. n. 5099 del 04-09-2006 (ud. del 06-06-2006), A.R. e altri c. Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali
Cassazione Civile
Fattispecie:- ausiliari del traffico
CONTR. COLL. DEL 31/03/1999 ART. 7 COM. 4 Ai dipendenti comunali, ai quali a norma dell'art.17,
comma centotrentaduesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall'art. 68 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere conferite - come "ausiliari del traffico" - solo funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non compete, sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed autonomie locali per il personale
non dirigente, avente ad oggetto la revisione del sistema di classificazione professionale, il collocamento
nella categoria C a norma dell'art. 7, comma quarto, del menzionato contratto, non essendo i suddetti
dipendenti ricompresi nell'area di vigilanza, come definita dalla dichiarazione congiunta del contratto
stesso, per la quale è richiesto un tipo di professionalità caratterizzato da conoscenze professionali
specifiche utilizzabili in una pluralità di compiti non predeterminabili in anticipo, requisiti, invece, non
riscontrabili in un'attività - come quella dei predetti dipendenti comunali - disegnata dalle norme di legge
ad essa relative come attività dal contenuto limitato e sostanzialmente non specialistico. (Rigetta, App.
Venezia, 1 Aprile 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 18419 del 24-08-2006 (ud. del 24-08-2006), (rv. 591656)
Cassazione Civile
Contratto di raccordo al contratto collettivo nazionale":- regione Trentino - Alto Adige
Il "contratto di raccordo al contratto collettivo nazionale", stipulato nella regione Trentino - Alto Adige ai
sensi della normativa di attuazione dello statuto di autonomia, non è "nazionale", né è pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale ma solo sul Bollettino regionale, a differenza del contratto o accordo collettivo
nazionale, di cui agli artt. 63, comma quinto, e 64, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali
vengono pubblicati sulla predetta Gazzetta ai sensi dell'art. 47, comma ottavo, dello stesso d. lgs. .Tali
contratti, in quanto invocabili per violazione o falsa applicazione (in relazione all'art. 360, comma primo,
n. 3), cod. proc. civ.), possono essere interpretati e conosciuti d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche
nelle clausole non invocate dalle parti ma necessarie per interpretarli. Tuttavia, poiché i menzionati artt.
63, comma quinto, e 64, comma primo, sono di stretta interpretazione, il suddetto "contratto di raccordo"
è soggetto al divieto di produzione documentale di cui all'art. 372 del codice di rito civile. (Rigetta, Trib.
Bolzano, 12 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16876 del 24-07-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 591845)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- parità di trattamento contrattuale
L'art. 45, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, nell'imporre alle amministrazioni pubbliche di
garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, non comporta che la Corte di cassazione,
adita ai sensi del successivo art. 64, comma terzo, oppure dell'art. 63, comma quinto, per
l'interpretazione del contratto collettivo, sia vincolata alle interpretazioni delle clausole già date dai giudici
di merito, giacché la Corte di legittimità. come ogni giudice, è soggetta soltanto alla legge (ai sensi
dell'art. 101, comma secondo, Cost.) ossia alle norme del diritto oggettivo nazionale e non altrui
interpretazioni. (Rigetta, Trib. Bolzano, 12 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16876 del 24-07-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 591847)
Cassazione Civile
Applicabilità ai contratti collettivi
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta
dall'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed
accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati
nello stesso articolo (nella specie, contratto collettivo integrativo 3 febbraio 2000 del Ministero della
giustizia), in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del
rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e
non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale lo
svolgimento dei compiti del funzionario Unep di pendente del Ministero della Giustizia - inclusi quelli di
direzione dell'ufficio - da parte del collaboratore Unep rientra tra le mansioni contrattualmente dovute da
quest'ultimo in presenza di determinate condizioni quali le esigenze di servizio, e pertanto non dà luogo al
diritto a differenze retributive per lo svolgimento di compiti appartenenti ad una qualifica superiore
rispetto a quella di appartenenza). (Rigetta, App. Torino, 14 Gennaio 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 16522 del 19-07-2006 (ud. del 19-07-2006), (rv. 592006)
Consiglio di Stato
(Ad. Plen.), sent. n. 8 del 24-05-2007, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri c. E.
S. e altriCompetenza e giurisdizione:- in genere
In tema di impiego pubblico privatizzato, secondo il criterio di riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a.
delineato dall'art. 63. D.Lgs. n. 165 del 2001, rientrano nell'ambito della giurisdizione del g.o. tutte le
controversie relative ad assunzioni di lavoro che avvengano attraverso meccanismi non concorsuali,
anche se a tali fini debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi, non
configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione tra aspiranti all'assunzione basata su una valutazione
incentrata sulla discrezionalità amministrativa volta a risolvere, con la nomina dei vincitori, la relativa
competizione.
Sez. VI, sent. n. 4567 del 17-07-2006 (ud. del 05-05-2006), Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale c. P.G.
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998,
trasfuso nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario
tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in
ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni
nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto
nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi
fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si
svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza
che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo
quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti
adottati "iure privatorum". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la
giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dell'atto di determinazione del
personale degli assistenti tecnici ed amministrativi dipendenti del Ministero dell'Istruzione, siccome
espressione di un potere di organizzazione della P.A., configurandosi gli inconvenienti lamentati dai
predetti dipendenti come effetti, per l'appunto, riflessi ed indiretti dell'atto medesimo, inidonei come tali a
determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario).
Sez. Unite, Ord. n. 15904 del 13-07-2006 (ud. del 22-06-2006), Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca c. M.C. (rv. 591311)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La controversia, avente origine nella domanda di un dipendente della P.A. tendente - in conseguenza
dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale - all'accertamento del suo diritto all'assunzione nel
ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna
dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura
del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area
superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n.
165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della
graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa
dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti
all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da
valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod.
civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede. Né, al riguardo, rileva che il rifiuto
di stipulazione del contratto con il soggetto che assume essersi collocato in posizione utile nella
graduatoria (non contestata) abbia assunto a presupposto un provvedimento amministrativo di
determinazione del numero dei dirigenti da assumere. In proposito, invero, deve essere rilevato che esula
dalle questioni di giurisdizione la verifica del fondamento di merito della pretesa in relazione al potere
dell'amministrazione di stipulare il contratto, che comprende l'indagine sulla legittimità del provvedimento
amministrativo (circa la dotazione organica da coprire) invocato dall'amministrazione a giustificazione del
rifiuto di assunzione, stante l'esplicita previsione di legge - contenuta nello stesso primo comma dell'art.
63 del citato d. lgs. n. 165 del 2001 - secondo la quale la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro non soffre deroga per il fatto che, nelle controversie relative all'assunzione, come nelle
altre concernenti diritti soggettivi del dipendente pubblico, venga in questione un atto amministrativo
presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato. (Dichiara giurisd. rimette
sez.semplici, App. Torino, 28 Maggio 2003)
Sez. Unite, sent. n. 15342 del 06-07-2006 (ud. del 15-06-2006), Ministero della Giustizia c. M.E. (rv.
590194)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Per i ricorsi relativi al rapporto di impiego degli impiegati dipendenti da pubbliche amministrazioni era
prevista - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole di riparto della giurisdizione dettate
dall'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (ai sensi dell'art. 29, comma primo, n. 1, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'art. 7,
comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). In tale giurisdizione esclusiva si
ricomprendevano anche le controversie meramente patrimoniali, siccome inerenti al rapporto di pubblico
impiego e non rientranti nel novero delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla
pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorreva, riservate alla giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 7, comma terzo, della citata legge n. 1034 del 1971, nel testo
vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta
successivamente modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205). Tale previsione deve
considerarsi costituzionalmente legittima, con la derivante dichiarazione dell'infondatezza della questione
incidentale di legittimità costituzionale, per assunta violazione dell'art. 103 Cost.,della suddetta disciplina
precedentemente attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in tema di diritti
soggettivi e in materia non particolare. Infatti, la conformità della richiamata normativa al suddetto
parametro costituzionale è confermata dai successivi sviluppi legislativi e, in particolar modo, dal
menzionato art. 63, comma quarto, del d. lgs. n. 165 del 2001, che, nel lasciare espressamente ferma la
giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro "non privatizzato"
(ovvero "a regime di diritto pubblico"), ha specificato che vi sono comprese anche "quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi", così riconoscendo, da una parte, che non possono configurarsi diritti
consequenziali allorché il giudice amministrativo tutela diritti soggettivi, e, dall'altra, che la giurisdizione
sul rapporto comprende tutte le controversie che al rapporto medesimo devono ritenersi inerenti. Inoltre,
la regola sulla giurisdizione, così come dettata dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 1034 del 1971,
vecchio testo (come innanzi richiamato), non è suscettibile di essere sospettata di illegittimità
costituzionale sulla base della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, dalla quale, invero,
non è possibile enucleare il principio generale della non conformità a Costituzione di tutte le previsioni
legislative, le quali, nel devolvere alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie inerenti ad
una "particolare materia", contrassegnata dal dominio pubblico e dalla titolarità di poteri amministrativi, e
perciò dalla presenza sia di situazioni di interesse legittimo, sia di situazioni di diritto soggettivo, non
riservano all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie (meramente) patrimoniali inerenti alla materia
stessa. Tale principio è, oltretutto, ricavabile ulteriormente dalla successiva sentenza della stessa Corte
costituzionale n. 191 del 2006, alla stregua della quale le controversie che investono le attività non
autoritative dell'amministrazione sono legittimamente affidate alla cognizione esclusiva del giudice
amministrativo allorché siano comprese a pieno titolo nella materia particolare. (Dichiara giur., Cons.
Giust.Reg. Sicilia Palermo, 8 luglio 2002)
Sez. Unite, sent. n. 15344 del 06-07-2006 (ud. del 15-06-2006), A.M. c. Azienda Ospedaliera
Universitaria di Messina (rv. 590196)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non
già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum"
sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed
individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto
positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di
annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata
dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum"
sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche
del particolare rapporto fatto valere in giudizio.
Sez. Unite, sent. n. 14846 del 28-06-2006 (ud. del 11-05-2006), (rv. 590182)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum"
sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si
chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura
della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al
rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. Pertanto, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario la controversia intentata dagli operatori del settore della formazione professionale
dipendenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della Provincia al fine dell'ottenimento del loro
inquadramento nei ruoli provinciali del personale che in concreto esplica le competenze nello stesso
settore della formazione professionale, poiché essa non si prospetta suscettibile ad essere ricondotta
nell'ambito di quelle relative ad atti organizzativi ( di cui all'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 165 del
2001 ed espressione di discrezionalità dell'ente, in relazione ai quali sarebbero perciò configurabili solo
interessi legittimi), bensì, implicando la deduzione del riconoscimento di una modificazione dello "status"
lavorativo quali dipendenti dell'Amministrazione provinciale, deve intendersi attinente direttamente ed
esclusivamente al rapporto di lavoro con una P.A. secondo la tipologia prevista dall'art. 1, comma
secondo, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui cognizione è, per l'appunto, demandata (in difetto delle
condizioni per l'operatività del regime transitorio enucleato nell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165
del 2001, permanendo la situazione fattuale degli operatori successivamente al 30 giugno1998) alla
giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma primo, del medesimo d. lgs. n. 165 del
2001 (non ricorrendo la fattispecie eccettuata dal quarto comma dello stesso articolo).
Sez. Unite, ord. n. 14849 del 28-06-2006 (ud. del 11-05-2006), (rv. 590185)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di rapporti di lavoro instaurati con pubbliche amministrazioni, l'art. 69, comma settimo, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con il quale sono state trasferite al giudice ordinario le controversie in
tema di pubblico impiego privatizzato ed è stata dettata la relativa disciplina transitoria, utilizzandosi a tal
fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al
30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del
trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da
parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia prodotto l'insorgere della
questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di
insorgenza della contestazione, dovendo invece essere interpretata nel senso che deve aversi riguardo al
dato storico costituito dall'avversarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della
pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. (Nella specie, le
S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, rilevando il momento in cui era insorto il diritto al compenso
rivendicato dal pubblico dipendente - riconducibile a data anteriore al 1° luglio 1998 - e non già quello del
successivo atto dell'ente locale che non aveva accolto la domanda del dipendente diretta ad ottenere tale
compenso, hanno ritenuto che non operasse ancora la devoluzione al giudice ordinario delle controversie
in materia di pubblico impiego privatizzato, quale prevista dal richiamato art. 69, comma settimo, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, onde residuava, in via transitoria e ad esaurimento, la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo).
Sez. Unite, sent. n. 14846 del 28-06-2006 (ud. del 11-05-2006), (rv. 590183)
Cassazione Civile
Qualifica dell'ufficiale giudiziario "dirigente"
La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti
nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante
la disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una
qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di
direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del
nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con
conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle
qualifiche identificate successivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non
può dirsi incisa dal sopravvenuto d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di
nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici NEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale
si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con
correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo
mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova
disciplina introdotta per effetto del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto
fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili
direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione
collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti
normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono
da ritenersi compresi nell'area di applicazione del c.c.n.l. integrativo del comparto dei dipendenti dal
Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del
suddetto d. lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che
era incorsa in errore di diritto avendo ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP desse luogo allo svolgimento
di mansioni superiori all'inquadramento riconosciuto dall'amministrazione fino alla stipulazione del
contratto collettivo integrativo, nonché in vizio della motivazione nella parte in cui si era considerato che
le mansioni superiori fossero state esercitate sulla base delle clausole del detto contratto). (Cassa con
rinvio, App. Catanzaro, 1 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 13718 del 14-06-2006 (ud. del 10-02-2006), Ministero della Giustizia c. T.O. (rv.
590352)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Con riferimento al direttore generale del Comune (cosiddetto "city manager"), dalla disciplina di settore in particolare, dall'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali - e dai principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni si desume l'assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di
affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi
nella fase di esecuzione del rapporto. Da tanto deriva che è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione
sulla controversia concernente l'accertamento dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal
sindaco, dell'incarico di direttore generale del Comune (nella specie conferito ad un soggetto già in
servizio quale segretario generale), e la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di
retribuzione o di risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione
dell'ufficio, appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, ord. n. 13538 del 12-06-2006 (ud. del 25-05-2006), Comune di Erba c. D.M.S. (rv. 589546)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63,
comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta che non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che
risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice
amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro
previa disapplicazione dell'atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione
atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di
lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è
pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario
dal secondo comma del menzionato art. 63. (Sulla base del suddetto principio la Corte ha dichiarato la
giurisdizione dell'AGO in controversia concernente, alla stregua del "petitum" sostanziale azionato, il
comportamento del Comune datore di lavoro il quale, modificando con tre delibere la pianta organica,
aveva dapprima soppresso il posto al quale era addetto il ricorrente, collaboratore professionale, poi
deliberato di adibirlo a mansioni di autista di scuola bus e manutenzione dei mezzi comunali, quindi, a
fronte del rifiuto di questi, deliberato di collocarlo in mobilità con atti che, pur essendo oggetto di
richiesta di annullamento, costituivano espressione del potere di gestire i rapporti di impiego del
personale).
Sez. Unite, Ord. n. 13169 del 05-06-2006 (ud. del 10-04-2006), P.D. c. Comune di Guardiaregia (rv.
589853)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Non si può condividere la tesi che, quale regola di discrimine fra la cognizione del Giudice ordinario e del
Giudice amministrativo assume a riferimento la natura discrezionale o meno della potestà valutativa della
commissione esaminatrice, che difetterebbe nei casi di concorsi per titoli a differenza di quelli articolati su
prove culturali o di idoneità tecnico-professionale. Va, infatti, considerato che il disposto di cui all'art. 63,
quarto comma, D.Lgs. n. 165 del 2001, che mantiene ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo
per le controversie in materia di procedure concorsuali, fa sistema con la regola generale di riparto della
giurisdizione dettata dal comma primo, che è riferita alle controversie relative ai rapporti di lavoro già in
atto con la P.A., situazione che difetta nei casi in cui il soggetto aspiri alla costituzione del rapporto di
lavoro e si sottoponga agli strumenti idoneativi di carattere concorsuale a tal fine previsti.
Sez. VI, sent. n. 3331 del 05-06-2006 (ud. del 13-01-2006), C.P. c. Ministero dell' Istruzione
dell'Università e della Ricerca e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
L'art. 63, D.Lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere la devoluzione al Giudice ordinario, in funzione di Giudice
del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, ad eccezione dei c.d. settori non contrattualizzati e nell'includere in tali controversie
quelle concernenti l'assunzione al lavoro, ha confermato la Giurisdizione del Giudice amministrativo per le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Sez. VI, sent. n. 3310 del 31-05-2006 (ud. del 20-12-2005), P.B. c. C.N.R. - Consiglio Nazionale delle
Ricerche e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- Polizia di Stato
Secondo quanto dispone l'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, restano devolute alla giurisdizione
del Giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie
relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi". Tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui al suddetto art. 3, D.Lgs. n. 165 del
2001 rientrano anche quelli relativi al personale militare e alle Forze di polizia di Stato.
Sez. VI, sent. n. 3253 del 29-05-2006 (ud. del 13-01-2006), D.C.R. c. Ministero dell'Interno e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di
legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per
l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello
amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a)
giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b)
identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da
coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la
posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poichè, in tal caso, la circostanza che non
si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora
giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da una
fascia o un'area funzionale ad un'altra,; d)residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie
attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito
della medesima area funzionale. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo la
controversia relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside
che comporti il passaggio del docente scolastico a una fascia o area superiore attraverso una procedura
concorsuale ancorché per titoli, secondo il disposto dell'art. 410 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.
(Dichiara giurisdizione,T.A.R. Trieste, 27 Ottobre 2004)
Sez. Unite, sent. n. 12221 del 24-05-2006 (ud. del 04-05-2006), (rv. 590954)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Alla stregua dell'art. 63, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono state trasfuse le disposizioni
introdotte dall'art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 sul riparto della giurisdizione in materia di
controversie relative ai rapporti di lavoro, sono devolute al Giudice ordinario in funzione di Giudice del
lavoro le controversie concernenti la "assunzione al lavoro", ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti.
Sez. VI, sent. n. 2646 del 11-05-2006 (ud. del 22-11-2005), M.A. c. Ministero della Pubblica Istruzione e
altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
L'art. 63, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al terzo comma, devolve al Giudice ordinario la
cognizione, oltre che dei comportamenti sindacali delle pubbliche amministrazioni, delle controversie
"promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARA o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure
di contrattazione collettiva". Da quanto detto, non può ritenersi che tale disposizione sia applicabile alle
sole procedure di contrattazione collettiva concernente il personale dipendente in senso stretto, in quanto
appare difficile, e sarebbe palesemente irrazionale ipotizzare che la cognizione del Giudice ordinario sia
limitata solo alle controversie di contrattazione collettiva che riguarda ciò che si definiva il pubblico
impiego e non anche proprio quelle controversie concernenti il personale che sia legato alla P.A. da
rapporto non qualificabile di lavoro subordinato in senso stretto. In realtà, la norma pone una
giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario in ordine a tutte le controversie promosse dal sindacato
concernenti le procedure di contrattazione collettiva. La giurisdizione, poi, è determinata dal cd. petitum
sostanziale, che, in un sistema imperniato sulla regola del riparto, non consente di attribuire rilevanza
alla prospettazione di parte, dovendosi fare riferimento agli elementi oggettivi dedotti in causa e alla
domanda come oggettivamente e sostanzialmente proposta. Ciò è tanto più vero ove, come nella
fattispecie, la disposizione miri a devolvere al Giudice ordinario la piena cognizione delle controversie
sindacali, ovverossia, del conflitto collettivo. Nel caso in questione, la controversia è promossa da
un'organizzazione sindacale e riguarda, nei confronti di altre organizzazioni sindacali e della controparte
pubblica, una procedura di contrattazione collettiva: ne consegue l'applicabilità della disposizione
richiamata e l'esclusione della giurisdizione del Giudice amministrativo.
Sez. IV, sent. n. 2155 del 14-04-2006 (ud. del 24-01-2006), Sindacato Nazionale Autonomo Medici
Italiani (SNAMI) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di controversie di pubblico impiego, la domanda del dipendente o ex dipendente dell'Inps
concernente il diritto all'equo indennizzo, a norma del regolamento del personale di detto Istituto, non
attiene ad un rapporto previdenziale autonomo, ma trova nel rapporto di pubblico impiego il proprio titolo
diretto ed immediato, senza che rilevi la circostanza che si prospetti un inadempimento e si chieda il
risarcimento del danno. Ne consegue, in ordine al riparto di giurisdizione, che anteriormente all'entrata in
vigore dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 era prevista la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, la quale non viene meno per il fatto che sia scaduto il termine indicato nella disposizione
transitoria dell'art. 69, comma 7 del citato D.Lgs. - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni
attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni
attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" -,
atteso che il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa pone un termine di
decadenza sostanziale e non processuale, riferito non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione
della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste
alla base della pretesa avanzata. Pertanto, con specifico riguardo all'istituto dell'equo indennizzo, deve
farsi riferimento al momento terminale del procedimento, costituito dalla delibera dell'amministrazione
sull'istanza, restando così attribuita al giudice amministrativo la controversa in materia che sia sorta a
seguito di delibera adottata nel settembre 1990. (Dichiara giurisdizione, App. Roma, 17 Marzo 2003)
Sez. Unite, sent. n. 7581 del 31-03-2006 (ud. del 09-03-2006), F.B. c. Inps (rv. 588457)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai
sensi dell'attuale art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, opera, secondo quanto disposto dall'art. 69,
comma settimo, dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 (sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma
diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 del 1998), per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al
30 giugno 1998, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a
questioni concernenti il periodo anteriore a tale data, purchè introdotte prima del 15 settembre 2000.
Quest'ultima data non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo
ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di
ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.
Sez. Unite, sent. n. 6573 del 24-03-2006 (ud. del 02-02-2006), Acoset Az. Consorziale Servizi Etnei c.
Buscemi ed altri (rv. 587372)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- Corpo dei Vigili del Fuoco
Il Corpo dei Vigili del Fuoco è stato posto, con L. n.252/2004, (attesa la peculiarità delle funzioni
attribuite) nel comparto pubblicistico, essendosi aggiunto all'art.3 del D.Lgs. n.165/2001, il comma 1 bis,
in forza del quale "in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo dei Vigili del Fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui
al D.P.R. in data 2.11.2000 e il personale di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo
autonome disposizioni ordinamentali": la conseguenza è che le relative controversie, in base al combinato
disposto degli artt.3 e 63 del citato D.Lgs. n.165/2001, risultano appartenenti alla giurisdizione del
Giudice amministrativo.
Sez. VI, sent. n. 1349 del 14-03-2006, Guida c. Ministero dell'Interno ed altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, caratterizzate da una fase di individuazione dei candidati forniti dei titoli
generici di ammissione e da una successiva fase di comparazione delle loro capacità attraverso
valutazioni tecniche e di discrezionalità amministrativa.
Sez. Unite, Ord. n. 4517 del 01-03-2006 (ud. del 09-02-2006), Catalano c. Siragusa e altri (rv. 587006)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico cosiddetto "privatizzato", la norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo
comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti
al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti
al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un
atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito
dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Ne consegue
che, in una controversia relativa a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di ente pubblico
non economico (nella specie, intentata nei confronti del Comune di Afragola, previo accertamento della
natura subordinata delle prestazioni lavorative rese per l'ente stesso con inizio da settembre 1995 ed
ancora in atto successivamente al 30 giugno 1998, in esecuzione di rapporto instaurato ai sensi dell'art.
14 d.l. n. 299 del 1994, conv. in legge n. 451 del 1990, per la realizzazione di progetti di lavori
socialmente utili), rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze
retributive e dell'insorgenza di altri crediti, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto,
ancorchè abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che il perfezionamento della
fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al
dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte
dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (che rivestono natura di
atti ricognitivi e di adempimento). Pertanto, nel caso (come quello di specie) in cui il lavoratore-attore,
sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte
anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere
distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due distinti
periodi.
Sez. Unite, ord. n. 2883 del 10-02-2006 (ud. del 12-01-2006), Esposito ed altro c. Com. Afragola (rv.
586505)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- in genere
Secondo quanto dispone l'art. 63 D.Lgs n. 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al
lavoro, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro; rimangono
devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo solo le controversie in materia di procedure
concorsuali e quelle attinenti al rapporto d'impiego del personale del corpo prefettizio e del corpo
diplomatico.
Sez. V, sent. n. 437 del 03-02-2006 (ud. del 18-10-2005), Azienda Unità Sanitaria Locale omissis c. G.
Cassazione Civile
Reggenza
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del
personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona
qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere
interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di
tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che
l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o
impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente
titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma
regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo
allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo
ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio
concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Peraltro, l'art. 24, quarto comma 4, del c.c.n.l. del
comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 - che la Corte di cassazione può interpretare
direttamente ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non
hanno costituito oggetto di censura da parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il
conferimento delle mansioni immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle
mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia
si limita, al primo comma, a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione
e, al sesto comma, richiama espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento
delle mansioni dirigenziali a dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato
dall'art. 52, quinto comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla
differenza di trattamento economico. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod.
proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 22/02/2010)
Sez. VI, Ordinanza n. 12193 del 06-06-2011 (ud. del 13-05-2011), Min. Infrastrutture Trasporti c.
Simonini (rv. 617315)
Cassazione Civile
Inquadramento del personale, in genere:
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale
contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore
pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di
mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione
collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le
nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art.
45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni
operate in sede di contratto collettivo. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod.
proc. civ.). (Rigetta, App. Roma, 14/10/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 11149 del 20-05-2011 (ud. del 07-04-2011), Buonincontro e altri c. Min. Istruzione
Universita' Ricerca e altri (rv. 617090)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- parità di trattamento contrattuale
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, i contratti individuali di lavoro sono validi e conservano
la loro validità purché rispettino il principio di parità di trattamento ex art. 45, comma 2, d,lgs. n. 165 del
2001, non potendo attribuire al singolo lavoratore un beneficio negato dal contratto collettivo per l'intera
categoria di lavoratori. Ne consegue che ove il beneficio sia stato prima attribuito dal contratto collettivo
e, successivamente, negato dal contratto di interpretazione autentica, stipulato ai sensi dell'art. 64,
comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 ed avente efficacia retroattiva, il lavoratore non può conservare il
miglior trattamento attribuitogli ancorché recepito nel contratto individuale. (Cassa e decide nel merito,
App. Firenze, 24/10/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5139 del 03-03-2011 (ud. del 11-02-2011), Asl/3 Pistoia c. Valentino V. e altri
(rv. 616451)
Cassazione Civile
Casistica
In tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 5 del c.c.n.l. per la dirigenza medica e
veterinaria dell'8 giugno 2000, come autenticamente interpretato dal c.c.n.l. 12 luglio 2002, stipulato ai
sensi dell'art. 64, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, esclude la conservazione dell'anzianità di servizio, già
maturata alle dipendenze di istituti di cura a carattere scientifico ovvero negli ospedali militari, a favore
dei dirigenti delle aziende sanitarie locali assunti dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. 5 dicembre 1996,
senza che, in senso contrario, rilevi la previsione generale contenuta nell'art. 102 del d.P.R. n. 382 del
1980 - che equipara il trattamento economico dei docenti universitari e dei ricercatori operanti presso
ospedali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale a quello spettante al personale delle unità
sanitarie locali - avendo la norma contrattuale carattere speciale. Ne consegue che, ai fini della
determinazione dell'indennità di esclusività, non può essere riconosciuto, a detto personale, il servizio
svolto presso le precedenti amministrazioni di appartenenza. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze,
24/10/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5139 del 03-03-2011 (ud. del 11-02-2011), Asl/3 Pistoia c. Valentino V. e altri
(rv. 616449)
Cassazione Civile
Licenziamento disciplinare dei dirigenti sanitari:- procedura ex C.C.N.L. 8 giugno 2000 della dirigenza
dell'area medico - veterinaria
Il licenziamento disciplinare dei dirigenti sanitari deve essere sempre preceduto, a pena di nullità,
dall'acquisizione del parere del comitato dei garanti, secondo quanto previsto dall'art. 23 del contratto
collettivo nazionale 8 giugno 2000 della dirigenza dell'area medico - veterinaria. Qualora, tuttavia, al
momento dell'avvio del procedimento finalizzato al recesso dal rapporto la regione non abbia ancora
istituito il suddetto comitato, il licenziamento non potrà avvenire prima che siano decorsi tre mesi e
trenta giorni dall'avvio del relativo procedimento: i primi tre mesi perché tale è il termine fissato alle
regioni dall'art. 23 del c.c.n.l. per l'istituzione del comitato dei garanti; gli ulteriori trenta giorni perché il
comma quinto del citato art. 23 prevede che il licenziamento possa comunque avvenire se il comitato non
esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. (Rigetta, App. Campobasso, 6/12/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 21749 del 22-10-2010 (ud. del 30-06-2010), Az. Regione Molise Asrem c.
Previati (rv. 615153)
Cassazione Civile
Inquadramento del personale, in genere:- delega alla contrattazione collettiva
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale
contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore
pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di
mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione
collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le
nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art.
45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni
operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha ritenuto la
validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area C/1 degli ispettori del lavoro, già
inquadrati nella soppressa VII qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di
corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevedeva un
percorso professionale di inserimento iniziale in area C/1, ed ha escluso che su tali disposizioni dovessero
prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un
inquadramento in area C/2). (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 16/07/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 19007 del 02-09-2010 (ud. del 06-07-2010), Min. Lavoro Previdenza Sociale c.
De Carli e altri (rv. 615238)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:
Il ricorso per l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi,
ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 è ammesso soltanto in relazione a pronunce dei giudici
ordinari, e non anche con riferimento a decisioni dei giudici amministrativi, che sono impugnabili davanti
alla Corte di cassazione soltanto per motivi inerenti la giurisdizione, in considerazione dell'organizzazione
del sistema giurisdizionale dei cittadini disegnato dalla Costituzione e, in particolare della garanzia di
indipendenza da essa attribuita agli organi di giurisdizione amministrativa. (Nella specie la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 64 d.lgs. n. 65 del 2001 avverso una sentenza del T.A.R. che
aveva escluso l'illegittimità di un atto di sospensione di una procedura concorsuale per la copertura di un
posto di vice-segretario comunale sulla base della ritenuta non applicabilità di una disposizione del
contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni ed autonomie locali). (Dichiara
inammissibile, Catania, 07/09/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14774 del 18-06-2010 (ud. del 19-05-2010), Grasso c. Com. Stefano di
Camastra e altri (rv. 613657)
Cassazione Civile
Casistica
In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del CCNL Comparto
Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale
collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento
dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia
traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la
prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione
nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto
diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. (Rigetta, Trib. Brescia, 10/04/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 10009 del 27-04-2010 (ud. del 09-12-2009), Ist. Zooprofilattico Sperimentale c.
Assini (rv. 613504)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- inammissibilità
In tema di ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico
impiego contrattualizzato (ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), sono inammissibili le
censure relative al vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola controversa, stante l'irrilevanza
della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere
direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato. (Cassa con rinvio, Trib. Venezia,
01/08/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 8254 del 07-04-2010 (ud. del 23-02-2010), Com. Marcon c. Novello e altri (rv.
613452)
Cassazione Civile
Casistica
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 24, comma 4, del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001 - che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi dell'art. 63,
comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non hanno costituito oggetto di censura da
parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il conferimento delle mansioni
immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali a
dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia si limita, al comma 1,
a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione e, al comma 6, richiama
espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento delle mansioni dirigenziali a
dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato dall'art. 52, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico.
(Rigetta, App. Milano, 20/10/2005)
Sez. lavoro, sent. n. 7342 del 26-03-2010 (ud. del 23-12-2009), Min. Trasporti c. Pratesi (rv. 612883)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:- ambito di applicazione
Nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'attivazione della procedura di
accertamento sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi prevista dall'art. 64 del d.lgs.
n. 165 del 2001 trova applicazione solo nel giudizio di primo grado, e non anche in quello d'appello.
(Rigetta, App. Bolzano 30/3/2006)
Sez. lavoro, sent. n. 6748 del 19-03-2010 (ud. del 09-02-2010), Agenzia Entrate c. Arnoldi e altri (rv.
612865)
Cassazione Civile
Casistica
In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l'art. 5, comma 6, del
c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel
periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale
esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e
il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo,
poiché la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e
unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.
(Cassa con rinvio, Trib. Cuneo, 15/10/2008)
Sez. lavoro, Sentenza n. 26364 del 16-12-2009 (ud. del 11-11-2009), Azienda Ospedaliera (Omissis) c.
D.L. (rv. 611198)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:
Il meccanismo inteso ad utilizzare la controversia individuale quale occasione per diradare, in termini
generali e potenzialmente definitivi, ogni incertezza sull'interpretazione ed applicazione del contratto
collettivo, comporta qualche sacrificio dell'interesse del singolo lavoratore dedotto nel giudizio individuale
(la pausa di 120 giorni concessi all'ARAN ed alle organizzazioni sindacali per pervenire ad un accordo sulla
clausola controversa; la previsione che, in difetto di accordo, il giudice si astenga, comunque, dal
decidere nel merito la controversia; la ricorribilità immediata per cassazione) e, pertanto, deve
necessariamente essere contenuto in limiti compatibili con i principi di economia dell'attività
giurisdizionale e di ragionevole ed equa durata del processo. Ne consegue che, secondo una
interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 24 e 111 cost. - che trova conforto nella
previsione della ricorribilità solo per cassazione delle sentenze interpretative e nel potere del giudice di
primo grado di provvedere, con distinto provvedimento, all'ulteriore istruzione - si deve escludere che,
attraverso i mezzi di impugnazione, possa recuperarsi detto procedimento speciale che resta esperibile
solo nel giudizio di primo grado. (Cassa con rinvio, App. Torino, 29/06/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 21796 del 14-10-2009 (ud. del 29-09-2009), Comune di Torino c. P.R. (rv.
610705)
Cassazione Civile
Giudicato sulla questione interpretativa
Ove il giudice di primo grado, decidendo questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione
delle clausole dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, decida anche sul merito della
domanda e la corte territoriale, limitatasi a rilevare l'appellabilità, secondo la regola generale, della
sentenza di "prime cure", non pronunci, per mancanza di una specifica censura al riguardo, in ordine
all'eventuale invalidità della sentenza impugnata per inosservanza del disposto dell'art. 64, comma 3, del
d.lgs. n. 165 del 2001, la mancata formulazione di tale doglianza non comporta la formazione del
giudicato sulla questione interpretativa, atteso che l'inosservanza della citata disposizione, in difetto di
specifica censura, viene in rilievo soltanto ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione. (Cassa
con rinvio, App. Torino, 29/06/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 21796 del 14-10-2009 (ud. del 29-09-2009), Comune di Torino c. P.R. (rv.
610704)
Cassazione Civile
Casistica
L'art. 74, comma 4, del c.c.n.l. del comparto Università del 9 agosto 2000 consente l'inquadramento nella
nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale che sia
stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di
laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla ex VII qualifica (per concorso
pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e
trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla
procedura prevista dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che
hanno riconosciuto solo l'anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale. Né tale
soluzione si pone in contrasto con norme imperative o è affetta da altra causa di nullità, giacchè nel
settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al
sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non
costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.
(Rigetta, App. Campobasso, 08/11/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5726 del 10-03-2009 (ud. del 11-02-2009), V.M. c. Universita' degli Studi del
Molise (rv. 607102)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- casistica
È inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, della violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del
2001 ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, in riferimento alle norme del contratto collettivo provinciale del lavoro della dirigenza medica
e veterinaria del 25 maggio 2002, applicabile nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ostandovi la
testuale e specifica limitazione al livello nazionale della contrattazione collettiva, che investe anche il
potere di diretta interpretazione del contratto collettivo di diritto comune attribuito, dalla novella
legislativa, alla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare l'inammissibilità della doglianza,
ha comunque rilevato che il contratto collettivo provinciale non derogava ai principi fissati in materia di
incarichi dirigenziali dall'art. 19 del d.lgs. n. 185 del 2001, prevedendo solo un articolato procedimento
finalizzato all'acquisizione degli elementi di giudizio per la verifica delle attitudini e delle capacità).
(Rigetta, App. Trento, 23/05/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 5025 del 02-03-2009 (ud. del 28-10-2008), Dott. W.D. c. Azienda Provinciale
per I Servizi Sanitari della Provincia di (Omissis) (rv. 607159)
Cassazione Civile
Inquadramento del personale, in genere:
Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale
contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore
pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di
mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, con la conseguenza che è legittimo il sistema di
classificazione del personale ministeriale, operata dagli artt. 13 e 16 del c.c.n.l. del comparto ministeri del
16 febbraio 1999, in base alla ex qualifica funzionale e profilo professionale di appartenenza ed in
relazione all'Area e posizione economica corrispondente sulla base di apposita tabella di corrispondenza.
(Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area B
posizione economica 1 del personale già inquadrato nella soppressa IV qualifica funzionale,
conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale). (Cassa con rinvio, Trib.
Firenze, 07 aprile 2006)
Sez. lavoro, Sent. n. 29829 del 19-12-2008 (ud. del 12-11-2008), Ministero dell'Istruzione c. S.S. (rv.
606430)
Consiglio di Stato
Giurisdizione del giudice amministrativo
In base agli artt. 3 e 64, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
Sez. VI, sent. n. 4554 del 22-09-2008,
Cassazione Civile
Poteri della Corte:- decisione nel merito
In tema di denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi del settore pubblico,
posto che lo scopo precipuo dell'impianto normativo di cui agli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 è
quello di giungere, nel minor tempo possibile, ad una interpretazione unificata delle disposizioni
contrattuali accentrando l'attività ermeneutica presso la Corte di legittimità, che diviene l'unica interprete
del contratto, rafforzandone la funzione nomofilattica, in tutti i casi in cui la controversia si esaurisca
nell'interpretazione resa dal giudice di legittimità e non sussista un residuo ambito di intervento da
affidare al giudice del rinvio, è consentito alla stessa Corte di cassazione, in base all'art. 384 cod. proc.
civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del 2006, di decidere nel merito
allorquando, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del citato d.lgs. n. 165, la sentenza impugnata venga cassata
per violazione e falsa applicazione delle norme dei contratti collettivi e non siano necessari ulteriori
accertamenti in fatto. (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 20 luglio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 22586 del 08-09-2008 (ud. del 13-06-2008), I.N.P.S. c. C.R. (rv. 604696)
Cassazione Civile
Casistica
Alla stregua di un'interpretazione condotta in base all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 32 del CCNL
1994/1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici - che include nel "trattamento
fondamentale", oltre allo stipendio tabellare e all'indennità integrativa speciale, anche "la retribuzione
individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale a norma dell'art. 15, comma 4, del
d.P.R. n. 43 del 1990, ove acquisite" - deve essere inteso nel senso che la anzidetta maggiorazione per
esperienza professionale, spettando solo "ove acquisita", è subordinata alla maturazione, alla data del 31
dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica, risultando irrilevante l'anzianità nella qualifica
acquisita successivamente, come del resto già stabilito dalla disciplina del citato d.P.R. n. 43 del 1990,
che ha introdotto per la prima volta la maggiorazione suddetta. Infatti, l'art. 32 del CCNL 1994/1997
predetto reca lo stesso beneficio riconosciuto dal d.P.R. n. 43 del 1990, di recepimento dell'accordo di
comparto del 2 agosto 1989, e proprio avuto riguardo agli incrementi retributivi riconosciuti dagli accordi
di comparto dei dipendenti pubblici del triennio 1988/1990, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del
2000, nel recare una norma di interpretazione autentica dell'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, ha precisato che la proroga al 31 dicembre 1993 disposta da quest'ultima norma - della disciplina emanata sulla base dei predetti accordi non modifica la
data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle
maggiorazioni della retribuzione individuale connesse alla maturazione di determinati periodi di anzianità,
così da restare preclusa l'attribuzione ai predetti dipendenti di incrementi retributivi relativi a periodi di
anzianità maturati successivamente alla suindicata scadenza. (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 20
luglio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 22586 del 08-09-2008 (ud. del 13-06-2008), I.N.P.S. c. C.R. (rv. 604695)
Cassazione Civile
Giurisdizione amministrativa
La controversia - promossa da concorrente risultato idoneo non vincitore di concorso e volta ad ottenere
lo scorrimento della graduatoria ai fini dell'utile collocazione - che ha per oggetto l'impugnazione della
graduatoria finale e del successivo provvedimento con cui l'amministrazione ha modificato la stessa in
sede di autotutela (facendo retrocedere l'interessato), spetta al giudice amministrativo, collocandosi la
pretesa del candidato all'interno della valutazione di legittimità della procedura concorsuale. (Dichiara
giurisdizione, App. Potenza, 20 aprile 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 19510 del 16-07-2008 (ud. del 24-06-2008), P.N. c. A.L.S.I.A. -Agenzia Lucana di
Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (rv. 604931)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:- criteri di accertamento dell'accordo di interpretazione
In tema di procedura di accertamento della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti dall'ARAN, di cui all'art. 64 del d.lgs. 165 del 2001, spetta al giudice valutare se
l'intesa raggiunta dalle parti sociali, sulla questione indicata dal medesimo ai sensi del comma 1, integri o
meno, per il suo effettivo contenuto, l'accordo sull'interpretazione o sulla modifica della clausola
controversa contemplato nei commi 2 e 3 della norma citata, da cui, ove la conclusione sia negativa, il
dovere di pronunciare, con sentenza, sulla sola questione di interpretazione, restando comunque salvo il
potere della Corte di cassazione, chiamata a decidere sull'impugnazione, di verificare l'eventuale
l'erroneità del presupposto. Ne consegue che, ove il giudice prospetti alle parti sociali un dubbio
interpretativo, indicando, tra le possibili interpretazioni, anche una lettura della clausola aderente al testo
letterale, costituisce valido accordo di interpretazione autentica, idoneo a fornire la specifica regola di
valutazione nel caso controverso, quello che privilegi quest'ultima alternativa, mentre nel caso in cui sia
prospettato un dubbio sulla validità della clausola pur interpretata in sostanziale adesione al testo
letterale, l'accordo con il quale le parti, condividendone l'esegesi, si limitino a contrapporre una diversa
valutazione della sua validità, esula dall'ambito dei poteri attribuiti alle parti in funzione
dell'interpretazione delle clausole collettive e non integra i requisiti previsti dalla norma. (Cassa con
rinvio, Trib. Potenza, 26 Maggio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16676 del 19-06-2008 (ud. del 07-02-2008), Universita' Studi Basilicata c. D.B.G.
(rv. 603648)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- impugnabilità
In tema di procedura di accertamento della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti dall'ARAN, di cui all'art. 64 del d.lgs. 165 del 2001, ove il giudice abbia ritenuto che
l'intesa raggiunta dalle parti sociali, sulla questione indicata dal medesimo ai sensi del comma 1, non
integri, per il suo effettivo contenuto, l'accordo sull'interpretazione o sulla modifica della clausola
controversa contemplato nei commi 2 e 3 della norma citata, la sentenza, con la quale abbia deciso sulla
sola questione di interpretazione, è ricorribile esclusivamente per cassazione, dovendosi ritenere
inammissibile l'eventuale appello, né potendosi, in detta sede, far valere l'eventuale erronea valutazione
del giudice sull'esistenza o meno dell'accordo atteso che l'individuazione del mezzo di impugnazione
esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata in base alla qualificazione contenuta nel
provvedimento impugnato. (Cassa senza rinvio, App. Potenza, 12 Maggio 2006)
Sez. lavoro, Sent. n. 16677 del 19-06-2008 (ud. del 07-02-2008), D.B.G. c. Universita' degli Studi della
Basilicata (rv. 603650)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:- criteri di accertamento dell'accordo di interpretazione
Una volta che sia stato attivato lo speciale procedimento previsto dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 in
ipotesi di invalidità, ritenuta dal giudice di merito, della clausola controversa, questi, ai fini di decidere se
emettere o meno sentenza sulla questione di validità, non è vincolato a considerare raggiunto l'accordo
ogni qualvolta le parti collettive attestino tale conclusione a prescindere dal contenuto concreto dell'atto
conclusivo del procedimento, dovendo invece verificare se il prodotto del procedimento interpretativo
corrisponda effettivamente ad un accordo di interpretazione o di modifica, avvalendosi del criterio più
generale secondo cui l'esistenza dell'accordo è desumibile dal fatto che viene fornita al medesimo giudice
una clausola contrattuale, interpretata o modificata, che permetta la decisione del caso sottoposto alla
sua cognizione, con l'ulteriore precisazione che, se le parti restituiscano lo stesso testo contrattuale
limitandosi ad attestarne la sua validità, in opposizione al dubbio espresso dal giudice, non viene invero
fornita nessuna regola di giudizio, ma soltanto una diversa valutazione sulla validità della clausola,
nell'esercizio di un potere che l'ordinamento non riconosce alle parti contrattuali. (Cassa con rinvio, Trib.
Lavoro Potenza, 10 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16504 del 18-06-2008 (ud. del 07-02-2008), Università Studi Basilicata c. T.V. (rv.
603867)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- impugnabilità
Posto che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale
va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua
decisione con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e restando irrilevante il tipo
di procedimento adottato, nell'ipotesi regolata dall'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, il
giudice, una volta che abbia escluso l'intervento di un accordo di interpretazione autentica della clausola
controversa, deve pronunziare sentenza sulla sola questione interpretativa e tale decisione è suscettibile
di essere impugnata unicamente con ricorso per cassazione, ponendosi nell'ambito del relativo giudizio di
impugnazione il problema di verificare se la sentenza sia stata eventualmente emessa in difetto del
necessario anzidetto presupposto, con la conseguenza che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile
ove il provvedimento impugnato non fosse riconducibile nel novero di quelli direttamente ricorribili per
cassazione. (Cassa con rinvio, Trib. Lavoro Potenza, 10 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16504 del 18-06-2008 (ud. del 07-02-2008), Università Studi Basilicata c. T.V. (rv.
603866)
Cassazione Civile
Casistica
La clausola di cui all'art. 74, comma 4, del CCNL Comparto Università del 9 agosto 2000 - là dove,
segnatamente, recita: "Con l'art. 74 del ccnl le parti hanno legittimamente delineato il sistema di
inquadramento del personale nelle nuove categorie, né può configurarsi un contrasto tra la citata norma
contrattuale e l'art. 52 del d.lgs. 165/2001" - non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un
contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del citato d.lgs. n. 165, in quanto tale
principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto
collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella
sede; 2) non è ipotizzabile un contrasto con il principio di non discriminazione, non avendo tale principio
valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole
categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo specifiche previsioni normative (tra cui, quelle
desumibili dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970); 3) non sono suscettibili di essere sindacate da parte
del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei
lavoratori, giacché è assente un parametro di giudizio cui rapportare detto sindacato e neppure è
possibile, a tal fine, evocare a sostegno la sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, la quale
contrappone all'autonomia organizzativa non illimitata del datore di lavoro proprio il potere
dell'autonomia collettiva nell'anzidetta materia. (Cassa con rinvio, Trib. Lavoro Potenza, 10 Giugno 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 16504 del 18-06-2008 (ud. del 07-02-2008), Università Studi Basilicata c. T.V. (rv.
603868)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:- condizioni- - rilevanza della questione
Nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'attivazione della procedura di
accertamento sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi prevista dall'art. 64 del d.lgs.
n. 165 del 2001 presuppone - come affermato anche da Corte cost. n. 199 del 2003 - che il contratto od
una sua clausola sia di contenuto oscuro e che la pregiudiziale interpretativa si presenti seria, sicchè, ove
il giudice di primo grado, pur in presenza dei presupposti richiesti per l'accertamento pregiudiziale, decida
la controversia senza avviare l'"iter" procedurale previsto, il relativo vizio può essere fatto valere in sede
di gravame. In assenza di tale impugnativa, il capo della sentenza del giudice d'appello - che rigetta la
richiesta di attivazione della procedura incidentale - non è ricorribile per cassazione, atteso che la
procedura ex art. 64, d.lgs. 165 del 2001, è esperibile unicamente nel giudizio di primo grado. (Cassa con
rinvio, App. Caltanissetta, 5 Novembre 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 12328 del 15-05-2008 (ud. del 19-03-2008), Aziernda Unità Sanitaria Locale c. P.F.
(rv. 603212)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- permessi di studio
I permessi straordinari retribuiti, di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per il personale non
dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, possono essere concessi soltanto per frequentare i
corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse alla
preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di attività complementari (come, ad esempio, i colloqui
con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria), in quanto, sulla base di un'interpretazione della
norma contrattuale fondata sugli art. 1362 e 1363 cod. civ., deve ritenersi che le parti abbiano inteso
limitare l'istituto alle sole attività didattiche che si svolgano in orari incompatibili con il servizio. Ne
consegue che è legittimo il provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata del dipendente
assentatosi dal servizio per lo svolgimento di attività di studio preparatorie, propedeutiche al
superamento dell'esame. (Cassa con rinvio, Trib. Venezia, 31 Marzo 2006)
Sez. lavoro, Sent. n. 10344 del 22-04-2008 (ud. del 20-02-2008), Comune di Chioggia c. B.T.M.G. (rv.
602840)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:- condizioni- - rilevanza della questione
In tema di procedura di accertamento della validità efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti dall'ARAN, di cui all'art. 64 del d.lgs. 165 del 2001, la instaurazione del
subprocedimento sulla questione pregiudiziale è subordinata dalla legge alla condizione che la risoluzione
delle questioni - che ne formano l'oggetto - risulti "necessaria" al fine della definizione della controversia,
nel senso che tali questioni devono essere conosciute o decise dal giudice al fine della definizione della
controversia e non costituire semplicemente dei punti pregiudiziali, ossia antecedenti logici del merito
della causa, incontroversi tra le parti. Ne consegue che è inammissibile la questione pregiudiziale relativa
all'interpretazione di un contratto collettivo, integrativo di contratto collettivo nazionale, prospettata al
fine di desumere l'invalidità del primo per contrasto con quest'ultimo ovvero con contratto di altro
comparto, poiché, nel primo caso, si tratta di fonti equiordinate entrambe di carattere nazionale, e, nel
secondo caso, perché dal contratto collettivo non possono derivare vincoli per i contratti di altro
comparto. (Nella specie, la S.C. affermando il su esteso principio, ha confermato la sentenza
interpretativa impugnata, che aveva ritenuto che il contratto integrativo del c.c.n.l. del comparto aziende
ed amministrazioni autonome dello Stato, in quanto contratto a sua volta nazionale, non incontrava il
limite né del contratto integrato né del contratto collettivo del comparto ministeri). (Rigetta, Trib. Torino,
24 Febbraio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 5950 del 05-03-2008 (ud. del 23-01-2008), S.S. c. Ministero dell'Interno (rv.
602083)
Cassazione Civile
Contratti integrativi:- disciplina
I contratti integrativi - attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono - non sono
sottoscritti dall'ARAN ma dalle singole amministrazioni, sicché gli stessi, se pure parametrati al territorio
nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione sempre di carattere
decentrato rispetto al comparto. Ne consegue che a tali contratti non si applica né la procedura di
interpretazione consensuale di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - la quale può essere promossa
solo per i contratti di comparto (in quanto è solo per questi che l'ARAN svolge attività negoziale) - né la
procedura "ex" art. 420 bis cod. proc. civ. , la quale, pur avendo portata generale, riguarda solo i
contratti ed accordi collettivi rispetto ai quali il contratto integrativo si pone in posizione di alterità
nazionali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza
che aveva applicato la procedura "ex" art. 420 bis cod. proc. civ. per interpretare l'accordo 13 giugno
2001 stipulato tra le oo.ss. a livello nazionale ed i rappresentati del Ministero del Lavoro, avente ad
oggetto l'attualizzazione del protocollo di intesa del 31 maggio 2000 in materia di riqualificazione del
personale ministeriale, allegato al contratto collettivo integrativo nazionale del Ministero del 25 ottobre
2000). (Dichiara inammissibile, Trib. Grosseto, 19 Marzo 2007)
Sez. lavoro, Sent. n. 4505 del 21-02-2008 (ud. del 12-12-2007), Ministero del lavoro e della previdenza
sociale c. C.M. (rv. 602072)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- criteri applicabili
Nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto
ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di
cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai sensi dell'art. 63 comma quinto del medesimo decreto, la Corte
di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, secondo i criteri di cui agli artt.
1362 e ss. del cod. civ., procedendo all'esame dell'intero contratto ex art. 1363 cod. civ. e non delle sole
clausole denunciate. (Cassa e decide nel merito, App. Bolzano, 31 Maggio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 22234 del 23-10-2007 (ud. del 19-06-2007), Inail c. U.E. (rv. 599573)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- criteri applicabili
La possibilità di denunziare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi del
lavoro pubblico, di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevista in generale dall'art. 63, quinto
comma, dell'art. 63 dello stesso d.lgs., risulta statuita espressamente dall'art. 64 del medesimo testo
normativo per le controversie (come nella specie) in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e
l'interpretazione dei contratti collettivi. A tal fine, pur potendo il giudice di legittimità procedere alla
diretta interpretazione di siffatti contratti collettivi, dalla natura negoziale degli stessi deriva che tale
interpretazione deve essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e non
sulla base degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale (la cui asserita errata applicazione
da parte del giudice del merito pure era stata denunciata dall'Amministrazione ricorrente nella
fattispecie). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in proposito è, peraltro, necessario che in esso siano
motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici in concreto violati, nonché il punto ed il modo in
cui giudice del merito si sia da essi discostato, con la conseguenza che la parte ricorrente è tenuta, in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, a riportare in quest'ultimo il testo della fonte pattizia
denunciata al fine di consentirne il controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle
lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Brescia,
12 Marzo 2005)
Sez. Unite, sent. n. 10374 del 08-05-2007 (ud. del 20-03-2007), Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti c. A.A. (rv. 596409)
Cassazione Civile
Accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c
Il nuovo istituto introdotto dall'art. 420-bis cod. proc. civ. presuppone che la controversia devoluta alla
cognizione del giudice di merito ponga una questione interpretativa, sull'efficacia o validità della
contrattazione collettiva nazionale, rilevante nel giudizio e di non agevole soluzione, potendo mutuarsi il
"decisum" della Corte costituzionale (Corte cost. n.233 del 2002) in riferimento all'art. 64 del d.lgs. n.165
del 2001 - cui il legislatore delegato del 2006 si è ispirato sulla scia delle innovazioni processuali
preordinate a valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione nella contigua area delle
controversie di lavoro pubblico privatizzato - , secondo il quale "presupposto per l'applicazione della
procedura in esame è, come evidente, l'esistenza di un reale dubbio interpretativo, concernente la
clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia". Anche la procedura
in esame può, quindi, essere utilizzata solo nei casi in cui la clausola contrattuale sia di contenuto oscuro
e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative, oppure sia sospettabile di nullità o
inefficacia. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 10 Aprile 2006)
Sez. lavoro, sent. n. 5230 del 07-03-2007 (ud. del 18-12-2006), Poste Italiane S.p.A. c. T.F. (rv.
595586)
Cassazione Civile
Sospensione dei processi
Il nuovo art. 146 bis disp.att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 19 del D.Lgs.n.40 del 2006, segna il
parallelismo tra l'istituto processuale introdotto dall'art. 420-bis cod. proc. civ. con quello già disegnato
dall'art. 64 del D.Lgs. n.165 del 2001, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibile, del citato art.
64, commi 4,6,7 e 8. Conseguentemente, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione,
possono essere sospesi, trattandosi di sospensione facoltativa e non già necessaria, i processi la cui
definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a
pronunciarsi. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 10 Aprile 2006)
Sez. lavoro, sent. n. 5230 del 07-03-2007 (ud. del 18-12-2006), Poste Italiane S.p.A. c. T.F. (rv.
595587)
Cassazione Civile
Accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c
Il nuovo istituto introdotto dall'art. 420-bis cod. proc. civ. presuppone che la controversia devoluta alla
cognizione del giudice di merito ponga una questione interpretativa, sull'efficacia o validità della
contrattazione collettiva nazionale, rilevante nel giudizio e di non agevole soluzione, potendo mutuarsi il
"decisum" della Corte costituzionale (Corte cost. n. 233 del 2002) in riferimento all'art. 64 del d.lgs. n.
165 del 2005 - cui il legislatore delegato del 2006 si è ispirato sulla scia delle innovazioni processuali
preordinate a valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione nella contigua area delle
controversie di lavoro pubblico privatizzato - , secondo il quale "presupposto per l'applicazione della
procedura in esame è, come evidente, l'esistenza di un reale dubbio interpretativo, concernente la
clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia". Anche la procedura
in esame può, quindi, essere utilizzata solo nei casi in cui la clausola contrattuale sia di contenuto oscuro
e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative, oppure sia sospettabile di nullità o
inefficacia. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 4 Maggio 2006)
Sez. lavoro, sent. n. 3770 del 19-02-2007 (ud. del 18-12-2006), Poste Italiane S.p.A. c. D.B.S. (rv.
595745)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- impugnabilità
Il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato con quello dell'immediatezza
della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), orienta l'interpretazione dell'art. 420-bis cod. proc. civ. nel
senso, confortato anche da argomenti di interpretazione letterale, che tale disposizione trova applicazione
solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello, in sintonia con le scelte del legislatore
delegato (d.lgs. n. 40 del 2006) che, più in generale, ha limitato la possibilità di ricorso immediato per
cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d'appello, lasciando invece inalterata la
disciplina dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado.
Conseguentemente, la sentenza di accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto
collettivo, ove resa in grado di appello, non essendo riconducibile nel paradigma dell'art. 420-bis cod.
proc. civ., non incorre in un vizio che inficia la pronuncia, bensì nel rimedio impugnatorio proprio, che non
è quello del ricorso immediato per cassazione, il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile,
ma, trattandosi di sentenza che non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, è quello generale
risultante dal combinato disposto dell'art. 360, terzo comma, e 361, primo comma, cod. proc. civ.
Pertanto non viene in rilievo l'affidamento che le parti possono aver riposto nella decisione della Corte
territoriale emessa nel contesto processuale dell'art. 420-bis cod. proc. civ., atteso che l'interesse ad un
giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal giudice di appello è salvaguardato dall'applicabilità del
secondo periodo del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come novellato dall'art 2 del d.lgs. n. 40
del 2006, che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con
ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza
necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
(Dichiara inammissibile, App. Roma, 4 Maggio 2006)
Sez. lavoro, sent. n. 3770 del 19-02-2007 (ud. del 18-12-2006), Poste Italiane S.p.A. c. D.B.S. (rv.
595746)
Cassazione Civile
Giudicato sulla giurisdizione
Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni
Unite della S.C. in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi
attinenti alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice
di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una
sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito.
Pertanto, qualora ai sensi dell'art. 64 del d. lgs. N. 165 del 2001 vi sia stato accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi - strumento preordinato a consentire il
pronto intervento della Corte di Cassazione al fine di contenere le liti seriali e assicurare uniformità e
certezza delle interpretazioni relative ai contratti collettivi nazionali del settore pubblico - il giudicato che
si formi su dette questioni, che sono pregiudiziali soltanto in senso logico e non tecnico, si forma su parte
del merito della controversia e preclude ogni questione relativa al potere giurisdizionale del giudice adito.
(Dichiara inammissibile, App. Torino, 21 Gennaio 2004)
Sez. Unite, sent. n. 22427 del 19-10-2006 (ud. del 21-09-2006), Ministero della Giustizia c. D.M.C. (rv.
592344)
Cassazione Civile
Procedimento ex art. 64 D.Lgs. n. 165 del 2001:
Il carattere obbligatorio del procedimento previsto dall'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, si
desume dalla netta formulazione dell'articolo, secondo cui alla necessità di risolvere una questione
concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di un contratto o accordo nazionale sottoscritto
dall'ARAN è collegato, senza alcuna ulteriore indicazione limitativa, il dovere per il giudice di indicare la
questione in apposita ordinanza, disponendone la comunicazione all'Aran, unitamente al ricorso e alla
memoria, e rinviando la causa ad una nuova udienza di discussione. Pertanto, pur volendo riconoscere al
giudice di merito un margine di apprezzamento nel decidere sulla sussistenza di siffatta necessità ove,
come nella specie, emetta una sentenza sulla sola questione interpretativa, deve ritenersi che egli abbia
positivamente verificato la sussistenza del presupposto per l'attivazione del procedimento, la cui
mancanza configura un "error in procedendo" denunziabile in sede di legittimità. Tuttavia, se nessuna
delle parti faccia valere il vizio indicato, la mancata motivazione non può essere considerata quale vizio
attinente al regolare contraddittorio delle parti, dal momento che esso non condiziona l'intervento nel
processo dell'Aran e delle organizzazioni sindacali, conseguendone l'insussistenza dei presupposti per il
rinvio della causa al giudice di merito affinché provveda ai sensi del citato art. 64 del d.lgs. n.165 del
2001. (Rigetta, Trib. Bolzano, 19 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 21022 del 28-09-2006 (ud. del 28-09-2006), (rv. 592898)
Cassazione Civile
"Contratto di raccordo" al contratto collettivo nazionale:- regione Trentino-Alto Adige
Il "contratto di raccordo al contratto collettivo nazionale", stipulato nella regione Trentino - Alto Adige ai
sensi della normativa di attuazione dello statuto di autonomia, non è "nazionale", né è pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale ma solo sul Bollettino regionale, a differenza del contratto o accordo collettivo
nazionale, di cui agli artt. 63, comma quinto, e 64, comma primo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali
vengono pubblicati sulla predetta Gazzetta ai sensi dell'art. 47, comma ottavo, dello stesso d. lgs. .Tali
contratti, in quanto invocabili per violazione o falsa applicazione (in relazione all'art. 360, comma primo,
n. 3), cod. proc. civ.), possono essere interpretati e conosciuti d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche
nelle clausole non invocate dalle parti ma necessarie per interpretarli. Tuttavia, poiché i menzionati artt.
63, comma quinto, e 64, comma primo, sono di stretta interpretazione, il suddetto "contratto di raccordo"
è soggetto al divieto di produzione documentale di cui all'art. 372 del codice di rito civile. (Rigetta, Trib.
Bolzano, 12 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16876 del 24-07-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 591845)
Cassazione Civile
Interpretazione del contratto collettivo:- parità di trattamento contrattuale
L'art. 45, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, nell'imporre alle amministrazioni pubbliche di
garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, non comporta che la Corte di cassazione,
adita ai sensi del successivo art. 64, comma terzo, oppure dell'art. 63, comma quinto, per
l'interpretazione del contratto collettivo, sia vincolata alle interpretazioni delle clausole già date dai giudici
di merito, giacché la Corte di legittimità. come ogni giudice, è soggetta soltanto alla legge (ai sensi
dell'art. 101, comma secondo, Cost.) ossia alle norme del diritto oggettivo nazionale e non altrui
interpretazioni. (Rigetta, Trib. Bolzano, 12 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16876 del 24-07-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 591847)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- definitività
La sentenza con cui la Corte di cassazione decide sul ricorso immediato di cui all'art. 64, comma terzo,
del d. lgs. n. 165 del 2001, rende definitiva l'interpretazione del contratto o accordo collettivo già
controversa. Tuttavia, tale giudicato rimane nella disponibilità delle parti, le quali restano libere di
concordare un diverso assetto dei loro interessi. (Rigetta, Trib. Bolzano, 12 Maggio 2004)
Sez. lavoro, sent. n. 16876 del 24-07-2006 (ud. del 18-05-2006), (rv. 591849)
Cassazione Civile
Ricorso per Cassazione:- impugnabilità- - ordinanze
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello ai sensi
dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, a conclusione dello speciale procedimento di accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, volto ad assicurare l'uniforme applicazione di tali contratti ed
a prevenire il rischio della proliferazione del contenzioso e della polverizzazione delle interpretazioni in
materia, in quanto tale ordinanza si situa al termine di una fase incidentale del giudizio, ed è priva di
contenuto decisorio e del carattere della definitività, in quanto è solo funzionale alla futura decisione della
causa.
Sez. lavoro, sent. n. 1076 del 20-01-2006 (ud. del 19-10-2005), ASL 3 Campobasso e Asl/3 Centro
Molise c. P. e Previati (rv. 586859)
Consiglio di Stato
Controversie non soggette al tentativo di conciliazione
In tema di controversie individuali di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione la
proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo non soggiace all'onere del preventivo esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 65 d.lgs. n. 165/2001, soltanto per le
controversie devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Annulla la sentenza del T.a.r.
Campania - Salerno, sez. II, n. 2115/2007).
Sez. V, Sentenza n. 8028 del 15-11-2010 (ud. del 09-03-2010), S.M. e altri c. Gestione Liquidatoria Usl
55 di Eboli e altri
Cassazione Civile
Riparto della giurisdizione
In materia di pubblico impiego privatizzato, ai fini della ripartizione della giurisdizione secondo la
disciplina transitoria prevista dall'art. 45 del d.lgs. n. 80 del 1998, nel caso di sanzione disciplinare
impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 (come modificato
dall'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1993), deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione
arbitrale (ed affermarsi, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario ove tale decisione sia successiva al
30 giugno 1998, e del giudice amministrativo ove sia, invece, precedente tale data), senza che possano
assumere rilievo, ai fini considerati, l'anteriorità della data di emanazione della sanzione disciplinare
ovvero il momento in cui è intervenuto il comportamento che ha determinato l'irrogazione della sanzione
medesima. Ove, peraltro, la parte impugni direttamente anche la sospensione cautelare e la sanzione
disciplinare, come se il lodo fosse "inutiliter datum", tale impugnativa resta distinta da quella del lodo,
assumendo rilievo, ai fini del relativo riparto della giurisdizione, la data di irrogazione della sanzione.
(Rigetta, Trib. Roma, 18/04/2005)
Sez. Unite, Sentenza n. 25253 del 01-12-2009 (ud. del 22-09-2009), C.G. c. I.N.P.S. (rv. 610552)
Cassazione Civile
Fattispecie
In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto
anteriormente al primo gennaio 1996, la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, comma 7,
della legge n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e
logico-sistematica del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare,
dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del
decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche, deve escludersi l'omnicomprensività
dell'indennità di anzianità e il computo, nell'ultima retribuzione, delle voci retributive considerate
pensionabili a fini diversi dall'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335, dovendosi ritenere una diversa
interpretazione confliggente con i principi di parità di trattamento tra appartenenti al medesimo comparto
e di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e privati, oltrechè idonea ad inficiare la
disposizione contrattuale "de qua" per il maggiore e significativo onere di spesa che essa implicherebbe.
(Nella specie, la S.C. ha proceduto, ai sensi dell' art. 65 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001,
all'interpretazione diretta del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 per l'anno 2000 e
dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, confermando la decisione della corte territoriale che aveva
escluso il computo, nell'ultima retribuzione, del compenso per lavoro straordinario, del compenso
incentivante, e dell'indennità ex art. 36 del CCNL di comparto). (Rigetta, App. Genova, 23/02/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 18288 del 13-08-2009 (ud. del 18-06-2009), T.D. c. Camera di Commercio (rv.
610208)
Cassazione Civile
Fattispecie
Qualora in una controversia di lavoro contro una P.A. il ricorrente promuova il tentativo di conciliazione,
di cui all'art. 65 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non prima, ma soltanto dopo la proposizione della
domanda giudiziaria, nell'udienza di discussione il giudice può sospendere il giudizio in attesa della
scadenza dei novanta giorni dalla promozione del tentativo, ma non già fissare un termine perentorio
affinché il ricorrente promuova nuovamente il tentativo, né può, in mancanza di questo, dichiarare
l'improcedibilità del ricorso. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 31/01/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14954 del 25-06-2009 (ud. del 12-05-2009), P.D.L.A. c. Unita' Locale Socio
Sanitaria di Belluno Nr. (Omissis) (rv. 608791)
Cassazione Civile
Fattispecie
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, ove la proposizione del
ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. sia stata preceduta da procedimento cautelare "ante causam"
e l'ordinanza cautelare di accoglimento della domanda abbia fissato un termine perentorio per l'inizio del
giudizio di merito, ai sensi dell'art. 669 octies, quarto comma, il termine stesso decorre dal momento in
cui la domanda è divenuta procedibile, il che si verifica - in forza dell'art. 65, comma secondo, del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 - trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, o,
comunque, in caso di mancata promozione, dopo la scadenza del trentesimo giorno dallo spirare di detti
novanta giorni. Tuttavia, ove il giudizio di merito sia stato avviato nel termine ma senza il preventivo
espletamento del tentativo di conciliazione ed il giudice - nonostante tempestiva segnalazione - non rilevi
tale circostanza e non sospenda il giudizio fissando alle parti termine perentorio per l'espletamento del
tentativo, essendo la questione sottratta alla disponibilità delle parti, l'azione giudiziaria prosegue, in
ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa
non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio (Fattispecie relativa a controversia insorta
sotto la vigenza del testo dell'art. 669 octies introdotto dall'art. 31, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998 n.
80 e prima della modifica apportata dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14
maggio 2005 n. 80). (Rigetta, App. Genova, 3 Maggio 2004)
Sez. lavoro, Sent. n. 13708 del 12-06-2007 (ud. del 09-01-2007), Comune di Cogorno c. C.B. (rv.
597656)
Consiglio di Stato
Verbale di conciliazione:- natura giuridica ed effetti
Poiché le statuizioni contenute nel verbale di conciliazione di cui all'art. 66, quinto comma del D.Lgs.
165/2001 non possono ritenersi, proprio per la natura non giurisdizionale di tale atto, assistite dalla forza
del giudicato, nei suoi confronti non può esperirsi il rimedio giurisdizionale del ricorso per l'ottemperanza.
Sez. V, Sent. n. 5480 del 22-10-2007 (ud. del 16-03-2007), C.E. c. Comune di Oria
Consiglio di Stato
Verbale di conciliazione:- natura giuridica ed effetti
Si deve ritenere che il verbale di conciliazione avanti al Collegio previsto dall'art. 66, quinto comma del
D.Lgs. 165/2001, con il quale è stato ingiunto ad un Comune di inquadrare il dipendente in una
determinata categoria (e di corrisponderne il relativo trattamento economico) non è suscettibile di dare
vita al giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 27, 1° comma n. 4) del T.U. 1054/1924. Esso, infatti,
riguardando l'obbligo dell'autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato, non può essere esteso alla
realizzazione di titoli esecutivi, come il verbale di conciliazione ex art. 66, che scaturiscono da un
procedimento nel quale che non è previsto in alcun modo, l'intervento dell'Autorità giudiziaria (e che
quindi devono essere riportati alla tipologia dei titoli esecutivi stragiudiziali prevista dai n. 2) e 3) dell'art.
474 c.p.c.).
Sez. V, Sent. n. 5480 del 22-10-2007 (ud. del 16-03-2007), C.E. c. Comune di Oria e altri
Consiglio di Stato
Verbale di conciliazione:- natura giuridica ed effetti
Il verbale di conciliazione, ex art. 66, quinto comma del D.Lgs. 165/2001 non può considerarsi atto
suscettibile di esecuzione nelle forme dell'ottemperanza; esso, infatti, non ha natura nè carattere di
provvedimento giurisdizionale in quanto la Commissione di conciliazione non esercita funzioni giudiziarie
ma amministrative, né il visto di esecutività vale a trasformare il processo verbale di conciliazione in atto
giurisdizionale. Ed invero, poichè anche nel processo ordinario del lavoro, la conciliazione giudiziale, di cui
all'art. 185 c.p.c., ha carattere di convenzione fra le parti che l'hanno conclusa, con la particolarità di
essere consacrata in un processo verbale avente carattere documentale, e richiede, perché si realizzi,
un'attività negoziale, risultato di un incontro delle volontà delle parti di contenuto prevalentemente
transattivo, analogo carattere deve essere riconosciuto al verbale di conciliazione del D.Lgs 165/2001,
anche se il comma quinto dell'art. 66 attribuisce a questo carattere di titolo esecutivo.
Sez. V, Sent. n. 5480 del 22-10-2007 (ud. del 16-03-2007), C.E. c. Comune di Oria
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione:- mansioni dirigenziali nell'ambito di strutture sanitarie complesse
Le controversie attinenti alla attribuzione di mansioni dirigenziali nell'ambito di strutture sanitarie
complesse appartengono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. n. 165 del 2001.
Sez. V, sent. n. 6003 del 09-10-2006 (ud. del 18-07-2006), P.L. c. Ausl LE xxx e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla
giurisdizione ordinaria, spetta al giudice fornito di giurisdizione, come tale riconosciuto, accertare gli
effetti delle domande proposte oltre il termine del 15 settembre 2000, sancito "a pena di decadenza"
dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 per le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Bologna,
03/08/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 8520 del 29-05-2012 (ud. del 08-05-2012), Pres. Cons. Ministri e altri c. Manari
(rv. 622464)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove il dipendente agisca per il riconoscimento di differenze
retributive correlate ad una certa qualifica, non rileva, ai fini dell'individuazione del giudice fornito di
"potestas iudicandi" ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'anteriorità degli atti di
inquadramento rispetto alla data del 30 giugno 1998, poiché il fatto costitutivo del diritto alla maggiore
retribuzione è il possesso della qualifica corrispondente al profilo professionale. (Nella specie, un tecnico
di laboratorio in servizio presso un policlinico universitario aveva agito per l'indennità di equiparazione al
personale del ruolo sanitario e i giudici di merito avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice
amministrativo in relazione al periodo precedente il 30 giugno 1998; applicando l'enunciato principio, la
S.C. ha respinto il ricorso secondo il quale la giurisdizione del giudice amministrativo avrebbe dovuto
dichiararsi anche per il periodo successivo al discrimine temporale in quanto la lesione sarebbe derivata
per intero dai pregressi atti di inquadramento del dipendente). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Messina, 01/06/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 8521 del 29-05-2012 (ud. del 08-05-2012), Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Gaetano Martino c. Università degli Studi di Messina (rv. 622470)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina transitoria ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165
del 2001 si applica anche nel caso in cui la domanda si fondi sullo svolgimento di prestazioni di fatto in
regime di subordinazione a favore dell'ente pubblico, in quanto l'esecuzione delle prestazioni lavorative
integra il fatto costitutivo dei diritti del lavoratore di cui all'art. 2126 cod. civ., disposizione che viceversa
non tutela l'aspettativa del lavoratore per la prosecuzione del rapporto. Ne consegue che sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo per i diritti - anche di natura contributiva e assicurativa maturati dal prestatore d'opera sulla base dell'esecuzione del rapporto fino al 30 giugno 1998. (Rigetta e
dichiara giurisdizione, App. Napoli, 09/03/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 8519 del 29-05-2012 (ud. del 08-05-2012), Di Marino c. Universita' degli Studi di
Napoli Federico II e altri (rv. 622473)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001,
interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando il
lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione in ordine all'attribuzione del
trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale, la
protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso
il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo
rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa
istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche per il
periodo anteriore al 30 giugno 1998 sulla domanda di un dipendente in servizio presso un tribunale
amministrativo regionale, il quale, inquadrato in ottava qualifica funzionale e poi in posizione economica
C2, reclamava superiore inquadramento, in nona qualifica funzionale e posizione economica C3, avendo
effettivamente svolto, sin dalla presa di servizio nel 1978, funzioni di direttore di segreteria). (Cassa e
dichiara giurisdizione, App. Bologna, 03/08/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 8520 del 29-05-2012 (ud. del 08-05-2012), Pres. Cons. Ministri e altri c. Manari
(rv. 622463)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di lavoro alle dipendenze della P.A., ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo, nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento
o un atto negoziale del datore di lavoro, occorre far riferimento alla data di quest'ultimo, anche se gli
effetti della rimozione dell'atto incidano su diritti sorti anteriormente alla data del 1° luglio 1998. (Nella
specie, relativa a personale universitario assegnato a struttura ospedaliera con diritto ad indennità di
perequazione del trattamento economico a quello in godimento dal personale delle ASL, l'Università
aveva rideterminato retroattivamente, con provvedimento del 24 luglio 2001, l'ammontare dell'indennità
predetta; la S.C., nel confermare la sentenza della corte territoriale impugnata, che aveva correttamente
individuato nel provvedimento l'atto da cui era sorta per l'interessato la necessità di agire in giudizio onde
ottenere l'indennità anche per il periodo successivo al 1993, nonché il momento iniziale del decorso del
termine prescrizionale del relativo diritto, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario). (Rigetta e
dichiara giurisdizione, App. Torino, 30/07/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 8070 del 22-05-2012 (ud. del 27-03-2012), Università Studi Torino c. Battaglia
(rv. 622835)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione
deve essere determinata "quoad tempus" in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in
cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del
rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa quando il
regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo
apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al
riguardo: infatti, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'escludere dal trasferimento
alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30
giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a
tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei
fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne
consegue che, con riferimento alla domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di
servizio, siccome l'atto di concessione del beneficio è caratterizzato da notevole discrezionalità, il
momento in cui si determina la questione, e da cui dipende la giurisdizione, è quello dell'emanazione del
provvedimento amministrativo che concede o nega l'equo indennizzo. (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Sentenza n. 7504 del 15-05-2012 (ud. del 31-01-2012), Voso c. Min. Difesa (rv. 622349)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
L'art. 69, comma 7, d. lgs. n. 165/2001 (riprendendo quanto stabilito dall'art. 45, comma 17, d. lgs. n.
80/1998) stabilisce che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998. L'articolo prima richiamato prevede inoltre che le controversie
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data rimangano attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000. Tale data è stata concepita dal legislatore, non quale limite alla
persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma quale termine di decadenza del diritto di
azione e di proponibilità della domanda giudiziale; ne consegue che, decorsa detta data, la domanda non
può più essere proposta né innanzi al Giudice Amministrativo, né davanti al Giudice Ordinario (Riforma
della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. II n. 6231/2003).
Sez. III, Sentenza n. 2619 del 07-05-2012 (ud. del 02-03-2012), Li.Lo.Vu. c. Azienda Sanitaria Locale n.
10 di Firenze
Consiglio di Stato
Termine di decadenza
L'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha riprodotto l'art. 45, comma 17, D.Lgs. n.
80 del 1998, ha stabilito il termine di decadenza per la proposizione davanti al giudice amministrativo
delle controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con
esclusione dei rapporti non "privatizzati"), purché relativi a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. La norma parla di "proposizione" di controversie entro il 15
settembre 2000 e non di instaurazione di giudizi volti a far valere spettanze attinenti al rapporto di lavoro
pubblico e, quindi, la notifica del ricorso è l'atto sostanziale e recettizio che determina l'effetto interruttivo
della decadenza (Annulla la sentenza del T.r.g.a. - Bolzano, n. 148/2003).
Sez. VI, Sentenza n. 2374 del 23-04-2012 (ud. del 13-03-2012), In.Er. c. Comune di Monguelfo
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, pur
investito di una domanda sostanzialmente unitaria, rispetto alla quale non rileva dunque il discrimine
temporale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, abbia declinato la propria giurisdizione sulla
parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e abbia deciso nel merito la parte
relativa al periodo successivo, non ricorre il presupposto di applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., in
quanto i giudici di primo e secondo grado hanno conosciuto anche nel merito della domanda, con
sostanziale effetto sul periodo anteriore; ne consegue che, ove il giudice di secondo grado abbia
confermato la sentenza di primo grado e, viceversa, in sede di legittimità sia dichiarata la giurisdizione
ordinaria sull'intera domanda, giudice di rinvio, anche per la cognizione della parte relativa al periodo
anteriore al 30 giugno 1998, è il giudice di appello. (Cassa con rinvio e dichiara giurisdizione, App.
Perugia, 11/03/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 6102 del 19-04-2012 (ud. del 31-01-2012), Palini c. Com. Foligno (rv. 622307)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, agli effetti della disciplina transitoria circa la devoluzione
del contenzioso al giudice ordinario, è in via di principio determinante il dato storico rappresentato
dall'avverarsi dei fatti costitutivi della pretesa anteriormente o successivamente al discrimine temporale
del 30 giugno 1998; ma l'applicazione di tale regola incontra un limite concentrandosi la giurisdizione
presso il giudice ordinario, qualora la scissione della domanda risulti in contrasto col principio di effettività
della tutela giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche
per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 sulla domanda di inquadramento del direttore di un mercato
comunale, atteso che tale inquadramento rifletteva la qualificazione del mercato come di particolare
importanza, deliberata in epoca anteriore a quella data, sicché l'applicazione della regola transitoria
avrebbe determinato una scissione della giurisdizione contraria al principio di effettività della tutela).
(Cassa con rinvio e dichiara giurisdizione, App. Perugia, 11/03/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 6102 del 19-04-2012 (ud. del 31-01-2012), Palini c. Com. Foligno (rv. 622306)
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Competenza e giurisdizione:- in genere
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in relazione ai rapporti di lavoro
dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, per individuare il giudice destinato a conoscere della
causa nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto
negoziale del datore di lavoro, occorre fare riferimento alla data di quest'ultimo, anche se gli effetti della
rimozione dell'atto incidano su diritti sorti anteriormente al 1 luglio 1998, e tale data del provvedimento
rileva anche ai fini del decorso iniziale del termine di prescrizione dei diritti dallo stesso disciplinati. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una
controversia nella quale era stato impugnato un provvedimento del 2001 dell'Università, che aveva
approvato, con retroattività dal 1 gennaio 1994, una nuova tabella di equiparazione tra le qualifiche del
personale dell'università e quelle dei dipendenti del S.S.N., riducendo il trattamento stipendiale dei primi,
sebbene la materia fosse disciplinata dalla contrattazione collettiva in modo difforme). (Rigetta e dichiara
giurisdizione, App. Torino, 01/12/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 6104 del 19-04-2012 (ud. del 27-03-2012), Università Studi Torino c. Gattesco
(rv. 622837)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In materia di pubblico impiego privatizzato, per verificare se una controversia riguardi questioni anteriori
o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di determinare la giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 69,
comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai
provvedimenti posti alla base della pretesa dedotta in giudizio sulla cui giuridica rilevanza si discuta.
Rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dell'azione
risarcitoria, conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica e basata sulla responsabilità contrattuale
della P.A. datrice di lavoro, relativa a rapporto di impiego cessato prima del 30 giugno 1998, senza che
abbia rilievo in contrario la circostanza che l'eziologia lavorativa delle riscontrate patologie sia stata
accertata solo in un momento successivo, né che l'aggravamento delle stesse si sia verificato dopo la
data di cessazione del medesimo rapporto. (Rigetta, App. Milano, 13/10/2009)
Sez. Unite, Ordinanza n. 5764 del 12-04-2012 (ud. del 31-01-2012), Fuccilo R. c. Min. Pubblica
Istruzione Universita' Ricerca (rv. 621834)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del
legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, da intendere in chiave restrittiva; pertanto, non ha rilievo
esclusivo la circostanza formale della cessazione del rapporto di lavoro anteriore al discrimine temporale
del 30 giugno 1998, dovendosi considerare anche, ai fini della dichiarazione di giurisdizione del giudice
ordinario, le concrete esigenze di tutela e le pretese insorte successivamente a tale data, seppure con
effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario sulla domanda di un dipendente comunale, collocato a riposo prima del 30 giugno 1998, il cui
credito per differenze retributive era stato tuttavia riconosciuto da delibere della commissione
straordinaria di liquidazione dell'ente successive a quella data). (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 5577 del 06-04-2012 (ud. del 28-02-2012), De Cesare c. Com. Napoli (rv.
621944)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del
legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, da intendere in chiave restrittiva; pertanto, non ha rilievo
esclusivo la circostanza formale della cessazione del rapporto di lavoro anteriore al discrimine temporale
del 30 giugno 1998, dovendosi considerare anche, ai fini della dichiarazione di giurisdizione del giudice
ordinario, le concrete esigenze di tutela e le pretese insorte successivamente a tale data, seppure con
effetto retroattivo. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario sulla domanda di un dipendente comunale, collocato a riposo prima del 30 giugno 1998, il cui
credito per differenze retributive era stato tuttavia riconosciuto da delibere della commissione
straordinaria di liquidazione dell'ente successive a quella data). (Dichiara giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 5577 del 06-04-2012 (ud. del 28-02-2012), De Cesare c. Com. Napoli (rv.
621944)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del
legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela
giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la
protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso
il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo
rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa
istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e
messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario
dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994). (Cassa e decide
nel merito, App. Bari, 07/12/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 3183 del 01-03-2012 (ud. del 14-02-2012), Patruno e altri c. Com. Bari (rv.
621089)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Nel sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di
pubblico impiego (art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001), l'incardinamento della giurisdizione presso il giudice
amministrativo presuppone che la controversia riguardi il periodo del rapporto di lavoro anteriore alla
data del primo luglio 1998, che, pacificamente, rappresenta il discrimine temporale tra giurisdizione
ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti
di un atto giuridico od al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito
dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata come
fatti costituitivi del diritto azionato in giudizio - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta
controversia (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - L'Aquila, n. 179/2007).
Sez. III, Sentenza n. 443 del 30-01-2012 (ud. del 16-12-2011), Pa.Io. c. Gestione liquidatoria
commissariale della u.s.l. n. 1 di Avezzano e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In tema di trattamento di fine servizio per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre
1995, è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto (art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995) e la
"nuova regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina ex art.
72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, va
riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su
taluni punti, quale l'inclusione di voci retributive nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
Pertanto, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di
buonuscita, in difetto di specifiche disposizioni, all'autonomia collettiva è preclusa l'inclusione di ulteriori
elementi retributivi nella relativa base di calcolo. (Nella specie, per un dipendente in servizio alla data del
31 dicembre 1995, è stata esclusa la computabilità della retribuzione di posizione di cui al c.c.n.l.
2002/2005 del comparto università). (Rigetta, App. Roma, 28/07/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 709 del 18-01-2012 (ud. del 25-11-2011), Conti c. Inpdap (rv. 620115)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
La controversia con la quale un professionista incaricato della progettazione e poi della direzione dei
lavori per la costruzione di un'opera pubblica - sul presupposto di essere stato sottoposto a procedimento
penale per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico e poi assolto con sentenza definitiva - chiede
all'Amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio
1987, n. 268, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. In tal caso, infatti, il direttore dei lavori,
pur potendo assumere la veste di pubblico ufficiale nello svolgimento del compito affidatogli, rimane un
professionista esterno all'Amministrazione appaltante, senza che possa sussistere alcun rapporto di
impiego; ne consegue che la domanda di rimborso si fonda su un diritto soggettivo, mentre attiene al
merito della controversia la decisione sull'estensibilità dell'applicazione di una norma dettata per i
dipendenti (il citato art. 67) ad un organo straordinario della P.A. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Sentenza n. 29097 del 28-12-2011 (ud. del 06-12-2011), Di Terlizzi c. Com. Andria (rv.
620220)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In tema di controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico con enti pubblici non economici, riferiti al
periodo anteriore al 30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la
pretesa fatta valere in giudizio comunque si ricolleghi al rapporto di lavoro subordinato, sia che risulti in
atto sia che risulti estinto o solo da costituirsi, comprese le ipotesi di domande relative a vantati diritti di
assunzione o ad altri diritti nascenti dalla mancata assunzione in violazione di obblighi contrattuali o di
legge, non ostando la mancanza o nullità dell'atto formale di nomina, risultando invece sufficiente
l'inserimento anche fattuale del lavoratore subordinato nell'organizzazione pubblicistica dell'ente.
(Dichiara giurisdizione, App. Potenza, 17/12/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 29094 del 28-12-2011 (ud. del 22-11-2011), Lapetina e altri c. A.S.L. Potenza e
altri (rv. 620376)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di rapporto di pubblico impiego, il discrimine temporale tra la sussistenza della giurisdizione
ordinaria e quella della giurisdizione amministrativa è rappresentato, ai sensi dell'art. 47, comma 17, del
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dal dato storico dell'avverarsi, prima o dopo il 30 giugno 1998, dei fatti
materiali e delle circostanze in relazione alla cui rilevanza giuridica sia insorta la controversia. Tuttavia,
qualora ai fatti già verificatisi materialmente venga attribuita rilevanza da una norma di legge,
regolamento o contratto collettivo, solo in un momento successivo e retroattivamente, la relativa pretesa
non può che nascere nella corrispondente fase del rapporto di lavoro, in tal modo segnando il momento
utile per l'individuazione del giudice naturale cui rivolgersi per la relativa tutela, ora regolata dall'art. 69,
comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario relativamente a controversie promosse da dirigenti regionali per il riconoscimento della
maggiore anzianità a fini retributivi, a decorrere dal novembre 1994, conseguente alle previsioni
contenute nella legge della regione Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6). (Cassa e decide nel merito, App.
L'Aquila, 22/09/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 28805 del 27-12-2011 (ud. del 22-11-2011), Soria c. Regione Abruzzo e altri (rv.
620375)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Il legislatore, in base all'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute
nell'art. 69, T.U. approvato con d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario la
cognizione delle questioni relative ai rapporti di impiego pubblico interessati dalla privatizzazione, ha
posto il rammentato discrimine temporale avendo riguardo non al momento di instaurazione della
controversia o, ancora, a quello di adozione degli atti amministrativi oggetto di contestazione ma, in
coerenza con i caratteri di un giudizio imperniato su un rapporto di matrice privatistica, al dato storico
costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Ciò che
in definitiva rileva, affinché la domanda possa essere proposta davanti al giudice amministrativo, è che il
fatto generatore della pretesa si collochi in un torno di temo anteriore al 30 giugno 1998, purché
presentata non oltre il 15 settembre 2000 (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Salerno, sez.
II, n. 1970/2008).
Sez. V, Sentenza n. 6587 del 15-12-2011 (ud. del 22-11-2011), Regione Campania c. Ci.Ma.Fr.
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di lavoro pubblico privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove il lavoratore istante riferisca le proprie pretese a un periodo in
parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza
giurisdizionale tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova
temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia
origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, occorre fare riferimento al
momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza,
con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia
successiva al 30 giugno 1998. Né residuano questioni di costituzionalità, posto che il suddetto principio di
frazionamento corrisponde alla regola del "tempus regit actum" canonizzata nell'art. 11 delle preleggi,
idonea alla corretta tutela del cittadino in sede giurisdizionale. (Rigetta, App. Ancona, 27/12/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 26877 del 14-12-2011 (ud. del 08-11-2011), Segnani c. Inps (rv. 619914)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Nel pubblico impiego cd. privatizzato, ai sensi dell'art. 45, comma 17 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
trasfuso nell'art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, le controversie relative a questioni attinenti al
periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo qualora proposte entro il 15 settembre 2000. Tale termine non ha natura di
termine processuale, ma costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della
domanda giudiziale volta a far valere la situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il
dipendente, destinata ad estinguersi se l'azione non sia stata proposta entro il 15 settembre 2000
(Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, n. 968/2003).
Sez. V, Sentenza n. 5961 del 11-11-2011 (ud. del 14-06-2011), Comune di Polistena c. Regione Calabria
e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
E devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda,
avanzata dall'INPDAP nei confronti di un dipendente pubblico in pensione, di ripetizione dei ratei
dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità indebitamente percepita, la cui percezione
è derivata dalle erogazioni effettuate da un Fondo di previdenza interno (e, dunque, di corresponsione
dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro), trattandosi di prestazioni strettamente inerenti al rapporto di
pubblico impiego; ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice
amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo
comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima, dell'omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del
1998), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano
antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Roma, 31/08/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 21586 del 19-10-2011 (ud. del 27-09-2011), Inpdap c. Berti (rv. 618846)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Ai sensi dell'art. 45, comma 17 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trasfuso nell'art. 69, comma 7 d.lgs. n.
165 del 2001, le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico cd.
privatizzato anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora proposte entro il 15 settembre 2000. Il termine previsto dalle disposizioni
citate non ha natura di termine processuale, ma costituisce un termine di decadenza sostanziale per la
proponibilità della domanda giudiziale volta a far valere la situazione giuridica soggettiva di cui si assume
titolare il dipendente, destinata ad estinguersi se l'azione non sia stata proposta entro il 15 settembre
2000 (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, n. 1705/2002).
Sez. V, Sentenza n. 5589 del 18-10-2011 (ud. del 14-06-2011), Comune di Polistena c. Comune di
Rosarno e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Nel rapporto di pubblico impiego cd. privatizzato, ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, i ricorsi giurisdizionali al T.a.r. devono essere solo notificati entro il termine di decadenza del 15
settembre 2000 e non anche depositati. La scadenza del 15 settembre 2000 non pone affatto un
problema di giurisdizione, in quanto si tratta di un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità
davanti al giudice amministrativo di domande giudiziali riguardanti controversie pacificamente rientranti
nella giurisdizione di quest'ultimo perché relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori al 30
giugno 1998. Data, quest'ultima, che rappresenta l'effettivo momento di passaggio della giurisdizione
dall'uno all'altro giudice (Riforma della sentenza del T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. II, n. 228/2004).
Sez. V, Sentenza n. 4704 del 05-08-2011 (ud. del 28-06-2011), Va.Br. c. Comune di Torre Ruggiero
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la domanda di mero accertamento della cosiddetta
supervalutazione dell'anzianità di servizio all'estero proposta da un dipendente ancora in servizio alla
data, successiva al 30 giugno 1998, dell'esercizio dell'azione, è diretta ad ottenere l'esatta
determinazione del trattamento retributivo nel momento, attuale, del perdurante rapporto di impiego ed
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario senza che occorra adottare il criterio del frazionamento
della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario in
relazione ai periodi interessati attesa la mancanza di una domanda di condanna della P.A. al pagamento
delle differenze retributive pregresse. Né, ai fini del radicamento della giurisdizione, assume rilievo che i
provvedimenti dell'Amministrazione di diniego del carattere permanente della supervalutazione
dell'anzianità siano stati emanati anteriormente al 30 giugno 1998, atteso che, trattandosi di diritto alla
retribuzione, la posizione del dipendente non è mai degradata in interesse legittimo e il giudice ordinario
ha il potere di disapplicare gli atti adottati. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. L'Aquila, 25/02/2010)
Sez. Unite, Sentenza n. 16632 del 29-07-2011 (ud. del 24-05-2011), Min. Istruzione Universita' Ricerca
c. Zannini (rv. 618499)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
L'impugnazione dell'atto di diniego dell'equiparazione del trattamento economico-giuridico previsto per gli
assistenti di cattedra e per gli insegnanti teorico-pratici a quello degli insegnanti di Stato alla luce del
disposto dell' art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 è devoluta al Giudice ordinario se la questione è
attinente al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 (Conferma della sentenza del T.a.r.
Campania - Napoli, sez. V, n. 1022/2008).
Sez. V, Sentenza n. 3826 del 27-06-2011 (ud. del 10-05-2011), Gr.An. c. Provincia di Napoli
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
È devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda,
avanzata dal coniuge superstite, di attribuzione della indennità integrativa speciale sulla pensione di
reversibilità, avendo essa carattere integrativo del trattamento obbligatorio, in quanto derivante da un
Fondo di previdenza interno all'INPDAP (ex gestione ENPAS) e dunque a suo tempo di corresponsione
dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro, non trattandosi di mera pensione obbligatoria a carico dello
Stato; costituendo una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, ne consegue
l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario,
secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, prima,
dell'omologo art.45, settimo comma, del d.lgs. n. 80 del 1998), a seconda che la situazione giuridica
azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30
giugno 1998. (Dichiara giurisdizione, App. Roma, 22/08/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 12462 del 08-06-2011 (ud. del 12-04-2011), Gentile c. Inpdap (rv. 617443)
Cassazione Civile
Violazione del termine di durata ragionevole del processo
In tema di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui
all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, spetta indipendentemente dall'esito del processo presupposto,
ad eccezione del caso in cui il soccombente, consapevole dell'inconsistenza delle proprie istanze, abbia
proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e,
dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza; ne consegue che, proposta una
pretesa verso la P.A., nella specie derivante da rapporti di pubblico impiego per il periodo anteriore al 30
giugno 1998, ancora avanti al giudice amministrativo, secondo la competenza in via esclusiva mantenuta
dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, solo per le domande presentate, a pena di decadenza, entro
il 15 settembre 2000, il predetto indennizzo compete alla parte che abbia agito anche oltre tale termine,
sussistendo, ancora, all'epoca della presentazione della domanda, il dubbio interpretativo sulla portata, se
solo processuale ovvero anche sostanziale, di tale preclusione, i cui effetti sostanziali sono stati esplicitati
solamente dall'art. 69 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo una lettura di legittimità costituzionale
oggetto delle pronunce nn. 213 del 26 maggio 2005, 382 del 7 ottobre 2005 e 197 dell'11 maggio 2006
della Corte costituzionale. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 30/10/2008)
Sez. I, Sentenza n. 10500 del 12-05-2011 (ud. del 14-04-2011), Zafarana c. Min. Economia Finanze (rv.
618029)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
L'art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, che trasferisce al giudice ordinario le controversie in
materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione
amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico
dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta
controversia. Ne consegue che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto,
provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, assumendo rilievo,
qualora l'amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha
inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla
determinazione della giurisdizione. (Nella specie, a seguito della riforma con cui l'Istituto Nazionale per il
Commercio Estero era stato ricollocato nel comparto pubblico, il consiglio di amministrazione dell'ente,
aveva ritenuto - con deliberazione dell'11 maggio 1998 di recepimento dell'accordo sindacale del 12
marzo 1998 - di non riconoscere il maggior trattamento economico derivante dai nuovi inquadramenti e,
con deliberazione del 26 novembre 1998, aveva proceduto al reinquadramento individuale; la S.C., in
applicazione del principio di cui alla massima, ha identificato in quest'ultimo provvedimento l'atto lesivo
perché concretamente modificativo dello "status" giuridico e del trattamento economico del dipendente,
costituendo la precedente deliberazione solo il presupposto di carattere generale). (Dichiara giurisdizione,
App. Catania, 25/03/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 9509 del 29-04-2011 (ud. del 09-11-2010), Guttuso c. Ist. Naz. Commercio
Estero (rv. 617085)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
In materia di rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, al fine di determinare - con riferimento alla
disciplina transitoria dell'art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (poi art. 69, comma 7, d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165) - la giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto un atto di
gestione del rapporto compiuto dall'amministrazione datrice di lavoro, si deve avere riguardo al momento
in cui l'atto è stato posto in essere, sicché ove tale atto sia anteriore al 30 giugno 1998 sussiste la
giurisdizione amministrativa (Riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna 27 settembre 2004, n. 1397).
Sez. VI, Sentenza n. 2185 del 08-04-2011 (ud. del 17-12-2010), Va.Si. e altri c. Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo e di Assistenza Tecnica in Agricoltura di Cagliari e altri
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l'individuazione della giurisdizione in materia
di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di
notifica dell'atto introduttivo di giudizio (e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto
processuale che si realizza con il deposito del ricorso), in quanto il richiamo contenuto nell'art. 45,
comma 17, seconda parte, d.lgs. n. 80 del 1998 (e poi nell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165) alla data del 15 settembre 2000, deve considerarsi come termine di decadenza per la proponibilità
della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione (Conferma
della sentenza del T.a.r. Milite, n. 199/2005).
Sez. IV, Sentenza n. 1753 del 22-03-2011 (ud. del 01-02-2011), Ministero della Giustizia c. Be.Za.
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- risarcimento danni
La domanda dell'ex pubblico dipendente che agisca in giudizio per la condanna dell'Amministrazione al
risarcimento dei danni patiti per effetto dell'errore, da quest'ultima commesso, nel calcolo della sua
posizione contributiva, trova fondamento nel rapporto di lavoro e va devoluta al giudice ordinario od a
quello amministrativo sulla base della regola fissata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, e, nel caso di dipendente cessato dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998 (privatizzazione del
pubblico impiego), va sempre dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. (Dichiara
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 1877 del 27-01-2011 (ud. del 18-01-2011), Gestione Liquidatoria Soppressa
Ulss 27 Regione Veneto c. Roldo e altri (rv. 615889)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- risarcimento danni
Ai fini dell'individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite
da pubblico dipendente prima del 30 giugno 1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto
all'Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia
se sia dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale
divieto del "neminem laedere"; a tal fine, non rileva la qualificazione formale data dal danneggiato
all'azione, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base
della pretesa risarcitoria, nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia
addebitata all'Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia
nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice
amministrativo nel caso in cui sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei
confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato il proprio difetto di
giurisdizione in una controversia nella quale un dipendente di una ASL chiedeva il risarcimento del danni
per i postumi di una caduta in terra mentre usciva dall'ascensore all'interno di un ospedale, avendo così
fatto valere una responsabilità da comportamento capace di incidere sulla generalità delle persone che
accedevano all'ospedale stesso). (Rigetta e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 29/04/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 1875 del 27-01-2011 (ud. del 18-01-2011), Armano c. Gestione Stralcio Usl /7
Udinese e altri (rv. 616206)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Il legislatore, in base all'art. 45 comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute
nell'art. 69, T.U., approvato con d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) nel trasferire al giudice ordinario le
questioni di pubblico impiego privatizzato, ha posto il discrimine temporale in materia di giurisdizione con
riferimento, non alla fase di instaurazione della controversia o, ancora, all'adozione degli atti
consequenziali alla medesima, ma in correlazione al dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti
materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; è il titolo di tale pretesa, dunque, che
deve risultare antecedente al 30 giugno 1998, affinché la domanda possa essere proposta, purché
presentata non oltre il 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo (Conferma della sentenza
del T.a.r. Campania - Napoli, sez. III, n. 9360/2006).
Sez. V, Sentenza n. 94 del 11-01-2011 (ud. del 19-11-2010), Regione Campania c. R.L.
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
Nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro
precedente il 30 giugno 1998 - che, secondo la disciplina transitoria della devoluzione del contenzioso al
giudice ordinario, sono mantenute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - dovevano
essere proposte entro il 15 settembre 2000, essendo tale data concepita, dall'art. 45, comma 17, del
d.lgs. n. 80 del 1998, non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di
decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale; ne consegue che, decorsa detta data, la
domanda non può più essere proposta né innanzi al giudice amministrativo, né davanti al giudice
ordinario. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.). (Rigetta, App. Potenza,
25/09/2009)
Sez. VI, Ordinanza n. 24690 del 06-12-2010 (ud. del 21-09-2010), Liguori c. Min. Istruzione Universita'
Ricerca e altri (rv. 615868)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l'individuazione della giurisdizione in materia
di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di
notifica dell'atto introduttivo del giudizio, e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto
processuale che si realizza con il deposito del ricorso, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 45, comma
17, seconda parte, del d.lgs. nr. 80 del 1998 (e poi nell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30
marzo 2001, nr. 165) alla data del 15 settembre 2000, deve considerarsi come termine di decadenza per
la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione
(Annulla la sentenza del T.a.r. Campania, sez. IV, n. 8712/2004).
Sez. IV, Sentenza n. 8349 del 30-11-2010 (ud. del 26-10-2010), E.P. c. Ministero della Giustizia e altri
Cassazione Civile
Sanzioni disciplinari:- disciplina
In tema di pubblico impiego privatizzato e con riferimento alla sospensione cautelare di personale
docente del Ministero della Pubblica Istruzione, le regole da applicare in forza della disciplina transitoria di
cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (alla data del 4 settembre 2000), sono quelle
dettate dal CCNL 4 agosto 1995, comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e
parte economica 1994/1995 che, all'art. 62, ha integralmente regolato l'istituto della sospensione
cautelare in caso di procedimento penale, così rendendo inapplicabile la previgente disciplina legislativa.
Ne consegue che, ai sensi del secondo comma dell'art. 62 cit. e fuori dall'ipotesi della sospensione
obbligatoria disciplinata dal primo comma del medesimo articolo, il dipendente può essere sospeso dal
servizio solo quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o
comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai
sensi dell'art. 60, commi 7 e 8. (Rigetta, App. Roma, 10/07/2006)
Sez. lavoro, Sentenza n. 23627 del 22-11-2010 (ud. del 27-10-2010), Min. Pubblica Istruzione c. Cipolla
(rv. 615590)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
In materia di pubblico impiego privatizzato il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi
dell'attuale art.63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, opera, secondo quanto disposto dall'art.69, comma 7,
dello stesso d.lgs., per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998,
restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni
concernenti il periodo anteriore a tale data, purchè introdotte prima del 15 settembre 2000 (Conferma
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II ter, n. 3504/2008).
Sez. VI, Sentenza n. 8127 del 22-11-2010 (ud. del 19-10-2010), R.P. c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Il trasferimento della giurisdizione al Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 165 del 2001,
opera, conformemente al disposto normativo di cui all'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs., per le
questioni concernenti il rapporto di pubblico impiego successivo al 30 giugno 1998, restando devolute al
Giudice Amministrativo tutte le controversie relative a questioni concernenti il periodo anteriore a tale
data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000. La proposizione, pertanto, dinanzi al Giudice
Amministrativo, per la prima volta, di una domanda coinvolgente periodi di impiego sia anteriori che
posteriori al 30 giugno 1998 ed introdotta successivamente al 15 settembre 2000, implica la
dichiarazione di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza sostanziale della sua
proponibilità per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, nonché la declinatoria di giurisdizione quanto al
periodo successivo.
Sez. VI, sent. n. 8127 del 22-11-2010 (ud. del 19-10-2010), Ru.Pa. c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Cassazione Civile
Inquadramento
In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il trasferimento su domanda ai sensi dell'art. 6, comma 4,
seconda parte, del d.l. n. 487 del 1993 (convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n. 71)
del lavoratore già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (trasformata in
ente pubblico economico per effetto della citata legge) ad una diversa amministrazione (nella specie, il
Ministero degli esteri), presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di
comando al momento della trasformazione, comporta la continuazione del rapporto di lavoro con
l'amministrazione di destinazione, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di
lavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto. Ne consegue che non è fondata la pretesa del
lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità
pregressa maturata al momento dell'immissione nel ruolo, dovendosi procedere, in considerazione del
mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quella già
applicabile presso l'Amministrazione delle Poste), all'inquadramento del dipendente sulla base della
posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello "status" ad esso
maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile
nell'amministrazione di destinazione, assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quelle
specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale
elemento significativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina
vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera. (Cassa e decide nel merito, App.
Roma, 06/11/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 22800 del 10-11-2010 (ud. del 28-09-2010), Min. Esteri c. Colombi e altri (rv.
614960)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- risarcimento danni
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale i prossimi congiunti di un pubblico
impiegato, assumendo che il proprio familiare sia stato illegittimamente trasferito ad altra sede per
incompatibilità ambientale, domandino il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in
conseguenza del trasferimento, trattandosi di pretesa estranea all'attuazione del rapporto di impiego e
all'esercizio dei poteri amministrativi e datoriali ad esso collegati. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19549 del 15-09-2010 (ud. del 22-06-2010), Greco e altri c. Min. Interno e altri
(rv. 614165)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di rapporto di impiego pubblico assoggettabile "ratione temporis" alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del debito nei confronti del dipendente
non incide sulla giurisdizione, atteso che il suddetto riconoscimento non comporta la novazione del titolo,
bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova da valutarsi, per quanto concerne la sua esistenza,
estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene, tenendo conto, in
particolare, del fatto che, riguardo ai crediti dei pubblici dipendenti, scaturenti direttamente dalla legge,
da Regolamenti o da atti a questi assimilabili, la P.A. si trova in posizione paritaria rispetto a quella del
lavoratore e non agisce con atti autoritativi, aventi natura di provvedimenti. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19252 del 09-09-2010 (ud. del 06-07-2010), Prov. Frosinone c. D'Orso e altri
(rv. 614418)
Cassazione Civile
Indennità di buonuscita
In tema di riparto di giurisdizione in materia di impiego pubblico, posto che, ai sensi dell'art. 69, comma
7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il necessario presupposto di ogni collegamento con la giurisdizione
ordinaria della lite, che abbia ad oggetto obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro alle dipendenze della
P.A., è la sussistenza di un segmento di detto rapporto collocabile dopo il 30 giugno 1998, la controversia
instaurata contro una provincia da un suo ex dipendente, cessato dal servizio prima del 30 giugno 1998,
il quale pretenda, ai sensi dell'art. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207 e dell'art. 7 del d.lgs. 5 febbraio
1948 n. 61, la condanna di detto ente alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto relativa al
periodo di servizio non di ruolo prestato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, concernendo un trattamento di fine rapporto posto a carico dell'ente pubblico già datore
di lavoro, che, a differenza dell'indennità premio di servizio, ha natura prevalentemente retributiva, anche
se svolge una funzione latamente previdenziale. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 19252 del 09-09-2010 (ud. del 06-07-2010), Prov. Frosinone c. D'Orso e altri
(rv. 614417)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l'individuazione della giurisdizione in materia
di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di
notifica dell'atto introduttivo di giudizio (e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto
processuale che si realizza con il deposito del ricorso), in quanto il richiamo contenuto nell'art. 45 comma
17 seconda parte, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (e poi nell'art. 69 comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165)
alla data del 15 settembre 2000, deve considerarsi come termine di decadenza per la proponibilità della
domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione (Conferma della
sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. II, n. 920/2005).
Sez. V, Sentenza n. 6501 del 08-09-2010 (ud. del 25-05-2010), M.P. c. Comune di Andria
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
Le controversie aventi ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di pubblico impiego cessato
anteriormente alla data del 30 giugno 1998 sono escluse dal novero di quelle conoscibili in sede di
giurisdizione ordinaria, poiché - attesa l'imprescindibile relazione che l'art. 69, comma settimo, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 (e, prima di esso, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
80), istituisce attraverso il requisito dell'attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato
"periodo del rapporto di lavoro" - il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con
tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la
menzionata data. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di un dipendente di una ferrovia in
concessione diretta alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e del T.F.R. restasse devoluta al giudice
amministrativo poiché il rapporto era cessato in data 1 aprile 1998, senza che assumesse rilievo la
circostanza che l'inadempimento del datore di lavoro, nella specie la Gestione Commissariale, fosse
successivo al 30 giugno 1998). (Dichiara giurisdizione, App. Bari, 18/12/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 18049 del 04-08-2010 (ud. del 16-03-2010), Ferrovie del Sud Est Servizi
Automobilistici s.r.l. c. Tarantino e altri (rv. 614124)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
Le controversie relative alle indennità per cessazione dal servizio dovute ai dipendenti della Provincia, non
di ruolo, trasferiti ad altre amministrazioni (prevista dall'art. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 e d.lgs.
5 febbraio 1948, n. 61) che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego con la Provincia medesima
prima del 30 giugno 1998, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia per la ricorrenza
del requisito cronologico ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia per la natura della prestazione
dovuta, prevalentemente retributiva anche se con finalità genericamente previdenziali ma
eziologicamente ricollegabili solo al rapporto di pubblico impiego. (Nella fattispecie l'Amministrazione
aveva riconosciuto l'esistenza del debito azionato dal dipendente in giudizio) (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 18050 del 04-08-2010 (ud. del 16-03-2010), Provincia Frosinone c. Pacciani e
altri (rv. 615185)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- risarcimento danni- - dipendente Comunale
È devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia concernente l'accertamento
dell'illegittimità della revoca "ante tempus", disposta dal sindaco, dell'incarico di responsabile di vigilanza
del Comune e la condanna del Comune medesimo al pagamento di somme a titolo di retribuzione o di
risarcimento del danno, trattandosi in ogni caso di atto, concernente l'organizzazione dell'ufficio,
appartenente alla gestione del rapporto di lavoro ed assunto con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro. (Rigetta, App. Firenze, 26/10/2007)
Sez. lavoro, Sentenza n. 16580 del 15-07-2010 (ud. del 25-03-2010), Maggiolini c. Com. Pitigliano (rv.
614981)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
La norma dell'art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80/1998 (le cui disposizioni sono ora contenute nell'art.
69 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 30.3.2001, n. 165) nel trasferire al Giudice Ordinario le
questioni di pubblico impiego privatizzato, ha posto il discrimine temporale del 20 giugno 1998 con
riferimento non alla fase di instaurazione della controversia o, ancora meno, all'adozione degli atti
consequenziali alla medesima, ma in correlazione al dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti
materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata: è il titolo di tale pretesa, dunque, che
deve risultare antecedente al 30 giugno 1998, affinchè la domanda possa essere proposta (purchè
presentata non oltre il 15 settembre 2000) davanti al Giudice Amministrativo (Conferma della sentenza
del T.a.r. Lazio - Roma, sez. III bis, n. 12476/2007).
Sez. VI, Sentenza n. 4448 del 08-07-2010 (ud. del 28-05-2010), Ministero della Pubblica Istruzione c.
I.L. e altri
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In materia di pubblico impiego privatizzato, per verificare se una controversia riguardi questioni anteriori
o posteriori al 30 giugno 1998, al fine di determinare la giurisdizione secondo il disposto di cui all'art. 69,
comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre aver riguardo ai fatti materiali o ai provvedimenti
posti alla base della pretesa dedotta in giudizio in ordine alla cui giuridica rilevanza si discuta. Ne
consegue che, ove un lavoratore, sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale, abbia
richiesto la ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive relative al periodo della
sospensione a seguito del favorevole esito del procedimento penale, per determinare la giurisdizione deve
tenersi conto della data di conclusione del predetto procedimento, poiché è solo da tale momento che si
può ritenere realizzata la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio. (Cassa e dichiara
giurisdizione, App. Brescia, 28/03/2009)
Sez. Unite, Sentenza n. 14895 del 21-06-2010 (ud. del 08-06-2010), La Porta c. Agenzia Entrate e altri
(rv. 613678)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
In tema di lavoro pubblico cd. privatizzato, la norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, d.lg. 30
marzo 2001 n. 165 precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con
riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato
storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa
avanzata (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia -Lecce, sez. II, n. 4844/2006).
Sez. VI, Sentenza n. 3284 del 25-05-2010 (ud. del 20-04-2010), Ministero della Pubblica Istruzione c.
S.M.
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
È devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile la giurisdizione sulla domanda di
un dirigente sanitario in pensione relativa all'inclusione nella pensione della quota fissa della "retribuzione
di posizione", costituendo quest'ultima una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico
impiego, volta ad assicurare un trattamento integrativo delle prestazioni assicurate dai regimi obbligatori
attraverso l'adempimento di obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni di
lavoro dei dipendenti; ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione rispettivamente, del giudice
amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, comma 7,
del d.lgs. n. 165 del 2001, a seconda che la situazione giuridica azionata sia antecedente o successiva al
30 giugno 1998 non assumendo rilievo che la controversia sia insorta dopo la cessazione del servizio e
dovendo, invece, farsi riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro. (Dichiara giurisdizione,
C.dei Conti Roma, 22/04/2009)
Sez. Unite, sent. n. 10509 del 30-04-2010 (ud. del 20-04-2010), Giordano c. Inpdap (rv. 612908)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
Qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato
anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di
giurisdizione ordinaria, poiché - attesa l'imprescindibile relazione che l'art. 69, comma settimo, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 (e, prima di esso, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
80) istituisce, attraverso il requisito dell'attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato
"periodo del rapporto di lavoro" - il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con
tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la
menzionata data. (Nella specie, un dipendente comunale il cui rapporto era cessato nel 1982, aveva
contestato la rideterminazione del trattamento pensionistico operato dall'ente nel 2003; la S.C. ha
cassato la sentenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, entrambe affermative della
giurisdizione del giudice ordinario, negando la rilevanza del momento di nascita della questione, ai fini del
collegamento temporale con la giurisdizione, trattandosi di rapporto lavorativo esaurito in epoca
antecedente al discrimine temporale rilevante per il riparto di giurisdizione). (Cassa e dichiara
giurisdizione, App. Milano, 07/06/2006)
Sez. Unite, sent. n. 8316 del 08-04-2010 (ud. del 02-03-2010), Com. Campione D'Italia c. Ferretti (rv.
612469)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
A seguito della trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, disposta retroattivamente
dall'art. 1 del d.l. n. 345 del 2000 (convertito in legge n. 6 del 2001) con decorrenza dal 23 maggio 1998,
le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro dei dipendenti di tali enti restano attratte alla
giurisdizione del giudice amministrativo, se insorte anteriormente alla predetta data, mentre ricadono
nella giurisdizione del giudice ordinario se insorte in epoca successiva, trovando applicazione l'art. 1 del
d.l. n. 269 del 1994 (convertito in legge n. 432 del 1994), il quale fissa il discrimine temporale per il
passaggio dalla giurisdizione ordinaria a quella amministrativa alla data dell'intervenuta trasformazione
con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui
giuridica rilevanza sia insorta la controversia, ovvero all'epoca dell'emanazione dell'atto, provvedimentale
o negoziale, che ha prodotto la lesione del diritto del lavoratore. (In applicazione di tale principio, la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto devoluta alla giurisdizione ordinaria una
controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme trattenute dalla Fondazione Teatro dell'Opera
di Roma, in data successiva al 23 maggio 1998, sulle retribuzioni dovute ai dipendenti, negando qualsiasi
rilievo alla circostanza che la ritenuta fosse stata disposta per il recupero di maggiori importi
erroneamente corrisposti in epoca anteriore alla predetta data). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Roma, 05/01/2009)
Sez. Unite, sent. n. 5029 del 03-03-2010 (ud. del 16-02-2010), Teatro Opera Roma Fondazione c.
Bartolomei e altri (rv. 612043)
Consiglio di Stato
Questioni di legittimità costituzionale
L'art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001 è conforme alla Costituzione risultando ragionevole la previsione
di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere oltremodo difficoltosa
la tutela giurisdizionale. (Conferma della sentenza del Tar Calabria - Reggio Calabria n. 00113/2007)
Sez. V, Sentenza n. 494 del 03-02-2010 (ud. del 10-11-2009), Scullari V. c. Comune di Taurianova
Consiglio di Stato
Termine di decadenza
La norma di cui all'art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001 introduce nel sistema un termine di decadenza
sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale. (Conferma della sentenza del Tar Calabria Reggio Calabria n. 00189/2007).
Sez. V, Sentenza n. 487 del 03-02-2010 (ud. del 10-11-2009), Calivi G. c. Comune di Taurianova
Consiglio di Stato
Termine di decadenza
Con l'art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001 è conforme alla Costituzione risultando ragionevole la
previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere oltremodo
difficoltosa la tutela giurisdizionale. (Conferma della sentenza del Tar Calabria - Reggio Calabria n.
00111/2007)
Sez. V, Sentenza n. 493 del 03-02-2010 (ud. del 10-11-2009), Rocco L. c. Comune di Taurianova
Consiglio di Stato
Termine di decadenza
Con l'art. 69, comma 7, D.Lgs n. 165/2001 si è introdotto nel sistema normativo un termine di decadenza
sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale. (Conferma della sentenza del Tar Calabria Reggio Calabria n. 00111/2007)
Sez. V, Sentenza n. 493 del 03-02-2010 (ud. del 10-11-2009), Rocco L. c. Comune di Taurianova
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
Le controversie in tema di iscrizione all'albo dei vicesegretari comunali successive all'istituzione
dell'Agenzia autonoma per la gestione del'albo dei segretari comunalesulano dall'ambito delle
controversie relative a procedure concorsuali, atteso che il diritto all'iscrizione è soggetto al solo possesso
dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 83, della legge n. 127 del 1997 e non è subordinato al positivo
espletamento di un concorso. Ne consegue che le stesse sono devolute, al pari di quelle in materia di
pubblico impiego privatizzato, alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, tenuto conto, ai fini
del discrimine temporale, dell'epoca di emanazione dell'atto di denegata iscrizione, restando irrilevante
l'eventuale collegamento dello stesso con altri atti o fatti di epoca anteriore, attesa l'efficacia lesiva del
solo provvedimento finale (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 531 del 15-01-2010 (ud. del 01-12-2009), N.A.M. c. Agenzia Autonoma per La
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (rv. 611502)
Cassazione Civile
Indennità di buonuscita
In tema di trattamento di fine servizio per i pubblici dipendenti in servizio al 31 dicembre 1995, è
demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina
in materia di trattamento di fine rapporto (art. 2, comma 7, legge n. 335 del 1995) e la "nuova
regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina (ex art. 72,
comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), va
riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici su
taluni punti, quali l'inclusione di specifiche voci retributive nella base di calcolo dell'indennità di
buonuscita. Ne consegue che, in difetto di specifiche disposizioni e stante l'inderogabilità della normativa
previdenziale, all'autonomia collettiva è preclusa l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di
calcolo dell'indennità di buonuscita. (Principio applicato in controversia concernente la computabilità,
nell'indennità di buonuscita del personale degli enti ed istituzioni di ricerca e sperimentazione, cessato dal
servizio tra il 1998 e il 1999, della cosiddetta "indennità di ente", istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1996, dall'art. 44 del CCNL di comparto 7 ottobre 1996) (Cassa con rinvio, App. Roma, 28/04/2008)
Sez. lavoro, sent. n. 27836 del 30-12-2009 (ud. del 25-11-2009), Ispesl Ist. Sup. Prev. Sicurezza c.
Mennilli e altri (rv. 611965)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- dipendente dell'I.N.P.S.
Le controversie promosse da dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi
dallo Stato (tra cui l'INPS), aventi per oggetto le prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, in quanto
concernenti prestazioni strettamente inerenti al pregresso rapporto di impiego sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via
esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti (ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n.
80 del 1998, cui ora corrisponde l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), a questioni sorte in un
periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, dovendosi far riferimento, ai fini del predetto
discrimine temporale nel caso in cui sia controversa la base di calcolo del trattamento pensionistico,
all'epoca di maturazione del diritto a pensione, a nulla rilevando che per la sua quantificazione occorra
tener conto di emolumenti percepiti in precedenza, da considerarsi solo quali elementi contabili del
credito. (Nella specie, le S.U., in controversia concernente l'inclusione dell'indennità di "arricchimento
professionale" e di "autoaggiornamento" nella base di calcolo dei trattamenti pensionistici di ex
dipendenti dell'INPS che avevano maturato il diritto a pensione dopo il 30 giugno 1998, hanno dichiarato
la giurisdizione del giudice ordinario). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 09/07/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 26959 del 22-12-2009 (ud. del 17-11-2009), I.N.P.S. - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale c. P.U. (rv. 611345)
Cassazione Civile
Indennità di buonuscita
Nelle controversie relative alle pretese retributive del personale militare, quali quelle riguardanti
l'indennità di buonuscita degli appartenenti alle forze di polizia dello Stato, ivi comprese le azioni
restitutorie promosse dell'ente previdenziale a seguito del pagamento indebito di una somma maggiore
corrisposta a tale titolo (nella specie, per l'errato computo, ai fini della determinazione della stessa,
dell'"indennità di polizia"), la giurisdizione non va determinata alla stregua dell'art. 6 della legge n. 75 del
1980, né sulla base del generale criterio di ripartizione temporale fissato per tutti i rapporti di pubblico
impiego privatizzato dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di controversie relative
ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001,
che restano, conseguentemente, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 26966 del 22-12-2009 (ud. del 17-11-2009), D.L. c. Inpdap - Istituto Nazionale
di Previdenza per I Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (rv. 611151)
Cassazione Civile
Impugnazioni
Il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca l'erronea decisione del
medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, è
inammissibile prospettando un "error in iudicando", estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite
della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice speciale. (Nella specie, il ricorrente, con riguardo ad
una controversia in materia di pubblico impiego privatizzato, lamentava che, ai fini dell'individuazione del
momento dell'insorgenza del rapporto processuale, il Consiglio di Stato avesse fatto riferimento alla data
del deposito del ricorso anziché a quella, ripetutamente affermata dal medesimo giudice, della
notificazione, così provocando l'improcedibilità del ricorso per superamento del termine del 15 settembre
2000 previsto dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998). (Dichiara inammissibile, Cons. Stato
Roma, 22/04/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 26812 del 19-12-2009 (ud. del 17-11-2009), B.L. c. Fondazione Teatro
dell'Opera di Roma (rv. 611593)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Le controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa
direzione generale degli istituti di previdenza del ministero del Tesoro, trasferito all'Inpdap ai sensi
dell'art. 6 d.lgs. n. 479/1994, appartengono, giusta la norma di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. n.
165/2001 (in cui è stato riprodotto il previgente art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998), alla
giurisdizione del Giudice Ordinario se hanno ad oggetto il diritto a compensi maturati successivamente al
30 giugno 1998; mentre le controversie aventi ad oggetto il pagamento di spettanze economiche
maturate dall'1 gennaio 1993 al 30 giugno 1998 appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo (Conferma della sentenza del TAR Lazio - Roma, sez. III ter n. 06899/2005)
Sez. VI, Sentenza n. 8086 del 16-12-2009 (ud. del 16-10-2009), Baldetti O. e altri c. I.N.P.D.A.P.
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In tema di lavoro pubblico privatizzato, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
la controversia relativa ad una domanda di pagamento di un credito per differenze retributive (nella
specie, la RIA spettante ad ex medici condotti che non avevano optato per il rapporto a tempo pieno o a
tempo definito entro il 30 dicembre 1990), ove lo stesso sia stato accertato a seguito di sentenza di
primo grado del giudice amministrativo pronunziata anteriormente al 30 giugno 1998, la cui provvisoria
esecutività "ex lege" determina l'esigibilità del credito con effetti retroattivi e priva di rilevanza l'epoca
della conferma in appello e del relativo passaggio in giudicato. Né assumono rilievo, ai fini della
determinazione del momento di insorgenza del credito, le successive disposizioni pattizie contenute
nell'art. 62, comma 3, del c.c.n.l. dell'8 febbraio 2000 della dirigenza medica e veterinaria del servizio
sanitario nazionale, aventi carattere meramente organizzatorio in funzione dell'erogazione delle somme
spettanti ai lavoratori, dovendosi escludere la possibilità di disporre con norme collettive di diritti
individuali già autonomamente sorti nel patrimonio dei lavoratori, nonché l'avvenuta stipulazione di
contratti di transazione tra l'Amministrazione ed i singoli lavoratori ove tali accordi non abbiano carattere
novativo e non sostituiscano il rapporto di lavoro pubblico con un diverso rapporto, ma si limitino a
modificare l'importo delle somme dovute ed il termine dell'adempimento dell'Amministrazione. . (Dichiara
giurisdizione, App. Catania, 21/06/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 25258 del 01-12-2009 (ud. del 10-11-2009), B.V. c. Azienda Unita' Sanitaria
Locale (Omissis) Catania (rv. 610772)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
In materia di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la
controversia promossa dal dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro (nella specie, nei confronti
del Ministero della Giustizia) diretta ad accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria
dell'Amministrazione, ove la richiesta dell'ente medesimo sia successiva al 30 giugno 1998, dovendosi
ritenere che, nel caso di ripetizione d'indebito, integrino la nozione di "questione" ai sensi dell'art. 69,
comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, non solo i fatti rilevanti ai fini della sussistenza del diritto del
lavoratore, ma anche la mutata valutazione e qualificazione della fattispecie concreta operata dall'ente
con la richiesta di restituzione, atteso che solo a seguito di quest'ultima può dirsi insorta la lite tra
l'Amministrazione e il dipendente. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Firenze, 06/05/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 24668 del 24-11-2009 (ud. del 20-10-2009), P.A. c. Ministero della Giustizia (rv.
610549)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
Appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie patrimoniali inerenti al
rapporto di pubblico impiego, senza che debba distinguersi tra responsabilità contrattuale e responsabilità
aquiliana dell'ente pubblico non economico datore di lavoro, non potendo ricondursi quest'ultima sempreché sussista un collegamento non occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro alla categoria delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali. Ne consegue che la domanda
del dipendente (o ex dipendente) pubblico diretta alla costituzione di rendita vitalizia a norma dell'art. 13
della legge n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, è
riconducibile all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia la
qualificazione giuridica attribuita alla relativa azione. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla
giurisdizione per le controversie relative al pubblico impiego privatizzato). (Dichiara giurisdizione, App.
Salerno, 06/08/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 21753 del 14-10-2009 (ud. del 29-09-2009), C.S. c. I.N.P.S. (rv. 609705)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
Le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non
economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in
aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto
di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai
medesimi enti pubblici per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato
anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di
lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano
attinenti, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (cui ora corrisponde l'art. 69, comma
7, del d.lgs. n. 165 del 2001), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno
1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all'epoca
della sua emanazione. (Fattispecie relativa ad una controversia riguardante la richiesta di alcuni
dipendenti dell'ENEA, diretta ad ottenere il riconoscimento della riliquidazione del trattamento di
previdenza integrativa, mediante accantonamenti annuali di somme pari al 20 per cento delle retribuzioni
destinate ad alimentare una polizza assicurativa accesa presso l'INA, relativamente a un periodo
anteriore al 30 giugno 1998). (Regola giurisdizione, App. Potenza, 16/07/2008)
Sez. Unite, Sentenza n. 21554 del 12-10-2009 (ud. del 29-09-2009), N.A. c. Enea - Ente Nazionale per
Le Nuove Tecnologie (rv. 609707)
Consiglio di Stato
Competenza e giurisdizione
Nel sistema di riparto della giurisdizione, ai fini dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico
impiego privatizzato, si deve ritenere che l'art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, ponga il discrimine
temporale del 30 giugno 1998 tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa che va riferito al
dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa
avanzata; ne consegue che, solo ove le frazioni temporali nelle quali si è svolta la prestazione del lavoro
subordinato da cui derivino i diritti azionati per differenze siano successive a tale data, sussiste la
giurisdizione del Giudice ordinario. (Conferma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 10903/2002).
Sez. VI, Sentenza n. 5180 del 03-09-2009 (ud. del 26-05-2009), I.N.P.D.A.P. c. Libetta P.
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
La richiesta di regolarizzazione contributiva e assicurativa rivolta nei confronti del datore di lavoro
pubblico in relazione a prestazioni lavorative rese presso la P.A. in periodo anteriore al 30 giugno 1998 è
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la P.A.
che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all'ente pubblico
utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all'ente previdenziale e di pagare i relativi contributi, sia
attraverso una regolare assunzione, sia con un rapporto affetto da nullità che, però, non produce effetti,
ex art. 2126 cod. civ., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. (Rigetta e dichiara
giurisdizione, App. Napoli, 17/08/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 18506 del 20-08-2009 (ud. del 07-07-2009), C.G. c. Universita' Studi (Omissis)
(rv. 609235)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- risarcimento danni
Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione,
"ratione temporis", il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la domanda di risarcimento danni promossa da un
dipendente pubblico contro l'Amministrazione datrice di lavoro appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo ove la condotta omissiva dell'Amministrazione - produttiva del danno conseguente al
mancato ristoro delle patite lesioni per infortunio sul lavoro - costituisca la diretta conseguenza della
violazione di un obbligo contrattuale. (Nella specie, il lavoratore, aiuto psichiatra presso il dipartimento di
salute mentale dell'ex USL n. 10 di Teano, nel corso di una visita domiciliare eseguita nell'espletamento
dell'attività lavorativa, aveva subito una aggressione da un paziente, riportando lesioni invalidanti; il
medico, richiesta l'erogazione delle prestazioni economiche conseguenti all'infortunio sul lavoro, si era
visto opporre un rifiuto da parte dell'INAIL, per essere ormai prescritto il diritto alle anzidette prestazioni,
in quanto l'Amministrazione aveva omesso di denunziare all'Istituto l'infortunio subito dal proprio
dipendente). (Dichiara giurisdizione, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18/06/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 15849 del 07-07-2009 (ud. del 09-06-2009), P.L. c. Commissario Liquidatore
della Soppressa U.S.L./(Omissis) di Teano (rv. 609053)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- fattispecie
La domanda proposta dai dipendenti in quiescenza del Consiglio regionale della Regione Sardegna per
conseguire la rivalutazione automatica del trattamento integrativo di cui agli artt. 4 e 5 della legge reg.
della Sardegna 5 maggio 1965, n. 15, sospesa e modificata con decreti asseritamente illegittimi adottati
dal Presidente del Consiglio regionale e dal Consiglio di presidenza in epoca successiva al 30 giugno 1998,
è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, da un lato, i dipendenti dei Consigli regionali
sono dipendenti di pubbliche amministrazioni cui si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 e, segnatamente, delle Regioni, enti autonomi, di cui i Consigli sono organi;
dall'altro, la controversia inerisce al rapporto di lavoro e a diritti soggettivi, riguardando la pretesa
all'adempimento di un credito retributivo, mentre i provvedimenti modificativi del precedente regime del
rapporto obbligatorio assumono il ruolo di atti presupposti, disapplicabili dal giudice ordinario. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 15601 del 03-07-2009 (ud. del 26-05-2009), L.C.S. c. Consiglio Regionale della
Sardegna (rv. 608933)
Cassazione Civile
Fattispecie:
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto al compenso aggiuntivo per le festività civili coincidenti
con la domenica, attribuito dall'art. 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come
modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, è stato escluso dall'art. 3, comma 224, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, con norma di interpretazione autentica (resa palese dalla specifica
salvaguardia delle situazioni coperte da giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore), ha
espressamente compreso la citata disposizione tra quelle riconosciute inapplicabili dall'art. 69, comma 1,
secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a seguito della seconda tornata di contratti collettivi in
materia di lavoro con la P.A. Ne consegue che per le giornate del venticinque aprile 1999, due giugno
2002 e venticinque aprile 2004, tutte ricadenti di domenica, non sussiste il diritto dei dipendenti
all'attribuzione, oltre alla normale retribuzione, di un'ulteriore aliquota giornaliera. (Cassa e decide nel
merito, App. Torino, 08/11/2005)
Sez. lavoro, Sentenza n. 14048 del 17-06-2009 (ud. del 12-02-2009), Ministero della Difesa c. D.G. (rv.
608819)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
In tema di lavoro pubblico cd. "privatizzato", ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma
transitoria dettata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (per cui restano attribuite al
giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30
giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al
periodo di lavoro successivo a detta data), non può essere invocata la fattispecie dell'illecito permanente
- che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli
effetti relativi, sicché rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per
l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione - in controversia in cui
sia dedotta l'illiceità della condotta datoriale per il mancato riconoscimento della pretesa natura
subordinata del rapporto lavorativo, giacché la anzidetta pretesa è originata non da un unico fatto
generatore, ma da comportamenti - e cioè prestazioni di lavoro subordinato - che si esplicano in distinte
unità temporali, ciascuna della quali va considerata a sé stante (posto che i modi di esplicazione dell'una
nulla possono dire sui modi di esplicazione di quella successiva) ai fini della verifica che ciascuna di esse
sia stata svolta in maniera effettivamente idonea ad integrare il requisito della subordinazione. (Nella
specie, si trattava di controversia promossa nei confronti di un Comune per ottenere l'accertamento della
natura subordinata del servizio prestato dai ricorrenti come messi di conciliazione presso gli uffici del
giudice di pace; le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato sussistente la
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto tutte le circostanze invocate per dimostrare l'esistenza
della subordinazione si riferivano a periodo anteriore al 30 giugno 1998). (Rigetta e dichiara giurisdizione,
App. Roma, 01/06/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 10669 del 11-05-2009 (ud. del 03-03-2009), C.A.M. c. Comune di Latina (rv.
609016)
Cassazione Civile
Fattispecie:
Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico
impiego contrattualizzato al giudice ordinario, la regola enunciata, a temperamento del frazionamento
delle domande, con esclusivo riferimento alla nozione di illecito permanente - con conseguente rilevanza
dell'epoca della cessazione della permanenza ed affermazione della giurisdizione del giudice ordinario,
ove successiva al 30 giugno 1998 - , inerisce esclusivamente alle pretese risarcitorie da danno da illecito
(di natura contrattuale, giacché per l'illecito aquiliano la giurisdizione spettava "ab origine" al giudice
ordinario) e non anche alle pretese retributive, cioè ai crediti pecuniari maturati, giorno per giorno, in
correlazione con la prestazione di determinate attività lavorative e rimasti inadempiuti, ancorché si
richieda, eventualmente, il risarcimento del danno in misura non corrispondente all'importo del credito
retributivo, trattandosi, in ogni caso, di illeciti contrattuali di natura istantanea. (Nella specie, le S.U.
hanno cassato la sentenza di merito - con conseguente affermazione della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo - la quale, in riferimento a crediti retributivi per indennità da sede disagiata
maturati, in favore di dipendenti dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, ente pubblico economico,
antecedentemente al 30 giugno 1998, e rimasti inadempiuti anche successivamente, aveva dichiarato
sussistente la giurisdizione ordinaria, erroneamente reputando che si trattasse di ipotesi di illecito
permanente). (Dichiara giurisdizione, App. Bari, 06/04/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 9658 del 23-04-2009 (ud. del 10-02-2009), Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali c. P.G. (rv. 607620)
Cassazione Civile
Fattispecie:
L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, costituito con D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 - in
attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - per lo svolgimento di studi e
ricerche riguardanti la genetica dei cereali, la costituzione di varietà di frumenti, mais, riso e cereali
minori, nonché la tecnica di coltivazione delle medesime, ha natura di ente pubblico non economico.
Pertanto, i rapporti di lavoro dei dipendenti inseriti nell'organizzazione dell'Istituto (compresi i rapporti di
natura operaia attinenti ad aziende agrarie da esso gestite in economia) configurano rapporti di pubblico
impiego, con la conseguenza che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
domanda di tutela contro l'inadempimento dei crediti divenuti esigibili in forza del completamento della
fattispecie attributiva del diritto nell'arco temporale (fino al 30 giugno 1998) rilevante per la proroga della
giurisdizione amministrativa. (Principio affermato con riferimento ai crediti relativi a indennità di sede
disagiata, sorti per effetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 171 del 1991, di recepimento
dell'accordo sindacale - comparto ricerca - per il triennio 1988-1990, rimasti inadempiuti a causa della
mancata definizione dei criteri attuativi dell'istituto retributivo). (Dichiara giurisdizione, App. Bari,
06/04/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 9658 del 23-04-2009 (ud. del 10-02-2009), Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali c. P.G. (rv. 607619)
Cassazione Civile
Fattispecie:
In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69,
settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad
un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della
competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai
due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del
diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, occorre
fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione
della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale
cessazione sia successiva al 30 giugno 1998. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario in relazione alle pretese risarcitorie avanzate da un dipendente pubblico nei confronti
dell'ARPAL, per aver essa mancato di adempiere all'obbligo contrattuale di avviare procedure di confronto
sindacale per la graduazione delle funzioni, presupposto della pretesa economica avanzata, dal 1 gennaio
1998 al 30 novembre 2000, data di cessazione del comportamento illecito omissivo). (Rigetta e dichiara
giurisdizione, App. Genova, 20/10/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 7768 del 31-03-2009 (ud. del 13-01-2009), R.P. c. A.R.P.A.L. - Agenzia
Regionale per La Protezione dell'Ambiente Ligure (rv. 607464)
Cassazione Civile
Fattispecie:- mobbing
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e in riferimento a questioni successive al 30 giugno 1998,
qualora la domanda del dipendente pubblico (nella specie, personale docente e non docente), individuata
sulla base del "petitum" sostanziale in funzione della "causa petendi", miri alla tutela di posizioni
giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro, asseritamente violate da un provvedimento di
reintegrazione della dirigente scolastica nella sede originaria, tale da creare una situazione di disagio ed
incompatibilità ambientale, lamentando comportamenti vessatori e discriminatori della dirigente
reintegrata, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, giacché, seppure il comportamento suddetto,
che risponde alla nozione di "mobbing", integrasse un'ipotesi di responsabilità contrattuale (e non
extracontrattuale), le questioni concernono il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998. (Regola
giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 6058 del 13-03-2009 (ud. del 13-01-2009), M.E. c. M.G. (rv. 607615)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- risarcimento danni
Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione,
"ratione temporis", il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la soluzione della questione del riparto della
giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata
all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è
fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità
extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente a controversia promossa, dinanzi al TAR
nel 1995, da un netturbino comunale, dispensato dal servizio nel dicembre 1989 per inidoneità fisica, che
lamentava un danno biologico in conseguenza dell'assegnazione di mansioni inadatte alle sue condizioni
fisiche e, quindi, illegittime). (Cassa e dichiara giurisdizione, Cons. Stato Roma, 14/11/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 5468 del 06-03-2009 (ud. del 17-02-2009), V.G. c. Comune di Torrita di Siena
(rv. 607060)
Cassazione Civile
Fattispecie:
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 individua il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con
riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato
storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa
avanzata. Ne consegue che, in una controversia promossa da alcuni lavoratori - transitati dalle
dipendenze della Cpdel a quelle dell'INPDAP per effetto della soppressione degli enti pubblici di
previdenza attuata con il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 - per il riconoscimento, in relazione alle mansioni
effettivamente svolte presso l'originario datore di lavoro (di VI e non di V livello), del diritto al superiore
inquadramento contrattuale nell'VIII qualifica funzionale (in luogo della VII), ai fini del riparto della
giurisdizione rileva esclusivamente la deduzione in giudizio di una fattispecie attributiva del diritto
perfezionatasi nel 1994, identificandosi il "petitum" sostanziale nell'esatto iniziale inquadramento alle
dipendenze dell'INPDAP in epoca anteriore al 30 giugno 1998, con conseguente giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. (Cassa e dichiara giurisdizione, App. Roma, 25/07/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 5451 del 06-03-2009 (ud. del 13-01-2009), A.G. c. I.N.P.D.A.P. (rv. 607093)
Cassazione Civile
Fattispecie:
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie proposte dai dipendenti dell'Ordine Mauriziano di
Torino, ente ospedaliero di diritto pubblico, la domanda di restituzione del versamento spontaneamente
effettuato dal dipendente, in epoca antecedente al 30 giugno 1998, a titolo di risarcimento del danno
subito dall'Ordine per asserita "culpa in vigilando", onde sollecitare la revoca della sospensione cautelare
inflitta dal datore di lavoro, benché effettuato senza riserva di ripetizione, si inserisce nel contesto del
rapporto di pubblico impiego, sicché, trattandosi di un'obbligazione restitutoria legata al rapporto di
lavoro, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, a nulla rilevando, ai fini del collegamento
con la giurisdizione, la pronuncia della Corte dei conti in ordine all'eventuale responsabilità contabile del
dipendente, successivamente intervenuta. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Torino, 20/12/2006)
Sez. Unite, Sentenza n. 5454 del 06-03-2009 (ud. del 13-01-2009), R.E. c. Fondazione Ordine Mauriziano
(rv. 607377)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
L'art. 69, comma 7, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, nel trasferire al giudice ordinario le controversie
del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 30
giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico
costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in
ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, così da attribuire decisività, ai predetti fini, alla
collocazione temporale dell'episodio che ha prodotto la lesione definitiva dell'interesse per la cui tutela si
ricorre al giudice. (Nella specie, le S.U. hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo in controversia promossa da un dipendente di una ASL per l'accertamento dell'inesistenza
del diritto della medesima P.A. a ripetere somme asseritamente corrispostegli senza titolo a seguito della
revoca dell'inquadramento professionale deliberata nel 1995, ritenendo, quindi, irrilevante la successiva
delibera del 1999 - valorizzata, invece, dal dipendente ai fini della promossa azione dinanzi al giudice
ordinario - con cui la stessa ASL quantificava le somme pretese e disponeva un piano di rateizzazione
delle ritenute stipendiali). (Dichiara giurisdizione, App. Roma, 05/03/2007)
Sez. Unite, Sentenza n. 5282 del 05-03-2009 (ud. del 16-12-2008), T.A. c. Azienda Unita' Sanitaria
Locale di Rieti (rv. 607561)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- risarcimento danni
In relazione all'ordinamento di cui alla legge n. 604 del 1962, appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia promossa da un dipendente pubblico con qualifica di segretario comunale
o provinciale per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un illegittimo provvedimento
prefettizio di trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto in data anteriore al 1° luglio 1998 ed
annullato dal tribunale amministrativo nel 2005. Infatti, vertendosi in tema di responsabilità per
inadempimento delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, ed alla luce della norma transitoria
contenuta nell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la questione di giurisdizione deve
essere risolta sulla base della collocazione temporale dell'inadempimento e, quindi, nella specie, in
riferimento alla data di emanazione del provvedimento di trasferimento e non a quella del suo
annullamento o dell'accertamento della sua illegittimità. (Regola giurisdizione)
Sez. Unite, Ordinanza n. 3053 del 09-02-2009 (ud. del 20-01-2009), P.M. c. Amministrazione dell'Interno
(rv. 606584)
Cassazione Civile
Inquadramento
In materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste per il personale degli enti
pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione - in attuazione dell'art. 72
del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso nell'art. 69 del d.lgs. 165 del 2001) - del c.c.n.l. di
comparto, le cui disposizioni individuano i nuovi equivalenti profili professionali e ridefiniscono quelli
preesistenti nell'ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se
un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato
l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto che le mansioni assegnate ad una dipendente di una U.S.L., già
inquadrata come coordinatore di 7° livello, pur riferite alla responsabilità di un'unità organizzativa
complessa, fossero sussumibili nella nuova declaratoria contrattuale categoria D, livello economico S,
riconosciuta dall'amministrazione, e non nella qualifica superiore invocata). (Rigetta, App. Ancona, 21
febbraio 2005)
Sez. lavoro, Sent. n. 29827 del 19-12-2008 (ud. del 30-10-2008), G.G. c. A.S.U.R. Azienda Sanitaria
Unica Regionale della Regione (omissis) (rv. 606164)
Cassazione Civile
Impugnazioni
Affinché il quesito di diritto, di cui all'art. 366 "bis" cod. proc. civ., abbia i requisiti idonei ai fini
dell'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, non è sufficiente che la parte, vertendosi in
materia di riparto della giurisdizione nel pubblico impiego, domandi astrattamente quale sia il momento
da prendere in considerazione in riferimento alla locuzione "questioni attinenti al rapporto di lavoro" di cui
al comma 17 dell'art. 45 d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80, (ora art. 69, d.lgs. n. 165 del 2001) poiché la
conseguente risposta si risolverebbe in un'affermazione di principi, ormai costituenti diritto vivente,
attinenti alla rilevanza in astratto di un atto amministrativo emanato anteriormente al 30 giugno 1998,
pronuncia, questa, inidonea a risolvere la specifica controversia. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App.
Ancona, 11 luglio 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 28054 del 25-11-2008 (ud. del 11-11-2008), Azienda Sanitaria Unica Regionale
(A.S.U.R.) c. A.L. (rv. 605545)
Cassazione Civile
Competenza e giurisdizione:- in genere
L'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 80), che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato,
fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla
data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle
circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove
la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi
riferimento all'epoca della sua emanazione; ciò anche allorché l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia
stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime
pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e
provvedimentale all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario.
(Nella specie, si trattava di provvedimento che respingeva la richiesta del dipendente di regolarizzazione
della posizione giuridica ed economica successiva al cambiamento, in sede arbitrale, di una sanzione
disciplinare estintiva in altra, conservativa del rapporto). (Rigetta, App. Milano, 11 maggio 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 27305 del 17-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Agenzia delle Entrate c. C.G. (rv.
605660)
Cassazione Civile
Fattispecie:
Nel regime di riparto della giurisdizione dettato in via transitoria dall'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, la
domanda diretta all'accertamento della titolarità, in capo ad un ente pubblico, (nella specie Gestione
commissariale governativa) del rapporto di lavoro subordinato formalmente instaurato con un privato in
violazione del divieto di interposizione di prestazioni lavorative, contenuto nell'art. 1 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, - quale violazione idonea a costituire con l'ente pubblico medesimo un rapporto di
pubblico impiego, anche in mancanza dell'atto di nomina - appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario ove si abbia riguardo soltanto alle prestazioni lavorative rese in epoca successiva al 30 giugno
1998 (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario in controversia promossa da un lavoratore per sentir dichiarare
che il rapporto intercorso, dal 1° gennaio 2000 al 13 luglio 2001, alle dipendenze di una società privata
era meramente fittizio e doveva considerarsi instaurato con la Gestione commissariale governativa
Ferrovia Alifana e poi, dal 1° gennaio 2001, con la subentrata nuova concessionaria Ferrovia Alifana e
Benevento-Napoli s.r.l., società di diritto privato, per la quale non si pone il problema del regime
transitorio di giurisdizione). (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Napoli, 22 maggio 2006)
Sez. Unite, Sent. n. 27306 del 17-11-2008 (ud. del 23-09-2008), Metrocampania Nordest s.r.l. c. C.V.
(rv. 605679)
Cassazione Civile
Fattispecie:
In tema di lavo
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