Parere pro veritate sulla potenziale responsabilità del Medico Infettivologo in quanto prescrittore di nuovi farmaci antivirali attivi per il trattamento dell’epatite “C”. Le osservazioni sono calibrate sulla figura del “Medico Infettivologo che opera presso i Centri di Malattie Infettive. Punto di partenza non può che essere il disposto dell’art. 32 Cost., alla cui stregua “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (comma 1°). L’individuo (cittadino o no) ha diritto di ricevere cure adeguate alle sue condizioni di salute e lo Stato (ente rappresentativo della collettività) ha il dovere di garantire che dette cure vengano assicurate, in quanto la cura inadeguata può compromettere la vita e l’integrità fisica del malato: costui perde il ruolo sociale ricoperto e può diventare un costo per la collettività chiamata a farsi carico di invalidità al lavoro, malattie croniche, ricoveri in strutture sanitarie etc. Il Medico (l’Infettivologo, nel caso di specie) ha la responsabilità – anche penale – della corretta e tempestiva diagnosi e dell’individuazione della migliore terapia possibile e di ciò deve rendere edotto il paziente per le determinazioni che costui riterrà di assumere. Rimane a margine (e non rileva ai fini della risposta al quesito postomi) il caso del trattamento sanitario obbligatorio per legge. In tale caso, il Medico è responsabile della esatta diagnosi, dell’individuazione del trattamento sanitario e, se obbligatorio, della soggezione del paziente alla cura nelle fattispecie che lo consentano e lo impongano. La casistica che fa da sfondo al quesito propostomi vede il Medico Infettivologo che ha svolto correttamente la parte di sua competenza: ha visitato il paziente, ha accertato la patologia ricorrente nella fattispecie concreta, ha indicato quale sia la cura meglio rispondente alla diagnosi formulata. Tale prescrizione è resa nota sia al paziente che all’ente di appartenenza, per le conseguenti decisioni di rispettiva competenza. Il Medico Infettivologo – sotto sua responsabilità anche penale – visita il paziente e indica quali farmaci antivirali possano costituire la migliore risposta terapeutica alla “infezione cronica da virus dell’epatite C” e assicurare “risultati clinici eccellenti”. Nella indicazione dei farmaci migliori, il Medico non deve farsi condizionare da altro che l’interesse clinico del paziente: in particolare, deve prescrivere il farmaco più efficace e, a parità di risultati clinici, deve prescrivere il farmaco meno costoso, a prescindere dal fatto che il costo finale dell’acquisto del farmaco ricada sull’utente finale o sul SSN. In altre parole, non è il Medico a doversi preoccupare dei costi delle cure prescritte, una volta che – sotto sua responsabilità anche penale – abbia diagnosticato l’esatta malattia ed individuato i farmaci più idonei al trattamento e al contrasto della malattia. La conferma è nel citato art. 32 comma 1° Cost., il cui inciso finale dispone “(la Repubblica) garantisce cure gratuite agli indigenti”. Appare evidente che il diritto all’assistenza sanitaria è una cosa e che il diritto all’assistenza sanitaria gratuita è un’altra; che il diritto all’assistenza sanitaria va garantito, a prescindere dalle condizioni economiche del paziente (art. 3 comma 1° Cost.), ma che solo all’individuo “indigente” va garantita la gratuità, cosicchè il diritto/interesse alla salute non sia pregiudicato dalle condizioni personali (anche economiche) – riscontrabili nel contesto sociale – che potrebbero indurre taluno a posporre il bene salute; che è lo Stato a determinare quale sia il concetto di “indigenza” e quale sia l’estensione della gratuità delle cure. Lo Stato può certamente stabilire che le cure correlate a determinate patologie siano gratuite comunque (indipendentemente dallo stato di indigenza) o lo siano solo fino ad un certo livello di reddito (anche superiore a quello di “indigenza”) o siano sempre a carico dell’interessato (anche se indigente). Ciò risponde alla ampiezza che si vuole dare allo Stato “sociale” ed è pesantemente influenzato dalle condizioni generali dell’economia. L’unica cosa certa è che non è (né può essere) un problema del Medico né può diventare un fattore responsabilizzante a vario titolo il fatto che il farmaco più efficace abbia un costo tale da essere proibitivo per la quasi generalità dei pazienti o, comunque, tale da non essere assunto a carico del SSN. Il paziente – debitamente avvertito delle implicazioni economiche di una cura efficace della patologia da cui è affetto – valuterà la compatibilità della cura alla luce delle proprie condizioni economiche (il costo dei farmaci antivirali potrebbe essere insostenibile anche per chi – giuridicamente – abbia un reddito che lo collochi fuori dall’area della “indigenza”) e alla luce dell’impegno/non impegno del SSN a farsene carico. Alla luce di quanto sopra è problema dello Stato (e/o del SSN) sia come gestire i costi dei nuovi farmaci, sia di definire la casistica per l’assunzione a carico sia di determinare “quanto queste molecole sono in grado di farci risparmiare nel tempo rispetto alle cure standard utilizzate fino ad oggi”. Il diritto dell’individuo alla salute postula la preferenza per la cura più costosa e più efficace anche quanto a tempistica della guarigione, ma una diversa scelta – suggerita da motivazioni economiche – non è certo propria del Medico. Non condivido il rilievo secondo cui “a tutt’oggi il Medico Infettivologo, che opera presso i centri di Malattie Infettive prescrittori di tali farmaci antivirali, è condizionato dalla scarsa disponibilità di confezioni a disposizione da somministrare ai pazienti che necessitano di tali trattamenti”. Il Medico prescriverà ai pazienti quanto è a loro necessario secondo scienza e coscienza: il problema della non disponibilità o della ridotta disponibilità dei farmaci 2 da somministrare è un problema altrui (del Centro Malattie Infettive o del SSN) che non è compito del Medico prescrittore assumere come proprio. Una volta che il Medico abbia fatto la corretta diagnosi e prescritto la cura adeguata, ha adempiuto in modo esaustivo ai suoi doveri e alle connesse responsabilità. Non è assolutamente condivisibile l’affermazione – che viene attribuita ad “autorità regionali” – secondo cui “la responsabilità della decisione se fare o meno un trattamento è del Medico anche in carenza di farmaci a disposizione”. Certamente il Medico deve prescrivere la cura più adeguata alla fattispecie concreta, ma non assume alcuna responsabilità in merito alla sostenibilità economica del trattamento sanitario prescritto: il Centro, l’Azienda Ospedaliera o il SSN possono o no farsi carico dei costi, possono o no chiedere al paziente di farsi carico (in tutto o in parte) dei relativi oneri, ma certamente questa è una attività inter alios acta che non coinvolge minimamente la responsabilità del Medico. Il Medico, pur nella consapevolezza del costo proibitivo delle cure e della loro non assunzione a carico da parte del SSN, ha l’obbligo giuridico di prescrivere il farmaco più adeguato alla gravità della malattia e non potrà mai vedersi opporre la responsabilità di aver prescritto un farmaco non fornito dal SSN e/o con costo proibitivo per il paziente. Il Medico non può essere chiamato a rispondere del fatto che il farmaco da lui prescritto non venga messo a disposizione (gratuitamente) dall’ente di appartenenza o dal SSN né si può esigere da lui di dare seguito al trattamento prescritto in assenza di messa a sua disposizione dei farmaci di cui trattasi (conserva pieno valore il principio ad impossibilia nemo tenetur, che trova esplicitazione nell’art. 45 c.p. che dichiara non punibile chi ha agito in presenza di una situazione di forza maggiore, come tale da lui non eliminabile). Niente e nessuno può garantire dal rischio di “potenziali denunce penali da parte di singoli pazienti … associazioni di categoria e procuratori”, ma appare evidente che il Medico sarebbe l’obiettivo sbagliato perché non è da lui che dipende l’erogazione in concreto del farmaco prescritto e non è lui che (legittimamente o arbitrariamente) ostacola la somministrazione del farmaco nel caso concreto da lui stesso prescritto al paziente. Il procedimento penale, eventualmente aperto a carico del Medico prescrittore, è destinato ragionevolmente a non percorrere molta strada perché la (eventuale) compromissione del diritto alla salute per omesso trattamento della malattia con il farmaco più adeguato (individuato dallo stesso Medico) non è ascrivibile in alcun modo ad un comportamento attivo od omissivo del Medico prescrittore. Il Medico prescrittore è il secondo interessato (dopo il paziente) a non vedere vanificato il suo lavoro da una cura non adeguata della malattia diagnosticata per impossibilità oggettiva di una erogazione dei farmaci antivirali a tutti quelli che ne hanno veramente bisogno. Prof. Avv. Piermaria Corso 3 Lettera da consegnare ai pazienti “Gentile Signore/a, lei è affetto da una epatite cronica evolutiva, oggi contrastabile con specifici farmaci antivirali di cui il SSN non si fa carico, se non in limiti attualmente molto circoscritti. Nell’eventualità che lei rientri nei parametri codificati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dalla regione XXXX per l’accesso al trattamento dall’epatite di tipo “C” mediante i nuovi farmaci antivirali (DAA), è mio dovere segnalarLe che l’accesso al trattamento mediante i sopraindicati farmaci, dato l’elevatissimo costo degli stessi a carico del SSN e Regionale, determina una fornitura limitata di confezioni alle Aziende e non consente al Medico Specialista Infettivologo, suo malgrado, di procedere ad una erogazione immediata di tali farmaci per i motivi sopra esposti. Sarà cura dello Specialista Infettivologo provvedere ad avvisarla non appena il farmaco sarà disponibile presso questo centro erogatore. Nell’eventualità che lei non rientri nei parametri codificati dall’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) e dalla regione XXX per l’accesso al trattamento dell’epatite di tipo “C” mediante i nuovi farmaci antivirali (DAA), è mio dovere segnalarLe che l’accesso al trattamento mediante i sopraindicati farmaci è stato autorizzato dall’AIFA, dato l’elevatissimo costo degli stessi a carico del SSN e Regionale, solo per pazienti con particolari caratteristiche di gravità nelle condizioni epatiche (pazienti che appartengono a categorie di gravità cosiddette “F3” ed “F4” secondo i parametri AIFA). L’ente non è quindi in grado di poterle offrire il trattamento con questi farmaci, anche se questi farmaci nascono per la cura dell’epatite C, indipendentemente dalla gravità del quadro clinico. La invitiamo quindi a rimanere in contatto con la nostra struttura al fine di avere notizie su eventuali modifiche della attuale normativa. Il Medico Specialista Infettivologo: Dott…….”. 4