JUS ET FAS COLLANA DI STUDI INTERDISCIPLINARI Direttore Agata C. A M Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Comitato scientifico Ángela A Universidad de Navarra Maria Pia B Libera Università “Maria SS. Assunta” (LUMSA) di Roma Jesús B Universitat de València Hermann-Josef B Universität Erfurt Gabriella C “Sapienza” Università di Roma Francesco D’A Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Maria Rosa D S Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Stelio M Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Saverio Giannini” (ISSIRFA) Gian Piero M Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Cesare M Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Sandra S Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno Elda T B Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” JUS ET FAS COLLANA DI STUDI INTERDISCIPLINARI Il vivace e assai spesso aspro dibattito intorno alla legittimità o meno della presenza di simboli e di riferimenti religiosi in luoghi pubblici testimonia una difficile, quanto ardua, separazione di ambiti. Del resto, non appena si guarda al diritto, alla politica e alla religione, non si può non notare una permanente comunicazione tra le dimensioni. Jus e lex, certo diversi, richiamano comunque l’idea di ordine: ora l’ordine determinato dall’opposizione tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ora l’ordine posto in via generale e astratta dalla volontà di un’unità politica. E fas è l’assise mistica, invisibile, quell’assise che si ripercuote sul piano del vissuto e che sostiene tutte le condotte e le relazioni, visibili, definite dal diritto. Se così, la complessità del rapporto diritto/religione è tale da non poter essere banalizzata nel suo significato più autentico. La collana di studi interdisciplinari “Jus et fas” si propone di approfondire i profili e le prospettive di questi due ambiti che ad alcuni possono apparire come due mondi differenti e anche opposti, e ad altri simili o convergenti. Nella collana “Jus et fas” il direttore approva le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del double blind peer review process, nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori scelti, uno, da un elenco deliberato dal comitato scientifico, e l’altro, dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, gli scritti dei membri del comitato scientifico e le opere di autori di chiara fama. Diritto e religione Tra storia e politica Atti del Convegno internazionale Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (RM) - ottobre a cura di Francesco D’Agostino Agata C. Amato Mangiameli Contributi di Hermann-Josef Blanke Dino Cofrancesco Gabriella Cotta Luca Galantini Ana-Paz Garibo Peyró Luciano Musselli Damiano Nocilla Hugo Saul Ramírez García Gianluca Sadun Bordoni Guido Saraceni Claudio Sartea Francesca Zanuso Copyright © MMXII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: luglio Indice 11 Introduzione AGATA C. AMATO MANGIAMELI 25 Prolusione FRANCESCO D’AGOSTINO PARTE PRIMA Religione e politica: paradigmi moderni 37 Lutero, teologia, diritto, secolarizzazione GABRIELLA COTTA 57 La speranza e la paura. Brevi appunti sulla teologia politica di Thomas Hobbes GUIDO SARACENI 69 “La costrizione alla libertà”. La religione civile di Rousseau e i paradossi del laicismo FRANCESCA ZANUSO 87 Diritto e religione in Kant GIANLUCA SADUN BORDONI 7 8 Indice PARTE SECONDA Religione, secolarizzazione, diritto 99 Teoria generale del diritto e diritto canonico DAMIANO NOCILLA 117 Perché all’Italia manca una religione civile DINO COFRANCESCO 143 Islam, diritto e politica tra dimensione storica e attualità LUCIANO MUSSELLI PARTE TERZA La religione/Le religioni nella sfera pubblica europea 157 I simboli religiosi nello spazio pubblico HERMANN-JOSEF BLANKE 197 Libertà religiosa e diritti politici nell’Unione europea LUCA GALANTINI 211 Laicismo e laicità in Spagna ANA-PAZ GARIBO PEYRÓ 229 Diritto e religione. Uno sguardo all’Europa dal Nuovo Continente HUGO SAUL RAMÍREZ GARCÍA 261 Chiose sulla distinzione tra fede e ragione e sulla loro interazione CLAUDIO SARTEA 281 Gli Autori Introduzione La religione, gius-genesi e fonte pre-politica Spunti introduttivi AGATA C. AMATO MANGIAMELI 1. Secondo la bella lezione di Herbert Schambeck, Diritto e religione. Una domanda di ontologia giuridica e un problema di etica del diritto, è anche grazie alla pluralità delle religioni presenti all’interno della comunità politica che si può verificare il riconoscimento dei diritti e della dignità dell’uomo nell’ordinamento giuridico. Solo attraverso il pluralismo si possono sviluppare una fede non-fondamentalista e una tolleranza non-relativista e solo grazie alle differenti religioni si può rinsaldare il vincolo di solidarietà reciproca tra la fede e la tolleranza. Il legame è in re ipsa: i valori religiosi costituiscono il presupposto stesso delle norme a difesa della dignità umana e per mezzo delle norme si affermano nella deliberazione pubblica, il diritto d’altra parte ha il compito di istituire e tutelare la libertà religiosa, di garantire il rispetto delle diverse religioni e, al contempo, di assicurare i diritti individuali nelle società altamente strutturate e differenziate. Religione, quindi, e diritti umani. Basti qui fare riferimento a quanto sottolineato da Jellinek nel suo saggio La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: l’idea di fissare in forma di legge i diritti innati, inalienabili, sacri, dell’individuo non è di origine politica, bensì religiosa. Tale idea è frutto della Riforma e delle sue lotte, e non semplice opera della Rivoluzione. Se la storia ci parla del legame religione/diritti e ci dice che nel moderno la prima grande teoria dei diritti inviolabili della persona è Diritto e religione. Tra storia e politica ISBN 978-88-548-4730-9 DOI 10.4399/97888548473091 pp. 11-21 (luglio 2012) 11 12 INTRODUZIONE di un giusnaturalista cristiano: John Locke, anche l’odierno intensificarsi delle discussioni intorno ai diritti e l’accentuarsi del dibattito sul ruolo della religione nei nostri Stati di diritto ci mostra che è a partire dalla dialettica religione(i)/diritto(i) che risulta possibile costruire il nuovo linguaggio dei diritti dell’uomo e del cittadino. Sì perché il diritto di aderire liberamente a una comunità religiosa si ascrive all’individuo in quanto cittadino di uno Stato di diritto o in quanto suo ospite. Com’è ovvio, le cose non sono affatto semplici. I diversi schieramenti si contendono la scena. Vi è chi, richiamandosi al diritto di libertà religiosa, chiede più visibilità pubblica ed efficacia sociale per la religione. Vi è anche chi, al contrario, intende rafforzare la privatizzazione della religione, e cioè chi – in nome della secolarizzazione e del moderno ritrarsi della religione nell’interiorità del cuore – chiede che la religione si ritiri dalla sfera pubblica e dalla sfera politica. Nell’un caso come nell’altro entra in gioco il catalogo dei diritti e, più in particolare, il diritto di manifestare pubblicamente le proprie convinzioni e di compiere riti religiosi liberi da ogni imposizione statale. Ma entrano in gioco anche gli usi, le consuetudini e le interpretazioni di atti e fatti, direttamente o indirettamente legati alla religione che si professa. Solo qualche esempio: il turbante e il pugnale dei Sikh, che rappresentano la potenza spirituale e la virtù guerriera, ma che, in alcuni casi, possono persino integrare condotte vietate; il velo nelle sue svariate forme, dietro il quale si celano i corpi delle donne, che, in particolare, le incoraggia a trovare la loro realizzazione essenzialmente all’interno della famiglia e che, in generale, rappresenta la più eloquente manifestazione della distinzione pubblico/privato; e poi, ancora, il silenzio della vergine, che – complice l’astuzia legale secondo la quale il silenzio della vergine potrebbe essere interpretato come una manifestazione di consenso al matrimonio – a suo modo rende noto un possibile rapporto tra l’Islam e le donne, e che sempre a suo modo svela un probabile risvolto. Perché se, come afferma Platone nel Gorgia, la parola della legge è un signore molto potente, non è però detto che es PARTE PRIMA Religione e politica: paradigmi moderni Lutero, teologia, diritto, secolarizzazione GABRIELLA COTTA 1. Importanza di Lutero Non c’è dubbio, credo, riguardo al peso determinante della cultura tedesca per la comprensione dello svolgimento della storia della filosofia, e, dunque, per la messa in circolazione dei grandi temi e concetti intorno a cui si è costruito il pensiero occidentale e ancora si costruisce. Occorre perciò tenere conto di quanto la stessa filosofia tedesca dice di sé: se Feuerbach sostiene che «la filosofia moderna è derivata dalla teologia, non è altro che teologia risolta e trasformata in filosofia»1, Nietzsche nell’Anticristo arriva a dire, con la violenza espressiva che gli è tipica: la filosofia tedesca è stata corrotta dal sangue dei teologi. E, in modo ben più preciso: il pastore protestante è l’avo della filosofia tedesca, il protestantesimo stesso ne è il peccato originale. Da parte sua, seppure con tutt’altro segno, Hegel attribuisce a Lutero, il primato – ben prima e più significativamente rispetto allo stesso Cartesio – della nascita e dello sviluppo non solo della coscienza, come tradizionalmente è riconosciuto, ma, anche di più, dell’affermazione di un pensiero che, apprendendo con il cuore, attinge alla vera conoscenza del reale2. In questo modo, evidentemente, secondo Hegel, si dischiude la strada, da lui stesso formulata in modo definitivo, di una conoscenza che si fa realtà e realtà di progressivo superamento del 1. L. FEUERBACH, Principi della filosofia dell’avvenire (1843), ed. it. a cura di N. Bobbio, Torino 1971. 2. G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, Firenze, 1981, vol. III, parte II, p. 3 ss. Diritto e religione. Tra storia e politica ISBN 978-88-548-4730-9 DOI 10.4399/97888548473093 pp. 37-55 (luglio 2012) 37 38 PARTE PRIMA – Religione e politica: paradigmi moderni negativo e di spiritualizzazione del reale, grazie ad una teologia che ha saputo farsi pensiero e storia. D’altra parte, occorre anche notare che l’intreccio tra filosofia e teologia, per quanto riguarda il periodo del dispiegarsi della modernità, è molto più intenso nell’ambito del pensiero riformato che in quello cattolico, con l’ultima grande eccezione della scolastica spagnola, dopo la quale si registra, con isolate sia pur rilevanti eccezioni, una progressiva perdita di capacità di interlocuzione della teologia cattolica rispetto alla filosofia. Tale intreccio di filosofia e teologia continua nel tempo, in forma più o meno sotterranea nel pensiero del romanticismo, nell’idealismo, nella critica di Kierkegaard a Hegel, ma anche fino a Nietzsche e Heidegger, fino alla teologia dialettica e alle numerose vie teologiche sviluppatesi in ambito protestante che hanno dialogato con la filosofia tra otto e novecento. Occorre perciò a questo punto porsi l’interrogativo circa le ragioni per cui proprio la teologia della Riforma sia stata fondamentale non solo per lo sviluppo del pensiero contemporaneo – in specie tedesco –, ma, addirittura, per la nascita stessa della modernità. Se è impossibile offrire una risposta univoca ad un quesito di questa portata, nei limiti di una breve relazione, ritengo possibile enucleare alcuni punti nodali di questo percorso, particolarmente significativi e destinati a riproporsi periodicamente. Lutero, d’altra parte, quando lo si consideri al di là del suo ruolo prettamente religioso di riformatore, si presta ad un’operazione di genealogia concettuale perché nel suo pensiero si consuma, trasformandosi radicalmente, uno dei problemi teoretici centrali della metafisica classico-cristiana. Tanto che si può dire che egli rappresenti una vera e propria cerniera tra Medioevo e modernità. Non c’è dubbio, del resto, come rilevano sia Heidegger sia Blumenberg, che la modernità si costituisca in molti dei suo snodi teoretici fondamentali, precisamente dall’interno dei radicali rivolgimenti teologico-filosofici che caratterizzarono l’epoca tardo medievale. Giustamente Blumenberg3 rileva che tali questioni non possono essere semplicemente espropriate della propria sostanza in un processo di trasposizione immediata di contenuti teologici in categorie secolari. Al contrario, esse vanno lette in pro 3. H. BLUMENBERG, La legittimità dell'età moderna, Milano 1992, p. 101. PARTE SECONDA Religione, secolarizzazione, diritto Teoria generale del diritto e diritto canonico DAMIANO NOCILLA Chi dovesse attendersi da questa mia esposizione una relazione nel senso rigoroso del termine, diretta cioè a presentare una compiuta ed argomentata tesi, resterebbe molto deluso e potrebbe anche esprimere un certo senso di fastidio per le inevitabili inesattezze e lacune. Del resto chi vi parla non è uno studioso di diritto canonico, è un giurista positivo con qualche curiosità verso la teoria generale del diritto, e pertanto ben poco titolo avrebbe per svolgere un argomento che appare, anche alla luce dei grandi dibattiti fra le diverse scuole canonistiche, particolarmente impegnativo anche all’osservatore più superficiale. Va da sé, quindi, che il compito che mi sono prefisso è assai limitato: esporre talune considerazioni (meglio dire: sensazioni) problematiche, nella speranza che da esse chi ascolta possa trarre un qualche spunto per l’approfondimento di temi specifici della teoria generale del diritto e dello Stato e – perché no?! – dello stesso diritto della Chiesa. A proposito del quale, si ha la sensazione che i canonisti – specialmente se appartenenti alla c.d. scuola laica italiana – ne abbiano ormai data per acquisita la giuridicità: e ciò in seguito al diffondersi – in contrapposizione alle dottrine, che soprattutto in passato sostenevano la necessaria statualità del diritto – delle teorie, per le quali il diritto non è solo norma di condotta, ma anche e soprattutto organizzazione sociale, donde la socialità del diritto («Ogni gruppo sociale, in tutto o in parte autorganizzantesi è perciò un ordinamento, nel duplice senso di complesso di soggetti tra loro ordinati e di sistema regolatore Diritto e religione. Tra storia e politica ISBN 978-88-548-4730-9 DOI 10.4399/97888548473097 pp. 99-116 (luglio 2012) 99 100 PARTE SECONDA – Religione, secolarizzazione, diritto della vita di relazione in cui il gruppo consiste e che in esso ulteriormente si svolge»): vi è, per questa teoria, un processo circolare tra organizzazione e norma, per il quale l’una non può darsi senza l’altra. La conseguenza più immediata di tale impostazione è che gli ordinamenti statali non sono gli unici ordinamenti giuridici possibili (pluralismo monotipico), ma che esiste una pluralità di ordinamenti giuridici, il cui ordine interno si manifesta, appunto, in norme giuridiche (pluralismo politipico). E siccome quello della Chiesa cattolica è certamente un complesso di norme ordinanti (cioè ordo ordinans), nessuno più esaurirebbe nell’ordinamento dello Stato la giuridicità, né affermerebbe con Kelsen «Ist die Kirche Rechtsordnung dann ist sie Staat». Kelsen riconosceva, peraltro, che in ogni caso si tratterebbe di uno Stato di tipo speciale: «Ein Staatliche Ordnung, die das menschliche Verhalten unter besonderer Berücksichtigung des religiösen Momentes, der Gottverehrung, reguliert». La restrizione del diritto al solo diritto dello Stato presenta una forte dose di apriorismo. Ma non si direbbe che sia stata soltanto una sorta di neghittoso appagamento della conquistata giuridicità della propria scienza ad indurre la canonistica italiana a scivolare lentamente ed impercettibilmente, ma in modo che si fa sempre più evidente, in direzione di un cambiamento metodologico. Va anche considerata l’influenza che su di essa possono aver avuto altri modi di vedere il fondamento della giuridicità del diritto canonico. «Se viene negata la realtà teologica del diritto canonico, allora ne consegue inevitabilmente che esso si trova sullo stesso piano del diritto secolare, distinguendosi come ordo sociale sui generis soltanto per la sua relazione con la Chiesa, e, in fondo, non essendo altro che il diritto sociale di un gruppo sociale – un modo di concepire il diritto canonico, questo, che acquista importanza nell’ambito del diritto costituzionale secolare dei nostri tempi, facendo apparire la Chiesa come una specie di sindacato». Questo passaggio dell’opera di Mörsdorf sembra costituire una sorta di “campo base” per l’arrampicata che le più recenti teorie tedesche hanno intrapreso nella direzione della ricerca di un fondamento teologico del diritto canonico, ricerca che verrà trasformandosi in una teologia del diritto canonico. Il diritto della Chiesa è fondato sull’origine sacra della Chiesa del Dio-uomo e sull’autorità sacra che regna in esso. «Il nuovo popolo di Dio vive in