INGEGNERE RESPONSABILE
La
normativa
che
istituisce
ed
identifica
la
figura
dell’ I N G E G N E R E
R E S P O N S A B I L E è la legge 584 del 21.10.94.
Lo identifica quale responsabile della sicurezza delle opere e dell’esercizio
dell’impianto.
L A F I N AL I T À delle sue attività deve essere quella di garantire l’azione di
controllo nella costruzione e nell’esercizio delle dighe. esercitata da parte della
pubblica amministrazione.
Segue che l’unica qualifica veramente chiara e lampante nella definizione è
quella per cui questa “persona fisica” debba essere ingegnere e responsabile.
In merito mi piace sottolineare come le funzioni definite dalla “vecchia”
normativa dei lavori pubblici (il Direttore dei Lavori, L’Ingegnere Capo, Il
Progettista, Il Collaudatore) fossero già evidenti nella denominazione dell’ufficio
e, le relative responsabilità implicite.
Per contro la normativa più recente ha tenuto più a sottolineare la
responsabilità delle nuove figure istituite che non a esprimerne con chiarezza e
certezza la funzione : Ingegnere Responsabile – Responsabile del Procedimento
– Responsabile della Sicurezza.
Venendo a trattare della figura dell’Ingegnere Responsabile, ne lascio
ovviamente gli aspetti giuridici all’Avv. Scarpitti, mentre mi limito ad indicare la
mia esperienza in merito e a trarne una qulche considerazione.
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P E R CH É I L L E G I S L AT O R E H A S E NT I T O I L B I S O G N O D I I S T I T U I R E T AL E F I G U R A ?
Per quanto a mia conoscenza, essenzialmente per obbligare i Concessionari o i
Gestori ad indicare nominativamente la persona di interfaccia con gli Organi
di Controllo, onde evitare confuse situazioni di avvicendamenti o di più persone
designate alla stessa funzione.
E questo è senz’altro comprensibile ed anche opportuno.
Vi è stata poi l’estensione della funzione alla fase di costruzione e qui posso già
raccontarvi U N A M I A E S P E R I E NZ A :
Sono Direttore dei Lavori di realizzazione di una diga in calcestruzzo, viene
nominato dal Committente l’Ingegnere Responsabile: un libero professionista.
Questi si presenta in cantiere chiedendo di verificare il progetto che si sta
eseguendo, le metodologie costruttive che si stanno impiegando, gli stati di
avanzamento lavori, ecc.
Atteggiamento che naturalmente ha sollevato le perplessità mie e dei miei
collaboratori.
Ma probabilmente, alla lettera del suo incarico “Responsabile della sicurezza
delle opere” in fase di costruzione … non aveva tutti i torti.
Di fatto l’entusiasmo per la recente nomina, la coscienza della sua
Responsabilità, la non chiarezza dell’incarico che si accingeva ad assumerne
… lo portavano ad interferire con le attività proprie dell’Ingegnere Capo, del
Direttore dei Lavori ed anche del Collaudatore.
A derimere il conflitto di competenze mi è venuto opportuno l’aver reperito un
“prestampato” da far firmare all’Ingegnere Responsabile in occasione dei suoi
sopralluoghi in fase di costruzione.
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Con tale scheda questi avrebbe semplicemente dovuto asseverare:

che le opere relative al corpo diga fossero in buono stato di manutenzione
e conservazione

che le sponde dell’invaso apparissero stabili

che le apparecchiature elettromeccaniche e quella di controllo fossero in
buono stato

se il Gestore avesse o meno già installato la sirena, i cartelli monitori, la
stazione idrometrografica

che alla data non si ravvisassero situazioni di pericolo per la popolazione.
Il tutto con una marcata distonia fra l’entusiastica volontà del Professionista
incaricato e le minimali richieste del prestampato.
Per quanto riguarda l’Ingegnere Responsabile nel corso dell’esercizio della
diga, la mia esperienza è senz’altro migliore ed in genere si riferisce a funzionari
dell’Ente Concessionario che sono stati investiti di tale qualifica. Non mi è
capitato infatti di incontrare Ingegneri Responsabili dell’esercizio che non
appartenessero alla struttura operativa del Concessionario.
In genere la acquisizione dei dati del sistema di controllo in diga, la loro
gestione, la stesura dei bollettini e dei rapporti ufficiali per gli organi di controllo
è la fase in cui l’Ingegnere responsabile espleta al meglio la propria attività.
Le difficoltà nascono quando la struttura o le apparecchiature presentano
anomalie che richiedano interventi manutentivi … specie poi se tali interventi
debbano essere portati a termine in tempi rapidi.
Sulla base di queste esperienze provo ora ad esprimere qualche mia
considerazione personale. Iniziando dalla sostanziale differenza fra le due fasi,
di costruzione ed esercizio:
Sia i compiti che le responsabilità sono dissimili ed anche la necessità della
continuità non appare certamente indispensabile. Ma lo stesso Ingegnere
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responsaile in fase di costruzione è indispensabile?
Ho seri dubbi a rispondere di si.
Le figure, per così dire istituzionali a mio avviso coprono in modo assolutamente
congruo le funzioni richieste all’Ingegnere Responsabile, in fase di costruzione,
che (anche estrapolando da quanto sopra ricordatovi) ritengo debbano
essenzialmente essere quelle di assicurare l’osservanza di quanto previsto dal
Foglio di Condizioni per la Costruzione. Funzioni che sono già espletate dal
Direttore dei Lavori, sotto il controllo dell’Ing. Capo, con la collaborazione
dell’Assistente Governativo, il tutto poi verificato ed asseverato dalla
Commissione di Collaudo.
Cosa potrebbe aggiungere l’Ingegnere Responsabile a questi servizi?
Probabilmente gli indirizzi riguardo all’installazione della strumentazione di
controllo e di quella di comando delle apparecchiature elettromeccaniche,
per ottimizzarne le funzionalità in esercizio, sotto la sua responsabilità, ed
anche, se del caso, per garantirne la congruità con le eventuali altre opere
dello stesso Concessionario.
Ma questo sarebbe un intervento da espletare in fase di progettazione di
dettaglio, attività che il Concessionario committente svolge normalmente
tramite altri servizi della propria organizzazione sotto il controllo e con le
approvazioni degli Organi di Controllo.
Venendo alla figura dell’Ingegnere Responsabile in fase di esercizio, ho già
detto quanto consideri opportuna e, per così dire, “lineare” la sua attività nel
controllo della diga tramite la sistematica lettura della strumentazione, l’analisi
dei dati rilevati, la redazione dei diagrammi, dei rapporti, etc..
Altrettanto chiari, in questo campo, mi sembrano i suoi interventi nel caso in cui
le letture denuncino anomalie sistematiche addebitabili al mal funzionamente
del hardware installato.
Sulle manovre da eseguire tramite le opere di scarico, in esercizio normale, o in
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caso di fenomeni di piena, potrà redigere le norme comportamentali,
verificare la formazione e l’informazione degli addetti, controllarne il
comportamento, correggerne le abitudini.
Ma i veri problemi per l’Ingegnere Responsabile in fase di esercizio, sorgono nei
casi in cui la sorveglianza della diga cui sono dedicate le sue attenzioni, segnali
anomalie strutturali o funzionali che richiedano interventi significativi e decisioni
importanti riguardo alla funzionalità dell’esercizio.
In queste situazioni diviene lampante il dualismo fra i suoi due padri istituzionali:
il Concessionario, l’Organo di Controllo.
Non solo, ma l’Ingegnere Responsabile non ha (in genere) diretta disponibilità
finanziaria diretta.
Dovrà motivare e giustificare la necessità dell’investimento alla propria
Amministrazione la quale dovrà valutare e assentire il relativo impegno
finanziario. E questo poi, nel caso di Concessionario non autosufficiente in linea
economica, significa anche andare a ricercare il finanziamento dell’importo
valutato necessario.
Cioè a dire che l’autorizzazione all’attuazione dell’intervento segnalato come
necessario, richiede tempi lunghi.
Ed è qui che diventa difficile gestire la “Responsabilità” nell’attesa dell’attuare,
specie se il problema individuato richieda soluzione rapida.
Per analizzare questa situazione bisogna tenere conto di due fattori che ritengo
importanti:
-
il parco delle dighe in esercizio in Italia è costituito da opere con età media
di 54 anni (64 nel 2010).
-
Molti Concessionari hanno in gestione una sola diga, ed hanno anche
struttura e risorse finanziarie tali da non consentire quella necessaria azione
di accurato controllo e, se del caso, di pronto intervento.
In questa linea il Consorzio ISIDE che qui ci ospita ha attuato una struttura
intelligente
e
meritoria,
che
coagula
interessi
comuni
ai
consorziati
alleggerendoli dell’attività tecnica specifica.
Presta un servizio unitario di controllo delle strutture, con uniformità di
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metodologie e tempestività di segnalazioni.
Non so se la figura dell’Ingegnere Responsabile sia prevista nell’organigramma
del Consorzio ISIDE o rimanga in quella dei singoli concessionari consorziati.
Ma ritengo che il servizio già oggi prestato dal Consorzio ISIDE, o da altre
analoghe organizzazioni che potrebbero venire a realizzarsi, potrebbe
opportunamente essere reso più completo, ampliandolo anche agli interventi
mantenutivi strutturali, ordinari ed anche straordinari.
In questa linea un’Organizzazione che si occupasse di queste attività per un
significativo numero di dighe, dovrebbe assicurare, ai Concessionari ed agli
Organi di controllo, non solo l’oculata sorveglianza del comportamento delle
opere, ma anche l’attuazione degli interventi di ordinaria manutenzione
secondo una specifica programmazione, e quelli straordinari per i casi in cui
risultassero necessari. (la manutenzione programmata, se puntualmente
perseguita, ridurrà se non annullerà addirittura gli interventi straordinari).
Il tutto fronte canoni assicurati dai Concessionari, e risorse rese disponibili
tempestivamente nella logica del Project Financing, nel medio termine con
ricorso a finanziamenti pubblici nazionali ed europei. Così operando potrebbe
essere affrontata ed auspicabilmente risolta la digressione fra l’individuazione e
la risoluzione del problema, che potrebbe così essere ridotta a tempi se non
proprio minimi, senz’altro ragionevoli.
Un’Organizzazione di questo tipo giustifica una struttura tecnica capace dei
controlli e della definizione degli interventi necessari, mentre dal punto di vista
finanziario può disporre delle necessarie garanzie per operare sul mercato
privato ed essere strutturalmente in grado di adoperarsi per la ricerca ed il
conseguimento dei contributi finanziari pubblici anche internazionali.
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