La struttura organizzativa

TITOLO III - LA STRUTTURA DIREZIONALE
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Il Direttore Generale
La delega delle funzioni
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Amministrativo
Il Collegio Sindacale
Il Collegio di Direzione
Il Consiglio dei Sanitari
Art. 15 - Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è organo dell’Azienda sanitaria ed è il responsabile della gestione
complessiva e rappresenta legalmente l’ASL TO5.
Lo svolgimento della funzione di "governo" viene espletata attraverso:
a) la definizione degli obiettivi aziendali da attuare nel quadro della programmazione
sanitaria nazionale, regionale e locale, con indicazione contestuale delle relative
priorità ed individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento;
b) l'adozione di direttive generali che indicano i criteri ai quali far riferimento per l'azione
gestione dell'azienda;
c) la verifica dei risultati della gestione rispetto alle direttive generali impartite mediante
il supporto del Nucleo di valutazione (art. 91);
d) la nomina del Collegio sindacale;
e) la nomina e la revoca del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;
f) la nomina del Collegio di direzione;
g) la nomina del Consiglio dei sanitari;
h) la nomina del Nucleo di valutazione;
i) l'adozione dell'Atto aziendale;
j) l'adozione degli atti di "alta amministrazione" (ex art. 4 L. 412/1991) e soggetti ad
approvazione della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla normativa e/o
dalle direttive regionali in materia, e in particolare, la definizione del Piano strategico
aziendale, del piano attuativo locale, l’adozione del bilancio pluriennale di previsione,
del bilancio economico preventivo, del bilancio d'esercizio, del documento di budget,
la determinazione della consistenza quali-quantitativa complessiva del personale, le
deliberazioni relative a programmi di spesa pluriennali, la relazione socio-sanitaria
aziendale, i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle
convenzioni in quanto soggetti a controllo;
k) l’individuazione, la nomina e la revoca dei Direttori di Dipartimento;
l) la nomina e la revoca dei Direttori di struttura complessa e semplice ex art. 15 Dlgs
229/1999;
m) la nomina e la revoca dei Responsabili di branca specialistica ex art. 3 Accordo
Integrativo Regionale (Dgr 37-4929 del 18-12-2006);
n) il conferimento degli incarichi di natura professionale, di consulenza studio e ricerca,
di funzioni ispettive di verifica di controllo;
o) il conferimento degli incarichi ex art. 15-septies commi 1 e 2 del Dlgs 502/1992 e
s.m. e i. citato (contratti a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e di
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interesse strategico) ed ex art. 15-octies decreto citato (contratti per l'attuazione di
progetti finalizzati);
p) la nomina e la revoca e il conferimento degli incarichi di altri dirigenti anche su
iniziativa del direttore sanitario, del direttore amministrativo;
q) la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria;
r) l'adozione dei regolamenti interni per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento
dell'azienda;
s) l'approvazione del programma delle attività territoriali (ex art. 3-quater, comma 3,
lettera c decreto leg.vo n. 229/1999);
t) l'adozione di tutti quegli atti che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza
in quanto titolare della funzione di governo dell'azienda.
Le funzioni di governo del Direttore Generale si esplicano mediante l’adozione di atti e
provvedimenti emanati nella forma della determinazione e mediante l’emanazione di ordini,
direttive e raccomandazioni.
Il Direttore generale viene coadiuvato , nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
Le funzioni di governo sono di competenza esclusiva del Direttore generale che può
delegarle in caso di assenza o impedimento al Direttore amministrativo o al Direttore
sanitario con apposita determinazione.
Le suddette funzioni in caso di vacanza dell'ufficio del Direttore generale sono svolte dal
Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo più anziano per età ex art. 3, comma 6
Dlgs 502/1992 e s.i.m..
Art. 16 – La delega delle funzioni
Il Direttore Generale, fatto salva la ripartizione di competenze da operare con il
regolamento di organizzazione, può delegare, con riferimento ad ambiti settoriali di attività
ovvero all'adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico, le proprie funzioni al
Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai Dirigenti.
La delega relativa all'attività gestionale di diritto privato è conferita per iscritto nei modi e
nelle forme necessarie rapportate alla tipologia di attività delegata; in ogni caso l'originale
dell'atto di delega è conservato in apposito registro conservato presso la segreteria del
Direttore Generale e ove si riferisca a un ambito settoriale di attività è anche pubblicato in
copia conforme nell'albo.
La delega relativa all'esercizio dei poteri amministrativi esplicita in modo dettagliato ed
esauriente la funzione e le attività delegate nonché il periodo di tempo di durata della
delega.
La delega è disposta dal Direttore Generale con apposito provvedimento pubblicato
nell'albo.
La revoca delle deleghe conferite può avvenire in qualsiasi momento ed ha luogo nelle
stesse forme seguite per il loro conferimento.
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno
all'azienda, degli atti compiuti. Non sono previste forme di controllo preventivo sugli atti
medesimi, né sono previste forme di controllo successivo a carattere continuativo e
sistematico, salva la possibilità per la direzione aziendale di effettuare controlli a campione
in modo non formalizzato.
Nel caso di inerzia del soggetto delegato il Direttore Generale può adottare direttamente
l'atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente l'adozione ad altro
incaricato previa comunicazione al delegato rimasto inerte.
Il Direttore Generale nell'ambito dell'eventuale attività di controllo di cui al punto 6, può,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, annullare d'ufficio e/o revocare i
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provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato nonché può
assumere, rispetto agli atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti assunti dai
delegati, le iniziative consentite dal codice civile.
Art. 17 - Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e
partecipa al processo di pianificazione strategica aziendale, concorrendo alla definizione
delle priorità rispetto ai bisogni di salute della comunità.
A tale scopo, promuove la cooperazione e l’integrazione con altre strutture sanitarie
attraverso adeguate misure di reciproca informazione, utilizzando i moderni strumenti
dell’informazione elettronica.
E’ responsabile del governo clinico complessivo dell’ASL TO5, promuovendo e
coordinando le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e
dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie.
Partecipa al governo aziendale, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la
responsabilità, e al Direttore Amministrativo.
Inoltre, assume la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e
concorre, con la formulazione di proposte e di pareri obbligatori, alla formazione delle
decisioni della direzione generale.
Promuove, coordina e verifica iniziative finalizzate alla promozione della salute.
Promuove, coordina e verifica, tramite i servizi competenti, l’applicazione delle norme in
materia di igiene e dispone misure finalizzate alla tutela della salute pubblica.
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei direttori
medici dei presidi ospedalieri, del dipartimento di prevenzione, dei distretti e delle altre
articolazioni sanitarie aziendali, promuovendo l’integrazione delle strutture.
Promuove ed attua misure organizzative e gestionali finalizzate alla corrispondenza
delle attività ai bisogni della popolazione di riferimento.
In particolare, il Direttore Sanitario di azienda:
a) presiede il Consiglio dei sanitari, i collegi tecnici per la selezione dei candidati per
l’accesso ai posti di direttore di struttura complessa, nonché per la verifica, al termine
dell’incarico, dei risultati conseguiti dagli stessi. Inoltre, partecipa ad altre
commissioni o le presiede, ove previsto da normative vigenti;
b) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute e della domanda di assistenza
sanitaria della comunità;
c) elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione sanitaria aziendale;
d) definisce modelli organizzativi delle strutture sanitarie, finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi aziendali, e ne promuove l’adozione;
e) promuove provvedimenti tesi ad incrementare la qualità percepita da parte dei
cittadini; attraverso le seguenti misure da realizzare in collaborazione con le
Strutture complesse amministrative:
• rendere pubblici i risultati clinici della propria azienda ai fini della massima
trasparenza;
• garantire la possibilità di interrelazione con i pazienti provenienti da Paesi
stranieri;
• dotare le portinerie e gli uffici per le relazioni con il pubblico di personale
qualificato in grado di relazionarsi con le persone ed attivare percorsi gestionali
coerenti;
• creare uffici in cui sono presenti operatori esperti in materia di rimborsi e relative
procedure burocratiche;
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• stipulare, per i pazienti ambulatoriali o in trattamento in regime di day hospital,
nonché per i relativi parenti, convenzioni con strutture alberghiere e ristoranti dei
dintorni;
• promuovere la partecipazione a corsi di formazione per il personale, ai fini del
conseguimento di una visione europea;
f) concorre alla definizione dei provvedimenti straordinari con carattere d’urgenza;
g) collabora al controllo di gestione dell’azienda, definendone le linee di indirizzo ed i
contenuti specifici di sua competenza;
h) concorre alla definizione dei contenuti del sistema informativo aziendale;
i) concorre alla definizione dei modelli organizzativi per la promozione della qualità e
provvede, per quanto di competenza, all’attuazione della verifica della qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie;
j) promuove il processo di valutazione di tecnologie sanitarie (technology medical
assessment) e ne verifica l’applicazione;
k) promuove il processo di valutazione del rischio clinico e la sua gestione (Risk clinical
management), attivando le strategie necessarie per la sua riduzione;
l) promuove l’adozione di processi clinici basati sulle evidenze (evidence based
medicine), anche attraverso adeguati programmi percorsi assistenziali;
m) definisce le strategie ed i criteri per l’allocazione delle risorse umane e tecnicostrumentali nell’ambito dei servizi sanitari nel rispetto della programmazione sanitaria
aziendale;
n) promuove lo sviluppo delle risorse umane e della conoscenza aziendale (knowledge
management) attraverso l’attività di formazione permanente, aggiornamento e
riqualificazione del personale (ECM);
o) concorre alla promozione di iniziative di ricerca finalizzata nell’ambito dei servizi
sanitari;
p) coadiuva il direttore generale nel mantenimento dei rapporti con le istituzioni, i vari
enti e organismi operanti in ambito socio sanitario.
Art. 18 - Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo, congiuntamente, al Direttore Sanitario
• partecipa al processo di pianificazione strategica dell’Azienda;
• coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni partecipando alla
direzione dell'ASL TO5;
• assume diretta responsabilità delle funzioni specificatamente attribuite;
• concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni
della direzione generale e al governo aziendale.
Il Direttore Amministrativo:
a) è responsabile della funzione amministrativa dell'ASL TO5;
b) supporta le Direzioni operative in particolare per gli aspetti giuridico/amministrativi ed
economico/finanziari, in conformità e coerenza agli indirizzi generali di
programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale;
c) coordina l'attività e cura l’integrazione delle strutture organizzative professionali e
funzionali rientranti nelle aree funzionali amministrativa e tecnica;
d) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna
attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali
attuativi, ovvero delegati dal Direttore Generale;
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e) garantisce alle articolazioni operative attraverso i servizi specificatamente a ciò
deputati l’acquisizione del personale, l’approvvigionamento dei beni e servizi, le
risorse finanziarie;
f) stimola lo sviluppo di processi di miglioramento della qualità nelle procedure di
natura amministrativa e logistica;
g) supporta lo sviluppo e l’efficienza dei sistemi informativi necessari al controllo della
gestione ed alla rappresentazione economica e finanziaria, sia previsionale che
consuntiva, dell’attività aziendale secondo principi di correttezza, completezza e
trasparenza;
h) garantisce la legittimità delle attività e degli atti della Direzione Generale;
i) collabora nella predisposizione, per quanto di competenza, della relazione sociosanitaria annuale.
Art. 19 - Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale.
Sono attribuite al Collegio Sindacale, ai sensi del Dlgs n. 502/1992 e del Dlgs 229/1999
e del Dlgs n. 286/1999, le seguenti funzioni:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze
dei libri e della scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui
risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato
sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull'andamento dell'attività dell'ASL TO5 alla Conferenza dei Sindaci;
I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo,
anche individualmente.
I componenti del Collegio sindacale, in quanto organi istituzionali esclusivi dell'azienda,
fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità a essi assegnato dalla
normativa, ispirano l'esercizio delle rispettive funzioni al principio della massima
collaborazione e della sinergia operativa, favorendo costanti e reciproche forme di
coinvolgimento e di consultazione con particolare riferimento alla fase istruttoria dei
provvedimenti più incisivamente incidenti sul processo di programmazione e di gestione
dell'ASL TO5.
Art. 20 – Il Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione è l’ organismo aziendale che permette il coinvolgimento dell’alta
dirigenza nei processi decisionali di governo dell’ASL TO5 attraverso la discussione, le
osservazioni, i pareri e la condivisione delle scelte che favoriscono la collaborazione, il
coordinamento e l’integrazione delle attività e lo sviluppo del senso di appartenenza.
Il Collegio di Direzione è organo di coadiuvamento e di supporto alla Direzione Generale
per l'esercizio delle funzioni di governo dell'azienda con funzioni consultive, propositive.
Il Collegio di Direzione è costituito e nominato dal Direttore Generale, in attuazione
dell'art. 17 del decreto leg.vo n. 229/1999.
Il Collegio concorre al governo delle attività cliniche, alla programmazione e alla
valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle attività ad alta integrazione sanitaria, alla
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formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione
dell'attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi clinici.
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per l'elaborazione del
programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi,
anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.
Il Collegio di Direzione fornisce parere preventivo sulla relazione socio-sanitaria
annuale, predisposta dal Direttore Generale.
Il Collegio di Direzione dell'ASL TO5, è presieduto dal Direttore Generale ed è così
composto:
- Direttore sanitario d'Azienda;
- Direttore amministrativo d’Azienda;
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- Direttori dei Distretti sanitari;
- Direttori dei Presidi ospedalieri;
- Direttori dei Dipartimenti;
- Dirigente del Servizio infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica;
- 1 rappresentante dei medici di medicina generale per Distretto individuato tra i
referenti delle equipe territoriali;
- 1 rappresentante aziendale dei pediatri di libera scelta individuato tra i referenti delle
equipe territoriali;
- 1 rappresentante degli specialisti ambulatoriali convenzionati.
Entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto aziendale è approvato il nuovo
Regolamento dell’ASL TO5 che disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento
del Collegio di Direzione.
Art. 21 - Il Consiglio dei Sanitari
Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo del personale dipendente e convenzionato
dell'ASL TO5, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore
sanitario.
Il Consiglio dei Sanitari fornisce, nei casi previsti dalla legge, parere obbligatorio al
Direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per
gli investimenti ad esse attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
I parere richiesti sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro il termine di 15
giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Consiglio dei Sanitari dell'ASL TO5, è così composto:
- n. 3 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico, di cui un farmacista,
uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico;
- n. 1 rappresentante del personale medico veterinario;
- n. 2 rappresentanti del personale infermieristico;
- n. 2 rappresentanti del personale tecnico-sanitario;
- n. 7 rappresentanti del personale medico dei presidi ospedalieri;
- n. 1 rappresentante del personale medico dei servizi del territorio;
- n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati;
- n. 1 rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati;
- n. 1 rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione di
incarico a tempo indeterminato;
- n. 1 rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica.
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Entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto aziendale è approvato il nuovo
Regolamento dell’ASL TO5 che disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento
del Collegio di Direzione.
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