TITOLO III - LA STRUTTURA DIREZIONALE Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Il Direttore Generale La delega delle funzioni Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Collegio Sindacale Il Collegio di Direzione Il Consiglio dei Sanitari Art. 15 - Il Direttore Generale Il Direttore Generale è organo dell’Azienda sanitaria ed è il responsabile della gestione complessiva e rappresenta legalmente l’ASL TO5. Lo svolgimento della funzione di "governo" viene espletata attraverso: a) la definizione degli obiettivi aziendali da attuare nel quadro della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, con indicazione contestuale delle relative priorità ed individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento; b) l'adozione di direttive generali che indicano i criteri ai quali far riferimento per l'azione gestione dell'azienda; c) la verifica dei risultati della gestione rispetto alle direttive generali impartite mediante il supporto del Nucleo di valutazione (art. 91); d) la nomina del Collegio sindacale; e) la nomina e la revoca del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario; f) la nomina del Collegio di direzione; g) la nomina del Consiglio dei sanitari; h) la nomina del Nucleo di valutazione; i) l'adozione dell'Atto aziendale; j) l'adozione degli atti di "alta amministrazione" (ex art. 4 L. 412/1991) e soggetti ad approvazione della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla normativa e/o dalle direttive regionali in materia, e in particolare, la definizione del Piano strategico aziendale, del piano attuativo locale, l’adozione del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del bilancio d'esercizio, del documento di budget, la determinazione della consistenza quali-quantitativa complessiva del personale, le deliberazioni relative a programmi di spesa pluriennali, la relazione socio-sanitaria aziendale, i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni in quanto soggetti a controllo; k) l’individuazione, la nomina e la revoca dei Direttori di Dipartimento; l) la nomina e la revoca dei Direttori di struttura complessa e semplice ex art. 15 Dlgs 229/1999; m) la nomina e la revoca dei Responsabili di branca specialistica ex art. 3 Accordo Integrativo Regionale (Dgr 37-4929 del 18-12-2006); n) il conferimento degli incarichi di natura professionale, di consulenza studio e ricerca, di funzioni ispettive di verifica di controllo; o) il conferimento degli incarichi ex art. 15-septies commi 1 e 2 del Dlgs 502/1992 e s.m. e i. citato (contratti a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e di _________________________________________________________________________ interesse strategico) ed ex art. 15-octies decreto citato (contratti per l'attuazione di progetti finalizzati); p) la nomina e la revoca e il conferimento degli incarichi di altri dirigenti anche su iniziativa del direttore sanitario, del direttore amministrativo; q) la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; r) l'adozione dei regolamenti interni per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento dell'azienda; s) l'approvazione del programma delle attività territoriali (ex art. 3-quater, comma 3, lettera c decreto leg.vo n. 229/1999); t) l'adozione di tutti quegli atti che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza in quanto titolare della funzione di governo dell'azienda. Le funzioni di governo del Direttore Generale si esplicano mediante l’adozione di atti e provvedimenti emanati nella forma della determinazione e mediante l’emanazione di ordini, direttive e raccomandazioni. Il Direttore generale viene coadiuvato , nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. Le funzioni di governo sono di competenza esclusiva del Direttore generale che può delegarle in caso di assenza o impedimento al Direttore amministrativo o al Direttore sanitario con apposita determinazione. Le suddette funzioni in caso di vacanza dell'ufficio del Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo più anziano per età ex art. 3, comma 6 Dlgs 502/1992 e s.i.m.. Art. 16 – La delega delle funzioni Il Direttore Generale, fatto salva la ripartizione di competenze da operare con il regolamento di organizzazione, può delegare, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all'adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico, le proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai Dirigenti. La delega relativa all'attività gestionale di diritto privato è conferita per iscritto nei modi e nelle forme necessarie rapportate alla tipologia di attività delegata; in ogni caso l'originale dell'atto di delega è conservato in apposito registro conservato presso la segreteria del Direttore Generale e ove si riferisca a un ambito settoriale di attività è anche pubblicato in copia conforme nell'albo. La delega relativa all'esercizio dei poteri amministrativi esplicita in modo dettagliato ed esauriente la funzione e le attività delegate nonché il periodo di tempo di durata della delega. La delega è disposta dal Direttore Generale con apposito provvedimento pubblicato nell'albo. La revoca delle deleghe conferite può avvenire in qualsiasi momento ed ha luogo nelle stesse forme seguite per il loro conferimento. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all'azienda, degli atti compiuti. Non sono previste forme di controllo preventivo sugli atti medesimi, né sono previste forme di controllo successivo a carattere continuativo e sistematico, salva la possibilità per la direzione aziendale di effettuare controlli a campione in modo non formalizzato. Nel caso di inerzia del soggetto delegato il Direttore Generale può adottare direttamente l'atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente l'adozione ad altro incaricato previa comunicazione al delegato rimasto inerte. Il Direttore Generale nell'ambito dell'eventuale attività di controllo di cui al punto 6, può, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, annullare d'ufficio e/o revocare i ______________________________________________________________________ 1 _________________________________________________________________________ provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato nonché può assumere, rispetto agli atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti assunti dai delegati, le iniziative consentite dal codice civile. Art. 17 - Il Direttore Sanitario Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e partecipa al processo di pianificazione strategica aziendale, concorrendo alla definizione delle priorità rispetto ai bisogni di salute della comunità. A tale scopo, promuove la cooperazione e l’integrazione con altre strutture sanitarie attraverso adeguate misure di reciproca informazione, utilizzando i moderni strumenti dell’informazione elettronica. E’ responsabile del governo clinico complessivo dell’ASL TO5, promuovendo e coordinando le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Partecipa al governo aziendale, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, e al Direttore Amministrativo. Inoltre, assume la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri obbligatori, alla formazione delle decisioni della direzione generale. Promuove, coordina e verifica iniziative finalizzate alla promozione della salute. Promuove, coordina e verifica, tramite i servizi competenti, l’applicazione delle norme in materia di igiene e dispone misure finalizzate alla tutela della salute pubblica. Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei direttori medici dei presidi ospedalieri, del dipartimento di prevenzione, dei distretti e delle altre articolazioni sanitarie aziendali, promuovendo l’integrazione delle strutture. Promuove ed attua misure organizzative e gestionali finalizzate alla corrispondenza delle attività ai bisogni della popolazione di riferimento. In particolare, il Direttore Sanitario di azienda: a) presiede il Consiglio dei sanitari, i collegi tecnici per la selezione dei candidati per l’accesso ai posti di direttore di struttura complessa, nonché per la verifica, al termine dell’incarico, dei risultati conseguiti dagli stessi. Inoltre, partecipa ad altre commissioni o le presiede, ove previsto da normative vigenti; b) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute e della domanda di assistenza sanitaria della comunità; c) elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione sanitaria aziendale; d) definisce modelli organizzativi delle strutture sanitarie, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi aziendali, e ne promuove l’adozione; e) promuove provvedimenti tesi ad incrementare la qualità percepita da parte dei cittadini; attraverso le seguenti misure da realizzare in collaborazione con le Strutture complesse amministrative: • rendere pubblici i risultati clinici della propria azienda ai fini della massima trasparenza; • garantire la possibilità di interrelazione con i pazienti provenienti da Paesi stranieri; • dotare le portinerie e gli uffici per le relazioni con il pubblico di personale qualificato in grado di relazionarsi con le persone ed attivare percorsi gestionali coerenti; • creare uffici in cui sono presenti operatori esperti in materia di rimborsi e relative procedure burocratiche; ______________________________________________________________________ 2 _________________________________________________________________________ • stipulare, per i pazienti ambulatoriali o in trattamento in regime di day hospital, nonché per i relativi parenti, convenzioni con strutture alberghiere e ristoranti dei dintorni; • promuovere la partecipazione a corsi di formazione per il personale, ai fini del conseguimento di una visione europea; f) concorre alla definizione dei provvedimenti straordinari con carattere d’urgenza; g) collabora al controllo di gestione dell’azienda, definendone le linee di indirizzo ed i contenuti specifici di sua competenza; h) concorre alla definizione dei contenuti del sistema informativo aziendale; i) concorre alla definizione dei modelli organizzativi per la promozione della qualità e provvede, per quanto di competenza, all’attuazione della verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie; j) promuove il processo di valutazione di tecnologie sanitarie (technology medical assessment) e ne verifica l’applicazione; k) promuove il processo di valutazione del rischio clinico e la sua gestione (Risk clinical management), attivando le strategie necessarie per la sua riduzione; l) promuove l’adozione di processi clinici basati sulle evidenze (evidence based medicine), anche attraverso adeguati programmi percorsi assistenziali; m) definisce le strategie ed i criteri per l’allocazione delle risorse umane e tecnicostrumentali nell’ambito dei servizi sanitari nel rispetto della programmazione sanitaria aziendale; n) promuove lo sviluppo delle risorse umane e della conoscenza aziendale (knowledge management) attraverso l’attività di formazione permanente, aggiornamento e riqualificazione del personale (ECM); o) concorre alla promozione di iniziative di ricerca finalizzata nell’ambito dei servizi sanitari; p) coadiuva il direttore generale nel mantenimento dei rapporti con le istituzioni, i vari enti e organismi operanti in ambito socio sanitario. Art. 18 - Il Direttore Amministrativo Il Direttore Amministrativo, congiuntamente, al Direttore Sanitario • partecipa al processo di pianificazione strategica dell’Azienda; • coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni partecipando alla direzione dell'ASL TO5; • assume diretta responsabilità delle funzioni specificatamente attribuite; • concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale e al governo aziendale. Il Direttore Amministrativo: a) è responsabile della funzione amministrativa dell'ASL TO5; b) supporta le Direzioni operative in particolare per gli aspetti giuridico/amministrativi ed economico/finanziari, in conformità e coerenza agli indirizzi generali di programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale; c) coordina l'attività e cura l’integrazione delle strutture organizzative professionali e funzionali rientranti nelle aree funzionali amministrativa e tecnica; d) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi, ovvero delegati dal Direttore Generale; ______________________________________________________________________ 3 _________________________________________________________________________ e) garantisce alle articolazioni operative attraverso i servizi specificatamente a ciò deputati l’acquisizione del personale, l’approvvigionamento dei beni e servizi, le risorse finanziarie; f) stimola lo sviluppo di processi di miglioramento della qualità nelle procedure di natura amministrativa e logistica; g) supporta lo sviluppo e l’efficienza dei sistemi informativi necessari al controllo della gestione ed alla rappresentazione economica e finanziaria, sia previsionale che consuntiva, dell’attività aziendale secondo principi di correttezza, completezza e trasparenza; h) garantisce la legittimità delle attività e degli atti della Direzione Generale; i) collabora nella predisposizione, per quanto di competenza, della relazione sociosanitaria annuale. Art. 19 - Il Collegio sindacale Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale. Sono attribuite al Collegio Sindacale, ai sensi del Dlgs n. 502/1992 e del Dlgs 229/1999 e del Dlgs n. 286/1999, le seguenti funzioni: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e della scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'ASL TO5 alla Conferenza dei Sindaci; I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. I componenti del Collegio sindacale, in quanto organi istituzionali esclusivi dell'azienda, fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità a essi assegnato dalla normativa, ispirano l'esercizio delle rispettive funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa, favorendo costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione con particolare riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti più incisivamente incidenti sul processo di programmazione e di gestione dell'ASL TO5. Art. 20 – Il Collegio di Direzione Il Collegio di Direzione è l’ organismo aziendale che permette il coinvolgimento dell’alta dirigenza nei processi decisionali di governo dell’ASL TO5 attraverso la discussione, le osservazioni, i pareri e la condivisione delle scelte che favoriscono la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione delle attività e lo sviluppo del senso di appartenenza. Il Collegio di Direzione è organo di coadiuvamento e di supporto alla Direzione Generale per l'esercizio delle funzioni di governo dell'azienda con funzioni consultive, propositive. Il Collegio di Direzione è costituito e nominato dal Direttore Generale, in attuazione dell'art. 17 del decreto leg.vo n. 229/1999. Il Collegio concorre al governo delle attività cliniche, alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle attività ad alta integrazione sanitaria, alla ______________________________________________________________________ 4 _________________________________________________________________________ formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. Il Collegio di Direzione fornisce parere preventivo sulla relazione socio-sanitaria annuale, predisposta dal Direttore Generale. Il Collegio di Direzione dell'ASL TO5, è presieduto dal Direttore Generale ed è così composto: - Direttore sanitario d'Azienda; - Direttore amministrativo d’Azienda; - Direttore del Dipartimento di Prevenzione; - Direttori dei Distretti sanitari; - Direttori dei Presidi ospedalieri; - Direttori dei Dipartimenti; - Dirigente del Servizio infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica; - 1 rappresentante dei medici di medicina generale per Distretto individuato tra i referenti delle equipe territoriali; - 1 rappresentante aziendale dei pediatri di libera scelta individuato tra i referenti delle equipe territoriali; - 1 rappresentante degli specialisti ambulatoriali convenzionati. Entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto aziendale è approvato il nuovo Regolamento dell’ASL TO5 che disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio di Direzione. Art. 21 - Il Consiglio dei Sanitari Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo del personale dipendente e convenzionato dell'ASL TO5, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore sanitario. Il Consiglio dei Sanitari fornisce, nei casi previsti dalla legge, parere obbligatorio al Direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza sanitaria. I parere richiesti sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio dei Sanitari dell'ASL TO5, è così composto: - n. 3 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico, di cui un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico; - n. 1 rappresentante del personale medico veterinario; - n. 2 rappresentanti del personale infermieristico; - n. 2 rappresentanti del personale tecnico-sanitario; - n. 7 rappresentanti del personale medico dei presidi ospedalieri; - n. 1 rappresentante del personale medico dei servizi del territorio; - n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati; - n. 1 rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati; - n. 1 rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione di incarico a tempo indeterminato; - n. 1 rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica. ______________________________________________________________________ 5 _________________________________________________________________________ Entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto aziendale è approvato il nuovo Regolamento dell’ASL TO5 che disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio di Direzione. ______________________________________________________________________ 6