Testamento privo di data

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Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
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Il Sole 24 Ore
12 NOVEMBRE 2015
Eredità. La Cassazione, analizzando l’atto di un aspirante suicida, definisce la corretta datazione
Testamento olografo con data definita
«Oggi voglio farla finita e vi saluto»: questa espressione (con cui il testatore
preannuncia il suo suicidio) non è considerabile come una data e, quindi, il
testamento olografo che contenga queste drammatiche parole (o altre frasi analoghe),
e non sia altrimenti datato, deve essere considerato privo di data e, di conseguenza, è
annullabile.
È quanto la Cassazione ha deciso nella sentenza n. 23014 depositata l’11 novembre
2015: una sentenza veramente ben scritta, la cui lettura offre una esaustiva e chiara
rappresentazione del problema della datazione del testamento olografo.
Ai sensi dell’articolo 602, comma 1, del Codice civile, il testamento olografo deve
essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. E se è vero che la
prova della non verità della data è ammessa solo quando si tratta di giudicare:
- della capacità del testatore;
- della priorità di data tra più testamenti; oppure
- di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (articolo 602, comma
3);
è anche vero che il testamento olografo privo di data è comunque in ogni caso
annullabile (articoli 602 e 606 del Codice civile), con azione da proporre nel termine
di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
La data del testamento può essere apposta in modo “ordinario”, e cioè indicando il
giorno, il mese e l’anno in cui il testamento è redatto; ma è pure possibile datare il
testamento facendo uso di riferimenti equipollenti, come può essere «il giorno di
Natale del 2012» oppure il giorno in cui «è stato eletto Papa Giovanni Paolo II».
Nel caso in cui invece il testatore alluda, nel testamento, al giorno del suo suicidio,
questa indicazione non può valere come data del testamento: si tratta infatti,
evidentemente, di un evento futuro e incerto rispetto al testamento; il quale, se poi
davvero purtroppo accada, serve bensì a dimostrare che il testamento è evento
anteriore all’evento suicidio, ma non può valere come collocazione della redazione del
testamento in un dato giorno (ciò che è invero lo scopo della legge quando essa
richiede l’apposizione di una data al testamento, sancendo l’invalidità del testamento
non datato).
Infatti, se anche il testatore scrive «oggi finisco di soffrire» (o espressioni analoghe),
manifestando dunque la nefasta intenzione di togliersi la vita nel giorno stesso in cui
redige il suo testamento, ciò non significa che egli abbia poi effettivamente messo in
atto questa sua drammatica volontà; e quindi nulla consente di concludere che il
testatore abbia soppresso la sua vita proprio in quel giorno. In altri termini, dalla
lettura di un simile testamento non si evince la data in cui esso è stato redatto e,
quindi, si tratta di un testamento privo del requisito formale della data richiesto dalla
legge, conseguendone dunque una inevitabile sua annullabilità.
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Angelo Busani
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