INDICE GENERALE TESTO COORDINATO

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INDICE GENERALE TESTO COORDINATO
NOTA METODOLOGICA……………………………………………………………………….I
Titolo I - Programmazione economico-finanziaria della Regione ....................................................1
Capo I - Strumenti di programmazione .........................................................................................1
Capo II - Bilancio di previsione ....................................................................................................5
Capo III - Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa .....................................................9
Titolo II - Disposizioni in materia di entrate...................................................................................10
Capo IV - Fabbisogno finanziario e gestione delle entrate..........................................................10
Titolo III - Variazioni al bilancio di previsione ..............................................................................12
Capo V - Variazioni di bilancio ...................................................................................................12
Titolo IV - Gestione del Bilancio ....................................................................................................16
Capo VI - Situazioni periodiche del Bilancio..............................................................................16
Capo VII - Struttura e soggetti titolari della gestione..................................................................18
Capo VIII - Gestione delle delle spese del bilancio ....................................................................20
Capo IX - Esecuzioni forzate.......................................................................................................24
Titolo V - Rendiconto generale della Regione ................................................................................25
Capo X - Conto del bilancio e conto del patrimonio ...................................................................25
Titolo VI - Contabilità analitica per centri di costo.........................................................................26
Capo XI - Sistema di contabilità economica ...............................................................................26
Titolo VII - Controlli.......................................................................................................................27
Capo XII - Controlli sulla gestione .............................................................................................27
Capo XIII - Controlli sugli atti ....................................................................................................31
Titolo VIII - Assegnazioni di fondi dalla U.E., dallo Stato e da altri enti e relativi cofinanziamenti
...........................................................................................................................................34
Capo XIV - Fondi relativi ad assegnazioni dell‘Unione Europea, dello Stato e di altri enti.......34
Capo XV - Procedure per interventi comunitari ..........................................................................35
Titolo IX - Operazioni finanziarie...................................................................................................36
Capo XVI - Mutui, prestiti e anticipazioni ..................................................................................36
Titolo X - Enti vigilati .....................................................................................................................40
Capo XVII - Bilanci degli enti ....................................................................................................40
Titolo XI - Norme varie e finali ......................................................................................................43
Capo XVIII - Disposizioni finali.................................................................................................43
NOTE……………………………………………………………………………………………....43
APPENDICE……………………………………………………………………………………….51
Legge 5 agosto 1978, n.468…………………………………………………………..………….52
Tabelle allegate al D.P.R. 26/07/1965, n.1074………………………………………….……….70
Decreto Presidenziale 5 ottobre 1999, n.563…………………………………………………….72
Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827…………………………………………………………..74
D.P.R. 31 marzo 1972 , n.239……………………………………………………………………82
D.Lgs. 9 luglio 1997, n.237……………………………………………………………………...83
D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241……………………………………………………………………...85
D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112………………………………………………………………….…86
INDICE CRONOLGICO NORME………………………………………………………………87
INDICE ANALITICO……………………………………………………………………………..91
INDICE PER ARTICOLI DEL TESTO COORDINATO
Art. 1 - Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio .......................................................1
Art. 2 - Documento di programmazione economico-finanziaria ......................................................1
Art. 3 - Legge finanziaria ..................................................................................................................2
Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata ............................................2
Art. 5 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica..............................................................3
Art. 6 - Programmi comuni fra più amministrazioni.........................................................................4
Art. 7 - Atti di programmazione economico-finanziaria...................................................................5
Art. 8 - Bilancio annuale di previsione..............................................................................................5
Art. 9 - Capitoli del bilancio..............................................................................................................7
Art. 10 - Capitoli aggiunti .................................................................................................................8
Art. 11 - Bilancio pluriennale............................................................................................................8
Art. 12 - Fondi globali.......................................................................................................................8
Art. 13 - Assestamento di bilancio ....................................................................................................9
Art. 14 - Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria ....................................................9
Art. 15 - Fabbisogno finanziario .....................................................................................................10
Art. 16 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria............10
Art. 17 - Disposizioni in materia di entrate .....................................................................................11
Art. 18 - Agenti incaricati della riscossione delle entrate ...............................................................12
Art. 19 - Variazioni di bilancio .......................................................................................................12
Art. 20 - Nuove competenze delle Ragionerie ................................................................................13
Art. 21 - Decreti di variazioni di bilancio .......................................................................................13
Art. 22 - Variazioni compensative tra capitoli della mdesima U.P.B. ............................................14
Art. 23 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. .....................................................14
Art. 24 - Fondo per la definizione di controversie ..........................................................................14
Art. 25 - Oneri per il personale........................................................................................................14
Art. 26 - Personale assegnato o comandato ad altro ufficio............................................................15
Art. 27 - Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale......15
Art. 28 - Fondo di riserva per le spese impreviste...........................................................................15
Art. 29 - Proposte di variazioni di bilancio .....................................................................................15
Art. 30 - Assegnazioni di bilancio...................................................................................................16
Art. 31 - Semplificazione delle procedure di reiscrizione...............................................................16
Art. 32 - Informazione.....................................................................................................................16
Art. 33 - Relazione sulla situazione economica della Regione .......................................................16
Art. 34 - Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di attuazione della spesa regionale e
delle relative leggi..............................................................................................................17
Art. 35 - Conti di cassa....................................................................................................................17
Art. 36 - Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione...............................................18
Art. 37 - Funzioni e responsabilità ..................................................................................................18
Art. 38 - Funzioni dei dirigenti........................................................................................................18
Art. 39 - Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali ...........................................18
Art. 40 - Competenze della Segreteria generale della Regione.......................................................19
Art. 41 - Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.............................................19
Art. 42 - Tipologia delle strutture operative....................................................................................19
Art. 43 - Funzionamento uffici speciali...........................................................................................20
Art. 44 - Esercizio provvisorio ........................................................................................................20
Art. 45 - Impegni di spesa ...............................................................................................................20
Art. 46 - Limiti d’impegno ..............................................................................................................21
Art. 47 - Residui passivi ..................................................................................................................21
Art. 48 - Aperture di credito............................................................................................................22
Art. 49 - Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti .....................................................22
Art. 50 - Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti .....................................................23
Art. 51 - Estinzione dei titoli di spesa .............................................................................................23
Art. 52 - Utilizzo carta di credito ....................................................................................................23
Art. 53 - Gestioni fuori bilancio ......................................................................................................24
Art. 54 - Soppressione gestioni fuori bilancio.................................................................................24
Art. 55 - Ripartizione territoriale dei fondi in conto capitale..........................................................24
Art. 56 - Esecuzioni forzate.............................................................................................................24
Art. 57 - Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.......................................24
Art. 58 - Risultanze della gestione ..................................................................................................25
Art. 59 - Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio .............................................25
Art. 60 - Parificazione del rendiconto .............................................................................................25
Art. 61 - Presentazione del rendiconto ............................................................................................26
Art. 62 - Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni.................................26
Art. 63 - Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria...........................................26
Art. 64 - Rilevazione dei costi.........................................................................................................27
Art. 65 - Rilevazioni e risultanze economiche della contabilità economica ...................................27
Art. 66 - Poteri di organizzazione ...................................................................................................27
Art. 67 - Princìpi generali del controllo interno ..............................................................................28
Art. 68 - Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile...............................................29
Art. 69 - Controllo di gestione ........................................................................................................29
Art. 70 - Valutazione del personale con incarico dirigenziale ........................................................29
Art. 71 - Controlli interni ................................................................................................................30
Art. 72 - Valutazione e controllo strategico ....................................................................................30
Art. 73 - Sistemi informativi ...........................................................................................................31
Art. 74 - Attribuzioni degli Assessorati regionali ...........................................................................31
Art. 75 - Ragionerie centrali............................................................................................................31
Art. 76 - Controlli atti di liquidazione delle spese. .........................................................................31
Art. 77 - Uffici centrali del bilancio ................................................................................................32
Art. 78 - Procedimento del controllo preventivo di ragioneria .......................................................32
Art. 79 - Controllo e monitoraggio spesa pubblica .........................................................................32
Art. 80 - Controllo della Corte dei conti .........................................................................................33
Art. 81 - Fondi relativi ad assegnazioni dell‘Unione Europea, dello Stato e di altri enti. ..............34
Art. 82 - Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali............................................34
Art. 83 - P.O.R. 2000-2006 .............................................................................................................35
Art. 84 - Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006 .......................................................................35
Art. 85 - Fondi comunitari...............................................................................................................36
Art. 86 - Mutui, prestiti e anticipazioni ...........................................................................................36
Art. 87 - Disposizioni riguardanti i prestiti obligazionari o titoli similari ......................................37
Art. 88 - Rimodulazione mutui e prestiti.........................................................................................37
Art. 89 - Cartolarizzazione di crediti...............................................................................................38
Art. 90 - Cessione e cartolarizzazione dei crediti............................................................................38
Art. 91 - Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione...............................................38
Art. 92 - Appalti esclusi ..................................................................................................................38
Art. 93 - Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei crediti ex articolo 38 dello Statuto .......38
Art. 94 - Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei crediti ex articolo 38 dello Statuto .......39
Art. 95 - Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei limiti d’impegno ex articolo 137 della
Legge 23 dicembre 2000, n.388.........................................................................................39
Art. 96 - Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei limiti d’impegno ex articolo 144 della
Legge 23 dicembre 2000, n.388.........................................................................................39
Art. 97 - Ulteriori interventi a favore della regione Sicilia. ............................................................40
Art. 98 - Ulteriori interventi a favore della regione Sicilia. ............................................................40
Art. 99 - Bilanci degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione .........................................40
Art. 100 - Fondi agli enti sub-regionali...........................................................................................40
Art. 101 - Vigilanza enti..................................................................................................................41
Art. 102 - Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione .......................................42
Art. 103 - Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti ...............................................43
Art. 104 - Integrazioni e modifiche alla L.R. 47/77 ........................................................................43
Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità
applicabili alla Regione.
Titolo I
Programmazione economico-finanziaria della Regione
Capo I
Strumenti di programmazione
Art. 1
Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
1
1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione L.R. 10/99, art.1
siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di
legge sono approvati dall'assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'assemblea regionale siciliana:
A)2 il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data
di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale;
B) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";
C) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del
bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico 3.
Art. 2
Documento di programmazione economico-finanziaria
1. Entro il termine di cui all’articolo 1, comma 2 lettera a) 4 di ogni anno, il Governo della L.R. 10/99, art. 2
Regione presenta all'assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni
da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto 5 di ciascun anno, il
documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza
pubblica per il periodo rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo
compreso nel bilancio pluriennale. 6
2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione
degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive
dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:
A) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,
l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;
B) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo
considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione,
alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione
economico-finanziaria comunitari e nazionali;
C) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del
fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale
che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto
della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito a della Regione e delle
aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o
contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli
anni compresi nel bilancio pluriennale;
D) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del
fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende
e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o
contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo
degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
E) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della
Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che
usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della
Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
F) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel
rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto
1
economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento
tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che
devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui
all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma
2.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
5. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al
presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni
sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regioneautonomie locali.
Art. 3
Legge finanziaria
7
1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del L.R. 10/99, art. 3
bilancio pluriennale il Governo presenta all’Assemblea regionale il disegno di legge
‘finanziaria’ con i tempi e le modalità di cui all’aticolo 1.
2. La legge finaziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di
programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 2, determina annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con
effetto dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo
netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economicofinanziaria di cui all’articolo 2;
c) alla determinazione, in apposita tabella, dell’eventuale rifinanziamento, per non più di
un anno, delle principali leggi di spesa;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell’eventuale riduzione, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno
degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivamnti da
abrogazioni di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla
realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economicafinanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell’importo da iscrivere in ciascuno degli
anni connsiderati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura
corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in
favore di associazioni, fopndazioni, centri studio ed altri organismi comunque
denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell’articolo 200,
comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32 hanno ottenuto
l’autorizzazione comunitaria;
j) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di
decorrenza e dell’anno terminale. 8
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto
dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dell'assemblea regionale siciliana prima del
disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata
2
1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti L.R. 5/98, art.9
fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo
sviluppo.
2. ……. 9
3. L'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sottoscritta congiuntamente tra il Governo nazionale e la
Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di
programmazione economico finanziario di cui al comma 2. L'intesa istituzionale di
programma costituisce il necessario momento di raccordo degli strumenti di
programmazione negoziata posti in essere nelle varie tipologie negoziali in ambito
regionale.
4. I programmi di intervento indicati nel documento di programmazione economicofinanziaria sono di norma attuati attraverso gli accordi di programma-quadro di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché
attraverso gli strumenti previsti dalla programmazione comunitaria.
5. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettere b),
c), d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stipulati in coerenza con le linee
guida del documento di programmazione economico-finanziaria.
6. Gli atti di programmazione negoziata di cui al presente articolo, coerenti con gli
obiettivi e gli indirizzi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria,
approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 203 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, delle delibere adottate dal comitato interministeriale
della programmazione economica e delle eventuali direttive emanate dalla Giunta
regionale, qualora prevedano oneri finanziari a carico della Regione, trovano copertura in
un apposito fondo istituito nel bilancio della Regione - amministrazione del bilancio. Ove
necessario, il fondo costituisce fonte di cofinanziamento di risorse derivanti da interventi
ordinari e straordinari dello Stato, dell'unione Europea e di altri enti ed organizzazioni
nazionali ed internazionali.
Art. 5
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed L. 662/96, art.2, c.203
implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali,
regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla
base di accordi così definiti:
A) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata
tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o
private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che
richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
B) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra
amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si
impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse
finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti,
per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o
funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario
il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni,
enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le
procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 10;
C) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed
altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione
di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro
indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i
soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le
eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5)
gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in
caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di
conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le
3
diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la
verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi
partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di
programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera
f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme
ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e
trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f),
determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di
variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142;
D) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti
sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo
all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
E) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra
l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese
e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata 11;
F) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra
amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare
lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito
delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree
industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che
presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti
dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 12.
Art. 6
Programmi comuni fra più amministrazioni
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano D.P.R. 367/94, art.8
stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato,
nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in
regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli
accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un
unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale,
responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono,
nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.
2. …….
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono
essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi
stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'articolo
20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la
verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo
interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la
quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed
organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione,
nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi
dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.
4
5. Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica
amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6………13
Art. 7
Atti di programmazione economico-finanziaria
14
1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione L.R. 4/2003, art.44
dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di
programma quadro, previa espressione da parte dell’Assesmblea regionale siciliana degli
atti di indirizzo.
2. Gli atti di indirizzo costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria.
3. Le proposte di modifica finanziarie sono presentate dal Governo all’Assemblea
regionale siciliana.
4.
5.
6.
Capo II
Bilancio di previsione
Art. 8
Bilancio annuale di previsione
15
1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità L.R. 47/77, art.1
temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di
competenza e di cassa.
3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio
pluriennale.
4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale
all'assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo
giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea, entro il mese di
dicembre.
5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo
stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza 16 è articolato, sia per l'entrata
che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità
corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa
gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee
di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono
annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le
funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali
di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in
termini di servizi finali resi ai cittadini.
8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
A) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati
cui è affidata la relativa gestione;
B) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per
accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione,
entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
C) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla
Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie
extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto
capitale);
D) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà
di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana.
9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
A) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati
5
cui è affidata la relativa gestione;
B) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso
di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per
contabilità speciali e per partite di giro;
C) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per
trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di
parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per
investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
D) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà
di voto o decisionale dell'assemblea regionale siciliana.
10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione è indicato
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di
impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti
alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali
o direttamente nella cassa regionale.17
10 bis . Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per
la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di
diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli assessori ed agli uffici
speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato
concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti. 18
11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) 19 del comma 10 è, altresì, iscritto
il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. 20
11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare
presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le
spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna
amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si
provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta della
competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di
adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione
regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre
autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa,
quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili
e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato
di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non
superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel
comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, fatta salva la
valutazione di celerità e snellimento dell’azione amministrativa. 21
11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per
la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese
obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle
occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate
variazioni di competenza. 22
12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del
bilancio di competenza di cui al comma 10 nonchè le previsioni di bilancio di cassa di cui
al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi
commi costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente, di impegno e di
pagamento. 23
13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di
competenza, 24 è data distinta indicazione:
A) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese
correnti (risparmio pubblico);
B) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti
le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti
e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
C) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le
spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da
finanziare o da impiegare);
D) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al
mercato).
14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi
6
economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e
funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione;
3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in
relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a) Programma operativo regionale;
b) altri interventi comunitari;
c) Fondo sanitario regionale;
d) Finanziamenti dello Stato ed altri enti;
e) Interventi finanziati con risorse proprie della Regoine.
15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di
ripartizione.
16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico funzionale per la spesa. È altresì indicato per ciascun capitolo il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito
allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai
fini della gestione e della rendicontazione.
17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa
ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile
evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione,
rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica
incrementale.
18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di
autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio
decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali
di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione
(bilancio gestionale per capitoli).
19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle
categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della
codificazione meccanografica.
20.25.
21. 26
21 bis… 27
21 ter....28.
22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con
apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino
all'approvazione della legge di bilancio 29.
23. L’Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e
tesoro a decorrere dall’1 gennaio 2003 e per gli altri dipartimenti individuati con
provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal
2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti
regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall’1 gennaio 2005, mantenendo
in parallelo l’attuale contabilità finanziaria. 30
Art. 9
Capitoli del bilancio
1. 31……
2. La denominazione di ciascun capitolo deve chiaramente individuare un singolo oggetto L.R. 47/77, art.5
ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione della
Regione.
3. L'individuazione delle competenze, per la gestione dei singoli capitoli di bilancio, viene
effettuata in base alle norme che disciplinano l'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione della Regione.
4. Per le spese di investimento non possono essere istituiti in bilancio più capitoli per lo
stesso oggetto.
7
Art. 10
Capitoli aggiunti
1. Le entrate da riscuotersi e le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, L.R. 47/77, art.17
per le quali non esiste nel bilancio di competenza il capitolo relativo, sono iscritte in
appositi capitoli per la gestione dei residui elencati in una tabella annessa al bilancio di
previsione.
2. Modificazioni ed integrazioni alla predetta tabella sono effettuate, ove occorra, con
decreti del Presidente della Regione da registrarsi alla Corte dei conti.
3. I residui risultanti al primo gennaio di ogni anno sui capitoli aggiunti di cui al
precedente primo comma, soppressi in seguito all'istituzione di capitoli di competenza
aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi. Le riscossioni ed i
pagamenti già imputati ai predetti capitoli aggiunti, si intendono effettuati sui capitoli di
competenza di nuova istituzione.
Art. 11
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza per unità L.R. 47/77, art.2
previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.
2. Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di
previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per titoli. Nel quadro generale
riassuntivo è data distinta indicazione dei risultati differenziali come individuati
dall'articolo 1.
3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire e di
impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente, l'andamento delle
entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio
pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese
tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).
4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge
finanziaria.
5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di
esercizi futuri.
6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate
nè ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed è aggiornato annualmente.32
Art. 12
Fondi globali
1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far L.R. 47/77, art.10
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra
accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli
accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno
positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è
subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta
all'assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno
negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al
corrispondente accantonamento di segno negativo 33.
3. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla
riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione
ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e
correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma. 34.
4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.
5. Se i creditori sono già individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti
Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa limitatamente alle
somme dovute e liquidate e sempreché si preveda che i titoli stessi possano essere operati
entro l'esercizio. 35.
8
Art. 13
Assestamento di bilancio
1. Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta L.R. 47/77, art. 9
all'assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di
legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del
rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti.
Capo III
Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa
Art. 14
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria
36
1. Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, L.R. 47/77, art.7
devono indicare la relativa copertura finanziaria che è determinata esclusivamente
attraverso le seguenti modalità:
A) mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'articolo 10,
restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente;
B) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
C) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove
o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese,
ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata dall'assessorato regionale del bilancio e delle
finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative
coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo.
3. Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese
ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione
bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte
del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della
quantificazione degli oneri.
4. La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresì, richiedere al
Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui
ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori
oneri.
5. Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa
copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono.
6. Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale
quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia,
nonché le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni
successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura
finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale
vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote
ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere
rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.
7. L'Amministrazione regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei
limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I
relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di cassa.
8. Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio
medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di
spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di
approvazione del bilancio.
9
9. Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a
carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e
necessità.
Titolo II
Disposizioni in materia di entrate
Capo IV
Fabbisogno finanziario e gestione delle entrate
Art. 15
Fabbisogno finanziario
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della STATUTO della
Regione e a mezzo di tributi, deliberati della medesima.
Regione Siciliana –
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto. Art.36
37
Art. 16
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria
1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:
A) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse
all'attività amministrativa di sua competenza;
B) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.
2. Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano
alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le
entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette,
comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia
destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. 38
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate
derivanti:
A) dalle imposte di produzione;
B) dal monopolio dei tabacchi;
C) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C),
che fanno parte integrante del presente decreto.
3. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli
interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni
pecuniarie amministrative e penali.
4. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
5. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il
macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione,
purché impiegati nell'ambito del territorio regionale.
Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.
Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per
quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe
doganali.
Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, è consentito
derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba
provvedere mediante decreto-legge.
6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa
ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si
applicano anche nel territorio della Regione.
Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi
tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.
D.P.R. 1074/65
10
7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e
pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa
hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede,
d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei
redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui
distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a
ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito
d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.
Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese
industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti
situati nel suo territorio.
La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi
indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e
stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito
afferenti all'attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei
ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e
impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e
degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei
competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.
8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi
dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto,
degli uffici periferici dell'amministrazione statale.
L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo
personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo
Stato, d'intesa con la Regione.
Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette
riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali
vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla
riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere
direttamente o mediante concessioni.
9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si
avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate
tributarie di sua spettanza.
10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari
concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.
11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario
successivo alla sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo
alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione
siciliana.39
Art. 17
Disposizioni in materia di entrate
40
1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre L.R. 10/99, art.4
il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla
razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie
derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di
competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.
2. A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie
previste dal Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli articoli
220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la
propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla
riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.
3.41
4.42.
5……
6……43
7. Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e
soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione,
11
sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti
capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di
tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria.
I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente
la gestione di tesoreria regionale.
8. …..44 45 46
Art. 18
Agenti incaricati della riscossione delle entrate
47
74. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti R. D. 2440/23, art. 74
delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa
debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro
che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a
seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle
quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle
quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere
entrate di qualunque natura e provenienza.
I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il
controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello
Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da
osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro
competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della
loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.
48
Titolo III
Variazioni al bilancio di previsione
Capo V 49
Variazioni di bilancio
Art. 19
Variazioni di bilancio
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri L.R. 8/2000, art.36
decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:
A) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello
Stato, dell'unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della
Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative
compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;
B) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a
correlativi accertamenti di entrata;
C) compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello
relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in
relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con
l'analogo fondo di conto capitale;
D) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al
personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza,
della Regione siciliana, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del
12
Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26; 50
E) ……51
F) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di
prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di
prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
G) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'unione
europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la
riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa
deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati
al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in
modo da rispettare i princìpi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999;
H) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;52
I) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le
modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di
compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti
scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi
sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle
pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di competenza. 53
2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli
eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono
utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'assessore
regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione
della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le
ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.
3. Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22
dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1999.
Art. 20
Nuove competenze delle Ragionerie
1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti L.R. 30/97, art.47
amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di
variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al
pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre
1979, n. 256 54 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente
esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso
gli assessorati regionali.
2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono
essere a firma di un delegato dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze. 55
Art. 21
Decreti di variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi L.R. 6/2001, art.55
dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le riproduzioni di economie ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge, l'incremento degli stanziamenti dei
capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito
dell’emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell’articolo 4 del decreto
del Presidente della Regione 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme
pagate anche in esercizi precedenti dall’istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme
restando le eventuali responsabilità per danno erariale, sono effettuate con decreti del
dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti
generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese. 56
2. …..57
13
Art. 22
Variazioni compensative tra capitoli della mdesima U.P.B.
21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'assessore competente, L. 47/77, art.1, c.21
da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'assessore regionale per il bilancio e le
finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima
unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per
le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione
parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità
previsionali.
Art. 23
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte L. 468/78, art.7
corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono
annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
58
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei
competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa; 59
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o
connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli
di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di
approvazione del bilancio.
Art. 24
Fondo per la definizione di controversie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla definizione delle controversie pendenti o L.R. 23/2002, art.32
definite, è istituito nel bilancio della Regione un apposito fondo al quale possono accedere
le amministrazioni regionali competenti, previo parere dell’Avvocatura dello Stato.
2. Le somme sono iscritte nelle apposite Unità Previsionali di Base, con decreto
dell’Assessore per il bilancio e le finanze su richiesta degli Assessori regionali interessati e
previo parere delle competenti ragionerie centrali.
3…..
4…..60
Art. 25
Oneri per il personale
1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze L.R. 23/2002, art.21
emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale
dell'Amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'articolo 3
della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 19, nonchè per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico
accessorio del personale, per l'esercizio finanziario 2002 è istituito nel bilancio della
Regione, rubrica dipartimento tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di
1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.
2. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle
pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del
dirigente responsabile della gestione della spesa.
3. Per i dirigenti del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità
della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai
dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, presso i quali prestano servizio.
14
Art. 26
Personale assegnato o comandato ad altro ufficio
1.Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale 61 della Regione Siciliana L.R. 21/2001, art.13
trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione
del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta
collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione
autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di provenienza sino alla
chiusura dell'esercizio. 62 Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di
diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico
accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del
responsabile della spesa dei predetti uffici, l’Assessore per il bilancio e le finanze è
autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo,
63
istituito nella rubrica del Dipartimento Bilancio e Tesoro, a valere sulle disponibilità del
Fondo efficienza servizidi cui all’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n.1.
2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un
dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o
degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso
dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il Dipartimento
regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del
personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico
dall'ufficio di provenienza, richiederà al dipartimento del bilancio e tesoro le conseguenti
variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio
sono effettuate con prelevamento dal fondo, 64 istituito nella rubrica del Dipartimento
bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di
lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.
65
Art. 27
Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto L.468/78, art.8
capitale, un «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto
capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa».
..….. 66
Art. 28
Fondo di riserva per le spese impreviste
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un L. 468/78, art.9
«Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto
2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli
di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per
le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei
decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai
prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
Art. 29
Proposte di variazioni di bilancio
158. Per le nuove o maggiori spese alle quali può provvedersi nei modi indicati agli R.D. 827/24, art.158
artt.40, 41 e 42 della legge 67, i ministri, ove se ne presenti il bisogno, fanno proposta
motivata al ministro delle finanze accompagnandola, per il tramite della ragioneria
centrale, con i documenti atti a provare la necessità della spesa.
15
Art. 30
Assegnazioni di bilancio
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il L.468/78, art.12
Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi
indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare
vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di
operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le
assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e
regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo
8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di
cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM,
CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro
del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in
deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme
comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da
approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per
i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo
comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un
elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è
proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo.
Art. 31
Semplificazione delle procedure di reiscrizione
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi D.P.R. 270/2001, art.2
perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del
responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile
comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali
della richiesta, nonché il termine per provvedervi.
2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta
l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
Art. 32
Informazione
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente D.P.R. 270/2001, art.5
novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il
richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi
emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.
Titolo IV
Gestione del Bilancio
Capo VI
Situazioni periodiche del Bilancio
Art. 33
Relazione sulla situazione economica della Regione
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all'Assemblea
regionale siciliana la relazione sulla situazione economica della Regione per l'anno L.R. 47/77, art.3
precedente.68
16
Art. 34
Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di attuazione della spesa regionale
e delle relative leggi
1. Il Governo regionale presenta ogni trimestre all'assemblea regionale siciliana la L.R. 47/77, art. 4
situazione e la previsione trimestrale di cassa e di tesoreria della Regione nel termine
stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni per
l'analoga comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Il Governo regionale presenta all’Assemblea regionale siciliana, entro il 1° ottobre di
ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale
riferita al 30 giugno. Presenta, altresì, entro il 31 ottobre, lo stato di attuazione delle
principali leggi di spesa riferito alla stessa data. 69
Art. 35
Conti di cassa
70
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento L. 468/78, art.30
una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta
delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul
finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi
nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la
formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito
pubblico…..71
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento
una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della
tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con
correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al
Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui
all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno
in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della
stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e
dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre
al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in
corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti
contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che,
entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere
alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai
pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività
finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e
nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10
dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme
delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli
analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica
al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla
fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo
annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'enel e delle aziende di servizi
debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine
dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo
annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al
comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali
dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati
17
analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di
cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente
adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.
Capo VII
Struttura e soggetti titolari della gestione
Art. 36
Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione
72
1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di L.R. 10/2000, art. 7, c.1
quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e
poteri:
…….
F) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella
competenza dei propri uffici;
…..
Art. 37
Funzioni e responsabilità
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi L.R. 10/2000, art.2, c.2
quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, e 3
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3.Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da
specifiche disposizioni legislative.
Art. 38
Funzioni dei dirigenti
73
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra L.R. 10/2000, art.8, c.1
gli altri i seguenti compiti e poteri:
……....
B) curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli
uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con
l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
C) svolgono i compiti delegati dai dirigenti di massima dimensione;
……….
Art. 39
Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle L.R. 34/2000, art. 1
spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o
uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione nonché di tutte le spese ascritte
agli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione o degli Assessori
regionali di cui all’art. 4, commi 6 e 7, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, può essere
affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.74
2. L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli
uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'assessore competente, con proprio
decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze. Con lo stesso decreto sono
individuati i dirigenti generali o gli altri dirigenti responsabili incaricati della gestione
delle spese e della firma dei relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata 75.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere,
anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e alla imputazione delle stesse ai
capitoli di rispettiva pertinenza.
18
Art. 40
Competenze della Segreteria generale della Regione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le spese di cui al comma 3, relativamente alla L.R. 21/2001, art. 9
segreteria generale, agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, agli uffici speciali
ex articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alle dipendenze della
Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans ed agli uffici alle dirette
dipendenze del Presidente della Regione, ed al comma 4 dell'articolo 16 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono di competenza della segreteria generale.
2. A decorrere dalla medesima data, alle spese relative al personale dipendente che presta
servizio presso tutti i dipartimenti e gli uffici della Presidenza della Regione provvede il
dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza e
assistenza del personale, presso la cui rubrica sono allocati i pertinenti distinti capitoli.
Art. 41
Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
1. 76……….
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono Uffici alle dirette L.R. 6/2001, art.58
dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente la segreteria della Giunta
regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio di Roma, il Servizio
tecnico idrografico regionale e l'Ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle
funzioni di coordinamento al capo dell'ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1,
della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per
il funzionamento dell'ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di
supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto
del Presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano
sulla corrispondente rubrica dell'amministrazione Presidenza.
3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della
Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore
con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel
bilancio dei relativi capitoli di spesa.
4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli
uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con
sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale. 77
Art. 42
Tipologia delle strutture operative
1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima L.R. 10/2000, art. 4
dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità
operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni
omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla
direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione
intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree
fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi
rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni
organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e
completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in
sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge;
successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti
generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono
individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della
legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle
funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è
ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
19
4. L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è disposta
con regolamento ed è soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno
definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale
struttura e l'esistente organizzazione. 78
5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di
assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle
controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che
ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di
tutto o di parte del contenzioso comune.
6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione
all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti
alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente dell'amministrazione
regionale in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità 79, con
competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i
poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.80
7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il
soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e
progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o
elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più
strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale
e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata,
con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.
Art. 43
Funzionamento uffici speciali
1 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, L.R. 2/2002, art. 95
n.21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell’articolo 4 della legge
regionale 15 maggio 2000, n.10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché
quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell’articolo 1 della legge
regionale 30dicembre 2000, n.34 dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l’Area
interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione
effettuata con delibera della Giunta regionale.
Capo VIII
Gestione delle delle spese del bilancio
Art. 44
Esercizio provvisorio
1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al L.R. 47/77, art. 6
bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può
protrarsi oltre i quattro mesi.
2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato
per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per
un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.
3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie,
alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla
gestione dei residui.
Art. 45
Impegni di spesa
81 82 83
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di L.R. 47/77, art. 11
competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute
dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine
dell'esercizio stesso. 84 Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza
dell'esercizio in corso.
20
3. Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di
espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non
venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli
impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie
di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima
della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in
impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
4. Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al
personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione
del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
5. Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni
provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli
impegni.
6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio
successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre
spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento
bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti
responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità
dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità
o la convenienza. 85.
7. Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è
consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata
dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non
fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di
approvazione del bilancio.
8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo
costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per
spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che,
anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di
stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti
amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di
spesa.86
9. Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati
dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 46
Limiti d’impegno
1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno L.R. 2/92, art. 8
che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e
sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi
successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
2. I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che
non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati
diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
3. Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore
all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il Dirigente Generale del Bilancio e Tesoro 87
è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di
prelevamento dall'apposito fondo di riserva.
4. Per l'eventuale integrazione del fondo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni
dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991.
Art. 47
Residui passivi
1. Tutte le quote di stanziamento non impegnate o non mantenute in bilancio 88 a norma L.R. 47/77, art. 12
del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa.
2. Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla
chiusura dello esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al
termine del quale costituiscono economie di spesa.
21
3. Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate
alla chiusura dello esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non
superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del
quale costituiscono economie di spesa; possono, però, essere mantenuti per un periodo non
superiore a cinque anni i residui delle spese relative agli investimenti fissi lordi ed acquisti
di terreni.89
4. Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con
le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modifiche e integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza
necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno.90 91
Art. 48
Aperture di credito
92 93
1. L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante L.R. 47/77, art. 13
l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:
A) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
B) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
C) competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della
Regione; d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
E) servizi degli organi della Regione;
F) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione.
2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari
delegati.
3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo
oggetto più ordini di accreditamento.
4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del
funzionario delegato che attesti l’avvenuta utilizzazione dell’accreditamento. 94
5. Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e
rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere
trasportati all'esercizio successivo per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei
funzionari delegati. 95
6. Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in
parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, sono trasportati d'ufficio sempre che gli impegni
cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente
art. 12.
7. Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a
termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile,
l'originaria numerazione.
8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i funzionari delegati
devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito
modulo, in cui attestino l’entità dei pagamenti effettuati sull’ordine di accreditamento
disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro
possesso. 96
9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di
cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti
ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l’amministrazione competente è tenuta ad
applicare la sanzione pecunaria di cui all’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924,
n.827 e successive modificazioni. 97
10. Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma
precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della
ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti
dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti.
11. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può
determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a
campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei
funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso.98 99
Art. 49
Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti
1. La facoltà di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è attribuita anche L.R. 47/77, art. 14
22
alla Ragioneria generale della Regione, con gli stessi limiti, condizioni e modalità.
Art. 50
Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti
337. Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e R.D. 827/1924, art. 337
335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può
applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio
della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di
lire 1.000.000 100.
La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via
amministrativa sulle competenze dei funzionari.
Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla
direzione generale del tesoro 101.
Art. 51
Estinzione dei titoli di spesa
102
1. Gli uffici amministrativi della Regione ed i funzionari delegati, a seconda della L.R. 47/77, art. 15
rispettiva competenza, possono disporre con espressa annotazione sui singoli titoli che i
mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse, gli ordini di
restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e gli ordinativi su ordini di
accreditamento, siano estinti, a cura degli istituti incaricati del servizio di cassa della
Regione, mediante:
A) commutazione in vaglia cambiario o assegno circolare, non trasferibile, a favore del
creditore;
B) accreditamento in conto corrente postale a mezzo di posta-giro a favore del creditore;
C) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso gli istituti incaricati del
servizio di cassa regionale ovvero presso altri stabilimenti bancari indicati dal creditore
stesso.
2. I titoli di spesa indicati al primo comma del presente articolo, non estinti alla chiusura
dell'esercizio, sono commutati di ufficio in vaglia cambiari o assegni circolari non
trasferibili a favore dei creditori, ovvero, in assenza della necessaria liquidità di cassa, nei
limiti delle disponibilità alla stessa data esistenti nei conti correnti accesi presso la
Tesoreria centrale dello Stato, considerati estinti agli effetti del bilancio della Regione e
commutati in debiti di tesoreria. 103
3. I vaglia cambiari e gli assegni circolari sono spediti ai beneficiari in piego postale
ordinario se d'importo non superiore a lire 500 mila e in piego raccomandato se d'importo
superiore.
Art. 52
Utilizzo carta di credito
47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa L. 549/95, art. 1, c.47l'utilizzazione, nell'àmbito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte 52
di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella
rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie
procedure.
48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di
trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.
49. È altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio
di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente
facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonché di aprire, anche
in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti
pedaggi.
50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della
modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai
pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo
104
.
23
51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il
quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte
di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;
c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove
occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale.
52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai
capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei
casi previsti dal comma 48.
Art. 53
Gestioni fuori bilancio
1. Le gestioni fuori bilancio sono vietate.
L.R. 47/77, art. 19
Art. 54
Soppressione gestioni fuori bilancio
1. Con successive leggi si provvederà alla soppressione delle eventuali gestioni fuori L.R. 47/77, art. 22, c.1
bilancio ed alla loro regolamentazione nell'ambito del bilancio della Regione
Art. 55
Ripartizione territoriale dei fondi in conto capitale
105
La Giunta regionale delibera:
L.R. 28/62, art.4
………….
4) sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali
determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle
singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche
con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende 106;
………….
Capo IX
Esecuzioni forzate
Art. 56
Esecuzioni forzate
1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 10/99, art.66
presente legge, si applicano all'amministrazione regionale e agli enti pubblici non
economici della Regione le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, su proposta
dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana, con proprio decreto, le relative
modalità attuative.107 108
Art. 57
Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
109
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le D.L. 669/96, art.14
procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi (Convertito con L.30/97)
efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il
termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il
creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette
amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi 110 111.
1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso
la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio.
L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio 112.
24
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente
responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo,
dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale Ordine di pagamento rivolto
all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a
carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle
prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le
modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto
dal presente comma 113 114.
3…... 115
4…….
Titolo V
Rendiconto generale della Regione
Capo X
Conto del bilancio e conto del patrimonio
Art. 58
Risultanze della gestione
Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto L.468/78, art.21
generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge,
corredato da apposita nota preliminare, è predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Art. 59
Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio
I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto L.468/78, art.22
generale dello Stato costituito da due distinte parti:
A) conto del bilancio;
B) conto generale del patrimonio a valore.
Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:
A) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
B) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
C) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
D) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio
distintamente in conto competenza e in conto residui;
E) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
Il conto generale del patrimonio comprende:
A) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla
gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
B) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella
patrimoniale.
Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del
tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del
contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello
Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la
situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono
posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio,
programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di
Governo.
Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli
anche a carattere economico-finanziario.
Art. 60
Parificazione del rendiconto
25
Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente L. 468/78, art.23
ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria
amministrazione.
Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile
successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro del
tesoro, per cura del ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto.
Art. 61
Presentazione del rendiconto
La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro del tesoro per L. 468/78, art.24
la successiva presentazione al Parlamento.
Titolo VI
Contabilità analitica per centri di costo
Capo XI
Sistema di contabilità economica
Art. 62
Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni
116 117
1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, D.Lgs. 279/97, art. 10
le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 118 e successive modificazioni ed integrazioni, e
dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per
centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i
risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il
monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le
attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema
predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno,
assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il
piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo,
costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di
gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in
relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi
centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati
nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna
amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali
evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli
indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del
risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997,
n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o
di vertice. 119
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.
Art. 63
Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria
26
Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi D.Lgs. 279/97, art. 11
con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello
Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse
modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.
Art. 64
Rilevazione dei costi
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono D.Lgs. 165/2001, art.59
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di
controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di
rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche
di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle
amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 65
Rilevazioni e risultanze economiche della contabilità economica
2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle D.P.R. 38/98, art.9, c.2
rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro
utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo.
Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali
delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle
unità previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di
previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. 120
Titolo VII
Controlli
Capo XII
Controlli sulla gestione
Art. 66
Poteri di organizzazione
1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di L.R. 10/2000, art.3
assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce,
anche in coerenza con i princìpi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti
princìpi:
A) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque
all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione;
B) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi del comma 2;
C) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna
ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
D) garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso
l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
27
E) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea.
2. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro.
3. L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è abrogato. 121
4. Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni
di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e
successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della
presente legge. 122
Art. 67
Princìpi generali del controllo interno
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di D.Lgs. 286/99, art.1
strumenti adeguati a:
A) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarità amministrativa e contabile);
B) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati (controllo di gestione);
C) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della
dirigenza);
D) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi
ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali,
obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo
restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
A) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e
c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma,
anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate
dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del
successivo articolo 8;
B) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto
previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti
al vertice dell'unità organizzativa interessata;
C) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione,
ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di
gestione medesimo;
D) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
E) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture
addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei
propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e
contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei
professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola,
all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si
applicano alle attività di valutazione e controllo strategico.
Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo
periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei
dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente
agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico28
amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione
amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio
delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al
quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 68
Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi D.Lgs. 286/99, art.2
appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica
amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria,
nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione,
i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze
di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto
applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da
effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo,
in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno
maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni
pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.
Art. 69
Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
D.Lgs. 286/99, art. 4
a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di
gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento
all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di
individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la
funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni
medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva,
periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti
minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare
l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.
Art. 70
Valutazione del personale con incarico dirigenziale
1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, D.Lgs. 286/99, art. 5
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze
organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene
particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La
29
valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi
della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte
dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al
procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio
dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso,
preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato.
Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata
dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti
ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla
base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto
articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione
o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure
di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima
della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente
concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi
previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo
periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con
provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie
dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia
di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.
Art. 71
Controlli interni
3. I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'ambito degli uffici di diretta L.R. 20/2001, art.4, c.3
collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali sono diretti da un
unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'amministrazione regionale e
sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.
Art. 72
Valutazione e controllo strategico
D.Lgs. 286/99, art. 6
1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione
dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione
delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa
consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella
identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata
o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico
riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al
comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di
indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente
all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad
apposito ufficio, operante nell'àmbito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia
operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo
collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad
esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2,
del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono
almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di
miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su
30
richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di
appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione. 123
Art. 73
Sistemi informativi
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il D.Lgs . 286/99, art. 9
sistema di controllo di gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle
amministrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico unitario, idoneo
alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere economico-finanziario. La struttura
del sistema informativo statistico basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai
fini del controllo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e sulla
predisposizione periodica di una serie di prospetti numerici e grafici (sintesi statistiche) di
corredo alle analisi periodiche elaborate dalle singole amministrazioni. Il sistema
informativo-statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte
le articolazioni organizzative del Ministero.
2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo,
qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola
amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e
di attività - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);
c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;
d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli
scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei
relativi effetti;
e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e
servizi) dell'amministrazione;
f) sistemi e procedure di contabilità analitica.
Capo XIII
Controlli sugli atti
Art. 74
Attribuzioni degli Assessorati regionali
124
……
Il riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla contabilità L.R. 28/62, art. 8
generale dello Stato, nonchè dalle norme regionali in materia, è effettuato dalle Ragionerie
centrali 125.
Art. 75
Ragionerie centrali
1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'Assessorato del bilancio e delle L.R. 10/99, art. 62
finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:
a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive
modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture
contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed
alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli
atti emanati dalle 126 amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità
generale dello Stato;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. 127
Art. 76
Controlli atti di liquidazione delle spese.
1. Le Ragionerie centrali in deroga alle disposizioni dell’articolo 62 della legge regionale L.R. 4/2003, art. 92
27 aprile 1999, n.10 e successive modificazioni e integrazioni, esercitano i propri controlli
31
sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse correlate
sulla scorta della nota di liquidazione. Il dirigente responsabile della spesa predispone e
sottoscrive la nota di liquidazione nella quale dichiara altresì che tutta la necessaria
documentazione giustificativa è stata prodotta, è regolare ed è in suo possesso.
2. Lo schema tipo della nota di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore del Bilancio e delle Finanze, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le Ragionerie centrali, almeno due volte l’anno, esercitano controlli a campione presso i
i dirigenti responsabili per verificare l’ammissibilità di ciascun documento giustificativo e
la sua rispondenza con le voci riepilogate nella relativa nota di liquidazione.
Art. 77
Uffici centrali del bilancio
1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della D.P.R. 38/98, art. 9, c.1
Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla
registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici
amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità
previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti
acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può
preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali
osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi
comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci
giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne
informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. 128
3. 129
Art. 78
Procedimento del controllo preventivo di ragioneria
130
1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il D.P.R. 367/94, art. 11,
controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha c. 1, 4e 7
emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che
ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un
capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla
competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla
competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono
l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione
dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2 131.
2……..
3.……
4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso
viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna
l'atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei
conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha
emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono
parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei
termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che decorrono dal momento
in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla Ragioneria competente.
5…….
6…….
7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato,
debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi
alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno.
Art. 79
Controllo e monitoraggio spesa pubblica
1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa L.R. 23/2002, art.27
32
comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo
stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti
legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta
regionale a cura dell’Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione
finanziaria dal Dipartimento Bilancio e Tesoro ne autorizza l’adozione, della quale
l’amministraione è obbligata a dare conoscenza alla competente Ragioneria centrale. 132
2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione
provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi
sindacali o di revisione dei conti.
3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi
si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'Amministrazione
competente deve dare tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze
al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.
4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica,
qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, il Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze 133, previa delibera di
Giunta, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o
all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione
delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le
regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e
nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle
rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze l'Assessore
per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere
altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di
titoli di pagamento.
5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze 134 può con proprio decreto
disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici
sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. E'
fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare
sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di
bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa
determinazione dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente.
135
Art. 80
Controllo della Corte dei conti
1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni D.Lgs. 655/48, art. 2
della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimità:
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e
13 dello statuto;
2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo
regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) verifica altresì il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che
vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti,
secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla
gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello
Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio
e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle
gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali
applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento
dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo 136.
33
Titolo VIII
Assegnazioni di fondi dalla U.E., dallo Stato e da altri enti e relativi
cofinanziamenti
Capo XIV
Fondi relativi ad assegnazioni dell‘Unione Europea, dello Stato e di altri enti
Art. 81
Fondi relativi ad assegnazioni dell‘Unione Europea, dello Stato e di altri enti.
137
1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché L.R. 47/77, art.8
i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti
dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della
spesa.
2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del
comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione 138possono
essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli
articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate
dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con
minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei
fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non
sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme
sono state assegnate.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri
decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi
nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad
interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali
diverse.
6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle
pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli
interventi.
7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il
bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i
competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche
ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi
plurisettoriali. 139
Art. 82
Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali
1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la L.R. 2/2002, art.88
dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a
cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, 140 previa delibera della Giunta regionale, le
somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3……
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione
vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata
in 500 migliaia di euro.
5……
34
Capo XV
Procedure per interventi comunitari
Art. 83
P.O.R. 2000-2006
141
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica bilancio e L.R. 8/2000, art.39
tesoro è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della Unione europea e i
cofinanziamenti statali e regionali relativi al POR 2000-2006.
2. Le somme previste nel complemento di programmazione vengono iscritte con legge di
bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi
capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e
dell'Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per
misure, sottomisure e, ove necessario, azioni, se attribuibili a dipartimenti diversi da quello
del responsabile di misura.
3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47,
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta del responsabile di misura,
può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa
della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel
complemento di programmazione, compensando tali maggiori spese con minori
stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.
4. Le economie di spesa realizzate sul fondo di cui al comma 1 o sugli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2 possono essere riprodotte con le modalità previste dagli articoli
7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 vengono iscritte o riprodotte le somme
derivanti da modifiche del complemento di programmazione.
6. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R., la Presidenza
della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito
sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
7. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento bilancio e tesoro,
partecipa al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R., fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. 142
8. Al fine di consentire la piena realizzazione del Programma operativo regionale della
Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle
singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi
regionali e statali.
9. Delle variazioni di bilancio di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione
alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni
concernenti l'attività della comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.
10. Per la misura 7.01 'Assistenza tecnica', al fine di migliorare e semplificare le procedure
di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la
programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della
programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche
esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, su richiesta dell'autorità di gestione,
in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche pertinenza dei dipartimenti che attuano
le singole attività a valere sulle misure, sottomisure e, ove necessario, azioni e linee di
intervento interessate.
Art. 84
Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006
1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale L.R. 6/2001, art.102
della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa
del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme
relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.
2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa
sotto elencati confluiscono nel fondo, di cui all'articolo 39 della legge regionale 17 marzo
2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei
pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto articolo
39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542802, 542806, 542835,
542838, 542839, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801; 143
35
b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402;
c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli:
776010, 776401. 144
3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi. 145
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti
nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della
rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il
finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio
regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 20002006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le
schede tecniche di misura del Complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.
146
Art. 85
Fondi comunitari
1. Gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non L.R. 2/2002, art.85
compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia sono finanziati per la parte
regionale con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.
2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì, utilizzato per il coofinanziamento regionale delle
somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell’articolo 39 della legge regionale 17
marzo 2000, n.8, in attuazione del programma operativo regionale POR 2000-2006. 147
Titolo IX
Operazioni finanziarie
Capo XVI
Mutui, prestiti e anticipazioni
Art. 86
Mutui, prestiti e anticipazioni
148
1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per
provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno L.R. 47/77, art. 18
destinazione vincolata.
2. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento
dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto
generale dell'esercizio precedente.
3. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari,
concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo,
cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa
decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del
contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da
calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data
di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso,
decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
5. L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni
cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di
ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I
prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione. 149
6. Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari è versato nelle casse regionali ed è
utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di
avanzamento dei lavori.
7. I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui
attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono
minori entrate rispetto alle previsioni.
8. I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e
36
le finanze, previa delibera della Giunta regionale.
9. I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a
tasso fisso o variabile.
10. Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel
Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.
11. La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio
di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa,
per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse
e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a
quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.
12. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui
sono contratte.
13. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.
Art. 87
Disposizioni riguardanti i prestiti obligazionari o titoli similari
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare a trattativa L.R. 6/99, art.3
privata, senza gara, l'appalto del complesso dei servizi finanziari connessi all'emissione ed
al collocamento sul mercato interno ed estero delle obbligazioni o titoli similari di cui al
precedente articolo 2 – esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto
legislativo ed ivi compresi, in particolare, i servizi di consulenza per il rating, di lead
manager o di advisory per l'intera operazione finanziaria - a banche o società di
intermediazione finanziaria autorizzate secondo la legislazione nazionale o comunitaria.
2. L'aggiudicazione degli appalti in questione è disposta tenendo conto dei requisiti di
provata affidabilità e capacità di collocamento sul mercato dei prestatori di servizio.
3. L'emissione è effettuata in EURO o in altra valuta, a tasso fisso o a tasso variabile. Il
tasso di interesse va determinato in maniera onnicomprensiva, ricomprendendo in esso, in
particolare, le commissioni e le spese dovute dalla Regione siciliana in qualità di ente
emittente.
4. Nell'ipotesi di emissioni effettuate in EURO a tasso variabile va utilizzato come
parametro di riferimento l'EURIBOR. Qualora il prestito obbligazionario o similare venga
effettuato in valuta estera, dovrà essere accompagnato da una corrispondente operazione di
swap per la copertura del rischio di cambio, da affidare con le procedure di cui al comma
1.
5. Sull'ammontare degli interessi, premi od altri frutti comunque corrisposti ai possessori
dei titoli emessi si applica la ritenuta prevista dalla vigente normativa in materia di
tassazione dei redditi da capitale; il relativo gettito è di competenza della Regione siciliana
e va iscritto nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. Qualora i possessori
abbiano la residenza fiscale all'estero si procederà secondo le norme di cui alle
convenzioni internazionali stipulate dallo Stato italiano, al fine di evitare una doppia
imposizione.
6. Le operazioni di finanziamento autorizzate con la presente legge possono beneficiare
della garanzia di cui all'articolo 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
7. Le operazioni di emissione vanno comunicate, ai sensi dell'articolo 129 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia per l'esercizio dell'ascritta funzione
di controllo.
Art. 88
Rimodulazione mutui e prestiti
1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti L.R. 26/2000, art.2
della Regione, anche attraverso un eventuale allungamento dei rispettivi piani di
ammortamento, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad attivare
gli opportuni strumenti finanziari, anche mediante operazioni in derivati in uso presso i
mercati finanziari.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare il mandato per
tali servizi finanziari – esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto mediante trattativa privata, a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate ai
sensi della legislazione nazionale o comunitaria.
37
Art. 89
Cartolarizzazione di crediti
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze definisce modalità e tempi di una o più L.R. 8/2000, art.3
operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati e maturandi, ivi compresi gli interessi,
vantati dalla Regione nei confronti di terzi.
2. Per le operazioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si
avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme
di contabilità, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e
le altre disposizioni statali in materia.
Art. 90
Cessione e cartolarizzazione dei crediti
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere alla cessione L.R. 2/2002, art.3
dei crediti d'imposta e di altra natura vantati dalla Regione anche al fine di consentire la
realizzazione di sottostanti operazioni di cartolarizzazione degli stessi.
2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, anche per importi parziali, nei
limiti in cui le corrispondenti entrate, accertate e non riscosse in sede di rendiconto
generale della Regione, risultino altresì ancora esigibili.
3. Al fine di agevolare la realizzazione delle predette operazioni di cartolarizzazione
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare con le modalità di
cui all'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, l'appalto del complesso dei
connessi servizi finanziari e di consulenza a primarie banche e società di intermediazione
finanziaria.
4. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali sulla
cartolarizzazione dei crediti.
Art. 91
Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione
1. La Regione, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei L.R. 6/97, art.25
prestiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, può rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate
tributarie di cui al Titolo primo del bilancio annuale.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato dalla Regione all'Azienda di
credito che svolge il servizio di cassa e costituisce titolo esecutivo.
Art. 92
Appalti esclusi
150
2. Il presente decreto non si applica, inoltre:
D.Lgs. 157/95, art.5,
……
c.2
d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche
centrali;
…….
Art. 93
Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei crediti ex articolo 38 dello Statuto
1…….
2…….
L.R. 8/2000, art.1
3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello
Statuto della Regione, disposta dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da
corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001
ed in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad
effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. Le entrate
derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, previste per ciascuno degli
38
anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 548 miliardi ed in lire 921 miliardi, sono accertate
con imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione relativo al Fondo di
solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana e sono
destinate a spese di investimento. 151 152
4. Ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive
modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato
ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi
stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15
febbraio 1999, n.6.
Art. 94
Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei crediti ex articolo 38 dello Statuto
1….153
2. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'articolo 1, comma 3, della L.R. 6/2001, art.3
legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1, sono effettuate entro
l'esercizio 2001, con imputazione alla competenza dell'esercizio medesimo.
3. Ai fini dell’ottimizzazione del risultato finanziario derivante dalla cessione del credito,
l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare le garanzie
fideussorie richieste.
Art. 95
Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei limiti d’impegno ex articolo 137 della
Legge 23 dicembre 2000, n.388
1….
2….
3….
4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'articolo 137 della L.R. 6/2001, art.1
legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21
miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200
miliardi di lire, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno
2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito.
L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per
l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per lire 66,6
miliardi;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per lire 66,7 miliardi;
c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione,
estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7 miliardi. (1)
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle
operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.
Art. 96
Operazioni finanziarie per l’attualizzazione dei limiti d’impegno ex articolo 144 della
Legge 23 dicembre 2000, n.388
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 L.R. 16/2001, art.1
e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche per i crediti derivanti dal limite
di impegno assegnato alla Regione Siciliana dall'articolo 144 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. In alternativa alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6 e all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze è autorizzato a procedere ad una o più emissioni obbligazionarie o a contrarre
mutui.
3. Ai prestiti obbligazionari previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo
3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
4. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2001, comprese le emissioni
obbligazionarie di cui al presente articolo, possono essere perfezionate anche per importi
parziali entro il termine del 31 dicembre 2002.
5. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
39
modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "e maggiore di anni quindici".
Art. 97
Ulteriori interventi a favore della regione Sicilia.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno L. 388/2000, art.144,
2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la c.13
regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
Art. 98
Ulteriori interventi a favore della regione Sicilia.
1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di L. 388/2000, art.137
quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per
interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione,
estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.
Titolo X
Enti vigilati
Capo XVII
Bilanci degli enti
Art. 99
Bilanci degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione
1. I bilanci preventivi e consuntivi degli enti economici e finanziari e degli organismi a
struttura erogativa, dipendenti o finanziati in via principale dalla Regione, sono approvati L.R. 47/77, art. 20
nei termini e nelle forme stabiliti dalle norme regionali e dai rispettivi statuti e sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione.
Art. 100
Fondi agli enti sub-regionali
154 155
1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo
a Comuni, Province, enti ed aziende del settore pubblico regionale 156, sono versate in L.R. 6/97, art.21
appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che
gestiscono il servizio di cassa della Regione.
1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in
favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin
quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità
analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al
saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e
tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all’emissione di specifici
titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezzionali, deroghe al rispetto del
predetto limite.
1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in
favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale,
non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell’ultimo prelevamento, sono eliminate dai
pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette
sono versate in appositi capitoli di entrate del bilancio della Regione. Con decreto del
dirigente generale del bilancio e tesoro, si provvede all’individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto
generale del consuntivo della Regione. Dell’eliminazione delle somme di cui al presente
comma è data comunicazione agli enti interessati.
1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un
apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente
40
perfezionate prima dell’emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.
1 quinquies. All’eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi
del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza
documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica di cui al decreto di
cui al comma 1 ter alle amministrazioni che hanno dato luogo agli originari trasferimenti,
con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano
originariamente le spese, successivamente, o in mancanza di disponibilità,
preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio
delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento del
bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall’apposito Fondo.
1 sexies. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta
all’Ammnistrazione regionale. 157
2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai
conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale
di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono oindividuati con
decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 158.
3 bis Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni
dell’elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui
efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale. 159
4. Le somme assegnate ai Comuni e alle Province sono iscritte nei rispettivi bilanci di
previsione, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate
a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale.
5. I Comuni e le Province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano
triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la
promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di
festività di interesse locale.
6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere
utilizzate per le predette finalità.
7. Il piano è approvato dai Consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione
del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute
esigenze. 160
Art. 101
Vigilanza enti
1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di L.R. 6/97 art.32
enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza,
prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per
l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di
ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo
l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di
osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di
documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate
una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento
della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta
la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui
al comma 2 161 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con
l'articolo 21 della presente legge.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da
utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono
essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del
collegio dei revisori.
4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della
legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica
agli enti di cui al comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite
delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
41
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono
erogate in due semestralità anticipate. L’erogazione della seconda semestralità è
condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell’anno precedente e deve essere
effettuata al netto dell’avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto
conto; l’avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del
contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente
complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il linite massimo di 150
mila euro. Qualora l’importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda
semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le
somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per
il bilancio regionale. 162
7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1
sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche
disposizioni legislative.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie
locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico
sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del
personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia. 163
Art. 102
Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione
1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente L.R. 8/2000, art. 17
legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela
dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei
risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione
dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.
2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche
dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi
risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione
generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi
l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e
l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a
quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel
perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve
essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte
le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali
scostamenti.
2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale
compreso tra tre e cinque anni l’evoluzione prevista per le principali grandezze
economiche e finanziarie dei bilanci dell’ente, insieme alle azioni che l’ente intraprende
per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con
l’esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche
e finanziarie.
2 ter. Contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 32
della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, l’organo
regionale di vigilanza fissa, di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le
finanz, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza
finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2 quater. Entro dieci giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi
gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati
sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2
ter, al fine dell’effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2 quinquies Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ente,
l’Assessore competente, previa delibera della Guinta, procede allo scioglimento o alla
rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell’inadempimento.
2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in
presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale. 164
3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di
beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime
spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli
42
enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi
regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in
misura percentuale pari alla mancata riduzione.
4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in
misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate
per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate
autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di
parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione,
nella misura percentuale pari al mancato incremento.
5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a
contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e
sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'articolo 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla
copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.
6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al
comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza
della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui
al comma 4. 165
Art. 103
Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti
…….
L.R. 2/2002, art.21, c.2
2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come
modificato dal comma 1, non si applicano agli enti locali.
Titolo XI
Norme varie e finali
Capo XVIII
Disposizioni finali
Art. 104
Integrazioni e modifiche alla L.R. 47/77
10. Per quanto non previsto dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, come risulta altresì integrata e modificata dal presente articolo, L.R. 6/2001, art.52,
si applicano le disposizioni della contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle c.10
contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, ove
compatibili, quelle della legge quadro sulla contabilità delle regioni a statuto ordinario. Le
norme contenute nella legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni, incompatibili con il nuovo assetto del bilancio della Regione, sono abrogate.
166 167168
Note:
1
In merito al patto di stabiltà regionale si veda l’art.24 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
L'originario termine del 30 giugno già sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15 è stato stato modificato con la
sostituzione della lettera a) con l’articolo 6, comma 1della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10.
3
Lettera così modificata dall'art. 52, comma 13, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133,
comma 2, della stessa legge.
4
L'originario termine del 30 giugno già sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15 è stato poi sostituito con
l’articolo 6, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10.
5
L'originario termine del 31 luglio è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.
6
Le parole “rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo” sono state aggiunte con l’articolo 6 , comma3 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 10.
7
L’articolo già parzialmente modificato dall’articolo 52, comma 14 e dall’articolo 56, comma 1 della legge regionale 3 maggio
2001, n.6 è stato sostituito integralmente dall’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10.
8
Lettera inserita con l’arti.49, c.23 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.20.
2
43
9
Si omette il comma 2 perché superato dall’art.2 della L.R. 10/99.
Periodo aggiunto dall'art. 15, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
11
Vedi, anche, l'art. 25, L. 24 giugno 1997, n. 196.
12
Vedi, anche, l'art. 81, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
13
Non si riportano i commi 2 e 6 ritenuti non applicabili.
14
L’articolo è riportato senza le parti impugnate dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
15
Tutti i commi in cui sono ripartiti gli articoli della legge sono stati numerati come previsto dall’articolo 52, comma 1, L.R 3
maggio 2001, n. 6.
Si riporta il testo del comma 1, dell’articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6:
“1. I commi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono numerati mediante numeri
cardinali.”
16
Le parole “in termini di competenza” sono state aggiunte con l’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
17
Comma prima così sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21 e successivamente sostituito dall’articolo
29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
18
Comma introdotto dall’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
19
Le parole “alla lettera b) “ sono state sostituite con le parole “alla lettera a)” con l’art.1, c.1 let.a) della legge regionale 16 aprile
2003, n.4.
20
Le parole “mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma è iscritto l'ammontare presunto
della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce” sono state soppresse dall’articolo 29 della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 23.
21
Il comma è stato aggiunto dall’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23. Le parole “e secondo le priorità
10
indicate nel comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, fatta salva la valutazione di celerità e
snellimento dell’azione amministrativa” sono state aggiunte con l’art.139, c.71 della legge regionale 16 aprile 2003,
n.4.
22
Il comma è stato aggiunto dall’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
Comma così sostituito dall’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
24
Le parole “e di cassa” sono statre soppresse dall’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
25
Il comma è stato soppresso con l’art.139, c.1 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
26
Il comma è riportato nell’articolo 5 del testo coordinato inerente le “Variazioni di Bilancio”.
27
Il comma 21 bis è stato aggiunto con il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2001, n.22 e poi soppresso
dall’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23..
28
Il comma 21 ter è stato aggiunto con il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2001, n.22 e poi soppresso
dall’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
29
Il presente articolo, già modificato dagli articoli 1 e 3, L.R. 2 gennaio 1979, n. 2, è stato poi così sostituito dall'art. 52, comma 2,
L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dall'anno finanziario 2002, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo.
30
I commi 23 e 24 sono stati introdotti con l’art.89, c.2 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
31
Si omette il comma 1 perché superato dal combinato disposto del comma 6 e 16 dell’art.1 della L.R. 8 luglio 1977, n.47.
32
Articolo così sostituto dall'art. 52, comma 3, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dall'anno finanziario 2002, ai sensi del comma
12 dello stesso articolo.
33
Comma sostituito dall'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.
34
Comma aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.
35
Comma aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 15.
36
Articolo così sostituito dall'art. 63 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
37
Trattasi dello Statuto approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.
38
Il comma 6 dell’articolo 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, cessano di avere
applicazione le riserve all’erario statale già disposte, ai sensi del presente comma, con leggi entrate in vigore anteriormente.
39
L’art. 8, D. Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, così dispone: “Art. 8. Le operazioni di conguaglio
finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione Siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi
e del personale della Regione stessa”.
40
Vedi, anche, quanto previsto dalla Circ. Ass. 26 febbraio 2001, n. 2.
41
Comma così sostituito dall’articolo 52, comma 15, L.R. 3 maggio 2001, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’art. 133,
comma 2, della stessa legge e poi abrogato dall’art. 49, c.1 della legge regionale 3 dicembre, n.20.
42
Comma abrogato con l’art. 49, c.1 della legge regionale 3 dicembre, n.20.
43
Si omettono i commi 5 e 6 perché inerenti il solo esercizio finanziario 1998.
44
Si omette il comma 8 modificativo dell’articolo 7 della L.R. 30 marzo 1998, n.5 recante disposizioni in materia di “anticipazione
somme riscosse dai concessionari e modalità di riscossione dei tributi”.
45
In materia di riscossione di entrate si vedano la L.R. 5 settembre 1990, n. 35, la L.R. 15 maggio 1991, n. 20 e successive modifiche
e integrazioni e l’art. 7 L.R. 30 marzo 1998, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.
46
In materia di tasse di concessioni governative regionali si veda la L.R. 24 agosto 1993, n. 24.
47
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627.
48
Altre norme in materia di gestione e di riscossione delle entrate sono riportate in appendice (R.D. 23 maggio 1924, n.827; D.P.R.
31 marzo 1972, n.239; D:Lgs. 9 luglio 1997, n.237; D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241; D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112)
49
Altre norme in materia di variazioni di bilancio sono:
•
art.8, c.3 e 4 della legge regionale 27 febbraio 1992, n.2 in materia di “Limiti d’impegno”;
•
art.1, c.21 ter della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 in materia di “Fondi di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni
di cassa”;
•
art.10, c.3 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 in materia di “Fondi globali”;
23
44
•
art.66 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.14, c.2 del D.L. 31 dicembre 1996, n.669 (convertito con Legge 28
febbraio 1997, n.30) e art.4 del Decreto Presidenziale 5 ottobre 1999 in materia di “Esecuzioni forzate”
50
Lettera così modificata dall’articolo 24, comma 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
51
Lettera soppressa dall’art. 2, comma 3, L.R. 29 dicembre 2001, n. 22.
52
Si riporta il testo dell’articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10: “8. In materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui
spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità
economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo
della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.”
53
Lettera così modificata dall'art. 56, comma 19, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133,
comma 2, della stessa legge.
54
Ai sensi dell’art.65 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 le disposizioni dell’art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1979,
256, che ha introdotto l’art. 12 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio
2000. Conseguentemente le reiscrizioni di somme perente non possono essere più effettuate mediante nulla-osta.
55
Si veda la circ.ass. 11 agosto 1997, n. 11 riguardante: "Accelerazione della spesa e semplificazione dei procedimenti
amministrativi, art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30". Si veda anche la circ.ass. bilancio e finanze n. 5 del 2 maggio
2002.
56
Comma così sostituito dall’articolo 3 della L.R. 10 dicembre 2001 e modificato dall’articolo 24, comma 1 della legge regionale 23
dicembre 2002, n.23.
57
Comma abrogato dall’articolo 24, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
58
Per le modalità di iscrizione vedere l’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30 e la circolare dell’Assessorato Bilancio e
Finanze n.5 del 2 maggio 2002.
59
Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.
60
I commi 3 e 4 non sono stati riportati poiché non rilevanti.
61
Le parole “con qualifica non dirigenziale” sono state inserite con l’art. 25, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
62
Le parole dopo “sino alla chiusura dell’esercizio” sono state inserite con l’art.25, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002,
n.23.
63
Con l’art.139, c.20 della legge regionale 16 aprile 2002, n.4 è stata soppressa la parola “appositamente”.
64
Con l’art.139, c.21 della legge regionale 16 aprile 2002, n.4 è stata soppressa la parola “appositamente”.
65
Il secondo comma è stato inserito con l’art.25, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
66
Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.
67
Gli artt. 40, 41 e 42 della legge (R. D. 18 novembre 1923, n.2440) sono stati abrogati dall’art. 33 delle Legge 5 agosto 1978, n.468
e sostituiti rispettivamente dagli artt. 7 - 8, 12 e 9 della Legge 5 agosto 1978, n.468.
68
Articolo già sostituito dall'art. 52, comma 4, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dall'anno finanziario 2002, ai sensi del comma
12 dello stesso articolo e successivamente dall’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10.
69
Il presente articolo, già modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 2 gennaio 1979, n. 2, dall'art. 4, L.R. 28 dicembre 1979, n. 256, e
dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 agosto 1999, n. 15, poi sostituito dall'art. 52, comma 5, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dall'anno
finanziario 2002, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo è stato così sostituto dall’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002,
n. 10.
70
Articolo così sostituito dall’art. 10 della L. 23 agosto 1988, n. 362.
71
Si omette l’ultimo periodo del comma in quanto ritenuto non applicabile.
72
Si riporta il comma 1 dell’articolo 7 della L.R. 15 maggio 2000, n.10 limitatamente alle disposizioni inerenti la materia trattata.
73
Si riporta il comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 15 maggio 2000, n.10 limitatamente alle disposizioni inerenti la materia trattata.
74
Comma modificato dall’articolo 11 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.
75
Il secondo periodo è stato aggiunto dall’art. 80, L.R. 3 maggio 2001, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’art. 133,
comma 2, della stessa legge.
76
Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, della LR. 10 dicembre 2001, n.21.
77
Comma introdotto dall’art. 9, comma 3, della L.R. 10 dicembre 2001, n.21.
78
Per il periodo transitorio vedasi l’articolo 57, comma 3 della legge regionale 6 maggio 2001, n.6
79
Comma implicitamente modificato dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 2001, n.20.
80
Comma integrato dall’articolo 56, comma 18, della L.R. 3 maggio 2001, n.6.
81
Articolo già modificato dall'art. 18 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e in seguito così sostituito dall'art. 64 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
82
Per deroghe alle norme di contabilità per l’assunzione degli impegni si vedano gli articoli 54 e 82 della legge regionale 26 marzo
2002, n.2.
Si riporta il testo dell’articolo 54 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2:
“Art. 54
Programmi annuali opere
1. L’Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2002, ad impegnare sugli stanziamenti di
competenza della U.P.B. 6.2.2.6.5, capitoli 672005 e 672006, le somme relative all’esecuzione delle opere, ricomprese nei
programmi annuali di spesa degli esercizi 1999, 2000, 2001, per le quali sia stato adottato, dall’organo competente, entro il 31
45
dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell’espletamento delle procedure di gara nonché per quelle del 2001
per le quali, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.”
Si riporta il testo dell’articolo 82 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2:
“Art. 82
Programma attività promozionali – Impegni di spesa
1. All’articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.127, così come modificato dall’articolo 58 della legge regionale 6
maggio 1981, 96, è aggiunto il seguente comma:
“In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il
programma annuale di cui al presente articolo viene assunto l’impegno a copertura dell’intera spesa prevista nel programma
medesimo.” ”
83
In tema di assunzioni di impegni per il finanziamento della spesa sanitaria si veda l’art.25, c.1 bis della legge regionale 16 aprile
2003, n.4 introdotto con l’art.49, c.2 della legge regionale 3 dicembre, n.20.
84
Le parole “sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell’esercizio” sono state
aggiunte con l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2001, n.22 e poi soppresse per effetto dell’abrogazione del predetto
articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2001, n.22 con l’articolo 63, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
85
Comma così sostituito dall'art. 52, comma 7, L.R. 3 maggio 2001, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133,
comma 2, della stessa legge.
86
Comma così sostituito dall'art. 52, comma 8, L.R. 3 maggio 2001, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133,
comma 2, della stessa legge.
87
Le parole “l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze” sono state sostituite dalle parole “il Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio e Tesoro” dall’articolo 24, comma 2 delle legge regionale 23 dicembre 2002, n.23.
88
Le parole “o mantenute in bilancio” sono state aggiunte dall'art. 18, comma 4, della legge regionale 7 marzo 1997, n.6.
89
Comma già modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1993, n. 15 e riportato al testo originario dall'art. 20
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che ha abrogato il predetto art. 8, comma 1. Le parole “agli investimenti fissi lordi ed
acquisti di terreni” sono state introdotte, sostituendo le parole “all’esecuzione di opere”, con l’articolo 129, comma 17 della legge
regionale 26 marzo 2002, n.2.
90
Il presente comma, già sostituito dall'art. 4, L.R. 2 gennaio 1979, n. 2, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 52, comma 9,
L.R. 3 maggio 2001, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.
91
Per la non applicazione agli enti ed aziende regionali della perenzione di cui al presente articolo, si veda l'art. 32 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
92
Articolo già sostituito dall'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, e così modificato con decorrenza dall'1 aprile
1992, dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, il quale ha sostituito l'attuale comma primo agli originari
primi due commi dell'articolo, il secondo dei quali era stato peraltro in precedenza sostituito dall'art. 12 della legge regionale 12
agosto 1980, n. 85. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79, come modificato dall'art. 6 della
legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3, «I termini di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 sono
prorogati al 31 dicembre 1984 relativamente alle aperture di credito disposte a tutto il 31 maggio 1982, per l'attuazione della
normativa riguardante l'occupazione giovanile».
93
Si veda in argomento la circ.ass. 10 novembre 1998, n. 12.
94
Per una deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 49, comma 1, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso articolo. Comma così sostituito dal comma 1 dell’articolo 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2
95
Per una deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 49, comma 1, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso articolo.
96
Il comma è stato così sostituito dal comma 2 dell’articolo 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.
97
Il comma è stato così sostituito dal comma 2 dell’articolo 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2
98
Il comma è stato inserito dal comma 3 dell’articolo 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.
99
In tema di adempimenti dei funzionari delegati vedasi la Circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze n.8 del 5 luglio 2002.
100
La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall’art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 entrato in vigore il 1° novembre
1995, in virtù dell’art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
101
Vedi, anche, il R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.
102
Si veda in argomento la circ.ass. 10 novembre 1998, n. 12.
103
Comma sostituito dall'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.
104
Le modalità attuative sono disciplinate con il Regolamento approvato con D.M. 9 dicembre 1996, n. 701
105
Si riporta l’articolo 4 della L.R. 29 dicembre 1962, n.28 limitatamente alle disposizioni inerenti la materia trattata.
106
Si vedano per riferimenti: l'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1991, n. 6; l'art. 12 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4;
l'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6; l'art. 16 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5; l'art. 22 della legge regionale
28 aprile 1997, n. 14; l'art. 16 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 e l'art. 59, comma 2, L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.
107
Si vedano il decreto attuativo Decreto Presidenziale 5 ottobre 1999, riportato in appendice, e la Circolare dell’Assessorato
Bilancio e Finanze n. 21 del 16 dicembre 1999 e per le norme sulle variazioni di bilancio per il reintegro delle disponibilità dei
capitoli di spesa l’art.55 della L.R. 3 maggio 2001, n.6 come modificato dall’art.24 della L.R. 23 dicembre 2002, n.23.
108
Per il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell’emissioni dei mandati in conto sospeso si veda anche l’art.
55, c.1 della L.R. 3 maggio 2001, n.6 come modificato dall’art.24 della L.R. 23 dicembre 2002, n.23.
109
Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50). Modifiche ed
integrazioni al presente decreto erano state disposte dal D.L. 11 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8), non convertito
in legge, le cui disposizioni sono state recepite nella legge di conversione del presente provvedimento.
110
Comma così modificato dall’art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
46
111
La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 142 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28
e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione; ha
dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 1,
primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 463 (Gazz. Uff. 13 gennaio
1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione.
112
Comma aggiunto dall’art. 147. L. 23 dicembre 2000, n. 388.
113
Vedi il D.M. 2 aprile 1997, con il quale sono state stabilite le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui al
presente comma.
114
Si veda la nota n. 87.
115
Si omettono i commi 3 e 4 ritenuti non applicabili.
116
Gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sono applicabili ai sensi dell’art.52, c.10 della L.R. 3 maggio
2001, n.6 riportato al Capo XI – Norme varie e finali del testo Coordinato (Art.18 - Disposizioni finali).
117
Per l’applicazione degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 279/97 si fa riferimento alle disposizioni contenute e riportate nell’articolo 52,
c.10 della L.R. 3 maggio 2001, n.6 riportato nelle “Disposizioni finali” del presente testo coordinato.
118
Il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 è stato abrogato dall’art.72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. Le disposizioni
dell’articolo 64 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 sono ora contenute nell’art.59 del testo unico approvato con D.Lgs . 30 marzo 2001,
n.165.
119
Si riporta il testo dell’articolo 4 bis della Legge 5 agosto 1978, n.468:
“4-bis. Formazione del bilancio.
1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il
Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati
dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di
attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per
spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione”.
120
In tema di “ Rilevazioni e risultanze economiche della contabilità economica” vedere anche il comma 1 del D.P.R. 20 febbraio
1998, n.38 riportato nel “Controllo degli atti”.
121
Comma sostituito dall’articolo 4, c. 1, della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.
122
Comma sostituito dall’articolo 4, c. 2, della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.
123
Vedi anche l’articolo 5 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258.
124
Si riporta parzialmente l’articolo 8 della L.R. 29 dicembre 1962, n.28 contenente le disposizioni inerenti la materia trattata.
125
Le parole “da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole le singole amministrazioni” sono state sostituite con le parole
“dalle Ragionerie centrali” con l’art.49, c.15 della legge regionale 3 dicembre, n.20.
126
La parola “coesistenti” è stata soppressa con l’art.49, c.16 della legge regionale 3 dicembre, n.20.
127
Si vedano le Circolari dell’Assessorato Bilancio n. 23 del 31 dicembre 1999, n.4 del 11 aprile 2000 e n.7 del 27 maggio 2002.
128
Il comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38 è riportato nel “Sistema di contabilità economica”.
129
Si omette il comma 3 in quanto non ritenuto applicabile
130
Si riporta parzialmente l’articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.1 poiché i commi 2, 3, 5 e 6 sono stati soppressi dall’art.9 del
D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38.
131
Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 14 novembre 1995.
132
Il comma è stato sostituito con l’art.139, c.69 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
133
Le parole “l’Assessore per il bilancio e le finanze” sono state sostituite con “il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per il bilancio e le finanze” dall’art.139, c.70 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
134
Le parole “l’Assessore per il bilancio e le finanze” sono state sostituite con “il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per il bilancio e le finanze” dall’art.139, c.70 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
135
Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria si veda l’art.27 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
136
Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200.
137
In materia di programmazione economico-finanziaria di si veda l’art. 44 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 riportata al capo
I del presente Testo coordinato.
138
Le parole “o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione” sono state aggiunte con l’articolo 129, comma 20
della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.
139
Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 19 agosto 1999, n. 15 (che ha abrogato il secondo comma), è stato
poi così sostituito dall'art. 52, comma 6, L.R. 3 maggio 2001, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2,
della stessa legge.
140
Con l’art.139, c.23 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 le parole “su richiesta del Presidente della Regione” sono state
soppresse.
141
Articolo prima sostituito dall’articolo 4 della L.R. 29 dicembre 2001, n.22 e successivamente dall’articolo 26 della legge regionale
23 dicembre 2002, n.23.
142
Si riporta il testo dell’art.4 della L.R. 23 dicembre 2000, n.32:
“Art. 4
Monitoraggio
1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di monitoraggio dell'attuazione
consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e
procedurale degli interventi finanziati.
47
2. Il monitoraggio è finalizzato:
a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, sorveglianza e di valutazione dei programmi;
b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento dei programmi;
c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di sorveglianza le
informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed
efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del Regolamento CE n. 1260 del 1999 e la gestione finanziaria.
3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito
presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei
programmi regionali.
4. All'attività del Sistema informativo di cui al comma 3 partecipano, per le materie di competenza, gli assessorati
regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della
programmazione, all'inserimento, aggiornamento e verifica dei dati.
5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione delle misure dei programmi operativi comunitari, dei programmi di
iniziativa comunitaria e degli altri programmi d'intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni
necessari per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni finanziate.
6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma operativo
plurifondo e nel Programma operativo regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l'obbligo di
trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati
richiesti dal Sistema informativo di cui al comma 3.
7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della quale si tiene
conto, con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione, nell'applicazione dei criteri di selezione e premialità
degli interventi.”
143
(1) Per effetto dell'art. 139, c.34 della legge regionele 16 aprile 2003, n.4 "A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 550801
del bilancio della Regione, non si applica il disposto dei commi 2 e 3" di questo articolo.
144
Per effetto dell'art. 5 della L.R. 21/2001 "A decorrere dall'anno 2002, ai capitoli 542004, 542803, 542860, 645604,
776003 e 776007 del bilancio della Regione, non si applica il disposto dei commi 2 e 3" di questo articolo.
145
Testo risultante dall’applicazione dell’art. 5 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.21.
Comma così sostituito dall’art. 17 della legge regionale 15 maggio 2002, n.4.
147
Comma inserito con l’art.49, c.22 della legge regionale 3 dicembre, n.20.
148
Articolo già modificato dall'art. 15 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e così sostituito dall'art. 18, comma 2 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6. Successivamente il quinto comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 4 gennaio 2000, n. 4 e con
il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n.16 al quarto comma dopo le parole “ad anni cinque” sono state
soppresse le parole “e maggiore di anni quindici”. In tema di garanzia offerta dalla Regione, si veda anche l'art. 25 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6.
149
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.
150
Si riporta parzialmente il comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157 contenente le disposizioni inerenti la materia
trattata.
151
Comma così sostituito dall’art.3, c.1 della L.R. 3 maggio 2001, n.6
152
Per effetto dell’art.1, c.1 della L.R. 18 dicembre 2000, n.26 le operazioni finanziarie potevano essere perfezionate, anche per
importi parziali, entro il termine del 30 aprile 2001. Il predetto art. 1 della L.R. 26/2000 è stato poi abrogato dall’art.56, c.17 della
L.R. 3 maggio 2001, n.6.
153
La norma sostituisce il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. 17 marzo 2000, n.8.
154
Si veda la Circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze n.9 del 23 giugno 1997 recante "Art. 21 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 - Tesoreria unica regionale", nonché il D.P.Reg. 8 settembre 1998, n.286 con cui si approva l'elenco regionale degli enti e
delle aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria unica regionale modificato con D.P.Reg. 4 maggio 1999, n. 323 e con D.SG. 5
dicembre 2001, n. 297.
155
Ai sensi dell'art. 7, comma 5, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle istituzioni
scolastiche statali e regionali pareggiate.
156
Le parole "del settore pubblico regionale" sostituiscono le precedenti "sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione", per effetto
dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
157
I commi da 1 bis a 1 sexies sono stati introdotti dall’art. 93, c.1 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
158
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e dall’art.92 , c.2 della legge regionale 16
aprile 2003, n.4. Si veda il D.P.Reg. 4 maggio 1999, riguardante: "Nuovo elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla
Tesoreria unica regionale".
159
Comma così sostituito dall’art.92 , c.2 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
160
Si omette l’ultimo periodo in quanto relativo al termine per l’approvazione del piano per il 1997 poi prorogato con l’art.4 della
legge regionale 6 agosto 1997, n. 29.
161
Con l’art. 26, c.5 le parole “di cui ai commi 2 e 3” sono state sostituite con le parole “di cui al comma 2”.
162
Il comma è stato così sostituito con l’art.26, c.6 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
163
Articolo così sostituto dall’articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2
164
I commi da 2 bis e 2 sexies sono stati introdotti con l’art.26, c.1 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4.
165
I commi 2, 3 , 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall’articolo 20, c.1 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2
166
Non si riporta il testo dell’art.21, c.1, 2, 3 e 4 della L.r. 47/77 in quanto modificazioni e abrogazioni di norme non riportate nel
presente testo coordinato.
167
La L.r. 47/77 agli artt.22 e 23 riporta norme transitorie e finali che hanno già esaurito i loro effetti. Si riportano di seguito i testi
originali integrali:
“Art. 22
146
48
Norme transitorie
1. Con successive leggi si provvederà alla soppressione delle eventuali gestioni fuori bilancio ed alla loro regolamentazione
nell’ambito del bilancio della regione.
2. Le spese pluriennali autorizzate da leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dall'1
gennaio 1978, sono iscritte nel bilancio di previsione in relazione alle effettive necessità fermo restando il complessivo ammontare
residuo.
3. In deroga al disposto dell'art. 18 e per i primi cinque esercizi a decorrere da quello in corso, i mutui autorizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge e non ancora contratti possono essere eliminati dal bilancio in relazione ai presunti risultati di fine
esercizio.
Art. 23
Norme finali
1. Le disposizioni della presente legge concernenti la struttura del bilancio pluriennale di previsione, si applicano a decorrere
dall'esercizio 1979.
2. Non possono essere disposte modificazioni agli ordinamenti amministrativo-contabili della Regione limitatamente a singoli settori
d'amministrazione o a singoli settori di intervento.”
49
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