INDICE REGOLAMENTO PARTE I Pag. 1 ORGANIZZAZIONE Pag. 1 CAPO I Pag. 1 PRINCIPI GENERALI Pag. 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Pag. 1 Art. 2 - Ambito del regolamento Pag. 1 Art. 3 - Principi e Criteri informatori Pag. 2 Art. 4 - Principio di distinzione Pag. 2 Art. 5 - Criteri di organizzazione Pag. 3 Art. 6 - Tipologia generale degli atti di amministrazione Pag. 3 C A P O II Pag. 4 ASSETTO STRUTTURALE Pag. 4 SEZIONE I Pag. 4 LIVELLI ORGANIZZATIVI Pag. 4 Art. 7 - Individuazione degli ambiti organizzativi Pag. 4 Art. 8 - Tipologia degli ambiti organizzativi Pag. 4 Art. 9 -Individuazione transitoria dei Settori in sede di prima applicazione del presente strumento regolamentare Pag. 4 SEZIONE II Pag. 5 STRUTTURE SPECIALI Pag. 6 Art. 10 - Unità Organizzative Autonome e Unità di Progetto Pag. 5 Art. 11 - Aree Funzionali ed Ambiti Funzionali Pag. 6 SEZIONE III Pag. 6 LINEE FUNZIONALI Pag. 6 Art. 12 - Linee funzionali dell’Amministrazione Comunale Pag. 6 Art. 13 - Determinazione complessiva delle linee funzionali Pag. 7 Art.14 - Modificazione delle linee funzionali dell’Ente Pag. 7 CAPO III Pag. 7 DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI Pag. 7 SEZIONE I Pag. 7 PRINCIPI DETERMINATIVI DELLA DOTAZIONE ORGANICA Pag. 7 Art. 15 - Principio di Complessività Pag. 7 Art. 16 - Principio di Flessibilità Pag. 7 SEZIONE II Pag. 8 COMPETENZA E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA Pag. 8 Art. 17 - Determinazione della dotazione organica Pag. 8 Art. 18 - Struttura della dotazione organica. Provvista professionale Pag. 8 Art. 19 - Contingenti di personale a tempo parziale Pag. 8 Art. 20 - Ricognizione dei fabbisogni di personale e rilevazione dei pesi lavorativi Pag. 9 Art. 21 - Revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi Pag. 10 SEZIONE III Pag. 10 PROFILI PROFESSIONALI E RUOLI AZIENDALI Pag. 10 Art. 22 - Profili professionali Pag. 10 Art. 23 - Principi di determinazione dei profili professionali Pag. 11 Art. 24 - Inquadramento dei dipendenti e Ruolo aziendale Pag. 12 CAPO IV Pag. 12 SISTEMA GESTIONALE Pag. 12 SEZIONE I Pag. 12 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE STRUTTURALE Pag. 12 Art. 25 - Principio di condivisione Pag. 12 Art. 26 - Competenze programmatorie Pag. 13 Art. 27 - Piano Strategico Preliminare Pag. 13 Art. 28 - Approvazione del bilancio previsionale d’esercizio Pag. 13 Art. 29 - Negoziazione di massima dimensione Pag. 14 Art. 30 - Piano esecutivo di gestione globalizzato Pag. 15 Art. 31 - Contratto di periodo Pag. 17 Art. 32 - Piano dettagliato degli obiettivi Pag. 18 Art. 33 - Costituzione, modificazione e soppressione di Servizi e Sezioni Pag. 18 Art. 34 - Individuazione degli standard erogativi Pag. 18 SEZIONE II Pag. 19 GESTIONE DINAMICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEL PERSONALE DIPENDENTE Pag. 19 Art. 35 - Delineazione del sistema gestionale Pag. 19 Art. 36 - Distribuzione del personale alle strutture organizzative di massima dimensione Pag. 19 Art. 37 - Distribuzione interna alle strutture organizzative di massima dimensione e alle unità organizzative Pag. 19 intermedie e di base SEZIONE III Pag. 19 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Pag. 19 Art. 38 - Competenza organizzativa e gestionale Pag. 20 Art. 39 - Competenze del Sindaco in materia di personale Pag. 21 PARAGRAFO I Pag. 21 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Art. 40 – Part - Time Pag. 21 Art. 41 – Incompatibilità Pag. 22 Art. 41/1 – Ambito di applicazione Pag. 23 Art. 41/2 – Incompatibilità Pag. 23 Art. 41/3 -Incarichi non soggetti ad autorizzazioni Pag. 24 Art. 41/4 – Incarichi soggetti ad autorizzazione Pag. 25 Pag. 21 Art. 41/5 – Incarichi rientranti nei compiti e doveri d'Ufficio Pag. 26 Art. 41/6 – Incarichi conferiti dall'Amministrazione Pag. 26 Art. 41/7 – Incarichi conferiti da Amministrazioni pubbliche Pag. 26 Art. 41/8 – Richiesta di autorizzazione Pag. 27 Art. 41/9 – Procedimento di autorizzazione Pag. 28 Art. 41/10 – Limiti al silenzio assenso Pag. 29 Art. 41/11 – Regime sanzionatorio Pag. 29 Art. 41/12 – Norme speciali per personale con rapporto a tempo parziale – rinvio Pag. 30 Art. 41/13 – Validità dell'autorizzazione Pag. 30 Art. 41/14 – Anagrafe delle prestazioni Pag. 30 Art. 41/15 – Disposizioni transitorie e finali Pag. 31 Art. 41/16 – Entrate in vigore Pag. 31 Art. 42 - Orario di lavoro Pag. 31 Art. 43 - Aspettativa non retribuita Pag. 32 PARAGRAFO II Pag. 33 MOBILITÀ INTERNA Pag. 33 Art. 44 - Principi di mobilità interna Pag. 33 Art. 45 - Competenza in materia di mobilità interna del personale Pag. 33 Art. 46 - Mobilità volontaria e d’ufficio Pag. 34 Art. 47 - Piano generale della mobilità volontaria Pag. 34 PARAGRAFO III Pag. 35 MOBILITÀ ESTERNA TEMPORANEA Pag. 35 Art. 48 - Distacco attivo Pag. 35 Art. 49 - Distacco passivo Pag. 35 Art. 50 - Trasferimento temporaneo di risorse umane (Comando) Pag. 36 PARAGRAFO IV Pag. 36 MOBILITÀ ESTERNA TRASLATIVA Pag. 36 Art. 51 - Trasferimento individuale Pag. 36 Art. 52 - Trasferimento per interscambio Pag. 37 PARAGRAFO V Pag. 37 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Pag. 37 Art. 53 - Compiti di formazione e di aggiornamento delle risorse umane Pag. 37 Art. 54 - Programma di formazione e di aggiornamento del personale Pag. 38 Art. 55 - Competenze in materia di formazione e di aggiornamento del personale Pag. 38 Art. 56 - Formazione e aggiornamento interni Pag. 38 Art. 57 - Tutela del patrimonio formativo dell’Ente Pag. 39 PARAGRAFO VI Pag. 39 GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E INCENTIVAZIONE DEL PERSONAL Pag. 39 Art. 58 - Principio di promozione delle professionalità Pag. 39 Art. 59 - Lavoro ordinario e straordinario Pag. 40 Art. 60 - Valutazione e graduazione dei ruoli di responsabilità non dirigenziali Pag. 41 Art. 61 - Valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigenziale Pag. 42 Art. 62 - Produttività collettiva Pag. 43 PARAGRAFO VII Pag. 44 RELAZIONI SINDACALI Pag. 44 Art. 63 - Competenze negoziali Pag. 44 Art. 64 - Competenze relazionali Pag. 44 Art. 65 – Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica Pag. 45 CAPO V Pag. 46 SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE Pag. 46 Art. 66 - Il Segretario generale - IL Segretario/Direttore Generale Pag. 46 Art. 67 - Criteri per la nomina del Direttore Generale Pag. 47 Art. 68 - Rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale Pag. 48 Art. 69 - Sostituzione del Direttore Generale Pag. 48 Art. 70 - Competenze del Direttore Generale Pag. 48 Art. 71 - Potere sostitutivo Pag. 49 Art. 72 - Il Vice Segretario Comunale Pag. 49 CAPO VI Pag. 49 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Pag. 49 Art. 73 - Struttura e Funzioni Pag. 49 Art. 74 - Competenze in materia di bilanci e rendiconti Pag. 49 Art. 75 - Adempimenti contabili Pag. 50 Art. 76 - Competenze del responsabile del servizio finanziario Pag. 50 Pag. 51 CAPO VI BIS NORME L ORGANIZZAZIONE SERVIZI VIABILITA TRAFFICO PER DISCIPLINA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA’ DEL CORPO DI P.M. E DEGLI AUSILIARI DEL Pag. 51 TRAFFICO Art. 76/1- Configurazione struttura organizzativa settoriale servizi viabilita’ e traffico –Corpo di P.M.. – Ausiliari del traffico Pag. 51 Art. 76/2 - Istituzione e organizzazione strutturale dell'Ufficio Tecnico del Traffico Pag.52 Art. 76/3 - Dotazioni umane dell'U.T.T e relativa direzione Pag. 53 Art. 76/4 - Norme transitorie di prima applicazione Pag. 54 Art. 76/5 - Criteri per la dirigenza della struttura settoriale Pag. 54 Art. 76/6 - Dotazioni strumentali dell'Ufficio Tecnico del Traffico Pag. 55 Art. 76/7 - Regolamento per la disciplina organizzativa e funzionale del Corpo di P.M. Pag. 55 Art. 76/8 - Regolamento per l'ordinamento delle funzioni degli Ausiliari del Traffico e per la disciplina dei relativi servizi Pag. 55 Art. 77 - Competenze e Funzioni Generali C A P O VII Pag. 55 LA DIRIGENZA Pag. 56 Pag. 56 Art. 78 - Conferimento degli incarichi dirigenziali Pag. 56 Art. 79 - Durata e revoca degli incarichi dirigenziali Pag. 57 Art. 80 - Responsabilità Pag. 57 Art. 81 - Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti Pag. 57 Art. 82 - Nucleo di Valutazione Pag. 58 Art. 83 - Comitato dei Garanti Pag. 58 Art. 84 - Sostituzione del Dirigente per assenza o impedimento Pag. 59 Art. 85 - Le determinazioni Pag. 59 Art. 86 - Competenze dei dirigenti in materia di appalti Pag. 59 Art. 87 - L’attività propositiva dei dirigenti Pag. 60 Art. 88 - Attività consultiva dei dirigenti Pag. 60 Art. 89 - Responsabile per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori Pag. 61 Art. 90 - Il responsabile del procedimento di acceso ai documenti Pag. 61 C A P O VIII Pag. 61 POSIZIONI ORGANIZZATIVE – RESPONSABILI UNITA’ ORGANIZZATIVE Pag. 61 Art. 91 - Incarichi per le posizioni organizzative Pag. 61 Art. 92 - Nomina dei responsabili delle Unità Organizzative Pag. 62 Art. 93 - Responsabili della gestione dei tributi Pag. 62 C A P O IX Pag. 63 UNITA’ OBBLIGATORIE E DI COLLABORAZIONE AGLI ORGANI POLITICI Pag. 63 Art. 94 - Ufficio per i procedimenti disciplinari Pag. 63 Art. 95 - Uffici alle dipendenze del Sindaco Pag. 63 Art. 96 - Attività di informazione Pag. 66 Art. 97 - Ufficio di supporto del Consiglio Comunale Pag. 67 Art. 98 - Servizio di Statistica Pag. 67 Art. 99 - Servizio di protezione civile Pag. 68 Art. 100 - Centro Servizi al Cittadino Pag. 69 Art. 101 - Ufficio del Difensore Civico Pag. 70 Art. 102 - Ufficio per il controllo di gestione Pag. 70 Art. 103 - Ufficio di supporto del nucleo di valutazione Pag. 70 CAPO X Pag. 70 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE Pag. 70 Art. 104 - Contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti Pag. 70 Art. 104 bis – Conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato a dipendenti dell'Ente con contratto a tempo Pag. 71 indeterminato appartenenti alla categoria giuridica “D” Art. 105 - Contratti a tempo determinato stipulabili al di fuori della dotazione organica Pag. 72 Art. 106 - Conferimento e revoca dell’incarico Pag. 72 Art. 107 - Contenuti del contratto Pag. 73 Art.108 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità Pag. 73 Art. 108 bis – Contratti speciali nel settore della Pubblica Istruzione Pag. 75 C A P O XI Pag. 76 ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI E DELLE DELIBERAZIONI Pag. 76 Art. 109 - Le determinazioni Pag. 76 Art. 110 - Le deliberazioni Pag. 76 Art. 111 - Provvedimenti del Sindaco Pag. 77 C A P O XII Pag. 77 ORGANI COLLEGIALI Pag. 77 Art. 112 - Comitato di Direzione Pag. 77 Art. 113 - Comitato di indirizzo e di coordinamento tecnico - politico Pag. 78 P A R T E II Pag. 78 RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE Pag. 78 CAPO I Pag. 78 PRINCIPI GENERALI Pag. 78 Art. 114 - Contenuto e finalità Pag. 78 Art. 115 - Criteri per il reclutamento e la selezione del personale Pag. 78 Art. 116 - Modalità di acceso ai posti di qualifica dirigenziale Pag. 78 Art. 117 - Modalità di accesso ai posti vacanti di qualifica non dirigenziale Pag. 79 Art. 118 - Programmazione del fabbisogno del personale Pag. 80 Art. 119 - Le procedure selettive Pag. 80 Art. 120 - Requisiti di accesso Pag. 81 Art. 121 - Le riserve Pag. 81 CAPO II Pag. 82 IL CONCORSO PUBBLI CO Pag. 82 Art. 122 - Indizione del concorso, posti disponibili, termini di espletamento Pag. 82 Art. 123 - Bando di concorso Pag. 82 Art. 124 - Pubblicità del bando Pag. 83 Art. 125 - Proroga, riapertura termini e revoca del bando di concorso Pag. 83 Art. 126 - Modalità di presentazione della domanda Pag. 84 Art. 127 - Contenuto della domanda di ammissione al concorso Pag. 84 Art. 128 - Documenti da allegare alla domanda Pag. 85 Art. 129 - Esame preliminare delle domande Pag. 86 Art. 130 - Sorteggio dei componenti Pag. 87 Art. 131 - Comunicazione dell’avvenuto sorteggio Pag. 88 Art. 132 - Costituzione e composizione della commissione giudicatrice Pag. 88 Art. 133 - Insediamento della commissione giudicatrice Pag. 89 Art. 134 - Obblighi e doveri dei commissari Pag. 89 Art. 135 - Compenso dei componenti Pag. 90 Art. 136 - Funzionamento della commissione giudicatrice Pag. 90 Art. 137 - Verbali delle operazioni della commissione Pag. 90 Art. 138 - Oggetto e finalità delle prove concorsuali Pag. 91 Art. 139 - Calendario delle prove di esame Pag. 91 Art. 140 - Sede e modalità di svolgimento delle prove concorsuali Pag. 92 Art. 141 - Convocazione dei candidati e rinvio di prove concorsuali Pag. 92 Art. 142 - Valutazione prove di esame Pag. 92 Art. 143 - Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove scritte o teoriche - pratiche Pag. 93 Art. 144 - Adempimenti della commissione al termine delle prove scritte o teorico - pratiche Pag. 95 Art. 145 - Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove pratiche Pag. 96 Art. 146 - Disposizioni concernenti lo svolgimento della prova orale Pag. 97 Art. 147 - Modalità generali per la valutazione delle prove e dei titoli Pag. 98 Art. 148 - Valutazione dei titoli Pag. 99 Art. 149 - Valutazione titoli di studio Pag. 99 Art. 150 - Valutazione dei titoli di servizio Pag. 100 Art. 151 - Valutazione del curriculum professionale Pag. 101 Art. 152 - Valutazione titoli vari Pag. 101 Art. 153 - Formazione della graduatoria Pag. 102 CAPO III Pag. 103 I CONCORSI INTERNI Pag. 103 Art. 154 – Condizioni Pag. 103 Art. 155 - Criteri di valutazione dei titoli Pag. 104 Art. 156 - Pubblicità dei concorsi interni Pag. 104 Art. 157 - Domanda di partecipazione al concorso interno Pag. 104 Art. 158 - Commissione giudicatrice Pag. 104 CAPO IV Pag. 104 LA PROGRESSIONE VERTICALE Pag. 104 Art. 159 - Ambito e Principi generali Pag. 104 Art. 160 - Indizione della selezione Pag. 105 Art. 161 - Caratteri del percorso selettivo Pag. 106 Art. 162 - Requisiti di accesso Pag. 106 Art. 163 - Progressione verticale alla categoria B – Modalità di selezione Pag. 107 Art. 164 - Progressione verticale alla categoria C – Modalità di selezione Pag. 108 Art. 165 - Progressione verticale alla categoria D – Modalità di selezione Pag. 108 Art. 166 - Valutazione delle prove Pag. 109 Art. 167 - Domanda di partecipazione Pag. 110 Art. 168 - Valutazione del possesso dei requisiti di accesso Pag. 110 Art. 169 - Commissione esaminatrice Pag. 110 Art. 170 - Graduatoria di merito e sua validità Pag. 110 Art. 170 Bis - Norme transitorie per la progressione verticale Pag. 110 CAPO V Pag. 116 I CORSI-CONCORSI Pag. 116 Art. 171 - Disposizioni di carattere generale Pag. 116 Art. 172 - Bando di indizione del concorso Pag. 116 Art. 173 - Commissione esaminatrice Pag. 116 Art. 174 - Prove selettive per l’ammissione Pag. 117 Art. 175 - Corso di formazione Pag. 117 Art. 176 - Prove finali Pag. 117 Art. 177 - Formazione della graduatoria Pag. 118 CAPO VI Pag. 118 FORME FLESSIBILI DI LAVORO Pag. 118 Art. 178 - Fattispecie Pag. 118 Art. 179 - Assunzioni a tempo determinato Pag. 118 Art. 180 - Contratti di formazione e lavoro Pag. 120 Art. 181 - Tirocini e stages formativi Pag. 120 Art. 182 - Lavoro interinale Pag. 121 Art. 183 - Il telelavoro Pag. 122 Art. 184 - Norma di rinvio Pag. 122 CAPO VII Pag. 123 PROCEDURE PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE Pag. 123 Art. 185 - Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento Pag. 123 Art. 186 - Selezioni Pag. 123 Art. 187 - Documentazione dei candidati avviati a selezione Pag. 124 Art. 188 - Commissione esaminatrice per l’avvio degli iscritti nelle liste di collocamento Pag. 124 Art. 189 - Procedure per l’assunzione a seguito di selezione pubblica Pag. 124 CAPO VIII Pag. 125 PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER LE CATEGORIE PROTETTE Pag. 125 Art. 190 - Procedure per l’assunzione di aventi titoli al collocamento obbligatorio Pag. 125 Art. 191 - Formazione delle graduatorie delle selezioni riservate Pag. 125 CAPO IX Pag. 126 NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI Pag. 126 Art. 192 - Interpretazione del regolamento e giurisdizione Pag. 126 Art. 193 - Disposizioni transitorie Pag. 126 Art. 194 - Norma finale Pag. 126 Art. 195 - Entrata in vigore Pag. 127 Allegato “A” Pag. 128 Determinazione delle linee funzionali del Comune Pag. 128 COMPETENZE COMUNI A TUTTI I SETTORI Staff Sindaco (Segreteria, OIV, Ufficio di comunicazione- Ufficio Stampa, Sito Internet - Servizi Legali Sportello EUROPA) Pag. 129 Staff Segretario Generale (Segreteria, Ufficio Controlli Interni, procedimenti disciplinari) Pag. 129 Pag. 129 SETTORE 1° - AFFARI GENERALI Pag. 132 Presidenza del Consiglio (Segreteria) Collegio dei Revisori - URP- Ufficio Relazioni con il pubblico Pag. 132 Servizio Affari Generali Pag. 132 Servizio Organizzazione e Gestione del Personale Pag. 132 Servizio Contratti Pag. 134 Servizi Informatici Pag. 135 SETTORE 2°- RAGIONERIA E TRIBUTI Pag. 137 Servizi Finanziari Pag. 138 Servizi Tributari Pag. 138 Servizi Economato e Provveditorato Pag. 138 Servizio Società partecipate e controllate Pag. 138 SETTORE 3° - URBANISTICA Pag- 139 Servizio Urbanistica Pag. 139 SUAP –commercio e attività economiche Pag. 140 Servizio Patrimonio Pag. 141 Servizio Tutela del Territorio (abusivismo e sanatorie edilizie) Pag. 141 SETTORE 4° - SERVIZI ALLA PERSONA Pag. 142 Servizio Pubblica Istruzione Pag. 142 Servizio Sport – Turismo – Spettacoli - Cultura Pag. 142 Servizi Sociali – Politiche Giovanili e del Lavoro Pag. 143 Servizi Demografici – Statistica e Toponomastica Pag. 144 SETTORE 5° - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Pag. 145 Servizi Polizia Municipale Pag. 145 Servizio Protezione Civile Pag. 146 ATM Pag. 146 Servizio Autoparco Pag. 146 Difesa Animali Pag. 146 SETTORE 6° - LAVORI PUBBLICI Pag. 147 Servizio per le Opere Pubbliche Pag. 147 Servizi di Manutenzione immobili comunali e giudiziari, strade e marciapiedi Pag. 147 Servizio Idrico e integrato ed illuminazione pubblica Pag. 147 Servizio Espropriazioni Pag. 147 SETTORE 7° : AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI Pag. 148 Servizio Tutela Ambientale – Verde Pubblico – Arredo Urbano Pag. 148 Servizi Cimiteriali Pag. 148 Allegato “B” Pag. 149 Dotazione Organica complessiva Pag. 150 Nuova dotazione per categorie a seguito rideterminazione Pag. 151 Allegato “C” Pag. 152 Rideterminazione dei profili professionali Pag. 152 Categoria “A” Pag. 153 Categoria “B” posizione 1 Pag. 154 Categoria “B” posizione 3 Pag. 155 Categoria “C” Pag. 156 Categoria “D” posizione 1 Pag. 157 Categoria “D” posizione 3 Pag. 158 Allegato “D” Pag. 159 Ruolo Aziendale Pag. 159 Categoria “A” Pag. 160 Operatore generico Pag. 160 Operatore generico tecnico Pag. 160 Operatore generico ausiliario asilo nido Pag. 161 Categoria “B” posizione B1 Pag. 163 Esecutore amministrativo Pag. 163 Esecutore tecnico Pag. 163 Esecutore tecnico conduzione veicoli Pag. 164 Esecutore tecnico riparazione automezzi Pag. 164 Esecutore tecnico addetto alla potabilizzazione Pag- 164 Esecutore tecnico verde pubblico Pag. 164 Esecutore asilo nido Pag. 164 Categoria “B” posizione B3 Pag. 166 Collaboratore professionale Pag. 166 Collaboratore tecnico Pag. 166 Conduttore mezzi complessi Pag. 167 Collaboratore socio sanitario Pag. 167 Categoria “C” Pag. 168 Istruttore amministrativo Pag. 168 Istruttore contabile Pag. 168 Istruttore informatico Pag. 169 Istruttore tecnico Pag. 169 Istruttore di Polizia Municipale Pag. 170 Ispettore di P.M. ( profilo ad esaurimento) Pag. 171 Assistente asilo nido Pag. 171 Insegnante Scuola materna Pag. 172 Istruttore accertatore Pag. 172 Istruttore tecnico tributario Pag. 172 Categoria “D” posizione D1 Pag. 174 Istruttore Direttivo Assistente Sociale Pag. 174 Istruttore Direttivo Amministrativo Pag. 174 Istruttore Direttivo Contabile Pag. 175 Specialista di Vigilanza di Polizia Municipale Pag. 175 Istruttore Direttivo Tecnico Pag. 176 Coordinatore Pedagogico Pag. 176 Categoria “D” posizione D3 Pag. 178 Funzionario Tecnico Biologo Pag. 178 Funzionario Amministrativo Pag. 178 Funzionario Avvocato Pag. 178 Funzionario Tecnico Pag. 179 Funzionario Contabile Pag. 179 Funzionario di Polizia Municipale Pag. 179 Funzionario Socio Educativo Pag. 180 Funzionario Informatico Pag. 180 Redattore Capo ex artt. 3 e 4 contratto giornalisti Pag. 180 Comune di Trapani PARTE I ORGANIZZAZIONE CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi e l’assetto organizzativo del Comune di Trapani in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità degli organi ed operatori agenti, ai sensi dell’art. 89, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione dei principi statutari di organizzazione dell’ente e degli indirizzi posti nella delibera del Consiglio Comunale n° 112 del 29/11/1999. 2. Le disposizioni e i principi del presente regolamento costituiscono norme di riferimento per gli altri regolamenti comunali che, per gli aspetti organizzativi, dovranno ad essi conformarsi. Art. 2 Ambito del regolamento 1. Nell’ambito regolamentare di cui all’articolo 1 sono ricomprese le disposizioni intese a: a) attuare i principi e le disposizioni di legge, quali vigenti in tema di gestione ed organizzazione della pubblica amministrazione locale, laddove questi lo prevedano o lo consentano, anche ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; b) completare ed integrare, ove ritenuto opportuno o necessario, la normativa di fonte statale o regionale, laddove questa risulti carente o parziale, nel rispetto dei limiti imposti alla espressione dell’autonomo potere regolamentare attribuito alle autonomie locali, di cui all’art. 7 del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni; c) disciplinare le materie riservate o rimesse all’autonomo potere regolamentare delle amministrazioni locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto; d) normare aspetti, profili ed ambiti privi di apposita disciplina di livello primario, secondario o negoziale; e) regolamentare contesti o singoli profili nell’esercizio di attività disciplinatoria di tipo successivo-sostitutivo ed occupativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ed all’art. 89 del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli aspetti disciplinati dal presente regolamento sono soggetti al sistema di relazioni sindacali previsto e disciplinato dal vigente assetto normativo di fonte legale e contrattuale, con particolare riferimento all’art. 6 del TUPI. Art. 3 Principi e Criteri informatori 1. L'ordinamento dell’ente si informa a principi e criteri: a) di efficacia, interna ed esterna; b) di efficienza tecnica e comportamentistica; c) di funzionalità ed economicità di gestione; d) di equità; e) di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale; f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione. 2. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati. 3. L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino. 4. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. 5. L'efficienza produttiva o tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario. 6. L'efficienza gestionale o comportamentistica si consegue attenendosi rigidamente nella gestione di un servizio ad un criterio di minimizzazione dei costi, attraverso la più idonea combinazione di input o output, considerati i prezzi di mercato. 7. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso dei servizi, sia sotto il profilo del costo sia sotto quello delle modalità di erogazione. Art. 4 Principio di distinzione 1. Il presente regolamento è formulato nella compiuta osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell’Amministrazione Comunale, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati al livello tecnico, in attuazione di quanto disposto in articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dei principi recati dall’articolo 14 del decreto medesimo, nonché, ancora, delle prescrizioni di cui all’articolo 107, comma 2, del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d’incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce principale criterio di riferimento per l’individuazione, in concreto, delle competenze medesime. Art. 5 Criteri di organizzazione 1. L’organizzazione dell’Amministrazione Comunale è costantemente ispirata ai criteri rinvenibili nell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, quali di seguito elencati: - funzionalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all’ atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività; - ampia flessibilità, a garanzia dei margini d’operatività necessari per l’assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei Responsabili delle strutture organizzative; - omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali; - interfunzionalità degli uffici; - imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell’utenza; - responsabilizzazione e collaborazione del personale; - flessibilizzazione in genere nell’attribuzione agli uffici delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane; - autonomia nell’esercizio delle attribuzioni gestionali. Art. 6 Tipologia generale degli atti di amministrazione 1. L’attività amministrativa e privatistica dell’ente si esplica, in relazione alle diverse materie e ai differenti contesti funzionali attraverso l’adozione di atti, a cura degli organi e dei soggetti competenti a norma del vigente ordinamento giuridico, rientranti nelle seguenti tipologie generali: a) atti normativi regolamentari; b) provvedimenti amministrativi di determinazione ed organizzazione della dotazione organica, delle strutture e delle attività; c) provvedimenti amministrativi di gestione e di assolvimento dei compiti istituzionali ed amministrativi in genere; d) determinazioni di organizzazione degli uffici; e) atti datoriali di gestione del personale; f) altri atti disciplinatori, organizzativi, datoriali e gestionali non espressamente ricompresi nelle predette tipologie generali. 2. Le determinazioni di organizzazione degli uffici e di gestione delle risorse umane, di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono adottate in ambito giuridico privatizzato governato da norme di relazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, TUPI ed hanno, pertanto, natura paritetica; in tale contesto disciplinatorio, l’Amministrazione Comunale agisce con i poteri propri del privato datore di lavoro. C A P O II ASSETTO STRUTTURALE Sezione I Livelli Organizzativi Art. 7 Individuazione degli ambiti organizzativi 1. La struttura funzionale dell’Ente si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici. Art. 8 Tipologia degli ambiti organizzativi 1. L’assetto strutturale del Comune è articolato, di norma, in Settori, quali unità organizzative di massima dimensione. 2. Ogni Settore può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie, denominate Servizi, in base ad associazioni di competenze adeguate all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee. 3. Il Servizio, quale unità organizzativa di dimensioni intermedie, svolge attività afferenti a specifiche materie e può essere disaggregato in più Sezioni. 4. Le sezioni, quali unità organizzative di base, sono destinate all’assolvimento di compiti elementari e determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della materia propria del Servizio di appartenenza. 5. I Settori sono affidati alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo di professionalità ascrivibili alla qualifica dirigenziale. 6. La responsabilità gestionale e il coordinamento operativo dei Servizi sono di regola affidati a personale di categoria D; possono essere affidati a livelli funzionali dirigenziali quando il sistema attributivo ed erogativo risulti assimilabile, per contenuti professionali, specializzazione richiesta, complessità e/o poliedricità degli adempimenti di competenza o profili di responsabilizzazione di risultato, a quello contrattualmente proprio del livello funzionale medesimo. 7. La responsabilità ed il coordinamento delle Sezioni sono affidate in via ordinaria a personale di categoria C; possono essere affidate anche a personale di categoria B3, nel caso di unità cui sono assegnate prevalentemente competenze e funzioni di tipo operativo. 8. Possono essere istituite anche Sezioni complesse, distinte da particolare contenuto tecnico – specialistico in funzione di attività sia strumentali che finali, da elevato livello di responsabilità direttiva, da notevole complessità dei problemi correlati alle funzioni da assolvere. Esse sono affidate a personale di livello funzionale ascrivibile alla categoria D1. Art. 9 Organigramma Città di Trapani ( rimodulazione delibera G.M. n. 254 del 10/10/2007,delibera G.M. n. 292 del 31/12/2009delibera G.M. n. 8 del 22/01/2016 ) 1. I Settori del Comune, sono individuati come segue: Staff Sindaco (Segreteria, OIV, Ufficio di comunicazione- Ufficio Stampa, Sito Internet - Servizi Legali Sportello EUROPA) Staff Segretario Generale (Segreteria, Ufficio Controlli Interni, procedimenti disciplinari) SETTORE 1° - AFFARI GENERALI Presidenza del Consiglio (Segreteria) Collegio dei Revisori - URP- Ufficio Relazioni con il pubblico Servizio Affari Generali Servizio Organizzazione e Gestione del Personale Servizio Contratti Servizi Informatici SETTORE 2°- RAGIONERIA E TRIBUTI Servizi Finanziari Servizi Tributi Servizio Economato e Provvedimento Servizio Società Partecipate e controllate SETTORE 3° - URBANISTICA Servizio Urbanistica SUAP - Commercio e attività economiche Servizio Patrimonio Servizio Tutela del territorio (abusivismo e sanatorie edilizie) SETTORE 4°- SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Pubblica Istruzione Servizio Sport - Turismo - Spettacoli - Cultura Servizi Sociali - Politiche Giovanili e del Lavoro Servizio Demografici - Statistica e Toponomastica SETTORE 5°- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Servizio di Polizia Municipale Servizio Protezione Civile ATM Servizio Autoparco Difesa Animali SETTORE 6° - LAVORI PUBBLICI Servizio per le Opere Pubbliche Servizi di Manutenzione immobili comunali e giudiziari, strade e marciapiedi Servizio idrico integrato ed illuminazione pubblica Servizio Espropriazioni SETTORE 7° -AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI Servizio Tutela Ambientale - Verde Pubblico - Arredo Urbano Servizi Cimiteriali Sezione II Strutture speciali Art. 10 Unità Organizzative Autonome e Unità di Progetto 1. Fermo restando l’assetto strutturale ordinario e di massima come definito nei precedenti articoli 8 e 9, possono essere istituite Unità Organizzative Autonome per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l’erogazione di servizi strumentali, sia di elevato contenuto tecnico-specialistico, sia di supporto all’azione degli organi di governo ai sensi dell’articolo 90, secondo periodo, del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Possono essere costituite, altresì, Unità di Progetto con carattere temporaneo, per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, quando si renda necessario od opportuno, in quest’ultimo caso, l’apporto professionale di risorse facenti capo a Settori diversi. 3. Le Unità Organizzative Autonome e le Unità di Progetto possono essere affidate alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo di posizioni dirigenziali, ovvero a posizioni ascritte alla categoria D. Alla istituzione delle prime provvede la Giunta, mentre per le seconde la competenza è del Direttore Generale, o del Segretario Generale, per le unità intersettoriali e dei dirigenti per le unità intrasettoriali. 4. Nella prima applicazione del presente regolamento, in armonia con le esigenze organizzative essenziali dell’Ente, è transitoriamente individuato come Unità Organizzativa Autonoma, posta alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco, il Servizio Affari Legali. Art. 11 Aree Funzionali ed Ambiti Funzionali 1. I Settori e le altre Unità Organizzative, Autonome e di Progetto, possono essere coordinati tra loro per Aree Funzionali, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni, comportanti l’assolvimento di compiti, finali o strumentali, tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero per il conseguimento di specifici obiettivi. 2. Possono, altresì, essere individuati Ambiti Funzionali, comprendenti più Servizi od altre strutture intermedie o di base appartenenti a diversi Settori, ovvero differenti Unità Organizzative, Autonome e di Progetto, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi che presuppongano l’apporto di funzionalità riferite ad unità organizzative tra loro disomogenee ed ordinariamente estranee ad un rapporto di immediata interconnessione. 3. Le Aree e gli Ambiti Funzionali sono, comunque, affidati al coordinamento di livello dirigenziale. Gli Ambiti Funzionali possono essere affidati, altresì, al coordinamento di posizioni organizzative ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari. 4. La responsabilità coordinamentale delle Aree e degli Ambiti Funzionali può essere cumulata con la preposizione a strutture di massima dimensione. In quest’ultimo caso l’affidamento dell’incarico coordinamentale dà luogo ad apposito riconoscimento economico aggiuntivo da determinarsi in sede di quantificazione della retribuzione di posizione. Sezione III Linee Funzionali Art. 12 Linee funzionali dell’Amministrazione Comunale 1. Le linee funzionali dell’Ente sono da intendersi come attribuzioni dallo stesso assolte ai sensi del successivo comma. La ricognizione e la determinazione complessiva delle linee funzionali del Comune sono attuate, in via generale, con atto regolamentare che accede al presente strumento disciplinatorio quale parte integrante dello stesso. 2. Le linee funzionali trovano compiuta corrispondenza nei compiti istituzionalmente propri dell’Amministrazione Comunale, quali ad essa attribuiti, trasferiti, delegati o comunque esercitati in base alla legge o ad altri sistemi normativi e sono quelle indicativamente elencate e descritte nel documento allegato sub “A” al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente comma. Art. 13 Determinazione complessiva delle linee funzionali 1. La determinazione indicativa delle linee funzionali, di cui al precedente articolo 12, è compiuta in via generale e complessiva, indistintamente e con criterio di autonomia rispetto alla articolazione delle varie strutture comunali, quale effettuata a norma del presente atto disciplinatorio. 2. L’attribuzione gestionale delle linee funzionali alle diverse unità organizzative di massima dimensione viene attuata nell’ambito del provvedimento programmatorio adottato ai sensi dell’articolo 31. Art.14 Modificazione delle linee funzionali dell’Ente 1. L’implementazione, la soppressione e la modificazione delle linee funzionali generali del Comune spettano esclusivamente alla Giunta Comunale, che provvede ai necessari od opportuni adeguamenti con propri atti regolamentari conformativi della presente disciplina. CAPO III Dotazione organica e profili professionali Sezione I Principi determinativi della dotazione organica Art. 15 Principio di Complessività 1. La struttura della dotazione organica del Comune ha fondamento costitutivo nel principio di complessività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’art. 89, comma 2, lett. e), del TUEL, inteso quale espressione della unicità del contingente di personale dell’ente, distinto esclusivamente per singola categoria professionale in rapporto alla complessiva struttura organizzativa dell’Ente, in uno con il principio di flessibilità di cui al successivo articolo 16. Art. 16 Principio di Flessibilità 1. La dotazione organica dell’Ente, costituita in guisa di contenitore unico di posizioni funzionali distinte per categoria contrattuale ai sensi del precedente articolo 15 e dell’articolo 17, si qualifica quale strumento gestionale di massima flessibilità dell’organizzazione e dell’impiego delle risorse umane, in compiuta attuazione dei principi riformatori recati dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del TUPI. 2. Il principio di flessibilità, come enunciato nel comma 1, si pone quale fondamento del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e quale garanzia d’esercizio del potere di organizzazione e gestione del personale nelle forme proprie del privato datore di lavoro, attribuito alle Pubbliche Amministrazioni in generale ed agli enti locali in particolare dall’articolo 5, comma 2, del TUPI. Sezione II Competenza e criteri di determinazione della dotazione organica Art. 17 Determinazione della dotazione organica 1. La Giunta Comunale, in applicazione dei principi di complessività e di flessibilità, determina, con proprio atto di organizzazione assunto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del TUPI, e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione organica complessiva dell’Ente, sulla base degli effettivi fabbisogni di professionalità di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, individuati eventualmente anche attraverso sistemi di rilevazione dei carichi di lavoro, della revisione, razionalizzazione e riprogettazione dei procedimenti amministrativi e degli altri flussi processuali ed erogativi, effettuate ai sensi degli articoli 20 e 21, e/o di ulteriori elementi tecnici di apprezzamento, nonché in funzione delle esigenze di flessibile adeguamento dell’articolazione organizzativa generale ai compiti ed ai programmi dell’Amministrazione Comunale, segnatamente per quanto attiene allo strumento pianificatorio di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nella prima applicazione del presente regolamento, la dotazione organica, ancorché autonomo provvedimento organizzativo di competenza giuntale, costituisce documento di corredo del presente atto regolamentare, cui accede in allegazione sotto la lettera “B” in funzione meramente ricognitiva, seppur autonomamente rideterminativa, evidenziante, altresì, la categoria professionale di ascrizione, quale prevista e disciplinata dal nuovo sistema contrattuale di classificazione del personale dipendente. Art. 18 Struttura della dotazione organica. Provvista professionale 1. La dotazione organica dell’Ente, in attuazione del principio di complessività, è costituita da un assetto globale ed unico di posizioni funzionali distinte per ciascuna categoria professionale quale contrattualmente indicata e determinate, indipendentemente dall’articolazione strutturale del Comune. Il complesso delle posizioni funzionali, presenti in dotazione organica, costituisce il ruolo organico unitario e complessivo del Comune. 2. Nell’ambito della dotazione organica è dinamicamente individuato, con appositi atti organizzativi assunti dalla struttura competente in materia di organizzazione e personale, per ciascuna categoria o posizione particolare infracategoriale, il relativo contingente di personale in servizio costituente l’effettiva provvista professionale dell’ente, la quale può essere suddivisa, a sua volta, in più ambiti di professionalità raggruppanti le posizioni funzionali ascritte ai medesimi profili professionali. Art. 19 Contingenti di personale a tempo parziale 1. I contingenti di posizioni funzionali destinabili all’accoglimento della trasformazione o alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere determinati, nell’osservanza della vigente disciplina di legge e contrattuale, con provvedimento di organizzazione del Direttore Generale, o del Dirigente competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Comitato di Direzione. 2. La determinazione dei contingenti di cui al comma 1 è operata, anche confermativamente, almeno una volta all’anno, in concomitanza con l’approvazione del Piano esecutivo di gestione globalizzato, con specifico riguardo alle esigenze organizzative, funzionali ed erogative della struttura amministrativa comunale espresse, in funzione dei prioritari bisogni dell’utenza, nell’ambito del piano dei fabbisogni di cui all’art. 17, comma 1, e, comunque, nel rigoroso rispetto del pubblico interesse, tenuto conto dell’eventuale rilevazione dei carichi di lavoro e della revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, quali attuate ai sensi degli articoli 20 e 21, nonché di ulteriori valutazioni tecniche. Art. 20 Ricognizione dei fabbisogni di personale e rilevazione dei pesi lavorativi 1. L’Amministrazione Comunale, salvo ed impregiudicato quanto previsto nel comma 4, procede periodicamente alla ricognizione dei fabbisogni di personale, eventualmente anche attraverso l’ausilio di specifici sistemi di rilevazione dei pesi lavorativi e di reingegnerizzazione dei processi nel rispetto delle vigenti norme di legge, provvedendo all’adozione, con atto giuntale, del piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’art. 91 del TUEL ed all’art. 6 del TUPI, e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall’art. 17, comma 1. 2. La metodologia di riprogettazione dei processi e ricognitoria dei carichi funzionali, se rilevati, è predisposta nell’ambito della struttura competente in materia di organizzazione, sentito il Comitato di Direzione, nonché sulla base di proposte e direttive rese dal Direttore Generale, se nominato, ovvero del Segretario Generale. Essa deve garantire, in ogni caso, la rilevazione di dati utilizzabili in sede di verifica, revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi, attuate in base al successivo articolo 21. 3. La congruità delle metodologie assunte è approvata con atto della Giunta Comunale e/o di altri organi e soggetti eventualmente previsti dalla legge. Il provvedimento ricognitivo ed assuntivo degli eventuali esiti afferenti alla reingegnerizzazione dei processi ed all’operata rilevazione dei pesi di lavoro è di competenza del Dirigente competente in materia di organizzazione. 4. L’Amministrazione Comunale, attraverso il competente apparato dirigenziale, promuove la predisposizione di metodologie di riprogettazione dei processi e di rilevazione permanente e continuativa dei carichi funzionali, anche attraverso la definizione e/o l’acquisizione di idonei strumenti operativi ed adeguate tecnologie informative ed informatiche, nonché tramite il fattivo coinvolgimento collaborativo delle risorse umane a disposizione dell’Ente, in stretta combinazione, ove possibile, con l’impiego degli istituti contrattuali di incentivazione al lavoro ed alla produttività individuale e/o collettiva, in applicazione delle disposizioni recate dal presente regolamento e dal vigente ordinamento contrattuale. 5. La programmazione dei fabbisogni dotazionali, la reingegnerizzazione dei processi e l’eventuale rilevazione dei carichi funzionali è assunta quale ordinario strumento di gestione e può costituire elemento di valutazione dell’attività assolta dai dirigenti. Art. 21 Revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi 1. L’Amministrazione Comunale, attraverso la struttura organizzativa competente in materia di organizzazione, procede alla revisione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi, anche sulla base delle risultanze della rilevazione dei pesi funzionali eventualmente operata, allo scopo di cogliere ogni possibile criticità, diseconomia, irrazionalità o, comunque, disfunzione nell’ambito dei processi erogativi, rivolti sia all’esterno, sia all’interno dell’Ente, al fine ultimo di individuare i margini di miglioramento operativo adottabili e di consentire, in tal modo, la razionalizzazione dei procedimenti e dei flussi medesimi attraverso l’introduzione di opportuni correttivi tendenti al recupero di efficienza, in termini di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, ferma restando l’efficacia complessiva dell’azione stessa, quale richiesta in funzione del perseguimento degli standard erogativi determinati dagli organi di governo ai sensi dell’articolo 34. 2. L’attività di verifica, revisione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi erogativi può costituire parte integrante ed essenziale della metodologia di ricognizione e pianificazione dei fabbisogni dotazionali e, ove introdotto, del sistema di rilevazione dei carichi di lavoro e di riprogettazione dei processi, quali predisposti ai sensi del precedente articolo 20, nonché momento complementare di valutazione delle attività gestionali da parte dei Responsabili delle unità organizzative. Sezione III Profili Professionali e Ruoli aziendali Art. 22 Profili professionali 1. I profili professionali sono rappresentativi di caratterizzazioni professionali di massima, afferenti alle principali aree di attività interessanti la funzionalità dell’ente, quali indicativamente individuate nell’articolo 13, ferma restando l’autonoma determinazione del Direttore Generale, o del Dirigente competente in materia di personale, di cui al successivo articolo 23, c. 3. 2. In ipotesi di eventuale previsione dei profili professionali in dotazione organica, gli stessi sono attribuiti limitatamente ed esclusivamente al personale in servizio, mentre le posizioni dotazionali vacanti sono rappresentate mediante riferimento alla sola categoria contrattuale di ascrizione del posto previsto in dotazione organica, con successiva costruzione della professionalità necessaria da operarsi al momento dell’impiego della posizione medesima, mediante il relativo avviso di reclutamento od altri provvedimenti di acquisizione delle risorse umane. 3. Le singole specializzazioni funzionali sono individuate attraverso idonei processi di formazione e/o di selezione, anche nell’ambito dei procedimenti di reclutamento delle risorse umane, che l’Amministrazione Comunale assolve secondo i principi e le modalità di cui al Capo II della Parte II del presente regolamento. Art. 23 Principi di determinazione dei profili professionali 1. La definizione dei profili professionali è compiuta in applicazione dei principi determinativi di seguito evidenziati: a) omogeneità funzionale d’area: il profilo professionale è caratterizzato in funzione del relativo riferimento all’area di vocazione propria, onde l’attività definitoria è tesa ad allocare in un’unica figura professionale profili ad essa riconducibili per connotazione omogenea dell’ambito d’intervento; b) compatibilità dei titoli di accesso: a ciascuna figura professionale corrisponde un unitario sistema di titoli d’accesso, salve eventuali, limitate e motivate eccezioni, ciò anche al fine di garantire speditezza ed economicità nell’assolvimento dei processi di reclutamento, pur salvaguardando, con l’introduzione di paralleli sistemi finalizzati di formazione d’ingresso, la necessaria professionalità degli operatori selezionati in ragione delle posizioni funzionali di destinazione; c) polifunzionalità limitata: il profilo professionale d’ascrizione costituisce l’ordinario ambito funzionale; pertanto, sulla base del principio di omogeneità funzionale, il sistema di polifunzionalità operativa viene contenuto nel contesto delle attribuzioni riferite specificamente al profilo d’appartenenza, eliminando, in tal modo, utilizzi perduranti delle professionalità assegnate su ambiti d’intervento impropri, se non a seguito d’inalienabili processi di professionalizzazione, riqualificazione o conversione professionale, fermo restando il principio di equivalenza professionale nell’ambito della categoria di ascrizione di cui al vigente ordinamento contrattuale; d) tipizzazione al modello contrattuale: il sistema definitorio dei profili professionali si richiama puntualmente, quanto a definizione caratteristica ed aree professionali di ascrizione, al vigente modello contrattuale, in quanto disciplinante la materia, ciò che assicura, oltre ad una più congrua applicazione delle prescrizioni negoziali, un sistema convenzionale assistito da principi di certezza e trasparenza, a maggior tutela delle posizioni professionali interessate. 2. La prima rideterminazione dei profili professionali assunti è attuata contestualmente all’approvazione del presente regolamento, quale risultante dalla rappresentazione allegata sotto la lettera “C” al regolamento medesimo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ricomprensiva della corrispondente ascrizione del personale dipendente in servizio ai profili stessi, come in detta sede ridefiniti. 3. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, la soppressione, l’integrazione e la modificazione dei profili professionali, ove non assunte nell’ambito competenziale della Giunta quale corredo della dotazione organica, rientra nelle competenze del Direttore Generale, o del Dirigente responsabile della unità organizzativa cui è assegnata l’unità interessata, che vi provvede con proprio atto di organizzazione sentito il Comitato di Direzione e dandone tempestiva comunicazione all’unità organizzativa competente in materia di organizzazione e personale che provvede alla tenuta aggiornata della mappatura dei profili professionali dell’ente. Art. 24 Inquadramento dei dipendenti e Ruolo aziendale 1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. 2. Ogni dipendente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria, posizione economica e profilo professionale, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell'organizzazione del Comune, né tanto meno l'automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente sovraordinata. 4. Nel rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento, il dirigente assegna al dipendente una posizione di lavoro - incarico cui corrispondono specifici compiti e mansioni. La posizione di lavoro assegnata al dipendente può essere modificata dal Responsabile del Settore e, nell'ipotesi in cui la modifica comporti lo spostamento in un Settore diverso, dal Direttore generale ove nominato, ovvero dal Segretario comunale, nel rispetto comunque delle norme contrattuali e del principio della equivalenza professionale delle mansioni. 5. Il ruolo aziendale, di cui all’allegato “D”, costituisce l’insieme di attribuzioni, responsabilità, risultati, obiettivi e relazioni che caratterizza ciascun profilo professionale assunto dall’ente negli ambiti produttivo, funzionale ed organizzativo dell’Amministrazione Comunale. 6. La determinazione dei contenuti generali afferenti a ciascun ruolo aziendale assunto dall’Amministrazione è operata con atto del Direttore Generale (o del Dirigente competente in materia di gestione ed organizzazione delle risorse umane), integrativo dell’atto organizzativo di cui al precedente art. 23, commi 2 e 3, adottato su conforme proposta del Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale provvede alla formulazione della stessa sentito il Comitato di Direzione. 7. E’ soppressa ogni eventuale disciplina del mansionario normata in sede regolamentare. Capo IV Sistema gestionale Sezione I Programmazione e gestione strutturale Art. 25 Principio di condivisione 1. La programmazione dell’attività comunale si fonda sulla formulazione di obiettivi di governo concreti, definiti ed oggettivamente realizzabili, la cui pratica attuazione rientra nelle competenze tecniche della struttura dirigenziale. 2. L’Amministrazione promuove e persegue il massimo livello possibile di condivisione tecnica, da parte della dirigenza, delle scelte politiche liberamente operate dagli organi di governo, nel rispetto dei distinti ruoli. 3. Ai fini di cui al comma 2, e ferme restando le prerogative esclusive degli organi di governo in ordine alla definizione delle strategie da adottare ed alla scelta degli obiettivi politici, il documento programmatico di cui all’articolo 30 deve tendere al conseguimento della massima condivisione possibile da parte della struttura dirigenziale, esclusivamente sotto il profilo specifico della realizzabilità tecnica dei piani di lavoro, in rapporto alle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed in funzione dei tempi di realizzazione, nonché delle condizioni e delle circostanze tutte incidenti. Art. 26 Competenze programmatorie 1. Al Sindaco e alla Giunta, nel quadro dell’ordinamento vigente e secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la determinazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l’emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti. Art. 27 Piano Strategico Preliminare 1. La pianificazione e l’impostazione dell’azione amministrativa dell’Ente, da operarsi, a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale d’esercizio, nell’ambito del Piano esecutivo di gestione globalizzato di cui all’articolo 30, rinviene specifico fondamento e propedeutico supporto predispositivo nella definizione di un adeguato planning strategico preliminare, articolato nelle seguenti fasi procedimentali: a) formulazione di direttive da parte del Sindaco in ordine agli obiettivi politici d’esercizio da perseguire in attuazione del programma di governo; b) definizione delle linee generali di bilancio e delineazione degli indirizzi di politica economica, ad opera della Giunta Comunale; c) impostazione delle strategie aziendali e delineazione di massima dei macroobiettivi e dei programmi, a cura del Direttore Generale. 2. Nell’ambito degli adempimenti di cui al comma 1, lettera c), il Direttore Generale provvede alle necessarie verifiche di compatibilità operativa ed economica della pianificazione di massima delineata, con particolare riguardo alle linee ed agli indirizzi generali formulati dagli organi di governo. A tal fine, il Direttore Generale programma e realizza appositi incontri plurilaterali con i Dirigenti dell’Ente da preporre alla responsabilità delle strutture organizzative di massima dimensione e con gli Assessori di riferimento. In assenza del Direttore Generale all’assolvimento delle attribuzioni di cui al presente articolo provvede apposito dirigente individuato dal Sindaco. Art. 28 Approvazione del bilancio previsionale d’esercizio 1. La Giunta Comunale effettua l’analisi e l’accertamento della conformità alle linee generali di bilancio ed agli indirizzi di politica economica resi ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 27, delle strategie aziendali e della programmazione di massima, quali delineate dal Direttore Generale ai sensi del comma 1, lettera c), e comma 2 del richiamato articolo 27, e provvede conseguentemente, alla formulazione di idonea proposta di bilancio previsionale d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 2. La proposta di bilancio, eventualmente corredata della documentazione rappresentativa degli assolvimenti preliminari di cui al medesimo articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c), raccolta in apposito allegato, è trasmessa, a cura del Sindaco, al Consiglio Comunale per la successiva approvazione del bilancio previsionale d’esercizio. 3. Provvedimenti analoghi a quelli previsti e disciplinati nei precedenti commi 1 e 2, nonché nel precedente articolo 27, sono assunti anche in funzione dell’attività pianificatoria e programmatoria di tipo pluriennale, compatibilmente con le modalità d’esercizio della stessa. Art. 29 Negoziazione di massima dimensione 1. In seguito all’approvazione del bilancio previsionale d’esercizio, il Direttore Generale provvede, senza ritardo, a convocare in appositi incontri i Dirigenti da preporre alla responsabilità delle unità organizzative di massima dimensione, al fine di procedere, con gli stessi, alla negoziazione degli obiettivi, dei programmi e delle dotazioni caratterizzanti i relativi incarichi dirigenziali di periodo. 2. La negoziazione verte sui seguenti oggetti: a) individuazione di massima dell’articolazione strutturale dell’unità organizzativa di futura preposizione; b) formulazione di proposte inerenti alla costituzione di posizioni di coordinamento delle unità organizzative di dimensione intermedia, segnatamente per quanto attiene all’affidamento d’incarichi dirigenziali e di titolarità d’incarichi afferenti all’area delle posizioni organizzative, contrattualmente disciplinata; c) definizione degli obiettivi e dei programmi di periodo propri della struttura organizzativa di preposizione; d) attribuzione delle risorse umane, economiche e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi assegnati, nonché eventuali processi di reclutamento e/o di sviluppo professionale di personale dipendente; e) tempificazione degli adempimenti attuativi; f) individuazione di sistemi di apprezzamento del grado di raggiungimento degli obiettivi e del livello di realizzazione dei programmi; g) elaborazione di indici di valutazione delle prestazioni e relativi criteri di riconoscimento economico; h) altri eventuali profili di negoziazione ritenuti opportuni e/o necessari. 3. Agli incontri di cui al comma 1 partecipano gli Assessori competenti per materia, all’uopo appositamente invitati. 4. La complessiva attività di negoziazione di cui al presente articolo deve concludersi, di norma, entro il ventesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento approvativo del bilancio previsionale d’esercizio. 5. In assenza del Direttore Generale all’assolvimento delle attribuzioni di cui al presente articolo provvede apposito dirigente individuato dal Sindaco. Art. 30 Piano esecutivo di gestione globalizzato 1. Il Direttore Generale, conclusa la fase di negoziazione di cui al precedente articolo 29, provvede, di norma entro i dieci giorni successivi, a formulare la proposta di Piano esecutivo di gestione globalizzato, ai sensi dell’articolo 108 del TUEL. 2. Il Piano esecutivo di gestione globalizzato consta dei seguenti titoli compositivi, tra essi inscindibilmente collegati ed interagenti: a) definizione delle strutture organizzative di massima dimensione, quali: Aree Funzionali, Settori e, ove assunti a livello di macro-strutture, Ambiti Funzionali, Unità Organizzative Autonome e Unità di Progetto, nonché attribuzione, alle stesse, delle relative linee funzionali, anche in forma sintetica; b) individuazione e attribuzione degli obiettivi e dei programmi alle strutture di cui alla precedente lettera a), nonché delineazione dei sistemi di apprezzamento del grado di raggiungimento e/o realizzazione degli stessi; c) affidamento, alle strutture medesime, delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati ed alla realizzazione dei programmi di lavoro definiti, ivi ricompresa l’eventuale costituzione di posizioni dirigenziali o afferenti all’area delle posizioni organizzative contrattualmente prevista; d) tempificazione degli adempimenti attuativi; e) strutturazione degli indici di valutazione delle prestazioni fornite e determinazione dei relativi criteri di eventuale riconoscimento economico; f) formulazione dei provvedimenti di incarico dei Dirigenti responsabili delle strutture di massima dimensione, assunti dal Sindaco ai sensi dell’articolo 109 del TUEL; g) determinazione di indirizzi in merito ad eventuali processi di reclutamento e/o di sviluppo professionale del personale dipendente, ove necessari; h) altri elementi di pianificazione operativa ritenuti opportuni e/o necessari. 3. La proposta di cui al comma 1 può prevedere la costituzione di unità organizzative di livello intermedio da non allocarsi nell’ambito di una struttura di massima dimensione. In tal caso, la proposta deve riportare, anche per tali unità, la puntuale delineazione degli elementi tutti di cui al comma 2. Le unità di cui al presente comma possono essere assegnate anche alla responsabilità gestionale di personale di livello non apicale e possono essere rimesse al coordinamento della Direzione Generale, ferma restando l’eventuale dipendenza funzionale da parte di organi di governo. 4. Il Sindaco e la Giunta, sulla scorta della proposta di periodo formulata dal Direttore Generale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, definiscono ed approvano annualmente, di norma entro il ventesimo giorno successivo al ricevimento della proposta medesima, il Piano esecutivo di gestione globalizzato, ai sensi dell’articolo 169 del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni, definitorio degli obiettivi e dei programmi gestionali propri di ciascuna delle strutture organizzative di massima dimensione. 5. Gli elementi del Piano esecutivo di gestione globalizzato, delineanti i titoli compositivi di cui alle lettere a), c), e) ed f) del comma 2, costituiscono altrettanti documenti collegati al Piano medesimo, cui accedono a corredo quali sue parti integranti e sostanziali. 6. Le risorse umane, economiche e strumentali, affidate all’apparato direttivo ai sensi della lettera c) del comma 2, possono subire, in corso d’esercizio, scostamenti quantitativi e/o qualitativi, sia in incremento che in diminuzione, per effetto dell’adozione di atti di gestione da parte dei Dirigenti, secondo le competenze e le attribuzioni loro proprie, quali previste e disciplinate dalla legge, dal presente atto disciplinatorio, da altri regolamenti, da atti di organizzazione, nonché dalla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa decentrata. Detti scostamenti, ove contenuti entro il limite del dieci per cento della dotazione iniziale di ciascuna tipologia di risorse, non producono effetto modificativo alcuno sulla complessiva struttura del Piano esecutivo di gestione globalizzato, come non incidono, parimenti, sulla vincolatività contrattuale dello stesso, nei termini previsti e regolati dal successivo articolo 31. Ai fini del computo della percentuale di scostamento in parola, le risorse umane sono valutate con riferimento al loro effettivo costo complessivo, compresi gli oneri riflessi ed esclusi gli assegni familiari ed eventuali altri emolumenti di natura non strettamente retributiva, mentre le risorse strumentali sono finanziariamente quantificate in base al costo di ammortamento annuo, quale iscritto a bilancio dell’Ente, ovvero, allorquando trattasi di beni non ammortizzabili, in funzione del valore medio di mercato attualizzato degli stessi, tenuto conto della vetustà e del deperimento d’uso. 7. Tutti i provvedimenti gestionali adottati, dai Dirigenti, nei limiti di scarto di cui al precedente comma 6, devono essere trasmessi ai Dirigenti delle strutture aventi competenza correlata (personale, ragioneria, segreteria, etc.) secondo la tipologia delle risorse interessate, al Servizio di controllo interno e, per conoscenza, al Direttore Generale. 8. In ogni caso e fatta salva la relativa facoltà assicurata a ciascun Dirigente dal vigente ordinamento contabile, il Direttore Generale è competente a proporre, agli organi di governo ed in qualsiasi momento, eventuali modificazioni e/o integrazioni del Piano esecutivo di gestione globalizzato, quando siano ritenuti opportuni o necessari interventi correttivi, in ordine agli obiettivi ed ai programmi assegnati ed all’attribuzione di risorse umane, economiche e strumentali, tali da comportare il superamento del limite percentuale di cui al comma 6, ovvero, comunque, qualora lo stesso avverta, per qualsiasi motivo, l’opportunità o l’esigenza di provvedere alla revisione dello strumento pianificatorio in parola. 9. Le modifiche e/o integrazioni del Piano esecutivo di gestione globalizzato, di cui al precedente comma 8, sono operate previa apposita rinegoziazione con il Dirigente interessato, limitata agli elementi del Piano stesso direttamente interessati dal processo di rideterminazione. 10. Il Piano esecutivo di gestione globalizzato, e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono trasmessi, in copia, al Presidente del Consiglio Comunale, al Difensore Civico, al Servizio di controllo interno, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale, al Direttore Generale e a tutti i Dirigenti dell’Amministrazione Comunale. 11. Sono fatte salve le disposizioni recate, in materia di pianificazione esecutiva della gestione, dal TUEL e successive modifiche ed integrazioni, cui si opera rinvio ricettizio. 12. In assenza del Direttore Generale all’assolvimento delle attribuzioni di cui al presente articolo provvede apposito dirigente individuato dal Sindaco. Art. 31 Contratto di periodo 1. Il documento di programmazione di cui al precedente articolo 30, preliminarmente alla sua formale adozione, è sottoscritto in calce, per proposta ed accettazione, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e dagli Assessori che partecipano collaborativamente e propositivamente alla sua formulazione ai sensi dell’articolo 29. Il Piano esecutivo di gestione globalizzato acquisisce, per tale specifico aspetto ed in aggiunta alla sua natura amministrativo-pianificatoria di tipo provvedimentale, profili giuridici negoziali integrativi, a tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, del rapporto contrattuale individuale intercorrente tra ciascun Dirigente interessato e l’Amministrazione Comunale, assumendo la denominazione di “contratto di periodo”. 2. Con il contratto di periodo l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco o dall’Assessore di riferimento, si obbliga contrattualmente a conferire le risorse, anche umane, necessarie per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi affidati, mentre il Dirigente interessato, per parte sua, si impegna negozialmente al perseguimento dei risultati affidati e all’attuazione dei programmi assegnati. Il Direttore Generale, per quanto di competenza, si obbliga ad esercitare un’adeguata attività di coordinamento, controllo e sovrintendenza dell’apparato dirigenziale, intesa a consentire il conseguimento e la realizzazione pianificatoria definita nel documento di programmazione gestionale sulla base di criteri di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità gestionale. 3. Il Dirigente che dichiara, per quanto di competenza, di non condividere il documento di programmazione gestionale, sul piano dei contenuti tecnici e sulla effettiva conseguibilità degli obiettivi dalla stessa rassegnati in funzione del sistema di risorse concretamente trasferito, e che rifiuta, pertanto, di sottoscriverlo, ha l’obbligo di fare constare formalmente il suo dissenso, rappresentando per iscritto le relative motivazioni, che accedono al documento medesimo. Lo stesso, comunque, è tenuto al perseguimento dei risultati ed all’attuazione dei programmi definiti nel documento di pianificazione esecutiva adottato, in assolvimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o, comunque, nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in atto con l’ente. 4. La dichiarazione di dissenso è trasmessa al Servizio di controllo interno e costituisce elemento di riferimento per la valutazione di prestazione e di risultato. Il dissenso non costituisce, di per sé, elemento negativo di valutazione dell’attività gestionale assolta. 5. Il competente Servizio attiva il controllo interno sull’attività della struttura di preposizione del Dirigente dissenziente, limitatamente agli aspetti organizzativi e funzionali intesi a monitorare e verificare la sussistenza delle motivazioni addotte. Art. 32 Piano dettagliato degli obiettivi 1. Il Direttore Generale, ad esito della complessiva attività programmatoria compiuta ai sensi dei precedenti articoli del presente Capo, predispone il Piano dettagliato degli obiettivi, da formularsi a norma dell’articolo 197, comma 2, lettera a), del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire l’espletamento dell’attività di controllo di gestione in ordine al conseguimento degli obiettivi assunti nel Piano esecutivo di gestione globalizzato di cui all’articolo 30. 2. In assenza del Direttore Generale all’assolvimento delle attribuzioni di cui al presente articolo provvede apposito dirigente individuato dal Sindaco. Art. 33 Costituzione, modificazione e soppressione di Servizi e Sezioni 1. La costituzione, la modificazione e la soppressione dei Servizi e delle Sezioni, da attuarsi nell’ambito organizzatorio dei Settori, competono ai Dirigenti degli stessi, che vi provvedono con appositi atti organizzativi assunti ai sensi dell’art. 5, comma 2, del TUPI e successive modifiche ed integrazioni, e sono effettuate con specifico riguardo all’ottimale ed efficiente distribuzione dei compiti affidati, in funzione del conseguimento degli obiettivi di periodo ad essi assegnati con il Piano esecutivo di gestione globalizzato di cui all’articolo 30. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in riferimento ai Dirigenti preposti ad altre unità organizzative di massima dimensione o, comunque, assunte alla pianificazione esecutiva della gestione, quali Aree ed Ambiti Funzionali. 3. Gli atti di cui al presente articolo sono trasmessi, senza ritardo, a cura del competente Dirigente, alla struttura competente in materia di organizzazione dell’Ente, che provvede ad aggiornare costantemente l’assetto organizzativo generale dell’Amministrazione. Art. 34 Individuazione degli standard erogativi 1. Il Sindaco e la Giunta Comunale determinano periodicamente, con apposito atto organizzativo, gli standard erogativi dell’Amministrazione, sia qualitativi che quantitativi, avuto riguardo alle esigenze dell’utenza e compatibilmente con le caratteristiche e le peculiarità proprie del territorio amministrato, con le obiettive contingenze ambientali e con le risorse disponibili. La periodicità determinativa è individuata dal Sindaco, con proprio atto, su proposta del Direttore Generale, in relazione alla natura ed ai caratteri di ciascun flusso erogativo. 2. Il Sindaco e la Giunta Comunale, nell’assolvimento dell’attività di cui al comma 1, sono assistiti dal Servizio di controllo interno. Sezione II Gestione dinamica della dotazione organica e del personale dipendente Art. 35 Delineazione del sistema gestionale 1. Il personale dipendente è funzionalmente assegnato, alle diverse articolazioni strutturali dell’Amministrazione Comunale, secondo il criterio della massima flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse umane, in funzione esclusiva dell’approntamento dell’assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo attribuiti ai Dirigenti, con il Piano esecutivo di gestione globalizzato di cui all’articolo 30. 2. In ragione di quanto prescritto dal precedente comma 1, l’attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative dell’Ente è compiuta, ai sensi degli articoli 36, 37 e 39, in modo dinamico, potendo subire, pertanto, in corso d’esercizio, gli assestamenti e le modificazioni necessarie per assicurare la costante rispondenza della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’apparato amministrativo. 3. L’assegnazione delle risorse umane alle strutture ed alle istituzioni comunali, la mobilità interna ed esterna, il comando ed il distacco del personale sono attuati attraverso atti di gestione e di organizzazione adottati, dai competenti organi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, sub lettere d) ed e), e comma 2. Art. 36 Distribuzione del personale alle strutture organizzative di massima dimensione 1. L’attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative di massima dimensione è effettuata, annualmente, in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione globalizzato, adottato ai sensi dell’articolo 30. 2. Eventuali trasferimenti e/o nuove assegnazioni di personale a strutture organizzative di massima dimensione, non comportano, di per sé solo, interventi integrativi o modificativi del Piano esecutivo di gestione globalizzato, salvo quanto disposto all’art.30, comma 9. Art. 37 Distribuzione interna alle strutture organizzative di massima dimensione e alle unità organizzative intermedie e di base 1. La distribuzione delle risorse umane tra i Servizi, le Sezioni e le altre eventuali unità organizzative intermedie e di base è attuata dal relativo Dirigente di Settore, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 30, dal Responsabile preposto alle specifiche unità organizzative, fatto salvo l’esercizio di tali facoltà distributive rimesso, dal competente Dirigente di Settore, ai diversi responsabili di struttura, secondo il rispettivo ambito di governo gestionale ed organizzativo. Sezione III Organizzazione e gestione del personale Art. 38 Competenza organizzativa e gestionale 1. L’assunzione degli atti di organizzazione e di gestione delle risorse umane, quali indicati, con enunciazione non esaustiva, nei successivi commi 2 e 3, rientra nella competenza della dirigenza, la quale esercita le relative attribuzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2. 2. Costituiscono attività di organizzazione delle risorse umane: a) i trasferimenti di personale per mobilità interna; b) i trasferimenti di personale per mobilità esterna, temporanea e traslativa; c) la preposizione di dipendenti alla responsabilità di coordinamento di unità organizzative intermedie e di base, nonché di gruppi di lavoro, con esclusione delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 30, ivi ricompreso il conferimento d’incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative operato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali; d) l’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; e) la definizione, la modificazione e l’attribuzione dei profili professionali; f) la formazione e l’aggiornamento del personale, attuate ai sensi del Paragrafo V di questa Sezione. 3. Costituiscono attività di gestione delle risorse umane: a) l’articolazione dell’orario di lavoro nell’ambito dell’orario di servizio delle strutture di preposizione; b) l’adibizione del personale alle attribuzioni ed alle responsabilità di competenza, la modificazione o integrazione delle stesse, nonché l’assegnazione a mansioni professionalmente equivalenti, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; c) la valutazione del periodo di prova ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro; d) l’impiego dei dipendenti in orario di lavoro straordinario; e) la pianificazione e l’autorizzazione all’impiego delle ferie e alla fruizione dei riposi compensativi; f) la formulazione dei progetti di produttività, individuale, collettiva e selettiva; g) la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale; h) la valutazione dei profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal personale; i) l’attribuzione dei premi di produttività, individuale, collettiva e selettiva, e di qualità delle prestazioni individuali, nonché l’assegnazione della retribuzione di posizione e di funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva; l) l’applicazione degli altri istituti giuridici ed economici del personale, quali disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la collocazione dei dipendenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 43; m) l’attivazione e l’istruzione dei procedimenti disciplinari, nonché l’adozione delle conseguenti sanzioni, secondo la vigente disciplina di legge e contrattuale collettiva; n) ogni altra attività ed attribuzione gestionale del rapporto di lavoro e di servizio non espressamente ricompresa nelle precedenti lettere. Art. 39 Competenze del Sindaco in materia di personale 1. Sono attribuite al Sindaco in materia di personale le competenze di seguito specificate: a) la nomina del Segretario Generale e l'attribuzione della funzione di Direttore Generale; b) la nomina del Direttore Generale; c) l'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali; d) la sostituzione dei dirigenti assenti o impediti e la supplenza occasionale del segretario assente o impedito: e) l’attribuzione e la definizione degli incarichi di collaborazione esterna; f) l'individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o degli assessori; g) la nomina del responsabile dell'ufficio relazione con il pubblico; h) la nomina del responsabile dell’ufficio di statistica; i) la nomina del responsabile del servizio di protezione civile; j) la nomina del responsabile della tutela e della sicurezza dei lavoratori; k) la nomina del responsabile dello Sportello Unico; l) la individuazione, su proposta del Direttore Generale o del Segretario Generale, dei dipendenti da abilitare allo svolgimento delle funzioni di messo comunale; m) ogni altra competenza prevista dalla legge o da regolamenti dell’ente. Paragrafo I Organizzazione e gestione delle risorse umane all’interno dell’Amministrazione Comunale Art. 40 Part - Time 1. L’Ente, nel rispetto del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 e s.m. e delle disposizioni dettate in materia dalla contrattazione collettiva di settore, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, a richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale, modificando contestualmente i posti previsti nella dotazione organica. 2. Sono escluse dal part-time le seguenti posizioni: dirigenti responsabili di struttura; posizione organizzative di cui all’art. 8 C.C.N.L. 31/03/1999; responsabile del servizio tributi; responsabile del servizio progettazione e controllo lavori; responsabile del servizio appalti e contratti di opere pubbliche; responsabile del servizio economato e provveditorato; responsabile del servizio sociale professionale; responsabile dello staff del Sindaco; responsabile del servizio affari legali; responsabile centri di coordinamento della Polizia Municipale. 3. La individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale avviene nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in relazione alle esigenze dell’ente e nel rispetto della percentuale massima prevista dalla vigente normativa contrattuale. 4. Il dirigente competente in materia di personale, sentito il dirigente dell’unità organizzativa cui è assegnato il dipendente che ne ha fatto richiesta, valutate le richieste avanzate in relazione alle esigenze dell’Ente ed alla disciplina normativa: a) formalizza l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell’organizzazione dell’Ente; c) nega, con provvedimento motivato, la trasformazione quando l’attività di lavoro che si intende svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o disfunzioni non risolvibili durante la fase del differimento. 5. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal Direttore generale, o in mancanza dal Segretario comunale, quando la richiesta sia avanzata da dipendenti che ricoprono le posizioni dirigenziali. 6. Le modalità di svolgimento della prestazione part-time dovranno essere concordate per iscritto e dovranno comunque essere articolate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze organizzative dell’Ente; la modulazione specifica dell’orario di servizio, in ogni caso, si deve coordinare con quello del rimanente personale della medesima unità organizzativa. 7. La trasformazione del rapporto implica la modifica, a mezzo di adeguato atto aggiuntivo, del contratto individuale già stipulato con il dipendente interessato. 8. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, non possono svolgere comunque, in considerazione della loro interferenza con i compiti istituzionali dell’ente, le seguenti attività e/o professioni: progettazione e direzione di interventi edilizi da attuare nel territorio comunale; cura di pratiche di condono di costruzioni abusive ricadenti nel territorio comunale; consulenza fiscale in materia di tributi comunali; consulenza in materia di infortunistica stradale per sinistri verificatisi nel territorio comunale; consulenza in ordine a procedimenti amministrativi di competenza del comune. 9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni dettate in materia dal CCNL 14/09/2000. 10. Ai sensi dell’art. 1, 59° comma, legge n. 662/1996 e dell’art. 39, 27° comma, legge n. 449/1997, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono utilizzati per il 25% per incentivare la mobilità, ovvero, esperite inutilmente le procedure di mobilità, per nuove assunzioni e per il 75% per istituti diversi dalla progressioni e dall’indennità di comparto. delibera G.M. n. 86 del 12/04/2005 Art. 41 Incompatibilità 1. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 comma 60 della legge n. 662/1996 e dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. 2. L’autorizzazione è richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico. Può essere, altresì, richiesta dal dipendente interessato. L’autorizzazione è rilasciata dall’Ente quando: a) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’Ente; b) sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro; c) non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’ente; d) non sia in contrasto con gli interessi dell’ente stesso. 3. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 4. Decorso il termine di 30 giorni, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 5. L’Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. 6. la disciplina specifica è costituita dal seguente articolato: (Articolo integrato con deliberazione G.M. 240/09) ART. 41/1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. I presenti criteri disciplinano le attività relative allo svolgimento di incarichi esterni autorizzabili, in deroga al principio di “esclusività ” delle prestazioni previsto dall’art.98 della Costituzione, nel rispetto delle norme in materia di pubblico impiego, art.60 e seguenti Testo Unico n.3/1957 ed oggi dell’art.53 del D. Legislativo n. 165/2001 come vigente, e quindi, viene fatta salva la disciplina dettata dal DPCM 117/89, dall’art.1, commi 56,57 e seguenti della L .n. 662/96 nonché dall’art. n. 61 del DPR n.3/57( modificato art. 18, comma 3, legge 59/92) 2. Possono essere autorizzati alle condizioni indicate nel testo dei presenti criteri gli incarichi retribuiti per prestazioni non compresi nei compiti e doveri d’ufficio conferiti ai dipendenti del Comune di Trapani da altra amministrazione pubblica o da Società a prevalente capitale pubblico o da soggetti privati purchè gli incarichi non comportino conflitti di interessi tra le attività del Comune e quelle dei soggetti che conferiscono gli incarichi. 3. I criteri si applicano a tutto il personale assunto a tempo indeterminato o determinato. Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto in particolare all’art.1 comma 56 e seguenti della legge 662/1996. ART. 41/2 INCOMPATIBILITÀ 1. Il dipendente comunale è soggetto al principio di esclusività, in forza del quale non può esercitare il commercio, l’industria, l’artigianato, nè alcuna attività professionale o imprenditoriale, o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società (costituite a fini di lucro). Ai medesimi è, altresì, precluso l’esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego che sia caratterizzata da particolare intensità e continuità. Il divieto riguarda anche il far parte di società commerciale, se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale. Qualora vi sia la previa autorizzazione dell’Ente i divieti di cui sopra non si applicano nei casi di partecipazione a società cooperative, purché i dipendenti non rivestano cariche amministrative. In ogni caso, i divieti restano se i dipendenti prestano attività lavorativa, attività di perito od arbitro di parte, salva la nomina di CTU nell’ambito di procedimenti penali. 2. I dipendenti del Comune non possono svolgere incarichi che si configurino come lavoro subordinato, para subordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa e simili) o autonomo, inteso come esercizio abituale e sistematico, ancorché non in via esclusiva, di attività professionali, comprese quelle non ordinate in albi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. 3. Sono, altresì, incompatibili, e pertanto non consentiti, gli incarichi che afferiscono a progetti, piani e programmi sui quali il Comune esprima pareri o svolga funzioni di vigilanza o controllo tecnico o amministrativo nelle fasi precedenti, o successive, o che siano, comunque, sottoposti alla sua approvazione. ART.41/3 INCARICHI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI 1. Non sono soggetti ad autorizzazione le tipologie di incarichi espressamente esclusi dalla legge ( D.Lgs n.165/2001, comma 6, art.53) e cioè gli incarichi retribuiti: • per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; • per l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; • per la partecipazione a convegni e seminari: dove sia prevalente l’aspetto divulgativo, di confronto e di dibattito rispetto a quello didattico o formativo; • per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; • per lo svolgimento dei quali è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; • conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa; • per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. Non necessitano, altresì, di procedura autorizzativa: • lo svolgimento di attività di carattere artistico e sportivo, salvo il caso in cui si tratti di attività di tipo professionale; • la partecipazione a società di capitali e di persone senza assunzione di cariche sociali; • l’iscrizione ad albi professionali, fermo restando il divieto di svolgimento di attività libero professionali; • lo svolgimento di attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro. 3. Gli incarichi non soggetti ad autorizzazione debbono comunque essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro; in caso contrario resta ferma la necessità di giustificare mediante gli istituti contrattuali (permessi, ferie ecc.) l’eventuale assenza dal lavoro dovuta all’effettuazione dell’incarico. 4. Lo svolgimento di tali incarichi è oggetto di semplice comunicazione preventiva al Dirigente di riferimento, al fine di eventuali conflitti di interessi, e al Servizio Gestione del Personale. Qualora l’incarico venga svolto dal personale con qualifica dirigenziale la comunicazione preventiva dovrà essere inviata anche al Segretario Generale e/o Direttore Generale ; la stessa dovrà, invece, essere inviata al Sindaco se l’incarico viene svolto dal Segretario Generale e/o Direttore Generale. ART. 41/4 INCARICHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Regolamento sono soggetti ad autorizzazione: a) l’ assunzione di cariche sociali in società cooperative; b) gli incarichi retribuiti in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili debbano essere interamente reinvestiti per l’esclusivo perseguimento delle attività sociali; c) gli incarichi retribuiti di docenza o di consulenza (ricerche, studi, pareri, ecc..), svolti occasionalmente; d) gli incarichi nelle commissioni di concorso; e) la partecipazione in società agricole a conduzione familiare se l’impegno è modesto e non è abituale e continuativo; f) l’incarico retribuito di amministratore di condominio; g) gli incarichi in società costituite a scopo di lucro il cui conferimento sia riservato allo Stato; h) gli incarichi di amministratore in società o enti a partecipazione statale; i) gli incarichi per arbitrati; j) i collaudi tecnici o tecnici-amministrativi di opere pubbliche, impianti, apparecchiature e attrezzature; k) gli incarichi nei collegi sindacali; l) gli incarichi nei collegi dei revisori dei conti; m) le perizie; n) ogni altro incarico retribuito, conferito a vario titolo, non ricompreso tra quelli previsti. 2. Resta fermo che gli incarichi soggetti ad autorizzazione, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti affidati al dipendente nell’ambito della Amministrazione, né perseguire interessi in contrasto con quelli dell’Amministrazione stessa. ART. 41/ 5 INCARICHI RIENTRANTI NEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO 1. Per incarichi rientranti nei compiti e nei doveri di ufficio si intendono quelli dal cui svolgimento il dipendente non può esimersi in quanto compresi nei suoi doveri di ufficio ed in quelli attribuitigli sulla base di particolari responsabilità e profilo professionale ricoperti all’interno dell’Amministrazione. 2. Rientrano, in particolare, nei compiti e doveri d’ufficio: a) la partecipazione a commissioni di concorso presso amministrazioni pubbliche, con le quali il Comune raggiunge qualche forma di accordo; b) le attività derivanti da convenzioni stipulate da terzi con questa Amministrazione; c) la partecipazione ad organi collegiali interni, per la quale sia riconosciuto un gettone di presenza. 3. Nel caso che gli incarichi di cui al presente articolo siano conferiti da altre amministrazioni, il dipendente dovrà garantire che lo svolgimento degli stessi non pregiudichi in alcun modo il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti allo stesso affidati nell’ambito dell’Amministrazione. Il Segretario Generale, accertato che non sussistono motivi per rigettare la richiesta dell’Amministrazione, provvede al rilascio di specifico nulla osta. ART. 41/ 6 INCARICHI CONFERITI DALL’AMMINISTRAZIONE 1. Qualora l’incarico venga conferito dall’Amministrazione, e non rientri fra gli incarichi di cui all’art. 41/ 5, l’atto di conferimento deve contenere le seguenti indicazioni: d) oggetto e durata dell’incarico; e) modalità di svolgimento dell’incarico e quantificazione, anche se approssimativa, del tempo e dell’impegno richiesto; f) corrispettivo lordo previsto o presunto. 2. All’atto del conferimento dell’incarico il dipendente dovrà garantire: a) che l’incarico sia svolto al di fuori dell’orario di lavoro; b) l’assicurazione, in ogni caso, del tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei propri doveri e compiti d’ufficio. 3. L’incarico può, comunque, essere affidato solo nel caso in cui l’attività non rientri già tra i compiti e doveri d’ufficio del dipendente interessato o tra quelli del personale eventualmente in servizio presso la struttura in cui l’incarico deve essere svolto. 4. L’atto di conferimento dell’incarico tiene luogo, a tutti gli effetti, della prescritta autorizzazione. 5. I compensi derivanti da incarichi di cui al presente articolo saranno considerati, ai fini fiscali e previdenziali, redditi assimilati al lavoro dipendente in quanto conferiti dalla propria Amministrazione di appartenenza in relazione alla carica e/o qualifica ricoperte. ART.41/ 7 INCARICHI CONFERITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Sono autorizzabili incarichi occasionali da parte di pubbliche amministrazioni, purchè consistano in attività di carattere saltuario, da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, che non interferiscano nello svolgimento dei normali compiti e funzioni del dipendente. Non è consentita l’attribuzione di incarichi di progettazione e direzione lavori ricadenti nella disciplina di cui all’art. 17 della legge n° 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Restano esclusi da tale divieto gli incarichi relativi al collaudo di opere pubbliche e tutte le fattispecie non espressamente vietate dalla legge. ART.41/ 8 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 1. L’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico deve essere richiesta, in via preventiva, dal dipendente interessato. L’autorizzazione può essere richiesta anche dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico. 2. Il dipendente interessato deve far pervenire domanda al Servizio Gestione del personale con preavviso, di norma, di almeno 30 giorni. L’istanza deve essere redatta su apposito modello predisposto dal servizio medesimo e disponibile presso lo stesso ufficio. 3. Nella domanda il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: a. oggetto della prestazione; b. soggetto a favore del quale sarà svolta la prestazione; c. data di inizio e presunta durata della prestazione; d. sede di svolgimento dell’attività; e. compenso previsto, anche in via presuntiva; f. di non aver rifiutato analoghi incarichi proposti dall’Amministrazione; g. che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro e senza utilizzare strutture, attrezzature o personale dell'Amministrazione stessa; che non pregiudicherà il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio che potranno richiedere anche l’espletamento di ore di lavoro straordinario determinate dalle esigenze connesse all’attività del dipendente stabilite/individuate dal Dirigente responsabile del Servizio; h. che l’incarico non è svolto alle dipendenze o per conto di soggetti fornitori di beni e servizi dell’Amministrazione; i. l’assenza di conflitto di interesse con la propria posizione e di incompatibilità ai sensi dei presenti criteri; j. che lo svolgimento dell’incarico professionale non integra esercizio di libera professione; k. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni, qualsiasi variazione intervenuta negli elementi dell’incarico; 4. L’istanza deve essere corredata da una attestazione del responsabile del Settore cui il dipendente è assegnato che attesti: a) che lo svolgimento dell’incarico per sua natura, oggetto, modalità di esecuzione e impegno richiesto non causa pregiudizio alle esigenze di servizio; b) che non sussistono cause di incompatibilità e che le relative prestazioni non rientrano nei compiti d’ufficio del dipendente; c) la diligenza, di regola, profusa nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali; d) l’eventuale esistenza di procedimenti disciplinari pendenti o sanzioni irrogate (per le sanzioni superiori al rimprovero verbale o scritto gli accertamenti saranno svolti presso il competente ufficio per i procedimenti disciplinari). Le informazioni di cui alle superiori lettere c) e d) in particolare, una volta soppesate, potranno determinare la determinazione di non accoglimento dell’istanza. 5. L’autorizzazione deve essere richiesta e rilasciata per ogni singolo incarico. Non sarà dato corso all’istruttoria di richieste di autorizzazione generiche, per attività non esplicite o per periodi e durata indeterminati. 6. L'autorizzazione al personale non dirigente, per lo svolgimento di attività o incarichi esterni, è rilasciata dal Dirigente del Servizio Personale, previa acquisizione di apposito, motivato parere del Dirigente del Servizio di appartenenza e sentito il Sindaco o l’Assessore da questi delegato. 7. Le autorizzazioni riguardanti i Dirigenti vengono rilasciate dal Direttore Generale, o in sua assenza, dal Segretario Generale, sentito il Sindaco. 8. Le autorizzazioni riguardanti il Segretario Generale ed il Direttore Generale vengono rilasciate al Sindaco. In questi ultimi casi le autorizzazioni concesse devono essere trasmesse al Servizio Personale per gli adempimenti connessi all’Anagrafe delle prestazioni. ART. 41/ 9 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 1. Il procedimento ha inizio dalla data di ricevimento della richiesta che deve pervenire nei termini indicati al precedente art. 41/8, comma 2, e si conclude entro il termine di 30 gg.. L’organo competente al rilascio dell’autorizzazione, deve verificare, in concreto, mediante l’acquisizione della suddetta relazione da parte del responsabile della struttura cui il dipendente appartiene: a) saltuarietà ed occasionalità dell’incarico: in linea generale il Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene incompatibili le attività extra istituzionali che oltrepassano il limite della occasionalità e saltuarietà ( Circolare n.3/97). Per il criterio dell’occasionalità, con eccezione delle prestazioni di collaudo di cui alla L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia a quanto disposto dall’art. 4 lett. c) della L.30/2003,c.d. “ Biagi” ai sensi del quale: “ per rapporti di lavoro meramente occasionali si intendono i rapporti di durata non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro”; b) l’insussistenza della possibilità di conflitto di interessi tra l’attività autorizzata e la funzione svolta all’interno dell’amministrazione; c) la compatibilità con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza; d) la pre condizione che l’incarico non sia svolto alle dipendenze o per conto di soggetti fornitori di beni e servizi dell’Amministrazione o titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni comunali; e) la pre condizione che l’attività ulteriore venga rigorosamente svolta al di fuori dell’orario di lavoro e che costituisce motivo di crescita professionale anche nell’interesse dell’Ente. f) la modalità di svolgimento g) l’impegno richiesto. Ai fini della concessione dell’autorizzazione dovrà essere, altresì, valutata la diligenza, di regola, profusa dal dipendente nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’esistenza di procedimenti disciplinari pendenti o di sanzioni irrogate, la presenza in servizio (avendo riguardo alle assenze per malattia, congedi, permessi di qualsiasi natura). 2. Gli incarichi extraistituzionali autorizzati devono, comunque, essere esercitati al di fuori delle sedi o degli uffici dell'Amministrazione Comunale e senza utilizzare strutture, attrezzature personale dell'Amministrazione stessa. Al fine della suddetta verifica possono essere richiesti ulteriori elementi di valutazione: la eventuale richiesta di integrazioni interrompe il decorso del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione degli elementi integrativi richiesti. 3. Ai sensi dell’art. 53, comma 10, D. Lgs n.165/2001, nel caso di incarichi da conferirsi da parte di Pubbliche Amministrazioni, la richiesta di autorizzazione si intende accolta se il provvedimento di diniego non sia emanato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In ogni altro caso, decorso il suddetto termine, la richiesta si intende definitivamente negata. ART. 41/ 10 LIMITI AL SILENZIO – ASSENSO 1. Il silenzio assenso di cui al precedente articolo 41/9 non opera ove la richiesta di autorizzazione risulti improcedibile per mancanza di uno dei requisiti essenziali, ovvero se la domanda sia palesemente contraddittoria o incongrua o non sufficientemente documentata. Dell’esito negativo il R.U.P dà, comunque, comunicazione scritta all’interessato. 2. Il silenzio assenso non può legittimamente prodursi ed operare in relazione allo svolgimento di attività o cariche che siano incompatibili con la posizione e il ruolo del dipendente nel Comune. 3. Nei casi in cui il silenzio assenso prodottosi sia illegittimo il RUP può, con proprio atto motivato, provvedere all’annullamento dello stesso nell’interesse dell’Ente, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, comunque entro 90 giorni, dandone comunicazione all’interessato. ART. 41/11 REGIME SANZIONATORIO 1. L’assunzione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in difetto della necessaria autorizzazione al suo espletamento comporta, ai sensi dell’art.5, comma 7, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, salve le più gravi sanzioni previste a suo carico e ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente medesimo, l’obbligo, a cura del soggetto erogante, o, in difetto, del dipendente percettore, di versare il relativo compenso sul conto dell’entrata del bilancio del Comune, ad incremento del fondo di produttività del personale o di fondi equivalenti. ART. 41/12 NORME SPECIALI PER PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO PARZIALE – RINVIO 1. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche nel senso di incarichi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili e non presentino un potenziale conflitto di interessi con le attività dell’Amministrazione. Non può, comunque, svolgere, in considerazione della loro interferenza con i compiti istituzionali dell’ente, le seguenti attività e/o professioni: progettazione e direzione di interventi edilizi da attuare nel territorio comunale; cura di pratiche di condono di costruzioni abusive ricadenti nel territorio comunale; consulenza fiscale in materia di tributi comunali; consulenza in materia di infortunistica stradale per sinistri verificatisi nel territorio comunale; consulenza in ordine a procedimenti amministrativi di competenza del comune ( art.40 Reg.uff.). Ai dipendenti iscritti ad albi professionali non potranno essere conferiti incarichi da parte dell’amministrazione di appartenenza. L’attività lavorativa presso altre pubbliche amministrazioni può essere svolta solo previa autorizzazione dell’Ente e previa verifica della non interferenza con i compiti istituzionali. 2. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. Tale obbligo sussiste anche per i dipendenti con rapporto di lavoro part time non superiore al 50%. 3. Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale dipendente a tempo pieno. ART. 41/13 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L’incarico, di norma, salvo richieste particolari che ne giustificano una durata superiore, deve concludersi in un arco temporale massimo di 12 mesi dalla data di autorizzazione. L’eventuale proroga, tenuto conto della particolarità dell’incarico, può essere concessa solo per casi debitamente motivati. 2. Le autorizzazioni conferite possono essere in ogni tempo sospese o revocate, con provvedimento motivato, in caso di sopravvenuti contrasti con i presupposti alla base dell'autorizzazione o da insorta incompatibilità fra l'incarico e gli interessi della Amministrazione. ART. 41/14 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 1. Il Servizio Personale trasmette, sulla scorta delle informazioni ricevute dai Settori, dai dipendenti e dai soggetti terzi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i dati richiesti per l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni di cui all'art. 24 della Legge n.412/1991 nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia. ART. 41/15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Gli incarichi extraistituzionali già autorizzati ed in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza dei medesimi. 2. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente atto, e per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia. 3. I dipendenti che svolgono incarichi extraistituzionali in atto autorizzati dal Sindaco, in base al previgente regolamento, potranno svolgerli sino alla scadenza. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti contenute nel D.Lgs.30.03.2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni e nel CCNL. ART. 41/16 ENTRATA IN VIGORE • Il presente articolato, ex comma 1 dell’art. 123 dello Statuto Comunale, è pubblicato all’albo del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine di pubblicazione (09/12/2009). Art. 42 Orario di lavoro 1. L’orario di lavoro è funzionale agli orari di servizio degli uffici e di apertura degli stessi all’utenza, nonché, in genere, alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale. 2. Competenti a determinare l’orario di lavoro sono i Dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione e delle unità organizzative previste dal comma 3 dell’articolo 30, relativamente agli uffici ricompresi nella struttura di preposizione. 3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono assunte nel rispetto delle direttive e degli indirizzi assunti dal Sindaco, nonché delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali collettive ed in stretta osservanza dei previsti moduli relazionali sindacali specificamente delineati dal vigente assetto contrattuale, previo attento confronto delle articolazioni orarie predisposte da ciascun Dirigente, da effettuarsi, in sede di Comitato di Direzione, al fine di assicurare la complessiva razionalizzazione degli orari medesimi, nonché allo scopo di salvaguardare la sussistenza di apposite fasce di compresenza lavorativa, a garanzia della necessaria interfunzionalità ed interrelazionalità degli uffici comunali. 4. Qualora gli orari di lavoro, determinati ai sensi dei precedenti commi, risultino privi, nonostante l’operato confronto collegiale, del necessario coordinamento e di adeguata armonizzazione, il Direttore Generale assume autonomamente le opportune determinazioni modificative e/o di assestamento delle articolazioni orarie medesime, ai fini armonizzativi di cui al precedente comma. Art. 43 Aspettativa non retribuita 1. Il dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita, per motivi personali o familiari, secondo le vigenti disposizioni contrattuali collettive. 2. La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Dirigente della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio di apposito nulla-osta del Dirigente dell’unità organizzativa cui il dipendente medesimo risulta funzionalmente assegnato. L’eventuale diniego del nulla-osta deve essere accompagnato da idonea e compiuta motivazione, evidenziante le ragioni di ordine organizzativo, gestionale, funzionale ed erogativo che impediscono l’accoglimento dell’istanza. Il nulla-osta, od il relativo diniego, devono essere formulati per iscritto. 3. L’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni deve essere debitamente motivata e corredata, ove richiesto dall’Amministrazione Comunale, da adeguata documentazione a comprova delle esigenze personali o familiari rappresentate. Ciò nondimeno, la relativa pratica deve essere trattata in modo da garantire il maggior grado di riservatezza possibile, a tutela della sfera privata dell’istante. A tal fine, i relativi atti, note, comunicazioni e documentazioni potranno essere assunti ed acquisiti con protocollo riservato o interno proprio della struttura competente per materia. 4. La collocazione in aspettativa può essere revocata, dall’Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni cinque, qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l’esigenza o la rilevante opportunità di riacquisire il dipendente al servizio attivo. La revoca è assunta dall’organo competente all’adozione dell’atto di collocazione in aspettativa, su conforme e motivata istanza del Dirigente della struttura cui il dipendente interessato risulta funzionalmente assegnato. 5. Il Dirigente della struttura competente in materia di personale non ha facoltà di sindacare il rilascio o l’eventuale diniego del nulla-osta, come la richiesta di revoca dell’aspettativa da parte del Dirigente competente alla loro adozione, ai sensi dei commi 2 e 4, e non è da ritenersi conseguentemente responsabile del relativo merito valutativo. 6. Durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente interessato e l’Amministrazione Comunale resta affievolito e non produce alcun effetto giuridico ed economico, neppure ai fini previdenziali, dell’anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto unicamente salvo il diritto del dipendente medesimo alla conservazione del posto ricoperto. La relativa posizione funzionale può essere transitoriamente coperta esclusivamente a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive. 7. Al termine del periodo di aspettativa, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a posizione differente da quella ricoperta all’atto della collocazione in aspettativa, nell’ambito delle funzionalità professionalmente equivalenti, contrattualmente afferenti alla categoria di appartenenza. 8. Il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi all’Amministrazione Comunale. Paragrafo II Mobilità Interna Art. 44 Principi di mobilità interna 1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane. 2. Qualsiasi processo di mobilità interno attuato a livello interstrutturale, deve risultare fondato sui principi generali di cui al precedente comma. 3. Non sono ammesse singole o complessive azioni di trasferimento interno del personale dipendente che, non rifacendosi ai predetti criteri di riferimento, appaiano mosse da motivi discriminanti per ragioni di sesso, razza, religione, appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali, ideologie in generale, dissidi sul luogo di lavoro, resistenza a molestie, anche di carattere sessuale, nonché per ogni altra motivazione oggettivamente riconducibile a situazioni di discriminazione a qualsiasi titolo operate. 4. I processi di mobilità interna, disposti dal competente Dirigente, ed il rispetto dei principi di cui al comma 1 costituiscono elementi di valutazione della prestazione dirigenziale. 5. Il provvedimento con il quale si dispone la mobilità interna di personale dipendente deve risultare idoneamente motivato in ordine ai presupposti organizzativi che ne hanno determinato l’adozione. Art. 45 Competenza in materia di mobilità interna del personale 1. Competente ad attuare processi di mobilità interna del personale dipendente, a domanda o d’ufficio, per movimenti da operarsi tra strutture di massima dimensione, in via generale, il Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale vi provvede sentiti i Dirigenti interessati ed il personale coinvolto, nonché in ossequio ai criteri di riferimento recati dall’articolo 39. Lo stesso, peraltro, non ha facoltà di trasferire unità di personale in assenza di apposito nulla-osta rilasciato dal Dirigente responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione cui lo stesso risulta funzionalmente assegnato. In assenza del predetto nulla-osta può, comunque, provvedere il Direttore Generale con proprio atto o, in assenza, il Segretario Generale. 2. Ciascun Dirigente è competente ad adottare singole o generali azioni di mobilità interna del personale dipendente assegnato, limitatamente all’ambito gestionale ed organizzativo della struttura medesima, sentito il personale interessato e nell’osservanza dei principi di cui al precedente articolo 39. 3. Il processo di mobilità interna di personale dipendente può risultare - ove si riscontri, ad opera del Dirigente competente, l’effettiva necessità o la rilevante opportunità - congruamente assistito da idonei momenti formativi, d’aggiornamento, di riqualificazione e di riprofessionalizzazione dei dipendenti coinvolti, che consentano, agli stessi operatori mobilitati, l’apprendimento delle cognizioni necessarie per il più utile ed efficiente assolvimento delle attribuzioni conferite. 4. La cessione di unità di personale da parte dei Dirigenti delle strutture di massima dimensione e delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 30, che abbiano rilasciato il relativo nulla-osta, non produce alcun effetto automaticamente modificativo in ordine agli impegni negozialmente assunti, dai Dirigenti medesimi, con la sottoscrizione del contratto di periodo, salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 7. Art. 46 Mobilità volontaria e d’ufficio 1. La mobilità volontaria di personale dipendente è disposta sulla base di apposita istanza formulata dal personale interessato, nella quale devono essere sinteticamente indicate le motivazioni che presiedono la richiesta stessa. L’eventuale diniego deve sempre essere accompagnato da idonee motivazioni di ordine organizzativo, gestionale od erogativo, tali da non consentire l’accoglimento dell’istanza medesima senza arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi. 2. La mobilità d’ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del personale interessato, ed è mossa esclusivamente, sulla scorta dei principi di cui all’articolo 39, da ragioni connesse all’esigenza funzionale dei servizi, quando risulta impossibile o eccessivamente gravoso operare utilmente attraverso altri strumenti o azioni intese ad assicurare l’ordinata erogazione dei servizi prestati. Si applica quanto previsto dall’art. 40, comma 3. Art. 47 Piano generale della mobilità volontaria 1. L’Amministrazione Comunale, all’inizio di ciascun esercizio finanziario e successivamente all’adozione del piano occupazionale annuale o strumento equivalente, che deve essere, comunque, preventivamente trasmesso alle competenti istanze sindacali in attuazione del vigente assetto di relazioni sindacali, provvede, prima di attivare le ordinarie procedure di reclutamento, a comunicare le posizioni professionali che intende sottoporre a processi di mobilità interna al personale interessato ascritto alla medesima qualifica funzionale delle posizioni da ricoprirsi. 2. Il personale disponibile a sottoporsi ad azione di mobilità interna sulle posizioni come sopra indicate, dovrà produrre tempestiva istanza entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà medesima. 3. La comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata a mezzo di apposita pubblicazione all’albo pretorio ed in ogni sede di lavoro o con altro idoneo mezzo quando il numero dei destinatari risulti di rilevante entità. 4. Acquisite le istanze di mobilità volontaria sulle posizioni da ricoprirsi, il Dirigente della struttura competente in materia di personale provvede a valutare i singoli percorsi di fattibilità traslativa, indi procede, sentiti i Dirigenti interessati, alla realizzazione dei processi di mobilità ritenuti operabili, anche formulando, all’occorrenza, apposite graduazioni valutative delle posizioni sulla scorta di criteri autonomamente assunti, da indicarsi nell’atto traslativo. 5. Le procedure di mobilità generale preventiva di cui ai precedenti commi sono attivabili e/o concludibili allorquando non producano eccessive dilatazioni dei tempi di reclutamento del personale occorrente, in pregiudizio dell’ordinata funzionalità erogativi dei servizi interessati. 6. E’ fatto salvo, in materia di criteri generali di mobilità interna del personale dipendente, il sistema di relazioni sindacali previsto e disciplinato dal vigente ordinamento contrattuale. Paragrafo III Mobilità esterna temporanea Art. 48 Distacco attivo 1. Per comprovate esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale e nell’esclusivo interesse della stessa, i dipendenti possono essere temporaneamente distaccati presso altri enti, pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, costituiti in qualsivoglia forma giuridica, anche imprenditoriale, per ivi svolgere attività connesse e/o funzionalizzate alle attribuzioni istituzionalmente rese, agli obiettivi assegnati o ai programmi da realizzare. 2. Il distacco è disposto, con atto motivato, dal Dirigente della struttura competente in materia di personale, sentito il Dirigente della struttura cui il dipendente interessato risulta assegnato, e sentito preventivamente il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Generale. 3. Al dipendente distaccato spetta l’eventuale trattamento di missione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive. 4. Previo apposito accordo tra gli enti interessati, il trattamento economico del dipendente distaccato può essere direttamente erogato dall’ente di destinazione funzionale, ferma restando la posizione giuridico-economica del dipendente stesso, quale acquisita all’atto del distacco. I relativi oneri sono, comunque, sostenuti dall’ente distaccante. Art. 49 Distacco passivo 1. L’Amministrazione Comunale può accogliere, nell’ambito delle proprie strutture organizzative, personale temporaneamente distaccato da altri enti, in regola con le norme di inquadramento giuridico ed economico e con le disposizioni previdenziali ed assicurative, nell’interesse degli enti distaccanti, per lo svolgimento di attività compatibili con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione Comunale e nel rispetto dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 2. La decisione di accogliere personale esterno, in posizione di distacco passivo, è di competenza del Dirigente della struttura competente in materia di personale, sentito il Dirigente della unità organizzativa presso la quale si richiede che detto personale venga assegnato e sentito il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Generale. 3. In ogni caso, il distacco passivo è disposto a tempo determinato, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, e non può essere disposto laddove lo stesso risulti di nocumento all’operatività delle strutture comunali. 4. L’Amministrazione Comunale non può, comunque, sostenere oneri e spese, a qualsiasi titolo, per l’accoglimento di personale esterno in posizione di distacco passivo. Art. 50 Trasferimento temporaneo di risorse umane (Comando) 1. I dipendenti possono essere temporaneamente trasferiti, in posizione di comando, presso altra pubblica amministrazione o presso soggetti privati, che ne inoltrino motivata richiesta e sopportino i conseguenti oneri economici, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 può intervenire esclusivamente con il consenso del dipendente interessato ed a tempo determinato, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile. 3. Il comando è disposto dal Dirigente della struttura competente in materia di personale, previa intesa con il Dirigente della struttura di assegnazione del dipendente interessato, qualora non ostino, alla sua adozione, esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale. 4. Eventuali spese di trasferta del dipendente comandato, da erogarsi a qualsiasi titolo ai sensi della vigente normativa, potranno essere riconosciute, al dipendente medesimo, esclusivamente previo impegno, formalmente assunto dall’ente di destinazione, di rimborsare, all’Amministrazione Comunale, i relativi oneri economici. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di comando, presso questa Amministrazione, di dipendenti di altra amministrazione. I relativi oneri economici sono sostenuti, in tal caso, dall’Amministrazione di destinazione funzionale, che provvede ai relativi rimborsi all’ente di appartenenza organica dei dipendenti comandati. Paragrafo IV Mobilità esterna traslativa Art. 51 Trasferimento individuale 1. Il dipendente può essere trasferito nei ruoli di altra pubblica amministrazione, appartenente al medesimo o ad altro comparto di contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla vigente normativa. 2. Il trasferimento è disposto su istanza dell’amministrazione di destinazione, con il consenso del dipendente interessato, previo accordo, tra le parti interessate, sulla data di decorrenza del medesimo. 3. L’atto di trasferimento è assunto dal Dirigente della struttura competente in materia di personale, previo nulla-osta rilasciato dal Dirigente di preposizione della struttura di appartenenza funzionale, sentito il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Generale. 4. Per il rilascio del nulla-osta, nonché al fine della determinazione della data dell’eventuale trasferimento, da concordarsi ai sensi del comma 2, il Dirigente della struttura di appartenenza funzionale valuta, anche in riferimento alle contingenti e prossime esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Ente, gli effetti che l’esodo della risorsa umana interessata può produrre sulla complessiva azione amministrativa dell’Ente. 5. Il trasferimento di cui al presente articolo può essere operato, ove non diversamente disciplinato da altri sistemi normativi di tipo legale o contrattuale, anche verso altre entità giuridiche pubbliche. 6. Per la mobilità esterna traslativa presso questa Amministrazione si applica il vigente ordinamento contrattuale e legale, con particolare riguardo all’art. 30 del TUPI, e successive modifiche ed integrazioni. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai processi di trasferimento di dipendenti da altri soggetti, pubblici operati nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Art. 52 Trasferimento per interscambio 1. Il trasferimento del personale comunale può intervenire anche per interscambio di dipendenti con altra pubblica amministrazione, anche di diverso comparto contrattuale, qualora le unità di personale interessate siano ascritte a corrispondente categoria professionale o a corrispondenti contenuti di professionalità. 2. Ai trasferimenti per interscambio si applicano, in quanto compatibili, le norme recate dal precedente articolo 48. Paragrafo V Formazione e aggiornamento del personale Art. 53 Compiti di formazione e di aggiornamento delle risorse umane 1. Nell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione delle risorse umane, costituisce compito primario dell’Amministrazione Comunale provvedere permanentemente ad un adeguato arricchimento professionale del personale dipendente e costantemente tutelare, attraverso idonei momenti di mantenimento, il patrimonio professionale acquisito dal personale stesso. 2. La formazione e l’aggiornamento del personale sono strettamente funzionalizzati alla costruzione ed alla conservazione di livelli di professionalità adeguati alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale, nonché al miglior conseguimento delle finalità proprie della stessa. 3. L’attività di formazione ed aggiornamento organizzata e gestita dall’Amministrazione Comunale coinvolge, comunque, attraverso appositi ed adeguati interventi all’uopo predisposti e realizzati, dalle competenti strutture, sulla scorta di indirizzi forniti dal Sindaco, l’apparato politico di amministrazione attiva e di indirizzo e di controllo dell’Ente, al fine di fornire ogni idoneo supporto cognitivo e formativo per il migliore assolvimento del mandato politico assunto. Art. 54 Programma di formazione e di aggiornamento del personale 1. Il Direttore Generale, su proposta del Comitato di Direzione, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio o, al più tardi, immediatamente dopo l’adozione del Piano esecutivo di gestione globalizzato, se successiva, provvede, con proprio provvedimento deliberativo, a formulare ed approvare il Programma Annuale di Formazione e aggiornamento del personale dipendente, sulla base delle esigenze funzionali alla realizzazione del suddetto provvedimento programmatorio e/o di particolari o generali strategie aziendali, nonché in base alle esigenze acquisitive delineate nell’ambito della pianificazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all’art. 20, comma 1, cui accede, altresì, la programmazione triennale dei fabbisogni formativi, costituita dall’insieme degli interventi di formazione strutturata strategicamente determinati in funzione delle attività di sviluppo professionale del personale dipendente. 2. Nell’ambito del predetto Programma Annuale di Formazione ed aggiornamento trovano idonea pianificazione gli interventi formativi e/o d’aggiornamento di cui al precedente articolo 53, comma 3, in ragione delle specifiche esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione ed in funzione dell’assetto dei servizi erogati. 3. La pianificazione triennale ed annuale degli interventi formativi rivolti al personale dipendente è intesa alla strutturazione, al mantenimento, allo sviluppo ed alla riprogettazione delle professionalità interne ed accompagna costantemente le azioni di sviluppo professionale delle risorse umane, in attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali. 4. L’adozione degli atti programmatori in materia di formazione ed aggiornamento del personale dipendente è operata nell’osservanza dell’assetto di relazioni sindacali contrattualmente definito. Art. 55 Competenze in materia di formazione e di aggiornamento del personale 1. La competenza in materia di formazione e di aggiornamento del personale è assegnata al Dirigente della struttura competente in materia di personale, il quale è tenuto a dare compiuta e puntuale attuazione al Programma deliberato ai sensi del precedente articolo 54. 2. Il Dirigente competente ai sensi del comma 1, per l’attuazione del Programma in parola, si coordina, preventivamente e permanentemente, con i Dirigenti delle strutture il cui personale risulti, di volta in volta, coinvolto nelle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale predisposte. Art. 56 Formazione e aggiornamento interni 1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 55, è compito di ciascun Dirigente di struttura assicurare il costante aggiornamento del personale ad esso affidato, in ordine alle novità normative, interpretative, dottrinali e tecniche interessanti le materie di propria competenza, nonché informare i dipendenti stessi relativamente alle tendenze evolutive ed agli orientamenti innovativi riguardanti le materie medesime. 2. Ai fini di quanto prescritto nel precedente comma 1, i Dirigenti provvedono ad istituire ed attivare idonei strumenti di comunicazione, all’interno delle strutture di preposizione, intesi ad assicurare un completo e costante flusso trasmissivo delle necessarie informazioni. Art. 57 Tutela del patrimonio formativo dell’Ente 1. Al personale partecipante alle iniziative di formazione e di aggiornamento è fatto obbligo di trasmettere, agli operatori comunque impiegati nell’ambito lavorativo oggetto delle iniziative medesime, le nozioni professionali ed i contributi formativi acquisiti a seguito di detti interventi. 2. La trasmissione del patrimonio formativo avviene, sulla base di specifiche indicazioni rese, dal responsabile di riferimento, preliminarmente all’intervento formativo o d’aggiornamento: a) mediante esemplificazione pratica, da attuarsi nell’ordinario contesto lavorativo, in occasione della concreta applicazione degli insegnamenti ricevuti; b) attraverso comunicazione orale e teorica, in occasione di programmati momenti d’incontro, da attuarsi, in orario di lavoro, previa intesa con il Dirigente della struttura di appartenenza e sotto il coordinamento dello stesso; c) tramite la fornitura di copia del materiale formativo e della documentazione comunque acquisita in occasione delle iniziative in parola, corredata di sintetica relazione sui momenti più significativi oggetto dell’intervento formativo stesso. 3. L’obbligo di trasmissione del patrimonio formativo costituisce concreta espressione del canone di collaborazione, quale enucleato, anche agli effetti disciplinari, dalla normativa contrattuale di comparto e dal codice comportamentale nel tempo in vigore per i dipendenti da pubbliche amministrazioni. 4. E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo il sistema di relazioni sindacali in materia contrattualmente disciplinato, riconnettere elementi accessori della retribuzione all’assolvimento dell’attività di trasmissione cognitiva di cui al presente articolo. Paragrafo VI Gestione del trattamento economico accessorio e incentivazione del personale Art. 58 Principio di promozione delle professionalità 1. L’Amministrazione Comunale promuove ed agevola la vivace e poliedrica espressione della professionalità ed il fattivo apporto collaborativo, propositivo ed innovativo del personale, che siano manifestazione della spontanea iniziativa dei propri dipendenti. 2. Per quanto stabilito nel comma 1, l’Ente attribuisce massima considerazione, per quanto possibile, alle legittime ambizioni ed aspettative dei dipendenti, privilegiando, in occasione delle scelte prepositive a ruoli di responsabilità e della selezione di candidati alla partecipazione a specifici progetti, finalizzati al conseguimento di maggior produttività ed al miglioramento dei servizi, coloro che dimostrino, od abbiano dato prova, di possedere attitudini particolarmente sviluppate, di aspirare all’accrescimento ed alla versatilità della propria professionalità e, in generale, di essere vocati ad un maggior coinvolgimento attivo nei processi organizzativi e gestionali. 3. La gestione degli istituti economici e giuridici di cui al presente Paragrafo, nonché l’erogazione dei conseguenti emolumenti, costituiscono specifici elementi di valutazione delle prestazioni direttive, ai sensi del vigente sistema normativo disciplinante la materia. Art. 59 Lavoro ordinario e straordinario 1. Il ricorso al lavoro reso in orario straordinario costituisce misura organizzativa e gestionale di carattere assolutamente eccezionale rispetto all’ordinario impiego delle risorse umane. 2. I Dirigenti delle strutture dispongono ed autorizzano lo svolgimento di prestazioni straordinarie, da parte del personale ad essi assegnato, esclusivamente ove non sia possibile o risulti assolutamente difficoltoso ricorrere, con le risorse umane disponibili, a soluzioni organizzative e gestionali di carattere alternativo, in presenza di imprescindibili motivazioni di ordine funzionale ed erogativo - quali, a mero titolo esemplificativo, la temporanea carenza di risorse umane, il sopravvenire di momentanee punte di attività o l’insorgere di specifici e contingenti bisogni dell’utenza - e quando, in ogni caso, la prevenzione delle criticità operative in argomento non risulti precauzionalmente assumibile attraverso un’opportuna attività programmatoria e le stesse non appaiano risolvibili nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro. 3. Le risorse finanziarie sono complessivamente poste a disposizione della dirigenza nell’ambito del Piano esecutivo di gestione globalizzato e vengono assegnate, pro quota, a ciascun Dirigente di struttura di massima dimensione o di diversa unità organizzativa istituita ai sensi del comma 3 dell’articolo 30, in funzione delle criticità organizzative e gestionali riconosciute quali proprie della struttura medesima nel periodo di riferimento, ai sensi del successivo comma 4, in funzione degli obiettivi assegnati e dei programmi affidati. 4. I Dirigenti delle strutture provvedono, con proprie determinazioni, all’impiego discrezionale delle risorse in parola, ai sensi del successivo comma 6. E’ loro facoltà procedere alla distribuzione pro quota delle stesse alle unità organizzative intermedie e di base rientranti nell’ambito coordinamentale della struttura di preposizione. Le relative determinazioni sono trasmesse ai Dirigenti delle strutture competenti in materia di finanza e contabilità, di personale, di controllo interno e, per conoscenza, al Direttore Generale. 5. L’impegno delle risorse finanziarie, destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, è assunto dai Responsabili di struttura in corrispondenza dell’adozione dei relativi atti di gestione del personale diretti a disporre od autorizzare lo svolgimento di prestazioni in orario straordinario, fatto, comunque, salvo l’eventuale ricorso a corrispettivo riposo compensativo da operarsi senza alcuna maggiorazione. 6. L’assolvimento del debito orario contrattualmente definito per il personale non ascritto a categoria dirigenziale è accertato attraverso il sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente, che ciascun lavoratore è tenuto ad attivare mediante registrazione, anche con strumenti magnetici, della presenza in servizio e dell’orario di lavoro osservato. 7. Non è consentito il riconoscimento economico o, comunque, compensativo di prestazioni rese in orario straordinario, se non puntualmente registrate mediante il sistema di rilevazione di cui sopra, conformemente a quanto prescritto dall’art. 8 della legge n. 412/1991. 8. Per i dipendenti ascritti a categoria dirigenziale vale il concetto di tempo-lavoro prescritto e disciplinato dal vigente ordinamento contrattuale. Tale impiego del fattore tempo-lavoro può, altresì, essere utilizzato in relazione alla disciplina del rapporto d’impiego del personale chiamato alla titolarità d’incarichi di posizioni organizzative contrattualmente previste, per tutta la durata di conferimento dell’incarico stesso. 9. I Dirigenti che non osservano le compatibilità d’impiego del budget di straordinario affidato rispondono personalmente, anche sul piano patrimoniale, dell’eventuale sforamento rispetto alle disponibilità conferite. Art. 60 Valutazione e graduazione dei ruoli di responsabilità non dirigenziali 1. L’Amministrazione Comunale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale collettiva, attribuisce, attraverso i competenti organi gestionali, specifici trattamenti economici accessori al personale non dirigenziale preposto a ruoli di direzione e/o di coordinamento di unità organizzative o di gruppi di lavoro, nonché ai dipendenti assegnatari di funzioni di responsabilità in applicazione della vigente disciplina degli incarichi afferenti all’area delle posizioni organizzative contrattualmente delineata. 2. Le posizioni funzionali e gli incarichi di area organizzativa assegnati al personale dipendente, fatto salvo il vigente assetto di relazioni sindacali in materia, sono individuati in base ai seguenti parametri generali di apprezzamento: a) complessità delle competenze attribuite e della struttura organizzativa di preposizione, anche in riferimento alla qualità ed alla quantità del personale funzionalmente assegnato; b) grado di specializzazione richiesto per l’assolvimento dei compiti affidati, anche con riguardo al livello di informatizzazione ambientale dei processi gestiti; c) spessore delle responsabilità afferenti al ruolo attribuito, anche con riguardo alla responsabilità del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; d) rilevanza quali-quantitativa delle funzioni eventualmente delegate dal livello sovraordinato, anche con riguardo alle risorse finanziarie ricevute in gestione. 3. La valutazione delle posizioni e dei ruoli funzionali di cui al comma 1, deve intervenire in momento antecedente alla preposizione, agli stessi, dei relativi titolari, impiegando metodiche sfornite di profili di soggettivazione delle valutazioni. 4. La corresponsione, ai beneficiari, dei trattamenti economici accessori annui di cui al comma 1, può intervenire, in ragione della natura degli stessi, in unica soluzione, ovvero pro quota, in ragione di un dodicesimo, per le indennità da riconoscersi, del dovuto per ciascuna mensilità, comunque entro i limiti di disponibilità finanziaria determinati dalla vigente normativa. 5. L’istituzione, la graduazione e la scelta delle posizioni e dei ruoli funzionali in parola, cui collegare la corresponsione dei connessi trattamenti ed incentivi economici, sono operate, da ciascun Dirigente, nell’ambito ed a seguito della negoziazione di cui all’art. 29, comma 2, lett. b), e nel rispetto delle relative disponibilità economiche. Il Dirigente provvede al conferimento della titolarità della posizione organizzativa con proprio atto determinativo da adottarsi entro venti giorni dall’acquisita disponibilità effettiva delle relative risorse finanziarie, in applicazione di criteri generali assunti, con atto organizzativo di Giunta, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali contrattualmente definito. Art. 61 Valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigenziale 1. La valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigenziale affidatario d’incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, quale negozialmente prevista e disciplinata, è compiuta, alle scadenze contrattualmente previste, dai Dirigenti responsabili delle diverse strutture organizzative, di massima dimensione od istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 30, alle quali il personale medesimo risulta funzionalmente assegnato. 2. I criteri generali di apprezzamento dell’attività assolta sono indicativamente definiti come segue, fatto salvo, comunque, il vigente dettato negoziale collettivo e l’assetto delle relazioni sindacali in materia: a) precisione, puntualità, tempestività e qualità generale delle prestazioni rese; b) comprovata attitudine all’impiego flessibile della professionalità ed alla gestione dei momenti di trasformazione gestionale ed organizzativa; c) capacità di adattamento ai differenti contesti d’intervento; d) fattiva partecipazione, anche propositiva, ad iniziative di formazione, aggiornamento e miglioramento professionale, con capacità di gestire idonei momenti di trasferimento cognitivo; e) orientamento all’utenza, anche interna all’Ente, e capacità di agire in funzione del conseguimento delle finalità complessive proprie dell’unità funzionale di appartenenza; f) disponibilità e collaborazione nei confronti dei colleghi e degli operatori tutti dell’Amministrazione Comunale; g) propositività ed innovatività nell’approccio al lavoro e positivo ritorno in termini di miglioramento organizzativo, gestionale, funzionale ed erogativo; h) grado di raggiungimento degli obiettivi affidati e livello di realizzazione dei programmi assegnati; i) valore dell’economicità di gestione raggiunto nel periodo considerato; j) capacità gestionale delle risorse affidate ed attitudine all’introduzione e gestione di strumenti motivanti ed incentivanti del personale coordinato. 3. Le risorse finanziarie destinate alla corresponsione di trattamenti e riconoscimenti per la qualità delle prestazioni individuali rese in riferimento agli effettivi risultati conseguiti, contrattualmente definita retribuzione di risultato, vengono suddivise e distribuite ai Dirigenti delle strutture di massima dimensione e delle unità organizzative di cui al comma 3 dell’articolo 30, tenuto conto della dotazione quantitativa e qualitativa del personale funzionalmente loro assegnato, segnatamente con riguardo agli incarichi di area organizzativa effettivamente conferiti ai sensi dell’art. 58. 4. Gli adempimenti distributivi di cui al precedente comma 3, sono di competenza della Giunta, che vi provvede nell’ambito della pianificazione esecutiva della gestione, previa negoziazione intervenuta con la direzione generale di cui all’art. 29, comma 2, lett. b). 5. Il Direttore Generale provvede, altresì, sentito il Comitato di Direzione, alla ridistribuzione delle risorse finanziarie, assegnate ai Responsabili ai sensi del comma 3, che risultino eventualmente non impegnate nei periodi di riferimento. Art. 62 Produttività collettiva 1. Le risorse finanziarie destinate, secondo le vigenti disposizioni negoziali collettive, alla incentivazione della produttività collettiva sono impegnate ed erogate, dall’Amministrazione Comunale e, per essa, dal competente assetto dirigenziale, in stretta correlazione con l’attuazione di iniziative, quali piani operativi di lavoro e progettiobiettivo, finalizzate al conseguimento di miglioramenti organizzativi e gestionali ed al recupero di efficacia ed efficienza nell’azione erogativa, sia esterna che interna, obiettivamente verificabili. 2. Non è consentita, in alcun caso, l’erogazione di emolumenti, a titolo di produttività, a dipendenti che non abbiano concretamente e fattivamente contribuito al conseguimento dei risultati di cui al comma 1, accertato con metodi obiettivi, conformemente a quanto previsto dal vigente assetto contrattuale. 3. La quantificazione del trattamento economico accessorio, da erogarsi, a ciascun dipendente, a titolo di produttività collettiva, tiene conto sia del grado di raggiungimento degli obiettivi generali di miglioramento assegnati ai gruppi di lavoro, sia dell’apporto individualmente reso dal personale, anche in riferimento all’effettiva presenza in servizio ed al ruolo rivestito nell’attività di conseguimento dei risultati affidati. 4. I criteri generali per l’impiego delle risorse di cui al comma 1, per l’individuazione del personale da coinvolgere e per la valutazione degli esiti delle iniziative attivate sono definiti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina di legge e contrattuale collettiva, in compiuta attuazione delle direttive a tal fine emanate dagli organi di governo. Resta di esclusiva competenza dei Dirigenti delle strutture di massima dimensione e delle altre unità organizzative istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 30, nonché, se affidata, ai titolari di posizioni organizzative, adottare le specifiche opzioni operative, ivi compresa l’elaborazione delle iniziative progettuali e dei programmi di lavoro, la scelta delle risorse umane da coinvolgere negli stessi e la determinazione dei criteri di riconoscimento economico, nel compiuto rispetto dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e di razionalità delle scelte operate, nonché del vigente sistema di relazioni sindacali. 5. Nell’impiego delle risorse finanziarie in parola, si tiene conto di quanto recato dall’articolo 20, comma 4. 6. Lo svolgimento delle iniziative di cui al presente articolo non può essere pianificato in orario di lavoro straordinario, se non per limitate e giustificate ipotesi di carattere assolutamente eccezionale e temporaneo. 7. Il sistema d’incentivazione di cui al presente articolo non può costituire strumento di riconoscimento economico delle prestazioni rese sostitutivo o surrogatorio di altri istituti contrattuali, in relazione alle diverse finalità cui gli stessi risultano rivolti. Paragrafo VII Relazioni sindacali Art. 63 ( modifica con delibera G.M. n. 103 del 28/04/2005) Competenze negoziali 1. Il Segretario Generale, o, in subordine il Direttore Generale, in caso di sua assenza o impedimento, quale titolare del potere di rappresentanza speciale dell’Ente, esercita le competenze contrattuali proprie dell’Amministrazione Comunale a livello di negoziazione collettiva decentrata di tipo integrativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive, quale Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, fatto salvo, limitatamente ai presenti fini, l’assolvimento delle relative funzioni vicarie ad opera di altro Dirigente designato dal medesimo Segretario Generale, come organo temporaneamente sostitutivo la Presidenza di delegazione nell’esercizio delle competenze negoziali alla stessa rimesse. 2. Il Segretario Generale può delegare le funzioni di cui al comma 1 al Dirigente competente in materia di personale o ad altro Dirigente all’uopo designato, fermo restando che il trasferimento dell’esercizio funzionale di cui trattasi deve essere operato con atto scritto recante eventuali elementi d’indirizzo, di coordinamento e di direttiva, cui l’organo delegato è tenuto a conformarsi, con riferimento, segnatamente, agli ambiti ed ai modi di esercizio delle attribuzioni oggetto di delegazione. Art. 64 ( modifica con delibera G.M. n. 172 del 28/05/2004) Competenze relazionali La delegazione di parte pubblica abilitata alla concertazione risulta così costituita: - Presidente: Segretario Generale o Vice Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, in subordine, se nominato, il Direttore Generale; - Sindaco o suo delegato; - Assessori dei Settori interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno; - Dirigenti del Settori interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno; - Dirigenti esperti in ambiti di sicuro interesse per la concertazione (Dirigente delle risorse finanziarie, Dirigente del Settore Organizzazione e Personale, Dirigente del Servizio legale…..) - Responsabili dei servizi aventi autonomia organizzativa e gestionale che siano privi di sovrintendenza dirigenziale. Le relazioni sindacali diverse dalla contrattazione collettiva decentrata di natura integrativa e dalla concertazione, quali la consultazione, l’informazione preventiva e/o successiva, le procedure di conciliazione e di mediazione dei conflitti, rientrano nella competenza del Direttore Generale o, in assenza dello stesso, del Segretario Generale ( in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario Generale), il quale le esercita con l’assistenza tecnica del Dirigente della struttura competente in materia di personale, ovvero mediante delega, anche di natura permanente, allo stesso conferita con atto scritto. Il Direttore Generale, o il Segretario Generale o il suo sostituto (Vice Segretario) può, altresì, delegare ad altri dirigenti l’esercizio delle medesime funzioni in ordine a specifici oggetti, inscindibilmente connessi con le competenze proprie delle strutture di preposizione, anche in costanza di delega generale delle attribuzioni operate ai sensi del precedente periodo. Art. 65 Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica 1. La delegazione trattante di parte pubblica, abilitata a svolgere la contrattazione collettiva integrativa in sede decentrata, è costituita dinamicamente con apposito atto di competenza del Presidente della stessa, individuato ai sensi dell’art. 63, il quale provvede ad individuare e a designare, quali componenti della delegazione, i dirigenti titolari delle strutture di volta in volta interessate alla negoziazione. 2. La concreta designazione compositiva della delegazione trattante è operata, di volta in volta, dal Presidente della delegazione trattante stessa, il quale vi provvede con proprio atto costitutivo assunto ai sensi del precedente comma 1, sentiti eventualmente i Dirigenti interessati e tenuto conto delle materie rimesse a contrattazione, degli ambiti organizzativi e strutturali coinvolti, degli specifici oggetti ed istituti trattati, nonché delle convenienze ed opportunità apprezzate e rilevate. 3. La delegazione negoziale di cui al comma 1 opera con criteri di collegialità di confronto e decisionale, nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi ricevuti dalla Giunta, quale organo di governo competente all’adozione dei necessari atti d’indirizzo politico. La condotta contrattuale dell’organo si conforma agli orientamenti, alle strategie, alle convenienze ed agli indirizzi espressi dal Presidente. In caso di disomogeneità di posizioni e/o valutazioni relativamente alla conclusione di una specifica trattativa decentrata integrativa, prevalgono le determinazioni assunte dal Presidente quale organo autorizzato ed abilitato alla sottoscrizione negoziale, fatta salva, comunque, la facoltà, rimessa ad ogni componente di delegazione, di far constare, a verbale di seduta, il proprio motivato dissenso; tale dichiarazione è allegata, a richiesta del componente dissenziente, al contratto collettivo decentrato integrativo, cui accede quale elemento conoscitivo. 4. L’eventuale accordo, raggiunto nella sede negoziale di cui trattasi, può essere sottoscritto da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica, fermo restando, in ogni caso, l’esercizio della facoltà di dissenso di cui sopra e della relativa constatazione documentale; è, comunque, necessaria e sufficiente, ai fini del perfezionamento e dell’efficacia giuridica del contratto integrativo decentrato, nonché della sua validità, ad ogni effetto, la sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante. 5. L’Amministrazione Comunale, su richiesta motivata del Presidente della delegazione, può avvalersi dell’attività di rappresentanza e di assistenza condotta dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore . 6. La delegazione trattante di parte pubblica può farsi assistere, nell’assolvimento dell’attività negoziale, da esperti esterni all’Amministrazione Comunale all’uopo incaricati, fermo restando che tali soggetti non presentano capacità contrattuale alcuna a livello integrativo decentrato. 7. L’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo a livello decentrato è rilasciata, in osservanza delle vigenti disposizioni contrattuali, dalla Giunta con apposito atto ed è rivolta al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica abilitato alla stipulazione pattizia. L’autorizzazione stipulatoria è adottata previa verifica della compatibilità e della conformità dell’ipotesi contrattuale, denominata, ai presenti fini, “preintesa integrativa”, alle direttive ed agli indirizzi preliminarmente forniti dal competente organo di governo ai sensi del comma 5. 8. Con lo stesso mezzo provvedimentale è assunto l’atto di diniego stipulatorio. In tal caso il provvedimento di mancata assunzione autorizzativa deve indicare, specificamente ed adeguatamente, l’inosservanza delle direttive e degli atti d’indirizzo preventivamente adottati, con eventuale delineazione dei correttivi e/o delle integrazioni da apportare in sede di contrattazione collettiva integrativa ai fini dell’osservanza del quadro di compatibilità d’indirizzo. CAPOV SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE Art. 66 ( modifica con delibera G.M. n. 103 del 28/04/2005) Il Segretario generale 1. Il Segretario generale, dirigente pubblico, dipendente dall'Agenzia prevista dall'art. 102 del D.Lgs 18/08/2000 n° 276, e' nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. 2. La nomina, la sua durata e la revoca sono disciplinate dalle relative disposizioni di legge e di regolamento; per la nomina si applicano anche le disposizioni procedurali approvate dal Consiglio Nazionale di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali. 3. Oltre ai compiti di collaborazione ed alle funzioni di assistenza giuridico amministrativa previste dalla legge nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, al Segretario Generale spetta: a) la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e la relativa verbalizzazione; ai sensi dell’art. 66 dello Statuto Comunale il Segretario può essere invitato a rendere formale parere di legittimità sulla proposta di provvedimento deliberativo; b) il rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e l'autenticazione di scritture private e di atti unilaterali nell'interesse dell'ente nei casi previsti dalla legge; c) l'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo; d) la sovraintendenza, il coordinamento ed il controllo dell’attività dei responsabili dei Settori e dei servizi, qualora il Direttore generale non sia stato nominato; e) la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora non conferito a un dirigente; f) il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il Direttore generale; g) la presidenza del nucleo di valutazione dei Dirigenti e per l’esercizio del controllo strategico interno; h) la presidenza delle commissioni di concorso per i Dirigenti dell’ente, ove il Direttore Generale non sia stato nominato; i) la presidenza del Comitato di Direzione, ove il Direttore generale non sia stato nominato; l) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti; m) l'appartenenza al comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico; n) la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei Settori, ove il Direttore generale non sia stato nominato; o) la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica, ove non sia stato nominato il Direttore Generale; p) l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e/o dai regolamenti dell'Ente o conferitagli dal Sindaco. 4. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie di capo dell'Amministrazione, con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica. 5. Nell'ipotesi in cui il Sindaco assegni le funzioni proprie del Direttore generale al Segretario comunale, spetta a quest'ultimo un'indennità di direzione generale come stabilita nel CCNL dei Segretari comunali e provinciali. Art. 67 Criteri per la nomina del Direttore Generale 1. Qualora il Sindaco non intenda conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario e intenda, invece, avvalersi di un Direttore generale esterno, con proprio atto, previa deliberazione della giunta, manifesta detta volontà ed approva un avviso pubblico di selezione. 2. L'avviso pubblico deve indicare: a) la durata dell'incarico; b) la presumibile decorrenza; c) il corrispettivo proposto, anche eventualmente entro un minimo ed un massimo; d) i requisiti richiesti, tra i quali il diploma di laurea: e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato; f) la necessità di presentare apposito curriculum comprovante le esperienze professionali dei richiedenti ed i titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto. 3. L'avviso deve essere pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente nonchè nella Gazzetta Ufficiale della Regione; dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. al termine ultimo per la presentazione delle domande devono intercorrere almeno 30 giorni. 4. Il Sindaco, esaminate le domande pervenute, previa acquisizione dell'attestazione finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario in ordine alla copertura della relativa spesa, nomina il candidato ritenuto in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'ente in relazione al programma amministrativo da attuarsi. 5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. Art. 68 Rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale 1. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale, se diversi, sono disciplinati dal Capo dell'amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che e' esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti. Art. 69 Sostituzione del Direttore Generale 1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale le funzioni di coordinamento o soprintendenza dei Dirigenti sono espletate dal Segretario Generale, su conforme disposizione del Sindaco. Art. 70 Competenze del Direttore Generale 1. Oltre ai compiti affidati al Direttore generale dalla legge, allo stesso compete: a) collaborare direttamente con il Sindaco e con la Giunta per l'esercizio di tutte le funzioni di indirizzo e controllo, anche in riferimento ai compiti di controllo interno, in raccordo con il nucleo di valutazione del Comune; b) l’adozione di atti e provvedimenti obbligatori di competenza dei dirigenti, in caso di inerzia o di omissione da parte di questi ultimi, informandone il Sindaco; c) collaborare con il Segretario Generale, nell'interesse dell'Amministrazione e per il buon andamento dell'attività istituzionali. d) convocare, presiedere ed indirizzare la conferenza dei servizi di cui all' art. 14 della legge 07/08/1990 n°241 e successive integrazioni, recepito dall’art. 2 L.r. n° 23/1998; e) l’adozione di misure organizzative idonee a consentire l’analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti dell’attività amministrativa; f) il coordinamento e la sovrintendenza dei dirigenti; g) il parere sulla nuova dotazione organica dell’ente; h) la presidenza del Nucleo di valutazione; i) qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per il Direttore Generale dalle leggi, dallo Statuto Comunale, dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti del D.lgs165/2001 e successive modificazione ed integrazioni. 2. Ove non diversamente qualificati gli atti adottati dal Direttore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, sono definiti "determinazioni". Art. 71 Potere sostitutivo 1. In caso di inadempimento del competente dirigente, il Direttore generale e, in mancanza il Segretario generale, può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all’urgenza o alla necessità dell’atto. 2. Decorso il termine assegnato, il Direttore generale e, in mancanza il Segretario Generale, può sostituirsi al dirigente inadempiente, attivando, ove ritenuto necessario, apposito procedimento disciplinare. 3. Il tal caso nel contesto dell'atto assunto in sostituzione del dirigente inadempiente va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti. 4. Il Sindaco motivatamente può esercitare analogo potere sostitutivo anche nei confronti del Segretario Generale o del Direttore generale inadempiente. 5. Il potere sostitutivo del Sindaco non è delegabile. Art. 72 Il Vice Segretario Comunale 1. L'Ente può avvalersi di un Vice Segretario comunale. 2. Al Vice Segretario, ove previsto, compete di coadiuvare il Segretario e di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento. 3. Le funzioni di Vice Segretario sono assegnate dal Sindaco ad un Dirigente di ruolo del Comune, cui spetta per i periodi di sostituzione del Segretario un compenso determinato ai sensi del comma 8 dell’art. 19 del D.P.R. n. 465/97. 4. Il Sindaco sceglie il Vice Segretario tra i Dirigenti che siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per l'accesso al concorso propedeutico o al corso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali ovvero che abbiano maturato una esperienza di almeno tre anni nell’area amministrativa. 5. Qualora l’Ente decida di non avvalersi del Vice Segretario ovvero non abbia al suo interno Dirigenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, gli incarichi di reggenza e supplenza sono attribuiti ai segretari comunali collocati in disponibilità, in base a quanto disposto dall’art. 19 del D.P.R. n. 465/97. CAPO VI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 73 Struttura e Funzioni 1. Nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge, dallo statuto, e dal presente regolamento, la struttura comunale riunisce, secondo i criteri della omogeneità per materia e ambito funzionale, i servizi rientranti nell'attività finanziaria dell'Ente, distinguendo comunque la programmazione ed il bilancio dalla gestione delle entrate comunali e del patrimonio, o con la articolazione di servizi distinti nell’ambito del medesimo settore o con la articolazione di distinti settori. 2. Detta articolazione strutturale, mono o plurisettoriale, comprende tutte le funzioni di coordinamento dell'intera attività finanziaria del Comune, la gestione dei tributi attivi e passivi, l'economato, il provveditorato ed il patrimonio, i rapporti economico finanziari con le aziende e gli altri organismi a partecipazione comunale. Art. 74 Competenze in materia di bilanci e rendiconti 1. Al Servizio Finanziario, compete, fra l’altro: a) la elaborazione, sulla base delle proposte dei competenti Settori, e dei dati in proprio possesso, dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta; b) la elaborazione dello schema di relazione previsionale e programmatica; c) l’esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione comunale; d) la formulazione delle proposte di modificazione, a richiesta dei competenti servizi, delle previsioni di bilancio, tanto della spesa che dell’entrata; e) la preparazione, dello schema del rendiconto contabile (conto consuntivo) da sottoporre alla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore alle Finanze. Art. 75 Adempimenti contabili 1. Il Servizio finanziario tiene, nelle forme prescritte dal regolamento di contabilità e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri, necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alle entrate ed alle spesa quanto al patrimonio ed alle sue variazioni. 2. In particolare il medesimo esso provvede: a) alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati; b) alla registrazione degli accertamenti di entrata; c) all'emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di incasso; d) alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio; e) a preparare i conti riassuntivi del patrimonio, ponendo in evidenza le variazioni che avvengono nella sua consistenza, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa; f) a tenere una aggiornata rilevazione del trattamento economico del personale dipendente e delle relative situazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative; g) alla verifica periodica, con frequenza almeno trimestrale, dello stato di accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese. Art. 76 Competenze del responsabile del servizio finanziario 1. Al Dirigente responsabile del Servizio finanziario compete: a) il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente: b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata; c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio, tanto annuale quanto pluriennale, in relazione alle previsioni di entrata; d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate; e) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese; f) le segnalazioni obbligatorie al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, al Responsabile del Controllo di Gestione ed all'Organo di revisione, di fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune; la segnalazione, in ogni caso, deve essere effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza di fatti che possono compromettere l’equilibrio di bilancio; g) la firma dei mandati di pagamento e degli atti contabili, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. 2. Il responsabile del Settore è esprimere parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti entrate o spese, o previsione futura di entrate o spese, da rilasciare nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità. 3. Lo stesso appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni che comportino in via diretta o indiretta, immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell’ente, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità. 4. In materia di spesa ed entrate al responsabile del Settore compete: a) la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione; b) l'assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli impegni pluriennali afferenti un numero di esercizi superiori a quelli contemplati dal bilancio di previsione pluriennale dell'Ente, ipotesi in cui la competenza è del consiglio; c) la liquidazione delle spese; d) l'accertamento e l’acquisizione delle entrate; e) ogni altro atto di gestione finanziaria. CAPO VI bis NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIABILITA’ E TRAFFICO E PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA’ DEL CORPO DI P.M. E DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO ( modifica con delibera G.M. n. 50 dell’1/03/07) Art. 76/1 Configurazione struttura organizzativa settoriale servizi viabilita’ e traffico –Corpo di P.M.. –Ausiliari del traffico 1- Nell’ambito dell’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune viene configurata apposita struttura settoriale per la disciplina ordinamentale e funzionale dei servizi, delle funzioni e delle attività sottospecificate: a) VIABILITA’ E TRAFFICO b) CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE c) AUSILIARI DEL TRAFFICO 2- Possono essere devolute alla struttura organizzativa settoriale di cui al precedente comma, in base al principio della flessibilità dell’organizzazione dell’ente ed in relazione alla previsione organizzativa annuale di cui agli articoli 29 e 30 del presente regolamento, anche le funzioni e le attività, dirette e complementari, in materia di polizia amministrativa/annona definendo, in tal modo, una struttura interdisciplinare omogenea di tipo settoriale. Art. 76/2 Istituzione e organizzazione strutturale dell’Ufficio Tecnico del Traffico 1- Le funzioni e le competenze comunali in materia di viabilità e traffico previste dal precedente articolo sub lettera “a” vengono disimpegnate nell’ambito di apposito ufficio denominato UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO (U.T.T.), che viene costituito nel rispetto delle direttive impartite in materia dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento per le aree urbane), con decreto n. 77/1995. 2- L’ufficio di cui al precedente comma viene articolato, strutturandolo nelle sezioni sottospecificate: 1° SEZIONE “INDAGINI STATISTICHE, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E FUNZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIABILITÀ E TRAFFICO” alla quale vengono attribuite le seguenti competenze specifiche: • Statistiche sul traffico • Statistiche di incidenti e contravvenzioni • Indagini: origine-destinazione-catasto degli spazi pubblici stradali • Servizi e frequentazione dei mezzi pubblici collettivi • Monitoraggio del traffico • Previsioni e programmi di intervento • Analisi economico-finanziarie • Rapporti con organismi per l’inquinamento ambientale • Aggiornamento del P.U.T. • Predisposizione ordinanze • Pareri giuridici • Permessi di circolazione • Concessioni trasporto pubblico ed aree di parcheggio • Concessioni occupazioni stradali e passi carrabili • Tariffazione sosta ed accesso • Controllo pubblicità ed insegne stradali • Corsi qualificazione personale • Insegnamento scolastico 2° SEZIONE “SEGNALETICA E SISTEMAZIONI INFRASTRUTTURALI IN MATERIA DI VIABILITA’ E DI TRAFFICO” alla quale vengono attribuite le competenze tecniche e amministrative sottospecificate: • Segnaletica orizzontale • Segnaletica verticale e complementare • Segnali luminosi • Sistemi di parcheggio • Nuovi sistemi tecnologici • Segnaletica di fermata e capolinea mezzi pubblici • Catasto della segnaletica orizzontale e verticale • Catasto della segnalazione semaforica • Pronto intervento • Banca-progetti di regolazione del traffico • marciapiedi e spartitraffico • Aree di fermata e capolinea dei mezzi pubblici • Intersezioni canalizzate • Aree di sosta (anche multipiano) • Sistemazione di accessi • Supervisione dei progetti di nuove linee di trasporto collettivo • Supervisione dei progetti di nuove arterie e svincoli • Esame dei progetti urbanistici interessanti la mobilità • Arredo urbano • Rapporti con gli uffici verde, illuminazione, pubblicità stradale e difesa beni ambientali • Banca-progetti di infrastrutture e di arredo 3° SEZIONE “SEGRETRIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI E CON L’UTENZA” alla quale vengono conferite le seguenti competenze: • Rapporti con altri Enti • Campagne informative per il conseguimento del pubblico consenso sul P.U.T. • Conferenze stampa per singoli interventi di attuazione del P.U.T. • Documentazioni sul traffico (studi e planimetrie) • Sportello pubblico per informazioni ed osservazioni • Campagne preventive di educazione e sicurezza stradale Art. 76/3 Dotazioni umane dell’U.T.T. e relativa direzione 1- L’ufficio di cui al precedente articolo sarà dotato di adeguate dotazioni umane e strumentali da conferire con i criteri e le modalità previste dall’art. 30 del regolamento. 2- Le dotazioni previste dal precedente comma verranno adeguatamente dimensionate tenendo conto dell’obiettivo di conferire all’ufficio stesso sufficiente autonomia decisionale ed operativa, in modo da consentire a tale unità organizzativa di potere agire con tempestività, autorità ed efficacia eliminando le interferenze e i momenti di criticità imputabili anche all’esercizio, da parte di altri uffici, di competenze che influiscono in materia di viabilità e di traffico. 3- Le dotazioni umane da assegnare all’U.T.T. saranno ottenute: a) attraverso l’assegnazione all’ufficio stesso di dipendenti che attualmente operano in altri settori dell’area tecnico-manutentiva esercitando competenze tecniche o amministrative tipologicamente e genericamente riconducibili nell’ambito delle funzioni previste dal precedente art. 76/2 – 2° comma; b) attraverso l’assegnazione al suddetto nuovo ufficio di personale di idonea qualifica professionale in servizio presso altri settori organizzativi dell’ente. 4- La direzione dell’ufficio tecnico del traffico, riconducibile sotto l’aspetto giuridico economico nella Cat. “D”, sarà affidata ad un tecnico laureato in ingegneria civile – sezione trasporti. Art. 76/4 Norme transitorie di prima attuazione 1- In sede di “prima organizzazione” dell’ufficio previsto dai precedenti articoli la dotazione di risorse umane potrà essere definita separatamente dal P.E.G., con apposita deliberazione della Giunta nel rispetto, comunque, della normativa regolamentare vigente in materia. 2- Ai fini della definizione della dotazione organica dell’U.T.T. ricorrendo l’evenienza di cui al precedente comma, saranno preventivamente consultati i dirigenti dei settori interessati alla “movimentazione” di personale, in relazione alla previsione di cui al 3° comma del precedente articolo. 3- Sarà valutata in ogni caso la possibilità di utilizzare, per la funzionalità dell’U.T.T., personale di idonea qualifica già in servizio presso il Corpo di P.M.. 4- L’assegnazione all’U.T.T. delle competenze in materia di viabilità e di traffico attualmente rivolte presso altri uffici sarà disposto, unitamente al trasferimento, nel nuovo ambito organizzativo logistico, delle relative pratiche, non appena sarà definita la dotazione delle risorse umane e strumentali dell’ufficio di nuova costituzione. Art. 76/5 Criteri per la dirigenza della struttura settoriale 1- Avuto riguardo alla interdisciplinarità delle competenze demandate alla struttura intersettoriale ai sensi del precedente art. 76/1, con particolare riferimento alle competenze dell’U.T.T. e alla possibilità di comprendere tra le competenze settoriali le funzioni in materia di polizia amministrativa e di annona, la dirigenza del settore può essere affidata, qualora sia vacante il posto di Dirigente del Corpo di P.M., ad interim, ad altro Dirigente ivi compresi i Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, anche per lo svolgimento di supporto agli organi politici in presenza delle condizioni e con le modalità previste dal successivo art. 95 del presente regolamento. ( modifica con delibera G.M. n. 66 del 15/03/07) 2- In relazione al precedente comma la dirigenza della struttura settoriale può essere affidata al dirigente del settore competente a trattare la materia della P.U.A./ANNONA qualora si stabilisca la confluenza di cui al 2° comma del precedente art. 76/1. La dirigenza stessa può inoltre essere affidata con provvedimento motivato al responsabile dell’U.T.T. o al responsabile del Corpo di P.M. (qualora non dirigente), previa attribuzione, al soggetto interessato, della qualifica dirigenziale provvisoria, se ed in quanto tale determinazione sia consentita dalla normativa legislativa e/o dalle disposizioni contrattuali (C.C.N.L.) vigenti in materia. 3- Il conferimento dell’incarico dirigenziale previsto dal presente articolo è di competenza del Sindaco ai sensi di legge e di regolamento. Art. 76/6 Dotazioni strumentali dell’Ufficio Tecnico del Traffico 1- Le dotazioni strumentali dell’ufficio tecnico del traffico saranno definite ed aggiornate contestualmente al P.E.G.. 2- In sede di prima attuazione della struttura organizzativa di nuova costituzione le esigenze strumentali saranno individuate indipendentemente dalla definizione del P.E.G., tenendo presenti le più immediate esigenze di funzionalità e verificando la possibilità di utilizzare dotazioni strumentali assegnate ad altri settori e ritenute eventualmente “disponibili” dai competenti dirigenti in relazione alla dotazione organica settoriale e/o agli obiettivi gestionali assegnati. 3- All’acquisto delle nuove dotazioni strumentali eventualmente occorrenti si provvederà, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, compatibilmente con la specifica disponibilità finanziaria. Art. 76/7 Regolamento per la disciplina organizzativa e funzionale del Corpo di P.M. 1- Per la disciplina delle funzioni e delle attività di competenza del Corpo di P.M. di cui al precedente art. 76/1 – 1° comma sub lettera “b”, trovano applicazione la L.R. 7 Marzo 1986 n.65 e successive modifiche (dettante norme sull’ordinamento della Polizia Municipale), ogni altra legge vertente sulla materia, il regolamento comunale del Corpo di P.M. e ogni altra eventuale norma regolamentare concernente le funzioni e i servizi del Corpo di P.M.. 2- Il regolamento comunale del Corpo di P.M. citato al precedente comma sarà adeguato per soddisfare eventuali nuove o diverse esigenze organizzative con deliberazione della Giunta in relazione alle competenze riservate a tale organo dal comma 2bis dell’art. 35 della Legge n.142/1990, introdotto dall’art. 5 – 4° comma – della legge n.127/1998, recepito dalla L.R. n.23/1998. Art. 76/8 Regolamento per l’ordinamento delle funzioni degli Ausiliari del Traffico e per la disciplina dei relativi servizi 1- Per la disciplina delle funzioni degli ausiliari del traffico e delle relative competenze, in relazione alla previsione dell’art. 17 commi 132 e 133 della legge n.127/1997, sarà approvato dalla Giunta, nell’ambito delle competenze previste dal comma 2bis dell’art. 35 della legge 142/1990, introdotto dall’art. 5 – 4° comma – della legge n.127/1998, recepito dalla L.R. n.23/1009, apposito regolamento di carattere ordinamentale ed organizzativo. 2- Il regolamento previsto dal precedente comma, oltre a definire i relativi aspetti organizzativi, disciplinerà i metodi di qualificazione dei soggetti e dei dipendenti cui conferire, con decreto del Sindaco, le funzioni di ausiliario del traffico nonché i criteri di selezione e di qualificazione professionale dei soggetti assumibili dal Comune, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, in caso di esigenza in tal senso e sempre che le norme legislative in vigore consentano tale possibilità. C A P O VII LA DIRIGENZA Art. 77 Competenze e Funzioni Generali 1. La dirigenza dell’ente è ordinata in un’unica qualifica e articolata in professionalità diverse; queste si differenziano tra loro in ragione della graduazione delle funzioni attribuite ed in relazione alle quali è determinata la retribuzione di posizione e di risultato. 2. I dirigenti assicurano l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, agendo con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza e nel rispetto del principio di distinzione di cui all'art. 4 del presente Regolamento. 3.Spettano ai Dirigenti, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto dello Statuto, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico dell'Ente nonché i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il presente Regolamento espressamente non riservino ad altri organi. 4.In particolare ai Dirigenti spettano, oltre ai compiti ed alle responsabilità previste dall’art. 107, 3° comma, D.Lgs. n° 267/2000: a) l'emissione delle ordinanze così dette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sopraordinati; b) l'espressione del parere di sola regolarità tecnica di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dalla L.r. n° 48/1991 e modificato dalla L.r. n° 30/2000, sulle proposte di deliberazione. c) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria; d) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge regionale n. 10/1991, fermo restando che nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al dirigente la competenza all'emanazione del provvedimento finale; e) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675; f) le competenze, nei limiti delle proprie attribuzioni, di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori; g) il coordinamento di progetti e programmi settoriali e gestione dei poteri di spesa nell'ambito del budget assegnato; h) la gestione funzionale del personale assegnato e l’adozione in caso di inerzia di ogni provvedimento necessario, compresa la sostituzione degli addetti ai servizi e agli uffici; i) l’adozione dei provvedimenti di secondo grado, comunque denominati. Art. 78 Conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Le posizioni organizzative dirigenziali sono individuate dalla giunta su proposta del Direttore Generale, o del Segretario Generale se il primo non è stato nominato; esse comprendono comunque la direzione dei settori, quali macrostrutture organizzative dell’ente. 2.Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, nel rispetto dello statuto, con provvedimento scritto e motivato, sentito il Segretario Generale o il Direttore Generale, in base alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e alla capacità professionale ed anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed ai giudizi espressi dal nucleo di valutazione. Art. 79 Durata e revoca degli incarichi dirigenziali 1. Gli incarichi al Dirigente sono conferiti a tempo determinato, non possono avere durata inferiore a due anni. e superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco ed alla scadenza naturale si intende prorogato di diritto fino a nuova determinazione. 2. La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate esigenze organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di valutazione di cui all’art. 14 comma 2 del CCNL 1998-2001 Area Dirigenza, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 21 del D.lgs. n. 165/2001. 3. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intende articolare diversamente particolari servizi. 4. Il procedimento di revoca, nel caso di valutazione negativa dei risultati, è disposto previa contestazione e contraddittorio con l'interessato sentito a sua difesa, un rappresentante sindacale cui l’interessato stesso conferisce mandato e con l’eventuale assistenza di un procuratore designato dallo stesso dipendente interessato. Art. 80 Responsabilità 1. Il Dirigente risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività Svolta ed in particolare: a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta; b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi; c) della funzionalità degli uffici o unità operative di pertinenza e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; d) del buon andamento e della economicità della gestione. Art. 81 Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti 1. La Giunta adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione, tenendo conto dei seguenti elementi di riferimento in ordine ai programmi, agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità degli organi di governo: a) dimensione quantitativa della organizzazione gestita, in termini di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali; b) complessità dell'organizzazione gestita: standardizzabilità delle attività, variabilità, tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e livello di interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l'utenza; c) responsabilità giuridiche, gestionali e di risultato; d) propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all'innovazione (di servizio o di processo organizzativo); e) comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate. 2. Tali criteri sono oggetto di concertazione con le OO.SS. ai sensi dell’art. 8 CCNL 1998-2001 Area Dirigenza. 3. Il Nucleo di valutazione, sulla base dei criteri generali concertati, predispone e propone alla Giunta il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti. 4. I sistemi di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento. Art. 82 Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore generale, ove nominato, ovvero Dal Segretario generale, con funzioni di Presidente e da due membri esterni, scelti dal Sindaco, sentita la Giunta, tra esperti in materie giuridiche, management e gestione del personale. 2. Il Nucleo di valutazione risponde esclusivamente alla Giunta, può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici. 3. La valutazione ha periodicità di norma annuale e tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. 4. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del Nucleo e dalla partecipazione al procedimento del valutato. 5. Gli elementi di riferimento per la valutazione dei dirigenti sono quelli stabiliti dalla Giunta, ai sensi dell’articolo precedente. 6. La valutazione negativa dei dirigenti, comporta la revoca dell’incarico e la destinazione ad altro incarico nel rispetto delle procedure previste dall’art. 14 del CCNL 1998-2001 Area Dirigenza e dall’art. 21 del D.lgs n.165/2001. Art. 83 Comitato dei Garanti 1. In caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale, corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. 2. Nei casi di maggiore gravità l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del C.C.N.L. 3. Il Comitato dei garanti, istituito ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 e previsto dall’art. 15 del C.C.N.L. Area Dirigenti, è tenuto ad esprimere il proprio parere vincolante in ordine ai provvedimenti di cui ai precedenti commi. Tale parere deve essere reso entro il termine perentorio di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale se ne prescinde. 4. Il Comitato dei Garanti è presieduto dal Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Segretario Generale, e di esso fanno parte un esperto in materia di organizzazione amministrativa e lavoro pubblico nominato dal Sindaco ed un rappresentante eletto dai dirigenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente designato dal Presidente del Comitato. 5. Il Comitato dura in carica tre anni, e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco, e tale incarico non è rinnovabile. 6. I compensi per l’attività svolta quale componente del Comitato dei garanti saranno stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Municipale. Art. 84 Sostituzione del Dirigente per assenza o impedimento 1. In caso di assenza o di impedimento di un Dirigente la responsabilità dell’unità organizzativa cui lo stesso è preposto viene assegnata ad interim dal Sindaco ad altro dirigente dell’ente, in possesso dei prescritti requisiti professionali o, in alternativa, al Segretario Generale. 2. Per periodi di assenza o di impedimento superiori a 30 giorni per la sostituzione del dirigente può ricorrersi a collaborazioni esterne da formalizzare mediante contratti a tempo determinato secondo i criteri fissati dalla vigente normativa e dalle norme del presente regolamento. Art. 85 Le determinazioni 1. Il Direttore Generale ed i Dirigenti adottano atti di gestione che assumono la denominazione di determinazioni. 2. Le modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di comunicazione ad altri uffici, la loro numerazione sono disciplinate dal capo XII del presente regolamento. 3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione. 4. Tutte le determinazioni sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio a titolo di pubblicità-notizia. 5. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dalla vigente normativa come integrata dall'apposito regolamento. Art. 86 Competenze dei dirigenti in materia di appalti 1. In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, ai dirigenti compete: a) l'indizione delle gare; b) l'approvazione dei bandi di gara; c) la presidenza delle commissioni di gara; d) la nomina dei membri e del Segretario delle commissioni di gara; e) la responsabilità delle procedure di gara; f) l'aggiudicazione delle gare e la stipulazione dei contratti; g) l'autorizzazione al sub appalto nei casi previsti dalla legge; h) l'applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell'aggiudicatario; i) il recesso del contratto o la sua risoluzione; j) ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto. L’amministrazione può anche adottare soluzioni organizzative che prevedano l’affidamento centralizzato di tutte le competenze sino alla stipulazione dei contratti ad una apposita unità organizzativa. Art. 87 L’attività propositiva dei dirigenti 1. I Dirigenti esplicano anche attività di natura propositiva. 2. Destinatari dell'attività propositiva dei Dirigenti sono gli organi di governo dell’ente ed il Direttore generale o il Segretario generale. 3. L'attività propositiva si distingue in: a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed altri atti di programmazione e di indirizzo; b) proposte di deliberazioni relativamente ad atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta; c) proposte di determinazioni di competenza del Sindaco; d) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione; e) proposte di provvedimenti e atti amministrativi. 4. Il Dirigente presenta direttamente proposte di deliberazione alla giunta ed al consiglio, tramite il Presidente dell'organo collegiale, qualora esse abbiano carattere obbligatorio e non presuppongono atti di indirizzo politico – amministrativo. Art. 88 Attività consultiva dei dirigenti 1. L'attività consultiva dei Dirigenti si esplica attraverso: a) l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 53 L. 142/90 (L.R. 48/1991 e L.r. n° 30/2000) sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio; b) per il dirigente responsabile del servizio finanziario, l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio e l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei dirigenti che comportino impegni di spesa; c) relazioni, pareri, consulenze in genere, richiesti dagli organi politici. 2. Il parere di regolarità tecnica concerne: a) la correttezza ed ampiezza dell'istruttoria, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto; b) l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici. 3. Il parere di regolarità contabile concerne: a) la regolarità della documentazione; b) l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione. c) la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo; d) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria, ragioneria ed economia aziendale; e) la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento; f) l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dell'utenza. 4. I pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90 devono essere espressi entro tre giorni lavorativi dalla data della richiesta; per il parere di regolarità contabile il termine è quello previsto dal vigente regolamento di contabilità. 5. In presenza della necessità di ulteriori specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi. 6. In caso di comprovata urgenza, il parere deve essere rilasciato entro la giornata lavorativa. 7. I pareri di cui all'art. 53 L. 142/90 possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizio. Art. 89 Responsabile per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori 1. Le competenze di cui al D.lgs n. 626/94, così come modificato dal D.lgs. n. 242/96, in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono attribuite ad un Dirigente designato dal Sindaco. Art. 90 Il responsabile del procedimento di acceso ai documenti 1. Il Dirigente competente alla adozione del provvedimento è responsabile del procedimento di accesso; qualora l'atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinchè lo detenga stabilmente, responsabile del procedimento di accesso è il responsabile del servizio o dell’unità operativa competente a detenerlo. 2. Il Dirigente può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente addetto alla unità organizzativa di cui è responsabile. C A P O VIII POSIZIONI ORGANIZZATIVE – RESPONSABILI UNITA’ ORGANIZZATIVE Art. 91 Incarichi per le posizioni organizzative 1. La Giunta Municipale con proprio provvedimento individua le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del CCNL 1998-2001 sull’Ordinamento Professionale, per le quali il Dirigente conferisce il relativo incarico. 2. Per ognuna delle posizioni di responsabilità organizzativa si procede alla descrizione della competenza professionale necessaria per l’assunzione di detta responsabilità, definendo i seguenti criteri: a) attitudine e capacità professionale; b) esperienza acquisita; c) requisiti culturali. 3. Il conferimento, la retribuzione e la revoca di tali incarichi avviene nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 sull’Ordinamento Professionale. 4.Con l’atto di conferimento di incarico di posizione organizzativa, il Dirigente determina gli obiettivi da raggiungere e gli indirizzi operativi e gestionali da seguire, precisando le competenze del dipendente incaricato. Con il medesimo atto il dirigente, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare al dipendente incaricato alcune delle competenze relative: a) all'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati dagli organi di indirizzo, con l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione di entrate; b) alla direzione, coordinamento e controllo dell'attività che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; c) alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 5. Il dipendente cui è attribuita la responsabilità di una posizione organizzativa non può esercitare poteri che la legge riserva esclusivamente ai dirigenti. Art. 92 Nomina dei responsabili delle Unità Organizzative 1. I responsabili delle unità organizzative intrasettoriali sono nominati dal Dirigente secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dagli organi di direzione politica, con esclusione delle unità che richiedono la responsabilità specifica di un dirigente. 2. Alle unità organizzative di livello intermedio (servizio) o complesse è preposto un dipendente di categoria D, nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, fatta eccezione per i servizi che necessitano della specifica responsabilità di un dirigente. 3. Se il posto è vacante o in caso di mancanza di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti della categoria D, il Dirigente può nominare un dipendente di categoria C assegnato alle mansioni superiori della categoria D; in alternativa il Sindaco può nominare una figura professionale esterna, ai sensi dell’articolo 51, commi 5 e 5-bis della legge n. 142/1990. 4. L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti. Art. 93 Responsabili della gestione dei tributi 1. La Giunta designa il responsabile dell’I.C.I., su proposta del Dirigente del settore finanziario. 2. Il Sindaco, su proposta del Dirigente del settore, individua, scegliendoli tra i dipendenti in servizio presso il settore dei servizi finanziari che siano in possesso di adeguata professionalità, i responsabili dell'organizzazione e della gestione dei seguenti tributi comunali: a) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; b) la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; c) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; d) altri tributi che leggi, anche successive, affidano al Comune. 3. In caso di indisponibilità di dipendenti forniti di adeguata professionalità, il Dirigente può trattenere la responsabilità gestionale dei tributi attestando l'impossibilità di procedere diversamente. 4. Le competenze dei responsabili dei tributi sono: a) la sottoscrizione delle richieste; b) la sottoscrizione degli avvisi; c) la sottoscrizione dei provvedimenti; d) l’apposizione del visto di esecutività dei ruoli; e) la disposizione degli eventuali rimborsi; f) tutte quelle attribuite dalla vigente normativa. C A P O IX UNITA’ OBBLIGATORIE E DI COLLABORAZIONE AGLI ORGANI POLITICI Art. 94 Ufficio per i procedimenti disciplinari 1. L'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari di cui al contratto collettivo nazionale di comparto viene individuato presso la Segreteria Generale. 2. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse e per la loro impugnazione. 3. La responsabilità dell’ufficio per i procedimenti disciplinari è affidata al Segretario generale, coadiuvato da personale amministrativo individuato preventivamente. 4. Allo stesso Segretario, pertanto, compete preventivamente di contestare l'addebito, d'ufficio o su segnalazione del dirigente, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione. 5. Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale o la censura provvede direttamente il dirigente. Art. 95 ( modifica con delibera G.M. n. 66 dell’15/03/07) Uffici posti alle dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori 1- In conformità al disposto dell’art. 51, - 7° comma – della legge 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche e così come trasfuso nell’art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000, possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. 2- Nell’ambito della previsione organizzativa e funzionale di cui al precedente comma, possono essere configurati, a supporto dell’esercizio delle competenze del Sindaco, gli uffici sottospecificati, strutturabili su base di STAFF: − STRUTTURA di segreteria e di Gabinetto con una organizzazione adeguata a sostenere le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Sindaco e tutte le altre competenze ordinamentali, ivi comprese quelle propedeutiche o complementari ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo (acquisizione di dati e di elementi informativi e di valutazione e loro elaborazione in funzione dell’esercizio dell’attività di indirizzo e/o di controllo). − Struttura organizzativa preposta all’attività informativa interna ed esterna all’ente nell’ambito delle funzioni divulgative dell’azione e dell’attività amministrativa, di indirizzo all’utenza per la fruizione dei servizi e di acquisizione di elementi informativi sull’efficacia dei servizi e delle funzioni disimpegnati dall’ente, ferme restando le condizioni di dettaglio specificate, per la configurazione dell’ufficio stampa e del portavoce, dal successivo art. 96. − Struttura organizzativa preposta alle relazioni con il pubblico, così come delineata al successivo art. 100. − Struttura organizzativa di supporto per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’attività gestionale dei dirigenti. − Struttura organizzativa preposta al controllo e alla verifica di fattispecie organizzative, programmatiche e pianificatorie particolarmente complesse registrabili nel contesto settoriale ed extrasettoriale anche con riferimento alla regolarità degli atti amministrativi adottati, al fine di dimensionare l’ambito degli indirizzi amministrativi da impartire alla luce dei riscontri eseguiti, e/o di valutare gli esiti gestionali. − Ufficio/struttura organizzativa finalizzata a collaborare per ogni altra funzione di indirizzo e di controllo in relazione alle norme che disciplinano le competenze del Sindaco e alle direttive che quest’ultimo emanerà eventualmente in merito. 3- Agli uffici/strutture di cui al precedente comma può essere preposto personale in servizio presso l’ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 51 – 7° comma – della legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, con la specificazione che se si tratta di dipendenti da una pubblica amministrazione è presupposto il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 90 – 1° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 4- Le funzioni di direzione e di coordinamento degli uffici/strutture previste dal presente articolo possono essere affidate ad un dirigente di ruolo dell’ente oppure, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, ad un dirigente da assumere con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla durata del mandato del Sindaco, con la condizione ulteriore che il contratto in ogni caso è risolto di diritto, decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato del Sindaco per qualsiasi causa e con le specificazioni di dettaglio di cui al successivo comma. 5- Gli uffici di supporto di cui al comma 2 vengono costituiti dal Sindaco che provvede direttamente, con apposito decreto: − a fissare i relativi criteri organizzativi e le funzioni dell’ufficio; − a scegliere il dirigente e/o i dipendenti/collaboratori dell’ufficio nel rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi e dalla normativa legislativa, statutaria e regolamentare vigente in materia salvo che non ricorra l’evenienza di cui al successivo comma 12; − a definire ogni altra condizione organizzativa e funzionale in relazione al presente articolo e alle occorrenti esigenze organizzative e funzionali. 6- Gli uffici/strutture previsti dal precedente comma 2 collaborano con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, esclusa ogni diretta competenza gestionale relativamente alle fattispecie amministrative in ordine alle quali l’ufficio collabora per l’esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo e ciò al fine di evitare la contestuale commistione delle funzioni di indirizzo e di controllo con quelle gestionali con riferimento a fattispecie identiche. 7- E’, tuttavia, consentito l’esercizio di competenze di tipo gestionale per la gestione delle risorse attribuite all’ufficio di supporto per il conseguimento degli obiettivi assegnati. 8- E’ consentito, altresì, affidare provvisoriamente al dirigente dell’Ufficio di Supporto eventualmente assunto con contratto a tempo determinato anche la dirigenza settoriale, piena o parziale, in presenza delle seguenti condizioni: − che tale dirigenza non comprenda contestualmente fattispecie interessate da funzioni di indirizzo e/o di controllo, in conformità a quanto specificato al precedente comma 6; − che il dirigente esterno assunto con contratto a tempo determinato sia stato collocato in aspettativa presso l’ente di provenienza non soltanto per l’espletamento di funzioni di supporto agli organi politici ma anche per l’esercizio di funzioni direzionali/dirigenziali ordinarie ai sensi della normativa vigente in materia. 9- Di contro, è consentito l’affidamento a dirigenti di ruolo del Comune che si dichiarino disponibili in tal senso, di compiti di collaborazione con gli organi politici per l’espletamento, a tempo parziale, di funzioni di indirizzo e di controllo riferite a materie e competenze diverse da quelle normalmente disimpegnate dal dirigente per effetto dell’ordinario incarico dirigenziale, al fine di evitare commistione tra le funzioni gestionali di tipo dirigenziale e quelle di supporto dell’attività di indirizzo e di controllo. 10- Agli uffici di supporto vengono riconosciuti, in sede di definizione del P.E.G. risorse proprie per il raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati. Ricorrendo le condizioni previste dai precedenti commi 8 e 9 dovrà essere individuata l’incidenza finanziaria delle funzioni dirigenziali di supporto e quelle delle funzioni dirigenziali ordinarie, stante che le funzioni di supporto devono essere finanziate separatamente. 11- Nel rispetto delle condizioni previste ai precedenti commi gli uffici previsti dal presente articolo possono essere costituiti anche a supporto delle funzioni di indirizzo e di controllo riservate alla Giunta o esercitabili da singoli assessori, anche a seguito di delega da parte del Sindaco. In tal caso l’ufficio di supporto viene costituito dalla Giunta con apposita deliberazione con la quale si provvede: − alla definizione delle competenze specifiche dell’ufficio con riferimento alle funzioni di indirizzo e di controllo; − alla individuazione dei dipendenti interni e degli eventuali collaboratori esterni chiamati a far parte dell’ufficio salvo che non ricorra l’evenienza di cui al successivo comma; − ogni altra condizione organizzativa e funzionale di dettaglio. 12- Le ipotesi di collaborazione con gli organi politici previste dal presente articolo possono prescindere dalla costituzione di appositi uffici di supporto, qualora l’impegno individuale del dirigente o del collaboratore (non dirigente) sia sufficiente a garantire l’esercizio delle funzioni di supporto previste dal presente articolo e fermo restando che il supporto umano e strumentale di carattere esecutivo (supporto informatico e/o altri supporti) può essere garantito con adeguate disposizioni di servizio. 13- In tutti i casi di contemporaneo impiego del dirigente per funzioni di supporto agli organi politici e per funzioni gestionali ordinarie saranno specificate le relative condizioni giuridiche ed economiche nel rispetto del relativo contratto collettivo di lavoro. 14- La cessazione per qualsiasi causa dell’incarico dirigenziale conferito per l’esercizio di funzioni di supporto agli organi politici ai sensi dell’art. 71 dello Statuto del Comune determina la contestuale cessazione delle funzioni dirigenziali ordinarie, piene o parziali, eventualmente conferite ai sensi del presente articolo, salvo che l’amministrazione comunale non intenda avvalersi della facoltà, meramente discrezionale, di affidare esclusivamente la dirigenza di un settore privo di dirigente di ruolo, a condizione: - che l’eventuale aspettativa eventualmente accordata per l’esercizio di funzioni dirigenziali di supporto agli organi preveda anche la possibilità dell’esercizio di funzioni dirigenziali ordinarie o venga preventivamente modificata in tale ultimo senso; - che in caso contrario, il dirigente stesso manifesti l’intendimento di avvalersi del regime del contratto dirigenziale a tempo determinato previsto dall’art. 110 del T.U.EE.LL., sempre che, nell’ambito del Comune, esistano i relativi presupposti giuridici e in ogni caso previa dimissione dal posto occupato presso l’ente di provenienza. 15- Ai fini dell’assunzione di dirigenti da destinare esclusivamente ad uffici di supporto agli organi politici trova applicazione il limite numerico previsto dal successivo art. 105. Trovano inoltre applicazione le eventuali disposizioni limitative o preclusive desumibili dal decreto legislativo 165/2001 o da altri provvedimenti legislativi, vigenti e futuri, anche in relazione ai limiti temporali degli incarichi e alla qualificazione funzionale dei soggetti incaricati di funzioni dirigenziali. Art. 96 Attività di informazione 1. L’informazione sulle attività e le iniziative dell’ente può essere realizzata attraverso: a) il portavoce nominato dal sindaco; b) l’ufficio stampa. 2. Il portavoce può essere scelto dal Sindaco anche tra soggetti esterni all’Amministrazione. 3. Esso coadiuva e collabora il Sindaco nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Per la durata dell’incarico, il Portavoce nominato dal Sindaco non può esercitare attività nel settore dell’informazione e delle relazioni pubbliche. 4. l’Ufficio stampa cura i collegamenti con gli organi di informazione nel rispetto della trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Amministrazione. 5. Il responsabile dell’Ufficio Stampa è nominato dal Sindaco tra dipendenti della pubblica amministrazione o personale estraneo alla stessa, purchè in possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti di cui all’art. 26 L. 03/02/1963 n° 69. Analogo requisito deve possedere il personale addetto all’Ufficio stampa con il compito di coadiuvare il responsabile dello stesso nell’esercizio di funzioni istituzionali, inclusi i rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media. Art. 97 Ufficio di supporto del Consiglio Comunale 1. Ai sensi dell’art. 31 L. n° 142/1990, come recepito dalla L.r. n° 48/1991 e modificato dall’art. 6 L.r. n° 30/2000, è istituito l’ufficio di supporto del consiglio comunale, quale struttura attraverso la quale il Consiglio comunale esplica la propria autonomia funzionale ed organizzativa. 2. L’ufficio è dotato di risorse umane e strumentali adeguate per assicurare i servizi occorrenti per il funzionamento del consiglio comunale e per l’attività dei gruppi consiliari. La individuazione del personale da assegnare all’ufficio e la determinazione della sua dotazione strumentale compete al Direttore Generale, o al Segretario Generale, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale . 3. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell’ufficio sono specificamente individuate nel P.E.G. ed assegnate al Dirigente del settore degli affari generali. Nell’ambito delle predette risorse devono essere distinte quelle da destinare alla presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse a tale funzione. Art. 98 Servizio di Statistica 1. L'Ente è dotato, ai sensi del D.Lgs. 322/1989, dell'ufficio di Statistica Comunale, posto alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco. 2. Il Responsabile dell’ufficio può essere un dipendente dell’ente con qualifica dirigenziale che abbia precedenti esperienze statistiche per avere diretto uffici di statistica, o per avere curato particolari indagini statistiche o per avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico, oppure che sia in possesso della laurea o del diploma in discipline statistiche od affini o comunque avere superato corsi di qualificazione professionale in materia statistiche. 3. Solo qualora non esista nell'ambito della dotazione organica dell'Ente soggetto alcuno in possesso dei requisiti di cui sopra, la direzione dell'ufficio potrà essere affidata al personale in possesso semplicemente del diploma di scuola media superiore, anche se privo di ogni qualificazione specifica, ma assicurandone in quest'ultimo caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT. 4. Il responsabile dell’Ufficio, ove non sia dipendente con qualifica dirigenziale, gestisce le risorse umane e strumentali dell’ufficio, impartendo le opportune disposizioni; dirige e coordina gli adempimenti statistici; cura i rapporti con gli organismi di statistica nazionale e regionale; partecipa alle riunioni ed alle conferenze di servizio che interessano il servizio di statistica ed esercita ogni altra competenza gestionale finalizzata al regolare espletamento del servizio stesso, con esclusione soltanto della competenza gestionale ad effetti esterni che la legge attribuisce esclusivamente ai dirigenti. 5. Il personale assegnato all'ufficio statistica deve essere in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica che gli consenta anche l’uso degli apparecchi informatici in dotazione. 6. La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, sentito, ove esista, il Direttore generale. 7. L’ufficio di statistica per l’espletamento dei suoi compiti ed in particolare per l’attuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, si può avvalere dell’opera di altri uffici del Comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazione statistiche, quali l’acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. 8. L’ufficio di statistica è responsabile dell’acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi della rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del Comune, il responsabile dell’Ufficio di statistica impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l’attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono state acquisite. 9. L’ufficio di statistica nella fasi istruttorie in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dal parte degli organi e degli uffici cui compete l’adozione dei provvedimenti stessi. 10. L’ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici, ai quali è demandata la tenuta, l’aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l’attività dei servizi d’informatica per la progettazione e la modifica del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell’art. 6 del decreto legislativo 322/89. 11. L’ufficio di statistica elabora, in conformità alle direttive dell’ISTAT, la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base. Art. 99 (articolo aggiornato con delibera G.M. n. 166 del 29/11/2013) 1. Il servizio di protezione civile è organicamente istituito preferibilmente nell’ ambito di uno dei settori tecnici, ma opera con autonomia istituzionale ed alle dirette dipendenze del Sindaco. 2. Il Sindaco nomina il Responsabile, individuato tra i soggetti in possesso di idonei requisiti, in conformità all’apposito regolamento che ne disciplina anche le funzioni. 3. Il Responsabile del Servizio, sotto la sovrintendenza del Dirigente Responsabile del Settore in cui il Servizio è organicamente inserito, gestisce le risorse umane e strumentali dell’ Ufficio, impartendo le opportune disposizioni, dirige e coordina gli interventi di Protezione Civile, cura i rapporti ed il coordinamento con l’ Agenzia della Protezione Civile, la Prefettura, gli organi regionali e provinciali e della protezione civile e con le organizzazioni di volontariato del settore, partecipa alle riunioni e alle conferenze di servizio che interessano il servizio di Protezione Civile, esercita ogni altra competenza gestionale finalizzata al regolare espletamento del servizio stesso, con la sola eccezione della competenza gestionale provvedi mentale ad effetti esterni che la legge attribuisce esclusivamente ai dirigenti, della competenza gestionale che concerne la sua posizione personale e degli adempimenti occorrenti per assicurare in caso di necessità l’eventuale impiego dei supporti tecnici, umani e strumentali dei settori tecnici dell’ Ente di cui ritenga necessario il supporto. Art. 100 Centro Servizi al Cittadino 1. L'Ente istituisce il Centro Servizi al Cittadino che assorbe le funzioni previste dell'art. 11 del D.Lgs. n° 165/01 e dall’art 6 D.P.R. 352/92. 2. A detto centro è assegnato, preferibilmente, personale appositamente addestrato, dotato di idonea qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico. 3. La competenza all'individuazione del responsabile è propria del Sindaco. 4. Oltre alle altre competenze previste dalla legge o attribuite dall’Amministrazione, compete al Centro Servizi per il Cittadino: a) rispondere a domande e fornire informazioni sull’attività generale dell’Amministrazione; b) fornire la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande; c) informare e orientare sulle modalità di accesso ai servizi; d) dare informazioni in ordine alle procedure da seguire per i diversi procedimenti, ai tempi, ai responsabili dei procedimenti e a tutto quanto attiene all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici e dei servizi; e) consentire la presa visione o il rilascio di copia degli atti e dei documenti direttamente accessibili; f) indirizzare al richiedente il responsabile del procedimento per l’accesso alle altre informazioni e dati; g) raccogliere i reclami e le segnalazioni di disfunzione; h) informare in ordine alle garanzie, alle forme di ricorso, agli strumenti di tutela. Art. 101 Ufficio del Difensore Civico 1. Nel rispetto delle previsioni statutarie il difensore civico comunale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto. 2. All’ufficio può essere assegnato un dipendente comunale individuato, nell'ambito della dotazione organica dell'ente, dal Direttore Generale ove nominato ovvero dal Segretario comunale, sentito il Dirigente del settore cui appartiene il dipendente, e cessa dall’incarico, fatta salva espressa conferma, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto di nomina del nuovo difensore civico. Art. 102 Ufficio per il controllo di gestione 1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari il comune istituisce apposita unità organizzativa cui è assegnata la funzione del controllo di gestione. 2. Tale struttura, dotata di proprio responsabile, è autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione. 3. Per il funzionamento e le finalità del suddetto ufficio si fa riferimento all'apposito regolamento. Art. 103 Ufficio di supporto del nucleo di valutazione 1. Per consentire al nucleo di valutazione dei dirigenti, competente anche ad esercitare il controllo strategico, il regolare e puntuale esercizio delle funzioni di competenza così come disciplinate dal relativo regolamento, è istituito, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, un apposito ufficio di supporto, cui è preposto dal Segretario Generale, o dal Direttore Generale se nominato, un dipendente di adeguata categoria che collabora direttamente con il predetto nucleo esercitando in particolare le seguenti funzioni: a) direzione della segreteria del nucleo b) mantenimento dei rapporti con i dirigenti e con i responsabili dei servizi per l’acquisizione dei documenti e dei ragguagli richiesti dal nucleo. c) stesura di relazioni riepilogative richieste dal nucleo ai fini della valutazione dei dirigenti e del controllo strategico d) assistenza, quale verbalizzante, alle sedute del nucleo di valutazione e) predisposizione di schede e di supporti informatici richiesti dal nucleo di valutazione f) esercizio di ogni altro adempimento richiesto dal nucleo di valutazione. CAPO X COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE Art. 104 Contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti 1. L'Amministrazione comunale, in attuazione dello Statuto, può ricoprire con personale esterno i posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione in caso di vacanza, anche transitoria, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti di legge richiesti per la qualifica da ricoprire. 2. La stipula del contratto di cui al precedente comma prescinde da procedure selettive qualora l’incarico venga conferito a dipendenti pubblici collocati in aspettativa o in quiescenza che siano in possesso di idonea qualificazione professionale e dei prescritti requisiti di legge, dimostrati a mezzo di documentato curriculum. 3. Non ricorrendo l’ipotesi di cui al precedente comma dovrà essere esperita procedura selettiva mirata all’acquisizione di curricula che saranno valutati dal Sindaco ai fini dell’adozione del motivato provvedimento di scelta. 4. La durata dei contratti di cui al presente articolo è pari a quella dell’assenza del dipendente in collocamento per aspettativa da sostituire attraverso il rapporto a termine e, in caso di vacanza del posto, non può essere superiore ad un biennio salvo rinnovo formale, e comunque non superiore al mandato residuale del Sindaco. 5. Ai dipendenti assunti mediante contratto a termine per coprire vacanza anche transitoria di posti di organico si applicano le stesse norme vigenti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato anche per quanto concerne il contenuto del contratto. Art. 104 Bis modifica con delibera G.M. n. 158 del 6/08/09 Conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato a dipendenti dell’ente con contratto a tempo indeterminato appartenenti alla categoria giuridica “D” 1) Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 19 del D.lgs.165/01, in alternativa alla procedura di accesso dall’esterno alla dirigenza, la copertura di posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica e risultanti vacanti e disponibili, può avvenire con motivato provvedimento sindacale di attribuzione dell’incarico dirigenziale a personale dipendente, con contratto a tempo indeterminato, del Comune di Trapani inquadrato in categoria “D”, che sia in possesso dei requisiti di legge per l’accesso alla dirigenza. L’alta professionalità, acquisita anche all’interno dell’Ente, rilevabile da apposito curriculum probatorio di esperienza maturata in ruoli di responsabilità, del possesso di adeguata preparazione culturale correlata a lauree specialistiche ed, eventualmente, anche di abilitazioni od iscrizioni ad albi professionali, viene a fondare il motivato supporto della scelta discrezionale operata da parte del Sindaco nell’adozione del provvedimento per l’attribuzione dell’incarico. 2) I suddetti incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e non potranno avere durata eccedente a quella del mandato del Sindaco. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l’oggetto, la durata, mentre il trattamento economico è corrispondente a quello previsto per il posto che si va a ricoprire. Il rapporto resta disciplinato dal vigente CCNL della dirigenza Enti Locali. 3) Per l’intera durata del contratto dirigenziale i dipendenti del Comune, nominati Dirigenti , provenienti dalla categoria giuridica “D” sono automaticamente collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Gli stessi mantengono il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata dell’incarico. Al termine del periodo di efficacia del rapporto dirigenziale costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi, cessano, altresì, di diritto, gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso momento, è ricollocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di provenienza. 4) Gli incarichi dirigenziali sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale, per grave inosservanza delle direttive generali, per i risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione. Possono essere, altresì, revocati a seguito della riorganizzazione o razionalizzazione della struttura e, quindi, per esigenze di carattere funzionale. Cessano per valutazione negativa a conclusione del periodo di prova di durata semestrale, per dimissioni e nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale. Nei casi di maggiore gravità, il Sindaco può recedere dal rapporto di lavoro relativo all’incarico dirigenziale, secondo le disposizioni dei contratti collettivi e del codice civile. 5) Gli incarichi di che trattasi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Art. 105 Contratti a tempo determinato stipulabili al di fuori della dotazione organica 1. L'Amministrazione comunale, in attuazione dello Statuto, può stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica rispettivamente della dirigenza e dell’area direttiva e comunque, per almeno una unità. 2. Il contratto determina la durata dell'incarico che comunque non può superare la durata del mandato residuale del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione delle temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 3. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche, nonché con provvedimento del Sindaco per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E' comunque fatta salva l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente. Art. 106 Conferimento e revoca dell’incarico 1. L'incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti concernenti il titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per il posto da ricoprire, documentati da apposito curriculum. Per garantire la necessaria trasparenza del procedimento, il conferimento dell'incarico può essere disposto previa procedura selettiva, sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati dagli aspiranti. 2. L'incarico può essere revocato secondo le procedure e le modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo. Art. 107 Contenuti del contratto 1. Il contratto, stipulato dal Dirigente del settore competente in materia di personale, deve in particolare disciplinare: a) l'oggetto dell'incarico; b) il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse; c) gli obiettivi da perseguire; d) l'ammontare del compenso; e) l'inizio e la durata dell'incarico; f) i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'Ente; g) la revoca dell'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo; h) i casi di responsabilità civile e contabile; i) l'obbligo della riservatezza; j) le eventuali incompatibilità con l'incarico ricoperto; k) i rapporti con il dirigente responsabile del settore, con il Direttore generale, ove nominato, il Segretario generale e con gli organi politici. Art.108 Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità 1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, ove non siano presenti all’interno dell’ENTE figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche – professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni, così come previsto dall’art. 110 – 6° comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 la durata della convenzione non potrà comunque superare il raggiungimento degli obiettivi salvo che non ricorra la continuità per un certo periodo di tempo degli obiettivi da conseguire. 2. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 3. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 53 del TUPI ed ogni eventuale altra disposizione legislativa che disciplina la fattispecie della concreta applicazione. 4. Le collaborazioni di cui al precedente comma possono avere ricorrenza negli ambiti organizzativi propri dell’area amministrativa, dell’area di vigilanza, dell’area tecnico – manutentiva, dell’area finanziaria e dell’area socio - assistenziale e possono essere prestate, in ragione di un collaboratore per ciascuna di tali aree, da soggetti muniti di laurea, di titoli di servizio, di qualificazione o di specializzazione che dimostrino l’alta professionalità degli interessati nelle materie di rispettiva competenza. 5. Il rapporto di collaborazione può avere ad oggetto: a. la formulazione di pareri e di orientamenti tecnico/amministrativi su pratiche particolarmente complesse sotto l’aspetto giuridico; b. l’individuazione di particolari metodiche operative e procedurali e l’approntamento di piani operativi tendenti alla razionalizzazione di determinate procedure; c. la formulazione di proposte di provvedimenti concernenti fattispecie di particolare importanza e di notevole complessità; d. la partecipazione, ai fini della formulazione di pareri, di orientamenti e di direttive a conferenze di servizio indette dal Comune e da altri enti qualora l’amministrazione ravvisa l’esigenza o l’opportunità di tale partecipazione; e. ogni altra prestazione professionale che l’ente ritiene necessaria od opportuna nell’ambito dell’incarico e nel rispetto della natura e dello scopo della collaborazione professionale, avuto anche riguardo a particolare disposizioni legislative o regolamentari. 6. Oltre che nei casi previsti dal precedente comma il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità è consentito per lo svolgimento di attività di verifica dell’efficacia e dell’esecutività dell’azione amministrativa di valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti in sede gestionale, secondo quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 7. La disciplina dei rapporti di collaborazione previsti dal precedente comma sarà contenuta negli appositi regolamenti interni e particolarmente nel regolamento di contabilità e nel regolamento di disciplina del controllo strategico e dell’attività di valutazione dei dirigenti. 8. L’amministrazione definisce l’obiettivo o l’orientamento di avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità contestualmente alla definizione del piano esecutivo di gestione o con successivo atto di competenza della Giunta. 9. Qualora la scelta del soggetto avviene in base a criteri di particolare fiduciarietà e/o di esperienza/qualificazione professionale la Giunta manifesterà specifica determinazione anche per l’individuazione del soggetto da incaricare ai fini della collaborazione. 10. Non ricorrendo l’ipotesi di cui al precedente comma gli orientamenti della Giunta, da dettare in sede di definizione del P.E.G. o con separato atto, verteranno sui criteri di attivazione della procedura selettiva. 11. All’esecuzione degli indirizzi amministrativi della Giunta provvede il dirigente del Settore “affari generali e del personale” con propria determinazione, salvo che il rapporto di collaborazione non venga attivato nell’ambito degli uffici di supporto del Sindaco. In tal caso trovano applicazione le specifiche norme regolamentari. 12. Il contratto con il collaboratore dovrà disciplinare: a. l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi cui l’incarico stesso tende; b. la durata del rapporto; c. le eventuali incompatibilità; d. l’ammontare del compenso; e. i casi di responsabilità e di risoluzione del contratto; f. gli eventuali rapporti con il Segretario Generale, con i dirigenti e con i responsabili dei servizi. Art. 108 bis ( G.M. n. 75 del 31/03/08 e 116 del 15/05/2008) Contratti speciali nel settore della pubblica istruzione 1. Possono essere conferiti incarichi di supplenza a tempo determinato fino al termine dell’attività didattica secondo la disciplina attualmente prevista dal D.M. 13 giugno 2007, n. 131 o quella che sarà, anche successivamente, introdotta per il settore scolastico statale. 2. Per esigenze connesse al coordinamento didattico e pedagogico della scuola paritaria dell’infanzia possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e, quindi con contratti di lavoro autonomo nei quali il comune esercita il potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi mediante un coordinamento spazio-temporale, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle prescrizioni utili al mantenimento dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica sanciti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 con la specifica che segue: a) limite di spesa annuo importo complessivo non superiore a €. 25.000,00 da stabilirsi per gli anni successivi, annualmente con separato atto di giunta nell’ambito del tetto di spesa massima per il conferimento di incarichi si studio, ricerca, consulenza e collaborazioni; b) criteri e modalità di affidamento valutazione dei curricula secondo criteri obiettivi che assicurino la “par condicio” e privilegino gli elementi peculiari di professionalità connaturali all’incarico da individuare, da parte del dirigente, nell’avviso pubblico sulla scorta di uno o di una pluralità dei seguenti elementi: • Qualificazione professionale; • Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; • Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; • Eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso; • Ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico; c) la prescrizione che la collaborazione, ex comma 55 dell’art. 3 della Legge del 21/12/07 n. 244 e comma 6, dell’art. 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, può essere attivata solo dopo che il dirigente abbia accertato la rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta in un atto di programmazione consiliare, potendosi ritenere esaustivo, a tal fine, anche il suo inserimento nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione; d) l’onere per il dirigente del 4° settore che conferisce l’incarico di pubblicare i provvedimenti di incarico sul Sito Web comunale ( ex comma 54 dell’art. 3 della legge del 21/12/07, n. 244). C A P O XI ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI E DELLE DELIBERAZIONI Art. 109 Le determinazioni 1. Gli atti di competenza del Direttore generale, ove nominato, e dei dirigenti responsabili dei settori assumono la denominazione di determinazioni. 2. La proposta di determinazione è predisposta di norma dal responsabile del procedimento e, comunque, dai dipendenti individuati direttamente dal dirigente. Le determinazioni dirigenziali sono sottoposte al Segretario Generale che le vista dopo averne verificato la regolarità formale, la conformità alle leggi ed ai regolamenti e che, ove rilevi problematiche inerenti l’aspetto contabile – finanziario, si attiverà direttamente con il responsabile del servizio finanziario per la loro soluzione. Il Segretario Generale segnalerà al dirigente che ha proposto la determina le irregolarità eliminabili mediante rettifica o rielaborazione del provvedimento; restituirà, invece, la determina nella quale siano state rilevate illegittimità non eliminabili. 3. La determinazione deve essere pubblicata all’albo comunale e dovrà essere repertoriata per ogni singolo settore in apposito registro, vistato all’inizio di ogni anno, pagina per pagina, dal Segretario, con numerazione progressiva, in ordine cronologico, e conservata in originale agli atti della segreteria amministrativa del Settore competente. Copia di ogni determinazione viene trasmessa, contestualmente alla sua adozione, al Sindaco, al Segretario, al Direttore generale, ai Settori interessati e, nel caso in cui l’atto abbia riferimenti di natura finanziaria, anche al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza. 4. L’ufficio di segreteria curerà la registrazione di tutte le determinazioni in apposito registro generale nel rispetto delle medesime modalità riguardanti i registri di settore, nonché delle determinazioni del Direttore generale. 5. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una volta adottata è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Art. 110 Le deliberazioni 1. Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio sono predisposte dal responsabile del procedimento, secondo le direttive del dirigente del settore. Per gli atti di indirizzo e controllo le direttive sono impartite dall’Amministrazione comunale oltre che dal dirigente del settore. 2. Sulle proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri prescritti dalla legge e dallo Statuto del Comune. 3. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti giuntali, fermo restando che la proposta può essere avanzata secondo le modalità previste dallo statuto. Art. 111 Provvedimenti del Sindaco 1. Nell’ambito dell'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge, dello Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e nell’espletamento delle sue funzioni di indirizzo e di controllo, il Sindaco emette propri provvedimenti denominati decreti. 2. Il Sindaco emette nella qualità di Ufficiale di Governo le ordinanze contingibili ed urgenti, su proposta del settore competente per materia. C A P O XII ORGANI COLLEGIALI Art. 112 Comitato di Direzione 1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo delle attività delle strutture dell’Ente è istituito il Comitato di Direzione. 2. Il Comitato è presieduto, dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Generale che comunque ne fa parte di diritto. Esso è composto da tutti i dirigenti dell’Ente; è facoltà del Presidente di integrare il Comitato disponendo la partecipazione di altri dipendenti comunali. 3.Il Comitato può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri purché il numero dei presenti non sia inferiore alla metà più uno dei soggetti invitati. 4.Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alla problematiche gestionali di carattere intersettoriale. 5. In particolare, esso: a) verifica l’attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell’attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi di Governo; b) decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura; c) propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei servizi e l’economicità gestionale anche in relazione a rilievi formulati in sede di controllo strategico o di controllo di gestione; d) rilascia pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione. 6. La convocazione del Comitato è disposta dal Presidente di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Sindaco. In quest’ultimo caso alla seduta possono partecipare anche gli assessori interessati alle problematiche da discutere. 7. Delle riunioni viene redatto verbale a cura di un dipendente chiamato a svolgere le funzioni di segretario occasionalmente o in via permanente con disposizione di servizio del Segretario Generale. 8. Il Sindaco ha sempre facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato. Art. 113 Comitato di indirizzo e di coordinamento tecnico - politico 1. E’ istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento tra l’attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici. 2. Il comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione dei piani, programmi e progetti e nell’individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo. 3. Il comitato è presieduto dal Sindaco ed è composto: a) dagli Assessori; b) dal Segretario generale c) dal Direttore generale, ove nominato; d) dai dirigenti. 4. Il comitato, qualora debba esprimersi su problematiche che interessano soltanto alcuni settori o servizi e fattispecie determinate, può riunirsi anche con l’intervento dei soli assessori e dirigenti interessati. Abrogati Capo XIII della delibera G.M. 136/03 e artt. 114 e 115 con delibera G.M. n. 50 dell’1/03/07 P A R T E II RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE CAPOI PRINCIPI GENERALI Art. 114 Contenuto e finalità 1. Il presente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte II, disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, con accesso dall’esterno e dall’interno, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale, per il Comune di Trapani. Art. 115 Criteri per il reclutamento e la selezione del personale 1. Il Comune di Trapani, nel rispetto delle direttive europee, delle disposizioni legislative e statutarie, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul lavoro, nonché nello sviluppo professionale e di carriera, impegnandosi a rimuovere eventuali ostacoli che impediscono la parità tra i sessi attraverso azioni e misure organizzative concrete. 2. Il Comune, nell’applicazione del nuovo CCNL e del nuovo ordinamento professionale (accordo 31 marzo 1999), assicura la creazione delle condizioni interne per valorizzare al meglio le professionalità e per garantire, in un’ottica meritocratica, il massimo sviluppo di carriera ai propri dipendenti. Art. 116 ( modifica con delibera G.M. n. 263 del 18/10/07) Modalità di acceso ai posti di qualifica dirigenziale 1. In ossequio al disposto dell’art. 28 del D.lgs. n. 165/2001, l’accesso alla dirigenza può avvenire esclusivamente mediante concorso per esami. 2. Al detto concorso possono partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’ Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; b) i dipendenti delle amministrazioni statali, reclutati a seguito del corso - concorso, con un periodo di servizio ridotto a quattro anni; c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 muniti di laurea che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; d) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea; e) Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso Enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea” 3. I bandi di concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale devono necessariamente prevedere l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere. Art. 117 Modalità di accesso ai posti vacanti di qualifica non dirigenziale 1. L’accesso all’impiego e la copertura di posti vacanti avviene con una delle seguenti modalità: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del D.lgs. 165/2001, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione), per la copertura dei posti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. In tal caso, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di soggetti non possono complessivamente superare la metà dei posti da ricoprire, ai sensi dell’articolo 1 della L.R. n° 15/94; c) mediante mobilità interna ed esterna e passaggio diretto; d) mediante comando; e) mediante assunzioni a tempo determinato di personale straordinario (escluse dal campo di applicazione dell’articolo 16 della legge 56/87); f) mediante chiamata numerica per le assunzioni obbligatorie dei soggetti iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla Leggi 2 aprile 1968, n. 482 (come integrato dall’articolo 19 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) e 12 marzo 1999 n. 68, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. In tal caso, il Comune provvede, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n° 12/91, mediante selezione pubblica per titoli ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell’articolo 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche e nel presente Regolamento. 2. L’assunzione al Comune avviene con contratto individuale di lavoro. 3. Il Comune, anche in riferimento ad esigenze temporanee o stagionali, ovvero non differibili per urgenza, si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dall’ordinamento vigente, in particolare dei contratti a tempo determinato. Art. 118 Programmazione del fabbisogno del personale 1. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate dal Comune sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, previa informazione ed eventuale concertazione con le rappresentanze sindacali. 2. Il Piano delle assunzioni del personale dovrà essere definito, previa informazione ed eventuale concertazione con le rappresentanze sindacali, a cadenza annuale, sulla base del budget del personale, e dovrà individuare i profili professionali ed i relativi posti per i quali sarà attivata concretamente la progressione verticale e quelli per i quali sarà predisposta la procedura selettiva per l’accesso dall’esterno ed, eventualmente, quelli per i quali saranno svolti i concorsi interni. 3. Il Piano dovrà contemperare l’esigenza di acquisizione di nuove professionalità con la possibilità di sviluppare le condizioni professionali del personale in servizio. Art. 119 Le procedure selettive 1. Le procedure selettive di cui alla lettera a) dell’articolo 119 del presente Regolamento devono conformarsi ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione; b) modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire; d) rispetto delle pari opportunità tra i due sessi; e) composizione delle commissioni di concorso tale da garantire professionalità ed imparzialità. 2. Per procedure selettive si intendono: a) i concorsi pubblici; b) i concorsi esclusivamente interni, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CCNL 31/03/1999; c) la progressione verticale dei dipendenti, secondo il disposto dell’art. 4 comma 1, del CCNL 31/03/1999; d) i corsi-concorsi. Art. 120 Requisiti di accesso 1. Possono accedere all’impiego presso il Comune, fatto salvo quanto diversamente stabilito da norme di carattere speciale, i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti all’estero; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, esclusivamente per posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale, da determinarsi con D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400/88, ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001; c) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; d) età non inferiore ad anni 18. Il limite massimo di età può essere previsto solo nei casi relativi alla specifica natura del servizio o a oggettive necessità dell’Amministrazione. Il sistema dei profili professionali indica quali profili siano interessati ed i limiti di età corrispondenti; e) godimento dei diritti civili e politici; f) assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione; g) idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto, in relazione alla specifica funzione; h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; i) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo professionale. Qualora il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso, questo costituisce requisito indispensabile per l’ammissione anche per i concorrenti interni. 2. Per la copertura dei posti previsti nel Piano annuale delle assunzioni, oltre al possesso dei requisiti generali stabiliti dalla normativa vigente, sono richiesti i titoli e gli altri requisiti espressamente specificati nel sistema dei profili professionali. 3. I requisiti generali e particolari devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, ovvero, nel caso di assunzione con altra modalità, alla data di apertura delle procedure di selezione. Art. 121 Le riserve 1. Le riserve di posti previste dalle vigenti leggi a favore di particolari categorie di personale operano sui posti disponibili per essere coperti mediante procedura concorsuale o richiesta agli uffici del lavoro. 2. Le percentuali di riserva previste dalle leggi, si calcolano sui posti disponibili e via via residui, nell’ordine seguente: a) categorie protette di cui alla legge n. 482/68 e alla legge n. 68/99; b) categorie protette da leggi speciali (vittime della mafia, ecc.) c) personale di cui all’art. 23 della L. n. 67/88 e successive modificazioni; d) portatori di handicap di cui all’art. 7 L.r. n. 27/91 e) lavoratori di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 468/97 (comma 3); f) coniuge ed orfani di dipendenti deceduti in servizio o a causa del servizio. CAPO II IL CONCORSO PUBBLICO Art. 122 Indizione del concorso, posti disponibili, termini di espletamento 1. Il concorso è indetto con deliberazione della Giunta comunale. 2. La responsabilità delle procedure concorsuali è attribuita al responsabile del Settore in conformità a quanto disposto dall’art. 77 del presente regolamento ed al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario comunale per le procedure concorsuali relative alla copertura dei posti apicali dell’ente. 3. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione esaminatrice, di seguito indicata come Commissione, considerato il numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico mediante apposita comunicazione affissa all’Albo Pretorio. 4. Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz bilanciati tesi ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo da ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, con esclusione di quelli riservati. 5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della Commissione. 6. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione con motivata relazione da inoltrare alla Giunta. Art. 123 Bando di concorso 1. Il bando di concorso, allegato quale parte integrante della determinazione d’indizione del concorso, deve contenere: a) le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande; b) le modalità di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere le eventuali prove preselettive di cui all'art. 21 della L.R. del 29 ottobre 1985, n. 41 e dell'art. 4 della L.R. n. 12 del 1991, quelle scritte teorico-pratiche ed orali ed eventualmente quelle tecnico-pratiche; c) le materie ed il programma oggetto delle singole prove scritte teorico-pratiche ed orali ed il contenuto di quelle tecnico-pratiche; d) la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale; e) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego distintamente per i candidati esterni e per quelli interni; f) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio esclusi quelli afferenti all’età ed i relativi termini e modalità di presentazione; g) il numero dei posti eventualmente riservati al personale interno, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali e di legge; h) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. 2. Il bando deve, altresì, contenere la citazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'articolo 57 del Decreto Legislativo 165/2001. 3. Il bando di concorso deve, inoltre, dichiarare: - 1) il numero dei posti messi a concorso ed il relativo profilo professionale, con l’indicazione della validità della graduatoria; - 2) il trattamento economico lordo assegnato al posto; - 3) l'ammontare e le modalità di versamento della tassa di concorso; - 4) le dichiarazioni di legge da inserire nella domanda di ammissione; - 5) i documenti da produrre obbligatoriamente, a pena di esclusione. - 6) la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 4. Il bando può inoltre contenere indicazioni riguardo il calendario delle prove e la loro durata. 5. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti sia nei riguardi della Commissione, che dei candidati. 6. Eventuali variazioni sono di esclusiva competenza del responsabile del procedimento concorsuale, il Segretario comunale, il quale provvede, mediante adozione di apposita determinazione da assumere in data anteriore a quella di chiusura del bando, con contestuale fissazione di un nuovo termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di ammissione. 7. Detto nuovo termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di variazione del bando effettuato con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di concorso. 8. Le modifiche ed integrazioni debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di concorso e debbono, altresì, essere notificate, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, a coloro che al momento della pubblicazione hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso. Art. 124 Pubblicità del bando 1. Il bando di concorso deve essere pubblicato integralmente o per sintesi quale avviso di bando sulla G.U.R.S., a cura del Segretario comunale. Copia del bando è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. 2. Copia del bando di concorso pubblico è inviata ad Enti, Uffici ed Associazioni cui la comunicazione spetta per legge. 3. È facoltà della Giunta dare ulteriore pubblicità del bando attraverso inserzioni su giornali locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione ritenute opportune. Art. 125 Proroga, riapertura termini e revoca del bando di concorso 1. La Giunta, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può prorogare il termine di scadenza del concorso e riaprirlo qualora già venuto a scadenza purché, in quest'ultima ipotesi, la Commissione non abbia ancora iniziato le procedure concorsuali. 2. L’Amministrazione ha facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca del concorso bandito, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, prima dell’atto di nomina degli eventuali vincitori. 3. Dell'avvenuta proroga o riapertura del termine deve essere data comunicazione al pubblico con le stesse modalità utilizzate per l’iniziale pubblicità del bando, mentre dell'avvenuta revoca dovrà essere data diretta comunicazione a coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o telegraficamente. In ogni caso sono contestualmente informate le Rappresentanze Sindacali. 4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore. Art. 126 Modalità di presentazione della domanda 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice ed in conformità alle prescrizioni del bando, deve pervenire al Comune entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.S.. 2. Entro il medesimo termine devono pervenire anche gli altri documenti la cui presentazione è stabilita con carattere di obbligatorietà nel bando di concorso. Qualora detto giorno sia un giorno festivo ovvero coincida con un giorno di irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero, il termine s’intende prorogato al primo giorno effettivamente lavorativo successivo. 3. Si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita, entro il termine perentorio stabilito nel bando, per mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale della località di partenza. 4. Nel caso di consegna diretta della domanda all’Ufficio Protocollo, farà fede la data apposta dall'ufficio medesimo sulla domanda; l’Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta e, quindi, farà fede la data apposta sulla medesima. Art. 127 Contenuto della domanda di ammissione al concorso 1. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, (in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta), oltre alla precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare: a) cognome e nome; b) il luogo, la data di nascita e la residenza (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale); c) il possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione europea; d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione; e) l’inesistenza di condanne penali, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che escludono l'accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se negativa); f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile); g) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, indicando con precisione l'Istituto/Università presso cui è stato conseguito e l'anno scolastico/accademico; h) i servizi a tempo indeterminato prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa); i) i titoli che danno diritto a riserva o a preferenza di legge; j) il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso con l'indicazione dell'eventuale recapito telefonico. Il concorrente è tenuto a comunicare, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ogni variazione di tale recapito; k) per le persone handicappate: l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali; l) l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando e nel presente Regolamento, di cui copia risulta consultabile presso la sede comunale. 2. Chi partecipa contemporaneamente a più concorsi indetti dal Comune è tenuto a presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo però ad un sola di esse i documenti eventualmente necessari, se trattasi di concorso per titoli o per titoli ed esami e a ciascuna delle altre domande un elenco, redatto in duplice copia ed in carta semplice, in cui sono descritti specificatamente i documenti presentati (dal candidato), facendo espresso riferimento al concorso per il quale è stata presentata la documentazione completa. 3. L'Amministrazione può disporre che le domande di partecipazione al concorso siano compilate su apposito modulo allegato al bando. 4. La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. Art. 128 Documenti da allegare alla domanda 1. Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata obbligatoriamente la ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso, nonché eventuali documenti e titoli richiesti obbligatoriamente dal bando. 2. Nel caso di concorsi per titoli ed esami, ovvero per soli titoli, i candidati possono, inoltre, allegare alla domanda ai fini della valutazione da parte della Commissione: a) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso; b) tutti i titoli e documenti che ritengano, nel loro interesse, utili a comprovare l'attitudine e preparazione a coprire il posto da conferire, ivi compreso il "curriculum professionale" debitamente sottoscritto e documentato; c) copia del foglio matricolare dello stato di servizio attestante l'avvenuta prestazione del servizio militare. 3. I documenti, titoli o attestazioni di servizio allegati alla domanda di ammissione al concorso, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, in ogni caso specificate nel bando di concorso, possono essere prodotti in copia autocertificata o elencati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Nel caso di presentazione di documenti, titoli o certificati di servizio, alla domanda di ammissione deve esserne unito un elenco, in duplice copia e in carta semplice. 5. In caso di verifica successiva che comprovi la dichiarazione mendace, anche a seguito di controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il candidato perde i diritti acquisiti. Art. 129 Esame preliminare delle domande 1. Il Dirigente responsabile del procedimento di concorso, Ovvero il Direttore Generale o il Segretario Generale nel caso di concorso per dirigenti, avvalendosi delle strutture e delle risorse umane del Servizio Personale, procede all’esame preliminare delle domande. Il Servizio Personale verifica le domande e i relativi documenti, per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione dal bando di concorso e dal presente Regolamento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Tale termine può essere prorogato solo per cause eccezionali da comunicare previa dichiarazione pubblica secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando. 2. La verifica di cui al comma 1 del presente articolo, è effettuata soltanto per le domande pervenute entro il termine stabilito dal bando di concorso, in quanto, per quelle giunte successivamente, il Servizio Personale si limita a dare atto di detta circostanza nella relazione di cui al successivo comma, il che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso. 3. Ultimate dette operazioni, il Dirigente determina: a) il numero delle domande di ammissione complessivamente pervenute tramite l’Ufficio Protocollo; b) il numero delle domande regolari ai fini dell'ammissione; c) il numero e l'elenco nominativo dei candidati le cui domande presentino imperfezioni formali od omissioni non sostanziali e come tali siano suscettibili di essere regolarizzate. 4. Successivamente il Dirigente può ammettere la regolarizzare delle domande di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo, facendone comunicazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevuta, ai candidati coinvolti, che avranno a disposizione un periodo di tempo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per regolarizzare la domanda. 5. Il candidato, che entro il termine prefissato non abbia provveduto alla regolarizzazione della domanda, è escluso dal concorso. 6. In particolare non sono passibili di regolarizzazione e comportano, quindi, l'esclusione dal concorso: a) l’omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali; b) il mancato versamento, entro i termini, della tassa di concorso; c) l’omessa od errata indicazione del concorso cui si intende partecipare. 7. Indi il Segretario comunale determina il numero e l'elenco nominativo dei candidati le cui domande non presentano gli estremi di ammissibilità al concorso indicandone le motivazioni. 8. Non dà luogo all'esclusione dal concorso, né è soggetta a regolarizzazione la mancata compilazione della domanda sull'apposito modulo allegato al bando. 9. La regolarizzazione formale non è necessaria quando il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicitamente posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla documentazione presentata. 10. Il Dirigente dichiara, poi, l’ammissibilità delle domande regolari (ivi comprese quelle regolarizzate) e l’esclusione motivata di quelle non regolari o non regolarizzate dandone, per queste ultime, comunicazione agli interessati, con indicata la possibilità di reclamo, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevuta. 11. Gli interessati all’esclusione possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, sporgere reclamo avverso all’esclusione al Segretario comunale, il quale assume le relative decisioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza di reclamo. Art. 130 Sorteggio dei componenti 1. La seduta in cui si provvede al sorteggio dei componenti della Commissione è pubblica ed è resa nota mediante indicazione, nello stesso bando di concorso ed in avvisi pubblicati all’Albo Pretorio e nei luoghi più frequentati del Comune della data, dell’ora e del luogo in cui tale sorteggio avverrà. In caso di forza maggiore, la seduta può essere rinviata ma il rinvio deve essere reso noto per tempo mediante avvisi pubblico da pubblicare all’Albo Pretorio. 2. Il sorteggio viene effettuato dal legale rappresentante dell’Ente o da un suo delegato, con l’assistenza del Segretario comunale. 3. Prima di procedere al sorteggio, il rappresentante legale dell’Ente comunica le qualificazioni professionali dei commissari in relazione al tipo di concorso e in relazione alle materie di esame. 4. Il legale rappresentante dell’ente che presiede la seduta invita due persone maggiorenni del pubblico, indicate dallo stesso pubblico, ad assistere formalmente quali testimoni all’operazione di sorteggio (che avverrà sempre alla presenza del pubblico), che sottoscriveranno alla fine il relativo verbale. 5. Gli stessi verranno preventivamente identificati mediante idoneo documento di riconoscimento. In mancanza di pubblico, il segretario inviterà due dipendenti dell’amministrazione ad assistere quali testimoni. 6. Il sorteggio avverrà secondo le modalità indicate nell’Allegato “A” del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 3 febbraio 1992, pubblicato nella G.U.R.S. dell’8 febbraio 1992, n.8. 7. Le modalità prescritte nel precitato allegato, nonché gli articoli 6, 7 e 8 del relativo Decreto debbono essere letti nella seduta nella quale si procede al sorteggio, prima di iniziarlo. 8. Per ciascun Componente esperto della Commissione giudicatrice, debbono essere sorteggiati cinque nominativi, il primo dei quali sarà il componente effettivo. 9. Successivamente, si procederà al sorteggio degli altri quattro componenti che saranno supplenti. 10. Tale operazione sarà ripetuta fino alla nomina dei cinque componenti titolari coi relativi supplenti. 11. I supplenti subentreranno, nell’ordine di estrazione, in caso di rinunzia o dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede. Art. 131 Comunicazione dell’avvenuto sorteggio 1. Esaurite le operazioni di sorteggio di cui al precedente articolo, il Segretario comunale comunicherà alla Giunta i nominativi dei sorteggiati, con riserva di conferma. 2. Entro le quarantotto ore successive, il Dirigente responsabile del procedimento di concorso comunicherà al domicilio degli interessati e mediante raccomandata espresso, con avviso di ricevimento, l’avvenuto sorteggio. La lettera dovrà contenere le seguenti avvertenze: a) che l’interessato sarà considerato rinunziatario e, quindi, sostituito, nel caso che non faccia pervenire all’Ente formale accettazione dell’incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione; b) che l’incarico è incompatibile con la qualità di Consigliere o Amministratore dello stesso Ente che ha bandito il concorso; c) che non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali; d) che l’interessato per le finalità di cui all’art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 non deve aver subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione. 3. Nella lettera di accettazione, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle superiori lettere b), c) e d) e di non avere rinunciato o di non essersi mai dimessi per due volte da componenti di commissioni giudicatrici quali componenti esperti. Art. 132 Costituzione e composizione della commissione giudicatrice 1. Per l’assunzione mediante pubblici concorsi, le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque componenti in possesso del titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame. 2. Presidente della Commissione è il Dirigente responsabile del procedimento di concorso, ovvero il Direttore Generale o il Segretario Generale in caso di concorso per dirigenti. 3. I Componenti delle Commissioni giudicatrici sono scelti mediante sorteggio pubblico dall’Ente tra gli iscritti negli appositi elenchi della Provincia di Trapani predisposti dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 12 e dal D.P.R.S. 3 febbraio 1992 e relativo allegato A), In caso di esaurimento dell’elenco provinciale si fa ricorso all’intero Albo Regionale. 4. La Commissione giudicatrice dei concorsi è organo interno e temporaneo dell’Amministrazione comunale. L’attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa ed i suoi componenti, nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, sono pubblici ufficiali. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile del Settore competente nelle materie oggetto delle prove concorsuali o da altro dipendente dell'Ente con qualifica e titolo di studio almeno pari a quello richiesto per il posto messo a concorso, nominato dalla Giunta comunale. Art. 133 modificato con del. G.M. n. 233 del 10/10/2008 Insediamento della commissione giudicatrice 1. Il Presidente della commissione convoca la seduta di insediamento. 2. Prima dell'inizio dei lavori, il Segretario annota le esatte generalità dei componenti e verifica che corrispondano ai dati contenuti nell'atto di nomina. 3. Non possono far parte della Commissione giudicatrice parenti ed affini fra loro fino al IV grado civile e coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di uno dei concorrenti 4. Aperti i lavori si procederà, innanzitutto alla verifica dei requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità, in relazione all' art. 3 commi 6,7, 8 e 9 della L.R. 30 aprile 1991, n. 12, e alla elezione del Vicepresidente e a verificare l'inesistenza, dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei partecipanti, di ogni eventuale situazione di incompatibilità tra i propri componenti e i candidati ai sensi di legge. 5. Alla verifica dei suddetti requisiti e di eventuali situazioni di incompatibilità si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli artt. 20 e 26 della L 15/68. 6. La commissione, inoltre, provvede a stabilire il termine del procedimento concorsuale, il diario delle prove ed i tempi a disposizione per ciascuna prova, se già non previsto nel bando e a disporre per la loro pubblicità; 7. Le convocazioni della Commissione, successive alla prima, saranno preferibilmente concordate tra tutti i membri. In caso di mancanza di accordo tra tutti i membri, la data della convocazione è stabilita dal Presidente della Commissione, secondo modalità che dovranno essere messe a verbale. Art. 134 Obblighi e doveri dei commissari 1. Il Presidente, i Commissari ed il segretario della Commissione sono strettamente vincolati al segreto d'ufficio per tutto ciò che concerne l'attività della Commissione medesima e quella dei singoli componenti nell'ambito della Commissione. 2. Il Presidente, i Commissari ed il segretario della Commissione non possono promuovere, partecipare o comunque collaborare ad iniziative estranee all’Amministrazione comunale volte, direttamente od indirettamente, alla preparazione al concorso dei candidati. Art. 135 Compenso dei componenti 1. A ciascun componente delle Commissioni, ivi compreso il segretario, oltre il rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione se ed in quanto dovute, spetta un compenso non superiore a quello previsto per le commissioni giudicatrici dei concorsi dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 12/91 (da rivalutarsi con D.P.R.S. ai sensi dell’art. 66 della L.R. n. 41 del 29 ottobre 1985). Art. 136 (Modifica del. G.M. n. 256 del 21/10/08. Funzionamento della commissione giudicatrice 1. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purchè sia presente il Presidente o il Vice PresidenteI componenti possono assentarsi alternativamente durante lo svolgimento delle prove purché alle stesse sia costantemente presente almeno la maggioranza degli stessi. 2. La Commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, osservando, nell'ordine dei lavori, la seguente successione cronologica: G.M. n. 233 del 10/10/2008 a) verifica dell'avvenuta pubblicità del bando nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento; b) definizione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali; c) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli ove previsti, e delle prove d'esame e valutazione dei titoli; d) predisposizione ed effettuazione delle prove scritte secondo le procedure di cui all'art. 13 del D.P.R.S. 3 febbraio 1992; e) comunicazione agli interessati del risultato nella convocazione della prova orale (nei concorsi per titoli ed esami); f) correzione delle prove scritte predisposizione, effettuazione e valutazione delle prove teorico-pratiche, o pratiche; g) espletamento delle prove orali secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.P.R.S. 3 febbraio 1992; h) formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei. 3. La Commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove limitatamente a funzioni di vigilanza e/o meramente esecutive, può avvalersi del personale scelto dall'Amministrazione comunale tra i propri dipendenti. Ciò quando lo richieda il numero dei candidati, la dislocazione dei locali, la natura degli esami o la particolarità delle prove. 4. Alla Commissione è data, altresì, facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle prove, di sistemi di elaborazione elettronica dei dati, di strumentazioni tecnologiche, audiovisivi, ecc., riconosciuti dalla stessa idonei e pertinenti rispetto ai fini da perseguire. Art. 137 Verbali delle operazioni della commissione 1. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione in ogni seduta è redatto, a cura e responsabilità del segretario, un verbale che deve riportare in forma chiara, anche se sintetica, le determinazioni collegiali della Commissione e deve attestare il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti affidati alla Commissione stessa. 2. Ciascun componente, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, siglati in ogni pagina, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione. 3. Una volta distinte le personali responsabilità, nei casi di discordanza circa i giudizi di irregolarità formali o sostanziali inerenti l’espletamento del concorso, i componenti non possono sottrarsi dal sottoscrivere il verbale. 4. Eventuali osservazioni del segretario e dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegarsi al verbale. 5. Al termine dei lavori i verbali, firmati dal Presidente, da tutti i Commissari e dal segretario, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi al Segretario comunale, per i conseguenti adempimenti. 6. Il Segretario comunale, ove rilevi che dal verbale emergano vizi o irregolarità nell'operato della Commissione, restituisce gli atti alla Commissione stessa specificando i motivi del rinvio e invitando la Commissione ad eliminarli. 7. Nell’ipotesi di persistenza in operazioni considerate irregolari o illegittime il suddetto Segretario comunale provvede ad inoltrare alla Giunta apposita relazione per gli eventuali provvedimenti. Art. 138 Oggetto e finalità delle prove concorsuali 1. Le prove concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di selezione del personale e anche mediante l'uso di idonee ed opportune tecniche specificamente finalizzate a tale obiettivo, ad accertare non solo la preparazione culturale e teorica, ma, soprattutto e nel modo più oggettivo possibile, le effettive capacità ed attitudini del candidato a ricoprire il posto messo a concorso e consentire, infine, mediante un esame comparativo dei candidati condotto con criteri di valutazione omogenei, la formazione di un giudizio di merito coerente ed imparziale. 2. Le prove concorsuali dovranno prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, a norma dell’articolo 37 del D.lgs. 165/01. Art. 139 Calendario delle prove di esame 1. La convocazione per le prove d’esame, con l’indicazione del calendario delle medesime, deve essere comunicata al candidato con un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data della prima prova, tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevuta. Le date di convocazione possono, comunque, essere già previste e/o indicate nel bando di concorso. 2. Il diario delle prove, in alternativa alle modalità di cui al primo comma, può essere pubblicato mediante apposito avviso nella G.U.R.S., Serie Speciale – Concorsi ed Esami e nell’Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima prova. Il termine di cui al presente comma decorre dal giorno di pubblicazione dell’avviso. 3. Le prove d’esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o tecnico-pratiche. 5. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. Art. 140 Sede e modalità di svolgimento delle prove concorsuali 1. Le prove concorsuali devono svolgersi, di norma, concentrando i candidati in un’unica sede. Qualora vi sia l’esigenza che le prove si svolgano in sedi diverse, le stesse devono svolgersi contemporaneamente per tutti i candidati. 2. Qualora si renda necessario per lo svolgimento delle prove l'utilizzo di materiali complessi (es. audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, etc.) questi potranno essere predisposti anticipatamente rispetto al giorno in cui le medesime avranno luogo, garantendo, tuttavia, una scelta tra varie alternative nell'immediatezza dell'inizio delle prove stesse. Art. 141 Convocazione dei candidati e rinvio di prove concorsuali 1. I candidati sono convocati a cura del Presidente della Commissione, nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti dalla Commissione medesima per l'effettuazione delle prove concorsuali. 2. I candidati devono, all’atto del riconoscimento preliminare, presentare la lettera di convocazione ed un documento di identità, che abbia validità ai sensi di legge. 3. Il candidato che non si presenta alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è considerato rinunciatario e viene escluso dal concorso. 4. Nel caso di prove programmate in più giornate il concorrente impedito a parteciparvi per gravi e comprovati motivi può, prima del giorno prestabilito per la sua convocazione, far pervenire al Presidente della Commissione istanza di rinvio documentata per essere ammesso a sostenere la prova in altra data, comunque, da sostenersi entro il termine ultimo programmato per il completamento di tali prove. 5. La Commissione decide, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, sull'istanza di rinvio e, nel darne telegrafica comunicazione al concorrente, fissa, nel caso di accoglimento dell'istanza, una nuova data per l'effettuazione della prova. Se il concorrente non si presenta per sostenere la prova, è escluso dal concorso. Art. 142 Valutazione prove di esame 1. Sono a disposizione punti 30 per ogni singola prova ed il punteggio viene attribuito in trentesimi (30/30). 2. Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati dovranno riportare una votazione minima di 21 su 30. 3. E’ individuato il seguente criterio generale per l’identificazione dei punteggi delle prove scritte ed orali: a) Capacità espositiva Forma espositiva, correttezza sintattico-logica Punti disponibili 3 b) Capacità di sintesi Appropriato e pertinente uso della terminologia Punti disponibili 3 c) Conoscenza della materia pertinenza normativa Punti disponibili 9 corretto riferimento al contesto Punti disponibili 6 capacità di individuare soluzioni Punti disponibili 9 4. Nel caso di prove consistenti in questionari a risposta sintetica l'attribuzione del punteggio può avvenire, mediante adozione di parametri o coefficienti ponderali prestabiliti elaborati con riferimento alla difficoltà intrinseca insita nelle varie componenti della prova, fermo restando la fissazione del punteggio prevista al comma 2 del presente articolo. Art. 143 Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove scritte o teoriche - pratiche 1. La Commissione, nella sua composizione integrale, il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta e/o teorico-pratica, predispone, una terna di testi di prove d’esame (temi, questionari o test bilanciati) omogenee. 2. Successivamente li registra con numeri progressivi, li racchiude in buste sigillate e li firma, insieme al segretario, sui lembi di chiusura. 3. Indi, se già non stabilito, fissa il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. In caso di prove in più sedi di esame il tempo a disposizione per la prova scritta è contabilizzato a partire dall’effettiva venuta a conoscenza del testo dell’elaborato. 4. Ammessi i candidati nei locali degli esami, previo loro riconoscimento, il Presidente della Commissione o del Comitato di Vigilanza, dopo aver proceduto all’appello nominale dei concorrenti, fa constatare l’integrità dei tre plichi contenenti ciascuno i testi predisposti ed invita uno dei candidati ad estrarre la busta contenente il testo che formerà oggetto della prova d’esame. Nel caso di prove svolte in più sedi l’estrazione avverrà nella sede in cui è presente il Presidente della Commissione. 5. Dopo l'estrazione, i candidati devono essere informati anche degli altri testi non sorteggiati (ove si tratti di questionari o test bilanciati, o nel caso di più sedi di esame, ogni candidato può prenderne visione presso il tavolo della Commissione o, successivamente, facendone richiesta al segretario della Commissione). 6. A tutti i candidati viene, quindi, fornita penna a sfera di colore uguale, nonché carta recante il timbro del Comune con firma di un componente della Commissione o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse e ove fosse necessario, da un componente del Comitato di Vigilanza. 7. L'uso di carta o penna diversa da quella fornita comporta la nullità della prova. 8. Ai candidati sono altresì consegnate, in ciascuno dei giorni delle prove di esame, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola, quest’ultima contenente un cartoncino bianco, entrambe riportanti la data della prova. In caso di prove scritte plurime, la busta grande dovrà essere munita di linguetta staccabile su cui sarà apposto un numero progressivo corrispondente alla posizione alfabetica del candidato desunta dalla lista dei candidati idonei. 9. Il Presidente o altro componente la Commissione debbono, subito dopo la dettatura del testo d’esame, dare ai candidati ad alta voce istruzioni per lo svolgimento della prova, prevenendoli sulle sanzioni per l’inosservanza delle norme procedurali previste dal presente articolo e dalle normative di legge. 10. La prova scritta deve svolgersi in modo che sia assicurato l’assoluto anonimato degli elaborati consegnati dai candidati, fino all’avvenuta valutazione da parte della Commissione. 11. I candidati non possono detenere carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge non commentati, dizionari e vocabolari autorizzati e previsti dal bando di concorso. 12. Nel caso di prove tecniche la Commissione, nella lettera di convocazione, può indicare quale materiale è consentito detenere ed utilizzare da parte dei candidati. 13. Qualora la prova scritta, grafica e/o pratica consista nella soluzione di un caso specifico o nella predisposizione di un progetto che richiedano ai candidati, ai fini dell’accertamento della specifica professionalità richiesta, la disponibilità di elementi di riferimento concreto, la Commissione può fornire ai candidati testi di legge, atti, documenti e quant'altro ritenuto necessario. 14. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in comunicazione, con qualunque mezzo ed in qualsiasi forma, con persone estranee al concorso, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione. 15. La Commissione, in relazione alla natura della prova od a seguito di fattori eccezionali, potrà rivolgere, anche durante lo svolgimento della stessa, istruzioni e disposizioni particolari ai fini dell'ordinato e puntuale svolgimento della prova, anche in riferimento a dilazioni sul tempo a disposizione. 16. La collocazione dei candidati nella sala in cui ha luogo la prova è disposta in modo da evitare reciproche interferenze e da consentire la migliore sorveglianza possibile. 17. Sono automaticamente esclusi dal concorso i candidati che sono trovati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame o sorpresi a copiare da testi non ammessi, ovvero che appongano eventuali segni di riconoscimento ai margini dell’elaborato o che contravvengano, comunque, alle disposizioni di cui al presente articolo. La decisione è presa dalla Commissione e, per essa, dai componenti presenti alla prova, ed è motivata seduta stante e verbalizzata. 18. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l’esclusione è disposta automaticamente per il candidato che ha copiato e, su valutazione della Commissione, anche nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 19. La mancata esclusione all’atto dello svolgimento della prova non preclude che l'esclusione medesima sia disposta successivamente in sede di valutazione. 20. In caso di turbativa, che possa pregiudicare il corretto svolgimento della prova d’esame,la Commissione può disporre l’annullamento della prova, le cui conseguenze saranno disposte dalla Giunta. In caso di prove in più sedi il provvedimento di annullamento è valido solo per la prova relativa ai candidati della sede in cui si è verificata la turbativa. 21. Durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno la maggioranza dei membri della Commissione o del Comitato di Vigilanza: l'osservanza di tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso. 22. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami; i componenti la Commissione presenti possono consentire brevi assenze per necessità fisiologiche. 23. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande; scrive, quindi, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi la busta piccola nella busta grande, che richiude e consegna al Presidente della Commissione o del Comitato di Vigilanza, o altro membro delegato dal Presidente. Almeno due componenti la Commissione devono apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma o sigla. 24. Decorso il tempo fissato per lo svolgimento della prova, i candidati devono consegnare gli elaborati alla Commissione anche se non completati. 25. Tutte le buste sono quindi racchiuse in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione o del Comitato di Vigilanza presenti e dal segretario. 26. Il numero complessivo delle buste è messo a verbale. 27. Nel caso di prove scritte plurime il criterio della numerazione dovrà permettere di poter riunire le buste appartenenti ad un medesimo concorrente esclusivamente attraverso la identica numerazione, secondo le modalità previste nel comma 1 dell’articolo 146 del presente Regolamento. Questo al fine di imporre una valutazione complessiva ed unitaria delle prove scritte. Art. 144 Adempimenti della commissione al termine delle prove scritte o teorico - pratiche 1. In caso di prove scritte plurime, al termine dell’ultima prova scritta, e comunque non oltre le ventiquattro ore dalla conclusione della stessa, tutti i plichi contenenti le buste numerate vengono aperti e si procede alla riunione delle buste aventi identico numero in un’unica busta, dopo averne staccata la linguetta numerata. Le buste risultanti dovranno essere poi raccolte, in maniera casuale, in un unico plico o contenitore che dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione o del Comitato di Vigilanza presenti e dal segretario. 2. Tale plico è tenuto in custodia dal segretario della Commissione. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse ed i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo Comitato di Vigilanza e da questi trasmessi al segretario della Commissione al termine di ogni singola prova scritta. 3. Al momento di procedere alla lettura e valutazione delle prove, in presenza della Commissione nella sua interezza, il Presidente aperto il plico o contenitore sigillato, ne fa constatare l’integrità e appone ad ogni busta inclusa un numero progressivo che viene ripetuto su apposito registro, sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario. 4. L’operazione prevista al comma 3 del presente articolo è effettuata nel luogo, giorno e ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che un massimo di cinque di essi potrà assistere alle anzidette operazioni. 5. La correzione degli elaborati deve essere fatta singolarmente, secondo le seguenti modalità: - apertura della busta contenente tutti gli elaborati di un singolo concorrente; - apertura delle buste contenenti i singoli elaborati e numerazione delle buste piccole contenenti le generalità secondo la identica numerazione progressiva segnata sulla busta principale e sul registro di cui al comma 3 del presente articolo; - valutazione ed espressione di voto, da segnare immediatamente sull’apposito registro predisposto, per il primo elaborato. 6. Solo al termine di tale operazione si seguirà con la valutazione e l’espressione di voto del secondo elaborato e, con gli stessi criteri, di quelli eventualmente successivi; - la correzione degli elaborati successivi al primo (e seguenti), verrà fatta solo per coloro i quali avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova precedente; - solo a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i candidati, con i punteggi già segnati sull’apposito registro, la Commissione procede all’apertura delle buste piccole, al fine di individuare le generalità dei candidati. 7. Al termine delle operazioni sopra indicate, tutto il materiale relativo alla prove scritte dovrà essere racchiuso in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione e dal segretario. Tale plico sarà poi affidato in custodia al segretario. 8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ogni singola prova scritta, una votazione non inferiore a punti 21 su 30. Art. 145 Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove pratiche 1. La Commissione, nella sua composizione integrale, nel giorno stesso ed immediatamente prima dello svolgimento della prova pratica, ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati e fissa il tempo massimo consentito, se non già diversamente indicato. 2. La prova pratica può essere costituita dalla stesura di un elaborato (es. testo dattiloscritto o stenografato, progetto), dall’utilizzo di un mezzo meccanico particolare, dalla realizzazione di una prestazione artigianale o di mestiere o, comunque, dalla dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione richiesta per il posto messo a concorso. 3. Per la prova pratica, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R.S. 3 febbraio 1992, devono osservarsi le stesse modalità previste per la prova scritta. 4. I candidati, prima dell'inizio della prova, sono invitati a scegliere, a caso, una busta numerata contenente un foglietto, recante lo stesso numero, sul quale i medesimi debbono indicare il loro nome e cognome, data e luogo di nascita. Detto foglietto è inserito da ogni candidato nella busta che è poi sigillata e consegnata ai componenti la Commissione presenti. 5. In dipendenza della natura della prova pratica l'attribuzione del relativo punteggio avviene collegialmente da parte della Commissione immediatamente dopo che ciascun concorrente ha effettuato la stessa e dopo che il medesimo si è allontanato dal locale ove essa ha avuto luogo e prima dell'ammissione di altro candidato. 6. Il punteggio definito è apposto su apposito elenco a fianco del numero corrispondente a quello segnato sulla busta che il candidato ha casualmente precedentemente scelto. 7. Al termine dell'effettuazione della prova pratica da parte di tutti i candidati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all’identificazione dei candidati previa apertura delle buste contenenti le loro generalità. 8. Terminate le operazioni come sopra individuate, tutto il materiale relativo alla prova pratica deve essere racchiuso, ove possibile, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi dai componenti la Commissione e dal segretario. Tale plico è poi affidato in custodia al segretario. 9. Al termine delle prove i componenti la Commissione sottoscrivono altresì l'elenco riportante i voti assegnati a ciascun candidato. 10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 21 su 30. Art. 146 Disposizioni concernenti lo svolgimento della prova orale 1. La prova orale si svolge nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti, alla presenza dell'intera Commissione, e secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l'appello). 2. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale sono predeterminati i quesiti, le modalità di espletamento di tale prova e la durata, se non già precedentemente indicata, in modo che tutti i candidati siano assoggettati ad una valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi uniformi per difficoltà ed impegno. 3. Per ciascuna seduta di esame la Commissione elaborerà le domande da porre ai candidati, che verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale. 4. La commissione dovrà quindi predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono il numero dei candidati da esaminare per ogni seduta, più due. 5. Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande. 6. I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse non siglate di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute. 7. Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale. 8. Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante. 9. Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio. 10. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 11. Conclusa ogni singola prova individuale la Commissione si ritira e procede alla valutazione del candidato ed attribuisce il punteggio con le modalità di cui all’articolo 105 del presente Regolamento. 12. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 13. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario, viene affisso fuori dall’aula in cui si sono svolte le prove orali. Art. 147 Modalità generali per la valutazione delle prove e dei titoli 1. Il punteggio relativo ad ogni prova è quello risultante dalla votazione a maggioranza sulla proposta di voto avanzata dal Presidente. Se sulla prima proposta non si raggiunge la maggioranza, sono messe ai voti tante altre proposte fino a quando non si pervenga ad una votazione che raggiunga la maggioranza dei voti. I voti espressi dai singoli Commissari non sono esplicitati nel verbale, salvo specifica diversa richiesta. 2. La votazione deve essere palese e contestuale. Dopo aver effettuata la valutazione e verbalizzato il risultato, non possono venire presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi. A riguardo i componenti la Commissione possono far verbalizzare le loro nuove ragioni ed opinioni, inerenti a circostanze che avessero determinato palesi irregolarità o presunte illegittimità, delle quali fossero venuti a conoscenza dopo la votazione. 3. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo attribuibile ai titoli ammonta a punti 20. 4. Nei concorsi per titoli il punteggio massimo attribuibile ammonta a punti 20. 5. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando: - il voto conseguito nella valutazione dei titoli; - la media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche; - la votazione conseguita nella prova orale. 6. Nei concorsi per soli esami la votazione complessiva è determinata sommando: - la media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche; - la votazione conseguita nella prova orale. Art. 148 Valutazione dei titoli 1. Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 20, viene ripartito nell’ambito delle seguenti categorie come segue: a CATEGORIA I Titoli di studio punti 5 b CATEGORIA II Titoli di servizio punti10 c CATEGORIA III Curriculum professionale punti 4 d CATEGORIA IV Titoli vari punti 1 2. Nel caso di concorso per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove di esame. Art. 149 Valutazione titoli di studio 1. Per la valutazione dei titoli di studio la Commissione dispone di punti 5. 2. Il punteggio per la valutazione dei titoli rientranti nella presente categoria è così ripartito: a) per il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso punti 3; b) per gli altri titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, da attribuirsi fino a complessivi punti 1, di cui 0,50 per ogni titolo di studio attinente i contenuti professionali del posto messo a concorso e 0,25 per ogni altro titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando; c) per titoli professionali (diplomi di qualifica, abilitazioni professionali, etc.) da attribuirsi fino a complessivi punti 1, di cui 0,50 per ogni titolo professionale attinente le funzioni inerenti il posto messo a concorso e 0,25 per ogni altro titolo di professionale diverso da quello richiesto dal bando. 3. Per il diploma di scuola media superiore, se espressamente richiesto, la votazione conseguita sarà valutata per i diplomati prima della riforma degli esami di maturità come segue: - fino a 41/60: 1 punto; - da 42/60 a 53/60: 2 punti; - oltre 54/60: 3 punti. 4. Per i diplomati dopo la riforma degli esami di maturità come segue: - fino a 69/100: 1 punto; - da 70/100 a 90/100: 2 punti; - oltre 90/100: 3 punti. 5. Per il diploma di laurea, se espressamente richiesto, la votazione conseguita sarà valutata come segue: - fino a 89/110: 1 punto; - da 90/110 a 104/110: 2 punti; - oltre 105/110: 3 punti. 6. In riferimento ai punteggi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, in caso di votazione articolata diversamente da quanto presentato, si applicherà il criterio della proporzionalità alle stesse modalità valutative. 7. Per i candidati ammessi al concorso in deroga al titolo di studio prescritto dal bando ed in possesso del titolo di studio inferiore non sarà attribuito il punteggio di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. 8. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è valutato dalla Commissione così come dichiarato dal concorrente nella domanda di ammissione al concorso. Art. 150 Valutazione dei titoli di servizio 1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione dispone di punti 10. 2. Viene valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato, prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 165/01. 3. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti a posizioni che non risultino inferiori di oltre due qualifiche funzionali od oltre la categoria professionale inferiore a quella cui si riferisce il concorso, anche eventualmente riclassificate. 4. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del concorrente. 5. Nel caso in cui il candidato che partecipa ad un concorso con riserva di posti è stato oggetto di sanzioni disciplinari nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato: a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni multa; b) sospensione dal servizio con privazione dello stipendio: sottrazione di 1/5 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione; c) nessuna penalizzazione per il richiamo verbale o scritto. 6. Non sarà valutata l'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso. 7. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati con il punteggio pari a punti 0,2 per anno. 8. I titoli di servizio si distinguono nelle seguenti tre categorie, a fianco delle quali è indicato il relativo punteggio attribuibile: a) servizio prestato in profili professionali correlati, della medesima categoria professionale di quella del posto messo a concorso: punti 2 per anno; b) servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria professionale immediatamente inferiore, o servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria professionale pari al posto messo a concorso: punti 1 per anno; c) servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria professionale ulteriormente inferiore, o servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,5 per anno. Il servizio non a tempo indeterminato prestato presso la Pubblica Amministrazione, è valutato con la riduzione del 20%. 9. Non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiore ad anni 10, calcolata nel modo più favorevole per il concorrente. 10. Ai servizi prestati con orario part-time è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al normale orario di lavoro. 11. Nei limiti di cui al comma 10 del presente articolo, le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a quindici giorni, che verranno computati per mese intero, riconducibili alle singole fattispecie di cui al comma 8, lettere a), b) e c) del presente articolo, saranno valutate distintamente in dodicesimi. 12. Il servizio è valutato sino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla pubblicazione del bando di concorso. Art. 151 Valutazione del curriculum professionale 1. Per la valutazione del curriculum professionale la Commissione dispone di punti 4. 2. L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o connessione, ai fini di un ulteriore apprezzamento dell'idoneità e dell'attitudine del candidato all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso. 3. I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo devono tendere all’equiparazione ed all’univocità per tutti i concorrenti. 4. La Commissione deve tenere particolarmente conto: a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 2 del presente articolo; b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli. 5. Ai fini previsti dal presente articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. 6. Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore. 7. Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi. Art. 152 Valutazione titoli vari 1. Per la valutazione dei titoli vari la Commissione dispone di punti 1. 2. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello culturale e la formazione professionale di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nelle altre categorie. 3. Sono comunque sempre valutati: a) le pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente od indirettamente ai contenuti professionali dei posti a concorso. Non sono valutabili le pubblicazioni collettive che non recano l'esatta indicazione dell'apporto di ogni singolo coautore; b)gli attestati di specializzazione professionale (esclusi quelli richiesti per l'accesso); c) gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso; d) le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato; e) altri titoli, culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre che, a giudizio della Commissione rivestano attinenza o connessione con il posto messo a concorso. La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera frequenza. 4. Sono altresì valutate le idoneità conseguite in concorsi per titoli ed esami di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso, purché con attinenza ai compiti del profilo professionale relativo al posto a concorso, con esclusione di quelle seguite dalla nomina al posto. Art. 153 Formazione della graduatoria 1. Ultimata la procedura concorsuale, con la previa attribuzione del punteggio ai titoli presentati e, successivamente, alle prove concorsuali sostenute dai candidati, la Commissione, nella stessa seduta in cui hanno termine le prove d'esame o, se ciò risulta oggettivamente impossibile, in altra immediatamente successiva, forma la graduatoria di merito elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge. 2. La graduatoria di merito deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dei candidati, i seguenti elementi: a) la votazione riportata in ciascuna prova scritta o pratica o teorico-pratica; b) la media delle votazioni di cui al precedente punto a), ( nel caso di concorsi per esami) ; c) la votazione conseguita nella prova orale; d) il punteggio attribuito ai titoli, ove previsto; e) l'indicazione della votazione complessiva; f) i titoli che costituiscono diritto di preferenza a parità di merito in conformità alle norme vigenti in materia; g) l'indicazione dello stato di dipendente interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di posti; h) l'eventuale indicazione dei titoli che, in base a speciali disposizioni di legge ove previste ed applicabili prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 3. In caso di candidati di pari punteggio è preferito il candidato più giovane. 4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, dal Responsabile del procedimento concorsuale. 5. Il Responsabile del procedimento concorsuale da quindi comunicazione ai concorrenti risultati vincitori del concorso, entro dieci giorni dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 4 del presente articolo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 6. I candidati risultati vincitori del concorso devono far pervenire al Comune, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevuta comunicazione, gli eventuali documenti previsti per legge, in ogni caso indicati nella comunicazione prevista al comma 5 del presente articolo. 7. Copia della graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella G.U.R.S.. 8. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni, con le modalità previste nel Regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell’Ente, ove esistente. 9. La graduatoria rimane efficace per trentasei mesi, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 12/91 e dell’articolo 15 della L.R. 41/96. Qualora, nel detto arco temporale, si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze dei posti nei relativi ruoli organici, il Comune procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria. Non si dà luogo a dichiarazioni scritte di idoneità al concorso. CAPO III I CONCORSI INTERNI Art. 154 Condizioni 1. Possono essere banditi concorsi riservati esclusivamente al personale interno all’Ente, ai sensi dell’articolo 6 comma 12 della legge n. 127/97 e dell’art. 4 del C.C.N.L. 31/03/1999 solo in presenza di due specifici presupposti: 1) che il Comune non versi in situazioni strutturalmente deficitarie; 2) che il concorso riguardi particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno del Comune, in relazione alle specificità delle competenze dell’Ente locale e in relazione ai quali sia da escludere la possibilità di raggiungere dall’esterno un identico contenuto di specializzazione. 2. Le professionalità soggette a formazione esclusivamente all’interno dell’Ente, le modalità di acquisizione delle stesse e i requisiti per la partecipazione ai concorsi interni sono oggetto di apposita concertazione con le OO.SS. presenti nell’Ente e saranno specificamente indicati nel Sistema dei profili professionali che costituirà parte integrante del presente Regolamento. 3. Le selezioni avvengono solo per il passaggio alla categoria immediatamente superiore, con le medesime procedure previste per la selezione verticale. 4. Per i dipendenti che partecipano ai concorsi interni si può prescindere dal possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l’accesso dall’esterno, essendo sufficiente il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore, a meno che esso non sia prescritto da norme vigenti. Art. 155 Criteri di valutazione dei titoli 1. I titoli in possesso dei dipendenti che partecipano ai concorsi interni per soli titoli sono valutati secondo i criteri fissati con il decreto dell’Assessore degli Enti locali del 19 giugno 1996, come modificato dal decreto assessoriale del 2 ottobre 1997 e dal decreto assessoriale 19 ottobre 1999, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 38/94. Art. 156 Pubblicità dei concorsi interni 1. Il bando del concorso interno, approvato dalla Giunta, è trasmesso in copia a tutti i responsabili degli Uffici dell’Amministrazione, i quali cureranno che una copia del bando venga restituita al responsabile del Servizio Personale, con la sottoscrizione, per presa visione, di tutti gli addetti all’ufficio che per la qualifica funzionale rivestita possono essere interessati al concorso. 2. Copia del bando resterà affissa, fino alla scadenza del termine, all’Albo dell’Ente. Art. 157 Domanda di partecipazione al concorso interno 1. La domanda di partecipazione al concorso interno, resa su carta libera, deve contenere, oltre alle generalità complete dell’istante, la qualifica in atto rivestita, e l’ufficio presso cui presta servizio. Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti di partecipazione e i titoli di merito posseduti. I titoli di merito devono essere allegati alla domanda. 2. Il possesso dei requisiti di partecipazione è accertato d’ufficio all’amministrazione in funzione dell’ammissione dei candidati al concorso. 3. È facoltà del candidato indicare i titoli la cui documentazione fosse agli atti dell’Amministrazione. Art. 158 Commissione giudicatrice 1. La Commissione Giudicatrice dei concorsi interni è presieduta dal Segretario comunale o dal Direttore Generale, ove nominato, e della stessa fanno parte due Responsabili di Settore nominati con determina sindacale. 2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da uno dei componenti. 3. Le sedute sono valide soltanto con la presenza di tutti i componenti della Commissione. CAPO IV LA PROGRESSIONE VERTICALE Art. 159 Ambito e Principi generali 1. Le norme contenute nel presente capo disciplinano le procedure selettive finalizzate alla progressione verticale nel sistema di classificazione del personale dell’Ente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Nuovo Ordinamento Professionale introdotto con il C.C.N.L. del 31/03/1999. 2. La progressione verticale consiste nel passaggio del dipendente alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, previo superamento di apposite procedure selettive. Analoga procedura può essere attivata anche per la copertura di posti vacanti dei profili della categoria B3 e D3, riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali rispettivamente delle categorie B e D. 3. Essa viene attuata nel limite dei posti vacanti della dotazione organica della categoria da attribuire, previsti dal piano annuale delle assunzioni, che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno. 4. Il piano annuale delle assunzioni, in particolare, sulla base del fabbisogno del personale previsto nel programma triennale approvato dalla giunta ai sensi dell’art. 39 della legge 27/12/1997 n° 449, determina per ogni categoria il numero dei posti ed i relativi profili professionali da ricoprire mediante le procedure selettive finalizzate alla progressione verticale. 5. I posti non coperti con selezione per la progressione verticale (esito negativo della stessa o mancanza all’interno dell’Ente delle professionalità da selezionare), vengono destinati all’accesso dall’esterno. 6. Le selezioni per la progressione verticale avvengono nel rispetto dei principi fissati dal Decreto legislativo 165/01 ed in particolare della necessità di dare adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento, in modo da garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento. 7. I principi stabiliti nel presente regolamento, concertati con le rappresentanze sindacali, integrano anche i criteri generali di cui all’art, 16, 2° comma, lett. a) del C.C.N.L. del 31/03/1999. Art. 160 Indizione della selezione 1. Sulla base delle norme contenute nel presente regolamento, il Dirigente responsabile del Settore competente in materia di personale, entro 90 giorni dall'approvazione del piano annuale delle assunzioni ma, comunque, non prima dell'approvazione del bilancio di previsione, indice con propria determinazione la selezione per la progressione verticale. 2. Nel provvedimento di indizione devono essere indicati i seguenti dati essenziali: a) posti da ricoprire e relativi profili professionali; b) requisiti di accesso; c) contenuto e termine per la presentazione della domanda; d) caratteristiche del percorso selettivo, con precisazione delle prove previste e delle materie oggetto delle prove; e) titoli valutabili per la formazione della graduatoria di merito. 3. Il provvedimento di indizione della selezione deve essere affisso all’albo dell’ente e deve essere diffuso tra il personale dell’ente con ogni mezzo idoneo a darne la massima pubblicità. Art. 161 Caratteri del percorso selettivo 1. Il percorso selettivo per la progressione verticale può consistere: a) in una valutazione comparativa per titoli e prova di pratica e/o colloquio inerente allo svolgimento delle funzioni per le quali è indetta la progressione verticale e tendente ad accertare la professionalità del dipendete in relazione all’incarico da svolgere; b) in un corso - concorso, procedimento nel quale all’accertamento di un livello di professionalità ritenuto indispensabile per il posto da ricoprire è fatto seguire un corso di formazione diretto ad assicurare una specifica preparazione correlata al posto da ricoprire. 2. Nel caso che il percorso prescelto per la progressione sia quello del corso – concorso, si applicano le disposizioni del capo quinto relative alle prove da svolgere. Art. 162 Requisiti di accesso 1. I requisiti di accesso alle selezioni per la progressione verticale sono determinati tenendo conto dei requisiti professionali indicati nella declaratoria di cui all’allegato “A” dell’ordinamento professionale, anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti dall’accesso dall’esterno, ove non prescritti dalle norme vigenti. 2. Può partecipare alle predette selezioni il personale dipendente appartenente alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire con la anzianità di servizio di seguito indicata: a) passaggio dalla categoria A dalla categoria B1, anni 3; b) passaggio dalla categoria A alla categoria B3, anni 5; c) passaggio dalla categoria B1 alla categoria B3, anni 2; d) passaggio dalla categoria B alla categoria C, anni 3 per personale con inquadramento iniziale B1 (o B2), anni 2 per personale con inquadramento iniziale B3; e) passaggio dalla categoria C alla categoria D1, anni 2 per chi possiede il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno (laurea), anni 4 per chi possiede il titolo di studio immediatamente inferiore; f) passaggio dalla categoria C alla categoria D3, anni 5; g) passaggio dalla posizione D1 alla posizione D3 anni, 2 per chi possiede il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno (laurea), anni 3 per chi possiede un diploma universitario ( laurea breve). Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento l’anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore viene dimezzata. 3. I titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: a) diploma di scuola dell’obbligo (licenza elementare se conseguita prima per della entrata in vigore L. n° 1859/1962) per la progressione dalla categoria A alla categoria B1; b) diploma di scuola media inferiore per la progressione alla posizione economica B3; c) diploma di scuola media secondaria per la progressione dalla categoria B (posizione B1 e B3) alla categoria C; d) diploma di scuola media superiore per la progressione dalla categoria C alla posizione economica D1 per tutti i profili per i quali la legge non prevede specifico diploma di laurea; e) diploma di laurea o diploma universitario per la progressione alla posizione D3. 4. Il responsabile in materia di organizzazione del personale accerta il possesso dei requisiti di accesso e trasmette alla commissione esaminatrice esclusivamente la documentazione e le domande ritenute valide. Art. 163 Progressione verticale alla categoria B – Modalità di selezione 1. Per la progressione alla categoria B, in ragione del limitato contenuto di professionalità e della tipologia operativa che caratterizzano i profili riferibili alla categoria stessa di destinazione, la selezione consiste: a) in una prova pratica, tesa ad individuare la capacità di assolvimento funzionale di tipo specialistico caratterizzante la particolare posizione; b) in un colloquio sui profili pratici dell'attività lavorativa da assolversi. c) nella valutazione di titoli culturali, professionali e di servizio. 2. Il punteggio per la formazione della graduatoria di merito è ripartito: a) sino a punti 50 per la prova pratica; b) sino a punti 15, per il colloquio; c) sino a punti 10 per i titoli culturali e professionali; d) sino a punti 25, per i titoli di servizio. 3. I titoli culturali e professionali sono valutati come segue: a) punti 5 per il titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno (per coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico con la licenza elementare è valutato il diploma di scuola media inferiore con punti 3) b) punti 1 fino ad un massimo di 5 per corsi di formazione con attestazione di superamento di esami finali 4. I titoli di servizio sono valutati come segue: a) 1,25 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio nella categoria immediatamente inferiore, sino ad un massimo di 20 punti. I servizi in part – time sono valutati in proporzione al servizio prestato. Il servizio prestato in area diversa da quella cui è riconducibile il posto da ricoprire è valutato al 75%). b) svolgimento in modo prevalente di compiti propri del posto da ricoprire, attribuiti con provvedimento formale del competente organo, eseguiti effettivamente e senza demerito per periodi superiori a tre mesi, punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di 3; c) idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami e/o titoli ed esami punti 2 per posti corrispondenti o superiori al posto da ricoprire e punti 1 per posti diversi o inferiori. Art. 164 Progressione verticale alla categoria C – Modalità di selezione 1. Per la progressione alla categoria C, l'accertamento della professionalità si struttura in ragione del significativo contenuto di professionalità e della natura concettuale che caratterizzano i profili riferibili alla categoria in questione; sarà elaborato un processo selettivo idoneo ad evidenziare. 2. Il percorso selettivo consiste: a) in una prova pratica, tesa a verificare la capacità di applicazione empirica nel contesto di competenza delle conoscenze acquisite; b) in un colloquio relativo alle competenze unidisciplinari relative all'attività lavorativa da assolvere. c) nella valutazione di titoli culturali, professionali e di servizio. 3. Il punteggio per la formazione della graduatoria di merito è ripartito: a) sino a punti 20, per la prova pratica; b) sino a punti 30, per il colloquio; c) sino a punti 25, per i titoli culturali e professionali; d) sino a punti 25, per i titoli di servizio. 4. I titoli culturali e professionali sono valutati come segue: a) Diploma scuola media superiore con votazione fino a 39 o sufficiente punti 1 Diploma scuola media superiore con votazione fino a 45 o buono punti 3 Diploma scuola media superiore con votazione fino a 54 o distinto punti 5 Diploma scuola media superiore con votazione fino a 60 o ottimo punti 7 Per i diplomi di scuola media superiore di durata triennale punti 0,50 b) Diploma di laurea punti 11 Diploma universitario ( laurea breve) punti 9 c) Corsi di formazione con superamento esami finali punti 1 per ogni corso fino ad un massimo di punti 7 5. I titoli di servizio sono valutati come segue: a) punti 1 per ogni anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi, di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore, sino ad un massimo di 18. I servizi in part time saranno valutati in proporzione al servizio prestato. Il servizio prestato in area diversa da quella cui è riconducibile il posto da ricoprire è valutato al 75%). b) svolgimento in modo prevalente di compiti propri del posto da ricoprire, attribuiti con provvedimento formale del competente organo, eseguiti effettivamente e senza demerito per periodi superiori a tre mesi, punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di 5; c) idoneità a concorsi per esami o titoli ed esami di categoria pari/superiore punti 1 fino ad un massimo di punti 2. Art. 165 Progressione verticale alla categoria D – Modalità di selezione 1. Per la progressione alla categoria D, in ragione della conoscenza plurispecialistica e della tipologia direttiva che caratterizzano i profili riferibili alla categoria stessa, il procedimento selettivo consiste a) in una prova pratica, tesa a verificare la capacità di attuare concretamente le conoscenze acquisite nell'ambito operativo di assolvimento funzionale; b) in un colloquio in grado di evidenziare le cognizioni specialistiche pluritematiche acquisite e funzionali all'attività lavorativa da assolvere. c) nella valutazione di titoli culturali professionali e di servizio. 2. Il punteggio per la formazione della graduatoria di merito è ripartito: a) sino a punti 30, per la prova pratica; b) sino a punti 30, per il colloquio; c) sino a punti 20, per i titoli culturali e professionali; d) sino a punti 20, per i titoli di servizio. 3. I titoli culturali e professionali sono valutati come segue: a) Diploma di laurea conseguito con votazione sino a 75/110 punti 2 - Diploma di laurea conseguito con votazione sino a 85/110 punti 4 - Diploma di laurea conseguito con votazione sino a 93/110 punti 6 - Diploma di laurea conseguito con votazione sino a 102/110 punti 8 - Diploma di laurea conseguito con votazione sino a 110/110 punti 10 Con la medesima graduazione correlata alla votazione si valutano anche i diplomi universitari (laurea breve). b) Diploma di scuola media superiore (ove sufficiente per la partecipazione alla progressione) con votazione fino a 39 o sufficiente punti 1 - Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 45 o buono punti 2 - Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 54 o distinto punti 3 - Diploma di scuola media superiore con votazione fino a 60 o ottimo punti 4 c) Corsi di formazione con superamento di esami finali punti 1 per ogni corso fino ad un massimo di punti 5 - Pubblicazioni attinenti a tematiche inerenti al posto da ricoprire punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1 4. I titoli di servizio sono valutati come segue: a) punti 1 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a mesi 6, di servizio prestato nella categoria inferiore, sino ad un massimo di punti 16. I servizi in part time sono valutati in proporzione al servizio prestato. b) svolgimento in modo prevalente di compiti propri del posto da ricoprire, attribuiti con provvedimento formale del competente organo, eseguiti effettivamente e senza demerito per periodi superiori a tre mesi, punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di 3; c) idoneità a concorsi per esami o titoli ed esami di categoria pari punti 0,50 fino a punti 1.pari e/o opportuni. Art. 166 Valutazione delle prove 1. Al colloquio ed alla prova pratica previsti nei percorsi selettivi per la progressione verticale la Commissione di selezione attribuisce il punteggio previsto negli articoli precedenti, eventualmente scomponibile in frazioni di punto, con un giudizio sinteticamente motivato. Art. 167 Domanda di partecipazione 1. I dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alle selezioni per la progressione verticale possono presentare domanda di partecipazione in carta libera con le modalità previste dal bando. Art. 168 Valutazione del possesso dei requisiti di accesso 1. Il possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati è verificato dal Dirigente del Settore con competenza in materia di personale, il quale provvede a trasmettere alla Commissione esaminatrice solo le domande e la documentazione dei candidati per i quali è stato verificato il possesso dei predetti requisiti e da comunicazione motivata agli esclusi. Art. 169 Commissione esaminatrice 1. La Commissione per lo svolgimento della selezione è composta dal Segretario Comunale, o dal Direttore Generale, ove nominato, che la presiede, dal dirigente responsabile del Settore nel quale è organicamente inserito il posto da ricoprire e da altro dirigente responsabile di Settore nominato con determina sindacale. Art. 170 Graduatoria di merito e sua validità 1. La Commissione esaminatrice formula una graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti oggetto della selezione, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova pratica e/o nel colloquio e nella valutazione dei titoli. 2. La graduatoria verrà approvata definitivamente con deliberazione della Giunta municipale; con atto dello stesso organo si procederà ad aggiornare l'organigramma dell'ente a seguito dell'incardinamento del vincitore della selezione. In base all’art. 4 comma 5 del CCNL 1998 – 2001 sull’ordinamento del professionale, il personale che è inquadrato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale non è soggetto al periodo di prova. ART. 170 Bis Norme Transitorie Per la Progressione Verticale 1. In sede di prima applicazione, e nei limiti di seguito precisati, l’istituto contrattuale della progressione verticale è regolato dalle disposizioni del presente articolo. 2. Il dirigente responsabile del settore con competenze in materia di personale, entro 15 giorni dalla approvazione del piano annuale delle assunzioni, indice le selezioni per la progressione verticale con propria determinazione, con il contenuto e le modalità previste dall’art. 162, commi 2 e 3 del presente regolamento. Il provvedimento di indizione della selezione deve essere affisso all’albo dell’ente e deve essere diffuso tra il personale dell’ente con ogni mezzo idoneo a darne la massima pubblicità. 3. Per tutte le selezioni disciplinate dal presente articolo, l’anzianità nella categoria immediatamente inferiore, prevista come requisito di accesso dall’art. 164, 2° comma, è dimezzata. 4. Per accedere alle selezioni disciplinate dal presente articolo sono richiesti i seguenti titoli di studio: a) scuola dell’obbligo per la categoria B, posizioni B1 e B3 (unitamente ad eventuale titolo di abilitazione o di specializzazione professionale in relazione al profilo da assumere); b) diploma di scuola media inferiore per la categoria C (unitamente ad eventuale titolo di abilitazione o di specializzazione professionale in relazione al profilo da assumere); c) diploma di scuola media superiore per la categoria D, posizione D1 (unitamente ad eventuale titolo di abilitazione o di specializzazione professionale in relazione al profilo da assumere); d) diploma di laurea o laurea breve per la categoria D, posizione D3 (unitamente ad eventuale titolo di abilitazione o di specializzazione professionale in relazione al profilo da assumere). Rimane salva la necessità di possedere i titoli di studio prescritti dalla legge per l’accesso a profili professionali particolari (es. geometra, ragioniere, etc..) Possono partecipare alle selezioni per la posizione B3 anche i dipendenti inquadrati nella categoria A ed alle selezioni per la posizione D3 anche i dipendenti inquadrati nella categoria C, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti. 5. Il dirigente che ha indetto la selezione accerta il possesso dei requisiti di accesso e trasmette alla commissione soltanto le domande ritenute ammissibili. Con provvedimento motivato, altresì, comunica all’interessato l’esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti di accesso. 6. Le procedure di progressione si svolgono mediante percorsi selettivi semplificati conformi ai criteri di seguito precisati: a) la selezione per accedere alla categoria B (sia per la posizione B1 che per la posizione B3) avviene per prova pratica e titoli. La prova pratica deve essere finalizzata alla valutazione della capacità di adempiere alle funzioni proprie del profilo da assumere; per essa si possono attribuire sino a 10 punti. I titoli da valutare sono: - il titolo di studio superiore a quello richiesto come requisito di accesso alla selezione; per la sua valutazione si applica 1 punto per il diploma di scuola media inferiore (per coloro che hanno conseguito la licenza elementare prima della L. n° 1859/1962), 2 punti per i titoli di scuola media superiore di durata triennale, 3 punti per i titoli di scuola media superiore, 4 punti per la laurea breve e 5 punti per la laurea (in presenza di più titoli, si valuterà solo il titolo più elevato); - i titoli professionali costituiti: *) dalla partecipazione a corsi di formazione attinenti al posto da ricoprire, secondo la valutazione operata dalla commissione di cui al comma 11, frequentati sia per iniziativa dell’ente che privatamente, con attestazione di esami finali e tenuti da enti di formazione legalmente riconosciuti; per la loro valutazione si attribuisce punti 0,50 per ogni corso sino ad un massimo di 2. Per il personale che ha frequentato corsi presso enti di formazione legalmente riconosciuti e che da almeno un anno, per fatti addebitabili esclusivamente agli enti stessi, attende di poter sostenere gli esami finali, il punteggio sarà attribuito con riserva di acquisire l’attestato di esame ma previa produzione di certificazione dell’ente di formazione del diritto a sostenere l’esame stesso. La mancata acquisizione del titolo comporterà la revisione del punteggio assegnato e degli atti ad esso consequenziali. **) dall’esperienza acquisita per effetto dell’anzianità maturata nell’area (amministrativa, tecnica, socio – educativa, etc..) propria del posto da ricoprire; per essa è attribuita un punto per ogni anno di anzianità maturata sino ad un massimo di 5; ***) dalla idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, banditi per posti del medesimo profilo professionale di quello da ricoprire; per essa è assegnato 1/2 punto per ogni idoneità, sino ad un massimo di 2; - il servizio prestato; a tal fine il dirigente del settore di appartenenza espone in forma sintetica in una apposita scheda l’attività svolta dal dipendente negli ultimi cinque anni. Il servizio svolto, quindi, è valutato dalla commissione prevista al comma 11, la quale sulla base di criteri determinati prima dell’avvio dell’attività di valutazione può attribuire ad esso sino a 5 punti. b) la selezione per accedere alla categoria C avviene per colloquio e titoli. Il colloquio deve tendere a verificare la capacità del dipendente ad affrontare problematiche semplici dell’attività essenziale del profilo professionale da assumere; esso ha per oggetto argomenti delimitati nella determina di indizione e pertinenti al profilo professionale da ricoprire; per esso è possibile attribuire fino a 10 punti. I titoli da valutare sono: - il titolo di studio superiore a quello richiesto come requisito di accesso alla selezione; per la sua valutazione si applicano 2 punti per i titoli di scuola media superiore di durata triennale, 3 punti per i titoli di scuola media superiore, 4 punti per la laurea breve e 5 punti per la laurea (in presenza di più titoli, si valuterà solo il titolo più elevato); - i titoli professionali costituiti: *) dalla partecipazione a corsi di formazione attinenti al posto da ricoprire, secondo la valutazione operata dalla commissione di cui al comma 11, frequentati sia per iniziativa dell’ente che privatamente, con attestazione di esami finali e tenuti da enti di formazione legalmente riconosciuti; per la loro valutazione si attribuisce punti 0,50 per ogni corso sino ad un massimo di 2. Per il personale che ha frequentato corsi presso enti di formazione legalmente riconosciuti e che da almeno un anno, per fatti addebitabili esclusivamente agli enti stessi, attende di poter sostenere gli esami finali, il punteggio sarà attribuito con riserva di acquisire l’attestato di esame ma previa produzione di certificazione dell’ente di formazione del diritto a sostenere l’esame stesso. La mancata acquisizione del titolo comporterà la revisione del punteggio assegnato e degli atti ad esso consequenziali. **) dall’esperienza acquisita per effetto dell’anzianità maturata nell’area (amministrativa, tecnica, socio – educativa, etc..) propria del posto da ricoprire; per essa è attribuita un punto per ogni anno di anzianità maturata sino ad un massimo di 5; ***) dalla idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, banditi per posti del medesimo profilo professionale di quello da ricoprire; per essa è assegnato 1/2 punto per ogni idoneità, sino ad un massimo di due; - il servizio prestato; a tal fine il dirigente del settore di appartenenza espone in forma sintetica in una apposita scheda l’attività svolta dal dipendente negli ultimi cinque anni. Il servizio svolto, quindi, è valutato dalla commissione prevista al comma 11, la quale sulla base di criteri determinati prima dell’avvio dell’attività di valutazione può attribuire ad esso sino a 5 punti. c) la selezione per accedere alla categoria D – Posizione D1 - avviene per colloquio e titoli. Il colloquio deve tendere a verificare la capacità di affrontare problematiche di media complessità dell’attività essenziale del profilo professionale da assumere, esso ha per oggetto tematiche delimitate nella determina di indizione e pertinenti al profilo professionale da ricoprire; per esso è possibile attribuire fino a 10 punti. I titoli da valutare sono: - il titolo di studio superiore a quello richiesto come requisito di accesso alla selezione; per la sua valutazione si applicano 3 punti per la laurea breve e 5 punti per la laurea; - i titoli professionali costituiti: *) dalla partecipazione a corsi di formazione attinenti al posto da ricoprire, secondo la valutazione operata dalla commissione di cui al comma 11, frequentati sia per iniziativa dell’ente che privatamente, con attestazione di esami finali e tenuti da enti di formazione legalmente riconosciuti; per la loro valutazione si attribuisce punti 0,50 per ogni corso sino ad un massimo di 2. Per il personale che ha frequentato corsi presso enti di formazione legalmente riconosciuti e che da almeno un anno, per fatti addebitabili esclusivamente agli enti stessi, attende di poter sostenere gli esami finali, il punteggio sarà attribuito con riserva di acquisire l’attestato di esame ma previa produzione di certificazione dell’ente di formazione del diritto a sostenere l’esame stesso. La mancata acquisizione del titolo comporterà la revisione del punteggio assegnato e degli atti ad esso consequenziali. **) dall’esperienza acquisita per effetto dell’anzianità maturata nell’area (amministrativa, tecnica, socio – educativa, etc..) propria del posto da ricoprire; per essa è attribuita un punto per ogni anno di anzianità maturata sino ad un massimo di 5; ***) dalla idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, banditi per posti del medesimo profilo professionale di quello da ricoprire; per essa è assegnato 1/2 punto per ogni idoneità, fino ad un massimo di due; - il servizio prestato; a tal fine il dirigente del settore di appartenenza espone in forma sintetica in una apposita scheda l’attività svolta dal dipendente negli ultimi cinque anni. Il servizio svolto, quindi, è valutato dalla commissione prevista al comma 11, la quale sulla base di criteri determinati prima dell’avvio dell’attività di valutazione può attribuire ad esso sino a 5 punti. d) la selezione per accedere alla categoria D - Posizione D3 - avviene per colloquio e titoli. Il colloquio deve tendere a verificare la capacità di affrontare problematiche di complessità medio/alta dell’attività essenziale del profilo professionale da assumere; esso ha per oggetto tematiche delimitate nella determina di indizione e pertinenti al profilo professionale da ricoprire; per esso è possibile attribuire fino a 10 punti. I titoli da valutare sono: - eventuali specializzazioni o abilitazioni post-lauream correlati alle funzioni attinenti al profilo da ricoprire, quale titolo superiore a quello richiesto come requisito di accesso alla selezione; per la sua valutazione si assegnano punti 3; - i titoli professionali costituiti; *) dalla partecipazione a corsi di formazione attinenti al posto da ricoprire, secondo la valutazione operata dalla commissione di cui al comma 11, frequentati sia per iniziativa dell’ente che privatamente, con attestazione di esami finali e tenuti da enti di formazione legalmente riconosciuti; per la loro valutazione si attribuisce punti 0,50 per ogni corso sino ad un massimo di 2. Per il personale che ha frequentato corsi presso enti di formazione legalmente riconosciuti e che da almeno un anno, per fatti addebitabili esclusivamente agli enti stessi, attende di poter sostenere gli esami finali, il punteggio sarà attribuito con riserva di acquisire l’attestato di esame ma previa produzione di certificazione dell’ente di formazione del diritto a sostenere l’esame stesso. La mancata acquisizione del titolo comporterà la revisione del punteggio assegnato e degli atti ad esso consequenziali. **) dall’esperienza acquisita per effetto dell’anzianità maturata nell’area (amministrativa, tecnica, socio – educativa, etc..) propria del posto da ricoprire; per essa è attribuita un punto per ogni anno di anzianità maturata sino ad un massimo di 5; ***) dalla idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, banditi per posti del medesimo profilo professionale di quello da ricoprire; per essa è assegnato 1/2 punto per ogni idoneità, sino ad un massimo di due; - il servizio prestato; a tal fine il dirigente del settore di appartenenza espone in forma sintetica in una apposita scheda l’attività svolta dal dipendente negli ultimi cinque anni. Il servizio svolto, quindi, è valutato dalla commissione prevista al comma 11, la quale sulla base di criteri determinati prima dell’avvio dell’attività di valutazione può attribuire ad esso sino a 5 punti. 7. Le progressioni relative al profilo di nuova istituzione di “Collaboratore Professionale”, come definito nel ruolo aziendale allegato al regolamento, si svolgono mediante percorso selettivo semplificato rispondente alle seguenti modalità: a) verifica del possesso di attestazione di operatore informatico, rilasciato da ente di formazione professionale legalmente riconosciuto ed iscritto nell’apposito albo regionale; b) per il personale in possesso dell’attestazione di cui al punto a), la prova pratica di selezione consisterà nella predisposizione di un atto amministrativo semplice; c) per il personale che non possiede l’attestazione di cui al punto a), la prova pratica di selezione consisterà nella predisposizione di un atto amministrativo semplice ed in un esperimento elementare di utilizzazione di un programma di largo impiego negli uffici comunali (indicativamente, Word, Excell, Lotus Organizer); il personale di cui alla presente lettera perfezionerà la propria formazione con la partecipazione ad appositi corsi per operatore informatico a carico dell’amministrazione. 8. Per il personale della Polizia Municipale che non dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 29 C.C.N.L. del 14/09/2000, in applicazione dell’art. 7, 5° comma, C.C.N.L. del 31/03/1999, si procederà ad individuare apposito percorso atto a valorizzare le funzioni coordinamento e controllo effettivamente svolte da dipendenti già inquadrati nella ex 6^ qualifica funzionale prima della entrata in vigore del N.O.P.. 9. In tutte le selezioni disciplinate dal presente articolo, a parità di merito, sono titoli preferenziali, nell’ordine: - per le selezioni alle posizioni B3 e D3, l’inquadramento nella medesima categoria; - l’anzianità di servizio complessiva; - la maggiore età anagrafica; - il carico familiare. 10. In considerazione del fatto che l’istituto della progressione verticale è stato regolamentato ed attuato per la prima volta ad oltre tre anni dalla sua introduzione nell’ordinamento professionale del personale degli enti locali, nella progressione verticale immediatamente successiva alla prima non si applicherà il requisito di ammissione costituito dalla maturazione di un periodo predeterminato di anzianità nella categoria immediatamente inferiore, previsto per la disciplina a regime dell’istituto dall’art. 164, comma 2, del presente regolamento. 11. Per tutte le selezioni disciplinate dal presente articolo, la valutazione dei candidati è affidata ad una commissione composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal dirigente responsabile del Settore nel quale è organicamente inserito il posto da ricoprire e da altro dirigente responsabile di Settore nominato con determina sindacale; per le selezioni che richiedono competenze non rapportabili alla specificità delle figure dirigenziali presenti nell’ente, la commissione potrà avvalersi dell’ausilio di personale dell’ente in possesso delle necessarie competenze tecniche o, qualora necessario, da collaboratori esterni designati dal Sindaco. 12. La Commissione esaminatrice formula una graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti oggetto della selezione, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova pratica e/o nel colloquio e nella valutazione dei titoli. La graduatoria verrà approvata definitivamente con determina del Dirigente del Settore competente in materia di personale. 13. Con delibera di giunta si procederà ad aggiornare l'organigramma dell'ente a seguito dell' incardinamento dei vincitori delle selezioni. In base all’art. 4 comma 5 del CCNL 1998 – 2001 sull’ordinamento professionale, il personale che è inquadrato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale non è soggetto al periodo di prova. CAPO V I CORSI-CONCORSI Art. 171 Disposizioni di carattere generale 1. Il corso-concorso consiste in una procedura di reclutamento del personale finalizzata alla formazione, specifica e preventiva, dei candidati. 2. Il corso-concorso si articola, normalmente, nelle seguenti fasi fondamentali: a) una fase preliminare consistente nella preselezione dei candidati da ammettere al corso; b) lo svolgimento di un corso di formazione, con frequenza obbligatoria da parte dei candidati, organizzato dall'Amministrazione comunale; c) l'effettuazione, al termine del corso, della verifica del programma didattico e formativo, mediante gli esami previsti dal bando; d) la predisposizione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti disponibili. 3. Le particolari modalità applicative potranno essere, di volta in volta, predeterminate dall'Amministrazione comunale e saranno specificamente indicate nel bando d’indizione del corso-concorso. Art. 172 Bando di indizione del concorso 1. Il bando del corso-concorso è indetto con deliberazione della Giunta alla quale è allegato il bando stesso che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Per quanto concerne le indicazioni di carattere generale del bando, si rinvia alle disposizioni del presente Regolamento. 3. Il bando del corso-concorso, in particolare, deve determinare: a) le materie sulle quali verterà la prova preselettiva e le modalità di effettuazione della prova stessa; b) il numero dei candidati che, superata con esito positivo la fase preselettiva, verranno ammessi al corso di formazione; c) il programma didattico-formativo del corso, la sua durata nonché tutte le ulteriori modalità di svolgimento e, in particolare, l'obbligo di frequenza in relazione al limite massimo prestabilito. Art. 173 Commissione esaminatrice 1. Alle operazioni inerenti la procedura del corso-concorso presiede una Commissione esaminatrice. 2. Per la composizione, il funzionamento e per quanto non espressamente previsto dal presente Capo V, si rinvia alle analoghe disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice previste dal presente Regolamento. 3. Della Commissione deve, in ogni caso, far parte un docente del corso. Art. 174 Prove selettive per l’ammissione 1. La preselezione dei candidati da ammettere al corso di formazione è effettuata, di norma, mediante questionari a risposta sintetica inerenti alle materie indicate nel bando d’indizione del corso-concorso o mediante test attitudinali. 2. In alternativa, la prova preselettiva può consistere in un colloquio o in una prova teorico-pratica, che devono comunque tendere a valutare, in modo quanto più oggettivo possibile, il livello culturale, le capacità ed esperienze professionali, nonché le attitudini dei candidati a ricoprire il posto messo a concorso. 3. Al termine della prova preselettiva o del colloquio, la Commissione forma una graduatoria degli idonei dalla quale saranno in seguito attinti i candidati da ammettere al corso di formazione. Art. 175 Corso di formazione 1. L'Amministrazione comunale organizza, per un numero prestabilito di partecipanti, un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati, particolarmente mirato a far conseguire ai concorrenti le attitudini e le capacità contenute nel profilo professionale cui il corso-concorso si riferisce. 2. Il corso di formazione si articola, di norma, in una parte teorica riferita alle materie ed al programma contenuto nel bando ed in una parte teorico-pratica che può consistere, in tutto o in parte, quale verifica operativa delle acquisizioni teoriche di base, in attività di studio e lavoro nell'ambito degli uffici e servizi del Comune. 3. I candidati sono ammessi al corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria formata in base all'esito della prova preselettiva. 4. Al corso-concorso dovrà essere ammesso un numero di candidati superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. 5. Il corso è tenuto da docenti esterni incaricati dall'Amministrazione e/o da docenti interni, ivi compresi i componenti della Commissione. I docenti sono tenuti a far pervenire, direttamente o tramite il segretario della Commissione, le dispense relative ai temi trattati nel corso oppure i titoli dei libri di testo consigliati, prima della chiusura del corso stesso. 6. La frequenza al corso di formazione è obbligatoria. 7. Per essere ammessi alle prove finali i candidati dovranno aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezione, teoriche e/o pratiche, complessivamente previste. 8. Il Segretario comunale, nel bando d’indizione del corso-concorso, può prevedere, con propria determinazione, un limite inferiore in relazione a comprovati casi di impedimento o forza maggiore che non consentano la regolare frequenza del corso. Art. 176 Prove finali 1. Al termine del corso i candidati sosterranno un esame finale secondo le modalità stabilite nel bando. 2. Le prove finali verteranno sul programma svolto durante il corso e si concluderanno con un giudizio che, oltre al grado di apprendimento, assimilazione e capacità di rielaborazione delle materie trattate dovrà, in particolare, verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti formativi propri del corso anche in funzione dell'attitudine del candidato a ricoprire il posto messo a concorso. 3. E’ possibile prevedere tra le prove finali l’elaborazione di una breve tesi di discussione delle attività di studio e lavoro svolte, durante il corso-concorso, nell'ambito degli uffici e servizi del Comune. Art. 177 Formazione della graduatoria 1. La Commissione, dopo aver valutato le prove finali e i titoli nell'ambito del punteggio predeterminato, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, forma la graduatoria di merito dei candidati, con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. CAPO VI FORME FLESSIBILI DI LAVORO Art. 178 Fattispecie 1. Il Comune, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, dall’articolo 3 della del decretolegge 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina, può avvalersi delle seguenti forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale: a) contratti a tempo determinato b) contratti di formazione e lavoro; c) altri rapporti formativi (tirocini formativi e stages) d) contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (c.d. lavoro interinale); e) forme di lavoro a distanza (c.d. telelavoro). 2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte del Comune non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con lo stesso Comune, salva ogni responsabilità o sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative. L’amministrazione ha l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Art. 179 Assunzioni a tempo determinato 1. Le assunzioni di personale a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Parte I, relativamente agli incarichi di alta specializzazione con contratto a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) esigenze non differibili di servizio; b) straordinaria, costante e ricorrente operatività stagionale a cui non si può far fronte con il personale in servizio; c) attività legate o connesse allo svolgimento di progetti obiettivo e/o finalizzati approvati dalla Giunta; d) sostituzioni temporanee di personale vacante; e) copertura temporanea di posto vacante in attesa di espletamento della avviata procedura concorsuale di copertura dello stesso. 2. In riferimento a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, salvo gli aspetti di eccezionalità da gestire diversamente, la Giunta, in sede di predisposizione del Piano annuale delle assunzioni individua il numero dei posti e gli specifichi profili professionali che possono essere coperti con inserimento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. 3. In particolare, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti e stabilite dal presente Regolamento, si può procedere all’assunzione di personale a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: - 1) straordinari, per attività di cui al comma 1, lettere a) del presente articolo; - 2) stagionali, per attività di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo; - 3) personale a tempo determinato, per attività di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo; - 4) supplenti, per attività di cui al comma 1, lettere d) ed e) del presente articolo. 4. Le modalità di assunzione di personale a tempo determinato, di cui al comma 3 del presente articolo, possono avvenire: a) tramite utilizzo delle graduatorie di cui al presente Regolamento; b) a mezzo delle modalità previste per l’assunzione previste dal presente Regolamento; c) tramite apposite graduatorie, esclusivamente per i posti da coprire con rapporto a tempo determinato del tipo “straordinari” o “supplenti”, predisposte periodicamente e con validità triennale secondo le modalità e le procedure previste per l’accesso del personale a tempo indeterminato e con i limiti stabiliti dalla normativa in vigore. La scelta di prevedere modalità di accesso esclusivamente per titoli o per prove particolari deve comunque garantire la trasparenza complessiva della procedura; d) utilizzando le procedure previste per i rapporti di lavoro a carattere formativo, di apprendistato, di tirocinio di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196. 5. Per quanto riguarda la tipologia “stagionali”, i servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono titolo di precedenza per la riassunzione. Gli interessati, per esercitare tale diritto, devono far pervenire al Comune, nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato, istanza al fine di ottenere l’eventuale riassunzione nella stagione successiva. Qualora l’Ente assuma, nella stagione successiva, un numero di lavoratori inferiore a quello utilizzato nella stagione precedente, a parità di condizioni, hanno la precedenza coloro che dispongono di una maggiore anzianità di servizio. 6. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato. 7. Per il reclutamento del personale da assumere a tempo determinato l’Amministrazione può avvalersi oltre che degli stessi strumenti utilizzabili per l’assunzione a tempo indeterminato, delle procedure selettive autonomamente regolamentate, oppure, per i posti per i quali è richiesta la sola scuola dell’obbligo, avviando al lavoro gli iscritti nelle liste di collocamento. 8. Le procedure selettive finalizzate alla formazione delle graduatorie di merito per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato sono le stesse previste al precedente Capo IV del presente regolamento per le procedure di progressione verticale. Art. 180 Contratti di formazione e lavoro 1. I contratti di formazione e lavoro trovano le proprie fonti normative nei seguenti provvedimenti legislativi: art. 3 decreto legge 726/1984 convertito con modificazioni in legge n. 863/1984, art. 8 legge 407/1990, art. 5 legge 344/1991, art. 16 decreto legge 299/1994, convertito con modificazioni in legge 451/1994, legge 196/1997; per effetto del contratto di formazione e lavoro, si instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato caratterizzato dal fatto di abbinare un’attività formativa all’attività lavorativa e dalla possibilità di trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato. 2. Ai sensi della legge n. 451/1994, le tipologie di contratto di formazione e lavoro sono: a) quello mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate, con una durata massima di 24 mesi e obbligo di effettuare almeno 80 ore di formazione, per le professionalità intermedie e 130 per quelle elevate; in tale caso, è necessaria una certificazione dei risultati conseguiti da trasmettere all’Ufficio provinciale del lavoro; b) quello mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo, con durata superiore a 12 mesi e obbligo di effettuare almeno 20 ore di formazione; il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore un attestato dell’esperienza svolta. 3. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in relazione al trattamento economico e normativo. Essi, secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 3 del Decreto legge 299/1994, possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello previsto per le mansioni che svolgono. Art. 181 Tirocini e stages formativi 1. Sono disciplinati dalla legge n. 263/1993, dall’articolo 18 della legge n. 196/1997 e dal decreto n. 142/1998. 2. Essi attuano un inserimento temporaneo nel Comune, che ha lo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale, a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico. 3. Il rapporto tra promotore dello stage e amministrazione comunale dovrà trovare idonea disciplina nell’ambito di una convenzione stipulata tra essi. 4. Le modalità di utilizzo del tirocinante dovranno essere individuate nell’ambito di un idoneo progetto di orientamento e formazione, da allegarsi alla convenzione disciplinante i rapporti tra promotore e utilizzatore. 5. Il progetto dovrà indicare: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza: b) nominativo del tutore incaricato dal soggetto promotore e responsabile aziendale; c) estremi identificativi delle polizze assicuratrici stipulate; d) durata e periodo di svolgimento del tirocinio; e) settore di inserimento. 6. Al termine del tirocinio, viene rilasciato un attestato di frequenza, che ha valore come credito formativo. Non sussiste l’obbligo di retribuzione. 7. Sulla scorta di un apposito progetto di orientamento e formazione, gli Enti promotori (Agenzie per l’impiego, Università, Istituzioni scolastiche, Centri di formazione, Cooperative sociali, Servizi di inserimento lavorativo per disabili, e altri) stipulano convenzione con il Comune per la costituzione di stages, che hanno durata non superiore a 12 mesi. Art. 182 Lavoro interinale 1. Ai sensi dell’art. 36, del Decreto legislativo n. 165/2001, nonché degli articoli 1 e 3 della legge n. 196/1997, e sulla base di quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale quadro del 23 maggio 2000 per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Comune può stipulare con società iscritte in apposito albo (a seguito di autorizzazione, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge 196/1997) contratti di prestazioni di lavoro temporaneo, che si configura come prestazione di servizi. Per la stipula del contratto, quindi, saranno applicate le normali procedure e i regolamenti vigenti (licitazione privata, appalto concorso o, ricorrendo i presupposti di urgenza o eccezionalità, trattativa privata). 2. Il ricorso al lavoro interinale deve essere improntato all’esigenza di contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche. 3. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso l’amministrazione comunale, non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all’unità superiore. 4. Nei confronti dell’amministrazione comunale non sono applicabili le previsioni relative alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei casi previsti dalla legge 196/1997. 5. Sarà possibile ricorrere al lavoro interinale nei casi individuati in linea generale dalla normativa di riferimento richiamata al primo comma del presente articolo e in quelli presi in considerazione dall’accordo del 23 maggio 2000 appresso analiticamente riportati: a) sostituzione di personale assente per maternità, paternità e servizio militare; b) attività stagionale; c) esigenze straordinarie quando non sia possibile farvi fronte con personale in servizio; d) utilizzo temporaneo di professionalità non previste nell’ordinamento dell’amministrazione, al fine di sperimentarne la necessità; e) temporanea copertura di posti vacanti, nel periodo massimo di sei mesi o, nel caso in cui sia stata bandita la procedura selettiva per la copertura degli stessi, fino all’assunzione dei vincitori; f) fabbisogni particolari connessi a modifiche dei sistemi informativi o all’inserimento di nuove procedure informatiche o di sistemi di contabilità; g) specifiche esigenze nel campo della prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro. Tale tipo di contratto è vietato per i profili di esiguo contenuto professionale. 6. A norma di quanto disposto dall’articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro del 23 maggio 2000, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’amministrazione fornisce informazioni all’ARAN, sull’andamento a consuntivo, nell’anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati. Art. 183 Il telelavoro 1. Si definisce “telelavoro” la prestazione di lavoro di un dipendente in un luogo diverso dalla sede di lavoro, con prevalente supporto di tecnologie che consentono il collegamento. Esso rappresenta solo una modificazione organizzativa del rapporto di lavoro. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 191/1998, il Comune può avvalersi di forme di lavoro a distanza, al fine di: a) razionalizzare l’organizzazione del lavoro; b) realizzare economie di gestione, attraverso l’impiego flessibile di risorse umane. 3. L’Amministrazione comunale, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di telelavoro potrà: a) disporre l’installazione al di fuori delle sedi dell’ente, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, di : - apparecchiature informatiche; - collegamenti telefonici; - collegamenti telematici. b) autorizzare i dipendenti ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla normale sede di lavoro. 4. Il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 febbraio 1999 disciplina, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 191/1998, le modalità organizzative del telelavoro. Art. 184 Norma di rinvio 1. Le disposizioni contenute nelle code contrattuali afferenti il CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali 1998 – 2001, inerenti le materie relative al presente capo si intendono integralmente richiamate per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e prevalgono sulle disposizioni dello stesso con esse contrastanti. CAPO VII PROCEDURE PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE Art. 185 Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 1. L'Amministrazione effettua ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 1991 n. 12 le assunzioni del personale da inquadrare in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'art. 16 della L 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m., e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio. 2. Per le assunzioni effettuate ai sensi del 1° comma, le riserve di posti previste da Leggi speciali in favore di particolari categorie di soggetti non possono complessivamente superare la metà dei posti da coprire. Se in relazione a tale limite si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo Legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva (art. 1 comma 2 L.R 15/94) 3. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962. 4. Per professionalità s’intende la preparazione e la qualificazione o la specializzazione desumibili dalle specifiche mansioni da ricoprire ricondotta, anche mediante equiparazione, alle qualifiche o posizione di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle Sezioni Circoscrizionali per l'impiego ed accertata in sede di selezione. 5. La procedura di cui al presente articolo non si applica all'assunzione di lavoratori in possesso di professionalità ricompresa nelle categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi dell'articolo 34 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e di cui al Decreto Ministeriale 19 maggio 1973. Art. 186 Selezioni 1. La prova per la selezione dei lavoratori avviati di cui all’art.6 del D.P.C.M. 27.12.1988 avviene esclusivamente per i lavoratori da inquadrare nella categoria B1. 2. Per l’accesso alla categoria A, il personale avviato dall’Ufficio del lavoro non sarà sottoposto ad alcuna selezione o verifica di idoneità ma verrà direttamente assunto in servizio. 3. La selezione dovrà comunque avvenire per gli operatori di appoggio dei servizi socio - assistenziali a prescindere dalla posizione di inquadramento, che, comunque, non può essere superiore alla categoria B1 e ciò in relazione ai compiti che gli stessi sono chiamati a svolgere. Art. 187 Documentazione dei candidati avviati a selezione 1. I candidati, avviati a selezione o direttamente all’assunzione, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dovrà essere attestato il possesso di tutti i requisiti per l’assunzione ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. Entro un mese dalla nomina i candidati dovranno presentare i documenti di cui alla dichiarazione sostitutiva tranne che l’Ente non abbia potuto accertare d’ufficio il possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10. Art. 188 Commissione esaminatrice per l’avvio degli iscritti nelle liste di collocamento 1. Per la costituzione della Commissione esaminatrice delle prove selettive/attitudinali si rinvia alle analoghe disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice previste dal presente Regolamento. Art. 189 Procedure per l’assunzione a seguito di selezione pubblica 1. L'Amministrazione procede all'assunzione del personale presentando, a cura del Dirigente responsabile del procedimento alla competente Sezione Circoscrizionale per l'impiego, richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. 2. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, il Presidente della Commissione esaminatrice provvede a convocare i lavoratori, con un preavviso di almeno 5 giorni, e secondo le modalità di comunicazione ai candidati previste dal presente Regolamento, per effettuare la prescritta selezione consistente nell'accertamento dell'idoneità dei medesimi a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire mediante espletamento di prove pratiche attitudinali e/o sperimentazioni lavorative. 3. La tipologia delle prove ed il correlativo indice di riscontro dell'idoneità sono previsti dal sistema dei profili. Eventuali, ulteriori specificazioni relative a particolari mansioni da svolgere, sono definite dal Segretario comunale. 4. Le operazioni di selezione dei candidati sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico, previa affissione di idoneo avviso all'Albo Pretorio del Comune. Tali operazioni non comportano una valutazione comparativa tra i candidati, ma si concludono con un giudizio finale di idoneità o non idoneità del candidato al posto da ricoprire. 5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o che non abbiano superato le prove di selezione o non abbiano accettato la nomina o che non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede sino alla copertura globale dei posti con nuove selezioni sulla base di ulteriori avviamenti da parte della Sezione Circoscrizionale per l'impiego. 6. Al termine delle operazioni indicate nei commi precedenti del presente articolo, l'Amministrazione comunale è tenuta a far conoscere tempestivamente alla predetta Sezione Circoscrizionale l'esito della selezione. 7. I requisiti di ammissione, generali e particolari, di cui al presente Regolamento, debbono essere posseduti alla data dell'avviamento a selezione da parte della Sezione Circoscrizionale per l'impiego. 8. Il Responsabile del procedimento selettivo, con propria determinazione, provvede all’approvazione dei verbali della Commissione ed alla nomina dei candidati risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di avviamento trasmesso dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego. 9. L'assunzione in servizio dei lavoratori idonei sarà disposta in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali. In particolare i candidati nominati devono presentare, pena la decadenza, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego pubblico, entro trenta giorni dall’entrata in servizio. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, deve essere regolarizzata, a cura dell’interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso scritto, a pena di decadenza dall’impiego. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno di decadenza dell’impiego sono comunque compensate. 10. Per quanto non previsto, alla procedura di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti. CAPO VIII PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER LE CATEGORIE PROTETTE Art. 190 Procedure per l’assunzione di aventi titoli al collocamento obbligatorio 1. Per l'assunzione di aventi titolo al collocamento obbligatorio o per la chiamata numerica di appartenenti alle categorie protette, di cui alle Leggi 2 aprile 1968, n. 482, 12 marzo 1999 n. 68 si provvede mediante richiesta di avviamento con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base della graduatorie stabilite dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, ovvero per chiamata nominativa nei limiti previsti dalla legge, ovvero attraverso la stipula di convenzioni con gli uffici competenti. 2. I requisiti di ammissione, generali e particolari, debbono essere posseduti alla data della richiesta di avviamento, mentre la tipologia delle prove è la medesima prevista per i concorsi pubblici, relativamente a ciascun profilo professionale. 3. Le operazioni di verifica ed accertamento dell’idoneità alle mansioni saranno effettuate da apposita Commissione esaminatrice, sulla base di selezione in riferimento ai contenuti delle prove attitudinali prefissati dalla Commissione medesima e comunicati al candidato nella convocazione. Per quanto non previsto, alla procedura di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti. Art. 191 Formazione delle graduatorie delle selezioni riservate 1. Entro 90 giorni dal termine ultimo per presentare le domande, il Segretario Comunale provvede a formare per ciascuna categoria riservataria una graduatoria sulla base dei titoli prodotti dai candidati. 2. I candidati utilmente collocatisi in graduatoria rispetto ai posti a ciascuna categoria riservati sono invitati a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito. 3. L’idoneità fisica dei candidati a svolgere le mansioni cui saranno chiamati è verificata d’ufficio dall’Amministrazione attraverso apposita visita medica. 4. Entro i successivi 30 giorni, la graduatoria è trasmessa dal segretario alla Giunta per l’approvazione e la nomina in prova dei vincitori. 5. L’assunzione dei vincitori è subordinata alla sussistenza dei mezzi di finanziamento della spesa conseguente. 6. Nella selezione per titoli e prova pratica, i vincitori sono nominati in prova, previo superamento della prova pratica ai sensi dell’art. 191 del presente regolamento. CAPO IX NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI Art. 192 Interpretazione del regolamento e giurisdizione 1. Ai fini ermeneutici, il presente regolamento si interpreta secondo le regole dell’art. 12 e seguenti delle preleggi al codice civile e tenendo conto, altresì, delle norme degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. 2. Ai fini della giurisdizione, si rinvia alla disciplina dettata dall’art. 63 del D.Lgs 30/03/2001 n° 165. Art. 193 Disposizioni transitorie 1. In considerazione della problematiche logistiche, strumentali e di reimpiego delle risorse umane che comporta l’assetto strutturale e gestionale previsto dal presente regolamento, l’entrata in vigore delle disposizioni relative contenute nel Capo II della parte I è fissata per la data del 1 gennaio 2003; sino a tale data l’ente mantiene l’assetto organizzativo previsto dalla delibera G.M. n° 117/2000. 2. Nelle more dell’assunzione del nuovo assetto strutturale verranno ricercate misure organizzative e promosse iniziative concernenti il personale atte ad assicurare il positivo avvio dell’attuazione del nuovo impianto strutturale e gestionale. 3. Nella consapevolezza delle difficoltà che si possono determinare nella prima attuazione delle soluzioni gestionali previste dal capo IV, Sezione I, della Parte I presente regolamento, l’ente assume le disposizioni richiamate come principi di riferimento di una fase sperimentale da attuare nel prossimo esercizio finanziario, tendente a conseguire la loro più ampia e puntuale attuazione in vista di una loro totale assimilazione a regime. 194 Norma finale 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni normative relative ai procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro per i dipendenti pubblici, nonché le norme contenute nei C.C.N.L. vigenti. Art. 195 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento – contenente normazione di diritto pubblico – approvato formalmente con delibera di Giunta ai sensi dell’art. 35 della legge 8 Giugno 1990, n.142, entra in vigore il giorno dopo la seconda pubblicazione per 15 giorni, dopo la conseguita esecutività come per legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio. 2. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica trascorso il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore, al fine di procedere agli adeguamenti ed alle correzioni che l’esperienza applicativa avrà evidenziato come necessari e/o opportuni. COMPETENZE COMUNI A TUTTI I SETTORI Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi dei Settori con ricorso alla collaborazione dell'UREGA per gare di importo superiore a 100.000,00 euro per lavori ed alle soglie comunitarie per servizi e forniture. Funzioni ed adempimenti relativi all’attivazione delle procedure di gara (bando di gara e relativa pubblicazione). Segreteria tecnica amministrativa a servizio dell’ufficio (Acquisizione, custodia offerte ecc.); Espletamento delle operazioni di gara e relativi verbali fino all’aggiudicazione. Ogni Settore è competente della gestione dei rapporti contrattuali ed economici, comprese le procedure di gara per la scelta del soggetto gestore, con i soggetti partecipati o controllati che operano nelle rispettive materie di competenza del Settore. Rapporti di ordine generale per l’intervento del soggetto Comune, per quanto di competenza, nomina amministratori, partecipazioni assemblee, controlli, vigilanza modifiche e quant’altro per legge o regolamenti, con tutte le società controllate, nonché con tutti i soggetti partecipati. Esercizio dei poteri di controllo analogo nei confronti degli organismi partecipati, comprendente le verifiche per l’affidamento ed il mantenimento delle relative gestioni per i servizi pubblici locali, con riferimento al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di servizi in house (art. 34 DL 179/2012). Creazione di un sistema di informazioni per il monitoraggio periodico sull’andamento complessivo dei soggetti partecipati o controllati, che consenta di rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l’individuazione delle azioni correttive; Esercizio del controllo concomitante ed a consuntivo (art. 17 quater del Regolamento sui controlli); Controllo in termini di efficienza ed efficacia del servizio esercitato (art. 17 quinquies del Regolamento sui controlli); Predisposizione del contratto di servizio, procedimento di formazione ed approvazione della carta dei servizi, analisi di customer satisfaction, esercizio del controllo sulla qualità dei servizi erogati. Gestione amministrativa dei contratti per le utenze telefoniche, elettriche e fornitura gas, verifiche ai fini della liquidazione per gli immobili assegnati al Settore. Oltre alla competenza nelle materie indicate, che sono da intendersi meramente esemplificative e non esaustive, ritenendosi compresi tutti gli ulteriori adempimenti e procedimenti propedeutici, conseguenzialie connessi, sono attributi alla competenza dei Dirigenti ulteriori adempimenti relativi a specifiche attività affidate, con apposite direttive, dal Sindaco o dal Segretario Generale, ciascuno in relazione alle proprie funzioni. STAFF DEL SINDACO SEGRETERIA Protocollo, evasione corrispondenza del Sindaco, tenuta calendario riunioni, supporto provvedimenti del Sindaco, cura della Segreteria degli Assessori e della corrispondenza particolare, non di competenza dei singoli servizi, cura del cerimoniale e della rappresentanza (rapporti con città gemellate, ricevimenti di autorità, organizzazione di incontri ufficiali, etc., Cura della Segreteria del Sindaco e della corrispondenza particolare, non di competenza dei singoli servizi, Convocazioni incontri con il Sindaco, Gestione rapporti con Assessori e Consiglieri per riunioni, convocazioni Giunta, Gestione rapporti con i dirigenti per conferenze di servizio, incontri di lavoro, Istruttoria procedimenti relativi ad interrogazioni dei Consiglieri, Istruttoria e responsabilità dei procedimenti di spesa per la rappresentanza del Comune in occasione di manifestazioni, realizzazioni di iniziative a sostegno di attività culturali, religiose, Gestione direttive del Sindaco, Registrazione ordinanze e decreti sindacali e ogni altro adempimento di segreteria); Ufficio Finanziamenti (regionali, statali e/o comunitari ). ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) Adempimenti propedeutici e consequenziali connessi all’attività dell'O.I.V. prevista per legge. COMUNICAZIONE E SITO INTERNET Attività informativa interna ed esterna all’ente nell’ambito delle funzioni divulgative dell’azione e dell’attività amministrativa, di indirizzo all’utenza per la fruizione dei servizi e di acquisizione di elementi informativi sull’efficacia dei servizi e delle funzioni disimpegnati dall’ente, ferme restando le condizioni di dettaglio. Acquisizione e divulgazione dell’informativa stampa, gestione dei rapporti con gli organi di informazione e con i servizi di comunicazione. Coordinamento delle attività di comunicazione ed informazione sia rivolte all’interno che all’esterno dell’ente; Tenuta, cura e consultazione emeroteca;. Abbonamento a periodici e riviste. Sviluppo gestione della base informativa e delle pagine WEB sul server internet. SERVIZIO LEGALE Rappresentanza e difesa del Comune innanzi a tutte le giurisdizioni; Studio della documentazione legale e consulenza a tutti i servizi e agli organi elettivi; Consulenza legislativa e giurisprudenziale alle strutture ed uffici comunali; Gestione cause (istruzione nuove cause, partecipazione a udienze, supporto a cause seguite da professionisti esterni, transazioni stragiudiziali, liquidazione parcelle, ecc.); Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di raggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati (ipotesi progettuali, informazioni, dati, etc.). Pratiche contenzioso del lavoro e contabile – competenze relative; Pratiche riconoscimento debiti fuori bilancio relative alle competenze di cui sopra; Rientrano, in particolare, tra le competenze in questione le pratiche legali relative al personale dipendente – Pratiche per il recupero di crediti – Accertamento responsabilità contabile e/o amministrativa. SPORTELLO EUROPA Presidio per l’informazione e la documentazione comunitaria per il Comune di Trapani, fornendo informazioni mirate ai vari settori del Comune in relazione agli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende perseguire. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA Collaborazione con il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale per tutte le funzioni loro demandate dalla legge e dai Regolamenti; Studio e aggiornamento delle branche di competenza del Segretario Generale, attraverso la consultazione di Siti Internet, riviste e quotidiani specialistici; Attività di ricerca (documenti, Sentenze e Legislazione riguardante gli Enti Locali); Stesura di proposte di circolari, di direttive e di disposizioni come supporto anche alle attività di coordinamento e delle altre funzioni attribuite dal Regolamento dei Servizi al Segretario Generale; Tenuta agenda impegni professionali; riunioni, conferenze di servizio, etc.; Gestione indice direttive e disposizioni di servizio del Segretario Generale; Adempimenti d’Ufficio per “raccordo” del Segretario Generale con i responsabili degli uffici di supporto del Consiglio, della Giunta e del Sindaco e con i dirigenti; Adempimenti per la stesura di circolari interne, disposizioni di servizi, direttive, schemi di atti deliberativi, di contratti, convenzioni etc.; Adempimenti a supporto: dell’attività di verifica delle proposte di provvedimenti amministrativi, delle funzioni consultive e referenti del Segretario e delle funzioni di assistenza giuridicoamministrativa agli organi dell’Ente; Adempimenti relativi alla corrispondenza del Segretario Generale (protocollo ordinario e riservato); Adempimenti a supporto delle funzioni di legalizzazioni del Segretario; UFFICIO DEI CONTROLLI INTERNI Controlli di competenza del Segretario Generale da svolgersi sotto la sua direzione, con riferimento anche all’attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza. Rapporti con la Corte dei Conti. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Avvio contestazioni d’addebito ai dipendenti su richiesta dei Dirigenti dei Settori; Istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni. 1° SETTORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE CONTRATTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UFFICIO DI SUPPORTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Cura della Segreteria del Presidente del Consiglio; Adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio, da parte dei Consiglieri delle funzioni attribuite (predisposizione degli ordini del giorno, trasmissione ai consiglieri ed agli Assessori, predisposizione dei verbali ufficiali, trasmissione interrogazioni, supporto all’attività istituzionale dei Consiglieri etc.); Assistenza ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari e relative verbalizzazioni; Gestione delle deliberazioni del Consiglio e relativa trasmissione agli Uffici Competenti; Redazione delle determine dirigenziali per la liquidazione dei compensi ai Consiglieri Comunali (indennità, gettoni presenza, rimborso oneri previdenziali e assistenziali, missioni … ). COLLEGIO DEI REVISORI Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti. AFFARI GENERALI Codice privacy: aggiornamento D.p.S. e formazione del personale; Tenuta e aggiornamento archivio corrente atti della Segretaria Generale; Redazione e tenuta del bollettino riguardante il reddito degli Amministratori comunali; Comunicazioni istituzionali (Prefettura) riguardante l’anagrafe degli amministratori, per il tramite dell’ U.R.P.; Verifica formale delle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, e per le sole delibere di giunta relativa trasmissione agli Uffici Competenti; Adempimenti necessari, propedeutici e consequenziali, ad assicurare l'esercizio, da parte della Giunta delle funzioni ad essa attribuite (tenuta dei registri di deliberazioni, varie attività connesse ai lavori della Giunta, tenuta del registro delle presenze della Giunta...); Verifica formale delle determinazioni dirigenziali e trasmissione agli uffici; Collazione per la rispondenza delle deliberazioni adottate con le minute ed i relativi allegati; Elenco deliberazioni di Giunta e adempimenti per la pubblicazione; Pubblicazione dei Regolamenti adottati dalla Giunta; Cura della raccolta di leggi, decreti, circolari, nonché delle principali pronunce giurisdizionali od elaborati dottrinali di particolare interesse; Tenuta di tutti i Regolamenti comunali; Gestione notifiche e gestione Albo Pretorio on line; Servizi di portierato di Palazzo d’Alì; Gestione del centralino comunale; Gestione automezzi in dotazione al Settore. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale; Studio ed analisi del fabbisogno di risorse umane; Gestione dinamica della dotazione organica: aggiornamenti periodici, esame dei posti vacanti o in soprannumero; Formulazione delle proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, dei settori; Raccolta, tenuta e trasmissione trimestrale dati sul personale alla Commissione di Garanzia e Trasparenza della Regione Siciliana (art. 21 L. 10/2000); Redazione dei piani di formazione per un accrescimento della professionalità dei dipendenti, al fine di un migliore più efficace funzionamento dell’attività dell’Ente; Elaborazione di regolamenti in materia; Individuazione delle esigenze di organizzazione dell’Ente; Rilevazione dei carichi funzionali di lavoro; Organizzazione elezioni RSU; Gestione rapporti con le RSU; Gestione dei distacchi e permessi sindacali; Gestione dei rapporti con le OO.SS.; Comunicazione dati relativi a permessi, distacchi, aspettative sindacali, a consuntivo, al Dipartimento Funzione Pubblica, unitamente alle assenze per cariche politiche; Rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema e al suo dimensionamento; Registrazioni relative ai settori; Rapporti col personale per soddisfare esigenze d'informazione e, per la parte di competenza, di consulenza; Creazione, aggiornamento e custodia fascicoli personali (annotazioni, inserimenti documentazione, cambio domicilio); Gestione ordinaria del personale (controllo presenze, assenze, scioperi); Gestione ed aggiornamento archivio cartaceo e informatico dei dipendenti comunali; Registrazione permessi fruiti dai dipendenti nel corso dell’anno a qualsiasi titolo; Controllo assenze per incarichi politici; Adempimenti propedeutici e consequenziali per mancate prestazioni di lavoro; Rilevazione delle presenze ai dirigenti per la verifica ed eventuali adempimenti consequenziali; Comunicazioni alla INAIL per le cessazioni e le assunzioni dei dipendenti; Rilascio certificazioni; Relazione al conto annuale – Conto annuale – Rilevazione trimestrale-Anagrafe delle prestazioniflussi mensili di spesa; Trasmissione telematica al dipartimento per la Funzione Pubblica ed alla Ragioneria dello Stato dei dati relativi al conto annuale ed all’anagrafe delle prestazioni per il pubblico impiego; Vigilanza dell’osservanza del divieto di fumo e per l’accertamento delle relative infrazioni; Gestione risorse umane fuori organico (controllo presenze, assenze, assegnazioni, trasferimenti, disciplina…); Rapporti con gli Enti coinvolti nella gestione degli ex Contrattisti; Rapporti con gli Organi competenti per la stabilizzazione e predisposizione atti consequenziali; Permessi per diritto allo studio; Permessi legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni; Congedi (di maternità, parentali, di cura); Controllo rispetto limiti massimi in caso di assenza per malattia ( art. 21 C.C.N.L. 94/97) relativa agli ultimi tre anni; Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ed esame eventuali incompatibilità; Visite mediche collegiali per inidoneità; Riconoscimento infermità per causa di servizio-Equo indennizzo; Modifiche di profilo professionale a seguito inidoneità; Concessione di aspettative; Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro; rientri a tempo pieno; Gestione dei processi di selezione esterna e dei relativi adempimenti, propedeutici e consequenziali (ivi compresa l’assistenza alle operazioni della Commissione giudicatrice) e delle assunzioni; Gestione dei processi di selezione interna; Gestione dei comandi da e per l’esterno e della mobilità -Predisposizione dei relativi provvedimenti; Rimborso ai Comuni personale comandato; Indennità dovuta al personale con contratto a tempo determinato; Assegnazione del personale e gestione della mobilità interna; Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici al personale con particolare riferimento a quelle concernenti gli istituti contrattuali del salario accessorio; Convocazione incontri con le OO.SS in raccordo con i Settori/Uffici interessati; Redazione delle proposte relative alla parte pubblica d’intesa con i Settori /uffici interessati; Verbalizzazione incontri sedute di concertazione e contrattazione; Gestione del CCID; Progressioni orizzontali (economiche) e gestione schede di valutazione; Adempimenti, propedeutici e consequenziali, per l’appalto del servizio alternativo di mensa a mezzo buoni pasto; Predisposizione delibere debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per emolumenti ai dipendenti, nonché determine di liquidazione; Adempimenti di natura finanziaria e contabile correlati agli oneri del personale e collaborazione alla formazione degli atti correlati al Bilancio per le esigenze finanziarie del settore; Predisposizione determine costituzione del fondo per il salario accessorio per i dipendenti e per i dirigenti -elaborati contabili revisionali, di assestamento e di consuntivo; Monitoraggio delle risorse attribuite dal Peg; Rapporti diretti con Enti e uffici Contributivi e finanziari, Enti Pubblici e Privati – INPS –INAIL – Agenzia delle Entrate – Tesoriere ed Assessorati Regionali; Esame determine predisposte settori tecnici con intervento del dirigente I Settore per impegni e liquidazioni compensi tecnici. Collocamento in quiescenza, dimissioni dall’impiego e risoluzione consensuale rapporto di lavoro; pensioni di anzianità; liquidazione di buonuscita; refusione somme INPDAP; recupero somme in danno ai dipendenti per erogazioni pensionistiche provvisorie attribuite per eccesso; predisposizione elaborati di riliquidazione in occasione di rinnovi contrattuali; cura dei rapporti con l’INPS. Istruttoria pratiche per il pagamento degli stipendi al personale a tempo determinato e relativi TFR e CUD ed emissione dei relativi mandati. Liquidazione delle indennità al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e relativi CUD; Liquidazione compensi del personale Co.Co.Co. e relativi CUD. Rimborso ai datori di lavoro per le indennità degli assessori e dei consiglieri; Predisposizione pratiche inerenti la liquidazione del salario accessorio e prospetti contabili in applicazione degli istituti contrattuali. Istruttoria, tramite utilizzo software complesso ( stipendi e finanziaria ) delle pratiche per gli stipendi al personale di ruolo, straordinario, a tempo determinato e/o stabilizzato ed emissione dei relativi mandati. Tenuta contabilità per integrazione orario di lavoro al personale ex contrattisti; liquidazione degli stipendi; cartolarizzazione crediti INPS, rilascio certificazioni di natura retributiva e previdenziale, pratiche di cessione quinto dello stipendio, predisposizione modelli CUD, collegamenti con l’INPS, trasmissione telematica del DMA mensile; rapporti con le finanziarie e gli istituti di credito relativamente ai prestiti e alle anticipazioni degli stipendi; Contenzioso Personale limitatamente alla parte contabile; Dichiarazioni 770 relativi ai lavoratori dipendenti e assimilati con relativi invii telematici. Dichiarazione IRAP e relativo invio telematico. Adempimenti inerenti il servizio mensa a mezzo buoni pasto ai fini della tassazione; Rilascio certificazioni. UFFICIO CONTRATTI Supporto al Segretario Generale per l’approntamento di schemi di contratti o atti unilaterali in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autentica e relativo raccordo con i dirigenti. In particolare verifica regolarità documentazione ditte aggiudicatarie ai fini della stipula contratti; Adempimenti supporto rogito dei contratti (verifica schemi di contratto, verifica documentazione, assistenza alla stipula e al rogito dei contratti gestione anticipazioni spese contrattuali fino alla registrazione); Tenuta del repertorio dei contratti e delle scritture private autenticate e non autenticate, ed adempimenti connessi; Ogni altro adempimento propedeutico o di supporto alla funzione rogatoria del Segretario Generale; SERVIZI INFORMATICI Progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell’Ente, coordinamento e controllo della rete di comunicazione e dei dispositivi centrali e locali; Elaborazione dei dati e loro protezione; Coordinamento e riorganizzazione dei flussi informativi; Gestione dei sistemi di elaborazioni dati, del software di base e delle reti di comunicazione; Gestione delle procedure in uso e loro manutenzione, controllo e aggiornamento della documentazione tecnica e documentazione per l'utente; Parere su iniziative e interventi connessi ai servizi di automazione; Funzioni di monitoraggio e controllo, derivanti dalla applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati; Analisi tecnica del Sistema Informativo dell'Ente, dei modelli organizzativi di riferimento e relative verifiche e revisioni; Progettazione e sviluppo di applicativi, gestione e monitoraggio degli accessi su web-server INTERNET, secondo gli standard e i protocolli fissati dagli organismi nazionali e internazionali preposti; Partecipazioni a studi e progettazioni di sistemi in collaborazioni con altri Enti e Amministrazioni in attuazione di disposizioni, indirizzi e normative; Supporto elaborativo informatico delle attività di studio e rilevazione statistica dell’ente; Studio e realizzazione di applicazioni di software, collaborando alle diverse fasi progettuali; Informazione e studio in ordine a nuove tecnologie e strumenti di automazione; Consulenza in materia informatica per l'amministrazione Comunale; Addestramento e assistenza del personale all'avvio di nuove procedure e programmi operativi; Coordinamento dell'automazione dell'Ente, nell'ottica di sviluppo in architettura sia centralizzata che distribuita e di costruzione di un idoneo sistema informativo. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) Accesso agli atti e documenti amministrativi (Garanzia e tutela del diritto all'informazione e all’accesso agli atti e documenti amministrativi, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari -analisi e valutazione delle procedure ed interventi per una loro semplificazione e razionalizzazione); Marketing dei servizi pubblici comunali; Erogazione di servizi propri in accordo ed in coordinamento con i servizi interni; Gestione e controllo della base di dati informativa di supporto alla rete civica; Monitoraggio e controllo della rete civica e dei sistemi interattivi di informazione; Orientamento sociale (servizi di ascolto, orientamento e consulenza per l’attivazione dei procedimenti di pertinenza dei servizi sociali; Indagini relative al monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati dall’ente (customer satisfaction); Predisposizione report – modulistica – statistica; Segnalazione numero verde – Rilevazione dei “bisogni emergenti” reclami e suggerimenti _ verifica della qualità dei servizi offerti; Promozione di sistemi di interconnessione telematica e di strumenti tecnologici; Comunicazioni istituzionali riguardanti l’anagrafe degli amministratori. 2° SETTORE RAGIONERIA - TRIBUTI - ECONOMATO SERVIZI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Redazione del bilancio di previsione, Documento unico di programmazione (D.U.P.) e della parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e loro variazioni; Redazione della parte contabile del Bilancio sociale; Redazione del Bilancio di Mandato, in collaborazione con gli altri settori dell’Ente; Redazione del conto consuntivo; Compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale di fine esercizio; Redazione prospetto di conciliazione per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; Verifica della regolarità degli atti sotto il profilo contabile e per la copertura finanziaria; Gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, gestione ed emissione degli ordinativi di pagamento regionali emessi sugli O.A, gestione ed emissione degli ordinativi di pagamento emessi sulla contabilità speciale dello Stato; Quantificazione e trasmissione della distinta dei pagamenti e degli incassi dell’Ente al Tesoriere, alla Cassa Regionale per la contabilità delegata della Regione e dalla Tesoreria Provinciale dello Stato per la contabilità speciale; Gestione dei sottoconti regionali (visto di concordanza); Gestione, redazione trasmissione modelli 80/T (buono di prelevamento Reg.li); Rendicontazione delle spese inerenti la contabilità delegata; Assistenza alle verifiche periodiche di cassa da parte dei Revisori; Verifiche straordinarie di cassa; Certificazioni e Statistiche di competenza; Gestione della parte in c/capitale del bilancio, ed in particolare: Elaborazione piani economico-finanziari; Gestione delle somme indisponibili e vincolate non di parte corrente; Anticipazioni di Tesoreria; Formulazione delle previsioni di bilancio dei capitoli di competenza del Settore e chiusura dei relativi conti a fine esercizio; Emissione di prestiti obbligazionari comunali; Riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e dei trasferimenti correnti da Stato, Regione ed altri Enti o privati; Registrazione contabile degli accertamenti in entrata; Registrazione delle fatture rilevanti e non rilevanti ai fini I.V.A.; Tenuta della contabilità dei fornitori; Tenuta dei registri generali I.V.A., liquidazioni periodiche e compilazione della dichiarazione annuale; Trasmissione telematica Modello Unico Enti non Commerciali (IVA ed IRAP); Gestione del Conto Corrente Postale generale dell’Ente; Controllo dei versamenti effettuati giornalmente dal Tesoriere sul conto della Tesoreria Unica; Controllo e liquidazione dei rendiconti dell'economo; Certificazioni ritenute d'acconto IRPEF ai terzi non dipendenti; Gestione e compilazione modello 770 lavoro autonomo, occasionale, indennità espropriazione e contributi alle imprese; Gestione delle partite di giro connesse con la parte corrente del bilancio; Gestione delle somme indisponibili e vincolate di parte corrente; Adempimenti a carattere generale del Comune come soggetto passivo I.R.A.P. SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE Creazione di un sistema di informazioni per il monitoraggio periodico sull'andamento finanziariopatrimoniale delle società e soggetti partecipati finalizzati all'individuazione delle azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. Istruttoria ed adempimenti correlati al controllo dei rapporti finanziari tra ente e società o soggetto partecipato. SERVIZI TRIBUTARI Attuazione delle finalità e degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in materia tributaria e fiscale nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riguardo alle politiche tariffarie; Controlli e verifiche sull’attività degli agenti della riscossione; Gestione dell’attività tributaria; Studio ed adozione di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei fenomeni evasivi ed elusivi in campo tributario e fiscale; Proposta di metodologie di gestione ed organizzazione, per il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, dell’azione amministrativa in campo tributario e fiscale, secondo gli indirizzi degli organi politici; Formulazione dei regolamenti per la gestione dei tributi; Cura degli aspetti evolutivi del sistema dei tributi locali, in funzione dell’attività di riordino della finanza locale; Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali, adempimenti relativi all’esecutività dei medesimi; Tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe tributaria; Partecipazione, ove richiesto, e nell’ambito dell’organico disponibile all’accertamento tributario in materia di imposte erariali; Attività di Front Office per informazioni da fornire al contribuente, disamina posizione, contestazioni, variazioni, cessazioni, etc. nonché chiarimenti e consulenza per avvisi emessi e cartelle esattoriali riguardanti vari tributi curati dal servizio; Contenzioso tributario. SERVIZI ECONOMATO E PROVVEDITORATO Ricerche di mercato sulla gamma dei beni acquistabili e stesura delle proposte conseguenti in accordo con gli uffici; Acquisto e distribuzione materiali per uffici ; Gestione della cassa in ordine ad anticipazioni per acquisti minuti e spese urgenti, tenuta contabilità e relativi rendiconti; Gestione e controllo delle contabilità di magazzino; Tenuta e aggiornamento dell’inventario di beni mobili. Gestione contabile del patrimonio mobiliare: individuazione dei consegnatari. Alienazione di beni mobili e attrezzature obsolete o deteriorate o fuori uso, disponendo per la conseguente riscossione e contabilizzazione del ricavato; Gestione delle spese economali per l'acquisto di beni e servizi, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività della Pubblica Amministrazione nell’ambito delle attribuzioni di cui al Regolamento di Economato; Gestione della cassa economale per anticipazioni ed acquisti minuti urgenti, tenendone la contabilità e la redazione dei relativi rendiconti; Svolgimento di tutte le procedure mediante trattativa privata per l’acquisizione di beni e servizi. Liquidazione e pagamento utenze telefoniche, elettriche, idriche e fornitura gas, sulla base delle verifiche effettuate dal responsabile del settore cui l'immobile risulta assegnato. Gestione dei contratti per le utenze telefoniche, elettriche e fornitura gas e loro raccolta. 3° SETTORE URBANISTICA - SUAP - PATRIMONIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA Elaborazione degli strumenti urbanistici sia a carattere generale che attuativo attraverso l’adozione dei necessari strumenti ; Adeguamento degli strumenti di piano comunale ai piani di coordinamento territoriale, sia a livello provinciale che regionale; Progettazione urbanistica in ordine agli aspetti fondamentali dall'assetto territoriale Organizzazione e progettazione planivolumetrica delle aree di intervento pubblico, ivi compresi i piani di edilizia economica popolare e i piani di insediamento produttivo; Esame delle osservazioni presentate dai privati agli strumenti urbanistici adottati dall'Amministrazione e predisposizione controdeduzioni; Collaborazione alla predisposizione di eventuali Piani di settore (turismo, sport, viabilità, commercio, protezione civile, etc.); Collaborazione alla predisposizione di interventi di Arredo Urbano; Raccordo fra strumenti urbanistici e le opere pubbliche e private; Gestione e controllo dello strumento urbanistico particolareggiato; Aggiornamento cartografia interventi sul territorio; Esercizio di attività di consulenza tecnica nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie di competenza; Coordinamento del S.I.T.R. (Sistema informativo territoriale regionale). URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA Esame dei planivolumetrici d'iniziativa privata in ordine alla rispondenza alla normativa di Piano e alla legislazione vigente; Certificazione urbanistica, raccolta e vidimazione di piante, mappali e frazionamenti ai sensi di legge; Espletamento procedure per l'assegnazione di aree in P.I.P. e P.E.E.P.; Determinazione prezzi da inserire in convenzione per la cessione degli alloggi costruiti su aree destinate a edilizia economica e popolare e prezzi da indicare su rogiti di cessione alloggi; Esame dei planivolumetrici e loro varianti sotto il profilo della rispondenza alle norme di P.R.G. e predisposizione documentazione per commissioni consultive; Esame di merito, anche con l'apporto di altre competenze interne, dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione conseguenti a convenzioni con privati e destinate a divenire di proprietà comunale; Rilascio certificazioni abitabilità, agibilità, d'uso, di conformità edilizia; Attività di informazione ed indirizzo nei confronti degli operatori, esame preventivo dei singoli progetti edilizi; Controllo sull'attuazione delle opere di urbanizzazione conseguenti ad attività edificatoria privata compresi gli interventi delle Aziende produttrici ed erogatrici dei servizi a rete ( il controllo va eseguito di concerto con il VI Settore che gestisce i servizi in sottosuolo); Funzioni tecniche connesse alla applicazione degli oneri di urbanizzazione, secondaria e primaria; Rilascio concessioni e autorizzazione edilizie e determinazione dei contributi di concessione ai sensi di legge; Esercizio di attività di consulenza tecnica nei confronti degli Organi del Comune per quanto attiene alle materie di competenza; Tenuta ed archiviazione dei progetti edilizi, degli atti relativi a Piani Particolareggiati di iniziativa privata e dei rimanenti atti e provvedimenti; Volture, visure ipotecarie e catastali, rapporti con l' U.T.E.; SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE Controlli in materia di tutela e valorizzazione ambientale; Rilascio delle autorizzazioni allo scarico al di fuori della pubblica fognatura; Rilascio delle autorizzazioni all'allaccio e allo scarico in pubblica fognatura (sia per insediamenti civili che produttivi), ai sensi dell'art. 39 L.R. 27/86; Rilascio delle determinazioni sulle valutazioni di incidenza ai sensi dell'ex art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii; Istruttoria procedura V.I.A. dei progetti ai sensi del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.; Istruttoria procedura V.A.S. dei piani e programmi di cui agli artt.12 e 13 del D.lgs 152/2006; Controlli in materia di tutela e valorizzazione ambientale; Comunicazioni utilizzazioni agronomiche ai sensi del D.A del 17.01.2007; Stesura di ordinanze, diffide, ingiunzioni; Attività di consulenza e di informazione tecnica in materia ambientale; Rilascio di pareri preventivi in materia di disciplina degli scarichi e ambientali; S.U.A.P. - COMMERCIO - SVILUPPO ECONOMICO Gestione dei procedimenti dello sportello unico per le attività produttive per la realizzazione di impianti produttivi, di beni e servizi (ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, riconversione dell’attività produttiva), nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa; Attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive, alberghiere o extra-alberghiere; Impianti Pubblicitari: Organizzazione, distribuzione, affissione di manifesti sugli spazi pubblici all’uopo individuati. Commercio e attività economiche: Adozione e gestione dei Piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva; Attività istruttoria delle denunce di inizio attività e per il rilascio di autorizzazioni di: - Commercio in sede fissa; - Commercio su aree pubbliche; - Pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) e attività ad essi accessorie; Orari di apertura e chiusura e turni riposo dei pubblici esercizi; Mercati settimanali, altri mercati e fiere. Graduatorie, assegnazioni, concessioni di posteggio e rilascio autorizzazioni; Adozione e gestione del Piano per la programmata diffusione e localizzazione sul territorio comunale dei punti vendita di giornali e riviste; Impianti distribuzione carburanti e gestione del Piano relativo. Rilascio delle autorizzazioni; Attività di collegamento con gli organi tecnici e sanitari volte alla verifica e al controllo del rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie vigenti in materia di turismo, industria, artigianato, agricoltura e impianti sportivi; Attività di indirizzo ed impulso per lo sviluppo dell'offerta turistica alberghiera, extra alberghiera (affittacamere, case per ferie, ecc.); Statistiche riguardanti le materie di competenza; Attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta all'esercizio di attività produttive di competenza dell’ente; Rapporti con la C.C.I.A.A., con le Associazioni di categoria ed imprenditoriali e con le 00.SS. nell'ottica di un ruolo "attivo" dell'Amministrazione Comunale; Licenze trasporto pubblico da piazza e da rimessa (taxi e noleggi); Licenze attività di parrucchieri ed estetista; Gestione deleghe regionali in materia di caccia e pesca; Gestione deleghe regionali in materia del rilascio tesserini raccolta funghi epigei; Adempimenti in difesa della fauna; Vidimazione e tenuta registri di competenza del Servizio; Rilascio delle autorizzazioni per l'affissione di stendardi, striscioni e pubblicità varia; Rilascio autorizzazioni per spettacoli viaggianti; Rapporti con gli Enti di promozione turistica; Organizzazione di iniziative turistiche e/o collaborazione ad iniziative patrocinate; Pubblicità; Rilascio Concessioni per Occupazioni di Suolo Pubblico Istruttoria e rilascio passi carrabili PATRIMONIO - GESTIONE BENI PATRIMONIALI Formazione, tenuta ed aggiornamento periodico dell’inventario dei beni immobili del Comune; Controllo sulla tenuta dell'inventario dei beni mobili. Gestione contabile – amministrativa del patrimonio immobiliare: individuazione dei consegnatari; Gestione dei rapporti giuridici relativi agli immobili non assegnati a consegnatari (locazioni e fitti attivi e passivi); Piano delle alienazioni -Alienazione ed acquisto di beni immobili; Aggiornamento schede relative alle locazioni di abitazioni, di immobili ad uso diverso e terreni, nonché adeguamento canoni; Assicurazioni generali sul patrimonio. ABUSIVISMO – SANATORIE EDILIZIE Adozione delle misure sanzionatorie amministrative per lavori abusivi; Coordinamento delle funzioni inerenti la repressione dell'abusivismo edilizio; Predisposizione di ordinanze di sospensione dei lavori, di demolizione, etc. in esito a controlli edilizi effettuati dalle forze dell’ordine e/o dai soggetti preposti in materia di sospensione dei lavori, di demolizioni ecc; Ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione. Adempimenti in tema di sanatorie e condono edilizio; 4° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT – TURISMO – SPETTACOLI – CULTURA Promozione territoriale e valorizzazione dell’immagine della città e delle sue peculiarità, degli eventi culturali, delle risorse ambientali, gastronomiche, economiche e storiche, finalizzate al miglioramento dell’attrattività della città sia verso imprese che flussi turistici, a livello nazionale ed internazionale; Collaborazione con le altre strutture dell’Ente al fine di valorizzare specifici progetti in un’ottica di marketing territoriale, coordinandone le fasi operative. Attivazione punti fissi e mobili informazioni turistiche. Programmazione e gestione degli interventi attinenti il "Diritto allo Studio" con specifico raccordo con gli Enti interessati; Interventi di competenza comunale nella scuola dell'obbligo e negli istituti superiori; Organizzazione di servizi rivolti all’infanzia (asili nido e scuola materna); Organizzazione di Centri Estivi per minori; Promozione di particolari attività didattiche ed educative, loro proiezione e coordinamento territoriale; Predisposizione e verifica degli atti programmatori a carattere generale concernenti l'istruzione; Organizzazione delle attività pedagogico-didattiche finalizzate all'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini, in raccordo con gli organismi della gestione sociale delle scuole dell'infanzia; Organizzazione di attività con i genitori (incontri di informazione/formazione, laboratori di costruzione e animazione, ecc.); Organizzazione e gestione servizi mensa per i servizi scolastici; Organizzazione e gestione servizi di trasporto scolastico; Coordinamento interventi finalizzati alla predisposizione e controllo delle tabelle dietetiche; Rapporti con Provveditorato agli Studi ed Azienda Sanitaria Locale per la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio assistenziali, e raccordo con altre attività sul territorio gestite da Enti pubblici e privati; Interventi atti ad assicurare l'inserimento e l'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap; Coordinamento e gestione delle attività di aggiornamento del personale; Statistica di competenza.; Progettazione e Gestione dei piani di qualificazione del sistema scolastico. Promozione, coordinamento e gestione tecnico-amministrativa delle attività svolte direttamente o in collaborazione con Enti vari, Associazioni, Società, Gruppi, Azienda Sanitaria Locale (problemi della medicina sportiva, corsi di nuoto, corsi di attività motoria-sportiva, gite, campeggi, soggiorni, etc.); Elaborazione della programmazione di interventi culturali specifici rivolti, in particolare, ai giovani, in collaborazione con associazioni e gruppi giovanili, organismi scolastici, sociali e culturali, nonché con le strutture comunali interessate; Elaborazione, in collaborazione con le strutture comunali competenti in materia di pubblica istruzione e con gli organismi esterni, di progetti per l'introduzione e/o l'ulteriore sviluppo delle attività sportive e ricreative, in ambito scolastico ed extrascolastico; Rapporti costanti con le Associazioni, Società e Gruppi presenti sul territorio per l'elaborazione di piani di utilizzo degli impianti e di piani generali di intervento; Gestione di spazi per iniziative sportive sia ad uso temporaneo, ovvero medio o a lungo termine; Assegnazione continuativa di impianti sportivi alle associazioni, tramite convenzione; Collaborazione con i competenti uffici per la formulazione dei programmi relativi alla individuazione degli interventi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature sportive e ricreative; Programmazione acquisti attrezzature e materiali per le aree e le attività ricreative e sportive; Organizzazione di iniziative sportive locali e/o collaborazione ad iniziative patrocinate; Organizzazione di iniziative sportive internazionali, nazionali, regionali e interregionali e/o collaborazione ad iniziative patrocinate; Rilascio autorizzazioni per gare atletiche; Studio e partecipazione all'elaborazione della programmazione culturale, in collaborazione con Enti ed Associazioni Culturali, territoriali, organismi scolastici, e strutture comunali; Organizzazione o collaborazione ad iniziative culturali (Mostre, spettacoli, convegni, ecc.); Organizzazione, coordinamento e gestione amministrativa dei servizi culturali; Gestione di spazi per iniziative ai fini culturali sia ad uso temporaneo che continuativo; Rapporti con Enti, Associazioni culturali, Compagnie ed Artisti per le attività di competenza; Predisposizione e/o cura programmi teatrali e di spettacolo; Redazione di pubblicazioni e cataloghi, elaborazione di repertori, bibliografie ragionate ed itinerari multimediali, musicali, etc.; Gestione delle procedure di prestito delle attrezzature e materiali audiovisivi, nonché relativo ritiro e controllo. SERVIZI SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO Studio ed analisi della legislazione in materia di sicurezza sociale; Programmazione e progettazione delle istanze di finanziamento per gli interventi in campo sociale e relativa gestione; Studio ed analisi di modelli organizzativi e di interventi operativi per favorire l'integrazione sociosanitaria delle prestazioni; Programmazione, organizzazione e gestione, sia sul piano tecnico-amministrativo che su quello operativo, degli interventi di assistenza sociale; Gestione del volontariato in campo sociale ed assistenziale; Esecuzione di statistiche di competenza, nonché rilevazioni di dati ed indagini sui bisogni dell'utenza; Controllo e verifica delle attività socio-assistenziali svolte sul territorio dai soggetti pubblici e privati; Studio del fabbisogno abitativo e definizione del programma d'intervento nel settore specifico, sulla base delle scelte operate dall’Amministrazione; Formazione e gestione dalle graduatorie per l’ assegnazione degli alloggi E.R.P. compresi quelli di proprietà comunale; Azioni di prevenzione rispetto all’insorgere del disagio sociale; Azioni rivolte a favorire la socializzazione di persone anziane o invalide; Predisposizione di iniziative ed interventi rivolti a cittadini invalidi, indigenti, ex carcerati, inabili , ecc. Gestione, insieme ad altri enti, di progetti riguardanti la tossicodipendenza; POLITICHE GIOVANILI Promozione degli interventi volti a favorire l’associazionismo giovanile e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani; Gestione, per quanto di competenza dell’ente, degli interventi di formazione professionale e di politiche del lavoro; Ricerca e raccolta sistematica degli studi e delle documentazioni di esperienze significative collegate ai giovani, nonché divulgazione dei materiali informativi; Analisi di proposte sulle problematiche giovanili ed elaborazione delle relative proposte. SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI TOPONOMASTICA Tenuta del registro della popolazione e suo aggiornamento (pratiche emigratorie e immigratorie, variazioni anagrafiche e di stato civile, cancellazioni per irreperibilità, tenuta registri Aire); Rilascio di atti, documenti e certificazioni (documenti per passaporti e lasciapassare, carte d'identità e libretti di lavoro, certificati anagrafici correnti, certificati storici, certificati di stato civile, autentica di firme, documenti, fotografie, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà); Adempimenti in materia di leva: iscrizioni e cancellazioni a seguito di movimenti anagrafici, comunicazioni ai comuni di emigrazione, ogni 3 mesi compilazione ed invio elenco al Distretto e alla Capitaneria di Porto, manifesti, consegna congedi, rapporti con il Distretto Militare; Tenuta registri di stato civile (registrazione e trascrizione di atti, annotazione su registri, proposte di annotazione); Gestione pensioni Ministero del Tesoro e Inps; Tenuta liste elettorali (Revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie, Variazione albo scrutatori e presidenti di seggio, Gestione elettori all’estero, Aggiornamento fuori revisione); Gestione Albo giudici popolari: formazione ed aggiornamento dello schedario, invio elenchi al Tribunale, ed ogni altro adempimento connesso; Responsabilità del controllo sull'applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali e statistici; Adempimenti di Stato Civile presso l Cimitero comunale e disbrigo pratiche cimiteriali connesse ai decessi. Protocollo degli atti in arrivo e distribuzione degli stessi agli uffici; Gestione della posta in entrata e in uscita; Gestione dell’Archivio corrente e di deposito. Censimenti generali ed adempimenti conseguenti, ovvero cooperazione nel loro espletamento; Effettuazioni di statistiche demografiche e comunicazioni a Questura, Prefettura ed altri Enti competenti; Adempimenti di funzioni attribuite agli Uffici comunali di Statistica ai sensi di legge (Servizio attuazione degli indirizzi regionali in merito all’attività statistica); Collaborazione alla raccolta e verifica dei dati occorrenti all’amministrazione per il controllo dell’attività amministrativa; Collaborazione e coordinamento di competenza per statistiche attivate da altri Enti (Università, A.S.L., ecc..) Numerazione civica, toponomastica stradale e stradario. Adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla toponomastica. 5° SETTORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE Vigilanza e controllo dell'osservanza del Codice della Strada e norme complementari, dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco in materia di circolazione stradale; Funzioni di Polizia Stradale in genere, ai sensi del vigente Codice della Strada; Controllo sistema video sorveglianza; Fermi e sequestri, amministrativi e penali, conseguenti a violazioni al C.d.S. e norme complementari; Rilevazione incidenti stradali con relativo disbrigo di tutte le pratiche d'ufficio relative, ivi incluse le funzioni di Polizia Giudiziaria di pertinenza dell'ufficio e le segnalazioni alla Prefettura, alla M.C.T.C. ; Attività di vigilanza e controllo sulla gestione delle strutture ricettive anche tramite gli organi esterni preposti; Rilascio atti incidenti stradali; Vigilanza su fiere, mercati, manifestazioni pubbliche e gestione pratiche relative, contenzioso ed emissione pareri per le commissioni consiliari; Vigilanza sulle norme a tutela dell'igiene nella produzione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari; Vigilanza sul rispetto della normativa relativa ai pubblici esercizi, al commercio in sede fissa ed al commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante; Controllo sull'attuazione della normativa a salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale; Controllo e gestione delle pratiche relative ai veicoli abbandonati su suolo pubblico; Vigilanza edilizia e gestione delle pratiche d'ufficio relative, ivi compresi i rapporti alle autorità giurisdizionali e/o amministrative individuate dalla normativa stessa; Vigilanza sulla normativa a tutela dell'inquinamento ambientale; Sorveglianza sul patrimonio comunale (uffici, strade, impianti sportivi, scuole, parchi, giardini); Pareri sulle occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico; Pareri richiesti dal servizio Urbanistica in tema di C.d.S.; Istruttoria permessi di transito per veicoli eccezionali, che attraversano il territorio comunale; Provvedimenti a tutela dell'incolumità e sicurezza pubblica; Interventi di polizia giudiziaria, di iniziativa e su delega, in collaborazione con le altre forze di polizia per l'accertamento dei reati, rapporti e notizie di reato; Gestione delle violazioni al C.d.S. e norme complementari; Predisposizione ruoli e gestione pratiche inerenti; Istruttoria accertamenti anagrafici e informativi richiesti da altri servizi del Comune e da altri enti ed istituzioni; Servizi di rappresentanza; Presenza alle sedute del Consiglio comunale; Educazione stradale nelle scuole; Trattamenti Sanitari Obbligatori; Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, mediante collaborazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità; Gestione oggetti e valori ritrovati (ricevimento e custodia, restituzione al legittimo proprietario, distruzione, aste); -modifica con delibera G.M. 158 del 3/07/2008. Rilascio contrassegni H. Rilascio Concessioni per Occupazioni di Suolo Pubblico temporanee semplici, non rientranti nelle materie attribuite al III Settore. Gestione degli illeciti depenalizzati. Dichiarazioni di produzione vini e giacenze. Competenze tecniche e amministrative devolute dall’ufficio tecnico del traffico ai sensi del regolamento; Gestione degli ausiliari del traffico. Provvedimenti di urgenza in materia di viabilità; Proposte e studi per soluzioni migliorative del traffico e della viabilità cittadina. Programmazione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale; Collocazione targhe viarie mediante utilizzo di personale operaio già utilizzato per la segnaletica stradale. Arredo urbano - censimento e gestione impianti di pertinenza del settore in ragione della competenza in materia di trasporti pubblici; TRASPORTI E PARCHEGGI PUBBLICI Rapporti con i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico urbano e locale Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, anche attraverso soggetti terzi. PROTEZIONE CIVILE Predisposizione pianificazione, gestione ed attuazione e/o funzioni attribuite e/o proprie del Comune nell'ambito della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità per eventi metereologici particolari e, comunque, per ogni altra situazione attinente; Prevenzione incendi. SERVIZI DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI – RANDAGISMO Interventi in materia di randagismo, controllo animali da affezione e connessi adempimenti derivanti da specifici obblighi normativi. Istruttoria delle adozioni locali ed extra regionali a distanza degli animali, reinserimento sul territorio dei randagi, rapporti con l’A.S.P. Gestione del canile Municipale. Gestione dell’autoparco e pratiche tecniche amministrative connesse. Accertamento delle idoneità alla guida di automezzi adibiti al trasporto di persone e da carico (C.Q.C) 6° SETTORE LL.PP. -MANUTENZIONI – SERVIZIO IDRICO SERVIZI PER LE OPERE PUBBLICHE Predisposizione del programma pluriennale dei lavori pubblici ed attività correlate; Formazione, gestione ed aggiornamento di tutti gli strumenti e/o documenti di carattere generale e/o specifico, concernenti l'attività di competenza nell'area dei lavori pubblici; Progettazione e realizzazione di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune, anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti); Direzione, coordinamento, organizzazione e controllo delle attività delle squadre operaie; Rapporti con enti e soggetti terzi e pareri di competenza verso altre strutture, enti, etc., nell'area dei lavori pubblici; Attività tecnica di controllo sulla corretta attuazione di quanto previsto nelle convenzioni di trasferimento dei servizi a soggetti terzi; Rapporti con enti e soggetti terzi incaricati di servizi pubblici (acqua, gas, fognature, illuminazione pubblica); Attività ed adempimenti connessi al “Patto dei Sindaci”; Fonti rinnovabili. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI Individuazione, predisposizione ed attuazione dei programmi ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni immobili comunali; Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti comunali, fatta eccezione per il Cimitero e le ville comunali. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi di pertinenza comunale; Rilascio autorizzazioni per tutte le manomissioni del suolo comprese le attività di determinazione della cauzione, della verifica della buona riuscita dei ripristini e dei rimborsi dei depositi, previo nulla osta del servizio idrico integrato in caso di interventi sovrastanti la fognatura. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dell'Amministrazione della Giustizia. Attività in materia di contenimento dei consumi energetici, di controllo sugli impianti termici assegnato per legge e degli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti e di antinfortunistica (L. 308/82 e L. 10/91); Arredo urbano - censimento e gestione impianti di pertinenza del settore in ragione della competenza in materia di manutenzione stradale. GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – DATORE DI LAVORO Adempimenti L. 81/08 ex artt. 17 e 18. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gestione e manutenzione della rete idrica e gestione commerciale del servizio idrico; Gestione e manutenzione della rete fognaria; Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione; Rapporti con la Società di gestione degli impianti di depurazione. Rapporti con l'Autorità per l'Energia, il Gas, l'Efficienza Energetica ed i Servizi Idrici; ILLUMINAZIONE PUBBLICA Gestione tecnica dei corpi illuminanti, delle linee, dei quadri elettrici e dei sostegni; Rapporti con le società di gestione dell'illuminazione pubblica. 7° SETTORE TUTELA AMBIENTALE - VERDE PUBBLICO - CANILE - SERVIZI CIMITERIALI TUTELA E IGIENE AMBIENTALE – VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO Cura degli interventi di tutela ambientale e del paesaggio; Rapporto con l’associazionismo ambientale operante sul territorio; Predisposizione di interventi ed organizzazione di iniziative con gli enti strumentali che operano in materia ambientale e con le società partecipate per i servizi ambientali; Rilascio pareri e autorizzazioni in materia di rifiuti ed inquinamento atmosferico; Provvedimenti concernenti le dichiarazioni industrie insalubri; Attività tecnica ed amministrativa per la tutela dell'ambiente da fattori inquinanti; Attività tecnica ed amministrativa di programmazione, gestione e controllo in materia di tutela e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio (aria, acqua, suolo, rumore e, per questi: servizio idrico integrato, raccolta, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti, spazzamento, risanamenti e bonifiche, aree verdi, etc.), secondo le competenze e le attribuzioni di legge; Interventi in materia di verde pubblico; Arredo urbano – censimento e gestione impianti di pertinenza del settore in ragione della competenza in materia di ambiente e verde pubblico; Servizio di pulizia degli edifici adibiti a sede degli uffici comunali; Rapporti con i soggetti affidatari dei servizi di igiene ambientale e raccolta di rifiuti; Isole ecologiche. Gestione delle discariche comunali, compresi i procedimenti di richiesta delle autorizzazione ambientale (V.I.A. e V.A.S.) Collaborazione in attività per eventi diversi (elezioni, etc.) per quanto attiene l'installazione e la rimozione di impianti mobili, la sorveglianza ed il controllo ed altre attività connesse (spazi di propaganda elettorale, seggi, impianti microfonici, etc.); Direzione, coordinamento, organizzazione e controllo delle attività delle squadre operaie; Manutenzioni ordinarie e straordinarie del Cimitero comunale, delle Ville pubbliche, delle aree mercatali e degli immobili di loro pertinenza. SERVIZI CIMITERIALI Attività tecnico-amministrativa in materia cimiteriale e di polizia mortuaria, sia per quanto attiene le strutture e gli impianti che per quanto attiene le operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, esumazioni etc. ) COMUNE DI TRAPANI REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLEGATO “B” DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DOTAZIONE ORGANICA DISTINTA PER CATEGORIE D3 D1 C B3 B1 A TOTALE 26 45 290 105 100 165 731 COMUNE DI TRAPANI REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLEGATO “C” DETERMINAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI CATEGORIA A PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE GENERICO TOTALE 49 AMMINISTRATIVA 93 TECNICA 93 TOTALE AUSILIARIO AREA 49 OPERATORE GENERICO TECNICO OPERATORE NIDO DOTAZIONE ORGANICA ASILO 23 TOTALE 23 TOTALE GENERALE 165 SOCIO EDUCATIVA CATEGORIA B POSIZIONE 1 PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE AMMINISTRATIVO TOTALE DOTAZIONE ORGANICA AREA 74 AMMINISTRATIVA 74 ESECUTORE CONDUZIONE VEICOLI (area tecnica) TECNICO ESECUTORE AUSILIARE TRAFFICO 4 TECNICA TECNICO/ 7 “ ESECUTORE TECNICO ADDETTO POTABILIZZAZIONE 2 “ ESECUTORE PUBBLICO 8 “ TECNICO VERDE TOTALE ESECUTORE ASILO NIDO 21 5 TOTALE 5 TOTALE GENERALE 100 SOCIO EDUCATIVA CATEGORIA B POSIZIONE 3 PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE PROFESSIONALE TOTALE DOTAZIONE ORGANICA AREA 70 AMMINISTRATIVA 70 COLLABORATORE TECNICO 16 TECNICA 15 “ CONDUTTORE MEZZI COMPLESSI TOTALE COLLABORATOR E SOCIO SANITARIO 31 5 TOTALE 4 TOTALE GENERALE 105 SOCIO EDUCATIVA CATEGORIA C PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE ORGANICA AREA 74 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TOTALE 74 ISTRUTTORE TECNICO 33 TOTALE 33 ISTRUTTORE ACCERTATORE CONTABILE/ TOTALE 21 TECNICA ECONOMICO FINANZIARIA 21 ISTRUTTORE ACCERTATORE 3 ECONOMICO FINANZIARIA e/o VIGILANZA ISTRUTTORE TRIBUTARIO 2 “ TECNICO TOTALE 5 ISTRUTTORE INFORMATICO TOTALE ISTRUTTORE MUNICIPALE 5 INFORMATICA 5 POLIZIA 122 TOTALE 122 ISTRUTTORE ASSISTENTE ASILO NIDO 30 TOTALE 30 TOTALE GENERALE 290 VIGILANZA SOCIO EDUCATIVA CATEGORIA D POSIZIONE 1 PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DOTAZIONE ORGANICA AREA 12 AMMINISTRATIVA DIRETTIVO TOTALE 12 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 5 TOTALE 5 ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO TOTALE 5 TECNICA ECONOMICO FINANZIARIA 5 COORDINATORE PEDAGOGICO 1 SOCIO EDUCATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE 13 “ TOTALE 14 SPECIALISTA DI VIGILANZA 9 TOTALE 9 TOTALE GENERALE 45 VIGILANZA CATEGORIA D POSIZIONE 3 PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO TOTALE DOTAZIONE ORGANICA AREA 7 AMMINISTRATIVA 7 3 FUNZIONARIO AVVOCATO TOTALE 3 FUNZIONARIO TECNICO 8 FUNZIONARIO TECNICO BIOLOGO 2 TOTALE 10 FUNZIONARIO CONTABILE 1 TOTALE FUNZIONARIO MUNICIPALE LEGALE TECNICA ECONOMICO FINANZIARIA 1 POLIZIA TOTALE FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO TOTALE FUNZIONARIO INFORMATICO TOTALE REDATTORE CAPO 2 VIGILANZA 2 1 SOCIO EDUCATIVA 1 1 1 1 TOTALE 1 TOTALE GENERALE 26 TOTALE COMPLESSIVO DELLE VARIE CATEGORIE 731 INFORMATICA COMUNE DI TRAPANI REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLEGATO “D” RUOLO AZIENDALE 1 CATEGORIA A Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola media dell’obbligo) acquisibili attraverso esperienza diretta sulla mansione; contenuti di tipo ausiliario, rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice; relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno, basate su interazioni tra pochi soggetti. Hanno responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. OPERATORE GENERICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, assicura la vigilanza, la custodia e la sorveglianza di locali, uffici, impianti, strutture ed attrezzature dell’ente, nonché la pulizia e l’ordine degli stessi e delle suppellettili. Svolge, inoltre, compiti di tipo ausiliario per la funzionalità degli uffici, quali, in via meramente esemplificativa, la fotocopiatura, distribuzione della corrispondenza, collegamento tra gli uffici per la trasmissione di documenti, movimentazione di oggetti e materiali occorrenti al funzionamento degli uffici, commissioni anche all'esterno della sede di lavoro compreso il trasporto e la consegna valori. Regola il servizio, anche telefonico, di anticamera, nonchè l’accesso del pubblico negli uffici. Provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuale, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro, detiene e custodisce il materiale eventualmente assegnatogli, provvedendo alla consegna secondo le direttive impartite dai diretti superiori . E’ addetto, se in possesso di patente B, alla conduzione dei veicoli per i quali è richiesta tale titolo di abilitazione, provvedendo al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, al trasporto di attrezzature e materiali necessari per gli uffici, ivi compresa la consegna-ritiro della documentazione amministrativa, al collegamento tra uffici, a piccole commissioni e provvede alla custodia e pulizia del mezzo assegnato. 2 OPERATORE GENERICO TECNICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge attività esecutive, di carattere tecnicomanuale e di semplice e ordinaria manutenzione, anche mediante uso di macchine operatrici semplici, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione di strumenti e arnesi di lavoro, indicativamente finalizzate: • alle minute necessità dei lavori pubblici e degli interventi manutentivi di immobili ed arredi su disposizione del diretto superiore; • alla pulizia e sorveglianza sorveglianza di ville e giardini; • alle operazioni cimiteriali (seppellimento, tumulazione, estumulazione...); alla vigilanza, apertura e chiusura, pulizia del cimitero; è addetto alla conduzione dei mezzi ed attrezzature in dotazione al cimitero nonché alla guida degli automezzi se in possesso di patente di guida. • alla sorveglianza e manutenzione delle fognature ed espurgo pozzi neri; • all’espletamento dei servizi di nettezza urbana (trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, pulizia, spazzamento, diserbatura, ecc..) secondo l'ordine predisposto dal diretto superiore; • alla disinfestazione realizzata mediante l’uso di attrezzature o sostanze specifiche volte ad eliminare cause di nocività o contagio ed ogni altra mansione connessa con i servizi operativi generici del Settore E.A. • alla distribuzione idrica secondo il programma assegnato; • alla custodia e sorveglianza delle fonti e dei serbatoi, delle condotte di adduzione dell’acqua potabile verificando periodicamente il regolare funzionamento del sistema idrico e delle apparecchiature connesse; E’ addetto, se in possesso di patente B, alla conduzione dei veicoli per i quali è richiesta tale abilitazione, provvedendo al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, al trasporto di attrezzature, materiali, 3 segnalazioni, ivi compresa la consegna-ritiro della documentazione amministrativa, al collegamento tra uffici, a piccole commissioni e provvede alla custodia e pulizia del mezzo assegnato Provvede, inoltre, al controllo del mezzo, segnalando eventuali interventi di manutenzione, e ne assicura la pulizia e la custodia. OPERATORE AUSILIARIO ASILO NIDO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, assicura la pulizia e il riordino dei locali e delle attrezzature dell'Asilo Nido o della Scuola Materna e delle aree esterne ai locali; svolge compiti di lavanderia, stireria e quant’altro attiene alle esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano, collaborando con il personale di assistenza nella sorveglianza e nella cura della igiene dei bambini. Collabora all’attività di preparazione dei pasti e provvede alla loro somministrazione e distribuzione. Le suddette funzioni vengono svolte anche nei confronti di soggetti portatori di handicaps. 4 CATEGORIA B Posizione B1 Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultato parziale rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni di tipo indiretto e formale); relazioni con gli utenti di natura diretta. ESECUTORE AMMINISTRATIVO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge in campo amministrativo e contabile compiti di carattere esecutivo, quali redazione di atti e provvedimenti mediante l’utilizzo di software, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, raccolta e verifica di dati disponibili presso gli uffici, spedizione di fax e telefax, gestione degli archivi e degli schedari, protocollazione e classificazione della corrispondenza. Provvede alla tenuta dell’Albo Pretorio del Comune, anche nei giorni festivi, alla pubblicazione di tutti gli atti pervenuti da uffici interni ed esterni, alla notifica degli atti e tenuta del relativo registro. Provvede alla rilevazione sui prezzi al minuto e degli affitti, svolge indagini di rilevazione anche per conto dell’ISTAT. Può coordinare personale di categoria inferiore. ESECUTORE TECNICO CONDUZIONE VEICOLI Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, provvede alla conduzione di autoveicoli di cui l’ente dispone e per i quali sia richiesta la patente di categoria C (corredato da certificato di abilitazione professionale K per i minori di 21), adibiti al trasporto di persone e cose o promiscuo nel rispetto delle disposizioni del codice di strada, ed anche alla loro pulizia ordinaria. Può coordinare la attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. 5 ESECUTORE TECNICO/AUSILIARE DEL TRAFFICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, provvede all’esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico, quali lavori di controllo, conduzione, manutenzione e riparazione di edifici, impianti, mezzi, attrezzature e strutture. Gli obiettivi ed i compiti affidati tengono conto della eventuale specificità professionale, rilevante anche in sede di reclutamento. Il lavoratore che riveste il presente profilo provvede a mantenere efficienti le attrezzature in dotazione ed a curarne la custodia. Può coordinare la attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. Il lavoratore cui, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della L. 127 del 15 maggio 1997, risultano attribuite le funzioni di ausiliare del traffico svolgono compiti di prevenzione ed accertamento per le infrazioni in materia di sosta con competenza su tutto il territorio comunale. ESECUTORE TECNICO ADDETTO ALLA POTABILIZZAZIONE Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, provvede alle funzioni di clorazione dell’acqua potabile, alla verifica della curva del cloro residuo, al rabocco dei recipienti.. ESECUTORE TECNICO VERDE PUBBLICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, provvede ai lavori di giardinaggio occorrenti per la realizzazione ed il mantenimento sistematico di ville, giardini e del verde pubblico in generale, curando anche la loro pulizia e custodia. Può coordinare la attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. ESECUTORE ASILO NIDO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, provvede alla preparazione dei pasti ed alla conduzione della cucina, con responsabilità della corretta conservazione e lavorazione degli alimenti, del rispetto di tutte le istruzioni, procedure e pratiche relative alla igienicità dei pasti preparati, nonché della efficienza delle attrezzature ed impianti utilizzati. Quando non impegnato nella attività prevalente, collabora il personale di assistenza nello svolgimento dei compiti e delle funzioni allo stesso assegnate, supportandolo nella cura e nella sorveglianza dei bambini. 6 CATEGORIA B Posizione B3 Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da medie conoscenze specialistiche (la base teorica è acquisibile con il diploma di scuola media superiore) ed un grado di media esperienza,; contenuti di tipo operativo con peculiare responsabilità di risultato rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare e della ampiezza delle possibili soluzioni. Relazioni organizzative interne anche tra più soggetti interagenti con possibile responsabilità di coordinamento; relazioni esterne con altre istituzioni di tipo indiretto e nei limiti di direttive superiori; relazioni di natura diretta con gli utenti. COLLABORATORE PROFESSIONALE Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, cura attività di carattere esecutivo ed istruttorio in campo amministrativo e/o contabile e possiede competenze e conoscenze informatiche idonee per utilizzare software specialistici, oltre alle ordinarie procedure di comunicazione con la macchina, effettua la inizializzazione e la chiusura dei sistemi e assicura l’avvio di collegamenti con unità periferiche, provvede alla gestione di flussi informatici in entrata ed in uscita, cura la registrazione di dati e la loro archiviazione con aggiornamento periodico, assicurando anche la programmazione semplice del sistema affidatogli. Collabora all’azione amministrativa esaminando problemi di media complessità e proponendo idonee soluzioni e può essere titolare di funzioni di coordinamento operativo di operatori di categoria pari o inferiore. Gestisce relazioni interne di tipo semplice, anche avvalendosi di strumenti informatici, e relazioni esterne che possono essere di natura diretta con l’utente e di natura indiretta con altre istituzioni. E’ responsabile per l’attività svolta e dei risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali esercita eventuale funzione di coordinamento. COLLABORATORE TECNICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, sovrintende, organizza e coordina, mediante personale interno di qualifica inferiore o squadre di ditte appaltatrici, l’esecuzione di interventi di tipo 7 manutentivo e risolutivo su apparecchiature, attrezzature, immobili, verde pubblico, arredi, automezzi e impianti tecnologici . Controlla e assiste agli interventi manutentivi sia di ditte appaltatrici, sia gestite in amministrazione diretta e ai lavori in genere, vigilando sulla regolare esecuzione degli stessi. Cura i rapporti con il personale tecnico della struttura di appartenenza, secondo le normative di legge sui lavori e sui servizi. A seguito di apposito corso di formazione, può svolgere, anche in modo prevalente o esclusivo, compiti di vigilanza in materia di ecologia e ambiente e provvedere, ai sensi dell'art. 55, I comma, del D. Lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22, all'accertamento e contestazione della violazione dei divieti di cui agli art. 14 commi 1 e 2, 4, comma 2 e 44 comma 1, ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50, 1° comma, D. Lgs.vo 5 febbraio 1997, n. 22. CONDUTTORE MEZZI COMPLESSI Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, provvede alla conduzione dei mezzi di cui dispone l’ente per i quali è richiesta la patente di categoria di categoria D, nonché il certificato di abilitazione professionale previsto dalle disposizioni del codice della strada. In relazione alle diverse esigenze dell’ente provvede, quindi, in modo indifferenziato a condurre tutti i mezzi cui è abilitato, inclusi quelli per i quali è richiesta la sola patente di categoria immediatamente inferiore ed eventuale relativo certificato di abilitazione professionale, assicurando anche il costante controllo della efficienza del mezzo che gli è affidato, la sua pulizia, la sua manutenzione ordinaria e verificandone sistematicamente la piena operatività per l’impiego cui è destinato. COLLABORATORE SOCIO SANITARIO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, collabora con il medico pediatra, è addetto alla tenuta delle cartelle sanitarie degli utenti, vigila sullo stato di salute degli stessi segnalando alle famiglie gli eventuali malesseri manifestati, fa rispettare l’igienicità degli ambienti e degli alimenti, l’applicazione della tabella dietetica; conserva il libretto sanitario di tutto il personale impegnato nell’asilo nido, facendo rispettare gli aggiornamenti a norma di legge e quanto altro attiene alla sicurezza igienico sanitaria. 8 CATEGORIA C Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche ( la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) ed un grado di esperienza pluriennale con necessità di aggiornamento; le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni ) anche di tipo diretto; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge attività di carattere istruttorio nel campo amministrativo, dalla fase della raccolta dei dati e delle informazioni alla organizzazione ed elaborazione delle stesse sino alla predisposizione di atti e provvedimenti, secondo fasi operative nell’ambito di procedure definite e con assunzione di responsabilità procedimentali. Coordina, nell’ambito dei compiti di istituto del settore di appartenenza, funzioni, attività e risorse umane assegnatigli secondo direttive di istruzioni superiori. ISTRUTTORE TECNICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge attività istruttoria in campo tecnico, e amministrativo/ contabile nei settori dell’edilizia, del condono edilizio, delle opere pubbliche e di difesa e controllo dell’ambiente; predispone, nell’ambito delle specifiche competenze professionali, elaborazioni tecniche per la redazione di progetti e preventivi, nell’ambito di direttive ed istruzioni superiori, anche mediante l’utilizzo di apparecchiature, supporti informatici e sistemi di uso complesso. Propone gli interventi manutentivi e si occupa di estimo. Nell’ambito della specificità del titolo posseduto, svolge mansioni di progettista e direttore dei lavori, occupandosi anche della sicurezza del cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. Tratta i problemi di sicurezza ai sensi della L.626/94 riguardanti gli uffici ed il personale. 9 Può essere incaricato della direzione dei lavori e cura la tenuta della relativa contabilità e documentazione; nell’espletamento dell’attività di controllo effettua sopralluoghi di cantiere, fabbricati, aree pubbliche, controlla lo stato di impianti e macchinari; collabora all’aggiornamento di cartografie, toponomastica ed onomastica, alla formazione di piani e programmi di gestione del territorio, sia generali che attuativi; collabora alla progettazione di opere, o le progetta direttamente predisponendo capitolati, cura i disegni redigendoli anche con l’ausilio di procedure informatiche. Può partecipare a gruppi di lavoro o commissioni, rilascia certificazioni e documenti nell’ambito delle proprie attribuzioni. In relazione allo specifico titolo di studio posseduto, nell’ambito della declaratoria di categoria, il lavoratore può altresì: • svolgere compiti di controllo e vigilanza qualitativa sull’acqua della rete potabile cittadina, sulle acque reflue, sull’impianto di depurazione, in autonomia o in funzione di assistenza, curando tutti i prelievi e gli adempimenti occorrenti per le analisi necessarie secondo le direttive dei responsabili del servizio e collaborando alle attività previste per il funzionamento del laboratorio d’analisi. • curare la progettazione e la direzione dei lavori in materia di impianti elettrici., svolgendo tali funzioni autonomamente, nei limiti di competenza assegnati dalla legge, o in collaborazione con tecnici laureati. Provvedere al controllo degli impianti comunali di illuminazione pubblica e semaforici, dell’impiantistica presso gli edifici, gli impianti e le strutture comunali. Curare i problemi di sicurezza in cantiere legati alle progettazioni assegnate o, all’occorrenza, per quelle parti di specifica competenza inserite in lavori di diversa categoria. Trattare i problemi di sicurezza ai sensi della L.626/94 riguardanti gli uffici ed il personale. ISTRUTTORE CONTABILE/ACCERTATORE Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge attività di carattere istruttorio nel campo economico e contabile, dalla fase della raccolta dei dati e delle informazioni alla organizzazione ed elaborazione delle stesse sino alla predisposizione di atti e provvedimenti, secondo fasi operative nell’ambito di procedure definite e con assunzione di responsabilità procedimentali. Coordina, nell’ambito dei compiti di istituto del settore di appartenenza, servizi, attività e risorse umane assegnatigli secondo direttive di istruzioni superiori. 1 Cura i procedimenti per acquisiti e forniture, tiene l’albo dei fornitori e provvede alla tenuta dei libri contabili. ISTRUTTORE ACCERTATORE Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, espleta attività di accertamento e verifica in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa dell’ente, quali indicativamente, quello dei tributi, delle attività commerciali, dei controlli anagrafici, dei controlli sulle attività lavorative e degli adempimenti per il recupero di spese di giustizia. Svolge attività informativa ed esprime valutazioni, effettua controlli, ispezioni, verifiche o sopralluoghi in fabbricati, aree pubbliche, aree private, esercizi commerciali e artigianali in genere, acquisendo dati per la definizione dei procedimenti amministrativi e procedendo alla loro elaborazione. ISTRUTTORE TECNICO TRIBUTARIO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge attività istruttoria in campo tributario curando tutti gli aspetti tecnici e amministrativi correlati alla corretta imposizione dei tributi locali, procedendo alla raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, ed eseguendo anche la predisposizione di elaborati di natura tecnico-contabile e tecnico-amministrativo. Cura la organizzazione ed il controllo di operazioni dirette a supportare l’attuazione di tutti gli istituti della finanza locale, provvedendo alla gestione ed al controllo anche del sistema informatico tributario, predisponendo l’analisi tecnica e la struttura degli archivi delle banche dati. ISTRUTTORE INFORMATICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne dispone la relativa documentazione. Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalità operativa di problemi di media complessità. Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa, nonchè al loro aggiornamento sistematico. Provvede alla gestione e controllo del sistema informatico, cura la gestione della rete locale e remota, effettua interventi di media complessità o inoltra richieste di intervento ai fornitori hardware e software seguendone poi l’operato. Cura la gestione delle risorse elettroniche o informatiche. Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento. Effettua le registrazioni del proprio lavoro. Provvede alla compilazione di programmi e procedure. 1 Cura il rispetto di tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto. ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE Espleta tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto. In particolare, vigila sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e nelle piazze; svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in sede amministrativa di comportamenti e atti contrari a norme regolamentari con la quale gli Enti Locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da leggi e regolamenti in materia di Polizia urbana (rurale, commerciale, sanitaria, tributaria, faunistica, venatoria, silvo-pastorale); esercita attività di controllo, prevenzione e repressione in materia di polizia della strada relativamente alle funzioni demandate dalle norme del codice della strada; presta assistenza e soccorso in caso di calamità coadiuvando il servizio di Protezione Civile, nonché nel trasporto o nell’accompagnamento di persone ferite informandone il Comando e le autorità competenti, scorta i mezzi di soccorso o di trasporto degli ammalati di mente fino al presidio sanitario nel corso di ricovero disposto con ordinanza del Sindaco in T.S.O; istruisce pratiche connesse all’attività di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazioni di leggi e regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie, predisposizioni di atti nei settori edilizio, commerciale, urbanistico ed infortunistica stradale; svolge funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato; presta la propria opera appiedato o a bordo di veicoli utilizzando i mezzi, gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene dotato per la esecuzione degli interventi. ISTRUTTORE ASSISTENTE ASILO NIDO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge per la prima infanzia le funzioni socioeducative gestite nel territorio dagli Enti Locali, svolgendo indicativamente i seguenti compiti: a) esplica attività socio pedagogiche e ludiche, tendendo al soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino, usando le tecniche della moderna psico pedagogia; b) attua tutti gli adempimenti richiesti dall’igiene personale dei bambini affidati al proprio gruppo, avendo cura di mantenere l’ambiente nelle condizioni dovute; c) presenzia e coaudiuva il personale medico e paramedico durante la visita dei bambini; d) provvede direttamente all’alimentazione dei bambini nel rispetto della tabella dietetica; 1 e) segnala, al personale medico, se presente, o al personale paramedico, i bambini che non appaiono in perfetta salute, che siano inappetenti, svogliati, irritabili ecc..; f) in assenza del personale infermieristico, provvede alla tenuta delle cartelle sanitarie dei bambini; g) nell’ambito dei collegamenti tra asilo nido e famiglie, instaura e mantiene rapporti individuali al livello non semplicemente informativo, ma finalizzato alla risoluzione di eventuali problematiche presentate dal bambino; h) attende a quant’altro può tornare utile al buon funzionamento del nido in relazione alla propria qualifica. Il lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, viene utilizzato nelle scuole materne gestite dagli Enti Locali svolge funzioni di docenza. Provvede al soddisfacimento delle necessità del bambino sia sul piano psico/fisico che dell’apprendimento, mediante attività socio pedagogiche e ludiche tendendo al soddisfacimento dei bisogni del minore, usando le tecniche della moderna psico/pedagogia; cura l’igiene personale del bambino, l’alimentazione nel rispetto delle tabelle dietetiche; vigila sul suo stato di salute segnalando, se del caso, eventuali anomalie riscontrate. Promuove lo sviluppo psicologico del bambino, curandone il processo formativo ed educativo, l’inserimento all’interno dell’asilo, la socializzazione e l’apprendimento all’interno del gruppo di coetanei. Tiene relazioni esterne di tipo diretto , anche negoziali e complesse; le relazioni interne sono anche di natura negoziale e con posizioni organizzative diverse da quelle di appartenenza. 1 CATEGORIA D Posizione D1 Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze pluri specialistiche ( la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale con frequente necessità di aggiornamento; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni ) di tipo diretto , anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali. ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, espleta, nell’ambito del settore di appartenenza, attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di difficoltà, nonchè attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza e coordinamento di gruppi di lavoro. L’attività si esercita, inoltre, collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge compiti di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività tecnica dell’ente, nell’ambito dei lavori pubblici e della gestione del territorio, comportanti un significativo grado di difficoltà, nonchè attività di analisi, studio e ricerca e coordinamento di personale di categorie inferiori, del quale organizza e sovrintende le prestazioni lavorative nei limiti e nel rispetto delle direttive del dirigente responsabile del settore. L’attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale. ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 1 Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti occorrenti per la elaborazione dei documenti contabili e finanziari dell’ente. Collabora con titolare di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale, coordina attività di tipo contabile di figure professionali di categorie immediatamente inferiori. COORDINATORE PEDAGOGICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge compiti di progettazione e accertamento della qualità educativa dei servizi prescolastici presenti su territorio locale, ( asili nido e scuole dell’infanzia comunali). Il coordinatore pedagogico può operare con un gruppo di colleghi che insieme mirano all'utilizzo ottimale delle risorse educative del territorio. Il coordinatore pedagogico svolge i seguenti compiti: - verifica la qualità educativa dei servizi prescolastici; - cura l’organizzazione del lavoro nei servizi come asili, centri ricreativi infantili ecc..; - si interessa dei contenuti educativi proposti nei suddetti centri; - verifica la validità dei programmi educativi; - si occupa della formazione e aggiornamento delle operatrici e, in generale, rappresenta una figura che sostiene, orienta, controlla l’attività dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Il coordinatore pedagogico si occupa, altresì, di: - curare l'accoglienza di bambini nuovi; - coordinare il rapporto con gli altri servizi sul territorio che si occupano di bambini; - gestire momenti particolarmente critici come ad esempio l'inserimento di bambini extracomunitari o handicappati, dove maggiore deve essere l'investimento di risorse umane; - curare gli aspetti di gestione del servizio (i turni di ferie del personale, le sostituzioni) e la promozione e conoscenza dei servizi all'esterno; - organizzare eventi pubblici (dibattiti, mostre) che illustrino l'esperienza realizzata nei servizi. 1 La funzione principale del coordinatore pedagogico resta la formazione delle educatrici e delle insegnanti, prevista all'interno del loro orario di lavoro, sia in modo diretto che attraverso interventi esterni. ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE Lavoratore, in possesso di specifico titolo di studio e iscrizione all’albo professionale, che nell’ambito della declaratoria di categoria e in applicazione delle leggi che disciplinato la professione, svolge compiti di natura socio assistenziale e amministrativa con particolare riferimento all’assistenza dell’infanzia, degli anziani, dei nuclei familiari in difficoltà, degli extracomunitari, anche mediante collegamenti funzionali con Amministrazioni diverse. Promuove attività di studio, progetti/interventi, iniziative, attività integrative, sia nel campo del sociale che in quello educativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. Può coordinare attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. SPECIALISTA DI VIGILANZA Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, in possesso di buone conoscenze plurispecialistiche e di esperienza pluriennale, caratterizzata da frequente necessità d’aggiornamento, svolge attività con contenuto tecnico, gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi, attività che possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella d’appartenenza, relazione esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, e negoziale. Coordina dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attività, curando la disciplina e l’impiego tecnico/operativo del personale e fornendo istruzioni nelle aree operative di competenza, si occupa dell’istruttoria formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza. Svolge, inoltre, attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti; compie tutti gli atti previsti dalle funzioni 1 ricoperte ed anche quelle di base dell’area di vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla Polizia Municipale e locale. 1 CATEGORIA “D Posizione D3 Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche ( la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento sistematica e continuativa; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con primaria responsabilità di risultati relativi a processi produttivi/amministrativi di rilevanza strategica; peculiare complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con piena responsabilità ed autonomia delle soluzioni possibili nell’ambito soltanto di indicazioni di massima impartite dal dirigente; relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni ) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, espleta attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale nonché il controllo dei risultati nel settore amministrativo, ovvero, l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. L’attività si esercita inoltre collaborando con posizione di lavoro a più elevato contenuto professionale. FUNZIONARIO AVVOCATO Funzionario munito di iscrizione all’albo professionale, svolge, d’intesa con il Dirigente, attività professionale nel campo giuridico con rilevanza interna ed esterna nelle competenti sedi giudiziarie ed istituzionali, nonché attività di studio, ricerca e consulenza. Rappresenta l’Amministrazione nei giudizi innanzi alle Giurisdizioni inferiori, appronta gli atti per richiedere, se necessario, la consulenza di legali esterni che potranno pure assumere la difesa delle ragioni del Comune nei vari gradi di giudizio. Coordina l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. 1 FUNZIONARIO TECNICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, svolge compiti di studio, ricerca ed elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nel servizio di competenza, ovvero l’istruttoria e la predisposizione di atti o provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione. Provvede alla progettazione di opere che richiedono approfondita e specifica conoscenza tecnico-scientifica, nonché elevata preparazione professionale, e cura tutti gli atti correlati alle procedure di gara ed alla esecuzione delle opere dalla consegna alla approvazione del collaudo. Assicura l’applicazione delle norme di sicurezza sui lavori. Cura lo studio e la ricerca nel campo delle discipline urbanistiche e di ingegneria, in correlazione alla normativa generale ed alla strumentazione dell’edilizia, alle infrastrutture fondamentali del territorio ed all’assetto ambientale. Utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici e le cautele richieste dalle specifiche tecnologie impiegate. FUNZIONARIO TECNICO BIOLOGO Lavoratore professionale che, nell’ambito della declaratoria di categoria, si occupa delle analisi biologiche delle acque potabili e di quelle reflue, del monitoraggio e del controllo del territorio e propone il programma delle iniziative per la tutela ed la preservazione dell’ambiente. Collabora in modo interdisciplinare con gli altri tecnici a proposito delle grandi progettazioni di carattere ambientale ed in particolare si occupa delle analisi dei percolati provenienti dagli impianti comunali di trattamento dei rifiuti. FUNZIONARIO CONTABILE Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati che richiedono elevata specializzazione professionale in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti di notevole grado di difficoltà per l’elaborazione dei documenti contabili e finanziari; cura altresì la gestione del contenzioso tributario e dell’IVA e se in possesso dei richiesti requisiti rappresenta il comune nei procedimenti di contenzioso 1 tributario. Può essere titolare della responsabilità di procedure per l’acquisizione di beni e servizi, curando tutti gli adempimenti procedurali occorrenti nel rispetto della normativa di settore. FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, disciplinare e amministrativa del Corpo. Svolge attività di studio, ricerca e programmazione del lavoro verificandone i risultati e formulando proposte per il miglioramento dei servizi. Assicura l’esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni dell’amministrazione e del Comandante, nell’ambito delle prerogative previste dalle leggi o regolamenti. Coordina e controlla i servizi affidati, è responsabile della struttura cui è assegnato nonché dell’impiego tecnico operativo e della disciplina del personale che vi è addetto. FUNZIONARIO SOCIO - EDUCATIVO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, espleta compiti di elevato contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme al fine di predisporre progetti inerenti interventi in ambito sociale ed educativo, affrontando problemi di elevata complessità, assicurando la loro ottimale realizzazione mediante la direzione del personale specializzato a disposizione, il coordinamento dello stesso e la supervisione costante dell’attività da questo svolta. FUNZIONARIO INFORMATICO Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, espleta compiti di elevato contenuto specialistico professionale in attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’Ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. REDATTORE CAPO ex artt. 3 e 4 contratto giornalisti Lavoratore che, nell’ambito della declaratoria di categoria, espleta compiti di elevato contenuto specialistico professionale in attività di divulgazione dell’informativa stampa, gestione dei rapporti con gli organi di informazione e con i servizi di comunicazione. Coordina le attività di comunicazione ed 2 informazione sia rivolte all’interno che all’esterno dell’ente; Provvede alla tenuta, cura e consultazione emeroteca e agli abbonamento a periodici e riviste. 2