Il Giudice dell` esecuzione immobiliare promossa da

N. ….. TRIBUNALE DI LUCCA
CRON.N. _____
Il Giudice dell’ esecuzione immobiliare promossa da :
………..
contro
…………
sciogliendo la formulata riserva;
visti gli artt. 569, 571, 572, 591 bis;
O RD I NA
la vendita dei beni di cui alle relazioni dell’esperto ……., in atti, con la modalità di cui all’art. 571
c.p.c.; non si procederà ai sensi dell’art. 576 c.p.c. non essendo probabile che la vendita con tale
modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;
ORDINA
ai sensi dell’art. 560 comma III c.p.c.,
la liberazione dell’immobile, se utilizzato dal debitore,
disponendo che la liberazione venga eseguita, a cura e spese del custode, il quale si avvarrà di legale di
sua scelta, subito dopo la pubblicazione del primo avviso di vendita; se utilizzato da terzi senza titolo
opponibile alla procedura, ordina la liberazione immediata a cura e spese del custode;
DELEGA
per la vendita e le altre operazioni di cui all’art 591 bis, ………. con studio in…………………...
Ex art. 559 c.p.c., nomina custode dei beni pignorati l’ ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di Lucca,
non essendovi, allo stato, prova che, per la particolare natura dei beni, la sostituzione non abbia utilità.
Il custode invierà al delegato relazione di primo accesso all’immobile e periodicamente invierà relazione
sull’attività svolta; comunicherà inoltre al medesimo, senza formalità, ogni altra circostanza riscontrata
nel corso della custodia rilevante ai fini della vendita.
Il delegato a sua volta comunicherà prontamente al custode, senza formalità, l’avvenuta pubblicazione
del primo avviso nonché l’esito di ogni tentativo di vendita.
Concede termine al professionista delegato fino al
………
per lo svolgimento delle operazioni
delegate; qualora insorgano difficoltà il professionista delegato potrà rivolgersi al Giudice
dell’Esecuzione, ex art. 591 ter c.p.c.
Stabilisce ex art 490 c.p.c. quali forme di pubblicità da compiersi almeno 45 giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte :
-
affissione all’Albo del Tribunale di Lucca;
-
(eventuale, solo su espressa istanza del creditore) pubblicazione di un succinto ed efficace
avviso di vendita per estratto, sui giornali “ LA NAZIONE” e “ IL TIRRENO” per un solo
giorno; il testo sarà contenuto entro i limiti dello spazio base concordato da questo G.E. con i
giornali medesimi, salvo casi eccezionali previa espressa autorizzazione di questo G.E.;
-
pubblicazione
di
un
avviso
di
vendita
sui
siti
Internet
www.astagiudiziaria.com,
www.astalegale.net, www.ivglucca.com, nonché sul sito del Tribunale di Lucca.
Negli avvisi verranno inseriti, ove opportuno, anche planimetrie, foto e filmati dell’immobile.
La pubblicità verrà effettuata dal delegato a spese del creditore procedente.
Il delegato potrà inoltre eseguire la pubblicità anche su ulteriori siti gratuiti purchè autorizzati dal
Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 490 c.p.c. e 173 ter disp. att. c.p.c., e solo ove richiesto da
parte procedente, provvederà anche alla affissione di manifesti murali nel Comune di Lucca e nei
Comuni dove sono siti gli immobili oggetto della vendita.
Nell’esecuzione della pubblicità, il delegato provvederà ad attenersi al Provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008. Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2008.
Le offerte di cui all’art 571 c.p.c. dovranno essere presentate presso la Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Lucca entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
………….
Dette offerte dovranno contenere l’indicazione del prezzo, del tempo e modo di pagamento ed ogni
altro elemento utile alla valutazione dell’offerta e dovranno essere corredate da un deposito per
cauzione pari al 10% della somma offerta, deposito da effettuarsi mediante assegno circolare
intestato alla BANCA DEL MONTE DI LUCCA che il delegato verserà senza indugio su conto
corrente presso lo stesso istituto di credito.
Il delegato nella sua qualità sottoscriverà direttamente il contratto di conto corrente intestato alla
procedura, potendo avvalersi del servizio on line offerto dalla banca, quest’ultimo a lui intestato, al fine
di gestire i conti delle procedure tempo per tempo assegnategli.
Le offerte non saranno efficaci se pervenute oltre il termine stabilito.
In riferimento al disposto di cui all’art.574 c.p.c., il delegato, quando farà luogo alla vendita, salva
l’applicazione dell’art. 41 TUB, disporrà il versamento del prezzo mediante versamento sul conto
corrente bancario intestato alla procedura, da aprirsi presso la BANCA DEL MONTE DI LUCCA, ed il
termine perentorio entro il quale il versamento dovrà essere fatto, che sarà di giorni 90
dall’aggiudicazione per gli immobili ad uso abitativo e di giorni 120 per gli immobili ad uso diverso..
Il professionista delegato effettuerà l’esame delle offerte e la gara tra gli offerenti presso il suo studio, il
giorno successivo alla scadenza del termine, presso il suo studio in …………..
Il delegato, come previsto dall’art. 591 bis c.p.c., provvederà:
1) alla determinazione del prezzo base di vendita dell’immobile a norma dell’art. 568 primo comma,
tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato da questo G.E., e delle eventuali note
depositate ex art. 173 bis comma IV disp. att. c.p.c. nonché dell’offerta minima di cui all’art. 571
comma II c.p.c.; in ogni caso determinerà il prezzo base in misura inferiore di almeno il 20% al valore
di libero mercato;
2) alla determinazione della cauzione, in misura non superiore al decimo del prezzo, e del termine entro
il quale la cauzione deve essere prestata,
3) agli adempimenti di cui all’art. 570 c.p.c.;
4) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art.572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573
e 574 c.p.c.;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583 c.p.c.;
6) sulla istanza di assegnazione di cui all’art.590 c.p.c.;
7) in mancanza di offerte e di istanze di assegnazione, a fissare nuova vendita, con le stesse modalità di
cui sopra, ad un prezzo base in ogni caso inferiore di un quarto a quello precedente, ai sensi dell’art. 591
comma II c.p.c.; ove, in presenza di comprovati motivi, il delegato ritenga opportuna la fissazione di una
nuova vendita con un ribasso inferiore, ovvero ritenga opportune diverse condizioni di vendita o diverse
forme di pubblicità, dovrà essere espressamente autorizzato dal G.E.;
8) alla fissazione dell’ulteriore vendita nel caso previsto dall’art.587 c.pc.;
9) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma
dell’art.508 c.p.c.;
10) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti
per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., a spese della
procedura;
11) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al Giudice dell’esecuzione che,
dopo avervi apportato le eventuali variazioni provvederà ai sensi dell’art.596 c.p.c.;
12) ad ordinare alla banca la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata
mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari; la
restituzione avverrà a mani del depositante, o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono
pervenute le somme accreditate;
13) ad autorizzare il versamento diretto del saldo prezzo nella fattispecie di cui all’art. 41 comma IV
D.Lgs. 385/93 da parte dell’assegnatario o aggiudicatario che non intenda avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma V della norma citata, previa precisazione
del credito da parte dell’avente diritto, mentre la cauzione resterà depositata sul conto della procedura
per il pagamento delle spese prededucibili; ove il prezzo di vendita sia inferiore ad €. 80.000,00 il
versamento diretto del saldo prezzo sarà limitato al 60% dell’importo, ove sia compreso tra €. 80.000,00
ed €. 150.000,00 sarà limitato all’80%;
14) al pagamento del compenso liquidato da questo G.E. in favore del custode e di eventuali terzi della
cui opera questi si sia avvalso, non appena emesso il decreto di trasferimento, utilizzando all’uopo il
saldo prezzo;
15) al pagamento delle singole quote ai creditori immediatamente dopo l’approvazione del progetto di
distribuzione, ed alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura a pagamenti completati.
In presenza di concessioni amministrative il delegato inviterà gli interessati a consultare i relativi
capitolati.
Si comunichi.
Lucca, lì
Il CANCELLIERE
IL G.E.
Dr.Giacomo Lucente