Codice Etico e di Comportamento aziendale CFP S. Giuseppe

Codice Etico e di Comportamento aziendale
CFP S. Giuseppe Cooperativa Sociale onlus
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 20/12/2010
CFP San Giuseppe Cooperativa Sociale ONLUS – Via XX settembre, 7 - 26900 Lodi (LO) – P.I. 06237430969
Tel. 0371 56240 – Fax. 0371 425961 – mail. [email protected] – www.cfpcanossa.org
INDICE
Premessa........................................................................................................................... 3
Finalità............................................................................................................................... 4
Destinatari......................................................................................................................... 5
Principi etici di riferimento_______________________________________________________ 5
Obblighi dei destinatari__________________________________________________________6
Principi e Norme................................................................................................................ 6
Tutela del patrimonio aziendale.........................................................................................9
Tutela dell’immagine......................................................................................................... 9
Modalità di attuazione e controllo.................................................................................... 10
Ambito di applicazione del Codice Etico_____________________________________________10
Istituzione dell’Organismo di Vigilanza preposto al monitoraggio_________________________11
Segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento_________________________11
Sistema Sanzionatorio__________________________________________________________12
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Premessa
CFP San Giuseppe Cooperativa sociale onlus (di seguito “CFP”) nel corso degli anni ha raggiunto non solo
una dimensione industriale ma anche un'immagine pubblica di buona reputazione, che è opportuno
salvaguardare e promuovere anche mediante l'adozione del presente Codice Etico di comportamento.
Le regole contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e
l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli Esponenti Aziendali 1 e di tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, operano per l’azienda, anche solo occasionalmente, anche in considerazione
dei contenuti del D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un’inedita forma di
responsabilità di tipo quasi penale in capo alla Società qualora vengano commessi reati nel suo interesse o
a suo vantaggio.
Il Decreto prevede, tra l’altro, un sistema sanzionatorio particolarmente rigoroso contro le società
condannate, ma prevede altresì che il Codice Etico, collocato all’interno di un effettivo Modello di
organizzazione, gestione e controllo, possa assumere una forza di protezione a beneficio della Società
stessa.
Il Consiglio di Amministrazione di CFP ha dunque ritenuto opportuno aggiornare il proprio Modello di
organizzazione, gestione e controllo attraverso un piano di rivisitazione dei processi organizzativi interni, a
partire dalle aree più esposte, e l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, con compiti di controllo e di
monitoraggio, nonché adottando il presente Codice Etico, la cui osservanza è da considerarsi parte
integrante delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti gli Esponenti Aziendali, così come sopra definiti.
Il presente Codice Etico, in conclusione, si propone come un modello di riferimento per tutti coloro che
operano per il CFP, adeguando i propri comportamenti ai principi di lealtà e onestà già condivisi dalla
Società.
1
Sono esponenti aziendali gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i funzionari e ogni altro dipendente,
collaboratore, fornitore e cliente.
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Finalità
Il presente codice etico (di seguito anche solamente “codice”) ha l’obiettivo di definire i principi etici
fondamentali, le regole comportamentali nonché le responsabilità che il CFP riconosce, rispetta e assume
come valore e imperativo vincolante a cui sono tenuti a conformarsi tutti i destinatari dello stesso.
Il codice, individua, quindi, i presupposti mirati a garantire che l’attività di impresa sia ispirata ai principi di
correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, reciproco rispetto, lealtà e buona fede, al fine di salvaguardare
gli interessi degli stakeholders e assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile, corretto, impostato
al rispetto della normativa rilevante e di principi etici ritenuti adeguati, necessari e imprescindibili per
operare all’interno del mercato, con riguardo alle conseguenti relazioni con operatori, imprese ed
istituzioni nazionali e internazionali.
Il codice presuppone il rispetto delle disposizioni normative e amministrative vincolanti e applicabili,
nonché il rispetto dei codici ad adesione volontaria a cui il CFP abbia aderito nonché la precisa osservanza
dei regolamenti e delle procedure aziendali.
in particolare, il gruppo è determinato a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi italiane; in
particolare il CFP si impegna a uniformare la propria attività alle prescrizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001 n. 231 (in seguito il “decreto”) e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, il codice etico, da considerare parte integrante del modello di organizzazione e controllo adottato
da CFP S. Giuseppe costituisce la base del sistema di controllo preventivo ai fini del decreto.
Il governo ed il controllo circa il rispetto del codice etico è affidato all’organismo di vigilanza nominato.
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Destinatari
L’insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nel presente codice devono
ispirare l’attività di tutti coloro che operano, dall’interno o dall’esterno, nella sfera di azione del CFP (di
seguito i “destinatari”).
Il codice etico (o codice di comportamento) costituisce un documento ufficiale dell’ente, approvato dai
propri vertici, nei confronti dei propri “portatori di interesse”:
•
Pubblica Amministrazione
•
Soggetti che, avendo i requisiti, intendono avvalersi dello strumento della Dote
•
Componenti il consiglio di amministrazione
•
Dirigenti
•
Dipendenti
•
Fornitori
•
Collaboratori esterni
•
Associazioni e comunità locale.
E’ richiesto a tutti i destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi
contenuti nel codice: in nessuna circostanza, la pretesa di agire nell’interesse della società giustifica
l’adozione di comportamenti in contrasto con quelli qui enunciati e, in genere, con leggi, regolamenti e
discipline.
il CFP si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del codice mediante:
•
distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti
•
affissione in luogo accessibile a tutti e pubblicazione sul sito internet
•
messa a disposizione di consulenti, fornitori e partner commerciali.
Principi etici di riferimento
Onestà: L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell’ente, per le sue iniziative, e
costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interessi, a tutti i
livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco
rispetto.
Legalità: L’ente si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed
internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute, inoltre ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell’interesse pubblico affidatogli.
Trasparenza: L’ente si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di
interesse o singolo individuo.
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Responsabilità verso la collettività: l’ente, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di
riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intende operare
nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di
ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.
Obblighi dei destinatari
Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai destinatari
nello svolgimento dell’attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza,
integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alle verifiche e ai
controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale.
Ciascun destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire
in modo da tutelare il prestigio del CFP.
Principi e Norme
1.
Ciascun Esponente Aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di
correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con
cui viene in rapporto.
2. Nessun Esponente Aziendale, deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in
nome o per conto della Società, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a
persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque
influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse della Società.
3. Nessun Esponente Aziendale, può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi
genere da fornitori o clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque
con l'attività della Società.
4. Quanto sopra stabilito ai punti 2. e 3. vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati
quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero.
5. In deroga a quanto stabilito ai punti 2. e 3., sono ammessi piccoli regali o cortesie, purché conformi
agli usi locali e non vietati dalle leggi. Tali deroghe devono essere espressamente autorizzate
dall’Organismo di Vigilanza.
6. Nessun Esponente Aziendale è autorizzato a erogare per conto della Società, alcun finanziamento o
contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici.
7. In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun Esponente Aziendale deve
astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire comunque interessi in conflitto con
quelli della Società.
8. Ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi,
qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali; ciò in particolare a fronte
del fatto che la riservatezza è considerata un fondamentale asset aziendale nei confronti dei clienti.
9. Le attività vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8. non possono essere perseguite neppure in forma indiretta
(per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone). E' inoltre vietata ogni attività che
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sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbia le
stesse finalità vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8.
10. Ciascun Esponente Aziendale che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai
divieti dei punti 2., 3., 6., 7 e 8., deve immediatamente informare il vertice operativo della società in
cui esercita la propria attività o l’Organismo di Vigilanza.
11. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato
previste dall’art. 25 ter del D.Lgs 231/01:
•
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
•
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3, c.c.)
•
Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.)
•
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
•
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
•
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
•
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
•
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
•
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
•
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1
e 2 c.c.).
•
Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti
tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che
possano favorire la commissione dei predetti reati.
12. Nello svolgimento dell’attività gli Esponenti Aziendali devono evitare qualsiasi situazione di
conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello
dell’impresa o attraverso la quale l’Esponente Aziendale si avvantaggi personalmente, per suo
conto o per conto di terzi, di opportunità d’affari dell’impresa. Ciascun Esponente Aziendale che
ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o
per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata secondo
l’opportunità, al vertice operativo della società in cui esercita la propria attività o all’Organismo di
Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.
13. Gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte
aziendali, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria
posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini
prettamente personali di qualunque natura essi siano.
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14. Regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione: I rapporti con la Pubblica
Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare
devono essere intrattenute le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite
in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni dello stato,
in Italia o in altri paesi. Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche devono essere limitate
alle strutture dell’ente preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa
osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non devono in alcun modo compromettere
l’integrità e la reputazione dell’ente. A tal fine, l’ente deve impegnarsi a:
operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò
preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e
internazionale, comunitario e territoriale;
• rappresentare gli interessi e le posizioni dell’ente in maniera trasparente, rigorosa e
coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
•
Inoltre, deve essere vietato falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere
un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per l’ente.
15. Per tutto quello non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alla norma di
legge applicabile.
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Tutela del patrimonio aziendale
Ogni destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e immobili, le
risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il
know-how del gruppo.
in particolare, ogni destinatario deve:
•
usare i beni aziendali secondo le policy aziendali, osservando scrupolosamente tutti i programmi di
sicurezza per prevenirne l’uso non autorizzato o il furto
•
evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno, di riduzione di
efficienza o, comunque, in contrasto con l’interesse dell’azienda
•
mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti la società, evitando di rivelarle a terzi
soggetti
•
rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle policy di sicurezza aziendali, al fine di non
compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici
•
non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio non
educato o non professionale, none sprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla
persona e/o danno all’immagine aziendale
•
custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale e il proprio codice di
accesso alle banche dati aziendali
•
non riprodurre per uso personale i software aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in
dotazione.
Ogni destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare
tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi.
Tutela dell’immagine
La buona reputazione e/o l’immagine del CFP rappresenta una risorsa immateriale essenziale.
I destinatari si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente codice nei rapporti tra
colleghi, clienti e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli standard comuni alle
aziende delle dimensioni e del rilievo del CFP.
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Modalità di attuazione e controllo
Ambito di applicazione del Codice Etico
Destinatari del Codice Etico di comportamento sono tutti gli Esponenti Aziendali, senza alcuna eccezione, e
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o
relazioni con il CFP ed operano per perseguirne gli obiettivi.
Ogni Esponente Aziendale è obbligato al rispetto del presente Codice Etico di comportamento, ritenendo
questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello di produzione eticamente
responsabile.
Gli Esponenti Aziendali del CFP hanno l’obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti
contrari ad esse, rivolgersi al superiore o all’Organismo di Vigilanza preposto per chiarimenti o denunce,
collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l’esistenza
di un Codice Etico di comportamento.
Nei rapporti d’affari, le controparti devono essere informate dell’esistenza di norme di comportamento e
devono rispettarle.
La violazione delle regole del presente Codice Etico di comportamento, oltre a comportare l’applicazione
del sistema sanzionatorio previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, può far
venir meno il rapporto fiduciario di CFP con l’Esponente Aziendale che l'abbia commessa, con le
conseguenze di legge sul vincolo con la società.
L’osservanza delle norme del Codice Etico di comportamento è da ritenersi parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile Italiano.
CFP, attraverso i suoi Esponenti Aziendali, si impegna a collaborare con le Autorità giudiziarie, a favorire
una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dalla mentalità orientata
all’esercizio del controllo.
CFP si impegna, inoltre, ad approfondire e aggiornare il Codice Etico di comportamento al fine di adeguarlo
all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso.
In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice Etico di comportamento nel proporre e
realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e i componenti del Consiglio di
Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai principi dello stesso.
Coloro che occupano posizioni di responsabilità (i cosiddetti soggetti apicali) sono infatti tenuti ad essere
d’esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all’osservanza del Codice Etico di comportamento e a
favorire il rispetto delle norme.
Devono inoltre riferire all’Organismo preposto tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei
controlli, comportamenti sospetti ecc., e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su
indicazione dell’Organismo stesso.
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Istituzione dell’Organismo di Vigilanza preposto al monitoraggio
CFP S. Giuseppe si impegna a rispettare e a far rispettare le norme attraverso l’istituzione di un Organismo
di Vigilanza al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice
Etico di comportamento.
Tale Organismo si occupa in particolare di:
•
•
•
monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico di comportamento da parte dei soggetti
interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico di comportamento o
delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice
stesso.
Segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento
Tutti i soggetti coinvolti con il CFP possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima attraverso
appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del codice etico
all’organismo di vigilanza, che provvede ad un’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente
l’autore e il responsabile della presunta violazione.
Dovranno essere altresì comunicati, a titolo esemplificativo:
•
•
•
•
eventuali omissioni, trascuratezza e/o falsificazioni nella tenuta della contabilità nella
conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili
eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione, ivi incluso per ciò che attiene le
risorse provenienti dai soggetti che intrattengono rapporti commerciali con la società, ed alle
modalità di erogazione delle prestazioni
eventuali offerte di doni (eccedenti il valore modico) o compensi da soggetti con i quali la società
intrattiene rapporti d’affari
eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, il
modello di organizzazione, gestione e controllo o il presente codice etico.
le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:
•
•
e-mail: [email protected]
lettera all’indirizzo: Organismo di Vigilanza CFP S.Giuseppe Cooperativa sociale onlus, Via XX
Settembre 7 – 26900 Lodi
L’Organismo preposto alla vigilanza in materia di attuazione del Codice stesso, dovrà:
•
•
•
provvedere a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile
della presunta violazione;
agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che
possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
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•
in caso di accertata violazione del Codice Etico di comportamento, riportare la segnalazione e gli
eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo
la gravità delle violazioni. Gli enti preposti definiscono i provvedimenti da adottare secondo le
normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società, ne curano l'attuazione
e riferiscono l'esito all’Organismo preposto al monitoraggio del Codice Etico di comportamento.
E’ compito dell’Organismo di Vigilanza segnalare, ai soggetti aziendali deputati all’irrogazione delle
sanzioni, le violazioni commesse dagli Esponenti Aziendali, proponendo l’adozione di adeguate misure
disciplinari.
Sistema Sanzionatorio
Ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, l’organismo di vigilanza comunica la propria
valutazione all’organo d’amministrazione (e/o agli organi aziendali competenti in base al sistema
disciplinare adottato ai sensi del decreto), formulando una proposta in merito ai provvedimenti da adottare.
L’organo di amministrazione (o comunque gli organi aziendali competenti in base al predetto sistema
disciplinare) si pronuncia in merito all’eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte
dall’organismo di vigilanza ed attiva le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in
ordine all’effettiva applicazione delle misure.
In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva
applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché
delle previsioni della contrattazione collettiva e dei codici disciplinari aziendali, laddove applicabili.
L’organismo di vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa
come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.
E’ inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.
L’osservanza del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti
della società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2104 e seguenti del codice civile.
La violazione delle norme del presente codice lede il rapporto di fiducia instaurato dal dipendente con la
società di appartenenza e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno , fermo restando il
rispetto delle procedure di cui all’art. 7 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori) nonché dei contratti
collettivi di lavoro.
In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento da parte di membri dell’organo di
amministrazione e dell’organo di controllo l’organismo di vigilanza dovrà tempestivamente informare
dell’accaduto, rispettivamente l’organo di amministrazione e l’organo di controllo.
I soggetti destinatari dell’informativa dell’organismo di vigilanza potranno assumere gli opportuni
provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.
Per quanto riguarda i destinatari diversi dai dipendenti (fornitori, consulenti e chiunque abbia instaurato un
rapporto di collaborazione), la società dovrà prevedere, nei relativi contratti, il diritto alla risoluzione del
rapporto in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice.
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