circonvenzione di persone incapaci CORTE DI APPELLO

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circonvenzione di persone incapaci
CORTE DI APPELLO - …
atto di impugnazione proposto nell’interesse del sig. MARIO BIANCHI,
relativo alla sentenza pronunciata il … dal giudice per l’udienza
preliminare di … (N…. RGNR – N… RGGIP)
A) La sussistenza del presupposto richiesto dall’art.643 c.p. è stata
individuata dal giudice da due punti di vista.
Da un lato quello clinico tratto dalle risultanze della consulenza, per la
quale il comportamento della persona offesa “è spiegabile unicamente in
relazione alla sua patologia psichica di depressione clinica che ha ridotto
le sue difese psicologiche a tal punto da farle accettare un sistema di
credenze molto irrazionale al quale, in condizioni normali, non crede e che
non condivide ” (sentenza f….). Che troverebbe “supporto nell’ulteriore
documentazione sanitaria presente in atti” (ivi, f….).
In proposito, deve dirsi della contraddittorietà e della evidente parzialità
della prima nonché, per quanto attiene alla documentazione, di un
contenuto che è esattamente opposto a quello genericamente ritenuto dalla
sentenza.
Si tratta di argomenti, quelli di cui ora si dirà, già esposti nella memoria
depositata in udienza, ma appena considerati nella motivazione.
B) Dunque la contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuta la seconda
consulenza, in relazione alla prima, quando già si aveva a disposizione
esattamente tutto il materiale medico necessario, nonché dichiarazioni della
persona offesa che, dal suo punto di vista, davano conto con chiarezza della
situazione personale. Così, riprendendo il punto 7. della memoria:
“Approfittando del mio stato di depressione, della mia fragilità e
suggestionabilità ed inducendomi a credere che se non avessi continuato…
la mia salute sarebbe peggiorata al punto anche di rimanere infermo per
tutta la vita o addirittura morire, fui costretto, per paura, ad inviare
continuamente somme di denaro” (f. … della denuncia).
“Lui iniziò quindi a minacciarmi dicendomi che se avessi abbandonato …
sarei sicuramente rimasto ….Mi disse anche che mi avrebbe fatto ...
Terrorizzato da queste parole, non essendo in alcun modo in grado di
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gestire la mia emotività e la mia capacità critica, decisi di pagare ” (ivi, f.
…).
“Il mio stato di salute era nel frattempo notevolmente peggiorato, ero
sempre più disperato” (ivi. f. …)
“Ho mandato sempre il denaro perché ormai ero completamente nelle
loro mani e facevo tutto quello che mi richiedevano. Hanno sempre
approfittato della mia condizione clinica e io da solo non sono riuscito ad
uscirne (f. …, s.i.t. del…) ”.
Ciò nonostante il consulente del pubblico ministero è giunto in un primo
momento alla conclusione secondo cui
“E’ tuttavia difficile affermare che vi sia stata piena consapevolezza nel
Bianchi (ad altri non si fa alcun riferimento) dell’effettiva condizione di
malattia psichiatrica del Livi, in quanto i due avevano, e hanno avuto, una
relazione esclusivamente telefonica, e tale mezzo non consente
approfondimenti di relazione tra due persone in un periodo limitato e
breve, come quello descritto nel caso in esame… ” (f. ….).
C) Ma non pare questo l’aspetto principale, anche se certamente indicativo
delle modalità tecniche seguite per l’accertamento dei fatti. Quello che ben
più conta, per la consulenza ma allo stesso modo anche per la sentenza, è la
completa omissione dell’esame delle numerose ed essenziali risultanze
processuali.
Innanzitutto quelle cliniche, di diversa provenienza, ma tutte non
compatibili – anzi, esplicitamente contrarie - con le conclusioni della
sentenza. Si richiama quanto esposto al punto ... della memoria difensiva:
“ a) così il medico curante dott. Dolci:
“…ritengo che lo stesso sia affetto da una forma di nevrosi d’ansia
che a mio giudizio lascia integre le capacità giuridiche. Non sono in
possesso di documentazione sanitaria scritta” (s.i.t. del …);
b) presso il Centro di … è stata acquisita una pratica composta da soli
“tre fogli di complessive tre facciate del diario clinico del paziente…
che è l’unica pratica in possesso del …” (così il verbale di
acquisizione del …);
c) documentazione, quest’ultima, nella quale si può leggere (alla data
del …) che
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“ il paziente ha avuto precedentemente altre esperienze di
psicoterapia perlomeno con tre psicologi diversi, ma riferisce di
essere stato liquidato ben presto, pertanto appare molto sfiduciato
ad iniziarne una nuova”.
d) la cartella clinica dell’Ospedale …:
“E’ presente una lieve flessione del tono dell’umore: abulia e
sentimenti di autosvalutazione legati al …” (f. …);
e) l’esito del test, contenuto in questa stessa cartella ( e citato a f. …
della prima consulenza):
“ Può orientare la propria attenzione su disturbi somatoformi senza
una base organica dimostrata ed utilizzare il relativo comportamento
come mezzo di comunicazione non verbale. Si rileva una certa
tendenza ad accentuare l’importanza dei propri eventuali disturbi
psichici o somatici al fine di ricevere attenzione ”.
f) Consulenza (la prima, a f. …) nella quale si dà anche conto della
valutazione effettuata con analisi progressive, che hanno evidenziato
un livello intellettivo nella norma.
Nulla cioè che abbia a che vedere con situazioni patologiche, tanto meno in
quei termini di “assoluta certezza” richieste in sede di legittimità. E sono,
quelle appena citate, indicazioni del tutto obiettive perché rese da soggetti
estranei alle vicende processuali e dotati delle necessarie competenze
professionali.
Per cui, si ribadisce, tutt’altro che un “supporto” a quanto ritenuto nella
consulenza.
D) Altro aspetto, ancora del tutto trascurato anche dal giudice che ha
parlato di “una sottovalutazione del problema da parte della famiglia”
della persona offesa (f. …). Con ciò confondendo innanzitutto i termini del
problema. Non interessa – e difatti non era mai stato posto dalla difesa –
quello relativo alle ragioni che avevano portato il sig. Livi a rivolgersi ad
un ... .Bensì qual era la percezione che i familiari, ma non solo, avevano
della situazione del congiunto. Di rilievo in quanto “lo stato di deficienza
psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 643 c.p.,
costituisce una condizione del soggetto passivo, la quale deve sussistere nei
confronti di tutti, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad
artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti” (Cass.,
21.1.1987, Trioschi, in Cass. pen. 1988, p. 1006).
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E questa percezione non ricorre in termini oggettivi, con riguardo cioè ai
ripetuti prelievi di consistenti somme di danaro su conti correnti di cui i
familiari erano contitolari.
Il che, come detto ai punti 5., 7., 8. e 9. nella solita memoria,
- “… consente di escludere in termini assoluti che i familiari di una persona
che si ritiene essere in uno ‘ stato di inferiorità e deficienza psichica (in
quanto), affetta da sindrome ansiosa e depressiva, (e con una) personalità
debole e suggestionabile’, possano consentirle di disporre, in tempi
successivi, di somme così rilevanti. Somme che – soprattutto, data la
cointestazione – si deve ritenere fossero proprie anche a questi familiari.
Oltre naturalmente, per la parte di sua provenienza, quella della moglie.”
- “La considerazione minima che si può trarre è che questi familiari non
avessero proprio alcuna consapevolezza dei gravi problemi del loro
congiunto che, invece, il consulente arriva ad attribuire a chi ha avuto con
lui solo un rapporto molto breve, non continuativo oltreché solo telefonico.
Il che, naturalmente, non può essere: se manca, ed è sicuro che sia mancata,
ai primi, più che a maggior ragione per i secondi.”
- “ Ma questo vale non solo per i familiari, ma per forza di cose anche per i
dipendenti delle due banche che, come normalmente accade, non avrebbero
non potuto prestare una qualche attenzione a prelievi ripetuti e consistenti.
Come invece non è accaduto.”
E) “Con l’aggiunta, confermativa, data dal fatto che, da quanto risulta, non
pare proprio si tratti di familiari per i quali l’esborso di tali somme possa
essere risultato indifferente. Così li descrive la persona offesa:
“… " (così a f. … della prima consulenza) ”.
F) Il che trova ulteriore conferma nella descrizione che, in termini ancora
del tutto concreti, il sig. Livi ha fornito in merito al suo ruolo all’interno
della propria famiglia:
“ L’uomo … dalla morte del padre è lui che … gestivo tutto , dai soldi…’
(f. …).” (punto 3. della memoria).
G) Detto questo, si conferma la conclusione per cui “le ragioni di queste
plurime, in senso oggettivo e soggettivo, disponibilità possono essere le più
diverse: certo – ed è necessario ribadirlo - è veramente escluso che possano
essere consentite a una persona “inferma di mente,… disperata, in cura con
psicofarmaci”, come la si valuta nella seconda consulenza (f. ....) ” (punto
26. della memoria).
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H) Va aggiunto – ed è il secondo profilo - che la sentenza utilizza anche un
altro, di per sé meno rilevante, argomento: quello cioè che deduce la
sussistenza dell’infermità dal solo esame del comportamento della persona
offesa, non spiegabile se non per menomazioni incidenti sulla “capacità
della stessa di avere cura dei propri interessi” (f. …).
I) In mancanza di altri elementi, un simile ragionamento potrebbe forse
anche essere plausibile. Se non che la specificità, affidabilità ed univocità
di quanto detto dal punto di vista clinico, familiare e soggettivo, escludono
da plurimi e concorrenti punti di vista la presenza di situazioni riconducibili
alle previsioni dell’art. 643 c.p.
L) Per quanto esposto, si chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto
non sussiste anche perché “se il dubbio cade sullo stato di deficienza
psichica del soggetto passivo della circonvenzione, l’assoluzione non può
essere pronunciata che con formula ampia in quanto la deficienza psichica
come ogni altra condizione personale del soggetto passivo, è un
presupposto del reato, onde l’incertezza sulla sua esistenza ne esclude la
configurabilità.” (Cass., 14.11.1980, Soletti, in Cass. pen., 1982, p.459).
…
avv. …
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