ACUSTICA
(a cura del geom. Antonio Gnecchi)
Parte I – Legislazione e giurisprudenza in materia di inquinamento acustico
Cap. 1 - Introduzione.
L’inquinamento acustico costituisce una forma di inquinamento dell’ambiente (ex articolo 2, legge n. 447
del 1995).
Anche se da questa forma di “inquinamento” non risultano alterazioni, modificazioni o deterioramenti
dell’ambiente (come invece accade per l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo), il fenomeno
dell’attività rumorosa diventa preoccupante ove si consideri che il rumore spiega effetti pregiudiziali per
la salute umana ed incide sulla qualità della vita.
Il legislatore ha, pertanto, cominciato a disciplinare la materia a tutti i livelli (comunitario, nazionale,
regionale, ecc.) ed il quadro normativo risulta estremamente articolato, tanto che è difficile addentarsi
nello specifico della materia.
Cap. 2 - Lotta al rumore.
La Comunità europea ha trattato il problema dell’inquinamento acustico nel 1996 indicando due linee di
azione per contrastare il rumore:
1. l’essenzialità del coinvolgimento delle autorità nazionali e locali
2. l’effettiva condivisione delle responsabilità fra le diverse autorità, la definizione di obiettivi da
raggiungere, il maggior coordinamento fra i diversi interessati, il sistema di verifica e l’adozione di
mediti comuni per il controllo dell’inquinamento acustico.
I metodi per ridurre i livelli di esposizione al rumore sono:
1. ridurre il rumore alla sorgente (velocità e intensità del traffico)
2. articolare la trasmissione tra la sorgente e la popolazione interessata
3. limitare la percezione del rumore insonorizzando gli edifici.
Gli strumenti per la loro attuazione sono:
- emanazione di norme sulle emissioni per singole sorgenti
- emanazione di norme sulle immissioni
- la pianificazione comunale
- le misure infrastrutturali
- gli interventi economici
- le procedure operative
- la ricerca e lo sviluppo
- la formazione e la informazione
Cap. 3 - La legislazione italiana.
Prima del DPCM 1 marzo 1991 e della legge n. 447/95, non esisteva una normativa specifica sulla tutela
dal rumore.
Con il DPCM 1 marzo 1991 sono stati fissati i limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente
esterno; lo stesso decreto disciplinava però solo tutte le sorgenti sonore derivanti da attività connesse ad
esigenze economiche.
Con la legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) il legislatore si è proposto di
colmare il vuoto definendo i principi generali, le competenze, la tutela dall’inquinamento acustico, il
sistema sanzionatorio e le disposizioni transitorie e finali. (1)
Ha delegato le regioni, le province ed i comuni ad esercitare le proprie funzioni:
- le regioni a stabilire, con legge, le norme di dettaglio
- i comuni con norme di attuazione con l’obiettivo di un generale risanamento acustico, introducendo
valori di attenzione e valori di qualità. (2)
I comuni sono tenuti a classificare il territorio per l’applicazione dei valori di qualità, con la possibilità di
adottare i piani di risanamento per raggiungere tali valori (obbligo nel caso in cui vengono superati i
valori di attenzione).
La legge 447/95 indica inoltre, al fine del conseguimento degli obiettivi di tutela all’inquinamento
acustico, i provvedimenti di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale, oltre alle opere di
mitigazione e le procedure di controllo.(3)
1
La stessa legge demanda a regioni e a normative tecniche la disciplina di dettaglio dell’inquinamento
acustico, mediante l’emanazione di numerosi decreti, ciascuno dei quali avente ad oggetto una specifica
fonte di rumore e la relativa disciplina, quali:
• il DPCM 14 novembre 1997, Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (4)
• il DPCM 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
• il d.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto
da aeromobili civili
• il D.M. Ambiente 16 marzo 1998, Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico
• il DPCM 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio
dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), e
dell’articolo 2, commi 6, 7 e 8 legge 447/95
• il d.P.R. 18 novembre, n. 459, Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge
26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
• il DPCM 16 aprile 1999, n. 215, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi
• il D.M. 3 dicembre 1999, contenente le procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
• il D.M. 29 novembre 2000 contenente i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore,
• il d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1997, n. 447
• il d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, Disposizioni per il contenimento e la previsione dell’inquinamento
acustico dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1997, n. 447.
La legge quadro ha previsto che spetti ai comuni di effettuare la zonizzazione acustica, cioè la
classificazione del territorio a seconda delle destinazione d’uso delle singole zone. Si tratta di uno
strumento di pianificazione, mediante il quale i comuni sono in grado di limitare o prevenire il
peggioramento del rumore dei loro territori, anche intervenendo sulle attività produttive. Proprio in questo
senso, la zonizzazione acustica deve essere coordinata con i PRG o PGT di cui costituisce parte
integrante.
Sulla scorta di questa zonizzazione, i comuni poi adottano il piano di risanamento acustico, che definisce
gli interventi necessari a ripristinare il rispetto dei limiti di inquinamento nelle diverse zone.(5)
La stessa legge quadro attribuisce alle autorità locali (sindaco, presidente Provincia e regioni) e statali
(ministero, prefetto) il potere di adottare “ordinanze di necessità per contenere o abbattere le emissioni
sonore, ove ciò sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell’ambiente”.
Le sanzioni sono sostanzialmente ridotte, e quelle penali si rifanno all’articolo 650 del Codice penale.
Cap. 4 - Legislazione regionale Lombardia.
• Legge regionale n. 16 del 14 agosto 1999 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente – ARPA”
• Legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”
• DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906 « Piano di risanamento acustico »
• DGR 2 luglio 2002 n. VII/9776 “ Criteri di dettaglio per la classificazione acustica del territorio
comunale”
• DGR n. VII/8313 seduta del 8 marzo 2002 legge n. 447/1995 e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13
• Allegato DGR n. VII/8313 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico”
• DGR n. VII/10556 Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati “Presidio
tecnico regionale rumore aeroportuale” e “Predisposizione delle curve di isolivello per Linate,
Malpensa, Orio al Serio”
2
•
DGR 13 dicembre 2002, n. VII/11582 “Linee guida per la redazione biennale sullo stato acustico del
comune”
Norme tecniche.
Vi sono anche una serie di norme tecniche UNI che riguardano molteplici aspetti dell’acustica.
Cap. 5 - Prime applicazioni delle norme.
A seguito del recepimento della direttiva C.E. del 2002, con il D. Lgs. 19 0ttobre 2005, n. 194, le
funzioni e le competenze sono rimesse alle regioni.
Il decreto di recepimento di compone di quattro punti:
1. la prima illustra le finalità e definisce le competenze e le procedure,
2. la seconda riguarda l’elaborazione della mappatura acustica e mappa acustiche strategiche, nonché
l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione,
3. la terza riguarda gli obblighi di comunicazione e d’informazione al pubblico,
4. la quarta prevede le sanzioni amministrative pecuniarie ai diversi soggetti interessati dalle
trasgressioni.
Cap. 6 - I requisiti acustici passivi degli edifici.
L’inquinamento acustico all’interno degli edifici dipende anche dal tipo di materiale impiegato nella
costruzione, quali pareti o solai insufficientemente insonorizzati o non conformi ai parametri di cui alla
tabella B del DPCM 5 dicembre 1997 possono essere la causa di inidoneità di stabili.
In queste ipotesi l’acquirente può esperire azioni di tutela dei suoi diritti, come ad esempio agire per
ottenere la eliminazione del vizio dell’opera o fare accertare se quel vizio determini un deprezzamento del
valore di mercato dell’immobile.
In questa ipotesi si può configurare la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella costruzione:
appaltatore, progettista, direttore lavori, venditore, ecc.
Occorre pertanto stabilire quali siano i requisiti minimi richiesti per il fabbricato sotto il profilo
dell’insonorizzazione acustica e quali responsabilità possono insorgere laddove tali limiti non siano
rispettati.
La legge 447/97 aveva indicato tra le competenze dello Stato:
- la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei
loro componenti,
- l’indicazione dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie.
Con riferimento al primo punto, in attuazione della legge 447/97, è stato emanato il DPCM 5 dicembre
1997, che fissa i criteri e metodologie per il contenimento dell’inquinamento da rumore all’interno degli
ambienti abitativi.
Con riferimento al secondo punto, invece, non risulta che sia stato ancora emanato il previsto decreto di
competenza del Ministero dei LL.PP.
Cap. 7 - Sintesi contenuti del DPCM 5 dicembre 1997.
Si compone di quattro articoli, un allegato e due tabelle.
Determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti passivi degli edifici e
dei loro componenti in opera, al fine della riduzione all’esposizione umana al rumore.
Il decreto, in sintesi, stabilisce:
- definisce il campo di applicazione
- classifica gli ambienti abitativi e loro parti (articolo 2, commi 1 e 2)
- distingue e definisce i servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi
igienici e rubinetterie) e servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione,
condizionamento) (articolo 2, commi 3 e 4)
- definisce le grandezze di riferimento, il metodo di calcolo e di misura (articolo 2, comma 5, Allegato
A)
- indica i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi di componenti degli
edifici e delle sorgenti sonore interne (articolo 3, e tabella B)
3
TABELLE A e B allegate al DPCM 5 dicembre 1997
Tabella A – Classificazione degli edifici, a seconda della loro destinazione:
Categoria A – edifici a residenza o assimilabili
Categoria B – edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C – edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D – edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case i cura e assimilabili
Categoria E – edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F – edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G – edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
Tabella B – Requisiti acustici passivi degli edifici, loro componenti e impianti tecnologici.
Categoria di cui
alla Tabella A
1
2
3
4
D
A, C
E
B, F, G
Parametri
R’w (*)
55
50
50
50
D2m,nT,w
45
40
48
42
L’n, w
58
63
58
55
LAsmax
35
35
35
35
LAeq
25
35
25
35
(*) valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
Nota: con riferimento all’edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del
Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli
edifici scolastici.
Il DPCM 5 dicembre 1997 è stato applicato immediatamente, anche se non è ancora stato emanato il
decreto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 447/95. (6)
Le tecnologie disponibili consentono, infatti, di realizzare edifici a regola d’arte e conformi ai valori
limite riportati nella tabella B al DPCM, anche in assenza dei citati criteri.
Si segnala, comunque, che taluni riferimenti normativi contenuti nella tabella A sono risultati errati,
incompleti o non aggiornati e che alcune normative sono state aggiornate dall’UNI anche dopo
l’approvazione del DPCM.
Cap. 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici: norme regionali.
Oltre alla legge quadro e al DPCM 5 dicembre 1997, ci sono anche leggi regionali che hanno disciplinato
la materia dei requisiti acustici passivi degli edifici.
La legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 della Lombardia, all’articolo 7 prescrive che i progetti relativi
agli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non modifichino le caratteristiche acustiche devono
essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal
DPCM 5 dicembre 1997.
1. i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche
acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti
acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 05 dicembre 1997 e dai
regolamenti comunali.
2. i progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono
essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte del tecnico competente in acustica
ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.
3. le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti
devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli
impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per
l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno, redatta da parte di tecnico competente
in acustica ambientale.
4. il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della
conformità delle opere al progetto approvato.
4
5. in attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f) della
legge 447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di
sperimentazione nel quale individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le
nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
Cap. 9 - Requisiti acustici passivi: norme comunali.
Esistono inoltre, anche a livello locale, prescrizioni in materia, alcune delle quali si riferiscono anche agli
impianti tecnologici.
Le norme comunali, nel loro complesso, richiedono espressamente il rispetto del DPCM 5 dicembre 1997
(tabella A e B).
Per gli edifici preesistenti i limiti di cui sopra rappresentano requisito obbligatorio nel caso di recupero
del patrimonio edilizio esistente, limitatamente ai nuovi elementi su cui si può tecnicamente intervenire.
Il metodo di verifica è la prova in opera a cura di un tecnico competente in acustica ai sensi della legge
447/95 mediante misura diretta della riduzione del livello di pressione sonora, secondo metodi UNI.
Cap. 10 - L’inadeguata insonorizzazione costituisce un vizio del bene.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8338 del 22 agosto 1998, ha precisato che ”il venditore è tenuto a
garantire che l’immobile venduto sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato o
che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (articolo 1490 CC).
Secondo la suprema Corte, la preesistenza del vizio rispetto alla conclusione del contratto di vendita
rende responsabile il venditore per aver alienato un bene oggettivamente affetto da un determinato vizio,
garantito dall’inidoneità della residenza all’uso a cui è destinata oppure a quello dell’apprezzabile
diminuzione del valore dell’immobile a causa del vizio.
Cap. 11 - Responsabilità del venditore.
Il venditore ai sensi dell’articolo 1490 e seguenti del Codice civile, è tenuto a garantire che la vendita sia
immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile
il valore.
La Corte di Cassazione, con sentenza 19 luglio 1999, n. 7681 ha precisato che: “chi acquista un
immobile, tranne il caso in cui sia stato reso esplicitamente edotto della esistenza di qualche problema di
carattere amministrativo odo urbanistico, ha diritto alla consegna di un immobile assolutamente
conforme alle leggi ed ai regolamenti, oltre che alla concessione edilizia, e per il quale sia stata quindi
rilasciata la licenza di abitabilità”.
L’obbligazione di garanzia gravante sul venditore discende dal fatto (oggettivo) del trasferimento di un
bene affetto da vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in misura
apprezzabile il valore, mentre eventuali profili di colpa dell’alienante rilevano, ex articolo 1494 Codice
civile, ai soli eventuali (e diversi) fini risarcitori.
La garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti
non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia
dichiarato che la cosa era esente da vizi (articolo 1491 C.C.).
Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto,
ovvero, la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla
scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto
l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
Cap. 12 - Responsabilità dell’appaltatore.
Tre sono le norme del codice civile che si occupano della responsabilità dell’appaltatore, vale a dire gli
articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice civile.
I tre articoli costituiscono una normativa speciale in materia di inadempimento contrattuale che si affianca
alle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 1453 e 1454 Codice civile applicabili queste
ultime qualora l’appaltatore non esegua compiutamente l’opera o si rifiuti di consegnarla oppure la
consegni in ritardo.
5
Le disposizioni di cui agli articoli 1667 e 1668 C.C. si riferiscono alla responsabilità dell’appaltatore per
vizi e difformità dell’opera, mentre quella di cui all’articolo 1669 si riferisce alla rovina della costruzione
e ai gravi difetti.
Di seguito, si riportano alcune note dei succitati articoli.
Articoli 1667 e 1668.
Ai sensi dell’articolo 1667 l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi da lui conosciuti o
erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il
committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni
dalla scoperta. (7)La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li
ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il
committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi
siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla
consegna.
Ai sensi dell’articolo 1668 il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese
dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel
caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da rendere del tutto
inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 1669.
L’articolo 1669 prescrive che:
“1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a luna durata, se, nel
corso di dieci anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in
tutto in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei
confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla
scoperta.
2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”
Secondo la norma in discorso è possibile che vengano chiamati a rispondere verso il committente anche
coloro i quali allo stesso committente non siano legati da un titolo contrattuale. (8)
L’articolo 1669, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal
tenore letterale della disposizione (vedi alcune sentenze della Corte di Cassazione) (9)– che fa riferimento
soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa – perché operante anche a
carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla
costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l’esecuzione
dell’opera, sì da rendere l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.(10)
La giurisprudenza, in sostanza, non si è sentita vincolata al tenore letterale della norma, ma, attraverso
una lettura estensiva, ha allargato il novero dei legittimati passivi, includendovi, oltre alla tradizionale
figura del costruttore-venditore, anche altri soggetti quali il progettista ed il direttore dei lavori, in quanto,
a ragione dell’opera richiesta e prestata, abbiano collaborato in modo attivo alla costruzione dell’edificio.
(11)
La responsabilità di questi ultimi, una volta accertato l’elemento oggettivo necessario per l’operatività
dell’articolo 1669 c.c. ed il nesso causale tra la condotta materiale e l’evento dannoso, non può, sul piano
soggettivo, incontrare il limite del dolo o della colpa grave posto dall’articolo 2236 dl c.c. per l’ipotesi in
cui la prestazione del professionista implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. La
norma di cui all’articolo 2236, invero, è compresa nelle norme che la giurisprudenza correttamente ritiene
non applicabili quando la responsabilità del professionista sia configurabile ai sensi dell’articolo 1669.
(12)
In definitiva, attesa l’esistenza di più regole di responsabilità, la giurisprudenza attribuisce carattere
decisivo alla riconducibilità dell’evento dannoso lamentato nel novero dei danni tipici configurati
dall’articolo 1669 c.c. Il rilevo assorbente che la giurisprudenza riconosce al titolo extracontrattuale di
responsabilità, pur nei confronti del medesimo committente, vale a mettere fuori gioco l’operatività delle
regole specifiche dettate dagli articoli 2226 e 2230 c.c.
L’articolo 1669 può essere invocato da chiunque (semplice detentore dell’immobile, proprietario
contiguo, passante) rimanga pregiudicato dalla rovina dell’immobile.
6
Inoltre la responsabilità ex art. 1669 c.c. non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni contrattuali,
rivestendo l’articolo in parola consistenza di norma speciale e derogatoria rispetto a quella generale
codificata dall’articolo 2043 c.c. (13).
Tale responsabilità, come si è detto, trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato
nella costruzione, sia nella fase di progettazione che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera,
qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile, con la conseguenza che pure
nei confronti degli stessi, nel concorso dei requisiti per l’operatività dell’indicata norma speciale, resta
preclusa l’applicabilità della norma generale dell’articolo 2043 c.c. in tema di responsabilità per fatto
illecito.(14)
Le attività dei soggetti suddetti chiamati tutti alla produzione del danno, con la conseguenza che essi
possono essere chiamati tutti (indipendentemente dalla gradazione delle colpe) a risarcire il danno
integralmente.(15)
Cap. 13 - l’inadeguata insonorizzazione dell’immobile può considerarsi grave difetto ai sensi
dell’art. 1669 del codice civile?
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui nei gravi difetti dell’edificio idonei
a configurare una responsabilità del costruttore e del progettista - direttore dei lavori a norma dell’art.
1669 c.c. vanno inquadrate, oltre alle ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche le deficienze
costruttive incidenti sulla funzionalità dell’opera e comportanti una menomazione del godimento
dell’immobile con pericolo per la durata, la conservazione e la valutazione della costruzione.
In altre parole, nella nozione di gravi difetti ex art. 1669 rientrano non solo quelli che possono
pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’edificio, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno
alla funzione economica od una sensibile menomazione del normale godimento dell’edificio o del suo
valore di scambio, rivestendo il carattere della gravità tutte quelle alterazioni che incidono sulla sostanza
dell’opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinché l’opera stessa possa fornire la
normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica(16). Proprio in applicazione di tali criteri
si è ritenuto che costituiscano gravi difetti, dai quali deriva la responsabilità prevista dall’art. 1669, quelli
incidenti, ad esempio, sull’impianto centralizzato di riscaldamento, conseguendone grave limitazione del
normale godimento delle abitazioni (17). Non è escluso, dunque, che l’insufficiente in sonorizzazione
acustica possa rientrare anche nella previsione dell’articolo 1669, ma non constano, sul punto, precedenti
giurisprudenziali specifici.
I gravi difetti della costruzione, in presenza dei quali sussistono la responsabilità ex art. 1669 e la
consequenziale obbligazione risarcitoria, comportano, per il responsabile, tenuto a soddisfare il privato re
pubblico interesse alla sicurezza dell’edificio, l’onere della loro eliminazione, diretta o per equivalente,
indipendentemente dall’entità della somma di denaro all’uopo necessaria (18) in conformità al generale
principio per cui il risarcimento del danno deve essere integrale, mediante ripristino del danneggiato nella
medesima situazione nella quale si sarebbe trovato ove l’illecito non fosse stato posto in essere (19).
Non è da escludere, secondo alcuni, una responsabilità ex art. 2043 in tutti i casi in cui la disposizione
dell’art. 1669 non possa trovare applicazione ad esempio qualora il vizio compaia oltre il termine di
prescrizione (20).
La colpa dell’appaltatore è presunta ex art. 1667 – 1669 c.c., mentre con riguardo alla fattispecie di cui
all’art. 2043 la colpa deve essere provata dal danneggiato.
Cap. 14 - La responsabilità del progettista.
Il progettista à colui a cui viene affidato l’incarico di redigere il progetto di un’opera.
La prestazione del progettista deve consentire il raggiungimento del risultato professionale e la
soddisfazione dell’interesse del creditore all’utilizzazione dell’opera e, dunque, deve assicurare la
conformità dell’opera alla normativa vigente, compresa la normativa in tema di requisiti acustici passivi
degli edifici.
In generale, il progettista, dovendo far uso della diligenza propria della sua categoria e rispettare le
regole che disciplinano quel particolare settore di professione, sarà responsabile quando l’opera presenti
dei vizi dovuti ad una errata progettazione.
La responsabilità del progettista molto frequentemente è concorrente con quella degli altri tecnici che
hanno partecipato alla realizzazione dell’opera ed, in particolare, con quella dell’appaltatore (21).
La provenienza del progetto da un professionista e, quindi, da un soggetto fornito di competenze che
l’appaltatore non è tenuto ad avere, e normalmente non possiede, impone una attenzione particolare ai
7
concetti di perizia e di riconducibilità dei vizi del progetto, intorno ai quali ruota quello che, in ultima
analisi, è un problema di limiti, ossia stabilire fino a che punto lo stesso possa considerarsi tenuto a
rilevare l’eventuale inidoneità di un progetto redatto da un professionista, a consentire la realizzazione di
un’opera perfetta (22).
Cap. 15 - La responsabilità civile del direttore dei lavori.
Di solito il direttore dei lavori è nominato dal committente, che, privo di cognizioni tecniche, si avvale
della sua opera al fine di esercitare quei poteri di variazione, di controllo e di verifica nell’esecuzione
dell’opera prevista dal codice dagli articoli 1660, 1661e 1662 del codice civile.
In altri termini, il committente nomina un proprio rappresentante, il quale al massimo può esercitare tutti i
poteri spettanti al rappresentato (23), altrimenti incappando nella rappresentanza senza poteri e dovendo
risarcire il terzo del danno subito per aver confidato nella esistenza dei poteri esercitati (24).
Il direttore dei lavori per conto del committente è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che
involgono l’impiego di peculiari competenze tecniche, per cui deve utilizzare le proprie risorse intellettive
ed operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Il suo comportamento
deve essere valutato non con riferimento ad un generale concetto di diligenza, ma alla stregua della
“diligentia quam in concreto”, rapportando la propria condotta alla natura ed alla specie dell’incarico
professionale assunto nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta (25).
Costituisce obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità:
• Sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto,
• Sia delle modalità dell’esecuzione di essa rispetto al capitolato e/o alle regole della tecnica.
Conseguentemente, egli è responsabile ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al
riguardo, nonché di controllare l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al
committente (26).
È suo compito, inoltre, quello di sorvegliare l’andamento dei lavori onde precipuamente prevenire che i
terzi abbiano a soffrirne pregiudizio (27).
Egli risponde nei confronti del committente, ed in solido con l’appaltatore ed il progettista, nel caso i vizi
derivino da carenze progettuali, posto che è obbligo del direttore dei lavori quello di controllare che le
modalità dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto (28), ma anche con le regole
della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscano
quella “buona riuscita” per la quale egli è tenuto ad adoperarsi (29).
Cap. 16 - Concorso di responsabilità del direttore dei lavori con l’appaltatore.
Abbiamo già rammentato che l’autonomia tecnica dell’appaltatore si manifesta anche rispetto al momento
esecutivo, in relazione al quale si atteggia come potere di scelta della tecnica esecutiva più acconcia allo
scopo da perseguire.
La presenza del direttore dei lavori nominato dal committente non incide di per sé sull’autonomia
dell’appaltatore, dato che egli non può esercitare poteri più ampi di quelli dello stesso committente, ma ne
rafforzala capacità di controllo per via della sua specifica competenza tecnica.
La presenza di questo tecnico professionalmente qualificato può, i concreto, costituire una ragione per
valutare con minor rigore la diligenza richiesta nella verifica delle scelte rimesse al committente; può,
invece, addirittura escludere la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c., se i suoi poteri di
ingerenza e sorveglianza sono tali di ridurre l’appaltatore stesso a mero esecutore dell’opera.
Solitamente, la responsabilità del direttore dei lavori è concorrente con quella dell’appaltatore, poiché
entrambi gli obblighi di tale professionista hanno come termine finale l’opera costruendo. Pertanto, la
responsabilità del direttore dei lavori per l’emanazione delle direttive potrà essere esclusiva o concorrente
con quella dell’appaltatore (30) e degli altri tecnici che sono intervenuti nella realizzazione dell’opera.
Qualora il danno sia provocato da più soggetti per l’inadempimento rispetto a diversi contratti, in base
alla responsabilità solidale dei debitori, il creditore può rivolgersi a ciascuno dei danneggianti per ottenere
il risarcimento di tutto il danno, ed il debitore escusso ha poi regresso verso ciascuno degli altri
responsabili per la ripartizione della parte da ciascuno di essi dovuta, da presumersi uguale in mancanza
di un accertamento contrario.
Infatti, al fine di ritenere la solidarietà di tutte le parti all’obbligo risarcitorio, è sufficiente che le azioni o
le omissioni di ciascuna di esse abbiano concorso in modo efficace a produrre l’evento, a nulla rilevando
che costituiscano autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (31).
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Cap. 17- Il risarcimento del danno.
Occorre, ora dedicare qualche breve cenno alla questione dei danni che può pretendere chi abbia
fondatamente agito per l’inadeguata in sonorizzazione acustica del proprio bene immobile.
In sintesi si può affermare che il danno si può scomporre in alcune grandi categorie:
danno patrimoniale: qualsiasi pregiudizio che incida sulla sfera dei beni (per tali intendendosi non solo
beni materiali, ma anche immateriali, quali i diritti) di un dato soggetto e che sia suscettibile di
valutazione economica
danno biologico: temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica
dell’individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico legale.
danno esistenziale: ogni pregiudizio conseguente all’ingiusta violazione di valori costituzionalmente
tutelati della persona, quando l’illecito incida sul comportamento del soggetto, alterando le sue abitudini
di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di
occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Danno morale: dolore psichico, fonte di sofferenza per il danneggiato, che non altera in senso patologico
le sue funzioni psichiche.
Al danno corrisponde la sanzione del risarcimento, cioè la reazione che l’ordinamento giuridico,
attraverso il giudice, appresta allo scopo di eliminare il pregiudizio patito, ripristinando, nel limite del
possibile, la situazione del danneggiato antecedente al pregiudizio.
Vi è una fondamentale distinzione in ordine al risarcimento del danno.
Il nostro ordinamento configura due tipi di risarcimento: quello in forma specifica (art. 2058 c.c.),
consistente nel ripristino dello status quo ante e quello per equivalente monetario (art. 2056 c.c.):
1) Il primo tipo consiste nel ricostruire materialmente la situazione antecedente al pregiudizio (ad
esempio, ove possibile, mediante la esecuzione delle opere necessarie per garantire la adeguata in
sonorizzazione dell’unità immobiliare);
2) Il secondo, nel liquidare una somma di denaro, da commisurare ai parametri specifici del danno
patito, che debbono fondarsi su di uno stretto rapporto causale, nel senso che la diminuzione sia la
conseguenza diretta ed immediata del comportamento dannoso (artt. 1223 – 2056 c.c.).
Sulla base di codeste nozioni fondamentali è possibile considerare i danni patiti dal proprietario
dell’immobile privo dei requisiti acustici passivi dovuti.
In questa sede ci limiteremo a dedicare qualche cenno ai soli danni patrimoniali.
Il danno che l’immobile subisce è costituito da una diminuzione del suo valore.
Ogni immobile ha due valori: un valore di scambio ed un valore d’uso.
Il primo (valore di scambio) tiene in considerazione quando il bene sia alienato o dato in godimento a
terzi contro compenso; il secondo (valore d’uso), invece, consiste nel godimento diretto che il suo
proprietario può trarne.
E’ evidente che la fruizione di un bene immobile viene ad essere diminuita, laddove sussistano
immissioni intollerabili. In altre parole: il valore d’uso del bene viene diminuito nel momento che il suo
proprietario non può goderne pienamente.
Ed è proprio questa diminuzione che integra il danno patrimoniale.
La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l’immissione di rumore nell’abitazione, priva il
proprietario (o il titolare) della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa e
incide sul libero svolgimento della vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete, quindi il
disagio personale del titolare si considera come un’oggettiva privazione della facoltà d’uso,
economicamente apprezzabile e tutelabile dall’ordinamento (32).
Per quanto concerne il valore di scambio, la giurisprudenza ha affermato che la presenza di “vizi acustici”
incide negativamente sul valore dell’immobile, che può subire un deprezzamento.
E’ dunque evidente che, in termini economici, le conseguenze dell’inadeguata insonorizzazione acustica
dell’immobile possono essere molto gravi.
Cap. 18 - Sintesi riepilogativa
L’inquinamento acustico costituisce una delle forme di inquinamento dell’ambiente. Le proporzioni di
tale fenomeno sono diventate preoccupanti, soprattutto ove si consideri che il rumore spiega effetti
pregiudizievoli sulla salute umana ed incide negativamente sulla qualità della vita.
Al fine di contenere l’inquinamento acustico, sono state emanate innumerevoli disposizioni normative, a
livello comunitario, statale, regionale, comunale, ecc.
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Per quanto concerne la normativa italiana, la legge fondamentale è la n. 447 del 26.10.1995 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico).
Con particolare riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici, la materia è disciplinata dal DPCM
del 5 dicembre 1997 e dalla normativa comunale.
L’inadeguata insonorizzazione costituisce un vizio del bene, di cui possono essere chiamati a rispondere
vari soggetti: venditore, appaltatore, progettista e direttore dei lavori.
Il soggetto danneggiato per effetto della inadeguata insonorizzazione acustica del proprio bene immobile
può pretendere vari tipi di danno: danno patrimoniale, danno biologico, danno esistenziale e danno
morale.
Note
(1) Con la legge 447/95 coesistono, peraltro, altre leggi, quali ad esempio il codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n,
285); il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (che ha abrogato, tra l’altro, le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs n. 277 del 1991),
con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dal rischio derivante da esposizione al rumore;
(2) con il d.p.c.m. 14 novembre 1997, è stata data attuazione ai precetti statuiti dalla legge quadro, determinando i valori limiti
di emissione; di immissione, assoluti e differenziati; di attenzione e di qualità, con riferimento alle classi di destinazione d’uso
del territorio adottate dai comuni.
(3) tenendo conto che i limiti dipendono anche dalla tipologia e dalla natura della sorgente di disturbo, la legge quadro fornisce
una prima distinzione, definendo, all’art. 2, sorgenti sonore fisse gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni il cui
uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali
ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci: i depositi dei mezzi di trasporto di persone e
merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative. Sono, invece, sorgenti sonore mobili tutte le altre sorgenti sonore.
(4) in ordine al quale si veda la Circolare 6/9/2004 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio “Interpretazione in
materia di inquinamento acustico: criterio e applicabilità dei valori limite differenziali”, pubblicata nella G.U. 15-9-2004, n.
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(5) la Corte di Cassazione, Sez. 1 civile, con sentenza 1 settembre 2006, n. 18953, ha precisato che: “se nessun ente pubblico
locale può disapplicare le disposizioni della legge statale dianzi ricordata, introducendo, in specie, fuori dei casi
espressamente consentiti, in relazione allo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee) valori limiti di emissioni o di
immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti dai decreti emanati a norma dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge statale, ciò non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione
dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge 447/95,
prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità – considerato, per
presunzione iuris ed de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento
dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge – ma i concreti effetti
negativi provocata dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla
tranquillità pubblica o privata. omissis
(6) trattasi del decreto contenente “ l’indicazione [….] dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico”.
(7) la denuncia dei vizi ai sensi dell’articolo 1667 c.c. è atto a forma libera, e quindi eseguibile con ogni forma di
comunicazione atta a notiziare il garante della presenza del vizio stesso, la cui “scoperta” – che costituisce il dies a quo del
termine decadenziale di garanzia – coincide col momento in cui viene raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva
e completa del difetto, ivi compreso il collegamento causale all’attività di esecuzione posta in essere dall’appaltatore. Ne
consegue che, generalmente, il vizio può ritenersi scoperto soltanto nel momento dell’intervento di un professionista/tecnico in
grado di identificare il vizio stesso oltre che il suo collegamento causale con l’attività dell’appaltatore.
(8) Tribunale di Ivrea 28 gennaio 2005.
(9) Corte di Cassazione n. 81/2000; Cassazione n. 12106/1998, Cassazione m. 6393/1996, Cassazione n. 8/1990
Nella prima sentenza si legge che: “la responsabilità per gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale
sancita al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre case mo’immobili destinate per loro natura a
lunga durata e di tutelare, soprattutto, l’incolumità personale dei cittadini e, quindi, interessi generali inderogabili che
trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti “.
Nella seconda sentenza si afferma che: “se l’art. 1669 c.c. non configura a carico del costruttore una responsabilità obiettiva
né una presunzione assoluta di colpa, pone certamente nei di lui confronti una presunzione “iuris tantum” la quale,
verificandosi i presupposti necessari per l’operatività della norma (la rovina, il pericolo evidente di rovina, oppure l’esistente
dei gravi difetti che pregiudicano la lunga durata dell’opera), può essere vinta non con la generica prova di aver usato
nell’esecuzione di questa tutta la diligenza possibile, ma con la specifica dimostrazione, attraverso fatti positivi, precisi e
concordanti, della mancanza di responsabilità .
Nella terza sentenza di afferma che: “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669, si configura come responsabilità
extracontrattuale di ordine pubblico che, pur presupponendo un rapporto contrattuale, si configura come costitutivo di
un’obbligazione ex lege, sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose
immobili, destinate per la loro natura a lunga durata e di tutelare, prima di tutto, la incolumità personale dei cittadini.
Anche a prescindere dal nomen iuris di cui all’articolo 1667 e quella dell’articolo 1669, è la diversità di fattispecie –
riferendosi la seconda soltanto ad appalti aventi ad oggetto “edifici” o “altre cosa immobili destinate per loro natura a lunga
durata” . e la diversità di disciplina. Non solo una responsabilità, non inquadrata, come avviene all’articolo 1667, del quadro
10
di una “garanzia per le difformità e negoziali, come dimostra, ad esempio, la affermazione della responsabilità per “vizio del
suolo”, anche quando, in ipotesi, questo elemento sia stato fornito e imposto dal committente”.
(10) Cassazione civile , sez. II, 16 febbraio 2006, n. 3406
(11) Secondo Cassazione, 10 settembre 2002, n. 13158, il fornitore dei materiali utilizzati nella costruzione dell’immobile non
è, invece, responsabile ex art. 1669 c.c. dei danni subiti dal committente per la parziale rovina dell’edificio, la soluzione offerta
dalla pronuncia, di escludere la legittimazione passiva in capo al fornitore di materiali edilizi, i quali poi si rilevino difettosi,
assume che il fornitore produce e vende prodotti standardizzati, consegnando materiali edili agli appaltatori che ne facciano
richiesta, senza distinguere edificio da edificio.
Pertanto, non può dirsi che egli, a ragione dell’opera prestata, abbia collaborato in modo attivo - «quale costruttore al pari
dell’appaltatore» - alla costruzione dell’edificio dal cui difetto sorge la responsabilità ex art. 1669.
Le osservazioni dianzi svolte con riferimento al fornitore di materiali edilizi valgono anche per i fornitori di altri materiali e
prodotti impiegati nella costruzione dell’edificio; anzi, il rischio di un’eccessiva dilatazione della legittimazione passiva ex art.
1669 convince ancora di più che la ratio sottesa alla responsabilità in questione va ricercata nella partecipazione «qualificata»
alla progettazione e costruzione dello specifico edificio. Si segnala però il caso di un fornitore-venditore di caldaie e prodotti
del settore in cui è stato riconosciuto che gli eventuali vizi dei prodotti venduti, incedenti sull’impianto centralizzato di
riscaldamento, sono fonte di responsabilità ez art. 1669: vedi Cassa<ione 21 maggio 1994, n, 5002.
(12) Cassazione civile,, sezione I, 29 gennaio 2002, n. 1154.
(13) Cassazione n. 13158/2002, Cass. n. 4622/2002, Cass. n. 15124/2001, Cass. n. 6997/2001, Cass. n. 15488/2000, Cass. n,.
13003/2000, Cass. n. 6997/2000, Cass. n. 1290/2000, Cass. n. 81/2000 e Cass. n. 8811/2003.
Quest’ultima afferma che: “la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che
abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio, che in
quella di direzione dell’esecuzione dell’opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile. In
tal caso, la chiamata in causa del progettista e-o del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore, convenuto in giudizio per
rispondere, ai sensi dell’art. 1669 c.c., dell’esistenza di gravi difetti dell’opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha
effettuato i calcoli relativi alla struttura statica dell’immobile da parte del progettista e-o direttore dei lavori, effettuata non
solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta, in virtù di quest’ultimo aspetto, che la
domanda originaria, anche in mancanza di espresso istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di
individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. La sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in
causa implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato,
può scegliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espresso istanza in tale senso da parte dell’attore,
avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, ad opera dell’attore, del soggetto
indicato dal convenuto come responsabile in su vece e contro il quale dovrà emettersi la condanna”.
(14) Cassazione civile, sezione III, 14 aprile 1984, n. 2415.
(15) Cassazione civile, sezione II, 26 aprile 1993, n. 4900. Secondo Cassazione civile, sezione II, 10 maggio 1995, n, 5103,
qualora un medesimo danno sia stato cagionato da più soggetti, per inadempimento a contratti diversi posti in essere tra
ciascuno di essi ed il danneggiamento – come nel caso del danno risentito dal committente di un’opera, a causa dei concorrenti
inadempienti del progettista-direttore dei lavori e dell’appaltatore – sussistono tutte le condizioni necessarie perché entrambi i
suddetti soggetti inadempienti siano ritenuti corresponsabili – in solido tra loro – nei confronti della controparte: infatti, in
tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l’unico evento sia imputabile a più persone, è
sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità solidale di tutte, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in
modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando in contrario che esse costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o
violazioni di norme giuridiche diverse i inadempienti di differenti contratti (in specie di appalto o di contratto d’opera): con la
conseguenza che il danneggiato può rivolgersi all’uno od all’altro responsabile – o ad entrambi – per il ristoro dei danni subiti.
(16) Cassazione 27 aprile 1981, n, 2523; Cass. 27 maggio 1981, n. 3482; Cass. 24 ottobre 1983, n. 6229.
(17) Cassazione 7 maggio 1984, n. 2763; Cass. 27 agosto 1986, n. 5252; Cass. 26 giugno 1992, n. 7924.
(18) Cassazione civile, sezione II, 1 agosto 2003, n. 11740; Cass. 18 febbraio 1991, n. 1686, 6 febbraio 1998, n. 1203, 10
maggio 2000, n. 5984, 15 febbraio 2002, n. 7061
(19) Secondo Cassazione civile, sezione II, 21 marzo 1989, n. 1406: “Con l’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., può il
committente essere richiesta la condanna dell’appaltatore alternativamente od al pagamento della somma di denaro
corrispondente al costo delle opere per l’eliminazione dei vizi o la diretta esecuzione di tali opere!
(20) Cassazione 12 aprile 2006, n. 8520, Cass. n. 1748/2005; Cass. n. 81/2000. Per quest’ultima la questione è di fondamentale
importanza perché, come si visto, diversi sono i termini di prescrizione e di decadenza, in quanto:
- l’azione per la difformità e vizi dell’opera ai sensi dell’articolo 1667 c.c., si prescrive in due anni dal giorno della consegna
dell’opera con l’obbligo di denuncia entro 60 giorni dalla scoperta;
- l’azione diretta alla garanzia del committente e dei suoi aventi causa per la rovina e i gravi difetti dei beni immobili di cui
all’articolo 1669, si prescrive in dieci anni dal compimento dell’opera, con obbligo della denuncia entro un anno dalla
scoperta dei vizi e prescrizione del diritto del committente in un anno dalla denuncia,
- l’azione per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art,. 2043 c.c. e seguenti del c.c. si prescrive in cinque anni
(21) Cassazione 10 maggio 1995, n. 5103; per la responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori per i danni
derivanti a terzi dalla inosservanza delle regole tecniche e della comune diligenza.
(22) in altre parole, occorre definire quale sia l’ambito entro il quale l’appaltatore può essere chiamato ad apprezzare la
regolarità del progetto medesimo.
Secondo giurisprudenza costante, l’appaltatore risponde solidamente con il progettista:
• nel caso in cui si sia accorto di errori progettuali e non li abbia tempestivamente comunicati
11
• o, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe dovuto fare con l’uso della normale diligenza e delle cognizioni
tecniche allo stato esigibili.
Infatti anche se il progetto presenta dei vizi, imputabili alla negligenza del progettista, residua in capo all’appaltatore l’obbligo
di rilevarli, qualora siano tali da poter incidere sulla conformità dell’epoca commissionata alle esigenze del committente, e
conseguentemente segnalarli al progettista e al committente, o al direttore dei lavori nominato da questi. Infatti l’obbligo del
progettista non si esaurisce nell’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni progettuali, ma si estende al rispetto delle regole
tecniche basilari che garantiscano la buona riuscita dell’opera (Cassazione n. 14598/2000; Cass. n. 8395/1996)
(23) di solito il potere di rappresentanza è limitato alle operazioni tecniche, cfr. Cassazione 17 giugno 1997, n. 5409, per cui la
stessa nomina del direttore sarebbe facoltativa, Cassazione 19 giugno 1996, n. 5632; Cass. 9 giugno 1996, n. 5632, per cui
simile professionista non sarebbe legittimato a ricevere in nome e per conto del committente le comunicazioni dell’appaltatore
circa la non esigibilità del progetto e la necessità di variazioni.
(24) Cassazione 1 marzo 1995, n. 2333 circa l’irrilevanza delle dichiarazioni del direttore per l’accettazione del prezzo finale
dell’opera; Cassazione 16 gennaio 1987, n. 292.
(25) secondo l’orientamento costante della suprema Corte: “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità
dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, sebbene presti un’opera professionale in esecuzione di
un’obbligazione di mezzi e non di risultati…. deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operare per assicurare,
relativamente all’opera in corso di realizzazione, i risultati che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo
comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia
quam in concreto; …” (Cassazione, sezione 11, 28 novembre 2001, n. 15124. In applicazione di tale principio, il Tribunale di
Bologna, con sentenza n. 4083/2003 del 8 settembre 2003 ha ritenuto sussistente una corresponsabilità ex art. 2043 c.c. tra
impresa costruttrice e direttore dei lavori, atteso che quest’ultimo non aveva fornito prova liberatoria circa il corretto
svolgimento della sua attività di vigilanza e controllo, bensì si era limitato a negare la sussistenza di qualsivoglia difetto nei
lavori realizzati dalla impresa di costruzioni.
(26) Cassazione n. 15124 del 2001: i difetti dell’opera erano rappresentati soprattutto dalla difformità dell’impianto di
fognatura rispetto ai disegni depositati presso i competenti organi comunali, nonché da intonaci degradati, rivestimenti carenti
e infiltrazioni d’umidità. Tali difetti, incidendo su elementi essenziali dell’immobile ed influendo sulla sua durata e solidità, ne
compromettevano la conservazione e rientravano, pertanto, nella previsione dell’articolo 1669 c.c.
Cassazione n. 7180 del 2000: l’obbligazione del direttore dei lavori, è un’obbligazione di mezzi, tuttavia ciò non significa che
il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell’opera al progetto, giacché il direttore dei lavori, come
l’appaltatore 8e a maggior titolo, attesa la sua preparazione tecnica), è tenuto all’individuazione e alla correzione di eventuali
carenze progettuali che impediscano quella “buona riuscita” del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi.
(27) Cassazione civ., sezione II, 12 dicembre 1988, n. 6739: sia il proprietario del fondo sia il tecnico designato quale direttore
dei lavori, che svolgano sul fondo stesso un’attività pericolosa di scavo, rispondono dei danni cagionati ad altri; il direttore dei
lavori, in particolare, agendo quale ausiliario e mandatario del proprietario, è obbligato ad adottare quella stessa sorveglianza e
quella medesima ingerenza attribuite per legge o per contratto al proprietario ed è comunque sul piano della responsabilità
extracontrattuale obbligato ad adoperarsi affinché l’attività sia eseguita a regola d’arte ed in guisa da non arrecare danni a terzi
Sentenza del tribunale di Bologna, n. 2784 del 7 dicembre 2006: “un coscienzioso e responsabile assolvimento dell’incarico
rivenuto avrebbe dovuto rendere doverosa una pronta valutazione del pericolo in atto e suggerire con altrettanta sollecitudine
l’adozione degli accorgimenti atti a scongiurare che la situazione si aggravasse”.
(28) Cassazione n. 15124/2001; Cass. n. 11359/2000; Cass. n. 7180/2000: in questo caso, come si è già detto, i danni erano
derivati da due vizi di costruzione manifestatisi dopo il collaudo, consistenti in scrostature dei muri ai lati della rampa di
accesso alle autorimesse e in mancanza di coibentazione termica dei pilastri del palazzo.
(29) sentenza del tribunale di Ivrea 28 gennaio 2005, dovute al fatto che non erano correttamente state scrutinate, con
un’indagine dovuta, le condizioni del suolo.
(30) Cassazione 10 maggio 1995, n. 5103; Cass. 6 novembre 1986, n. 6495.
(31) Cassazione n. 13039/1991; Cass. n. 1114/1986; Cass. n. 4356/1980
(32)(Cass. Civ., Sez. Un., 15.10.1998, n. 10186 e in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, 15.11.1984, n. 5779),
Parte II – adempimenti legislativi e isolamento acustico delle strutture
Cap. 1 - Analisi acustica del territorio.
Il punto di partenza è sicuramente l’analisi – valutazione del luogo in cui verrà collocata, quando non lo è
già, l’opera architettonica.
Il primo passo che un progettista deve compiere è lo studio della zonizzazione acustica del territorio
predisposta dal comune consistente nella classificazione del territorio in “zone” considerate omogenee dal
punto di vista dei livelli di rumorosità ammessi. Questa procedura si prefigge due scopi, uno futuro ed
uno presente. Per il futuro, l’obiettivo è tutelare il territorio dall’inquinamento acustico, ad esempio
separando nella pianificazione urbanistica le aree destinate agli insediamenti produttivi da quelle
residenziali in base al livelli di rumorosità. Per il presente, la zonizzazione dovrebbe invece mettere in
moto il risanamento acustico di quelle aree dove si sono evidenziati dei problemi di rumore, tenendo
conto dei piani ambientali e del piano del traffico.
12
E’ immediato capire che in presenza di un simile strumento operativo la progettazione acustica di una
nuova opera risulta più agevole, perché la “zonizzazione” fornisce elementi per la pianificazione
urbanistica del territorio, iniziando a valutare anche i problemi di inquinamento acustico in forma
preventiva. E’ dunque necessario che tutte le amministrazioni comunali siano dotate della “zonizzazione
acustica”, assieme ai propri strumenti urbanistici, ai fini del comfort acustico e il rispetto dell’ambiente.
•
DGR 2 luglio 2002, n. VII/9776 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione
acustica del territorio comunale”
Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995.
Competenze dei comuni:
a) classificazione acustica del territorio comunale
b) coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati
c) adozione dei piani di risanamento
d) controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio delle concessioni edilizie a nuovi impianti
ed infrastrutture
e) adeguamento dei regolamenti locali d’igiene e di polizia municipale
f) autorizzazione di attività temporanee, anche in deroga
g) relazione biennale sullo stato acustico del comune (per paesi con più di 50.000 abitanti)
Gli operatori devono tenere presente che la materia è regolata anche da singole leggi regionali (cosa che
sarà sempre più frequente nella prospettiva attuale di federalismo amministrativo), a volte molto differenti
tra loro.
Per la Lombardia il punto di riferimento è la legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 sulle “norme in
materia di inquinamento acustico”.
Legge regionale n. 13 del 10.08.2001 – Norme in materia di inquinamento acustico.
Titolo I – PREVENZIONE
Art. 2 Classificazione acustica del territorio comunale
Art. 3 Procedure di approvazione della classificazione acustica
Art. 4 Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica
Titolo II – RISANAMENTO
Art. 10 Piani di risanamento acustico delle imprese
Art. 11 Piani di risanamento comunali
Art. 12 Piano regionale di bonifica acustica
N.B. a livello comunale è possibile un’ulteriore regolamentazione locale dell’inquinamento acustico,
mediante modifiche al regolamento d’igiene, al piano urbano del traffico e agli altri regolamenti.
Valutazione acustica dell’intervento.
La legge ha introdotto due nuovi strumenti:
- valutazione previsionale del clima acustico (VPCA)
- valutazione di previsione di impatto acustico (VPIA)
Già secondo quanto stabiliva l’articolo 5, comma 4, del D.M. 1 marzo 1991, la domanda per il rilascio
della concessione edilizia (ora permessi di costruire) relativa a nuovi impianti industriali e di licenze od
autorizzazione al NOIA doveva contenere idonea documentazione di previsione d’impatto acustico.
Successivamente al d.P.R. n. 447 del 1995 e alla L.R. n. 13 del 2001 l’ambito di applicazione è stato
ampliato.
13
Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995
Articolo 8 – Disposizioni in materia di impatto acustico.
1. i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, ferme restando ………….
2. nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere ……………
3. è fatto obbligo di produrre una valutazione revisionale del clima acustico delle aree interessate
alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
4. le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti
ad attività produttive…………
5. la documentazione di cui ai commi 2,3e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi…………
6. la domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente
articolo, che …………..
In sintesi, la legge nazionale distingue due tipi di valutazione:
a) valutazione previsionale del clima acustico (VPCA) – obbligatoria per le aree ove siano previsti:
1. scuole e asili nido
2. ospedali
3. case di cura e di riposo
4. parchi pubblici urbani ed extra urbani
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate al punto precedente
E’ questa una valutazione volta a proteggere le future realizzazioni a tutela dei recettori sensibili che
esse rappresentano.
b) valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA) – obbligatoria per le seguenti opere:
1. aeroporti, eliporti, aviosuperfici
2. strade di tutte le tipologie, dalle comunali alle autostrade
3. discoteche
4. circoli privati e pubblici esercizi con macchinari o impianti rumorosi
5. impianti sportivi e ricreativi
6. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia
In Lombardia la materia è ulteriormente regolata dalla legge regionale n. 13 del 2001.
Interessano gli articoli da 5 a 14:
Legge regionale n. 13 del 2001 – Norme in materia di inquinamento acustico
Titolo I – PREVENZIONE
Art. 5 Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Art. 6 Aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli per gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o
sportivo
Art. 7 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne
Art. 8 attività temporanee
Titolo II – RISANAMENTO
Art. 9 Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto
Art. 13 Traffico stradale
Art. 14 Traffico aereo
E’ il caso di sottolineare che la legge parla di obbligo a proposito di VPCA e VPIA, anche se non tutti gli
organi di controllo della P.A. hanno dimostrato di esserne al corrente.
Cap. 2 - VPIA e VPCA, modalità e criteri di redazione.
Dal punto di vista tecnico normativo, le valutazioni di impatto e di clima acustico (quest’ultima
rappresenta il caso più ricorrente in edilizia) devono essere redatte secondo i criteri e le modalità che la
legge quadro n. 447 del 1995 ha demandato alla normativa regionale. Per la Lombardia il riferimento è la
14
legge regionale n. 13 del 2001, nella quale l’articolo 5 ha come oggetto proprio la valutazione revisionale
d’impatto e di clima acustico. Il comma 1 parla espressamente di modalità e criteri rimandando alla
delibera della Giunta Regionale n. VII/8313 dell’8 marzo 2002 l’elencazione degli stessi
Legge regionale n. 13/2001 – Norma in materia di inquinamento acustico.
Articolo 5
Comma 1: la Giunta regionale definisce …. le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico ……..
Questo è il primo provvedimento a livello locale a mettere ordine nella materia dopo anni di confusione.
La valutazione revisionale di impatto acustico deve contenete:
D.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313
Modalità e criteri – valutazione previsionale di impatto acustico
1) generalità dei soggetti titolari a o legale rappresentante e indicazione della tipologia specifica
dell’attività
2) indicazione della zona di appartenenza nel piano regolatore generale o del PGT
3) planimetrie indicanti il sito d’interesse e le aree limitrofe
4) classificazione acustica delle aree
5) descrizione dei cicli tecnologici e degli impianti con riferimento alle sorgenti di rumore presenti
6) periodo notturno/diurno e orari di svolgimento dell’attività
7) rilevi fonometrici per caratterizzare le situazione ante operam
8) descrizione dei modelli di calcolo previsionali e stima dei livelli sonori post operam
9) eventuali modifiche alla viabilità e modifica dei flussi di traffico
10) interventi di bonifica adattati per il contenimento delle emissioni sonore.
Mentre la valutazione previsionale di clima acustico deve contenere:
D.G.R. 8 marzo 2002, n. 7/8313
Modalità e criteri – valutazione previsionale di clima acustico
1) descrizione del nuovo insediamento con planimetria
2) classificazione acustica delle aree interessate
3) descrizione con misure e/o calcoli dei rilievi di rumore ambientali in punti significativi,
preferibilmente presso i recettori sensibili
4) caratteristiche temporali della variabilità dei livelli sonori
5) disposizione spaziale del singolo edificio, destinazione degli spazi, requisiti acustici dell’edificio
6) compatibilità dell’insediamento con il clima acustico preesistente
7) descrizione di eventuali variazioni di carattere acustico indotte dal nuovo insediamento in aree
residenziali o protette limitrofe
Cap. 3 - Disposizioni di legge.
La normativa nazionale (DPCM 5 dicembre 1997) stabilisce, a seconda delle tipologie degli edifici,
diversi valori limite di isolamento acustico.
L’indice di valutazione dell’isolamento acustico è il valore che risulta dalla differenza tra il rumore
prodotto da un’apparecchiatura (macchina del rumore) in un ambiente “sorgente” e quello misurato da
un’apparecchiatura (registratore) in un ambiente “ricevente”, ad esempio tra due appartamenti adiacenti o
tra l’esterno e l’interno dell’edificio. Ne consegue che più è alto l’indice, maggiore sarà il potere
fonoisolante della struttura in esame. Ovviamente le misurazioni, che spettano solo al tecnico competente
in acustica, vengono eseguite con apparecchiature normalizzate (cioè rispondenti alla normativa) e con
accorgimenti tali da escludere l’influenza del riverbero e dei rumori di fondo.
Nella tabella seguente sono riportati i valori previsti per legge:
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tipologia dell’edificio
Is divisori interni
isolamento facciate
55 dB
50 dB
50 dB
50 dB
45 dB
40 dB
48 dB
42 dB
ospedali, cliniche, case di cura
residenze, alberghi, pensioni
scuole a tutti i livelli
uffici, attività commerciali e ricreative
Vedi tabella B allegata al DPCM 5 dicembre 1997
NB i parametri relativi all’isolamento dei divisori interni sono richiesti solo per elementi di separazione
tra due unità immobiliari
Resta il dubbio su come considerare le camere d’albergo e le aule scolastiche, la definizione attuale di
unità immobiliare – fabbricato o porzione di fabbricato che appartenga allo stesso proprietario e che, nello
stato in cui si trova, rappresenti, secondo l’uso locale, un reddito indipendente - non aiuta a chiarire il
problema. Il dubbio resta, anche se il buon senso spinge a considerare le suite di hotel o le aule di una
scuola degli ambienti sicuramente bisognosi di un buon livello di privacy.
Di seguito sono riportati i valori previsti dal RCI tipo della Lombardia:
zona
industriale
Mista
residenziale
particolare tutela
pareti interne
verticali tra alloggi
solette
40 dB
42 dB
40 dB
40 dB
40 dB
42 dB
42 dB
42 dB
facciate
con serramento
senza serramento
35 dB
45 dB
35 dB
32dB
30 dB
42 dB
40 dB
35 dB
Cap. 4 - L’isolamento acustico al rumore da calpestio.
Le cause che generano il rumore possono essere diverse. Di solito si tratta di sorgenti stazionarie
(condizionatori d’aria, ventilatori, pompe, lavatrici …) o di impatti (lo sbattere di porte, la caduta di
oggetti, i martellamenti, i salti, il camminare) o lo scorrere dell’acqua nelle tubazioni. Una forma di
rumorosità di questo tipo è la sorgente principale di disturbo nelle abitazioni plurifamiliari.
La differenza rispetto al rumore prodotto da voci o apparecchi di diffusione sonora (televisori, hi fi …) è
che il rumore aereo può essere confinato entro l’ambiente disturbante (almeno in linea di principio),
mentre i rumori da impatto si propagano, oltre che nel locale sottostante e in quelli confinanti, anche in
ambienti molto lontani a seconda delle caratteristiche strutturali dell’edificio. Il parametro utilizzato per la
misurazione di questo tipo di trasmissione sonora è l’indice di valutazione del livello di rumore di
calpestio. Per questo tipo di rumore tanto è più basso l’indice di valutazione, tanto è migliore la struttura
che si sta considerando. La misurazione avviene registrando in un ambiente ricevente di impatto prodotto
in un ambente sorgente da un apparecchio chiamato generatore normalizzato di rumore di calpestio.
Cap. 5 - Disposizioni di legge rumore da calpestio.
La normativa nazionale (DPCM 5.12.97) stabilisce, a seconda delle tipologie degli edifici, diversi valori
limite di cui alla seguente tabella:
tipologia dell’edificio
ospedali, cliniche, case di cura
residenze, alberghi, pensioni
Scuole a tutti i livelli
uffici, attività commerciali e ricreative
rumore da calpestio
58 dB
63 dB
58 dB
55 dB
Vedi tabella B allegata al DPCM 5 dicembre 1997
16
Cap. 6 - La rumorosità degli impianti.
Grande attenzione va posta ai rumori generati dall’impiantistica.
La normativa nazionale (sempre il sopra citato DPCM prevede la suddivisione degli impianti in impianti
a funzionamento continuo e impianti a funzionamento discontinuo.
Sono impianti a funzionamento continuo: gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di aerazione,
ecc.
Sono impianti a funzionamento discontinuo: gli impianti sanitari, gli ascensori ….
In entrambi i casi la rumorosità deve essere rilevata nell’ambiente dove è maggiormente avvertito il
disturbo, purché diverso da quello in cui il rumore è generato.
Riguardo alle installazioni elettriche, in genere non sono presenti impianti talmente rumorosi da risultare
sorgenti di rumore significative.
Un problema a sé (a metà tra l’impiantistica l’idraulica) sono gli autoclavi, da dove il rumore prodotto
può trasferirsi per via aerea o per via strutturale attraverso le condotte.
Non primo caso si deve intervenire sul locale dove è collocato l’impianto con opere di insonorizzazione,
nel secondo occorrerà ammorbidire le sorgenti con giunti elastici e connessioni antivibranti.
Cap. 7- Progettazione, quale strumento previsto dalla legge ed efficace alla realizzazione dell’opera.
In realtà uno studio acustico preventivo fornisce al progettista elementi per un’ottimale realizzazione
dell’opera. Infatti, oltre a guidare le scelte progettuali sulle prestazioni di isolamento acustico da garantire
all’edificio, la descrizione delle specifica situazione acustica, con l’individuazione delle principali
sorgenti sonore, consentirà di studiare il migliore orientamento dell’edificio e l’ottimale distribuzione
interna dei locali.
Lo stesso discorso vale per il DPCM sui requisiti passivi acustici degli edifici, cha a prescindere dalla
legge dovrebbe essere visto da progettisti e costruttori come l’opportunità di mettere sul mercato
abitazioni sempre più confortevoli. In questo senso le leggi sull’inquinamento acustico rappresentano, più
che un’imposizione, un’opportunità per progettare e costruire bene.
Cap. 8 - Qualche consiglio pratico.
In fase di studio architettonico preliminare, alcuni provvedimenti semplici e poco costosi che possono
ridurre il disturbo provocato dai rumori immessi nell’ambiente sono:
1) disporre gli edifici nell’area di intervento evitando le prime riflessioni e schermendo eventualmente
con edifici di servizio a destinazione non residenziale
2) curare la disposizione dei locali interni, sia rispetto alle sorgenti di rumorosità esterna sia rispetto ai
confinanti, evitando l’adiacenza dei locali rumorosi con locali di riposo (sia sullo stesso piano che di
piani sovrastanti)
3) predisposizione di eventuali barriere acustiche. È bene che queste siano collocate il più vicino
possibile alle sorgenti di rumore, ponendo attenzione alla diffrazione ai bordi (distinzione tra zone
d’ombra e di penombra acustica).
In questa fase occorre valutare gli imput progettuali sia di tipo urbanistico (PRG o PGT, tracciati di
infrastrutture di trasporto, insediamenti produttivi, ecc.) sia di tipo prettamente acustico (livelli sonori ed
analisi di frequenza). In fase realizzativi, invece, bisognerà scegliere i materiali che garantiscono le
prestazioni migliori e seguire con particolare attenzione la loro posa in opera.
I difetti costruttivi e i ponti acustici sono i nemici peggiori e possono vanificare anche le migliori scelte
progettuali.
Cap. 9 - I collaudi in opera.
All’ultimazione dei lavori è necessaria la verifica dei requisiti passivi acustici, che secondo il più volte
DPCM 5.12.1997 devono essere conseguiti in opera.
DPCM 5.12.1997 – Determinazione dei requisiti passivi acustici degli edifici.
Art. 1, comma 1: il presente decreto, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fino di ridurre l’esposizione al rumore.
A ben vedere la legge non parla espressamente di collaudo, ma precisando che i requisiti passivi acustici
devono essere ottenuti “in opera”, sancisce di fatto l’obbligatorietà di una verifica in cantiere attraverso
17
una adeguata strumentazione tecnica. Non ci si può dunque limitare a calcoli e valutazioni tecniche, che
per forza di cose non tengono conto di eventuali errori e difetti costruttivi (per esempio i ponti acustici).
Il collaudo in opera è un investimento redditizio per che vende e per chi compra. I risultati del collaudo in
opera costituiscono il “certificato acustico” dell’edificio, che viene rilasciato nero su bianco dal soggetto
che ha eseguito le verifiche.
È immediato comprendere che tale certificazione, paragonabile a quella energetica, costituisce una
garanzia sia per che vende sia per che compra una casa.
Nel Regolamento locale d’igiene il collaudo acustico in opera rientra addirittura tra le certificazioni
necessarie per il rilascio dell’agibilità.
Cap. 10 - Il tecnico competente in acustica ambientale.
L’obbligo di presentare le documentazioni (valutazioni di impatto e clima acustico, requisiti acustici
passivi degli edifici) spetta al soggetto titolare dell’opera, cioè al costruttore, che si avvale di un tecnico
competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi di legge.
È il tecnico competente l’unica persona che può redigere i documenti in modo corretto perché possiede le
capacità e le competenze necessarie, istituita dalla legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, che fissa
anche i requisiti per ottenere tale riconoscimento.
Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 – articolo 2:
comma 6: ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad
effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori limite delle vigenti norme, redigere i piani
di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in
possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad
indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
comma 7: l’attività di tecnico competenza può essere svolta previa presentazione di apposita domanda
all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante
l’aver svolto l’attività, in modo non occasionale, nel campo dell’Autorità Ambientale da almeno quattro
anni e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
I criteri generali per l’esercizio dell’attività sono invece indicati nel DPCM del 31 marzo 1998.
Alcuni decreti attuativi della legge 44/99 rendono obbligatoria la figura del tecnico competente per lo
svolgimento delle attività nel campo dell’Acustica Ambientale, in particolare:
D.M. 16 marzo 1998 “Norme di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
L’attività di misura deve essere svolta da un tecnico competente.
DPCM 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi”
- l’attività prevista agli articolo 4, 5 e 6 deve essere eseguita da un tecnico competente
In Lombardia si fa riferimento anche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13.
Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 – articolo 7
Comma 2: i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione
da parte di un tecnico competente in Acustica Ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici
stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
Comma3: la relazione sulle caratteristiche acustiche di nuovi edifici produttivi o di nuovi impianti, deve
produrre contestualmente alla richiesta di “concessione edilizia” (p.d.c.), deve essere redatta da un
tecnico competente.
Per legge il riconoscimento viene rilasciato dalle singole regioni, che periodicamente pubblicano un
elenco aggiornato dei tecnici riconosciuto. Naturalmente il tecnico abilitato può svolgere la propria
attività in tutto il territorio nazionale.
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Cap. 11 - L’autocertificazione.
In realtà l’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2001 introduce anche la possibilità di
un’autocertificazione prevista dalla legislazione vigente, inserita nella legge regionale, non presente
invece nella legge quadro nazionale.
Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 – articolo 5
Comma 4: la documentazione per la previsione di impatto acustico e la documentazione revisionale del
clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in Acustica Ambientale o proposte nelle
forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.
Questo comma ha dato origine a molte discussioni poiché non è nulla chiaro quale sia l’oggetto
dell’autocertificazione. Che cosa si deve autocertificare, che non vi sono impianti rumorosi o che si
rispettano i valori limite?
È un problema spinoso. Un piccolo aiuto ci viene dalla DGR dell’8 marzo 2002 su “Modalità e criteri di
redazione della previsione di impatto acustico e di clima acustico”, dove nella parte generale si precisa
che:
Gli aspetti di carattere tecnico riguardano in particolare:
- la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche
- la caratterizzazione o la descrizione acustica di sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del
suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli
edifici e dei materiali impiegati,
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli
previsionali,
devono essere oggetto di una specifica relazione tecnica redatta da tecnico competente in Acustica
Ambientale
Alla luce di questo l’autocertificazione trova spazi limitatissimi, riducendosi ai pochi casi in cui non siano
presenti sorgenti sonore o le loro emissioni siano effettivamente trascurabili.
Cap. 12 - Presentazione della documentazione.
Le valutazioni di impatto acustico e clima acustico vanno presentate all’ente competente all’approvazione
dei progetti e al rilascio dei provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire, NOIA, ecc.), in genere
all’amministrazione comunale e più raramente Provincia a Regione. In caso di grandi opere possono
essere coinvolti anche enti statali (Ministeri).
La documentazione relativa ai requisiti passivi acustici va presentata agli uffici del comune.
Cap. 13 - Il parere dell’ARPA.
Gli enti competenti all’approvazione del progetto si avvalgono dell’Agenzia Regionale di Protezione
Ambientale che esprime il suo parere sulla documentazione presentata.
Si tenga dunque presente che le relazioni vengono esaminate da funzionari esperti.
Cap. 14 - Contenuto delle relazioni.
Le ARPA chiedono studi sintetici, ma allo stesso tempo approfonditi ed esaustivi. Al funzionario che
deve dare un parere all’ente locale sulla valutazione presentata devono essere forniti tutti gli elementi utili
per capire come è stato sviluppato lo studio, come è stata caratterizzata l’area, come sono stati scelti i
punti di rilievo, come sono state eseguite le misure, si sono stati utilizzati tempi di misura che bene
rappresentano il fenomeno acustico indagato, qual è l’algoritmo di calcolo utilizzato per le stime
revisionali, ecc.
Proprio per il tipo di documentazione specialistica da presentare, è consigliabile avvalersi delle
competenze proprie di un tecnico esperto in Acustica Ambientale.
Cap. 15 - Il rumore negli edifici.
I rumori che interessano gli edifici possono provenire dall’esterno o dall’interno. I rumori esterni sono
costituiti tipicamente dal traffico, dalle attività produttive, dalle attività commerciali o legate al tempo
libero. Quelli interni sono invece generati dalla normale vita domestica delle persone, ma anche dagli
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impianti tecnologici presenti nell’edificio (scarichi dell’acqua, caldaie, ascensori, impianti di
climatizzazione, ecc.).
Il DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (preceduto dal
DPCM 14 novembre 1997 “Limiti delle sorgenti sonore”) indicai valori limite dei requisiti acustici delle
strutture e degli impianti da rispettare a edifici di nuova costruzione e/p da ristrutturare. La norma
classifica gli edifici secondo la tabella A ed i rispettivi requisiti acustici passivi di cui alle precedenti
tabelle A e B riportate nella parte I, punto 7.
Cosa molto importante, l’articolo 1 del DPCM sottolinea che i requisiti passivi acustici devono essere
conseguiti in opera, escludendo che ci possa affidare a dati teorici di laboratorio e sancendo di fatto la
necessità di un collaudo strumentale.
Cap. 16 - I requisiti acustici da considerare.
La norma distingue, come già etto, l’isolamento al rumore aereo dall’isolamento da calpestio. I rumori di
cui parliamo ridividono in due grandi gruppi: quelli che si trasmettono per via aerea e quelli che si
trasmettono per via strutturale. I rumori di calpestio, che si caratterizzano come rumori “da impatto”,
rientrano nel secondo gruppo.
I requisiti acustici da considerare secondo il DPCM 5 dicembre 1997 sono cinque:
isolamento acustico tra alloggi
isolamento acustico di facciata
isolamento al rumore di calpestio
rumorosità di impianti a funzionamento discontinuo
rumorosità di impianti a funzionamento continuo.
Essi interessano la realizzazione rispettivamente di: pareti divisorie tra alloggi (non i tavolati interni alle
unità abitative), facciate, partizioni orizzontali, impianti a funzionamento discontinuo e impianti a
funzionamento continuo.
Cap. 17 - Indici di valutazione.
I requisiti acustici passivi degli edifici in opera si misurano in funzione della frequenza in bande di terzo
di ottava, nell’intervallo compreso tra 100 e 3150 Hz. Questo metodo di misurazione, previsto dalle
norme UNI EN ISO 140 PARTI 4,5 e 7. Per esprimere poi in modo sintetico i dati e rendere possibile un
immediato confronto si ricorre ad un unico valore, chiamato indice di valutazione. In questo modo le
prestazioni di un divisorio, di una facciata o di una soletta, si riassumono in un solo numero.
Cap. 18 - Rumore degli impianti.
Per gli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici,
rubinetteria) si considera come detto il livello massimo con costante di tempo slow e ponderazione A
(LASmax), che non deve superare i 35 dB (A). per gli impianti a funzionamento continuo (riscaldamento,
aerazione e condizionamento) si fa riferimento al livello continuo equivalente ponderato A (Laeq). Il limite
di legge è di 25 dB (A).
LASmax ≤ dB (A)
Laeq ≤ dB (A)
residenze
pareti
facciate
pavimenti
impianti discontinui
impianti continui
indice
R’ w
D 2m nTw
L’ nw
L ASmax
L aeq
limite
50 dB
40 dB
63 dB
35 dB
25 dB
alto/basso
più alto
più alto
più basso
più basso
più basso
Cap. 19- Leggi da rispettare e opportunità da sfruttare.
La legge 26 ottobre 1995 n 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico” (G.U. n. 254 del 30 ottobre
1995) stabilisce le competenze dello Stato:
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Legge n. 447/1995 – legge quadro sull’inquinamento acustico – articolo 3, comma 1:
Sono di competenza dello Stato: (….)
e) la determinazione (….) dei requisiti passivi acustici degli edifici e dei loro componenti in opera, allo
scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore (….)
f) l’indicazione di concerto (….) dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie (… )
Al punto e) si è ottemperato con il più volte citato DPCM 5 dicembre 1997. Al punto f) …. chissà!
Nell’ambito della normativa regionale della Lombardia, il problema dei requisiti acustici passivi è stato
affrontato con la legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Legge regionale n. 13 del 2001 – Norme in materia di inquinamento acustico – articolo 7:
1) ristrutturazioni > dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici
2) nuove costruzioni > valutazione e dichiarazione da parte del tecnico competente in acustica che
attesti il rispetto dei requisiti acustici
3) nuovi edifici produttivi e impianti > relazione che illustri materiali e tecnologie utilizzate per
l’insonorizzazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale
4) le modalità operative di dettaglio per la verifica vengono definite dal regolamento locale d’igiene
5) in attesa di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1 f della legge 447/1995, la regione Lombardia
definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione di 6 mesi per definire criteri e
parametri
Cap. 20 - I criteri di redazione della relazione sui requisiti acustici passivi.
Come già sottolineato, non è stato ancora emanato il decreto che fissa i “criteri per la progettazione,
l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie”.
Sono però già state pubblicate le seguenti norme tecniche:
UNI EN 12354 – 1 (…) isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
UNI EN 12354 – 2 (…) isolamento acustico al calpestio tra ambienti
UNI EN 12354 – 3 (…) isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea.
Di maggior interesse è tuttavia la recente UNI/TR, “Acustica in edilizia. Guida alle norme serie UNI EN
12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione della tipologia nazionale”
Cap. 21 - Obbligatorietà della relazione.
Va detto che la normativa in merito non è chiarissima. Certo è che i requisiti stabiliti devono essere
conseguiti in opera.
Sempre più comuni, nei propri regolamenti, stabiliscono l’obbligatorietà della documentazione. Alcuni,
più diligenti nell’applicazione della normativa nazionale, subordinano il rilascio del certificato di agibilità
alla presentazione di una relazione di collaudo.
Fuori dai casi d’obbligo, è il numero crescente dei contenzioni a convincere sempre più progettisti e
costruttori a servirsi della relazione sui requisiti acustici passivi, ma soprattutto di un collaudo prima della
consegna del manufatto. Le relazioni, ricordiamolo, vanno presentate all’ufficio tecnico del comune che
rilascia il permesso di costruire o altro provvedimento abilitativo.
Cap. 22 - Chi può fare le relazioni?
L’obbligo di presentare le documentazioni (valutazioni di impatto e clima acustico, requisiti acustici
passivi degli edifici) spetta al soggetto titolare dell’opera, cioè al costruttore, che si deve avvalere di un
tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi di legge.
La figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale è stata istituita dalla legge quadro
447/95, che ha fissato anche i requisiti per ottenere la relativa qualifica.
Il riconoscimento viene rilasciato dalle regioni, che periodicamente pubblicano un elenco aggiornato dei
tecnici abilitati. Questi possono poi svolgere la loro attività in tutto il territorio nazionale.
Cap. 23 - Il controllo spetta ai comuni.
I comuni, avvalendosi dell’ARPA, devono esercitare una funzione di controllo e di pianificazione (si
pensi ai piani di classificazione acustica del territorio).
21
Al di là della normativa in materia di inquinamento acustico (artt. 6 e 10 della legge 447/95), vi sono altri
strumenti, quali ad esempio il rilascio del certificato di agibilità di un immobile residenziale, attraverso i
quali i comuni possono intervenire in modo persuasivo. Infatti, atteso che i requisiti rientrano tra i
requisiti igienico – sanitari, l’accertata insufficienza di isolamento acustico potrebbe portare a negare il
rilascio del certificato di agibilità, con tutto ciò che ne consegue.
Cap. 24 - Il collaudo finale delle strutture in opera.
Come già ricordato, la normativa prevede che i requisiti acustici siano conseguiti in opera.
Ciò significa che solo e soltanto un collaudo finale in opera può dare la certificazione della reale
rispondenza delle opere alla normativa.
La sola relazione revisionale non basta, perché necessariamente non tiene conto di eventuali difetti
costruttivi o errori di posa. Per lo stesso motivo non bastono i semplici certificati di laboratorio dei
materiali, che sono per di più relativi a condizioni di misura che nulla hanno a vedere con la realtà
costruttiva.
Il certificato di collaudo acustico in opera è l’unico strumento con cui il costruttore può far valere la bontà
del suo lavoro in sede di contenzioso.
Cap. 25 - inquinamento acustico ai rumori aerei.
Spesso capita di dover sopportare il volume del televisore del vicino, o la musica e le voci del bar
sottocasa. Sono situazioni spiacevoli, che peggiorano la qualità della nostra vita. E’ in circostanze come
queste che si rimpiange un buon isolamento acustico. Che poi, a ben guardare, è un sacrosanto diritto di
ogni proprietario o inquilino di qualsivoglia abitazione. Il buon senso e la legge dicono che gli elementi
murari di una costruzione devono essere progettati e costruiti in modo da proteggere gli ambienti sia dai
rumori esterni sia da quelli delle unità abitative vicine. La pratica insegna che un intervento di bonifica
acustica a posteriori è purtroppo sempre insufficiente a risolvere completamente il disturbo, che al
massimo può essere attenuato.
La strada migliore per ottenere un buon confort acustico è studiare le soluzioni più idonee già in fase
progettuale, rispettarle in fase realizzativi e curare la posa in opera. Prevenire, insomma, è meglio che
curare.
Cap. 26 - Fonoisolamento delle pareti.
Il rumore aereo generato da una qualsiasi sorgente sonora non rimane confinato all’interno di un locale,
ma si propaga attraverso ogni possibile via di trasmissione e si introduce nelle stanze adiacenti sotto
forma di rumore. Prendendo in esame la parete divisoria tra due alloggi, le vie di trasmissione del suono
si dividono in:
1) trasmissione diretta (quando il suono si propaga attraverso la parete in esame)
2) trasmissione indiretta (quando il suono viaggia attraverso percorsi alternativi, ad esempio le pareti
adiacenti a quella in esame). Questo apporto si definisce comunemente “contributo di
fiancheggiamento”.
Cap. 27 - Pareti composite o doppie.
Il potere fonoisolante di una parete può essere incrementato prevedendo l’appesantimento della struttura
o, nel caso di interventi correttivi, sostituendo gli elementi preesistenti con altri più pesanti.
Un sistema di questo tipo incontra però due seri ostacoli: il maggior peso strutturale e il volume sottratto
allo spazio abitativo. Il tutto senza che vi sia un miglioramento davvero significativo del fonoisolamento.
Per ovviare a questi problemi è opportuna la realizzazione di una parete a due strati: due partizioni
separate da uno spazio di qualche centimetro all’interno del quale viene posto un isolante generalmente di
tipo fibroso, ovvero mediante il riempimento dell’intercapedine con dei pannelli di materiale
fonoisolante, che funzionando da barriera rumore permettono anche di contenere lo spessore del doppio
muro a vantaggio dello spazio calpestabile.
La scelta più conveniente consiste nel privilegiare i materiali che uniscono prestazioni acustiche e
termiche ai massimi livelli, meglio se traspiranti, naturali e biocompatibili, della serie: due piccioni con
una fava.
Cap. 28 - Consigli e accorgimenti pratici.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la parete va vista come una struttura “a sistema”. La sua
prestazione non dipende mai da un solo componente, ma dall’insieme dei materiali, dalle modalità di
accostamento e infine dalla posa in opera degli stessi.
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Sul piano pratico e operativo sono da evitare i laterizi forati semplici (foratoni, tramezze e tavelle), che
sono causa di inconvenienti quali:
• fenomeni di risonanza attraverso la cassa vuota,
• ponti acustici dovuti allo scavo delle tracce.
La trasmissione del suono attraverso la cassa vuota dei forati può essere importante, in quanto il laterizio
si comporta sostanzialmente come la cassa di una chitarra che esalta il suono della corda pizzicata in
prossimità della superiore apertura.
Per quanto riguarda i ponti acustici, è arcinoto che dove vengono scavate le tracce dell’impianto elettrico
spesso non rimane che uno spessore di pochi millimetri una volta rotto il laterizio.
L’uso dei forati semplici nelle pareti divisorie tra alloggi impone una quantità molto maggiore di
materiale fonoisolante, ma nemmeno in questo modo si raggiungono i 50 dB in opera stabiliti dalla
norma. L’impiego combinato di blocchetti fonici semipieni (8x12x28 oppure 12x12x24) da risultati
decisamente migliori e in linea con le aspettative acustiche.
Anche in questo caso occorre però eliminare il “contributo di fiancheggiamento” generato dai rumori che
si propagano per via solida. Il sistema migliore consiste nell’inserire uno spessore di materiale elastico
non deformabile nel tempo tra i componenti delle diverse strutture verticali (pareti e solette), in modo da
contenere il fenomeno del ponte acustico lungo tutto il perimetro del tramezzo. Non bisogna infatti
dimenticare che, in presenza di collegamenti rigidi, la parete doppia si comporta come una parete
semplice, annullando i benefici che si volevano ottenere.
Cap. 29 - Insonorizzazione di una parete esistente.
Per isolare i divisori tra alloggi di un edificio già costruito esiste solo una soluzione: appoggiare alle
stesse uno strato isolante, applicando sulla parete, tramite un supporto resiliente, uno strato piuttosto
flessibile, impermeabile e ben coibentato. Un buon esempio può essere una controparte riempita di
materiale fonoisolante.
Si tratta di una struttura leggera, abbastanza semplice da realizzare, che in opera potrà avere, a seconda
dei materiali impiegati, uno spessore contenuto entro i 10 cm.
Va però detto che un intervento di in sonorizzazione a posteriori non risolve mai completamente il
problema del rumore.
E che la maggior o minore efficacia di questa soluzione dipende moltissimo dalle prestazioni del
materiale fonoisolante, che dovrà avere il più possibile di massa ed elasticità e dal disaccoppiamento
strutturale della controparte.
Per un comfort ai massimi livelli (non soltanto acustico) andranno privilegiate le soluzioni che prevedono
l’impiego di materiali naturali, facendo attenzione ai prodotti contenenti fibre non degradabili.
Cap. 30 - Isolamento acustico delle solette ai rumori aerei.
I divisori orizzontali in latero-cemento sono generalmente molto pesanti (la massa frontale della struttura
finita è generalmente tra i 420 e i 550 Kg/mq). A questa situazione corrisponde un fonoisolamento teorico
al rumore aereo compreso fra i 54 e 57 dB, dunque sopra i 50 dB della normativa. Tuttavia va fatta
attenzione alle luci dei solai e alla presenza di materiali alveolati, due fattori che riducono notevolmente
le prestazioni di fonoisolamento aereo delle strutture (sino a 10 dB).
Per le solette leggere, ad esempio il legno, bisogna sempre prevedere un sottofondo con elevate
prestazioni fonoisolanti anche al rumore aereo.
Dei divisori orizzontali abbiamo parlato, in modo più approfondito, nel precedente capitolo 5, dove è
stato trattato l’isolamento ai rumori di impatto (calpestio).
Cap. 31 - Isolamento acustico delle facciate.
Per i tamponamenti esterni valgono le stesse considerazioni delle pareti divisorie, salvo tener conto della
presenza di aperture come finestre e porte.
La superficie vetrata, anche quando rappresenta solo il 10% della superficie totale, influenza
pesantemente l’efficienza acustica della facciata. Ne consegue che nella protezione di un edificio dai
rumori esterni andrà posta particolare attenzione ai serramenti e ai vetri.
L’isolamento acustico fornito da un vetro singolo cresce con l’aumento dello spessore.
E’ inoltre fondamentale che le finestre siano ben sigillate alle intelaiature e che siano ben isolati i
cassonetti delle tapparelle, veri e propri ponti acustici.
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tipo di vetro
3 mm
4 mm
6 mm
doppio 4 + 6 + 4 mm
doppio 4 + 12 + 4 mm
stratificato 11/12 mm
climasonor 40/21
massa (Kg/mq)
7,5
10,0
15,0
20,0
20,0
27,0
35,0
indice di fonoisolamento
26,0
27,0
28,0
30,0
31,0
33,0
36,0
Cap. 32 - Regolamento d’igiene dalla Lombardia.
Riassumendo, gli indici di fonoisolamento al rumore aereo previsti dal DPCM 5.12.97 per le pareti
divisorie tra distinte unità immobiliari e per le facciate sono i seguenti:
tipologia dell’edificio
ospedali, cliniche, case di cura
residenze, alberghi, pensioni
scuole a tutti i livelli
uffici, attività commerciali e ricreative
isolamenti divisori interni
55 dB
50 dB
50 dB
50 dB
isolamento facciate
45 dB
40 dB
48 dB
42 dB
La norma non specifica come vanno considerate le camere d’albergo e le aule scolastiche, che a rigor di
legge non sono considerabili “distinte unità immobiliari” pur necessitando di un alto livello di privacy. In
attesa di un chiarimento legislativo, su questo argomento vale il buon senso di progettisti e costruttori.
In Lombardia il DPCM si è sovrapposto al Regolamento Locale di Igiene (DGR 25.07.1989), che
prevedeva per le facciate diverse prestazioni acustiche minime a seconda della zona urbana ove è
collocato l’edificio, con ulteriore differenziazione a seconda che le facciate fossero cieche o con
serramento.
zona
industriale
Mista
residenziale
particolare tutela
pareti interne
verticali tra alloggi
40 dB
40 dB
40 dB
40 dB
solette
42 dB
42 dB
42 dB
42 dB
facciate
con serramento senza serramento
35 dB
45 dB
35 dB
42 dB
32 dB
40 dB
30 dB
35 dB
Come si nota dalla tabella, gli indici sono più bassi rispetto a quelli nazionali.
Attenzione però a due cose:
1) il Regolamento di Igiene della Lombardia stabiliva anche che:
“nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane
commerciali, industriali o ricreative o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di
traffico, devono essere previsti e realizzati a cure del costruttore o del titolare dell’attività, indici
di valutazione dell’isolamento acustico maggiori di 10 dB rispetto alla tabella”;
2) in presenza di indicazioni non univoche, i valori da applicare sono sempre e comunque quelli più
restrittivi e dunque quelli del DPCM 5.12.97, a meno che i regolamenti locali di igiene ed edilizia non
prevedano limiti ancora più vincolanti.
Ne consegue che il Regolamento locale di igiene tipo della Lombardia è di fatto superato, in quanto non
applicabile in presenza di una normativa nazionale più severa.
Cap. 33 - La rumorosità degli impianti.
Il DPCM 5.12.97 suddivide gli impianti tecnici in impianti a funzionamento continuo e impianti a
funzionamento discontinuo. Sono impianti a funzionamento continuo quelli di riscaldamento, di
condizionamento, gli autoclavi, ecc… Sono a funzionamento discontinuo gli impianti sanitari, gli
ascensori, ecc… In entrambi i casi la rumorosità deve essere rilevata nell’ambiente dove è maggiormente
avvertito il disturbo, purché diverso da quello in cui il rumore è generato.
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Per gli impianti a funzionamento continuo deve essere rilevato il livello continuo equivalente, che non
deve superare i 25 dB(A). Per gli impianti a funzionamento discontinuo deve essere misurato il livello
massimo durante l’evento (costante di tempo slow), che non deve eccedere i 35 dB(A).
Il Regolamento di igiene della Lombardia raggruppa invece tutti gli impianti tecnologici e stabilisce per
essi un livello massimo di 25 dB(A) con punte di 30 dB(A). Per l’impianto di distribuzione dell’acqua e
gli apparecchi sanitari si limita a una generica raccomandazione, chiedendo che siano “realizzati,
mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti”. In base alla nostra esperienza e alla specificità
dell’edilizia residenziale (impianti di riscaldamento autonomi, ascensori silenziosi…), possiamo
affermare che di solito gli aspetti più critici riguardano gli impianti sanitari e le installazioni elettriche
(interruttori) per le quali non è tuttavia ad oggi stabilito alcun limite di rumorosità.
Cap. 34 - Impianti sanitari.
Le sorgenti rumorose possono essere classificate in: rumori della rubinetteria, rumori degli apparecchi (di
utilizzazione e di funzionamento), rumori delle condotte.
I rumori della rubinetteria sono per questi fattori fondamentali la pressione idraulica (che dovrebbe
essere compresa fra 1,5 e 3 bar), la portata di erogazione e il sistema di costruzione della rubinetteria. I
rumori sono tanto più intensi quanto più sono elevate pressione e portata e quanto meno è efficiente la
rubinetteria. Quest’ultima dovrebbe essere concepita in modo tale da non presentare nessuno spazio dove
l’acqua non scorre e in modo da agevolare l’improvvisa espansione.
I rumori di utilizzazione degli apparecchi sono tipicamente: l’appoggio di secchi e stoviglie;
l’apertura/chiusura di porte e cassetti; la caduta di coperchi; l’azionamento meccanico della rubinetteria.
I rumori di funzionamento degli apparecchi insorgono con lo scorrere dell’acqua dalla rubinetteria,
l’entrata dell’acqua negli apparecchi, l’uscita dell’acqua dagli apparecchi, il risciacquo dei WC. Per
evitare tutti i rumori generati dagli apparecchi è necessario prevedere degli ancoraggi elastici di vasche da
bagno e lavelli. Per i WC, se posti a terra, serve un buon pavimento galleggiante, del resto sempre
opportuno. Se invece il Wc è posato a parete, deve prevedersi un ancoraggio non rigido interponendo
materiale elastico fonoassorbente tra la tazza WC e la parete. Sono necessari manicotti antirumore anche
sulle viti di fissaggio, che altrimenti costituiscono un ponte acustico.
I rumori delle condotte idrauliche costituiscono la fonte principale di disturbo in un edificio, anche
perché sono spesso la via di trasmissione del rumore generato altrove, ad esempio dalle rubinetterie. La
velocità dell’acqua non ha una grande rilevanza nella generazione dei rumori.
Tuttavia, di norma, essa non dovrebbe superare i 2 m/s. Un buon promemoria per limitare la trasmissione
di rumore lungo le condotte è il seguente:
o le colonne montanti e le condotte di allacciamento agli apparecchi non devono, per quanto possibile,
essere montate alle o nelle pareti divisorie dei locali abitati. Vanno bensì montate su elementi
costruttivi pesanti, possibilmente in prossimità di angoli e non al centro delle pareti;
o nessuna condotta deve risultare direttamente congiunta con l’opera muraria, ossia non ci devono
essere punti di contatto tra tubi e strutture edilizie;
o nessuna condotta deve essere murata prima di essere stata controllata nell’isolamento dalla DDLL;
o la fasciatura deve essere realizzata con materiale pesante ed elastico;
o nei canali delle condotte (cavedi) il livello sonoro può risultare incrementato fino a 10 dB. Per questo
è indispensabile riempire con materiale granulare inerte e fonoassorbente o rivestire con pannelli
fonoassorbenti due delle quattro pareti laterali.
Cap. 35 - Installazioni elettriche.
In genere non sono presenti impianti così rumorosi da essere sorgenti significative di rumore. Le
lamentele più frequenti riguardano gli interruttori luci, che è bene scegliere anche in base alla silenziosità
di funzionamento. In generale, riguardo alle installazioni elettriche, si tende a privilegiare la sostituzione
di un elemento costruttivo o lo spostamento della sorgente piuttosto che realizzare importanti opere di
protezione acustica. Un problema a sé (a metà tra impiantistico e idraulico) sono gli autoclavi, che
possono trasmettere rumore per via aerea e per via strutturale attraverso le condotte. Nel primo caso si
deve intervenire sul locale dove è collocato l’impianto con opere di insonorizzazione, nel secondo
occorrerà desolidarizzare la sorgente con giunti elastici e connessioni antivibranti.
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Cap. 36 - I materiali.
In generale possiamo dire che le caratteristiche di buon materiale fonoisolante sono la massa e l’elasticità.
La massa, secondo il principio che abbiamo osservato nei capitoli precedenti, fa in modo che serva
un’elevata quantità di energia per mettere in vibrazione la struttura e in questo modo esercita una
funzione di barriera al rumore. Normalmente in una parete la massa è data dai laterizi (più o meno elevata
in rapporto alla loro consistenza), ma questi da soli non bastano. Il guaio è che l’isolamento acustico
richiede materiali pesanti, mentre i moderni sistemi costruttivi sono basati su soluzioni leggere. Ecco
perché entra in gioco l’elasticità e perché per ottenere un buon fonoisolamento si opera con le soluzioni ”a
sandwich” del tipo massa-molla-massa, dove molla è il coibente utilizzato. Un materiale elastico agisce
riflettendo una parte dell’energia sonora senza entrare in vibrazione, e dissipandone un’altra parte al suo
interno sotto forma di calore. Questo comportamento è ottimizzato nei materiali porosi, compatti e rigidi
che ottimizzano sia il contrasto tra le frequenze di risonanza sia la capacità di assorbimento-riflessione.
Nella pratica, le caratteristiche più idonee per l’isolamento acustico si trovano nei materiali naturali porosi
e fibrosi di origine vegetale, animale e minerale. I prodotti sintetici rigidi e alveolati hanno invece
proprietà acustiche scarse. Grande attenzione va posta alla densità del materiale, che per garantire un
buon risultato deve essere medio-alta. Con un materiale a densità bassa occorre uno spessore maggiore
per ottenere lo stesso effetto.
Cap. 37 - Il limite dei certificati di laboratorio.
I certificati di laboratorio sono utili, ma devono essere letti con competenza. Il contesto del laboratorio è
completamente diverso da quello reale e di questo bisogna tenere conto. In laboratorio qualsiasi materiale
è testato nelle sue migliori condizioni di utilizzo e di posa: nella pratica realizzativi si possono riscontrare
decrementi delle prestazioni misurate in laboratorio anche di 10 dB!
Un suggerimento spicciolo, anche per i profani, è quello di legge tutte le pagine del certificato di
laboratorio, solitamente composto da almeno 4/5 fogli, e non solo il “numero” finale. Valutare struttura
base, modalità di posa, masse superficiali ecc. Diffidare di certificazioni incomplete che non potrebbero
neppure essere diffuse, come del resto specificato dagli stessi enti certificatori.
Infine, ricordare sempre che il DPCM 5 dicembre 1997 stabilisce che i requisiti acustici passivi devono
essere conseguiti in opera.
Cap. 38 - Isolamento acustico eco – bio – compatibile
I materiali per la coibentazione termoacustica degli edifici devono rispondere alle aspettative (cioè
“funzionare”), ma anche a criteri di bio-eco-compatibilità. La bioedilizia, cioè l’arte di costruire nel
rispetto dell’uomo e dell’ambiente, ci dice che una corretta coibentazione deve garantire: traspirabilità,
igroscopicità; resistenza al fuoco, muffe, funghi e roditori senza l’utilizzo di prodotti sintetici; in assenza
di radioattività; capacità di essere elettricamente neutra; sostenibilità ambientale. Come detto, in acustica
buoni risultati si ottengono anche con i materiali naturali (e ciò mette in secondo piano i derivati del
petrolio che hanno forte impatto ambientale).
Cap. 39 - I laterizi.
Sono fondamentali per il fonoisolamento dei divisori tra alloggi e delle facciate. Osserviamo però subito
che i divisori in laterizio presentano sempre grossi problemi di isolamento acustico e normalmente in
opera non raggiungono i valori imposti dal DPCM 5 dicembre 1997. solo il rivestimento o l’isolamento in
intercapedine con pannelli fonoisolanti permette di aumentare il fonoisolamento anche alle basse e medie
frequenze, che risultano le più disturbanti e quelle che si riscontrano con più frequenza nelle abitazioni.
E’ stato osservato in precedenza che la massa del divisorio condiziona il fonoisolamento dello stesso. E’
stato osservato altresì che esigenze strutturali e di costo impediscono di raggiungere l’isolamento acustico
voluto aumentando il peso della parete.
Meglio dunque inseguire buoni risultati con pareti costituite da più strati di materiale pesante ma di
modesto spessore, tra i quali vengono interposti materiali leggeri con funzione elastico-smorzante.
Le caratteristiche che condizionano la prestazione acustica di un laterizio sono la percentuale di foratura,
il peso specifico, la qualità dell’impasto base e la porosità. La percentuale di foratura è il rapporto fra i
vuoti presenti nel mattone e l’area lorda della sezione. Si parla di mattoni pieni se il rapporto di foratura è
inferiore al 15%, semipieni se è compreso tra il 15% e 45%, forati se è superiore al 45%. A un basso
rapporto di foratura corrisponde una massa maggiore e dunque un maggior potere fonoisolante,
va tenuto presente, inoltre, che le cavità dei mattoni forati si comportano come la cassa armonica di una
chitarra, che esalta il suono della corda pizzicata in prossimità dell’apertura.
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Riguardo alla porosità, nell’impasto che costituisce il laterizio, essa rappresenta un fattore di rischio
innanzitutto per i cicli di gelività dell’acqua che si può raccogliere nei pori del materiale. Dal punto di
vista acustico, si traduce in un alleggerimento che sottrae massa alla struttura dell’argilla, prima dello loro
formatura, del materiale combustibile come carbone, segatura di legno, sferette di polistirolo espanso ecc.
Durante il processo di cottura il materiale combustibile brucia completamente, lasciando dei piccoli vuoti,
bassa percentuale di foratura (25/39%), alta qualità dell’impasto e assenza di porosità sono la
caratteristica dei blocchetti fonici in laterizio NK8 (8x12x29) e NK12 (12x12x24) con fori verticali.
Entrambi vengono utilizzati per la realizzazione di pareti divisorie fonoisolanti, in strato semplice e
doppio, sono idonei anche per murature esterne con composizioni varie.
Cap. 40 - Rumori: conclusioni.
Come abbiamo detto, ci sono due tipi di rumore: quello aereo e quello da impatto. Il rumore trasmesso per
via aerea è quello proveniente da radio, televisione, dal traffico, ma anche dalla conversazione. I rumori
da impatto sono creati dall’urto di un corpo su una superficie: il classico calpestio proveniente
dall’inquilino del piano di sopra o un colpo di martello del vicino.
Non si tratta di sottigliezze: individuare le tipologie di rumore è fondamentale per trovare la soluzione e i
materiali di intervento più adatti al caso.
Non sempre infatti un buon isolante da rumore aereo si comporta nello stesso modo di fronte a un
problema di calpestio, così come un muro in calcestruzzo, che è un’ottima barriera per il rumore aereo, si
comporta male acusticamente, se ad esempio è colpito da un martello perché è un materiale molto rigido.
Realizzare un buon progetto di isolamento acustico è difficile, anche perché i parametri coinvolti nel
rumore sono tanti. Quello che conta non è solo il progetto, ma anche la sua realizzazione.
In altre parole, l’isolamento acustico è da sconsigliare se fatto in maniera non adeguata.
Per combattere il rumore nelle nostre case si può agire in vario modo. A volte è sufficiente eliminare la
fonte del disturbo.
Nel caso degli elettrodomestici,
fonte ricorrente di rumore domestico, bisogna fare un pensierino già al momento dell’acquisto.
Tutt’altra cosa è invece isolare acusticamente una casa o una singola stanza.
Le diverse parti della casa (pareti, soffitti, pavimenti ecc.) si comportano in vario modo, a seconda anche
da dove proviene il rumore 8l’esterno o l’interno). Pari importanza hanno anche i dettagli, come i
cassonetti e le griglie d’aerazione, che influenzano l’isolamento di un ambiente.
Muri perimetrali. Nella maggio parte dei casi i muri perimetrali di una casa sono sufficientemente isolanti
dal punto di vista acustico. Prima di procedere a un intervento sui muri, dunque, bisogna assicurarsi
sempre che il problema non derivi dalle aperture.
Tetto. A livello acustico il tetto è uno dei punti deboli della casa. Lo si nota in particolare se si abita
all’ultimo piano, magari nelle vicinanze di un aeroporto o di una stazione ferroviaria e quindi sottoposti a
ripetuti fragori che provengono dal cielo o dall’esterno giorno e notte.
Il tetto, per essere efficace dal punto di vista acustico, deve essere perfettamente isolato. Non ci devono
essere buchi o fessure che permettano il passaggio del rumore. Consiglio:i lucernai possono essere causa
di perdita di isolamento. E’ necessario sigillare il più possibile ogni spiffero.
Finestre e serramenti. Le finestre sono uno dei punti critici della capacità fonoisolante di una parete.
L’isolamento dal rumore dipende dal tipo di vetro utilizzato, ma anche dal serramento a cui è abbinato.
Contrariamente a quanto si potrebbe credere, doppi vetri non sono sempre più efficaci anche rispetto
all’isolamento acustico, e non solo a quello termico sono necessari alcuni accorgimenti, come un maggio
spessore dell’intercapedine (fino a 20 mm) o una differenza di spessore tra le due superfici in vetro. Per
questo tipo di intervento si utilizzano anche dette resine, come il Pvb (poli-vinilbutile), da inserire nel
vetro stratificato.
Rumore dall’interno – alcune pareti della casa sono più critiche perché confinano con i locali che
contengono centrali termiche o ascensori. Per questo si può pensare di isolare maggiormente una singola
stanza o una parete.
Contro il rumore da calpestio sul pavimento, può invece essere efficacie mettere del materiale elastico
sotto i piedi, come moquette e tappeti. Una soluzione semplice che rende più piacevole la convivenza tra
condomini
La convivenza con questi disturbi è ovviamente più dura da sopportare in condominio, dove essere vicini
è necessità e i muri, soprattutto nei palazzi frutto del boom edilizio degli anni ’50-’80, sono di carta
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velina. Rivolgendosi all’amministratore condominiale è spesso tempo perso, un po’ perché il suo mandato
non è di dirimere controversie fra i vicini (ma solo quello di tutelare le parti comuni) e un po’ perché la
sola pretesa o l’invito alla comprensione finiscono quasi sempre nel vuoto in assenza – e qui sta il punto
della questione- di un regolamento firmato da tutti che fissi sanzioni ai trasgressori caso per caso.
Certo, resta il Codice Civile (articolo 844) che vieta «immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori»,
ma è una strada complicata per tante ragioni. Per fortuna, in queste situazioni, c’è anche l’articolo 700 del
codice civile, che consente provvedimenti d’urgenza a tutela di nervi ed orecchi.
Una seconda strada consiste nel ricorso amministrativo all’Agenzia regionale dell’ambiente.
Ma attenzione: è una strada che ha un suo perché solo in caso do rumori provocati da un’attività
commerciale, industriale o un ristorante.
Ma come si qualifica un rumore intollerabile? La giurisprudenza concorda sul fatto che lo diventa quando
supera di 3 dB il rumore di fondo dell’ambiente.
La nostra percezione è legata infatti la differenza di un suono da quelli di sottofondo: in campagna il pio
pio degli uccellini si sente benissimo, in città no. I decibel di differenza sono valutati attraverso una
misura istantanea, da cui sono escluse altre fonti eccezionali di disturbo. Per poter chiedere il ricorso
d’urgenza, occorre aver fatto effettuare una perizia a un tecnico acustico. Vanno poi indicate tutte le
testimonianze possibili (vicini, vigili urbani, oltre ad un’eventuale perizia dell’ARPA) e, naturalmente, va
coinvolto anche un avvocato. A sua volta il giudice incaricherà un consulente tecnico d’ufficio (Ctu), un
perito esperto in misurazioni acustiche.
Il giudice, a conclusione delle rilevazioni del CTU, assistito dai tecnici esperti di parte, emetterà la
sentenza, con notevoli spese per entrambe le parti in causa.
Contenzioso tra privati
Sotto il profilo codicistico, gli articoli fondamentali di riferimento sono rappresentati dall’articolo 844 del
Codice civile e dall’articolo 659 del Codice penale.
Indice
Parte I – Legislazione e giurisprudenza in materia di inquinamento acustico
Cap. 1
Introduzione …………………………………………………………………………...
Cap. 2
lotta al rumore …………………………………………………………………………
Cap. 3
la legislazione italiana …………………………………………………………………
Cap. 4
la legislazione regione Lombardia …………………………………………………….
Cap. 5
prime applicazioni delle norme ………………………………………………………..
Cap. 6
i requisiti acustici passivi degli edifici ………………………………………………...
Cap. 7
sintesi contenuti nel DPCM. 5 dicembre 1997 ………………………………………...
Cap. 8
requisiti acustici passivi degli edifici: norme regionali ………………………………..
Cap. 9
requisiti acustici passivi degli edifici: norma comunali ……………………………….
Cap. 10 l’inadeguata in sonorizzazione costituisce un vizio del bene ………………………….
Cap. 11 responsabilità del venditore ……………………………………………………………
Cap. 12 responsabilità dell’appaltatore ………………………………………………………...
Cap. 13 l’inadeguata in sonorizzazione dell’immobile può considerarsi grave difetto ai sensi
dell’articolo 1669 del codice civile? …………………………………………………..
Cap. 14 la responsabilità del progettista ………………………………………………………..
Cap. 15 la responsabilità civile del direttore dei lavori ………………………………………...
Cap. 16 concorso di responsabilità del direttore dei lavori con l’appaltatore ………………….
Cap. 17 il risarcimento del danno ………………………………………………………………
Cap. 18 sintesi riepilogativa ……………………………………………………………………
Note ………………………………………………………………………………………………
Parte II – adempimenti legislativi e isolamento acustico delle strutture
Cap. 1
analisi acustica del territorio …………………………………………………………..
Cap. 2
VPIA – VPCA – modalità e criteri di redazione ………………………………………
Cap. 3
disposizioni di legge …………………………………………………………………...
Cap. 4
l’isolamento acustico al rumore da calpestio ………………………………………….
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Cap. 34
Cap. 35
Cap. 36
Cap. 37
Cap. 38
Cap. 39
Cap. 40
disposizioni di legge rumore da calpestio ……………………………………………..
la rumorosità degli impianti …………………………………………………………...
progettazione, quale strumento previsto dalla legge ed efficace alla realizzazione
dell’opera ………………………………………………………………………………
qualche consiglio pratico ………………………………………………………………
i collaudi in opera ……………………………………………………………………...
il tecnico competente in acustica ambientale ………………………………………….
l’autocertificazione …………………………………………………………………….
presentazione della documentazione …………………………………………………..
il parere dell’ARPA ……………………………………………………………………
contenuto delle relazioni ………………………………………………………………
il rumore negli edifici ………………………………………………………………….
i requisiti acustici da considerare ……………………………………………………...
indici di valutazione …………………………………………………………………...
rumore degli impianti .....................................................................................................
leggi da rispettare e opportunità da sfruttare …………………………………………..
i criteri di redazione della relazione sui requisiti acustici passivi ……………………..
obbligatorietà della relazione ………………………………………………………….
chi può fare le relazioni? ………………………………………………………………
il controllo finale delle strutture in opera ……………………………………………...
il collaudo finale delle relazioni delle strutture in opera ………………………………
inquinamento acustico ai rumori aerei ………………………………………………...
fonoisolamento delle pareti ……………………………………………………………
pareti composite o doppie ……………………………………………………………..
consigli e accorgimenti pratici ………………………………………………………...
insonorizzazione di una parete esistente ………………………………………………
isolamento acustico delle solette ai rumori aerei ……………………………………...
isolamento acustico delle facciate ……………………………………………………..
regolamento d’igiene della Lombardia ………………………………………………..
la rumorosità degli impianti …………………………………………………………...
impianti sanitari ………………………………………………………………………..
installazioni elettriche …………………………………………………………………
i materiali ……………………………………………………………………………...
il limite dei certificati di laboratorio …………………………………………………..
isolamento eco-bio-compatibile ……………………………………………………….
i laterizi ………………………………………………………………………………...
rumori – conclusioni …………………………………………………………………..
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