Requisiti igienico-sanitarie e di fruibilità degli edifici

Modificato ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014
In vigore dal 15.04.2014
Regolamento Edilizio
ART. 40
“Requisiti igienico-sanitarie e di fruibilità degli edifici”
In tutti i casi di nuova costruzione o di ristrutturazione totale di edifici esistenti, al fine di garantire la
salubrità e vivibilità degli ambienti, sono prescritti i seguenti requisiti igienico-sanitari e di fruibilità.
1)
EDIFICI PER USI RESIDENZIALI
Superfici minime
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4
abitanti, ed mq. 10, per ciascuno dei successivi.
I singoli locali di classe A1 definiti dal precedente art. 39 dovranno avere le seguenti superfici minime:

Soggiorno
mq. 14,00

Cucina-Pranzo
mq. 08,00
(con eventuale angolo cottura di larghezza minima di mt 1,60 e lunghezza minima di mt 3,00)

Studio o simili
mq. 08,00

Camera da letto
mq. 09,00 singola / mq. 14,00 doppia
I singoli locali di classe S1 definiti dal precedente art. 39 dovranno avere le seguenti superfici minime:

1°Bagno
mq. 04,50 obbligatorio (escluso antibagno)

Antibagno
mq. 01,50

2°Bagno
nessuna superficie minima

Disimpegno
nessuna superficie minima (larghezza minima mt. 1,00)

Corridoio
nessuna superficie minima (larghezza minima mt. 1,00)

Guardaroba
nessuna superficie minima

Ripostiglio
nessuna superficie minima

Tavernetta
nessuna superficie minima

Cantina
nessuna superficie minima

Autorimesse
mq. 16,00 (larghezza minima mt. 3,20)

Parcheggi privati degli edifici:
pari a minimi mq. 1,00 ogni mc 10 di volume utile
dell’alloggio (obbligatorio per ogni alloggio)
(il p.p. può essere generalmente un’area esterna o garage, quando non disciplinato da specifiche
convenzioni urbanistiche)
I singoli alloggi dovranno avere le seguenti superfici minime:

Monolocali per 1 persona, comprensivi di servizi
minimo mq. 28,00

Monolocali per 2 persone, comprensivi di servizi
minimo mq. 38,00

Alloggi comprensivi di servizi
minimo mq. 42,00
Capacita insediativa di persone negli alloggi, compresi i servizi

da 1 a 3 persone:
minimo mq. 42,00

4 persone:
minimo mq. 56,00

5 persone:
minimo mq. 66,00

6 persone:
minimo mq. 76,00

oltre:
+ mq 10,00 per ogni persona in più
Al fine della verifica di suddette dimensioni, si considera unico vano quando esista tra due locali
un’apertura, priva di infisso, pari o superiore a 2,50 mt di larghezza.
Altri Requisiti obbligatori
a)
Le altezze dei vani sono definite dai successivi articoli 42 “Altezza dei locali” e 45 “Sottotetti”.
b)
Ogni alloggio deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
c)
Le stanze da letto, il soggiorno, la cucina-pranzo, gli studi ed il 1° bagno devono essere
obbligatoriamente provvisti di finestra, porta-finestra, velux apribile, per la naturale ventilazione e
ricambio d’aria.
d)
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, e
quelli definiti S3 dal precedente art. 39, devono obbligatoriamente fruire di illuminazione naturale
diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
e)
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra è proporzionata in modo da assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile
non è mai inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, come riportato negli elaborati di progetto.
Tale rapporto può essere derogato solo per ristrutturazione di edifici vincolati con particolari
problematiche, da valutare in sede progettuale, legate all’uniformità dei prospetti.
f)
Al fine della verifica del rapporto di cui al punto e), si considera unico vano quando esista tra due
locali un’apertura, priva di infisso, pari o superiore a 2,50 mt di larghezza.
g)
Il "posto di cottura", deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui
fornelli. Deve comunque assicurata l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di
produzione (cucine, bagni, ecc.).
h)
I bagni (obbligatorio almeno uno) dovranno avere il rivestimento delle pareti, fino all’altezza di m.
1,60 di materiale impermeabile e facilmente lavabile, e almeno un bagno deve essere dotato dei
seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
i)
I bagni con ingresso diretto dal soggiorno o dalla cucina sono muniti di opportuno antibagno.
j)
Il 2° bagno (non obbligatorio) può essere privo di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria e
dotato di impianto di aspirazione/ventilazione meccanica che assicuri almeno 7 ricambi/ora.
k)
Ogni alloggio sarà dotato di sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile, nonché di sistema
di smaltimento dei reflui tramite:

allacciamento alla pubblica fognatura comunale,

vasca settica di tipo Imhoff di pretrattamento per dispersione nel terreno mediante sub-
irrigazione,

vasca settica di tipo Imhoff di pretrattamento per dispersione nel terreno mediante
fitodepurazione,

l)
pretrattamento con ossidazione totale per scarico in acque superficiali consortili,
Il collegamento tra vani abitabili e garage deve essere interrotto da porta REI 120. (circolare
P402/4134 Sott. 1 del 19.02.97).
m) Nelle aree edificabili in cui le convenzioni urbanistiche impongono la realizzazione di un’autorimessa
per ogni alloggio ed un posto auto esterno nell’area pertinenziale dell’edificio, fermo restando
l’obbligo di realizzazione della stessa autorimessa e del posto auto nel momento di costruzione
dell’edificio con relativo ottenimento di agibilità, è possibile successivamente trasformare
l’autorimessa con o senza opere in altra superficie accessoria o utile nel rispetto delle norme del
presente Regolamento ed in particolare per quelle igienico sanitarie, a condizione che venga
reperito nell’area pertinenziale ulteriore posto auto quale area di sosta di ugual dimensione
dell’autorimessa trasformata. La trasformazione di cui sopra potrà essere eseguita a seguito di
idoneo titolo abilitativo di cui alla L.R. 15/2013.
2)
EDIFICI PER USI NON RESIDENZIALI
Per gli edifici ad uso non residenziale dovranno essere rispettate le particolari norme di settore o
contenute in altri atti di coordinamento tecnico sovracomunali.
Per i locali di classe A1 non residenziali definiti dal precedente art. 39, dovranno essere rispettati i
requisiti obbligatori di cui sopra, da lett. a) a lett. l), ad esclusione di quelli relativi ai servizi igienici, sia
individuali che collettivi, per quanto riguarda l’illuminazione che potrà essere unicamente artificiale e la
ventilazione che potrà essere unicamente meccanica con almeno 7 ricambi/ora.
3)
ALTRI REQUISITI COMUNI PER EDIFICI AD USO RESIDENZIALE E NON
Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo
non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di
adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe
devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata
e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e
con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.
Tutte le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.
I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
a)
la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due
persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo
l'asse longitudinale, in ogni caso devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una
pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala;
b)
la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in
grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
c)
il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
d)
in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza
proporzionata;
e)
è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione
artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
f)
le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.
g)
i gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di
30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
h)
il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
i)
in caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra
un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
j)
un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non
vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della
rampa.
k)
il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed
essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.
l)
in corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il
primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
m) nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad
un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4
cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una
larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso
minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto. Il corrimano può essere singolo.
Cavedi
I cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme di attuazione, potranno aerare e illuminare solo
locali di classe S1 e S2 definiti dal precedente art. 39.
Il fondo del cavedio dovrà avere una superficie minima di mq. 12,50 e la distanza minima fra le pareti
fronteggianti non dovrà essere inferiore a ml. 3,50, dovrà essere pavimentato e assicurare il deflusso delle
acque piovane.
Prescrizioni generali
I materiali utilizzati per la costruzione dovranno garantire un'adeguata protezione acustica agli
ambienti, per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi
comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi
destinati a servizi comuni
A lavori terminati le superfici interne delle pareti non dovranno presentare tracce di condensazione
permanente.
I requisiti di cui sopra possono essere derogati in caso di interventi di manutenzione straordinaria e
ristrutturazione “leggera” su edifici esistenti, fatti salvi gli interventi non strutturali e di sicurezza (es.
dotazioni dei bagni, installazione porta REI o corrimano).