Cooperazione giudiziaria e libera circolazione delle prove

annuncio pubblicitario
Saggi
Cooperazione giudiziaria e libera circolazione delle prove
Giovanni Neri
Avvocato del Foro di Roma
1.
Crimini transnazionali e cooperazione giudiziaria
La cooperazione investigativa e giudiziaria in materia
penale ha nel tempo assunto un ruolo imprescindibile e
determinante nella lotta alle più gravi forme di crimine organizzato.
Specie negli ultimi anni, infatti, la diffusione esponenziale di
sodalizi criminali a carattere transnazionale ha stimolato la
ricerca di strumenti coordinati di contrasto, in grado di smussare le diversità dei vari ordinamenti giuridici, con l’individuazione di tecniche investigative, giudiziarie e cautelari comuni, nell’ottica di un processo di armonizzazione e semplificazione
delle norme processuali dei singoli Stati1.
È indubbio infatti che le diversità normative costituiscano un
terreno assai fertile per il proliferare di organizzazioni strutturate su base internazionale, in grado di sfruttare le patologie dei
differenti sistemi giudiziari per sfuggire alla legalità e bypassare le barriere investigative frapposte da meccanismi spesso farraginosi di ricerca della prova.
Tra l’altro, la flessibilità e il sofisticato livello di organizzazione dei gruppi criminali complica il lavoro degli organi di investigazione, obbligati a fare i conti con le differenze culturali ed
organizzative dei vari Stati, con regole diverse e differenti interazioni tra gli attori del sistema processuale penale.
In questa prospettiva, ben si inquadra la costituzione di strutture e organismi nuovi, come l’Eurojust e l’Europol2, il ricorso
alla figura dei magistrati di collegamento, la predisposizione di
una Rete giudiziaria europea3, o ancora l’avvento dei mandati
d’arresto e sequestro europei4.
Ma è sul terreno della ricerca ed acquisizione del materiale probatorio che i tentativi di cooperazione giudiziaria transfrontaliera si sono rivelati maggiormente invasivi e problematici.
Dai classici sistemi rogatoriali infatti, spesso caotici, datati e di
non agevole attuazione, si è passati ad un meccanismo collaborativo di ampio respiro, fondato sul principio del mutuo riconoscimento5 e sulla libera circolazione della prova.
smo il più possibile uniforme di regolamentazione dell’assistenza giudiziaria.
In quest’ottica, il Trattato di Lisbona del 2007, consentiva al
Consiglio e al Parlamento europeo di stabilire “norme minime”
relative, tra l’altro, all’ammissibilità reciproca delle prove tra gli
Stati membri, ove “necessario per facilitare il riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi
dimensioni transnazionali”8.
Importanti passi in tal senso sono stati raggiunti con l’avvento
dell’eurordinanza e del mandato europeo di ricerca della prova,
previsto dalla Decisione quadro del 18 dicembre 20089.
Il M.E.R.P., in particolare, costituisce una statuizione giudiziaria
adottata dalle autorità competenti designate dagli Stati membri
per acquisire oggetti, documenti e dati nel territorio dell’Unione10
e consentirne l’utilizzo in procedimenti penali, procedimenti
avviati dalle autorità amministrative o giudiziarie (quando la
decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi a un organo
giurisdizionale competente in materia penale) o infine nel corso
di violazioni per le quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione11.
In base al modello di riferimento dei vari ordinamenti coinvolti, l’organo emittente può essere un giudice, un organismo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero o
qualsiasi altra autorità giudiziaria, come tale definita nello Stato
di emissione.
Quest’ultimo deve assicurarsi che le prove richieste siano
necessarie e proporzionate ai fini dei procedimenti, purché sussista una “analoga possibilità di acquisizione del mezzo di
prova” secondo la corrispondente legislazione nazionale e gli
strumenti utilizzati siano “i meno intrusivi possibili”.
Se l’autorità competente di uno Stato di emissione legittimamente ritenga che prove pertinenti si trovino sul territorio di un altro
Stato membro, può trasmettere il mandato all’autorità di esecuzione, direttamente o a mezzo di un’autorità centrale nominata a
tal fine, potendosi anche avvalere, se necessario, del sistema di
telecomunicazione protetto della Rete Giudiziaria Europea.
L’autorità di esecuzione riconosce il M.E.R.P. senza imporre
altre formalità e, a meno che non decida di addurre uno dei
motivi di non riconoscimento, di non esecuzione o di rinvio12,
adotta le misure necessarie per la relativa esecuzione.
Se il mandato non è stato emesso o convalidato dal competente
organo, l’autorità di esecuzione, sentito lo Stato emittente, può
non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell’esecuzio-
2. Dal Consiglio europeo di Tampere all’ordine europeo di
indagine penale
A partire dal consesso tenutosi a Tampere nel 19996, l’Unione ha
intrapreso un percorso di giurisdizionalizzazione del mutuo riconoscimento, tracciato poi nei successivi documenti programmatici per la semplificazione dei rapporti tra i singoli Stati nella ricerca ed acquisizione della prova circolante nel territorio europeo7.
In altre parole, si è dato avvio ad un processo di ammodernamento che ha sostituito agli accordi multilaterali un meccani-
Temi Romana
29
Saggi
ne. Altrimenti, quest’ultima ottempera alle formalità espressamente indicate dall’autorità di emissione, salva la contrarietà di
esse ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Riconoscimento ed esecuzione possono essere subordinati alla
verifica della doppia incriminazione, nel caso in cui il mandato
abbia ad oggetto fattispecie incriminatrici diverse da quelle
espressamente indicate nella Decisione quadro13.
Salvo che non sussistano ragioni di rinvio14, lo Stato di esecuzione deve prendere possesso delle prove entro sessanta giorni
dalla ricezione del mandato.
E infine, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per
assicurare che ogni interessato disponga di mezzi d’impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento. L’azione è promossa dinanzi a un organo giurisdizionale
nello Stato di esecuzione, anche se le ragioni sostanziali e di
merito poste a base del M.E.R.P. possono essere contestate solo
dinnanzi all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
Come si evince da questo breve excursus sulla procedura di
emissione ed esecuzione del mandato, si tratta di uno strumento
privo di discrezionalità politica e affidato per intero alle autorità giurisdizionali, ma solo parzialmente sostitutivo dei meccanismi rogatoriali. Ne deriva pertanto un’inopportuna commistione
tra sistemi lenti e inefficaci fondati sulla rogatoria e strumenti
fondati sul mutuo riconoscimento a base applicativa parziale.
A questo proposito, peraltro, riteniamo che, nonostante il favore che ha accolto l’avvento del M.E.R.P., l’intersecarsi dei tradizionali sistemi di assistenza giudiziaria15 con le moderne tecniche di cooperazione, finisca di fatto per affaticare i dialoghi
internazionali, confondere gli operatori del diritto e rallentare
l’affermazione del principio del mutuo riconoscimento. Senza
contare il proliferare di richieste multiple sulla medesima fonte
di prova che scaturiscono dal cumulo di tecniche di raccolta probatoria e compromettono, talvolta inevitabilmente, l’efficacia
della collaborazione transfrontaliera.
Ciò a differenza di quanto è accaduto per altri profili, primo tra
tutti la regolamentazione dei meccanismi di estradizione, integralmente sostituiti dalla procedura di consegna delineata dal
mandato d’arresto europeo.
E i problemi non sembrano esser venuti meno negli ultimi anni,
nonostante le proposte del Libro verde del 200916, il Programma
di Stoccolma per la realizzazione di uno spazio giudiziario europeo17 e, da ultimo, l’iniziativa per l’adozione di una direttiva
istitutiva dell’ordine europeo di indagine penale18.
In particolare, quest’ultima mira a estendere l’area di operatività del mandato a prove originariamente escluse, riduce i possibili motivi di rifiuto della relativa esecuzione e auspica l’eliminazione di controlli in tema di doppia incriminazione.
Espunge altresì la prevista opponibilità della cd. clausola di
territorialità e del ne bis in idem, rimuove l’incidenza del principio di proporzionalità e ridimensiona la disciplina dei mezzi
di impugnazione.
Ciò nonostante, a nostro parere, non consente la risoluzione
delle questioni aperte in tema di utilizzo degli strumenti di
mutuo riconoscimento. Invero, è proprio l’eterogeneità dei
singoli ordinamenti nazionali ad impedire la corretta e regolare applicazione dei moderni sistemi di cooperazione. Senza
contare le riduzioni di garantismo che necessariamente discendono dalla politica della libera circolazione probatoria: gli
obiettivi dell’Unione, infatti, finiscono necessariamente per
sacrificare i diritti fondamentali dell’indagato ed arretrare il
tasso di garantismo degli ordinamenti nazionali, restii a rinunciarvi per un’imposizione proveniente da una struttura sovrastatuale di tipo unitario.
A nostro giudizio, la lotta al crimine transfrontaliero, nonostante il pregio delle riforme intervenute in ambito europeo, è ancora in una fase di evidente stallo proprio in ragione delle disomogeneità nazionali difficilmente superabili. Il tentativo resta
comunque quello di prospettare, prima ancora che strumenti
applicabili di libera circolazione probatoria, una progressiva
attività di integrazione ed armonizzazione normativa che tenga
nel giusto conto le condizioni di reciproca ammissibilità delle
prove e i principi nodali di garantismo intorno ai quali gravita il
processo penale, nei singoli Stati come in Europa.
Note bibliografiche
ACUNA E. R. (a cura di), Il mandato di arresto europeo e l’estradizione: profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali, Padova, 2004.
ADAM R., La cooperazione nel campo della giustizia e affari interni: da
Schengen a Maastricht, in Dir. Un. Eur., 1994.
ALLEGREZZA S., L’incertezza dei limiti probatori nel progetto Corpus Juris,
in AA.VV. Il Corpus Juris, 2000.
ALLEGREZZA S., Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento e circolazione della prova penale nello spazio giudiziario europeo, in AA.VV.,
L’area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Milano, 2007.
ALLEGREZZA S., L’armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato
di Lisbona, in Cass. Pen., 2008.
AMALFITANO C., Spazio giudiziario europeo e libera circolazione delle decisioni penali, in CARBONE S.– CHIAVARIO M., Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell’Unione europea, Torino, 2008.
BALBO P., Il mandato di arresto europeo secondo la legge di attuazione italiana: commento delle Decisioni quadro europee 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo e 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle
sanzioni pecuniarie, Torino, 2005.
BALSAMO A. – RECCHIONE S., La costruzione di un modello europeo di
prova dichiarativa: il “nuovo corso” della giurisprudenza e le prospettive
aperte dal trattato di Lisbona, in Cass. Pen., 2010.
BARGIS M., Costituzione per l’Europa e cooperazione giudiziaria in materia penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., I, 2005.
BARGIS M. e SELVAGGI E. (a cura di), Mandato d’arresto europeo –
Dall’estradizione alle procedure di consegna, Torino, 2005.
Bartone N., Mandato di arresto europeo e tipicità nazionale del reato,
Milano, 2003.
30
Temi Romana
Saggi
BASSIOUNI M. (a cura di ), La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, Milano,
2005.
LATTANZI G., La nuova dimensione della cooperazione giudiziaria, in Doc.
Giust., 2000.
LATTANZI G., Prospettive di un sistema di giustizia penale europeo, in La
Magistratura, I, 2008.
BELFIORE R., Il mandato europeo di ricerca delle prove e l’assistenza giudiziaria dell’Unione europea, in Cass. Pen., X, 2008.
MARCHETTI R., L’assistenza giudiziaria internazionale, Milano, 2005.
CARELLA G. (a cura di), Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo, Bari, 2007.
MAZZA O., Il principio del muto riconoscimento nella giustizia penale, la
mancata armonizzazione e il mito taumaturgico della giurisprudenza europea, in Rivista del diritto processuale, 2009.
CASTELLANETA M., Uno scambio di informazioni tra gli Stati per rafforzare
la lotta al crimine organizzato, in G. al dir., 2009, fasc. 30.
MELILLO G., Il mutuo riconoscimento e la circolazione della prova, in Cass.
Pen., 2006.
CHIAVARIO M. Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a
livello europeo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2005.
MENNA M., Il mandato di arresto europeo tra conflitti di sistemi normativi
e valutazioni casistiche, in Dir. Pen. Proc., II, 2010.
CHIAVARIO M. – D FRANCESCO G. – MANZIONE D. – MARZAURI E. (diretto
da), Il mandato di arresto europeo commento alla l. 22 aprile 2005, n. 69,
Torino, 2006.
MENNA M., Mandato di ricerca della prova e sistemi probatori, Dir. Pen.
Proc., III, 2011.
CHITI M.P., Verso lo spazio giudiziario europeo, in Riv. It. Dir. Pub. Com.,
1997.
MOSCARINI P., Eurojust e il PM europeo: dal coordinamento investigativo
alle investigazioni coordinate, in Dir. Pen. Proc., V, 2011.
CIAMPI A., L’assunzione di prove all’estero in materia penale, Padova,
2003.
MUSACCHIO V., Il Trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale
europeo, in Rivista penale, V, 2008.
CIAVOLA A., Processo penale e giustizia europea (XX convegno nazionale
dell’associazione tra gli studiosi del processo penale), Riv. It. Dir. Proc.
Pen., I, 2009.
NASCIMBENE B., Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione
giudiziaria penale europea, in Dir. Pen. Proc., IV, 2009.
PAOLUCCI C.M., Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,
Torino, 2011.
DALIA G., L’adeguamento della legislazione nazionale alla decisione
quadro tra esigenze di cooperazione e rispetto delle garanzie fondamentali,
in Kalb (a cura di), Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna,
Milano, 2005.
PARISI N., Il mandato europeo di ricerca delle prove nel sistema della cooperazione giudiziaria penale fra gli Stati membri dell’Unione, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, II, 2009.
DAMBRUOSO S., Mutuo riconoscimento degli elementi probatori, in G. al
Dir., VI, 2009.
PASQUERO A., Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo, Milano, 2007.
DE AMICIS, La costruzione di Eurojust nell’ambito del “terzo pilastro”
dell’Unione europea, in Cass. Pen., VI, 2001.
PASSAGLIA P., Il Trattato di Lisbona: qualche passo indietro per andare
avanti, in Foro It, IV, 2008.
DE AMICIS, L’attuazione di Eurojust nell’ordinamento italiano, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 2005.
PECCIOLI A., Unione Europea e criminalità transnazionale: nuovi sviluppi,
Torino, 2005.
DE AMICIS G., Il mandato europeo di ricerca delle prove: un’introduzione,
in Cass. Pen., VII-VIII, 2008.
PIATTOLI B., Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo,
Milano, 2002.
DE AMICIS, La “nuova” rete giudiziaria europea ed il suo rapporto con
Eurojust, in Cass. Pen., 2009.
RAIMONDI G., Garanzie del giusto processo in relazione ai meccanismi di
cooperazione giudiziaria internazionale, in AA.VV. Cooperazione giudiziaria in materia penale e diritti dell’uomo, Torino, 2004.
DE AMICIS G. – IUZZOLINO G., Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia delle disposizioni penali del Trattato che istituisce una Costituzione
per l’Europa, in Cass. Pen., 2004.
RANALDI G., La cooperazione internazionale in materia penale tra estradizione e mandato d’arresto europeo, in Giur. It., 2004.
DE AMICIS G., L’ordine europeo di indagine penale, consultabile sul sito
www.europeanrights.eu.
RINOLDI D., La cooperazione giudiziaria in materia penale, in DRAETTA U.
– PARISI N. (a cura di) Elementi di diritto dell’Unione Europea – Parte speciale, Il diritto sostanziale, Milano, 2010.
DE SALVIA M., Il mandato d’arresto europeo: una fuga in avanti?, in
PEDRAZZI (a cura di), Il mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, Milano, 2004.
RIONDATO S., L’incidenza sul diritto penale degli atti dell’Unione europea
in materia di cooperazione giudiziaria, Dir. Pen. Econ., I-II, 2009.
FILIPPI L. – GUALTIERI P – MOSCARINI P. – SCALFATI A, La circolazione investigativa nello spazio giudiziario europeo: strumenti, soggetti, risultati,
Padova, 2010.
SALAZAR L., La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
dopo il Consiglio europeo di Tampere, in Cass. Pen., 2000.
GUALTIERI P., Mandato d’arresto europeo: davvero superato (e superabile)
il principio di doppia incriminazione? in Dir. Pen. Proc., 2004.
ILLUMINATI G., Prova penale e Unione europea, Bologna, 2009.
SALAZAR L., La lotta alla criminalità nell’Unione: passi in avanti verso uno
spazio giudiziario comune prima e dopo la Costituzione per l’Europa ed il
Programma dell’Aia, in Cass. Pen., 2004.
IUZZOLINO G., Cooperazione internazionale e mandato di arresto europeo.
Squadre investigative e arresto europeo, in Dir. e giust., XV, 2003.
SALCUNI G., L’europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive,
Milano, 2011.
IUZZOLINO G., Il mandato di arresto europeo, in Dir. Pen. Eur. e Ord. It.,
Milano, 2006.
SELVAGGI E., Filo diretto tra giudici e Stato straniero per la domanda di
consegna dei ricercati, in Guida Dir., 2001.
IUZZOLINO G., La confisca nel diritto penale dell’Unione europea tra armonizzazione normativa e mutuo riconoscimento, in Cass. Pen., IV, 2011.
SIRACUSANO F., Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di consegna e processo in absentia, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., I,
2010.
LA GRECA G. – MARCHETTI M.R. (a cura di), Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, Torino, 2003.
SPIEZIA F., Crimine transnazionale e procedure di cooperazione giudiziaria,
in Libri di Guida al diritto, Il Sole 24ore, 2006.
LANG A. – NASCIMBENE B., Il Trattato di Lisbona: l’Unione europea a una
svolta, in Corr. Giur., 2008.
Temi Romana
SOTIS C., Il Trattato di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea,
31
Saggi
in Cass. Pen., 2010.
VASSALLI G., Il mandato d’arresto europeo viola il principio di uguaglianza, in Diritto e giustizia, 2002.
TONINI P., La prova penale, Padova, 2000.
VIOLA F., Il diritto come scelta, in La competizione tra ordinamenti giuridici – Mutuo riconoscimento e scelta della norma più favorevole nello spazio
giuridico europeo (a cura di) PLAIA A., Milano, 2007.
VALENTINI C., L’acquisizione della prova tra limiti territoriali e cooperazione con autorità straniere, Padova, 1998.
_________________
1 In materia di cooperazione internazionale la letteratura è vastissima. Per approfondimenti vd. tra gli altri
ADAM R., La cooperazione nel campo della giustizia e
affari interni: da Schengen a Maastricht, in Dir. Un.
Eur., 1994; BARGIS M., Costituzione per l’Europa e
cooperazione giudiziaria in materia penale, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., I, 2005, p. 144 ss.; BASSIOUNI M. (a cura
di), La cooperazione internazionale per la prevenzione
e la repressione della criminalità organizzata e del terrorismo, Milano, 2005; CARELLA G. (a cura di),
Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze:
problematiche di diritto internazionale ed europeo,
Bari, 2007; CASTELLANETA M., Uno scambio di informazioni tra gli Stati per rafforzare la lotta al crimine
organizzato, in G. al dir., 2009, fasc. 30, p. 63 ss.;
CHIAVARIO M. Cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale a livello europeo, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 2005, p. 974 ss.; CHITI M.P., Verso lo spazio
giudiziario europeo, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 1997;
CIAVOLA A., Processo penale e giustizia europea (XX
convegno nazionale dell’associazione tra gli studiosi
del processo penale), Riv. it. dir. proc. pen., I, 2009, p.
381 ss.; DE AMICIS G. – IUZZOLINO G., Lo spazio comune
di libertà, sicurezza e giustizia delle disposizioni penali
del Trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa, in Cass. Pen., 2004, p. 3067; Filippi L. –
GUALTIERI P. – MOSCARINI P. – SCALFATI A., La circolazione investigativa nello spazio giudiziario europeo:
strumenti, soggetti, risultati, Padova, 2010; LA GRECA
G. – MARCHETTI M.R. (a cura di), Rogatorie penali e
cooperazione giudiziaria internazionale, Torino, 2003;
LATTANZI G., La nuova dimensione della cooperazione
giudiziaria, in Doc. Giust., 2000; MUSACCHIO V., Il
Trattato di Lisbona e le basi per un nuovo diritto penale
europeo, in Rivista penale, V, 2008; NASCIMBENE B., Le
garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione
giudiziaria penale europea, in Dir. Pen. Proc., IV, 2009,
p. 518 ss.; PAOLUCCI C.M., Cooperazione giudiziaria e
di polizia in materia penale, Torino, 2011; PECCIOLI A.,
Unione Europea e criminalità transnazionale: nuovi
sviluppi, Torino, 2005; PIATTOLI B. Cooperazione
giudiziaria e pubblico ministero europeo, Milano, 2002;
RINOLDI D., La cooperazione giudiziaria in materia
penale, in DRAETTA U. – PARISI N. (a cura di) Elementi
di diritto dell’Unione Europea – Parte speciale, Il diritto sostanziale, Milano, 2010; RIONDATO S., L’incidenza
sul diritto penale degli atti dell’Unione europea in
materia di cooperazione giudiziaria, Dir. Pen. Econ., III, 2009, p. 364 ss.; SALAZAR L., La costruzione di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio
europeo di Tampere, in Cass. Pen, 2000; ID., La lotta alla
criminalità nell’Unione: passi in avanti verso uno spazio
giudiziario comune prima e dopo la Costituzione per
l’Europa ed il Programma dell’Aia, in Cass. Pen. 2004, p.
3510; SALCUNI G., L’europeizzazione del diritto penale:
problemi e prospettive, Milano, 2011; SPIEZIA F., Crimine
transnazionale e procedure di cooperazione giudiziaria,
in Libri di Guida al diritto, Il Sole 24ore, 2006.
2 Vd. DE AMICIS, La costruzione di Eurojust nell’ambito
del “terzo pilastro” dell’Unione europea, in Cass. Pen.,
VI, 2001, p. 1964 ss; ID., L’attuazione di Eurojust nell’ordinamento italiano, in Riv. It. dir. proc. pen., 2005,
p. 1439 ss.; MOSCARINI P., Eurojust e il PM europeo: dal
coordinamento investigativo alle investigazioni coordinate, in Dir. Pen. Proc., V, 2011, p. 635 ss.
3 DE AMICIS, La “nuova” rete giudiziaria europea ed il
suo rapporto con Eurojust, in Cass. Pen., 2009, p. 1710.
4 In tema di mandato d’arresto vd. ACUNA E. R. (a cura
di), Il mandato di arresto europeo e l’estradizione: profili costituzionali, penali, processuali ed internazionali,
Padova, 2004; BALBO P., Il mandato di arresto europeo
secondo la legge di attuazione italiana: commento delle
Decisioni quadro europee 2002/584/GAI sul mandato
d’arresto europeo e 2005/214/GAI sul reciproco
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, Torino, 2005;
BARGIS M. e SELVAGGI E. (a cura di), Mandato d’arresto
europeo – Dall’estradizione alle procedure di consegna,
Torino, 2005; BARTONE N., Mandato di arresto europeo
e tipicità nazionale del reato, Milano, 2003; CHIAVARIO
M. – DE Francesco G. – MANZIONE D. – MARZAURI E.
(diretto da), Il mandato di arresto europeo commento
alla l. 22 aprile 2005, n. 69, Torino, 2006; DALIA G.,
L’adeguamento della legislazione nazionale alla decisione quadro tra esigenze di cooperazione e rispetto
delle garanzie fondamentali, in Kalb (a cura di),
Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna,
Milano, 2005; DE SALVIA M., Il mandato d’arresto
europeo: una fuga in avanti?, in PEDRAZZI (a cura di), Il
mandato d’arresto europeo e garanzie della persona,
Milano, 2004; GUALTIERI P., Mandato d’arresto
europeo: davvero superato (e superabile) il principio di
doppia incriminazione? in Dir. pen. proc., 2004, p. 115;
IUZZOLINO G., Cooperazione internazionale e mandato
di arresto europeo. Squadre investigative e arresto
europeo, in Dir. e giust., XV, 2003; ID., Il mandato di
arresto europeo, in Dir. pen. eur. e ord. it., Milano,
2006; MENNA M., Il mandato di arresto europeo tra
conflitti di sistemi normativi e valutazioni casistiche, in
Dir. pen. proc., II, 2010, p. 249; RANALDI G., La cooperazione internazionale in materia penale tra estradizione
e mandato d’arresto europeo, in Giur. It., 2004, p. 228
ss.; SELVAGGI E., Filo diretto tra giudici e Stato straniero
per la domanda di consegna dei ricercati in Guida Dir.
2001, p. 109 ss.; VASSALLI G., Il mandato d’arresto
europeo viola il principio di uguaglianza, in Diritto e
giustizia, 2002, p. 8. Per il sequestro vd. invece
IUZZOLINO G., La confisca nel diritto penale dell’Unione
europea tra armonizzazione normativa e mutuo
riconoscimento, in Cass. Pen., IV, 2011, p. 1554 ss.
5 Il principio del mutuo riconoscimento si basa sulla
reciproca fiducia tra gli ordinamenti giuridici e consente
l’operatività in ogni Stato membro delle decisioni
giudiziarie emesse in ambito comunitario, senza il ricorso a lunghe e disomogenee procedure di omologazione.
Per approfondimenti vd. AMALFITANO C., Spazio
giudiziario europeo e libera circolazione delle decisioni
penali, in CARBONE S. – CHIAVARIO M., Cooperazione
32
giudiziaria civile e penale nel diritto dell’Unione europea, Torino, 2008; DAMBRUOSO S., Mutuo riconoscimento degli elementi probatori, in G. al Dir., VI, 2009,
p. 120 ss.; LATTANZI G., Prospettive di un sistema di
giustizia penale europeo, in La Magistratura, I, 2008, p.
138 ss.; MARCHETTI R., L’assistenza giudiziaria internazionale, Milano, 2005; MAZZA O., Il principio del
muto riconoscimento nella giustizia penale, la mancata
armonizzazione e il mito taumaturgico della giurisprudenza europea, in Rivista del diritto processuale, 2009,
p. 393; MELILLO G., Il mutuo riconoscimento e la circolazione della prova, in Cass. Pen. 2006, p. 265;
PASQUERO A., Mutuo riconoscimento delle decisioni
penali: prove di federalismo, Milano, 2007;
SIRACUSANO F., Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di consegna e processo in
absentia, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., I, 2010, p. 115 ss.;
VIOLA F., Il diritto come scelta, in La competizione tra
ordinamenti giuridici – Mutuo riconoscimento e scelta
della norma più favorevole nello spazio giuridico
europeo (a cura di) PLAIA A., Milano, 2007.
6 Nella conclusione n. 36 del Consiglio, tenutosi a
Tampere il 15 ottobre 1999, si affermava la necessità
che “le prove legalmente raccolte dalle autorità di uno
Stato membro (potessero) essere ammissibili dinnanzi ai
tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle
norme ivi applicabili”.
7 Vd. tra gli altri ALLEGREZZA S., Cooperazione
giudiziaria, mutuo riconoscimento e circolazione della
prova penale nello spazio giudiziario europeo, in
AA.VV., L’area di libertà, sicurezza e giustizia: alla
ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Milano, 2007; ID., L’incertezza dei
limiti probatori nel progetto Corpus Juris, in AA.VV. Il
Corpus Juris 2000; CIAMPI A., L’assunzione di prove
all’estero in materia penale, Padova, 2003; Illuminati
G., Prova penale e Unione europea, Bologna, 2009;
RAIMONDI G., Garanzie del giusto processo in relazione
ai meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale, in AA.VV. Cooperazione giudiziaria in materia penale e diritti dell’uomo, Torino, 2004, p. 185;
TONINI P., La prova penale, Padova, 2000; VALENTINI C.,
L’acquisizione della prova tra limiti territoriali e cooperazione con autorità straniere, Padova, 1998.
8 Vd. l’art. 82 TFUE. Sull’incidenza del Trattato di
Lisbona sulla cooperazione internazionale in materia
penale vd. ALLEGREZZA S., L’armonizzazione della prova
penale alla luce del Trattato di Lisbona, in Cass. Pen.,
2008, p. 3882; BALSAMO A. – RECCHIONE S., La costruzione di un modello europeo di prova dichiarativa: il
“nuovo corso” della giurisprudenza e le prospettive
aperte dal trattato di Lisbona, in Cass. Pen., 2010; LANG
A. – NASCIMBENE B., Il Trattato di Lisbona: l’Unione
europea a una svolta, in Corr. Giur., 2008, p. 137 ss;
PASSAGLIA P., Il Trattato di Lisbona: qualche passo
indietro per andare avanti, in Foro It, IV, 2008, c. 44;
SOTIS C., Il Trattato di Lisbona e le competenze penali
dell’Unione europea, in Cass. Pen., 2010, p. 1146 ss.
Temi Romana
Saggi
9 Per consultare il testo della decisione vd. GUUE, L.
350, 30 dicembre 2008, p. 72 ss. Sul mandato europeo
di ricerca della prova vd. BELFIORE R., Il mandato
europeo di ricerca delle prove e l’assistenza giudiziaria
dell’Unione europea, in Cass. Pen., X, 2008, p. 3894 ss.;
DE AMICIS G., Il mandato europeo di ricerca delle
prove: un’introduzione, in Cass. Pen., VII-VIII, 2008, p.
3033 ss.; MENNA M, Mandato di ricerca della prova e
sistemi probatori, Dir. Pen. Proc., III, 2011, p. 370 ss.;
PARISI N., Il mandato europeo di ricerca delle prove nel
sistema della cooperazione giudiziaria penale fra gli
Stati membri dell’Unione, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, II, 2009, p. 327 ss.
10 I consideranda richiamano a titolo puramente esemplificativo dati che provengono da perquisizioni anche
domiciliari o i verbali di interrogatori, audizioni o
dichiarazioni. Non possono essere invece oggetto di
M.E.R.P. la prova dichiarativa, la prova scientifica, le
intercettazioni e i tabulati telefonici o telematici.
Segnatamente, il mandato non può essere emesso per:
richiedere la conduzione di interrogatori, la raccolta di
dichiarazioni o altri tipi di audizioni di indiziati periti o
testimoni; procedere al prelievo di materiale biologico o
ad accertamenti corporali; intercettare comunicazioni o
acquisire informazioni sui movimenti su conti correnti
bancari; condurre analisi di oggetti, documenti o dati
esistenti; ottenere dati conservati dai fornitori di servizi
di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico; e
ottenere informazioni sulle condanne penali estratte dai
casellari giudiziari.
11 Vd. art. 5, Dec. Quadro 18 dicembre 2008.
12 Il riconoscimento e l’esecuzione del mandato possono essere rifiutati se: l’esecuzione sia contraria al
principio del ne bis in idem; il mandato si riferisce a fatti
Temi Romana
non costituenti reato secondo la legislazione dello Stato
di esecuzione; il diritto dello Stato di esecuzione
prevede immunità o privilegi che rendono impossibile
l’esecuzione; il mandato non sia stato convalidato dall’organo competente, se richiesto; oppure il mandato sia
stato emesso per perseguire penalmente taluno a causa
del suo sesso, della sua razza od origine etnica, della sua
religione, del suo orientamento sessuale, della sua
nazionalità, della sua lingua o delle sue opinioni
politiche oppure che la posizione di tale persona possa
risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
Possono invece essere rinviati in caso di incompletezza
o scorrettezza del formulario; pregiudizi per indagini
penali in corso; e avvenuto utilizzo in altro procedimento delle fonti di prova.
13 Vd. art. 14, p. 2, della decisione quadro, che fa riferimento a trentadue fattispecie incriminatrici e segnatamente: partecipazione a un’organizzazione criminale,
terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale
dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di
armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunità europee ai sensi della convenzione del 26
luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato,
falsificazione e contraffazione di monete, criminalità
informatica, criminalità ambientale, favoreggiamento
dell’ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e
tessuti umani, sequestro di persona, sequestro e presa di
ostaggi, razzismo e xenofobia, rapina organizzata o a
mano armata, traffico illecito di beni culturali, compresi
gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, truffa, racket
ed estorsione, contraffazione e pirateria in materia di
33
prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di
documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento,
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
traffico di veicoli rubati, violenza sessuale, incendio
doloso, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di
aeromobile/nave, e sabotaggio.
14 Vd. infra, nt. 12.
15 Ad oggi infatti gli strumenti basati sul principio dell’assistenza giudiziaria sono molteplici: in primo luogo la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959, cui si aggiungono l’accordo di
Schengen (Conv. 19 giugno 1990, di applicazione
dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i
governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, consultabile in GU, L. 239 del 22 settembre 2000, p. 19) e Convezione relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000, consultabile in GU, C 197 del 12.7.2000, pag. 1.
16 Il Libro verde del novembre 2009, per ovviare ai su
citati problemi di intersecazione normativa, propone la
totale sostituzione dell’attuale disciplina sulla raccolta
probatoria con un unico strumento basato sul principio
del reciproco riconoscimento ed inclusivo anche dei dati
non considerati ed esclusi dal mandato di ricerca della
prova.
17 Vd. GUUE, C. 115/1 ss., 4 maggio 2010.
18 Vd. GUUE, C. 165/22, 24 giugno 2010. Vd. anche DE
AMICIS G., L’ordine europeo di indagine penale, consultabile sul sito www.europeanrights.eu.
Scarica