La responsabilità professionale del notaio genera un’obbligazione di valore Cassazione civile, sez. III, sentenza 20.01.2009 n. 1335 (Raffaele Plenteda) La vicenda di cui si occupa la sentenza della Corte di Cassazione n. 1335 del 20.1.2009, riguarda una ipotesi tipica di responsabilità professionale del notaio per inadempimento dell’obbligo, a cui egli è tenuto anche in assenza di un’esplicita richiesta del cliente in tal senso, di compiere le visure catastali e delle risultanze dei registri immobiliari, informando tempestivamente il cliente stesso nel caso in cui risultino presenti iscrizioni pregiudizievoli (Cfr. Cassazione 5946/99). Nella fattispecie, l’incarico conferito al notaio da parte di un istituto di credito aveva specificamente ad oggetto questo tipo di attività di accertamento immobiliare ed era finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni previste per accordare un mutuo ipotecario ad una società. La banca, che sulla base della relazione positiva del professionista, aveva accordato il mutuo, una volta fallita la società mutuataria, non recuperava neppure in parte il proprio credito, dal momento che sui beni ipotecati, che il notaio aveva erroneamente valutato liberi da qualsiasi gravame, in realtà insisteva un credito fondiario. Da qui, l’azione risarcitoria esperita dall’istituto di credito nei confronti del notaio, la cui responsabilità, in questo caso, assume natura contrattuale. Come noto, infatti, la “intrinseca bipolarità” della figura del notaio, il quale per un verso è pubblico ufficiale tenuto a garantire erga omnes la pubblica fede degli atti da lui rogati e, per altro verso, professionista legato da contratto di prestazione d’opera con i propri mandanti, consente di configurare un duplice profilo di responsabilità. Una responsabilità extracontrattuale nel caso in cui l’erroneo esercizio della sua funzione pubblica abbia causato danni a terzi (estranei al rapporto di clientela); una responsabilità di natura contrattuale nei confronti del cliente, qualora il danno sia la conseguenza, come nel caso di specie, dell’inadempimento di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del proprio mandante. Riconosciuta la sussistenza dell’obbligo risarcitorio a carico del notaio, si è posta la questione di chiarire se tale obbligo rappresentasse un debito di valuta ovvero di valore, dal momento che, in quest’ultimo caso, il cliente danneggiato avrebbe avuto diritto al risarcimento dell’ulteriore danno da svalutazione monetaria senza che, allo scopo, sia necessario che egli debba allegare o dimostrare il maggior danno. Il principio generale, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, è che l’obbligo di risarcire il danno, sia esso derivante da responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, assume comunque natura di debito di valore. L’unica eccezione a tale regola, desumibile dall’art. 1224, co. 2, c.c., riguarda la sola ipotesi di inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, ossia un’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. L’obbligazione che fa carico al notaio, se anche sia funzionale al riconoscimento di un’apertura di credito nei confronti di un cliente della banca propria mandante, ha comunque ad oggetto un facere e non può certamente ricondursi alla categoria delle obbligazioni pecuniarie. Ne deriva che l’inadempimento genera un debito di valore e non di valuta, con conseguente diritto per il creditore dell’obbligazione risarcitoria ad ottenere, a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, anche la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali da calcolarsi, pertanto, sulla somma periodo per periodo rivalutata (Cass. SS.UU. 1712/95). Il ragionamento sviluppato dai Giudici di Piazza Cavour, sul punto, appare del tutto condivisibile. (Altalex, 12 febbraio 2009. Nota di Raffaele Plenteda) Professioni | Notaio SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 20 gennaio 2009, n. 1335 Massima e Testo Integrale Notaio, responsabilità contrattuale, debito di valuta esclusione Cassazione civile , sez. III, sentenza 20.01.2009 n° 1335 Notaio – responsabilità contrattuale – debito di valuta esclusione [art. 1224, co. 2, c.c.] In tema di responsabilità civile del notaio, l'obbligo di risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del proprio cliente, che hanno ad oggetto un facere e non una somma di denaro, costituisce debito di valore e non di valuta. Ne deriva che, in sede di liquidazione del danno, deve tenersi conto della svalutazione monetaria senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno, come richiesto in caso di inadempimento delle sole obbligazioni pecuniarie. (1-9) (1) In materia di responsabilità del notaio ed omesse visure, si veda Cassazione civile 28753/2008. (2) In materia di responsabilità del notaio e rappresentante legale di società iscritto nell’elenco dei protestati per un assegno a vuoto, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.05.2008 n° 11049. (3) In materia di notaio, tariffe e procedimento disciplinare, si veda Cassazione civile 9878/2008. (4) In materia di responsabilità del notaio e mancata agevolazione fiscale, si veda Cassazione civile 7857/2008. (5) In materia di responsabilità del notaio per prestazioni sotto i minimi tariffari, si veda Cassazione civile 26961/2007. (6) In materia di responsabilità del notaio per non aver verificato i limiti della procura, si veda Cassazione civile 24939/2007. (7) In materia di obbligo per il notaio di accertare la provenienza del bene, si veda Tribunale di Mantova 30 luglio 2007. (8) Interessante il contributo di NICCOLI, Trascrizione della domanda giudiziale e responsabilità del notaio. (9) Tra le monografie, si veda ZINGAROPOLI (Collana diretta da Luigi Viola), La responsabilità del notaio, Matelica (MC), 2006. (Fonte: Altalex Massimario 7/2009. Cfr. nota di Raffaele Plenteda) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 20 gennaio 2009, n. 1335 **** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18-7-1995, la B. N. d. L. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Pistoia, il notaio R.M. per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994, previo accertamento della sua colpa professionale, nell'espletamento dell'incarico a lui conferito dalla Sezione Speciale per il Credito Industriale presso la B. (poi confluita nella B. s.p.a.). A sostegno della propria domanda, la B. esponeva quanto segue: con Delib. 7 maggio 1992, l'allora Sezione Speciale per il Credito Industriale della B. N. d. L. (cui, per successive incorporazioni, era succeduta la B. s.p.a.) autorizzò la concessione, alla s.r.l. " C. I. " di Portoferraio, di un finanziamento di lire 1.300.000.000, previa costituzione di un'ipoteca di primo grado sull'immobile ad uso commerciale situato in (…); con successiva lettera raccomandata del 10-6-1992, la suddetta Sezione conferì a notaio R.M. il mandato di predisporre e, poi, stipulare il contratto di finanziamento, secondo uno schema trasmessogli unitamente ad un "capitolato" che ne doveva formare parte integrante. Contestualmente, il professionista veniva incaricato di accertare e certificare l'esistenza dei presupposti che la B. riteneva necessari per il finanziamento ed, in primo luogo, la circostanza, essenziale ed imprescindibile, che l'immobile da ipotecare fosse di proprietà del futuro mutuatario e che non fosse gravato da qualsiasi iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole (nel ventennio), così da poter essere ultimamente assoggettato alla ipoteca di primo grado prevista come necessaria garanzia della restituzione delle somme da erogare. Inoltre, il notaio, entro undici giorni dall'ultimazione di tali adempimenti, avrebbe dovuto trasmettere alla B. un suo "certificato", attestante l'avvenuta esecuzione dei vari adempimenti e, principalmente, l'avvenuta iscrizione ipotecaria di primo grado, sul predetto immobile, completamente libero da qualsiasi gravame pregiudizievole; di fatto, il notaio R. aveva accettato l'incarico, tanto da aver poi provveduto alla predisposizione e, poi, alla stipula del contratto di finanziamento (in data 11-6-1992 repertorio …), con il previo invio alla banca di due relazioni scritte. La prima relazione (in data 16-6-1992) attestava, tra l'altro, la libera e piena proprietà dell'immobile costituito in garanzia ipotecaria di primo grado. La seconda relazione (del 6-71992) attestava che lo stesso Notaio aveva esaminato i documenti e consultato attentamente le risultanze del Catasto nonchè della Conservatoria dei Registri Immobiliari, riscontrando con certezza la libera proprietà (da parte della società mutuataria) dell'immobile in questione; più esattamente, veniva certificato che, al 16-6-1992 (giorno in cui era stata iscritta l'ipoteca anzidetta), l'immobile risultava libero sia da qualsiasi trascrizione pregiudizievole, sia da iscrizioni ipotecarie, ad eccezione di una accesa per lire 1.431.000.000 in data 14-6-1990, che tuttavia riguardava una posizione debitoria completamente estinta, tanto che erano in corso le formalità di cancellazione. Nello stesso atto, il Notaio R. esprimeva parere favorevole all'erogazione effettiva del finanziamento. Conseguentemente, la Sezione Speciale del Credito Industriale accreditava alla s.r.l. I. l'intera somma mutuata; la società ora detta veniva, poi, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno, con sentenza del 10-5-1994, e la Sezione, previa tempestiva domanda, era stata ammessa ai passivo quale creditrice ipotecaria "di primo grado", per il suo credito residuo di lire 1.248.404.933. Peraltro, in ulteriore prosieguo, il G.D., a seguito di domanda di insinuazione tardiva, presentata dal C. F. s.p.a., aveva ammesso al passivo il credito di tale istituto, per la somma di lire 1.111.759.848, con garanzia ipotecaria di primo grado sullo stesso immobile di (…), riconosciuta di effettiva spettanza dello stesso C. F. e non della Sezione Speciale. Conseguentemente, il ricavato della vendita fallimentare dell'immobile ora detto, pari a lire 880.000.000, era destinato, per intero, al C. F., mentre nulla avrebbe ricevuto la BN.. Pertanto, con citazione 6-7-1995, la BN. conveniva in giudizio il notaio R.M. , contestando la negligenza di quest'ultimo nell'adempimento dell'incarico professionale assunto e chiedendo i danni per lire 1.245.404.933, oltre interessi dal 31-5-1994. Il R. , costituendosi in giudizio, chiamava in causa la due compagnie presso le quali era assicurato per la responsabilità professionale, L. N. s.p.a. e U. S. di. A. s.p.a. (poi denominata A. S. s.p.a.), e, in ogni caso, contestava in toto le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi del riconoscimento di un qualche pregiudizio sofferto dalla B. , chiedeva, comunque, di accertare il colposo concorso do quest'ultima nella produzione dell'evento lesivo, limitando, in ogni caso, l'ammontare del danno risarcibile. Costituitesi le compagnie di Assicurazioni con sentenza n. 228/2001, depositata in data 8-3-2001, il Tribunale di Pistoia condannava R. M. al pagamento in favore della B. s.p.a. a titolo di risarcimento del danno della somma di lire 311.155.000, oltre interessi secondo il saggio dell'8% annuo su lire 600.000.000 dal 18-7-1995 alla data di deposito della sentenza medesima, nonchè agli interessi secondo la misura legale dal deposito della pronuncia sino al saldo; dichiarava improponibili le domande di garanzia avanziate dal Notaio R. nei confronti de L. N. s.p.a. e di A. S. s.p.a.; disponeva di conseguenza sulle spese di lite. Proponevano appello, in via principale, il R. e, in via incidentale la B. ; si costituivano le Compagnie e la Corte d'Appello di Firenze, con la decisione in esame n. 150/2004, depositata il 5-2-2004, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il R. al pagamento in favore della B. di euro 85.261,00, oltre interessi. Ricorrono per cassazione la B. N. d. L. , in via principale, con due motivi, e il R. , in via incidentale, con quattro motivi. Resistono con controricorso la M. A. s.p.a. (già L. N. C J.A.R. s.p.a.) e la A. Su. s.p.a.. Ha depositato memoria la B. N. d. L.. MOTIVI DELLA DECISIONE - Ricorso principale: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1218, 1223 e 1225 c.c. nonchè falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c., comma 2. Si censura l'impugnata decisione nel punto in cui la Corte di merito ha escluso, in mancanza di una specifica richiesta, "la spettanza di qualsiasi rivalutazione del risarcimento dovuto alla B. ", erroneamente qualificandolo debito di valuta. Si aggiunge che la fattispecie in esame riguarda non già un'obbligazione pecuniaria, ma l'inadempimento della specifica obbligazione di fare, che gravava sul notaio R., in dipendenza dell'incarico professionale a lui conferito. Si fa presente, infine, che secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, l'obbligazione risarcitorio che nasce dalla responsabilità contrattuale, deve esser sempre qualificata come debito di valore, poichè, eccettuato il caso regolato dal capoverso dall'articolo 1224 c.c., non ha un originario e ben precisato contenuto pecuniario e non può esser, correttamente, qualificata come "debito di valuta". Con il secondo motivo si deduce mancanza assoluta di motivazione sull'asserita natura di obbligazione di valuta in relazione all'incarico professionale assunto dal R. Ricorso incidentale: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1176 e 1223 c.c. in ordine ai profili - erroneamente considerati della diligenza nell'adempimento e della risarcibilità del solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e relativo difetto di motivazione. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 1227 c.c. in relazione all'omessa considerazione del concorso di colpa del creditore, e relativo difetto di motivazione. Con terzo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal notaio R. a B. in forza della sentenza, riformata in appello, di primo grado. Con il quarto motivo si deduce omissione di pronuncia su di una domanda prospettata dalla parte in giudizio, in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di dichiarazione di inefficacia e inopponibilità al notaio R. delle clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative de L. N. s.p.a. e A. s.p.a.. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.. Fondato e' il ricorso principale, in relazione ad entrambe le censure aventi ad oggetto la natura di debito di valore e non di valuta del debito risarcitorio del R.. Secondo, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. N. 9517/2002), l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie. E' indubbio che, nella vicenda in esame, il comportamento del R. configura un evidente inadempimento di obbligazione (per quanto accertato, con relativa motivazione, in sede di merito), derivante dall'attività professionale di notaio avente ad oggetto un facere (con specifico riferimento all'accertamento della presenza o meno di iscrizioni pregiudizievoli); in proposito condivisibile e' l'affermazione di questa Corte (Cass. N. 26663/2007) in base alla quale, con specifico riferimento alla vicenda in esame, il suddetto principio (secondo cui l'obbligazione risarcitoria e' sempre debito di valore) opera anche quando si tratta di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l'esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano specificato contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un diverso facere ed a cosa diversa dal denaro. Censurabile e', pertanto, l'impugnata decisione là dove afferma che l'obbligazione di risarcimento danno a carico del R. , erroneamente rapportata, per quanto sopra esposto, a inadempimento contrattuale di un'obbligazione pecuniaria, configuri un debito di valuta. Non meritevole accoglimento e', poi, il ricorso incidentale. Inammissibili sono i primi due motivi e il quarto in quanto vertenti su un non consentito esame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto, quali la diligenza nell'adempimento, il nesso causale tra fatto e danno, la ricorribilità in concreto dei presupposti per la configurazione del concorso di colpa del creditore e l'interpretazione di clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative. Assorbito, infine, e' il terzo motivo, a seguito dell'accoglimento del ricorso principale. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa l'impugnata decisione in relazione al ricorso accolto, e rinvia anche per le spese della presente fase alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione. ( da www.altalex.it )