CG che regolano ondizioni generali d`ordine tra gli

annuncio pubblicitario
CONDIZIONI GENERALI D’ORDINE
1.
Campo di applicazione
1.1.
Le presenti Condizioni Generali d’Ordine (“Condizioni d’Ordine”) sono valide per tutti gli ordini - anche
futuri - di Publicitas AG (“Committente”) sulle forniture e servizi di fornitori, editori e venditori (“Fornitori”),
anche se non ancora concordate espressamente nuovamente negli ordini successivi.
1.2.
Eventuali accordi scritti individuali hanno la precedenza sulle Condizioni d’ordine. L’applicazione di
termini e condizioni generali del Fornitore è espressamente esclusa, anche se questi dovessero pretendere la
validità esclusiva.
2.
Conferma d’ordine, stipula di un contratto
2.1.
Solo gli ordini ricevuti per iscritto dal Committente sono vincolanti. Il Committente può revocare
l’ordine, se il Fornitore non lo conferma per iscritto entro due settimane (o entro un termine diverso stabilito
nell’ordine). Salvo diversa disposizione, in questi ordini, è prevista per le comunicazioni la forma scritta,
queste possono anche essere effettuate via e-mail o fax.
2.2.
Scostamenti dalla conferma d’ordine, hanno la precedenza sugli accordi verbali, al momento o dopo la
stipulazione del contratto e gli scostamenti dalle presenti Condizioni d’Ordine sono valide solo se confermate
per iscritto da parte del Committente.
2.3.
Offerte, piani e progetti vengono pagati dal Committente solo in base a espresso accordo scritto.
3.
Termini
I termini concordati sono vincolanti e devono essere assolutamente rispettati (data di scadenza). Per la puntualità, negli ordini di inserzione, conta la pubblicazione, nelle prestazioni e forniture l’arrivo nel luogo di
destinazione indicato nell’ordine e nei contratti d’opera all’accettazione. Ritardi prevedibili devono essere
comunicati immediatamente al Committente; questo vale anche per un eventuale adempimento successivo.
In caso di mancato rispetto delle scadenze per motivi imputabili al Venditore, il Committente ha il diritto, per
ogni giorno lavorativo iniziato di superamento del termine, di richiedere una penale pari allo 0,3%, tuttavia
per un importo forfetario massimo del 10% del valore dell’ordine, se il Venditore non dimostra al Committente la risultanza di un danno minore; ulteriori rivendicazioni specifiche (risarcimento dei danni e recesso) del
Committente rimangono inalterate.
4.
Luogo di adempimento, trasferimento del rischio, documentazione
4.1.
In caso di ordini di inserzione, il luogo di adempimento è la sede dell’impresa mediale, per le prestazioni e le consegne e i contratti d’opera il luogo di destinazione indicato nell’ordine. Nei contratti d’opera, il
rischio passa al Committente alla presa in consegna, per altre consegne all’arrivo nel luogo di destinazione
specificato nell’ordine.
4.2.
Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna o questa deve essere inviata via
e-mail o fax (all’impiegato del Committente specificato nell’ordine come destinatario), nella quale, tra l’altro,
sono indicati il numero d’ordine, la quantità effettivamente consegnata e la data della consegna. Le fatture
devono essere inviate con indicazione del numero d’ordine.
5.
Controllo, garanzia per difetti
5.1.
Il Committente deve dare comunicazione di difetti visibili esternamente o danni avvenuti durante il
trasporto entro 10 giorni dalla consegna, in caso di vizi occulti entro 10 giorni dalla relativa scoperta. Le
spese per resi legittimi, sostituzioni e miglioramenti sono a carico del Venditore.
5.2.
Il termine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti in seguito a vizi è di tre anni. I diritti legati
alla garanzia per difetti (risoluzione per vizi, riduzione del prezzo, sostituzione, risarcimento dei danni) sono
a discrezione del Committente.
5.3.
Se la cosa o la prestazione è difettosa in violazione di una garanzia fornita dal Venditore, il Venditore
è sempre responsabile indipendentemente dalla colpa. Se la cosa è difettosa, senza che sia stata fornita una
garanzia corrispondente, egli può liberarsi dalla pretesa del Committente solo se egli dimostra che
l’inadempimento è dovuto a un motivo di impedimento al di fuori del suo controllo e che, a ragione, da lui
non poteva essere preteso che prendesse in considerazione il motivo dell’impedimento al momento della
stipulazione del contratto. Se il Venditore si è servito di un terzo, egli è responsabile per questo come delle
proprie azioni.
6.
Condizioni di pagamento
Le fatture vengono pagate senza sconto entro 60 giorni dalla corretta prestazione e ricevimento della fattura.
7.
Proprietà intellettuale
7.1.
Il Fornitore rispetta la proprietà intellettuale, in particolare i diritti d’autore, del Committente per tutto
il materiale pubblicitario creato da lui, di carattere individuale.
7.2.
Il Committente ha il diritto di fornire, se necessario, materiale pubblicitario con la denominazione
“pubblicità” o simile.
7.3.
Il Fornitore garantisce che la sua consegna o prestazione sono libere da diritti di proprietà intellettuale
di terzi, in particolare che queste non sono in contrasto con l’uso previsto da contratto o al luogo di destinazione concordato contrattualmente. Il termine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti da responsabilità legale in seguito a vizi è di 10 anni dalla consegna.
8.
Rifiuto di materiale pubblicitario da parte del Fornitore
Il Fornitore ha il diritto di chiedere modifiche al contenuto di materiale pubblicitario o di rifiutare materiale
pubblicitario senza fornire alcuna motivazione. Il cliente del Committente ha la possibilità, in caso di rifiuto,
di fornire materiale pubblicitario nuovo o modificato, su cui non sono validi motivi di rifiuto.
9.
Modelli, campioni
I modelli, campioni, ecc. consegnati dal Committente rimangono di proprietà del Committente e non possono
essere trasmessi a terzi, senza il consenso scritto del Committente, né essere utilizzati per altri scopi concordati. La proprietà di modelli, campioni, ecc. realizzati dal Fornitore previo accordo, passa al Committente
insieme a tutti i diritti d’uso al momento del pagamento del compenso pattuito.
10. Trasparenza negli sconti ai clienti
Il Fornitore si impegna ad utilizzare tutti gli sconti ottenuti legalmente. In particolare, egli informa il Committente in modo completo e trasparente sul cliente del Committente e degli sconti e/o vantaggi concessi sulle
sue vendite, che questo ha ricevuto o otterrà. Il Fornitore si impegna a trasmettere eventuali sconti e/o
vantaggi al Committente in modo che possa trasmetterli a sua volta ai propri clienti.
11. Sistemi di controllo, “Frode pubblicitaria”
11.1. In caso di pubblicità online, il Fornitore permette l’ uso di programmi software automatizzati per accedere ai siti Web del Fornitore per valutare la qualità della pubblicità e richiamare e analizzare la pubblicità ai
fini della distribuzione. Se il Fornitore non desidera l’esecuzione di tali valutazioni, egli può informare di ciò il
Committente.
11.2. Il Fornitore si impegna ad eliminare tecnicamente manipolazioni di piattaforme online con mezzi automatizzati, finti o mezzi fraudolenti o cliccando più volte manualmente al fine di eliminare un’enfasi artificiale di impressioni o conteggi. Su richiesta, egli fornisce informazioni sulle modalità da lui adottate in tal senso.
12. Protezione dei dati, trasferimento di dati per statistiche pubblicitarie
12.1. Il Fornitore garantisce la conformità con la Legge Svizzera sulla Protezione dei Dati con riferimento
alle sue forniture e prestazioni nonché alla tecnologia e raccolta e trattamento di dati da lui utilizzati. Questo
vale anche in caso di trasferimento di dati all’estero.
12.2. Al cliente del Committente verrà data in qualsiasi momento la possibilità di vietare l’elaborazione dei
dati e/o trasmissione di dati, di controllare i propri dati e di correggere dati inesatti.
12.3. Il Committente si riserva il diritto di utilizzare i dati degli utenti finali, il materiale pubblicitario e altri
dati (ad esempio, la durata e il prezzo lordo) per la creazione di statistiche pubblicitarie convenzionali del
settore o per consegnarli a uno o più istituti specializzati.
13. Responsabilità del committente
La responsabilità del Committente è esclusa, nella misura consentita dalla legge. In particolare, è esclusa
qualsiasi responsabilità per danni indiretti (come ad esempio la perdita di profitti). La responsabilità di personale di supporto è esclusa.
14. Risoluzione straordinaria del contratto da parte del Committente
In caso di cessazioni dei pagamenti da parte del Fornitore, nomina di un curatore fallimentare o apertura
della procedura di insolvenza sul patrimonio del Fornitore, il Committente ha diritto di recedere in tutto o in
parte dal contratto. In caso di recesso, il Committente può richiedere un corrispettivo adeguato per la prosecuzione di lavori, opere o parti esistenti di queste e di forniture e servizi realizzati fino a quel momento da
parte del Venditore.
15. Requisito di scrittura, modifiche, nullità parziale, compensazione
15.1. Le modifiche, integrazioni o l’annullamento di un contratto o di queste condizioni di ordine, in particolare, scostamenti dal requisito di questa forma scritta, devono avvenire per iscritto.
15.2. Il Committente ha il diritto di modificare queste condizioni d’ordine in qualsiasi momento. Queste
verranno pubblicate su www.publicitas.ch. Le modifiche si considerano approvate se non vengono presentate
obiezioni scritte entro sette giorni dalla notifica della modifica.
15.3. Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni d’ordine è o diventa nulla, la validità di tutte le
altre disposizioni o accordi, nel dubbio, non viene influenzata. Al posto delle disposizioni inefficaci dovrebbe
piuttosto essere valida una disposizione, che si avvicini il più possibile in modo giuridicamente lecito al significato e scopo economico della disposizione non valida.
15.4. Il fornitore rinuncia a compensare eventuali crediti.
16. Legge applicabile e foro competente
16.1. Si applica il diritto svizzero. Eventuali norme di rinvio e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni sono escluse.
16.2. Eventuali controversie relative all’applicazione o all’interpretazione di un contratto e/o di queste condizioni d’ordine vengono, per quanto possibile, risolte in via amichevole. Qualora non venga raggiunto un
accordo, sono competenti i tribunali ordinari. Nel caso in cui la legge non preveda fori competenti cogenti,
Zurigo è il foro competente esclusivo per tutte le controversie.
Zurigo, marzo 2017
Scarica