COMMISSIONE DI GARANZIA DELL`ATTUAZIONE DELLA LEGGE

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Estratto dal verbale n. 573
Deliberazione n. 04/680: RDB CUB/AIM Vicenza – chiusura del procedimento di valutazione di
comportamento sindacale. Settore = trasporto pubblico locale.
Valutazione negativa del comportamento della Segreteria RdB-CUB di Vicenza con riguardo allo
sciopero attuato il 15 settembre 2004, proclamato in adesione allo sciopero nazionale di
ventiquattro ore proclamato dal Coordinamento Nazionale di lotta autoferrotranvieri per il giorno
15 settembre 2004. L’astensione in oggetto è stata ritenuta illegittimamente effettuata dalla
Commissione in violazione dell’art.11 lett. B), della Regolamentazione provvisoria, per il trasporto
pubblico locale ( delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23
marzo 2002, n. 70), la quale impone il rispetto di fasce orarie nelle quali deve essere effettuato “il
servizio completo”. Nel caso di specie non sono state rispettate le fasce orarie di servizio completo
individuate nell’accordo aziendale del 23 ottobre 1991, ai sensi del quale deve essere in ogni caso
garantito detto servizio dalle 05.30 alle 08.30 e dalle 12.00 alle 15.00.
(Seduta del 16 dicembre 2004)
LA COMMISSIONE
PREMESSO
1. che, in data 3 settembre 2004, la Segreteria RdB-CUB di Vicenza aderiva allo sciopero nazionale
di ventiquattro ore proclamato dal Coordinamento Nazionale di lotta autoferrotranvieri per il giorno 15
settembre 2004, comunicando che per i lavoratori dell’azienda AIM Vicenza SpA - Mobilità lo sciopero
sarebbe stato attuato nel rispetto delle seguenti fasce di servizio completo garantito: dalle ore 05.30 alle ore
08.30 e dalle ore 13 alle ore 16;
2. che in data 7 settembre 2004 l’AIM di Vicenza comunicava che le modalità di adesione allo
sciopero nazionale del 15 settembre 2004 risultavano in conflitto con quelle individuate nell’accordo
aziendale del 23 ottobre 1991, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, ai sensi del quale le fasce
orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo in caso di sciopero sono le seguenti: dalle
05.30 alle 08.30 e dalle 12.00 alle 15.00;
3. che la Commissione, con nota del 9 settembre 2004 indirizzata a RdB-CUB ed all’AIM di
Vicenza, a seguito della segnalazione pervenuta da parte dell’azienda, invitava la Segreteria RdB-CUB ad
attenersi a quanto previsto dall’accordo aziendale del 23 ottobre 1991, invitando nel contempo le parti alla
stipulazione di un nuovo accordo da trasmettere alla Commissione entro il 30 settembre 2004; si riservava
in caso contrario di avviare la procedura per la regolamentazione provvisoria ai sensi dell’art. 13, lett. a),
della l. n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
4. che, con comunicazione datata 15 settembre 2004, la Segreteria RdB-CUB di Vicenza informava
la Commissione che “per un disguido dovuto anche al fatto che la sede sindacale, dopo la pausa feriale, è
stata riaperta solo il 14.09.04, la scrivente O.S. non ha potuto soddisfare il Vs. invito a causa della mancanza
di tempo utile”, precisando in ogni caso di essersi “in data odierna adoperata per informare i lavoratori
aderenti allo sciopero del Vs. invito del 9.9.04”;
5. che, in data 27 settembre 2004, l’AIM di Vicenza faceva presente che la RdB-CUB locale aveva
aderito allo sciopero nazionale nel rispetto delle fasce di garanzia del servizio completo indicate nel
documento di proclamazione e, quindi, in violazione della fascia pomeridiana indicata nell’accordo aziendale
del 23 ottobre 1991 (dalle ore 12 alle ore 15); l’azienda informava inoltre la Commissione che a tale sciopero
avevano partecipato 9 lavoratori, e di questi solo 4 avevano rispettato la fascia indicata dall’azienda;
6. che la Commissione, nella seduta del 14 ottobre 2004, deliberava l’apertura del procedimento di
valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-quater, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nei
confronti della Segreteria RdB-CUB di Vicenza, contestando la seguente violazione: mancato rispetto delle
fasce orarie individuate nell’accordo aziendale del 23 ottobre 1991;
7.che la Commissione, in tale delibera di apertura del procedimento di valutazione, invitava le parti a
presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione della delibera stessa;
8. che, in data 29 ottobre 2004, la Segreteria RdB-CUB di Vicenza, a seguito della comunicazione di
apertura del procedimento di valutazione, faceva presente che l’accordo aziendale del 23 ottobre 1991 è
stato nel tempo disdettato dalle organizzazioni sindacali e che l’invito formulato dalla Commissione per la
conclusione di un accordo entro il 30 settembre u.s. era stato disatteso a causa della rigidità della
controparte;
CONSIDERATO
1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla
Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio
2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
2. che l’art.11 lett. B), della citata Regolamentazione provvisoria, in attuazione di quanto previsto
nell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, impone il rispetto di fasce orarie
nelle quali deve essere effettuato “il servizio completo”;
3. che nell’adesione allo sciopero nazionale del 15 settembre 2004 non sono state rispettate le fasce
orarie di servizio completo individuate nell’accordo aziendale del 23 ottobre 1991, ai sensi del quale deve
essere in ogni caso garantito detto servizio dalle 05.30 alle 08.30 e dalle 12.00 alle 15.00;
4. che non provata e comunque inconferente è la circostanza che, “per un disguido dovuto anche al
fatto che la sede sindacale, dopo la pausa feriale, è stata riaperta solo il 14.09.04”, la RdB-CUB non abbia
potuto adempiere all’invito formulato da questa Commissione in data 9 settembre 2004;
5. che non può accogliersi il rilievo formulato da RdB-CUB, in base al quale l’accordo aziendale del
23 ottobre 1991 sarebbe stato disdettato da anni e l’azienda avrebbe impedito la stipulazione di un nuovo
accordo. Mentre già con deliberazione 03/131 dell’11 novembre 2003 questa Commissione ha ritenuto che
“la disdetta sindacale di un accordo aziendale valutato idoneo dalla Commissione non determina immediata
cessazione dell’efficacia dell’accordo stesso, ma può solo costituire l’avvio della procedura per la modifica o per la
sostituzione dell’accordo stesso che si verifica solo in seguito alla nuova delibera di idoneità della Commissione”, con
successiva delibera n. 04/548 del 30 settembre 2004, la Commissione ha precisato che “anche in caso di
disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato
idoneo ovvero con una regolamentazione provvisoria; in caso di disdetta di un accordo sindacale valutato idoneo,
comunicata da tutte le parti sindacali o datoriali stipulanti, il nuovo accordo deve essere stipulato entro il termine di
sei mesi dalla comunicazione della disdetta e successivamente valutato idoneo dalla Commissione di garanzia; qualora
le parti non addivengano alla stipulazione di un nuovo accordo sostitutivo di quello nei cui confronti è stata
comunicata la disdetta entro il termine di 6 mesi dalla medesima, la Commissione di Garanzia avvierà la procedura
per la regolamentazione provvisoria sostitutiva ai sensi dell’art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, fermo restando che,
nelle more della procedura, conserva efficacia l’accordo già valutato idoneo”. E in assenza di un nuovo accordo
sostitutivo di quello disdettato, la Commissione di Garanzia, con delibera adottata in data 2 dicembre 2004
ha avviato la procedura per la regolamentazione provvisoria sostitutiva ai sensi dell’art. 13, lett. a) della l. n.
146/1990 e successive modificazioni;
6. che, pertanto, risultano violati l’art. 11 lett. B), della citata Regolamentazione provvisoria e l’art.
2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;
VALUTA NEGATIVAMENTE
il comportamento della Segreteria RdB-CUB di Vicenza con riguardo allo sciopero attuato il 15
settembre 2004
DELIBERA
in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive
modificazioni, la sospensione del pagamento dei contributi sindacali dovuti all’organizzazione sindacale
RdB-CUB per un ammontare economico di euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00), con ogni
conseguenza di legge;
INDICA
secondo l’art. 4, comma 4-quater e 4-sexties della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, il
termine di sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della presente delibera, per l’esecuzione della
predetta sanzione da parte dell’AIM di Vicenza;
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 4, comma 4-quater della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, i legali
rappresentanti dell’AIM di Vicenza devono comunicare alla Commissione stessa l’esecuzione delle sanzioni
ai soggetti collettivi entro trenta giorni dall’esecuzione stessa;
AVVERTE
che avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro
competente per territorio ai sensi dell’art. 20-bis della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni
nell’ordinario termine di prescrizione;
DISPONE
la notifica della presente delibera alla Segreteria RdB-CUB di Vicenza ed alla AIM di Vicenza,
nonché la trasmissione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Direzione Generale dell’INPS ed alla Direzione
provinciale dell’INPS di Vicenza.