La promessa di bellezza: come comunicarla correttamente

Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
La promessa di bellezza: come
comunicarla correttamente
Torino, 24 novembre 2014
Avv. Neva Monari
Avvocati per l’impresa
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
REG. (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009
sui prodotti cosmetici
Articolo 20 - Dichiarazioni relative al prodotto
1. In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato
e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati
diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni,
figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi
caratteristiche o funzioni che non possiedono.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
stabilisce un piano d’azione riguardante le dichiarazioni
utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che
giustificano l'utilizzo di una dichiarazione.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
REG. (UE) N. 655/2013 del 10 luglio 2013 che stabilisce
criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni
utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici
ALLEGATO I
CRITERI COMUNI
1. Conformità alle norme
1) Non sono ammesse le dichiarazioni che indicano che il prodotto è stato
autorizzato o approvato da un’autorità competente all’interno dell’Unione.
2) Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il prodotto
cosmetico viene percepito dall’utilizzatore finale medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori
sociali, culturali e linguistici del mercato in questione.
3) Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un
prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel
semplice rispetto dei requisiti minimi di legge.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Segue
2. Veridicità
1) Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico
ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente
presente
2) Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento
alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono
attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non
le possiede
3) I messaggi commerciali non devono suscitare
l’impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni
verificate, a meno che non siano sostenuti da prove
verificabili.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
Segue
La contraffazione dei cosmetici
3. Supporto probatorio
1) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite,
devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente
dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle, comprese
eventualmente anche valutazioni di esperti.
2) Le prove a sostegno delle dichiarazioni devono tenere conto di prassi
all’avanguardia.
3)Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere
pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben
concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e
rispettare considerazioni di ordine etico.
4) Le prove o le convalide devono essere di un livello coerente con il
tipo di dichiarazione presentato, in particolare in caso di dichiarazioni
per cui la mancanza di efficacia può causare un problema di sicurezza.
5) Per le affermazioni chiaramente esagerate che non vanno prese alla lettera
dall’utilizzatore finale medio (iperboli) o per le affermazioni di tipo astratto
non sono richieste prove.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
segue (supporto probatorio)
6)Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o
implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole
al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate
e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza
dell’ingrediente a una concentrazione efficace.
7) La valutazione dell’accettabilità di una dichiarazione si
deve basare sul valore probante di tutti gli studi, i dati e le
informazioni disponibili, a seconda della natura della
dichiarazione e delle conoscenze generali prevalenti degli
utilizzatori finali.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
segue
4. Onestà
1)La presentazione delle prestazioni di un prodotto
non deve andare al di là delle prove a sostegno
disponibili.
2) Le dichiarazioni non devono attribuire al
prodotto in questione caratteristiche specifiche
(cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse
caratteristiche.
3)Se l’azione di un prodotto è legata a condizioni
specifiche, come l’utilizzo in combinazione con altri
prodotti, ciò va indicato chiaramente.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
segue
La contraffazione dei cosmetici
5. Correttezza
1)Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono
essere obiettive e non denigrare i prodotti della
concorrenza, né
denigrare ingredienti legalmente
utilizzati.
2) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici
non devono creare confusione con il prodotto di
un concorrente.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
segue
La contraffazione dei cosmetici
6. Decisioni informate
1) Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili
all’utilizzatore finale medio.
2) Le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e
devono contenere informazioni che consentano
all’utilizzatore finale medio di compiere una scelta informata.
3) I messaggi commerciali devono tener conto della capacità
di comprensione dei messaggi da parte del pubblico
destinatario (popolazione degli Stati membri interessati o
segmenti della popolazione, per esempio utilizzatori finali di
età e sesso diversi). I messaggi commerciali devono essere
chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico
destinatario.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Istituto dell’Autodisciplina
Pubblicitaria
Istituto privatistico
La sua attività si basa sul rispetto del Codice della
Comunicazione Commerciale che ha lo scopo di
assicurare che la comunicazione commerciale, venga
realizzata in modo onesto, veritiero e corretto.
Opera attraverso il monitoraggio e l’attività del
Comitato di Controllo e del Giurì.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Il messaggio pubblicitario:
valutazione caso per caso
• Capire a chi è rivolto il messaggio
• Capire quali sono gli effetti vantati e se tutti
possono essere valutati da prove sperimentali
• Valutare l’impianto complessivo del messaggio
• Valutare la percezione e la lettura interpretativa
del consumatore medio
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Rivendicazioni accettate
•
•
•
•
•
Aiuta a prevenire la carie
Facilita il rinnovamento cellulare
Contribuisce a contrastare la formazione di smagliature
Previene gli arrossamenti della pelle
Favorisce la riduzione del sebo in eccesso
Rivendicazioni non accettate
Affermazioni con effetti rapidi e assoluti, risultati certi e raggiungibili
Esempi
•
•
•
•
•
•
Ripara tutti i danni causati dagli agenti atmosferici
100% diminuzione delle rughe
100% protezione radicali
Aiuta a snellire rapidamente
Novità mondiale
100% naturale
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Claim dimostrabili
Esempi
•
•
•
•
•
•
Riduzione media delle rughe
Idratazione
Riduzione inestetismi della cellulite
Riduzione inestetismi delle smagliature
Compattezza cutanea
Tono ed elasticità della pelle
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Aspetti più frequenti di ingannevolezza
• Ambiguità della comunicazione (es. legame con il trattamento
farmacologico)
• Attività non attribuibili ad un prodotto cosmetico (es. «Crema super
rassodante per un seno tutto naturale, più sodo e più alto»)
• Cliam esorbitanti → impossibilità di dimostrare i risultati (es. «… capta i
grassi dall’alimentazione per accumularli a livello del seno. Si guadagna in
volume»
• I test effettuati e la trasposizione del messaggio pubblicitario (es. «effetto
rassodante 94%», «seno più rotondo 97%», «il seno è visibilmente più
pieno, sodo, alto e rimodellato senza chirurgia».
• Riferimenti ingannevoli (es. test clinico, su dieci soggetti e su un
prodotto diverso da quello oggetto di contestazione se pur contenente lo
ste4sso principio attivo → risultati ottenuti dopo un trattamento di 29
giorni)
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Il controllo dell’AGCM
Tre ambiti normativi:
• Decreto Legislativo n. 145/2007 relativo alla Pubblicità ingannevole e
comparativa nei rapporti fra professionisti (business to business) che ricalca
senza sostanziali modifiche la disciplina precedente;
• Decreto Legislativo n. 146/2007 che modifica gli articoli da 18 a 27 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introducendo la figura
delle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e
consumatori (business to consumers) *.
• Decreto Legge n. 1/2012 recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(convertito nella Legge 27/2012) che ha esteso l’applicazione della
disciplina in materia di pratiche commerciali anche ai rapporti tra
professionisti e microimprese (business to micro-business) fatta eccezione
per la pubblicità che continua ad essere disciplinata dal Dlgs n.
145/2007.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Pratica commerciale
• “Qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi
compresa la pubblicità e la commercializzazione
del prodotto posta in essere da un professionista
in relazione alla promozione, vendita o fornitura
di un prodotto ai consumatori”
• Art. 18 lett. d) Cod. Cons.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Pratica commerciale scorretta
• Secondo la clausola generale contenuta nell’articolo 20, comma 2, del
Codice del Consumo, una pratica commerciale si considera scorretta
quando sia al contempo:
• contraria alle norme di diligenza professionale ovvero secondo la
definizione contenuta nell’art. 18, comma 1, lett. h) “il normale grado della
specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori
attendono da un professionista nei loro confronti rispetto a principi
generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del
professionista”;
• idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta (alterare
sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione
consapevole inducendolo, pertanto, ad assumere una decisione
commerciale che non avrebbe altrimenti preso).
• Art. 20, Cod. Consumo.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Declinazioni di pratiche
commerciali scorrette
• Il divieto generale si articola attraverso due gruppi
di norme raccolte sotto la sezione I e la sezione II
del Capo II e riguardanti rispettivamente le pratiche
commerciali
• (i) ingannevoli e omissive (art. 21, 22 e 23 C. Cons)
• (ii) aggressive (artt. 24, 25 e 26 C. Cons)
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
AGCM
LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI
COSMETICI: UN VADEMECUM PER I CONSUMATORI
1) UN COSMETICO NON È UN FARMACO
2) MASSIMA ATTENZIONE ALLE PROMESSE DI RISULTATO
3) SÌ AI TEST CLINICI SOLO SE ATTINENTI E ACCESSIBILI
4) IL VALORE MASSIMO OTTENUTO NELLE SPERIMENTAZIONI NON
CORRISPONDE ALL’EFFICACIA DEL PRODOTTO
5) OCCHIO AI LIMITI DI EFFICACIA: DOVREBBERO ESSERE BEN VISIBILI
6) VANTI DI INNOVATIVITA’ SOLO SE SCIENTIFICAMENTE ASSODATI
7) IL BREVETTO SI PUO’ VANTARE SOLO SE È STATO CONCESSO
8) DISTINGUERE TRA TEST DI AUTOVALUTAZIONE E TEST SCIENTIFICI.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Sanzioni AGCM
pubblicità ingannevole
Le sanzioni previste, in caso di
accertamento dell’ingannevolezza, vanno
da 5.000 a 500.000 euro.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Casistica: Antirughe
Provvedimento n. 24825
Messaggio: “ IL TRATTAMENTO ANTI-ETÀ CHE SFIDA UNA
SESSIONE LASER […] l’efficacia del nostro trattamento, utilizzato per 8
settimane, è stata comparata con una sessione laser sulole rughe del contorno
occhi. I risultati sono incredibili.”
Seguiva un grafico, a rappresentare le rilevazioni effettuate nel corso di un test
clinico su 50 donne, ove venivano affiancati i dati di progressiva riduzione di
presenza e profondità delle rughe del contorno occhi in esito, da un lato, al
continuativo utilizzo del prodotto per 8 settimane e, dall’altro, alla seduta di laser
CO2.
Valutazione AGCM: “ le specifiche modalità illustrative delle caratteristiche e
dell’efficacia dei cosmetici, a partire dall’enfatico raffronto degli stessi con una
sessione di laser dermatologico […], potevano risultare ingannevoli per i
consumatori in quanto non adeguatamente suffragate da puntuali riscontri
scientifici.”
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
segue (…)
Provvedimento n. 24825
Sanzione: La società ha assunto l’impegno nei confronti
dell’AGCM di evitare, nell’ambito di future campagne pubblicitarie
di tutti i propri prodotti cosmetici, qualsiasi raffronto tra l’efficacia
degli stessi trattamenti con trattamenti di altra natura, in particolare
di medicina e chirurgia estetica.
L’AGCM ha ritenuto che gli impegni proposti dalla società siano
idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica
commerciale
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Casistica: Antirughe
Provvedimento n. 24988
Messaggio: “Filler da fare a casa: oggi si può. Una lunga ricerca e
infine la certezza: la bellezza di ben 6 topologie di acidi ialuronici,
con diverso peso molecolare, possono penetrare negli strati cutanei
medi e profondi generando un effetto di riempimento a livello
dermocosmetico, che si traduce in un filler capace di rialzare
depressioni ed aumentare volumi. […] Con questi risultati il
prodotto, per le sue spiccate proprietà di penetrazione, è stato
attentamente modificato e testaot per rispondere alle esigenze di
riempimento di zone del viso e del collo come zigomi, rughe, o di
aumento del seno o delle labbra.”
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
segue (…)
Provvedimento n. 24988
Valutazione AGCM: “ la pubblicità presenta elementi, contenuti e
modalità che appaiono idonei a configurare una pratica commerciale
scorretta, in violazione del codice del consumo, in quanto
attribuiscono ai prodotti caratteristiche di efficacia analoghe e
raffrontabili a quelle di un trattamento di medicina estetica,
specificamente un’efficacia riempitiva di tutti i tipi di depressioni
cutanee facciali, nonché di seno e di labbra […]”
Sanzione: l’AGCM ha ritenuto la pratica commerciale adottata come
scorretta ai sensi del codice del consumo e ha irrogato una sanzione
amministrativa di 150.000 euro.
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Casistica: Anticalvizie
Pronuncia n. 39/2010
(IAP)
Messaggio: “Prolunga la vita del capello, rallenta la
caduta, accelera la crescita, ridensifica a massa capillare,
protezione attiva delle cellule, efficacia anticaduta (88%).”
Valutazione Giurì: Risultati non ottenibili con un
prodotto cosmetico
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)
Torino, 24 novembre 2014
La contraffazione dei cosmetici
Segue (…)
Pronuncia n. 39/2010
(IAP)
Messaggio: “Prolunga la vita del capello, rallenta la
caduta, accelera la crescita, ridensifica a massa capillare,
protezione attiva delle cellule, efficacia anticaduta (88%).”
Valutazione Giurì: Risultati non ottenibili con un
prodotto cosmetico
C
A
M
E
R
A
D
IC
O
M
M
E
R
C
I
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
A
R
T
I
G
I
A
N
A
T
O
E
A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A
D
IT
O
R
I
N
O
Testo (per modificare il testo: “visualizza /schema diapositiva”)