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VOLUME 1
NU M E R O 2
ASSISTENZA PRIMARIA
Luglio/Agosto 2016
Volume 26
Numero 7/8
Sviluppo clinico e iter di registrazione
dei farmaci orfani per il trattamento
delle malattie rare.
In questo numero
Una malattia è definita rara quando colpisce una minima parte della
1.
Sviluppo clinico e iter di
registrazione dei farmaci
orfani per il trattamento
delle malattie rare
popolazione generale, interessando non più di 1 individuo su 2000.
Si stima che ad oggi siano riconosciute come malattie rare più di 8000
patologie, che colpiscono in Europa circa 30 milioni di persone (pari al 68% della popolazione).
L’80% delle patologie ha una causa genetica riconosciuta.
Il 50% delle malattie rare esordisce in età pediatrica.
Si definiscono orfani i farmaci potenzialmente utili per trattare una malattia
rara, senza un mercato sufficiente, per cui l’industria farmaceutica non
avrebbe interesse economico ad investire nello sviluppo in assenza di
incentivi e politiche comunitarie mirate.
La ricerca clinica e di base per accrescere le conoscenze sulle malattie rare incontra ostacoli legati alla
limitatezza delle risorse dedicate, alla scarsa numerosità di pazienti reclutabili nei trial clinici, alla necessità di
disegni sperimentali specifici e di iter registrativi accelerati.
Questi limiti rendono la ricerca, lo sviluppo preclinico e soprattutto clinico di terapie farmacologiche per
malattie rare poco attrattivi per l’industria farmaceutica in condizioni normali di mercato.
Al fine di far fronte a tali difficoltà e con l’obiettivo di incentivare la ricerca e lo sviluppo di farmaci per
malattie rare, facilitando contestualmente l’accesso dei pazienti alle terapie, il Parlamento e il Consiglio
Europeo, ispirandosi alla regolamentazione presente negli Stati Uniti (Orphan Drug Act, 1983), il 16 dicembre
1999, hanno adottato il Regolamento CE 141/2000 riguardante i farmaci orfani.
Con il Reg. CE 141/2000 le autorità comunitarie hanno introdotto una normativa ad hoc, al fine di incentivare
lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci orfani, stabilendo i criteri di designazione, prevedendo
l’adozione di procedure di consulenza scientifica (protocol assistance) e di politiche di prezzo dedicate,
nonché l’esclusiva commerciale per 10 anni, al fine di incoraggiare e premiare le imprese che investono nel
settore. Inoltre, con il Regolamento è stato creato un Comitato per i farmaci orfani (COMP) all’interno
dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), con l’incarico di esaminare le richieste di designazione e di
consigliare e assistere la Commissione nelle discussioni in merito ai farmaci orfani.
La designazione di medicinale orfano può essere ottenuta in qualunque fase di sviluppo del farmaco: la
ricerca può essere ancora in fase pre-clinica o può aver raggiunto uno stadio avanzato di sperimentazione
clinica sull’uomo (Fase III), anche se tipicamente le designazioni di medicinale orfano vengono rilasciate
nelle fasi precoci di sviluppo clinico (Fase I,II).
La designazione di medicinale orfano non è però sinonimo di Autorizzazione all'Immissione in Commercio
(AIC), la quale viene concessa alla fine dell’iter di sviluppo clinico una volta che sono state raccolte
sufficienti evidenze di efficacia, sicurezza e qualità del medicinale.
Pertanto a livello europeo esiste un Registro Comunitario dei farmaci designati come orfani, che comprende
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.
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più di 80
mille molecole (1223 designazioni registrate nel periodo 2000-2013), molte delle quali ancora in stadio
precoce di sviluppo, e un Elenco dei medicinali orfani autorizzati all’immissione in commercio che costituisce il
Est
60
sottogruppo
(attualmente 98 molecole) dei farmaci
designati come orfani che sono riusciti a superare tutte le fasi
Ovest
di sviluppo
40 clinico (Fase I, II, III) e ad ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) a livello europeo
tramite procedura centralizzata (entrambe le Nord
liste di prodotti medicinali, designati e autorizzati sono disponibili sul
20
sito dell’EMA e della Commissione Europea). Da un punto di vista regolatorio le richieste di designazione vengono
esaminate
dal Comitato per i farmaci orfani (COMP), mentre le richieste di autorizzazione vengono sottoposte,
0
1° Trim. 2° Trim.l’iter
3° Trim.
4° Trim. non-clinico e clinico, al parere del Comitato Prodotti Medicinali per uso
una volta completato
di sviluppo
Umano (CHMP) sempre afferente all’EMA.
I criteri necessari al fine di ottenere la designazione di medicinale orfano da parte del COMP ai sensi del Reg. CE
141/2000 sono i seguenti:

il medicinale deve essere utile per la diagnosi, la profilassi o la terapia di una affezione grave e cronica, che
comporta una minaccia per la vita o che sia seriamente debilitante (criterio di gravità)

la condizione clinica per la quale viene richiesta la designazione di farmaco orfano deve essere plausibile da
un punto di vista medico (criterio di plausibilità medica)

la prevalenza della condizione clinica per la quale viene richiesta la designazione di farmaco orfano non
deve essere superiore a 5 individui su 10.000 nella UE (criterio di prevalenza) oppure il mercato per il farmaco
designato come orfano deve essere tale che, in assenza di agevolazioni specifiche, la commercializzazione
nella UE sia così scarsamente redditizia da non giustificare l’investimento necessario (criterio di insufficiente

ritorno dell’investimento)
non ci devono essere soddisfacenti metodi alternativi di diagnosi, prevenzione e trattamento della condizione
clinica per la quale si richiede la designazione, o se tali metodi esistono il prodotto designato deve apportare
un beneficio clinico significativamente superiore.
Solo i farmaci per uso umano possono essere designati “farmaci orfani”. Sono esclusi i farmaci veterinari, i
dispositivi medicali, gli additivi alimentari e i prodotti dietetici.
La designazione di farmaco orfano da parte del COMP apre le porte ad una serie di grants e benefits per le
aziende che sviluppano il medicinale, in particolare tariffe notevolmente agevolate per la registrazione, esclusività
di mercato per 10 anni e ampia possibilità di consulenza e assistenza da parte delle autorità regolatorie (EMA), in
particolare, per il disegno e la conduzione di trial clinici specifici necessari per l’ottenimento dell’AIC (protocol
assistance). Nello specifico, lo strumento del protocol assistance è fondamentale per sostenere il medicinale nel
suo iter di sviluppo clinico, per affrontare il quale è spesso necessario approntare studi clinici caratterizzati da
metodi di disegno, conduzione e analisi peculiari.
Infatti la designazione a farmaco orfano è soltanto il primo passo
nel lungo percorso verso l’autorizzazione al commercio (AIC): per
ottenere l’AIC devono essere raccolte sufficienti evidenze
scientifiche tali da garantire efficacia, sicurezza e qualita’ del
medicinale da immettere in commercio.
Est
LO SVILUPPO CLINICO DEI FARMACI
Ovest
Nord
Lo sviluppo clinico dei farmaci convenzionalmente si articola in 3
fasi (tuttavia spesso tali fasi non sono così rigidamente separate e
il percorso di sviluppo clinico è caratterizzato da processi
iterativi):

Fase I - Si sperimenta su un piccolo numero di volontari sani allo scopo di studiare la farmacocinetica e,
quando possibile, la farmacodinamica nonché la tollerabilità e sicurezza del farmaco. In particolare,
l’obiettivo principale della Fase I è quello di determinare la Massima Dose Tollerata (MTD) e quindi la massima
dose raccomandata per la successiva Fase II (RP2D). In alcune aree terapeutiche come l’oncologia gli studi
di Fase I, per evidenti motivi etici, vengono effettuati direttamente su pazienti solitamente in fase avanzata di
malattia. Dopo i tragici eventi di Northwick Park Hospital – Londra nel 2006, dove 6 volontari sani svilupparono
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una terribile sindrome da rilascio di citochine in seguito a somministrazione di un anticorpo monoclonale
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superagonista
(TGN1214), EMA e alcune Agenzie europee (AFSSAPS e MHRA) hanno adottato importanti linee
guida (es. Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-inhuman clinical trials with investigational
Est
60
medicinal products”, Senn Report, etc.) concernenti le strategie per minimizzare il rischio legato alle
Ovest
40
sperimentazioni
First in Human (allometric scaling e maximal safe starting dose - MRSD, dose escalation e dose
Nord
staggering),
in
particolare
a quelle riguardanti i farmaci biologici, per i quali i modelli pre-clinici sono spesso
20

scarsamente predittivi in conseguenza della specie-specificità di prodotti come gli anticorpi monoclonali.
0 II - Si sperimenta su un numero limitato e altamente selezionato di pazienti affetti dalla malattia in un
Fase
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
contesto terapeutico esplorativo. L’obiettivo è quello di capire, prima di arrivare alla più impegnativa Fase III,
se il farmaco è attivo (“proof of concept”). In questa fase viene anche studiata la relazione dose-risposta

attraverso gli studi di dose-finding per decidere quali sono le dosi più promettenti da portare in Fase III.
Fase III - Si sperimenta su un numero di pazienti più elevato e con caratteristiche più simili a quelle della
popolazione che utilizzerà il farmaco una volta immesso in commercio, per verificarne l’efficacia in un
contesto terapeutico confermativo. Gli studi di fase III sono solitamente randomizzati, condotti in doppio cieco
e in parallelo. Gli studi di Fase III vengono detti anche “pivotal”, in quanto costituiscono la conferma
dell’evidenza di efficacia da presentare all’autorità regolatoria ai fini della registrazione del farmaco. Pertanto
questi studi dovranno avere caratteristiche operative (errore di tipo I, dimensione campionaria, potenza) e
piano di analisi statistica robusti e tali da escludere i principali errori sistematici.
Per i farmaci orfani il normale iter di sviluppo clinico spesso non è fattibile data la difficoltà di arruolare un numero
adeguato di pazienti. In particolare gli studi pivotal di fase III che richiedono dimensioni campionarie sufficienti a
rilevare l’effect-size (Δ) ipotizzato del farmaco, non risultano realizzabili per molte patologie/indicazioni che hanno
una prevalenza minima nella popolazione generale.
APPROCCI METODOLOGICI ALTERNATIVI
Negli ultimi anni sono stati sviluppati approcci metodologici alternativi per il disegno, la conduzione e l’analisi dei
trial clinici, basati in particolare sulla statistica bayesiana, che è diventata più accessibile dal punto di vista delle
difficoltà di risoluzione di integrali complessi grazie all’avvento di calcolatori più potenti e all’introduzione di
algoritmi MCMC (Markov Chain Monte Carlo) di simulazione e risoluzione in modo non analitico degli integrali
(risoluzione degli integrali basata sul campionamento iterativo).
L’approccio bayesiano appare particolarmente utile nelle sperimentazioni caratterizzate da limitata dimensione
campionaria, nel quale l’informazione esterna (prior) assume un peso rilevante (via via che aumenta il numero di
soggetti arruolati il peso della prior diminuisce fino ad annullarsi per studi di grandi dimensioni) e può conferire
potenza allo studio attraverso un processo di integrazione basato sul principio di intercambiabilità e sulla
concordanza delle evidenze extrasperimentali con quelle ottenute nel trial.
Nell’ambito delle malattie rare, destano particolare interesse anche gli studi adattativi adaptive trials (possono
esser basati sia sull’approccio inferenziale frequentista che su quello bayesiano, anche se tipicamente adottano la
statistica bayesiana), che sono caratterizzati da una o più analisi ad interim a livello delle quali vengono
implementate variazioni di caratteristiche del disegno del trial (criteri di inclusione/esclusione, sample size,
randomizzazione, numero di bracci di trattamento o le dosi/schedule impiegate) sulla base dei risultati di tali analisi
ad interim.
Gli studi adattativi possono permettere di ridurre il numero di soggetti necessari per ottenere la potenza desiderata
del trial effettuando più misurazioni (analisi ad interim) sugli stessi soggetti. Tuttavia la molteplicità delle osservazioni
(multiple looks) genera inflazione dell’errore di tipo I (ovvero della probabilità di ottenere falsi positivi). Gli studi
adattativi inoltre, almeno teoricamente, potrebbero consentire l’aggregazione di fasi diverse di studio (tipicamente
fase II di dose-finding e fase III pivotal) determinando una diminuzione degli studi necessari per la registrazione.
Infine, rimanendo nel contesto frequentista, ricordiamo che il disegno cross-over in cui il confronto fra le terapie in
studio avviene sullo stesso soggetto, riducendo la variabilità delle osservazioni (la variabilità intra-soggetto è minore
di quella inter-soggetto) permette di ottenere una potenza di studio maggiore con lo stesso numero di soggetti
rispetto al disegno in parallelo, ed è quindi particolarmente utile nell’ambito delle malattie rare.
La recente entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica, Regulation 536/2014
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(che però diventerà esecutivo solo a partire dal 2016) ha fra i principali obiettivi quello di favorire e facilitare la
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conduzione di studi multinazionali e globali in Europa. Questo aspetto è molto importante per lo sviluppo dei
80 orfani e per la terapia delle malattie rare, in quanto visto la bassa prevalenza di queste patologie, spesso
farmaci
l’unica strada per arruolare un numero sufficiente
di soggetti è quella di organizzare grandi studi multinazionale.
Est
60
ITER DI
40REGISTRAZIONE
Ovest
Nord
20
Una volta raccolte, attraverso i trials clinici, sufficienti evidenze di efficacia e sicurezza, viene sottoposto all’autorità
0
regolatoria
il dossier scientifico del medicinale (Common Technical Document) comprendente tutte le
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
caratteristiche
chimico-fisiche e di produzione, nonché tutti i dati emersi nel corso degli studi non clinici (modelli in
vitro e animali) e nelle 3 fasi cliniche.
I medicinali designati come orfani devono obbligatoriamente (ai sensi del Reg. CE 726/2004) essere valutati e
autorizzati tramite procedura centralizzata.
La procedura centralizzata prevede la sottomissione del dossier scientifico del medicinale alla valutazione del
Comitato per i Medicinali per uso umano (CHMP) dell’EMA che, entro 210 giorni, dovrà esprimere un parere sulla
base del quale la Commissione adotterà una Decisione in merito all’immissione in commercio (o meno) del
medicinale che avrà validità su tutto il territorio dell’EU/EEA e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea.
Una volta ottenuta l’autorizzazione comunitaria attraverso procedura centralizzata, inizia la fase di
“nazionalizzazione” dell’autorizzazione a livello dei singoli Stati Membri, nel corso della quale vengono definiti: il
regime di fornitura, il prezzo e la classe di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Le diverse
tempistiche e procedure in vigore a livello dei singoli Stati Membri nella negoziazione del prezzo e del rimborso
hanno creato notevoli differenze nei tempi di accesso dei pazienti ai nuovi farmaci, con importanti ritardi in alcuni
paesi (come l’Italia) rispetto ad altri.
In Italia, la Legge 189/2012 (Decreto Balduzzi) successivamente modificata dalla Legge 98/2013 (Decreto del Fare)
ha introdotto importanti novità nelle tempistiche e nelle procedure riguardanti la contrattazione del prezzo e del
rimborso dei medicinali con ampie ricadute a livello di accesso da parte dei pazienti, soprattutto nel caso di
terapie per malattie rare.
Prima dell’introduzione della L.189/2012, un medicinale non poteva essere autorizzato all’immissione in commercio
in Italia senza l’attribuzione del regime di fornitura e della classe di rimborsabilità con la definizione del relativo
prezzo. Le novità introdotte con L.189/2012 prevedono, in particolare, che la domanda di contrattazione del
prezzo può essere presentata dall’azienda richiedente soltanto dopo aver ottenuto l’AIC, separando così di fatto
la procedura di AIC da quella di negoziazione del prezzo e del rimborso in SSN. La nuova procedura prevede,
infatti, che all’atto dell’AIC, il medicinale sia classificato in un’apposita sezione della Classe C dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilità (Classe Cnn, cioè classe C non negoziata). La Legge ha però previsto
per i farmaci orfani un’eccezione alla separazione della procedura di AIC da quella di negoziazione di prezzo e
rimborso, permettendo all’azienda farmaceutica di presentare la sua proposta di prezzo anche prima della
conclusione dell’iter autorizzativo a livello nazionale, ma soltanto dopo che a livello europeo il CHMP dell’EMA
abbia espresso parere favorevole all’immissione in commercio, in modo tale che le due procedure (autorizzativa e
di contrattazione del prezzo) siano definite contemporaneamente, riducendo i tempi per la reale disponibilità del
medicinale a carico SSN.
Il problema, inizialmente, era legato al ritardo con cui le aziende farmaceutiche presentavano la richiesta di
rimborsabilità e la relativa proposta di prezzo. Con il “decreto del fare”, convertito con modificazioni dalla
L.98/2013, è stato di fatto superato tale impasse, obbligando le aziende farmaceutiche a presentare la proposta di
prezzo non più tardi di 60 giorni dall’ottenimento dell’AIC in Italia, pena la decadenza dell’autorizzazione al
commercio. Inoltre il termine di 180 giorni (a partire dalla data di richiesta da parte dell’azienda) previsto per la
conclusione della contrattazione del prezzo fra AIFA e azienda farmaceutica è stato definitivamente ridotto a 100
giorni.
I dettagli della procedura di contrattazione del prezzo con l’azienda farmaceutica a livello della Commissione
Prezzi e Rimborsi di AIFA rimangono normalmente riservati, anche se in generale si basano sull’analisi costo/utilità
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del medicinale e su analisi di budget impact secondo
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80
60
40
20
0
i principi dell’HTA (Health Technology Assessment).
Sicuramente uno dei criteri adottati ai fini della
determinazione del prezzo di un medicinale è la
Est
numerosità della popolazione target che riceverà il
OvestTanto minore è
farmaco una volta commercializzato.
Nord target di un
la numerosità della popolazione
medicinale tanto più alto risulta normalmente il suo
prezzo di vendita.
1°
Trim. 2°aspetti
Trim. 3° legati
Trim. 4° alla
Trim. definizione del prezzo di
Questi
vendita e del rimborso SSN, nonché le agevolazioni
tariffarie a livello di procedure di registrazione e il
percorso accelerato e assistito da parte di EMA nella
predisposizione e nella conduzione dei trials clinici
(protocol
assitance),
ha
spinto
l’industria
farmaceutica ad adottare sempre più spesso
strategie di sviluppo e registrazione dei medicinali mirate ad ottenere autorizzazioni all’immissione in commercio
inizialmente per popolazioni ristrette e ben definite (soprattutto dal punto di vista genotipico) di pazienti, per poi
estendere in fasi successive le indicazioni terapeutiche dell’AIC a popolazioni più ampie. Inoltre, nell’era delle
targeted therapies, la più bassa variabilità garantita da nicchie di pazienti, definite sulla base di specifiche
caratteristiche genetiche o sulla base di specifici biomarker, risulta vantaggiosa per dimostrare l’efficacia di un
farmaco con un conseguente minore numero di fallimenti (minore “tasso di attrito” nello sviluppo del farmaco).
Queste strategie di sviluppo dei medicinali hanno bisogno a monte di una sottoclassificazione, spesso su base
genetica, di malattie che in precedenza non erano considerate rare (ad es. leucemia linfatica cronica, mieloma
multiplo, linfoma non Hodgkin) verso le quali indirizzare inizialmente lo sviluppo dei nuovi farmaci. In quest’ottica,
con il termine malattia semi–rara si vuole provocatoriamente indicare queste sotto–categorizzazioni di malattie
precedentemente non considerate rare all’interno di una strategia di “nicchiamento delle indicazioni
terapeutiche” sempre più spesso perseguita dall’industria farmaceutica al fine di accelerare la registrazione di un
nuovo medicinale e volta all’ottenimento di prezzi di vendita più alti. In modo analogo con il termine farmaco
semi–orfano sono indicati i medicinali coinvolti in questo processo di targettizzazione sempre più mirata delle
procedure di sviluppo, registrazione e marketing verso popolazioni ristrette e geneticamente definite di pazienti.
Questo processo può riguardare anche vecchie molecole già ampiamente utilizzate per patologie non rare con
prezzi di vendita dell’ordine di poche euro per confezione, che vengono riformulate e ri–sviluppate per il
trattamento di patologie rare con il conseguente ottenimento di prezzi di vendita molto più alti (migliaia di euro
per confezione). E’ il caso, ad esempio, di vecchi antibiotici attivi contro pseudomonas aeruginosa, come
tobramicina e colistina, ri–sviluppati in forma di aerosol per il trattamento dei pazienti affetti da fibrosi cistica,
oppure è il caso del sodio oxibato (GHBA) già ampiamente utilizzato nelle terapie di disassuefazione dall’alcol
che è stato nuovamente sviluppato per la terapia della narcolessia cataplettica ottenendo un prezzo di vendita
cento volte più alto.
Dopo aver ottenuto la definizione del prezzo e della classe di rimborsabilità SSN da parte della Commissione
Prezzo e Rimborsi dell’AIFA, il nuovo medicinale potrebbe ancora non essere immediatamente disponibile per i
pazienti a carico SSN. Infatti, l’accesso dei pazienti differisce a livello regionale a causa della diversa modalità di
introduzione del nuovo farmaco nella normale pratica clinica tramite lo strumento dei Prontuari Farmaceutici
Regionali e, a livello locale, dei Prontuari Farmaceutici Ospedalieri.
Regione Lombardia è fra le poche regioni a non aver mai adottato Prontuari Farmaceutici Regionali ed aver
storicamente intrapreso percorsi alternativi, in particolare, indirizzati al governo clinico dell’assistenza
farmaceutica e al controllo dell’utilizzo dei farmaci ad alto costo attraverso lo strumento della rendicontazione in
File F. A tal proposito, alcune Regioni come il Veneto, che storicamente hanno invece concentrato le politiche
farmaceutiche nella predisposizione di Prontuari Farmaceutici Regionali, hanno recentemente seguito l’esempio
di Regione Lombardia, abolendo tali prontuari e implementando strategie di governo clinico .
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80
IL REQUISITO DELLA INNOVATIVITA’ TERAPEUTICA
60
Est
A livello nazionale, al fine di facilitare l’accesso
Ovest dei pazienti a farmaci di promettente beneficio clinico (sulla
40
base dei trials pre-autorizzativi) bypassandoNord
le barriere dei Prontuari Farmaceutici Regionali e Ospedalieri, e’
stata 20
introdotta la categoria dei farmaci innovativi. Infatti, le Regioni, attraverso l’accordo Stato-Regioni del 18
novembre 2010, assicurano che da parte degli ospedali siano immediatamente resi disponibili agli assistiti, anche
0
senza il formale
inserimento
Prontuari Ospedalieri Regionali, i medicinali che, a giudizio della Commissione
1° Trim. 2°
Trim. 3° Trim.nei
4° Trim.
Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA, possiedono il requisito di innovatività terapeutica “importante”, oppure di
innovatività terapeutica “potenziale”.
L’attribuzione del grado di innovatività da parte della CTS si basa su:
1. la disponibilità di trattamenti preesistenti
2. l’entità dell’effetto terapeutico.
Ciascuno di questi parametri presenta tre possibili opzioni in ordine decrescente di importanza. Dalla
combinazione dei diversi punteggi si può attribuire il grado di innovazione terapeutica di una nuova molecola,
come descritto nell’algoritmo di seguito riportato che, tuttavia, è in corso di revisione da parte di AIFA:
Algoritmo innovazione terapeutica farmaco
(Fonte Agenzia Italiana del Farmaco)
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I farmaci classificati come innovativi “importanti” o “potenziali” sono inseriti in un elenco periodicamente
80
aggiornato
da AIFA. Nell’ultimo aggiornamento del 24/05/2015 compare soltanto un farmaco utilizzato nella
terapia
di
malattie
rare, l’Ivacaftor, per il trattamento
di un sottogruppo di pazienti con fibrosi cistica portatori di
Est
60
una specifica mutazione del gene che codifica per la proteina deficitaria CFTR (Cystic fibrosis transmembrane
Ovest
40
conductance
regulator).
Nord
Il tema
20 dell’innovazione terapeutica e, in particolare, i problemi legati alla sostenibilità dell’innovazione
terapeutica all’interno di un Servizio Sanitario di tipo universalistico come il nostro, saranno sempre più centrali nei
0
prossimi anni.
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
Nel campo delle malattie rare emergono all’orizzonte importanti cambiamenti di paradigma nel trattamento di
numerose patologie, grazie all’avvento di terapie avanzate ATMP (terapia genica, cellulare e ingegneria
tissutale) e al consolidamento di precedenti innovazioni tecnologiche quali le terapie enzimatiche sostitutive e gli
anticorpi monoclonali. Tuttavia tali innovazioni sono caratterizzate da un costo difficilmente sostenibile per il SSN,
se pensiamo che, ad esempio, la prima terapia genica autorizzata al commercio in Europa dal CHMP – EMA, il
Glybera (alipogene tiparvovec), destinato al trattamento di una rara forma di pancreatite da deficit di
lipoproteinlipasi, ha spuntato il prezzo di circa 1 milione di euro per ciclo di somministrazione in Germania (in Italia
non si è ancora conclusa la negoziazione del prezzo e del rimborso fra AIFA e azienda farmaceutica).
In questa prospettiva diventa prioritario non drenare risorse e incentivi dedicati allo sviluppo di farmaci per
malattie che sono davvero rare e che corrispondono ad un bisogno clinico ancora disatteso, cercando di
limitare operazioni e strategie di sviluppo industriale che possano mettere in crisi l’importante impianto regolatorio
e assistenziale che è stato faticosamente costruito, sia a livello europeo che nazionale, per incentivare lo sviluppo
dei veri farmaci orfani e facilitare l’accesso dei pazienti alle nuove terapie.
dr. Arrigo Paciello
Farmacista ATS
Redazione a cura
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Dipartimento Cure Primarie
Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030/383.9244
Fax 030/383.9317
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