CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA Via A. da Recanate n. l - 20124 MILANO consiglio.disciplina@pec .odg.mi.it; consiglio [email protected] .it; telefono 026 771371; fax 02667 16194 notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 le ge 69/ 963) l Prot. N. 35 /14/TF/ac Giornalista pubblicistaa Tiziano Crudeli c/o Avv. Massimiliano Lavia Via Colonna 43 - 20149 Milano Procura generale della Repubblica c/o Corte d'Appello Via Freguglia l - 20122 Milano e p.c.: Giornalista professionista ……………… ………………………… Ordine dei Giornalisti della Lombardia Via A. da Recanate l- 20124 Milano Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti Via Parigi 11-00185 Roma Il Consiglio di disciplina territoriale composto dai Consiglieri : Tino FIAMMETTA Liviana NEMES Anna MIGOTTO Presidente e relatore Consigliere Consigliere riunito nella seduta del 20 gennaio 2014 ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento protocollato al n. 18112, promosso nei confronti di: Tiziano Crudeli, residente in Milano, elettivamente domiciliato in via Colonna 43 presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Lavia che lo rappresenta e difende per mandato. IN FATTO Il 7 gennaio 2012 è pervenuto all'Ordine dei giornalisti della Lombardia una segnalazione a firma ……………………... nella quale il giornalista lamenta che il telecronista sportivo Tiziano Crudeli è protagonista in Inghilterra di uno spot pubblicitario a favore di una famosa agenzia inglese di scommesse sportive, la Ladbrokes. Il breve filmato è destinato solo al Regno unito, ma, ovviamente, è possibile vederlo su internet. E per farlo basta recuperare tutti i video che riguardano il collega Crudeli, che gode di una indubbia notorietà a seguito delle sue ormai numerosissime partecipazioni come ospite fisso ed "esperto" in diverse trasmissioni televisive. L'Ordine dei giornalisti ha chiesto a Tiziano Crudeli di fornire la propria versione dei fatti. Il 27 aprile 2012 il collega ha fatto prevenire all'Ordine "una memoria illustrativa" attraverso il suo legale Massimiliano Lavia e firmata da quest'ultimo. Nella memoria, il legale esordisce affrontando la questione della qualifica di Crudeli, che non è un professionista ma pubblicista. Conferma che il suo assistito sia stato scritturato dall'agenzia e che il "contratto prevede la diffusione solo in territorio britannico ". L'avvocato ribadisce che Crudeli non "abbia perpetrato alcun inganno ai danni del lettore telespettatore attraverso una pubblicità mascherata da articolo informativo , né abbia carpito dolosamente la fiducia del lettore che presume l'obiettività di chi esercita la funzione informativa ." Concludendo che tale performance non "intacchi l'autonomia e la credibilità del giornalista" Il 17 ottobre 2013 il Consiglio di Disciplina ha aperto un procedimento disciplinare a carico di Crudeli per verificare se la partecipazione agli spot in questione comportasse violazione degli articoli 2 e 48 della Legge 69/63 Clng art 44 Dlgs 2006/05 codice consumo e Carta dei doveri del giornalista. Il 20 gennaio 2014 Crudeli è stato convocato davanti al Consiglio di disciplina. Nel corso dell'audizione egli si è avvalso dell'assistenza dall 'avvocato Massimiliano Lavia. Davanti al Consiglio, Crudeli ha informato di non avere acconsentito al trasferimento di quello spot in nessuna rete televisiva italiana e di non avere mai permesso che immagini pubblicitarie dello spot venissero diffuse in territorio italiano. Visibilmente provato , ha aggiunto "di non essere mai stato un giocatore, di non scommettere e di ritenere tale pratica non idonea" al suo personaggio. Responsabile per diversi anni del settore giovanile del Milan, Cudeli ha concluso l'audizione asserendo di non avere mai inteso spingere e convincere chiunque , minorenni compresi, a scommettere, non tollerando personalmente tale propensione . Ammettendo, infine, di essersi prestato per ragioni economiche. L'avvocato Lavia da parte sua ha ulteriormente rilevato che l'abitudine a puntare soldi sulle partite e su altri sport è assolutamente "deprecabile " IN DIRITTO Appare assolutamente pretestuosa la distinzione fra professionisti e pubblicisti. L'art. l della legge 6911963 recita: "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc. al n. 18112 2 A'1-U-t occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi". In ogni caso anche i pubblicisti sono soggetti alle medesime regole e doveri dei colleghi professionisti iscritti al medesimo Ordine. Altrettanto contestabile l'opinione espressa dall'avvocato di credere che lo spot (trasmesso unicamente in Inghilterra) , metta Crudeli al riparo da eventuali sanzioni disciplinari in Italia. Ormai la velocità delle comunicazioni e l'assoluta mancanza di confini geografici caratteristica peculiare della Rete globale - rende ogni battuta, filmato, performance , intervista o spot, girati e raccolti in qualche angolo sperduto della Terra immediatamente fruibile da chiunque, in ogni latitudine. Senza particolari sforzi. Basta digitare "Crudeli" su Google per assistere alla scoppiettante clip del collega sportivo. Ha ragione invece illegale asserendo che Crudeli non abbia ingannato il pubblico. Lo spot in questione - che chiunque può facilmente recuperare -non è un articolo pubblicitario camuffato da redazionale. Non si configura come un'opinione giornalistica che nasconde in maniera subliminale altri obiettivi. In questo senso appare rispettato l'articolo della Carta dei doveri che obbliga il giornalista a "porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale ". E' vero: non c'è alcun inganno e nessuna pubblicità occulta. Nessuna commistione. Ma la Carta dei doveri ammonisce: "è vietato prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale " consentendo unicamente e "a titolo gratuito a iniziative pubblicitarie volte a fini sociali , umanitari , culturali, religiosi , artistici , sindacali e comunque prive di carattere speculativo". Appare evidente l'intento "speculativo" dello spot, così come è altrettanto lampante che non si tratti di "un'iniziativa a fini sociali e umanitar i". Questo Consiglio non ritiene che Crudeli abbia messo a repentaglio la sua "autonomia professionale ". L'articolo 4 del Contratto di lavoro giornalistico è pienamente rispettato (''I messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali") Crudeli poteva quindi continuare legittimamente a commentare le partite di calcio senza che la sua partecipazione (dietro compenso) allo spot dell'agenzia di scommesse potesse scalfire la sua onestà professionale. Nessuno , tra i suoi numerosissimi e affezionati telespettatori ha potuto lontanamente sospettare che le opinioni e valutazioni del telecronista Crudeli fossero inquinate e inficiate dal rapporto di lavoro con l'agenzia di scommesse. Ma questo Consiglio intende fare rispettare il dettato della Carta che vieta ai propri iscritti di prestarsi a "certe pubblicità ". Come quelle che promuovono le scommesse on line. Questo Consiglio ritiene che la diffusione , anche tra un pubblico giovanile e minorenne , della pratica delle scommesse non sia né da promuovere né da tollerare da parte di un giornalista, soprattutto sportivo. E soprattutto da parte di un giornalista che- come Crudeli- gode di un vasto credito e conclamata popolarità. Diventato un'icona e ritenuto ,prevalentemente da un pubblico non adulto quasi una "star", e come tale, anche, da imitare. Il Codice deontologico recita: "Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possano provocare incidenti , atti di violenza , o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico e dei tifosi " Accreditando proprio al giornalista sportivo la forza mediatica sufficiente a spingere i suoi lettori/ascoltatori verso comportamenti disdicevoli. fn;r CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc. al n. 18/12 3 In base agli articoli 2 e 48 della legge 69/ 1963, l'articolo 44 D.lgs 206/2005, codice del consumo articolo 23 e la Carta dei doveri riteniamo: "deontologicamente censurabile la condotta di un giornalista che presta la propria immagine per una campagna pubblicitaria anche qualora non abbia percepito alcun compenso , se questa è comunque rivolta a incrementare il numero degli utenti di un servizio o prodotto commerciale ". E ancora: "qualunque giornalista , a maggior ragione se particolarmente affermato nel settore informativo di riferimento , non può consentire che la propria immagine venga utilizzata da chi ha interesse commerciale ad incrementare il numero di appassionati di una disciplina, quale per esempio il poker sportivo, che pure non essendo formalmente qualificata come gioco d'azzardo presuppone l'esborso di denaro e che specie se giocato on line può determinare forme di dipendenza e situazioni di indebitamente economico ." (Decisione del 5 luglio 2012, Ordine dei giornalisti della Lombardia c.F.C.) Aggiungiamo che, soprattutto on line, diventa difficile, se non impossibile, scongiurare la partecipazione a questi giochi, dei minorenni . I quali ricorrendo a qualche banale stratagemma , riescono a vanificare i blandi impedimenti legati alla minore età. Il divieto deontologico a che un giornalista si trasformi in testimoniai di qualunque prodotto ha un duplice scopo. Da una parte - e lo ribadiamo - intende impedire che un giornalista sia condizionato da rapporti commerciali che possano influire sulla sua attività di informatore neutrale di notizie e nel contempo tutelare l'opinione pubblica- compresi soprattutto i minori "destinatari di un messaggio pubblicitario impedendo che un giornalista possa garantire al prodotto sponsorizzato un sorta di valore aggiunto che gli deriva dalla propria immagine di comunicatore delle notizie , professionista o pubblicista che sia." (Decisione n.39 del 14 gennaio 2009, Odg Lombardia) Tutto ciò vale- secondo l'avviso di questo Consiglio- a prescindere dai compensi economici. A questo proposito rileviamo che il protocollo d'intesa richiamato dalla Carta dei Doveri del 14 aprile 68 sottoscritto dalla Federazione nazionale della Stampa e dalle principale associazioni e federazioni del settore pubblicitario parla chiaro riguardo i giornalisti: "per l'attività professionale non si dovrà accettare richiedere e offrire (anche col consenso del datore di lavoro o del committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali ". Vale la pena spendere due parole anche in merito a un'altra questione deontologica. La carta dei doveri (documento Cnog-Fnsi 8 luglio 93) al primo capitolo quello sui Principi , rileva : "Il giornalista non può accettare privilegi , favori, incarichi che possano condizionare la sua credibilità professionale ". Nel 2004 il Consiglio nazionale dell'Ordine ha adottato un documento di indirizzo volto a stigmatizzare determinati comportamenti sottolineando che "i giornalisti si sentono pressati ad assumere funzioni che mettono a rischio l'autorevolezza e la dignità del lavoro giornalistico". Ecco. Il giornalista ha una sua immagine e questa immagine va coltivata e tutelata. Occorrono anni di sacrifici e lavoro serio, per costruire un rapporto solido, duraturo e onesto con il lettore/telespettatore. Per quest'ultimo , il giornalista è dotato di un carisma che rende credibile ciò che dice e ciò che scrive. Un'aura che lievita e si potenzia soprattutto attraverso il mezzo televisivo . Mettere suddetto carisma e la propria professionalità al servizio di un qualsiasi jM'CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc. al n. 18/12 4 prodotto pubblicitario (e a maggior ragione di un prodotto definito "deprecabile" dagli stessi protagonisti dello spot) sbriciola la fiducia del telespettatore, fa crollare la credibilità dell'operatore dell'informazione, e relega il giornalista a livello di un imbonitore televisivo che promuove gadget a pagamento. Il rapporto di fiducia, indispensabile per la stessa sopravivenza della professione, viene minato irrimediabilmente. Purtroppo il danno all'immagine trascina anche l'intera categoria, composta prevalentemente da professionisti seri. E' possibile che Tiziano Crudeli si sia reso conto degli effetti della sua performance televisiva badando di non importarla in Italia. Così come è evidente che lo stesso, abbia ammesso (in sede di audizione) a malincuore di avere accettato l'incarico extraprofessionale per denaro, "avend sempre rifiutato assunzioni da aziende editoriali", tuttavia nell'irrogare la sanzione non può non tenersi conto anche delle conseguenze sull'intera categoria. P.Q.M. il Consiglio ravvisa la responsabilità di Tiziano Crudeli per i fatti a lui contestati e ritiene sanzione adeguata la censura. Si notifichi al giornalista Tiziano Crudeli elettivamente domiciliato in Via Colonna 43 20149 presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Lavia, nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. Il Presidente estensore Tino Fiammetta Il Consigliere Liviana Nemes Il Consigliere Anna Migotto CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- Proc. al n. 18/12 5