CONTABILITÀ Dal 2016 spese di pubblicità e di ricerca fuori dall’attivo La modifica dei criteri di valutazione dei costi di ricerca e pubblicità ad opera del DLgs. 139/2015 pone rilevanti problematiche applicative / Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE L’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità e di ricerca, a seguito del DLgs. 139/2015, comporta lo stralcio dell’eventuale ammontare residuo iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale fino all’esercizio 2015? La novità non interessa i bilanci dell’esercizio in corso, ma il DLgs. 139/2015 entra in vigore per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016; pertanto, le rilevazioni contabili devono essere effettuate successivamente alla riapertura dei conti dell’esercizio 2016. La modifica ai criteri di valutazione in esame ha effetto “retroattivo”: lo si desume dall’art. 12 del DLgs. 139/2015, il quale stabilisce che le modificazioni previste all’art. 2426, comma 1, numeri 1) costo ammortizzato per valutazione dei titoli immobilizzati, 6) ammortamento dell’avviamento e 8) costo ammortizzato per valutazione dei crediti e debiti possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Da quanto riportato sono esclusi i costi di ricerca e pubblicità e, quindi, la retroattività coinvolge l’ammontare residuo delle spese capitalizzate prima del 1° gennaio 2016, in quanto la norma non prevede la possibilità di applicazione prospettica. Tale approccio appare particolarmente penalizzante per le imprese che hanno capitalizzato nei precedenti esercizi, rispettando correttamente i principi contabili nazionali, costi di ricerca e pubblicità e che si potrebbero trovare a gennaio a dover cancellare tali investimenti con importanti effetti sul patrimonio netto dell’impresa. Va inoltre considerato che, per le spese di ricerca, si presenteranno anche problematiche sul piano operativo piuttosto rilevanti. Infatti, non dovranno essere eliminate tutte le spese di ricerca e sviluppo non ancora integralmente ammortizzate, ma soltanto l’ammontare corrispondente a quelle spese che sono qualificabili come spese di ricerca e non ancora come / EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 24 NOVEMBRE 2015 spese “di sviluppo”. Tale distinzione potrebbe non essere immediata e, allo stesso modo, sarà delicato per i soggetti incaricati della revisione legale verificare il corretto comportamento da parte degli amministratori nella redazione del bilancio. Un comportamento prudenziale – ma in taluni casi anche eccessivo – sarebbe quello di eliminare l’intera somma, con effetti sul patrimonio netto che potrebbero essere anche molto significativi. Se è previsto che l’iscrizione del fair value negativo dei derivati nel patrimonio netto non abbia effetto sulla tutela del capitale (si veda “Derivati da rilevare sempre al fair value” del 5 ottobre 2015), nel caso dei costi di ricerca e pubblicità, la norma non prevede alcuna eccezione. Sarebbe stato auspicabile (ma con l’intervento del legislatore si sarebbe ancora in tempo) identificare un periodo transitorio per l’applicazione a regime delle novità contabili, così da permettere alle imprese di “metabolizzare” il cambiamento dei criteri previsti e ridurre gli effetti negativi di tali cambiamenti nei bilanci. Ad esempio, posto che non appare opportuno capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità al termine del 2015, si dovrebbe prevedere la possibilità di continuare ad ammortizzare i costi di ricerca e pubblicità già capitalizzati nei precedenti esercizi fino al loro esaurimento e vietare la capitalizzazione dei costi a partire dal 1° gennaio 2016. Del resto, i principi contabili internazionali prevedono un periodo transitorio per l’applicazione delle modifiche contabili, le quali vengono annunciate molto in anticipo (anni, non pochi mesi o giorni). Pertanto, si ritiene auspicabile un intervento normativo che permetta la gestione di un periodo transitorio volto a non penalizzare imprese che hanno capitalizzato correttamente costi di ricerca e pubblicità e che si potrebbero trovare ad avere un “danno” anche significativo sul patrimonio netto.