Dal 2016 spese di pubblicità e di ricerca fuori dall`attivo

CONTABILITÀ
Dal 2016 spese di pubblicità e di ricerca
fuori dall’attivo
La modifica dei criteri di valutazione dei costi di ricerca e pubblicità ad opera del DLgs.
139/2015 pone rilevanti problematiche applicative
/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE
L’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese di
pubblicità e di ricerca, a seguito del DLgs. 139/2015, comporta lo stralcio dell’eventuale ammontare residuo iscritto
nell’attivo di Stato patrimoniale fino all’esercizio 2015?
La novità non interessa i bilanci dell’esercizio in corso, ma il
DLgs. 139/2015 entra in vigore per gli esercizi che hanno
inizio dal 1° gennaio 2016; pertanto, le rilevazioni contabili
devono essere effettuate successivamente alla riapertura dei
conti dell’esercizio 2016.
La modifica ai criteri di valutazione in esame ha effetto “retroattivo”: lo si desume dall’art. 12 del DLgs. 139/2015, il
quale stabilisce che le modificazioni previste all’art. 2426,
comma 1, numeri 1) costo ammortizzato per valutazione dei
titoli immobilizzati, 6) ammortamento dell’avviamento e 8)
costo ammortizzato per valutazione dei crediti e debiti possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite
a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in
bilancio.
Da quanto riportato sono esclusi i costi di ricerca e pubblicità e, quindi, la retroattività coinvolge l’ammontare residuo delle spese capitalizzate prima del 1° gennaio 2016, in
quanto la norma non prevede la possibilità di applicazione
prospettica.
Tale approccio appare particolarmente penalizzante per le
imprese che hanno capitalizzato nei precedenti esercizi,
rispettando correttamente i principi contabili nazionali, costi
di ricerca e pubblicità e che si potrebbero trovare a gennaio a
dover cancellare tali investimenti con importanti effetti sul
patrimonio netto dell’impresa.
Va inoltre considerato che, per le spese di ricerca, si presenteranno anche problematiche sul piano operativo piuttosto
rilevanti. Infatti, non dovranno essere eliminate tutte le spese
di ricerca e sviluppo non ancora integralmente ammortizzate,
ma soltanto l’ammontare corrispondente a quelle spese che
sono qualificabili come spese di ricerca e non ancora come
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 24 NOVEMBRE 2015
spese “di sviluppo”. Tale distinzione potrebbe non essere
immediata e, allo stesso modo, sarà delicato per i soggetti
incaricati della revisione legale verificare il corretto
comportamento da parte degli amministratori nella redazione
del bilancio.
Un comportamento prudenziale – ma in taluni casi anche eccessivo – sarebbe quello di eliminare l’intera somma, con effetti sul patrimonio netto che potrebbero essere anche molto
significativi.
Se è previsto che l’iscrizione del fair value negativo dei
derivati nel patrimonio netto non abbia effetto sulla tutela
del capitale (si veda “Derivati da rilevare sempre al fair
value” del 5 ottobre 2015), nel caso dei costi di ricerca e
pubblicità, la norma non prevede alcuna eccezione.
Sarebbe stato auspicabile (ma con l’intervento del legislatore si sarebbe ancora in tempo) identificare un periodo transitorio per l’applicazione a regime delle novità contabili,
così da permettere alle imprese di “metabolizzare” il
cambiamento dei criteri previsti e ridurre gli effetti negativi
di tali cambiamenti nei bilanci.
Ad esempio, posto che non appare opportuno capitalizzare i
costi di ricerca e pubblicità al termine del 2015, si dovrebbe
prevedere la possibilità di continuare ad ammortizzare i costi di ricerca e pubblicità già capitalizzati nei precedenti
esercizi fino al loro esaurimento e vietare la capitalizzazione
dei costi a partire dal 1° gennaio 2016.
Del resto, i principi contabili internazionali prevedono un
periodo transitorio per l’applicazione delle modifiche
contabili, le quali vengono annunciate molto in anticipo
(anni, non pochi mesi o giorni).
Pertanto, si ritiene auspicabile un intervento normativo che
permetta la gestione di un periodo transitorio volto a non penalizzare imprese che hanno capitalizzato correttamente
costi di ricerca e pubblicità e che si potrebbero trovare ad
avere un “danno” anche significativo sul patrimonio netto.