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Lezione 1
L1
Le persone giuridiche
B. Prerequisiti
Le persone giuridiche
Per il secondo biennio degli Istituti tecnici settore economico
— Conoscere le nozioni di diritto soggettivo, capacità giuridica e capacità di agire.
— Aver acquisito consapevolezza degli elementi differenziatori fra rapporti giuridici patrimoniali e personali.
— Conoscere il concetto di sede della persona.
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A. Percorso didattico
1) Classificazione degli enti: individuazione delle differenze tra associazioni, società, fondazioni e comitati.
2) Analisi degli elementi costitutivi (persone, patrimonio, scopo) e degli organi delle persone giuridiche.
3) Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta.
4) Gli enti di fatto: associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, ONLUS.
C. Obiettivi
C.1 Conoscenze
— Definire e classificare le persone giuridiche.
— Individuare gli elementi costitutivi della persona giuridica.
— Conoscere le vicende costitutive, modificative ed estintive concernenti gli enti.
— Descrivere e riconoscere nella realtà concreta il fenomeno degli enti riconosciuti e di fatto.
C.2 Abilità
— Leggere e interpretare lo statuto di una associazione, individuando i diritti e gli obblighi
degli associati.
D. Strumenti e verifiche
D.1Spunti di attualità
Partendo dallo studio delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS, potrà favorirsi una discussione in aula sul fenomeno del volontariato, eventualmente invitando persone
che svolgono abitualmente tale attività, a raccontare le loro esperienze.
Affrontando il tema dei partiti come associazioni non riconosciute e dopo aver analizzato
anche l’art. 49 della Costituzione, particolarmente interessante in questa sede può risultare l’analisi del tema sul finanziamento pubblico dei partiti.
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D.2Lavoro in gruppo
Preferire alla lezione di tipo frontale, un approccio più stimolante per gli allievi è uno degli
scopi fondamentali della riforma scolastica. Il ricorso alla lezione‑stimolo nella quale il docente pone dei quesiti per favorire la discussione, deve essere obiettivo primario della nuova didattica: ad esempio, lo studio delle persone giuridiche potrà iniziarsi invitando gli studenti ad identificare le forme associative più comuni (partiti, sindacati, associazioni sportive etc.), prendendo anche spunto dalla lettura dei quotidiani.
D.3Problem solving
Già da questa lezione è possibile per l’insegnante applicare il metodo del problem solving,
che favorisce l’apprendimento autonomo o «per scoperta» mediante la discussione e la soluzione di problemi di cui gli studenti non conoscono le regole per la soluzione. Il corpo
classe però, utilizzando le conoscenze di cui già dispone e sfruttando le capacità creative ed
analitiche degli allievi, stimolate con domande guida dall’insegnante, potrà giungere a delle determinazioni risolutive.
Un esempio di problem solving applicato all’argomento in esame potrebbe essere il seguente:
Giovanni, Andrea e Stefano intendono realizzare una struttura sportiva nel quartiere, al fine
di realizzare un luogo di aggregazione e svago per i ragazzi della zona. Non hanno però fondi sufficienti per realizzare il loro progetto. Come possono fare?
Di seguito riportiamo lo sviluppo di questa lezione per dare una traccia di come articolare la
lezione in sede di prova orale.
Lezione sviluppata
L1
La nostra Costituzione prevede il diritto di associarsi liberamente e riconosce il carattere di
centri di imputazione di situazioni giuridiche anche alle organizzazioni collettive.
In questa lezione verrà illustrata la disciplina delle persone giuridiche: classificazione, elementi costitutivi, costituzione e capacità giuridica, estinzione.
Analizzeremo, inoltre, gli enti non riconosciuti e la differenza di disciplina con le persone giuridiche, con particolare riferimento all’autonomia patrimoniale.
1. Il diritto di associarsi
La Costituzione prevede tra i diritti dei cittadini quello di associarsi liberamente per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale (art. 18), e di professare liberamente la propria
religione, in qualsiasi forma, anche associata (art. 19). Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (art. 18, 2° comma). Altro divieto è dato dalla XII Disposione Transitoria della
Costituzione che vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
La libertà di associazione, dunque, postula la creazione di formazioni sociali che coinvolgono una pluralità di cittadini, la creazione, cioè, di enti soggetti ad una disciplina particolare
a seconda della struttura o dello scopo che sono stati loro imposti.
2. Il concetto di persona giuridica
Nel nostro ordinamento l’attributo di «persona» è riconosciuto non soltanto agli esseri umani, ma anche alle organizzazioni collettive (ad esempio, enti pubblici, associazioni, fondazioni, società e consorzi), le quali si pongono come autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive; ciò comporta sia l’attribuzione di diritti e di doveri da parte dell’ordinamento giuridico sia l’esercizio di tali diritti in vista della realizzazione di uno
scopo. Nell’ambito delle organizzazioni collettive è possibile distinguere tra persone giuridiche e enti non riconosciuti.
L’elemento di differenziazione è dato «dall’autonomia patrimoniale poiché solo le persone giuridiche godono di autonomia patrimoniale perfetta» formula che sta ad indicare che
il patrimonio dell’ente rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti.
Le persone giuridiche possono, pertanto, definirsi come complessi organizzati di uomini e
beni rivolti ad uno scopo, legalmente non vietato, complessi che vengono considerati come
un’unità da parte dell’ordinamento giuridico, che li qualifica come soggetti di diritto, come
enti, cioè, dotati di capacità giuridica propria e distinti dalle persone fisiche che li formano.
Tali organizzazioni collettive presuppongono una compresenza di elementi di ordine personale e materiale riuniti per realizzare scopi collettivi.
3. Classificazione delle persone giuridiche
Delle persone giuridiche si operano diverse classificazioni. Importante è quella tra associazioni e fondazioni.
Le associazioni sono gruppi di persone riunite per il conseguimento di un loro scopo (culturale, sportivo, politico). La mancanza di uno scopo di lucro le distingue dalle società.
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Introduzione alla classe
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Le fondazioni sono, invece, enti destinati dal fondatore alla realizzazione di uno scopo di
pubblica utilità (assistenziale, culturale).
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Esempio
Se ad esempio Federico, facoltoso industriale, ha intenzione di impiegare una parte del proprio patrimonio per realizzare un’ampia biblioteca, darà vita ad una fondazione.
È infatti la fondazione lo strumento attraverso il quale una o più persone possono destinare un certo patrimonio ad uno
scopo di carattere culturale, assistenziale, umanitario.
Domande frequenti
Quali sono le differenze tra associazioni e fondazioni?
Tradizionalmente tra associazioni e fondazioni si ravvisano le seguenti differenze riguardanti:
— il «patrimonio», che per le fondazioni è elemento costitutivo, mentre per le associazioni costituisce solo un
mezzo (strumento) per il raggiungimento dello scopo;
— lo «scopo», che nelle fondazioni è esterno, in quanto consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri, mentre
nelle associazioni è interno, in quanto consiste nell’arrecare un vantaggio ai soci che fanno parte dell’associazione;
— la «volontà», che nelle fondazioni è esterna, in quanto proviene dal fondatore, mentre nelle associazioni è
interna, in quanto è manifestata dagli stessi soci attraverso gli organi competenti;
— il «controllo sull’attività degli amministratori» che per le associazioni è esercitato dall’assemblea dei soci,
mentre nelle fondazioni è esercitato dall’autorità competente.
4. Elementi costitutivi della persona giuridica
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Sono elementi costitutivi della persona giuridica la pluralità di persone, il patrimonio, lo scopo ed il riconoscimento statale.
La pluralità di persone (elemento personale) è un requisito indispensabile per l’esistenza
della persona giuridica, tanto che il venir meno di tutte le persone fisiche che la compongono e ne formano la volontà è causa di estinzione dell’ente (art. 27, 2° comma c.c.).
Tradizionalmente si afferma che nelle fondazioni, in quanto caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio autonomo ad uno scopo, non è elemento essenziale la pluralità di persone fisiche.
L’esistenza di un patrimonio (elemento reale) sufficiente a raggiungere lo scopo è essenziale per tutte le persone giuridiche, non solo per il conseguimento dello scopo dell’ente, ma
soprattutto per garantire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Approfondimento
Il procedimento di riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di
regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla
realizzazione dello scopo. Se entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento il prefetto non
ravvisa ragioni ostative ordina l’iscrizione e l’ente acquista la personalità giuridica.
Il riconoscimento delle persone giuridiche, che operano nelle materie delegate alle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.
Altro elemento costitutivo della persona giuridica è lo scopo (elemento teleologico). Lo scopo deve essere determinabile e lecito. L’esistenza e il permanere dello scopo, avente i requisiti indicati, giustificano la costituzione e la conservazione di una persona giuridica. Infatti,
esso deve essere espressamente indicato nell’atto costitutivo e nello statuto (art. 16 c.c.). Il
raggiungimento o la impossibilità sopravvenuta dello scopo sono causa di estinzione del-
la persona giuridica (art. 27). La fondazione, inoltre, può estinguersi anche perché lo scopo è divenuto di scarsa utilità.
Gli elementi fin qui esaminati (il c.d. substrato materiale), anche se necessari all’esistenza
della persona giuridica, non sono, però, da soli, sufficienti all’acquisto, da parte di essa, della
personalità giuridica; a tal fine, occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento.
Il riconoscimento e quindi l’acquisto della personalità giuridica nell’attuale disciplina avviene mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.
5. L’autonomia patrimoniale perfetta
Il valore pratico della personalità giuridica viene di solito indicato nell’autonomia patrimoniale perfetta riconosciuta all’ente e nella limitazione di responsabilità assicurata ai singoli.
Si intende per «autonomia patrimoniale perfetta» il fatto che il patrimonio della persona
giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi membri. Conseguentemente:
— i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti;
— tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali;
— il creditore di una persona giuridica non può chiedere la soddisfazione dei suoi crediti
ai singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita;
— viceversa, il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica
e, in caso di inadempienza, può rivalersi soltanto attaccando il patrimonio del suo debitore e non anche quello sociale.
Esempio
Umberto, Francesco e Mario costituiscono un’associazione riconosciuta, la «Computer friends» con lo scopo di
scambiare le nuove conoscenze sull’informatica. Il fondo patrimoniale viene costituito attraverso il versamento di
tre quote di 1.500 euro ciascuna e viene nominato Umberto come rappresentante legale. Per realizzare il suo scopo l’associazione compra tre computer per la somma totale di 4.000 euro.
Trattandosi di una associazione riconosciuta, dotata quindi di autonomia patrimoniale perfetta, il fornitore di computer non può rivolgersi a Umberto e ad un altro dei soci per ottenere quanto gli spetta ma deve rivolgersi all’associazione rappresentata da Umberto.
Si parla, invece, di «autonomia patrimoniale imperfetta» (riscontrabile, ad esempio, nelle associazioni non riconosciute) per indicare la responsabilità dei partecipanti o di alcuni di
essi per le obbligazioni assunte agendo in nome e per conto dell’organizzazione.
6. Costituzione delle persone giuridiche
Affinché la persona giuridica possa entrare a far parte del mondo del diritto, il riconoscimento deve essere preceduto dalla «costituzione» o «formazione» dell’ente. Anche riguardo alla costituzione occorre distinguere tra associazioni e fondazioni.
La costituzione delle associazioni si ha attraverso la stipulazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
L’atto costitutivo è il negozio formale mediante il quale più persone creano un’organizzazione stabile per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. Esso deve essere stipulato
con atto pubblico, cioè redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a darvi
pubblica fede (art. 14 c.c.) e deve contenere l’indicazione del nome dell’associazione, dello
scopo, del patrimonio e della sede, nonché la previsione dei diritti e degli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione (art. 16 c.c.).
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Lo statuto è, invece, il documento, redatto nella forma dell’atto pubblico, che contiene le
norme che regoleranno la vita dell’ente. Lo statuto impegna all’osservanza non solo gli attuali componenti, ma anche i futuri. La distinzione tra atto costitutivo e statuto nasce dalla
prassi di stabilire in momenti diversi, e quindi in atti diversi, gli elementi essenziali (nell’atto costitutivo) e le regole di organizzazione e di funzionamento (nello statuto).
La costituzione delle fondazioni si ha attraverso il negozio di fondazione, l’atto di dotazione e lo statuto.
Il negozio di fondazione, che ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione, può essere contenuto o in un atto pubblico tra vivi o in un testamento.
Nel primo caso esso è revocabile finché non sia intervenuto il riconoscimento statale ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non è, però, trasmissibile agli eredi (art. 15 c.c.).
Nel caso in cui, invece, il negozio di fondazione sia contenuto in un testamento, i beni che costituiranno il patrimonio della fondazione restano vincolati in attesa della nascita dell’ente.
L’atto di dotazione può anche essere inserito nello stesso documento del negozio di fondazione, ma ha diverso contenuto e natura. È un negozio di diritto patrimoniale (di disposizione) che opera l’attribuzione dei beni, a titolo gratuito, al futuro ente da costitui­re.
Per lo statuto, infine, vale quanto detto per la costituzione delle associazioni.
7. Capacità delle persone giuridiche
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Le persone giuridiche godono, nel nostro ordinamento, di una capacità giuridica generale, affine a quella delle persone fisiche. Tale capacità, tuttavia, pur avendo carattere generale, incontra dei limiti di ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente attribuibili alle sole persone fisiche.
Per quanto riguarda i diritti personali, la persona giuridica non può assumere situazioni
soggettive del diritto di famiglia. Ciò, peraltro, non esclude che le persone giuridiche possano essere titolari di rapporti di natura personale. Infatti, è ad esse riconosciuta la titolarità
di taluni diritti personalissimi, come il diritto al nome, all’integrità morale, alla riservatezza e all’identità personale.
Per quanto concerne i diritti patrimoniali, la capacità delle persone giuridiche incontra
sia limiti di ordine naturale (ad esempio, le persone giuridiche non possono essere titolari
di un diritto d’uso o di abitazione poiché tali diritti sono legati alla persona), sia limiti imposti da specifiche disposizioni di legge (ad esempio, l’art. 979 limita al massimo di 30 anni
la durata dell’usufrutto disposto a favore di una persona giuridica).
Le persone giuridiche hanno, inoltre, per definizione, capacità di agire, poiché la personalità è
loro conferita appunto per svolgere l’attività giuridica occorrente per la realizzazione dello scopo.
Peraltro, per loro natura le persone giuridiche possono formare ed esprimere una loro volontà solo attraverso persone fisiche, che agiscono come organi della persona giuridica.
Sono organi della persona giuridica coloro i quali hanno il potere di compiere atti giuridici vincolanti per l’ente stesso, formando ed esprimendo la volontà che l’ordinamento imputa a quest’ultimo.
Gli organi delle associazioni sono l’assemblea e gli amministratori.
L’assemblea è l’organo fondamentale dell’associazione, formato dall’intera collettività degli
associati. Ad essa spetta ogni decisione relativa all’esistenza, alla disciplina e all’attività dell’ente. L’assemblea delibera secondo il principio maggioritario e la decisione, anche se proveniente da più associati, è unica (atto collegiale).
Gli amministratori sono, invece, chiamati ad amministrare e a gestire l’associazione. Sono
di conseguenza responsabili dei danni cagionati all’associazione per l’inadempimento dei
doveri derivanti dalla loro carica.
Organi della fondazione sono soltanto gli amministratori. Essi sono nominati secondo le
prescrizioni dell’atto di fondazione. Ove tali prescrizioni manchino o non possano attuarsi, competente alla nomina è l’autorità governativa. Gli amministratori sono vincolati, nel
disporre dei beni della fondazione, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore.
Mentre nelle associazioni il controllo dell’attività degli amministratori è esercitato dall’assemblea, che è organo sovrano degli interessi perseguiti dall’ente, nelle fondazioni tale controllo è esercitato dall’autorità governativa, la quale vigila affinchè il patrimonio dell’ente
sia destinato allo scopo istituzionale.
Sede della persona giuridica è il luogo in cui questa svolge la sua principale attività. Deve
risultare dall’atto costitutivo ed essere indicata nel registro delle persone giuridiche; corrisponde in pratica, al domicilio delle persone fisiche.
8. Ammissione, recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato può essere acquistata simultaneamente alla costituzione dell’associazione o successivamente ad essa; l’associazione, infatti, è per sua natura aperta all’adesione
dei terzi. L’adesione ha la stessa natura giuridica della partecipazione originaria: l’aderente,
al pari delle parti originarie, assume la posizione di contraente del contratto di associazione.
L’art. 16 c.c. stabilisce che l’atto costitutivo o lo statuto devono indicare le condizioni per
l’ammissione degli associati. Peraltro, pur sussistendo tali condizioni, il terzo non può, soltanto perché in possesso dei requisiti necessari, pretendere di entrare a far parte dell’associazione; non ha, cioè, un diritto all’ammissione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione, cioè sciogliersi unilateralmente dal rapporto associativo, se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (art.
24 2° comma c.c.).
La facoltà di recesso è espressione del principio di libertà di associazione, sancito dall’art.
18 Cost.; sarebbe perciò nulla una clausola dello statuto che escludesse il diritto di recesso dell’associato.
L’esclusione dell’associato è subordinata a due condizioni: la ricorrenza di gravi motivi e
un’apposita deliberazione motivata dell’assemblea (art. 24, 3° comma c.c.).
La deliberazione di esclusione acquista efficacia dal momento in cui è portata a conoscenza dell’interessato (o da questi comunque conosciuta), il quale può ricorrere contro di essa
all’autorità giudiziaria, nel termine di sei mesi dalla notificazione.
Esempio
Ad esempio Francesco, che fa richiesta di entrare a far parte della associazione «Amici dello scacco», può essere rifiutato dalla associazione anche se ha tutti i requisiti indicati dallo statuto: età, conoscenza delle regole del
gioco degli scacchi, passione per il gioco.
9. Estinzione delle persone giuridiche
Molteplici sono le cause di estinzione delle persone giuridiche:
— le cause previste dalla volontà degli associati o del fondatore (ad esempio, la scadenza
del termine di durata) nell’atto costitutivo e nello statuto;
— il venir meno dello scopo, per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di esso;
— il venir meno di tutti gli associati nelle associazioni (art. 27 c.c.).
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Per quanto riguarda la fondazione, è da notare che quando lo scopo è esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa,
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (art. 28 c.c.).
Perché abbia luogo l’estinzione (così come per la costituzione) è necessaria una dichiarazione della Prefettura o della Regione competente, su istanza di qualunque interessato o di
ufficio. Questo provvedimento viene comunicato agli amministratori e al presidente del Tribunale per poi passare alla fase di liquidazione, cioè alla fase in cui si procede al pagamento dei debiti e alla riscossione dei crediti dell’ente e si provvede alla sorte dei beni. La liquidazione è affidata ad un apposito organo, i liquidatori, che devono provvedere ad estinguere le passività dell’ente.
10.Gli enti di fatto: le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella nostra società (vedi partiti politici, sindacati etc.). Esse godono, nel nostro sistema, di una particolare condizione giuridica. Si tratta di complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello
stesso substrato delle persone giuridiche (persone, patrimonio, scopo), non hanno chiesto
un formale riconoscimento dell’Autorità.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati
dagli accordi degli associati. Anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte in un atto
costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto.
I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il c. d. «fondo comune»
e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori. Anche in tali tipi di enti
collettivi esiste un’autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta perché, pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori fanno
valere i loro diritti), delle obbligazioni dell’associazione, sono, tuttavia, responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art. 38 c.c.).
Ricordare che solidalmente significa che il creditore può rivolgersi a ciascuno dei debitori per chiedere l’adempimento dell’intera prestazione.
11.I comitati
Il «comitato» è un ente di fatto più circoscritto delle associazioni non riconosciute; è composto da un gruppo di persone che si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente nell’interesse pubblico, e per fare ciò cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire.
La legge cita a scopo esemplificativo, i casi di comitati più frequenti nella pratica giuridica:
comitati di soccorso, beneficenza, di promozione di opere pubbliche etc.
Il «fondo» del comitato si costituisce con le offerte («oblazioni») dei singoli sottoscrittori.
Anche il comitato ha autonomia patrimoniale imperfetta, sebbene i fondi, una volta raccolti,
non appartengano né agli oblatori (cioè coloro che hanno effettuato le offerte) né ai singoli
componenti del comitato (i cui eventuali creditori, dunque, non possono rivalersi a nessun
titolo su di essi), ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati raccolti.
Il comitato che ottiene il pubblico riconoscimento si trasforma automaticamente in fondazione a causa della prevalenza dell’elemento patrimoniale su quello personale.
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Mappa concettuale
Persone giuridiche
Associazioni: in esse lo scopo è di natura non prevalentemente economico
(es: culturale, sportivo)
Fondazioni: un fondatore o un comitato promotore conferiscono il patrimonio iniziale e fissano lo scopo da perseguire
Sono elementi costitutivi della persona giuridica la pluralità di persone, il patrimonio, lo scopo e il riconoscimento. In particolare, il riconoscimento rappresenta il momento finale del processo di formazione dell’ente.
Riguardo alla costituzione occorre distinguere tra associazioni e fondazioni.
Associazioni: atto costitutivo, è un atto pubblico, contiene gli elementi che
identificano l’associazione come nome, scopo, sede; statuto, atto pubblico
che contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente
Fondazioni: negozio di fondazione, negozio unilaterale che esprime la volontà del fondatore a che sorga la fondazione; atto di dotazione, negozio unilaterale che opera l’attribuzione dei beni; statuto, come per le associazioni
Costituzione
Caratteristica della persona giuridica è l’autonomia patrimoniale: il patrimonio della persona giuridica è
nettamente distinto da quello dei singoli componenti.
Le persone giuridiche hanno una capacità giuridica affine a quella delle persone fisiche.
Capacità giuridica
Capacità illimitata e generale, salvo le limitazioni dovute alla particolare
natura.
Nel campo dei diritti personali: la persona giuridica è priva di tutti quei diritti che presuppongono un organismo fisico.
Nel campo dei diritti patrimoniali: limiti di ordine naturale (es.: l’uso è legato alla persona) o legale (es.: 30 anni per l’usufrutto)
Le persone giuridiche hanno capacità di agire, tuttavia esse formano ed esprimono la loro volontà attraverso le persone fisiche che agiscono come organi.
Organi della
persona giuridica
Amministratori: organi comuni ad ogni persona giuridica
Assemblea sociale: organo deliberativo delle associazioni. Per le deliberazioni si applica il principio maggioritario, e l’atto posto così in essere è atto
collegiale
Cause di estinzione: cause previste dalla volontà degli associati o dal fondatore; conseguimento dello
scopo o impossibilità di raggiungerlo.
Le associazioni non riconosciute sono quelle associazioni che pur presentando tutti i caratteri delle persone giuridiche (patrimonio, persone, scopo) non hanno richiesto o ottenuto il riconoscimento.
Responsabilità
Fondo comune: contributi degli associati e beni acquistati
Autonomia patrimoniale imperfetta: delle obbligazioni contratte dall’associazione sono responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione
Le persone giuridiche
La persona giuridica è un complesso organizzato di persone e di beni rivolto ad uno scopo al quale la legge
riconosce la qualifica di soggetto di diritto.
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Fase di verifica
a) Rispondi alle seguenti domande:
1. Quali sono gli organi della fondazione?
2. Che cosa contiene lo statuto di associazioni e fondazioni?
3. Di quali diritti può essere titolare la persona giuridica?
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Sez. I - Classe A19
b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1. Le associazioni e le fondazioni riconosciute devono costituirsi:
Con scrittura privata
Con atto pubblico
Con una pubblica sottoscrizione
Con un procedimento di omologazione del Tribunale
(a)
(b)
(c)
(d)
Per il numero dei soci
Per lo scopo perseguito
Per il regime di autonomia patrimoniale
Per la diversa responsabilità degli amministratori
(a)
(b)
(c)
(d)
L’associazione
La società
La fondazione
Il comitato
(a)
(b)
(c)
(d)
2. In che cosa si distinguono le società dalle associazioni?
3. Quale fra queste persone giuridiche può costituirsi anche per testamento?
c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo:
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1. L’autonomia patrimoniale perfetta è propria solo delle persone giuridiche
perché ……………………………………………………………………………………………………………………………
(V)
(F)
3. Le associazioni non riconosciute godono di autonomia patrimoniale
perché ……………………………………………………………………………………………………………………………
(V)
(F)
2. L’associato può sempre recedere dall’associazione
perché ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Le fondazioni possono avere scopo di lucro
perché ……………………………………………………………………………………………………………………………
d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:
1. Lo scopo perseguito dalle persone giuridiche deve essere necessariamente ..................
lecito
di lucro
altruistico
pubblicazione dell’atto costitutivo nella Gazzetta Ufficiale
iscrizione nel registro delle persone giuridiche
costituzione con atto pubblico
Lo statuto
Il negozio di fondazione
L’atto costitutivo
2. Il riconoscimento per le persone giuridiche avviene mediante ..................
3. .................. è il documento che contiene le norme che regolano la vita dell’ente
(V)
(V)
(F)
(F)
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Verifiche d’eccellenza
Il 1° gennaio 1998 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Detto decreto si struttura in due sezioni: la
prima è riservata al riordino delle norme tributarie in materia di enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi
dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale); la seconda
è riservata alla definizione e alla regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (c.d. ONLUS).
Per quanto riguarda le ONLUS va evidenziato che non si tratta di una nuova figura associativa, ma di una qualifica
che una fondazione, un comitato, una associazione o un’altra organizzazione può assumere se ricorrono le condizioni indicate nel decreto. Le ONLUS costituiscono un’autonoma categoria di enti solo ai fini fiscali essendo destinatarie di una disciplina tributaria di favore.
Possono assumere tale qualifica gli enti che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale e che svolgono
attività in uno o più dei settori indicati dall’art. 10 del decreto 460/1997 (assistenza, beneficenza, istruzione etc.).
Alcuni soggetti sono considerati automaticamente ONLUS; si tratta degli organismi di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali. È tuttavia fatto salvo il regime di maggior favore eventualmente contenuto nelle leggi che disciplinano detti soggetti i quali, pertanto, possono scegliere quale normativa tributaria applicare.
a) Cosa si intende per ONLUS?
b) In cosa si distinguono dalle associazioni?
c) Quali enti possono assumere la qualifica di ONLUS?
Le persone giuridiche
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
L’impresa sociale
Si definisce impresa sociale (D.Lgs. 24-3-2006, n. 155) un’organizzazione privata, compresi gli enti di cui al Libro
V del codice civile, che esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Per aversi impresa sociale è necessaria la presenza di alcuni elementi, tra cui:
— operatività esclusiva in settori di particolare rilievo sociale (es. settore sanitario, socio-sanitario, socioassistenziale, istruzione anche extra-scolastica, tutela del patrimonio ambientale ed artistico, inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili ecc.);
— destinazione degli utili e degli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria e conseguente divieto
di ridistribuzione degli utili.
L’impresa sociale deve costituirsi per atto pubblico nel quale deve essere esplicitamente indicato il carattere sociale dell’impresa stessa.
Le organizzazioni che esercitano attività di impresa sociale, con patrimonio superiore ai ventimila euro, godono di
autonomia patrimoniale, per cui delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio.
a) Cosa è l’impresa sociale?
b) A quali condizioni l’impresa sociale gode di autonomia patrimoniale?
Verifiche di recupero
•
Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo
Fondatore - Atto di dotazione - Negozio di fondazione - Assemblea sociale
•
Risolvi il seguente caso
La responsabilità nelle associazioni non riconosciute
Francesco è il rappresentate di un’associazione non riconosciuta di motociclisti, la «easydriver»; l’associazione è
composta da cinquanta associati che periodicamente organizzano delle gite in moto in posti molto suggestivi e
che è possibile apprezzare pienamente solo in moto. Nel corso di queste gite i partecipanti hanno l’abitudine di
fermarsi a pranzo tutti insieme. Di solito è proprio Francesco a organizzare le gite e a contrattare con i ristoratori portate e prezzo del pranzo. Accade però che in un periodo in cui è particolarmente oberato di lavoro, si occupa
della organizzazione delle gite Andrea, un altro membro dell’associazione.
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P II
L a l e z i o n e s i m u l ata
Sez. I - Classe A19
Un giorno si presenta da Francesco il gestore del ristorante «Pappardella» che pretende il saldo del conto, Francesco verifica che nel fondo comune non ci sono soldi ma il ristoratore insiste sostenendo che in quanto rappresentante Francesco è tenuto a pagare personalmente. Francesco sostiene invece che non è tenuto a nulla.
Secondo te chi ha ragione?
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Per risolvere il caso si inviterà a leggere l’art. 38 del codice civile e quanto sostenuto dalla giurisprudenza in questa sentenza: «l’art. 38 c.c. enuncia il duplice principio per il quale gli associati, in quanto tali, rispondono delle obbligazioni dell’associazione non riconosciuta solo nei limiti del fondo comune e ne rispondono senza limite o “personalmente” solo in quanto abbiano agito “in nome e per conto della associazione”. Inoltre, la responsabilità personale e solidale, prevista al comma 2 della detta norma, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività
negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i
terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta
attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione».
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