COMUNE DI FORLI` Settore Economia del Territorio

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Disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere
COMUNE DI FORLI’
Settore Economia del Territorio
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approvato con deliberazione consiliare n. 165 dell’8 ottobre 2001,
divenuto esecutivo in data 18 ottobre 2001
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1. Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere e di parrucchiere ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 161, così
come modificata ed integrata con legge 23 dicembre 1970 n. 1142, legge 29 ottobre 1984 n. 735 e legge 4 gennaio 1990 n. 1.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in
luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alle disposizioni predette, al presente regolamento e ad ogni
altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.
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1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 161 del 1963, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 1142 del 1970, chiunque
intenda esercitare l'attività di barbiere e di parrucchiere deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione è valida per i locali in essa espressamente indicati.
3. Per lo stesso locale o per locali adiacenti e fra loro comunicanti, è ammissibile:
a) il rilascio di un'unica autorizzazione comprendente una o entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 3, comma 1;
b) il rilascio di due distinte autorizzazioni, a soggetti diversi, per ciascuna delle tipologie di attività di cui all'art. 3, comma
1.
4. E' consentito, allo stesso soggetto, di essere titolare di più autorizzazioni amministrative purché in locali fra loro diversi.
5. E' vietato l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere in forma ambulante o mediante posteggio.
6. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi:
a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili;
b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
c) in via generale, nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo.
7. Le prestazioni di cui al comma 6 debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto, in possesso di
qualificazione professionale.
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1. L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata per una o per entrambe le attività di barbiere e di parrucchiere, così
come definite, rispettivamente, alle successive lett. a) e b):
a) l'esercizio dell'attività di barbiere, esclusivamente rivolta all'uomo, comprende i trattamenti ed i servizi volti a
modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti complementari, che
non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed
ogni altro servizio inerente o complementare;
b) l'esercizio dell'attività di parrucchiere comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e
proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti complementari, che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario, con esclusione di ogni trattamento sulla barba.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla legge 11 ottobre
1986 n. 713.
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Disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere
3. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di barbiere o di parrucchiere e che vendano o comunque cedano alla clientela
prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti
in corso, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di esercizi di vicinato.
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1. L'attività di barbiere e di parrucchiere può avvenire congiuntamente all'esercizio delle seguenti attività:
a) attività di estetista;
b) altre attività di servizio genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui
esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1990;
c) vendita di prodotti cosmetici, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
2. Ai barbieri ed ai parrucchieri è consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 1 del 1990, di avvalersi
direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di
manicure e pedicure estetico.
3. Ai fini dell'esercizio congiunto con le attività di barbiere e parrucchiere, è condizione necessaria che la vendita dei
prodotti cosmetici avvenga, oltreché in forma specializzata, in modo economicamente prevalente in quanto a volume d'affari
rispetto ad eventuali altri prodotti posti in vendita.
4. L'esistenza del presupposto di cui al comma 3 è avvalorata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, da una
dichiarazione del titolare dell'attività commerciale, fatta salva ogni verifica successiva da parte dell'ufficio competente
anche in ordine al mantenimento di tale condizione.
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1. La qualificazione professionale di cui all'art. 2 della legge n. 161 del 1963, così come sostituito dall'art. 2 della legge n.
1142 del 1970, richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di barbiere e di parrucchiere, deve essere posseduta:
a) nelle imprese individuali: dal titolare o dal direttore dell'azienda;
b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a
tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda.
2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al
comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di
tale qualifica.
3. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'
iscrivibilità dell'impresa all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443.
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1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, è necessario presentare apposita domanda indicando:
a) l'ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività;
b) il personale partecipante all'esercizio dell'attività in modo professionale;
c) per le imprese non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443 del 1985, la persona cui è affidata la
direzione dell'azienda.
2. Tale domanda deve essere corredata con la seguente documentazione:
a) se trattasi di impresa artigiana,
visura o certificazione comprovante l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 5 della legge n. 443
del 1985, oppure, qualora trattasi di impresa non ancora iscritta, certificazione attestante, sia pure in via presuntiva, il
possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge predetta;
b) nel caso di società non in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente
registrati, oppure visura o certificazione comprovante l'iscrizione al registro delle imprese;
c) attestazione comprovante il possesso, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della qualificazione professionale
conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1142 del 1970;
d) documentazione attestante l'idoneità
igienico-sanitaria dei locali o, in subordine, parere preliminare espresso dalla
competente Azienda Sanitaria Locale, salvo quanto previsto al comma 5;
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e) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente,
recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso.
3. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'attività debbono indicare l'ubicazione del nuovo laboratorio ed essere
corredate con la documentazione di cui al comma 2, lett. d) ed e).
4. Le domande di estensione dell'autorizzazione ad altra attività debbono essere corredate con la documentazione di cui al
comma 2, lett. c) e d).
5. In alternativa a quanto previsto al comma 2, lett. d), l'acquisizione dell'attestazione o del parere preliminare concernenti i
requisiti igienico-sanitari dei locali, potrà avvenire a cura dell'ufficio procedente, nel qual caso compete all'interessato la
presentazione degli elaborati tecnici comunque necessari a tale fine.
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1. Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni, di autorizzazioni al trasferimento e di estensione delle
autorizzazioni esistenti ad altra attività, sono esaminate in base dell'ordine cronologico di presentazione.
2. A parità di data di presentazione valgono, ai fini del rispetto delle distanze minime di cui all'art. 9, i seguenti ulteriori
criteri di priorità:
a) domande di estensione ad altra attività;
b) domande di trasferimento dell'attività in altra sede;
c) domande di nuove autorizzazioni.
3. Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni e della documentazione di
cui all'art. 6, dovendo diversamente considerarsi la data di integrazione della documentazione.
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1. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, si provvede previa verifica delle sotto indicate condizioni:
a) qualificazione dei soggetti destinati allo svolgimento dell'attività in modo professionale, tranne il caso di trasferimento
della sede dell'azienda;
b) nulla-osta dell'Azienda USL circa l'idoneità dei locali;
c) rispetto delle distanze minime di cui all'art. 9.
2. Agli effetti delle disposizioni disciplinanti l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere, l'usabilità dei locali non è
condizione per il rilascio dell'autorizzazione, bensì per lo svolgimento dell'attività.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7, comma 1, in quanto vincolato alla mera verifica circa la sussistenza delle
condizioni previste dal presente regolamento, non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 10.
4. E' fatto obbligo ai titolari delle nuove autorizzazioni di presentare ai competenti uffici comunali, entro 90 giorni
dall'inizio dell'attività, la seguente documentazione:
a) per le imprese artigiane, visura o certificazione attestante l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
b) per le imprese diverse da quelle artigiane,
visura o certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro delle
imprese.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogabile
sempreché l'interessato dimostri che il ritardo non è imputabile a cause
dipendenti dalla sua volontà.
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1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere, siano esse concernenti l'apertura
di nuove attività, il trasferimento in altra sede di quelle esistenti o l'estensione ad altra attività delle autorizzazioni già in
essere, è subordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 2, al rispetto di una distanza minima da altri esercizi
preesistenti e già autorizzati per la stessa attività pari a 50 ml.
2. Il rispetto delle distanze di cui sopra non è richiesto qualora l'attività si inserisca:
a) nell'ambito del centro storico, così come delimitato dal P.R.G.;
b) nell'ambito di centri commerciali, come tali qualificati negli strumenti di programmazione attuativi delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c) nell'ambito di complessi integrati destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 4, comma 1.
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3. La distanza minima è misurata da ingresso a ingresso, secondo il percorso stradale più breve e con riferimento alla
mezzeria della strada, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dal posizionamento delle strisce pedonali.
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1. La Commissione consultiva, prevista dall'art. 3 della legge n. 1142 del 1970, è nominata dal Sindaco ed è così composta:
a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
b) tre rappresentanti della categoria artigianale, designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello
comunale;
c) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più
rappresentative a livello nazionale;
d) un rappresentante dell'Azienda USL;
e) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
f) un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel
Comune.
2. Per ciascuno dei rappresentanti di cui alle alle lett. b), c), d) e f), è nominato anche il relativo supplente.
3. La Commissione è competente ad esprimere il parere, obbligatorio ma non vincolante, sulle modifiche del regolamento
comunale disciplinante l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere.
4. La Commissione si riunisce validamente se sia presente un numero di membri pari ad almeno la metà più uno dei suoi
componenti e delibera validamente con il voto favorevole o contrario di almeno la metà più uno dei presenti.
5. Ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della votazione, l'astensione del voto è equiparata a voto contrario.
6. Qualora la votazione abbia esito pari, prevale il voto del Presidente.
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1. L'autorizzazione può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla
legge n. 1142 del 1970 e dal presente regolamento, purché il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o all'affitto
dell'azienda alla quale l'autorizzazione si riferisce.
2. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore
artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell'autorizzazione per un quinquennio, senza l'accertamento della
qualificazione professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata; nel caso
di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli
minorenni.
3. Decorso il periodo di cui sopra, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso
costituiti in forma societaria, non subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di avere conseguito, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 1142 del 1970, la prescritta qualificazione professionale.
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1. L'apertura al pubblico dei laboratori è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di
categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti indirizzi:
a) fissazione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un monte-ore massimo di apertura;
b) possibilità di equiparare gli orari di apertura effettuati a quelli propri delle attività di cui all'art. 4, comma 1, se
esercitate in modo congiunto, o a quelli complessivamente osservati nell'ambito dei centri commerciali o dei centri di servizio
di cui all'art. 9, comma 2, lett. b) e c);
c) obbligatorietà del turno di riposo settimanale;
d) obbligatorietà della chiusura domenicale e festiva, salvo possibilità di deroghe nei seguenti casi:
- periodi pasquale e natalizio;
- nel caso di più festività consecutive;
- in connessione con le aperture festive e domenicali previste per le attività commerciali, in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, per un massimo di otto, escluso quelle di cui ai precedenti
casi della presente lett. d).
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Disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere
2. E' fatto obbligo, di norma, ai titolari delle attività di cui al presente regolamento, di esporre in modo visibile dall'esterno
gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, secondo le modalità più precisamente stabilite dal Sindaco con l'ordinanza
di cui al comma 1.
3. E' fatto altresì obbligo di esporre, in modo visibile dall'esterno, le tariffe praticate.
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1. Agli effetti di quanto dispone l'art. 2, lett. b), della legge n. 1142 del 1970, è fatto obbligo, a tutti coloro che svolgono
attività disciplinate dal presente regolamento, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di
carattere igienico-sanitario dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonee sotto il profilo
igienico-sanitario e
di osservare, nei procedimenti tecnici utilizzati nell'esercizio di dette attività, ogni prescrizione derivante da leggi e
regolamenti vigenti in materia, o impartita dai competenti Organi, con il divieto, in ogni caso, di erogare qualsiasi prestazione
di carattere medico-curativo-sanitario .
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1. L'autorizzazione decade:
a) per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell'autorizzazione al
trasferimento;
b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di ogni anno solare.
2. I termini previsti al comma 2, lett. a) e b) sono prorogabili fino ad un massimo di sei mesi qualora sia formalmente
comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà
dell'interessato.
3. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere
igienico-sanitario , tale da impedire la prosecuzione dell'attività;
b) perdita della condizione di cui all'art. 4, comma 3;
c) ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 3.
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'LVFLSOLQDGHLPHVWLHULDIILQL
1. La disciplina dei mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere, ovvero di quelle attività che, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 161 del 1963, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 1142 del 1970, sono "inerenti all'adeguamento estetico
dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere
medico-curativo-sanitario ", è assorbita dalle disposizioni previste dalla legge n. 1 del 1990 disciplinante l'esercizio
dell'attività di estetista e dal regolamento comunale adottato ai sensi della stessa legge.
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1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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Disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere
1. E' fatto salvo l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere che alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento siano munite di regolare autorizzazione.
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1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
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