il responsabile del servizio

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Comune PROVAGLIO VALSABBIA
VIA Milano, 14
Telefono 0365/84112 fax 0365/ 894421 codice fiscale 00867640179 e mail
[email protected]
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 15 del 11 febbraio 2015.
OGGETTO: affidamento lavori di somma urgenza ripristino transitabilità strada
comunale “Arvenino” a seguito smottamento terreno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO del provvedimento monocratico emanato dal sindaco, di individuazione e nomina
dei Responsabili dei Servizi a’ sensi dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del tuel D. lgs. n. 267/2000.
PREAMBOLO.
Atteso che a cagione del maltempo e delle intense precipitazioni si è verificato uno smottamento di terreno in
località “Arvenino” che ha ostruito parte della strada comunale che non è più transitabile e che va a
minacciare lo stesso centro abitato in località “Arvenino”.
Visto l’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 del seguente tenore letterale:
“1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque
di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo
accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del
competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dell'opera o dei lavori realizzati.”
Atteso che i lavori in argomento, rientranti nel novero di quelli di somma urgenza, sono stati affidati a’ sensi
dell’art. 176 del D:P.R. n. 207/2010 e che si tratta ora di provvedere alla regolarizzazione e artt. 191, comma
4, e 194, comma 1,D.Lgs. n. 267 del 2000.
Visto l’art. 191 comma 3 del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000 del seguente contenuto:
“3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni
dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
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provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla
data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”
Atteso altresì che:
 con legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art.3, comma 110 sono state trasferite alle
province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l’esecuzione e la
gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei
singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione. In particolare i
lavori di pronto intervento possono riguardare:
puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità; ripristino provvisorio
del transito, ferma restando l’applicazione della l. 30 giugno 1904 n.293 – l. 29 dicembre 1904, n.674 – l. 21
marzo 1907, n.112, per l’esecuzione di opere definitive; ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche,
limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell’igiene pubblica;
nonchè:
 interventi di pronto soccorso, ai sensi del D.l. 12 aprile 1948 n.1010, e successive modificazioni;
riparazione o ripristino delle opere idrauliche, portuali e delle vie navigabili di competenza regionale
in base al d.p.r. 15 gennaio 1972 n.8; riparazione e ricostruzione di acquedotti, di fognature ed altre opere
igieniche, di cimiteri, di scuole materne ed elementari, di asili-nido, di case comunali, di edifici residenziali e
di impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enti locali, di strade provinciali, comunali e
vicinali; riparazione e ricostruzione di ospedali e di altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed
assistenza che siano di proprietà di Province, Comuni e Istituzioni di assistenza e beneficenza; esecuzione
delle opere occorrenti per il consolidamento ed il trasferimento degli abitati.
Limiti di applicabilità
Le condizioni per poter attivare un pronto intervento sono:
 il verificarsi, nei Comuni interessati, di situazioni di emergenza idrogeologica e/o di altre
calamità naturali che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica
incolumità. Sono quindi esclusi a priori tutti i danni causati dalla mancanza di manutenzione di versanti,
corsi d’acqua, infrastrutture e strutture pubbliche; che la situazione di rischio interessi strutture e
infrastrutture pubbliche il cui utilizzo, a calamità avvenuta, crei rischi per la pubblica incolumità. Per
strade e ponti è necessario garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente
abitate da residenti; che le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito della
calamità naturale, debbano presentarsi idoneamente progettate ed essere eseguite a regola d’arte. Non è
quindi possibile prendere in considerazione opere vetuste e con evidente mancanza di interventi manutentivi
nel tempo. Si deve pertanto verificare che il danneggiamento derivi esclusivamente dal fenomeno naturale
eccezionale ed imprevedibile che è accaduto
Per le opere di pronto intervento relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli
Enti locali, si tien conto conto delle priorità validate dalle Sedi Territoriali della Regione
Lombardia, (dette STER), ovvero dalla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di Genio
Civile, della D.G. Casa ed Opere Pubbliche, (Struttura OO.PP e di G.C.) e dei pareri espressi dalla Struttura
Prevenzione Rischi Naturali della U.O. Sistema Integrato di Sicurezza.
Esecuzione dei lavori di pronto intervento
I lavori previsti al paragrafo precedente possono avere le caratteristiche della “Somma urgenza”ovvero
della“Urgenza”.
In particolare:
 La “Somma urgenza” si riferisce ad ogni intervento che se dovesse essere differito nella sua
realizzazione metterebbe a rischio la pubblica incolumità. L’ ”Urgenza” si riferisce ad ogni intervento
che può essere differito nel tempo senza pregiudicare la pubblica incolumità poiché il dissesto
mostra un lento progredire senza mostrare fenomeni di accelerazione significativi. Per questa tipologia di
intervento è possibile organizzare le richieste alla Regione Lombardia attraverso programmazioni semestrali
che consentano di concedere gli interventi realmente indispensabili con le risorse disponibili. La
programmazione viene inserita organicamente nel Piano di Previsione e Prevenzione Regionale (PRIM), ex
l.r. 16/04
Precisazioni
Gli interventi a difesa e ripristino delle infrastrutture sono a carico dell’Ente proprietario, se l’Ente ha la
disponibilità di fondi propri. I contributi regionali possono quindi essere richiesti soltanto dalle
Amministrazioni i cui bilanci non permettano di far fronte ad eventi imprevedibili.
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2
Gli Enti locali, qualora non fossero nelle condizioni di provvedere alla gestione dei lavori, possono chiedere la
collaborazione delle Sedi Territoriali (STER)
Viste:
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la d.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3400
la d.d.u.o. 5 dicembre 2007 - n. 15182
il decreto n.6003 - razionalizzazione delle risorse
Atteso che ai sensi dell'art. artt. 191, comma 4, e 194, comma 1,D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) nel
caso di lavori di "somma urgenza"- è necessario che l'ordinazione degli stessi sia regolarizzata
improrogabilmente entro 30 giorni dalla loro esecuzione; in ogni caso il termine non è perentorio
in quanto decorre dall’eventuale stipula del contratto di appalto che deve essere concluso per iscritto perché
risulti soddisfatto il requisito di forma ad substantiam imposto per i contratti tra privato e P.A.
La Suprema Corte ha chiarito che la disposizione in parola si applica anche ai contratti di appalto di lavori
pubblici e non soltanto a quelli di fornitura. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (Ord. 6
febbraio 2001, n. 26), il Palazzaccio ha precisato che il procedimento obbligatorio di indicazione della
copertura di spesa ha operatività (anche) per i contratti per lavori di "somma urgenza", in coerenza col
principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato dalla P.A. diviene obbligatorio nei confronti della
medesima solo a seguito della prescritta approvazione (v. art. 19, R.D. n. 2440 del 1923); del resto, la legge
prevede che, in mancanza -e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori- esso produce effetti
obbligatori a carico della persona fisica cha ha consentito alla fornitura.
Eppertanto, anche per i lavori di "somma urgenza", per il Giudice di legittimità, è imposta la regolarizzazione
dell'ordine a posteriori ed entro il termine perentorio ex lege stabilito. ( vedi Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre
2009, n. 20763)
Tali principi già emergevano dalle sentenze della Corte costituzionale 24 ottobre 1995 n. 446 e 30 luglio 1997
n. 295, che affermavano l'inderogabilità della disciplina prevista dall'art. 23 comma 3 del d.l. n. 66/1989
convertito in legge n. 144/1989( ora abrogato)., nel caso di acquisizione da parte degli enti locali di beni e
servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" non regolarizzati successivamente nei termini prescritti
(cfr.Cass. 5 ottobre 2000, n. 13296;Cass. 22 aprile 2000, n. 5284. Vedansi anche per la nuova disciplina Cass.
27 marzo 2008, n. 7966, Cass. 10 maggio 2007, n. 10700).
Visti:
 l’art. 125 comma 6 lettera a) del D. lgs. N. 163/2006 a tenore del quale: 6. I lavori eseguibili in
economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze
e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
 l’art. 125 comma 8 lettera a) del D. lgs. N. 163/2006 a tenore del quale: 8. Per lavori di importo pari
superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento. Il valore va stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
 l’art. 57 commi 1 e 2 lettera c) a mente dei quali 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi
seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre: c) nella misura
strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le
stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell’ estrema urgenza non
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
La norma di cui all'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 prevede una serie di ipotesi in cui è possibile per le stazioni
appaltanti aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza la previa pubblicazione del
bando di gara, ipotesi che rappresentano una modalità eccezionale rispetto alla regola generale che è quella
del ricorso al confronto concorrenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina comunitaria
e nazionale di settore (vedi, ad esempio,T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 26-10-2009, n. 2329 Gemmo S.P.A. c.
Comune di Alessandria e altri e T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 24-04-2008, n. 3546).
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Premesso che si è verificata la necessità di dover dar corso ai lavori in oggetto indicati di somma urgenza
ripristino transitabilità strada comunale in località “Arvenino” in comune di Provaglio Valsabbia, a seguito di
abbondanti piogge e precipitazioni, una situazione di rischio della tenuta idrogeologica che richiede con
somma urgenza un intervento immediato per far fronte ad una situazione di calamità gravemente pericolosa
per la pubblica incolumità.
Visto l’art. 10 comma 2 del D. lgs. N. 163/2006 a mente del quale:”2. Il responsabile del procedimento svolge
tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli
affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”
Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei
dirigenti ( o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo ( spettanti agli
organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all’adozione degli atti
gestionali di micro – organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile.
Atteso che, a mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano
agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel
medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto
Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia con
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale ( vedi
giurisprudenza assolutamente conforme sul punto; tra le altre, da ultimo, TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez.
II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15
febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli, II, 23
marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, TAR Toscana
Sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218, TAR Sicilia Catania Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, TAR Puglia, Lecce, Sezione II, Sentenza 26
gennaio 2007 n. 179 e 25 giugno 2007 n. 2509; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14-07-2009,
n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21-07-2009, n. 4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-07-2009, n. 441, TAR
LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Sentenza 15 luglio 2010, n. 2999, Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia
sez. I 27/8/2010 n. 3235). Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma
4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 ( circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 15 luglio 1997, T.A.R. Sardegna, 12
maggio 1999, n. 593,Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919,
TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio
2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 7
settembre 2010, n. 1924;Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003
tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di
gestione del personale sulla base dell’art. 16, comma 1, lett. h) del D: lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008). L’elenco
delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo una valore
esemplificativo e non esaustivo.
Visti:
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’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15
marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l’organizzazione degli uffici in base, tra
l’altro a criteri di “ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;
L’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n.
15 che mira a “(…) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti
agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”.
L’art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, s’intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti”.
L’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.” Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-09-2008, n. 23567 (rv. 605164) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2007, n.
1430 M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e altri. La norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993)
demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (ex
art. 51 della L. n. 142/1990, a suo tempo modificato dall'art. 6 della L. n. 127/1997), nel delineare la sfera delle
attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i
compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali
spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. ( vedi anche, inter coetera T.A.R.
Campania Napoli Sez. I, 18-05-2006, n. 4734 L. s.n.c. c. Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania
Napoli Sez. I, 05-05-2006, n. 3967 S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-01-2006, n.
651 S.M. e altri c. Comune di Alife).
gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in
ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
Pagina 4 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino”
4

gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici
detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n.
165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
Atteso pertanto che i dirigenti con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati
investiti, in virtù dell’attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di
organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Di procedere all’indizione della procedura volta all’affidamento, a’ sensi delle disposizioni normative in
premessa citate e che qui s’intendono richiamate, e segnatamente dell’art. 125 comma 6 lettera a) e comma 8
lettera a) e 57 commi 1 e 2 lettera c) del D. lgs. N. 163/2006 dell’esecuzione dei lavori di somma urgenza in
premessa menzionati per ripristino della transitabilità strada comunale di “Arvenino” alla ditta Italcave di
Luscia C. e Patrizia s.n.c. con sede in via Zoller Sabbio Chiese (BS) per l’importo di € 10.130,00 più iva salvo
ulteriori e più dettagliate e puntuali determinazioni in merito al quantum del medesimo.
Di dare atto che si tratta di lavori di somma urgenza volti a porre rimedio a situazioni pericolose per l’incolumità
pubblica, dei quali il bilancio non può farsi carico a causa del fatto che sono dovuti ad eventi imprevedibili e che,
in ogni caso, si provvede all’assunzione del relativo impegno di spesa a norma degli articoli 183 e 191 del tuel
enti locali D. Lgs. n. 267/2000 con imputazione all’intervento 2.08.01.01 del bilancio relativo al corrente anno
2015 in gestione provvisoria con i limiti e le modalità di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del testo unico enti locali d.
lgs. N. 267/2000 (dando atto che nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza con richiesta di contributo
alla Regione Lombardia in relazione al fatto che trattasi di intervento di somma urgenza dovuto ad un evento
calamitoso per far fronte al quale il bilancio del comune non dispone di capacità di spesa e dei necessari mezzi
finanziari e con la procedura di regolarizzazione “postuma” consentita dagli artt. 191, comma 4, e 194, comma
1,D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) a mente dei quali nel caso di lavori di "somma urgenza"- è necessario
che l'ordinazione degli stessi sia regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni dalla loro
esecuzione.
Di richiedere un contributo alla Regione Lombardia a copertura della spesa in quanto le disponibilità di bilancio
non sono sufficienti per far fronte alle spese derivanti al sullodato evento imprevedibile in argomento.
Di dare atto che l’assunzione di tutti gli atti ulteriori della sequenza procedimentale in esecuzione del presente
provvedimento monocratico sono di competenza del responsabile del servizio a’ sensi dell’ art. 107 commi 1 e 2
del tuel D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 e 5 comma 2 del testo unico D. lgs. n. 165/2001.
Di dare atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge
n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in attuazione della direttiva CE 2000/35 relativa ai ritardi di
pagamenti non effettuati entro i termini contrattuali o legali nelle relazioni commerciali tra imprese e
amministrazioni pubbliche, anche con riferimento al piano europeo di ripresa economica (COM 20088 800) che
tende a garantire il pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi entro un mese.
Di disporre che il contratto, nel caso di specie, abbia a consistere, a cagione della somma urgenza di procedere
all’esecuzione dei lavori, in apposito scambio di lettere/ordinativo e/o mediante corrispondenza con cui la
stazione appaltante dispone l’ordinazione dei lavori, a’ sensi dell’art. 34 del DPR 207/2010. La presente
determinazione, controfirmata dalla ditta affidataria, tiene ad ogni buon conto, luogo del formale contratto, a
tenore dell’art. 11 comma 13 del Codice dei Contratti D. lgs. N. 163/2006, sostituito dal comma 3 dell’art. 6, D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 6, e dell’art. 17 del Rd 2240/1923 (vedi
determinazione n. 1/ 2013 l'Authority) e così pure tien luogo del contratto lo scambio di lettere per pec secondo
gli usi del commercio a’ sensi dell’articolo 334 del Regolamento e del principio di ragionevolezza e non
aggravamento per gli operatori economici con il dare atto della causa di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione prevista dall’art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190 di modifica dell’art. 53 del d.
lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con l’inserimento del comma 16-ter e degli articoli 2 comma 3 (obblighi di condotta) 7
(obbligo di astensione) e 14 comma 2 del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n. 62
Di riservarsi di acquisire la documentazione attestante l’inesistenza di cause ostative e di collegamento tra
l’appaltatore e le associazioni mafiose a tenore dell’art. 4, comma 1 e commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 490/1994 con il
dare atto che, a’ sensi del d.P.R. 252/1998, la documentazione cica l’insussistenza delle cause ostative di cui
all’art. 10 della legge n. 575/1965, deve essere acquisita per contratti di valore complessivo superiore ai 300
milioni di lire ( art. 1, comma 2, lett. b).
Di disporre che le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto/fornitura e che
insorgano a seguito del presente affidamento abbiano ad essere deferite ad arbitri a’ sensi dell’art. 1 comma 19
della legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell’articolo 241 comma 1 del Codice dei Contratti d. lgs. 12 aprile 2006 n.
163.
9. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, la ditta affidataria si impegna:
 a comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro
accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 4) nonché, nello
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 a dare immediata comunicazione a questo Comune ed alla prefettura-ufficio territoriale del
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Governo di questa provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 si assume: tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
a. Il presente affidamento s’intende risolto nel verificarsi degli eventi/condizioni di cui all’art. 135 della legge n.
163/2006.
b. Il DURC può essere acquisito d’ufficio a’ sensi dell’art. 16-bis d.l. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, in
attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’articolo 43, comma 5
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, nella forma semplificata prevista dall’art. 31 comma 2 del d.l. n. 69/2013 di
modifica degli articoli 38 e 118 del Codice dei Contratti pubblici d. lgs. n. 163/2006, con le modalità specificate
dall’INPS con messaggio 23 agosto 2013 n. 13414 ( DURC, recapito del documento esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata PEC).
c. Di dare atto che l’affidatario è assoggettabile ai controlli di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012
n. 190 (WHITE LIST) e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 al decreto Legislativo 15 novembre 2012 n. 218 recante disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2012 n. 136.
d. Di dare atto della proroga dell’obbligatorietà della verifica dei requisiti mediane banca-dati AVCPASS a mente
dell’art. 9 comma 15-ter del c.d. “milleproroghe”n. 150/2013.
e. Di convenire con l’affidatario che,, a’ sensi della piattaforma elettronica di cui all’art. 27 del d.l. n. 66/2014, il
pagamento delle fatture relative al presente appalto viene convenuto in modo espresso, in ragione della natura e
dell’oggetto del contratto, in 60 ( sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura. o di equivalete richiesta di
pagamento e che pertanto, prima della scadenza del predetto termine di 60 giorni, non abbiano a decorrere gli i
interessi moratori di cui all'art. 4 del dlgs 231/2002.
f. Di disporre la comunicazione, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo del sito del comune ove è
pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti del Comune”, in conformità a quanto disposto dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62,
contenente i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il
fornitore, così come stabilito dall’art. 2, comma 3, del citato d.p.r.
g. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a’
sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così
come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. è
rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.
10. Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di
regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n.
267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come
convertito in legge ed a’ sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di
spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente
stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47).
11. A’ sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 32 della legge 6
novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei procedimenti di cui al
comma 16 lettera b) del medesimo articolo (“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”).
Si comunichi il presente provvedimento:
- al responsabile del servizio finanziario;
-all’ufficio segreteria.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del
presente provvedimento per estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi,
12 maggio 2009 n. 2948):
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato
dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso
deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali
l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di
esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
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Il sindaco
Marco Venturini
IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto dr Lorenzi
Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del
Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2.
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio
finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data
odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del
tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. Al momento non sono
disponibili risorse nel bilancio in fase di gestione provvisoria a’ sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del testo unico enti
locali D.lgs. n. 267/2000, dando atto che nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento
e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza La spesa verrà coperta mediante contributo da chiedere alla
Regione Lombardia per lavori di somma urgenza dovuti ad eventi calamitosi e imprevedibili. Si procederà alla
regolarizzazione artt. 191, comma 4, e 194, comma 1,D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) a mente dei quali nel caso di
lavori di "somma urgenza"- è necessario che l'ordinazione degli stessi sia regolarizzata improrogabilmente entro 30
giorni dalla loro esecuzione
Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n.
78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al
prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le
regole di finanza pubblica.
Lì 11 febbraio 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il segretario comunale generale
Dott. Alberto Lorenzi
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