Comune PROVAGLIO VALSABBIA VIA Milano, 14 Telefono 0365/84112 fax 0365/ 894421 codice fiscale 00867640179 e mail [email protected] A AR RE EA AA AM MM MIIN NIISST TR RA AT TIIV VA A– –A AF FF FA AR RII G GE EN NE ER RA AL LII-- M MA AN NU UT TE EN NZ ZIIO ON NII-P PA AT TR RIIM MO ON NIIO O A AR RE EA AU UF FF FIIC CIIO OT TE EC CN NIIC CO O– – SSE ET TT TO OR RE EL LA AV VO OR RII P PU UB BB BL LIIC CII DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 15 del 11 febbraio 2015. OGGETTO: affidamento lavori di somma urgenza ripristino transitabilità strada comunale “Arvenino” a seguito smottamento terreno. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRESO ATTO del provvedimento monocratico emanato dal sindaco, di individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi a’ sensi dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del tuel D. lgs. n. 267/2000. PREAMBOLO. Atteso che a cagione del maltempo e delle intense precipitazioni si è verificato uno smottamento di terreno in località “Arvenino” che ha ostruito parte della strada comunale che non è più transitabile e che va a minacciare lo stesso centro abitato in località “Arvenino”. Visto l’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 del seguente tenore letterale: “1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.” Atteso che i lavori in argomento, rientranti nel novero di quelli di somma urgenza, sono stati affidati a’ sensi dell’art. 176 del D:P.R. n. 207/2010 e che si tratta ora di provvedere alla regolarizzazione e artt. 191, comma 4, e 194, comma 1,D.Lgs. n. 267 del 2000. Visto l’art. 191 comma 3 del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000 del seguente contenuto: “3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il Pagina 1 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino” 1 provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.” Atteso altresì che: con legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art.3, comma 110 sono state trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l’esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione. In particolare i lavori di pronto intervento possono riguardare: puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità; ripristino provvisorio del transito, ferma restando l’applicazione della l. 30 giugno 1904 n.293 – l. 29 dicembre 1904, n.674 – l. 21 marzo 1907, n.112, per l’esecuzione di opere definitive; ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell’igiene pubblica; nonchè: interventi di pronto soccorso, ai sensi del D.l. 12 aprile 1948 n.1010, e successive modificazioni; riparazione o ripristino delle opere idrauliche, portuali e delle vie navigabili di competenza regionale in base al d.p.r. 15 gennaio 1972 n.8; riparazione e ricostruzione di acquedotti, di fognature ed altre opere igieniche, di cimiteri, di scuole materne ed elementari, di asili-nido, di case comunali, di edifici residenziali e di impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enti locali, di strade provinciali, comunali e vicinali; riparazione e ricostruzione di ospedali e di altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza che siano di proprietà di Province, Comuni e Istituzioni di assistenza e beneficenza; esecuzione delle opere occorrenti per il consolidamento ed il trasferimento degli abitati. Limiti di applicabilità Le condizioni per poter attivare un pronto intervento sono: il verificarsi, nei Comuni interessati, di situazioni di emergenza idrogeologica e/o di altre calamità naturali che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità. Sono quindi esclusi a priori tutti i danni causati dalla mancanza di manutenzione di versanti, corsi d’acqua, infrastrutture e strutture pubbliche; che la situazione di rischio interessi strutture e infrastrutture pubbliche il cui utilizzo, a calamità avvenuta, crei rischi per la pubblica incolumità. Per strade e ponti è necessario garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente abitate da residenti; che le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito della calamità naturale, debbano presentarsi idoneamente progettate ed essere eseguite a regola d’arte. Non è quindi possibile prendere in considerazione opere vetuste e con evidente mancanza di interventi manutentivi nel tempo. Si deve pertanto verificare che il danneggiamento derivi esclusivamente dal fenomeno naturale eccezionale ed imprevedibile che è accaduto Per le opere di pronto intervento relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli Enti locali, si tien conto conto delle priorità validate dalle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, (dette STER), ovvero dalla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di Genio Civile, della D.G. Casa ed Opere Pubbliche, (Struttura OO.PP e di G.C.) e dei pareri espressi dalla Struttura Prevenzione Rischi Naturali della U.O. Sistema Integrato di Sicurezza. Esecuzione dei lavori di pronto intervento I lavori previsti al paragrafo precedente possono avere le caratteristiche della “Somma urgenza”ovvero della“Urgenza”. In particolare: La “Somma urgenza” si riferisce ad ogni intervento che se dovesse essere differito nella sua realizzazione metterebbe a rischio la pubblica incolumità. L’ ”Urgenza” si riferisce ad ogni intervento che può essere differito nel tempo senza pregiudicare la pubblica incolumità poiché il dissesto mostra un lento progredire senza mostrare fenomeni di accelerazione significativi. Per questa tipologia di intervento è possibile organizzare le richieste alla Regione Lombardia attraverso programmazioni semestrali che consentano di concedere gli interventi realmente indispensabili con le risorse disponibili. La programmazione viene inserita organicamente nel Piano di Previsione e Prevenzione Regionale (PRIM), ex l.r. 16/04 Precisazioni Gli interventi a difesa e ripristino delle infrastrutture sono a carico dell’Ente proprietario, se l’Ente ha la disponibilità di fondi propri. I contributi regionali possono quindi essere richiesti soltanto dalle Amministrazioni i cui bilanci non permettano di far fronte ad eventi imprevedibili. Pagina 2 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino” 2 Gli Enti locali, qualora non fossero nelle condizioni di provvedere alla gestione dei lavori, possono chiedere la collaborazione delle Sedi Territoriali (STER) Viste: la d.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3400 la d.d.u.o. 5 dicembre 2007 - n. 15182 il decreto n.6003 - razionalizzazione delle risorse Atteso che ai sensi dell'art. artt. 191, comma 4, e 194, comma 1,D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) nel caso di lavori di "somma urgenza"- è necessario che l'ordinazione degli stessi sia regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni dalla loro esecuzione; in ogni caso il termine non è perentorio in quanto decorre dall’eventuale stipula del contratto di appalto che deve essere concluso per iscritto perché risulti soddisfatto il requisito di forma ad substantiam imposto per i contratti tra privato e P.A. La Suprema Corte ha chiarito che la disposizione in parola si applica anche ai contratti di appalto di lavori pubblici e non soltanto a quelli di fornitura. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (Ord. 6 febbraio 2001, n. 26), il Palazzaccio ha precisato che il procedimento obbligatorio di indicazione della copertura di spesa ha operatività (anche) per i contratti per lavori di "somma urgenza", in coerenza col principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato dalla P.A. diviene obbligatorio nei confronti della medesima solo a seguito della prescritta approvazione (v. art. 19, R.D. n. 2440 del 1923); del resto, la legge prevede che, in mancanza -e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori- esso produce effetti obbligatori a carico della persona fisica cha ha consentito alla fornitura. Eppertanto, anche per i lavori di "somma urgenza", per il Giudice di legittimità, è imposta la regolarizzazione dell'ordine a posteriori ed entro il termine perentorio ex lege stabilito. ( vedi Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20763) Tali principi già emergevano dalle sentenze della Corte costituzionale 24 ottobre 1995 n. 446 e 30 luglio 1997 n. 295, che affermavano l'inderogabilità della disciplina prevista dall'art. 23 comma 3 del d.l. n. 66/1989 convertito in legge n. 144/1989( ora abrogato)., nel caso di acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" non regolarizzati successivamente nei termini prescritti (cfr.Cass. 5 ottobre 2000, n. 13296;Cass. 22 aprile 2000, n. 5284. Vedansi anche per la nuova disciplina Cass. 27 marzo 2008, n. 7966, Cass. 10 maggio 2007, n. 10700). Visti: l’art. 125 comma 6 lettera a) del D. lgs. N. 163/2006 a tenore del quale: 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; l’art. 125 comma 8 lettera a) del D. lgs. N. 163/2006 a tenore del quale: 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Il valore va stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto; l’art. 57 commi 1 e 2 lettera c) a mente dei quali 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre: c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell’ estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. La norma di cui all'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 prevede una serie di ipotesi in cui è possibile per le stazioni appaltanti aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza la previa pubblicazione del bando di gara, ipotesi che rappresentano una modalità eccezionale rispetto alla regola generale che è quella del ricorso al confronto concorrenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina comunitaria e nazionale di settore (vedi, ad esempio,T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 26-10-2009, n. 2329 Gemmo S.P.A. c. Comune di Alessandria e altri e T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 24-04-2008, n. 3546). Pagina 3 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino” 3 Premesso che si è verificata la necessità di dover dar corso ai lavori in oggetto indicati di somma urgenza ripristino transitabilità strada comunale in località “Arvenino” in comune di Provaglio Valsabbia, a seguito di abbondanti piogge e precipitazioni, una situazione di rischio della tenuta idrogeologica che richiede con somma urgenza un intervento immediato per far fronte ad una situazione di calamità gravemente pericolosa per la pubblica incolumità. Visto l’art. 10 comma 2 del D. lgs. N. 163/2006 a mente del quale:”2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.” Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti ( o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo ( spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all’adozione degli atti gestionali di micro – organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile. Atteso che, a mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale ( vedi giurisprudenza assolutamente conforme sul punto; tra le altre, da ultimo, TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli, II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, TAR Toscana Sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218, TAR Sicilia Catania Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, TAR Puglia, Lecce, Sezione II, Sentenza 26 gennaio 2007 n. 179 e 25 giugno 2007 n. 2509; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14-07-2009, n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21-07-2009, n. 4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-07-2009, n. 441, TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Sentenza 15 luglio 2010, n. 2999, Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia sez. I 27/8/2010 n. 3235). Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 ( circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 15 luglio 1997, T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593,Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924;Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell’art. 16, comma 1, lett. h) del D: lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008). L’elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo una valore esemplificativo e non esaustivo. Visti: ’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l’organizzazione degli uffici in base, tra l’altro a criteri di “ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2”; L’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a “(…) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”. L’art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, s’intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. L’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.” Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738 Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-09-2008, n. 23567 (rv. 605164) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2007, n. 1430 M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e altri. La norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 (ex art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993) demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (ex art. 51 della L. n. 142/1990, a suo tempo modificato dall'art. 6 della L. n. 127/1997), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. ( vedi anche, inter coetera T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 18-05-2006, n. 4734 L. s.n.c. c. Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 05-05-2006, n. 3967 S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-01-2006, n. 651 S.M. e altri c. Comune di Alife). gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio. Pagina 4 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino” 4 gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. Atteso pertanto che i dirigenti con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell’attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati. Tutto ciò premesso, DETERMINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Di procedere all’indizione della procedura volta all’affidamento, a’ sensi delle disposizioni normative in premessa citate e che qui s’intendono richiamate, e segnatamente dell’art. 125 comma 6 lettera a) e comma 8 lettera a) e 57 commi 1 e 2 lettera c) del D. lgs. N. 163/2006 dell’esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa menzionati per ripristino della transitabilità strada comunale di “Arvenino” alla ditta Italcave di Luscia C. e Patrizia s.n.c. con sede in via Zoller Sabbio Chiese (BS) per l’importo di € 10.130,00 più iva salvo ulteriori e più dettagliate e puntuali determinazioni in merito al quantum del medesimo. Di dare atto che si tratta di lavori di somma urgenza volti a porre rimedio a situazioni pericolose per l’incolumità pubblica, dei quali il bilancio non può farsi carico a causa del fatto che sono dovuti ad eventi imprevedibili e che, in ogni caso, si provvede all’assunzione del relativo impegno di spesa a norma degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 con imputazione all’intervento 2.08.01.01 del bilancio relativo al corrente anno 2015 in gestione provvisoria con i limiti e le modalità di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 (dando atto che nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza con richiesta di contributo alla Regione Lombardia in relazione al fatto che trattasi di intervento di somma urgenza dovuto ad un evento calamitoso per far fronte al quale il bilancio del comune non dispone di capacità di spesa e dei necessari mezzi finanziari e con la procedura di regolarizzazione “postuma” consentita dagli artt. 191, comma 4, e 194, comma 1,D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) a mente dei quali nel caso di lavori di "somma urgenza"- è necessario che l'ordinazione degli stessi sia regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni dalla loro esecuzione. Di richiedere un contributo alla Regione Lombardia a copertura della spesa in quanto le disponibilità di bilancio non sono sufficienti per far fronte alle spese derivanti al sullodato evento imprevedibile in argomento. Di dare atto che l’assunzione di tutti gli atti ulteriori della sequenza procedimentale in esecuzione del presente provvedimento monocratico sono di competenza del responsabile del servizio a’ sensi dell’ art. 107 commi 1 e 2 del tuel D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 e 5 comma 2 del testo unico D. lgs. n. 165/2001. Di dare atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in attuazione della direttiva CE 2000/35 relativa ai ritardi di pagamenti non effettuati entro i termini contrattuali o legali nelle relazioni commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche, anche con riferimento al piano europeo di ripresa economica (COM 20088 800) che tende a garantire il pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi entro un mese. Di disporre che il contratto, nel caso di specie, abbia a consistere, a cagione della somma urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori, in apposito scambio di lettere/ordinativo e/o mediante corrispondenza con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei lavori, a’ sensi dell’art. 34 del DPR 207/2010. La presente determinazione, controfirmata dalla ditta affidataria, tiene ad ogni buon conto, luogo del formale contratto, a tenore dell’art. 11 comma 13 del Codice dei Contratti D. lgs. N. 163/2006, sostituito dal comma 3 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 6, e dell’art. 17 del Rd 2240/1923 (vedi determinazione n. 1/ 2013 l'Authority) e così pure tien luogo del contratto lo scambio di lettere per pec secondo gli usi del commercio a’ sensi dell’articolo 334 del Regolamento e del principio di ragionevolezza e non aggravamento per gli operatori economici con il dare atto della causa di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190 di modifica dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con l’inserimento del comma 16-ter e degli articoli 2 comma 3 (obblighi di condotta) 7 (obbligo di astensione) e 14 comma 2 del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n. 62 Di riservarsi di acquisire la documentazione attestante l’inesistenza di cause ostative e di collegamento tra l’appaltatore e le associazioni mafiose a tenore dell’art. 4, comma 1 e commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 490/1994 con il dare atto che, a’ sensi del d.P.R. 252/1998, la documentazione cica l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, deve essere acquisita per contratti di valore complessivo superiore ai 300 milioni di lire ( art. 1, comma 2, lett. b). Di disporre che le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto/fornitura e che insorgano a seguito del presente affidamento abbiano ad essere deferite ad arbitri a’ sensi dell’art. 1 comma 19 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e dell’articolo 241 comma 1 del Codice dei Contratti d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 9. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, la ditta affidataria si impegna: a comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 4) nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. a dare immediata comunicazione a questo Comune ed alla prefettura-ufficio territoriale del Pagina 5 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino” 5 Governo di questa provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; si assume: tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. a. Il presente affidamento s’intende risolto nel verificarsi degli eventi/condizioni di cui all’art. 135 della legge n. 163/2006. b. Il DURC può essere acquisito d’ufficio a’ sensi dell’art. 16-bis d.l. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’articolo 43, comma 5 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, nella forma semplificata prevista dall’art. 31 comma 2 del d.l. n. 69/2013 di modifica degli articoli 38 e 118 del Codice dei Contratti pubblici d. lgs. n. 163/2006, con le modalità specificate dall’INPS con messaggio 23 agosto 2013 n. 13414 ( DURC, recapito del documento esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata PEC). c. Di dare atto che l’affidatario è assoggettabile ai controlli di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (WHITE LIST) e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 al decreto Legislativo 15 novembre 2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2012 n. 136. d. Di dare atto della proroga dell’obbligatorietà della verifica dei requisiti mediane banca-dati AVCPASS a mente dell’art. 9 comma 15-ter del c.d. “milleproroghe”n. 150/2013. e. Di convenire con l’affidatario che,, a’ sensi della piattaforma elettronica di cui all’art. 27 del d.l. n. 66/2014, il pagamento delle fatture relative al presente appalto viene convenuto in modo espresso, in ragione della natura e dell’oggetto del contratto, in 60 ( sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura. o di equivalete richiesta di pagamento e che pertanto, prima della scadenza del predetto termine di 60 giorni, non abbiano a decorrere gli i interessi moratori di cui all'art. 4 del dlgs 231/2002. f. Di disporre la comunicazione, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune”, in conformità a quanto disposto dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, contenente i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, comma 3, del citato d.p.r. g. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito. 10. Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47). 11. A’ sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei procedimenti di cui al comma 16 lettera b) del medesimo articolo (“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”). Si comunichi il presente provvedimento: - al responsabile del servizio finanziario; -all’ufficio segreteria. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. Pagina 6 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino” 6 Il sindaco Marco Venturini IL SEGRETARIO COMUNALE Alberto dr Lorenzi Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2. Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. Al momento non sono disponibili risorse nel bilancio in fase di gestione provvisoria a’ sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000, dando atto che nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza La spesa verrà coperta mediante contributo da chiedere alla Regione Lombardia per lavori di somma urgenza dovuti ad eventi calamitosi e imprevedibili. Si procederà alla regolarizzazione artt. 191, comma 4, e 194, comma 1,D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) a mente dei quali nel caso di lavori di "somma urgenza"- è necessario che l'ordinazione degli stessi sia regolarizzata improrogabilmente entro 30 giorni dalla loro esecuzione Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica. Lì 11 febbraio 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il segretario comunale generale Dott. Alberto Lorenzi Pagina 7 di 7 affidamento lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi località “Arvenino” 7