Appalti pubblici: procedure d¶infrazione contro Grecia

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Bruxelles, 26 luglio 2002
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La compagnia elettrica di stato greca (“DEH”) ha firmato un contratto per la
costruzione di un sistema di tubi convogliatori a Megalopoli. Il contratto è stato steso
mediante negoziati diretti con uno dei due fornitori invitati a formulare un’offerta,
senza aver in precedenza pubblicato una gara d’appalto sulla Gazzetta ufficiale delle
CE e senza aver soddisfatto le condizioni necessarie per un'esenzione dal requisito
della pubblicazione del bando. La Commissione ha ora deciso di rinviare il caso alla
Corte di giustizia.
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Il secondo caso greco interessa l’aggiudicazione senza gara di un contratto per uno
studio di sviluppo urbano della città di Serres. La direttiva sui pubblici appalti di
servizi (92/50/CEE) precisa che gli appalti di servizi devono di solito essere oggetto
di gare pubbliche. Tuttavia, norme dettagliate della direttiva non si applicano a taluni
appalti definiti “progetti di ricerca e sviluppo”. Le autorità greche sostengono che il
contratto in questione rientra in questa categoria ed è dunque estraneo al campo
d’applicazione della direttiva. Il punto di vista della Commissione è invece che nel
caso del contratto in questione non si tratti di un progetto di ricerca e sviluppo, ma di
uno studio urbano specializzato e innovativo da aggiudicare con un’opportuna gara
d’appalto, ai sensi della direttiva.
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La Commissione deferirà l’Italia alla Corte di giustizia per infrazioni alla legislazione
dell’UE nell’aggiudicazione da parte della Magistratura del Po di Parma (che fa parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di contratti per completare lavori solo
in parte finiti. I contratti sono stati assegnati, senza gara, alle imprese che avevano
eseguito le fasi precedenti dei lavori.
L'articolo 7 della direttiva sugli appalti pubblici di lavori (93/37/EC) permette siffatte
aggiudicazioni solo nei tre anni successivi alla conclusione dell’originale processo di
aggiudicazione. Scaduto il termine, vanno organizzate nuove gare d’appalto. La
Commissione ritiene che il periodo inizi dalla firma del contratto originale e non dal
completamento dei lavori, come sostengono invece le autorità italiane. In tal caso
perciò le aggiudicazioni, avvenute vari anni dopo la firma iniziale, contravvengono
alla direttiva.
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In Francia, la legge del 12 luglio 1985 sul controllo dei lavori pubblici e le sue
relazioni con il controllo dei lavori privati, limita le persone giuridiche che svolgono il
ruolo di vice controllori dei lavori e di controllori delle operazioni a quelle di un
elenco. A tale legislazione si ricorre assai spesso nel caso di grandi lavori di
costruzione. Ma il limite che essa pone viola non solo le norme della direttiva
92/50/CEE sugli appalti pubblici di servizi ma anche quelle del trattato CE sulla non
discriminazione. La Commissione invierà perciò alle autorità francesi un parere
motivato.
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I “registered social landlords” sono i principali aggiudicatori di alloggi sociali nel
Regno Unito e sono soggetti ai poteri regolatori e alla sorveglianza della +RXVLQJ
&RUSRUDWLRQ, ente pubblico sostenuto da ministero dei trasporti, amministrazioni locali
e regioni. Le direttive dell’UE sugli appalti pubblici impongono rigorosi requisiti
procedurali e d’altro tipo a enti pubblici che devono garantire che il modo in cui essi
acquistano beni, lavori e servizi è trasparente e non discriminatorio. Queste direttive
valgono non solo per le autorità statali, locali e regionali ma anche per gli acquisti
effettuati da enti che hanno stretti legami con lo Stato, noti come ³HQWL GLVFLSOLQDWL
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In base alle informazioni ottenute dalle autorità britanniche, la Commissione ritiene
che tra UHJLVWHUHG VRFLDO ODQGORUGV e +RXVLQJ &RUSRUDWLRQ esista una relazione tale
che i primi, ai sensi della legislazione dell’UE sugli appalti pubblici, andrebbero
trattati come enti disciplinati dalla legge pubblica. Ciò significa che devono
conformarsi alle direttive sugli appalti pubblici. La Commissione ha perciò deciso di
inviare alle autorità britanniche un parere motivato.
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Il Comune di Mantova ha aggiudicato direttamente alla società A.S.I. S.p.A. taluni
servizi EDP comunali, senza osservare le norme sulle gare pubbliche d’appalto di
cui alla direttiva UE sugli appalti pubblici di servizi (92/50/CEE) sui contratti di
pubblico servizio. Il Comune ritiene che l’aggiudicazione diretta sia giustificata dal
fatto di essere socio di maggioranza della società. Ma, il semplice fatto che, come in
questo caso, un’amministrazione detenga il 75% circa del capitale autorizzato di una
società mista d’investimento, non significa poter disattendere le norme dell’UE sugli
appalti pubblici se viene stipulato un contratto tra l’amministrazione e la società
interessata. La Commissione ha perciò deciso di inviare un parere motivato.
Le informazioni sulle procedure d'infrazione in atto contro i vari gli Stati membri sono
disponibili sul sito Web dell’Europa:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
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