,3 Bruxelles, 26 luglio 2002 $SSDOWL SXEEOLFL SURFHGXUH G¶LQIUD]LRQH FRQWUR *UHFLD)UDQFLD,WDOLDH5HJQR8QLWR /D &RPPLVVLRQH HXURSHD GHIHULUj OD *UHFLD DOOD &RUWH GL JLXVWL]LD LQ PHULWR DOO¶DJJLXGLFD]LRQH GL GXH DSSDOWL SXEEOLFL XQR SHU XQ VLVWHPD GL WXEL FRQYRJOLDWRUL D 0HJDORSROL H O¶DOWUR SHU OR VYLOXSSR XUEDQR GHOOD FLWWj GL 6HUUHV VHQ]D DYHU SXEEOLFDPHQWH EDQGLWR OH UHODWLYH JDUH VXOOD *D]]HWWD XIILFLDOH GHOOD &( FRPH SUHVFULYH OD OHJLVOD]LRQH GHOO¶8( /D &RPPLVVLRQH LQROWUH GHIHULUj DOOD &RUWH O¶,WDOLD SHU O¶DJJLXGLFD]LRQH GD SDUWH GHOOD 0DJLVWUDWXUD GHO 3R GL 3DUPD GL FRQWUDWWL SHU FRPSOHWDUH SURJHWWL VROR LQ SDUWHILQLWLVHQ]DJDUDG¶DSSDOWR(VVLVRQRVWDWLDVVHJQDWLGLUHWWDPHQWHDOOH LPSUHVHFKHDYHYDQRHVHJXLWROHIDVLSUHFHGHQWLGHLODYRUL$OWHPSRVWHVVR /D &RPPLVVLRQH LQYLHUj D )UDQFLD H 5HJQR 8QLWR ULFKLHVWH XIILFLDOL SHUFKp FDPELQR OH ORUR SUDWLFKH ULJXDUGR DJOL DSSDOWL SXEEOLFL H VL FRQIRUPLQR DOOD OHJLVOD]LRQH GHOO¶8( ,Q )UDQFLD L UXROL GL ³SURMHFW PDQDJHPHQW´ SHU L SL LPSRUWDQWLSURJHWWLSXEEOLFLVRQRULVHUYDWL D XQULVWUHWWR HOHQFR GL VRFLHWj LO FKH q XQ¶LQIUD]LRQH GHO WUDWWDWR &( H GHOOD GLUHWWLYD &(( VXL SXEEOLFL DSSDOWL GL VHUYL]L 1HO 5HJQR 8QLWR L ³UHJLVWHUHG VRFLDO ODQGORUGV´ FKH DJJLXGLFDQR JOL DOORJJL VRYYHQ]LRQDWL VRQR WUDWWDWL FRPH HVWUDQHL DO FDPSR G¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLUHWWLYH VXL SXEEOLFL DSSDOWL LQIUDQJHQGR OH GLUHWWLYH VWHVVH,QILQHLO&RPXQHGL0DQWRYD,WDOLDKDDJJLXGLFDWRXQFRQWUDWWRSHUOD IRUQLWXUDGLVHUYL]L('3VHQ]DEDQGRGLJDUDDOFRQWUDULRGLTXDQWRVWDELOLVFH ODGLUHWWLYDDXQDVRFLHWjLQFXLLO&RPXQHqD]LRQLVWDGLPDJJLRUDQ]D /D &RPPLVVLRQH FKLHGH SHUFLz DOO¶,WDOLD GL ULVWDELOLUH OD VLWXD]LRQH 4XHVWH ULFKLHVWH XIILFLDOL D )UDQFLD 5HJQR 8QLWR H ,WDOLD DVVXPHUDQQR OD IRUPD GL ³SDUHUL PRWLYDWL´ OD VHFRQGD IDVH QHOOD SURFHGXUD G LQIUD]LRQH GL FXL DOO¶DUWLFROR GHO WUDWWDWR &( 6H OH FRPSHWHQWL DXWRULWj QD]LRQDOL QRQ ULVSRQGRQR LQ PDQLHUD VRGGLVIDFHQWH HQWUR GXH PHVL GDO ULFHYLPHQWR GHO SDUHUHPRWLYDWROD &RPPLVVLRQH SXz GHFLGHUHGL SRUWDUH L FDVL GDYDQWL DOOD &RUWHGLJLXVWL]LD *UHFLDWXELFRQYRJOLDWRULD0HJDORSROL La compagnia elettrica di stato greca (“DEH”) ha firmato un contratto per la costruzione di un sistema di tubi convogliatori a Megalopoli. Il contratto è stato steso mediante negoziati diretti con uno dei due fornitori invitati a formulare un’offerta, senza aver in precedenza pubblicato una gara d’appalto sulla Gazzetta ufficiale delle CE e senza aver soddisfatto le condizioni necessarie per un'esenzione dal requisito della pubblicazione del bando. La Commissione ha ora deciso di rinviare il caso alla Corte di giustizia. *UHFLDVWXGLRGLVYLOXSSRXUEDQRGHOODFLWWjGL6HUUHV Il secondo caso greco interessa l’aggiudicazione senza gara di un contratto per uno studio di sviluppo urbano della città di Serres. La direttiva sui pubblici appalti di servizi (92/50/CEE) precisa che gli appalti di servizi devono di solito essere oggetto di gare pubbliche. Tuttavia, norme dettagliate della direttiva non si applicano a taluni appalti definiti “progetti di ricerca e sviluppo”. Le autorità greche sostengono che il contratto in questione rientra in questa categoria ed è dunque estraneo al campo d’applicazione della direttiva. Il punto di vista della Commissione è invece che nel caso del contratto in questione non si tratti di un progetto di ricerca e sviluppo, ma di uno studio urbano specializzato e innovativo da aggiudicare con un’opportuna gara d’appalto, ai sensi della direttiva. ,WDOLDDJJLXGLFD]LRQHGLODYRULSXEEOLFLGDSDUWHGHOOD0DJLVWUDWXUDGHO 3RGL3DUPD La Commissione deferirà l’Italia alla Corte di giustizia per infrazioni alla legislazione dell’UE nell’aggiudicazione da parte della Magistratura del Po di Parma (che fa parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di contratti per completare lavori solo in parte finiti. I contratti sono stati assegnati, senza gara, alle imprese che avevano eseguito le fasi precedenti dei lavori. L'articolo 7 della direttiva sugli appalti pubblici di lavori (93/37/EC) permette siffatte aggiudicazioni solo nei tre anni successivi alla conclusione dell’originale processo di aggiudicazione. Scaduto il termine, vanno organizzate nuove gare d’appalto. La Commissione ritiene che il periodo inizi dalla firma del contratto originale e non dal completamento dei lavori, come sostengono invece le autorità italiane. In tal caso perciò le aggiudicazioni, avvenute vari anni dopo la firma iniziale, contravvengono alla direttiva. )UDQFLD L FRPSLWL GL YLFH FRQWUROORUH GHL ODYRUL H GL FRQWUROORUH GHOO¶RSHUD]LRQH In Francia, la legge del 12 luglio 1985 sul controllo dei lavori pubblici e le sue relazioni con il controllo dei lavori privati, limita le persone giuridiche che svolgono il ruolo di vice controllori dei lavori e di controllori delle operazioni a quelle di un elenco. A tale legislazione si ricorre assai spesso nel caso di grandi lavori di costruzione. Ma il limite che essa pone viola non solo le norme della direttiva 92/50/CEE sugli appalti pubblici di servizi ma anche quelle del trattato CE sulla non discriminazione. La Commissione invierà perciò alle autorità francesi un parere motivato. 5HJQR8QLWRWUDWWDPHQWRGHL³UHJLVWHUHGVRFLDOODQGORUGV´ I “registered social landlords” sono i principali aggiudicatori di alloggi sociali nel Regno Unito e sono soggetti ai poteri regolatori e alla sorveglianza della +RXVLQJ &RUSRUDWLRQ, ente pubblico sostenuto da ministero dei trasporti, amministrazioni locali e regioni. Le direttive dell’UE sugli appalti pubblici impongono rigorosi requisiti procedurali e d’altro tipo a enti pubblici che devono garantire che il modo in cui essi acquistano beni, lavori e servizi è trasparente e non discriminatorio. Queste direttive valgono non solo per le autorità statali, locali e regionali ma anche per gli acquisti effettuati da enti che hanno stretti legami con lo Stato, noti come ³HQWL GLVFLSOLQDWL GDOODOHJJHSXEEOLFD´. 2 In base alle informazioni ottenute dalle autorità britanniche, la Commissione ritiene che tra UHJLVWHUHG VRFLDO ODQGORUGV e +RXVLQJ &RUSRUDWLRQ esista una relazione tale che i primi, ai sensi della legislazione dell’UE sugli appalti pubblici, andrebbero trattati come enti disciplinati dalla legge pubblica. Ciò significa che devono conformarsi alle direttive sugli appalti pubblici. La Commissione ha perciò deciso di inviare alle autorità britanniche un parere motivato. ,WDOLDJHVWLRQHGLVHUYL]L('3FRPXQDOLLQ0DQWRYD Il Comune di Mantova ha aggiudicato direttamente alla società A.S.I. S.p.A. taluni servizi EDP comunali, senza osservare le norme sulle gare pubbliche d’appalto di cui alla direttiva UE sugli appalti pubblici di servizi (92/50/CEE) sui contratti di pubblico servizio. Il Comune ritiene che l’aggiudicazione diretta sia giustificata dal fatto di essere socio di maggioranza della società. Ma, il semplice fatto che, come in questo caso, un’amministrazione detenga il 75% circa del capitale autorizzato di una società mista d’investimento, non significa poter disattendere le norme dell’UE sugli appalti pubblici se viene stipulato un contratto tra l’amministrazione e la società interessata. La Commissione ha perciò deciso di inviare un parere motivato. Le informazioni sulle procedure d'infrazione in atto contro i vari gli Stati membri sono disponibili sul sito Web dell’Europa: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm 3