CORSO “APPLICAZIONI ALLA STATISTICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – ALL'INTERNO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” 5° GIORNATA Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Obiettivi della giornata 2 Completare il corso con la trattazione degli argomenti non affrontati nelle giornate precedenti, riprendere alcuni concetti già presentati e approfondire il tutto con riferimento al contesto statistico e al punto di vista regionale, per trarre indicazioni utili per la programmazione e per la gestione quotidiana delle attività statistiche. Far emergere aspetti operativi e trattare casi concreti. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Temi già trattati 3 Nelle giornate precedenti sono stati trattati: Gli aspetti generali relativi alla normativa sulla protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, codici di deontologia, provvedimenti del Garante), con particolare riferimento al trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici. Gli atti della Regione Emilia-Romagna in tema di protezione dei dati personali. Inquadramento normativo del Sistema statistico nazionale e del trattamento dei dati personali nell‟ambito del Sistan (d.lgs.322/89, norme specifiche del d.lgs. 196/2003, codice di deontologia Sistan, Direttiva Comstat n. 9/2004, schema intesa Conferenza Stato-Regioni del 25/3/2003, Direttiva Comstat n. 10/2010 “Codice italiano delle statistiche ufficiali”). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Schema intervento 4 Adeguamento normativo e ruolo regionale: regolamenti, disciplinari tecnici, leggi regionali Il trattamento dei dati per fini statistici Il trattamenti di dati personali in ambito SISTAN Dato statistico: contorni definitori Identificabilità del dato statistico e criterio di ragionevolezza Impatto della normativa relativa alla protezione dei dati personali sulla normativa statistica nazionale e regionale Utilizzo statistico dei dati amministrativi Presupposti di legittimità del trattamento dei dati per fini statistici La comunicazione dei dati statistici Il trattamento di dati personali per fini di ricerca non Sistan: cenni Il Programma statistico nazionale e i programmi statistici regionali Il programma statistico regionale : l‟esperienza della regione Toscana (Il programma statistico regionale della regione Emilia-Romagna) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Adeguamento normativo e ruolo regionale 5 Parlando, in senso lato, di adeguamento normativo conseguente all‟entrata in vigore delle norme in materia di protezione dei dati personali ci si riferisce alla adozione da parte della Regione di: Leggi o regolamenti che forniscono il presupposto normativo per il trattamento di dati personali da parte della Regione stessa, degli enti regionali o degli enti vigilati dalla Regione, o per alcune fasi del trattamento (in particolare: comunicazione e diffusione), Atti (direttive, disciplinari tecnici, linee guida, manuali operativi, etc.) con le quali la Regione disciplina le modalità del trattamento dei dati personali da parte delle strutture regionali (e, eventualmente, degli enti regionali). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Disciplinari tecnici regionali 6 Si tratta di strumenti di organizzazione interna con i quali la Giunta Regionale (in qualità di titolare del trattamento dei dati o ai fini del coordinamento dell’attività degli enti regionali) fornisce direttive e linee guida per assicurare l‟attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, l‟adozione di comportamenti corretti e l‟eventuale adeguamento di processi e di prassi. La Regione Emilia-Romagna ha adottato vari atti (delibere GR e determinazioni dirigenziali) su questi temi. In alcuni casi l‟adozione del disciplinare costituisce essa stessa un requisito di legittimità del trattamento dei dati (ad es.: il disciplinare per l’uso di internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti regionali definisce e legittima il sistema dei controlli da parte dell’ente). Il primo aspetto da considerare ai fini della adozione di comportamenti corretti nel trattamento dei dati è la verifica dei presupposti normativi dei trattamenti di dati personali e l‟analisi dei processi. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Adeguamento normativo e ruolo regionale: presupposti di legittimità 7 Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) è disciplinato avendo come riferimento il criterio delle funzioni istituzionali e, per alcuni aspetti, il requisito della esistenza di specifiche norme di legge o di regolamento che legittimano il trattamento o alcune sue fasi (ad esempio, la comunicazione). Di conseguenza la corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali richiede una adeguata conoscenza non solo del D.Lgs. 196/03 (nel seguito “Codice” o “Codice Privacy”) e delle altre norme collegate (provvedimenti del Garante, codici deontologici, direttive comunitarie), ma anche delle normative “di settore”. Il consenso dell‟interessato non costituisce un presupposto di legittimità per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, che non devono richiederlo, salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici in relazione ai dati sanitari per le finalità di tutela della salute dell’interessato. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Adeguamento normativo e ruolo regionale: analisi dei processi e dei presupposti giuridici 8 Il Codice Privacy impone ai soggetti pubblici la verifica dei presupposti normativi delle attività svolte, nonché della pertinenza, non eccedenza, indispensabilità dei dati utilizzati (in particolare dei dati identificativi) rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, e la valutazione del rapporto tra i dati e gli adempimenti (artt. 18-22). L‟esito di queste verifiche fornisce elementi utili per la eventuale revisione dei processi e dei sistemi informativi, per l‟informativa agli interessati (art. 22), per l‟adozione di regolamenti (artt. 19 e 20). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Approvazione di leggi regionali 9 Nel caso delle Regioni, soggetti dotati di potestà legislativa, l‟adeguamento normativo può avvenire anche attraverso l‟adozione di specifiche leggi regionali, o la modifica di leggi preesistenti, per legittimare il trattamento di dati sensibili o giudiziari o disciplinare con legge la comunicazione di dati sensibili e giudiziari. Si vedano, in particolare: le leggi di alcune Regioni (Emilia-Romagna LR 4/2008, Toscana LR 68/2008, Lombardia LR 32/2008, Sardegna LR 2009) per la istituzione di registri di patologia. leggi regionali che istituiscono enti e agenzie regionali e disciplinano anche la comunicazione di dati dalla Regione a tali enti, compresi i dati sensibili e giudiziari (es: Toscana LR 28/2006, …Nuova disciplina dell’Agenzia regionale di sanità) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Leggi e regolamenti per il trattamento di dati diversi da quelli sensibili o giudiziari (1) 10 Il trattamento da parte di un soggetto pubblico, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari (art. 19) è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante e salvo diversa determinazione del Garante (art.39) (N.B. Norma rilevante anche in relazione alla comunicazione di dati tra soggetti Sistan per attività statistiche non comprese nel PSN) La comunicazione dei dati a privati o soggetti pubblici economici e la diffusione sono ammesse unicamente quando previste da una norma di legge o di regolamento. (segue) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Leggi e regolamenti per il trattamento di dati diversi da quelli sensibili o giudiziari (2) 11 Può trattarsi di regolamenti specifici relativi alle operazioni di comunicazione e diffusione: Regione Emilia-Romagna: Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2” Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della giunta regionale e dell„Agrea, dell'agenzia regionale di protezione civile, dell'agenzia regionale Intercent-ER e dell„IBACN. Bollettino Ufficiale n. 159 del 31 ottobre 2007. oppure di disposizioni all‟interno di leggi o regolamenti di settore: leggi regionali che istituiscono enti e agenzie regionali e disciplinano anche la comunicazione di dati dalla Regione a tali enti, regolamenti regionali di settore (turismo, servizi per la prima infanzia, etc.) che disciplinano la diffusione di dati personali (relativi alle strutture ricettive, agli asili nido, etc.) per finalità di interesse pubblico. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 12 Per le attività dei soggetti pubblici che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari, la verifica dei presupposti giuridici riguarda in particolare l‟esistenza di una espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art. 20). In mancanza di tale disposizione espressa e dettagliata, ai fini della adozione dell‟atto di natura regolamentare previsto al comma 2 dello stesso art. 20, è necessario: – – – – Individuare la normativa che prevede gli obblighi e i compiti (e quindi le attività) per cui si effettua il trattamento dei dati. Verificare che l'attività rientri tra quelle che il Codice (o altra legge) ha riconosciuto essere “di rilevante interesse pubblico”. Valutare quali dati è indispensabile trattare -e in che modo- per il perseguimento delle proprie funzioni. Verificare la possibilità di comunicare i dati ad altri soggetti. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 La individuazione dei presupposti giuridici del trattamento dei dati 13 Si tratta di un aspetto particolarmente critico, preliminare ad ogni analisi di processo. L‟esempio più noto: Non è stato possibile, nel 2006, inserire nei Regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili una o più schede relative ad alcuni Registri di patologia regionali perché tali registri non erano stati istituiti con una norma di legge, ma con atti amministrativi (delibere, determinazioni, etc.) Vedi le successive leggi regionali di istituzione dei registri, con rinvio alla adozione di regolamenti ai sensi art. 20 del Codice, e l’art. 15 del DDL “Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria” approvato dal CDM il 24/9/10. Non è stato possibile inserire nei Regolamenti la scheda relativa ai Registri di mortalità regionali (anche quando previsti da norma di legge regionale, come nel caso dell’Emilia-Romagna) perché il Garante ha eccepito che la normativa nazionale attribuisce alle aziende sanitarie, e non alla Regione, la competenza per la tenuta del registro delle cause di morte: Vedi il DDL Fazio e le leggi regionali successive al 2006 (Lombardia LR 33/2009, Liguria LR 57/2009) che istituiscono il RMR solo come raccolta dati a fini statistici. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Trattamento di dati personali sensibili e giudiziari 14 Il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (o provvedimento del Garante per dati giudiziari) nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (artt. 20 e 21). Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni è aggiornata e integrata periodicamente. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 15 Per alcune tipologie di soggetti (in particolare: Regioni, Province, Comuni, Università) i relativi organismi di rappresentanza hanno provveduto a redigere uno “schema tipo di regolamento”, sul quale è stato acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali. I singoli enti adottano il proprio regolamento, richiamando espressamente lo schema tipo e il parere del Garante e dichiarando la conformità del proprio regolamento a tali atti. Eventuali ulteriori trattamenti non compresi nello schema tipo non possono essere effettuati, così come i trattamenti compresi nello schema tipo non possono essere effettuati con modalità difformi da quanto previsto nello schema tipo. Nel caso si ritenga necessario inserire nel regolamento del singolo ente ulteriori trattamenti non previsti dallo schema tipo, o trattamenti effettuati con modalità difformi da quanto previsto nello schema tipo, deve essere richiesto un nuovo parere del Garante, limitatamente a quanto non previsto o difforme. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Schema tipo di regolamento regionale 16 La Conferenza delle Regioni e P.A. ha approvato il 28 marzo 2006 lo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delle Regioni e Province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti regionali/provinciali, degli enti vigilati e controllati dalle Regioni e Province autonome (che non hanno autonoma potestà regolamentare verso i soggetti esterni). Su tale schema tipo il Garante ha rilasciato parere favorevole il 18 aprile 2006. E‟ attualmente in corso l‟istruttoria tecnica da parte del Gruppo Interregionale Privacy del Cisis (organo tecnico della Conferenza delle Regioni) ai fini dell‟aggiornamento e integrazione dello schema tipo, secondo la stessa procedura. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Trattamenti di dati sensibili e giudiziari non compresi nello schema tipo 17 Si deve tenere presente che i tipi di dati e di operazioni individuati dallo schema tipo di regolamento non riguardano: I trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per quanto concerne i tipi di dati e di operazioni sensibili (ad es., i trattamenti statistici già compresi nel PSN) I trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall‟art. 110 del Codice I trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell‟incolumità fisica dell‟interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell‟interessato o all‟autorizzazione del Garante ai sensi dell‟art. 76 del Codice (e, ovviamente, gli eventuali trattamenti di cui l‟ente non è titolare, ma che svolge soltanto come responsabile di trattamento per conto di altri soggetti titolari). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Alcuni trattamenti previsti dallo schema tipo di regolamento regionale 18 Tra i trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari compresi nello schema tipo regionale alcuni hanno particolare rilevanza per gli obiettivi di questo corso: scheda n. 32, relativa al trattamento dei dati per scopi statistici effettuati dall‟Ufficio di statistica, nell‟ambito del Sistema statistico nazionale, (una scheda analoga è presente negli schemi tipo dei comuni e delle province) scheda n. 31, relativa al trattamento dei dati per scopi scientifici diversi da quelli medici, biomedici ed epidemiologici effettuati dalla Regione, a supporto della propria attività istituzionale, nonché dagli enti e istituti di ricerca. scheda n. 12, relativa al trattamento dei dati per attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell‟assistenza sanitaria. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici (Titolo VII del Codice) 19 La prima parte del Codice contiene disposizioni generali per il trattamento dei dati personali, la seconda parte introduce disposizioni relative a specifici settori, tra cui il Titolo VII – Trattamenti per scopi storici, statistici o scientifici. Alcune definizioni: Scopi statistici: le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4). Trattamento per scopi statistici: trattamento per finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4). Risultato statistico: l‟informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo. (Codici di deontologia - Allegati A3 e A4) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Dati personali e dati statistici 20 Dati personali Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; Dati statistici “Il dato statistico è il risultato dell‟operazione di determinazione della modalità con cui un carattere è presente in ciascuna unità del collettivo” (Glossario Istat) Unità statistica: l‟entità a cui sono riferiti o riferibili i dati trattati. Dati elementari o Microdati: dati riferibili alla singola unità statistica I dati elementari sono dati personali quando l‟unità statistica è identificata o identificabile e si tratta di una persona fisica, persona giuridica, ente o associazione. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Identificabilità del dato statistico e criterio di ragionevolezza 21 Dato anonimo Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; N.B.: Il dato anonimo non è un dato personale semplicemente privato degli elementi identificativi diretti, ma un dato che non contiene alcun elemento che possa, neanche con un trattamento mirato e specifico, ricondurre all‟interessato. Dato anonimo nel trattamento statistico Nell‟ambito del trattamento dei dati personali per scopi statistici, un interessato si ritiene identificabile quando, con l‟impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire una associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima. Interessato “non identificabile”: quando il rischio di identificazione è tale da far ritenere sproporzionato l‟impiego di mezzi necessari per l‟identificazione, tenendo conto dei dati. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Mezzi ragionevolmente utilizzabili per l‟identificazione dell‟interessato 22 I “mezzi ragionevoli” che possono essere impiegati per identificare l‟interessato afferiscono a: risorse economiche risorse di tempo archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione; archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione; risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 La valutazione del rischio di identificazione 23 Il rischio di identificazione deve essere valutato in relazione sia alla comunicazione di dati individuali (anche per le collezioni campionarie di microdati), sia alla diffusione dei dati aggregati. Per quanto riguarda il rischio di violazione per dati aggregati (tabelle) sono state sviluppate dall‟ Istat apposite metodologie e tecniche, riportate in una specifica pubblicazione, e un software disponibile anche per utenti esterni. Nel PSN sono espressamente individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, in quanto necessario per particolari esigenze. I criteri per la valutazione del rischio di identificazione sono indicati nei codici di deontologia A3 e A4 (codice Sistan e codice ricerca non Sistan): Criterio della “soglia” Valore minimo 3 Tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni Le variabili pubbliche non sono soggette alla soglia Sempre che vi sia rischio di identificazione. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Tipologie di trattamenti per scopi statistici 24 Nel Codice si possono distinguere le seguenti tipologie di trattamenti per scopi statistici: effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale (art.98:finalità di rilevante interesse pubblico e altri artt. Titolo VII; Codice deontologia per scopi statistici e di ricerca scientifica Sistan – All. A3)) effettuati da soggetti privati che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Titolo VII; Codice deontologia per scopi statistici e di ricerca scientifica Sistan – All. A3) effettuati da altri soggetti, pubblici o privati, che hanno sottoscritto il Codice deontologia per scopi statistici o scientifici “non Sistan” (Titolo VII, Codice deontologia per scopi statistici e scientifici – All. A4; finalità RIP, se effettuati da enti pubblici) effettuati da altri soggetti, pubblici o privati (Titolo VII). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il Sistema statistico nazionale e la statistica ufficiale 25 Missione del Sistema statistico nazionale: fornire al Paese e agli organismi internazionali l‟informazione statistica ufficiale. Statistica ufficiale: è l‟informazione statistica dotata di un coefficiente di attendibilità tale che l’ordinamento è in grado di collegarvi, a giusto titolo, particolari effetti giuridici. Statistica ufficiale: i dati prodotti dall‟organizzazione (Sistan) a cui la legge affida tale servizio. La produzione dei dati statistici ufficiali avviene attraverso: • attività incluse nel Programma statistico nazionale, rilevazioni condotte dagli uffici del Sistema statistico nazionale al di fuori del PSN, in risposta ad esigenze conoscitive dell'amministrazione o ente di appartenenza, purché sia garantito il rispetto dei criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comstat e i risultati prodotti siano validati dal responsabile dell'ufficio che deve vagliarne l'attendibilità. (cfr. Relazione Simeone - Bologna 18/11/2010) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Uso statistico degli archivi amministrativi 26 Il Sistan promuove l‟utilizzo a fini statistici degli archivi amministrativi e l‟integrazione delle fonti informative organizzate (pubbliche e private) per lo sviluppo dei sistemi informativi statistici integrati, anche al fine di ridurre l‟onere statistico per i rispondenti. (Linee guida Comstat per il PSN) Tra i compiti degli uffici di statistica (art. 6, d.lgs. 322/89): fornire al Sistan i dati informativi previsti dal PSN relativi all‟amministrazione di appartenenza, contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. attuare l‟interconnessione e il collegamento dei sistemi informativi dell‟amministrazione di appartenenza con il Sistan. Coerenza con altre disposizioni normative, che richiamano il ruolo degli uffici di statistica e lo definiscono ulteriormente: L.59/97 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni …” – artt. 12 e 17 D.lgv. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali..” - art. 6 D.lgs. 286/99 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio …. - art. 6 (segue) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Alcuni compiti degli uffici di statistica 27 Gli uffici di statistica svolgono un ruolo importante di ricognizione dei dati di fonte amministrativa, analisi della loro potenzialità informativa e loro valorizzazione a fini statistici, di progettazione di sistemi informativi statistici organizzati in ambito regionale, ma integrabili nell‟ambito del sistema statistico nazionale, di orientamento dei sistemi informativi amministrativi e gestionali verso un utilizzo a fini direzionali e di governo, di supporto informativo per i compiti e gli adempimenti istituzionali, tradizionali e nuovi, dell‟ente in cui è inserito: programmazione, monitoraggio, valutazione dei risultati e dell‟impatto degli interventi, controllo di gestione e controllo strategico, misurazione e valutazione delle performance amministrative, la qualità dei servizi negli enti locali). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il trattamento di dati personali per scopi statistici nell‟ambito del Sistema statistico nazionale 28 Qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del Programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all‟art. 1del Codice di deontologia (soggetti Sistan oppure altre strutture appartenenti alla stessa amministrazione purché i trattamenti siano compresi nel PSN e l’ufficio di statistica attesti le metodologie adottate). (art. 2 Codice deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistan) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Impatto della normativa relativa alla protezione dei dati personali sulla normativa statistica nazionale e regionale 29 Il d.lgs. 322/89 (e il precedente R.D.L. 1285/1929) già contenevano disposizioni, in particolare sulla comunicazione e sulla diffusione dei dati statistici, a tutela della riservatezza dei soggetti a cui i dati si riferiscono. La normativa in materia di protezione dei dati personali (L.675/96 e d.lgs. 285/99, Codice di deontologia “Sistan” del 31/7/2002, poi confluiti nel d.lgs. 196/03), oltre a stabilire specifiche garanzie legate alle modalità di trattamento, conservazione, comunicazione e diffusione dei dati statistici, ha avuto un effetto particolarmente rilevante sul Sistema statistico nazionale, riconducibile a tre aspetti principali: Modifica della definizione di “dato anonimo” precedentemente usata dalla normativa statistica e conseguente necessità di adeguamento delle disposizioni relative alla comunicazione dei dati all‟interno del Sistan. Primo riconoscimento esplicito della natura di “dati statistici ufficiali” per i dati statistici prodotti dai soggetti Sistan (enti di produzione statistica e uffici di statistica delle amministrazioni pubbliche) in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali, anche al di fuori del PSN (Codice deontologia Sistan). Ora anche nel nuovo Codice italiano delle statistiche ufficiali (Direttiva Comstat n. 10/2010). Applicabilità del codice di deontologia (e della normativa) Sistan ai trattamenti effettuati da altri uffici dello stesso ente, certificati dall‟ufficio di statistica, solo per le attività comprese nel PSN (Codice deontologia Sistan): conseguente disapplicazione anche di eventuali leggi regionali che disponessero diversamente. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 I presupposti di legittimità del trattamento dei dati per fini statistici: alcuni richiami (1) 30 Il trattamento dei dati per fini statistici da parte dei soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale trova, in generale, i suoi presupposti di legittimità nelle fonti normative già presentate nelle giornate precedenti (d.lgs. 322/89, Codice Privacy, Codice di deontologia, Direttive Comstat). Utile richiamare e approfondire alcuni aspetti rilevanti: I soggetti che fanno parte del Sistan possono raccogliere e trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal d.lgs. 322 o da altra legge, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. (art. 6bis, d.lgs. 322/89). I soggetti pubblici che fanno parte del Sistan possono raccogliere e trattare dati sensibili e giudiziari (finalità di rilevante interesse pubblico, art.98 lettera b del Codice Privacy), purché i tipi di dati e le operazioni di trattamento siano individuate dal PSN oppure da altro atto di programmazione statistica adottato in conformità al parere del Garante, in attuazione del regolamento adottato ai sensi dell‟art. 20 del Codice. Soggetti a cui si applica il Codice deontologico (e la normativa) Sistan (art. 1 Codice deontologico Sistan). Compiti e ruolo degli uffici di statistica (art. 6, d.lgs 322/89 e Codice deontologia). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Presupposti di legittimità (1): implicazioni pratiche 31 Sulla base dei punti prima richiamati si può evidenziare che: I soggetti Sistan possono effettuare trattamenti di dati personali per fini statistici con il solo vincolo del rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, ma il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari deve comunque avvenire nel rispetto dell‟art. 20 del Codice Privacy. Pertanto il trattamento dei dati deve essere previsto: dal PSN (che ha valore di atto regolamentare), oppure al di fuori del PSN, da un atto regolamentare + atto di programmazione statistica, entrambi adottati in conformità al parere del Garante. Il PSN può contenere lavori statistici la cui esecuzione sia affidata a ufficio diverso dall‟US, che deve comunque certificare il processo. Per i lavori statistici compresi nel PSR l‟ufficio incaricato può essere soltanto l‟US, che però può svolgere l‟attività in collaborazione con altre strutture dell‟amministrazione. Eventuali attività statistiche dell‟ente, non comprese nel PSN, e affidate a uffici diversi dall‟US non sono disciplinate dalla normativa Sistan, ma dal Codice deontologico per fini statistici e scientifici (All. A4) o altra normativa applicabile, nonché dal regolamento dell‟ente per i dati sensibili e giudiziari. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 I presupposti di legittimità del trattamento dei dati per fini statistici: alcuni richiami (2) 32 Il trattamento di dati personali per scopi statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati (art. 99, d.lgs. 197/03). Gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell‟amministrazione di appartenenza e possono richiedere elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal PSN (art. 6. d.lgs. 322/89). L‟Istat ha accesso a tutti gli archivi di enti pubblici o soggetti a controllo pubblico (L.681/96, art. 8) La comunicazione di dati personali “comuni” tra soggetti pubblici è disciplinata dall‟art. 19 del Codice, oltre che dalle disposizioni relative alla comunicazione dei dati tra soggetti Sistan. Il d.lgs. 322/89 consente di imporre l‟obbligo di risposta ai soggetti privati (per le rilevazioni PSN indicate con delibera del Consiglio dei Ministri), con esclusione dei quesiti relativi a dati sensibili e giudiziari. L‟obbligo di risposta per i soggetti pubblici è imposto direttamente dal d.lgs. 322. Il titolare del trattamento statistico ha l‟obbligo di fornire adeguata informativa agli interessati, esplicitando la facoltà di non rispondere a quesiti su dati sensibili e la facoltà di opporsi all‟uso statistico di tali dati nel caso siano raccolti presso terzi (a meno che la raccolta dei dati non sia prevista da norma di legge). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Presupposti di legittimità (2): implicazioni pratiche per la raccolta di dati sensibili e giudiziari presso terzi. (1) 33 Obbligo di risposta e raccolta dei dati presso terzi: Poiché la normativa statistica non consente di imporre l‟obbligo di risposta per i dati sensibili e giudiziari è necessario che il titolare del trattamento fornisca adeguata informativa agli interessati, assicurando loro in concreto la possibilità di non fornire i dati o di opporsi al loro uso statistico quando i dati vengono comunque forniti a terzi per altri scopi. L‟adempimento di questa prescrizione non ha comportato particolari problemi per le rilevazioni che prevedono la raccolta dei dati presso l‟interessato (direttamente o attraverso organi di rilevazione), mentre ha richiesto un lungo periodo di tempo, anche da parte dell‟Istat, l‟adeguamento (di fatto ancora in corso) dell‟informativa nel caso di dati raccolti presso terzi, in particolare nell‟ambito del sistema sanitario. Da sottolineare che l‟uso statistico dei dati è comunque consentito, ai sensi dell‟art. 99, per il soggetto titolare dell‟archivio amministrativo, che ha però l‟obbligo di dichiarare nell‟informativa l‟ulteriore trattamento per scopi statistici. Esempi concreti: Informativa delle rilevazioni IVG e cause di morte (vedi slides che seguono). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Un esempio di informativa per raccolta di dati sensibili presso terzi: la rilevazione IVG 34 (Da: SCHEDA ISTAT D.11 - edizione 2010 SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI ……………………… L‟obbligo di risposta per questa rilevazione è stabilito, per gli istituti di cura pubblici, dall‟art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche e integrazioni, e, per gli istituti di cura privati, dal DPR 11 novembre 2008. II modello deve essere compilato, per ogni caso di AS, dal medico all‟atto della dimissione. Al momento dell‟acquisizione dei dati, all‟assistita deve essere resa idonea informativa sull‟utilizzo, anche a fini statistici, dei dati che la riguardano e dalla stessa forniti per finalità di prevenzione, diagnosi e cura. Qualora l’assistita esprima una volontà contraria all’uso statistico dei propri dati, l‟istituto di cura è tenuto a prenderne nota. In tale eventualità, i dati possono essere trasmessi all‟Istat solo in forma anonima, senza che sia possibile risalire all‟identità dell‟interessata nemmeno in modo indiretto. Pertanto, il modello dovrà comunque essere compilato, ai fini della rilevazione dell‟evento, con l‟esclusione dei seguenti campi: • Residenza (non indicare né comune né provincia né stato estero) • Data AS (indicare solo l‟anno) • Data di nascita dell‟assistita (indicare solo l‟anno) • Luogo di nascita (non indicare il comune ma solo la provincia). …………………. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Un esempio di informativa per raccolta dati sensibili presso terzi: la rilevazione delle cause di morte 35 INFORMATIVA INDAGINE CAUSE DI MORTE Da: SCHEDA ISTAT D.4 - edizione 2011 SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI Il medico che accerta il decesso, ai sensi del R.D. 1265/1934 e del D.P.R. 285/1990, deve denunciare al Sindaco la causa della morte utilizzando l‟apposita scheda di morte definita dal Ministero della Salute d‟intesa con l‟Istituto nazionale di statistica. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche e si compone di due copie: una per l‟ISTAT ed una per la ASL. …………. Ai sensi dell‟art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire all‟Istat i dati e le notizie richieste con la presente scheda. L’obbligo si estende anche ai dati sensibili relativi al soggetto deceduto ai sensi del D.P.R. n. 285/1990. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Presupposti di legittimità (2): implicazioni pratiche per l‟uso dei dati amministrativi. (2) 36 Utilizzo di dati raccolti per altri scopi (archivi amministrativi) Sulla base dell‟art. 99 è sempre legittimo l‟uso statistico di archivi amministrativi che il titolare del trattamento statistico abbia prodotto o legittimamente acquisito per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Quando il trattamento statistico prevede l‟utilizzazione di un archivio amministrativo di cui è titolare un altro soggetto pubblico, l‟acquisizione dei dati è possibile: per l‟attuazione del PSN (lavori previsti nel PSN, che ha valore di atto regolamentare, anche in relazione ai dati sensibili e giudiziari) quando la comunicazione è prevista da norma di legge (o di regolamento, se dati comuni) se si tratta di dati comuni, anche nei casi diversi dai precedenti, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 19 e 39, comma 2, del Codice (decorsi 45 giorni dalla comunicazione senza che siano stati formulati rilievi, si forma il silenzio - assenso). Esempio concreto: Analisi delle procedure per l‟attuazione del progetto GUIDA (Studio progettuale PSN IST 02140) “Utilizzo integrato di dati amministrativi per la produzione di informazioni statistiche sui mercati del lavoro locali” . Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 La comunicazione dei dati statistici 37 I soggetti SISTAN possono comunicare i dati personali di cui siano venuti in possesso per scopi statistici a: altri enti e uffici di statistica del Sistan che ne facciano richiesta per fini statistici in attuazione del PSN per le finalità istituzionali del soggetto richiedente. terzi estranei al Sistan per fini di ricerca (art. 7 codice deontologia) a particolari condizioni. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Comunicazione dati per attuazione PSN 38 Ciascun ente o ufficio di statistica facente parte del Sistan è tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di statistica del Sistema, che ne faccia richiesta per l‟attuazione del PSN, i dati personali, compresi i dati sensibili e giudiziari, privi di dati identificativi o anche con i dati identificativi se espressamente previsto dal PSN, a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche; b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale. La comunicazione di dati deve avvenire nei limiti stabiliti nel PSN. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Comunicazione dei dati per trattamenti non compresi nel PSN 39 La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all‟atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza. Comunicazione anche dei dati identificativi previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del d.lgs. 322 se il richiedente dichiara che non è possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità. Se la richiesta riguarda dati sensibili e giudiziari, il richiedente (se la comunicazione non è prevista per legge) deve aver adottato il regolamento ex-art. 20 del Codice e aver approvato un atto di programmazione statistica, con il parere favorevole del Garante. Se la comunicazione riguarda dati comuni riferiti a terzi, e non è prevista da legge o regolamento, se ne deve dare preventiva comunicazione al Garante ai sensi degli artt. 19 e 39. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale 40 In generale, possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, solo dati individuali resi anonimi. A soggetti a cui si applica il Codice di deontologia per trattamenti per scopi statistici e di ricerca effettuati fuori dal Sistan, possono essere comunicati dati personali, nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti Sistan oppure nell'ambito di progetti congiunti, a condizione che i dati siano il risultato di trattamenti di cui è titolare il soggetto che li comunica, i dati siano privi di elementi identificativi diretti, siano adottate adeguate garanzie nelle modalità di trattamento dei dati. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici “non Sistan” (1) 41 Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (Provv. Garante n. 2/2004 – Allegato A.4 al Codice Privacy) Si applica all‟insieme dei trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici di cui sono titolari università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano nell‟ambito delle università, enti e istituti di ricerca e soci delle società scientifiche. Il codice non si applica ai trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attività di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attività comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull‟interessato, che restano regolati dalle pertinenti disposizioni (art. 76 del Codice Privacy) La ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico è disciplinata dall‟art. 110 del Codice, che impone di acquisire il consenso dell‟interessato, salvo i casi previsti dallo stesso articolo. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici “non Sistan” (2) 42 Le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per scopi scientifici sono considerate “di rilevante interesse pubblico,”ai sensi degli artt. 20 e 21, perciò il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici è effettuato senza il consenso dell‟interessato, se previsto nel Regolamento ex art. 20 (scheda 31 dello schema tipo regionale). (N.B. il trattamento non è lecito in mancanza del regolamento) Il trattamento di dati personali per scopi statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati (art. 99) La ricerca è effettuata sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare e nel rispetto delle regole specificate dallo stesso Codice di deontologia. N.B.: il progetto di ricerca può prevedere la elaborazione di dati raccolti originariamente da altri soggetti solo se esiste una norma di legge (o di regolamento per i dati comuni) che consente la comunicazione dei dati da parte del soggetto che li ha raccolti al soggetto che intende svolgere la ricerca. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Sintesi: Differenti presupposti di legittimità per la raccolta di dati sensibili e possibile uso identificativi diretti, per differenti scopi del trattamento dei dati (Regione) 43 Scopi statistici Sistan Scopi scientifici non Sistan, escluso ricerca medica, biomedica, epidemiologica: PSN: informativa, con esplicitazione facoltà di opposizione salvo obbligo di legge; NO consenso, SI identificativi diretti in caso di necessità (principio non eccedenza). PSR o altro atto regionale: (regolamento, sk 32)+ parere Garante + informativa, con esplicitazione facoltà di opposizione salvo obbligo di legge, NO consenso, SI identificativi diretti in caso di necessità. Progetto di ricerca depositato + (regolamento, sk 31) + informativa, NO consenso, Ricerca medica, biomedica, epidemiologica (art. 110): informativa e consenso dell‟interessato, NO consenso nei casi previsti da art. 110: (norma di legge; ricerca sanitaria art. 12bis d.lgs. 502 + comunicazione al Garante ex-art. 39; impossibilità di informare + parere Comitato Etico + Autorizzazione Garante). Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell‟assistenza sanitaria: (regolamento, sk 12) + informativa, NO consenso, NO possibilità di opposizione, NO Identificativi diretti = solo dati “codificati”= NO Registro nominativo. Registro nominativo: possibile solo se previsto da norma di legge (+ eventuale regolamento), NO consenso. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il Programma statistico nazionale e i programmi statistici regionali 44 I compiti e le attività svolte per scopi statistici dall'Ufficio di Statistica della Regione possono riguardare: Attività di cui la Regione è titolare nel PSN Attività di cui la Regione è titolare non comprese nel PSN Attività PSN svolte per conto di altri soggetti Sistan (Attività PSN per cui la Regione è il soggetto rispondente) Gli adempimenti regionali relativi all'attuazione della normativa privacy sono diversi nei vari casi, per quanto riguarda la legittimazione del trattamento dei dati. Restano invariate le regole e gli adempimenti relativi alle modalità di trattamento dei dati (nomina degli incaricati e adozione delle misure di sicurezza, norme per la raccolta e la conservazione, etc.). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Attività statistiche di cui la Regione è titolare comprese nel PSN (1) 45 Gli adempimenti dell'Ufficio di statistica della Regione riguardano le attività connesse alla redazione del PSN: predisposizione delle schede PSN descrittive dei progetti e di schede ulteriori per i lavori che richiedono il trattamento, rispettivamente, di dati personali “comuni” e di dati personali sensibili e giudiziari Le schede “privacy” del PSN sono state modificate e integrate a partire dal PSN 2011-2013 per adeguarle alle nuove definizioni di attività statistiche, per tenere conto delle osservazioni del Garante e per garantire la completezza delle informazioni relative alla protezione dei dati personali. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Attività statistiche di cui la Regione è titolare comprese nel PSN (2) 46 Per tutti i progetti del PSN sono raccolte le attestazioni, sottoscritte dal responsabile dell‟ufficio di statistica, dalle quali risulta che il trattamento statistico verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel “codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, nonché delle disposizioni previste dal d.lgs. 322/1989 e successive modificazioni. Per i progetti PSN la cui realizzazione è affidata a uffici diversi dall'US, la scheda è sottoscritta dai responsabili di entrambi gli uffici. Per ciascun lavoro che prevede il trattamento di dati personali sono richieste ulteriori informazioni, su aspetti rilevanti ai fini della normativa privacy . Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Attività statistiche del PSN svolte per altri soggetti Sistan 47 Non ci sono a carico della Regione adempimenti per quanto riguarda la legittimazione del trattamento, che sono curati dal titolare dell'indagine (Istat o altro soggetto Sistan), che è anche il titolare del trattamento dei dati. Per alcune rilevazioni l'Ufficio di statistica svolge funzioni di organo di rilevazione (ad es. rilevazione sul movimento turistico, rilevazione IVG ) ed è stato quindi nominato dal titolare (nell'esempio, l'Istat) quale Responsabile del trattamento dei dati. (Vedi esempio di nomina nella slide successiva) L'Ufficio di statistica della Regione deve rispettare le indicazioni impartite dal titolare e le disposizioni generali della normativa privacy e del codice deontologico, per quanto riguarda le regole di condotta degli incaricati e dei responsabili del trattamento dei dati. Le eventuali elaborazioni proprie effettuate dall'US della Regione presuppongono -almeno formalmente- una comunicazione dei dati da parte del titolare all'US della Regione per la realizzazione delle attività di cui la Regione è autonomo titolare. L‟attività (Statistica Derivata o Rielaborazione - SDE) deve essere espressamente indicata nel PSR, tenendola distinta da quella svolta come responsabile di trattamento. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Esempio di nomina: da circolare IVG Istat n.39/2009 48 …… I dati raccolti nell‟ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali e potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall‟art 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi solo in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati. Titolare del trattamento dei dati personali è l‟ISTAT – Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma; responsabili del trattamento dei dati personali sono, per le fasi di rispettiva competenza: il Direttore centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali dell‟ISTAT e i preposti agli Uffici di Statistica delle Regioni e delle Province Autonome ai quali è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l‟esercizio dei diritti degli interessati (art. 7 del d.lgs. n.196/2003) e per conoscere il nominativo degli eventuali altri responsabili. Laddove, per l’esecuzione di operazioni di trattamento di dati connesse alla realizzazione delle rilevazioni in oggetto, le Regioni e Province Autonome si avvalgano di strutture diverse dagli uffici di statistica, ovvero di organismi esterni, l‟ISTAT provvederà alla nomina dei responsabili del trattamento svolto da tali strutture ed organismi esterni per il tramite dell’Ufficio di statistica della Regione o Provincia Autonoma competente. Si ricorda che il responsabile del trattamento dei dati personali, in particolare: - assicura il rispetto dei principi di cui all‟art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003; - designa quali incaricati del trattamento i soggetti che collaborano all‟indagine, impartendo loro le istruzioni dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività. La designazione è effettuata in conformità all‟art. 30 del d.lgs. n. 196/2003; - adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003, misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta; - garantisce l‟esercizio dei diritti di cui all‟art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003; - assicura che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all‟art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e all‟art. 6 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, con particolare riguardo alla facoltatività del conferimento dei dati sensibili. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Attività di cui la Regione è titolare non comprese nel PSN 49 Per le attività statistiche di cui la Regione è titolare e che non sono inserite nel PSN deve essere verificata l‟esistenza di tutti i presupposti di legittimità descritti in precedenza. Per le attività che trattano solo dati “comuni” non sono richieste procedure particolari di approvazione, salvo quelle eventualmente previste dalla normativa regionale e fatto salvo il rispetto delle regole generali per il trattamento dei dati (informativa, nomina incaricati, misure di sicurezza, etc.) Per le attività che trattano dati sensibili e giudiziari, deve essere richiesto il parere del Garante sul PSR o altro atto di programmazione statistica della Regione (anche relativo ad una singola attività), adottato successivamente al regolamento regionale (con riferimento alla sk 32 dello schema tipo). Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Contenuto e natura del Programma statistico regionale 50 Le procedure per la redazione e l‟adozione del Programma statistico regionale sono definite dalla Regione (ad es.: approvazione da parte della Giunta Regionale o del Consiglio, eventuale carattere vincolante per l’autorizzazione della spesa, etc.). Non esiste una struttura standard predefinita per il PSR, né per quanto riguarda le attività da inserire nel PSR, né relativamente alle informazioni sulle singole attività. L‟unico vincolo è costituito dalle informazioni da rendere al Garante per le attività che trattano dati sensibili e giudiziari, ai fini del rilascio del parere. Il PSR deve necessariamente contenere le attività statistiche di cui la Regione è titolare. E‟ opportuno che contenga anche le attività a titolarità della Regione eventualmente già comprese nel PSN o per le quali è stato richiesto l‟inserimento nel PSN (diversa cadenza temporale di PSN e PSR). Per quanto riguarda le attività statistiche effettuate dalla Regione come organo di rilevazione per conto di Istat o altri, nonché per quelle in cui la Regione è il soggetto rispondente, il loro inserimento nel PSR ha carattere di ricognizione e non di autorizzazione. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il programma statistico regionale : l‟esperienza della regione Toscana (1) 51 L‟ultimo PSR predisposto dall‟Ufficio di statistica della Regione Toscana, in attuazione della LR 43/92 riguardava il triennio 2006-2008. Il PSR contiene sia le attività di cui la RT è titolare (solo nel PSR o anche inserite nel PSN), sia quelle svolte come organo di rilevazione per conto di altri (adempimenti PSN), sia quelle per le quali la RT è soggetto rispondente. Nel 2009 è stata approvata una nuova legge regionale che prevede nuove procedure di redazione del PSR, che non hanno ancora trovato attuazione. La LR 54/2009, tra l‟altro, dichiara espressamente che il PSR, per quanto attiene i trattamenti di dati sensibili e giudiziari, è approvato in conformità al parere del Garante. Ai fini dell‟approvazione del PSR 2006-2008 è stato richiesto il parere del Garante, in attuazione della scheda 32 del regolamento regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato nel 2006. Confronto preliminare con l‟Ufficio del Garante, che ha portato modifiche anche sostanziali del PSR rispetto alle edizioni precedenti. (segue) Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010 Il programma statistico regionale : l‟esperienza della regione Toscana (2) 52 E‟ stato trasmesso tutto il PSN, anche se il parere – ai sensi del regolamento- è necessario solo per le attività statistiche che prevedono il trattamento di dati sensibili e giudiziari. Osservazioni preliminari del Garante sui soggetti cui sono affidati i lavori: evidenziata la disapplicazione della LR 43/92 a seguito della entrata in vigore del Codice di Deontologia (All. A3 al d.lgs. 196/03) Presi accordi con le DG per modificare le responsabilità : incaricato sempre US, eventualmente “in collaborazione con strutture di settore” (salvo lavori PSN). Indicazioni del Garante per revisione della tipologia di alcune schede. Molte “rilevazioni” trasformate in “elaborazioni su dati amministrativi”, rimaste però anche rilevazioni con doppia finalità (ad es.: asili nido). Non è stata affrontata durante i contatti preliminari la questione delle autonome elaborazioni regionali in relazione alle rilevazioni per le quali la Regione è organo di rilevazione per conto di altri (Istat, Ministeri, etc.). Parere favorevole sulla versione modificata del PSR, con prescrizione di richiedere ulteriore parere per eventuali elaborazioni proprie quando RT è organo di rilevazione. Paola Baldi Bologna, 25 novembre 2010