Dipartimento federale delle finanze DFF Regìa federale degli alcool RFA Diritto e mercato Berna, 22 maggio 2014 Borse della spesa con marche di bevande spiritose – puntualizzazione della prassi amministrativa della Regìa federale degli alcool (RFA) Negli ultimi tempi la RFA ha constatato l’esistenza presso alcuni commercianti di bevande spiritose di diverse borse della spesa con loghi di bevande spiritose. Essa si è pure resa conto che da parte dei commercianti e dei produttori esiste poca chiarezza sulla prassi amministrativa della RFA. A questo ha contribuito anche la difformità della prassi della RFA. Infatti in passato la RFA ha tollerato le borse della spesa distribuite dalle grandi catene di vendita al dettaglio sulle quali appariva la pubblicità di bevande spiritose. Alla luce della confusione che ne è sorta, qui di seguito viene chiarita la prassi seguita attualmente dalla RFA per quanto concerne le borse della spesa su cui figurano marche di bevande spiritose. La base per la valutazione delle borse con marche di bevande spiritose è l’articolo 42b capoverso 3 lettera g della legge sull’alcool (LAlc; RS 680), che vieta la pubblicità per bevande distillate sugli imballaggi e sugli oggetti d’uso che non contengono bevande distillate e non hanno nessuna connessione con esse. Le borse della spesa servono ai clienti per trasportare le merci dal punto di vendita sino al proprio domicilio. Queste borse sono oggetti d’uso conformemente alla citata disposizione. L’articolo 42b capoverso 3 lettera g LAlc ammette eccezionalmente l’uso di questo tipo di borse nel caso in cui servano come imballaggio o siano in connessione con le bevande distillate. Nel caso in cui queste borse siano utilizzate esclusivamente per il trasporto di bevande spiritose, il requisito richiesto sarebbe senz’altro soddisfatto, per cui tali borse come pure altri imballaggi sarebbero di massima leciti. Il requisito giuridico non è invece soddisfatto se tali borse servono al trasporto di altre merci. Ai sensi di detta disposizione su tali borse non può figurare la pubblicità di bevande spiritose. Nel caso di borse di stoffa resistenti, nonché di borse di materiale plastico rinforzato, è la riutilizzabilità, ovvero l’uso ripetuto e universale (per qualsiasi tipo di trasporto di merci), che si pone chiaramente in primo piano. In mancanza della connessione prescritta, su tali borse non possono figurare marche di bevande spiritose. La valutazione è meno chiara per le borse di carta o i sacchetti di plastica semplici in uso nel commercio al dettaglio, non concepiti per l’uso ripetuto. Tali borse della spesa, in parte con marche di bevande spiritose, sono distribuite dai commercianti ai clienti affinché questi possano trasportare le bevande spiritose acquistate sino al loro domicilio. Anche queste borse poco resistenti vengono però riutilizzate più volte da alcuni clienti, per esempio per gli acquisti quotidiani. Le borse così utilizzate diventano vere e proprie «borse per la spesa» e il loro uso è pertanto incompatibile con la disposizione sulla pubblicità. Anche in questo caso non è possibile garantire che tali borse vengano utilizzate unicamente per il trasporto di bevande spiritose. Ne consegue che il comportamento del cliente determina se la stampa della marca della bevanda spiritosa su queste borse è lecita oppure no. Per tenere conto di questa situazione e garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti al mercato pubblicitario delle bevande spiritose, in futuro non si potranno più mettere in circolazione borse della spesa di carta o sacchetti di plastica con la pubblicità di bevande spiritose. Per contro, conformemente alla prassi consolidata della RFA, potranno continuare a essere distribuite borse della spesa con la sola pubblicità della ditta. Le aziende che utilizzano e consegnano ai loro clienti in occasione di acquisti borse della spesa di carta o sacchetti di plastica con la pubblicità di bevande spiritose devono smaltire le riserve e non ordinare nuovi quantitativi. Nel senso di un periodo transitorio, le borse della spesa di carta e i sacchetti di plastica con marche di bevande spiritose possono essere utilizzati ancora sino al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 non verranno tuttavia più tollerati dalla RFA. Questa regolamentazione transitoria non vale invece per le borse della spesa resistenti, utilizzabili più volte. Le domande al riguardo possono essere rivolte al signor Walter Märki: [email protected], tel.: +41 31 309 14 50. 2/2